• Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa: dal 15 luglio il professionista può trattare sul compenso

    Dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa con novità per i compensi dei professionisti incaricati di affiancare l'imprenditore nella risoluzione della crisi aziendale.

    Ricordiamo che con il D.Lgs. n. 83/2022 è stata confermata la data del 15 luglio 2022 per l'entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ossia il D.Lgs. n. 14/2019. Il D.Lgs. n. 83/2022 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e attratto all’interno del CCII le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.

    Tra le novità di rilievo entrata ora in vigore vi è la trattabilità del compenso dei professionisti. 

    In particolare, l'art 25 ter che prevedeva prima che il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull’attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria ora prevede quanto segue: "Il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

    a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento

    b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall’1,00 all’1,50 per cento

    c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento

    d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento

    e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento

    f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento

    g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento

    h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0.005 allo 0,002 per cento

    Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull’attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera a). Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio".

    In sintesi sono state sostituite le percentuali fisse con degli intervalli all’interno dei quali le parti dovranno accordarsi tenendo conto «dell’opera prestata, della complessità, del contributo dato alla negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative». 

    E' bene sottolineare che le nuove regole si applicano a tutte le liquidazioni disposte dal 15 luglio anche se le composizioni negoziate sono iniziate prima.

    Se le parti non raggiungono un accordo, il compenso sarà stabilito dalla commissione che ha nominato l’esperto.

    Inoltre, novità sulle regole per individuare l’attivo da considerare se gli ultimi tre bilanci non sono disponibili sarà la loro media la base di calcolo per il compenso dell’esperto.

    E' bene specificare che gli importi dei compensi non potranno scendere sotto i 4.000 euro o superare i 400.000. 

    Nel caso in cui la composizione negoziata non si avviva perché l’imprenditor non si presenta o quando, dopo il primo incontro, ne viene disposta l’archiviazione, il compenso è stabilito in misura fissa, pari a 500 euro.

  • Crisi d'impresa

    Codice della Crisi d’impresa e insolvenza pubblicato in Gazzetta

    Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (testo aggiornato al 19.08.2022) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14), è stato pubblicato in GU del 14.02.2019 n. 38 – Suppl. Ordinario n. 6.

    Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

    • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese
    • e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze

    In allegato il testo del decreto e la Relazione illustrativa.

    Entrata in vigore in due momenti a seconda delle disposizioni

    Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.

    Ai fini dell’entrata in vigore del decreto legislativo, vi è una distinzione tra le disposizioni:

    • le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 15 agosto 2020, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative, oltre che un periodo adeguato di studio del testo,
    • alcune disposizioni sono destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure, così, la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni (articoli 27, comma 1 e 350), o che possono immediatamente agevolare l’attività istruttoria nelle procedure concorsuali (articoli 363 e 364), nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d’allerta. Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 16 marzo 2019, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie.
      (Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto). 
    Il Codice è composto da 391 articoli per la riforma della legge fallimentare che cambierà anche terminologia per definire lo stato di crisi dell'impresa: il fallimento lascia posto alla liquidazione giudiziale, termine meno negativo che assieme alle procedure di allerta rappresentano la novità principale della riforma che si propone di prevenire la crisi o almeno contenerla.

     

    Procedure di soluzione della crisi/insolvenza

    Articoli

    1

    Procedura di composizione assistita

    12-25, 1-10, 344-345, 389-390

    2

    Piano attestato di risanamento

    56, 37, 39, 1-10, 342, 389-390

    3

    Accordo di ristrutturazione dei debiti

    57-62, 44, 45, 48, 52-55, 64, 1-10, 341-342, 389-390

    4

    Concordato preventivo

    84-120, 40, 42, 44-48, 52-55, 1-10, 341-342, 389-390

    5

    Transazione fiscale

    63, 389-390

    6

    Sovraindebitamento

    65-73, 344-345, 351-352, 348, 389-390

    7

    Concordato minore

    74-83

    8

    Liquidazione controllata sovraindebitato

    268-277

    9

    Esdebitazione del sovraindebitato

    282-283

    10

    Liquidazione giudiziale (ex fallimento)

    1-11, 26-43, 49-55, 121-239, 317-340, 346-347, 359-367, 389-390

    11

    Concordato giudiziale (ex fallimentare)

    240-253, 389-390

    12

    Disciplina della liquidazione x le società

    254-267

    13

    Esdebitazione

    278-281

    14

    Procedure per gruppi

    284-292

    15

    Liquidazione coatta amministrativa

    293-316, 343

    16

    Amministrazione straordinaria

    350

    17

    Iniziative ministeriali

    353-355

    18

    Albo professionisti

    356-358

    19

    Norme sui lavoratori

    368

    20

    Norme di coordinamento con altre leggi

    369-374, 385-388

    21

    Modifiche al codice civile

    375-384

    Tra le principali novità:

    • si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
    • si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
    • si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
    • si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
    • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
    • si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
    • si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
    • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

    Allegati: