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Forfettari: improbabile l’innalzamento della soglia di ricavi
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, previsto in Italia per lavoratori autonomi e imprese individuali, che si caratterizza per alcune semplificazioni amministrative, per la determinazione con modalità forfetarie (invece che analitiche) del reddito e, specialmente, per l’esenzione dall’applicazione dell’IVA.
Proprio l’esenzione dall’applicazione dell’IVA è quell’elemento in conseguenza del quale, finora, i diversi governi italiani, per rinnovare il regime agevolato, hanno dovuto chiedere l’autorizzazione all’Unione Europea, in quanto l’IVA è una imposta armonizzata i cui principi normativi discendono direttamente da fonti unionali.
Tra gli obiettivi programmatici dell’attuale governo c’è quello di alzare la soglia di compensi o ricavi per l’applicazione del regime forfettario, dagli attuali 85 mila euro, fino a 100 mila euro.
Nel 2024, infatti, il governo aveva intenzione di chiedere l’autorizzazione all’Unione Europea per innalzare tale soglia a partire dall’anno fiscale 2025.
Proprio a questo tema è stato dedicato un quesito del question time dei giorni scorsi, a cui ha risposto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale si chiedeva lo stato dell’iter autorizzativo.
La modifica della Direttiva IVA
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del sottosegretario Federico Freni, ha risposto al quesito sullo stato dell’iter autorizzativo, presentando il nuovo quadro normativo di riferimento e chiarendo che adesso la possibilità di prevedere un ulteriore innalzamento delle soglie di franchigia IVA “non rientra nella disponibilità dei governi nazionali”.
Il ministero ha precisato che le sopraggiunte difficoltà a modificare ulteriormente il regime di esenzione dipendono dal mutato quadro normativo di riferimento, in vigore da giorno 1 gennaio 2025 con il recepimento della nuova disciplina unionale, avvenuto con l’emanazione del Decreto Legislativo 180/2024 che recepisce la Direttiva UE 285/2020.
La nuova normativa, infatti, modificando l’articolo 284 della Direttiva IVA, prevede, dal giorno 1 gennaio 2025, la possibilità per gli stati membri di applicare uno speciale regime fiscale di franchigia IVA per le microimprese con ricavi o compensi fino a 85 mila euro (elevabile a 100 mila solo nel caso in cui le medesime effettuino operazioni in altri stati UE).
Con l’introduzione della nuova disciplina, valida per tutti gli stati UE, viene meno la possibilità di chiedere all’Unione Europea la deroga delle norme ordinarie, come finora aveva fatto l’Italia per il regime forfettario.
In conseguenza di ciò, quindi, venuta meno la possibilità di chiedere ulteriori deroghe, ma con una disciplina ordinaria che prevede un limite di franchigia IVA di 85 mila euro, l’estensione del regime forfettario fino a 100 mila euro di ricavi o compensi si rivela molto difficoltosa, in quanto passerebbe dalla modifica della Direttiva IVA.
Il ministero durante il question time ha dichiarato che non esclude la possibilità di percorrere questa strada in futuro. Tuttavia, va precisato, una tale strada è difficile e si può escludere che l’innalzamento della franchigia di esenzione sia una strada percorribile in tempi brevi.
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Forfettario iscritto AIRE: non è immediata la fuoriuscita dal regime
Con la Risposta a interpello n 149/2025 le Entrate chiariscono il caso di un contribuente iscritto AIRE che perde il diritto al regime agevolato e chiede come gestire le fatture già emesse nel 2024.
Ai fini IVA, vanno corrette oppure no?
Fatture Forfettario: correzione solo per fuoriuscita immediata dal regime
L'istante, fa presente che nell'esercizio della professione di ingegnere, si è avvalso dei benefici fiscali previsti dal cd. ''regime forfettario'', disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Ciò premesso, riferisce di essere iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero con decorrenza 15 maggio 2024, benché l'esito della richiesta d'iscrizione gli sia stato comunicato a febbraio 2025.Essendo venuto meno uno dei requisiti che consente di beneficiare del predetto regime di favore essere residente in Italia l'istante chiede di sapere se, e con quali modalità, dovrà ''correggere'' le fatture emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto, nel rispetto di tale regime fiscale.
Le Entrate specificano che la legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, disciplina il regime fiscale agevolato cd. ''forfettario'', fruibile dai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti.
In particolare, il comma 54 stabilisce che, i predetti soggetti «applicano il regime forfetario […] se, al contempo, nell'anno precedente- hanno conseguito ricavi, ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 […]»; mentre, per quanto d'interesse ai fini del presente interpello, con riferimento alle ''cause ostative'', il successivo comma 57 prevede che «[n]on possono avvalersi del regime forfetario: […] b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 percento del reddito complessivamente prodotto. […]»(sottolineatura aggiunta, ndr.).
Si rammenta, inoltre, che l'adozione del regime forfetario consente oltre ad una tassazione sostitutiva agevolata del reddito imponibile, calcolato applicando ai ricavi e ai compensi un coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata la semplificazione di alcuni adempimenti fiscali, tra cui, per quanto di interesse: ai fini IVA, comporta l'esclusione dell'obbligo di rivalsa all'atto della fatturazione dei ricavi e dei compensi (comma 58) ai fini delle imposte dirette, comporta che i ricavi e i compensi percepiti non sono soggetti alla ritenuta d'acconto (comma 67).
Con riferimento, invece, alle cause di ''cessazione'' del regime in parola, il comma 71 come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 54, lett. b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023 dispone che [i] l regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso
in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
A tal riguardo, la circolare 10 aprile 2019, al punto 3.3, ha chiarito che, «[a]i sensi del comma 71 della legge n. 190 del 2014, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma
54 ovvero si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57. A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011, non è contemplata la cessazione del regime in corso d'anno».
In proposito, la successiva circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E nel ribadire che «[i]l sopraggiungere di una delle predette cause ostative in corso d'anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall'anno successivo.
Anche il venir meno di uno dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario, sopra richiamati, comporta la cessazione del regime medesimo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, salvo quanto illustrato nei successivi paragrafi» precisa, altresì, che «[a] seguito delle modifiche al regime forfetario […], dal 1° gennaio 2023 l'aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell'anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall'anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del limite di 100.000 euro, invece, comporta l'immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare nella dichiarazione IVA relativa all'anno del superamento l'imposta non detratta in costanza di regime forfetario, con le modalità di seguito descritte».
Pertanto, l'unica causa di cessazione ''immediata'' del regime di favore è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.
Il sopraggiungere, invece, di una delle ulteriori ''cause ostative'' enucleate dal predetto comma 57 tra cui lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall'anno successivo.
Pertanto, nel caso di specie l'iscrizione all'A.I.R.E. con decorrenza 15 maggio 2024 e, quindi, il verificarsi della causa di esclusione prevista dal citato comma 57, lettera b), non abbia prodotto la fuoriuscita immediata (già dal periodo d'imposta 2024) dell'istante dal regime fiscale agevolato, sicché lo stesso, non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d'imposta in cui si è verificata la causa di esclusione, non deve ''correggere'', come ipotizzato, le fatture già emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto.
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Regime Forfettario 2026: quale sarà la soglia per gli altri redditi
Per l'anno 2025, il limite di cui all'art 1 comma 57 lettera d-ter legge n 190/2014 è elevato a 35.000 euro.
La Legge di Bilancio 2025 con il comma 12 dell'articolo 1 ha previsto "Per l'anno 2025, il limite di cui all'art 1 comma 57 lettera d-ter della Legge n 190/2014 è elevato a 35.000 euro"
Questo vorrebbe dire che dall'anno 2026, salvo ulteriori modifiche, la soglia tornerà a 30.000 euro.
Vediamo i dettagli.
Regime Forfettari: cambia la causa di esclusione relativa agli altri redditi
La novità contenuta nella legge di bilancio, per come è scritta la norma sarebbe destinata a tornare a regime dal 2026.
L'innanlzamento a 35.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude il regime agevolato dovrebbe essere stato un beneficio per in solo anno in corso.
Dal 1° gennaio 2025 è quindi cambiato la regole di preclusione del regime forfettario determinando che i soggetti che nell’anno precedente, quindi 2024, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi ad esso assimilato (articoli 49 e 50 del Tuir) in misura superiore a 35mila euro ne sono stati esclusi.
Come chiarito anche dalle Entrate escono dal regime o non possono accedervi: "coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (innalzato a 35mila eruo dalla legge di bilancio 2025) tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro)."
Chi già stava applicando il forfettario nel 2024, ha potuto superare il limite dei 30.000 euro senza uscire forzatamente nel 2025 dal regime agevolato, a patto che sia rimasto entro i 35.000 euro (ossia entro la nuova soglia).
Dal 1° gennaio 2026 dovrebbe essere ripristinato il tetto previsto in precedenza ossia quello dei 30.000, in relazione al limite dei redditi percepiti che consentono di aprire partita IVA e applicare la flat tax.
Al momento, non si discute di confermare la norma, quindi salvo novità in legge di bilancio, i forfettari 2026 torneranno al vecchio regime.
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Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE per i forfettari
La Circolare n 18/2024 ADE sul concordato preventivo biennale, reca, oltre ad un sintetico riepilogo delle norme sul CPB, risposte a dubbi su vari aspetti della misura agevolativa.
Ricordiamo prime che entro il 31 ottobre è consentito l’accesso al CPB ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dal decreto CPB.
Prima dei dettagli dei chiarimenti forniti nella circolare per i contribuenti forfettari, vediamo una sintesi delle peculiarità del concordato preventivo per tali soggetti:
- la proposta si riferisce solo all’anno in corso e non anche al 2025,
- assenti l’aspetto IVA e la necessità di normalizzare il reddito effettivo per confrontarlo con quello proposto,
- sono esclusi i soggetti che aderiscono per il primo periodo concordatario al regime forfettario, no ai “nuovi” forfettari 2024,
- esclusi anche i contribuenti forfettari che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento della proposta (attualmente si tratta del 2023),
- l’articolo 2 del decreto 15 luglio 2024 prevede la proposta solo per i forfettari che nel 2023 non hanno superato gli 85.000 € di ricavi/compensi (da definire la posizione di chi ha superato i 100.000 €).
CPB forfettari: può aderire chi ha superato 85mila euro di soglia nel 2023?
L’articolo 2 del decreto ministeriale CPB forfetari prevede che sia formulata una proposta di CPB solo ai soggetti forfettari che nel periodo di imposta 2023 non hanno superato la soglia di 85.000 euro di ricavi/compensi.
Si domandava se chi ha superato tale soglia nel periodo 2023 può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025
Le Entrate hanno replicato negativamente, specificando che l’articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
Pertanto, in riferimento al quesito posto, il contribuente che nel periodo di imposta 2023 ha superato la soglia prevista per l’applicazione del regime forfetario non può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025 non avendo applicato gli ISA nel p.i. 2023.
CPB: superamento della soglia dei ricavi, chiarimenti
L’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto CPB, prevede che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente supera il limite dei ricavi di 100mila euro (di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) maggiorato del 50 per cento (150.000 euro).
Si domandava se, nel caso in cui nel corso del periodo di imposta 2024 il contribuente percepisca ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, potrà optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31 bis del decreto CPB.
Le Entrate hanno chiarito che, nel caso rappresentato la risposta è positiva poiché la previsione di cui alla lettera b-bis all’articolo 32, comma 1 del decreto CPB, ove si verifichino le condizioni dalla stessa previste, consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni correlate all’istituto del CPB compresa quella di cui all’articolo 31 bis del decreto CPB.
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Borsa di studio dal formatore: non preclude il regime forfettario al percettore
Con Risposta a interpello n 3 del 9 gennaio le Entrate chiariscono che non vi è ostacolo al regime forfetario per il consulente finanziario che operi prevalentemente a favore dell’istituto di credito che, nei mesi precedenti l’avvio dell’attività individuale, gli ha erogato un contributo allo studio e alla formazione per la professione di consulente finanziario.
Vediamo l'interpello e il caso di specie.
Un istituto di credito offre periodicamente agli interessati un percorso formativo propedeutico alla preparazione dell’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario con un proprio centro di formazione.
L'interesse della Banca nel promuovere il percorso formativo è quello di facilitare l'accesso alla professione di consulente finanziario da parte di giovani laureati e diplomati al fine di contribuire alla nascita di una nuova generazione di professionisti del settore.
Durante la formazione semestrale, la banca riconosce un contributo allo studio con la funzione di sussidio per lo studio e la formazione professionale a favore dei partecipanti.
Il contributo è riconosciuto ai partecipanti unicamente quale sussidio per la loro frequenza del percorso formativo ed è dovuto ai partecipanti a prescindere dall'inizio di un successivo rapporto professionale con la Banca.
La Banca chiede di sapere se:
- 1) il contributo erogato ai partecipanti rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir);
- 2 ) confermare che, laddove uno o più (ex) partecipanti entrassero successivamente a far parte della rete commerciale dell'Istante, attraverso un mandato di agenzia, la Banca possa dare legittimamente seguito, quale destinataria della fatturazione delle relative prestazioni, alla richiesta di tali soggetti che intendessero applicare il c.d. regime forfetario, non risultando integrata la causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Regime forfettario: non è precluso dalla borsa di studio erogata dal formatore
L’Agenzia delle Entrate precisa che risulta evidente che rientrano tra le borse di studio di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.
Nel caso di specie la Banca intende promuovere un percorso formativo, volto a favorire l'accesso alla professione di consulente finanziario, prevedendo l'erogazione di un contributo mensile in favore dei partecipanti al corso per fini di studio e addestramento professionale, stabilendo che il riconoscimento dello stesso non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro di collaborazione.
Pertanto, si ritiene che il contributo in esame, corrisposto durante la frequenza del corso, rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, quale borse di studio e che la Banca, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d'acconto ai fini Irpef ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Per quanto riguarda il regime forfetario, la lettera d bis) del comma 57 del citato articolo 1 prevede che tale regime sia precluso alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta
Tenuto conto che l'Istante ha corrisposto un ''contributo allo studio'' riconducibile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir (nei termini e alle condizioni indicate nella risposta al primo quesito), il relativo percettore potrà applicare il regime forfetario qualora intraprenda un rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la Banca come rappresentato in istanza (ferma restando, naturalmente, il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge) poiché la percezione di detto contributo non integra la causa ostativa prevista dalla citata lettera d bis).
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Il contribuente in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi,
No, perché con il Provvedimento n. 185820 del 22.12.2011 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’opzione per il regime ordinario è vincolante per un triennio.