• Edilizia

    Preposto Sicurezza sul lavoro: tutte le regole

    L'Interpello n. 4/2024 della Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha fornito la  corretta interpretazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 sul tema del preposto alla sicurezza , in seguito alle modifiche apportate dalla Legge n. 215/2021. 

    Il quesito  sollevato dalla Camera di Commercio di Modena cui è stato risposto con interpello n. 4  riguardava la figura del "preposto" nei contratti di appalto o subappalto.

    I principali quesiti  posti alla commissione sono:

    1. Obbligatorietà della figura del preposto: Se è sempre obbligatorio avere un preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori indipendenti, ciascuno responsabile del proprio compito, senza funzioni di coordinamento reciproco.
    2. Individuazione del preposto: Se il preposto deve essere fisicamente presente presso il committente o può essere un responsabile esterno, come un project manager, che non si reca sul luogo di lavoro.
    3. Unico lavoratore: Se è obbligatorio nominare un preposto anche in attività svolte da un solo lavoratore.

    Con l'interpello 7 del 28 novembre si risponde invece in tema di tempistiche dell'aggiornamento professionale del preposto, alla luce delle modifiche normative (vedi ultimo paragrafo)

    Preposto sicurezza: obbligo di istituzione e ruolo

    La Commissione  nel documento ribadisce che:

    • Il ruolo del preposto è considerato essenziale per garantire la sicurezza sul lavoro e la sua nomina è sempre obbligatoria in regime di appalto o subappalto.
    • Il datore di lavoro non può fungere da preposto se non come "extrema ratio", ovvero solo in situazioni di minima complessità organizzativa.
    • Se l'attività è svolta da un solo lavoratore, il datore di lavoro assume le funzioni di preposto.
    • Il preposto deve essere fisicamente presente sul luogo di lavoro per adempiere efficacemente ai propri compiti; non può essere un responsabile esterno che non visita il sito.

    L'interpello precisa che "proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi".

    In conclusione, è sempre obbligatorio nominare un preposto nelle attività in appalto o subappalto, e tale figura deve essere in grado di svolgere concretamente i propri compiti sul posto di lavoro.

    SCARICA QUI IL TESTO DELL'INTERPELLO

    Preposto sicurezza sul lavoro i compiti in dettaglio

    Il preposto è una figura chiave nella gestione della sicurezza sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.

    I suoi compiti sono definiti principalmente nell'articolo 19 , e si concentrano sulla vigilanza e sul controllo dell'attività lavorativa, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza. Ecco un dettaglio delle sue responsabilità principali:

    1. Sovrintendere all'attività lavorativa: Il preposto deve vigilare che i lavoratori seguano le normative in materia di salute e sicurezza, incluse le direttive aziendali. Questo include il controllo sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei mezzi di protezione collettiva.
    2. Intervenire in caso di non conformità: Se il preposto osserva comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, deve intervenire per correggerli. Questo può significare fornire indicazioni ai lavoratori e, se necessario, interrompere temporaneamente le attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
    3. Segnalazione di pericoli: Il preposto ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali carenze nelle attrezzature o nei dispositivi di protezione, così come altre condizioni pericolose riscontrate durante il lavoro. Questo comprende sia difetti tecnici sia situazioni operative rischiose.
    4. Formazione e informazione: Il preposto, pur non avendo la responsabilità diretta della formazione dei lavoratori (che è un obbligo del datore di lavoro), deve assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati sui rischi specifici e sui comportamenti corretti da tenere sul luogo di lavoro.
    5. Sospensione dell'attività: In casi di gravi non conformità alle regole di sicurezza, il preposto ha l’autorità di interrompere le attività dei lavoratori, in particolare quando ci sono rischi per la salute o la sicurezza. Questa misura deve essere seguita da una comunicazione tempestiva ai superiori.
    6. Coordinamento tra lavoratori: Se in un’azienda vi sono più preposti, è loro compito coordinarsi e garantire che le disposizioni di sicurezza siano applicate in maniera uniforme e integrata tra i vari settori o gruppi di lavoro.

    L’obbligo di aggiornamento del preposto, è biennale o quinquennale?

    Con due interpelli successivi n 6  di ottobre e  n7  di novembre 2024 2024  la Commissione sicurezza ha anche chiarito la tempistica dell'aggiornamento obbligatorio a cui è soggetto il preposto.

    In particolare nell'interpello 7 del 28 novembre 2024 la Commissione ribadisce quanto già esplicitato nell’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non è ancora stato deliberato.

    In attesa di tale provvedimento l'obbligo di formazione resta  fermo alla  cadenza quinquennale "con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”

  • Edilizia

    Patente a crediti: modello per rettifica errori materiali

    L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  ha pubblicato il modello da utilizzare  per rettificare l'istanza per la  patente a crediti in edilizia  

    Il modello deve essere  inviato dalla PEC aziendale all'indirizzo:  [email protected].

    Vediamo come è composto  e come va compilato.

    Modello richiesta rettifica errori materiali patente a crediti

     Si precisa che il modulo va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.

    Il Modello è cosi composto 

    Sezione A) – Informazioni generali: il "Codice fiscale soggetto richiedente" (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l'accesso alla piattaforma online relative all'istanza di cui si chiede rettifica. Il "Codice istanza" si trova nella pagina di riepilogo dell'istanza e sulla ricevuta.

    Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo: la rettifica di questa informazione comporta necessariamente l'eliminazione dell'istanza e della patente eventualmente già generata. Occorre inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscal dell'impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.

    Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo: in questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell'istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai campi:

    – Ragione sociale

    – PEC

    – Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante

    Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti: anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 d.lgs. 81/2008:

    – a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.

    c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

    e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

    b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

    d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

    f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

  • Edilizia

    Contributo APE edilizia 2024: nuovi importi dal 1 ottobre

    La Commissione  Nazionale delle Casse Edili (CNCE), con la Lettera Circolare n. 23 del 24 settembre 2024, ha comunicato l’aggiornamento dei contributi minimi dovuti al Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE), in vigore dal 1° ottobre 2024. 

    L'aggiornamento è stato effettuato sulla base degli accordi delle parti sociali nazionali del 22 settembre 2022 e del 21 settembre 2023, che hanno previsto una progressiva estensione del numero minimo di ore mensili su cui calcolare il contributo, passando da 140 ore (1° ottobre 2022) a 150 ore (1° ottobre 2023) e, infine, a 160 ore dal 1° ottobre 2024.

    La seguente tabella riporta, per ciascuna regione e provincia autonoma, l'aliquota regionale del contributo FNAPE e il relativo contributo minimo da versare per 160 ore mensili, in conformità con le nuove disposizioni.

    Tabella contributi edilizia FNAPE da ottobre 2024

    Cassa Edile/Edilcassa Aliquota regionale contributo FNAPE Contributo minimo 160 ore (in euro) Contributo minimo 160 ore (arrotondamento in euro)
    Valle d'Aosta 352% 5630 5600
    Piemonte 329% 5270 5300
    Liguria 323% 5170 5200
    Lombardia 333% 5328 5300
    Trentino Alto Adige 360% 5760 5800
    Friuli Venezia Giulia 372% 5947 5900
    Veneto 358% 5731 5700
    Emilia Romagna 309% 4939 4900
    Toscana 324% 5184 5200
    Marche 297% 4752 4800
    Umbria 355% 5680 5700
    Lazio 286% 4579 4600
    Abruzzo 309% 4939 4900
    Molise 274% 4378 4400
    Campania 216% 3456 3500
    Puglia 263% 4205 4200
    Basilicata 248% 3974 4000
    Calabria 195% 3125 3100
    Sicilia 219% 3499 3500
    Sardegna 257% 4118 4100

    Cos’è il Fondo nazionale APE per l’edilizia

    Si ricorda che il  "Fondo Nazionale APE" (FNAPE) gestito dalle Casse edili Casse Edili  e costituito in ente autonomo dal 9 maggio 2023, raccoglie i contributi   versati dai  datori  di lavoro  per garantire il riconoscimento di una prestazione collegata all’anzianità lavorativa che l’operaio matura nel settore edile, attraverso la sua iscrizione presso le Casse Edili/Edilcasse.

    L'importo è calcolato applicando un'aliquota contributiva variabile a livello locale sugli stessi elementi retributivi  utilizzati per ferie, gratifica natalizia e riposi annui. 

    È prevista anche una contribuzione minima variabile  in funzione dell'aliquota contributiva dovuta alla Cassa Edile di riferimento.

  • Edilizia

    Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre

    Pubblicato in GU del 20.09.2024 n. 221 il Decreto del Ministero del Lavoro del 18.09.2024 n. 132 contenente il Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti (a crediti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

    Le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2024

    Soggetti interessati

    Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

    I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
    Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

    Modalità di presentazione della domanda per la patente a crediti

    La domanda per il conseguimento della patente deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto delegato con delega scritta, attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.

    Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024, e le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica dell'INL di prossima emanazione.

    Requisiti richiesti

    • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
    • Formazione obbligatoria per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
    • Documento unico di regolarità contributiva valido.
    • Documento di valutazione dei rischi (ove richiesto dalla normativa).
    • Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
    • Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove previsto).

    I requisiti relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva e fiscale devono essere autocertificati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.

    In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente (come precisato nella recente Circolare INL n. 4 del 23.09.2024) è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare INL, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

    L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: [email protected].

    Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

    A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

    Una volta presentata la domanda, la patente verrà rilasciata in formato digitale e sarà disponibile direttamente sul portale. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

    Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'UE o in Stati non appartenenti all'UE devono fornire una documentazione equivalente tramite autocertificazione.

    Le attività lavorative nei cantieri possono essere svolte anche in attesa del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

    Allegati:
  • Edilizia

    Edilizia, denuncia nuovo cantiere: guida agli adempimenti

    La denuncia di nuovo lavoro rappresenta un importante adempimento per le imprese in occasione dell’apertura di nuovi cantieri edili. 

    Inail ha pubblicato sul proprio sito un nuovo documento, redatto dalla Direzione regionale Inail Lombardia in collaborazione con Assimpredil Ance – Milano Lodi Monza e Brianza e Cassa Edile di Milano, Lodi Monza e Brianza, che  fornisce una guida completa per i datori di lavoro riguardo agli obblighi amministrativi nei confronti di Inail, Cassa Edile e Agenzia delle Entrate. Il dossier si articola in domande e risposte, offrendo chiarimenti dettagliati sugli adempimenti richiesti.

    Vediamo le principali indicazioni in sintesi .

    SCARICA QUI il documento integrale

    Denuncia nuovo lavoro: adempimenti nei confronti di INAIL

    Ecco le  principali istruzioni concernenti gli obblighi verso inail  con tempistica e modalità 

    Adempimento Descrizione Tempistica Modalità
    Invio Denuncia Tramite PEC in caso di malfunzionamento sito Entro 30 giorni dall'inizio lavori PEC
    Denuncia subappaltatore Indicare le date di inizio e fine lavori Al momento dell'inizio lavori Online
    Rettifica dati Tramite PEC per errori rilevanti Non specificata PEC
    Comunicazione sospensione/proroga Aprire nuova denuncia DNLTemp Al momento della sospensione/proroga Online

    In particolare  riguardo la compilazione viene chiarito che :

    •  Non è possibile effettuare variazioni dopo l’invio; eventuali errori rilevanti possono essere corretti tramite PEC.
    • Denuncia per interventi saltuari: In caso di manutenzione annuale, si indicano le date dal contratto e le masse salariali per le giornate di impiego.
    • Sospensione o proroga dei lavori: Devono essere comunicate aprendo una nuova denuncia DNLTemp.
    • Importo lavori in caso di subappalto: Deve essere indicato l’importo totale al netto dell’IVA e la percentuale dei lavori affidati a terzi.
    • Retribuzioni per il calcolo dell’importo: Le stesse utilizzate per il calcolo dell’autoliquidazione annuale.
    • Denuncia per ATI/RTI: La denuncia deve essere presentata dai datori di lavoro associati o raggruppati.
    • Campo “subappalto”: va compilato solo dall’impresa subappaltatrice.
    • Lavoratori nel cantiere: Devono essere considerati tutti i lavoratori subordinati presenti nel cantiere.
    • Retribuzioni presunte: Indicare gli imponibili presunti fino al termine massimo del 31 dicembre dell’anno in corso.
    • Denuncia per appalto con due committenti: Indicare un solo committente.

    Denuncia nuovo lavoro : adempimenti Cassa edile

     La denuncia di nuovo lavoro è presentata alla Cassa Edile per l’inizio lavori in un cantiere o per integrare dati di una DNL precedente e include :

    • informazioni sull’impresa dichiarante, 
    • committente,  
    • dati del cantiere e 
    • imprese subappaltatrici.

    Deve essere presentata contestualmente all’avvio delle opere e in caso di proroga, sospensione o modifica delle condizioni denunciate.  È possibile anche  delegare un consulente per la presentazione.

    In caso di trasferta: La denuncia deve essere inviata alla Cassa Edile della zona dove si svolgono i lavori, con l’elenco degli operai inviati in trasferta.

    L'Invio tramite CNCE Edilconnect: sostituisce l’invio cartaceo alla Cassa Edile.

    ATTENZIONE La denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile non esonera dall’obbligo di invio all'INAIL.

    Denuncia nuovo cantiere edile Adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate

    Con riguardo agli obblighi verso l'agenzia il Dossier ricorda che: 

    Per superare la presunzione di cessione di beni strumentali non rinvenibili nella sede della società è necessario compilare il Modello AA7/10 per IVA, che  deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di apertura e chiusura del cantiere.

    La segnalazione deve essere trasmessa per ogni cantiere dove vengono inviati beni strumentali.

    Compilazione: nel quadro A,  va indicata la partita IVA e la data di variazione (apertura o chiusura del cantiere).

    Nella Sezione 2 del quadro G si indica il tipo di comunicazione (A per apertura, C per chiusura) e l’indirizzo completo del cantiere.

  • Edilizia

    INAIL Buone pratiche in edilizia: nuova proroga al 5 aprile

    E' stata aperta il 5 settembre alle ore 12.00 la procedura relativa al bando INAIL  "Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili” che intende premiare esempi positivi di procedure di sicurezza per il lavoro in edilizia. 

    Con avviso del 28 novembre INAIL aveva comunicato la proroga per l'inoltro delle domande dal 4 dicembre  al 5 febbraio 2024, alle ore  18.00.

    Un nuovo comunicato , in data 2 febbraio 2024,  informa  che la data ultima di disponibilità della procedura telematica per l’inoltro delle domande di partecipazione, viene ulteriormente prorogata al 5 aprile 2024.

    Il concorso  ha l'obiettivo di  contribuire a diffondere soluzioni innovative, efficaci e trasferibili, a tutela dei lavoratori, creando un archivio di documentazione utile per tutti gli operatori del settore 

    Il bando è inserito anche tra le azioni di sensibilizzazione previste dal nuovo Piano nazionale della prevenzione in edilizia 2020-2025, parte integrante del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025.

    Bando INAIL Buone pratiche  in edilizia: come partecipare  

    Il regolamento del concorso  QUI IL TESTO INTEGRALE, prevede che si possano  candidare:

    1.  le imprese del settore edilizio,
    2.  i professionisti che operano nei cantieri, (coordinatori, architetti , ecc.)
    3.  gli enti pubblici e gli organismi paritetici del settore delle costruzioni.

    Le proposte vanno presentate attraverso la procedura online attiva sul sito dell’Inail  previa autenticazione con SPID, CIE, CNS, attraverso  tre steps : 

    • compilazione della scheda di iscrizione
    • caricamento modulistica 
    • compilazione scheda tecnica e caricamento progetto.

    Qui gli allegati da compilare

    ATTENZIONE Ogni partecipante può presentare una sola proposta. Nel caso di pluralità di invii dello stesso modulo di iscrizione, è preso in considerazione esclusivamente l’ultimo inoltrato.

    La valutazione delle  proposte pervenute  sarà di un comitato tecnico che selezionerà  i finalisti da sottoporre alla giuria

    Il premio ai progetti di buone pratiche 

    Gli elaborati premiati candidabili come “buone prassi” saranno suddivisi per categorie e saranno premiate fino a tre proposte 

    Il montepremi complessivo ammonta a  24mila euro  (5000 euro sono destinati ai primi classificati di ciascuna categoria).

     Le buone pratiche premiate saranno presentate nel corso di iniziative  pubbliche dedicate alla prevenzione di infortuni e malattie  e saranno trasmesse alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro per la procedura di validazione come “buone prassi”.

  • Edilizia

    Edilizia: materiali INAIL online per la formazione contro gli infortuni

    La sicurezza sul lavoro è un tema tristemente attuale in questi giorni per i gravi  incidenti che continuano a verificarsi, anche con esito mortale .

    INAIL, l' istituto per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali continua l'opera di informazione continua   per cercare di diffondere maggiore consapevolezza e buone pratiche,   utili alla  prevenzione degli infortuni in tutti gli ambiti lavorativi, attraverso incontri pubblici,  corsi e pubblicazioni.

    Da segnalare in particolare che sul sito istituzionale www.inail.it è disponibile  tra i moltissimi materiali rivolti a tutti i settori di attività,  una innovativa collana intitolata  Quaderni per immagini  che appunto  attraverso chiari e semplici disegni illustra i rischi e il  corretto utilizzo dei   dispositivi di protezione e delle  attrezzature   e delle opere provvisionali (come ponteggi e trabattelli)  utilizzate  comunemente in edilizia. 

    Oltre alle immagini sono comunque presenti testi  di presentazione in 5  lingue:  italiano inglese francese albanese  rumeno

    La collana è stata realizzata dalla sinergia di due strutture Inail (Dipartimento per le Innovazioni Tecnologiche e la Direzione centrale pianificazione e comunicazione)  e l'approccio visuale ha  l'intento di formare i lavoratori  di tutte le nazionalità, eliminando la barriera linguistica che spesso ostacola la trasmissione delle informazioni.

    Nei cantieri edili infatti , che contano un  grande numero di lavoratori stranieri,  si verifica, purtroppo, il più alto numero di infortuni gravi e mortali.

    In questi giorni è stato reso disponibile l'opuscolo  di 40 pagine in pdf dedicato in particolare all'utilizzo dei trabattelli. 

    Qui il testo

    Gli altri quaderni  riguardano i seguenti argomenti :

    • Casseforme – Quaderni per immagini
    • Ponteggi fissi – Quaderni per immagini
    • Reti di sicurezza – Quaderni per immagini
    • Ancoraggi – Quaderni per immagini
    • Parapetti provvisori – Quaderni per immagini
    • Scale portatili – Quaderni per immagini
    • Sistemi di protezione individuale dalle cadute – Quaderni per immagini
    • Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto – quaderni per immagini.