• Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondi sanitari: nuovi obblighi ma niente controllo COVIP

    La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) non eserciterà, almeno per il momento, alcun controllo sui fondi sanitari integrativi. Un emendamento riformulato dal Governo in commissione bilancio della Camera ha abrogato i nuovi compiti di controllo che erano stati inizialmente assegnati alla Covip dal decreto PNRR, il quale ha ottnuto ieri l'approvazione alla Camera  con il voto di fiducia. 

    Sono previsti però obblighi di trasparenza rilevanti per gli enti;  ecco i dettagli .

    Nuovi obblighi di trasparenza per i fondi sanitari

    In attesa di una riforma organica della materia, il decreto introduce tuttavia importanti obblighi di pubblicazione per i fondi sanitari. 

    Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, ogni fondo sarà tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale bilanci e relazioni contenenti informazioni dettagliate, tra cui: numero di iscritti e beneficiari, ammontare dei contributi versati e delle prestazioni erogate, rapporto tra contributi e prestazioni, patrimonio complessivo e costi di gestione. Gli stessi documenti dovranno essere trasmessi alle amministrazioni competenti.

    Le nuove norme si applicano a tutti i fondi sanitari e sociosanitari integrativi, enti, casse, società di mutuo soccorso e forme di assistenza anche per la non autosufficienza (long term care), indipendentemente dalla loro natura — contrattuale, collettiva o individuale. 

    Si tratta di un settore che conta oltre 320 fondi per un valore complessivo di mercato di circa 4 miliardi di euro, finora sottoposto a controlli molto limitati.

    Il mancato rispetto di questi obblighi — che entreranno in vigore dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2025 — comporterà l'impossibilità di iscriversi, rinnovarsi o permanere nell'anagrafe dei fondi sanitari, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali.

    Altre misure: servizio medici fino a 72 anni, stabilizzazione precari

    Come annunciato ieri dalla premier Meloni nell'informativa alle Camere il Governo tenta anche con questo decreto di mettere un freno alla  carenza di personale, 

    In particolare si  interviene su più fronti: con

    • la proroga fino al 2027 della possibilità di trattenere in servizio, fio a 72 anni , su richiesta, i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale — in particolare medici di medicina generale, pediatri e guardie mediche. 
    • Vengono inoltre semplificate le procedure di stabilizzazione del personale precario: le Regioni potranno riservare fino al 50% dei concorsi a chi ha maturato almeno 18 mesi di servizio negli ultimi 5 anni con contratti flessibili, oppure procedere per titoli e colloquio dopo 24 mesi continuativi di servizio.
    • Viene invece stralciata la norma che avrebbe consentito l'assunzione dall'estero di Operatori socio-sanitari (OSS) in deroga al riconoscimento dei titoli, ma la possibilità  rimane invece in vigore per medici e infermieri.
    •  È prevista infine l'attivazione di servizi di telemonitoraggio e teleconsulto per i pazienti oncologici.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Servizi Ambientali: finanziamento dei piani formativi

    Con il messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per l’accesso al finanziamento dei programmi formativi nell’ambito del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Le indicazioni sono rivolte in modo diretto a datori di lavoro e consulenti/intermediari, e riguardano in particolare:

    •   le modalità di presentazione dell’istanza, 
    • i limiti di finanziabilità e 
    • la corretta esposizione del conguaglio nel flusso Uniemens.

    Il fondo di solidarietà servizi ambientali

    La misura trova fondamento nell’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. 9 agosto 2019, n. 103594 (istitutivo del Fondo), come modificato dal D.I. 29 settembre 2023. La norma prevede che il Fondo possa provvedere al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori, anche eventualmente in esubero, per assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali/territoriali/regionali/UE.

    Sul piano regolamentare, il Comitato amministratore del Fondo, con delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi, che disciplina le modalità di accesso alla prestazione. Il messaggio INPS interviene quindi a scioglimento della riserva richiamata nel paragrafo 4.2 della circolare n. 85 del 26 luglio 2024, fornendo il quadro applicativo per la fase di domanda e conguaglio.

    Istruzioni operative: domanda, scadenze, calcolo importi

    La domanda può essere trasmessa dalla data di pubblicazione del messaggio (9 Dicembre 2025)  tramite portale INPS, accedendo con SPID (livello 2), CIE 3.0 o CNS. 

    Il percorso operativo indicato è: ricerca “Servizi per aziende e consulenti” → “CIG e Fondi di solidarietà” → “Fondi di solidarietà”, quindi selezione di: Intervento “002 Formazione” e Fondo “Fondo Servizi Ambientali”, con inserimento di matricola aziendale e periodo richiesto.

    Sul piano dei termini, l’istanza è presentabile per gli importi effettivamente fruiti: 

    1. dal giorno successivo alla conclusione dell’intervento formativo e 
    2. non oltre il sesto mese da tale data (o dalla data dell’accordo se successiva).

    La domanda deve includere, oltre ai dati aziendali, elementi essenziali quali: periodo di formazione; numero lavoratori; totale ore svolte; importo da finanziare; data accordo sindacale; dichiarazione di responsabilità sull’eventuale utilizzo di altri finanziamenti (nazionali/territoriali/regionali/UE) e sull’eventuale ricorso congiunto con altre prestazioni ordinarie.

    Sono obbligatori gli allegati: copia dell’accordo sindacale e elenco lavoratori beneficiari, con per ciascuno retribuzione oraria lorda, ore di formazione e retribuzione da finanziare. 

    Attenzione anche ai limiti:

    1.  l’intervento non può superare 12 mesi;
    2.  l’importo per lavoratore è pari alla retribuzione oraria lorda × ore formazione, al netto di eventuali concorsi di altri fondi; per il calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è l’imponibile previdenziale. 
    3. Infine, opera il tetto aziendale: il finanziamento è riconosciuto entro il limite massimo della contribuzione dovuta dal datore, includendo anche contribuzione addizionale e straordinaria, e comunque nei limiti dei contributi ordinari dovuti fino al trimestre precedente, al netto degli oneri di gestione/amministrazione del Fondo.

    Flusso Uniemens e conguaglio: cosa indicare (tabella operativa)

    Per le istanze di finanziamento, i datori con posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione “1Z” (o i consulenti/intermediari) devono associare alla domanda un codice identificativo “Ticket” (16 caratteri alfanumerici), prelevato da servizio web o generato dall’apposita funzione. Il Ticket serve a uniformare la gestione procedurale, ma non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi nel flusso Uniemens. 

    Dopo la delibera del Comitato amministratore, la Struttura INPS territorialmente competente rilascia una autorizzazione conforme, necessaria per procedere al conguaglio.

    Fase / adempimento Cosa fare Dove/come (Uniemens o portale) Note operative
    Associazione Ticket alla domanda Indicare un Ticket di 16 caratteri alfanumerici In domanda sul servizio “Fondi di solidarietà” Serve per la gestione procedurale; non va esposto in Uniemens
    Autorizzazione INPS al conguaglio Attendere l’autorizzazione della Struttura competente dopo la delibera Rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente È condizione per il conguaglio
    Numero autorizzazione Valorizzare il numero rilasciato da INPS Elemento <NumAutorizzazione> Inserire esattamente il numero di autorizzazione comunicato
    Causale a credito Indicare la causale prevista per recupero formazione Elemento <CongFSolCausaleACredito>: L110 Significato: “Recupero formazione Fondi di solidarietà”
    Importo a credito Esporre l’importo da porre a conguaglio Elemento <CongFSolImportoACredito> Coerente con autorizzazione e importi effettivamente fruiti

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo solidarietà telecomunicazioni: guida completa 2025

    Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. 

    Il  fondo  garantisce  la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

     Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS  ha fornito le prime istruzioni sull'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale e sull'integrazione alla NASPI.

    Come annunciato in quella circolare , in data 7 aprile nel messaggio 1185/2025  l'istituto ha chiarito  anche la disciplina relativa all'integrazione di CIGO e CIGS e relativa esposizione in UNIEMENS.

    Con il  messaggio 2230 del 14 luglio 2025 sono fornite nuove indicazioni  per effettuare la stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa, nonché dei chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda.

    Ancora nel messaggio 3409 del 12 novembre 2025  INPS chiarisce le modalità per i conguagli:

    •  della prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e ordinaria (CIGO), nonché 
    • dell’assegno di integrazione salariale (AIS).

    Assegno Integrazione Salariale Telecomunicazioni: misura – finanziamento

    L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo. 

    Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT. 

    La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.

     Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione, 

    • un contributo ordinario dello 0,80% 
    • un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.

     La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.

     Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:

    • Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
    • Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
    • Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.

    Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI

    Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

    Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.

    La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.

     Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.

    Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione. 

    L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.

    Fondo telecomunicazioni: presentazione delle Domande AIS

    Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.

    Le domande devono essere presentate:

    •  non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e 
    • non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa
    •  sulla piattaforma OMNIA  IS.

    In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.

    La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.

    È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.

    Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.

    Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:

    •  devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
    •  corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.

    È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.

    Fondo telecomunicazioni: prestazioni integrative per CIGO e CIGS – UNIEMENS

    Nel messaggio 1185 2025 INPS  precisa che il Fondo garantisce anche prestazioni integrative per i trattamenti di integrazione salariale, assicurando che il trattamento complessivo per i lavoratori raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Queste prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.

    L'accesso alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile, sebbene tale limite sia neutralizzato per i primi tre anni di esistenza del Fondo.

    Il pagamento delle prestazioni integrative avviene con le stesse modalità della prestazione principale.  Vedi paragrafo precedente

    Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti di accesso e la capienza del tetto aziendale.  Il Comitato amministratore del Fondo delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.

    I datori di lavoro devono esporre obbligatoriamente nei flussi Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR. 

    • Per il conguaglio delle prestazioni integrative, deve essere utilizzato il codice causale "L017", 
    • per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato il codice "A109".

    Fondo Telecomunicazioni Prestazioni integrative: domande, calcolo e conguagli

    L'istituto precisa che attualmente, è possibile presentare domanda solo con pagamento a conguaglio. Per queste, una volta accolta la richiesta, l’autorizzazione e il montante dell’importo conguagliabile vengono resi visibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, all’interno del “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà”. 

    Le modalità di pagamento seguono quelle della prestazione principale.

     Per le prestazioni già erogate a pagamento diretto, l’INPS comunicherà con successivo messaggio le istruzioni operative.

    Il calcolo dell’importo spettante segue le medesime regole applicate alla prestazione principale: si basa sulla retribuzione oraria di riferimento, determinata per ogni singolo lavoratore. I datori di lavoro dovranno stimare l’importo integrativo utilizzando l’algoritmo previsto e i dati retributivi disponibili per l’intero periodo di concessione del trattamento principale.

    La retribuzione utile ai fini della stima corrisponde alla retribuzione mensile utilizzata per il calcolo del TFR, cioè quella indicata dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS del mese interessato, valorizzando l’elemento <MeseTFR> e il suo sotto-elemento <BaseCalcoloTFR>

    L’allegato 1 al messaggio INPS 2230/2025  illustra con due esempi pratici (full-time e part-time) le modalità di determinazione dell'importo stimato.

    Compilazione della domanda

    La domanda deve essere compilata tenendo conto delle ore di integrazione salariale autorizzate, già precompilate nel sistema.

     Il datore di lavoro, o l’intermediario abilitato, dovrà completarla inserendo l’importo stimato della prestazione integrativa, al netto dell’importo lordo già liquidato a titolo di integrazione salariale principale. È fondamentale, quindi, calcolare in modo preciso l’integrazione effettivamente necessaria per arrivare all’80% della retribuzione utile.

    Modifica delle domande già presentate

    I datori di lavoro che abbiano già trasmesso domande prima del 14 luglio 2025 e riscontrino una difformità tra l’importo richiesto e quello risultante dal nuovo calcolo basato sull’algoritmo fornito, potranno richiedere la modifica dell’importo. La richiesta va trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio (quindi entro il 13 agosto 2025), tramite PEC all’indirizzo:

     [email protected]

     Nella comunicazione vanno indicati:

    • il numero progressivo della domanda;
    • il protocollo;
    • il nuovo importo stimato corretto.

    L’INPS procederà alla modifica centralizzata durante la fase istruttoria.

    In assenza di comunicazioni da parte del datore di lavoro, le domande saranno valutate sulla base dell’importo già richiesto al momento della presentazione

    .

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Licenziamento collettivo: quali regole per la chiusura di piu sedi?

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, è intervenuto in merito all'applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall'articolo 1, commi 224-237-bis della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere sedi dei propri stabilimenti produttivi  con licenziamento di più di 50 lavoratori. 

    Procedura licenziamenti collettivi L. 234 2021: obblighi e sanzioni

    La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. n. 234/2021)  ha introdotto  specifici obblighi   per le aziende con più di 250 dipendenti che intendano chiudere reparti autonomi e licenziare almeno 50 lavoratori. Tali previsioni si aggiungono a quanto già previsto  dalla  Legge n. 223/1991 (comunicazione preventiva alle RSU e rispetto di precisi criteri di scelta dei dipendenti da licenziare)

    In tali casi infatti l’azienda è obbligata a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni, l’avvio della procedura:

    1. ai sindacati, 
    2. alle Regioni interessate, 
    3. al Ministero del Lavoro, 
    4. al Ministero dello Sviluppo Economico 

    Entro 60 giorni dall’avvio, è necessario presentare un piano per ridurre l’impatto economico e occupazionale, con una durata massima di 12 mesi.

    Sanzioni previste

    • Mancata presentazione o incompletezza del piano: il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento in misura doppia.
    • Inadempimenti sul piano approvato: se l’azienda non rispetta gli impegni, tempi o modalità di attuazione, si applica la stessa sanzione.
    • Assenza di accordo sindacale: il contributo di licenziamento viene aumentato del 50%.

    Se invece il piano viene concordato con i sindacati e sottoscritto, i licenziamenti collettivi previsti al termine del piano saranno soggetti al contributo di licenziamento ordinario, senza maggiorazioni.

    Licenziamento collettivo in piu sedi: Il caso

    La richiesta  cui risponde l'interpello 1 2025 era stata presentata dalla organizzazione di datori di lavoro  del commercio  FEDERDISTRIBUZIONE, la  quale chiedeva se il datore di lavoro che abbia occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti e  decida  di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cui

    • una con più di 50 dipendenti e 
    • l'altra con meno di 50 dipendenti,

    per quest'ultima possa  avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della Legge n. 223/1991) invece della procedura  speciale di cui alla Legge n. 234/2021.

    La risposta del ministero è negativa:  viene chiarito in particolare che  il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità  licenziando complessivamente piu di 50 dipendenti è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale , anche quando solo  in una sola di esse ci siano più di 50  lavoratori coinvolti.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Contributi all’Ente Bilaterale EBIMO: istruzioni INPS

    In data 30 luglio 2024 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO ( "Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”),  per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento e sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023.

    La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Ente.

    Nella circolare 4 del 20 gennaio 2025 l'Istituto ha illustrato le principali norme della convenzione e le indicazioni per i datori di lavoro .

    Modalità di riscossione. Codice tributo. Compilazione modello F24

    La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.

    Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “BIMO” attribuito dall’Agenzia delle Entrate

    I datori di lavoro, ai fini del versamento devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “BIMO” nella sezione “INPS”,

    • nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
    • – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
    • – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;
    • – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

    L’Ente  ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

    Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente

    È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro 

    La clausola di salvaguardia specifica anche che  i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.

    I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.

    Modalità di compilazione del flusso UniEmens e verifiche INPS

    I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:

    • in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “BIMO”;
    • in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
    • l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.

    L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmens  nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro interessati.

    L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.

    Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmens a cui il versamento è collegato.

    Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili, l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Assegni Fondo solidarietà ambiente 2024: domande su Omnia

    Con il  messaggio 4162 del 09.12. 2024  INPS  comunica le nuove modalità per la domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

    Prosegue  infatti il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia  per i datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto. 

    Vediamo nei paragrafi che seguono  i dettagli sulla nuova procedura e ricordiamo le principali novità dal 2023.

    Domande Fondo solidarietà servizi ambientali

    La nuova modalita consente ai datori di lavoro di superare la difficoltà di individuare il corretto ammortizzatore sociale da richiedere in base al proprio inquadramento aziendale, e rafforza  il supporto e  l'assistenza, sia nella fase di compilazione della domanda sia nelle successive fasi di istruttoria e pagamento della prestazione.

    La nuova procedura sarà disponibile  a decorrere dal 18 dicembre 2024,

    Inps precisa che è previsto il supporto automatizzato   con  messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. 

    Ad esempio la prestazione di assegno di integrazione salariale richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.

    Si ricorda che la domanda  può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, in accordo con la normativa vigente.

    Dalla home page della piattaforma è possibile accedere alla sezione “Le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate, visualizzarne i dettagli, nonché i documenti di riepilogo.  

    La domanda di assegno di integrazione salariale  può essere presentata accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

    Dopo l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni  in cui va selezionata 

    la voce “CIG e Fondi di solidarietà” / “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Nella home page della procedura, alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente, alla cui consultazione si rinvia per le istruzioni di dettaglio.

    Fondo solidarietà servizi ambientali

    Si ricorda che il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla  riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021 con decreto del 20 ottobre 2023 e con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative   relative ai nuovi obblighi contributivi .

    L'ampliamento  delle tutele previsto  a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti  nel numero di   dipendenti.

    L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello  di cassa integrazione definito  dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

    La durata massima  e' pari: 

    • per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti :  I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie;  II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale,   III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;  IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto  di solidarieta'.

     I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni  in tema di condizionalita' e formazione. 

    E' previsto  anche

    • il versamento mensile   di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento  nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a  trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
    • il  finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei  lavoratori,  anche in esubero, per  programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Sanilog: dal 1 ottobre iscrizioni o rinnovi 2025 per i familiari

    A partire dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024, sarà possibile procedere al rinnovo o alla prima iscrizione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo Sanilog per le aziende del settore logistica, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

     Di seguito le principali indicazioni fornite dal Fondo  con la circolare 3 del 18 settembre 2024 su rinnovi e nuove iscrizioni.

    Nuove Iscrizioni a Sanilog: come fare

    Per i lavoratori che desiderano iscrivere per la prima volta i propri familiari alla copertura sanitaria integrativa, è possibile procedere con l’iscrizione dal 1° ottobre fino al 9 dicembre 2024. La copertura decorre dal 1° gennaio 2025 e l’iscrizione, che è facoltativa, può essere effettuata dal dipendente iscritto al Fondo alla data del 1° ottobre 2024.

    È importante ricordare che l’iscrizione deve comprendere obbligatoriamente l’intero nucleo familiare, ad eccezione dei componenti già coperti da altri Fondi o Enti di assistenza sanitaria integrativa. La procedura di iscrizione segue le stesse modalità previste per il rinnovo, con l'accesso all'Area riservata del sito Sanilog.

    Modalità di Nuova Iscrizione

    Per procedere con la nuova iscrizione, il lavoratore deve accedere alla propria Area riservata sul sito www.sanilog.info. Da qui, si accede alla sezione "Anagrafiche" e poi a "Nucleo", dove è possibile inserire i dettagli anagrafici dei nuovi componenti del nucleo familiare. Una volta completata questa operazione, occorre confermare le informazioni, spuntare le caselle relative al Modulo privacy e cliccare su "Genera Mav" per scaricare il bollettino di pagamento.

    Rinnovo Copertura Sanilog: come fare

    Per i nuclei familiari già iscritti nel 2024, è essenziale effettuare il rinnovo esplicito della copertura per l'anno 2025. 

    Questo rinnovo può essere completato accedendo all’Area riservata del sito www.sanilog.info. 

    È importante sottolineare che in assenza di rinnovo, la polizza scadrà automaticamente il 31 dicembre 2024. 

    Nel caso in cui il lavoratore scelga di non rinnovare la copertura per i propri familiari, sarà possibile iscrivere nuovamente il nucleo familiare solo dopo due anni dalla data di uscita.

    Per rinnovare la copertura occorre:

    1. accedere alla sezione "Anagrafiche" e poi a "Nucleo" all'interno della propria Area riservata sul sito Sanilog. 
    2. Dopo aver confermato la composizione del nucleo, si può cliccare su "Genera Mav" per ottenere il bollettino necessario al pagamento.

    Si ricorda che è obbligatorio rinnovare la copertura per l’intero nucleo familiare già iscritto.

    Se ci sono variazioni nella composizione del nucleo familiare, come l'aggiunta di nuovi componenti, prima di scaricare il bollettino MAV, è necessario inserire i nuovi familiari utilizzando la funzione "Inserisci familiare". Successivamente, occorre confermare le informazioni inserite e spuntare le caselle relative al Modulo privacy.

    Validità della Copertura Assicurativa Sanilog e prestazioni

    La copertura assicurativa per i familiari iscritti sarà valida dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025. Alla scadenza di quest'ultima data, la polizza cesserà automaticamente, a meno che non venga rinnovata per l'anno successivo, seguendo le modalità che saranno comunicate dal Fondo Sanilog.

    L’elenco delle prestazioni sanitarie integrative disponibili per i familiari, che differiscono da quelle destinate ai lavoratori iscritti, può essere consultato e scaricato accedendo all'Area riservata sul sito www.sanilog.info. 

    Se si necessita di escludere un componente del nucleo familiare, il lavoratore deve contattare direttamente il Fondo per la valutazione della richiesta di esclusione.