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Fondi sanitari: nuovi obblighi ma niente controllo COVIP
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) non eserciterà, almeno per il momento, alcun controllo sui fondi sanitari integrativi. Un emendamento riformulato dal Governo in commissione bilancio della Camera ha abrogato i nuovi compiti di controllo che erano stati inizialmente assegnati alla Covip dal decreto PNRR, il quale ha ottnuto ieri l'approvazione alla Camera con il voto di fiducia.
Sono previsti però obblighi di trasparenza rilevanti per gli enti; ecco i dettagli .
Nuovi obblighi di trasparenza per i fondi sanitari
In attesa di una riforma organica della materia, il decreto introduce tuttavia importanti obblighi di pubblicazione per i fondi sanitari.
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, ogni fondo sarà tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale bilanci e relazioni contenenti informazioni dettagliate, tra cui: numero di iscritti e beneficiari, ammontare dei contributi versati e delle prestazioni erogate, rapporto tra contributi e prestazioni, patrimonio complessivo e costi di gestione. Gli stessi documenti dovranno essere trasmessi alle amministrazioni competenti.
Le nuove norme si applicano a tutti i fondi sanitari e sociosanitari integrativi, enti, casse, società di mutuo soccorso e forme di assistenza anche per la non autosufficienza (long term care), indipendentemente dalla loro natura — contrattuale, collettiva o individuale.
Si tratta di un settore che conta oltre 320 fondi per un valore complessivo di mercato di circa 4 miliardi di euro, finora sottoposto a controlli molto limitati.
Il mancato rispetto di questi obblighi — che entreranno in vigore dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2025 — comporterà l'impossibilità di iscriversi, rinnovarsi o permanere nell'anagrafe dei fondi sanitari, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali.
Altre misure: servizio medici fino a 72 anni, stabilizzazione precari
Come annunciato ieri dalla premier Meloni nell'informativa alle Camere il Governo tenta anche con questo decreto di mettere un freno alla carenza di personale,
In particolare si interviene su più fronti: con
- la proroga fino al 2027 della possibilità di trattenere in servizio, fio a 72 anni , su richiesta, i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale — in particolare medici di medicina generale, pediatri e guardie mediche.
- Vengono inoltre semplificate le procedure di stabilizzazione del personale precario: le Regioni potranno riservare fino al 50% dei concorsi a chi ha maturato almeno 18 mesi di servizio negli ultimi 5 anni con contratti flessibili, oppure procedere per titoli e colloquio dopo 24 mesi continuativi di servizio.
- Viene invece stralciata la norma che avrebbe consentito l'assunzione dall'estero di Operatori socio-sanitari (OSS) in deroga al riconoscimento dei titoli, ma la possibilità rimane invece in vigore per medici e infermieri.
- È prevista infine l'attivazione di servizi di telemonitoraggio e teleconsulto per i pazienti oncologici.
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Fondo Servizi Ambientali: finanziamento dei piani formativi
Con il messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per l’accesso al finanziamento dei programmi formativi nell’ambito del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Le indicazioni sono rivolte in modo diretto a datori di lavoro e consulenti/intermediari, e riguardano in particolare:
- le modalità di presentazione dell’istanza,
- i limiti di finanziabilità e
- la corretta esposizione del conguaglio nel flusso Uniemens.
Il fondo di solidarietà servizi ambientali
La misura trova fondamento nell’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. 9 agosto 2019, n. 103594 (istitutivo del Fondo), come modificato dal D.I. 29 settembre 2023. La norma prevede che il Fondo possa provvedere al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori, anche eventualmente in esubero, per assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali/territoriali/regionali/UE.
Sul piano regolamentare, il Comitato amministratore del Fondo, con delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi, che disciplina le modalità di accesso alla prestazione. Il messaggio INPS interviene quindi a scioglimento della riserva richiamata nel paragrafo 4.2 della circolare n. 85 del 26 luglio 2024, fornendo il quadro applicativo per la fase di domanda e conguaglio.
Istruzioni operative: domanda, scadenze, calcolo importi
La domanda può essere trasmessa dalla data di pubblicazione del messaggio (9 Dicembre 2025) tramite portale INPS, accedendo con SPID (livello 2), CIE 3.0 o CNS.
Il percorso operativo indicato è: ricerca “Servizi per aziende e consulenti” → “CIG e Fondi di solidarietà” → “Fondi di solidarietà”, quindi selezione di: Intervento “002 Formazione” e Fondo “Fondo Servizi Ambientali”, con inserimento di matricola aziendale e periodo richiesto.
Sul piano dei termini, l’istanza è presentabile per gli importi effettivamente fruiti:
- dal giorno successivo alla conclusione dell’intervento formativo e
- non oltre il sesto mese da tale data (o dalla data dell’accordo se successiva).
La domanda deve includere, oltre ai dati aziendali, elementi essenziali quali: periodo di formazione; numero lavoratori; totale ore svolte; importo da finanziare; data accordo sindacale; dichiarazione di responsabilità sull’eventuale utilizzo di altri finanziamenti (nazionali/territoriali/regionali/UE) e sull’eventuale ricorso congiunto con altre prestazioni ordinarie.
Sono obbligatori gli allegati: copia dell’accordo sindacale e elenco lavoratori beneficiari, con per ciascuno retribuzione oraria lorda, ore di formazione e retribuzione da finanziare.
Attenzione anche ai limiti:
- l’intervento non può superare 12 mesi;
- l’importo per lavoratore è pari alla retribuzione oraria lorda × ore formazione, al netto di eventuali concorsi di altri fondi; per il calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è l’imponibile previdenziale.
- Infine, opera il tetto aziendale: il finanziamento è riconosciuto entro il limite massimo della contribuzione dovuta dal datore, includendo anche contribuzione addizionale e straordinaria, e comunque nei limiti dei contributi ordinari dovuti fino al trimestre precedente, al netto degli oneri di gestione/amministrazione del Fondo.
Flusso Uniemens e conguaglio: cosa indicare (tabella operativa)
Per le istanze di finanziamento, i datori con posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione “1Z” (o i consulenti/intermediari) devono associare alla domanda un codice identificativo “Ticket” (16 caratteri alfanumerici), prelevato da servizio web o generato dall’apposita funzione. Il Ticket serve a uniformare la gestione procedurale, ma non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.
Dopo la delibera del Comitato amministratore, la Struttura INPS territorialmente competente rilascia una autorizzazione conforme, necessaria per procedere al conguaglio.
Fase / adempimento Cosa fare Dove/come (Uniemens o portale) Note operative Associazione Ticket alla domanda Indicare un Ticket di 16 caratteri alfanumerici In domanda sul servizio “Fondi di solidarietà” Serve per la gestione procedurale; non va esposto in Uniemens Autorizzazione INPS al conguaglio Attendere l’autorizzazione della Struttura competente dopo la delibera Rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente È condizione per il conguaglio Numero autorizzazione Valorizzare il numero rilasciato da INPS Elemento <NumAutorizzazione>Inserire esattamente il numero di autorizzazione comunicato Causale a credito Indicare la causale prevista per recupero formazione Elemento <CongFSolCausaleACredito>: L110Significato: “Recupero formazione Fondi di solidarietà” Importo a credito Esporre l’importo da porre a conguaglio Elemento <CongFSolImportoACredito>Coerente con autorizzazione e importi effettivamente fruiti -
Cassa geometri: dal 2025 assistenza sanitaria gratuita e Opzione donna
La Cassa Geometri rinnova il proprio impegno a favore degli iscritti ricordando due misure del sistema di welfare 2025 per le quali attualmente sono aperte le procedure di domanda
Si tratta in particolare:
- della polizza sanitaria integrativa gratuita e
- della possibilità di pensione anticipata Opzione Donna con 60 anni di età e 40 di contribuzione con una riduzione dell'ordinario abbattimento dell'assegno.
Assistenza sanitaria gratuita Cassa Geometri
Dal 16 ottobre 2025 sarà attivata la seconda annualità assicurativa con il Piano Base “Garanzia A”, offerta gratuitamente agli iscritti e ai pensionati attivi ed erogata da Generali Italia S.p.A., compagnia aggiudicataria della gara europea. Nella stessa data sarà disponibile il portale di adesione ai Piani Sanitari, che consentirà, a carico dell’iscritto, di aderire ai Piani Integrativi ed estendere le coperture anche ai familiari.
La scadenza per completare l’adesione è fissata al 13 gennaio 2026.
La polizza sanitaria si articola in tre moduli:
- Garanzia A – Piano Base: check-up annuale, coperture per ricoveri a seguito di interventi chirurgici importanti o gravi eventi morbosi, indennità in caso di invalidità grave da infortunio, pacchetto maternità, prestazioni di alta specializzazione e indennità da non autosufficienza (LTC);
- Garanzia B – Piano Integrativo: estensione delle tutele con coperture per ricoveri, visite, esami e prestazioni diagnostiche senza liste d’attesa;
- Garanzia C – Piano Integrativo: incremento del massimale per il rischio di non autosufficienza e possibilità di estendere la copertura anche al nucleo familiare.
Per chi sceglierà di estendere la copertura al nucleo familiare tramite l’adesione alla Mutua Aglea Salus (previo pagamento della quota associativa una tantum), sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 19% dei contributi versati in dichiarazione dei redditi.
Dal 16 ottobre 2025 sono disponibili sul sito della Cassa, sezione Cassa per Te – Welfare – Assistenza sanitaria, le Guide ai Piani Sanitari e tutta la documentazione informativa utile per gli iscritti.
Opzione Donna Cassa Geometri:
L'ente ricorda che in data 15 gennaio 2025 è intervenuta l’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Comitato dei Delegati n. 6 del 20 giugno 2024 con la quale la Cassa ha previsto l’introduzione di un regime agevolato temporaneo per le professioniste che raggiungono i requisiti anagrafico-contributivi (60 anni di età e 40 anni di anzianità contributiva) per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 3, c. 3, del Regolamento di previdenza ed assistenza.
La misura prevede una riduzione della percentuale di abbattimento della quota reddituale per le professioniste che scelgono l’accesso anticipato alla pensione.
Cio significa che l'abbattimento tche in via ordinaria è dell’1% per ogni mese di anticipo rispetto ai 67 anni, sarà ridotta allo 0,5% per le domande presentate dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2035. Inoltre, la quota minima di abbattimento sarà dimezzata, passando dal 12% al 6%.
Questo comporta un calcolo degli assegni di pensione piu favorevole alle professioniste iscritte.
Il nuovo testo è consultabile nella sezione “ Norme e regolamenti”.
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Fondo Artigiani FSBA: novità 2025 per il settore moda
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato, istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
In particolare, in relazione al Decreto-legge 26/06/2025 n.92 che ha previsto la proroga delle possibilità di utilizzo di un sostegno al reddito in deroga per i lavoratori delle aziende della moda e talune lavorazioni della meccanica a essa strettamente collegate, il Fondo ha precisato in data 3 settembre quanto segue:
- 1. L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
- 2. L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
- 3. Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.
Nuove procedure FSBA
Si ricorda che dal 1° luglio 2025 sono entrate in vigore le nuove procedure di FSBA, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze.
Di seguito i link diretti alla documentazione aggiornata con data 23 luglio 2025
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Causali enti bilaterali: nuova risoluzione dell’Agenzia
Con la risoluzione 48/e del 4 settembre 2025 l’Agenzia delle entrate ha istituito cinque nuove causali per il versamento all'Inps da parte delle aziende aderenti, dei contributi di competenza di nuovi enti bilaterali convenzionati con l'Istituto.
Si tratta in particolare di:
- Ente nazionale bilaterale scuola non statale (ENBiScuNS),
- Ente sviluppo bilaterale imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.),
- Ente bilaterale Eb work,
- Ente bilaterale nazionale innovazione e sviluppo organismo paritetico (Ebinnova)”,
- Ente bilaterale Fesica Confsal Unci (Fueb).
Si ricorda che le convenzioni stipulate tra Inps ed Enti bilaterali, i Fondi e le Casse (articolo 2 del Dl n. 276/2003), prevedono la riscossione da parte di INPS tramite modello F24, e le somme sono poi riversate a ciascun Ente bilaterali.
Causali contributo e istruzioni F24
Le nuove causali contributo che saranno utilizzabili dall' 8 settembre 2025 sono le seguenti :
- “EBSC” denominata “Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS)”
- “ESBI” denominata “Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.)”
- “EBWO” denominata “Ente Bilaterale EB WORK”
- “EISO” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA)”
- “FUEB” denominata “Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI (FUEB)”.
Come di consueto l'Agenzia ricorda le indicazioni di utilizzo per la compilazione del modello F24,:
Le causali contributo vanno esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita
- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale
- nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.
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Nuove causali contributo Fondi sanitari dal 1 aprile
Con la risoluzione del 4 marzo 2024 l'Agenzia comunica l'istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad alcuni Enti Bilaterali, a seguito delle convenzioni relative al servizio di riscossione recentemente stipulate tra l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (di seguito INPS) e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Ecco i dettagli e le istruzioni di compilazione.
Causali contributo per F24 ENFEA SALUTE, FASS, FONDO SALUS
Sono istituite , con decorrenza 1 aprile 2025 le seguenti nuove causali contributo:
- • “ESAL” denominata “FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute)”;
- • “FASS” denominata “FONDO di ASSISTENZA SANITARIA (F.AS.S.)”;
- • “SAL1” denominata “FONDO SALUS (FONDO SALUS)”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.
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Contributi all’Ente Bilaterale EBIMO: istruzioni INPS
In data 30 luglio 2024 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO ( "Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”), per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento e sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Ente.
Nella circolare 4 del 20 gennaio 2025 l'Istituto ha illustrato le principali norme della convenzione e le indicazioni per i datori di lavoro .
Modalità di riscossione. Codice tributo. Compilazione modello F24
La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “BIMO” attribuito dall’Agenzia delle Entrate
I datori di lavoro, ai fini del versamento devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “BIMO” nella sezione “INPS”,
- nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
- – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;
- – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
L’Ente ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente
È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro
La clausola di salvaguardia specifica anche che i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.
I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens e verifiche INPS
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:
- in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “BIMO”;
- in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
- l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.
L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmens nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro interessati.
L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmens a cui il versamento è collegato.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili, l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.