• Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti

    Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 27 ottobre 2023  il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla  riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.

    Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.

    Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative   relative ai nuovi obblighi contributivi , 

    una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento  è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)

    Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni 

    Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento  delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti  nel numero di   dipendenti.

     In particolare si prevede l'adeguamento di 

    • importo, 
    • durata e 
    • causali di accesso 
    • all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,

     nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.

    Il decreto  prevede quindi che:

    • l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito  dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

    La durata massima  e' pari: 

    • per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti :  I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie;  II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale,   III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;  IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto  di solidarieta'.

     Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti

     I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni  in tema di condizionalita' e formazione. 

    E' previsto  anche

    • il versamento mensile   di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento  nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a  trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
    • il  finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei  lavoratori,  anche in esubero, per  programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

    Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi 

     Il messaggio INPS  3901/2023 precisa che  i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano  dall’11 novembre 2023,  quindicesimo giorno  dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 

    Dal mese di novembre 2023  quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano  sempre dal mese di novembre, gli obblighi  verso il FIS  con revoca  del codice autorizzazione “0J”.

    Sono dovuti in particolare 

    • per le imprese fino a 15 dipendenti il  contributo  dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali 
    • per  le imprese con oltre  15 dipendenti  il contributo dello 0,65%

    di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

    Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens

    Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo  di solidarietà ambiente

    Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:

    a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

    b)  50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

    Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e  sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.

    ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.

    Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive,  sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il  significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Giornalisti: assistenza sanitaria gratuita INPGI CASAGIT

    Il Comitato amministratore della Gestione separata dell’Inpgi ha deciso  di  rinnovare e ampliare le tutele sanitarie fornite da CASAGIT salute  per un ulteriore triennio ovvero dal 2024 al 2026.a circa 2700 giornalisti iscritti, con i redditi piu bassi (al massimo 30mila euro circa. v. sotto i dettagli)

    Il programma denominato WIN ,  già attivo dal 2017  viene anche potenziato,  passando da 500 a 768 euro annui , e si chiamerà WIN PLUS.

    Tutela Casagit  "WIN PLUS"  gratuito: requisiti  e tutele

    Il programma sanitario Winplus  garantisce una consistente copertura in caso di spese relative a 

    • ricoveri per grandi interventi, 
    • cure odontoiatriche,
    •  visite specialistiche, 
    • acquisto di lenti e occhiali, 
    • accertamenti clinici e diagnostici, 
    • terapie fisiche e riabilitative.

    Ne potranno beneficiare  i giornalisti liberi professionisti  con i seguenti requisiti:

    •  iscritti in via esclusiva all’Istituto 
    •  non titolari di pensione 
    • che, nell’anno 2020, abbiano percepito compensi professionali compresi tra 2.100 e 30.767 euro annui.

     I diretti interessati riceveranno nei prossimi giorni un’apposita comunicazione congiunta INPGI/CASAGIT –  reperibile anche on line sul web, nell’area riservata di ciascun  beneficiario  – contenente le informazioni necessarie per aderire all’iniziativa e poter usufruire del servizio.

    Ulteriori informazioni sul sito www.casagit.it

    Casagit salute 2023:  cos'è

    Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Angiolo Berti” nasce dalla trasformazione della  omonima associazione (“Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani Angiolo Berti”) in società di mutuo soccorso, approvata dall’Assemblea Nazionale dei Delegati l’11 dicembre 2019.

    Casagit Salute ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dallo Statuto e assicura ai soci giornalisti e ai loro familiari un sistema sanitario  integrativo dell’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale, con una copertura delle spese sanitarie che prosegue anche dopo il pensionamento e senza limiti d’età.

    Alla Mutua possono aderire:

    • soci ordinari: i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti, i praticanti iscritti nel Registro tenuto dall’Ordine dei Giornalisti, i giornalisti iscritti all’Elenco stranieri annesso all’Albo dei Giornalisti, i pensionati Inpgi
    • soci ordinari convenzionati*: i lavoratori subordinati o parasubordinati iscritti collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati; le società di mutuo soccorso e i fondi sanitari integrativi (come mutualità integrata per i loro iscritti) 
    • soci sostenitori*: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati che non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare Soci ordinari o Soci ordinari convenzionati e intendano sostenere l’attività della Mutua attraverso contributi di varia natura.

    Vale la pena ricordare che il profilo base dell'assistenza sanitaria Casagit Salute, previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, garantisce un concorso alle spese mediche sull’intero ventaglio delle prestazioni sanitarie: ricoveri, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, medicinali, ticket, terapie fisiche e riabilitative, lenti correttive della vista nonché per l’assistenza domiciliare ai non autosufficienti.

    Grazie a una rete capillare di convenzioni con  circa 170 strutture  di ricovero distribuite su tutto il territorio nazionale, 600 dentisti  100 poliambulatori consente di usufruire di prestazioni sanitarie anche  in forma diretta. Assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Est: dal 2023 obbligatorio per il CCNL socio sanitario

    Le aziende aderenti al CCNL del Settore assistenziale e socio-sanitario hanno l'obbligo di iscrizione al Fondo EST da gennaio 2023. Lo ricorda il Fondo sanitario complementare nella sua  Circolare n. 1 del 10 gennaio 2023 che chiarisce tutte le novità.

    Il Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini nasce da un accordo tra CCNL del Terziario e Turismo e fornisce  servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del  Servizio Sanitario Nazionale

    Il nuovo obbligo illustrato nella circolare discende dalla firma  del  nuovo CCNL  del 13 settembre 2022 per il personale dipendente del settore assistenziale, socio-sanitario e delle cure post-intensive  Confcommercio (con codice CNEL T09M) .

    In particolare, viene sottolineato l’obbligo di iscrizione al Fondo Est a partire dal 1° gennaio 2023 per

    •  i lavoratori dipendenti  a tempo indeterminato
    • e gli apprendisti 

    con  esclusione dei quadri.

    Contributo Fondo Est: istruzioni per il versamento

    Il contributo da versare è di 12 euro mensili,  cosi ripartito :

    • 10 euro mensili a carico dell’azienda;

    • 2 euro mensili a carico del lavoratore.

    Al momento dell’iscrizione le aziende dovranno inoltre prevedere il pagamento di una quota  una tantum pari ad euro 30 per ogni lavoratore in forza e presente al momento dell’iscrizione, ad

    eccezione di quei lavoratori che siano stati iscritti al Fondo precedentemente da altra azienda.

    L'iscrizione va effettuata  direttamente o tramite i propri Consulenti del  Lavoro – dal 1° gennaio di quest’anno sulla piattaforma di Fondo Est, alla pagina www.fondoest.it.

    Il primo pagamento, che si riferisce al mese contributivo di gennaio, dovrà essere effettuato entro  il 16 febbraio 2023. 

    La circolare fornisce anche i dettagli sulle modalità di compilazione  del modello F24 e del flusso uniemens (come da circolare INPS  140 2010)

    Si ricorda che il pagamento con F24 può essere effettuato esclusivamente dalle aziende che sceglieranno come modalità di pagamento il mensile posticipato mentre chi opta per l’annuale

    anticipato dovrà inviare i file Xml dipendenti e pagare tramite bonifico bancario o carta di credito. 

    Per ulteriori informazioni  si possono consultare  le  faq del  sito Fondoest.it  o chiamare il numero 06.51.03.11 dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,45 e il  venerdì dalle 8,30 alle 13,30, oppure  inviare una mail a [email protected] o a [email protected]

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Nuovo Regolamento ENFEA 2022: il welfare per i lavoratori

    Dal 1°ottobre 2022 entra in vigore il nuovo Regolamento dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

    ENFEA  è l ’Ente bilaterale nazionale ENFEA, costituito da CONFAPI e CGIL, CISL, UIL senza finalità di lucro, promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL e recepiti nei CCNL .

    Contribuzione ENFEA

    Le aziende versano ad ENFEA:

    •  € 54 all'anno pari ad € 4,5 al mese per ciascun dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno OPPURE
    • € 51 all'anno, pari ad € 4,25 al mese per ciascun dipendente con contratto di lavoro part time fino a 20 ore settimanali).  

    Il suddetto contributo viene poi ripartito nei fondi seguenti:

    1. “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI”: 6 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’Apprendistato); 3 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore); 
    2. “Fondo sostegno al reddito”:28 euro annui ( 2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge;
    3. “Osservatorio della contrattazione e del lavoro”: 8 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di secondo livello; 12 euro annui (1,00 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.

    I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento  non consentie di richiedere le prestazioni.

    Dal 1°ottobre 2022 non è possibile inviare le richieste di prestazioni tramite il Portale dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, entrando in vigore il nuovo Regolamento con prestazioni disponibili sul nuovo Portale da gennaio 2023.

    Le prestazioni  ENFEA 2022-23 per  aziende e lavoratori

    Secondo il nuovo regolamento le prestazioni ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni generali 

    – Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.

    – Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, assunti  alla data della richiesta della prestazione. 

    Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni seguenti 

    – Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato e conferma a tempo indeterminato, con i seguenti sussidi:

    a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00  per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l'obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all'apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.

    b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l’impresa di € 600,00 una tantum.

    – Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo di  defibrillatore omologato  aziendale, pari nel massimo a € 700,00 (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore +  Contributo di € 100,00  per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti al suo utilizzo.

    – Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale:  contributo di 1000 euro  assunzioni dal 1° gennaio 2021 e fino a dicembre 2023 per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale

    – Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore:  pari a € 200,00  per figlio.

    – Contributo spese Corso di Laurea universitario: pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (studente in corso).

    – Contributo una tantum conseguimento Laurea 110/110: pari a € 1.000,00  per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).

     Contributo per utilizzo servizi all’infanzia:   – Asilo nido o in alternativa     – Baby sitter, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare: € 500,00  per figlio.

    – Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente:  trattamento economico di sostegno al reddito pari ad € 1.000,00 

    – Contributo annuo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92) Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92  pari a € 200,00 /anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni.

    – Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19: A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo una tantum, non ripetibile per i figli conviventi   pari € 1.000,00 max per nucleo familiare.

    – Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, in presenza di personale con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere: pari a € 500,00 /anno.

    – Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale

     il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:€ 500,00 per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate

    – Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL

    In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00  al mese, per un massimo di 6 mesi. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.

    – Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per coniuge e/o figli conviventi  sperimentale per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23) pari a  € 100,00  max per ogni componente il nucleo familiare.

    – Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo d con il limite massimo di € 150,00 /anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

    – Contributo sostegno vittime violenza di genere  di € 700,00 alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese 

    Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999 In favore delle aziende soggette agli obblighi di inserimento disabili , pari a € 500,00  una tantum.

    – Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità: Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro  pari a € 500,00 .

    Ulteriori informazioni  sul sito ENFEA. QUI IL TESTO INTEGRALE DEL NUOVO REGOLAMENTO.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Credito: assegno straordinario fino a 7 anni anche nel 2022

    Disciplinato dal decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito è una gestione dell'INPS, che tutela i lavoratori del settore  nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione (circolare INPS 2 dicembre 2016, n. 213).

    In particolare sono previsti i seguenti  interventi in via ordinaria:

    •  finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; 
    • trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (assegni ordinari )per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione, oltre al versamento della contribuzione correlata.

    Invece, gli interventi in via emergenziale sono: 

    • assegno emergenziale/straordinario a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione 
    • finanziamento,  di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, 

    Assegno straordinario di accesso a pensione:   decorrenza  2022

    Con il messaggio 3401 del 16 settembre INPS comunica che è stato modificato il Regolamento del Fondo in tema di assegno straordinario per <> maturare i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico:he a seguito del decreto legge 228 2021 Milleproroghe è stato confermata la durata massima di 7 anni anche per le cessazioni che intervengono nel 2022 .

    Si ricorda che la possibilità di assegno straordinario di accompagnamento alla pensione era stata inizialmente prevista dal  decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 con periodo massimo di cinque anni , poi portato a 7 anni con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, beneficio successivamente sempre prorogato fino ad oggi 

    L'istituto specifica che l'ultima decorrenza ammessa per le cessazioni nel 2022   è fissata al 1° dicembre 2022, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2022. Il l periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (sette anni).

    Le procedure di liquidazione e ricostituzione degli assegni straordinari interessati (categoria 127) sono state coerentemente aggiornate.