• Cooperative e Consorzi

    Cooperative: aggiornati limiti dell’attivo di bilancio

    Con decreto 8 agosto del MIMIT pubblicato in GU n 245 del 18 ottobre si aggiornano i limiti dell'attivo di bilancio delle Cooperative.

    Si tratta di un articolo unico che sinteticamente prevede l'aggiornamento dei limiti che costituiscono i massimi applicabili alle società cooperative: 

    • del capitale per i soci persone fisiche,
    • del valore nominale dell’azione,
    • e per l’applicabilità delle norme della Srl. 

    Cooperative: aggiornati limiti dell’attivo di bilancio

    Con l'art unico del decreto 8 ottobre in GU del 18 ottobre 2024 si prevede che i limiti massimi di valore indicati agli articoli 2519 e  2525 del codice civile sono incrementati, in base alla variazione media annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le  famiglie di operai ed impiegati, del 43,8 per cento.
    Per l'effetto:

    • a) il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile e' elevato ad euro 1.438.000;
    • b) il valore massimo dell'azione di  cui  all'art.  2525,  primo comma, del codice civile e' elevato ad euro 719;
    • c) il limite massimo del  valore  della  partecipazione  di  cui all'art. 2525, secondo comma, del codice civile e  elevato  ad  euro 143.800.

    L'aggiornamento è previsto con periodicità triennale appunto sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che non era mai stato effettuato.

    Il valore dell’attivo di bilancio previsto all’articolo 2519, comma 2 del Codice civile consente alle cooperative di minore dimensione di applicare le norme della società a responsabilità limitata in luogo di quelle della società per azioni. 

    Il limite previsto dall’articolo 2525, comma 2, del Codice civile è ammontare massimo di capitale possedibile dal socio persona fisica ovvero ditta individuale nei casi in cui la partecipazione è assunta nella veste di imprenditore.

  • Cooperative e Consorzi

    Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA

    Con Risposta a interpello n 164 del 1 agosto le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile alle quote associative versate nell'ambito di un rapporto consortile.

    In particolare viene chiarito quando queste quote sono soggette o no ad IVA.

    Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA

    L'istante è un ente  di  ricerca che aderisce al Consorzio alfa.

    In  base  allo  statuto  del Consorzio  alfa emerge che lo stesso costituisce un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (…), istituito a norma del regolamento (CE) n. (…).

    L'Istante precisa che il Consorzio alfa ha emesso fattura di addebito  delle  quote  annuali  di costituzione,  adesione  e contributo  al  funzionamento della  struttura consortile,  relativa agli anni  2022 e  2023 e chiede chiarimenti in merito alla corretta qualificazione fiscale, agli effetti dell'Iva, delle suddette somme concernenti le richiamate quote associative indicate nella suddetta fattura.

    Più  specificatamente chiede di conoscere  la  natura  delle suddette somme, versate quali quote consortili a copertura di spese generali di gestione e per le quali non sono individuabili specifiche prestazioni fornite dal predetto Consorzio alfa.

    Le quote versate al Consorzio Alfa coprono una serie di spese generali di gestione dell'infrastruttura di ricerca europea. In particolare, queste quote sono destinate a coprire le seguenti spese:

    • Materiali di consumo: Forniture e beni necessari per le operazioni quotidiane del consorzio.
    • Viaggi del personale: Spese di trasferta per il personale del consorzio per partecipare a riunioni, conferenze e altre attività legate alle funzioni del consorzio.
    • Riunioni: Costi associati all'organizzazione e alla partecipazione a riunioni, workshop e incontri di lavoro.
    • Attività di sensibilizzazione: Spese per attività di comunicazione e promozione delle attività del consorzio.
    • Servizi: Inclusi consulenza legale, contabilità, auditing, marketing, assunzione e subappalto.
    • Attrezzature: Software, licenze e altri strumenti necessari per le operazioni del consorzio.
    • Retribuzione del direttore generale: Stipendio e compensi per il direttore generale del consorzio.

    Le Entrate, richiamando precedenti risoluzioni e risposte (es. risoluzione n. 156/E del 1996 e risposta n. 361 del 2021), hanno chiarito che i contributi consortili, anche se definiti come spese di funzionamento, sono rilevanti ai fini dell'IVA se sono commisurati ai servizi resi dal consorzio ai consorziati. 

    Viceversa, le quote versate a copertura di spese generali di gestione, per le quali non sono individuabili specifiche prestazioni di servizi, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA. 

    Allegati:
  • Cooperative e Consorzi

    Ristorni cooperative: deducibilità ai fini IRAP

    Con la Consulenza giuridica n 1/2024 le entrate forniscono un importante chiarimento ai fini IRAP per i ristorni delle cooperative.

    Il quesito è posto da un'associazione di coordinamento che rappresenta le maggiori associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela, e vigilanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute e le Entrate chiariscono che i ristorni riconosciuti ai soci delle cooperative sono sempre deducibili dalla base Irap, vediamo il perchè.

    Deducibilità IRAP dei ristorni di cooperative: chiarimenti ADE

    Dopo l'abrogazione dell'art 11 bis del Dlgs n 446/97 non era chiaro se i ristorni potessero essere dedotti dal valore della produzione ai fini del calcolo dell'IRAP quando il loro trattamento contabile li assimilava agli utili distribuiti, anziché a costi operativi o rettifiche di ricavo direttamente connesse all'attività produttiva.

    Inoltre, la definitiva pubblicazione degli emendamenti agli:

    • ''Oic 28 Patrimonio netto'', 
    • ''Oic 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali''
    • ''Oic 12 Composizioni e schemi del bilancio di esercizio'',

    ha reso necessario il chiarimento. 

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ristorni rappresentano la modalità operativa attraverso la quale viene realizzata la "mutualità" all'interno delle cooperative, attribuendo un vantaggio economico ai soci proporzionalmente al loro apporto all'attività mutualistica. 

    Viene specificato che, a seconda di come lo statuto o il regolamento della cooperativa disciplinino i ristorni (ovvero, se prevedono un'obbligazione a erogare i ristorni o meno alla chiusura dell'esercizio), ciò influenzerà il trattamento contabile e fiscale dei ristorni stessi.

     Per quanto riguarda la deducibilità ai fini IRAP dei ristorni, l'Agenzia sostiene che:

    • se esiste un obbligo di erogazione dei ristorni essi dovrebbero essere considerati nella determinazione della base imponibile dell'IRAP, poiché vengono registrati come debiti e la loro contropartita è imputata a conto economico, influenzando così le voci rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, 
    • se non esiste un obbligo specifico di distribuzione dei ristorni, la loro registrazione contabile tra le voci dello stato patrimoniale (come distribuzione di utili) non modifica la loro qualificazione ai fini IRAP, mantenendo la loro "natura" originaria, indipendentemente dalla loro classificazione contabile.

    L'Agenzia delle Entrate afferma che i ristorni, indipendentemente dal loro trattamento contabile come impiego degli utili, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, mantenendo la loro essenza di componente "reddituale" che rettifica i costi/ricavi basati sugli scambi mutualistici.

    Allegati:
  • Cooperative e Consorzi

    Principi contabili Cooperative: i chiarimenti dei Commercialisti

    Il CNDCEC in data 15.11 ha pubblicato un documento di interpretazione dei "nuovi" principi contabili OIC per le Coorperative.

    Nel dettaglio, l’Alleanza delle Cooperative Italiane e il Consiglio nazionale dei commercialisti hanno predisposto e pubblicato una circolare congiunta con la quale precisano e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai nuovi principi contabili per le società cooperative.

    Ricordiamo che, l’approvazione dei principi da parte dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è avvenuto circa un anno fa, e in prossimità della entrata in vigore, fissata per la fine del 2023, viene pubblicato il chiarimento congiunto di cu si tratta, atteso daglio operatori di settore.

    Il documento evidenzia che: "il documento approvato dall’OIC stabilisce che tutti gli emendamenti illustrati entreranno in vigore a decorrere dai bilanci che abbiano “inizio a partire dal 1° gennaio 2023”.

    Principi contabili Cooperative: i chiarimenti dei Commercialisti

    Il documento datato 9 novembre, in premessa ricorda che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) aveva approvato in via definitiva nel giugno 2022 il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”.
    L’approvazione definitiva di quello che può essere denominato un “principio contabile cooperativo” consolida la specialità cooperativa anche in materia contabile, dando stabilità e certezza agli operatori e fondamento normativo contabile a prassi basilari delle società cooperative italiane.
    Attenzione al fatto che, dato il contenuto analitico delle specialità contabili “cooperative”, OIC ha optato per una serie di emendamenti ai principi contabili nazionali, piuttosto che per la predisposizione di un nuovo principio contabile ad hoc.
    Le materie trattate sono le seguenti:

    • i. la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa);
    • ii. le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (impairment test);
    • iii. l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
    • iv. i ristorni

    Il documento congiunto di interpretazione illustra il contenuto dei nuovi principi relativamente agli aspetti della contabilità delle cooperative, quali, ad esempio:

    • gli strumenti finanziari tipici delle cooperative,
    • la valutazione di alcune peculiari attività,
    • le informazioni specifiche di bilancio
    • e il trattamento contabile dei cosiddetti ristorni.

    Viene sottolienato che, tanto l’intervento di OIC quanto il chiarimento costituiscono un rilevante riconoscimento della specialità cooperativa e della sua funzione sociale, garantendo stabilità e certezza agli operatori del settore.

  • Cooperative e Consorzi

    Commissari liquidatori cooperative: domande entro il 15 settembre

    Scade il 15 settembre il termine per iscriversi all'elenco per i commissari liquidatori delle società cooperative fiduciarie e fiduciarie e di revisione, rivolto a Commercialisti, Avvocati e altri professionisti.

    Prima di leggere i dettagli per l'invio della domanda, ricordiamo che con un comunicato stampa del 3 luglio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informava della pubblicazione di due avvisi finalizzati alla costituzione di due elenchi di professionisti idonei a ricoprire i seguenti incarichi:

    • commissario liquidatore delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione,
    • componente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione.

    Incarichi cooperative: domande entro il 15 settembre

    Il MIMIT specifica che:

    • le istanze di iscrizione all’elenco dei commissari liquidatori devono essere inviate tramite la piattaforma online: https://commissariliquidatori.mise.gov.it, possono fare domanda a tale elenco gli iscritti agli albi professionali:
      • degli avvocati, 
      • dei dottori commercialisti, 
      • degli esperti contabili 
      • dei consulenti in materia di lavoro, 
      • dagli esperti in materia di lavoro e cooperazione 
      • e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.
    • le istanze di iscrizione all’elenco dei componenti dei comitati di sorveglianza devono essere inviate via PEC all’indirizzo [email protected], possono fare domanda:
      • gli avvocati, 
      • i dottori commercialisti, 
      • i revisori contabili 
      • e consulenti aziendali e i dirigenti e i funzionari in servizio di Area III del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Elenchi incarichi per cooperative: i termini per le domande

    L'avviso MIMIT specifica che i termini per i due elenchi sono differenti, ossia:

    • per i commissari liquidatori la scadenza per l'iscrizione è fissata per il 15 settembre 2023,
    • per i componenti dei comitati di sorveglianza non è invece prevista alcuna scadenza: l'iscrizione è sempre aperta.

    Accedi da qui alla pagina preposta per consultare maggiori dettagli.

  • Cooperative e Consorzi

    Società cooperative: dal 1 giugno nuove sanzioni per irregolarità accertate dal revisore

    Dal 1 giugno 2023 decorrono nuove sanzioni applicabili alle irregolarità delle società cooperative, previste dal MIMIT con DM n 587/2021.

    In particolare, con il DM di cui si tratta sono state disciplinate le modalità, i tempi e le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto agli enti cooperativi che non ottemperino :

    • alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero 
    • agli obblighi previsti dall'articolo 2545- 2 octies del codice civile, ai sensi dell’art. 12, comma 5-bis del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come risultante a seguito della novella operata dall’art. 1, comma 936, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

    Si prevede che il personale ispettivo che, in sede di accertamento, appura che l’ente, assoggettato a ispezione o revisione, 

    • non ha provveduto, a seguito di diffida all’eliminazione delle irregolarità sanabili senza giustificato motivo,
    • ovvero che non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile,

    contesta immediatamente la violazione al legale rappresentante, ovvero alla persona da questi delegata a presiedere alla verifica ispettiva, mediante compilazione, consegna e sottoscrizione del modulo di contestazione, allegato al  decreto, e lo trasmette, entro 3 giorni, alla competente Divisione della Direzione generale. 

    Qualora il legale rappresentante ovvero il delegato, rifiuti di sottoscrivere l’atto di contestazione, lo stesso è trasmesso tramite posta all’indirizzo di posta certificata dell’ente; nell’impossibilità di provvedere con tale modalità, si procede tramite lettera raccomandata. 

    La Divisione della competente Direzione generale, verificata la correttezza formale e sostanziale della contestazione, provvede entro 90 giorni dalla ricezione a notificare all’ente la violazione ed irrogare il pagamento della sanzione nella misura prevista dall’articolo 12, comma 5-bis del d.lgs. n. 220/2002, specificandone le modalità di pagamento e riscossione, esclusivamente per il tramite della Agenzia delle entrate con modello F24, e le eventuali spese postali di notifica, qualora non sia stata possibile la trasmissione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata. 

    Attenzione al fatto che si prevede il pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione prevista per la violazione commessa se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla notifica della sanzione. 

    Inoltre, la competente Divisione della Direzione generale che ha applicato la sanzione amministrativa può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro trenta

    Si prevede comunque che in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. 

    Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’amministrazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione 

  • Cooperative e Consorzi

    Erogazioni liberali a consorzio impresa sociale: il regime fiscale

    Con Risposta a interpello n 593 del 19 dicembre le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul regime  fiscale delle erogazioni  liberali di cui all' articolo 83  commi  1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale. 

    Il Consorzio Istante è iscritto nel Registro Imprese Sezione speciale Impresa Sociale in quanto ha assunto la qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

    L'Istante fa presente  che,  in  base  alla certificazione  rilasciata  dalla competente  Camera  di  Commercio, lo stesso non è considerato consorzio con attività esterna di cui agli articoli  2612 del c.c., «pur mantenendo l'iscrizione nella sezione speciale di ''Impresa sociale''». 

    Ciò  premesso, il Consorzio chiede  se le  somme allo  stesso  erogate  a titolo  di  liberalità danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, visto che tali agevolazioni sono escluse nell'ipotesi in cui il soggetto destinatario delle erogazioni liberali sia un'impresa sociale costituita nella forma di società.

    Le Entrate innanzitutto ricordano che ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del  CTS  sono  ETS  «le  organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni  e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità». 

    L'articolo 83 del medesimo CTS dispone, inoltre, che: ­ 

    • Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato 
    • Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

    Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 si applica,  ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a  favore  degli ETS  di cui all'articolo  82, comma  1, ovvero a tutti  gli Enti iscritti  nel Registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'articolo 45 del stesso CTS  comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite  in forma di società. 

    Possono acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma  1 del d.lgs. n.112 del 2017, «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di  cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». 

    Pertanto,  in  base  alla  predetta  disposizione possono assumere la qualifica di  impresa sociale ''tutti gli enti privati'', tra cui anche i consorzi, inclusi quelli costituiti  nelle  forme  societarie.  

    Non  ci  sono,  dunque,  preclusioni  riguardo la  veste  civilistica che può essere assunta dall'ente ''impresa sociale'', purché essa rientri tra le tipologie di  soggetti privati  riconosciute ed esistenti nell'ordinamento giuridico .

    Ne consegue che,  nel  presupposto che  sussistano i  requisiti  per la  qualifica  di  ''impresa sociale'' (la cui valutazione compete al Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali), l'Istante  rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducili dal  reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda del donante, ai sensi del citato articolo  83 del CTS.

    Allegati: