• Crisi d'impresa

    Iscrizione Albo gestori crisi d’impresa: requisito alternativo per il primo popolamento

    Con un comunicato del 16 marzo il Ministero della Giustizia informa della pubblicazione della Circolare n 13 con ulteriori chiarimenti sui requisiti di inscrizione all'albo gestori crisi di impresa. Di seguito una sintesi delle novità.

    Albo gestori crisi d'impresa: numeri utili del Ministero

    Sempre in data 16 marzo si forniscono utili precisazione di ordine pratico e viene chiarito che per informazioni su soli aspetti giuridici e requisiti di iscrizione:

    • occorre chiamare lo 06 85271228 dalle 10.00 alle 12.00 da martedì a venerdì
    • oppure scrivere a: [email protected]

    A tali recapiti NON possono essere richieste  informazioni sullo stato della domanda di iscrizione all’Albo ovvero valutazioni preventive di titoli, certificazioni o altro tipo di documenti. 

    La produzione delle integrazioni documentali eventualmente richieste dovrà avvenire mediante upload nell'applicativo dedicato. 

    È possibile inoltrare richieste di chiarimenti di natura tecnico-informatica relativi alle funzionalità del portale albo dei gestori della crisi di impresa all’indirizzo [email protected]

    Albo gestori crisi d'impresa: la Circolare n 13/2023

    Con la Circolare n. 57216 del 13 marzo il Ministero della Giustizia fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all'Albo gestori Crisi d'impresa di cui all'art 356 del Dlgs n 14/2019.

    In particolare si forniscono ulteriori chiarimenti su:

    • requisiti di iscrizione,
    • obblighi formativi,
    • e requisito alternativo ai fini del primo popolamento.

    In risposta ai quesiti formulati a seguito dell’adozione della circolare prot. DAG n. 14539.U del 20 gennaio 2023, in materia di obblighi formativi e requisito alternativo per l’iscrizione all’albo, il Ministero, esaminate le istanze provenienti dai diversi ordini professionali interessati all’iscrizione all’albo, nonché all’erogazione della formazione, ritiene opportuno fornire ulteriori specificazioni a integrazione della circolare sopra indicata, con particolare riferimento a quelli relativi ai punti:

    • A) n. 1 in materia di “Enti erogatori della formazione iniziale” 
    • e al connesso punto C) n. 1) in materia di “Enti erogatori” dell’aggiornamento biennale, 
    • nonché al punto D) in materia di “Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo"

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    Primo popolamento Albo gestori crisi d'impresa: requisito alternativo alla formazione 

    La Circolare n. 57216 del 13 marzo specifica che sul punto l’articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, stabilisce che “Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali”

    La norma è chiara nel richiedere che le nomine siano intervenute non prima del quadriennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 356, data che è altrettanto chiaramente individuata dall’articolo 389, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel “trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”. 

    Giacché il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, va da sé che l’articolo 356 cit. sia entrato in vigore, insieme alle altre norme espressamente individuate dall’articolo 389, comma 2 cit., il 16 marzo 2019. 

    Fermo restando quanto indicato nella Circolare prot. n. 14539.U relativamente alla validità degli incarichi conferiti nel periodo collocato tra il 17 marzo 2015 e il 16 marzo 2019, sulla base di una lettura sistematica della norma, appare opportuno considerare agli stessi fini anche gli incarichi conferiti successivamente a tale data: infatti, la norma nel prevedere un limite temporale per la validità degli incarichi, ha chiaramente inteso escludere incarichi conferiti troppo in là nel tempo, segno di una professionalità non più attuale. 

    Se questa è la ratio del legislatore, appare evidente come non possa ritenersi in conflitto con la norma prendere in considerazione anche gli incarichi conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019. 

    Si ritiene, allora, che, in applicazione del principio di rango costituzionale di ragionevolezza, non possa operare la data del 16 marzo 2019 quale termine non post quem devono essere stati conferiti gli incarichi utili al fine di soddisfare il requisito alternativo, ferma restando invece l’efficacia quale dies a quo per l’individuazione a ritroso del quadriennio comunque previsto dall’articolo 356 cit.

    Solo una tale interpretazione, infatti, consente di far salvo l’intento perseguito dal legislatore, quello cioè di conferire rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi alla concreta istituzione dell’albo, senza tuttavia pregiudicare coloro che soddisfino il requisito alternativo vantando due nomine collocate esattamente nel quadriennio individuato dalla lettera della norma. 

    Vista questa interpretazione, si renderanno dunque utili ai fini dell’iscrizione all’albo:

    • non solo gli incarichi giudiziali conferiti nel quadriennio decorrente a ritroso dal 16 marzo 2019 (quindi conferiti a partire dal 17 marzo 2019), 
    • ma anche quelli conferiti successivamente. 

    Tuttavia, appare ragionevole individuare quale termine finale per la rilevanza degli incarichi la data del 15 luglio 2022, coincidente con l’entrata in vigore della riforma. 

    Ne consegue che, quanto chiarito con circolare prot. n. 14539.U al punto D) va pertanto corretto e integrato nel senso che gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Albo gestori crisi d’impresa: tutte le regole

    Il Ministero della Giustizia in data 24 febbraio ha aggiornato la sezione FAQ (istituita nel mese di gennaio) relativa all'Albo gestori della crisi d'impresa.

    In particolare, si segnalano tra le altre, le indicazioni relative alle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l’iscrizione e per l’attestazione dell’avvenuto completamento del tirocinio.

    In una faq viene peraltro chiarito per chi è obbligatorio il tirocinio semestrale e "Alla luce del mancato richiamo del comma 6 cit. a opera dell’art. 356 cit., il tirocinio semestrale di cui all’art. 4, comma 5, lett. c) cit. è, allo stato, obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all’albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili. Pertanto, tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione all’albo devono dimostrare di aver svolto il tirocinio". Clicca qui per consultare le FAQ 

    Ricordiamo che con comunicato il Ministero della Giustizia infornava dell'avvio della creazione dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dall'art 356 del codice della crisi e dell'insolvenza.

    Dalle ore 12 del 5 gennaio 2023 è possibile fare domanda d'iscrizione nel portale “Albo dei gestori della crisi di impresa”. 

    Per l’iscrizione è previsto il versamento del contributo di 150 euro come disposto dall'articolo 8 del decreto 3 marzo 2022 n 75. 

    Il contributo di iscrizione all’albo può essere versato con bonifico bancario o postale a favore di Tesoreria provinciale di Roma, all'IBAN: IT42B0100003245348011241324 indicando come causale: “ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI”.

    E' bene sottolineare che sono disponibili i seguenti recapiti per richieste di chiarimento:

    •  chiamare allo 06 85271228 dalle 10.00 alle 12.00 dal martedì al venerdì
    • oppure scrivere a: [email protected]

    Albo gestori crisi d’impresa: la normativa

    Il Decreto n 75 del 2022 del Ministero della Giustizia pubblicato in GU N 143 DEL 21 giugno 2022 con i suoi 12 articoli reca le disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

    In particolare, l'art.356 comma 1 del Codice della crisi e dell'insolvenza sancisce che è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza

    Il comma 2 recita che possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.

    Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. 

    Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.

    Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.

    Albo gestori crisi d’impresa: sezioni e funzionamento

    L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali. 

    Esso è articolato in due sezioni:

    a) sezione ordinaria; 

    b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice. Attenzione al fatto che l'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI. 

    Il responsabile dell'albo cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del regolamento.

    L'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque,

    connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

    L'albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata.

    Nella parte pubblica sono inseriti: 

    • i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, 
    • la sezione dell'albo nella quale è iscritto 
    • e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. 

    Nella parte riservata sono inseriti: 

    • le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; 
    • le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo 
    • e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile. 

    L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo. 

    Possono accedere alla parte riservata dell'albo:

    • i magistrati, 
    • i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, 
    • nonché limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.

    L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. 

    Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati.

    Albo gestori crisi d’impresa: come iscriversi

    Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice.

    Il responsabile dell'albo approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata. 

    Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente: 

    • a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione; 
    • b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice: 
      • 1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione; 
      • 2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
      • 3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato; 
    • c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società; 
    • d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura; 
    • e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità';
    • f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità
    • g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni; 
    • h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice. 

    In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. 

    A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.

    Albo gestori crisi d’impresa: costi e obblighi per gli iscritti

    Per l'iscrizione all'albo è dovuto un contributo di euro 150, mentre per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. 

    Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.

    Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile. 

    Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

    La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 

    Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo: 

    a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice; 

    b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice; 

    c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. 

    Le richieste e le comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5. 

    Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni. 

    La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

    Albo gestori crisi d’impresa: la Circolare 19 gennaio 2023 con i requisiti formativi

    Il Ministero della Giustizia ha pubblicato in data 19 gennaio 2023 una circolare con Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. 

    Per ulteriore approfondimento Leggi Albo gestori della crisi: gli obblighi formativi per gli esperti

    Si consulti la sezione FAQ per restare aggiornati sui chiarimenti del Ministero

  • Crisi d'impresa

    Albo gestori della crisi: in arrivo la Circolare della Giustizia

    Il Presidente dei Commercialisti Elbano De Nuccio al termine dell’incontro tenutosi ieri tra il Ministero della Giustizia e i rappresentanti dei Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, ha annunciato l'imminente arrivo della Circolare della Giustizia con le regole per l'Albo dei gestori della Crisi d'impresa

    De Nuccio ha affermato: “Si è creato un modello vincenti di collaborazione volto a efficientare l’applicazione delle norme, attraverso l’ascolto delle esigenze manifestate dagli operatori ai cui quelle norme si applicano. Da parte del Ministero è stata mostrata grande apertura sulla necessità di superare le criticità legate alla fase di primo popolamento dell’albo, nella consapevolezza che bisogna dare risposte in tempi ristrettissimi”.

    Già in data 10 febbraio sul sito del CNDCEC veniva sintetizzato il work in progress sulle criticità emerse in merito al popolamento dell'Albo gestori della crisi d'impresa.

    In particolare, il Presidente De Nuccio, intervenuto in data 9 febbraio al convegno organizzato da.

    • Commercialisti
    • Confindustria 
    • Camere di Commercio 

    e intitolato "Gli adeguati assetti organizzativi: i doveri e le responsabilità dell’organo ammnistrativo e di controllo”, svoltosi nella città di Ancona, dichiarava che entro 10 giorni sarebbe arrivata un nuova circolare del Ministero della Giustizia per dissipare i dubbi sul tema del primo popolamento dell'Albo gestori. 

    Potrebbe interessarti anche: Albo gestori crisi: la formazione degli esperti.

    Secondo de Nuccio, grazie al colloquio diretto del Consiglio nazionale dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro, con il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto:

    si stanno creando le condizioni perché ci sia una nuova circolare interpretativa, presumibilmente entro i prossimi dieci, quindici giorni, che molto probabilmente supererà gli ostacoli sul primo popolamento posti dalla precedente circolare, sull’ampliamento del termine per considerare gli incarichi ricevuti dai colleghi che prima era limitato al quadriennio 2015-2019 e che potrebbe far rientrare tutti i colleghi che hanno incarichi in corso fino alla data di primo popolamento”

    Si è discusso anche sull’interpretazione delle linee guida emanate dalla Scuola superiore della magistratura sui requisiti per le 40 ore di formazione degli esperti.

    De Nuccio, concludendo il suo intervento sul tema, affermava: “Il nostro obiettivo è quello di rendere immediatamente fruibili i corsi di 40 ore per coloro i quali non hanno i requisiti nella fase di primo popolamento”

    La Circolare ministeriale è in arrivo con chiarimenti sulle regole dell'Albo Gestori crisi d'impresa

  • Crisi d'impresa

    Naspi in caso di dimissioni o recesso per crisi d’impresa

    Con la circolare 21 del 10 febbraio 2023 INPS chiarisce  il diritto alla NASPI per i dipendenti di aziende  coinvolte in  procedure di crisi di impresa. In particolare vengono presi in esame i casi di 

    1. dimissioni del lavoratore
    2. recesso del curatore
    3.  risoluzione di diritto  del rapporto di lavoro.

    L'istituto ricorda che  per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASPI la normativa richiede che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente  oppure a seguito di dimissioni per giusta causa.

    Con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è stata inserita tra le  ipotesi di giusta causa la cessazione del rapporto  a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto nella  procedura di liquidazione giudiziale.

    Anche in questi casi dunque la cessazione  costituisce perdita involontaria del lavoro e presupposto per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASpI.

    Le istruzioni INPS sulla tempistica per le domande e la decorrenza dei pagamenti si applicano come  previsto dall’articolo 389, comma 1, del citato D.lgs n. 14 del 2019  con con decorrenza 15 luglio 2022 

    Vale la pena sottolineare che le domande dovranno essere corredate dalla  lettera di dimissioni/licenziamento e che gli uffici inps verificheranno nel Registro delle imprese, che l’azienda  sia effettivamente  in liquidazione giudiziale.

    Perdita del lavoro nella liquidazione giudiziale: quando fare domanda di  NASpI

    L’articolo 189 del D.lgs n. 14 del 2019, al comma  5 dispone che: “Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.

    Ciò significa che  i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione di subentro o di recesso  da parte del curatore  e, dall’altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore devono intendersi rassegnate per giusta causa con la conseguente possibilità  di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

    Le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

    L'istituto precisa però che  che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

    Per le altre due fattispecie:

    •  recesso del curatore e 
    • risoluzione di diritto

     il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre, 

    1. nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui  il lavoratore viene a conoscenza  della comunicazione e, 
    2. nell’ipotesi della risoluzione di diritto, la cessazione  interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro.

    Decorrenza del pagamento della NASPI

    Nei casi sopracitati il pagamento della prestazione NASPI decorre:

    1. dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
    2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

    Regime transitorio e termini per maternità, malattia, infortuni

    Restano salve sia in tema di  scadenza dei termini per la domanda, che di decorrenza della prestazione,  le ordinarie regole di cui alla circolare n. 94 del 2015   per gli eventi particolari di  maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale.

    Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto  verificatesi  tra la data del 15 luglio 2022 e il 10  febbraio 2023  data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre  dal 10 febbraio 2023 . e la naspi  verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione.

  • Crisi d'impresa

    Modello IVA 74 bis per il 2023

    Con Provvedimento n 36026 del 7 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023. 

    Scarica qui modello e istruzioni

    In particolare, la dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 

    Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

    Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore. 

    I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. 

    Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. 

    A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. 

    I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: 

    1. il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, 
    2. il secondo per le operazioni registrate successivamente. 

    Attenzione al fatto che, per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

    Leggi anche Modello IVA/2023: approvate regole e modelli per gli approfondimenti del caso.

    Allegati: