-
Naspi in caso di dimissioni o recesso per crisi d’impresa
Con la circolare 21 del 10 febbraio 2023 INPS chiarisce il diritto alla NASPI per i dipendenti di aziende coinvolte in procedure di crisi di impresa. In particolare vengono presi in esame i casi di
- dimissioni del lavoratore
- recesso del curatore
- risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
L'istituto ricorda che per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASPI la normativa richiede che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente oppure a seguito di dimissioni per giusta causa.
Con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è stata inserita tra le ipotesi di giusta causa la cessazione del rapporto a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto nella procedura di liquidazione giudiziale.
Anche in questi casi dunque la cessazione costituisce perdita involontaria del lavoro e presupposto per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASpI.
Le istruzioni INPS sulla tempistica per le domande e la decorrenza dei pagamenti si applicano come previsto dall’articolo 389, comma 1, del citato D.lgs n. 14 del 2019 con con decorrenza 15 luglio 2022
Vale la pena sottolineare che le domande dovranno essere corredate dalla lettera di dimissioni/licenziamento e che gli uffici inps verificheranno nel Registro delle imprese, che l’azienda sia effettivamente in liquidazione giudiziale.
Perdita del lavoro nella liquidazione giudiziale: quando fare domanda di NASpI
L’articolo 189 del D.lgs n. 14 del 2019, al comma 5 dispone che: “Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.
Ciò significa che i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione di subentro o di recesso da parte del curatore e, dall’altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore devono intendersi rassegnate per giusta causa con la conseguente possibilità di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.
L'istituto precisa però che che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Per le altre due fattispecie:
- recesso del curatore e
- risoluzione di diritto
il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre,
- nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui il lavoratore viene a conoscenza della comunicazione e,
- nell’ipotesi della risoluzione di diritto, la cessazione interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro.
Decorrenza del pagamento della NASPI
Nei casi sopracitati il pagamento della prestazione NASPI decorre:
- dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.
Regime transitorio e termini per maternità, malattia, infortuni
Restano salve sia in tema di scadenza dei termini per la domanda, che di decorrenza della prestazione, le ordinarie regole di cui alla circolare n. 94 del 2015 per gli eventi particolari di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale.
Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto verificatesi tra la data del 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023 data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dal 10 febbraio 2023 . e la naspi verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione.
-
Modello IVA 74 bis per il 2023
Con Provvedimento n 36026 del 7 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.
Scarica qui modello e istruzioni
In particolare, la dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.
I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.
Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.
I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli:
- il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta,
- il secondo per le operazioni registrate successivamente.
Attenzione al fatto che, per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.
Leggi anche Modello IVA/2023: approvate regole e modelli per gli approfondimenti del caso.
Allegati: