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    Regime Forfettario: non spetta l’aliquota al 5% se si proviene dall’ordinario

    Con la Risposta a interpello n 226/2024 le Entrate chiariscono dubbi sul passaggio di regime per i forfettari, in particolare, le Entrate chiariscono che non spetta l’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che transita dal regime ordinario a quello forfettario, anche qualora questo accada nei primi cinque anni di attività. 

    Vediamo il caso di specie.

    Regime Forfettario: non spetta l’aliquota al 5% se si proviene dall’ordinario

    La contribuente istante ha avviato nel mese di maggio dell’anno x una attività di lavoro autonomo e fino a luglio dello stesso anno ha prestato attività come dipendente. 

    Nell’anno precedente l’avvio dell’attività di lavoro autonomo ha percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e perciò non ha potuto applicare il regime forfettario nell’anno x ma ha applicato (per obbligo) il regime ordinario. 

    Avendo maturato i requisiti per l’accesso al regime forfettario, ha iniziava ad applicare quest’ultimo a decorrere dall’anno x+1.

    Con l'istanza si chiede conferma circa la possibilità di adottare l’aliquota ridotta del 5% prevista dal comma 65 della legge 190/2014 a partire dal secondo anno di attività e per i successivi quattro. 

    Le entrate ricordano che il comma 65 dell'art 1 della Legge n 190/2014 richiede il rispetto di tre requisiti per l’applicazione dell’aliquota del 5% invece  di quella ordinaria del 15%, vale a dire:

    • che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfettario, una attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
    • che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di quella precedentemente svolta in qualità di dipendente o di autonomo;
    • che, nel caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente non superi la soglia di 85.000 prevista per l’accesso al regime forfettario.

    L'ade evidenzia che al caso di specie non spetta l'aliquota del 5%, volta a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario, e che, quindi, coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario e solo successivamente ’entrano’ nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. 

    Ciò anche laddove al momento di inizio dell’attività il regime forfettario non venga applicato per la presenza di cause ostative.

    Allegati:
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    Concordato preventivo biennale forfettari: software e regole nel decreto MEF

    Pubblicato in GU n 167 del 18 luglio il Decreto MEF del 15 luglio ricordiamolo è disponibile il software per l'adesione al concordato preventivo biennale dei forfettari.

    Di fatto è stato aggiornato il software di compilazione del modello redditi PF 2024 

    Come specificato dalla stessa Ade l'aggiornamento del software è:

    • finalizzato a permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024
    • per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione
    • aggiornato per l’anno 2023 il controllo sul limite delle spese indicate nella colonna 8 dei righi da RP61 a RP64 nel caso di codici 4, 6 e 13 e del codice “2” nel campo percentuale di col. 6
    • aggiornato il controllo sul rigo RL32 del quadro RL nel caso di sezione II-B e sezione III del quadro RL compilata ed assenza dei righi RL28 e RL29 e del quadro RE

    Il decreto MEF del 15 luglio riporta molte similitudini con il decreto del 14 giugno pubblicato per i soggetti ISA. (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: decreto e software per gli ISA)

    Attenzione al fatto che per i contribuenti in regime forfetario l’applicazione del Concordato preventivo è limitato a un solo anno, quindi la proposta che si accetta vincola esclusivamente per l’anno di imposta 2024.

    Il decreto del 15 luglio fissa la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti la proposta di concordata.

    Si tratta di criteri che tengono conto dei redditi individuali, dei redditi settoriali per i contribuenti Isa, degli andamenti economici e dei mercati e degli specifici limiti posti dalla normativa sulla tutela dei dati personali. 

    Il decreto precisa che i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari ad elaborare la proposta.

    Per sapere come aderire leggi anche: CPB forfettari: come aderire entro il 15.10

    Concordato preventivo biennale forfettari: come aderire

    Ricordiamo che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi previsto dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024.

    A questo istituto possono accedere, tra gli altri, anche i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

    Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

    Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline.
     Tramite tale applicativo il contribuente può:

    • inserire i dati necessari, 
    • calcolare la proposta di Concordato preventivo 
    • e, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, accettare tale proposta.

    Concordato preventivo biennale forfettari: requisiti di adesione

    Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

    Non possono accedere al Concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

    • inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
    • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
    • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

    La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

    Concordato preventivo biennale forfettari: benefici e obblighi

    L’adesione al Concordato preventivo vincola il contribuente sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024.

    Nel periodo d’imposta oggetto di Concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per il regime forfetario.

    I soggetti che aderiscono alla proposta di Concordato sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano le specifiche cause di decadenza.

    L’adesione al Concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.

    CPB forfettari: cessazione e decadenza

    Il CPB cessa di avere efficacia se si verificano situazioni che modificano in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

    Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

    • cessazione dell’attività
    • modifica dell’attività (a meno che tale attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari)
    • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato.

    Inoltre, sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

    A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.

    Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

    Allegati:
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    Docente ripetizioni private: come viene tassato

    Con l'interpello n 63 dell'8 marzo le Entrate specificano che il regime forfettario e il regime speciale per i docenti titolari di cattedra che impartiscono anche lezioni private sono incompatibili.

    L'agenzia replica ad un instante, titolare anche di PIVA, che però intende chiudere, che domanda se in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le quali è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra, sia dovuta solo la tassazione diretta del 15 per cento sui compensi.

    L'agenzia, nel fornire chiarimenti, dissente con l'istante che intende chiudere PIVA, ritenendolo non obbligatoria ne suo caso e specifica come debba essere tassato l'insegnante titolare di cattedra che impartisce lezioni private e i relativi adempimenti.

    Docente ripetizioni private: come viene tassato

    Le entrate ricordano che l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e   delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

    I dipendenti  pubblici che  svolgono  l'attività  di insegnamento a titolo privato comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra­professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità. 

    In merito all'applicazione di tale regime agevolativo sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 1.8, nella quale è stato precisato che  le  somme tassate con l'imposta sostitutiva  non concorrono  alla formazione del reddito  complessivo, né  rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento  e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. 

    I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE). 

    È possibile optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari. 

    Come enunciato chiaramente nel testo legislativo, tali disposizioni prevedono un regime ''speciale'' di carattere sostitutivo ai fini della tassazione del reddito, basato sulla applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni in luogo di quella ordinaria. 

    Detta  normativa,  dunque,  non  dispone in  ordine ai  presupposti e agli  obblighi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale restano applicabili le  regole  ordinarie.  

    Al  riguardo, l'agenzia ricorda che ai  fini dell'applicazione dell'imposta occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale recati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale l'Iva «si applica alle prestazioni di servizi da chiunque effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di arti e professioni»

    Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 costituiscono «prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».

    Lo  svolgimento di  lezioni private verso corrispettivo, pertanto, integra  il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta. 

    Più precisamente, l'articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che sono esenti da Iva «le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale».

    Assunti il presupposto territoriale e quello oggettivo, ai fini che qui rilevano, si evidenzia che quanto al presupposto soggettivo l'articolo 5 del medesimo d.P.R. prevede che per «esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche […]». L'abitualità presuppone che il soggetto ponga in essere  con regolarità, sistematicità  e  ripetitività una  pluralità di  atti economici  coordinati  e  finalizzati  al conseguimento di uno scopo, con esclusione delle sole ipotesi in cui gli stessi siano posti in essere in via meramente occasionale; la sussistenza di tale requisito presuppone una valutazione di fatto, da effettuare in relazione al caso concreto.

    Si precisa, inoltre, che il regime ''speciale'' e quello ''forfetario'' non sono tra loro compatibili. 

    L'articolo 1, comma 57, infatti, dispone che non «possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito». 

    Ciò  posto,  nella  fattispecie  in esame appare  rilevante la circostanza che l'Istante abbia operato nello svolgimento della propria attività di docenza ''abitualmente'' con apertura di partita Iva e dichiari che è sua intenzione, anche dopo l'assunzione come docente statale, continuare a farlo con ''regolarità'' svolgendo ''5/6 lezioni a settimana''. 

    Pertanto, realizzandosi il requisito della ''abitualità'', l'Istante dovrà mantenere la partita Iva e valutare se: ­

    • continuare ad applicare il regime ''forfetario'' di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione,
    • in alternativa, ­applicare il regime ''speciale'' di cui alla legge n. 145 del 2018, con applicazione dell'imposta  sostitutiva  Irpef  del  15  per  cento  sui  compensi  derivanti  dall'attività  di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36­bis del d.P.R. n. 633 del 1972) 

    Allegati:
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    Certificazione Unica Forfettari 2024: ultimo invio entro il 18 marzo

    Dal 1 gennaio 2024 è entrata in vigore l'esonero dalla presentazione della CU certificazione unica dei forfettari, introdotto dal Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio.

    Prima di dettagliare, ricordiamo anche che, per i forfettari è in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio. 

    Certificazione Unica Forfettari: addio per i compensi 2024 CU 2025

    Per quanto riguarda la certificazione unica dei forfettari, per il soggetto che ha erogato somme ai forfettari nel 2023, se sostituto d’imposta, vige l'obbligo di predisporre e trasmettere la Certificazione unica da cui emergono le somme pagate.

    Con le novità della riforma fiscale, per i compensi erogati nel 2024, si esonerano i sostituti d’imposta dal rilascio della certificazione nei confronti dei forfettari e di coloro che si avvalgono del regime di vantaggio.

    L’esonero però, appunto previsto dal 2024, determina che, entro il prossimo 18 marzo 2024, perchè il 16 termine ordinario cade di sabato, dovranno essere consegnate le ultime certificazioni uniche, relative ai compensi erogati nel 2023.

    Attenzione in merito a tale scadenza, le Entrate hanno fornito un chiarimento, per approfondire leggi:  CU 2024 autonomi:  ok  dell'Agenzia all'invio entro il 31 ottobre.

    Certificazione Unica Forfettari 2024: ultimo invio entro il 18 marzo

    Per gli interessati  all'ultimo invio della CU 2024 per i compensi 2023, si evidenzia che le Entrate, con il Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, hanno approvato i relativi modello e istruzioni da inviare entro il 16 marzo.

    Il provvedimento dell'Agenzia specifica che cadendo il 16 marzo di sabato, il termine per l'invio scadrà il giorno lunedì 18 marzo.

    Pertanto, l’esonero troverà applicazione con riferimento alle certificazioni da inviare nel 2025 con riferimento ai compensi erogati nel 2024. 

    Infine si sottolinea che, la relazione illustrativa al decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale, spiega che l’esonero è giustificato dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in ottemperanza all’articolo 18 del Dl 36/2022, tutti i contribuenti forfettari e minimi sono obbligati alla emissione della fattura in formato elettronico consentendo, così, all’amministrazione finanziaria di avere una informazione sui dati reddituali

    Addio alla Certificazione Unica dei Forfettari: il dettaglio della norma

    Il Decreto Semplificazione adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio con l'art 3 rubricato Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio si prevede di apportare le seguenti modifiche.
    All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: “6-septies. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” quindi dalla CU.

  • Contribuenti minimi

    Borsa di studio dal formatore: non preclude il regime forfettario al percettore

    Con Risposta a interpello n 3 del 9 gennaio le Entrate chiariscono che non vi è ostacolo al regime forfetario per il consulente finanziario che operi prevalentemente a favore dell’istituto di credito che, nei mesi precedenti l’avvio dell’attività individuale, gli ha erogato un contributo allo studio e alla formazione per la professione di consulente finanziario. 

    Vediamo l'interpello e il caso di specie.

    Un istituto di credito offre periodicamente agli interessati un percorso formativo propedeutico alla preparazione dell’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario con un proprio centro di formazione.

    L'interesse della Banca nel promuovere il percorso formativo è quello di facilitare l'accesso alla  professione  di consulente  finanziario da  parte di  giovani  laureati  e diplomati al fine di contribuire alla nascita di una nuova generazione di professionisti del settore. 

    Durante la formazione semestrale, la banca riconosce un contributo allo studio con la funzione di sussidio per lo studio e la formazione professionale a favore dei partecipanti.

    Il contributo è riconosciuto ai partecipanti unicamente quale sussidio per la loro frequenza del percorso formativo ed è dovuto ai partecipanti a prescindere dall'inizio di un successivo rapporto professionale con la Banca.

    La Banca chiede di sapere se: 

    • 1) il contributo erogato ai partecipanti rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir);
    • 2 ) confermare  che, laddove  uno  o  più  (ex)  partecipanti  entrassero successivamente a far parte della rete commerciale dell'Istante, attraverso un mandato di agenzia, la Banca possa dare legittimamente seguito, quale destinataria della fatturazione delle relative prestazioni, alla richiesta di tali soggetti che intendessero applicare il c.d. regime forfetario, non risultando integrata la causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d ­bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Regime forfettario: non è precluso dalla borsa di studio erogata dal formatore

    L’Agenzia delle Entrate precisa che risulta evidente che rientrano tra le borse di studio di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir anche le somme corrisposte  per la  realizzazione di iniziative formative volte  a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro. 

    Nel caso di specie la Banca intende promuovere un percorso formativo, volto a favorire  l'accesso alla professione di consulente  finanziario, prevedendo l'erogazione di un contributo mensile in favore dei partecipanti al corso per fini di studio e addestramento professionale, stabilendo che il riconoscimento dello stesso non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro di collaborazione.

    Pertanto, si  ritiene  che  il contributo in  esame,  corrisposto  durante la frequenza del  corso, rientri tra i  redditi assimilati a quelli  di lavoro dipendente di cui all'articolo  50, comma  1, lettera c), del Tuir, quale borse di studio e che la Banca, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d'acconto ai fini Irpef ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.

    Per quanto riguarda il regime forfetario, la lettera d­ bis) del comma  57  del citato articolo  1  prevede che tale  regime sia precluso alle  persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in  corso  rapporti  di lavoro  o  erano intercorsi  rapporti  di lavoro  nei  due precedenti periodi d'imposta

    Tenuto conto che l'Istante ha corrisposto un ''contributo allo studio'' riconducibile tra i redditi assimilati a  quelli  di lavoro dipendente  ex  articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir (nei termini e alle condizioni indicate nella risposta al  primo  quesito),  il  relativo  percettore  potrà  applicare  il  regime forfetario  qualora intraprenda un  rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la Banca come  rappresentato  in  istanza  (ferma  restando,  naturalmente,  il  rispetto  di  tutti  gli ulteriori  requisiti  richiesti  dalla  legge)  poiché  la  percezione  di  detto contributo  non integra la causa ostativa prevista dalla citata lettera d ­bis).

    Allegati:
  • Contribuenti minimi

    Fattura elettronica forfettari: via dal 1 gennaio

    Dal 1° gennaio i contribuenti in regime forfettario devono emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni attive.

    Tali soggetti, sono pertanto obbligati all’emissione delle fatture elettroniche procedendo come segue:

    • tramite il servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate, con accesso all’area riservata del relativo sito internet e successivamente cliccando su “Fattura elettronica” (per poi seguire l’applicativo per ciò predisposto), oppure,
    • usufruendo di un servizio (ordinariamente a pagamento) messo a disposizione di un operatore di mercato (Leggi anche Fattura elettronica per tutti i forfettari dal 1 gennaio 2024)

    In tema di regime forfettario con la recente Circolare n 32 del 5 dicembre le Entrate hanno riepilogatole regole previste dalla Legge di Bilancio 2023 e fornito chiarimenti su:

    1. ingresso, 
    2. permanenza,
    3. fuoriuscita,

    dal regime, completando l'analisi delle novità con risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore relative ai dubbi più ricorrenti. Vediamo i contenenuti del documento di prassi dell'Agenzia.

    Regime Forfettario: chi può aderire

    Sinteticamente, la Circolare ricorda che, il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano congiuntamente:

    • a) conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro;
    • b) sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordiper:
      • lavoro accessorio, 
      • lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

    L’applicazione del regime forfetario è rivolta sia ai soggetti che già svolgono un’attività sia a coloro che ne intraprendono una nuova.  

    La permanenza nel regime, inoltre, non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.

    Forfettari: chiarimenti sulla fuoriuscita dal regime in corso d'anno

    Con la Circolare viene speficiato che a seguito delle modifiche al regime forfetario dal 1° gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.

    Invece, il superamento del limite di 100.000 euro comporta l’immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario, secondo specifiche condizioni.

    Viene chiarito che, il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x – nel quale viene applicato il regime forfetario – implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1 – primo anno di applicazione delle regole ordinarie – da presentare nell’anno x+2. 

    In senso conforme la circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 4.1.3, con la quale è stato chiarito che "la rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione. La rettifica della detrazione va effettuata anche in caso di passaggio dal regime forfetario al regime ordinario nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie”.

    Invece, il superamento del limite di 100.000 euro nell’anno x, implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1. 

    La circolare evidenzia che per effetto del superamento nel corso dell’anno x del limite di 85.000 euro, ma entro il limite di 100.000 euro, quindi, nella dichiarazione IVA dell’anno successivo x+1 – da presentare nell’anno x+2 – potrà essere computata a credito in un’unica soluzione l’imposta relativa: 

    • ai beni e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre dell’anno x; 
    • ai beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali, quali ad esempio opere dell’ingegno, marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione), se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione (dieci anni dalla data di acquisto o ultimazione per i fabbricati o porzioni di essi), con riferimento alle quote residue.

    Viene infine specificato che in entrambi i casi sui indicati, la rettifica della detrazione è operata nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 19-bis del decreto IVA, in base al quale: 

    • se «mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione» (comma 3); 
    • ai fini della rettifica, «i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione» (comma 8); 
    • le rettifiche delle detrazioni «sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie» (comma 9).

    Allegati:
  • Contribuenti minimi

    Omessa compilazione del Quadro RS 2023 Forfettari: le sanzioni

    E' scaduto il 30 novembre il termine per presentare la dichiarazione dei redditi anno di imposta 2022 e di conseguenza il termine per la compilazione del quadro RS per i Forfettari.

    Ricordiamo che nelle scorse settimane, l’agenzia delle Entrate ha trasmesso delle lettere di compliance ai contribuenti forfettari al fine di favorire l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che nel 2021 hanno omesso compilare il quadro RS.

    Successivamente, anche a seguito delle proteste degli addetti ai lavori, con l’articolo 6 del Dl 132/2023 (decreto Proroghe) convertito in legge n 170 il Governo è intervenuto, concedendo una proroga fino al 30 novembre 2024 per adempiere all’obbligo, senza applicazione della sanzione, per il solo periodo di imposta 2021.

    Per le altre annualità la compilazione del prospetto in questione conserva il termine ordinario, ossia per la compilazione nel modello Redditi 2023 per l’anno 2022, il termine è scaduto il 30 novembre.

    A tal proposito, pertanto, i contribuenti che non hanno adempiuto devono farlo presentando una dichiarazione integrativa e pagando la sanzione di cui all’articolo 8 del Dlgs 471/1997 pari a 250 euro, ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione. 

    Inviando entro 90 giorni, ossia entro il 24 febbraio 2024, le sanzioni sono ridotte a 1/8.

    Riepiloghiamo i fatti delle ultime settimane relativamente al quadro RS dei forfettari.

    Compilazione del Quadro RS: chiarimenti del MEF

    Il MEF, con interrogazione parlamentare 5-10478 del 17 ottobre, ha replicato sulla questione relativa ai dati del quadro RS dei forfettari.

    Nel dettaglio, si sottolinea che "tali informazioni non sono ricavabili d'ufficio sulla base dei dati della fatturazione elettronica per le seguenti motivazioni. In primo luogo, il contenuto descrittivo dell'operazione effettuata e documentata dalle fatture elettroniche non è integralmente disponibile per l'Agenzia delle entrate a causa delle prescrizioni in materia di privacy riguardanti l'utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica. Inoltre, deve sottolinearsi l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria, in relazione ai costi promiscui, di imputare il costo alle relative operazioni e all'eventuale utilizzo personale del bene o servizio acquistato, non potendo conoscere la natura, qualità e quantità dei beni fatturati.
    Da ultimo, si segnala l'indisponibilità delle fatture nel «Sistema di interscambio» (SDI) relative agli acquisti effettuati presso altri soggetti forfetari; infatti, poiché nel 2021 i forfetari non erano tenuti a utilizzare la fattura elettronica, gli stessi hanno continuato a emettere fatture cartacee che non sono transitate nello SDI".

    Forfettari e regolarizzazione Quadro RS: cosa prevede il DL Proroghe

    Con il Decreto Proroghe, pubblicato in GU n. 228 del 29 settembre convertito in Legge n 170/2023 si prevede un rinvio tecnico per l'adempimento dei forfettari tanto discusso, relativo al quadro RS del Modello redditi 2022.

    Il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto dall’art. 6 e non incide sull’adempimento dichiarativo, limitandosi a differire per il solo periodo d’imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024.

    La norma recita precisamente:  "Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d’imposta 2021 , sono adempiuti entro il 30 novembre 2024"

    Ricordiamo che a seguito del provvedimento delle Entrate con le regole per le lettere di compliance per ravvedere la compilazione del quadro RS, il Governo aveva annunciato una soluzione per evitare la corsa ai ravvedimenti e all’invio delle dichiarazioni integrative del modello 2022 (anno d’imposta 2021) per i Forfettari.

    I dati per il Quadro RS dei forfettari richiesti dalle istruzioni al modello Redditi PF e ora richiesti dall’invio delle lettere di compliance delle Entrate sulle dichiarazioni 2022 potranno essere comunicati entro il 30 novembre 2024.

    Lettere di compliance per regolarizzare il quadro RS modello redditi PF 2022

    Giunti al rinvio tecnico al 2024 vediamo le regole delle Entrate per la regolarizzazione del quadro RS dettate dal Provvedimento n 325550 del 19 settembre.

    Le Entrate hanno dettato le regole per la regolarizzazione da parte dei forfettari del quadro RS del Modello Redditi PF 2022. 

    Per approfondimenti sulla compilazione del quadro RS, leggi: Forfetari: gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF.

    In particolare, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche presentato per il periodo d’imposta 2021 dai soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, per verificare l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73 della medesima norma. 

    Tali informazioni devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righi da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM. 

    Ma ricordiamo nel dettaglio cosa contengono le lettere delle entrate in arrivo ai Forfettari.

    Regolarizzare l'omessa compilazione del quadro RS modello redditi PF 2022

    L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2 del provvedimento suddetto, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

    Le comunicazioni in arrivo per i forfettari, disponibili anche nel cassetto fiscale, sono inviate tramite PEC e contengono i seguenti dati:

    • a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente; 
    • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta; 
    • c) data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

    Viene precisato che i contribuenti, possono anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, chiedere informazioni alle Entrate.

    Infine, gli stessi contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73, articolo 1, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

    I forfettari avranno tempo fino al 2024 per eventuali regolarizzazioni.

    Allegati: