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Liquidità micro e PMI: sostegno se fornitrici d’imprese strategiche in crisi
Pubblicata in GU n 65 del 18 marzo la legge n 28 del 15 marzo di conversione con modificazioni del DL n 4/2024 recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.
Tra le novità della conversione in legge, vi è l'art. 2-bis recante Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Amministrazione straordinaria imprese carattere strategico: liquidità delle micro e PMI
Nella Legge di conversione del DL n 4/2024 vi è tra le altre , la dell'art. 2-bis con misure per il sostegno e l'accesso alla liquidita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria).
In particolare, alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:
- a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
Per l'accesso alla garanzia del Fond le imprese devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure
A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza del requisito, alla data della richiesta della garanzia del Fondo.
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Ristrutturazioni debiti: regole ADE per accordi presentati dal 1.02
Con Provvedimento n 21447 del 29 gennaio le Entrate pubblicano le regole per gli adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, a seguito di quanto previsto dal DL Anticipi.
Crisi d'impresa: regole ADE dal 1.02 per transazioni per ristrutturazioni debiti
In dettaglio, con il provvedimento in oggetto si prevede che:
- per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII),
- l’adesione alla proposta, nei casi disciplinati dal successivo punto 2, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.
La competenza a rendere il parere conforme riguarda le proposte di transazione fiscale che prevedono:
- una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70 per cento e, contestualmente, all’importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).
Le disposizioni di cui all’articolo 4-quinquies, commi 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, come attuate dal presente provvedimento, si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate agli uffici dell’Agenzia delle entrate a partire dal 1° febbraio 2024.
Il provvedimento è emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 – come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 – secondo cui «…nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento».
Il provvedimento individua dunque:
- la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
- la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata;
- la decorrenza delle nuove disposizioni
come sopra dettagliate.
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Plusvalenza da cessione di marchi: imponibilità IRAP nel concordato preventivo
Con la Risposta a interpello n 27 del 31 gennaio le Entrate replicano ad un istante che domandava chiarimenti in merito all'eventuale rilevanza ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d'impresa nel caso di "procedura di concordato preventivo liquidatorio omologato nel 2020".
Secondo l'Agenzia la plusvalenza derivante dalla cessione del solo marchio d’impresa è imponibile ai fini IRAP secondo le regole ordinarie.
Vediamo il perché.
Plusvalenza da cessione marchi: imponibilità IRAP nel concordato preventivo
Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il liquidatore giudiziale ha ceduto un marchio detenuto in proprietà, realizzando una plusvalenza rispetto al valore iscritto nel libro dei beni ammortizzabili e nei conti sociali.
L'istante asserisce che la plusvalenza non rileva al fine del calcolo della base imponibile IRES, ai sensi dell'articolo 88, comma 5, del Tuir; ma chiede se concorra alla formazione della base imponibile ai fini IRAP.
L’Agenzia in prima istanza ha replicato inquadrando giuridicamente il concordato preventivo regolato attualmente dall’articolo 84 del Dlgs n. 14/2019 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), confermando che per la determinazione della base imponibile IRES, per espressa previsione legislativa, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze (articolo 86, comma 5, del Tuir).
Successivamente l'agenzia aggiunge che per quanto riguarda l’IRAP il principio generale, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008, è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, senza il riconoscimento delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito come avveniva in passato attraverso l’abrogato articolo 11bis del Decreto IRAP.
Attualmente, le modalità di calcolo del tributo sono più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Nel caso di specie essendo l’istante una società di capitali la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
L'Agenzia richiama la circolare n. 27/2009 che ha definito rilevanti ai fini Irap le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali, in coerenza con quanto avviene per la cessione di immobili patrimoniali, con la sola esclusione dalla base imponibile Irap delle plus o minusvalenze realizzate in sede di cessione d’azienda (in quanto ''operazione che genera sempre componenti straordinarie'').
Nello specifico ''non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d'imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento. Una interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali”.
In relazione specificamente ai marchi d’impresa, l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo del decreto Irap riconosce espressamente la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d’acquisto, stabilendo che '”sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico”.
Non essendo previste specifiche disposizioni per la determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo, secondo l'agenzia trova applicazione l’ordinaria disciplina Irap, se i componenti reddituali siano correttamente classificati ai fini contabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo, tranne che nel caso già citato di operazioni di cessioni d’azienda.
In conclusione l’Agenzia ritiene che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d'impresa avvenuta nell'ambito di concordato preventivo assuma rilevanza ai fini Irap secondo le regole ordinarie (articoli 4 e 5 del Dlgs n. 446/1997), stante la sua classificazione contabile, anche per espresso riconoscimento della società istante, nella voce A.5) del conto economico.
Secondo l'agenzia in sintesi, occorre distinguere l’ambito IRES, per il quale l’articolo 86, comma 5, del Tuir stabilisce espressamente che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni.
Dal 2008 per l’Irap vale invece il principio della presa diretta dal bilancio, che sostituisce il meccanismo precedente per cui rilevavano ai fini Irap le variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito, cosicché si è determinato lo sganciamento dell'IRAP dall’IRES.
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Crisi d’impresa: rate variabili per pagare i debiti con l’Erario
Con Risposta a interpello n 443 del 2 ottobre chiariscono che non è precluso il pagamento a rate variabile per il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo.
L'istante dichiara che è sua intenzione accedere al procedimento di Composizione Negoziata della Crisi, disciplinato dalla parte I, titolo II, capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 e dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 122), recante il ''Codice della Crisi e dell'Insolvenza''.
La società presenta un indebitamento fiscale IVA riconducibile:
- a comunicazioni di irregolarità ex articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per omesso versamento IVA, già oggetto di rateizzazione;
- a comunicazioni di irregolarità ex articolo 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per omesso versamento IVA, non oggetto di rateizzazione;
- ad omessi versamenti IVA correnti.
Ciò premesso, l'istante intende avvalersi della misura premiale contemplata dall'articolo 25 bis, comma 4, del CCI così come ''rafforzata'' dall'articolo 38, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 41 che consente di rateizzare il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo.
Chiede di sapere se sia possibile richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda come consentito dall'articolo 19, comma 1 ter, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in luogo di rate costanti, rate variabili proporzionate ai «flussi derivanti dal proseguo dell'attività aziendale e distribuibili al creditore erariale».
Le entrate ricordano che l'articolo 25, comma 4, del CII, contempla una ''misura premiale'' volta ad incentivare l'accesso delle imprese alla Composizione Negoziata della Crisi, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l'Erario o enti pubblici, che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell'impresa in difficoltà
La norma in parola stabilisce che «In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà»
L'art 19 citato nel disciplinare le dilazioni di pagamento concesse dall'Agente della riscossione, prevede che «1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. […] 1ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. […] 1quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili […]».
Con riferimento alla misura premiale contemplata nell'ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, invece, l'articolo 38, comma 1, del decreto legge n. 13 del 2023, ha previsto che «Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25bis, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto».
Al riguardo, la relativa relazione illustrativa ha chiarito che, «il comma 1 aumenta a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell'impresa verso l'Agenzia delle entrate, incrementando così la rateizzazione già prevista dall'articolo 25bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché l'agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell'interesse del salvataggio dell'impresa».
Da tali premesse emerge come, per espressa disposizione di legge, possano essere applicati alla ''misura premiale'' contemplata nell'ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi le condizioni disciplinate dall'articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, solo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione ad hoc.
Per tale motivo, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), non v'è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1ter della richiamata norma.
Resta di competenza dell'Ufficio creditore la determinazione dell'importo delle rate da versare, così come la valutazione di un eventuale parametro di riferimento (nel caso prospettato, i flussi derivanti dal prosieguo dell'attività) trattandosi di aspetti fattuali che esulano dal procedimento di interpello purché il piano di rateizzazione, nel rispetto della norma predetta, preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno
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Sovraindebitamento e compensi gestori: linee guida del CNDCEC
Con l'Informativa n 73 del 31 maggio il CNDCEC ha diffuso “Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
Il documento, viene specificato in premessa, si propone di dirimere le variegate problematiche legate alla determinazione dei compensi spettanti agli OCC e, in particolar modo, quelle afferenti alla percezione di acconti in talune ipotesi ed alla liquidazione dei compensi al termine della fase esecutiva delle procedure.
Nella seduta del 24 maggio il Consiglio Nazionale ha approvato le Linee guida sui compensi elaborate in conformità a quanto disposto all’articolo 22 (Determinazione compensi e rimborsi spese dell’OCC) delle “Linee guida per la redazione dei Regolamenti OCC dei commercialisti”, di cui all’Informativa 48/2023 del 3 aprile 2023, con la finalità di uniformare i comportamenti degli Organismi di Composizione della Crisi dei diversi Ordini territoriali relativamente alle regole che disciplinano la corresponsione dei compensi contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202.
Scarica qui:
- Linee guida Compensi gestori crisi sovraindebitamento
- Linee guida per la redazione dei Regolamenti degli OCC(Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento), che sostituiscono il documento pubblicato nel 2020, per consentire agli Organismi istituiti presso gli Ordini territoriali della categoria la rivisitazione dei propri regolamenti.
Linee Guida Sovraindebitamento: oggetto
Ai sensi dell'art 2 del documento di cui si tratta si specifica che: "Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e a quelle previste dal d.lgs. n. 14 del 2019, gestite dall’OCC Commercialisti….. come definito dall’art. 2, lett. t), d.lgs. n. 14 del 2019."
Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 202/2014 e disciplina l’organizzazione dell’OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge n. 3/2012 e dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore, di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti nell’Elenco dei gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Il presente regolamento, contenente anche norme di autodisciplina (“Codice etico”) vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.
Linee Guida Sovraindebitamento: i principi
Il CNDCEC ha specificato specifica che, il documento è stato curato dal gruppo di lavoro “Metodi ADR” del Consiglio nazionale con la partecipazione del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione ADR Commercialisti.
L’elaborazione di nuove linee guida è stata necessaria:
- per l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, che ha sostituito le norme della legge n. 3/2012 – se pur ancora vigenti per effetto della disciplina transitoria di cui all’art. 390 CCII,
- per le ulteriori modifiche operative che hanno interessato in questi ultimi anni molti OCC dei commercialisti, anche per effetto di sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e delle prassi adottate.
Le Linee guida, frutto di un approfondito studio di commercialisti esperti della materia, contengono anche indicazioni e suggerimenti di molti Referenti territoriali ai quali è stato preventivamente chiesto un contributo sulla base delle esperienze maturate sul campo.
In ragione dello spirito di condivisione profuso dalle parti in causa, vi è un preciso interesse affinché le Linee guida vengano diffusamente recepite, se pur con le dovute modifiche imposte dalla struttura organizzativa e dalle dimensioni di ogni singolo OCC territoriale, al fine di condividere “modelli unici” di categoria su tutto il territorio nazionale.
Attenzione al fatto che, al documento sono allegati il Codice etico del gestore e il Procedimento per l’applicazione delle sanzioni e i criteri di sostituzione dei gestori.
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Osservatorio crisi d’impresa: De Nuccio consigliere. Avvio dei lavori
Con un comunicato pubblicato in data 21 aprile il CNDCEC informa della prima riunione dell'Osservatorio sulla crisi d'impresa tenutasi presso il Ministero della Giustizia.
In particolare, nell’Osservatorio, costituito presso l’ufficio di gabinetto del Ministero, è stato nominato come componente anche il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.
L'Osservatorio è stato istituito con Decreto della Giustizia del 29 dicembre 2022 pubblicato sulla GU n 4 del 5 gennaio 2023 a tutela delll’efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, di cui all’ar- ticolo 353 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
L’Osservatorio permanente è presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato ed è composto da:
- a) due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa designati dal Capo di Gabinetto;
- b) due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d’impresa, anch’essi designati dal Capo di Gabinetto;
c) un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa;
d) un membro designato dalla Banca d’Italia;
e) tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale fo- rense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
f) un membro designato dalla Confederazione generale dell’industria italiana;
g) un membro designato da confartigianato-imprese;
h) un membro designato dalla Confederazione generale dell’agricoltura italiana.
Ai sensi dell'art 2 del decreto l’osservatorio permanente verifica l’efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d’impresa previsti e disciplinati dal codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giudiziali e stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata, l’esito e, nei casi di prosecuzione dell’attività, il mantenimento dei livelli occupazionali.
Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l’Osserva torio verifica l’esito della fase esecutiva e quindi mo nitora l’adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l’apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.In occasione del primo incontro dell'Osservatorio, il Presidente De Nuccio ha dichiarato che: “L’avvio dei lavori dell’Osservatorio è un passaggio importante per l’applicazione della normativa recata dal Codice della crisi e rappresenta una concreata manifestazione della visione innovativa del legislatore. L’Osservatorio, infatti, è previsto in una norma del Codice della crisi proprio per consentire alle istituzioni – a seguito della relazione elaborata dal Ministero della giustizia tenuto conto dei dati elaborati dall’Osservatorio – di monitorare l’applicazione della normativa e di valutare anche l’efficienza delle misure e degli strumenti predisposti per la tempestiva emersione della crisi, quali, ad esempio, l’innovativo procedimento di composizione negoziata, e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’attività dell’Osservatorio potrà fattivamente contribuire a individuare gli aspetti critici di tenuta del Codice della crisi per favorire immediati interventi correttivi presso le sedi competenti e la presenza dei commercialisti al suo interno è la dimostrazione dell’accresciuto ruolo degli aziendalisti in questo ambito”.
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Iscrizione Albo gestori crisi d’impresa: requisito alternativo per il primo popolamento
Con un comunicato del 16 marzo il Ministero della Giustizia informa della pubblicazione della Circolare n 13 con ulteriori chiarimenti sui requisiti di inscrizione all'albo gestori crisi di impresa. Di seguito una sintesi delle novità.
Albo gestori crisi d'impresa: numeri utili del Ministero
Sempre in data 16 marzo si forniscono utili precisazione di ordine pratico e viene chiarito che per informazioni su soli aspetti giuridici e requisiti di iscrizione:
- occorre chiamare lo 06 85271228 dalle 10.00 alle 12.00 da martedì a venerdì
- oppure scrivere a: [email protected]
A tali recapiti NON possono essere richieste informazioni sullo stato della domanda di iscrizione all’Albo ovvero valutazioni preventive di titoli, certificazioni o altro tipo di documenti.
La produzione delle integrazioni documentali eventualmente richieste dovrà avvenire mediante upload nell'applicativo dedicato.
È possibile inoltrare richieste di chiarimenti di natura tecnico-informatica relativi alle funzionalità del portale albo dei gestori della crisi di impresa all’indirizzo [email protected]
Albo gestori crisi d'impresa: la Circolare n 13/2023
Con la Circolare n. 57216 del 13 marzo il Ministero della Giustizia fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all'Albo gestori Crisi d'impresa di cui all'art 356 del Dlgs n 14/2019.
In particolare si forniscono ulteriori chiarimenti su:
- requisiti di iscrizione,
- obblighi formativi,
- e requisito alternativo ai fini del primo popolamento.
In risposta ai quesiti formulati a seguito dell’adozione della circolare prot. DAG n. 14539.U del 20 gennaio 2023, in materia di obblighi formativi e requisito alternativo per l’iscrizione all’albo, il Ministero, esaminate le istanze provenienti dai diversi ordini professionali interessati all’iscrizione all’albo, nonché all’erogazione della formazione, ritiene opportuno fornire ulteriori specificazioni a integrazione della circolare sopra indicata, con particolare riferimento a quelli relativi ai punti:
- A) n. 1 in materia di “Enti erogatori della formazione iniziale”
- e al connesso punto C) n. 1) in materia di “Enti erogatori” dell’aggiornamento biennale,
- nonché al punto D) in materia di “Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo"
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Primo popolamento Albo gestori crisi d'impresa: requisito alternativo alla formazione
La Circolare n. 57216 del 13 marzo specifica che sul punto l’articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, stabilisce che “Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali”.
La norma è chiara nel richiedere che le nomine siano intervenute non prima del quadriennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 356, data che è altrettanto chiaramente individuata dall’articolo 389, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel “trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”.
Giacché il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, va da sé che l’articolo 356 cit. sia entrato in vigore, insieme alle altre norme espressamente individuate dall’articolo 389, comma 2 cit., il 16 marzo 2019.
Fermo restando quanto indicato nella Circolare prot. n. 14539.U relativamente alla validità degli incarichi conferiti nel periodo collocato tra il 17 marzo 2015 e il 16 marzo 2019, sulla base di una lettura sistematica della norma, appare opportuno considerare agli stessi fini anche gli incarichi conferiti successivamente a tale data: infatti, la norma nel prevedere un limite temporale per la validità degli incarichi, ha chiaramente inteso escludere incarichi conferiti troppo in là nel tempo, segno di una professionalità non più attuale.
Se questa è la ratio del legislatore, appare evidente come non possa ritenersi in conflitto con la norma prendere in considerazione anche gli incarichi conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019.
Si ritiene, allora, che, in applicazione del principio di rango costituzionale di ragionevolezza, non possa operare la data del 16 marzo 2019 quale termine non post quem devono essere stati conferiti gli incarichi utili al fine di soddisfare il requisito alternativo, ferma restando invece l’efficacia quale dies a quo per l’individuazione a ritroso del quadriennio comunque previsto dall’articolo 356 cit.
Solo una tale interpretazione, infatti, consente di far salvo l’intento perseguito dal legislatore, quello cioè di conferire rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi alla concreta istituzione dell’albo, senza tuttavia pregiudicare coloro che soddisfino il requisito alternativo vantando due nomine collocate esattamente nel quadriennio individuato dalla lettera della norma.
Vista questa interpretazione, si renderanno dunque utili ai fini dell’iscrizione all’albo:
- non solo gli incarichi giudiziali conferiti nel quadriennio decorrente a ritroso dal 16 marzo 2019 (quindi conferiti a partire dal 17 marzo 2019),
- ma anche quelli conferiti successivamente.
Tuttavia, appare ragionevole individuare quale termine finale per la rilevanza degli incarichi la data del 15 luglio 2022, coincidente con l’entrata in vigore della riforma.
Ne consegue che, quanto chiarito con circolare prot. n. 14539.U al punto D) va pertanto corretto e integrato nel senso che gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.
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