-
Fondo trasporto aereo nuova comunicazione rioccupazione
Con il messaggio 3868 del 19 novembre 2024 INPS comunica una nuova modalita di comunicazione telematica di attività lavorative per i dipendenti del settore del trasporto aereo durante i periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale o NASPi, a partire dal 1° gennaio 2025.
Previsto anche un periodo transitorio in cui saranno attive sia la modalità previgente che la nuova .
Vediamo i dettagli .
Comunicazione durante integrazione salariale straordinaria (CIGS):
Dal 1 gennaio 2025 l'obbligo di utilizzare il servizio "Omnia IS – COM", disponibile sul portale INPS previa autenticazione (SPID, CIE o CNS).
Non sarà più possibile usare il modello SR83 attraverso il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
Comunicazione durante la fruizione dell’indennità NASpI:
Dal 1 gennaio 2025 vigerà l'obbligo di utilizzare il servizio "NASpI-Com: invio comunicazione", accessibile sul portale INPS.
Il modello SR83 non sarà più accettato.
Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024 e autocertificazioni
Da oggi e fino al 31 dicembre 2024 le comunicazioni possono essere inviate tramite entrambi i servizi (tradizionali e nuovi):
- Per la CIGS: "Omnia IS – COM" o il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
- Per NASpI: "NASpI-Com" o il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
Autocertificazioni per lavoro all'estero
Rimane invariato l’obbligo, per il personale navigante, di trasmettere il modello SR85 tramite il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
Questo aggiornamento semplifica e uniforma le modalità di comunicazione tramite i nuovi servizi digitali INPS, garantendo maggiore efficienza.
-
Fondo bilaterale servizi ambientali le istruzioni aggiornate
Il regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente, istituito nel 2018 è stato ratificato con decreto interministeriale 9 agosto 2019, n. 103594.
Con la circolare 37/2022 INPS ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro, e una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento è stata pubblicata il 20 novembre (Messaggio 4104/2023).
Il 28 marzo INPS ha pubblicato con il messaggio 1281 2024 le istruzioni per la domanda della prestazione integrativa dell'indennità di disoccupazione NASPI (v. paragrafo 2)
Con la circolare 85 del 26 luglio 2024 l'istituto interviene nuovamente per specificare le novità relative all'accordo tra le parti sociali aderenti firmato il 27 .12.2022
e al decreto 29 settembre 2023 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia , che modifica il decreto istitutivo adeguandone la disciplina alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dai commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 148/2015, introdotti dalla legge n. 234/2021, con ampliamento della platea e delle prestazioni di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà.
Fondo servizi ambientali le novità piu rilevanti
Nella circolare 85/2024 l'istituto specifica che le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative
- all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo,
- alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale,
- all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie,
- alla modifica del tetto aziendale limitatamente ai datori di lavoro sino a 5 dipendenti,
- all’introduzione della c.d. staffetta generazionale (che sarà oggetto di trattazione in una successiva circolare).
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 6 del D.I. n. 103594/2019, così come modificato dall’articolo 3 del D.I. 29 settembre 2023, il Fondo provvede:
a) all’erogazione di un assegno di integrazione salariale;
b) all’erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito;
d) al finanziamento di programmi di formazione;
e) ad assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale.
In sintesi si ricordano le seguenti prestazioni di integrazione salariale in vigore :
Datori di lavoro e durata prestazioni garantite dal Fondo
- Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
- Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
- Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente
- 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
- 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
- 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie
- 12 mesi per causale straordinaria di "crisi aziendale"
- 24 mesi per causale straordinaria di "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione)
- 36 mesi per causale straordinaria di “contratto di solidarietà"
Integrazione NASPI 2024 : la procedura di domanda
INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo e che i datori di lavoro presentino domanda, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo o, in subordine, alla Struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.
Il servizio è disponibile nel portale istituzionale dell’INPS www.inps.it , al seguente percorso:
“Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.
- necessario autenticarsi con SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica).
- nell’area download, va scaricato un esempio di tracciato .XML per l’invio dei dati analitici dei lavoratori e il manuale utente con le istruzioni
- si deve indicare se si richiede l’integrazione
- dell’importo della NASPI oppure
- della durata per un massimo di ulteriori 18 mesi.
- Occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.
Dopo l'invio viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione con il riepilogo dei dati trasmessi.
-
Assunzioni bancari: incentivi 2024 del Fondo FOC Enbicredito
Il Fondo per l’Occupazione (F.O.C.) è lo strumento concepito per sostenere le dinamiche lavorative e facilitare le politiche di assunzione e stabilizzazione del personale per il settore del credito,
La recente circolare Enbicredito N. 1 del 16 aprile 2024 chiarisce le modifiche sugli incentivi economici, apportate in seguito all’Accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019, siglato il 23 novembre 2023, che hanno fornito nuove direttive che entreranno in vigore per migliorare l'efficacia del F.O.C. fino al termine del CCNL, previsto per il 31 marzo 2026.
Vedi qui i dettagli su CCNL in vigore .
Di seguito le novità sui nuovi incentivi per le assunzioni e altre prestazioni del FOC
Nuove prestazioni FOC Enbicredito 2024
Incremento degli Importi delle Prestazioni
Una delle novità illustrate dalla circolare è l'aumento degli importi destinati alle prestazioni per assunzioni e stabilizzazioni. Dal 1° gennaio 2024, le nuove assunzioni o stabilizzazioni beneficeranno di un importo annuo di 3.500 euro, rispetto ai precedenti 2.500 euro per le assunzioni realizzate fino al 31 dicembre 2023. Questo incremento si applica allo scopo di incentivare ulteriormente l'inserimento nel mondo del lavoro nel settore del credito.
Estensione dell'Età per Giovani Disoccupati
Il limite di età per l'accesso alle prestazioni dedicate ai giovani disoccupati è stato innalzato a 36 anni, un significativo estensione rispetto al precedente limite di 32 anni. Questa modifica, effettiva dal 1° gennaio 2024, mira a ampliare la portata delle politiche di inserimento lavorativo, offrendo maggiori opportunità a un bacino più ampio di giovani.
Maggiorazione per Assunzioni nel Mezzogiorno
Al fine di promuovere l'occupazione nelle aree meno sviluppate, specificatamente nelle regioni del Mezzogiorno, è stata introdotta una maggiorazione di 1.000 euro per le assunzioni che si realizzano nella provincia di residenza del lavoratore. Questa misura, valida dal 1° gennaio 2024. Il trasferimento del lavoratore al di fuori della provincia di residenza comporta la cessazione di tale maggiorazione, a meno che il trasferimento non avvenga su richiesta del lavoratore stesso.
Altre Prestazioni e Requisiti
Oltre agli incrementi e alle modifiche sopra citate, il F.O.C. continua a supportare una serie di altre iniziative quali:
- Staffetta generazionale: Supporto per i lavoratori che accettano una riduzione stabile dell’orario di lavoro in vista della pensione, promuovendo l’inserimento di personale più giovane.
- Riconversione e riqualificazione professionale: Sostegno per le attività di formazione con un aumento dell'importo per giornata/uomo da 80 a 90 euro dal 2024, per promuovere l'aggiornamento e l'adattabilità delle competenze dei lavoratori del settore.
TABELLA DI RIEPILOGO prestazioni F.O.C.
Prestazione
Vecchio Importo (fino al 2023)
Nuovo Importo (dal 2024)
Condizioni Specifiche
Assunzioni/Stabilizzazioni
2.500 € annui
3.500 € annui
Applicabile solo dal 1° gennaio 2024
Giovani disoccupati fino a 36 anni
–
–
Età limite aumentata da 32 a 36 anni
Maggiorazione per assunzioni nel Sud
–
1.000 €
Solo per assunzioni nella provincia di residenza
FOC Fondo occupazione credito le regole e la contribuzione
Il verbale di accordo stipulato il 29 gennaio 2018 tra l’ABI e le organizzazioni sindacali di categoria ha apportato importanti novità sulla disciplina e l’utilizzo del Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione (F.O.C.) del settore del credito. Le modifiche erano già state introdotte dagli artt. 31 e 32 del Ccnl 31 marzo 2015 ma, in assenza di disposizioni tecnico- operative, non avevano trovato del tutto attuazione. Il suddetto accordo, oltre a specificare dettagliatamente le aree di intervento, ha stabilito circa le tempistiche, le modalità e i compiti dei vari soggetti interessati al fine di rendere operativo il Fondo.
Il F.O.C.
Il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione, detto F.O.C., è stato istituito con il CCNL per i dipendenti delle imprese creditizie del 19 gennaio 2012 con lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione dei costi alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.
Gestito dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale nazionale Enbicredito, il fondo viene alimentato dai contributi dei dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato
Si intendono destinatarie le circa 400 aziende che hanno conferito ad ABI mandato di rappresentanza.
Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite.
Inoltre è previsto per i dirigenti il versamento di un ulteriore contributo indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa.
Intervento del F.O.C. in funzione supplente del Fondo di solidarietà in caso di assunzione
Il F.O.C. provvede ad erogare un “premio di assunzione” all’impresa che assume, con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori destinatari dell’assegno emergenziale in stato di disoccupazione involontaria nei primi 24 mesi. Infatti, nell’ambito dei processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro che comportino tensioni occupazionali, con conseguenti eccedenze di personale, il
fondo di solidarietà nel settore interviene a supporto dei lavoratori in esubero che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle «prestazioni straordinarie». In sostegno ai suddetti lavoratori verrà concesso un assegno emergenziale.
Piattaforma per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro
Enbicredito si impegna a realizzare, entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale, una piattaforma denominata “FOClavoro” per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle imprese del settore bancario ai lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi economici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima. Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 31, comma 6, del ccnl 31 marzo 2015, secondo cui «Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le “posizioni” dei lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall’azienda».
Nei confronti del lavoratore interessato da una riduzione stabile dell’orario di lavoro, a seguito dell’utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, il F.O.C. garantisce un importo pari al 25% della retribuzione persa.
Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale
Il Fondo provvede altresì ad erogare una prestazione a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell’organizzazione del lavoro. La prestazione riguarda le ore destinate alle attività di formazione, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione, dei lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell’organizzazione del lavoro che comportino cambiamenti di mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse. Particolare attenzione viene data alle nuove tecnologie.
Intervento del F.O.C. per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
Il F.O.C. eroga all’impresa un importo per ciascuno studente coinvolto nell’alternanza scuola-lavoro, quale contributo alla determinazione di un “tutoraggio di qualità”. Le Parti riconoscono, infatti, il valore di una più stretta integrazione tra il mondo della scuola e le imprese favorendo scelte consapevoli coerenti con i risultati di apprendimento degli studenti previsti dall’indirizzo di studi frequentato. Le Parti intendono anche agevolare una conoscenza effettiva del mondo del lavoro agli studenti, con l’inserimento nei progetti formativi di tematiche inerenti l’educazione finanziaria.
-
Nuovo Fondo interprofessionale ANPIT per la formazione: istruzioni
Con il decreto direttoriale 24 gennaio 2024, n. 4, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l’operatività di un nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti di:
- Piccole, Medie e Grandi imprese, che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, e di
- Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.
- Il nuovo Fondo è denominato “Fondo INNOVA” ed è stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale del 17 ottobre 2019 tra
- l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e
- quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)
per la formazione continua nei settori economici sopra indicati,
Con il messaggio 1516 del 17 aprile 2024 INPS fornisce le istruzioni per l’adesione da parte dei datori di lavoro interessati.
Fondo interprofessionale INNOVA codice adesione e istruzioni
Per consentire a tutti i datori di lavoro l’adesione al nuovo Fondo, è stato istituito il nuovo codice "FINN"
I datori di lavoro NON AGRICOLI devono valorizzare il codice nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.
Il messaggio ricorda che:
- l ’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate.
- in caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione. Contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.
I datori di lavoro AGRICOLI possono aderire
all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:
• l’adesione al Fondo prescelto;
• la revoca del Fondo precedentemente prescelto;
• l’adesione a un nuovo Fondo.
l’adesione non deve essere riproposta nei mesi e negli anni successivi in quanto resta valida sino all’esplicita revoca. Può essere proposta, invece, la revoca e l’eventuale adesione a un nuovo Fondo. (se non risulta intervenuta un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non è possibile l’adesione a un nuovo Fondo).
-
Enti bilaterali: nuova convenzione INPS per la riscossione
Inps ha pubblicato nel messaggio n. 1399 dell'8 aprile 2024, la nuova convenzione e ll modello di richiesta di convenzionamento per la riscossione dei contributi per gli Enti Bilaterali, Fondi, Casse da parte dei datori di lavoro ai fini del finanziamento degli stessi enti.
L'adesione ha durata fino al 2026.
Nel messaggio l'istituto ricorda che il servizio di riscossione è soggetto a ad un onere a carico degli enti che viene aggiornato con la nuova convenzione e a questo proposito chiarisce le modalità di addebito delle trattenute e le modalità di richiesta.
Enti bilaterali: oneri di riscossione e modalità riversamento
- per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2 per cento sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate. Tale importo “limite” sarà comunicato a ogni Ente all’atto della pubblicazione della circolare relativa alle istruzioni per l’operatività
- per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto non è in possesso di dati storici l’accantonamento del 2 per cento verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’Istituto provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo.
- nel caso in cui l'organizzazione interna degli Enti preveda un riversamento delle somme riscosse dall’INPS per loro conto a livello territoriale , le implementazioni delle procedure informatiche necessarie saranno valutate ai fini della revisione dei costi
- Per gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse che hanno la necessità di distribuire il riversamento mensile su più IBAN, il criterio discriminante è rappresentato dalla Struttura territoriale INPS indicata dal datore di lavoro sul modello F24 all’atto del versamento. Questo criterio consente al soggetto convenzionato di gestire la destinazione degli importi a esso riversati dall’INPS, fornendo ai datori di lavoro le opportune indicazioni.
- L’Istituto metterà a disposizione dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa tutti i dati necessari a effettuare una corretta riconciliazione contabile tra i flussi in entrata e le somme effettivamente riversate dall’Istituto all’esito delle trattenute effettuate a copertura dei costi.
L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa , attraverso la procedura DURC on line
Convenzione INPS Fondi bilaterali : richieste di adesione
La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo alla sottoscrizione. L’avvenuta effettuazione degli adempimenti saranno comunicate con una specifica circolare attuativa.
La Convenzione sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.
Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse interessati potranno inviare istanza con il modello allegato al messaggio (Allegato n. 2) :
- alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni al seguente indirizzo PEC: [email protected] e anche per conoscenza,
- alla seguente casella e-mail: [email protected].
Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse che usufruiscono dell’attuale servizio dell’Agenzia delle Entrate dovranno formulare l’istanza entro e non oltre 60 giorni dalla data del messaggio, quindi entro il 7 giugno 2024.
-
Fondo trasporto aereo: ulteriori istruzioni per le prestazioni integrative
La nuova gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è stata descritta dalla circolare inps 61 del 24 maggio 2022 ,
Il processo amministrativo prevede :
- La trasmissione dei dati utili al calcolo della prestazione integrativa della CIGS esclusivamente tramite Uniemens con riduzione dei tempi di erogazione
- Proattività dell’istruttoria con individuazione preventiva e sulla eventuale rimozione di ogni fattore che possa influire negativamente sul buon esito del pagamento
- nuovi criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento: dal mese di competenza giugno 2022, l’azienda, tramite i flussi Uniemens, dovrà comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) effettivamente svolte, nonché neutralizzare le ore/giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento. Le modalità di calcolo sono illustrate nell’Allegato n. 1.
- obbligo di esporre mensilmente in Uniemens il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL di riferimento, che definirà il numero di ore medie sulla base del quale sarà determinato il valore della retribuzione oraria.
Domanda di accesso alla prestazione integrativa della CIGS
La circolare riepilogava le modifiche intervenute con i decreti emergenziali (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, legge 30 dicembre 2020, n. 178, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e ricorda va come comunicato con il messaggio n. 1336/2021: il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica 31.3.2022 va neutralizzato: il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda sarà dato dai dodici mesi precedenti il mese di gennaio 2020.
ATTENZIONE : A partire dal 24 maggio 2022, data di pubblicazione della circolare, le domande di accesso ricadenti nel periodo citato dovranno essere presentate con le consuete modalità e dovranno contenere anche le coordinate bancarie di ciascun beneficiario.
Per le istanze presentate a decorrere dal 1° aprile 2023 non rientranti nell’ambito di applicazione del citato messaggio n. 1336/2021 vedi ultimo paragrafo
Nuova modalità di pagamento CIGS Fondo aereo
Dopo la delibera del Comitato amministratore e le verifiche , la Struttura territoriale INPS provvede, tramite PEC, alla notifica del provvedimento di autorizzazione con mandato di pagamento con cadenza mensile
L’azienda non sarà più obbligata all’invio dei file mensili in quanto l’ammontare per il singolo beneficiario sarà determinato dall’Istituto mediante l’incrocio dei dati disponibili.
In sintesi
Adempimento
Decorrenza
Modalità
Comunicazione retribuzione mensile
Giugno 2022
Denuncia Uniemens del mese di competenza
Presentazione domande ex messaggio n. 1336/2021
Data di pubblicazione della presente circolare
Consuete modalità di presentazione, con l’aggiunta in domanda dell’IBAN relativo a ciascun beneficiario
Presentazione domande non rientranti nell’ambito applicativo del messaggio n. 1336/2021
Dal 1° Aprile 2023
Termini e modalità di presentazione della domanda saranno definiti con successivo messaggio
AGGIORNAMENTO 19 OTTOBRE 2023
In merito al nuovo processo di gestione dei pagamenti con la circolare 87 del 17 ottobre 2023 INPS ha chiarito alcuni profili operativi.
Vengono in particolare ricordate le modalità con cui operare la neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione a decorrere dal 1° aprile 2023 per cui tornano ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 95269/2016, per il quale il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sono i dodici mesi immediatamente precedenti l’istanza,
Ad evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio nei casi in cui non abbia prestato la propria attività lavorativa per eventi di diversa natura (ad esempio, maternità, CIGS a zero ore, periodi prolungati di malattia), per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data del 17 OTTOBRE 2023, il periodo di riferimento dei dodici mesi, sarà considerato “mobile”, con la possibilità di retrocedere la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili.
Semplificazioni domanda di accesso alla prestazione integrativa
A decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati.
Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito www.inps.it, scrivendo sul campo "Ricerca" le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Cliccando su "Approfondisci" > "Accedi all'area tematica", il sito permetterà di accedere come "Amministrazioni, Enti e Aziende" oppure "Intermediari e consulenti", quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l'autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare "CIG e Fondi di solidarietà"> "Invio domande assegno emergenziale".
Da questa applicazione, nella sezione "Area di download", sarà possibile scaricare, in base alla tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario
Con il messaggio 4139 2023 sono fornite ulteriori indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 – mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento – l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.
Tra le altre precisazioni viene sottolineato che per il calcolo della retribuzione mensile, in caso di neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.
-
Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti
Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2023 il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.
Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.
Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative relative ai nuovi obblighi contributivi ,
una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)
Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni
Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti nel numero di dipendenti.
In particolare si prevede l'adeguamento di
- importo,
- durata e
- causali di accesso
- all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,
nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.
Il decreto prevede quindi che:
- l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
La durata massima e' pari:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti : I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie; II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale; IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarieta'.
Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti
I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni in tema di condizionalita' e formazione.
E' previsto anche
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
- il finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche in esubero, per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi
Il messaggio INPS 3901/2023 precisa che i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano dall’11 novembre 2023, quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
Dal mese di novembre 2023 quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano sempre dal mese di novembre, gli obblighi verso il FIS con revoca del codice autorizzazione “0J”.
Sono dovuti in particolare
- per le imprese fino a 15 dipendenti il contributo dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- per le imprese con oltre 15 dipendenti il contributo dello 0,65%
di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens
Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo di solidarietà ambiente
Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:
a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
b) 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.
ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.
Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.