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Osservatorio crisi d’impresa: De Nuccio consigliere. Avvio dei lavori
Con un comunicato pubblicato in data 21 aprile il CNDCEC informa della prima riunione dell'Osservatorio sulla crisi d'impresa tenutasi presso il Ministero della Giustizia.
In particolare, nell’Osservatorio, costituito presso l’ufficio di gabinetto del Ministero, è stato nominato come componente anche il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.
L'Osservatorio è stato istituito con Decreto della Giustizia del 29 dicembre 2022 pubblicato sulla GU n 4 del 5 gennaio 2023 a tutela delll’efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, di cui all’ar- ticolo 353 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
L’Osservatorio permanente è presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato ed è composto da:
- a) due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa designati dal Capo di Gabinetto;
- b) due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d’impresa, anch’essi designati dal Capo di Gabinetto;
c) un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa;
d) un membro designato dalla Banca d’Italia;
e) tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale fo- rense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
f) un membro designato dalla Confederazione generale dell’industria italiana;
g) un membro designato da confartigianato-imprese;
h) un membro designato dalla Confederazione generale dell’agricoltura italiana.
Ai sensi dell'art 2 del decreto l’osservatorio permanente verifica l’efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d’impresa previsti e disciplinati dal codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giudiziali e stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata, l’esito e, nei casi di prosecuzione dell’attività, il mantenimento dei livelli occupazionali.
Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l’Osserva torio verifica l’esito della fase esecutiva e quindi mo nitora l’adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l’apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.In occasione del primo incontro dell'Osservatorio, il Presidente De Nuccio ha dichiarato che: “L’avvio dei lavori dell’Osservatorio è un passaggio importante per l’applicazione della normativa recata dal Codice della crisi e rappresenta una concreata manifestazione della visione innovativa del legislatore. L’Osservatorio, infatti, è previsto in una norma del Codice della crisi proprio per consentire alle istituzioni – a seguito della relazione elaborata dal Ministero della giustizia tenuto conto dei dati elaborati dall’Osservatorio – di monitorare l’applicazione della normativa e di valutare anche l’efficienza delle misure e degli strumenti predisposti per la tempestiva emersione della crisi, quali, ad esempio, l’innovativo procedimento di composizione negoziata, e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’attività dell’Osservatorio potrà fattivamente contribuire a individuare gli aspetti critici di tenuta del Codice della crisi per favorire immediati interventi correttivi presso le sedi competenti e la presenza dei commercialisti al suo interno è la dimostrazione dell’accresciuto ruolo degli aziendalisti in questo ambito”.
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Crisi di impresa: gli elenchi professionali e requisiti di iscrizione
L'attuale normativa del Codice della Crisi d'impresa prevede sette figure professionali a supporto dell'imprenditore.
I professionisti interessati a far parte degli albi preposti alla crisi d'impresa devono iscriversi presso l'albo di riferimento con specifiche:
- modalità,
- requisiti,
- formazione prevista per gli iscritti.
Il Codice della crisi d’impresa ha segnato il nascere di elenchi di professionisti abilitati a seguire le varie fasi della “procedura”, interessando le seguenti figure professionali:
- avvocati,
- commercialisti,
- consulenti del lavoro,
- notai,
iscritte ai rispettivi Ordini professionali, tenuti a dimostrare o conseguire ulteriori titoli, per entrare in ulteriori elenchi abilitanti tenuti dalle autorità competenti quali: Tribunale, Ministero della Giustizia, Camera di commercio.
A titolo esemplificativo, i requisiti di iscrizione variano a seconda dell'elenco cui si vuole iscriversi, con la previsione di requisiti soggettivi come:
- l’anzianità di iscrizione all’Albo professionale, l’esperienza, che può riguardare la dimostrazione di aver ottemperato ad un certo numero di incarichi in un periodo di tempo determinato,
- i corsi di formazione che possono arrivare a 200 ore,
- la permanenza dei requisiti in quanto gli elenchi sono sottoposti a revisione, permanente o con cadenza periodica.
Si tratta in sintesi di condizioni eterogenee, senza una base comune che permetta un filo conduttore cui attenersi.
Vediamo una tabella di riepilogo che specifica le regole per iscrizione agli elenchi tenuti presso il Ministero della Giustizia.
Gestori OCC Gestori crisi Amm. giudiziari ordinari Amm. giudiziari esperti Tenuta elenco Ministero Ministero Ministero Ministero Professionisti Laurea economico/giuridica Avvocati,
Commercialisti,
Consulenti LavAvvocati,
CommercialistiAvvocati,
CommercialistiAnzianità di iscrizione no no 5 anni 5 anni o 2 anni Non ordinisti si si si si Territorialità domicilio professionale domicilio professionale domicilio professionale domicilio professionale Esperienza in anni nessun requisito 4 anni generico generico Esperienza in incarichi nessun requisito 2 anni generico generico Prima iscrizione 200 ore di formazione + tirocinio 200 ore di formazione + tirocinio nessun requisito 2 anni Permanenza 39 ore biennio 40 ore biennio nessuna 2 anni di iscrizione -
Albo gestori crisi d’impresa: chiarimenti sul tirocinio obbligatorio
Nella sezione FAQ del sito dell'Albo gestori crisi d'impresa vengono forniti ulteriori chiarimenti per gli esperti intenzionati alla iscrizione.
In particolare, in data 24 febbraio si aggiornano le FAQ con la sezione D relativa a chiarimenti sul tirocinio semestrale.
Albo gestori crisi s'impresa: obbligo di tirocinio
Viene chiarito che rientra tra gli obblighi formativi di cui all’art. 356, comma 2, del d. lgs. n. 14/2019 anche lo svolgimento di un tirocinio non inferiore a sei mesi.
La norma richiama espressamente anche la lett. c) dell’art. 4, comma 5, del d.m. n. 202/2014.
Attenzione al fatto che, l’art. 356, comma 2 cit. non richiama invece il comma 6 dell’art. 4 del d.m. 202/2014, secondo il quale “Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 [ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili] … non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c)”.
Alla luce del mancato richiamo del comma 6 cit. a opera dell’art. 356 cit., il tirocinio semestrale è, allo stato, obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all’albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili.
Pertanto, tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione all’albo devono dimostrare di aver svolto il tirocinio.
Albo gestori crisi s'impresa: in cosa consiste il tirocinio
Con altra faq viene inoltre chiarito che, il tirocinio:
a) deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio – non concomitanti – svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo;
b) deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento;
c) deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
d) deve consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze. Si precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale – la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall’articolo 4, comma 5, lett. c) cit. -, l’interessato deve aver partecipato all’attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure.
Attenzione al fatto che, l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto.
Alla data della domanda, pertanto, il tirocinio deve essersi concluso.
Albo gestori crisi s'impresa: come dimostrare il tirocinio
In merito al requisito dello svolgimento del tirocinio si evidenzia che va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell’apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d) del d.m. 202/2014.
Può essere documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.
In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:
- a) l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i;
- b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine);
- c) l’attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure);
- d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante.
Non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato al competente ordine professionale.
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