• Edilizia

    Costo medio lavoro edilizia: tabelle 2026

    E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 23 del 26.3.2026 della direzione  Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industria che definisce  

    1. L'aggiornamento del costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e  attività affini e delle cooperative per gli operai e per gli impiegati con decorrenza dalla  data di emanazione del decreto e 
    2.  il costo del lavoro in edilizia  a livello provinciale, per operai e impiegati

    Il decreto fornisce in allegato  le tabelle  di dettaglio.

    Costo medio lavoro in edilizia: i dati di riferimento

     Si ricorda che i valori sono determinanti esaminando il rinnovo del seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: 

    • CCNL EDILI Industria-Cooperative astipulato in data 21 febbraio 2025 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;  
    • CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 15 aprile 2025 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; 
    • il CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 20 maggio 2025 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
      e  sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da maggio 2025 con decorrenza 26 marzo 2026

    Il decreto precisa che il costo del lavoro  cosi determinato  è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

    1.  benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
    2.  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni.

  • Edilizia

    Patente a crediti cantieri: istituite le Commissioni per recuperare punti

    Prosegue il percorso di attuazione del sistema della patente a crediti nei cantieri, introdotto per rafforzare la prevenzione degli infortuni e il contrasto al lavoro irregolare. Con il nuovo provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro vengono disciplinate le modalità operative per il recupero dei crediti decurtati, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni territoriali.

    Come noto , il sistema della patente a crediti riguarda imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili e prevede un punteggio iniziale che può essere ridotto in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La perdita di crediti può impedire l’operatività dell’impresa qualora il punteggio scenda sotto determinate soglie.

    Il nuovo provvedimento interviene dunque per definire la struttura delle Commissioni competenti, le modalità di richiesta di recupero dei crediti e gli adempimenti necessari per ripristinare la capacità operativa dell’impresa o del lavoratore autonomo. 

    Le disposizioni sono contenute nel decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 24  del 6 marzo 2026.

    Quadro normativo della patente a crediti

    Come noto, il sistema della patente a crediti si inserisce nel quadro delle misure di rafforzamento della sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, con diversi interventi normativi, tra cui il DL n. 19/2024 (PNRR) e il DL n. 159/2025, che ne hanno modificato l’articolo 27 .

    La disciplina è stata poi attuata operativamente con il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132, che ha stabilito le modalità per la richiesta e il rilascio della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

    Il meccanismo della patente funziona come strumento di qualificazione delle imprese: il possesso di un numero minimo di crediti rappresenta infatti un requisito per poter operare nei cantieri.

    La perdita dei crediti può derivare da violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuate nel Testo unico e nei relativi allegati. Per garantire il ripristino della regolarità e favorire comportamenti correttivi, la normativa prevede la possibilità di recuperare i crediti decurtati attraverso specifiche procedure e interventi formativi o organizzativi. 

    Per rendere operativo il sistema di recupero dei crediti, il provvedimento prevedeva appunto  la costituzione di Commissioni territoriali presso ciascun ambito regionale. 

    Costituzione delle Commissioni territoriali e ambito di competenza

     Le Commissioni recentemente nominate dall'INL sono composte da rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza.

     In particolare, la struttura è definita come segue:

    Componente Ente di appartenenza Funzione
    Direttore interregionale INL o delegato Ispettorato nazionale del lavoro Presidenza o coordinamento della Commissione
    Funzionario esperto in sicurezza sul lavoro Ispettorato nazionale del lavoro Valutazione tecnica delle violazioni
    Direttore regionale INAIL o delegato INAIL Valutazione tecnico-assicurativa
    Funzionario esperto in sicurezza INAIL Supporto tecnico alla Commissione

    Alle riunioni partecipano inoltre senza diritto di voto: 

    • un rappresentante delle ASL competente in materia di sicurezza sul lavoro 
    • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

    Per quanto riguarda la competenza territoriale, la Commissione competente è individuata sulla base di: sede legale dell’impresa, oppure domicilio del lavoratore autonomo. 

    Nel caso di imprese estere, il riferimento è alla stabile organizzazione in Italia o a una delle sedi operative presenti sul territorio nazionale. 

    Sono previste inoltre alcune particolarità territoriali:

    • per imprese o lavoratori autonomi con sede nelle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza è attribuita alla Commissione operante in Veneto, mentre 
    • per la Regione Sicilia è competente la Commissione operante in Calabria.

    Recupero crediti: gli adempimenti

    Imprese e lavoratori autonomi che hanno subito una decurtazione dei crediti possono avviare la procedura di recupero presentando un’istanza motivata alla Commissione territoriale competente.

    La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica alla segreteria della Commissione e deve contenere:

    • istanza motivata di recupero dei crediti
    • eventuali provvedimenti sanzionatori ricevuti
    • relazione tecnica sulle misure adottate per correggere le violazioni
    • eventuale proposta di piano di recupero dei crediti
    • richiesta di audizione davanti alla Commissione (facoltativa).

    Dopo la ricezione della domanda completa, la Commissione procede alla convocazione della riunione di norma entro 20 giorni lavorativi.

    Nel corso dell’istruttoria la Commissione valuta le misure adottate dall’impresa e può richiedere specifici interventi correttivi. 

    Tra le principali misure previste rientrano:

    • percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza per i soggetti responsabili delle violazioni
    • formazione aggiuntiva per i lavoratori che operavano nel cantiere interessato
    • investimenti migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro.

    Il numero massimo   di crediti recuperabili e la soglia minima per tornare ad operare sono stabiliti come segue:

    Parametro Valore
    Crediti massimi recuperabili 15 crediti
    Crediti minimi necessari per operare 15 crediti
    Recupero possibile Anche in modo frazionato

    Gli adempimenti richiesti devono essere proporzionati al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.

    Una volta completate le misure prescritte, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere una nuova riunione della Commissione.

     In tal caso la Commissione si riunisce entro circa 15 giorni lavorativi per verificare la corretta attuazione degli interventi e deliberare la riassegnazione dei crediti.

    Infine, il provvedimento prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro effettui un monitoraggio annuale sull’attività delle Commissioni territoriali, al fine di valutare l’efficacia del sistema e proporre eventuali aggiornamenti delle linee guida operative.

  • Edilizia

    Riduzione contributi edilizia: domande entro il 15.3

    I datori di lavoro del settore edile che intendono usufruire della riduzione contributiva prevista per il 2025 devono presentare la relativa domanda all’Inps entro il 15 marzo 2026. La misura, disciplinata dall’articolo 29 del Dl 244/1995, continua ad applicarsi anche per l’anno in corso con una percentuale di riduzione pari all’11,50%, come stabilito dal decreto interministeriale del 29 settembre 2025.

     La  conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione  2023 , secondo le quali  l’ammontare del gettito  contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.

    INPS ha pubblicato il 21 novembre le istruzioni aggiornate per la fruizione del beneficio nella circolare 145 2025

     Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni 2025

    La riduzione contributiva è prevista per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, in continuità con quanto stabilito per gli anni precedenti. Possono accedervi i datori di lavoro appartenenti ai settori industria e artigianato, classificati con specifici codici statistici contributivi (CSC). Codici CSC ammessi e esclusi (estratto dalla circolare)

    Settore CSC ammessi CSC esclusi
    Industria 1.13.01 – 1.13.05 1.13.06 – 1.13.08
    Artigianato 4.13.01 – 4.13.05 4.13.06 – 4.13.08

    Il beneficio non spetta ai lavoratori part-time e deve essere calcolato al netto delle riduzioni previste dalla normativa (legge n. 388/2000 e legge n. 266/2005). Inoltre, non si applica al contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali. Resta confermato il principio di non cumulabilità con altri incentivi contributivi “non cumulabili”, come l’esonero giovani previsto dal decreto-legge n. 60/2024. La circolare ribadisce inoltre che non è applicabile in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori con orario ridotto. 

    Condizioni di accesso al beneficio 

    Per accedere alla riduzione contributiva i datori di lavoro devono soddisfare i seguenti requisiti fondamentali: Regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006. Rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Applicazione corretta delle disposizioni sull’imponibile contributivo (art. 1, D.L. n. 338/1989). Assenza, nel quinquennio precedente, di condanne definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 36-bis, D.L. n. 223/2006). La riduzione non può essere concessa qualora il datore di lavoro effettui dichiarazioni non veritiere: in tal caso, la struttura territoriale INPS procede al recupero delle somme e alla segnalazione all’Autorità giudiziaria. 

     Istruzioni operative: istanze e compilazione Uniemens

     Presentazione dell’istanza Le domande devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile nel Cassetto previdenziale alla voce Comunicazioni on-line → Invio nuova comunicazione. I sistemi informativi INPS effettuano un controllo automatizzato sulla compatibilità dell’inquadramento aziendale, con definizione entro il giorno successivo. 

    In caso di accoglimento, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, valido per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.

    Per usufruire della riduzione contributiva, occorre compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici indicati dall’INPS:

    Tipologia Codice Uniemens Sezione
    Sgravio corrente (da novembre 2025) L206 <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
    Recupero arretrati 2025 L207 <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>
    Operai non più in forza NFOR <TipoLavStat>

    Per le matricole sospese o cessate, l’istanza deve essere inviata tramite la funzione Contatti del Cassetto previdenziale, allegando la dichiarazione conforme al fac-simile dell’allegato 2 della circolare. 

    Il beneficio può essere utilizzato nelle denunce fino al periodo di competenza febbraio 2026. 

    Le istanze possono essere presentate entro il 15 marzo 2026.

  • Edilizia

    Appalti edili: chiarimenti ANAC sul DURC di congruità

    Con il Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2025, pubblicato il 5 febbraio scorso,  l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione del decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici di lavori edili .

    Il documento, ripreso per la sua rilevanza anche dalla commissione nazionale delle casse edili,  ribadisce che la verifica di congruità costituisce un adempimento obbligatorio per tutti gli appalti pubblici di lavori, indipendentemente dall’importo, con riferimento alle attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e a quelle affini e funzionalmente connesse all’attività dell’impresa affidataria .

    L’attestazione della congruità prende la forma del cosiddetto “DURC di congruità”, introdotto dal D.M. n. 143/2021 per garantire il rispetto dei contratti collettivi del settore edile e contrastare il lavoro irregolare e il dumping contrattuale .

     Il Comunicato ANAC interviene in chiave applicativa, con particolare attenzione al momento della richiesta e ai soggetti legittimati. Vediamo gli aspetti piu rilevanti.

    Le norme sul DURC di congruità

    Il D.M. n. 143/2021 disciplina le modalità operative per la verifica della congruità del costo della manodopera impiegata nella realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa, in attuazione dell’art. 119, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 

    La norma prevede che, per i lavori edili, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprenda anche la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.

     Tale verifica è effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, sulla base degli accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore 

    Il sistema si articola in più fasi:

    1. l’impresa principale trasmette alla Cassa Edile i dati del cantiere tramite la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL), utilizzando il portale “Edilconnect” della CNCE, indicando valore complessivo dell’opera, valore dei lavori edili, committenza ed eventuali subappaltatori 
    2. tramite il medesimo portale viene richiesta la certificazione di congruità, che la Cassa Edile rilascia entro dieci giorni dalla richiesta 
    3. la Cassa confronta il costo del lavoro dichiarato con le percentuali minime previste dalla tabella allegata all’Accordo collettivo di settore 

    La verifica può concludersi con esito positivo (rilascio del DURC di congruità) oppure con esito negativo, in caso di scostamento rispetto ai valori minimi

    Istruzioni e Check list

    l Comunicato ANAC richiama in modo puntuale le soglie e le conseguenze operative in caso di scostamento dalle percentuali minime di incidenza della manodopera.

    Scostamento rispetto ai valori minimi Conseguenza
    ≤ 5% Rilascio possibile del DURC di congruità previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi la differenza
    > 5% 15 giorni per regolarizzare versando il costo della manodopera mancante; in caso di mancata regolarizzazione, iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari e blocco del saldo finale

    In caso di scostamento superiore al 5%, l’impresa ha 15 giorni per regolarizzare la propria posizione 

    Se non provvede, la Cassa Edile procede all’iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari e l’azienda non può ricevere il saldo finale dei lavori 

    Un altro chiarimento rilevante riguarda il momento e i soggetti legittimati alla richiesta del DURC di congruità. La norma non prevede deroghe: la richiesta può essere effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori, prima del saldo finale 

    ANAC precisa inoltre che, anche nei casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante (art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023), l’amministrazione deve comunque richiedere all’appaltatore principale l’attestazione di congruità. . Ciò in quanto è l’appaltatore a dover inserire tutti i dati di cantiere nel portale Edilconnect ed è quindi il soggetto legittimato alla richiesta del DURC di congruità 

    In chiave operativa, una check list per imprese  e consulenti  deve prevedere di

    • verificare la corretta trasmissione dei dati di cantiere tramite DNL su Edilconnect;
    • monitorare l’incidenza della manodopera rispetto ai valori minimi contrattuali;
    • programmare per tempo la richiesta del DURC di congruità in coincidenza con l’ultimo SAL;
    • gestire tempestivamente eventuali scostamenti superiori al 5% per evitare il blocco del saldo e l’iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari.

  • Edilizia

    Piattaforma patente a crediti: disponibile il manuale di istruzioni

    E' stato pubblicato sul sito ministeriale il decreto direttoriale 43 2025 proposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che disciplina le modalità di accesso ai dati contenuti nella patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, per  garantire trasparenza e correttezza nella consultazione delle informazioni, tutelando allo stesso tempo i dati personali degli interessati secondo i principi del Regolamento UE 2016/679.

    L'Ispettorato Nazionale del lavoro  ha reso ora  disponibile il Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PAC) per illustrare in dettaglio :

    •  le procedure e le funzionalità disponibili e
    • i requisiti obbligatori e aggiuntivi.

    La piattaforma di servizio per la patente a crediti è raggiungibile all'indirizzo servizi.ispettorato.gov.it

    Consulta QUI il Manuale operativo PAC.

    Il contesto: la patente a crediti nei cantieri e il ruolo del Garante

    Il 21 maggio 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per disciplinare le modalità di accesso alle informazioni contenute nella “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. prevista dall’art. 27 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

    Per approfondire leggi Patente cantieri regole faq aggiornate

     La gestione del sistema e delle relative informazioni personali è affidata all’INL, che agisce come titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

    Pur approvando il provvedimento, il Garante con il provvedimento 294 2025 (Qui il testo)   ha imposto due importanti condizioni di cui si dovrà tener conto prima della pubblicazione ed entrata in vigore del decreto: 

    1. La prima riguarda la sicurezza delle password di accesso per i  soggetti abilitati: dovranno essere conservate con tecniche crittografiche conformi allo stato dell’arte, come già indicato nel provvedimento n. 594/2023.
    2.  La seconda condizione impone di dettagliare meglio le misure tecniche per garantire l’immodificabilità e l’integrità dei log di accesso e tracciamento. È stato inoltre richiesto di limitare i dati registrati nel tracciamento a quelli strettamente necessari, escludendo l’indirizzo e-mail ordinario, nel rispetto dell’art. 32 del GDPR e dei principi di integrità e riservatezza.

    Le modalità di accesso ai dati: chi può vedere cosa

    Il decreto prevede che le informazioni relative alla patente siano accessibili tramite il Portale dei Servizi INL, autenticandosi con SPID, CIE o strumenti equivalenti. Possono accedere:

    1. i titolari della patente o i loro delegati (con piena visibilità);
    2. le pubbliche amministrazioni (solo per verificare il possesso e la validità del titolo in caso di appalti);
    3. i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i soggetti che intendono affidare lavori (per valutare eventuali sospensioni della patente);
    4. gli organismi paritetici e i coordinatori per la sicurezza (per finalità di vigilanza e coordinamento).

    Il portale potrà fornire dati identificativi del titolare, punteggio iniziale e aggiornato, eventuali sospensioni e decurtazioni di crediti, ma non riportare gli estremi dei provvedimenti che le hanno causate, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR)

    Informazioni visualizzabili – Modalità e finalità di accesso

    Le informazioni della patente sono suddivise in sezioni:

    • Dati anagrafici e identificativi del soggetto titolare.
    • Numero, data di rilascio e stato (attiva/sospesa) della patente.
    • Punteggio iniziale e aggiornato.
    • Eventuali sospensioni e i relativi estremi.
    • Provvedimenti definitivi che comportano decurtazione di crediti.

    L' Accesso tramite SPID livello 2, CIE, CNS o strumenti equivalenti (eIDAS per soggetti europei).

    I titolari o delegati possono accedere direttamente.

    Gli altri soggetti accedono tramite autodichiarazione e dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.

    Le informazioni sono accessibili solo per le seguenti finalità:

    • Verifica del possesso e validità del titolo abilitante (es. per partecipazione ad appalti);
    • Controllo sulla sicurezza nei cantieri e sulla regolarità contrattuale;
    • Verifica della possibilità di proseguire lavori in caso di sospensione della patente. AL VIA 

    Sicurezza informatica e trattamento dei dati

    Per la sicurezza dei dati sulla piattaforma vengono applicate misure tecniche e organizzative molto dettagliate e avanzate, tra cui:

    • Autenticazione forte (MFA), segregazione degli accessi, monitoraggio continuo;
    • Protezione cloud, sistemi antivirus/XDR, SIEM, backup automatici;
    • Sistema di tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma (log in modalità “append-only”).
    • I dati relativi alla patente sono conservati per la durata della stessa.

    Le informazioni su sospensioni e provvedimenti disciplinari sono conservate per un massimo di 5 anni.

    I log di tracciamento degli accessi sono conservati per 5 anni, senza analisi automatizzate o alert.

  • Edilizia

    Patente cantieri e omicidio colposo: committente condannato

    La sentenza n. 13533 del 2025 della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, riguarda un tragico infortunio sul lavoro. La vicenda vedeva coinvolto un lavoratore, G.G., artigiano in pensione, caduto dal primo piano di una villetta in costruzione mentre effettuava una riparazione a una ringhiera, privo di qualsiasi protezione anticaduta.

     Il lavoro si svolgeva per conto di una società di costruzioni, il cui legale rappresentante era imputato nel processo.

    Secondo la ricostruzione dei giudici, G.G. si era recato sul luogo insieme al figlio , titolare di un altra azienda incaricata di lavori  per i serramenti nel cantiere, per risolvere un difetto della ringhiera. Tuttavia, la villetta era già stata consegnata all’acquirente e formalmente il cantiere risultava chiuso. Il lavoratore operava senza ponteggi o funi, in un ambiente privo di misure di sicurezza.

     Inizialmente assolto in primo grado, il legale rappresentante  è stato poi condannato in appello e la Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione (pena sospesa), oltre al risarcimento dei danni alle parti civili.

     Uno dei nodi del processo è stata anche la qualifica del lavoratore , definito dall'ispettore del lavoro" dipendente in nero"  e operativo per conto del figlio imprenditore.

    La corte d'appello ha invece  ritenuto che G.G. fosse un lavoratore autonomo, incaricato direttamente dal committente, il quale aveva omesso di verificarne l’idoneità tecnico-professionale, configurando così una responsabilità penale per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.

    Obblighi datore di lavoro e committente nei cantieri

    Il cuore giuridico della pronuncia si fonda sul D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), in particolare sugli articoli 89 e 90:

    • il "committente" è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata, mentre 
    • l’art. 90, comma 9, lett. a), impone a tale soggetto l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui affida lavori.

    Nel caso esaminato, il committente aveva affidato informalmente l'intervento a un soggetto che non risultava iscritto alla Camera di Commercio, senza richiedere né ricevere documentazione tecnica, attestati di formazione o elementi di prova del possesso di dispositivi di protezione individuale (DPI). 

    Secondo la Cassazione, l’omessa verifica costituisce una violazione diretta dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e configura una responsabilità penale del committente, essendo l’evento lesivo avvenuto nell’ambito di una “area di rischio” a lui riconducibile.

    È importante ricordare che, anche quando i lavori sono affidati a un lavoratore autonomo e non a una ditta strutturata, il committente deve comunque richiedere specifica documentazione (elencata all’allegato XVII del T.U.) che provi l’idoneità a svolgere lavori in sicurezza e nello specifoc DURC e patente a punti.

    Non basta infatti  una conoscenza personale o la fiducia nelle competenze del lavoratore.

    Responsabilità anche in caso di comportamento imprudente

    Uno degli argomenti difensivi più ricorrenti nei processi per infortuni sul lavoro è la cosiddetta “condotta abnorme del lavoratore”. In questa sentenza, però, la Corte di Cassazione ha chiarito che non si può invocare tale esimente se il comportamento del lavoratore, seppur imprudente, si colloca all’interno dell’“area di rischio” di cui il datore o committente deve tenere conto.

    Nel caso specifico, il lavoratore si era introdotto nella villetta in assenza del committente e senza preavviso, ma stava comunque eseguendo un lavoro commissionato. Anche se l’imputato ha sostenuto di non essere stato avvertito del giorno dell’intervento, i giudici hanno rilevato che non aveva predisposto alcuna misura preventiva, né avrebbe dimostrato che, se informato, avrebbe effettivamente attivato procedure di sicurezza.

    La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la responsabilità del committente e del datore di lavoro non viene meno anche in presenza di imprudenze da parte del lavoratore, se queste si verificano in un contesto prevedibile e riconducibile al rischio lavorativo. Solo comportamenti radicalmente eccentrici o del tutto estranei alle mansioni affidate potrebbero escludere la responsabilità penale.

    Conclusioni: obbligo di verifica della patente in tutti i casi.

    La sentenza n. 13533/2025  riafferma  quindi che  l’affidamento di lavori, anche saltuari o marginali, impone sempre la verifica dell’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato. Questa responsabilità non può essere elusa neppure quando si tratti di lavoratori autonomi o artigiani di fiducia.

    Inoltre con l’entrata in vigore della patente a punti per i cantieri (art. 27, D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024), questo obbligo si rafforza ulteriormente. Il committente è tenuto a verificare che le imprese e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a punti, requisito essenziale per poter operare nei cantieri temporanei e mobili.

    Ignorare tale verifica espone il committente a gravi responsabilità, sia sul piano penale, come dimostrato dalla sentenza in esame, sia su quello amministrativo, con possibili sanzioni e la sospensione delle attività

  • Edilizia

    CCNL PMI Edilizia completato il rinnovo 2025: ecco gli aumenti

    Il 15 aprile 2025 è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili e affini, con decorrenza dal 1° aprile 2025 , valido fino al 30 giugno 2028. 

    L’accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, e conclude il percorso avviato con l’intesa economica del 24 marzo 2025, la cui efficacia era subordinata al completamento della parte normativa.

    Il rinnovo risponde all’esigenza di adeguare le condizioni contrattuali a un contesto produttivo in evoluzione, con un'attenzione particolare sia agli aspetti retributivi sia a quelli legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Le novità principali introdotte mirano a rafforzare la qualità dell’occupazione e la trasparenza degli obblighi contributivi e assicurativi nel settore, attraverso l’introduzione di nuovi strumenti come la denuncia unica edile e una più incisiva sorveglianza sanitaria.

    L’intesa rappresenta un passo importante per il consolidamento dei diritti dei lavoratori del comparto edile e per la promozione della qualificazione del settore. Tra le innovazioni rilevanti, si segnalano l’istituzione di commissioni tecniche paritetiche, l’avvio di una nuova disciplina per le trasferte e l’attivazione di un progetto sperimentale per la tutela della salute dei lavoratori.

    CCNL PMI Edili: le novità normative denuncia unica, trasferte, sicurezza

    Sul piano normativo, il rinnovo introduce importanti innovazioni volte alla razionalizzazione degli adempimenti e al rafforzamento della tutela del personale.

    A partire dal 15 aprile 2025 viene istituita una commissione paritetica con rappresentanza di Confapi Aniem, incaricata di definire il modello di denuncia unica edile. Tale strumento, da attivarsi entro sei mesi, punta a semplificare e uniformare gli obblighi dichiarativi a carico delle imprese, favorendo una maggiore trasparenza e tracciabilità dei rapporti di lavoro.

    In materia di trasferta, il contratto prevede che, dal 1° ottobre 2025, nei cantieri avviati successivamente a tale data e contestualmente all’introduzione della denuncia unica, venga applicata una nuova disciplina nazionale, in sostituzione degli accordi territoriali precedenti. Questo intervento normativo ha l’obiettivo di superare la frammentazione regolativa sul tema, garantendo un trattamento omogeneo a livello nazionale.

    Un altro punto qualificante dell’accordo è rappresentato dal rafforzamento della sorveglianza sanitaria. 

    A partire dal 1° gennaio 2025 sarà avviato un progetto sperimentale annuale, finalizzato a potenziare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni tra gli operai del settore.

     Le risorse stanziate ammontano a 3 milioni di euro, di cui il 75% sarà finanziato da Formedil, Cnce e Sanedil, mentre il restante 25% verrà messo a disposizione dagli enti territoriali della sicurezza. L’obiettivo è rilanciare la medicina del lavoro in cantiere, favorendo un approccio proattivo e integrato alla prevenzione.

    Novità economiche: gli aumenti salariali

    Dal punto di vista economico, il rinnovo contrattuale prevede un aumento complessivo dei minimi retributivi pari a 175 euro a parametro 100, distribuito in due tranche: 

    1. la prima di 100 euro a partire dal 1° aprile 2025, e
    2.  la seconda di 75 euro dal 1° marzo 2027.

    L’incremento interessa tutti i livelli della classificazione del personale, con l’obiettivo di adeguare le retribuzioni ai mutati contesti economici e al crescente fabbisogno di competenze nel settore.

    È inoltre prevista l’attivazione, entro il 30 giugno 2025, di commissioni tecniche incaricate di aggiornare il sistema di classificazione dei lavoratori e di coordinare le norme contrattuali vigenti. 

    Si tratta di un intervento che mira a valorizzare i percorsi professionali e a rendere più coerente la struttura contrattuale rispetto alle reali attività svolte dai lavoratori.

    DISPONIBILE QUI IL TESTO DEGLI ACCORDI CON LE TABELLE RETRIBUTIVE

    CCNL PMI Edili : Tabella degli aumenti e nuovi minimi retributiv

    Nella Tabella  che segue gli aumenti e i nuovi minimi retributivi (valori lordi mensili) per i dipendenti delle imprese aderenti

    Livello Minimo attuale + Aprile 2025 + Marzo 2027 Totale nuovo minimo
    Operaio Comune (Param. 100) 1.400,00 € +100,00 € +75,00 € 1.575,00 €
    Operaio Qualificato (Param. 120) 1.680,00 € +120,00 € +90,00 € 1.890,00 €
    Caposquadra (Param. 140) 1.960,00 € +140,00 € +105,00 € 2.205,00 €