• Crisi d'impresa

    Beni da pignorare: operativo l’accesso ai dati per gli ufficiali giudiziari

    Con un comunicato stampa del 3 ottobre il Ministero della giustizia informa del fatto che dal mese di ottobre è pienamente attiva e operativa la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate che consente l'accesso autonomo degli ufficiali giudiziari alle banche dati ADE, utili ai fini della ricerca telematica di beni con titolo esecutivo da pignorare su richiesta di creditore o da sottoporre a procedura concorsuale da parte del curatore della liquidazione giudiziale.
    La convenzione, siglata a giugno dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, introduce, infatti, la possibilità che siano i creditori a richiedere agli ufficiali giudiziari l'accesso alle banche dati telematiche.
    Il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia ha completato il processo di connessione alle banche dati di Agenzia delle entrate da parte di tutti gli uffici NEP (Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) che possono ora accedere direttamente e reperire agevolmente i dati sui beni da sottoporre a esecuzione forzata o a procedure concorsuali.
    Gli ufficiali giudiziari possono ricercare i beni da sottoporre a esecuzione, nel rispetto della disciplina del codice della privacy, direttamente dalle banche dati interconnesse, all'interno dell'Anagrafe tributaria, comprensiva dell'archivio dei rapporti tributari, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica. 

    Le nuove procedure imprimono una notevole accelerazione nelle attività di indagine: le risposte sono fornite in pochi minuti agli ufficiali giudiziari rendendo agevole e fluido lo svolgimento delle attività e limitando sensibilmente l'impiego di risorse.
    Ricordiamo che già con una nota del 21 agosto il Ministero della Giustizia informava del fatto che a partire dal 22 agosto 2023 è operativo con valore legale l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate per le finalità di cui all'articolo 492-bis c.p.c., ossia per la ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare.

    Si specificava che si tratta dell’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) alle seguenti banche dati: 

    • a) Dichiarazioni dei Redditi e Certificazione unica;
    • b) atti del Registro; 
    • c) archivio dei Rapporti finanziari
  • Crisi d'impresa

    Nomine amministrazioni straordinarie: via alle domande dal 28.06

    Con un avviso del 28 giugno il ministero delle Imprese e del Made in Italy apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di

    • commissario giudiziale, commissario straordinario, presidente e membro dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

    In particolare a partire da oggi, 28 giugno 2023, è possibile registrarsi direttamente sulla piattaforma online:

    Viene oprecisato che:

    • per le candidature a commissario giudiziale e commissario straordinario, sarà possibile registrarsi fino alle ore 23:59 del giorno 19 luglio 2023. I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco tenuto e aggiornato almeno ogni anno mediante avviso pubblico, sulla base delle disposizioni previste dalla Direttiva dell’11 maggio 2023 del ministro Adolfo Urso.
    •  per le candidature a presidente, componente esperto esterno ed interno dei comitati di sorveglianza è possibile registrarsi a partire dal 28 giugno 2023, in ogni momento, e la piattaforma rimarrà costantemente aperta e aggiornata. Anche in questo caso, i candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco, istituito presso il Ministero, costantemente aperto e aggiornato, sulla base della sopra citata Direttiva.
       I candidati dovranno essere muniti di firma digitale e potranno accedere al portale tramite registrazione, SPID oppure carta di identità elettronica.

    Attenzioene al fatto che iprofessionisti in precedenza iscritti all’elenco decadranno con la pubblicazione del presente invito.

     Pertanto, anche i soggetti che hanno già precedentemente presentato la propria candidatura sono tenuti, se interessati ed in possesso dei requisiti, alla presentazione di una nuova domanda ai fini dell’inserimento nei relativi elenchi.

    Il MIMIT mette a disposzione il seguente indirizzo: 

    per eventuali richieste di informazioni.

  • Crisi d'impresa

    Codice crisi: da giugno 2023 segnalazioni anche da INAIL

    Con la circolare 28 del 16 giugno 2023 INAIL ha comunicato le modalità con cui dal mese di giugno,  in ottemperanza a quanto previsto o dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza provvederà a comunicare l'esistenza di debiti, nei suoi confronti da parte delle imprese,  con invito fare domanda per l'intervento di un esperto  per l'accesso alla composizione negoziata

    Ricorda che l’articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)   in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 17 giugno  2022, n. 83 ha introdotto l’obbligo anche per l’Inail di segnalare all'imprenditore e,

    ove presente all'organo di controllo, l’esistenza di debiti nei propri confronti, come già previsto per l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle  entrate-Riscossione 

    La circolare chiarisce i requisiti  le tempistiche e fornisce il fac simile della comunicazione che verrà inviata . 

    Vediamo i dettagli principali.

    Modalità e requisiti debiti INAIL segnalati 

    La  comunicazione avviene a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante  raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe  tributaria l’esistenza di debiti nei propri confronti.

    Per ogni creditore soggetto all’obbligo di segnalazione sono previsti specifici requisiti:

    •  presenza di un debito per premi assicurativi  superiore all'importo di euro 5.000,
    • scaduto da  oltre novanta giorni e non versato,
    • in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice della Crisi
    • solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 del Codice civile, soggetti all'obbligo  dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

    La segnalazione non è inviata se il debito,è stato già iscritto a ruolo.  In tale ultima ipotesi è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione-

    Codice crisi: contenuto  e tempi delle segnalazioni INAIL 

    La segnalazione contiene l'invito alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti, per

    l’accesso alla composizione negoziata di cui all'articolo 12 del CCII (articolo 25-novies,  comma 3).

    Le segnalazioni, il cui contenuto è riportato nell’allegato 2, vengono inviate dall’Inail   con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023.

  • Crisi d'impresa

    Osservatorio crisi d’impresa: De Nuccio consigliere. Avvio dei lavori

    Con un comunicato pubblicato in data 21 aprile il CNDCEC informa della prima riunione dell'Osservatorio sulla crisi d'impresa tenutasi presso il Ministero della Giustizia.

    In particolare, nell’Osservatorio, costituito presso l’ufficio di gabinetto del Ministero, è stato nominato come componente anche il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio. 

    L'Osservatorio è stato istituito con Decreto della Giustizia del 29 dicembre 2022 pubblicato sulla GU n 4 del 5 gennaio 2023 a tutela delll’efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, di cui all’ar- ticolo 353 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

    L’Osservatorio permanente è presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato ed è composto da:

    • a) due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa designati dal Capo di Gabinetto;
    • b) due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d’impresa, anch’essi designati dal Capo di Gabinetto;
      c) un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa;
      d) un membro designato dalla Banca d’Italia;
      e) tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale fo- rense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
      f) un membro designato dalla Confederazione generale dell’industria italiana;
      g) un membro designato da confartigianato-imprese;
      h) un membro designato dalla Confederazione generale dell’agricoltura italiana.

    Ai sensi dell'art 2 del decreto l’osservatorio permanente verifica l’efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d’impresa previsti e disciplinati dal codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giudiziali e stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata, l’esito e, nei casi di prosecuzione dell’attività, il mantenimento dei livelli occupazionali.
    Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l’Osserva torio verifica l’esito della fase esecutiva e quindi mo nitora l’adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l’apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.

    In occasione del primo incontro dell'Osservatorio, il Presidente De Nuccio ha dichiarato che: “L’avvio dei lavori dell’Osservatorio è un passaggio importante per l’applicazione della normativa recata dal Codice della crisi e rappresenta una concreata manifestazione della visione innovativa del legislatore. L’Osservatorio, infatti, è previsto in una norma del Codice della crisi proprio per consentire alle istituzion– a seguito della relazione elaborata dal Ministero della giustizia tenuto conto dei dati elaborati dall’Osservatorio – di monitorare l’applicazione della normativa e di valutare anche l’efficienza delle misure e degli strumenti predisposti per la tempestiva emersione della crisi, quali, ad esempio, l’innovativo procedimento di composizione negoziata, e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’attività dell’Osservatorio potrà fattivamente contribuire a individuare gli aspetti critici di tenuta del Codice della crisi per favorire immediati interventi correttivi presso le sedi competenti e la presenza dei commercialisti al suo interno è la dimostrazione dell’accresciuto ruolo degli aziendalisti in questo ambito”.

  • Crisi d'impresa

    Crisi di impresa: gli elenchi professionali e requisiti di iscrizione

    L'attuale normativa del Codice della Crisi d'impresa prevede sette figure professionali a supporto dell'imprenditore.

    I professionisti interessati a far parte degli albi preposti alla crisi d'impresa devono iscriversi presso l'albo di riferimento con specifiche:

    • modalità,
    • requisiti,
    • formazione prevista per gli iscritti.

    Il Codice della crisi d’impresa ha segnato il nascere di elenchi di professionisti abilitati a seguire le varie fasi della “procedura”, interessando le seguenti figure professionali:

    • avvocati, 
    • commercialisti, 
    • consulenti del lavoro,
    • notai,

    iscritte ai rispettivi Ordini professionali, tenuti a dimostrare o conseguire ulteriori titoli, per entrare in ulteriori elenchi abilitanti tenuti dalle autorità competenti quali: Tribunale, Ministero della Giustizia, Camera di commercio.

    A titolo esemplificativo, i requisiti di iscrizione variano a seconda dell'elenco cui si vuole iscriversi, con la previsione di requisiti soggettivi come:

    • l’anzianità di iscrizione all’Albo professionale, l’esperienza, che può riguardare la dimostrazione di aver ottemperato ad un certo numero di incarichi in un periodo di tempo determinato,
    • i corsi di formazione che possono arrivare a 200 ore,
    • la permanenza dei requisiti in quanto gli elenchi sono sottoposti a revisione, permanente o con cadenza periodica. 

    Si tratta in sintesi di condizioni eterogenee, senza una base comune che permetta un filo conduttore cui attenersi.

    Vediamo una tabella di riepilogo che specifica le regole per iscrizione agli elenchi tenuti presso il Ministero della Giustizia.

    Gestori OCC Gestori crisi Amm. giudiziari ordinari Amm. giudiziari esperti
    Tenuta elenco Ministero Ministero Ministero Ministero
    Professionisti Laurea economico/giuridica Avvocati,
    Commercialisti,
    Consulenti Lav
    Avvocati,
    Commercialisti
    Avvocati,
    Commercialisti
    Anzianità di iscrizione no no 5 anni 5 anni o 2 anni
    Non ordinisti si si si si
    Territorialità  domicilio professionale domicilio professionale domicilio professionale domicilio professionale
    Esperienza in anni nessun requisito 4 anni generico generico
    Esperienza in incarichi nessun requisito 2 anni generico generico
    Prima iscrizione 200 ore di formazione + tirocinio 200 ore di formazione + tirocinio nessun requisito 2 anni
    Permanenza 39 ore biennio 40 ore biennio nessuna 2 anni di iscrizione
  • Crisi d'impresa

    Iscrizione Albo gestori crisi d’impresa: requisito alternativo per il primo popolamento

    Con un comunicato del 16 marzo il Ministero della Giustizia informa della pubblicazione della Circolare n 13 con ulteriori chiarimenti sui requisiti di inscrizione all'albo gestori crisi di impresa. Di seguito una sintesi delle novità.

    Albo gestori crisi d'impresa: numeri utili del Ministero

    Sempre in data 16 marzo si forniscono utili precisazione di ordine pratico e viene chiarito che per informazioni su soli aspetti giuridici e requisiti di iscrizione:

    • occorre chiamare lo 06 85271228 dalle 10.00 alle 12.00 da martedì a venerdì
    • oppure scrivere a: [email protected]

    A tali recapiti NON possono essere richieste  informazioni sullo stato della domanda di iscrizione all’Albo ovvero valutazioni preventive di titoli, certificazioni o altro tipo di documenti. 

    La produzione delle integrazioni documentali eventualmente richieste dovrà avvenire mediante upload nell'applicativo dedicato. 

    È possibile inoltrare richieste di chiarimenti di natura tecnico-informatica relativi alle funzionalità del portale albo dei gestori della crisi di impresa all’indirizzo [email protected]

    Albo gestori crisi d'impresa: la Circolare n 13/2023

    Con la Circolare n. 57216 del 13 marzo il Ministero della Giustizia fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all'Albo gestori Crisi d'impresa di cui all'art 356 del Dlgs n 14/2019.

    In particolare si forniscono ulteriori chiarimenti su:

    • requisiti di iscrizione,
    • obblighi formativi,
    • e requisito alternativo ai fini del primo popolamento.

    In risposta ai quesiti formulati a seguito dell’adozione della circolare prot. DAG n. 14539.U del 20 gennaio 2023, in materia di obblighi formativi e requisito alternativo per l’iscrizione all’albo, il Ministero, esaminate le istanze provenienti dai diversi ordini professionali interessati all’iscrizione all’albo, nonché all’erogazione della formazione, ritiene opportuno fornire ulteriori specificazioni a integrazione della circolare sopra indicata, con particolare riferimento a quelli relativi ai punti:

    • A) n. 1 in materia di “Enti erogatori della formazione iniziale” 
    • e al connesso punto C) n. 1) in materia di “Enti erogatori” dell’aggiornamento biennale, 
    • nonché al punto D) in materia di “Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo"

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    Primo popolamento Albo gestori crisi d'impresa: requisito alternativo alla formazione 

    La Circolare n. 57216 del 13 marzo specifica che sul punto l’articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, stabilisce che “Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali”

    La norma è chiara nel richiedere che le nomine siano intervenute non prima del quadriennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 356, data che è altrettanto chiaramente individuata dall’articolo 389, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel “trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”. 

    Giacché il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, va da sé che l’articolo 356 cit. sia entrato in vigore, insieme alle altre norme espressamente individuate dall’articolo 389, comma 2 cit., il 16 marzo 2019. 

    Fermo restando quanto indicato nella Circolare prot. n. 14539.U relativamente alla validità degli incarichi conferiti nel periodo collocato tra il 17 marzo 2015 e il 16 marzo 2019, sulla base di una lettura sistematica della norma, appare opportuno considerare agli stessi fini anche gli incarichi conferiti successivamente a tale data: infatti, la norma nel prevedere un limite temporale per la validità degli incarichi, ha chiaramente inteso escludere incarichi conferiti troppo in là nel tempo, segno di una professionalità non più attuale. 

    Se questa è la ratio del legislatore, appare evidente come non possa ritenersi in conflitto con la norma prendere in considerazione anche gli incarichi conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019. 

    Si ritiene, allora, che, in applicazione del principio di rango costituzionale di ragionevolezza, non possa operare la data del 16 marzo 2019 quale termine non post quem devono essere stati conferiti gli incarichi utili al fine di soddisfare il requisito alternativo, ferma restando invece l’efficacia quale dies a quo per l’individuazione a ritroso del quadriennio comunque previsto dall’articolo 356 cit.

    Solo una tale interpretazione, infatti, consente di far salvo l’intento perseguito dal legislatore, quello cioè di conferire rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi alla concreta istituzione dell’albo, senza tuttavia pregiudicare coloro che soddisfino il requisito alternativo vantando due nomine collocate esattamente nel quadriennio individuato dalla lettera della norma. 

    Vista questa interpretazione, si renderanno dunque utili ai fini dell’iscrizione all’albo:

    • non solo gli incarichi giudiziali conferiti nel quadriennio decorrente a ritroso dal 16 marzo 2019 (quindi conferiti a partire dal 17 marzo 2019), 
    • ma anche quelli conferiti successivamente. 

    Tuttavia, appare ragionevole individuare quale termine finale per la rilevanza degli incarichi la data del 15 luglio 2022, coincidente con l’entrata in vigore della riforma. 

    Ne consegue che, quanto chiarito con circolare prot. n. 14539.U al punto D) va pertanto corretto e integrato nel senso che gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Albo gestori della crisi: in arrivo la Circolare della Giustizia

    Il Presidente dei Commercialisti Elbano De Nuccio al termine dell’incontro tenutosi ieri tra il Ministero della Giustizia e i rappresentanti dei Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, ha annunciato l'imminente arrivo della Circolare della Giustizia con le regole per l'Albo dei gestori della Crisi d'impresa

    De Nuccio ha affermato: “Si è creato un modello vincenti di collaborazione volto a efficientare l’applicazione delle norme, attraverso l’ascolto delle esigenze manifestate dagli operatori ai cui quelle norme si applicano. Da parte del Ministero è stata mostrata grande apertura sulla necessità di superare le criticità legate alla fase di primo popolamento dell’albo, nella consapevolezza che bisogna dare risposte in tempi ristrettissimi”.

    Già in data 10 febbraio sul sito del CNDCEC veniva sintetizzato il work in progress sulle criticità emerse in merito al popolamento dell'Albo gestori della crisi d'impresa.

    In particolare, il Presidente De Nuccio, intervenuto in data 9 febbraio al convegno organizzato da.

    • Commercialisti
    • Confindustria 
    • Camere di Commercio 

    e intitolato "Gli adeguati assetti organizzativi: i doveri e le responsabilità dell’organo ammnistrativo e di controllo”, svoltosi nella città di Ancona, dichiarava che entro 10 giorni sarebbe arrivata un nuova circolare del Ministero della Giustizia per dissipare i dubbi sul tema del primo popolamento dell'Albo gestori. 

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    Secondo de Nuccio, grazie al colloquio diretto del Consiglio nazionale dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro, con il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto:

    si stanno creando le condizioni perché ci sia una nuova circolare interpretativa, presumibilmente entro i prossimi dieci, quindici giorni, che molto probabilmente supererà gli ostacoli sul primo popolamento posti dalla precedente circolare, sull’ampliamento del termine per considerare gli incarichi ricevuti dai colleghi che prima era limitato al quadriennio 2015-2019 e che potrebbe far rientrare tutti i colleghi che hanno incarichi in corso fino alla data di primo popolamento”

    Si è discusso anche sull’interpretazione delle linee guida emanate dalla Scuola superiore della magistratura sui requisiti per le 40 ore di formazione degli esperti.

    De Nuccio, concludendo il suo intervento sul tema, affermava: “Il nostro obiettivo è quello di rendere immediatamente fruibili i corsi di 40 ore per coloro i quali non hanno i requisiti nella fase di primo popolamento”

    La Circolare ministeriale è in arrivo con chiarimenti sulle regole dell'Albo Gestori crisi d'impresa