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    CCNL PMI Edilizia completato il rinnovo 2025: ecco gli aumenti

    Il 15 aprile 2025 è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili e affini, con decorrenza dal 1° aprile 2025 , valido fino al 30 giugno 2028. 

    L’accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, e conclude il percorso avviato con l’intesa economica del 24 marzo 2025, la cui efficacia era subordinata al completamento della parte normativa.

    Il rinnovo risponde all’esigenza di adeguare le condizioni contrattuali a un contesto produttivo in evoluzione, con un'attenzione particolare sia agli aspetti retributivi sia a quelli legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Le novità principali introdotte mirano a rafforzare la qualità dell’occupazione e la trasparenza degli obblighi contributivi e assicurativi nel settore, attraverso l’introduzione di nuovi strumenti come la denuncia unica edile e una più incisiva sorveglianza sanitaria.

    L’intesa rappresenta un passo importante per il consolidamento dei diritti dei lavoratori del comparto edile e per la promozione della qualificazione del settore. Tra le innovazioni rilevanti, si segnalano l’istituzione di commissioni tecniche paritetiche, l’avvio di una nuova disciplina per le trasferte e l’attivazione di un progetto sperimentale per la tutela della salute dei lavoratori.

    CCNL PMI Edili: le novità normative denuncia unica, trasferte, sicurezza

    Sul piano normativo, il rinnovo introduce importanti innovazioni volte alla razionalizzazione degli adempimenti e al rafforzamento della tutela del personale.

    A partire dal 15 aprile 2025 viene istituita una commissione paritetica con rappresentanza di Confapi Aniem, incaricata di definire il modello di denuncia unica edile. Tale strumento, da attivarsi entro sei mesi, punta a semplificare e uniformare gli obblighi dichiarativi a carico delle imprese, favorendo una maggiore trasparenza e tracciabilità dei rapporti di lavoro.

    In materia di trasferta, il contratto prevede che, dal 1° ottobre 2025, nei cantieri avviati successivamente a tale data e contestualmente all’introduzione della denuncia unica, venga applicata una nuova disciplina nazionale, in sostituzione degli accordi territoriali precedenti. Questo intervento normativo ha l’obiettivo di superare la frammentazione regolativa sul tema, garantendo un trattamento omogeneo a livello nazionale.

    Un altro punto qualificante dell’accordo è rappresentato dal rafforzamento della sorveglianza sanitaria. 

    A partire dal 1° gennaio 2025 sarà avviato un progetto sperimentale annuale, finalizzato a potenziare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni tra gli operai del settore.

     Le risorse stanziate ammontano a 3 milioni di euro, di cui il 75% sarà finanziato da Formedil, Cnce e Sanedil, mentre il restante 25% verrà messo a disposizione dagli enti territoriali della sicurezza. L’obiettivo è rilanciare la medicina del lavoro in cantiere, favorendo un approccio proattivo e integrato alla prevenzione.

    Novità economiche: gli aumenti salariali

    Dal punto di vista economico, il rinnovo contrattuale prevede un aumento complessivo dei minimi retributivi pari a 175 euro a parametro 100, distribuito in due tranche: 

    1. la prima di 100 euro a partire dal 1° aprile 2025, e
    2.  la seconda di 75 euro dal 1° marzo 2027.

    L’incremento interessa tutti i livelli della classificazione del personale, con l’obiettivo di adeguare le retribuzioni ai mutati contesti economici e al crescente fabbisogno di competenze nel settore.

    È inoltre prevista l’attivazione, entro il 30 giugno 2025, di commissioni tecniche incaricate di aggiornare il sistema di classificazione dei lavoratori e di coordinare le norme contrattuali vigenti. 

    Si tratta di un intervento che mira a valorizzare i percorsi professionali e a rendere più coerente la struttura contrattuale rispetto alle reali attività svolte dai lavoratori.

    DISPONIBILE QUI IL TESTO DEGLI ACCORDI CON LE TABELLE RETRIBUTIVE

    CCNL PMI Edili : Tabella degli aumenti e nuovi minimi retributiv

    Nella Tabella  che segue gli aumenti e i nuovi minimi retributivi (valori lordi mensili) per i dipendenti delle imprese aderenti

    Livello Minimo attuale + Aprile 2025 + Marzo 2027 Totale nuovo minimo
    Operaio Comune (Param. 100) 1.400,00 € +100,00 € +75,00 € 1.575,00 €
    Operaio Qualificato (Param. 120) 1.680,00 € +120,00 € +90,00 € 1.890,00 €
    Caposquadra (Param. 140) 1.960,00 € +140,00 € +105,00 € 2.205,00 €

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    Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità pubblicata in GU

    Il 1° aprile 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 76) la Legge 18 marzo 2025 n. 40, intitolata "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", che introduce un quadro normativo organico per gestire la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, naturali o antropici, una volta cessato lo stato di emergenza.

    In particolare, la legge intende:

    • superare la frammentazione normativa che ha caratterizzato le ricostruzioni post-sisma e post-alluvione degli ultimi decenni, spesso gestite con strumenti emergenziali e ordinanze ad hoc;
    • garantire tempi certi, trasparenza e controllo nell’uso delle risorse pubbliche;
    • rafforzare il coordinamento tra Stato e Regioni, valorizzando la programmazione degli interventi in modo coerente con i fabbisogni reali dei territori colpiti;
    • favorire la ripresa del tessuto socio-economico colpito dalla calamità, tutelando sia i privati cittadini che le imprese;
    • assicurare la legalità e la tracciabilità dei fondi pubblici destinati alla ricostruzione, attraverso controlli e vincoli precisi. 

    In breve sintesi vediamo alcune delle disposizioni previste dalla legge.

    Dichiarazione dello Stato di ricostruzione di rilievo nazionale

    Viene istituito uno strumento giuridico nuovo, lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale, deliberato con DPCM, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per la Protezione Civile, previo parere delle Regioni interessate.

    Questo rappresenta il presupposto necessario per l’attivazione degli strumenti della legge n. 40/2025, in particolare per la nomina del Commissario straordinario e per l'avvio delle misure di sostegno alla ricostruzione, serve pertanto a:

    • formalizzare l’inizio della fase di ricostruzione, distinta dalla fase emergenziale;
    • attribuire un quadro giuridico definito e omogeneo agli interventi ricostruttivi;
    • rendere applicabili le misure speciali previste dalla legge (es. semplificazioni, contributi, deroghe, poteri commissariali).

    Differenze con lo stato di emergenza 

    Stato di emergenza
    Stato di ricostruzione
    Gestisce l'urgenza e i primi soccorsi Gestisce la fase di recupero e ricostruzione
    Ha durata limitata e prorogabile Entra in vigore dopo la cessazione dell’emergenza
    Attiva protezione civile e risorse urgenti Attiva la governance straordinaria per la ricostruzione

    Ricostruzione dei beni danneggiati privati

    L’articolo 9 reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata. La disciplina riguarda:

    • immobili di proprietà privata danneggiati o distrutti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, ecc.);
    • beni sia ad uso abitativo che produttivo o misto;
    • anche i beni mobili strumentali all’attività economica (es. macchinari).

    Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

    Con norma primaria sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato, tali risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6.

    Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata, può essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalita' e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.

    Come funziona la richiesta di contributi per la ricostruzione privata

    L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato (permesso di costruire o SCIA, secondo il tipo di intervento).

    All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: 

    • eventuale ordinanza di sgombero e la scheda tecnica dei danni (AeDES o simili);
    • una relazione tecnica asseverata da un professionista, che dimostri che i danni sono causati dall’evento calamitoso;
    • il progetto degli interventi da eseguire (riparazione, ricostruzione, ecc.), con un computo metrico dei costi e l'importo del contributo richiesto.

    Il Comune verifica che l’intervento sia conforme alle regole urbanistiche, poi:

    • rilascia il titolo edilizio (o verifica quelli già esistenti), 
    • accerta la legittimità dell'immobile (cioè che sia costruito regolarmente o sanato). 

    Nei Comuni colpiti da calamità, dichiarati in stato di ricostruzione di rilievo nazionale, è possibile fare interventi anche tramite SCIA edilizia, compresi lavori che modificano i prospetti (ma serve comunque l’autorizzazione paesaggistica, se dovuta).

    Una volta conclusa l’istruttoria, il Comune

    • verifica che il contributo sia dovuto e calcola l’importo; 
    • invia tutto al Commissario straordinario per la decisione finale che a sua volta:
      • emette un decreto di concessione del contributo; 
      • provvede alla erogazione dei fondi; 
      • ogni intervento è tracciato con un Codice Unico di Progetto (CUP).

    Allegati:
  • Edilizia

    Patente a crediti e DURF: come compilare la richiesta ?

    Le due ultime faq di chiarimenti pubblicate dall'Ispettorato del lavoro si occupano dell'indicazione relativa all'obbligo del DURF richiesta nel modulo di istanza per ottenere la patente a crediti per l'edlizia.

    I dubbi riguardano l'indicazione tra le due proposte nel modello:

    1. "Non obbligatorio "o
    2. " esenzione giustificata"

    e si chiariscono due casi nei quali le aziende non  possono essere in possesso del DURF per motivazioni oggettive o normative

    Vediamo le risposte  in dettaglio.

    Compilazione richiesta Patente per aziende “giovani”

    Nella FAQ 28 del 31 gennaio 2025 veniva richiesto quale opzione indicare, in tema di DURF,  tra le due proposte nel modello:

    1. "Non obbligatorio "o
    2. " esenzione giustificata"

    nel caso di una azienda attiva da meno di tre anni.

    L'ispettorato evidenzia in primo luogo che , ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. Si fa  riferimento  quindi ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

    • a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
    • b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

    Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi .

    Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

    Compilazione richiesta Patente per aziende che versano IVA per meno del 10%

    Nella Faq 27 veniva presentato il caso di una azienda  di installazione di impianti per la produzione vitivinicola ricavi” per la quale si faceva presente che pr l'obbligo del DURF sono richiesti versamenti  fiscali minimi pari almeno al 10%, percentuale non  facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali  vendite.  Si chiedeva quindi  come compilare la richiesta della patente in relazione al  possesso del DURF 

    L'ispettorato afferma che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente è possibile indicare  l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.

  • Edilizia

    Costo medio lavoro edilizia: tabelle 2025

    E' stato pubblicato sul sito del ministero del lavoro il decreto direttoriale 5 del 29.1.2025 della direzione  Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industria che definisce  

    1. L'aggiornamento del costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e  attività affini e delle cooperative per gli operai e per gli impiegati con decorrenza dalla  data di emanazione del decreto e 
    2.  il costo del lavoro in edilizia  a livello provinciale, per operai e impiegati

    Il decreto fornisce in allegato  le tabelle  di dettaglio.

    Costo medio lavoro in edilizia: i dati di riferimento

     Si ricorda che i valori sono determinanti esaminando il rinnovo del seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: 

    • CCNL EDILI Industria-Cooperativa stipulato in data 03 marzo 2022 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; 
    • CCNL EDILI Piccola Industria  stipulato in data 29 luglio 2019 
    •   CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 4 maggio 2022 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;

    e  sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da dicembre 2023;

    Il decreto precisa che il costo del lavoro  cosi determinato  è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

    1.  benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
    2.  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni.

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    Distacco lavoratori edili: nuovi modelli iscrizione e guida CNCE

    Sono  accessibili online, nella sezione “Mobilità Internazionale” del sito della Commissione Nazionale Casse Edili  – CNCE, i moduli unici nazionali necessari per l’iscrizione di imprese e lavoratori in distacco presso le Casse Edili e le Edilcasse.

    Questi moduli, disponibili in diverse lingue, sono stati sviluppati per semplificare e uniformare gli adempimenti richiesti, grazie a istruzioni comuni inviate alle Casse per gestire in modo più efficace le imprese impegnate in distacco transnazionale.

    I moduli e le istruzioni sono stati sviluppati nell’ambito del progetto CNCE Incontra, grazie alla collaborazione tra la CNCE e le Casse. Con il supporto del progetto europeo Post-meet, questi materiali sono stati rivisti, tradotti in sette lingue (italiano, inglese, albanese, polacco, romeno, sloveno e spagnolo) e promossi per garantire una maggiore accessibilità.

    Procedura per l’iscrizione di lavoratori stranieri alla CNCE

     Si ricorda che le imprese straniere devono inviare alla Cassa competente territorialmente:

    • Modulo unico completo oppure
    • Modulo unico ridotto, se corredato dalla comunicazione preventiva di distacco già trasmessa alle autorità italiane.

    I lavoratori, invece, devono inoltrare una scheda anagrafica contenente le coordinate bancarie e una copia del documento d’identità per accedere ai benefici offerti dalle Casse.

    Casse edili la guida multilingue per le imprese edili in distacco

    La CNCE informa che parallelamente, è stata aggiornata la guida al distacco presente sul sito, in linea con le recenti modifiche ai moduli per l’esonero dall’iscrizione in Cassa, validi per le imprese regolarmente registrate presso istituzioni equivalenti in Austria, Francia, Germania e San Marino. 

    Qui il testo della GUIDA

    Sono stati inoltre rivisti i moduli per le imprese edili italiane che desiderano inviare lavoratori in questi paesi.

    Nei prossimi mesi, la CNCE rilascerà una guida multilingue dettagliata, finanziata sempre dal progetto Post-meet, che offrirà ulteriori chiarimenti sulle normative italiane per le imprese edili in distacco.

    Nella sezione Mobilità internazionale del sito CNCE sono presenti anche molte FAQ   sul tema e link a portali  nazionali internazionali per ulteriori informazioni 

  • Edilizia

    Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre

    Pubblicato in GU del 20.09.2024 n. 221 il Decreto del Ministero del Lavoro del 18.09.2024 n. 132 contenente il Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti (a crediti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

    Le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2024

    Soggetti interessati

    Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

    I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
    Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

    Modalità di presentazione della domanda per la patente a crediti

    La domanda per il conseguimento della patente deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto delegato con delega scritta, attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.

    Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024, e le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica dell'INL di prossima emanazione.

    Requisiti richiesti

    • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
    • Formazione obbligatoria per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
    • Documento unico di regolarità contributiva valido.
    • Documento di valutazione dei rischi (ove richiesto dalla normativa).
    • Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
    • Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove previsto).

    I requisiti relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva e fiscale devono essere autocertificati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.

    In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente (come precisato nella recente Circolare INL n. 4 del 23.09.2024) è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare INL, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

    L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: [email protected].

    Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

    A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

    Una volta presentata la domanda, la patente verrà rilasciata in formato digitale e sarà disponibile direttamente sul portale. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

    Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'UE o in Stati non appartenenti all'UE devono fornire una documentazione equivalente tramite autocertificazione.

    Le attività lavorative nei cantieri possono essere svolte anche in attesa del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

    Allegati:
  • Edilizia

    INAIL Buone pratiche in edilizia: nuova proroga al 5 aprile

    E' stata aperta il 5 settembre alle ore 12.00 la procedura relativa al bando INAIL  "Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili” che intende premiare esempi positivi di procedure di sicurezza per il lavoro in edilizia. 

    Con avviso del 28 novembre INAIL aveva comunicato la proroga per l'inoltro delle domande dal 4 dicembre  al 5 febbraio 2024, alle ore  18.00.

    Un nuovo comunicato , in data 2 febbraio 2024,  informa  che la data ultima di disponibilità della procedura telematica per l’inoltro delle domande di partecipazione, viene ulteriormente prorogata al 5 aprile 2024.

    Il concorso  ha l'obiettivo di  contribuire a diffondere soluzioni innovative, efficaci e trasferibili, a tutela dei lavoratori, creando un archivio di documentazione utile per tutti gli operatori del settore 

    Il bando è inserito anche tra le azioni di sensibilizzazione previste dal nuovo Piano nazionale della prevenzione in edilizia 2020-2025, parte integrante del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025.

    Bando INAIL Buone pratiche  in edilizia: come partecipare  

    Il regolamento del concorso  QUI IL TESTO INTEGRALE, prevede che si possano  candidare:

    1.  le imprese del settore edilizio,
    2.  i professionisti che operano nei cantieri, (coordinatori, architetti , ecc.)
    3.  gli enti pubblici e gli organismi paritetici del settore delle costruzioni.

    Le proposte vanno presentate attraverso la procedura online attiva sul sito dell’Inail  previa autenticazione con SPID, CIE, CNS, attraverso  tre steps : 

    • compilazione della scheda di iscrizione
    • caricamento modulistica 
    • compilazione scheda tecnica e caricamento progetto.

    Qui gli allegati da compilare

    ATTENZIONE Ogni partecipante può presentare una sola proposta. Nel caso di pluralità di invii dello stesso modulo di iscrizione, è preso in considerazione esclusivamente l’ultimo inoltrato.

    La valutazione delle  proposte pervenute  sarà di un comitato tecnico che selezionerà  i finalisti da sottoporre alla giuria

    Il premio ai progetti di buone pratiche 

    Gli elaborati premiati candidabili come “buone prassi” saranno suddivisi per categorie e saranno premiate fino a tre proposte 

    Il montepremi complessivo ammonta a  24mila euro  (5000 euro sono destinati ai primi classificati di ciascuna categoria).

     Le buone pratiche premiate saranno presentate nel corso di iniziative  pubbliche dedicate alla prevenzione di infortuni e malattie  e saranno trasmesse alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro per la procedura di validazione come “buone prassi”.