• Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Modifiche al Codice della proprietà industriale: la Legge pubblicata in GU

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 184 dell'08.08.2023, la legge n. 102 del 24 luglio 2023 che modifica il Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30 del 2005). 

    Scarica il testo della Legge n. 102/2023 in vigore dal 23 Agosto 2023.

    Il provvedimento, composto da 32 articoli e 3 Capi, ha la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi:

    • il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale; 
    • la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.

    Diverse sono le novità in materia di accesso alla proprietà industriale e di gestione dei brevetti, quali, ad esempio:

    • la maggiore tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi; 
    • la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere
    • la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca.

    Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi circa il termine finale di durata dei relativi brevetti, si precisa che il brevetto per invenzione industriale ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade all'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda stessa.

    Come già previsto dall'articolo 60 attualmente in vigore, viene ribadito che tale brevetto non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

    Si segnala inoltre che sono stati variati gli importi relativi all’imposta di bollo dovuta per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presso le Camere di commercio e l’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.

    Variazione Imposta di bollo

    Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'adeguamento degli importi mira ad estendere l'utilizzo del bollo digitale, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.

    L’articolo 31 della legge modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, apportando all'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le seguenti modificazioni:

    • aumento da 42,00 a 48,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
    • diminuzione da 20,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegatouno o più dei seguenti documenti:
      • lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
      • richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
      • rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis));
    • diminuzione da 85,00 a 80,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b));
    • aumento da 15,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)).

    Allegati:
  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Codice della proprietà industriale

    Codice della proprietà industriale – Dlgs del 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.  (Pubblicato in GU n.52 del 4-3-2005 – Suppl. Ordinario n. 28 ) 

    Aggiornato alla Legge del 24/07/2023 n. 102

     
    Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005)
     
    Capo I – Diposizioni generali e principi fondamentali (Artt. 1-6)
    Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (Artt. 7-116)
    Capo III – Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (Artt. 117-146)
    Capo IV – Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (Artt. 147-193)
    Capo V – Procedure speciali (Artt. 194-200)
    Capo VI – Ordinamento professionale (Artt. 201-222)
    Capo VII – Gestione dei servizi e diritti (Artt. 223-230)
    Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali (Artt. 231-246)

    Allegati:
  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Diritto d’autore su software: i compensi per concessione d’uso sono canone

    Con Principio di diritto n. 5 del 20 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla qualificazione di compensi per l'uso o la concessione in uso di software ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    In particolare le entrate ricordano innanzitutto che, secondo la legislazione italiana, le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, nonché i diritti sui programmi informatici sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore (cfr. legge 22 aprile 1941, n. 633). 

    L'articolo 2, n. 8, di tale legge include tra le opere protette ''i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore''. 

    Ai sensi dell'articolo 23, comma  2,  lettera  c)  del TUIR', i  compensi  percepiti  per l'utilizzazione di opere dell'ingegno si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti ivi residenti o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. 

    L'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che i compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del TUIR, corrisposti a non residenti, sono soggetti ad una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare

    La normativa nazionale, spiega l'Agenzia, deve essere coordinata con quella convenzionale, ove esistente, la cui prevalenza sull'ordinamento interno è ammessa dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973, oltre ad essere stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale. 

    In particolare, l'agenzia specifica che, per quanto qui di interesse, rileva l'articolo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia rubricato ''Canoni'' (nella maggioranza dei Trattati conclusi dal nostro Paese, si tratta dell'articolo 12 corrispondente al medesimo articolo del Modello OCSE) che tipicamente include tra le ''royalties'', tra gli altri, i compensi corrisposti per l'uso o la concessione in  uso  di  un  diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.

    Sul punto, il Commentario all'articolo 12 del Modello OCSE chiarisce, al paragrafo 12.2 che il carattere dei pagamenti in transazioni che riguardano il trasferimento di software dipende dalla natura dei diritti che il cessionario acquisisce, precisando altresì, che i diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale. 

    Il successivo paragrafo 13.1 precisa che i pagamenti effettuati per l'acquisizione di diritti parziali sul diritto d'autore rappresentano un canone per il quale il corrispettivo viene riconosciuto per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l'utilizzo del programma costituirebbe una violazione del diritto d'autore. 

    Come chiarito nella risoluzione 3 aprile 2008, n. 128, in queste circostanze, i pagamenti sono effettuati a fronte della concessione in uso del diritto di autore sul programma (cioè lo sfruttamento di diritti che altrimenti apparterrebbero esclusivamente al titolare del diritto di autore).

    Le entrate, tanto premesso, chiariscono che tenuto conto dell'ordinamento italiano e dei chiarimenti resi nel Commentario al Modello OCSE, i compensi corrisposti per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d'autore, vengano regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dalla pertinente norma del Trattato.

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Procedimento di nullità e decadenza marchi: le regole nel Decreto n 180 del MISE

    Il prossimo 29 dicembre 2022 entra in vigore il Decreto 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in GU 279 del 29 novembre 2022 con le modifiche al decreto di attuazione del codice della proprietà industriale ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi. Si detta la disciplina relativa all’istanza di decadenza, nullità o trasferimento. 

    In particolare, viene previsto che i soggetti legittimati possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.

    Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.

    Istanza di nullità o decadenza marchi: cose contiene

    L'istanza deve contenere:

    • a) l'identificazione dell'istante e del suo eventuale rappresentante mediante l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell'ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l'elezione di domicilio;
    • b) l'identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza, mediante l'indicazione:
      1. 1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorità e data di registrazione;
      2. 2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali è proposta l'istanza;
    • c) i motivi su cui si basa l'istanza di decadenza o di nullità;
    • d) la firma dell'istante o del suo rappresentante.

    Inoltre, per un marchio o diritto anteriore l'istanza deve contenere:

    • a) nel caso di marchi anteriori registrati:
      1. 1) l'indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell'Unione europea o internazionale che designa l'Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorità o preesistenza e di registrazione;
      2. 2) se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;
    • b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti la rappresentazione del marchio e l'indicazione dell'estensione geografica di tale notorietà;
    • c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:
      1. 1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a);
      2. 2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto;
    • d) nel caso dei diritti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice:
      1. 1) l'indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d'origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialità tradizionale garantita, denominazione di varietà vegetale registrata;
      2. 2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione;
      3. 3) l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.

    L'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza, accertato il pagamento dei diritti di deposito la cui copia di versamento deve essere allegata alla presentazione.

    Successivamente lo stesso ufficio ricevente comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.

    In assenza di accordo l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni.

    Decorso il termine assegnato:

    a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è sempre soggetta alla verifica di ammissibilità;

    b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.

    Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.