• Crisi d'impresa

    Nomine amministrazioni straordinarie: via alle domande dal 28.06

    Con un avviso del 28 giugno il ministero delle Imprese e del Made in Italy apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di

    • commissario giudiziale, commissario straordinario, presidente e membro dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

    In particolare a partire da oggi, 28 giugno 2023, è possibile registrarsi direttamente sulla piattaforma online:

    Viene oprecisato che:

    • per le candidature a commissario giudiziale e commissario straordinario, sarà possibile registrarsi fino alle ore 23:59 del giorno 19 luglio 2023. I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco tenuto e aggiornato almeno ogni anno mediante avviso pubblico, sulla base delle disposizioni previste dalla Direttiva dell’11 maggio 2023 del ministro Adolfo Urso.
    •  per le candidature a presidente, componente esperto esterno ed interno dei comitati di sorveglianza è possibile registrarsi a partire dal 28 giugno 2023, in ogni momento, e la piattaforma rimarrà costantemente aperta e aggiornata. Anche in questo caso, i candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un apposito elenco, istituito presso il Ministero, costantemente aperto e aggiornato, sulla base della sopra citata Direttiva.
       I candidati dovranno essere muniti di firma digitale e potranno accedere al portale tramite registrazione, SPID oppure carta di identità elettronica.

    Attenzioene al fatto che iprofessionisti in precedenza iscritti all’elenco decadranno con la pubblicazione del presente invito.

     Pertanto, anche i soggetti che hanno già precedentemente presentato la propria candidatura sono tenuti, se interessati ed in possesso dei requisiti, alla presentazione di una nuova domanda ai fini dell’inserimento nei relativi elenchi.

    Il MIMIT mette a disposzione il seguente indirizzo: 

    per eventuali richieste di informazioni.

  • Crisi d'impresa

    Iscrizione Albo gestori crisi d’impresa: requisito alternativo per il primo popolamento

    Con un comunicato del 16 marzo il Ministero della Giustizia informa della pubblicazione della Circolare n 13 con ulteriori chiarimenti sui requisiti di inscrizione all'albo gestori crisi di impresa. Di seguito una sintesi delle novità.

    Albo gestori crisi d'impresa: numeri utili del Ministero

    Sempre in data 16 marzo si forniscono utili precisazione di ordine pratico e viene chiarito che per informazioni su soli aspetti giuridici e requisiti di iscrizione:

    • occorre chiamare lo 06 85271228 dalle 10.00 alle 12.00 da martedì a venerdì
    • oppure scrivere a: [email protected]

    A tali recapiti NON possono essere richieste  informazioni sullo stato della domanda di iscrizione all’Albo ovvero valutazioni preventive di titoli, certificazioni o altro tipo di documenti. 

    La produzione delle integrazioni documentali eventualmente richieste dovrà avvenire mediante upload nell'applicativo dedicato. 

    È possibile inoltrare richieste di chiarimenti di natura tecnico-informatica relativi alle funzionalità del portale albo dei gestori della crisi di impresa all’indirizzo [email protected]

    Albo gestori crisi d'impresa: la Circolare n 13/2023

    Con la Circolare n. 57216 del 13 marzo il Ministero della Giustizia fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all'Albo gestori Crisi d'impresa di cui all'art 356 del Dlgs n 14/2019.

    In particolare si forniscono ulteriori chiarimenti su:

    • requisiti di iscrizione,
    • obblighi formativi,
    • e requisito alternativo ai fini del primo popolamento.

    In risposta ai quesiti formulati a seguito dell’adozione della circolare prot. DAG n. 14539.U del 20 gennaio 2023, in materia di obblighi formativi e requisito alternativo per l’iscrizione all’albo, il Ministero, esaminate le istanze provenienti dai diversi ordini professionali interessati all’iscrizione all’albo, nonché all’erogazione della formazione, ritiene opportuno fornire ulteriori specificazioni a integrazione della circolare sopra indicata, con particolare riferimento a quelli relativi ai punti:

    • A) n. 1 in materia di “Enti erogatori della formazione iniziale” 
    • e al connesso punto C) n. 1) in materia di “Enti erogatori” dell’aggiornamento biennale, 
    • nonché al punto D) in materia di “Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo"

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    Primo popolamento Albo gestori crisi d'impresa: requisito alternativo alla formazione 

    La Circolare n. 57216 del 13 marzo specifica che sul punto l’articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, stabilisce che “Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali”

    La norma è chiara nel richiedere che le nomine siano intervenute non prima del quadriennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 356, data che è altrettanto chiaramente individuata dall’articolo 389, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel “trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”. 

    Giacché il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, va da sé che l’articolo 356 cit. sia entrato in vigore, insieme alle altre norme espressamente individuate dall’articolo 389, comma 2 cit., il 16 marzo 2019. 

    Fermo restando quanto indicato nella Circolare prot. n. 14539.U relativamente alla validità degli incarichi conferiti nel periodo collocato tra il 17 marzo 2015 e il 16 marzo 2019, sulla base di una lettura sistematica della norma, appare opportuno considerare agli stessi fini anche gli incarichi conferiti successivamente a tale data: infatti, la norma nel prevedere un limite temporale per la validità degli incarichi, ha chiaramente inteso escludere incarichi conferiti troppo in là nel tempo, segno di una professionalità non più attuale. 

    Se questa è la ratio del legislatore, appare evidente come non possa ritenersi in conflitto con la norma prendere in considerazione anche gli incarichi conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019. 

    Si ritiene, allora, che, in applicazione del principio di rango costituzionale di ragionevolezza, non possa operare la data del 16 marzo 2019 quale termine non post quem devono essere stati conferiti gli incarichi utili al fine di soddisfare il requisito alternativo, ferma restando invece l’efficacia quale dies a quo per l’individuazione a ritroso del quadriennio comunque previsto dall’articolo 356 cit.

    Solo una tale interpretazione, infatti, consente di far salvo l’intento perseguito dal legislatore, quello cioè di conferire rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi alla concreta istituzione dell’albo, senza tuttavia pregiudicare coloro che soddisfino il requisito alternativo vantando due nomine collocate esattamente nel quadriennio individuato dalla lettera della norma. 

    Vista questa interpretazione, si renderanno dunque utili ai fini dell’iscrizione all’albo:

    • non solo gli incarichi giudiziali conferiti nel quadriennio decorrente a ritroso dal 16 marzo 2019 (quindi conferiti a partire dal 17 marzo 2019), 
    • ma anche quelli conferiti successivamente. 

    Tuttavia, appare ragionevole individuare quale termine finale per la rilevanza degli incarichi la data del 15 luglio 2022, coincidente con l’entrata in vigore della riforma. 

    Ne consegue che, quanto chiarito con circolare prot. n. 14539.U al punto D) va pertanto corretto e integrato nel senso che gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Albo gestori della crisi: in arrivo la Circolare della Giustizia

    Il Presidente dei Commercialisti Elbano De Nuccio al termine dell’incontro tenutosi ieri tra il Ministero della Giustizia e i rappresentanti dei Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, ha annunciato l'imminente arrivo della Circolare della Giustizia con le regole per l'Albo dei gestori della Crisi d'impresa

    De Nuccio ha affermato: “Si è creato un modello vincenti di collaborazione volto a efficientare l’applicazione delle norme, attraverso l’ascolto delle esigenze manifestate dagli operatori ai cui quelle norme si applicano. Da parte del Ministero è stata mostrata grande apertura sulla necessità di superare le criticità legate alla fase di primo popolamento dell’albo, nella consapevolezza che bisogna dare risposte in tempi ristrettissimi”.

    Già in data 10 febbraio sul sito del CNDCEC veniva sintetizzato il work in progress sulle criticità emerse in merito al popolamento dell'Albo gestori della crisi d'impresa.

    In particolare, il Presidente De Nuccio, intervenuto in data 9 febbraio al convegno organizzato da.

    • Commercialisti
    • Confindustria 
    • Camere di Commercio 

    e intitolato "Gli adeguati assetti organizzativi: i doveri e le responsabilità dell’organo ammnistrativo e di controllo”, svoltosi nella città di Ancona, dichiarava che entro 10 giorni sarebbe arrivata un nuova circolare del Ministero della Giustizia per dissipare i dubbi sul tema del primo popolamento dell'Albo gestori. 

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    Secondo de Nuccio, grazie al colloquio diretto del Consiglio nazionale dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro, con il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto:

    si stanno creando le condizioni perché ci sia una nuova circolare interpretativa, presumibilmente entro i prossimi dieci, quindici giorni, che molto probabilmente supererà gli ostacoli sul primo popolamento posti dalla precedente circolare, sull’ampliamento del termine per considerare gli incarichi ricevuti dai colleghi che prima era limitato al quadriennio 2015-2019 e che potrebbe far rientrare tutti i colleghi che hanno incarichi in corso fino alla data di primo popolamento”

    Si è discusso anche sull’interpretazione delle linee guida emanate dalla Scuola superiore della magistratura sui requisiti per le 40 ore di formazione degli esperti.

    De Nuccio, concludendo il suo intervento sul tema, affermava: “Il nostro obiettivo è quello di rendere immediatamente fruibili i corsi di 40 ore per coloro i quali non hanno i requisiti nella fase di primo popolamento”

    La Circolare ministeriale è in arrivo con chiarimenti sulle regole dell'Albo Gestori crisi d'impresa

  • Crisi d'impresa

    Modello IVA 74 bis per il 2023

    Con Provvedimento n 36026 del 7 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023. 

    Scarica qui modello e istruzioni

    In particolare, la dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 

    Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

    Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore. 

    I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. 

    Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. 

    A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. 

    I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: 

    1. il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, 
    2. il secondo per le operazioni registrate successivamente. 

    Attenzione al fatto che, per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

    Leggi anche Modello IVA/2023: approvate regole e modelli per gli approfondimenti del caso.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Crisi di impresa: pubblicata la guida di Assonime

    In data 14 dicembre Assonime ha pubblicato una guida sulla crisi di impresa: Accedi per scaricarla.

    Nel comunicato di accompagnamento, viene specificato che il documento illustra sinteticamente i principali istituti riformati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio scorso a seguito di un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii imposti dalla pandemia, nonché dalla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza.

    A commento del documento Assonime evidenzia che la riforma è stato intervento fondamentale per:

    • la salvaguardia del valore delle imprese
    • un'efficiente tutela dei creditori 
    • il sistema economico nel suo complesso. 

    La trattazione del documento non segue l'ordine sistematico del Codice, ma presenta le nuove disposizioni suddividendole in sette capitoli, dedicati rispettivamente a:

    • i soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati; 
    • i diversi stadi di difficoltà dell'impresa; 
    • gli strumenti per la prevenzione della crisi;
    • gli strumenti per la ristrutturazione dell'impresa; 
    • gli strumenti per la liquidazione; 
    • la regolazione della crisi e dell'insolvenza di gruppo;
    • profili processuali.

    Strumenti di prevenzione della crisi

    Di particolare interesse il commento sugli strumenti per la prevenzione della crisi che ostituiscono uno degli elementi di novità della riforma. 

    Viene ricordato che, si tratta di tre nuclei di regole che incidono sul diritto concorsuale e sul diritto societario attenuandone i confini, e che riguardano in particolare: 

    • il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per la rilevazione della crisi e la sua efficiente gestione; 
    • la previsione del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi; 
    • i doveri di segnalazione posti in capo all’organo di controllo e ai creditori pubblici qualificati nell’ambito di tale procedura.

    Come specificato nel paragrafo 3 a pagina 22 del documento, il complesso delle disposizioni ha lo scopo:

    • di attuare nel nostro ordinamento i principi della direttiva europea sull'early warning tool 
    • promuovere un radicale cambiamento culturale nella concezione della crisi e nell’approccio alla stessa da parte dell’imprenditore, nel presupposto che tanto prima se ne intercettino i segnali, tanto maggiori possono essere le chance di risanamento e di preservazione del valore della continuità aziendale.

    Codice della crisi di impresa: sintesi delle novità

    Il15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii causati dalla pandemia, oltre alla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza . 

    Il Codice della crisi d'impresa abroga la Legge Fallimentare del 1942 e la Legge sul sovraindebitamento, regolando in un unico testo normativo il fenomeno della crisi e dell’insolvenza 

    • dell’imprenditore commerciale, 
    • dell’imprenditore agricolo, 
    • della piccola impresa, 
    • del professionista e del consumatore, 

    attraverso principi generali applicabili a tutti i debitori e regole specifiche che variano in base alla natura del soggetto e alla diversa situazione di difficoltà in cui si trova l’impresa (probabilità di crisi, crisi, insolvenza, sovraindebitamento)

    Inoltre si prevede una disciplina specifica per le società e per i gruppi d’impresa, attribuendo specifico rilievo ai moderni fenomeni di organizzazione dell’attività d’impresa,

    Tutti gli istituti regolati si ispirano a una concezione di recupero della capacità produttiva dell’impresa, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi (debitore, creditori, lavoratori, soci, ecc.), da realizzare attraverso meccanismi di prevenzione e diagnosi tempestiva delle diverse situazioni di difficoltà in cui può trovarsi l’impresa.

    Infine, l’insolvenza cessa di essere considerata in termini sanzionatori, configurandosi come uno dei possibili esiti dell’attività d’impresa, da gestire anche con strumenti di liquidazione semplificati.

    Gli stessi termini “fallimento” e “fallito”, connotati da un elevato disvalore sociale, vengono eliminati.