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CCNL PMI Edilizia completato il rinnovo 2025: ecco gli aumenti
Il 15 aprile 2025 è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili e affini, con decorrenza dal 1° aprile 2025 , valido fino al 30 giugno 2028.
L’accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, e conclude il percorso avviato con l’intesa economica del 24 marzo 2025, la cui efficacia era subordinata al completamento della parte normativa.
Il rinnovo risponde all’esigenza di adeguare le condizioni contrattuali a un contesto produttivo in evoluzione, con un'attenzione particolare sia agli aspetti retributivi sia a quelli legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Le novità principali introdotte mirano a rafforzare la qualità dell’occupazione e la trasparenza degli obblighi contributivi e assicurativi nel settore, attraverso l’introduzione di nuovi strumenti come la denuncia unica edile e una più incisiva sorveglianza sanitaria.
L’intesa rappresenta un passo importante per il consolidamento dei diritti dei lavoratori del comparto edile e per la promozione della qualificazione del settore. Tra le innovazioni rilevanti, si segnalano l’istituzione di commissioni tecniche paritetiche, l’avvio di una nuova disciplina per le trasferte e l’attivazione di un progetto sperimentale per la tutela della salute dei lavoratori.
CCNL PMI Edili: le novità normative denuncia unica, trasferte, sicurezza
Sul piano normativo, il rinnovo introduce importanti innovazioni volte alla razionalizzazione degli adempimenti e al rafforzamento della tutela del personale.
A partire dal 15 aprile 2025 viene istituita una commissione paritetica con rappresentanza di Confapi Aniem, incaricata di definire il modello di denuncia unica edile. Tale strumento, da attivarsi entro sei mesi, punta a semplificare e uniformare gli obblighi dichiarativi a carico delle imprese, favorendo una maggiore trasparenza e tracciabilità dei rapporti di lavoro.
In materia di trasferta, il contratto prevede che, dal 1° ottobre 2025, nei cantieri avviati successivamente a tale data e contestualmente all’introduzione della denuncia unica, venga applicata una nuova disciplina nazionale, in sostituzione degli accordi territoriali precedenti. Questo intervento normativo ha l’obiettivo di superare la frammentazione regolativa sul tema, garantendo un trattamento omogeneo a livello nazionale.
Un altro punto qualificante dell’accordo è rappresentato dal rafforzamento della sorveglianza sanitaria.
A partire dal 1° gennaio 2025 sarà avviato un progetto sperimentale annuale, finalizzato a potenziare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni tra gli operai del settore.
Le risorse stanziate ammontano a 3 milioni di euro, di cui il 75% sarà finanziato da Formedil, Cnce e Sanedil, mentre il restante 25% verrà messo a disposizione dagli enti territoriali della sicurezza. L’obiettivo è rilanciare la medicina del lavoro in cantiere, favorendo un approccio proattivo e integrato alla prevenzione.
Novità economiche: gli aumenti salariali
Dal punto di vista economico, il rinnovo contrattuale prevede un aumento complessivo dei minimi retributivi pari a 175 euro a parametro 100, distribuito in due tranche:
- la prima di 100 euro a partire dal 1° aprile 2025, e
- la seconda di 75 euro dal 1° marzo 2027.
L’incremento interessa tutti i livelli della classificazione del personale, con l’obiettivo di adeguare le retribuzioni ai mutati contesti economici e al crescente fabbisogno di competenze nel settore.
È inoltre prevista l’attivazione, entro il 30 giugno 2025, di commissioni tecniche incaricate di aggiornare il sistema di classificazione dei lavoratori e di coordinare le norme contrattuali vigenti.
Si tratta di un intervento che mira a valorizzare i percorsi professionali e a rendere più coerente la struttura contrattuale rispetto alle reali attività svolte dai lavoratori.
DISPONIBILE QUI IL TESTO DEGLI ACCORDI CON LE TABELLE RETRIBUTIVE
CCNL PMI Edili : Tabella degli aumenti e nuovi minimi retributiv
Nella Tabella che segue gli aumenti e i nuovi minimi retributivi (valori lordi mensili) per i dipendenti delle imprese aderenti
Livello Minimo attuale + Aprile 2025 + Marzo 2027 Totale nuovo minimo Operaio Comune (Param. 100) 1.400,00 € +100,00 € +75,00 € 1.575,00 € Operaio Qualificato (Param. 120) 1.680,00 € +120,00 € +90,00 € 1.890,00 € Caposquadra (Param. 140) 1.960,00 € +140,00 € +105,00 € 2.205,00 € -
Domande patente a crediti: recenti chiarimenti INL
Con avviso pubblicato l'8 aprile 2025 sul sito istituzionale l'Ispettorato Nazionale del lavoro comunica che, per consentire un'attività di riorganizzazione straordinaria dell’infrastruttura informatica, il Portale dei Servizi (https://servizi.ispettorato.gov.it) non sarà accessibile:
- dalle ore 10 del giorno 11 aprile p.v.
- alle ore 7.00 del giorno 14 aprile p.v.
Nel periodo indicato non saranno pertanto raggiungibili le seguenti applicazioni:
- Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. 12/1979; ( la comunicazione telematica che i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all’Albo degli Avvocati, che svolgono adempimenti in materia di lavoro, devono effettuare dal 1° marzo 2018)
- Gestione Pagamento Sanzioni;
- Istanza Patente a Crediti.
Istanza patente a crediti: i recenti chiarimenti dell’ispettorato
Sulla domanda di patente a crediti si ricorda che in due recenti FAQ pubblicate dall'Ispettorato del lavoro è stato chiarito come compilare il campo relativo al DURF nel modulo di richiesta della patente a crediti per l’edilizia in due specifici casi in cui le imprese non possono possedere il DURF per motivi oggettivi o normativi.
1. Imprese attive da meno di tre anni (FAQ 28 del 31 gennaio 2025):
Le aziende "giovani", non potendo soddisfare i requisiti previsti dall’art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 (tra cui almeno tre anni di attività), non possono ottenere il DURF. In questo caso, devono selezionare l’opzione “NON OBBLIGATORIO” nel modulo. Tuttavia, se in precedenza è stata indicata l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA”, non è necessaria alcuna rettifica.
2. Imprese con IVA inferiore al 10% dei ricavi (FAQ 27):
Per le imprese che, per caratteristiche fiscali (es. vendite in regime di non imponibilità a clienti comunitari), non raggiungono la soglia del 10% di versamenti nel conto fiscale richiesta per il DURF, è ammessa l’indicazione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” nella domanda di patente.
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CCNL Edili 2025 aumenti e nuovo modello contributivo
In data 21 febbraio, le associazioni datoriali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 3 marzo 2022, applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese edili, affini e delle cooperative-
La vigenza parte dal 1° febbraio 2025 e scade il 30 giugno 2028 .
Tra le principali novità da segnalare un nuovo strumento il Modello "Due", per la regolarità contributiva volto a garantire maggiore trasparenza e legalità nel settore, riducendo gli effetti negativi derivanti da evasione ed elusione contributiva, nonché dal fenomeno del dumping contrattuale.
Il modello 2 entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025. (ulteriori dettagli al paragrafo 4)
Per quanto concerne il trattamento economico, è stato concordato un incremento retributivo complessivo di 180,00 euro per il primo livello del settore industria e cooperative a corrispondere in tre tranche con decorrenza
- al 1° febbraio 2025 (80,00 euro),
- 1° marzo 2026 (50,00 euro) e
- 1° marzo 2027 (50,00 euro).
Vediamo altri dettagli e le tabelle retributive complete nei paragrafi che seguono .
CCNL Edilizia 2025 : le principali novità contrattuali
Il testo dell'accordo comprende anche :
- disposizioni riguardanti il fondo di previdenza complementare Prevedi, per il quale le parti firmatarie si impegnano a definire una disciplina specifica entro il 31 marzo 2025, con particolare attenzione alle nuove assunzioni di operai.
- È stata inoltre istituita una commissione paritetica con il compito di armonizzare le disposizioni relative alla classificazione del personale tra industria e cooperazione, con conclusione dei lavori prevista entro il 31 marzo 2025.
- E stato definito, con il supporto tecnico del Formedil, il Catalogo Formativo Nazionale (di seguito anche "CFN"); – il catalogo formativo nazionale è suddiviso in tre sezioni: • sezione "corsi professionalizzanti"; • sezione "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; • sezione "altro";- in corrispondenza di ciascun corso, il CFN indica la gratuità dello stesso o l'eventuale previsione di un contributo economico, fermo restando che i corsi indicati come gratuiti sono tali per le imprese che applicano i C.C.N.L. di settore per cui è previsto il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la Qualificazione del settore;
- Per quanto attiene alla disciplina del lavoro straordinario, è stato modificato il secondo comma dell’articolo 19 del CCNL industria e dell’articolo 59 del CCNL cooperazione, stabilendo un limite massimo annuale di 250 ore, di cui 150 richiedono il consenso del lavoratore, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 66/2003.
- Infine, dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore la nuova regolamentazione in materia di trasferta nazionale, applicabile esclusivamente ai cantieri avviati successivamente a tale data; questa disciplina sostituirà gli accordi territoriali relativi alla trasferta regionale, garantendo una maggiore uniformità e semplificazione degli adempimenti per le imprese e le casse edili, grazie all’integrazione con il sistema Cnce Edilconnect.
CCNL EDILIZIA 2025 Tabelle retributive
INDUSTRIA
Liv.
Par.
Aumenti – Importi mensili
Nuovi minimi – Importi mensili
Complessivi
1.2.2025 mensile
1.3.2026 mensile
1.3.2027 mensile
1.2.2025
1.3.2026
1.3.2027
VII
200
360,00
160,00
100,00
100,00
2.134,71
2.234,71
2.334,71
VI
180
324,00
144,00
90,00
90,00
1.921,23
2.011,23
2.101,23
V
150
270,00
120,00
75,00
75,00
1.601,02
1.676,02
1.751,02
IV
140
252,00
112,00
70,00
70,00
1.494,31
1.564,31
1.634,31
III
130
234,00
104,00
65,00
65,00
1.387,56
1.452,56
1.517,56
II
117
210,60
93,60
58,50
58,50
1.248,81
1.307,31
1.365,81
I
100
180,00
80,00
50,00
50,00
1.067,36
1.117,36
1.167,36
COOPERATIVE
Liv.
Par.
Aumenti – Importi mensili
Nuovi minimi – Importi mensili
Complessivi
1.2.2025
1.3.2026
1.3.2027
1.2.2025
1.3.2026
1.3.2027
VIII (*)
250
450,00
200,00
125,00
125,00
2.712,99
2.837,99
2.962,99
VII
210
378,00
168,00
105,00
105,00
2.274,90
2.379,90
2.484,90
VI
180
324,00
144,00
90,00
90,00
1.953,34
2.043,34
2.133,34
V
153
275,40
122,40
76,50
76,50
1.659,16
1.735,66
1.812,16
IV
136,5
245,70
109,20
68,25
68,25
1.485,49
1.553,74
1.621,99
III
127
228,60
101,60
63,50
63,50
1.381,81
1.445,31
1.508,81
II
114
205,20
91,20
57,00
57,00
1.240,72
1.297,72
1.354,72
I
100
180,00
80,00
50,00
50,00
1.085,21
1.135,21
1.185,21
(*) Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del C.C.N.L. 18.7.2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.
CCNL edili industria e cooperative: il periodo di applicabilità
Nel testo viene specificato che il contratto si applica dall’1.2.2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30.6.2028.
Qualora non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A./R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato.
Inoltre le Parti ribadiscono la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali. Pertanto, i Contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore all’1.2.2026.
CCNL EDILIZIA 2025 Modello DUE per la regolarità contributiva
il nuovo modello di denuncia unica D.U.E. presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:
a) Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;
b) Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;
c) Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;
d) Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 55 del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;
e) E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;
f) C.C.N.L. applicato;
g) C.I.P.L. applicato bloccante;
h) Ore malatia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;
i) Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.
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Patente a crediti e DURF: come compilare la richiesta ?
Le due ultime faq di chiarimenti pubblicate dall'Ispettorato del lavoro si occupano dell'indicazione relativa all'obbligo del DURF richiesta nel modulo di istanza per ottenere la patente a crediti per l'edlizia.
I dubbi riguardano l'indicazione tra le due proposte nel modello:
- "Non obbligatorio "o
- " esenzione giustificata"
e si chiariscono due casi nei quali le aziende non possono essere in possesso del DURF per motivazioni oggettive o normative
Vediamo le risposte in dettaglio.
Compilazione richiesta Patente per aziende “giovani”
Nella FAQ 28 del 31 gennaio 2025 veniva richiesto quale opzione indicare, in tema di DURF, tra le due proposte nel modello:
- "Non obbligatorio "o
- " esenzione giustificata"
nel caso di una azienda attiva da meno di tre anni.
L'ispettorato evidenzia in primo luogo che , ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. Si fa riferimento quindi ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi .
Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).
Compilazione richiesta Patente per aziende che versano IVA per meno del 10%
Nella Faq 27 veniva presentato il caso di una azienda di installazione di impianti per la produzione vitivinicola ricavi” per la quale si faceva presente che pr l'obbligo del DURF sono richiesti versamenti fiscali minimi pari almeno al 10%, percentuale non facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali vendite. Si chiedeva quindi come compilare la richiesta della patente in relazione al possesso del DURF
L'ispettorato afferma che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente è possibile indicare l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.
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Testo Unico Edilizia aggiornato
Pubblichiamo il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, rappresenta una delle pietre miliari della normativa italiana in ambito urbanistico ed edilizio.Esso fornisce un quadro normativo chiaro e unificato per regolamentare l'attività edilizia su tutto il territorio nazionale, assicurando la conformità alle esigenze di sicurezza, tutela ambientale e sostenibilità.
Ultimo aggiornamento all'atto del 09.10.2024.
Il testo è suddiviso in diverse parti e sezioni, ognuna dedicata a specifici aspetti della disciplina edilizia. Gli obiettivi principali includono:
- Fornire regole uniformi per le attività edilizie;
- Garantire il rispetto delle norme in materia di tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico;
- Regolamentare i procedimenti amministrativi relativi a permessi di costruire, attività edilizia libera e segnalazioni certificate;
- Sostenere interventi di rigenerazione urbana e tutela dell’ambiente.
Punti salienti del Testo Unico Edilizia aggiornato
Attività edilizia libera
- Include interventi di manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche e installazione di pannelli fotovoltaici per uso domestico, che non richiedono permessi specifici.
Permesso di costruire
- Regolamenta gli interventi di nuova costruzione e trasformazione urbanistica ed edilizia che richiedono un’autorizzazione esplicita, specificando criteri di conformità urbanistica e procedurale.
Strumenti di semplificazione
- Introduzione dello sportello unico per l’edilizia, che funge da punto di riferimento per tutte le interazioni amministrative tra cittadini e amministrazioni pubbliche.
Norme per il recupero dei sottotetti
- Agevolazioni per il recupero a fini abitativi, anche in deroga ai limiti di distanza tra edifici, nel rispetto della normativa regionale.
Contributo di costruzione
- Definisce i parametri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, favorendo interventi di ristrutturazione rispetto a nuove edificazioni.
Sostenibilità e innovazione
- Incentivi per interventi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica.
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Patente a crediti: modello per rettifica errori materiali
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il modello da utilizzare per rettificare l'istanza per la patente a crediti in edilizia
Il modello deve essere inviato dalla PEC aziendale all'indirizzo: [email protected].
Vediamo come è composto e come va compilato.
Modello richiesta rettifica errori materiali patente a crediti
Si precisa che il modulo va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.
Il Modello è cosi composto
Sezione A) – Informazioni generali: il "Codice fiscale soggetto richiedente" (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l'accesso alla piattaforma online relative all'istanza di cui si chiede rettifica. Il "Codice istanza" si trova nella pagina di riepilogo dell'istanza e sulla ricevuta.
Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo: la rettifica di questa informazione comporta necessariamente l'eliminazione dell'istanza e della patente eventualmente già generata. Occorre inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscal dell'impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.
Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo: in questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell'istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai campi:
– Ragione sociale
– PEC
– Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante
Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti: anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 d.lgs. 81/2008:
– a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
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Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre
Pubblicato in GU del 20.09.2024 n. 221 il Decreto del Ministero del Lavoro del 18.09.2024 n. 132 contenente il Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti (a crediti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2024.
Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).Modalità di presentazione della domanda per la patente a crediti
La domanda per il conseguimento della patente deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto delegato con delega scritta, attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024, e le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica dell'INL di prossima emanazione.
Requisiti richiesti
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Formazione obbligatoria per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
- Documento unico di regolarità contributiva valido.
- Documento di valutazione dei rischi (ove richiesto dalla normativa).
- Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove previsto).
I requisiti relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva e fiscale devono essere autocertificati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente (come precisato nella recente Circolare INL n. 4 del 23.09.2024) è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare INL, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: [email protected].
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Una volta presentata la domanda, la patente verrà rilasciata in formato digitale e sarà disponibile direttamente sul portale. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'UE o in Stati non appartenenti all'UE devono fornire una documentazione equivalente tramite autocertificazione.
Le attività lavorative nei cantieri possono essere svolte anche in attesa del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Allegati: