• Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Codice proprietà industriale: in vigore le novità sull’imposta di bollo

    Dal 23 agosto sono in vigore le nuove regole per l'imposta di bollo previste dalla legge n 102/2023 pubblicata in GU n 184 dell'8 agosto con modifiche al codice della proprietà industriale.

    In particolare si tratta dei nuovi importi dovuti per l’imposta di bollo applicabile alle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, trasmesse telematicamente o consegnate su supporto informatico alle Camere di commercio e all’Ufficio brevetti e marchi.

    Codice proprietà industriale: alcune delle novità

    Come annunciato già dal MIMIT in data 19 luglio la riforma, approvata a larga maggioranza, rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed è di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Il provvedimento, in vigore dal 23 agosto, prevede, tra l'altro, che anche in Italia, come nel resto dei principali Paesi occidentali, il brevetto originato dalla ricerca svolta dai ricercatori di:

    • Università, 
    • Enti pubblici di ricerca,
    • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

    sarà di titolarità della struttura.  

    Ciò renderà più agevole i percorsi di trasferimento tecnologico ed anche di valorizzazione delle invenzioni. 

    Inoltre, con il nuovo articolo 65, si norma la disciplina delle invenzioni che sono generate dall’attività di ricerca finanziata dalle imprese sulla base di criteri che saranno fissati entro 60 giorni dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca.

    Sinteticamente, si evidenzia che, tra le novità introdotte dalla riforma vi sono:

    • la possibilità di ottenere una protezione ad hoc per i disegni e i modelli presentati nell’ambito di fiere, nazionali ed internazionali; 
    • l’attenzione alla lotta alla contraffazione, con la previsione della possibilità di sequestrare prodotti contraffatti esposti nelle fiere,
    • il rafforzamento del sistema dei presidi a tutela delle indicazioni geografiche, patrimonio di fondamentale importanza per l’Italia, con l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile attivare il procedimento di opposizione contro marchi imitativi delle DOP, da sempre vanto del Made in Italy.

    Altra novità importante è l’introduzione della possibilità di pagare le tasse di deposito dei brevetti non solo contestualmente alla presentazione della domanda di brevetto, ma anche successivamente, aspetto questo di particolare interesse per le imprese anche in un’ottica di attrazione degli investimenti.

    Codice proprietà industriale: come cambia l'imposta di bollo

    In merito alla imposta di bollo dovuta per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presso le Camere di commercio e l’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico, si interviene con l'articolo 31 della legge. 

    Apportando all'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'articolo introduce le seguenti modificazioni:

    • aumento da 42,00 a 48,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
    • diminuzione da 20,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegatouno o più dei seguenti documenti:
      • lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
      • richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
      • rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis));
    • diminuzione da 85,00 a 80,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b));
    • aumento da 15,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)).
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    Diritto d’autore su software: i compensi per concessione d’uso sono canone

    Con Principio di diritto n. 5 del 20 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla qualificazione di compensi per l'uso o la concessione in uso di software ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    In particolare le entrate ricordano innanzitutto che, secondo la legislazione italiana, le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, nonché i diritti sui programmi informatici sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore (cfr. legge 22 aprile 1941, n. 633). 

    L'articolo 2, n. 8, di tale legge include tra le opere protette ''i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore''. 

    Ai sensi dell'articolo 23, comma  2,  lettera  c)  del TUIR', i  compensi  percepiti  per l'utilizzazione di opere dell'ingegno si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti ivi residenti o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. 

    L'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che i compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del TUIR, corrisposti a non residenti, sono soggetti ad una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare

    La normativa nazionale, spiega l'Agenzia, deve essere coordinata con quella convenzionale, ove esistente, la cui prevalenza sull'ordinamento interno è ammessa dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973, oltre ad essere stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale. 

    In particolare, l'agenzia specifica che, per quanto qui di interesse, rileva l'articolo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia rubricato ''Canoni'' (nella maggioranza dei Trattati conclusi dal nostro Paese, si tratta dell'articolo 12 corrispondente al medesimo articolo del Modello OCSE) che tipicamente include tra le ''royalties'', tra gli altri, i compensi corrisposti per l'uso o la concessione in  uso  di  un  diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.

    Sul punto, il Commentario all'articolo 12 del Modello OCSE chiarisce, al paragrafo 12.2 che il carattere dei pagamenti in transazioni che riguardano il trasferimento di software dipende dalla natura dei diritti che il cessionario acquisisce, precisando altresì, che i diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale. 

    Il successivo paragrafo 13.1 precisa che i pagamenti effettuati per l'acquisizione di diritti parziali sul diritto d'autore rappresentano un canone per il quale il corrispettivo viene riconosciuto per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l'utilizzo del programma costituirebbe una violazione del diritto d'autore. 

    Come chiarito nella risoluzione 3 aprile 2008, n. 128, in queste circostanze, i pagamenti sono effettuati a fronte della concessione in uso del diritto di autore sul programma (cioè lo sfruttamento di diritti che altrimenti apparterrebbero esclusivamente al titolare del diritto di autore).

    Le entrate, tanto premesso, chiariscono che tenuto conto dell'ordinamento italiano e dei chiarimenti resi nel Commentario al Modello OCSE, i compensi corrisposti per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d'autore, vengano regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dalla pertinente norma del Trattato.

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    Codice della proprietà industriale: approvate modifiche con Decreto

    In data 1 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con modifica al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

    In particolare, il disegno di legge si inquadra nella riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Milestone M1C2-4 del PNRR, in coerenza con il Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla Commissione europea.

    Gli obiettivi della modifica sono principalmente:

    • il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale;
    • la semplificazione amministrativa; 
    • la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.

    Con il provvedimento, tra l’altro:

    • si introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi o usurpativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta;
    • si riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali; 
    • si stabilisce che i diritti nascenti dalle invenzioni realizzate dal personale di ricerca spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto di quest’ultimo di esserne riconosciuto autore e, al contempo, si riconosce l’autonomia di università, enti pubblici di ricerca e IRCCS per disciplinare le premialità connesse all’attività inventiva;
    • si rafforza il controllo preventivo rispetto al deposito relativo alle domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese e se ne accelera la procedura;
    • si accelerano i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;
    • si sopprime l’obbligo di trasmettere all’UIBM la documentazione cartacea depositata presso le Camere di commercio;
    • si prevede il ruolo di tutela del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in assenza di Consorzi di tutela;
    • si riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale;
    • si prevede che la regolarizzazione dei pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

    Si attende la bozza del decreto per maggiori dettagli.

    Leggi anche Proprietà industriale: il testo in GU con le modifiche al Regolamento

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Procedimento di nullità e decadenza marchi: le regole nel Decreto n 180 del MISE

    Il prossimo 29 dicembre 2022 entra in vigore il Decreto 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in GU 279 del 29 novembre 2022 con le modifiche al decreto di attuazione del codice della proprietà industriale ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi. Si detta la disciplina relativa all’istanza di decadenza, nullità o trasferimento. 

    In particolare, viene previsto che i soggetti legittimati possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.

    Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.

    Istanza di nullità o decadenza marchi: cose contiene

    L'istanza deve contenere:

    • a) l'identificazione dell'istante e del suo eventuale rappresentante mediante l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell'ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l'elezione di domicilio;
    • b) l'identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza, mediante l'indicazione:
      1. 1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorità e data di registrazione;
      2. 2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali è proposta l'istanza;
    • c) i motivi su cui si basa l'istanza di decadenza o di nullità;
    • d) la firma dell'istante o del suo rappresentante.

    Inoltre, per un marchio o diritto anteriore l'istanza deve contenere:

    • a) nel caso di marchi anteriori registrati:
      1. 1) l'indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell'Unione europea o internazionale che designa l'Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorità o preesistenza e di registrazione;
      2. 2) se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;
    • b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti la rappresentazione del marchio e l'indicazione dell'estensione geografica di tale notorietà;
    • c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:
      1. 1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a);
      2. 2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto;
    • d) nel caso dei diritti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice:
      1. 1) l'indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d'origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialità tradizionale garantita, denominazione di varietà vegetale registrata;
      2. 2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione;
      3. 3) l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.

    L'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza, accertato il pagamento dei diritti di deposito la cui copia di versamento deve essere allegata alla presentazione.

    Successivamente lo stesso ufficio ricevente comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.

    In assenza di accordo l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni.

    Decorso il termine assegnato:

    a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è sempre soggetta alla verifica di ammissibilità;

    b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.

    Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Influencer e diritti di immagine: imponibili quando l’attività è prestata in Italia

    Con Risposta a interpello n 700 dell'11 ottobre 2021 le Entrate approfondiscono il caso dei compensi versati a modelli e influencer da soggetto non residente nel territorio dello stato.

    In particolare, si chiarisce che i compensi percepiti da:

    • modelli (indossatori e indossatrici)
    • testimonial (attori cantanti e influencer)

    per la partecipazione a una sessione di photo shooting e per la cessione dei relativi diritti d’immagine è reddito di lavoro autonomo e, se percepito da non residenti, è tassabile in Italia se lo shooting è svolto in Italia a prescindere dal luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento del diritto all’immagine.

    Diritti dell'immagine come sono tassati

    Le Entrate chiariscono che secondo l'ordinamento tributario, i compensi erogati a "modelli" professionisti per l'esecuzione di sessioni di photo shooting e i compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del TUIR in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità richiesti dalla citata disposizione. 

    Entrambe le tipologie di compensi, infatti, sono strettamente riconducibili all'attività professionale di modello, in quanto quest'ultimo, come peraltro anche evidenziato dall'Istante, oltre a esercitare l'attività di indossatore nell'ambito di sfilate di moda, presta altresì la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali. 

    Con specifico riferimento ai soggetti non residenti, l'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia. 

    Nel caso in esame, posto che le sessioni di photo shooting sono svolte in Italia e data la precisata natura di redditi di lavoro autonomo sia dei compensi corrisposti dall' Istante ai "modelli" non residenti per le suddette sessioni che dei compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine, i compensi medesimi sono territorialmente rilevanti in Italia.

    Nella risposta a interpello del 3 marzo 2021, n. 139, relativamente ad analoga fattispecie, è stato precisato che, ai fini territoriali, deve aversi riguardo al luogo di svolgimento dell'attività artistica o professionale cui i proventi medesimi sono correlati e, cioè, l'Italia (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), a nulla rilevando il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento economico del diritto all'immagine. 

    E' stato inoltre domandato se:

    • il soggetto istante che eroga i compensi, 
    • non residente in Italia e non operante per il tramite di una stabile organizzazione, 
    • sia tenuta ad effettuare gli adempimenti del sostituto d'imposta in presenza del presupposto impositivo.

    Le Entrate precisano che i redditi di lavoro autonomo rientrano fra quelli soggetti a ritenuta alla fonte in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, ove corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta in base all'articolo 23 del medesimo d.P.R.. 

    I redditi di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dal citato articolo 25, comma 2, ove corrisposti a soggetti non residenti, subiscono una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 30%.

    Le società ed enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ne sono, in linea di principio, oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. 

    Tale principio, implica che il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d'imposta. 

    Pertanto, l'Istante, non avendo una stabile organizzazione in Italia, non sarà tenuta ad applicare alcuna ritenuta sulle somme corrisposte ai "modelli" e ai testimonials non residenti.

    Allegati: