• Cooperative e Consorzi

    Revisione cooperative e consorzi: regole dal MIMIT

    Con il Decreto MIMIT 5 marzo si disciplina la revisione cooperativa delle società cooperative e loro consorzi.

    Fermo restando quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

    Qualora, nel corso della revisione, vengano in rilievo circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il revisore ne dà evidenza nel proprio verbale ispettivo e la Direzione generale competente trasmette senza indugio alle Amministrazioni competenti la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.

    La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni.  Il biennio per l’esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari. 

    Sono soggette a revisione annuale le società cooperative di cui all’art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, quelle di cui all’art. 15, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e quelle che saranno eventualmente individuate con successivi provvedimenti legislativi. 

    Revisione cooperative e consorzi: regole dal MIMIT

    Ai sensi dell'articolo 5 del suddetto decreto l'incarico di revisione viene attribuito mediante selezione automatizzata massiva tramite il sistema informativo all’uopo predisposto, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, tramite incarico individuale sempre tramite sistema informativo.

    Il revisore che incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2399 c.c., richiamato dall’art. 7, comma 8, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o che versi in situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, è obbligato a darne preventiva comunicazione all’Ufficio competente per la vigilanza.

    La revisione viene effettuata da uno o più revisori incaricati nel rispetto del principio del contraddittorio, deve svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell’ente cooperativo o di un suo delegato.

    La revisione ha luogo, di norma, presso la sede sociale della cooperativa ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente. 

    Gli amministratori e i sindaci possono assistere alla revisione e devono intervenirvi ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.

    Gli enti assoggettati a revisione hanno l’obbligo di mettere a disposizione del revisore incaricato tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti.

    Se la revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i documenti devono trovarsi presso la predetta sede, se viene svolta in luogo diverso dalla sede sociale, il presidente dell’ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.

    Il revisore può trattenere, per non più di dieci giorni, e purché ciò non rechi pregiudizio alla normale gestione amministrativa della cooperativa, i libri, i registri ed i documenti ed ha facoltà di fotocopiarli e siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.

    Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti o altre dipendenze in genere, di sentire i singoli soci dell’ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale.

    Revisione cooperative e consorzi: il verbale di revisione

    Ai sensi dell'art 6 del decreto prevede che le risultanze dell’attività di revisione devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale di cui all’art. 13 del presente Decreto. 

    Il verbale di revisione – sezione rilevazione – è sottoscritto dalle parti con l’apposizione di firma digitale. 

    In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa, il verbale dovrà essere notificato alla società, a cura del revisore, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese.

    Al termine delle verifiche, il revisore ha l’obbligo di trasmettere il verbale di revisione – sezione rilevazione al soggetto che ha conferito l’incarico, entro dieci giorni dalla conclusione della revisione. 

    Per il Ministero, la trasmissione avviene mediante caricamento del verbale sulla piattaforma informatica a tale scopo predisposta.

    Qualora all’esito delle verifiche emergano irregolarità sanabili, il revisore diffida la cooperativa a regolarizzare la propria posizione entro un lasso di tempo predeterminato.

    Quest’ultimo, definito in base alla natura delle predette irregolarità, è compreso tra i quindici e i novanta giorni dalla sottoscrizione del verbale.

    L’ Autorità di vigilanza competente o l’Associazione di rappresentanza è tenuta a verificare la completezza del verbale e la coerenza tra l’eventuale diffida o provvedimento proposto e le risultanze dell’attività revisionale.

    Ove necessario, al revisore potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico. 

    Resta ferma la possibilità di disporre l’annullamento dei verbali gravemente carenti da un punto di vista sostanziale.

    Entro 15 giorni, l’ente cooperativo può presentare le controdeduzioni al verbale di cui trattasi all’Autorità di vigilanza o all’Associazione.

    In caso di accoglimento totale o parziale l’Autorità di vigilanza o l’Associazione potrà disporre l’annullamento del verbale e della relativa proposta di provvedimento o ulteriori accertamenti.

  • Cooperative e Consorzi

    Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA

    Con Risposta a interpello n 164 del 1 agosto le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile alle quote associative versate nell'ambito di un rapporto consortile.

    In particolare viene chiarito quando queste quote sono soggette o no ad IVA.

    Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA

    L'istante è un ente  di  ricerca che aderisce al Consorzio alfa.

    In  base  allo  statuto  del Consorzio  alfa emerge che lo stesso costituisce un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (…), istituito a norma del regolamento (CE) n. (…).

    L'Istante precisa che il Consorzio alfa ha emesso fattura di addebito  delle  quote  annuali  di costituzione,  adesione  e contributo  al  funzionamento della  struttura consortile,  relativa agli anni  2022 e  2023 e chiede chiarimenti in merito alla corretta qualificazione fiscale, agli effetti dell'Iva, delle suddette somme concernenti le richiamate quote associative indicate nella suddetta fattura.

    Più  specificatamente chiede di conoscere  la  natura  delle suddette somme, versate quali quote consortili a copertura di spese generali di gestione e per le quali non sono individuabili specifiche prestazioni fornite dal predetto Consorzio alfa.

    Le quote versate al Consorzio Alfa coprono una serie di spese generali di gestione dell'infrastruttura di ricerca europea. In particolare, queste quote sono destinate a coprire le seguenti spese:

    • Materiali di consumo: Forniture e beni necessari per le operazioni quotidiane del consorzio.
    • Viaggi del personale: Spese di trasferta per il personale del consorzio per partecipare a riunioni, conferenze e altre attività legate alle funzioni del consorzio.
    • Riunioni: Costi associati all'organizzazione e alla partecipazione a riunioni, workshop e incontri di lavoro.
    • Attività di sensibilizzazione: Spese per attività di comunicazione e promozione delle attività del consorzio.
    • Servizi: Inclusi consulenza legale, contabilità, auditing, marketing, assunzione e subappalto.
    • Attrezzature: Software, licenze e altri strumenti necessari per le operazioni del consorzio.
    • Retribuzione del direttore generale: Stipendio e compensi per il direttore generale del consorzio.

    Le Entrate, richiamando precedenti risoluzioni e risposte (es. risoluzione n. 156/E del 1996 e risposta n. 361 del 2021), hanno chiarito che i contributi consortili, anche se definiti come spese di funzionamento, sono rilevanti ai fini dell'IVA se sono commisurati ai servizi resi dal consorzio ai consorziati. 

    Viceversa, le quote versate a copertura di spese generali di gestione, per le quali non sono individuabili specifiche prestazioni di servizi, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA. 

    Allegati:
  • Cooperative e Consorzi

    Consorzio di trasporto pubblico: deve inviare i dati per la Precompilata?

    Le Entrate in data 9 gennaio hanno ulteriormente chiarito il perimetro dell'invio dei dati per la Precompilata relativamente alle spese di trasporto pubblico locale.

    Prima di dettagliare il chiarimento ricordiamo che con Provvedimento n 354629 del 4.10.2023 sono state pubblicate le relative regole.

    In particolare, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei Redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo di ogni anno:

    • gli  enti  pubblici,
    • o i  soggetti privati 

    affidatari del servizio di trasporto pubblico, trasmettono telematicamente una comunicazione contenente i dati relativi alle  spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di  trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute  nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

    Attenzione al fatto che l'invio sarà obbligatorio dal 2025, mentre resta facoltativo per il 2024.

    Consorzio imprese trasporto pubblico: è obbligato all'invio dati per precompilata?

    Ciò premesso, il chiarimento riguarda un consorzio di imprese di trasporto pubblico che si occupa, tra le altre attività, anche della rivendita di abbonamenti di trasporto. 

    Si domandava in questo caso chi sia tenuto alla trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.
    Le entrate specificano che il provvedimento su indicato ha individuato quali soggetti tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico. 

    Pertanto, i consorzi incaricati della sola vendita degli abbonamenti ma che non siano affidatari del servizio di trasporto pubblico non hanno i requisiti soggettivi richiesti per l'invio dei dati.

    Se l'ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico acquisisce nel proprio sistema di data base i dati relativi agli abbonamenti venduti tramite consorzio (compresa l'informazione sulla tracciabilità), provvede ad effettuarne la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

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    Principi contabili Cooperative: i chiarimenti dei Commercialisti

    Il CNDCEC in data 15.11 ha pubblicato un documento di interpretazione dei "nuovi" principi contabili OIC per le Coorperative.

    Nel dettaglio, l’Alleanza delle Cooperative Italiane e il Consiglio nazionale dei commercialisti hanno predisposto e pubblicato una circolare congiunta con la quale precisano e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai nuovi principi contabili per le società cooperative.

    Ricordiamo che, l’approvazione dei principi da parte dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è avvenuto circa un anno fa, e in prossimità della entrata in vigore, fissata per la fine del 2023, viene pubblicato il chiarimento congiunto di cu si tratta, atteso daglio operatori di settore.

    Il documento evidenzia che: "il documento approvato dall’OIC stabilisce che tutti gli emendamenti illustrati entreranno in vigore a decorrere dai bilanci che abbiano “inizio a partire dal 1° gennaio 2023”.

    Principi contabili Cooperative: i chiarimenti dei Commercialisti

    Il documento datato 9 novembre, in premessa ricorda che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) aveva approvato in via definitiva nel giugno 2022 il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”.
    L’approvazione definitiva di quello che può essere denominato un “principio contabile cooperativo” consolida la specialità cooperativa anche in materia contabile, dando stabilità e certezza agli operatori e fondamento normativo contabile a prassi basilari delle società cooperative italiane.
    Attenzione al fatto che, dato il contenuto analitico delle specialità contabili “cooperative”, OIC ha optato per una serie di emendamenti ai principi contabili nazionali, piuttosto che per la predisposizione di un nuovo principio contabile ad hoc.
    Le materie trattate sono le seguenti:

    • i. la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa);
    • ii. le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (impairment test);
    • iii. l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
    • iv. i ristorni

    Il documento congiunto di interpretazione illustra il contenuto dei nuovi principi relativamente agli aspetti della contabilità delle cooperative, quali, ad esempio:

    • gli strumenti finanziari tipici delle cooperative,
    • la valutazione di alcune peculiari attività,
    • le informazioni specifiche di bilancio
    • e il trattamento contabile dei cosiddetti ristorni.

    Viene sottolienato che, tanto l’intervento di OIC quanto il chiarimento costituiscono un rilevante riconoscimento della specialità cooperativa e della sua funzione sociale, garantendo stabilità e certezza agli operatori del settore.

  • Cooperative e Consorzi

    Commissari liquidatori cooperative: domande entro il 15 settembre

    Scade il 15 settembre il termine per iscriversi all'elenco per i commissari liquidatori delle società cooperative fiduciarie e fiduciarie e di revisione, rivolto a Commercialisti, Avvocati e altri professionisti.

    Prima di leggere i dettagli per l'invio della domanda, ricordiamo che con un comunicato stampa del 3 luglio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informava della pubblicazione di due avvisi finalizzati alla costituzione di due elenchi di professionisti idonei a ricoprire i seguenti incarichi:

    • commissario liquidatore delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione,
    • componente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione.

    Incarichi cooperative: domande entro il 15 settembre

    Il MIMIT specifica che:

    • le istanze di iscrizione all’elenco dei commissari liquidatori devono essere inviate tramite la piattaforma online: https://commissariliquidatori.mise.gov.it, possono fare domanda a tale elenco gli iscritti agli albi professionali:
      • degli avvocati, 
      • dei dottori commercialisti, 
      • degli esperti contabili 
      • dei consulenti in materia di lavoro, 
      • dagli esperti in materia di lavoro e cooperazione 
      • e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.
    • le istanze di iscrizione all’elenco dei componenti dei comitati di sorveglianza devono essere inviate via PEC all’indirizzo [email protected], possono fare domanda:
      • gli avvocati, 
      • i dottori commercialisti, 
      • i revisori contabili 
      • e consulenti aziendali e i dirigenti e i funzionari in servizio di Area III del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Elenchi incarichi per cooperative: i termini per le domande

    L'avviso MIMIT specifica che i termini per i due elenchi sono differenti, ossia:

    • per i commissari liquidatori la scadenza per l'iscrizione è fissata per il 15 settembre 2023,
    • per i componenti dei comitati di sorveglianza non è invece prevista alcuna scadenza: l'iscrizione è sempre aperta.

    Accedi da qui alla pagina preposta per consultare maggiori dettagli.

  • Cooperative e Consorzi

    Società cooperative: dal 1 giugno nuove sanzioni per irregolarità accertate dal revisore

    Dal 1 giugno 2023 decorrono nuove sanzioni applicabili alle irregolarità delle società cooperative, previste dal MIMIT con DM n 587/2021.

    In particolare, con il DM di cui si tratta sono state disciplinate le modalità, i tempi e le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto agli enti cooperativi che non ottemperino :

    • alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero 
    • agli obblighi previsti dall'articolo 2545- 2 octies del codice civile, ai sensi dell’art. 12, comma 5-bis del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come risultante a seguito della novella operata dall’art. 1, comma 936, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

    Si prevede che il personale ispettivo che, in sede di accertamento, appura che l’ente, assoggettato a ispezione o revisione, 

    • non ha provveduto, a seguito di diffida all’eliminazione delle irregolarità sanabili senza giustificato motivo,
    • ovvero che non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile,

    contesta immediatamente la violazione al legale rappresentante, ovvero alla persona da questi delegata a presiedere alla verifica ispettiva, mediante compilazione, consegna e sottoscrizione del modulo di contestazione, allegato al  decreto, e lo trasmette, entro 3 giorni, alla competente Divisione della Direzione generale. 

    Qualora il legale rappresentante ovvero il delegato, rifiuti di sottoscrivere l’atto di contestazione, lo stesso è trasmesso tramite posta all’indirizzo di posta certificata dell’ente; nell’impossibilità di provvedere con tale modalità, si procede tramite lettera raccomandata. 

    La Divisione della competente Direzione generale, verificata la correttezza formale e sostanziale della contestazione, provvede entro 90 giorni dalla ricezione a notificare all’ente la violazione ed irrogare il pagamento della sanzione nella misura prevista dall’articolo 12, comma 5-bis del d.lgs. n. 220/2002, specificandone le modalità di pagamento e riscossione, esclusivamente per il tramite della Agenzia delle entrate con modello F24, e le eventuali spese postali di notifica, qualora non sia stata possibile la trasmissione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata. 

    Attenzione al fatto che si prevede il pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione prevista per la violazione commessa se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla notifica della sanzione. 

    Inoltre, la competente Divisione della Direzione generale che ha applicato la sanzione amministrativa può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro trenta

    Si prevede comunque che in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. 

    Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’amministrazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione 

  • Cooperative e Consorzi

    Erogazioni liberali a consorzio impresa sociale: il regime fiscale

    Con Risposta a interpello n 593 del 19 dicembre le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul regime  fiscale delle erogazioni  liberali di cui all' articolo 83  commi  1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale. 

    Il Consorzio Istante è iscritto nel Registro Imprese Sezione speciale Impresa Sociale in quanto ha assunto la qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

    L'Istante fa presente  che,  in  base  alla certificazione  rilasciata  dalla competente  Camera  di  Commercio, lo stesso non è considerato consorzio con attività esterna di cui agli articoli  2612 del c.c., «pur mantenendo l'iscrizione nella sezione speciale di ''Impresa sociale''». 

    Ciò  premesso, il Consorzio chiede  se le  somme allo  stesso  erogate  a titolo  di  liberalità danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, visto che tali agevolazioni sono escluse nell'ipotesi in cui il soggetto destinatario delle erogazioni liberali sia un'impresa sociale costituita nella forma di società.

    Le Entrate innanzitutto ricordano che ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del  CTS  sono  ETS  «le  organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni  e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità». 

    L'articolo 83 del medesimo CTS dispone, inoltre, che: ­ 

    • Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato 
    • Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

    Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 si applica,  ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a  favore  degli ETS  di cui all'articolo  82, comma  1, ovvero a tutti  gli Enti iscritti  nel Registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'articolo 45 del stesso CTS  comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite  in forma di società. 

    Possono acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma  1 del d.lgs. n.112 del 2017, «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di  cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». 

    Pertanto,  in  base  alla  predetta  disposizione possono assumere la qualifica di  impresa sociale ''tutti gli enti privati'', tra cui anche i consorzi, inclusi quelli costituiti  nelle  forme  societarie.  

    Non  ci  sono,  dunque,  preclusioni  riguardo la  veste  civilistica che può essere assunta dall'ente ''impresa sociale'', purché essa rientri tra le tipologie di  soggetti privati  riconosciute ed esistenti nell'ordinamento giuridico .

    Ne consegue che,  nel  presupposto che  sussistano i  requisiti  per la  qualifica  di  ''impresa sociale'' (la cui valutazione compete al Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali), l'Istante  rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducili dal  reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda del donante, ai sensi del citato articolo  83 del CTS.

    Allegati: