-
Giornalisti autonomi: prorogata la sanità integrativa gratuita INPGI
L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi) riconferma ancora una volta l’impegno a favore del welfare di categoria per i giornalisti autonomi e freelance, prorogando fino al 2025 e 2026 le misure di sanità integrativa “Win-in” e “Win-plus”, realizzate in collaborazione con Casagit, la mutua di assistenza sanitaria integrativa della categoria.
Il nuovo annuncio arriva con un comunicato sul sito istituzionale e riconferma quanto anticipato nel 2023.
INPGI giornalisti autonomi : cosa prevedono i programmi Win-in e Win-plus
Questi progetti di assistenza sanitaria integrativa , attivi già dal 2017, sono rivolti ai giornalisti che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica.
Grazie alla convenzione tra Inpgi e Casagit, migliaia di professionisti freelance possono accedere alla copertura di accertamenti sanitari e cure agevolate, contribuendo così a una maggiore tutela del diritto alla salute.
I programmi si basano su adesione volontaria e sono rivolti a giornalisti con redditi compresi tra i 2.100 e i 30.700 euro lordi annui, estendendo l’accesso anche a coloro che rientrano nelle fasce di prossimità di reddito.
In particolare il programma sanitario Winplus garantisce una consistente copertura in caso di spese relative a
- ricoveri per grandi interventi,
- cure odontoiatriche,
- visite specialistiche,
- acquisto di lenti e occhiali,
- accertamenti clinici e diagnostici,
- terapie fisiche e riabilitative.
Ne possono beneficiare i giornalisti liberi professionisti con i seguenti requisiti:
- iscritti in via esclusiva all’Istituto
- non titolari di pensione
I diretti interessati che non risultano iscritti riceveranno un’apposita comunicazione congiunta INPGI/CASAGIT – reperibile anche on line sul web, nell’area riservata di ciascun beneficiario – contenente le informazioni necessarie per aderire all’iniziativa e poter usufruire del servizio.
Ulteriori informazioni sul sito www.casagit.it
INPGI Le risorse per la proroga di WIN e WIN PLUS
La proroga, deliberata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi, guidato dal Presidente Roberto Ginex, prevede:
- Win-in: fondi disponibili fino al termine del 2025.
- Win-plus: estensione fino alla fine del 2026.
Complessivamente, per il biennio 2025-2026, saranno stanziati oltre 2 milioni di euro per garantire continuità al progetto.
Dal 2017 a oggi, l’investimento complessivo per questa iniziativa di welfare sanitario ha superato i 16 milioni di euro.
-
Contributi Sanedil: modifiche per i part time da ottobre 2024
Il Fondo Sanedil – Fondo Sanitario Lavoratori Edili – ha comunicato agli interessati la variazione dell'articolo 11 del Regolamento del Fondo, relativo alla nuova modalità di calcolo del contributo per gli impiegati part-time e intermittenti.
In particolare si segnala che, a partire dal mese di competenza di ottobre 2024, per queste due ipotesi (lavoro a tempo parziale e lavoro intermittente) l'imponibile retributivo da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del personale impiegatizio dovrà essere considerato in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.
QUI IL TESTO DEL REGOLAMENTO aggiornato
Fondo Sanedil cos’è – le prestazioni
Si ricorda che il Fondo Sanedil è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini.
E' stato costituito il 15 novembre 2018 con lo scopo di fornire agli iscritti assistenza sanitaria e socio sanitaria integrativa a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il Fondo ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue fini di lucro.
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UniSalute mette a disposizione dei lavoratori iscritti e del relativo nucleo familiare fiscalmente a carico un Piano Sanitario unico Plus che consente di usufruire di moltissime prestazioni sanitarie, effettuabili in più di 9.000 strutture convenzionate.
Le aree in cui si sviluppa il Piano Sanitario unico Plus sono:
- RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
- TICKET PER ACCERTAMENTI
- DIAGNOSTICI E PRONTO SOCCORSO
- PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE
- MATERNITÀ/GRAVIDANZA
- ALTA SPECIALIZZAZIONE
- TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI
- LENTI
- SERVIZIO MONITOR SALUTE
- VISITE SPECIALISTICHE
- ODONTOIATRIA
- GRAVE INABILITÀ PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO O GRAVI PATOLOGIE
- PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI
Attraverso le prestazioni diagnostiche particolari, che includono tre specifici pacchetti prevenzione (prevenzione base, prevenzione cardiologica e prevenzione oncologica) e la garanzia Monitor Salute, il Fondo ha posto le basi per una profonda innovazione culturalevolta a ridurre i rischi di insorgenza e sviluppo di patologie e malattie croniche tra i propri iscritti.
Il Piano Sanitario prevede, inoltre, la possibilità di richiedere il rimborso dei ticket del Servizio Sanitario Nazionale e delle prestazioni effettuate fuori dalla rete convenzionata alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti per le singole garanzie riportate nella Guida al Piano Sanitario unico Plus.
GARANZIE IN CASO DI INFORTUNIO
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UnipolSai, mette a disposizione dei lavoratori iscritti, in caso di infortunio o di una malattia professionale accertata, prestazioni
a carattere indennitario e a carattere rimborsuale, alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti nella Guida alle garanzie infortuni.
Fondo Sanedil 2024: come si accede alle prestazioni
Il Fondo ha attivato una serie di strumenti tramite i quali prenotare le prestazioni, richiedere i rimborsi, trovare informazioni e molto altro ancora!
SITO WEB
All’interno del sito, www.fondosanedil.it è possibile trovare tutte le informazioni sulle iniziative del Fondo, le procedure, la modulistica, le domande che vengono poste con maggior frequenza, i video tutorial e molto altro.
AREA RISERVATA PORTALE S.I.SANEDIL
Accedendo, previa registrazione, all’area riservata di S.I.Sanedil, il Portale interamente dedicato ai lavoratori e alle imprese del Settore dell’edilizia, gli iscritti possono prenotare le prestazioni previste dai Piani Sanitari, richiedere il rimborso delle prestazioni per sé e per i propri familiari e trovare le strutture sanitarie convenzionate più vicine alla propria residenza/domicilio.
-
Fondo solidarietà studi professionali: decreto e istruzioni
E' stato pubblicato il 9 luglio 2024 in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero del Lavoro per l'adeguamento del regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali ( cd Fondo Professioni ) alle novità della legge 234 2021.
Il decreto entra in vigore il 24 luglio 2024.
Il Fondo era stato costituito nel 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 27 dicembre 2019, non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'INPS (fondo-professioni).
Le finalità sono di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (fondo-professioni).
La gestione del Fondo è affidata a un comitato amministratore composto da esperti designati dalle parti sociali e dai Ministeri competenti. Il Fondo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi
- Obbligo di bilancio in pareggio.
- Interventi concessi previa costituzione di riserve finanziarie e entro i limiti delle risorse acquisite.
- Presentazione di un bilancio tecnico di previsione a otto anni
Fondi bilaterali: l’estensione del campo di Applicazione
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto significative modifiche volte all'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà. In particolare:
- e stato aggiunto il comma 7-bis all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede l'estensione dell'applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro con anche un solo dipendente.
- Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterale devono assicurare o un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello della cassa integrazione ordinaria.
Finanziamento e modalità di erogazione
A copertura della prestazione di integrazione salariale ai dipendenti degli studi sono dovuti
- a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti;
- c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti;
- d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), si riduce in misura pari al 40%.
La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati compresi gli apprendisti che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita'. produttiva , di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda
ATTENZIONE l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.
-
Nuovo Fondo interprofessionale ANPIT per la formazione: istruzioni
Con il decreto direttoriale 24 gennaio 2024, n. 4, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l’operatività di un nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti di:
- Piccole, Medie e Grandi imprese, che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, e di
- Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.
- Il nuovo Fondo è denominato “Fondo INNOVA” ed è stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale del 17 ottobre 2019 tra
- l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e
- quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)
per la formazione continua nei settori economici sopra indicati,
Con il messaggio 1516 del 17 aprile 2024 INPS fornisce le istruzioni per l’adesione da parte dei datori di lavoro interessati.
Fondo interprofessionale INNOVA codice adesione e istruzioni
Per consentire a tutti i datori di lavoro l’adesione al nuovo Fondo, è stato istituito il nuovo codice "FINN"
I datori di lavoro NON AGRICOLI devono valorizzare il codice nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.
Il messaggio ricorda che:
- l ’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate.
- in caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione. Contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.
I datori di lavoro AGRICOLI possono aderire
all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:
• l’adesione al Fondo prescelto;
• la revoca del Fondo precedentemente prescelto;
• l’adesione a un nuovo Fondo.
l’adesione non deve essere riproposta nei mesi e negli anni successivi in quanto resta valida sino all’esplicita revoca. Può essere proposta, invece, la revoca e l’eventuale adesione a un nuovo Fondo. (se non risulta intervenuta un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non è possibile l’adesione a un nuovo Fondo).
-
Enti bilaterali: nuova convenzione INPS per la riscossione
Inps ha pubblicato nel messaggio n. 1399 dell'8 aprile 2024, la nuova convenzione e ll modello di richiesta di convenzionamento per la riscossione dei contributi per gli Enti Bilaterali, Fondi, Casse da parte dei datori di lavoro ai fini del finanziamento degli stessi enti.
L'adesione ha durata fino al 2026.
Nel messaggio l'istituto ricorda che il servizio di riscossione è soggetto a ad un onere a carico degli enti che viene aggiornato con la nuova convenzione e a questo proposito chiarisce le modalità di addebito delle trattenute e le modalità di richiesta.
Enti bilaterali: oneri di riscossione e modalità riversamento
- per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2 per cento sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate. Tale importo “limite” sarà comunicato a ogni Ente all’atto della pubblicazione della circolare relativa alle istruzioni per l’operatività
- per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto non è in possesso di dati storici l’accantonamento del 2 per cento verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’Istituto provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo.
- nel caso in cui l'organizzazione interna degli Enti preveda un riversamento delle somme riscosse dall’INPS per loro conto a livello territoriale , le implementazioni delle procedure informatiche necessarie saranno valutate ai fini della revisione dei costi
- Per gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse che hanno la necessità di distribuire il riversamento mensile su più IBAN, il criterio discriminante è rappresentato dalla Struttura territoriale INPS indicata dal datore di lavoro sul modello F24 all’atto del versamento. Questo criterio consente al soggetto convenzionato di gestire la destinazione degli importi a esso riversati dall’INPS, fornendo ai datori di lavoro le opportune indicazioni.
- L’Istituto metterà a disposizione dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa tutti i dati necessari a effettuare una corretta riconciliazione contabile tra i flussi in entrata e le somme effettivamente riversate dall’Istituto all’esito delle trattenute effettuate a copertura dei costi.
L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa , attraverso la procedura DURC on line
Convenzione INPS Fondi bilaterali : richieste di adesione
La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo alla sottoscrizione. L’avvenuta effettuazione degli adempimenti saranno comunicate con una specifica circolare attuativa.
La Convenzione sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.
Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse interessati potranno inviare istanza con il modello allegato al messaggio (Allegato n. 2) :
- alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni al seguente indirizzo PEC: [email protected] e anche per conoscenza,
- alla seguente casella e-mail: [email protected].
Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse che usufruiscono dell’attuale servizio dell’Agenzia delle Entrate dovranno formulare l’istanza entro e non oltre 60 giorni dalla data del messaggio, quindi entro il 7 giugno 2024.
-
Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti
Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2023 il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.
Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.
Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative relative ai nuovi obblighi contributivi ,
una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)
Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni
Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti nel numero di dipendenti.
In particolare si prevede l'adeguamento di
- importo,
- durata e
- causali di accesso
- all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,
nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.
Il decreto prevede quindi che:
- l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
La durata massima e' pari:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti : I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie; II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale; IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarieta'.
Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti
I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni in tema di condizionalita' e formazione.
E' previsto anche
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
- il finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche in esubero, per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi
Il messaggio INPS 3901/2023 precisa che i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano dall’11 novembre 2023, quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
Dal mese di novembre 2023 quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano sempre dal mese di novembre, gli obblighi verso il FIS con revoca del codice autorizzazione “0J”.
Sono dovuti in particolare
- per le imprese fino a 15 dipendenti il contributo dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- per le imprese con oltre 15 dipendenti il contributo dello 0,65%
di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens
Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo di solidarietà ambiente
Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:
a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
b) 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.
ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.
Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.
-
Fondo trasporto aereo: ulteriori istruzioni per le prestazioni integrative
La nuova gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è stata descritta dalla circolare inps 61 del 24 maggio 2022 ,
Il processo amministrativo prevede :
- La trasmissione dei dati utili al calcolo della prestazione integrativa della CIGS esclusivamente tramite Uniemens con riduzione dei tempi di erogazione
- Proattività dell’istruttoria con individuazione preventiva e sulla eventuale rimozione di ogni fattore che possa influire negativamente sul buon esito del pagamento
- nuovi criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento: dal mese di competenza giugno 2022, l’azienda, tramite i flussi Uniemens, dovrà comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) effettivamente svolte, nonché neutralizzare le ore/giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento. Le modalità di calcolo sono illustrate nell’Allegato n. 1.
- obbligo di esporre mensilmente in Uniemens il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL di riferimento, che definirà il numero di ore medie sulla base del quale sarà determinato il valore della retribuzione oraria.
Domanda di accesso alla prestazione integrativa della CIGS
La circolare riepilogava le modifiche intervenute con i decreti emergenziali (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, legge 30 dicembre 2020, n. 178, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e ricorda va come comunicato con il messaggio n. 1336/2021: il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica 31.3.2022 va neutralizzato: il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda sarà dato dai dodici mesi precedenti il mese di gennaio 2020.
ATTENZIONE : A partire dal 24 maggio 2022, data di pubblicazione della circolare, le domande di accesso ricadenti nel periodo citato dovranno essere presentate con le consuete modalità e dovranno contenere anche le coordinate bancarie di ciascun beneficiario.
Per le istanze presentate a decorrere dal 1° aprile 2023 non rientranti nell’ambito di applicazione del citato messaggio n. 1336/2021 vedi ultimo paragrafo
Nuova modalità di pagamento CIGS Fondo aereo
Dopo la delibera del Comitato amministratore e le verifiche , la Struttura territoriale INPS provvede, tramite PEC, alla notifica del provvedimento di autorizzazione con mandato di pagamento con cadenza mensile
L’azienda non sarà più obbligata all’invio dei file mensili in quanto l’ammontare per il singolo beneficiario sarà determinato dall’Istituto mediante l’incrocio dei dati disponibili.
In sintesi
Adempimento
Decorrenza
Modalità
Comunicazione retribuzione mensile
Giugno 2022
Denuncia Uniemens del mese di competenza
Presentazione domande ex messaggio n. 1336/2021
Data di pubblicazione della presente circolare
Consuete modalità di presentazione, con l’aggiunta in domanda dell’IBAN relativo a ciascun beneficiario
Presentazione domande non rientranti nell’ambito applicativo del messaggio n. 1336/2021
Dal 1° Aprile 2023
Termini e modalità di presentazione della domanda saranno definiti con successivo messaggio
AGGIORNAMENTO 19 OTTOBRE 2023
In merito al nuovo processo di gestione dei pagamenti con la circolare 87 del 17 ottobre 2023 INPS ha chiarito alcuni profili operativi.
Vengono in particolare ricordate le modalità con cui operare la neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione a decorrere dal 1° aprile 2023 per cui tornano ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 95269/2016, per il quale il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sono i dodici mesi immediatamente precedenti l’istanza,
Ad evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio nei casi in cui non abbia prestato la propria attività lavorativa per eventi di diversa natura (ad esempio, maternità, CIGS a zero ore, periodi prolungati di malattia), per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data del 17 OTTOBRE 2023, il periodo di riferimento dei dodici mesi, sarà considerato “mobile”, con la possibilità di retrocedere la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili.
Semplificazioni domanda di accesso alla prestazione integrativa
A decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati.
Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito www.inps.it, scrivendo sul campo "Ricerca" le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Cliccando su "Approfondisci" > "Accedi all'area tematica", il sito permetterà di accedere come "Amministrazioni, Enti e Aziende" oppure "Intermediari e consulenti", quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l'autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare "CIG e Fondi di solidarietà"> "Invio domande assegno emergenziale".
Da questa applicazione, nella sezione "Area di download", sarà possibile scaricare, in base alla tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario
Con il messaggio 4139 2023 sono fornite ulteriori indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 – mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento – l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.
Tra le altre precisazioni viene sottolineato che per il calcolo della retribuzione mensile, in caso di neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.