• Edilizia

    IVA al 4% e infissi per eliminazione delle barriere architettoniche: quando si applica

    L'IVA agevolata al 4% per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente ai contratti di appalto, restano invece escluse le forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello n. 212 del 2025, ribadendo un principio importante:

    • l’IVA agevolata al 4% per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente ai contratti di appalto;
    • restano invece escluse le forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989.

    Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che per beneficiare dell’aliquota ridotta occorre inquadrare correttamente il rapporto contrattuale: solo un contratto di appalto consente l’applicazione del 4%

    Negli altri casi, si applicherà l’aliquota ordinaria (22%) o quella agevolata del 10% in presenza di interventi di manutenzione straordinaria.

    Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate

    La società istante, attiva nel settore del bricolage, ha chiesto chiarimenti sull’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata al 4% prevista dall’art. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972.

    In particolare, la questione riguardava la fornitura con posa in opera di infissi dotati delle caratteristiche tecniche previste dal D.M. 236/1989, idonei al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

    La società sosteneva che, seppure la norma menzioni espressamente i contratti di appalto, la ratio della disposizione dovrebbe consentire l’estensione del beneficio anche ai casi di cessione di beni con posa in opera, trattandosi comunque di interventi funzionali all’abbattimento delle barriere.

    Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia ha ricordato che l’agevolazione IVA al 4% è limitata, per espressa previsione normativa, alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto finalizzati alla realizzazione di opere volte al superamento delle barriere architettoniche.

    La distinzione tra contratto di vendita con posa in opera e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale:

    • se prevale la cessione del bene e la posa è accessoria all’utilizzo, si tratta di vendita con posa in opera;
    • se, invece, l’obiettivo è ottenere un risultato nuovo e diverso rispetto al semplice bene fornito, si configura un appalto.

    Nel caso esaminato, poiché la fornitura riguarda infissi standard prodotti e commercializzati dall’azienda, con posa accessoria, l’operazione si qualifica come cessione con posa in opera. Pertanto, non è possibile applicare l’aliquota agevolata del 4%.

    Allegati:
  • Edilizia

    Patente cantieri: come funziona – nuove precisazioni sui punti aggiuntivi

    A partire dal 10 luglio 2025 sono pienamente operative le funzionalità del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per la gestione della patente a crediti, strumento introdotto dal DL 19/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili. 

    Dopo una fase iniziale di rilascio con dotazione fissa di 30 punti, diventa possibile incrementare il punteggio fino a 100 crediti, a fronte di specifici requisiti e investimenti documentati.  Attualmente sono state già rilasciate circa 450.000 patenti a fronte di una platea iniziale stimata in 800.000 soggetti. 

    Ricordiamo la disciplina le sanzioni e la novità  sui punti aggiuntivi  su cui l'INL ha fornito ulteriori precisazioni il 15 luglio 2025 (v. all'ultimo paragrafo).

    Patente cantieri: cos’è come funziona

    A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili devono possedere una patente a crediti. 

    Questa misura è prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)  e dal DM 132 2024 .

     La patente serve a garantire che chi lavora nei cantieri abbia i requisiti di sicurezza e affidabilità richiesti dalla legge. Non devono possedere la patente coloro che si occupano solo di forniture di materiali o di attività intellettuali.

    La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può aumentare fino a 100 crediti grazie a comportamenti virtuosi o alla formazione continua, come previsto dal D.M. n. 132/2024. 

    Se il punteggio della patente scende sotto i 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri.

    Su questo punto INL ha precisato  che il punteggio insufficiente è parificato all'assenza di patente  o di documento estero equivalente.  

    La normativa prevede  anche una  sanzione amministrativa  che corrisponde al 10% del valore dei lavori, ma non può essere inferiore a 6.000 euro. Questa multa è immediata e non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

    Patente cantieri: il calcolo della sanzione secondo l’INL

    Per calcolare l'importo della sanzione, la Nota precisa che va preso come riferimento il valore del contratto dei lavori, escludendo l’IVA.

    Se il valore non è specificato nel contratto, si applica direttamente la multa minima di 6.000 euro.

    Le autorità competenti, come l'Ispettorato del Lavoro, possono richiedere di vedere i contratti o i preventivi firmati dall’impresa o dal lavoratore autonomo per verificare l'importo corretto della sanzione.

    Le somme provenienti dalle sanzioni vengono destinati al bilancio dell’Ispettorato del Lavoro per finanziare i sistemi informatici utili a gestire la patente a crediti. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA o su un conto specifico indicato dall'Ispettorato del Lavoro.

    Patente cantieri: chiarimenti sulla sospensione dell’attività

    Con  la nota  n. 9326   del 9 dicembre 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  ha fornito indicazioni dettagliate sull'applicazione del regime sanzionatorio  della patente a crediti per i cantieri  prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)

    I committenti e i responsabili dei lavori hanno l'obbligo di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi abbiano una patente valida prima di assegnare loro dei lavori. Questo obbligo è previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008. La verifica riguarda anche le imprese che lavorano in subappalto. 

    La nota 9326 INL  ricorda che 

    1. Se il committente o il responsabile dei lavori affida un incarico a un’impresa senza patente o con meno di 15 crediti, rischia una multa da 711,92 euro a 2.562,91 euro.
    2. Se l’impresa possiede la patente, ma il punteggio scende sotto i 15 crediti dopo l’inizio dei lavori, il committente non viene punito, ma l’impresa sì.
    3. La sanzione è applicabile solo per i lavori assegnati dopo il 1° ottobre 2024. Questo obbligo esiste indipendentemente dal numero di imprese coinvolte nel cantiere.
    4. Se durante i lavori l'impresa perde i crediti necessari per operare (ad esempio per una sospensione o una revoca della patente), l'Ispettorato del Lavoro può obbligare l'impresa o il lavoratore a lasciare immediatamente il cantiere. 
    5. Se un’impresa o un lavoratore autonomo viene trovato senza patente o con una patente con meno di 15 crediti, rischia anche l'esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. In questo caso, vengono informati sia l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare il provvedimento di interdizione. 

    In particolare l'ispettorato precisa,  sulla  possibilità di  completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione   quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto , che "Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori  previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto (…)  e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo  complesso.  

    ATTENZIONE :

    1. se il valore dei lavori eseguiti è superiore  al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare  della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre 
    2. su  ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare 

     L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori".

    Leggi in merito anche:   Quando viene revocata o sospesa la patente in edilizia ?

    Punti aggiuntivi patente cantieri: le istruzioni operative

    INL ha comunicato che dal 10 luglio  2025  sarà avviato il meccanismo di 

    • assegnazione automatica dei crediti per anzianità aziendale e,
    • su richiesta, di quelli premiali legati a buone pratiche in ambito formativo, gestionale e organizzativo.

    Per accedere alle nuove funzionalità è necessario collegarsi al portale INL all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it utilizzando SPID, CIE o CNS. 

    Chi è già titolare di una patente rilasciata prima del 10 luglio ha già completato la fase di verifica e mappatura iniziale. 

    I nuovi richiedenti, invece, dovranno prima ottenere un’attestazione di identità e idoneità, rilasciata entro 24 ore tramite controllo incrociato dei dati CCIAA.

    • Una volta autenticati, i soggetti abilitati potranno:
    • Visualizzare i dati completi della patente.
    • Richiedere crediti aggiuntivi.
    • Abilitare delegati (professionisti, associazioni, soggetti fiduciari) mediante apposita funzionalità.

    La visualizzazione dei dati sarà differenziata in base al profilo di accesso (legale rappresentante, delegato, committente, ecc.), in conformità con quanto stabilito dal decreto direttoriale INL n. 43/2025 e dal Garante per la privacy.

    Per quanto riguarda i crediti aggiuntivi:

    I punti per anzianità aziendale saranno accreditati automaticamente la notte del 10 luglio, sulla base dei dati delle Camere di commercio:

    3 crediti: iscrizione da 5 a 10 anni;

    5 crediti: da 11 a 15 anni;

    8 crediti: da 16 a 20 anni;

    10 crediti: oltre i 20 anni.

    È previsto un ulteriore punto ogni biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, salvo sospensioni dovute a violazioni.

    Ulteriori crediti (fino a 40) possono essere richiesti compilando il form online e allegando la documentazione che dimostri:

    • Investimenti in formazione dei lavoratori;
    • Adozione di modelli organizzativi conformi all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008;
    • Utilizzo di tecnologie avanzate e presenza di un organico dimensionato;
    • Altre attività premianti indicate nelle tabelle allegate al DM 132/2024.

    I crediti richiesti saranno accreditati entro 24 ore. I controlli sui requisiti avverranno nell’ambito delle attività ispettive ordinarie o tramite verifiche a campione. Inoltre, in caso di violazioni in materia di sicurezza, sarà possibile la decurtazione dei crediti precedentemente assegnati.

    Viene anche sottolineato che l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità avviene in un ambiente digitalmente sicuro, conforme ai requisiti di sicurezza informatica richiesti dalla normativa vigente.

    Punti aggiuntivi precisazioni INL luglio 2025

    Con una nuova nota INL (n.288  del 15 luglio 2025) fornisce istruzioni operative per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi nella patente a crediti e specifica modalità di attribuzione e  requisiti documentali.

    Sulle certificazioni (ISO 45001, MOG-SSL, SOA) e attestazioni rilasciate da organismi paritetici  si sottolinea che devono essere allegate con date di validità e aggiornate entro 1 mese prima della scadenza, e danno diritto a crediti aggiuntivi, indipendentemente dalla categoria.

    Viene  precisato inoltre che le rettifiche autonome sono possibili solo fino a mezzanotte. Dopo, occorre contattare l’Ispettorato territoriale per la correzione manuale del dato.

    Per imprese e lavoratori autonomi stranieri  è necessario autocertificare l’anzianità lavorativa,  come  i professionisti attivi nei cantieri  per i quali fa fede la data di possesso della partita IVA o dell’iscrizione alla Gestione separata.

  • Edilizia

    CCNL Edili 2025 aumenti e nuovo modello contributivo

    In data 21 febbraio, le associazioni datoriali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 3 marzo 2022, applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese edili, affini e delle cooperative-

    La vigenza  parte dal 1° febbraio 2025  e scade il  30 giugno 2028 .

    Tra le principali novità da segnalare un nuovo strumento il Modello "Due",  per la regolarità contributiva volto a garantire maggiore trasparenza e legalità nel settore, riducendo gli effetti negativi derivanti da evasione ed elusione contributiva, nonché dal fenomeno del dumping contrattuale.

    Il modello 2 entrerà in vigore  dal 1° ottobre 2025. (ulteriori dettagli al paragrafo 4)

    Per quanto concerne il trattamento economico, è stato concordato un incremento retributivo complessivo di 180,00 euro per il primo livello del settore industria e cooperative a corrispondere in tre tranche con decorrenza

    • al 1° febbraio 2025 (80,00 euro), 
    • 1° marzo 2026 (50,00 euro) e 
    • 1° marzo 2027 (50,00 euro).

    Vediamo altri dettagli e le tabelle retributive complete nei paragrafi che seguono .

    CCNL Edilizia 2025 : le principali novità contrattuali

    Il testo dell'accordo comprende anche :

    •  disposizioni riguardanti il fondo di previdenza complementare Prevedi, per il quale le parti firmatarie si impegnano a definire una disciplina specifica entro il 31 marzo 2025, con particolare attenzione alle nuove assunzioni di operai. 
    • È stata inoltre istituita una commissione paritetica con il compito di armonizzare le disposizioni relative alla classificazione del personale tra industria e cooperazione, con conclusione dei lavori prevista entro il 31 marzo 2025. 
    • E stato definito, con il supporto tecnico del Formedil, il Catalogo Formativo Nazionale (di seguito anche "CFN"); –    il catalogo formativo nazionale è suddiviso in tre sezioni: •    sezione "corsi professionalizzanti"; •    sezione "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; •    sezione "altro";-    in corrispondenza di ciascun corso, il CFN indica la gratuità dello stesso o l'eventuale previsione di un contributo economico, fermo restando che i corsi indicati come gratuiti sono tali per le imprese che applicano i C.C.N.L. di settore per cui è previsto il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la Qualificazione del settore;
    • Per quanto attiene alla disciplina del lavoro straordinario, è stato modificato il secondo comma dell’articolo 19 del CCNL industria e dell’articolo 59 del CCNL cooperazione, stabilendo un limite massimo annuale di 250 ore, di cui 150 richiedono il consenso del lavoratore, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 66/2003.
    •  Infine, dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore la nuova regolamentazione in materia di trasferta nazionale, applicabile esclusivamente ai cantieri avviati successivamente a tale data; questa disciplina sostituirà gli accordi territoriali relativi alla trasferta regionale, garantendo una maggiore uniformità e semplificazione degli adempimenti per le imprese e le casse edili, grazie all’integrazione con il sistema Cnce Edilconnect.

    CCNL EDILIZIA 2025 Tabelle retributive

    INDUSTRIA

    Liv.

    Par.

    Aumenti – Importi mensili

    Nuovi minimi – Importi mensili

    Complessivi

    1.2.2025 mensile

    1.3.2026 mensile

    1.3.2027 mensile

    1.2.2025

    1.3.2026

    1.3.2027

    VII

    200

    360,00

    160,00

    100,00

    100,00

    2.134,71

    2.234,71

    2.334,71

    VI

    180

    324,00

    144,00

    90,00

    90,00

    1.921,23

    2.011,23

    2.101,23

    V

    150

    270,00

    120,00

    75,00

    75,00

    1.601,02

    1.676,02

    1.751,02

    IV

    140

    252,00

    112,00

    70,00

    70,00

    1.494,31

    1.564,31

    1.634,31

    III

    130

    234,00

    104,00

    65,00

    65,00

    1.387,56

    1.452,56

    1.517,56

    II

    117

    210,60

    93,60

    58,50

    58,50

    1.248,81

    1.307,31

    1.365,81

    I

    100

    180,00

    80,00

    50,00

    50,00

    1.067,36

    1.117,36

    1.167,36

    COOPERATIVE

    Liv.

    Par.

    Aumenti – Importi mensili

    Nuovi minimi – Importi mensili

    Complessivi

    1.2.2025

    1.3.2026

    1.3.2027

    1.2.2025

    1.3.2026

    1.3.2027

    VIII (*)

    250

    450,00

    200,00

    125,00

    125,00

    2.712,99

    2.837,99

    2.962,99

    VII

    210

    378,00

    168,00

    105,00

    105,00

    2.274,90

    2.379,90

    2.484,90

    VI

    180

    324,00

    144,00

    90,00

    90,00

    1.953,34

    2.043,34

    2.133,34

    V

    153

    275,40

    122,40

    76,50

    76,50

    1.659,16

    1.735,66

    1.812,16

    IV

    136,5

    245,70

    109,20

    68,25

    68,25

    1.485,49

    1.553,74

    1.621,99

    III

    127

    228,60

    101,60

    63,50

    63,50

    1.381,81

    1.445,31

    1.508,81

    II

    114

    205,20

    91,20

    57,00

    57,00

    1.240,72

    1.297,72

    1.354,72

    I

    100

    180,00

    80,00

    50,00

    50,00

    1.085,21

    1.135,21

    1.185,21

    (*) Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del C.C.N.L. 18.7.2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.

    CCNL edili industria e cooperative: il periodo di applicabilità

    Nel testo viene specificato che il contratto si applica dall’1.2.2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30.6.2028.

    Qualora non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A./R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato.

    Inoltre le Parti ribadiscono la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali. Pertanto, i Contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore all’1.2.2026.

    CCNL EDILIZIA 2025 Modello DUE per la regolarità contributiva

    il nuovo modello di denuncia unica   D.U.E. presenterà,  al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:

    a)    Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;

    b)    Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;

    c)    Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;

    d)    Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 55 del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;

    e)    E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;

    f)    C.C.N.L. applicato;

    g)    C.I.P.L. applicato bloccante;

    h)    Ore malatia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;

    i)    Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.

  • Edilizia

    Patente a crediti e DURF: come compilare la richiesta ?

    Le due ultime faq di chiarimenti pubblicate dall'Ispettorato del lavoro si occupano dell'indicazione relativa all'obbligo del DURF richiesta nel modulo di istanza per ottenere la patente a crediti per l'edlizia.

    I dubbi riguardano l'indicazione tra le due proposte nel modello:

    1. "Non obbligatorio "o
    2. " esenzione giustificata"

    e si chiariscono due casi nei quali le aziende non  possono essere in possesso del DURF per motivazioni oggettive o normative

    Vediamo le risposte  in dettaglio.

    Compilazione richiesta Patente per aziende “giovani”

    Nella FAQ 28 del 31 gennaio 2025 veniva richiesto quale opzione indicare, in tema di DURF,  tra le due proposte nel modello:

    1. "Non obbligatorio "o
    2. " esenzione giustificata"

    nel caso di una azienda attiva da meno di tre anni.

    L'ispettorato evidenzia in primo luogo che , ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. Si fa  riferimento  quindi ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

    • a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
    • b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

    Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi .

    Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

    Compilazione richiesta Patente per aziende che versano IVA per meno del 10%

    Nella Faq 27 veniva presentato il caso di una azienda  di installazione di impianti per la produzione vitivinicola ricavi” per la quale si faceva presente che pr l'obbligo del DURF sono richiesti versamenti  fiscali minimi pari almeno al 10%, percentuale non  facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali  vendite.  Si chiedeva quindi  come compilare la richiesta della patente in relazione al  possesso del DURF 

    L'ispettorato afferma che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente è possibile indicare  l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.

  • Edilizia

    Distacco lavoratori edili: nuovi modelli iscrizione e guida CNCE

    Sono  accessibili online, nella sezione “Mobilità Internazionale” del sito della Commissione Nazionale Casse Edili  – CNCE, i moduli unici nazionali necessari per l’iscrizione di imprese e lavoratori in distacco presso le Casse Edili e le Edilcasse.

    Questi moduli, disponibili in diverse lingue, sono stati sviluppati per semplificare e uniformare gli adempimenti richiesti, grazie a istruzioni comuni inviate alle Casse per gestire in modo più efficace le imprese impegnate in distacco transnazionale.

    I moduli e le istruzioni sono stati sviluppati nell’ambito del progetto CNCE Incontra, grazie alla collaborazione tra la CNCE e le Casse. Con il supporto del progetto europeo Post-meet, questi materiali sono stati rivisti, tradotti in sette lingue (italiano, inglese, albanese, polacco, romeno, sloveno e spagnolo) e promossi per garantire una maggiore accessibilità.

    Procedura per l’iscrizione di lavoratori stranieri alla CNCE

     Si ricorda che le imprese straniere devono inviare alla Cassa competente territorialmente:

    • Modulo unico completo oppure
    • Modulo unico ridotto, se corredato dalla comunicazione preventiva di distacco già trasmessa alle autorità italiane.

    I lavoratori, invece, devono inoltrare una scheda anagrafica contenente le coordinate bancarie e una copia del documento d’identità per accedere ai benefici offerti dalle Casse.

    Casse edili la guida multilingue per le imprese edili in distacco

    La CNCE informa che parallelamente, è stata aggiornata la guida al distacco presente sul sito, in linea con le recenti modifiche ai moduli per l’esonero dall’iscrizione in Cassa, validi per le imprese regolarmente registrate presso istituzioni equivalenti in Austria, Francia, Germania e San Marino. 

    Qui il testo della GUIDA

    Sono stati inoltre rivisti i moduli per le imprese edili italiane che desiderano inviare lavoratori in questi paesi.

    Nei prossimi mesi, la CNCE rilascerà una guida multilingue dettagliata, finanziata sempre dal progetto Post-meet, che offrirà ulteriori chiarimenti sulle normative italiane per le imprese edili in distacco.

    Nella sezione Mobilità internazionale del sito CNCE sono presenti anche molte FAQ   sul tema e link a portali  nazionali internazionali per ulteriori informazioni 

  • Edilizia

    Contributo APE edilizia 2024: nuovi importi dal 1 ottobre

    La Commissione  Nazionale delle Casse Edili (CNCE), con la Lettera Circolare n. 23 del 24 settembre 2024, ha comunicato l’aggiornamento dei contributi minimi dovuti al Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE), in vigore dal 1° ottobre 2024. 

    L'aggiornamento è stato effettuato sulla base degli accordi delle parti sociali nazionali del 22 settembre 2022 e del 21 settembre 2023, che hanno previsto una progressiva estensione del numero minimo di ore mensili su cui calcolare il contributo, passando da 140 ore (1° ottobre 2022) a 150 ore (1° ottobre 2023) e, infine, a 160 ore dal 1° ottobre 2024.

    La seguente tabella riporta, per ciascuna regione e provincia autonoma, l'aliquota regionale del contributo FNAPE e il relativo contributo minimo da versare per 160 ore mensili, in conformità con le nuove disposizioni.

    Tabella contributi edilizia FNAPE da ottobre 2024

    Cassa Edile/Edilcassa Aliquota regionale contributo FNAPE Contributo minimo 160 ore (in euro) Contributo minimo 160 ore (arrotondamento in euro)
    Valle d'Aosta 352% 5630 5600
    Piemonte 329% 5270 5300
    Liguria 323% 5170 5200
    Lombardia 333% 5328 5300
    Trentino Alto Adige 360% 5760 5800
    Friuli Venezia Giulia 372% 5947 5900
    Veneto 358% 5731 5700
    Emilia Romagna 309% 4939 4900
    Toscana 324% 5184 5200
    Marche 297% 4752 4800
    Umbria 355% 5680 5700
    Lazio 286% 4579 4600
    Abruzzo 309% 4939 4900
    Molise 274% 4378 4400
    Campania 216% 3456 3500
    Puglia 263% 4205 4200
    Basilicata 248% 3974 4000
    Calabria 195% 3125 3100
    Sicilia 219% 3499 3500
    Sardegna 257% 4118 4100

    Cos’è il Fondo nazionale APE per l’edilizia

    Si ricorda che il  "Fondo Nazionale APE" (FNAPE) gestito dalle Casse edili Casse Edili  e costituito in ente autonomo dal 9 maggio 2023, raccoglie i contributi   versati dai  datori  di lavoro  per garantire il riconoscimento di una prestazione collegata all’anzianità lavorativa che l’operaio matura nel settore edile, attraverso la sua iscrizione presso le Casse Edili/Edilcasse.

    L'importo è calcolato applicando un'aliquota contributiva variabile a livello locale sugli stessi elementi retributivi  utilizzati per ferie, gratifica natalizia e riposi annui. 

    È prevista anche una contribuzione minima variabile  in funzione dell'aliquota contributiva dovuta alla Cassa Edile di riferimento.

  • Edilizia

    Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre

    Pubblicato in GU del 20.09.2024 n. 221 il Decreto del Ministero del Lavoro del 18.09.2024 n. 132 contenente il Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti (a crediti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

    Le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2024

    Soggetti interessati

    Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

    I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
    Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

    Modalità di presentazione della domanda per la patente a crediti

    La domanda per il conseguimento della patente deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto delegato con delega scritta, attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.

    Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024, e le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica dell'INL di prossima emanazione.

    Requisiti richiesti

    • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
    • Formazione obbligatoria per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
    • Documento unico di regolarità contributiva valido.
    • Documento di valutazione dei rischi (ove richiesto dalla normativa).
    • Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
    • Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove previsto).

    I requisiti relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva e fiscale devono essere autocertificati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.

    In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente (come precisato nella recente Circolare INL n. 4 del 23.09.2024) è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare INL, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

    L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: [email protected].

    Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

    A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

    Una volta presentata la domanda, la patente verrà rilasciata in formato digitale e sarà disponibile direttamente sul portale. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

    Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'UE o in Stati non appartenenti all'UE devono fornire una documentazione equivalente tramite autocertificazione.

    Le attività lavorative nei cantieri possono essere svolte anche in attesa del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

    Allegati: