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Rinuncia agevolata controversie pendenti in Cassazione: chiarimenti
Con Circolare n 21 del 26 luglio le Entrate forniscono chiarimenti sulla Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione – Articolo 1, commi da 213 a 218, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
Ricordiamo che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023), ai commi da 213 a 218 dell’articolo 1, introduce, in alternativa alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 204, una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (di seguito, “rinuncia agevolata”).
In particolare, il comma 213 dispone che il ricorrente entro il 30 settembre 20232 può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
La rinuncia agevolata prevede quindi la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Indicazioni di carattere generale sull’istituto sono contenute nella circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, mentre indicazioni di carattere procedurale sono contenute nella circolare 20 marzo 2023, n. 6/E.
Rinuncia agevolata controversie pendenti in Cassazione: chiarimenti delle Entrate
La circolare sottolinea che la rinuncia agevolata (art. 1, commi da 213 a 218 della legge di Bilancio per il 2023) si applica in alternativa alla definizione agevolata (commi da 186 a 204): lo stesso atto, dunque, non può essere oggetto di entrambe le definizioni.
Nell’ambito degli istituti definitori previsti dall’ultima legge di Bilancio, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212). Il documento precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.
Inoltre, l'Agenzia ha chiarito che "con riferimento al termine stabilito dal comma 213, si ritiene necessario che il contribuente, nel rispetto del disposto del comma 215, versi l’intero importo dovuto entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e comunque entro il termine del 30 settembre 2023. Non appare, invece, indispensabile che anche la rinuncia al ricorso debba avvenire entro il 30 settembre 2023".
Infine viene ricordato che la rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi.
Restano fuori dal perimetro le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi.
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Liti pendenti con l’Agenzia: scomputabili le somme versate dal terzo pignorato
Con Risposta a interpello n 349 del 19 giugno le Entrate chiariscono dubbi per un caso di definizione agevolata dei giudizi tributari con versamenti eseguiti dal terzo pignorato.
Nel dettaglio si ritiene, che il testo del comma 196 non legittimi in alcun modo che lo scomputo delle somme versate debba intendersi limitato agli importi pagati dal debitore, con esclusione dei terzi.
Ne deriva, nell'ipotesi di accesso alla definizione agevolata dei giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle norme che ne regolamentano l'istituto, l'impossibilità di ottenere la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato.
L'istante riferisce di aver impugnato un avviso di accertamento con cui la Direzione provinciale di […] ha rettificato, con riferimento all'anno di imposta 2006, le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA.
La decisione di primo grado, favorevole alla società, è stata riformata dal giudice di seconde cure, che ha quindi accolto l'appello proposto dall'Ufficio.
Attualmente il giudizio risulta pendente dinanzi alla Corte di cassazione a seguito del ricorso proposto dalla società il […] luglio 2020.
L'istante fa presente che, nelle more, con cartella di pagamento emessa all'esito del giudizio di secondo grado, l'Agenzia delle entrate riscossione ha richiesto il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale. Successivamente, sempre l'Agente della riscossione ha notificato un atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'articolo 72bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ragione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dall'istante presso tale banca, ottenendo dal terzo pignorato il versamento integrale delle somme iscritte a ruolo.
Il pagamento, dunque, è avvenuto a dire dell'istante contro la sua volontà, pur avendo dato disposizioni alla banca di non effettuare il versamento.
Ciò premesso, l'istante manifesta l'intenzione di definire la lite pendente ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e chiede chiarimenti, con rifermento al caso prospettato, circa le sue modalità applicative.
Le entrate hanno chiarito che il comma 196 stabilisce che «Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa».
Con riferimento alle ''somme scomputabili'' dagli importi dovuti ai fini della definizione in parola, restano valide le indicazioni fornite con la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, a commento della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 dicembre 2018, n. 136 che, al comma 9, reca una disposizione del medesimo tenore.
Al paragrafo 5.2 di tale documento di prassi si precisa che, «Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire».
Pertanto, lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle somme versate ''a qualsiasi titolo'', si intende comprensivo di tutti gli importi pagati di spettanza dell'ente creditizio ed ancora in contestazione ancorché, dunque, il pagamento non sia stato eseguito direttamente dal debitore o per suo conto e, conseguentemente, anche delle somme versate dal terzo pignorato, come nel caso di specie, in ottemperanza alla richiesta dell'Agente della riscossione.
Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, quindi, non preclude, in linea teorica, la possibilità di definire la controversia essendo, come detto, le somme in oggetto scomputabili dal dovuto ma ne esclude il rimborso, ancorché si tratti di importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
A ciò si aggiunge che a nulla rileva l'asserita circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà dello stesso istante, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la mera ''opposizione verbale'', dal momento che l'ordinamento predispone degli strumenti giuridici ad hoc volti ad evitare il prosieguo dell'attività di riscossione coattiva.
Ai sensi dell'articolo 62bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, «La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata disospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile»
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Definizione Liti pendenti: possibili le rate mensili
L'iter di conversione in Legge (non ancora concluso) del DL n 34/2023 noto come decreto Bollette, prevede novità per la definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione in cui è parte l'agenzia delle entrate o le dogane con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Definizione agevolata liti pendenti: novità del Decreto Bollette
In sintesi con le modifiche apportate dalle norme in esame:
- si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi,
- pur restando ferma la possibilità di rateizzare le somme dovute, qualora superino i mille euro, viene precisato che le rate in cui è dilazionato il pagamento non sono trimestrali e il termine per il versamento delle rate viene così rimodulato:
- le prime tre rate devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023;
- le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che, a scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.
Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo, a seguito dell’apposita istanza presentata al giudice.
Slitta dunque al 10 ottobre 2023 il termine entro il quale il contribuente deve depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, la documentazione rilevante (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata).
Definizione agevolata liti pendenti: cosa prevede la legge di bilancio 2023
Ricordiamo che, la legge di Bilancio 2023 ha previsto come oramai noto di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi quali avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In particolare:- se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore,
- se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale le controversie pendenti possono essere definite:
- con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado,
- con il pagamento del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Con riferimento agli effetti della definizione agevolata si prevede la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata alla presentazione di apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, ponendo in capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La definizione si perfeziona con:
- la presentazione della domanda
- il pagamento degli importi dovuti o della della prima rata entro il 30 giugno 2023;
- nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
TABELLA SI SINTESI
Definizione agevolata liti pendenti in Cassazione in cui sono parte le Entrate e le Dogane Cosa prevede la legge di Bilancio 2023 Cosa prevede la legge di conversione del DL Bollette Come si perfeziona Presentazione della domanda,
pagamento importi dovuti o della della prima rata entro il 30.06 2023
Presentazione della domanda,
pagamento importi dovuti o della della prima rata entro il 30.09.2023
I pagamenti rateali per importi < 1.000 è possibile rateizzare fino a 20 rate con pagamento trimestrale per importi < 1.000 è possibile (per scelta del contribuente) rateizzare fino a 51 rate con pagamento mensile -
Liti pendenti e definizione agevolata: chiarimenti sulla spettanza
Con Risposta a interpello n 306 del 24 aprile le Entrate forniscono dei chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti specificando che, se il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1° gennaio 2023 l'Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio non è possibile accedere all’istituto definitorio.
Nel dettaglio, l'istante, con riferimento all'anno d'imposta 2017, nel 2021 riceveva «un primo avviso bonario ex art. 36bis (rivelatosi errato negli importi), il quale in seguito all'istanza di autotutela presentata dalla Società veniva sostituito da un nuovo avviso bonario in data […] 2021. Tale secondo avviso bonario, secondo l'Agenzia delle Entrate […] era definito con le sanzioni ridotte in modo asseritamente ''tardivo''; cosa che portava all'emissione di una cartella di pagamento in data […] 2022 (si precisa che la consegna del ruolo all'Ente della riscossione è avvenuta in data […] giugno 2022: all. n. 3). La Società opponeva tale cartella di pagamento avanti la Corte di Giustizia Tributaria […] con ricorso notificato in data […] ottobre 2022 alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione (all. n. 4). Il deposito del predetto ricorso avveniva in data […] novembre 2022 […]. Data l'esistenza nel citato ricorso di diverse censure rivolta sia all'Ente impositore, che all'Agente della Riscossione, quest'ultimo era costretto ad operare la litis denuntiatio prevista dall'art. 39 del D.Lgs. 112/1999 nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate […], la quale si costituiva volontariamente nel processo in data […] gennaio 2023 (all. n. 7).».
Volendo aderire alle misure previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'istante formula il seguente quesito:
1) «il riferimento ''alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate'' (comma 186) richiede che l'Agenzia delle Entrate sia parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata?»;
Le Entrate specificano che, come ricordato anche dall'istante, le misure sulla c.d. ''Tregua fiscale'', contenute nell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono state oggetto di diversi documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle entrate.
In particolare, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito tra l'altro, che:
a) «possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»;
b) per «identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente».
Dai chiarimenti resi emerge che per identificare le liti definibili occorre, dunque, fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, l'Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.
Nel caso di specie, ricordato che il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata intervenendovi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 solo successivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022 non possono trovare applicazione.
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Liti pendenti: chiarimenti ADE sulla conciliazione “fuori udienza”
Con la Circolare n 9 del 19 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla Conciliazione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 206 a 212).
La circolare illustra l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso.
In particolare, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023, la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023.
Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
A questo proposito, la circolare ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).
Le Entrate con la circolare forniscono cenni sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con:
- un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo
- e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni
le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.
La Circoalre specifica che il comma 206 prevede la possibilità di definire la controversia sottoscrivendo un accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (di seguito: “articolo 48”).
L’articolo 48 disciplina la conciliazione fuori udienza, istituto novellato dalla riforma del processo tributario di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e per il quale sono state fornite indicazioni con la circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015.
La norma dispone, al comma 1, che «se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia».
Nella richiamata circolare n. 38/E del 2015, par. 1.11.2, si è precisato che si tratta di una «proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito» che ciascuna delle parti è legittimata a depositare in giudizio, di primo o di secondo grado, ai fini della definizione della controversia.
È stato, altresì, chiarito che «La nuova disposizione non fissa un termine per il deposito dell'accordo di conciliazione, che invece la pregressa disciplina individuava nella data di trattazione in camera di consiglio o di discussione in pubblica udienza del giudizio di primo grado. Ciononostante, si ritiene che un limite temporale sia comunque rappresentato dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione, superato il quale apparirebbe vanificato lo scopo deflattivo del contenzioso a cui è preordinata la conciliazione. Pertanto, il deposito della proposta preconcordata deve avvenire non oltre l’ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado.».
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 48, se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l’accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione.
Il comma 4 dell’articolo 48, infine, dispone che «La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento»
Ai sensi del successivo articolo 48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, la conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili al quaranta, oppure al cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, a seconda che l’accordo si perfezioni nel corso del primo o del secondo grado di giudizio.
L’accordo raggiunto, avente efficacia novativa del precedente rapporto, può essere eseguito anche mediante versamenti in forma rateale, secondo le modalità stabilite per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2185 , e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore.
Il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente legittima l’ufficio al recupero dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e all’applicazione della sanzione, maggiorata, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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Tregua fiscale: chiariti i dubbi di Ordini e Associazioni di categoria
Con la Circolare n 6 del 20 marzo le Entrate forniscono una serie di risposte ai dubbi sollevati da Ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022).
In particolare, gli ulteriori chiarimenti riguardano il perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. (In proposito leggi: Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate)
L'agenzia fornisce indicazioni:
- sulla regolarizzazione delle irregolarità formali,
- sul cosiddetto “ravvedimento speciale”
- sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
- sulla definizione delle liti pendenti
- sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
Vediamo una sintesi delle risposte dell'agenzia dal Comunicato stampa datato 20 marzo
Tregua fiscale: irregolarità formali, sanabile invio tardivo e-fatture
Viene sottolineato che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.
Tregua fiscale: il nuovo ravvedimento speciale
Il documento in oggetto contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
L’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.
Tregua fiscale: definizione agevolata atti procedimento accertamento
La legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
La circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.
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Liti pendenti Dogane: pubblicate le regole per le domande
Con un comunicato stampa del 15 marzo le Dogane annunciano la pubblicazione della Determinazione n 141685 del 14 marzo, con le istruzioni operative per i contribuenti per definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La determinazione, adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022), è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli interessati nella compilazione della domanda di definizione agevolata.
In proposito leggi anche: Definizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023.
In particolare le Dogane:
- con Circolare n. 9 del 14 marzo pubblicano chiarimenti sulle Definizione agevolata delle liti pendenti in cui essa è parte,
- con la Determina n 141685 del 14 marzo pubblicano il modello e le istruzioni per inviare dal 22 marzo le domande di adesione.
Definizione agevolata Liti pendenti Dogane: domande on line dal 22 marzo
Viene specificato che le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse:
- a partire dal 22 marzo 2023,
- esclusivamente in via telematica,
- accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it,
- l’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.
Scarica qui il Modello per domanda liti pendenti Dogane
Inoltre, nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.
Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
E' bene specificare che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
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