• Crisi d'impresa

    Nomine amministrazioni straordinarie: via alle domande dal 28.06

    Con un avviso del 28 giugno il ministero delle Imprese e del Made in Italy apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di

    • commissario giudiziale, commissario straordinario, presidente e membro dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

    In particolare a partire da oggi, 28 giugno 2023, è possibile registrarsi direttamente sulla piattaforma online:

    Viene oprecisato che:

    • per le candidature a commissario giudiziale e commissario straordinario, sarà possibile registrarsi fino alle ore 23:59 del giorno 19 luglio 2023. I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco tenuto e aggiornato almeno ogni anno mediante avviso pubblico, sulla base delle disposizioni previste dalla Direttiva dell’11 maggio 2023 del ministro Adolfo Urso.
    •  per le candidature a presidente, componente esperto esterno ed interno dei comitati di sorveglianza è possibile registrarsi a partire dal 28 giugno 2023, in ogni momento, e la piattaforma rimarrà costantemente aperta e aggiornata. Anche in questo caso, i candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco, istituito presso il Ministero, costantemente aperto e aggiornato, sulla base della sopra citata Direttiva.
       I candidati dovranno essere muniti di firma digitale e potranno accedere al portale tramite registrazione, SPID oppure carta di identità elettronica.

    Attenzioene al fatto che iprofessionisti in precedenza iscritti all’elenco decadranno con la pubblicazione del presente invito.

     Pertanto, anche i soggetti che hanno già precedentemente presentato la propria candidatura sono tenuti, se interessati ed in possesso dei requisiti, alla presentazione di una nuova domanda ai fini dell’inserimento nei relativi elenchi.

    Il MIMIT mette a disposzione il seguente indirizzo: 

    per eventuali richieste di informazioni.

  • Crisi d'impresa

    Sovraindebitamento e compensi gestori: linee guida del CNDCEC

    Con l'Informativa n 73 del 31 maggio il CNDCEC ha diffuso Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

    Il documento, viene specificato in premessa, si propone di dirimere le variegate problematiche legate alla determinazione dei compensi spettanti agli OCC e, in particolar modo, quelle afferenti alla percezione di acconti in talune ipotesi ed alla liquidazione dei compensi al termine della fase esecutiva delle procedure.

    Nella seduta del 24 maggio il Consiglio Nazionale ha approvato le Linee guida sui compensi elaborate in conformità a quanto disposto all’articolo 22 (Determinazione compensi e rimborsi spese dell’OCC) delle “Linee guida per la redazione dei Regolamenti OCC dei commercialisti”, di cui all’Informativa 48/2023 del 3 aprile 2023, con la finalità di uniformare i comportamenti degli Organismi di Composizione della Crisi dei diversi Ordini territoriali relativamente alle regole che disciplinano la corresponsione dei compensi contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202. 

    Scarica qui:

    Linee Guida Sovraindebitamento: oggetto 

    Ai sensi dell'art 2 del documento di cui si tratta si specifica che: "Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e a quelle previste dal d.lgs. n. 14 del 2019, gestite dall’OCC Commercialisti….. come definito dall’art. 2, lett. t), d.lgs. n. 14 del 2019."

    Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 202/2014 e disciplina l’organizzazione dell’OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge n. 3/2012 e dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore, di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti nell’Elenco dei gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 

    Il presente regolamento, contenente anche norme di autodisciplina (“Codice etico”) vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

    Linee Guida Sovraindebitamento: i principi

    Il CNDCEC ha specificato specifica che, il documento è stato curato dal gruppo di lavoro “Metodi ADR” del Consiglio nazionale con la partecipazione del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione ADR Commercialisti.

    L’elaborazione di nuove linee guida è stata necessaria:

    • per l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, che ha sostituito le norme della legge n. 3/2012 – se pur ancora vigenti per effetto della disciplina transitoria di cui all’art. 390 CCII,
    • per le ulteriori modifiche operative che hanno interessato in questi ultimi anni molti OCC dei commercialisti, anche per effetto di sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e delle prassi adottate.

    Le Linee guida, frutto di un approfondito studio di commercialisti esperti della materia, contengono anche indicazioni e suggerimenti di molti Referenti territoriali ai quali è stato preventivamente chiesto un contributo sulla base delle esperienze maturate sul campo. 

    In ragione dello spirito di condivisione profuso dalle parti in causa, vi è un preciso interesse affinché le Linee guida vengano diffusamente recepite, se pur con le dovute modifiche imposte dalla struttura organizzativa e dalle dimensioni di ogni singolo OCC territoriale, al fine di condividere “modelli unici” di categoria su tutto il territorio nazionale.

    Attenzione al fatto che, al documento sono allegati il Codice etico del gestore e il Procedimento per l’applicazione delle sanzioni e i criteri di sostituzione dei gestori.

  • Crisi d'impresa

    Crisi di impresa: gli elenchi professionali e requisiti di iscrizione

    L'attuale normativa del Codice della Crisi d'impresa prevede sette figure professionali a supporto dell'imprenditore.

    I professionisti interessati a far parte degli albi preposti alla crisi d'impresa devono iscriversi presso l'albo di riferimento con specifiche:

    • modalità,
    • requisiti,
    • formazione prevista per gli iscritti.

    Il Codice della crisi d’impresa ha segnato il nascere di elenchi di professionisti abilitati a seguire le varie fasi della “procedura”, interessando le seguenti figure professionali:

    • avvocati, 
    • commercialisti, 
    • consulenti del lavoro,
    • notai,

    iscritte ai rispettivi Ordini professionali, tenuti a dimostrare o conseguire ulteriori titoli, per entrare in ulteriori elenchi abilitanti tenuti dalle autorità competenti quali: Tribunale, Ministero della Giustizia, Camera di commercio.

    A titolo esemplificativo, i requisiti di iscrizione variano a seconda dell'elenco cui si vuole iscriversi, con la previsione di requisiti soggettivi come:

    • l’anzianità di iscrizione all’Albo professionale, l’esperienza, che può riguardare la dimostrazione di aver ottemperato ad un certo numero di incarichi in un periodo di tempo determinato,
    • i corsi di formazione che possono arrivare a 200 ore,
    • la permanenza dei requisiti in quanto gli elenchi sono sottoposti a revisione, permanente o con cadenza periodica. 

    Si tratta in sintesi di condizioni eterogenee, senza una base comune che permetta un filo conduttore cui attenersi.

    Vediamo una tabella di riepilogo che specifica le regole per iscrizione agli elenchi tenuti presso il Ministero della Giustizia.

    Gestori OCC Gestori crisi Amm. giudiziari ordinari Amm. giudiziari esperti
    Tenuta elenco Ministero Ministero Ministero Ministero
    Professionisti Laurea economico/giuridica Avvocati,
    Commercialisti,
    Consulenti Lav
    Avvocati,
    Commercialisti
    Avvocati,
    Commercialisti
    Anzianità di iscrizione no no 5 anni 5 anni o 2 anni
    Non ordinisti si si si si
    Territorialità  domicilio professionale domicilio professionale domicilio professionale domicilio professionale
    Esperienza in anni nessun requisito 4 anni generico generico
    Esperienza in incarichi nessun requisito 2 anni generico generico
    Prima iscrizione 200 ore di formazione + tirocinio 200 ore di formazione + tirocinio nessun requisito 2 anni
    Permanenza 39 ore biennio 40 ore biennio nessuna 2 anni di iscrizione
  • Crisi d'impresa

    Albo gestori crisi d’impresa: chiarimenti sul tirocinio obbligatorio

    Nella sezione FAQ del sito dell'Albo gestori crisi d'impresa vengono forniti ulteriori chiarimenti per gli esperti intenzionati alla iscrizione.

    In particolare, in data 24 febbraio si aggiornano le FAQ con la sezione D relativa a chiarimenti sul tirocinio semestrale.

    Albo gestori crisi s'impresa: obbligo di tirocinio

    Viene chiarito che rientra tra gli obblighi formativi di cui all’art. 356, comma 2, del d. lgs. n. 14/2019 anche lo svolgimento di un tirocinio non inferiore a sei mesi. 

    La norma richiama espressamente anche la lett. c) dell’art. 4, comma 5, del d.m. n. 202/2014. 

    Attenzione al fatto che, l’art. 356, comma 2 cit. non richiama invece il comma 6 dell’art. 4 del d.m. 202/2014, secondo il quale “Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 [ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili] … non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c)”

    Alla luce del mancato richiamo del comma 6 cit. a opera dell’art. 356 cit., il tirocinio semestrale è, allo stato, obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all’albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili

    Pertanto, tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione all’albo devono dimostrare di aver svolto il tirocinio. 

    Albo gestori crisi s'impresa: in cosa consiste il tirocinio

    Con altra faq viene inoltre chiarito che, il tirocinio: 

    a) deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio – non concomitanti – svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo; 

    b) deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento; 

    c) deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni; 

    d) deve consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze. Si precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale – la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall’articolo 4, comma 5, lett. c) cit. -, l’interessato deve aver partecipato all’attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure. 

    Attenzione al fatto che, l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto. 

    Alla data della domanda, pertanto, il tirocinio deve essersi concluso. 

    Albo gestori crisi s'impresa: come dimostrare il tirocinio

    In merito al requisito dello svolgimento del tirocinio si evidenzia che va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell’apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d) del d.m. 202/2014. 

    Può essere documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

    In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare: 

    • a) l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i; 
    • b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine); 
    • c) l’attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure); 
    • d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante. 

    Non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato al competente ordine professionale.

    Leggi anche Albo gestori crisi d'impresa: tutte le regole per gli approfondimenti

  • Crisi d'impresa

    Albo gestori crisi d’impresa: tutte le regole

    Il Ministero della Giustizia in data 24 febbraio ha aggiornato la sezione FAQ (istituita nel mese di gennaio) relativa all'Albo gestori della crisi d'impresa.

    In particolare, si segnalano tra le altre, le indicazioni relative alle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l’iscrizione e per l’attestazione dell’avvenuto completamento del tirocinio.

    In una faq viene peraltro chiarito per chi è obbligatorio il tirocinio semestrale e "Alla luce del mancato richiamo del comma 6 cit. a opera dell’art. 356 cit., il tirocinio semestrale di cui all’art. 4, comma 5, lett. c) cit. è, allo stato, obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all’albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili. Pertanto, tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione all’albo devono dimostrare di aver svolto il tirocinio". Clicca qui per consultare le FAQ 

    Ricordiamo che con comunicato il Ministero della Giustizia infornava dell'avvio della creazione dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dall'art 356 del codice della crisi e dell'insolvenza.

    Dalle ore 12 del 5 gennaio 2023 è possibile fare domanda d'iscrizione nel portale “Albo dei gestori della crisi di impresa”. 

    Per l’iscrizione è previsto il versamento del contributo di 150 euro come disposto dall'articolo 8 del decreto 3 marzo 2022 n 75. 

    Il contributo di iscrizione all’albo può essere versato con bonifico bancario o postale a favore di Tesoreria provinciale di Roma, all'IBAN: IT42B0100003245348011241324 indicando come causale: “ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI”.

    E' bene sottolineare che sono disponibili i seguenti recapiti per richieste di chiarimento:

    •  chiamare allo 06 85271228 dalle 10.00 alle 12.00 dal martedì al venerdì
    • oppure scrivere a: [email protected]

    Albo gestori crisi d’impresa: la normativa

    Il Decreto n 75 del 2022 del Ministero della Giustizia pubblicato in GU N 143 DEL 21 giugno 2022 con i suoi 12 articoli reca le disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

    In particolare, l'art.356 comma 1 del Codice della crisi e dell'insolvenza sancisce che è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza

    Il comma 2 recita che possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.

    Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. 

    Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.

    Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.

    Albo gestori crisi d’impresa: sezioni e funzionamento

    L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali. 

    Esso è articolato in due sezioni:

    a) sezione ordinaria; 

    b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice. Attenzione al fatto che l'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI. 

    Il responsabile dell'albo cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del regolamento.

    L'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque,

    connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

    L'albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata.

    Nella parte pubblica sono inseriti: 

    • i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, 
    • la sezione dell'albo nella quale è iscritto 
    • e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. 

    Nella parte riservata sono inseriti: 

    • le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; 
    • le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo 
    • e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile. 

    L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo. 

    Possono accedere alla parte riservata dell'albo:

    • i magistrati, 
    • i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, 
    • nonché limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.

    L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. 

    Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati.

    Albo gestori crisi d’impresa: come iscriversi

    Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice.

    Il responsabile dell'albo approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata. 

    Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente: 

    • a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione; 
    • b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice: 
      • 1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione; 
      • 2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
      • 3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato; 
    • c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società; 
    • d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura; 
    • e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità';
    • f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità
    • g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni; 
    • h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice. 

    In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. 

    A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.

    Albo gestori crisi d’impresa: costi e obblighi per gli iscritti

    Per l'iscrizione all'albo è dovuto un contributo di euro 150, mentre per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. 

    Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.

    Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile. 

    Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

    La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 

    Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo: 

    a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice; 

    b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice; 

    c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. 

    Le richieste e le comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5. 

    Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni. 

    La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

    Albo gestori crisi d’impresa: la Circolare 19 gennaio 2023 con i requisiti formativi

    Il Ministero della Giustizia ha pubblicato in data 19 gennaio 2023 una circolare con Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. 

    Per ulteriore approfondimento Leggi Albo gestori della crisi: gli obblighi formativi per gli esperti

    Si consulti la sezione FAQ per restare aggiornati sui chiarimenti del Ministero

  • Crisi d'impresa

    Albo gestori della crisi: in arrivo la Circolare della Giustizia

    Il Presidente dei Commercialisti Elbano De Nuccio al termine dell’incontro tenutosi ieri tra il Ministero della Giustizia e i rappresentanti dei Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, ha annunciato l'imminente arrivo della Circolare della Giustizia con le regole per l'Albo dei gestori della Crisi d'impresa

    De Nuccio ha affermato: “Si è creato un modello vincenti di collaborazione volto a efficientare l’applicazione delle norme, attraverso l’ascolto delle esigenze manifestate dagli operatori ai cui quelle norme si applicano. Da parte del Ministero è stata mostrata grande apertura sulla necessità di superare le criticità legate alla fase di primo popolamento dell’albo, nella consapevolezza che bisogna dare risposte in tempi ristrettissimi”.

    Già in data 10 febbraio sul sito del CNDCEC veniva sintetizzato il work in progress sulle criticità emerse in merito al popolamento dell'Albo gestori della crisi d'impresa.

    In particolare, il Presidente De Nuccio, intervenuto in data 9 febbraio al convegno organizzato da.

    • Commercialisti
    • Confindustria 
    • Camere di Commercio 

    e intitolato "Gli adeguati assetti organizzativi: i doveri e le responsabilità dell’organo ammnistrativo e di controllo”, svoltosi nella città di Ancona, dichiarava che entro 10 giorni sarebbe arrivata un nuova circolare del Ministero della Giustizia per dissipare i dubbi sul tema del primo popolamento dell'Albo gestori. 

    Potrebbe interessarti anche: Albo gestori crisi: la formazione degli esperti.

    Secondo de Nuccio, grazie al colloquio diretto del Consiglio nazionale dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro, con il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto:

    si stanno creando le condizioni perché ci sia una nuova circolare interpretativa, presumibilmente entro i prossimi dieci, quindici giorni, che molto probabilmente supererà gli ostacoli sul primo popolamento posti dalla precedente circolare, sull’ampliamento del termine per considerare gli incarichi ricevuti dai colleghi che prima era limitato al quadriennio 2015-2019 e che potrebbe far rientrare tutti i colleghi che hanno incarichi in corso fino alla data di primo popolamento”

    Si è discusso anche sull’interpretazione delle linee guida emanate dalla Scuola superiore della magistratura sui requisiti per le 40 ore di formazione degli esperti.

    De Nuccio, concludendo il suo intervento sul tema, affermava: “Il nostro obiettivo è quello di rendere immediatamente fruibili i corsi di 40 ore per coloro i quali non hanno i requisiti nella fase di primo popolamento”

    La Circolare ministeriale è in arrivo con chiarimenti sulle regole dell'Albo Gestori crisi d'impresa

  • Crisi d'impresa

    Modello IVA 74 bis per il 2023

    Con Provvedimento n 36026 del 7 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023. 

    Scarica qui modello e istruzioni

    In particolare, la dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 

    Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

    Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore. 

    I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. 

    Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. 

    A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. 

    I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: 

    1. il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, 
    2. il secondo per le operazioni registrate successivamente. 

    Attenzione al fatto che, per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

    Leggi anche Modello IVA/2023: approvate regole e modelli per gli approfondimenti del caso.

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