• Edilizia

    Piattaforma patente a crediti: disponibile il manuale di istruzioni

    E' stato pubblicato sul sito ministeriale il decreto direttoriale 43 2025 proposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che disciplina le modalità di accesso ai dati contenuti nella patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, per  garantire trasparenza e correttezza nella consultazione delle informazioni, tutelando allo stesso tempo i dati personali degli interessati secondo i principi del Regolamento UE 2016/679.

    L'Ispettorato Nazionale del lavoro  ha reso ora  disponibile il Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PAC) per illustrare in dettaglio :

    •  le procedure e le funzionalità disponibili e
    • i requisiti obbligatori e aggiuntivi.

    La piattaforma di servizio per la patente a crediti è raggiungibile all'indirizzo servizi.ispettorato.gov.it

    Consulta QUI il Manuale operativo PAC.

    Il contesto: la patente a crediti nei cantieri e il ruolo del Garante

    Il 21 maggio 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per disciplinare le modalità di accesso alle informazioni contenute nella “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. prevista dall’art. 27 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

    Per approfondire leggi Patente cantieri regole faq aggiornate

     La gestione del sistema e delle relative informazioni personali è affidata all’INL, che agisce come titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

    Pur approvando il provvedimento, il Garante con il provvedimento 294 2025 (Qui il testo)   ha imposto due importanti condizioni di cui si dovrà tener conto prima della pubblicazione ed entrata in vigore del decreto: 

    1. La prima riguarda la sicurezza delle password di accesso per i  soggetti abilitati: dovranno essere conservate con tecniche crittografiche conformi allo stato dell’arte, come già indicato nel provvedimento n. 594/2023.
    2.  La seconda condizione impone di dettagliare meglio le misure tecniche per garantire l’immodificabilità e l’integrità dei log di accesso e tracciamento. È stato inoltre richiesto di limitare i dati registrati nel tracciamento a quelli strettamente necessari, escludendo l’indirizzo e-mail ordinario, nel rispetto dell’art. 32 del GDPR e dei principi di integrità e riservatezza.

    Le modalità di accesso ai dati: chi può vedere cosa

    Il decreto prevede che le informazioni relative alla patente siano accessibili tramite il Portale dei Servizi INL, autenticandosi con SPID, CIE o strumenti equivalenti. Possono accedere:

    1. i titolari della patente o i loro delegati (con piena visibilità);
    2. le pubbliche amministrazioni (solo per verificare il possesso e la validità del titolo in caso di appalti);
    3. i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i soggetti che intendono affidare lavori (per valutare eventuali sospensioni della patente);
    4. gli organismi paritetici e i coordinatori per la sicurezza (per finalità di vigilanza e coordinamento).

    Il portale potrà fornire dati identificativi del titolare, punteggio iniziale e aggiornato, eventuali sospensioni e decurtazioni di crediti, ma non riportare gli estremi dei provvedimenti che le hanno causate, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR)

    Informazioni visualizzabili – Modalità e finalità di accesso

    Le informazioni della patente sono suddivise in sezioni:

    • Dati anagrafici e identificativi del soggetto titolare.
    • Numero, data di rilascio e stato (attiva/sospesa) della patente.
    • Punteggio iniziale e aggiornato.
    • Eventuali sospensioni e i relativi estremi.
    • Provvedimenti definitivi che comportano decurtazione di crediti.

    L' Accesso tramite SPID livello 2, CIE, CNS o strumenti equivalenti (eIDAS per soggetti europei).

    I titolari o delegati possono accedere direttamente.

    Gli altri soggetti accedono tramite autodichiarazione e dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.

    Le informazioni sono accessibili solo per le seguenti finalità:

    • Verifica del possesso e validità del titolo abilitante (es. per partecipazione ad appalti);
    • Controllo sulla sicurezza nei cantieri e sulla regolarità contrattuale;
    • Verifica della possibilità di proseguire lavori in caso di sospensione della patente. AL VIA 

    Sicurezza informatica e trattamento dei dati

    Per la sicurezza dei dati sulla piattaforma vengono applicate misure tecniche e organizzative molto dettagliate e avanzate, tra cui:

    • Autenticazione forte (MFA), segregazione degli accessi, monitoraggio continuo;
    • Protezione cloud, sistemi antivirus/XDR, SIEM, backup automatici;
    • Sistema di tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma (log in modalità “append-only”).
    • I dati relativi alla patente sono conservati per la durata della stessa.

    Le informazioni su sospensioni e provvedimenti disciplinari sono conservate per un massimo di 5 anni.

    I log di tracciamento degli accessi sono conservati per 5 anni, senza analisi automatizzate o alert.

  • Edilizia

    Patente cantieri: come funziona – nuove precisazioni sui punti aggiuntivi

    A partire dal 10 luglio 2025 sono pienamente operative le funzionalità del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per la gestione della patente a crediti, strumento introdotto dal DL 19/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili. 

    Dopo una fase iniziale di rilascio con dotazione fissa di 30 punti, diventa possibile incrementare il punteggio fino a 100 crediti, a fronte di specifici requisiti e investimenti documentati.  Attualmente sono state già rilasciate circa 450.000 patenti a fronte di una platea iniziale stimata in 800.000 soggetti. 

    Ricordiamo la disciplina le sanzioni e la novità  sui punti aggiuntivi  su cui l'INL ha fornito ulteriori precisazioni il 15 luglio 2025 (v. all'ultimo paragrafo).

    Patente cantieri: cos’è come funziona

    A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili devono possedere una patente a crediti. 

    Questa misura è prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)  e dal DM 132 2024 .

     La patente serve a garantire che chi lavora nei cantieri abbia i requisiti di sicurezza e affidabilità richiesti dalla legge. Non devono possedere la patente coloro che si occupano solo di forniture di materiali o di attività intellettuali.

    La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può aumentare fino a 100 crediti grazie a comportamenti virtuosi o alla formazione continua, come previsto dal D.M. n. 132/2024. 

    Se il punteggio della patente scende sotto i 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri.

    Su questo punto INL ha precisato  che il punteggio insufficiente è parificato all'assenza di patente  o di documento estero equivalente.  

    La normativa prevede  anche una  sanzione amministrativa  che corrisponde al 10% del valore dei lavori, ma non può essere inferiore a 6.000 euro. Questa multa è immediata e non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

    Patente cantieri: il calcolo della sanzione secondo l’INL

    Per calcolare l'importo della sanzione, la Nota precisa che va preso come riferimento il valore del contratto dei lavori, escludendo l’IVA.

    Se il valore non è specificato nel contratto, si applica direttamente la multa minima di 6.000 euro.

    Le autorità competenti, come l'Ispettorato del Lavoro, possono richiedere di vedere i contratti o i preventivi firmati dall’impresa o dal lavoratore autonomo per verificare l'importo corretto della sanzione.

    Le somme provenienti dalle sanzioni vengono destinati al bilancio dell’Ispettorato del Lavoro per finanziare i sistemi informatici utili a gestire la patente a crediti. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA o su un conto specifico indicato dall'Ispettorato del Lavoro.

    Patente cantieri: chiarimenti sulla sospensione dell’attività

    Con  la nota  n. 9326   del 9 dicembre 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  ha fornito indicazioni dettagliate sull'applicazione del regime sanzionatorio  della patente a crediti per i cantieri  prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)

    I committenti e i responsabili dei lavori hanno l'obbligo di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi abbiano una patente valida prima di assegnare loro dei lavori. Questo obbligo è previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008. La verifica riguarda anche le imprese che lavorano in subappalto. 

    La nota 9326 INL  ricorda che 

    1. Se il committente o il responsabile dei lavori affida un incarico a un’impresa senza patente o con meno di 15 crediti, rischia una multa da 711,92 euro a 2.562,91 euro.
    2. Se l’impresa possiede la patente, ma il punteggio scende sotto i 15 crediti dopo l’inizio dei lavori, il committente non viene punito, ma l’impresa sì.
    3. La sanzione è applicabile solo per i lavori assegnati dopo il 1° ottobre 2024. Questo obbligo esiste indipendentemente dal numero di imprese coinvolte nel cantiere.
    4. Se durante i lavori l'impresa perde i crediti necessari per operare (ad esempio per una sospensione o una revoca della patente), l'Ispettorato del Lavoro può obbligare l'impresa o il lavoratore a lasciare immediatamente il cantiere. 
    5. Se un’impresa o un lavoratore autonomo viene trovato senza patente o con una patente con meno di 15 crediti, rischia anche l'esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. In questo caso, vengono informati sia l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare il provvedimento di interdizione. 

    In particolare l'ispettorato precisa,  sulla  possibilità di  completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione   quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto , che "Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori  previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto (…)  e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo  complesso.  

    ATTENZIONE :

    1. se il valore dei lavori eseguiti è superiore  al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare  della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre 
    2. su  ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare 

     L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori".

    Leggi in merito anche:   Quando viene revocata o sospesa la patente in edilizia ?

    Punti aggiuntivi patente cantieri: le istruzioni operative

    INL ha comunicato che dal 10 luglio  2025  sarà avviato il meccanismo di 

    • assegnazione automatica dei crediti per anzianità aziendale e,
    • su richiesta, di quelli premiali legati a buone pratiche in ambito formativo, gestionale e organizzativo.

    Per accedere alle nuove funzionalità è necessario collegarsi al portale INL all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it utilizzando SPID, CIE o CNS. 

    Chi è già titolare di una patente rilasciata prima del 10 luglio ha già completato la fase di verifica e mappatura iniziale. 

    I nuovi richiedenti, invece, dovranno prima ottenere un’attestazione di identità e idoneità, rilasciata entro 24 ore tramite controllo incrociato dei dati CCIAA.

    • Una volta autenticati, i soggetti abilitati potranno:
    • Visualizzare i dati completi della patente.
    • Richiedere crediti aggiuntivi.
    • Abilitare delegati (professionisti, associazioni, soggetti fiduciari) mediante apposita funzionalità.

    La visualizzazione dei dati sarà differenziata in base al profilo di accesso (legale rappresentante, delegato, committente, ecc.), in conformità con quanto stabilito dal decreto direttoriale INL n. 43/2025 e dal Garante per la privacy.

    Per quanto riguarda i crediti aggiuntivi:

    I punti per anzianità aziendale saranno accreditati automaticamente la notte del 10 luglio, sulla base dei dati delle Camere di commercio:

    3 crediti: iscrizione da 5 a 10 anni;

    5 crediti: da 11 a 15 anni;

    8 crediti: da 16 a 20 anni;

    10 crediti: oltre i 20 anni.

    È previsto un ulteriore punto ogni biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, salvo sospensioni dovute a violazioni.

    Ulteriori crediti (fino a 40) possono essere richiesti compilando il form online e allegando la documentazione che dimostri:

    • Investimenti in formazione dei lavoratori;
    • Adozione di modelli organizzativi conformi all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008;
    • Utilizzo di tecnologie avanzate e presenza di un organico dimensionato;
    • Altre attività premianti indicate nelle tabelle allegate al DM 132/2024.

    I crediti richiesti saranno accreditati entro 24 ore. I controlli sui requisiti avverranno nell’ambito delle attività ispettive ordinarie o tramite verifiche a campione. Inoltre, in caso di violazioni in materia di sicurezza, sarà possibile la decurtazione dei crediti precedentemente assegnati.

    Viene anche sottolineato che l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità avviene in un ambiente digitalmente sicuro, conforme ai requisiti di sicurezza informatica richiesti dalla normativa vigente.

    Punti aggiuntivi precisazioni INL luglio 2025

    Con una nuova nota INL (n.288  del 15 luglio 2025) fornisce istruzioni operative per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi nella patente a crediti e specifica modalità di attribuzione e  requisiti documentali.

    Sulle certificazioni (ISO 45001, MOG-SSL, SOA) e attestazioni rilasciate da organismi paritetici  si sottolinea che devono essere allegate con date di validità e aggiornate entro 1 mese prima della scadenza, e danno diritto a crediti aggiuntivi, indipendentemente dalla categoria.

    Viene  precisato inoltre che le rettifiche autonome sono possibili solo fino a mezzanotte. Dopo, occorre contattare l’Ispettorato territoriale per la correzione manuale del dato.

    Per imprese e lavoratori autonomi stranieri  è necessario autocertificare l’anzianità lavorativa,  come  i professionisti attivi nei cantieri  per i quali fa fede la data di possesso della partita IVA o dell’iscrizione alla Gestione separata.

  • Edilizia

    Patente cantieri e omicidio colposo: committente condannato

    La sentenza n. 13533 del 2025 della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, riguarda un tragico infortunio sul lavoro. La vicenda vedeva coinvolto un lavoratore, G.G., artigiano in pensione, caduto dal primo piano di una villetta in costruzione mentre effettuava una riparazione a una ringhiera, privo di qualsiasi protezione anticaduta.

     Il lavoro si svolgeva per conto di una società di costruzioni, il cui legale rappresentante era imputato nel processo.

    Secondo la ricostruzione dei giudici, G.G. si era recato sul luogo insieme al figlio , titolare di un altra azienda incaricata di lavori  per i serramenti nel cantiere, per risolvere un difetto della ringhiera. Tuttavia, la villetta era già stata consegnata all’acquirente e formalmente il cantiere risultava chiuso. Il lavoratore operava senza ponteggi o funi, in un ambiente privo di misure di sicurezza.

     Inizialmente assolto in primo grado, il legale rappresentante  è stato poi condannato in appello e la Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione (pena sospesa), oltre al risarcimento dei danni alle parti civili.

     Uno dei nodi del processo è stata anche la qualifica del lavoratore , definito dall'ispettore del lavoro" dipendente in nero"  e operativo per conto del figlio imprenditore.

    La corte d'appello ha invece  ritenuto che G.G. fosse un lavoratore autonomo, incaricato direttamente dal committente, il quale aveva omesso di verificarne l’idoneità tecnico-professionale, configurando così una responsabilità penale per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.

    Obblighi datore di lavoro e committente nei cantieri

    Il cuore giuridico della pronuncia si fonda sul D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), in particolare sugli articoli 89 e 90:

    • il "committente" è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata, mentre 
    • l’art. 90, comma 9, lett. a), impone a tale soggetto l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui affida lavori.

    Nel caso esaminato, il committente aveva affidato informalmente l'intervento a un soggetto che non risultava iscritto alla Camera di Commercio, senza richiedere né ricevere documentazione tecnica, attestati di formazione o elementi di prova del possesso di dispositivi di protezione individuale (DPI). 

    Secondo la Cassazione, l’omessa verifica costituisce una violazione diretta dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e configura una responsabilità penale del committente, essendo l’evento lesivo avvenuto nell’ambito di una “area di rischio” a lui riconducibile.

    È importante ricordare che, anche quando i lavori sono affidati a un lavoratore autonomo e non a una ditta strutturata, il committente deve comunque richiedere specifica documentazione (elencata all’allegato XVII del T.U.) che provi l’idoneità a svolgere lavori in sicurezza e nello specifoc DURC e patente a punti.

    Non basta infatti  una conoscenza personale o la fiducia nelle competenze del lavoratore.

    Responsabilità anche in caso di comportamento imprudente

    Uno degli argomenti difensivi più ricorrenti nei processi per infortuni sul lavoro è la cosiddetta “condotta abnorme del lavoratore”. In questa sentenza, però, la Corte di Cassazione ha chiarito che non si può invocare tale esimente se il comportamento del lavoratore, seppur imprudente, si colloca all’interno dell’“area di rischio” di cui il datore o committente deve tenere conto.

    Nel caso specifico, il lavoratore si era introdotto nella villetta in assenza del committente e senza preavviso, ma stava comunque eseguendo un lavoro commissionato. Anche se l’imputato ha sostenuto di non essere stato avvertito del giorno dell’intervento, i giudici hanno rilevato che non aveva predisposto alcuna misura preventiva, né avrebbe dimostrato che, se informato, avrebbe effettivamente attivato procedure di sicurezza.

    La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la responsabilità del committente e del datore di lavoro non viene meno anche in presenza di imprudenze da parte del lavoratore, se queste si verificano in un contesto prevedibile e riconducibile al rischio lavorativo. Solo comportamenti radicalmente eccentrici o del tutto estranei alle mansioni affidate potrebbero escludere la responsabilità penale.

    Conclusioni: obbligo di verifica della patente in tutti i casi.

    La sentenza n. 13533/2025  riafferma  quindi che  l’affidamento di lavori, anche saltuari o marginali, impone sempre la verifica dell’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato. Questa responsabilità non può essere elusa neppure quando si tratti di lavoratori autonomi o artigiani di fiducia.

    Inoltre con l’entrata in vigore della patente a punti per i cantieri (art. 27, D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024), questo obbligo si rafforza ulteriormente. Il committente è tenuto a verificare che le imprese e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a punti, requisito essenziale per poter operare nei cantieri temporanei e mobili.

    Ignorare tale verifica espone il committente a gravi responsabilità, sia sul piano penale, come dimostrato dalla sentenza in esame, sia su quello amministrativo, con possibili sanzioni e la sospensione delle attività

  • Edilizia

    CCNL PMI Edilizia completato il rinnovo 2025: ecco gli aumenti

    Il 15 aprile 2025 è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili e affini, con decorrenza dal 1° aprile 2025 , valido fino al 30 giugno 2028. 

    L’accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, e conclude il percorso avviato con l’intesa economica del 24 marzo 2025, la cui efficacia era subordinata al completamento della parte normativa.

    Il rinnovo risponde all’esigenza di adeguare le condizioni contrattuali a un contesto produttivo in evoluzione, con un'attenzione particolare sia agli aspetti retributivi sia a quelli legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Le novità principali introdotte mirano a rafforzare la qualità dell’occupazione e la trasparenza degli obblighi contributivi e assicurativi nel settore, attraverso l’introduzione di nuovi strumenti come la denuncia unica edile e una più incisiva sorveglianza sanitaria.

    L’intesa rappresenta un passo importante per il consolidamento dei diritti dei lavoratori del comparto edile e per la promozione della qualificazione del settore. Tra le innovazioni rilevanti, si segnalano l’istituzione di commissioni tecniche paritetiche, l’avvio di una nuova disciplina per le trasferte e l’attivazione di un progetto sperimentale per la tutela della salute dei lavoratori.

    CCNL PMI Edili: le novità normative denuncia unica, trasferte, sicurezza

    Sul piano normativo, il rinnovo introduce importanti innovazioni volte alla razionalizzazione degli adempimenti e al rafforzamento della tutela del personale.

    A partire dal 15 aprile 2025 viene istituita una commissione paritetica con rappresentanza di Confapi Aniem, incaricata di definire il modello di denuncia unica edile. Tale strumento, da attivarsi entro sei mesi, punta a semplificare e uniformare gli obblighi dichiarativi a carico delle imprese, favorendo una maggiore trasparenza e tracciabilità dei rapporti di lavoro.

    In materia di trasferta, il contratto prevede che, dal 1° ottobre 2025, nei cantieri avviati successivamente a tale data e contestualmente all’introduzione della denuncia unica, venga applicata una nuova disciplina nazionale, in sostituzione degli accordi territoriali precedenti. Questo intervento normativo ha l’obiettivo di superare la frammentazione regolativa sul tema, garantendo un trattamento omogeneo a livello nazionale.

    Un altro punto qualificante dell’accordo è rappresentato dal rafforzamento della sorveglianza sanitaria. 

    A partire dal 1° gennaio 2025 sarà avviato un progetto sperimentale annuale, finalizzato a potenziare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni tra gli operai del settore.

     Le risorse stanziate ammontano a 3 milioni di euro, di cui il 75% sarà finanziato da Formedil, Cnce e Sanedil, mentre il restante 25% verrà messo a disposizione dagli enti territoriali della sicurezza. L’obiettivo è rilanciare la medicina del lavoro in cantiere, favorendo un approccio proattivo e integrato alla prevenzione.

    Novità economiche: gli aumenti salariali

    Dal punto di vista economico, il rinnovo contrattuale prevede un aumento complessivo dei minimi retributivi pari a 175 euro a parametro 100, distribuito in due tranche: 

    1. la prima di 100 euro a partire dal 1° aprile 2025, e
    2.  la seconda di 75 euro dal 1° marzo 2027.

    L’incremento interessa tutti i livelli della classificazione del personale, con l’obiettivo di adeguare le retribuzioni ai mutati contesti economici e al crescente fabbisogno di competenze nel settore.

    È inoltre prevista l’attivazione, entro il 30 giugno 2025, di commissioni tecniche incaricate di aggiornare il sistema di classificazione dei lavoratori e di coordinare le norme contrattuali vigenti. 

    Si tratta di un intervento che mira a valorizzare i percorsi professionali e a rendere più coerente la struttura contrattuale rispetto alle reali attività svolte dai lavoratori.

    DISPONIBILE QUI IL TESTO DEGLI ACCORDI CON LE TABELLE RETRIBUTIVE

    CCNL PMI Edili : Tabella degli aumenti e nuovi minimi retributiv

    Nella Tabella  che segue gli aumenti e i nuovi minimi retributivi (valori lordi mensili) per i dipendenti delle imprese aderenti

    Livello Minimo attuale + Aprile 2025 + Marzo 2027 Totale nuovo minimo
    Operaio Comune (Param. 100) 1.400,00 € +100,00 € +75,00 € 1.575,00 €
    Operaio Qualificato (Param. 120) 1.680,00 € +120,00 € +90,00 € 1.890,00 €
    Caposquadra (Param. 140) 1.960,00 € +140,00 € +105,00 € 2.205,00 €

  • Edilizia

    Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità pubblicata in GU

    Il 1° aprile 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 76) la Legge 18 marzo 2025 n. 40, intitolata "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", che introduce un quadro normativo organico per gestire la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, naturali o antropici, una volta cessato lo stato di emergenza.

    In particolare, la legge intende:

    • superare la frammentazione normativa che ha caratterizzato le ricostruzioni post-sisma e post-alluvione degli ultimi decenni, spesso gestite con strumenti emergenziali e ordinanze ad hoc;
    • garantire tempi certi, trasparenza e controllo nell’uso delle risorse pubbliche;
    • rafforzare il coordinamento tra Stato e Regioni, valorizzando la programmazione degli interventi in modo coerente con i fabbisogni reali dei territori colpiti;
    • favorire la ripresa del tessuto socio-economico colpito dalla calamità, tutelando sia i privati cittadini che le imprese;
    • assicurare la legalità e la tracciabilità dei fondi pubblici destinati alla ricostruzione, attraverso controlli e vincoli precisi. 

    In breve sintesi vediamo alcune delle disposizioni previste dalla legge.

    Dichiarazione dello Stato di ricostruzione di rilievo nazionale

    Viene istituito uno strumento giuridico nuovo, lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale, deliberato con DPCM, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per la Protezione Civile, previo parere delle Regioni interessate.

    Questo rappresenta il presupposto necessario per l’attivazione degli strumenti della legge n. 40/2025, in particolare per la nomina del Commissario straordinario e per l'avvio delle misure di sostegno alla ricostruzione, serve pertanto a:

    • formalizzare l’inizio della fase di ricostruzione, distinta dalla fase emergenziale;
    • attribuire un quadro giuridico definito e omogeneo agli interventi ricostruttivi;
    • rendere applicabili le misure speciali previste dalla legge (es. semplificazioni, contributi, deroghe, poteri commissariali).

    Differenze con lo stato di emergenza 

    Stato di emergenza
    Stato di ricostruzione
    Gestisce l'urgenza e i primi soccorsi Gestisce la fase di recupero e ricostruzione
    Ha durata limitata e prorogabile Entra in vigore dopo la cessazione dell’emergenza
    Attiva protezione civile e risorse urgenti Attiva la governance straordinaria per la ricostruzione

    Ricostruzione dei beni danneggiati privati

    L’articolo 9 reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata. La disciplina riguarda:

    • immobili di proprietà privata danneggiati o distrutti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, ecc.);
    • beni sia ad uso abitativo che produttivo o misto;
    • anche i beni mobili strumentali all’attività economica (es. macchinari).

    Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

    Con norma primaria sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato, tali risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6.

    Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata, può essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalita' e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.

    Come funziona la richiesta di contributi per la ricostruzione privata

    L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato (permesso di costruire o SCIA, secondo il tipo di intervento).

    All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: 

    • eventuale ordinanza di sgombero e la scheda tecnica dei danni (AeDES o simili);
    • una relazione tecnica asseverata da un professionista, che dimostri che i danni sono causati dall’evento calamitoso;
    • il progetto degli interventi da eseguire (riparazione, ricostruzione, ecc.), con un computo metrico dei costi e l'importo del contributo richiesto.

    Il Comune verifica che l’intervento sia conforme alle regole urbanistiche, poi:

    • rilascia il titolo edilizio (o verifica quelli già esistenti), 
    • accerta la legittimità dell'immobile (cioè che sia costruito regolarmente o sanato). 

    Nei Comuni colpiti da calamità, dichiarati in stato di ricostruzione di rilievo nazionale, è possibile fare interventi anche tramite SCIA edilizia, compresi lavori che modificano i prospetti (ma serve comunque l’autorizzazione paesaggistica, se dovuta).

    Una volta conclusa l’istruttoria, il Comune

    • verifica che il contributo sia dovuto e calcola l’importo; 
    • invia tutto al Commissario straordinario per la decisione finale che a sua volta:
      • emette un decreto di concessione del contributo; 
      • provvede alla erogazione dei fondi; 
      • ogni intervento è tracciato con un Codice Unico di Progetto (CUP).

    Allegati:
  • Edilizia

    CCNL Edili 2025 aumenti e nuovo modello contributivo

    In data 21 febbraio, le associazioni datoriali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 3 marzo 2022, applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese edili, affini e delle cooperative-

    La vigenza  parte dal 1° febbraio 2025  e scade il  30 giugno 2028 .

    Tra le principali novità da segnalare un nuovo strumento il Modello "Due",  per la regolarità contributiva volto a garantire maggiore trasparenza e legalità nel settore, riducendo gli effetti negativi derivanti da evasione ed elusione contributiva, nonché dal fenomeno del dumping contrattuale.

    Il modello 2 entrerà in vigore  dal 1° ottobre 2025. (ulteriori dettagli al paragrafo 4)

    Per quanto concerne il trattamento economico, è stato concordato un incremento retributivo complessivo di 180,00 euro per il primo livello del settore industria e cooperative a corrispondere in tre tranche con decorrenza

    • al 1° febbraio 2025 (80,00 euro), 
    • 1° marzo 2026 (50,00 euro) e 
    • 1° marzo 2027 (50,00 euro).

    Vediamo altri dettagli e le tabelle retributive complete nei paragrafi che seguono .

    CCNL Edilizia 2025 : le principali novità contrattuali

    Il testo dell'accordo comprende anche :

    •  disposizioni riguardanti il fondo di previdenza complementare Prevedi, per il quale le parti firmatarie si impegnano a definire una disciplina specifica entro il 31 marzo 2025, con particolare attenzione alle nuove assunzioni di operai. 
    • È stata inoltre istituita una commissione paritetica con il compito di armonizzare le disposizioni relative alla classificazione del personale tra industria e cooperazione, con conclusione dei lavori prevista entro il 31 marzo 2025. 
    • E stato definito, con il supporto tecnico del Formedil, il Catalogo Formativo Nazionale (di seguito anche "CFN"); –    il catalogo formativo nazionale è suddiviso in tre sezioni: •    sezione "corsi professionalizzanti"; •    sezione "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; •    sezione "altro";-    in corrispondenza di ciascun corso, il CFN indica la gratuità dello stesso o l'eventuale previsione di un contributo economico, fermo restando che i corsi indicati come gratuiti sono tali per le imprese che applicano i C.C.N.L. di settore per cui è previsto il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la Qualificazione del settore;
    • Per quanto attiene alla disciplina del lavoro straordinario, è stato modificato il secondo comma dell’articolo 19 del CCNL industria e dell’articolo 59 del CCNL cooperazione, stabilendo un limite massimo annuale di 250 ore, di cui 150 richiedono il consenso del lavoratore, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 66/2003.
    •  Infine, dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore la nuova regolamentazione in materia di trasferta nazionale, applicabile esclusivamente ai cantieri avviati successivamente a tale data; questa disciplina sostituirà gli accordi territoriali relativi alla trasferta regionale, garantendo una maggiore uniformità e semplificazione degli adempimenti per le imprese e le casse edili, grazie all’integrazione con il sistema Cnce Edilconnect.

    CCNL EDILIZIA 2025 Tabelle retributive

    INDUSTRIA

    Liv.

    Par.

    Aumenti – Importi mensili

    Nuovi minimi – Importi mensili

    Complessivi

    1.2.2025 mensile

    1.3.2026 mensile

    1.3.2027 mensile

    1.2.2025

    1.3.2026

    1.3.2027

    VII

    200

    360,00

    160,00

    100,00

    100,00

    2.134,71

    2.234,71

    2.334,71

    VI

    180

    324,00

    144,00

    90,00

    90,00

    1.921,23

    2.011,23

    2.101,23

    V

    150

    270,00

    120,00

    75,00

    75,00

    1.601,02

    1.676,02

    1.751,02

    IV

    140

    252,00

    112,00

    70,00

    70,00

    1.494,31

    1.564,31

    1.634,31

    III

    130

    234,00

    104,00

    65,00

    65,00

    1.387,56

    1.452,56

    1.517,56

    II

    117

    210,60

    93,60

    58,50

    58,50

    1.248,81

    1.307,31

    1.365,81

    I

    100

    180,00

    80,00

    50,00

    50,00

    1.067,36

    1.117,36

    1.167,36

    COOPERATIVE

    Liv.

    Par.

    Aumenti – Importi mensili

    Nuovi minimi – Importi mensili

    Complessivi

    1.2.2025

    1.3.2026

    1.3.2027

    1.2.2025

    1.3.2026

    1.3.2027

    VIII (*)

    250

    450,00

    200,00

    125,00

    125,00

    2.712,99

    2.837,99

    2.962,99

    VII

    210

    378,00

    168,00

    105,00

    105,00

    2.274,90

    2.379,90

    2.484,90

    VI

    180

    324,00

    144,00

    90,00

    90,00

    1.953,34

    2.043,34

    2.133,34

    V

    153

    275,40

    122,40

    76,50

    76,50

    1.659,16

    1.735,66

    1.812,16

    IV

    136,5

    245,70

    109,20

    68,25

    68,25

    1.485,49

    1.553,74

    1.621,99

    III

    127

    228,60

    101,60

    63,50

    63,50

    1.381,81

    1.445,31

    1.508,81

    II

    114

    205,20

    91,20

    57,00

    57,00

    1.240,72

    1.297,72

    1.354,72

    I

    100

    180,00

    80,00

    50,00

    50,00

    1.085,21

    1.135,21

    1.185,21

    (*) Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del C.C.N.L. 18.7.2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.

    CCNL edili industria e cooperative: il periodo di applicabilità

    Nel testo viene specificato che il contratto si applica dall’1.2.2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30.6.2028.

    Qualora non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A./R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato.

    Inoltre le Parti ribadiscono la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali. Pertanto, i Contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore all’1.2.2026.

    CCNL EDILIZIA 2025 Modello DUE per la regolarità contributiva

    il nuovo modello di denuncia unica   D.U.E. presenterà,  al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:

    a)    Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;

    b)    Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;

    c)    Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;

    d)    Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 55 del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;

    e)    E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;

    f)    C.C.N.L. applicato;

    g)    C.I.P.L. applicato bloccante;

    h)    Ore malatia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;

    i)    Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.

  • Edilizia

    Patente a crediti e DURF: come compilare la richiesta ?

    Le due ultime faq di chiarimenti pubblicate dall'Ispettorato del lavoro si occupano dell'indicazione relativa all'obbligo del DURF richiesta nel modulo di istanza per ottenere la patente a crediti per l'edlizia.

    I dubbi riguardano l'indicazione tra le due proposte nel modello:

    1. "Non obbligatorio "o
    2. " esenzione giustificata"

    e si chiariscono due casi nei quali le aziende non  possono essere in possesso del DURF per motivazioni oggettive o normative

    Vediamo le risposte  in dettaglio.

    Compilazione richiesta Patente per aziende “giovani”

    Nella FAQ 28 del 31 gennaio 2025 veniva richiesto quale opzione indicare, in tema di DURF,  tra le due proposte nel modello:

    1. "Non obbligatorio "o
    2. " esenzione giustificata"

    nel caso di una azienda attiva da meno di tre anni.

    L'ispettorato evidenzia in primo luogo che , ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. Si fa  riferimento  quindi ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

    • a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
    • b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

    Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi .

    Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

    Compilazione richiesta Patente per aziende che versano IVA per meno del 10%

    Nella Faq 27 veniva presentato il caso di una azienda  di installazione di impianti per la produzione vitivinicola ricavi” per la quale si faceva presente che pr l'obbligo del DURF sono richiesti versamenti  fiscali minimi pari almeno al 10%, percentuale non  facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali  vendite.  Si chiedeva quindi  come compilare la richiesta della patente in relazione al  possesso del DURF 

    L'ispettorato afferma che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente è possibile indicare  l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.