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Edilizia, denuncia nuovo cantiere: guida agli adempimenti
La denuncia di nuovo lavoro rappresenta un importante adempimento per le imprese in occasione dell’apertura di nuovi cantieri edili.
Inail ha pubblicato sul proprio sito un nuovo documento, redatto dalla Direzione regionale Inail Lombardia in collaborazione con Assimpredil Ance – Milano Lodi Monza e Brianza e Cassa Edile di Milano, Lodi Monza e Brianza, che fornisce una guida completa per i datori di lavoro riguardo agli obblighi amministrativi nei confronti di Inail, Cassa Edile e Agenzia delle Entrate. Il dossier si articola in domande e risposte, offrendo chiarimenti dettagliati sugli adempimenti richiesti.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi .
SCARICA QUI il documento integrale
Denuncia nuovo lavoro: adempimenti nei confronti di INAIL
Ecco le principali istruzioni concernenti gli obblighi verso inail con tempistica e modalità
Adempimento Descrizione Tempistica Modalità Invio Denuncia Tramite PEC in caso di malfunzionamento sito Entro 30 giorni dall'inizio lavori PEC Denuncia subappaltatore Indicare le date di inizio e fine lavori Al momento dell'inizio lavori Online Rettifica dati Tramite PEC per errori rilevanti Non specificata PEC Comunicazione sospensione/proroga Aprire nuova denuncia DNLTemp Al momento della sospensione/proroga Online In particolare riguardo la compilazione viene chiarito che :
- Non è possibile effettuare variazioni dopo l’invio; eventuali errori rilevanti possono essere corretti tramite PEC.
- Denuncia per interventi saltuari: In caso di manutenzione annuale, si indicano le date dal contratto e le masse salariali per le giornate di impiego.
- Sospensione o proroga dei lavori: Devono essere comunicate aprendo una nuova denuncia DNLTemp.
- Importo lavori in caso di subappalto: Deve essere indicato l’importo totale al netto dell’IVA e la percentuale dei lavori affidati a terzi.
- Retribuzioni per il calcolo dell’importo: Le stesse utilizzate per il calcolo dell’autoliquidazione annuale.
- Denuncia per ATI/RTI: La denuncia deve essere presentata dai datori di lavoro associati o raggruppati.
- Campo “subappalto”: va compilato solo dall’impresa subappaltatrice.
- Lavoratori nel cantiere: Devono essere considerati tutti i lavoratori subordinati presenti nel cantiere.
- Retribuzioni presunte: Indicare gli imponibili presunti fino al termine massimo del 31 dicembre dell’anno in corso.
- Denuncia per appalto con due committenti: Indicare un solo committente.
Denuncia nuovo lavoro : adempimenti Cassa edile
La denuncia di nuovo lavoro è presentata alla Cassa Edile per l’inizio lavori in un cantiere o per integrare dati di una DNL precedente e include :
- informazioni sull’impresa dichiarante,
- committente,
- dati del cantiere e
- imprese subappaltatrici.
Deve essere presentata contestualmente all’avvio delle opere e in caso di proroga, sospensione o modifica delle condizioni denunciate. È possibile anche delegare un consulente per la presentazione.
In caso di trasferta: La denuncia deve essere inviata alla Cassa Edile della zona dove si svolgono i lavori, con l’elenco degli operai inviati in trasferta.
L'Invio tramite CNCE Edilconnect: sostituisce l’invio cartaceo alla Cassa Edile.
ATTENZIONE La denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile non esonera dall’obbligo di invio all'INAIL.
Denuncia nuovo cantiere edile Adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
Con riguardo agli obblighi verso l'agenzia il Dossier ricorda che:
Per superare la presunzione di cessione di beni strumentali non rinvenibili nella sede della società è necessario compilare il Modello AA7/10 per IVA, che deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di apertura e chiusura del cantiere.
La segnalazione deve essere trasmessa per ogni cantiere dove vengono inviati beni strumentali.
Compilazione: nel quadro A, va indicata la partita IVA e la data di variazione (apertura o chiusura del cantiere).
Nella Sezione 2 del quadro G si indica il tipo di comunicazione (A per apertura, C per chiusura) e l’indirizzo completo del cantiere.
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Laurea abilitante in edilizia e territorio: i decreti su tirocinio ed esame
Sono apparsi in Gazzetta Ufficiale il 10 e il 12 agosto 2023 due decreti attuativi del ministero della ricerca riguardanti le nuove classi di laurea l'esercizio delle professioni di
- geometra laureato e
- di perito industriale laureato.
Il primo decreto datato 28 maggio 2023, di attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» è relativo alla Laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (Classe L-P01) e prevede in particolare per chi ha conseguito o consegue la laurea professionalizzante afferente alla classe L-P01 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con modalità semplificate, illustrate nel decreto stesso.
Il secondo decreto datato 24 maggio 2023 in attuazione degli articoli 2 e 3 sempre relativo alla classe di laurea P01 illustra in particolare le modalità di svolgimento del tirocinio interno ai corsi di studio: Crediti necessari, materie, convenzioni.
Esame di stato laurea tecniche per l'edilizia e territorio
L'esame di Stato consisterà in un colloquio, a scelta dello studente,
- sulle attivita' di tirocinio svolte o sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel corso dei tirocini, e
- sulla conoscenza delle norme deontologiche.
La valutazione della prova e' espressa in centesimi e l'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100.
Le sessioni dell'esame di Stato per il 2023 e 2024 saranno indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.
Il decreto specifica infine che la Commissione giudicante sarà composta da almeno quattro membri:
- per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e,
- per l'altra metà, professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rappresentanze professionali competenti, con almeno cinque anni di esercizio professionale.
Le modalità per il Tirocinio pratico-valutativo
Il tirocinio previsto nell'ambito delle attivita' formative previste per la classe di laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe L-P01, dovrà
- fornire almeno 48 crediti formativi universitari (CFU)
- per non piu' di quaranta ore a settimana;
- a ogni CFU corrispondono venticinque ore di impegno medio per studente.
Le attivita' di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P01 previsti nel decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12
agosto 2020, n. 446 e dovranno essere svolte presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, anche del terzo settore, od ordini o collegi professionali.
Nel caso in cui le attivita' di TPV si svolgano in ambiti diversi da quelli libero-professionali, 12 dei CFU di c
sono acquisiti in convenzione con ordini o collegi professionali.
Gli ambiti di studio devono comprendere:
- rilevamento topografico e architettonico;
- metodologie digitali di supporto alla pianificazione e progettazione;
- supporto al monitoraggio e alla diagnostica delle strutture, delle infrastrutture, del territorio e degli impianti gestione di banche dati catastali, demaniali e degli enti locali;
- attivita' agronomiche e di sviluppo rurale; valutazioni estimative;
- contabilita' dei lavori; sicurezza
- nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
- certificazione energetica e della sostenibilita' e salubrita' degli ambienti;
- redazione di pratiche edilizie, di capitolati tecnici, di piani di manutenzione e attivita' di consulenza tecnica forense; progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti architettonici, strutturali,
- distributivi e impiantistici relativi alle costruzioni modeste;
- principi delle attivita' professionali;
- normativa e deontologia.
Sono previste convenzioni delle università con i soggetti sopracitati e l'intervento di tutor sia delle imprese che dell'università che sono tenuti a compilare un libretto di tirocinio per certificare le attivita svolte dagli studenti.
Lauree professionalizzanti: legge n.163 2021
Ricordiamo che la legge 163 ha modificato le modalità di accesso a molte le professioni regolamentate con l'abolizione dell'Esame di stato ma non del tirocinio pratico, come già previsto per la laurea in medicina e chirurgia dal decreto Cura Italia. Sono previste tre diverse fasi di attuazione:
- la prima ha interessato le lauree in odontoiatria, farmacia, veterinaria e psicologia
- la seconda riguarda appunto geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali laureati iscritti a una delle tre nuove lauree professionalizzanti appena create
- Piu avanti sarà la volta di biologi, chimici ,fisici tecnologi alimentari dottori agronomi e forestali, assistenti sociali attuari, in base comunque alle eventuali richieste dei consigli nazionali degli ordini o federazioni professionali.
Si ricorda che non sono compresi nella legge le lauree per le professioni di commercialista, avvocato , architetto ed ingegnere per lo stop opposto dal Ministero della Giustizia che ha la responsabilità della vigilanza su queste professioni .
Per la realizzazione delle lauree abilitanti alle professioni la condizione assolutamente necessaria è che almeno 30 crediti formativi siano acquisiti attraverso tirocinio curricolare operativo.
Anche l'esame di laurea viene quindi modificato dovendo comprendere anche aspetti pratici della professione e per questo nella commissione di laurea entreranno anche professionisti selezionati dai rispettivi ordini.
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CIGO e CISOA per caldo: regole aggiornate e scadenze
Cassa integrazione per emergenze climatiche: le istruzioni sono state pubblicate nella circolare INPS 73/2023 a seguito delle novità introdotte dal DL 98/2023 .
Il documento chiarisce in particolare alcune modalità applicative e scadenze per i settore dell’edilizia e dell'agricoltura. Vediamo di seguito le principali indicazioni.
CIGO per emergenza meteo in edilizia, escavazioni lapidei
INPS sottolinea che il DL 98/2023 :
- riconosce l'accesso alla CIGO per eventi meteo anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 in deroga al limite massimo di durata dei trattamenti ( 52 settimane nel biennio mobile a norma dell'art. 12 del DLgs. 148/2015
- non è richiesto il versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015, ma
ATTENZIONE: i periodi di CIGO ex DL 98/2023 sono conteggiati ai fini del contributo addizionale, per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale rispetto al limite del quinquennio mobile.
ISTRUZIONI UNIEMENS
In tema di conguaglio nei flussi UniEmens si dovrà utilizzare il codice che verrà comunicato dall’INPS tramite la “Comunicazione bidirezionale” nel Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane i datori di lavoro autorizzati, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno il nuovo codice “L142” all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus”.
Se invece la fruizione avviene entro il limite delle 52 settimane, va utilizzato il vecchio codice di conguaglio “L038”.
In caso di cessazione di attività, il conguaglio avviene con il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese ed entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
In caso di pagamento diretto, invece, i datori di lavoro seguiranno consuete modalità ordinarie.
Cisoa agricoltura per emergenza meteo 2023
Riguardo la cassa integrazione agricola CISOA la circolare precisa che:
- per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
- La deroga non riguarda impiegati e quadri a tempo indeterminato, così come da previsione ordinaria.
- Tali periodi di CISOA non rientrano nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande possono essere presentate con le modalità ordinarie con il modello SR43 con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione" a partire dal 10 agosto 2023.
Per i periodi dal 29 luglio al 9 agosto 2023, il termine scade quindi il 25 agosto.
Invece, le domande per periodi di riduzione dell’attività decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento
Infine l'istituto ricorda che le domande di CISOA sono autorizzate e pagate direttamente dall’INPS.
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Congruità edilizia: dal 1 marzo avvisi automatizzati per le aziende
Al via, dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati, una procedura di alert (avviso) alle aziende per la verifica della congruità nell’utilizzo della manodopera negli appalti edili.
Si tratta ricordiamo dell'attestazione relativa alla congruità del costi per manodopera nei cantieri edili, obbligatoria per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, prevista dal decreto Semplificazioni 2020 (articolo 8, comma 10-bis, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e dal DM n. 143/2021 attuativo .
Tale attestazione detta anche DURC edilizio, è rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse attraverso la piattaforma telematica CNCE_EdilConnect sulla base dei dati forniti dalle imprese.
Con accordo del 7 dicembre 2022 le Parti Sociali nazionali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci-ProduzioneeLavoro, Confcooperative Lavoro E Servizi Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi Aniem E Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil) per l'attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 è stata predisposto un progetto di procedura informativa di congruità con l'invio di alert a imprese e lavoratori autonomi interessati, per favorire la formazione degli addetti e il corretto adempimento.
La procedura sarà operativa a partire dal 1 marzo 2023 la descrizione è fornita in allegato all'accordo.
L'accordo prevede anche che nel periodo transitorio, per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa necessaria a sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa
Resta fermo che, a decorrere dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alla procedura di alert.
Congruità edilizia: procedura di alert
La procedura informativa ( allegata al testo dell'accordo) di alert per l’impresa affidataria e per il committente sarà trasmessa da CNCE_Edilconnect per il tramite della Cassa competente riguarda:
- nuovi cantieri che verranno aperti dal 1° marzo 2023,
- cantieri già aperti al 1° marzo 2023 e inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect.
In sintesi si prevede che a seguito della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect viene generata una mail-pec con la quale si informa che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità per cui si ricorda
- al committente ( in caso di lavori pubblici) di richiedere il durc edilizio al momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori prima di procedere al saldo finale e
- all'impresa affidataria dell'obbligo di ottenere e consegnare al committente la verifica di congruità.