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Sanilog: dal 1 ottobre iscrizioni o rinnovi 2025 per i familiari
A partire dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024, sarà possibile procedere al rinnovo o alla prima iscrizione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo Sanilog per le aziende del settore logistica, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Di seguito le principali indicazioni fornite dal Fondo con la circolare 3 del 18 settembre 2024 su rinnovi e nuove iscrizioni.
Nuove Iscrizioni a Sanilog: come fare
Per i lavoratori che desiderano iscrivere per la prima volta i propri familiari alla copertura sanitaria integrativa, è possibile procedere con l’iscrizione dal 1° ottobre fino al 9 dicembre 2024. La copertura decorre dal 1° gennaio 2025 e l’iscrizione, che è facoltativa, può essere effettuata dal dipendente iscritto al Fondo alla data del 1° ottobre 2024.
È importante ricordare che l’iscrizione deve comprendere obbligatoriamente l’intero nucleo familiare, ad eccezione dei componenti già coperti da altri Fondi o Enti di assistenza sanitaria integrativa. La procedura di iscrizione segue le stesse modalità previste per il rinnovo, con l'accesso all'Area riservata del sito Sanilog.
Modalità di Nuova Iscrizione
Per procedere con la nuova iscrizione, il lavoratore deve accedere alla propria Area riservata sul sito www.sanilog.info. Da qui, si accede alla sezione "Anagrafiche" e poi a "Nucleo", dove è possibile inserire i dettagli anagrafici dei nuovi componenti del nucleo familiare. Una volta completata questa operazione, occorre confermare le informazioni, spuntare le caselle relative al Modulo privacy e cliccare su "Genera Mav" per scaricare il bollettino di pagamento.
Rinnovo Copertura Sanilog: come fare
Per i nuclei familiari già iscritti nel 2024, è essenziale effettuare il rinnovo esplicito della copertura per l'anno 2025.
Questo rinnovo può essere completato accedendo all’Area riservata del sito www.sanilog.info.
È importante sottolineare che in assenza di rinnovo, la polizza scadrà automaticamente il 31 dicembre 2024.
Nel caso in cui il lavoratore scelga di non rinnovare la copertura per i propri familiari, sarà possibile iscrivere nuovamente il nucleo familiare solo dopo due anni dalla data di uscita.
Per rinnovare la copertura occorre:
- accedere alla sezione "Anagrafiche" e poi a "Nucleo" all'interno della propria Area riservata sul sito Sanilog.
- Dopo aver confermato la composizione del nucleo, si può cliccare su "Genera Mav" per ottenere il bollettino necessario al pagamento.
Si ricorda che è obbligatorio rinnovare la copertura per l’intero nucleo familiare già iscritto.
Se ci sono variazioni nella composizione del nucleo familiare, come l'aggiunta di nuovi componenti, prima di scaricare il bollettino MAV, è necessario inserire i nuovi familiari utilizzando la funzione "Inserisci familiare". Successivamente, occorre confermare le informazioni inserite e spuntare le caselle relative al Modulo privacy.
Validità della Copertura Assicurativa Sanilog e prestazioni
La copertura assicurativa per i familiari iscritti sarà valida dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025. Alla scadenza di quest'ultima data, la polizza cesserà automaticamente, a meno che non venga rinnovata per l'anno successivo, seguendo le modalità che saranno comunicate dal Fondo Sanilog.
L’elenco delle prestazioni sanitarie integrative disponibili per i familiari, che differiscono da quelle destinate ai lavoratori iscritti, può essere consultato e scaricato accedendo all'Area riservata sul sito www.sanilog.info.
Se si necessita di escludere un componente del nucleo familiare, il lavoratore deve contattare direttamente il Fondo per la valutazione della richiesta di esclusione.
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Contributi FASI dirigenti 2024 in scadenza il 31 agosto
E' in scadenza il prossimo 31 agosto il versamento della terza rata dei contributi integrativi per il Fondo Sanitario Dirigenti di azienda industriale da parte delle aziende e dei dirigenti. Gli importi sono riconfermati come nel 2023. Ecco i dettagli
FASI 2024 categorie iscritti e Importi
CONTRIBUTI A CARICO AZIENDE
I contributi da versare al Fasi per l’anno 2024 – per le diverse fattispecie di iscrizione sono i seguenti:
- a. A carico delle Aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio:
• € 545,00 trimestrali (€ 2.180,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio (art. F del Regolamento), solo se iscritto al Fondo;
• € 400,00 trimestrali (€ 1.600,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
- b. A carico delle Aziende che non utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo (già iscritte alla data del 01.01.2019):
• € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
- c. A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso: € 545,00 trimestrali (€ 2.180,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre in cui ha avuto fine il periodo coperto sempreché alla data di risoluzione del rapporto permanga l'iscrizione al Fasi.
CONTRIBUTI A CARICO DIRIGENTI
- a. Dirigenti in servizio:
• € 280,00 trimestrali (€ 1.120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al
Fondo (art. H del Regolamento), ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel
corso del trimestre di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
• € 510,00 trimestrali (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).
- b. Dirigenti già in servizio ed iscritti al Fasi, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo:
• € 280,00 trimestrali (€ 1. 120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al Fasi, nei termini statutari previsti, il mantenimento dell’iscrizione al Fondo
• € 510,00 trimestrali (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).
QUOTA DI INGRESSO La quota di ingresso pari a 500 euro è dovuta da coloro che si iscrivano o re-iscrivano al Fondo eve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.
SCARICA QUI LA CIRCOLARE INFORMATIVA 2024
Modalità di versamento contributi FASI
PER LE IMPRESE :
- bollettino bancario (bollettino freccia) o
- addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).
Il Fasi non si assume alcuna responsabilità sui disguidi e sui lunghi tempi di lavorazione conseguenti a versamenti on modalità diverse .
E' prevista una procedura che consente l’acquisizione delle variazioni, la determinazione automatica dei contributi dovuti e gli strumenti per ottenere il bollettino freccia precompilato (in posta elettronica), o autorizzare la domiciliazione. Si accede dal sito www.fasi.it alla pagina dei dati personali AZIENDALI, tramite numero di posizione e password, cliccando quindi sulla voce “Variazione e/o versamento trimestre in scadenza”.
PER I DIRIGENTI
- versamento tramite “bollettino bancario freccia” oppure
- bonifico bancario
- addebito diretto con domiciliazione bancaria (SEPA).
I bollettini freccia, aggiornati alla situazione attuale, sono sempre ottenibili in posta elettronica accedendo alle procedure predisposte sulla home page personale, sulla stessa pagina è ora disponibile anche la procedura online di autorizzazione alla domiciliazione bancaria nella sezione “Variazioni online”. Bollettini di saldo o diversi dalla scadenza normale sono richiedibili tramite il servizio “Porre una domanda al Fasi.
Per ulteriori dettagli vedi www.fasi.it
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INPS: Fondo di solidarietà attività professionali prime istruzioni operative
Con messaggio n. 2651 del 19.07.2024 l’INPS da alcune prime indicazioni circa il decreto interministeriale 21.05.2024 di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del d.lgs n.148/2015.
Il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs.
Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024.
Nuova disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
L’articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti.
L’articolo 5 del medesimo decreto interministeriale ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l’esclusione dei dirigenti.
Destinatari del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
Tra i destinatari delle tutele del Fondo sono ricompresi altresì i lavoratori a domicilio.
Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione del Fondo, possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.
Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal c.a.“0S”), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata come di seguito indicato rispetto al precedente D.I. (l’aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura pari allo 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti).
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: nuove aliquote
Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono, pertanto, le seguenti:
a) 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
b) 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
c) 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
Si rammenta altresì che è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
Novità da gennaio 2025: A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che,
- nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,
- abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e
- che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi,
a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: ulteriori informazioni
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, ossia dalla competenza del mese di luglio 2024, viene rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate (connotate dal c.a. “0S”, cfr. il paragrafo 5.2 della circolare n. 77 del 26 maggio 2021) il c.a. “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.
Le procedure di calcolo sono adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024.
Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro
- soggetti alla disciplina del Fondo,
- che operano con più posizioni contributive e
- realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole,
devono darne comunicazione alle Strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei c.a. “6G” (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e “2C” (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).
L’utilizzo dei citati codici di autorizzazione si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.
Si evidenzia che la durata massima per le causali ordinarie, che nel D.I. n. 104125/2019 era di 52 settimane, è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile (cfr. l’art. 7, comma 2, del D.I. 21 maggio 2024).
Con successiva circolare saranno fornite istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024.
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Fondo solidarietà studi professionali: decreto e istruzioni
E' stato pubblicato il 9 luglio 2024 in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero del Lavoro per l'adeguamento del regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali ( cd Fondo Professioni ) alle novità della legge 234 2021.
Il decreto entra in vigore il 24 luglio 2024.
Il Fondo era stato costituito nel 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 27 dicembre 2019, non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'INPS (fondo-professioni).
Le finalità sono di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (fondo-professioni).
La gestione del Fondo è affidata a un comitato amministratore composto da esperti designati dalle parti sociali e dai Ministeri competenti. Il Fondo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi
- Obbligo di bilancio in pareggio.
- Interventi concessi previa costituzione di riserve finanziarie e entro i limiti delle risorse acquisite.
- Presentazione di un bilancio tecnico di previsione a otto anni
Fondi bilaterali: l’estensione del campo di Applicazione
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto significative modifiche volte all'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà. In particolare:
- e stato aggiunto il comma 7-bis all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede l'estensione dell'applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro con anche un solo dipendente.
- Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterale devono assicurare o un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello della cassa integrazione ordinaria.
Finanziamento e modalità di erogazione
A copertura della prestazione di integrazione salariale ai dipendenti degli studi sono dovuti
- a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti;
- c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti;
- d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), si riduce in misura pari al 40%.
La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati compresi gli apprendisti che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita'. produttiva , di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda
ATTENZIONE l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.
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Assunzioni bancari: incentivi 2024 del Fondo FOC Enbicredito
Il Fondo per l’Occupazione (F.O.C.) è lo strumento concepito per sostenere le dinamiche lavorative e facilitare le politiche di assunzione e stabilizzazione del personale per il settore del credito,
La recente circolare Enbicredito N. 1 del 16 aprile 2024 chiarisce le modifiche sugli incentivi economici, apportate in seguito all’Accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019, siglato il 23 novembre 2023, che hanno fornito nuove direttive che entreranno in vigore per migliorare l'efficacia del F.O.C. fino al termine del CCNL, previsto per il 31 marzo 2026.
Vedi qui i dettagli su CCNL in vigore .
Di seguito le novità sui nuovi incentivi per le assunzioni e altre prestazioni del FOC
Nuove prestazioni FOC Enbicredito 2024
Incremento degli Importi delle Prestazioni
Una delle novità illustrate dalla circolare è l'aumento degli importi destinati alle prestazioni per assunzioni e stabilizzazioni. Dal 1° gennaio 2024, le nuove assunzioni o stabilizzazioni beneficeranno di un importo annuo di 3.500 euro, rispetto ai precedenti 2.500 euro per le assunzioni realizzate fino al 31 dicembre 2023. Questo incremento si applica allo scopo di incentivare ulteriormente l'inserimento nel mondo del lavoro nel settore del credito.
Estensione dell'Età per Giovani Disoccupati
Il limite di età per l'accesso alle prestazioni dedicate ai giovani disoccupati è stato innalzato a 36 anni, un significativo estensione rispetto al precedente limite di 32 anni. Questa modifica, effettiva dal 1° gennaio 2024, mira a ampliare la portata delle politiche di inserimento lavorativo, offrendo maggiori opportunità a un bacino più ampio di giovani.
Maggiorazione per Assunzioni nel Mezzogiorno
Al fine di promuovere l'occupazione nelle aree meno sviluppate, specificatamente nelle regioni del Mezzogiorno, è stata introdotta una maggiorazione di 1.000 euro per le assunzioni che si realizzano nella provincia di residenza del lavoratore. Questa misura, valida dal 1° gennaio 2024. Il trasferimento del lavoratore al di fuori della provincia di residenza comporta la cessazione di tale maggiorazione, a meno che il trasferimento non avvenga su richiesta del lavoratore stesso.
Altre Prestazioni e Requisiti
Oltre agli incrementi e alle modifiche sopra citate, il F.O.C. continua a supportare una serie di altre iniziative quali:
- Staffetta generazionale: Supporto per i lavoratori che accettano una riduzione stabile dell’orario di lavoro in vista della pensione, promuovendo l’inserimento di personale più giovane.
- Riconversione e riqualificazione professionale: Sostegno per le attività di formazione con un aumento dell'importo per giornata/uomo da 80 a 90 euro dal 2024, per promuovere l'aggiornamento e l'adattabilità delle competenze dei lavoratori del settore.
TABELLA DI RIEPILOGO prestazioni F.O.C.
Prestazione
Vecchio Importo (fino al 2023)
Nuovo Importo (dal 2024)
Condizioni Specifiche
Assunzioni/Stabilizzazioni
2.500 € annui
3.500 € annui
Applicabile solo dal 1° gennaio 2024
Giovani disoccupati fino a 36 anni
–
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Età limite aumentata da 32 a 36 anni
Maggiorazione per assunzioni nel Sud
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1.000 €
Solo per assunzioni nella provincia di residenza
FOC Fondo occupazione credito le regole e la contribuzione
Il verbale di accordo stipulato il 29 gennaio 2018 tra l’ABI e le organizzazioni sindacali di categoria ha apportato importanti novità sulla disciplina e l’utilizzo del Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione (F.O.C.) del settore del credito. Le modifiche erano già state introdotte dagli artt. 31 e 32 del Ccnl 31 marzo 2015 ma, in assenza di disposizioni tecnico- operative, non avevano trovato del tutto attuazione. Il suddetto accordo, oltre a specificare dettagliatamente le aree di intervento, ha stabilito circa le tempistiche, le modalità e i compiti dei vari soggetti interessati al fine di rendere operativo il Fondo.
Il F.O.C.
Il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione, detto F.O.C., è stato istituito con il CCNL per i dipendenti delle imprese creditizie del 19 gennaio 2012 con lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione dei costi alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.
Gestito dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale nazionale Enbicredito, il fondo viene alimentato dai contributi dei dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato
Si intendono destinatarie le circa 400 aziende che hanno conferito ad ABI mandato di rappresentanza.
Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite.
Inoltre è previsto per i dirigenti il versamento di un ulteriore contributo indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa.
Intervento del F.O.C. in funzione supplente del Fondo di solidarietà in caso di assunzione
Il F.O.C. provvede ad erogare un “premio di assunzione” all’impresa che assume, con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori destinatari dell’assegno emergenziale in stato di disoccupazione involontaria nei primi 24 mesi. Infatti, nell’ambito dei processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro che comportino tensioni occupazionali, con conseguenti eccedenze di personale, il
fondo di solidarietà nel settore interviene a supporto dei lavoratori in esubero che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle «prestazioni straordinarie». In sostegno ai suddetti lavoratori verrà concesso un assegno emergenziale.
Piattaforma per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro
Enbicredito si impegna a realizzare, entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale, una piattaforma denominata “FOClavoro” per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle imprese del settore bancario ai lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi economici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima. Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 31, comma 6, del ccnl 31 marzo 2015, secondo cui «Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le “posizioni” dei lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall’azienda».
Nei confronti del lavoratore interessato da una riduzione stabile dell’orario di lavoro, a seguito dell’utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, il F.O.C. garantisce un importo pari al 25% della retribuzione persa.
Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale
Il Fondo provvede altresì ad erogare una prestazione a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell’organizzazione del lavoro. La prestazione riguarda le ore destinate alle attività di formazione, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione, dei lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell’organizzazione del lavoro che comportino cambiamenti di mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse. Particolare attenzione viene data alle nuove tecnologie.
Intervento del F.O.C. per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
Il F.O.C. eroga all’impresa un importo per ciascuno studente coinvolto nell’alternanza scuola-lavoro, quale contributo alla determinazione di un “tutoraggio di qualità”. Le Parti riconoscono, infatti, il valore di una più stretta integrazione tra il mondo della scuola e le imprese favorendo scelte consapevoli coerenti con i risultati di apprendimento degli studenti previsti dall’indirizzo di studi frequentato. Le Parti intendono anche agevolare una conoscenza effettiva del mondo del lavoro agli studenti, con l’inserimento nei progetti formativi di tematiche inerenti l’educazione finanziaria.
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Nuovo Fondo interprofessionale ANPIT per la formazione: istruzioni
Con il decreto direttoriale 24 gennaio 2024, n. 4, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l’operatività di un nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti di:
- Piccole, Medie e Grandi imprese, che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, e di
- Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.
- Il nuovo Fondo è denominato “Fondo INNOVA” ed è stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale del 17 ottobre 2019 tra
- l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e
- quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)
per la formazione continua nei settori economici sopra indicati,
Con il messaggio 1516 del 17 aprile 2024 INPS fornisce le istruzioni per l’adesione da parte dei datori di lavoro interessati.
Fondo interprofessionale INNOVA codice adesione e istruzioni
Per consentire a tutti i datori di lavoro l’adesione al nuovo Fondo, è stato istituito il nuovo codice "FINN"
I datori di lavoro NON AGRICOLI devono valorizzare il codice nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.
Il messaggio ricorda che:
- l ’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate.
- in caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione. Contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.
I datori di lavoro AGRICOLI possono aderire
all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:
• l’adesione al Fondo prescelto;
• la revoca del Fondo precedentemente prescelto;
• l’adesione a un nuovo Fondo.
l’adesione non deve essere riproposta nei mesi e negli anni successivi in quanto resta valida sino all’esplicita revoca. Può essere proposta, invece, la revoca e l’eventuale adesione a un nuovo Fondo. (se non risulta intervenuta un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non è possibile l’adesione a un nuovo Fondo).
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Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti
Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2023 il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.
Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.
Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative relative ai nuovi obblighi contributivi ,
una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)
Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni
Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti nel numero di dipendenti.
In particolare si prevede l'adeguamento di
- importo,
- durata e
- causali di accesso
- all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,
nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.
Il decreto prevede quindi che:
- l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
La durata massima e' pari:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti : I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie; II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale; IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarieta'.
Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti
I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni in tema di condizionalita' e formazione.
E' previsto anche
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
- il finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche in esubero, per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi
Il messaggio INPS 3901/2023 precisa che i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano dall’11 novembre 2023, quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
Dal mese di novembre 2023 quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano sempre dal mese di novembre, gli obblighi verso il FIS con revoca del codice autorizzazione “0J”.
Sono dovuti in particolare
- per le imprese fino a 15 dipendenti il contributo dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- per le imprese con oltre 15 dipendenti il contributo dello 0,65%
di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens
Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo di solidarietà ambiente
Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:
a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
b) 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.
ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.
Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.