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Revisione cooperative e consorzi: regole dal MIMIT
Con il Decreto MIMIT 5 marzo si disciplina la revisione cooperativa delle società cooperative e loro consorzi.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.
Qualora, nel corso della revisione, vengano in rilievo circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il revisore ne dà evidenza nel proprio verbale ispettivo e la Direzione generale competente trasmette senza indugio alle Amministrazioni competenti la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.
La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Il biennio per l’esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari.
Sono soggette a revisione annuale le società cooperative di cui all’art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, quelle di cui all’art. 15, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e quelle che saranno eventualmente individuate con successivi provvedimenti legislativi.
Revisione cooperative e consorzi: regole dal MIMIT
Ai sensi dell'articolo 5 del suddetto decreto l'incarico di revisione viene attribuito mediante selezione automatizzata massiva tramite il sistema informativo all’uopo predisposto, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, tramite incarico individuale sempre tramite sistema informativo.
Il revisore che incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2399 c.c., richiamato dall’art. 7, comma 8, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o che versi in situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, è obbligato a darne preventiva comunicazione all’Ufficio competente per la vigilanza.
La revisione viene effettuata da uno o più revisori incaricati nel rispetto del principio del contraddittorio, deve svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell’ente cooperativo o di un suo delegato.
La revisione ha luogo, di norma, presso la sede sociale della cooperativa ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente.
Gli amministratori e i sindaci possono assistere alla revisione e devono intervenirvi ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.
Gli enti assoggettati a revisione hanno l’obbligo di mettere a disposizione del revisore incaricato tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti.
Se la revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i documenti devono trovarsi presso la predetta sede, se viene svolta in luogo diverso dalla sede sociale, il presidente dell’ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.
Il revisore può trattenere, per non più di dieci giorni, e purché ciò non rechi pregiudizio alla normale gestione amministrativa della cooperativa, i libri, i registri ed i documenti ed ha facoltà di fotocopiarli e siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.
Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti o altre dipendenze in genere, di sentire i singoli soci dell’ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale.
Revisione cooperative e consorzi: il verbale di revisione
Ai sensi dell'art 6 del decreto prevede che le risultanze dell’attività di revisione devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale di cui all’art. 13 del presente Decreto.
Il verbale di revisione – sezione rilevazione – è sottoscritto dalle parti con l’apposizione di firma digitale.
In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa, il verbale dovrà essere notificato alla società, a cura del revisore, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese.
Al termine delle verifiche, il revisore ha l’obbligo di trasmettere il verbale di revisione – sezione rilevazione al soggetto che ha conferito l’incarico, entro dieci giorni dalla conclusione della revisione.
Per il Ministero, la trasmissione avviene mediante caricamento del verbale sulla piattaforma informatica a tale scopo predisposta.
Qualora all’esito delle verifiche emergano irregolarità sanabili, il revisore diffida la cooperativa a regolarizzare la propria posizione entro un lasso di tempo predeterminato.
Quest’ultimo, definito in base alla natura delle predette irregolarità, è compreso tra i quindici e i novanta giorni dalla sottoscrizione del verbale.
L’ Autorità di vigilanza competente o l’Associazione di rappresentanza è tenuta a verificare la completezza del verbale e la coerenza tra l’eventuale diffida o provvedimento proposto e le risultanze dell’attività revisionale.
Ove necessario, al revisore potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico.
Resta ferma la possibilità di disporre l’annullamento dei verbali gravemente carenti da un punto di vista sostanziale.
Entro 15 giorni, l’ente cooperativo può presentare le controdeduzioni al verbale di cui trattasi all’Autorità di vigilanza o all’Associazione.
In caso di accoglimento totale o parziale l’Autorità di vigilanza o l’Associazione potrà disporre l’annullamento del verbale e della relativa proposta di provvedimento o ulteriori accertamenti.
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Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA
Con Risposta a interpello n 164 del 1 agosto le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile alle quote associative versate nell'ambito di un rapporto consortile.
In particolare viene chiarito quando queste quote sono soggette o no ad IVA.
Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA
L'istante è un ente di ricerca che aderisce al Consorzio alfa.
In base allo statuto del Consorzio alfa emerge che lo stesso costituisce un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (…), istituito a norma del regolamento (CE) n. (…).
L'Istante precisa che il Consorzio alfa ha emesso fattura di addebito delle quote annuali di costituzione, adesione e contributo al funzionamento della struttura consortile, relativa agli anni 2022 e 2023 e chiede chiarimenti in merito alla corretta qualificazione fiscale, agli effetti dell'Iva, delle suddette somme concernenti le richiamate quote associative indicate nella suddetta fattura.
Più specificatamente chiede di conoscere la natura delle suddette somme, versate quali quote consortili a copertura di spese generali di gestione e per le quali non sono individuabili specifiche prestazioni fornite dal predetto Consorzio alfa.
Le quote versate al Consorzio Alfa coprono una serie di spese generali di gestione dell'infrastruttura di ricerca europea. In particolare, queste quote sono destinate a coprire le seguenti spese:
- Materiali di consumo: Forniture e beni necessari per le operazioni quotidiane del consorzio.
- Viaggi del personale: Spese di trasferta per il personale del consorzio per partecipare a riunioni, conferenze e altre attività legate alle funzioni del consorzio.
- Riunioni: Costi associati all'organizzazione e alla partecipazione a riunioni, workshop e incontri di lavoro.
- Attività di sensibilizzazione: Spese per attività di comunicazione e promozione delle attività del consorzio.
- Servizi: Inclusi consulenza legale, contabilità, auditing, marketing, assunzione e subappalto.
- Attrezzature: Software, licenze e altri strumenti necessari per le operazioni del consorzio.
- Retribuzione del direttore generale: Stipendio e compensi per il direttore generale del consorzio.
Le Entrate, richiamando precedenti risoluzioni e risposte (es. risoluzione n. 156/E del 1996 e risposta n. 361 del 2021), hanno chiarito che i contributi consortili, anche se definiti come spese di funzionamento, sono rilevanti ai fini dell'IVA se sono commisurati ai servizi resi dal consorzio ai consorziati.
Viceversa, le quote versate a copertura di spese generali di gestione, per le quali non sono individuabili specifiche prestazioni di servizi, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA.
Allegati: -
Consorzio di trasporto pubblico: deve inviare i dati per la Precompilata?
Le Entrate in data 9 gennaio hanno ulteriormente chiarito il perimetro dell'invio dei dati per la Precompilata relativamente alle spese di trasporto pubblico locale.
Prima di dettagliare il chiarimento ricordiamo che con Provvedimento n 354629 del 4.10.2023 sono state pubblicate le relative regole.
In particolare, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei Redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo di ogni anno:
- gli enti pubblici,
- o i soggetti privati
affidatari del servizio di trasporto pubblico, trasmettono telematicamente una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
Attenzione al fatto che l'invio sarà obbligatorio dal 2025, mentre resta facoltativo per il 2024.
Consorzio imprese trasporto pubblico: è obbligato all'invio dati per precompilata?
Ciò premesso, il chiarimento riguarda un consorzio di imprese di trasporto pubblico che si occupa, tra le altre attività, anche della rivendita di abbonamenti di trasporto.
Si domandava in questo caso chi sia tenuto alla trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.
Le entrate specificano che il provvedimento su indicato ha individuato quali soggetti tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico.Pertanto, i consorzi incaricati della sola vendita degli abbonamenti ma che non siano affidatari del servizio di trasporto pubblico non hanno i requisiti soggettivi richiesti per l'invio dei dati.
Se l'ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico acquisisce nel proprio sistema di data base i dati relativi agli abbonamenti venduti tramite consorzio (compresa l'informazione sulla tracciabilità), provvede ad effettuarne la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.
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Cooperative sociali: contributi assunzione di rifugiati
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 21 settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Riduzioni o sgravi contributivi per l'assunzione di persone cui sita stata riconosciuta protezione internazionale”.
Il beneficio , previsto dal'art. 1, comma 109, della legge 205 del 27 dicembre 2017, è applicabile dalle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.
Contributi per assunzione rifugiati
L'agevolazione consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni (esclusi i premi e i contributi INAIL), nel limite massimo di 350 euro mensili.
Per i contributi sono disponibili ad oggi risorse pari 500 mila euro ma il budget potrà essere integrato da parte del Ministero, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020, pari a 1,5 milioni di euro.
Ai fini dell'ammissione al beneficio, i lavoratori devono presentare alle cooperative sociali presso le quali sono stati assunti :
- copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, oppure
- qualora gia' in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta.
L'agevolazione sarà riconosciuta in base all'ordine cronologico di invio all'INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Si attendono ora dall'INPS le istruzioni operative per la presentazione delle domande,
Protezione internazionale cosa prevede
La protezione internazionale è un insieme di diritti fondamentali riconosciuti dall’Italia a
- rifugiati ed a
- titolari di protezione sussidiaria.
I rifugiati sono le persone che hanno un timore fondato di essere perseguitate nel loro Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e che non possono ricevere protezione dal loro Paese di origine.
I titolari di protezione sussidiaria sono le persone che, pur non essendo rifugiate, corrono effettivamente il rischio di subire nel Paese di origine un grave danno (condanna a morte, tortura, trattamento inumano o degradante, pericolo di morte a causa di un conflitto armato).
La protezione internazionale garantisce innanzitutto il diritto a non essere rimpatriato e a soggiornare in Italia.
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Finanziamenti agevolati per il subentro di cooperative di dipendenti
Definite le modalità di finanziamento per le cooperative di lavoratori che subentrano nella gestione delle aziende in crisi: e' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2022 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17.2.2022: " Modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi."
Il nuovo decreto , a seguito delle modifiche apportate con la legge 30 dicembre 2021 n. 234 amplia la possibilità di concessione di finanziamento da parte delle società finanziarie partecipate dal MISE, gia previsto dal DM 4.1.2021 (Nuova Marcora) per le piccole imprese in forma di societa' cooperative, anche al caso particolare delle piccole cooperative che intendono operare il cd. "workers' buy out" ovvero subentrare nella gestione aziendale.
Finanziamenti piccole cooperative: novità del Decreto 17.2.2022
Il nuovo decreto rimanda al regime di aiuti istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021 riguardo alle modalita' e le condizioni già in vigore, salvo che per l'applicazione delle seguenti novità:
- DURATA : i finanziamenti avranno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
- IMPORTO : non può superare oltre sette volte il valore della partecipazione gia' detenuta dalla societa' finanziaria nella societa' cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore a euro 2.500.000,00
- CONDIZIONE DI PREVALENZA Le societa' cooperative beneficiarie dell'intervento rispettano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
ATTENZIONE Le disposizioni si applicano alle richieste di finanziamento agevolato presentate alle societa' finanziarie a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, quindi a partire dal 4 aprile 2022
Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 gennaio 2021 (vedi sotto)
La gestione dei rapporti e' regolata dalla medesima convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e le societa' finanziarie partecipate dal ministero ai fini del sostegno alle società cooperative e cooperative sociali (art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49).
Sostegno alle cooperative Nuova Marcora 2021 : beneficiari
Il decreto del ministero dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021 aveva istituito un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, sostituendo la precedente displina del 4 dicembre 2014, cd Nuova Marcora. secondo le modalità previste dall’articolo 15.
Il decreto prescrive che :
possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e cooperative sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49:
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
- non qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento diesenzione;
- che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
- anche senza sede legale nel territorio italiano purche con una sede operativa in Italia alla data di erogazione del finanziamento agevolato, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.
I finanziamenti sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis
- sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento
- non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27dicembre 1997, n. 449.
Finanziamento agevolato Cooperative: come si richiede
Per le istruzioni sulla richiesta di finanziamenti agevolati in favore delle cooperative di piccola e media dimensione e' stato emanato il decreto direttoriale del 31 marzo 2021 ed è stato reso disponibile l'indirizzo della CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c. al quale inviare tutta la documentazione : [email protected]
E' richiesta la seguente documentazione
a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2. SCARICA QUI L'ALLEGATO 2
b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3. SCARICA QUI L'ALLEGATO 3
c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante n merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.
Finanziamenti cooperative: le iniziative ammissibili
Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente,
a) per la realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie
b) per esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa.
SCARICA QUI L'ALLEGATO 1 con l'elenco delle iniziative e delle spese ammissibili
ATTENZIONE Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell’arco di 36 mesi.