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CCNL PMI Edilizia completato il rinnovo 2025: ecco gli aumenti
Il 15 aprile 2025 è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili e affini, con decorrenza dal 1° aprile 2025 , valido fino al 30 giugno 2028.
L’accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, e conclude il percorso avviato con l’intesa economica del 24 marzo 2025, la cui efficacia era subordinata al completamento della parte normativa.
Il rinnovo risponde all’esigenza di adeguare le condizioni contrattuali a un contesto produttivo in evoluzione, con un'attenzione particolare sia agli aspetti retributivi sia a quelli legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Le novità principali introdotte mirano a rafforzare la qualità dell’occupazione e la trasparenza degli obblighi contributivi e assicurativi nel settore, attraverso l’introduzione di nuovi strumenti come la denuncia unica edile e una più incisiva sorveglianza sanitaria.
L’intesa rappresenta un passo importante per il consolidamento dei diritti dei lavoratori del comparto edile e per la promozione della qualificazione del settore. Tra le innovazioni rilevanti, si segnalano l’istituzione di commissioni tecniche paritetiche, l’avvio di una nuova disciplina per le trasferte e l’attivazione di un progetto sperimentale per la tutela della salute dei lavoratori.
CCNL PMI Edili: le novità normative denuncia unica, trasferte, sicurezza
Sul piano normativo, il rinnovo introduce importanti innovazioni volte alla razionalizzazione degli adempimenti e al rafforzamento della tutela del personale.
A partire dal 15 aprile 2025 viene istituita una commissione paritetica con rappresentanza di Confapi Aniem, incaricata di definire il modello di denuncia unica edile. Tale strumento, da attivarsi entro sei mesi, punta a semplificare e uniformare gli obblighi dichiarativi a carico delle imprese, favorendo una maggiore trasparenza e tracciabilità dei rapporti di lavoro.
In materia di trasferta, il contratto prevede che, dal 1° ottobre 2025, nei cantieri avviati successivamente a tale data e contestualmente all’introduzione della denuncia unica, venga applicata una nuova disciplina nazionale, in sostituzione degli accordi territoriali precedenti. Questo intervento normativo ha l’obiettivo di superare la frammentazione regolativa sul tema, garantendo un trattamento omogeneo a livello nazionale.
Un altro punto qualificante dell’accordo è rappresentato dal rafforzamento della sorveglianza sanitaria.
A partire dal 1° gennaio 2025 sarà avviato un progetto sperimentale annuale, finalizzato a potenziare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni tra gli operai del settore.
Le risorse stanziate ammontano a 3 milioni di euro, di cui il 75% sarà finanziato da Formedil, Cnce e Sanedil, mentre il restante 25% verrà messo a disposizione dagli enti territoriali della sicurezza. L’obiettivo è rilanciare la medicina del lavoro in cantiere, favorendo un approccio proattivo e integrato alla prevenzione.
Novità economiche: gli aumenti salariali
Dal punto di vista economico, il rinnovo contrattuale prevede un aumento complessivo dei minimi retributivi pari a 175 euro a parametro 100, distribuito in due tranche:
- la prima di 100 euro a partire dal 1° aprile 2025, e
- la seconda di 75 euro dal 1° marzo 2027.
L’incremento interessa tutti i livelli della classificazione del personale, con l’obiettivo di adeguare le retribuzioni ai mutati contesti economici e al crescente fabbisogno di competenze nel settore.
È inoltre prevista l’attivazione, entro il 30 giugno 2025, di commissioni tecniche incaricate di aggiornare il sistema di classificazione dei lavoratori e di coordinare le norme contrattuali vigenti.
Si tratta di un intervento che mira a valorizzare i percorsi professionali e a rendere più coerente la struttura contrattuale rispetto alle reali attività svolte dai lavoratori.
DISPONIBILE QUI IL TESTO DEGLI ACCORDI CON LE TABELLE RETRIBUTIVE
CCNL PMI Edili : Tabella degli aumenti e nuovi minimi retributiv
Nella Tabella che segue gli aumenti e i nuovi minimi retributivi (valori lordi mensili) per i dipendenti delle imprese aderenti
Livello Minimo attuale + Aprile 2025 + Marzo 2027 Totale nuovo minimo Operaio Comune (Param. 100) 1.400,00 € +100,00 € +75,00 € 1.575,00 € Operaio Qualificato (Param. 120) 1.680,00 € +120,00 € +90,00 € 1.890,00 € Caposquadra (Param. 140) 1.960,00 € +140,00 € +105,00 € 2.205,00 € -
Domande patente a crediti: stop temporaneo dall’11 aprile
Con avviso pubblicato l'8 aprile 2025 sul sito istituzionale l'Ispettorato Nazionale del lavoro comunica che, per consentire un'attività di riorganizzazione straordinaria dell’infrastruttura informatica, il Portale dei Servizi (https://servizi.ispettorato.gov.it) non sarà accessibile:
- dalle ore 10 del giorno 11 aprile p.v.
- alle ore 7.00 del giorno 14 aprile p.v.
Nel periodo indicato non saranno pertanto raggiungibili le seguenti applicazioni:
- Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. 12/1979; ( la comunicazione telematica che i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all’Albo degli Avvocati, che svolgono adempimenti in materia di lavoro, devono effettuare dal 1° marzo 2018)
- Gestione Pagamento Sanzioni;
- Istanza Patente a Crediti.
Istanza patente a crediti gli ultmii chiarimenti dell’ispettorato
Sulla domanda di patente a crediti si ricorda che in due recenti FAQ pubblicate dall'Ispettorato del lavoro è stato chiarito come compilare il campo relativo al DURF nel modulo di richiesta della patente a crediti per l’edilizia in due specifici casi in cui le imprese non possono possedere il DURF per motivi oggettivi o normativi.
1. Imprese attive da meno di tre anni (FAQ 28 del 31 gennaio 2025):
Le aziende "giovani", non potendo soddisfare i requisiti previsti dall’art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 (tra cui almeno tre anni di attività), non possono ottenere il DURF. In questo caso, devono selezionare l’opzione “NON OBBLIGATORIO” nel modulo. Tuttavia, se in precedenza è stata indicata l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA”, non è necessaria alcuna rettifica.
2. Imprese con IVA inferiore al 10% dei ricavi (FAQ 27):
Per le imprese che, per caratteristiche fiscali (es. vendite in regime di non imponibilità a clienti comunitari), non raggiungono la soglia del 10% di versamenti nel conto fiscale richiesta per il DURF, è ammessa l’indicazione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” nella domanda di patente.
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Preposto Sicurezza sul lavoro: tutte le regole
L'Interpello n. 4/2024 della Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha fornito la corretta interpretazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 sul tema del preposto alla sicurezza , in seguito alle modifiche apportate dalla Legge n. 215/2021.
Il quesito sollevato dalla Camera di Commercio di Modena cui è stato risposto con interpello n. 4 riguardava la figura del "preposto" nei contratti di appalto o subappalto.
I principali quesiti posti alla commissione sono:
- Obbligatorietà della figura del preposto: Se è sempre obbligatorio avere un preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori indipendenti, ciascuno responsabile del proprio compito, senza funzioni di coordinamento reciproco.
- Individuazione del preposto: Se il preposto deve essere fisicamente presente presso il committente o può essere un responsabile esterno, come un project manager, che non si reca sul luogo di lavoro.
- Unico lavoratore: Se è obbligatorio nominare un preposto anche in attività svolte da un solo lavoratore.
Con l'interpello 7 del 28 novembre si risponde invece in tema di tempistiche dell'aggiornamento professionale del preposto, alla luce delle modifiche normative (vedi ultimo paragrafo)
Preposto sicurezza: obbligo di istituzione e ruolo
La Commissione nel documento ribadisce che:
- Il ruolo del preposto è considerato essenziale per garantire la sicurezza sul lavoro e la sua nomina è sempre obbligatoria in regime di appalto o subappalto.
- Il datore di lavoro non può fungere da preposto se non come "extrema ratio", ovvero solo in situazioni di minima complessità organizzativa.
- Se l'attività è svolta da un solo lavoratore, il datore di lavoro assume le funzioni di preposto.
- Il preposto deve essere fisicamente presente sul luogo di lavoro per adempiere efficacemente ai propri compiti; non può essere un responsabile esterno che non visita il sito.
L'interpello precisa che "proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi".
In conclusione, è sempre obbligatorio nominare un preposto nelle attività in appalto o subappalto, e tale figura deve essere in grado di svolgere concretamente i propri compiti sul posto di lavoro.
SCARICA QUI IL TESTO DELL'INTERPELLO
Preposto sicurezza sul lavoro i compiti in dettaglio
Il preposto è una figura chiave nella gestione della sicurezza sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.
I suoi compiti sono definiti principalmente nell'articolo 19 , e si concentrano sulla vigilanza e sul controllo dell'attività lavorativa, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza. Ecco un dettaglio delle sue responsabilità principali:
- Sovrintendere all'attività lavorativa: Il preposto deve vigilare che i lavoratori seguano le normative in materia di salute e sicurezza, incluse le direttive aziendali. Questo include il controllo sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei mezzi di protezione collettiva.
- Intervenire in caso di non conformità: Se il preposto osserva comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, deve intervenire per correggerli. Questo può significare fornire indicazioni ai lavoratori e, se necessario, interrompere temporaneamente le attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- Segnalazione di pericoli: Il preposto ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali carenze nelle attrezzature o nei dispositivi di protezione, così come altre condizioni pericolose riscontrate durante il lavoro. Questo comprende sia difetti tecnici sia situazioni operative rischiose.
- Formazione e informazione: Il preposto, pur non avendo la responsabilità diretta della formazione dei lavoratori (che è un obbligo del datore di lavoro), deve assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati sui rischi specifici e sui comportamenti corretti da tenere sul luogo di lavoro.
- Sospensione dell'attività: In casi di gravi non conformità alle regole di sicurezza, il preposto ha l’autorità di interrompere le attività dei lavoratori, in particolare quando ci sono rischi per la salute o la sicurezza. Questa misura deve essere seguita da una comunicazione tempestiva ai superiori.
- Coordinamento tra lavoratori: Se in un’azienda vi sono più preposti, è loro compito coordinarsi e garantire che le disposizioni di sicurezza siano applicate in maniera uniforme e integrata tra i vari settori o gruppi di lavoro.
L’obbligo di aggiornamento del preposto, è biennale o quinquennale?
Con due interpelli successivi n 6 di ottobre e n7 di novembre 2024 2024 la Commissione sicurezza ha anche chiarito la tempistica dell'aggiornamento obbligatorio a cui è soggetto il preposto.
In particolare nell'interpello 7 del 28 novembre 2024 la Commissione ribadisce quanto già esplicitato nell’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non è ancora stato deliberato.
In attesa di tale provvedimento l'obbligo di formazione resta fermo alla cadenza quinquennale "con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”
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Riduzione contributi edilizia 2024: regole e istruzioni
E' stato pubblicato già il 19 luglio 2024 nel sito del ministero del Lavoro, il decreto del ministero del lavoro di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2024, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili .
La conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione 2023 , secondo le quali l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.
Ieri 11 novembre 2024 è stata pubblicata la circolare INPS 93 2024 con le istruzioni e il modello di autodichiarazione aggiornati per l'applicazione relativa al 2024 , per la quale il termine per le domande è fissato al 15 FEBBRAIO 2025
Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni
Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
- nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
- nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305,
- nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse :
- le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed
- altri lavori simili,
contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quell pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.
Non spetta:
- per i lavoratori a tempo parziale, e
- per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo.
In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.
ATTENZIONE : Non è piu applicabile invece ai premi assicurativi Inail.
Si ricorda infine che il beneficio, come sempre in materia di sgravi contributivi, è applicabile solo in presenza di:
- regolarità contributiva attestata dal Durc,
- rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- assenza di o condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.
Riduzione edilizia 2023: come fare domanda
Le domande di applicazione della riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale sul sito www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione” fino a 15 febbraio 2025
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
INPS sottolinea che i sistemi informativi centrali verificano la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso dei requisiti . Se fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro le Strutture territorialmente competenti, avviseranno l’Autorità giudiziaria, e procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2024 a dicembre 2024.
Riduzione edilizia: esposizione in Uniemens
I datori di lavoro autorizzati possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens :
- a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2024,
- fino al mese di competenza gennaio 2025.
con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. - Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024 deve essere utilizzato il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavorodeve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile (Allegato n. 2); la Struttura territorialmente competente attribuisce il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro quindi devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile vanno inseriti gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; escudendo settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero. Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.
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Patente a crediti: modello per rettifica errori materiali
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il modello da utilizzare per rettificare l'istanza per la patente a crediti in edilizia
Il modello deve essere inviato dalla PEC aziendale all'indirizzo: [email protected].
Vediamo come è composto e come va compilato.
Modello richiesta rettifica errori materiali patente a crediti
Si precisa che il modulo va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.
Il Modello è cosi composto
Sezione A) – Informazioni generali: il "Codice fiscale soggetto richiedente" (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l'accesso alla piattaforma online relative all'istanza di cui si chiede rettifica. Il "Codice istanza" si trova nella pagina di riepilogo dell'istanza e sulla ricevuta.
Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo: la rettifica di questa informazione comporta necessariamente l'eliminazione dell'istanza e della patente eventualmente già generata. Occorre inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscal dell'impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.
Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo: in questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell'istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai campi:
– Ragione sociale
– PEC
– Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante
Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti: anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 d.lgs. 81/2008:
– a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
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Edilizia: materiali INAIL online per la formazione contro gli infortuni
La sicurezza sul lavoro è un tema tristemente attuale in questi giorni per i gravi incidenti che continuano a verificarsi, anche con esito mortale .
INAIL, l' istituto per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali continua l'opera di informazione continua per cercare di diffondere maggiore consapevolezza e buone pratiche, utili alla prevenzione degli infortuni in tutti gli ambiti lavorativi, attraverso incontri pubblici, corsi e pubblicazioni.
Da segnalare in particolare che sul sito istituzionale www.inail.it è disponibile tra i moltissimi materiali rivolti a tutti i settori di attività, una innovativa collana intitolata Quaderni per immagini che appunto attraverso chiari e semplici disegni illustra i rischi e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e delle attrezzature e delle opere provvisionali (come ponteggi e trabattelli) utilizzate comunemente in edilizia.
Oltre alle immagini sono comunque presenti testi di presentazione in 5 lingue: italiano inglese francese albanese rumeno
La collana è stata realizzata dalla sinergia di due strutture Inail (Dipartimento per le Innovazioni Tecnologiche e la Direzione centrale pianificazione e comunicazione) e l'approccio visuale ha l'intento di formare i lavoratori di tutte le nazionalità, eliminando la barriera linguistica che spesso ostacola la trasmissione delle informazioni.
Nei cantieri edili infatti , che contano un grande numero di lavoratori stranieri, si verifica, purtroppo, il più alto numero di infortuni gravi e mortali.
In questi giorni è stato reso disponibile l'opuscolo di 40 pagine in pdf dedicato in particolare all'utilizzo dei trabattelli.
Gli altri quaderni riguardano i seguenti argomenti :
- Casseforme – Quaderni per immagini
- Ponteggi fissi – Quaderni per immagini
- Reti di sicurezza – Quaderni per immagini
- Ancoraggi – Quaderni per immagini
- Parapetti provvisori – Quaderni per immagini
- Scale portatili – Quaderni per immagini
- Sistemi di protezione individuale dalle cadute – Quaderni per immagini
- Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto – quaderni per immagini.
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APE- anzianità professionale edilizia- chi ha diritto?
L’Anzianità Professionale Edile, o più comunemente APE Edile, è un premio collegato all’anzianità lavorativa che l’operaio matura nel settore edile, attraverso la sua iscrizione alle Casse Edili.
Si tratta, di un contributo versato interamente dalle imprese, previsto da tutti i Contratti nazionali di lavoro del settore edile.
Viene attribuita in particolare agli operai che hanno svolto nel biennio precedente almeno 2100 ore di lavoro ordinario .
Si conteggiano anche :
- le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS;
- le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL;
- le ore accreditate in via convenzionale per congedo matrimoniale, per servizio militare, per astensione obbligatoria per maternità e per congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.(Pper il riconoscimento di tali periodi figurativi è necessario presentare la relativa documentazione alla Cassa di riferimento (consigliabile informarsi presso gli uffici circa la documentazione da inviare). Non è sufficiente la comunicazione delle ore figurative da parte del datore di lavoro.
Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente a quello dell’erogazione che viene effettuata dalle Casse, generalmente, in occasione del 1° maggio dell’anno in corso.Ad esempio, per l’anno 2022 va considerato il periodo 01/10/2019 – 30/09/2021.
L'indennità economica collegata all’Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio l'ha percepita.L''importo da liquidare si calcola moltiplicando le ORE LAVORATE del 2° anno (nell'esempio: ottobre 2018 – settembre 2019) per la quota oraria stabilita contrattualmente a livello nazionale, e che dipende da:
- qualifica del lavoratore
- numero delle liquidazioni percepite
Chi paga l'APE edile?
La procedura per l'attribuzione e il pagamento della APE edile prevede che :
- le Casse edili devono inviare alla Banca Dati Ape Nazionale, istituita presso la CNCE, le ore ordinarie lavorate e figurative registrate per ogni singolo operaio.
- Le Casse Edili/Edilcasse acquisiscono ogni anno, e in modo automatico, dalla CNCE le ore dichiarate alle altre casse, per il calcolo del premio complessivamente dovuto
- Le Casse effettuano i versamenti dei contributi del periodo prescritto incassati dalle imprese . e sono incaricate dei conteggi sulla base delle risultanze della Banca Dati Ape Nazionale, alla quale chiedono il finanziamento
- Il versamento della prestazione APE ai lavoratori viene effettuata direttamente dalle Casse Edili/Edilcasse territoriali aderenti.