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Liti pendenti con l’Agenzia: scomputabili le somme versate dal terzo pignorato
Con Risposta a interpello n 349 del 19 giugno le Entrate chiariscono dubbi per un caso di definizione agevolata dei giudizi tributari con versamenti eseguiti dal terzo pignorato.
Nel dettaglio si ritiene, che il testo del comma 196 non legittimi in alcun modo che lo scomputo delle somme versate debba intendersi limitato agli importi pagati dal debitore, con esclusione dei terzi.
Ne deriva, nell'ipotesi di accesso alla definizione agevolata dei giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle norme che ne regolamentano l'istituto, l'impossibilità di ottenere la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato.
L'istante riferisce di aver impugnato un avviso di accertamento con cui la Direzione provinciale di […] ha rettificato, con riferimento all'anno di imposta 2006, le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA.
La decisione di primo grado, favorevole alla società, è stata riformata dal giudice di seconde cure, che ha quindi accolto l'appello proposto dall'Ufficio.
Attualmente il giudizio risulta pendente dinanzi alla Corte di cassazione a seguito del ricorso proposto dalla società il […] luglio 2020.
L'istante fa presente che, nelle more, con cartella di pagamento emessa all'esito del giudizio di secondo grado, l'Agenzia delle entrate riscossione ha richiesto il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale. Successivamente, sempre l'Agente della riscossione ha notificato un atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'articolo 72bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ragione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dall'istante presso tale banca, ottenendo dal terzo pignorato il versamento integrale delle somme iscritte a ruolo.
Il pagamento, dunque, è avvenuto a dire dell'istante contro la sua volontà, pur avendo dato disposizioni alla banca di non effettuare il versamento.
Ciò premesso, l'istante manifesta l'intenzione di definire la lite pendente ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e chiede chiarimenti, con rifermento al caso prospettato, circa le sue modalità applicative.
Le entrate hanno chiarito che il comma 196 stabilisce che «Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa».
Con riferimento alle ''somme scomputabili'' dagli importi dovuti ai fini della definizione in parola, restano valide le indicazioni fornite con la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, a commento della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 dicembre 2018, n. 136 che, al comma 9, reca una disposizione del medesimo tenore.
Al paragrafo 5.2 di tale documento di prassi si precisa che, «Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire».
Pertanto, lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle somme versate ''a qualsiasi titolo'', si intende comprensivo di tutti gli importi pagati di spettanza dell'ente creditizio ed ancora in contestazione ancorché, dunque, il pagamento non sia stato eseguito direttamente dal debitore o per suo conto e, conseguentemente, anche delle somme versate dal terzo pignorato, come nel caso di specie, in ottemperanza alla richiesta dell'Agente della riscossione.
Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, quindi, non preclude, in linea teorica, la possibilità di definire la controversia essendo, come detto, le somme in oggetto scomputabili dal dovuto ma ne esclude il rimborso, ancorché si tratti di importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
A ciò si aggiunge che a nulla rileva l'asserita circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà dello stesso istante, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la mera ''opposizione verbale'', dal momento che l'ordinamento predispone degli strumenti giuridici ad hoc volti ad evitare il prosieguo dell'attività di riscossione coattiva.
Ai sensi dell'articolo 62bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, «La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata disospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile»
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Definizione Liti pendenti: possibili le rate mensili
L'iter di conversione in Legge (non ancora concluso) del DL n 34/2023 noto come decreto Bollette, prevede novità per la definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione in cui è parte l'agenzia delle entrate o le dogane con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Definizione agevolata liti pendenti: novità del Decreto Bollette
In sintesi con le modifiche apportate dalle norme in esame:
- si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi,
- pur restando ferma la possibilità di rateizzare le somme dovute, qualora superino i mille euro, viene precisato che le rate in cui è dilazionato il pagamento non sono trimestrali e il termine per il versamento delle rate viene così rimodulato:
- le prime tre rate devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023;
- le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che, a scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.
Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo, a seguito dell’apposita istanza presentata al giudice.
Slitta dunque al 10 ottobre 2023 il termine entro il quale il contribuente deve depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, la documentazione rilevante (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata).
Definizione agevolata liti pendenti: cosa prevede la legge di bilancio 2023
Ricordiamo che, la legge di Bilancio 2023 ha previsto come oramai noto di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi quali avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In particolare:- se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore,
- se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale le controversie pendenti possono essere definite:
- con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado,
- con il pagamento del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Con riferimento agli effetti della definizione agevolata si prevede la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata alla presentazione di apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, ponendo in capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La definizione si perfeziona con:
- la presentazione della domanda
- il pagamento degli importi dovuti o della della prima rata entro il 30 giugno 2023;
- nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
TABELLA SI SINTESI
Definizione agevolata liti pendenti in Cassazione in cui sono parte le Entrate e le Dogane Cosa prevede la legge di Bilancio 2023 Cosa prevede la legge di conversione del DL Bollette Come si perfeziona Presentazione della domanda,
pagamento importi dovuti o della della prima rata entro il 30.06 2023
Presentazione della domanda,
pagamento importi dovuti o della della prima rata entro il 30.09.2023
I pagamenti rateali per importi < 1.000 è possibile rateizzare fino a 20 rate con pagamento trimestrale per importi < 1.000 è possibile (per scelta del contribuente) rateizzare fino a 51 rate con pagamento mensile -
Liti pendenti e definizione agevolata: chiarimenti sulla spettanza
Con Risposta a interpello n 306 del 24 aprile le Entrate forniscono dei chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti specificando che, se il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1° gennaio 2023 l'Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio non è possibile accedere all’istituto definitorio.
Nel dettaglio, l'istante, con riferimento all'anno d'imposta 2017, nel 2021 riceveva «un primo avviso bonario ex art. 36bis (rivelatosi errato negli importi), il quale in seguito all'istanza di autotutela presentata dalla Società veniva sostituito da un nuovo avviso bonario in data […] 2021. Tale secondo avviso bonario, secondo l'Agenzia delle Entrate […] era definito con le sanzioni ridotte in modo asseritamente ''tardivo''; cosa che portava all'emissione di una cartella di pagamento in data […] 2022 (si precisa che la consegna del ruolo all'Ente della riscossione è avvenuta in data […] giugno 2022: all. n. 3). La Società opponeva tale cartella di pagamento avanti la Corte di Giustizia Tributaria […] con ricorso notificato in data […] ottobre 2022 alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione (all. n. 4). Il deposito del predetto ricorso avveniva in data […] novembre 2022 […]. Data l'esistenza nel citato ricorso di diverse censure rivolta sia all'Ente impositore, che all'Agente della Riscossione, quest'ultimo era costretto ad operare la litis denuntiatio prevista dall'art. 39 del D.Lgs. 112/1999 nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate […], la quale si costituiva volontariamente nel processo in data […] gennaio 2023 (all. n. 7).».
Volendo aderire alle misure previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'istante formula il seguente quesito:
1) «il riferimento ''alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate'' (comma 186) richiede che l'Agenzia delle Entrate sia parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata?»;
Le Entrate specificano che, come ricordato anche dall'istante, le misure sulla c.d. ''Tregua fiscale'', contenute nell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono state oggetto di diversi documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle entrate.
In particolare, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito tra l'altro, che:
a) «possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»;
b) per «identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente».
Dai chiarimenti resi emerge che per identificare le liti definibili occorre, dunque, fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, l'Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.
Nel caso di specie, ricordato che il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata intervenendovi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 solo successivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022 non possono trovare applicazione.
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Liti pendenti Dogane: pubblicate le regole per le domande
Con un comunicato stampa del 15 marzo le Dogane annunciano la pubblicazione della Determinazione n 141685 del 14 marzo, con le istruzioni operative per i contribuenti per definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La determinazione, adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022), è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli interessati nella compilazione della domanda di definizione agevolata.
In proposito leggi anche: Definizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023.
In particolare le Dogane:
- con Circolare n. 9 del 14 marzo pubblicano chiarimenti sulle Definizione agevolata delle liti pendenti in cui essa è parte,
- con la Determina n 141685 del 14 marzo pubblicano il modello e le istruzioni per inviare dal 22 marzo le domande di adesione.
Definizione agevolata Liti pendenti Dogane: domande on line dal 22 marzo
Viene specificato che le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse:
- a partire dal 22 marzo 2023,
- esclusivamente in via telematica,
- accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it,
- l’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.
Scarica qui il Modello per domanda liti pendenti Dogane
Inoltre, nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.
Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
E' bene specificare che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
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