• Definizione Liti pendenti

    Rinuncia agevolata controversie pendenti in Cassazione: chiarimenti

    Con Circolare n 21 del 26 luglio le Entrate forniscono chiarimenti sulla Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione – Articolo 1, commi da 213 a 218, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

    Ricordiamo che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023), ai commi da 213 a 218 dell’articolo 1, introduce, in alternativa alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 204, una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (di seguito, “rinuncia agevolata”). 

    In particolare, il comma 213 dispone che il ricorrente entro il 30 settembre 20232 può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. 

    La rinuncia agevolata prevede quindi la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Indicazioni di carattere generale sull’istituto sono contenute nella circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, mentre indicazioni di carattere procedurale sono contenute nella circolare 20 marzo 2023, n. 6/E. 

    Rinuncia agevolata controversie pendenti in Cassazione: chiarimenti delle Entrate

    La circolare sottolinea che la rinuncia agevolata (art. 1, commi da 213 a 218 della legge di Bilancio per il 2023) si applica in alternativa alla definizione agevolata (commi da 186 a 204): lo stesso atto, dunque, non può essere oggetto di entrambe le definizioni. 

    Nell’ambito degli istituti definitori previsti dall’ultima legge di Bilancio, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212). Il documento precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.

    Inoltre, l'Agenzia ha chiarito che "con riferimento al termine stabilito dal comma 213, si ritiene necessario che il contribuente, nel rispetto del disposto del comma 215, versi l’intero importo dovuto entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e comunque entro il termine del 30 settembre 2023. Non appare, invece, indispensabile che anche la rinuncia al ricorso debba avvenire entro il 30 settembre 2023".

    Infine viene ricordato che la rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. 

    Restano fuori dal perimetro le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi.

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    Liti pendenti e definizione agevolata: chiarimenti sulla spettanza

    Con Risposta a interpello n 306 del 24 aprile le Entrate forniscono dei chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti specificando che, se il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1° gennaio 2023 l'Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio non è possibile accedere all’istituto definitorio.

    Nel dettaglio, l'istante, con riferimento all'anno d'imposta 2017, nel 2021 riceveva «un  primo avviso bonario ex art. 36bis (rivelatosi errato negli importi), il quale ­ in seguito  all'istanza di autotutela presentata dalla Società ­ veniva sostituito da un nuovo avviso bonario in data […] 2021. Tale secondo avviso bonario, secondo l'Agenzia delle Entrate  […] era definito  con le sanzioni ridotte in modo asseritamente ''tardivo''; cosa che portava all'emissione di una cartella di pagamento in data […] 2022 (si precisa che la consegna del ruolo all'Ente della riscossione è avvenuta in data […] giugno 2022: all. n. 3). La  Società  opponeva  tale  cartella  di  pagamento  avanti  la  Corte  di  Giustizia  Tributaria […] con ricorso notificato in data […] ottobre 2022 alla sola Agenzia delle  Entrate ­ Riscossione (all. n. 4). Il deposito del predetto ricorso avveniva in data […] novembre 2022 […]. Data l'esistenza nel citato ricorso di diverse censure rivolta sia all'Ente impositore, che all'Agente della Riscossione, quest'ultimo era costretto ad operare la litis denuntiatio prevista dall'art. 39 del D.Lgs. 112/1999 nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate […], la quale si costituiva volontariamente nel processo in data […] gennaio  2023 (all. n. 7).». 

    Volendo aderire alle misure previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'istante formula il seguente quesito: 

    1) «il riferimento ''alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui  è parte l'Agenzia delle Entrate'' (comma 186) richiede che l'Agenzia delle Entrate sia  parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data  in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata?»; 

    Le Entrate specificano che, come ricordato anche dall'istante, le misure sulla c.d. ''Tregua fiscale'', contenute nell'articolo  1  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono  state  oggetto di  diversi documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle entrate. 

    In particolare, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito tra l'altro, che: 

    a) «possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»; 

    b) per «identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle  sole  ipotesi  in  cui  quest'ultima  sia  stata  evocata  in giudizio  o,  comunque,  sia  intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata  in giudizio né sia intervenuta volontariamente».

    Dai chiarimenti resi emerge che per identificare le liti definibili occorre, dunque, fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, l'Agenzia delle entrate  abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel  relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa. 

    Nel  caso  di  specie,  ricordato  che  il  ricorso  introduttivo  della  lite  che  l'istante  intende definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio  2023, l'Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata  ­intervenendovi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 solo successivamente ­ le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della  legge n. 197 del 2022 non possono trovare applicazione.

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  • Definizione Liti pendenti

    Tregua fiscale: chiariti i dubbi di Ordini e Associazioni di categoria

    Con la Circolare n 6 del 20 marzo le Entrate  forniscono una serie di risposte ai dubbi sollevati da Ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). 

    In particolare, gli ulteriori chiarimenti riguardano il perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. (In proposito leggi: Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate)

    L'agenzia fornisce indicazioni:

    • sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, 
    • sul cosiddetto “ravvedimento speciale”
    • sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
    • sulla definizione delle liti pendenti 
    • sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

    Vediamo una sintesi delle risposte dell'agenzia dal Comunicato stampa datato 20 marzo 

    Tregua fiscale: irregolarità formali, sanabile invio tardivo e-fatture 

    Viene sottolineato che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

    Tregua fiscale: il nuovo ravvedimento speciale

    Il documento in oggetto contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. 

    L’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

    Tregua fiscale: definizione agevolata atti procedimento accertamento

    La legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. 

    La circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

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    Liti pendenti Dogane: pubblicate le regole per le domande

    Con un comunicato stampa del 15 marzo le Dogane annunciano la pubblicazione della Determinazione n 141685 del 14 marzo,  con le istruzioni operative per i contribuenti per definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

    La determinazione, adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022), è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli interessati nella compilazione della domanda di definizione agevolata. 

    In proposito leggi ancheDefinizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023.

    In particolare le Dogane:

    Definizione agevolata Liti pendenti Dogane: domande on line dal 22 marzo

    Viene specificato che le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse:

    • a partire dal 22 marzo 2023, 
    • esclusivamente in via telematica, 
    • accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it,
    • l’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE. 

    Scarica qui il Modello per domanda liti pendenti Dogane

    Inoltre, nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti. 

    Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. 

    In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

    E' bene specificare che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate.

    Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 

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