• Edilizia

    APE- anzianità professionale edilizia- chi ha diritto?

    L’Anzianità Professionale Edile, o più comunemente APE Edile, è un premio collegato all’anzianità lavorativa che l’operaio matura nel settore edile, attraverso la sua iscrizione alle Casse Edili. 

    Si tratta, di un contributo versato interamente dalle imprese, previsto da tutti i Contratti nazionali di lavoro del settore edile.

    Viene attribuita in particolare agli operai che  hanno svolto nel biennio precedente  almeno 2100 ore di lavoro ordinario . 

    Si conteggiano anche :

    • le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS; 
    • le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL; 
    • le ore accreditate in via convenzionale per congedo matrimoniale, per servizio militare, per astensione obbligatoria per maternità e per congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.(Pper il riconoscimento di tali periodi figurativi è necessario presentare la relativa documentazione alla Cassa di riferimento (consigliabile informarsi presso gli uffici circa la documentazione da inviare). Non è sufficiente la comunicazione delle ore figurative da parte del datore di lavoro.

    Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente a quello dell’erogazione che viene effettuata dalle Casse, generalmente, in occasione del 1° maggio dell’anno in corso.Ad esempio, per l’anno 2022 va considerato il periodo 01/10/2019 – 30/09/2021. 

    L'indennità economica collegata all’Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio  l'ha percepita.L''importo da liquidare si calcola moltiplicando le ORE LAVORATE del 2° anno (nell'esempio: ottobre 2018 – settembre 2019) per la quota oraria stabilita contrattualmente a livello nazionale, e che dipende da:

    • qualifica del lavoratore
    • numero delle liquidazioni percepite

    Chi paga l'APE edile?

    La procedura per l'attribuzione e il pagamento della APE edile  prevede che :

    • le Casse  edili devono  inviare alla Banca Dati Ape Nazionale, istituita presso la CNCE, le ore ordinarie lavorate e figurative registrate per ogni singolo operaio. 
    • Le Casse Edili/Edilcasse acquisiscono ogni anno, e in modo automatico, dalla CNCE le ore dichiarate alle altre casse,  per il calcolo del premio complessivamente dovuto
    • Le Casse   effettuano i versamenti dei contributi del periodo prescritto incassati dalle imprese . e sono incaricate dei conteggi  sulla base delle risultanze della Banca Dati Ape Nazionale, alla quale chiedono il finanziamento 
    • Il versamento della prestazione APE ai lavoratori viene effettuata   direttamente dalle Casse Edili/Edilcasse territoriali aderenti.

  • Edilizia

    Fondo Ape 2022: aliquote e nuovo parametro minimo

    Con l’Accordo sottoscritto dalle Parti Sociali Nazionali in data 22 settembre 2022, sono state definite le nuove aliquote regionali per il finanziamento, da parte di ciascuna Cassa Edile, del Fondo Nazionale APE per l'anzianità professionale edile (FNAPE).

    Si segnala che l'accordo  prevede anche 

    • la  modifica del  parametro di calcolo del contributo minimo mensile APE che passa dalle attuali 130 ore a 140 ore a decorrere dal 1° ottobre 2022. Il parametro sarà elevato a 150 ore con decorrenza 1° ottobre 2023 e  a 160 ore dal 1° ottobre 2024.
    •  l’importo del contributo minimo mensile APE passa quindi dalla competenza del mese di ottobre 2022  a 42 euro.
    • dal 1° ottobre 2022 le aliquote si applicano su base regionale, senza  distinzioni  tra le Casse provinciali Regione,

    Nella tabella che segue le nuove aliquote regionali e il  relativo contributo minimo

    Cassa Edile/Edilcassa

    regionale

    Nuova aliquota regionale contributo FNAPE

    Contributo minimo 140 ore (in euro)  e arrotondamento previsto 

    Valle d'Aosta

    3,91%

    54,74  – 55

    Piemonte

    3,66%

    51,24  – 52

    Liguria

    3,59%

    50,26 – 50

    Lombardia

    3,70%

    51,80 – 52

    Trentino Alto Adige

    4,00%

    56,00 – 56

    Friuli Venezia Giulia

    4,13%

    57,82 – 58

    Veneto

    3,98%

    55,72 – 56

    Emilia Romagna

    3,43%

    48,02 -48

    Toscana

    3,60%

    50,40 – 50

    Marche

    3,30%

    46,20 – 46

    Umbria

    3,95%

    55,30 – 55

    Lazio

    3,18%

    44,52 – 45

    Abruzzo

    3,43%

    48,02 -48

    Molise

    3,04%

    42,56 – 43

    Campania

    2,40%

    33,60 -37

    Puglia

    2,92%

    40,88 -41

    Basilicata

    2,76%

    38,64 – 39

    Calabria

    2,17%

    30,38 -30

    Sicilia

    2,43%

    34,02 -34

    Sardegna

    2,86%

    40,04 – 40

    Per le imprese iscritte in Cassa Edile di Roma e Provincia,  il contributo APE  resta fissato al 3%, come stabilito dal contratto integrativo provinciale.

    Le aliquote indicate in tabella sono calcolate sulla  media ponderata dell'aliquota di equilibrio regionale relativa al 2020, al netto del contributo minimo, ad eccezione di

    • Valle d'Aosta, per la quale l'aliquota resta invariata, e
    •  Molise, per il quale è definita un'aliquota media ponderata delle aliquote attualmente vigenti.

     Vale la pena ricordare infine che entro il 31 dicembre 2022:

    •  il FNAPE sarà costituito quale Ente autonomo.
    •  verranno definite le modalità di utilizzo di eventuali riserve dettate da flussi contributivi in entrata maggiori di quelli in uscita.

    APE Anzianita professionale edilizia cos'è

     Si tratta dell'indennità  previsto da tutti i Contratti nazionali di lavoro del settore edile, collegata all’anzianità lavorativa che l’operaio matura attraverso la sua iscrizione alle Casse Edili. La prestazione  viene  riconosciuta ogni due anni ai lavoratori che possano far valere nel biennio precedente almeno 2100 ore di contribuzione, anche in diverse Casse.

    Ogni biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente a quello dell’erogazione che viene effettuata dalle Casse, generalmente, in occasione del 1° maggio dell’anno in corso.

    Il fondo è finanziato dai contributi versati  interamente dalle imprese.

  • Edilizia

    Ispettori del lavoro ok ai controlli nei cantieri di case private

    Gi ispettori del lavoro possono accedere a verificare i lavori edili  presso abitazioni private. Lo afferma  la  sentenza (n. 502/2022) della  Corte d'Appello di Lecce  accogliendo il ricorso dell'ispettorato di Brindisi , appoggiato dal Ministero del lavoro,  contro i proprietari di un'abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili  con manodopera "in nero".

    Vediamo di seguito maggiori dettagli sulla base del comunicato stampa emanato dallo stesso Ispettorato.

    Il caso risale al 2016,  anno in cui il personale ispettivo dell'ITL di Brindisi effettuò un accesso nel giardino di un'abitazione nella quale erano in corso lavori edili

    Alla presenza del proprietario, venne accertato dei sei operai impiegati nei lavori, cinque erano irregolari . Nel 2017, era giunto quindi al proprietario  un provvedimento di ingiunzione, contro il quale aveva fatto ricorso.

    In primo grado, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro (sentenza n. 1267/2020) aveva accolto  il ricorso  annullando il provvedimento dell'Ispettorato territoaiale in quanto  affermava che " i luoghi di privata dimora(….)  devono restare esclusi dal "potere di ispezione".

    Veniva quindi presentato ricorso dal  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi,  che i giudici di secondo grado  accoglievano,  ribaltando la sentenza del Tribunale di Brindisi 

    La corte di appello ha infatti stabilito che "… l'area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant'è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna".

    I giudici del riesame hanno inoltre riaffermato la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'ITL, rigettando  anche  la doglianza relativa al presunto difetto di motivazione del provvedimento. 

    "Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte – si legge nella sentenza – l'autorità amministrativa non è tenuta, nell'ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, come avvenuto nel caso di specie".

    Va ricordato che il controllo dei cantieri  è affidato per legge  agli Ispettori del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (Ispettori del lavoro); che risultano a tutti gli  effetti ufficiali di polizia giudiziaria 

    Qundo il cantiere si  si trova in immobili  parzialmente abitati o temporaneamente non abitati,   qualificabili come "privata dimora" anche gli agenti di Polizia giudiziaria sono soggetti ad alcune limitazioni previste dagli  articoli n. 352 (Perquisizioni) e n. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) del C.P.P. : l'accesso è consentito in via di urgenza  laddove vi sia il sospetto di reato in corso e il timore che vengano cancellate o distrutte le prove di un reato.

     L’accesso invece  non è consentito per la verifica dell’esistenza di  autorizzazioni  che comportino sanzioni amministrative e   che possa essere svolta senza l’ingresso nel cantiere.

  • Edilizia

    Subappalti: obbligo applicazione CCNL non retroattivo

    L'ispettorato del lavoro  si occupa nella  nota 1049 del 19 maggio 2022 delle modifiche alla disciplina del subappalto apportate dall'art. 49 comma  14 ,D.L. n. n. 77/2021  al  D.Lgs. n. 50/2016

     La nuova norma prevede in particolare che  per le prestazioni affidate in subappalto, debbano:

    1.  essere garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e  
    2. essere  riconosciuto ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro"

    L'ispettorato risponde  in merito alla retroattività di tale norma dopo aver acquisito il parere misteriale prot. n. 11765 del 17 dicembre 2021 e  quello  dell’ANAC con nota prot. 37720 del 15 maggio 2022., 

    L'ispettorato  ritiene, citando pronunce del Consiglio di stato e del Tar Sicilia,  che le modifiche apportate al  comma 2 devono tenere conto delle condizioni di aggiudicazione e di oneri non valutati in fase di gara.

    Infine  evidenzia che  all’interno del D.Lgs. n. 50/2016, l’art. 216, nel regolare le previsioni transitorie e di coordinamento, prevede espressamente che le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applichino :

    "alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza  pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

    La conclusione dell'ispettorato è dunque che  il nuovo comma 14,risulta  applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ovvero il 1 giugno 2021.

  • Edilizia

    Contratti edilizia: obbligo di applicazione e indicazione in fattura

    Chi commissiona o appalta lavori edilizi  privati connessi alle detrazioni edilizie per importi superiori a 70mila euro deve assicurarsi che le imprese realizzatrici applichino per i propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro  ovvero :

     e far  indicare il riferimento nelle fatture.

    Si ricorda che per l'appalto di lavori pubblici l'obbligo si applica indipendentemente dall'ammontare delle spese.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Quando entra in vigore l'obbligo e per quali lavori?

    La norma è stata inserita dal'art 4 del DL 13 2022 (Antifrodi) nel testo della legge di bilancio 2022 (art 43 bis comma 1 legge 234 2021) e precisa che entra in vigore dal 27 maggio per i lavori  di edilizia privata  iniziati successivamente a tale data, quindi per  i lavori iniziati dal 28 maggio .

    L'obbligo si applica alle imprese che eseguono lavori edili  ma il limite di 70 mila euro  si riferisce  al complesso dei lavori eseguiti , anche sommando opere non  murarie come  serramenti, impiantistica, da quanto emerge nelle faq emanate in materia delle varie Casse edili-

    La norma fa riferimento in particolare alle opere edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e prescrive in particolare che :" Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori"

    Per lo stesso cantiere quindi ci potranno essere le ditte  che fanno i lavori edili obbligate all'applicazione del contratto e all'indicazione,  e altre ditte responsabili della realizzazione degli  impianti ad esempio che non sono obbligate . 

    L'impresa  principale anche non edile se utilizza in subappalto una impresa  per le opere murarie  deve indicare il CCNL anche solo per quella parte di lavori 

    In una FAQ la Cnce (Commissione nazionale casse edili) ha affermato inoltre  che anche i montaggio dei serramenti, se effettuato dall’impresa edile affidataria viene assorbito nell’ambito dei lavori edili, per cui è obbligatorio per quei dipendenti l'applicazione del contratto e l'indicazione in fattura 

    Non si applica per le parcelle dei professionisti architetti ingegneri periti in quanto fornitori di servizi e non di opere 

    ATTENZIONE 

    L’obbligo di citazione del contratto di lavoro  riguarda  chi non ha dipendenti, come

    •  artigiani 
    •  imprenditori individuali 
    •  societa con soli soci prestatori di lavoro

    Obbligo CCNL edilizia: per  quali detrazioni?

    L'obbligo si applica per 

    •  superbonus, bonus facciate e  bonus per abbattimento barriere architettoniche, per tutti i casi di utilizzo
    •  per gli altri bonus ristrutturazioni  ordinari, compresi bonus mobili e bonus verde, l'indicazione del CCNL applicato serve solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non è obbligato dunque chi  detrae direttamente il credito fiscale 

    In considerazione delle  attuali ampie fluttuazioni dei prezzi è consigliabile  inserire sempre il richiamo del contratto anche per  importi preventivati molto piu bassi  di 70mila euro.