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Cassa geometri: dal 2025 assistenza sanitaria gratuita e Opzione donna
La Cassa Geometri rinnova il proprio impegno a favore degli iscritti ricordando due misure del sistema di welfare 2025 per le quali attualmente sono aperte le procedure di domanda
Si tratta in particolare:
- della polizza sanitaria integrativa gratuita e
- della possibilità di pensione anticipata Opzione Donna con 60 anni di età e 40 di contribuzione con una riduzione dell'ordinario abbattimento dell'assegno.
Assistenza sanitaria gratuita Cassa Geometri
Dal 16 ottobre 2025 sarà attivata la seconda annualità assicurativa con il Piano Base “Garanzia A”, offerta gratuitamente agli iscritti e ai pensionati attivi ed erogata da Generali Italia S.p.A., compagnia aggiudicataria della gara europea. Nella stessa data sarà disponibile il portale di adesione ai Piani Sanitari, che consentirà, a carico dell’iscritto, di aderire ai Piani Integrativi ed estendere le coperture anche ai familiari.
La scadenza per completare l’adesione è fissata al 13 gennaio 2026.
La polizza sanitaria si articola in tre moduli:
- Garanzia A – Piano Base: check-up annuale, coperture per ricoveri a seguito di interventi chirurgici importanti o gravi eventi morbosi, indennità in caso di invalidità grave da infortunio, pacchetto maternità, prestazioni di alta specializzazione e indennità da non autosufficienza (LTC);
- Garanzia B – Piano Integrativo: estensione delle tutele con coperture per ricoveri, visite, esami e prestazioni diagnostiche senza liste d’attesa;
- Garanzia C – Piano Integrativo: incremento del massimale per il rischio di non autosufficienza e possibilità di estendere la copertura anche al nucleo familiare.
Per chi sceglierà di estendere la copertura al nucleo familiare tramite l’adesione alla Mutua Aglea Salus (previo pagamento della quota associativa una tantum), sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 19% dei contributi versati in dichiarazione dei redditi.
Dal 16 ottobre 2025 sono disponibili sul sito della Cassa, sezione Cassa per Te – Welfare – Assistenza sanitaria, le Guide ai Piani Sanitari e tutta la documentazione informativa utile per gli iscritti.
Opzione Donna Cassa Geometri:
L'ente ricorda che in data 15 gennaio 2025 è intervenuta l’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Comitato dei Delegati n. 6 del 20 giugno 2024 con la quale la Cassa ha previsto l’introduzione di un regime agevolato temporaneo per le professioniste che raggiungono i requisiti anagrafico-contributivi (60 anni di età e 40 anni di anzianità contributiva) per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 3, c. 3, del Regolamento di previdenza ed assistenza.
La misura prevede una riduzione della percentuale di abbattimento della quota reddituale per le professioniste che scelgono l’accesso anticipato alla pensione.
Cio significa che l'abbattimento tche in via ordinaria è dell’1% per ogni mese di anticipo rispetto ai 67 anni, sarà ridotta allo 0,5% per le domande presentate dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2035. Inoltre, la quota minima di abbattimento sarà dimezzata, passando dal 12% al 6%.
Questo comporta un calcolo degli assegni di pensione piu favorevole alle professioniste iscritte.
Il nuovo testo è consultabile nella sezione “ Norme e regolamenti”.
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Fondo solidarietà telecomunicazioni: guida completa 2025
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Il fondo garantisce la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS ha fornito le prime istruzioni sull'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale e sull'integrazione alla NASPI.
Come annunciato in quella circolare , in data 7 aprile nel messaggio 1185/2025 l'istituto ha chiarito anche la disciplina relativa all'integrazione di CIGO e CIGS e relativa esposizione in UNIEMENS.
Con il messaggio 2230 del 14 luglio 2025 sono fornite nuove indicazioni per effettuare la stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa, nonché dei chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda.
Ancora nel messaggio 3409 del 12 novembre 2025 INPS chiarisce le modalità per i conguagli:
- della prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e ordinaria (CIGO), nonché
- dell’assegno di integrazione salariale (AIS).
Assegno Integrazione Salariale Telecomunicazioni: misura – finanziamento
L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo.
Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT.
La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.
Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione,
- un contributo ordinario dello 0,80%
- un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.
La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.
Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:
- Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
- Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
- Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.
Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI
Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.
La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.
Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.
Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione.
L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.
Fondo telecomunicazioni: presentazione delle Domande AIS
Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.
Le domande devono essere presentate:
- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e
- non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa
- sulla piattaforma OMNIA IS.
In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.
È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.
Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.
Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:
- devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
- corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.
È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.
Fondo telecomunicazioni: prestazioni integrative per CIGO e CIGS – UNIEMENS
Nel messaggio 1185 2025 INPS precisa che il Fondo garantisce anche prestazioni integrative per i trattamenti di integrazione salariale, assicurando che il trattamento complessivo per i lavoratori raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Queste prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.
L'accesso alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile, sebbene tale limite sia neutralizzato per i primi tre anni di esistenza del Fondo.
Il pagamento delle prestazioni integrative avviene con le stesse modalità della prestazione principale. Vedi paragrafo precedente
Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti di accesso e la capienza del tetto aziendale. Il Comitato amministratore del Fondo delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.
I datori di lavoro devono esporre obbligatoriamente nei flussi Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR.
- Per il conguaglio delle prestazioni integrative, deve essere utilizzato il codice causale "L017",
- per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato il codice "A109".
Fondo Telecomunicazioni Prestazioni integrative: domande, calcolo e conguagli
L'istituto precisa che attualmente, è possibile presentare domanda solo con pagamento a conguaglio. Per queste, una volta accolta la richiesta, l’autorizzazione e il montante dell’importo conguagliabile vengono resi visibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, all’interno del “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà”.
Le modalità di pagamento seguono quelle della prestazione principale.
Per le prestazioni già erogate a pagamento diretto, l’INPS comunicherà con successivo messaggio le istruzioni operative.
Il calcolo dell’importo spettante segue le medesime regole applicate alla prestazione principale: si basa sulla retribuzione oraria di riferimento, determinata per ogni singolo lavoratore. I datori di lavoro dovranno stimare l’importo integrativo utilizzando l’algoritmo previsto e i dati retributivi disponibili per l’intero periodo di concessione del trattamento principale.
La retribuzione utile ai fini della stima corrisponde alla retribuzione mensile utilizzata per il calcolo del TFR, cioè quella indicata dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS del mese interessato, valorizzando l’elemento <MeseTFR> e il suo sotto-elemento <BaseCalcoloTFR>
L’allegato 1 al messaggio INPS 2230/2025 illustra con due esempi pratici (full-time e part-time) le modalità di determinazione dell'importo stimato.
Compilazione della domanda
La domanda deve essere compilata tenendo conto delle ore di integrazione salariale autorizzate, già precompilate nel sistema.
Il datore di lavoro, o l’intermediario abilitato, dovrà completarla inserendo l’importo stimato della prestazione integrativa, al netto dell’importo lordo già liquidato a titolo di integrazione salariale principale. È fondamentale, quindi, calcolare in modo preciso l’integrazione effettivamente necessaria per arrivare all’80% della retribuzione utile.
Modifica delle domande già presentate
I datori di lavoro che abbiano già trasmesso domande prima del 14 luglio 2025 e riscontrino una difformità tra l’importo richiesto e quello risultante dal nuovo calcolo basato sull’algoritmo fornito, potranno richiedere la modifica dell’importo. La richiesta va trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio (quindi entro il 13 agosto 2025), tramite PEC all’indirizzo:
Nella comunicazione vanno indicati:
- il numero progressivo della domanda;
- il protocollo;
- il nuovo importo stimato corretto.
L’INPS procederà alla modifica centralizzata durante la fase istruttoria.
In assenza di comunicazioni da parte del datore di lavoro, le domande saranno valutate sulla base dell’importo già richiesto al momento della presentazione
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Fondo Artigiani FSBA: novità 2025 per il settore moda
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato, istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
In particolare, in relazione al Decreto-legge 26/06/2025 n.92 che ha previsto la proroga delle possibilità di utilizzo di un sostegno al reddito in deroga per i lavoratori delle aziende della moda e talune lavorazioni della meccanica a essa strettamente collegate, il Fondo ha precisato in data 3 settembre quanto segue:
- 1. L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
- 2. L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
- 3. Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.
Nuove procedure FSBA
Si ricorda che dal 1° luglio 2025 sono entrate in vigore le nuove procedure di FSBA, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze.
Di seguito i link diretti alla documentazione aggiornata con data 23 luglio 2025
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Causali enti bilaterali: nuova risoluzione dell’Agenzia
Con la risoluzione 48/e del 4 settembre 2025 l’Agenzia delle entrate ha istituito cinque nuove causali per il versamento all'Inps da parte delle aziende aderenti, dei contributi di competenza di nuovi enti bilaterali convenzionati con l'Istituto.
Si tratta in particolare di:
- Ente nazionale bilaterale scuola non statale (ENBiScuNS),
- Ente sviluppo bilaterale imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.),
- Ente bilaterale Eb work,
- Ente bilaterale nazionale innovazione e sviluppo organismo paritetico (Ebinnova)”,
- Ente bilaterale Fesica Confsal Unci (Fueb).
Si ricorda che le convenzioni stipulate tra Inps ed Enti bilaterali, i Fondi e le Casse (articolo 2 del Dl n. 276/2003), prevedono la riscossione da parte di INPS tramite modello F24, e le somme sono poi riversate a ciascun Ente bilaterali.
Causali contributo e istruzioni F24
Le nuove causali contributo che saranno utilizzabili dall' 8 settembre 2025 sono le seguenti :
- “EBSC” denominata “Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS)”
- “ESBI” denominata “Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.)”
- “EBWO” denominata “Ente Bilaterale EB WORK”
- “EISO” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA)”
- “FUEB” denominata “Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI (FUEB)”.
Come di consueto l'Agenzia ricorda le indicazioni di utilizzo per la compilazione del modello F24,:
Le causali contributo vanno esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita
- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale
- nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.
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Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novita Uniemens
La circolare INPS n. 112 del 16 luglio 2025 illustra le novità operative derivanti dal D.I. 15 novembre 2023 che ha aggiornato il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. L’intervento recepisce le modifiche al D.lgs. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021, estendendo le tutele anche alle aziende con un solo dipendente e ampliando le prestazioni ordinarie e integrative.
Il Fondo assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro per riduzioni o sospensioni dell’attività, ma anche prestazioni integrative alla NASpI, assegni straordinari in uscita e contributi per programmi formativi. Sono obbligatoriamente soggetti al Fondo i datori di lavoro privati (esclusi quelli con fondi bilaterali) che hanno almeno il 75% del personale in unità produttive ubicate nella provincia di Trento.
Fondo solidarietà Trentino: AIS, durata e requisiti
L’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per ore non lavorate, fino al tetto massimo annuo. Dopo la riduzione del 5,84%, i limiti netti mensili per il 2025 sono pari a €1.322,05. Ai beneficiari spetta anche l’ANF e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.
Nella tabella le durate massime del trattamento (biennio/quinquennio mobile):
Tipologia datore di lavoro Durata massima per causali ordinarie/straordinarie Durata massima per contratto di solidarietà (CIGS) Fino a 5 dipendenti 13 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Da 6 a 15 dipendenti 26 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Oltre 15 dipendenti 52 sett. ordinarie
12 mesi crisi aziendale
24 mesi riorganizzazione24 o 36 mesi (in base all’art. 22, co. 5, D.lgs. 148/2015) I requisiti di accesso includono un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni.
Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori non rientranti nella disciplina statale.
L’istanza deve essere preceduta da informativa sindacale, anche in forma di autodichiarazione.
Contribuzione e flussi Uniemens
I datori devono versare:
1- Contributo ordinario:
- 0,50% per aziende con 1-5 dipendenti
- 0,80% tra 5,1 e 15 dipendenti
- 0,90% oltre 15 dipendenti
A partire dal 2025, le aziende fino a 5 dipendenti che non presentano istanze da almeno 24 mesi possono ottenere una riduzione fino al 40% dell’aliquota, su delibera del Comitato.
2 – Contributo addizionale: 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.
Per la trasmissione dati tramite Uniemens è obbligatorio il ticket identificativo per ciascuna istanza.
Le aziende dovranno utilizzare i codici “AOR” per l’evento, “A101” per il contributo addizionale e “L001” per il conguaglio.
Non vanno più usati i codici “ASR”, “A102” e “L002”.
Infine, per istanze con causale "contratto di solidarietà", è obbligatorio allegare il verbale sindacale con l’elenco dei lavoratori coinvolti.
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Enti bilaterali: nuove causali contributo per F24
L'agenzia comunica con la risoluzione 34 del 4 giugno 2025 l'istituzione di nuove causali contributo per i versamenti tramite INPS a enti bilaterali. Le modifiche seguono numerosi altri provvedimenti di istituzione e soppressione di causali. Tutti i dettagli nei paragrafi che seguono
Causali contributo enti bilaterali Risoluzione 49 del 15.10.2024
A seguito dell'istituzione di nuovi enti bilaterali (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) r ratificati dal Ministero del lavoro e iscritti al Repertorio nazionale, con la Risoluzione 15 ottobre 2024, n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le relative causali per il versamento dei contributi a loro favore, con modello F24, da parte delle aziende aderenti, tramite riversamento dall'INPS.
Sono le seguenti :
- “EBPM” denominato “EBIN.PMI – Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
- “ETUR” denominato “EBINTUR – Ente Bilaterale Ebintur”;
- “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
- “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”; (RETTIFICATA – V. SOTTO)
- “FASN” denominato “FASNI – Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
- “EBUA” denominato “ENBIUC – Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
- “BIMO” denominato “EBIMO – Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”;
- “EBUN” denominato “EBIUNI – Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
- “IT24” denominato “ENBILAV – E.N.BI.LAV.”;
- “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.
In sede di compilazione del Mod. F24, le causali contributo citate vanno indicate
- nella sezione “INPS” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”, ed
- esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a partire dal 4 novembre 2024.
Causali contributo enti bilaterali risoluzione 57 E del 3.12.2024
Ulteriori nuove causali sono state il 3 dicembre 2024 e sono le seguenti:
- EBNL per l’“EBINAL – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
- PREV per il “Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA)”;
- SARC per il “Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria – SANARCOM (SANARCOM)”;
- EBOS per l’“Ente Bilaterale Operatori Sicurezza (EBILOS)”;
- MEDI per il “FONDO MEDIPREV – Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (MEDIPREV)”;
- EBNU per l’“Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.)”;
- EFAR per l’“EBIFARM – Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM)”;
- EBIO per l’“Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI”;
- EBMQ per il “Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE)”.
ATTENZIONE : per il versamento all’“EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”, è stata istituita la causale ENIL, in sostituzione della causale “EINT”, precedentemente indicata nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
L'agenzia precisa che restano valide le altre indicazioni già contenute nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
Contributi per il finanziamento degli enti bilaterali
Si ricorda che con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, INPS ha adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per
- la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi versati dai datori di lavoro e destinati al finanziamento delle attività , nonché
- per la raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.
Nello schema convenzionale sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto a titolo di rimborso per l’erogazione servizio medesimo , che l’Istituto rideterminerà annualmente tali costi sulla base delle risultanze della contabilità analitica e di altri criteri.
Le istruzioni in materia sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1399/2024.
Soppressione causali Risoluzione 28 marzo 2025
Con la risoluzione del 28 marzo 2025 l'Agenzia comunica a seguito di richiesta dell'Inps, della soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali di seguito indicate:
- • “VITA” denominata “CASSA RISCHIO VITA – Cassa Assicurativa per il rischio vita per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare”;
- • “EBAI” denominata “EBAIS – Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi”;
- • “EBCA” denominata “EBICA STUDI LEGALI – Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali”;
- • “EART” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato – EBICC Artigianato”;
- • “EBIM” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Multiservizi”;
- • “EBTR” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Tras porti”;
- • “EBIF” denominata “EBIFORM – Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante”;
- • “EBLE” denominata “EBILTER – Ente Bilaterale del Terziario”;
- • “EBNS” denominata “EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola”;
- • “EBFC” denominata “EBSA – Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione”;
- • “EBVS” denominata “E.N.Bi.Art. – Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato”.
Risol. 34 del 4.6.2025: nuove causali contributo dal 1 luglio 2025
A seguito della richiesta INPS del 9 maggio 2025, l'Agenzia istituisce con la risoluzione 34 2025 le seguenti nuove causali contributo, operative dl 1 luglio 2025 :
• “EBEN” denominata “E.BI.N.L. – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
• “EPAB” denominata “E.PA.BIC. – Ente Bilaterale Paritetico”;
• “FAFP” denominata “FASIFAR – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private”;
• “FCBI” denominata “FCBI – Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU”;
• “SANI” denominata “FONDOSANI – Fondo di Assistenza Sanitaria”;
• “6BIC” denominata “6EBIC”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese
e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.
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Licenziamento collettivo: quali regole per la chiusura di piu sedi?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, è intervenuto in merito all'applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall'articolo 1, commi 224-237-bis della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere sedi dei propri stabilimenti produttivi con licenziamento di più di 50 lavoratori.
Procedura licenziamenti collettivi L. 234 2021: obblighi e sanzioni
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. n. 234/2021) ha introdotto specifici obblighi per le aziende con più di 250 dipendenti che intendano chiudere reparti autonomi e licenziare almeno 50 lavoratori. Tali previsioni si aggiungono a quanto già previsto dalla Legge n. 223/1991 (comunicazione preventiva alle RSU e rispetto di precisi criteri di scelta dei dipendenti da licenziare)
In tali casi infatti l’azienda è obbligata a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni, l’avvio della procedura:
- ai sindacati,
- alle Regioni interessate,
- al Ministero del Lavoro,
- al Ministero dello Sviluppo Economico
Entro 60 giorni dall’avvio, è necessario presentare un piano per ridurre l’impatto economico e occupazionale, con una durata massima di 12 mesi.
Sanzioni previste
- Mancata presentazione o incompletezza del piano: il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento in misura doppia.
- Inadempimenti sul piano approvato: se l’azienda non rispetta gli impegni, tempi o modalità di attuazione, si applica la stessa sanzione.
- Assenza di accordo sindacale: il contributo di licenziamento viene aumentato del 50%.
Se invece il piano viene concordato con i sindacati e sottoscritto, i licenziamenti collettivi previsti al termine del piano saranno soggetti al contributo di licenziamento ordinario, senza maggiorazioni.
Licenziamento collettivo in piu sedi: Il caso
La richiesta cui risponde l'interpello 1 2025 era stata presentata dalla organizzazione di datori di lavoro del commercio FEDERDISTRIBUZIONE, la quale chiedeva se il datore di lavoro che abbia occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti e decida di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cui
- una con più di 50 dipendenti e
- l'altra con meno di 50 dipendenti,
per quest'ultima possa avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della Legge n. 223/1991) invece della procedura speciale di cui alla Legge n. 234/2021.
La risposta del ministero è negativa: viene chiarito in particolare che il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità licenziando complessivamente piu di 50 dipendenti è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale , anche quando solo in una sola di esse ci siano più di 50 lavoratori coinvolti.