• Edilizia

    Edilizia, denuncia nuovo cantiere: guida agli adempimenti

    La denuncia di nuovo lavoro rappresenta un importante adempimento per le imprese in occasione dell’apertura di nuovi cantieri edili. 

    Inail ha pubblicato sul proprio sito un nuovo documento, redatto dalla Direzione regionale Inail Lombardia in collaborazione con Assimpredil Ance – Milano Lodi Monza e Brianza e Cassa Edile di Milano, Lodi Monza e Brianza, che  fornisce una guida completa per i datori di lavoro riguardo agli obblighi amministrativi nei confronti di Inail, Cassa Edile e Agenzia delle Entrate. Il dossier si articola in domande e risposte, offrendo chiarimenti dettagliati sugli adempimenti richiesti.

    Vediamo le principali indicazioni in sintesi .

    SCARICA QUI il documento integrale

    Denuncia nuovo lavoro: adempimenti nei confronti di INAIL

    Ecco le  principali istruzioni concernenti gli obblighi verso inail  con tempistica e modalità 

    Adempimento Descrizione Tempistica Modalità
    Invio Denuncia Tramite PEC in caso di malfunzionamento sito Entro 30 giorni dall'inizio lavori PEC
    Denuncia subappaltatore Indicare le date di inizio e fine lavori Al momento dell'inizio lavori Online
    Rettifica dati Tramite PEC per errori rilevanti Non specificata PEC
    Comunicazione sospensione/proroga Aprire nuova denuncia DNLTemp Al momento della sospensione/proroga Online

    In particolare  riguardo la compilazione viene chiarito che :

    •  Non è possibile effettuare variazioni dopo l’invio; eventuali errori rilevanti possono essere corretti tramite PEC.
    • Denuncia per interventi saltuari: In caso di manutenzione annuale, si indicano le date dal contratto e le masse salariali per le giornate di impiego.
    • Sospensione o proroga dei lavori: Devono essere comunicate aprendo una nuova denuncia DNLTemp.
    • Importo lavori in caso di subappalto: Deve essere indicato l’importo totale al netto dell’IVA e la percentuale dei lavori affidati a terzi.
    • Retribuzioni per il calcolo dell’importo: Le stesse utilizzate per il calcolo dell’autoliquidazione annuale.
    • Denuncia per ATI/RTI: La denuncia deve essere presentata dai datori di lavoro associati o raggruppati.
    • Campo “subappalto”: va compilato solo dall’impresa subappaltatrice.
    • Lavoratori nel cantiere: Devono essere considerati tutti i lavoratori subordinati presenti nel cantiere.
    • Retribuzioni presunte: Indicare gli imponibili presunti fino al termine massimo del 31 dicembre dell’anno in corso.
    • Denuncia per appalto con due committenti: Indicare un solo committente.

    Denuncia nuovo lavoro : adempimenti Cassa edile

     La denuncia di nuovo lavoro è presentata alla Cassa Edile per l’inizio lavori in un cantiere o per integrare dati di una DNL precedente e include :

    • informazioni sull’impresa dichiarante, 
    • committente,  
    • dati del cantiere e 
    • imprese subappaltatrici.

    Deve essere presentata contestualmente all’avvio delle opere e in caso di proroga, sospensione o modifica delle condizioni denunciate.  È possibile anche  delegare un consulente per la presentazione.

    In caso di trasferta: La denuncia deve essere inviata alla Cassa Edile della zona dove si svolgono i lavori, con l’elenco degli operai inviati in trasferta.

    L'Invio tramite CNCE Edilconnect: sostituisce l’invio cartaceo alla Cassa Edile.

    ATTENZIONE La denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile non esonera dall’obbligo di invio all'INAIL.

    Denuncia nuovo cantiere edile Adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate

    Con riguardo agli obblighi verso l'agenzia il Dossier ricorda che: 

    Per superare la presunzione di cessione di beni strumentali non rinvenibili nella sede della società è necessario compilare il Modello AA7/10 per IVA, che  deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di apertura e chiusura del cantiere.

    La segnalazione deve essere trasmessa per ogni cantiere dove vengono inviati beni strumentali.

    Compilazione: nel quadro A,  va indicata la partita IVA e la data di variazione (apertura o chiusura del cantiere).

    Nella Sezione 2 del quadro G si indica il tipo di comunicazione (A per apertura, C per chiusura) e l’indirizzo completo del cantiere.

  • Edilizia

    Laurea abilitante in edilizia e territorio: i decreti su tirocinio ed esame

    Sono  apparsi in Gazzetta Ufficiale il 10 e il 12 agosto 2023  due decreti attuativi  del ministero della ricerca riguardanti le nuove classi di laurea l'esercizio delle professioni di 

    • geometra laureato e
    •  di perito industriale laureato.

    Il primo  decreto datato 28 maggio 2023,  di attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» è relativo alla  Laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (Classe L-P01)  e prevede in particolare  per chi ha conseguito o consegue la  laurea  professionalizzante afferente alla classe L-P01 in base al previgente  ordinamento didattico  non  abilitante,  il conseguimento dell'abilitazione  all'esercizio  della professione a seguito del superamento di un esame di Stato,  da  svolgersi con modalità semplificate, illustrate nel decreto stesso.

    Il secondo decreto datato 24 maggio 2023  in attuazione degli articoli 2 e 3  sempre relativo alla classe di laurea P01 illustra in particolare le modalità di svolgimento del tirocinio interno ai corsi di studio: Crediti necessari,  materie, convenzioni. 

    Esame di stato laurea tecniche per l'edilizia e territorio

    L'esame di Stato  consisterà in un colloquio, a scelta dello studente, 

    • sulle attivita' di  tirocinio svolte o sulla risoluzione di un  caso  pratico  affrontato  nel corso dei tirocini, e
    •  sulla conoscenza delle  norme deontologiche.

     La  valutazione  della  prova   e'   espressa   in   centesimi  e l'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100. 

     Le sessioni dell'esame di Stato   per il 2023  e 2024 saranno indette  con  ordinanza  del  Ministro dell'istruzione e del merito. 

     Il decreto specifica infine che la Commissione giudicante sarà composta  da  almeno quattro membri:

    1.  per la metà, docenti universitari, uno  dei  quali  con  funzione  di  Presidente,  designati dal Consiglio del corso di studio, e,
    2.   per  l'altra  metà, professionisti   di   comprovata    esperienza, designati dalle rappresentanze professionali competenti, con almeno cinque anni di esercizio professionale.

    Le modalità per il Tirocinio pratico-valutativo

    Il tirocinio previsto nell'ambito delle attivita' formative previste per la classe di  laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e  il territorio – classe L-P01, dovrà

    •  fornire almeno 48 crediti formativi  universitari (CFU)
    •   per non piu' di quaranta ore a settimana;
    • a  ogni CFU corrispondono venticinque  ore di impegno medio per studente.

      Le attivita' di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di  conoscenze, competenze  coerenti con  gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P01 previsti nel decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12

    agosto 2020, n. 446 e dovranno essere svolte presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, anche  del terzo settore, od ordini o collegi professionali.

      Nel caso in cui le attivita' di TPV si svolgano in ambiti  diversi da quelli libero-professionali, 12 dei CFU di c

    sono acquisiti in convenzione con ordini o collegi professionali.

     Gli ambiti di studio devono comprendere:

    • rilevamento topografico e architettonico;
    •  metodologie digitali di supporto alla pianificazione e progettazione; 
    • supporto al monitoraggio e alla  diagnostica delle strutture, delle infrastrutture, del territorio e  degli impianti  gestione di banche dati catastali, demaniali e degli enti locali;
    •  attivita' agronomiche e di sviluppo  rurale; valutazioni estimative; 
    • contabilita' dei lavori; sicurezza
    • nei cantieri e nei luoghi di lavoro; 
    • certificazione energetica e della sostenibilita' e salubrita' degli ambienti; 
    • redazione di pratiche edilizie, di capitolati tecnici, di piani di manutenzione e attivita' di consulenza tecnica forense; progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti architettonici, strutturali,
    • distributivi e impiantistici relativi alle costruzioni modeste;
    • principi delle attivita' professionali; 
    • normativa e deontologia. 

    Sono previste convenzioni  delle università con i soggetti sopracitati e l'intervento di  tutor  sia delle imprese che dell'università che sono tenuti a compilare un libretto di tirocinio per certificare le attivita svolte dagli studenti.

    Lauree professionalizzanti: legge n.163 2021

    Ricordiamo che la legge 163  ha modificato le modalità di accesso a molte  le professioni regolamentate con  l'abolizione dell'Esame di stato ma non del tirocinio pratico,  come già previsto per la laurea in medicina e chirurgia dal decreto Cura Italia.  Sono previste tre diverse fasi di attuazione:

    1. la prima   ha interessato  le lauree in odontoiatria, farmacia,  veterinaria e psicologia  
    2. la seconda   riguarda appunto geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali laureati iscritti a una delle tre nuove lauree professionalizzanti  appena create 
    3. Piu avanti  sarà la volta di   biologi, chimici ,fisici tecnologi alimentari dottori agronomi e forestali, assistenti sociali attuari, in base comunque alle eventuali  richieste dei consigli nazionali degli ordini o federazioni professionali.

    Si ricorda che  non sono compresi  nella legge le lauree per le professioni di commercialista, avvocato ,  architetto ed ingegnere  per lo stop opposto dal Ministero della Giustizia che ha la responsabilità della vigilanza su queste professioni .

    Per la realizzazione delle lauree abilitanti alle professioni la  condizione assolutamente necessaria è che almeno 30 crediti formativi siano acquisiti attraverso tirocinio curricolare operativo. 

    Anche l'esame di laurea  viene quindi  modificato dovendo comprendere anche aspetti pratici della professione e per questo nella commissione di laurea entreranno anche professionisti selezionati dai rispettivi ordini.

  • Edilizia

    CIGO e CISOA per caldo: regole aggiornate e scadenze

    Cassa integrazione per emergenze climatiche: le istruzioni sono state pubblicate nella circolare INPS  73/2023 a seguito delle novità  introdotte dal DL 98/2023 .

    Il documento chiarisce in particolare alcune modalità applicative e scadenze per i  settore dell’edilizia e dell'agricoltura. Vediamo di seguito le principali indicazioni.

    CIGO per emergenza meteo in edilizia, escavazioni lapidei

    INPS sottolinea che il  DL 98/2023 :

    • riconosce l'accesso alla CIGO per eventi meteo  anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi  tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023  in deroga al limite  massimo di durata dei trattamenti ( 52 settimane nel biennio mobile a norma dell'art. 12 del DLgs. 148/2015
    • non è richiesto il versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015, ma

    ATTENZIONE:   i periodi di CIGO ex DL 98/2023  sono conteggiati ai fini del  contributo addizionale,  per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale rispetto al limite  del quinquennio mobile.

    ISTRUZIONI UNIEMENS

    In tema di conguaglio nei  flussi UniEmens si dovrà utilizzare il codice  che verrà comunicato dall’INPS tramite la “Comunicazione bidirezionale”  nel  Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione 

    Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane i datori di lavoro autorizzati, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno il nuovo  codice  “L142” all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus”.

    Se invece la fruizione avviene entro il limite delle 52 settimane, va utilizzato  il vecchio  codice di conguaglio “L038”.

    In caso di cessazione di attività, il conguaglio avviene con  il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese ed  entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

    In caso di pagamento diretto, invece, i datori di lavoro seguiranno consuete modalità ordinarie.

    Cisoa agricoltura per emergenza meteo 2023

    Riguardo la cassa integrazione agricola CISOA la circolare precisa che:

    • per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
    • La deroga non riguarda impiegati e quadri a tempo indeterminato, così come da previsione ordinaria.
    • Tali  periodi di CISOA  non rientrano nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

    PRESENTAZIONE DOMANDE 

    Le domande  possono essere presentate con le modalità ordinarie  con il modello SR43 con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione"  a partire dal 10 agosto 2023.

    Per i periodi dal 29 luglio al 9 agosto 2023, il termine scade quindi il 25 agosto.

    Invece, le domande per periodi di riduzione dell’attività decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento 

    Infine l'istituto ricorda che le domande di CISOA  sono autorizzate  e pagate direttamente dall’INPS.

  • Edilizia

    Congruità edilizia: dal 1 marzo avvisi automatizzati per le aziende

    Al via, dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati, una procedura di alert  (avviso) alle aziende per  la verifica della congruità nell’utilizzo della manodopera negli appalti edili.

    Si tratta ricordiamo dell'attestazione  relativa alla congruità del costi per manodopera nei  cantieri edili, obbligatoria  per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati  di importo pari o superiore a 70.000 euro,  prevista dal decreto Semplificazioni 2020 (articolo 8, comma 10-bis, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e dal DM n. 143/2021 attuativo . 

    Tale attestazione detta anche DURC edilizio, è rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse attraverso la piattaforma telematica  CNCE_EdilConnect sulla base dei dati forniti dalle imprese. 

    Con accordo del 7 dicembre 2022 le Parti Sociali nazionali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci-ProduzioneeLavoro, Confcooperative Lavoro E Servizi Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi Aniem E Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil) per l'attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 è stata predisposto un progetto di  procedura informativa di congruità con l'invio di alert a imprese e lavoratori autonomi interessati, per favorire la formazione degli addetti e il corretto adempimento.

    La procedura sarà operativa a partire dal 1 marzo 2023 la descrizione è fornita in allegato all'accordo.

    L'accordo  prevede anche  che nel periodo transitorio, per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo  lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse  Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche  qualora la documentazione giustificativa necessaria a sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa 

     Resta fermo che, a  decorrere dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti   nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alla procedura di alert.

    Congruità  edilizia: procedura di alert

    La procedura informativa ( allegata al testo dell'accordo)  di alert per l’impresa affidataria e per il committente sarà trasmessa da  CNCE_Edilconnect per il tramite della Cassa competente  riguarda:

    •  nuovi cantieri che verranno aperti dal 1° marzo 2023, 
    • cantieri già aperti al 1° marzo 2023 e inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect.

    In sintesi si prevede che    a seguito della  denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect viene generata una mail-pec con la quale si informa che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità per cui si ricorda 

    • al  committente ( in caso di lavori pubblici) di richiedere il durc edilizio  al momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori prima  di procedere al  saldo finale e
    • all'impresa affidataria   dell'obbligo di ottenere e consegnare al committente la verifica di congruità.