• Definizione Liti pendenti

    Liti pendenti: chiarimenti delle Entrate su atti inerenti il recupero IVA

    Con Risposta a interpello n. 422 del 30 agosto le Entrate forniscono chiarimenti su atti di recupero e definizione agevolata e sinteticamente chiariscono che per recuperare il credito Iva oggetto di lite occorre il versamento dell’Iva al di fuori dall’ambito della definizione agevolata.

    Nel caso di specie il contribuente istante potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti. Vediamo il caso di specie.

    L'istante riferisce che:

    • ha ricevuto un atto con cui l'ufficio ha proceduto al recupero del credito di imposta che sarebbe stato indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2020 in misura eccedente il limite di € 1.000.000 previsto dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    • ­che il pagamento dell'atto di recupero comporterebbe, (…), la possibilità di riportare nella propria dichiarazione IVA, l'importo del credito asseritamente compensato in eccesso dichiarandolo al rigo VL40 ''versamenti effettuati a seguito di  utilizzo in eccesso del credito'' utilizzandolo nuovamente in compensazione; ­ 
    • che (…) ha provveduto a impugnare l'atto di recupero sopraccitato depositando il relativo ricorso presso la Commissione tributaria di […] in data […] 2022, la quale ha  provveduto a assegnare l'R.G. […] 2022; ­ 
    • che, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una serie di istituti definitori della pretesa impositiva (c.d. ''tregua fiscale''), tra i quali rientra la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, contenuta nell'articolo 1, commi da 186 a 205». 

    Tutto ciò premesso l'istante chiede:

    • 1) se utilizzando la procedura di ''adesione alle liti pendenti'' prevista dall'art. 1 comma 186 della L. 197/2022 e versando pertanto l'importo pari al 90% del valore della controversia può riportare l'intero credito oggetto di atto di contestazione nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA ovvero riportarne il 90% pari esclusivamente all'importo del credito che verrà effettivamente versato; 
    • 2) se in caso di opzione per il versamento rateale dell'importo dovuto a seguito dell'adesione alla definizione delle liti pendenti, il diritto a riutilizzare il credito in compensazione inserendolo nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA sorge con la presentazione dell'istanza e il contestuale versamento della prima rata o a seguito dell'integrale versamento dell'importo dovuto e pertanto solo con il versamento  dell'ultima rata.

    L'agenzia specifica che con riferimento alla definizione  in  via  agevolata  delle  controversie  tributarie  aventi ad oggetto atti di recupero crediti d'imposta indebitamente utilizzati, la circolare  n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito che, «Il comma 186 in commento non contiene, invece, specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»

    Sono, dunque, definibili in via agevolata le controversie aventi ad oggetto atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati. 

    Nel caso di specie, secondo quanto affermato dall'istante, il ricorso avverso l'atto di recupero crediti è stato depositato presso la Commissione tributaria di  […] in data […] 2022 e, quindi, l'istante può definire la controversia ai sensi del comma  187 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022, secondo cui, «In caso di ricorso  pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia». 

    Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, prot.  n. 30294/2023 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità di attuazione della misura deflattiva in commento, prevedendo, al punto 6, che La definizione si perfeziona  con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5.

    Ne deriva, pertanto, che la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la  presentazione  della domanda e il  versamento della prima  rata, o  dell'intero  importo, entro il 30 settembre 2023 (cfr. articolo 20 del decreto­legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), ma il suddetto perfezionamento è, comunque, condizionato all'esito del controllo eseguito dall'ufficio, e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata che l'Agenzia delle  entrate può notificare entro il 30 settembre 2024.

    Ciò  detto,  diversamente  da  quanto  prospettato  dall'istante, il  versamento  delle  somme dovute nell'ambito della definizione agevolata della lite pendente ha il solo fine  di definire la controversia instaurata con l'Amministrazione finanziaria. 

    Al  riguardo, la Cassazione, con  ordinanza  2  aprile  2020,  n.  7661,  in  merito  alla chiusura delle liti, ha precisato che, la definizione agevolata «costituisce la forma  procedimentale atipica di definizione delrapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria  e immediata, nella prospettiva … di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell'esatto accertamento dell'imponibile.». 

    Le Entrate precisano che laddove l'istante intenda ''rigenerare'' il credito IVA ­ da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale ­ dovrà procedere  al  pagamento  dell'imposta indicata nell'atto  di  recupero  e  rinunciare  alla  controversia con riferimento all'imposta medesima.

    La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al  tributo e  agli  interessi  potrà essere definita  ai  sensi dell'articolo 1, comma 191, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2023 a mente del  quale, « In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata». In altre parole, una volta versata separatamente  l'imposta  dovuta,  sarà  possibile la  definizione  delle  sole  sanzioni  collegate  al tributo  e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda (cfr. comma 194 della Legge di Bilancio 2023). 

    Stante quanto sopra chiarito, ove l'istante decida di ''rigenerare'' il credito IVA con le modalità sopra descritte, potrà poi riportarlo nel Modello IVA, Rigo VL40, in conformità alle istruzioni al  predetto modello, ove si legge «indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto­legge n. 78 del 2009). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione». 

    Ciò significa che l'istante potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti.

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    Rinuncia agevolata controversie pendenti in Cassazione: chiarimenti

    Con Circolare n 21 del 26 luglio le Entrate forniscono chiarimenti sulla Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione – Articolo 1, commi da 213 a 218, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

    Ricordiamo che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023), ai commi da 213 a 218 dell’articolo 1, introduce, in alternativa alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 204, una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (di seguito, “rinuncia agevolata”). 

    In particolare, il comma 213 dispone che il ricorrente entro il 30 settembre 20232 può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. 

    La rinuncia agevolata prevede quindi la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Indicazioni di carattere generale sull’istituto sono contenute nella circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, mentre indicazioni di carattere procedurale sono contenute nella circolare 20 marzo 2023, n. 6/E. 

    Rinuncia agevolata controversie pendenti in Cassazione: chiarimenti delle Entrate

    La circolare sottolinea che la rinuncia agevolata (art. 1, commi da 213 a 218 della legge di Bilancio per il 2023) si applica in alternativa alla definizione agevolata (commi da 186 a 204): lo stesso atto, dunque, non può essere oggetto di entrambe le definizioni. 

    Nell’ambito degli istituti definitori previsti dall’ultima legge di Bilancio, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212). Il documento precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.

    Inoltre, l'Agenzia ha chiarito che "con riferimento al termine stabilito dal comma 213, si ritiene necessario che il contribuente, nel rispetto del disposto del comma 215, versi l’intero importo dovuto entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e comunque entro il termine del 30 settembre 2023. Non appare, invece, indispensabile che anche la rinuncia al ricorso debba avvenire entro il 30 settembre 2023".

    Infine viene ricordato che la rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. 

    Restano fuori dal perimetro le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi.

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    Liti pendenti con l’Agenzia: scomputabili le somme versate dal terzo pignorato

    Con Risposta a interpello n 349 del 19 giugno le Entrate chiariscono dubbi per un caso di definizione agevolata dei giudizi tributari con versamenti eseguiti dal terzo pignorato.

    Nel dettaglio si ritiene, che il testo del comma 196 non legittimi in alcun modo che lo scomputo delle somme versate debba intendersi limitato agli importi pagati dal debitore, con esclusione dei terzi.

    Ne  deriva,  nell'ipotesi di  accesso alla  definizione  agevolata dei  giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle  norme che ne  regolamentano  l'istituto,  l'impossibilità  di ottenere la  restituzione degli  importi corrisposti dal terzo pignorato.

    L'istante  riferisce di  aver  impugnato un  avviso di  accertamento con cui  la Direzione provinciale di […] ha rettificato, con riferimento all'anno di imposta 2006, le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA.

    La decisione di primo grado, favorevole alla società, è stata riformata dal giudice di seconde cure, che ha quindi accolto l'appello proposto dall'Ufficio. 

    Attualmente il giudizio risulta pendente dinanzi alla Corte di cassazione a seguito del ricorso proposto dalla società il […] luglio 2020. 

    L'istante fa presente che, nelle more, con cartella di pagamento emessa all'esito del giudizio di secondo grado, l'Agenzia delle entrate ­riscossione ha richiesto il  pagamento  delle  somme dovute  in esecuzione della  sentenza  della Commissione tributaria regionale. Successivamente, sempre l'Agente della riscossione ha notificato un  atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'articolo 72­bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ragione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dall'istante presso tale banca, ottenendo dal terzo pignorato il versamento integrale delle somme iscritte a ruolo.

    Il pagamento, dunque, è avvenuto ­ a dire dell'istante ­ contro la sua volontà, pur avendo dato disposizioni alla banca di non effettuare il versamento. 

    Ciò premesso, l'istante manifesta l'intenzione di definire la lite pendente ai sensi dell'articolo  1,  commi  da  186  a  204,  della legge  29 dicembre 2022,  n. 197 e chiede chiarimenti,  con rifermento al  caso prospettato, circa le sue modalità applicative.

    Le entrate hanno chiarito che il comma 196 stabilisce che «Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa». 

    Con  riferimento alle  ''somme  scomputabili'' dagli  importi  dovuti  ai  fini della definizione in parola, restano valide le indicazioni fornite con la circolare 1° aprile 2019,  n. 6/E, a commento della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ­ convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 dicembre 2018, n. 136 ­ che, al comma 9, reca una disposizione del medesimo tenore. 

    Al  paragrafo  5.2  di  tale  documento  di  prassi  si  precisa  che,  «Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire»

    Pertanto, lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle  somme versate ''a qualsiasi  titolo'',  si intende comprensivo di  tutti gli  importi pagati ­di spettanza dell'ente creditizio ed ancora in contestazione ­ancorché, dunque, il pagamento  non sia  stato eseguito direttamente dal  debitore o per suo conto  e, conseguentemente,  anche  delle  somme versate dal terzo pignorato, come  nel  caso  di specie, in ottemperanza alla richiesta dell'Agente della riscossione. 

    Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, quindi, non preclude, in linea teorica, la possibilità  di definire la  controversia essendo,  come detto, le somme in  oggetto scomputabili dal  dovuto­ ma  ne esclude il  rimborso,  ancorché  si  tratti  di  importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

    A ciò si aggiunge che a nulla rileva l'asserita circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà dello stesso istante, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la  mera  ''opposizione  verbale'', dal  momento  che  l'ordinamento  predispone degli strumenti giuridici ad hoc volti ad evitare il prosieguo dell'attività di riscossione coattiva.

    Ai sensi dell'articolo 62­bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  «La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata disospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile»

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    Liti pendenti e definizione agevolata: chiarimenti sulla spettanza

    Con Risposta a interpello n 306 del 24 aprile le Entrate forniscono dei chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti specificando che, se il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1° gennaio 2023 l'Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio non è possibile accedere all’istituto definitorio.

    Nel dettaglio, l'istante, con riferimento all'anno d'imposta 2017, nel 2021 riceveva «un  primo avviso bonario ex art. 36bis (rivelatosi errato negli importi), il quale ­ in seguito  all'istanza di autotutela presentata dalla Società ­ veniva sostituito da un nuovo avviso bonario in data […] 2021. Tale secondo avviso bonario, secondo l'Agenzia delle Entrate  […] era definito  con le sanzioni ridotte in modo asseritamente ''tardivo''; cosa che portava all'emissione di una cartella di pagamento in data […] 2022 (si precisa che la consegna del ruolo all'Ente della riscossione è avvenuta in data […] giugno 2022: all. n. 3). La  Società  opponeva  tale  cartella  di  pagamento  avanti  la  Corte  di  Giustizia  Tributaria […] con ricorso notificato in data […] ottobre 2022 alla sola Agenzia delle  Entrate ­ Riscossione (all. n. 4). Il deposito del predetto ricorso avveniva in data […] novembre 2022 […]. Data l'esistenza nel citato ricorso di diverse censure rivolta sia all'Ente impositore, che all'Agente della Riscossione, quest'ultimo era costretto ad operare la litis denuntiatio prevista dall'art. 39 del D.Lgs. 112/1999 nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate […], la quale si costituiva volontariamente nel processo in data […] gennaio  2023 (all. n. 7).». 

    Volendo aderire alle misure previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'istante formula il seguente quesito: 

    1) «il riferimento ''alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui  è parte l'Agenzia delle Entrate'' (comma 186) richiede che l'Agenzia delle Entrate sia  parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data  in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata?»; 

    Le Entrate specificano che, come ricordato anche dall'istante, le misure sulla c.d. ''Tregua fiscale'', contenute nell'articolo  1  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono  state  oggetto di  diversi documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle entrate. 

    In particolare, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito tra l'altro, che: 

    a) «possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»; 

    b) per «identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle  sole  ipotesi  in  cui  quest'ultima  sia  stata  evocata  in giudizio  o,  comunque,  sia  intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata  in giudizio né sia intervenuta volontariamente».

    Dai chiarimenti resi emerge che per identificare le liti definibili occorre, dunque, fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, l'Agenzia delle entrate  abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel  relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa. 

    Nel  caso  di  specie,  ricordato  che  il  ricorso  introduttivo  della  lite  che  l'istante  intende definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio  2023, l'Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata  ­intervenendovi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 solo successivamente ­ le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della  legge n. 197 del 2022 non possono trovare applicazione.

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    Liti pendenti: chiarimenti ADE sulla conciliazione “fuori udienza”

    Con la Circolare n 9 del 19 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla Conciliazione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 206 a 212).

    La circolare illustra l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso. 

    In particolare, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023, la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023. 

    Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. 

    A questo proposito, la circolare ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).

    Le Entrate con la circolare forniscono cenni sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con:

    • un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo 
    • e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni 

    le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

    La Circoalre specifica che il comma 206 prevede la possibilità di definire la controversia sottoscrivendo un accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (di seguito: “articolo 48”). 

    L’articolo 48 disciplina la conciliazione fuori udienza, istituto novellato dalla riforma del processo tributario di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e per il quale sono state fornite indicazioni con la circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015. 

    La norma dispone, al comma 1, che «se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia».

     Nella richiamata circolare n. 38/E del 2015, par. 1.11.2, si è precisato che si tratta di una «proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito» che ciascuna delle parti è legittimata a depositare in giudizio, di primo o di secondo grado, ai fini della definizione della controversia. 

    È stato, altresì, chiarito che «La nuova disposizione non fissa un termine per il deposito dell'accordo di conciliazione, che invece la pregressa disciplina individuava nella data di trattazione in camera di consiglio o di discussione in pubblica udienza del giudizio di primo grado. Ciononostante, si ritiene che un limite temporale sia comunque rappresentato dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione, superato il quale apparirebbe vanificato lo scopo deflattivo del contenzioso a cui è preordinata la conciliazione. Pertanto, il deposito della proposta preconcordata deve avvenire non oltre l’ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado.»

    Ai sensi del comma 2 dell’articolo 48, se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l’accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione. 

    Il comma 4 dell’articolo 48, infine, dispone che «La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento» 

     Ai sensi del successivo articolo 48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, la conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili al quaranta, oppure al cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, a seconda che l’accordo si perfezioni nel corso del primo o del secondo grado di giudizio. 

    L’accordo raggiunto, avente efficacia novativa del precedente rapporto, può essere eseguito anche mediante versamenti in forma rateale, secondo le modalità stabilite per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2185 , e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore. 

    Il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente legittima l’ufficio al recupero dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e all’applicazione della sanzione, maggiorata, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

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    Definizione agevolata atti accertamento: chiarimenti per PVC consegnati entro il 31.03

    Le Entrate con la Circolare n 6 del 20 marzo hanno fornito chiarimenti sulla tregua fiscale ossia le definizioni agevolate previste ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.

    Leggi anche: Tregua fiscale: chiariti i dubbi di Ordini e Associazioni di categoria.

    Nel dettaglio, la circolare avente oggetto Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi sul tema della Definizione atti accertamento, chiarisce l'applicabilità della agevolazione per i Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023. I dettagli.

    Definizione agevolata atti accertamento: PCV notificati entro il 31.03

    Il quesito chiedeva conferma del fatto che:

    • nell’ambito della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui ai commi da 179 a 185, della legge di bilancio 2023, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023 sia possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023;
    • inoltre si chiede conferma se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento con adesione.

    Le entrate dettagliatamente chiariscono che, il comma 179 della legge di bilancio 2023 stabilisce che «Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023 (…), le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (…)».

    Quindi, in base al tenore letterale della norma, presupposto per l’adesione agevolata avviata su un processo verbale di constatazione è esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023. 

    Pertanto, si conferma che, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata:

    • sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, 
    • sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

  • Definizione Liti pendenti

    Tregua fiscale: chiariti i dubbi di Ordini e Associazioni di categoria

    Con la Circolare n 6 del 20 marzo le Entrate  forniscono una serie di risposte ai dubbi sollevati da Ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). 

    In particolare, gli ulteriori chiarimenti riguardano il perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. (In proposito leggi: Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate)

    L'agenzia fornisce indicazioni:

    • sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, 
    • sul cosiddetto “ravvedimento speciale”
    • sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
    • sulla definizione delle liti pendenti 
    • sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

    Vediamo una sintesi delle risposte dell'agenzia dal Comunicato stampa datato 20 marzo 

    Tregua fiscale: irregolarità formali, sanabile invio tardivo e-fatture 

    Viene sottolineato che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

    Tregua fiscale: il nuovo ravvedimento speciale

    Il documento in oggetto contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. 

    L’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

    Tregua fiscale: definizione agevolata atti procedimento accertamento

    La legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. 

    La circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

    Allegati: