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Modello standard fideiussione: regole per trasferimenti immobili da costruire
Viene pubblicato nella GU n 197 del 24 agosto il Decreto n 125/2022 recante il regolamento relativo al modello standard della fideiussione relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire.
In particolare, con il regolamento è determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il modello standard della fideiussione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
L'arti 2 suddetto recita quanto segue: All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'art 1938 c.c. di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.
Il regolamento specifica che la fideiussione può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. In tal caso le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia con unico atto che indichi i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti dell'acquirente dell'immobile da costruire.
Inoltre, la fideiussione deve prevedere l'importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie.
La fideiussione è stipulata secondo il modello standard di cui all'allegato A), di cui fa parte integrante la scheda tecnica di cui all'allegato B).Attenzione al fatto che le clausole previste dalla Sezione I del modello standard possono essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario.
Le clausole previste dalla Sezione II sono derogabili su accordo delle parti, fermi restando i principi stabiliti dalla legislazione vigente in materia di fideiussione e cessione del credito.
Allegati: -
Scritture private non autenticate: passa da 20 a 30 gg il termine di registrazione
Con l'art 14 il DL semplificazione fiscali modifica il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
In particolare, viene modificato l’articolo 13, commi 1 e 4, e l’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, prevedendo che il termine per registrare le scritture private non autenticate non recanti contratti di locazione e di affitto di beni immobili viene esteso ai trenta giorni termine già vigente per:
- registrare qualsiasi contratto di locazione o di affitto di beni immobili (articolo 17, comma 1, del Dpr 131/1986, testo unico dell’imposta di registro, in acronimo Tur);
- effettuare la registrazione mediante modello unico informatico (articolo 4 del Dpr 308/2000);
La nuova disciplina contenuta nel Dl 73/2022 non reca modifiche alla registrazione degli atti formati al di fuori del territorio italiano il cui termine resta fissato in sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la formazione di tali atti.
E' bene specificare che l’allungamento del termine di registrazione incide sulla denuncia degli eventi successivi alla registrazione (di cui all’articolo 19 del Tur) che danno luogo all’applicazione di una ulteriore imposta rispetto a quella riscossa in sede di versamento dell’imposta principale, anche in questo caso, dopo il Dl 73/2022, il termine per effettuare la denuncia è aumentato da 20 a 30 giorni.
Il DL 72/2022 è entrato in vigore il 22 giugno pertanto tale modifica vale per tutti gli atti formati dal 22 giugno 2022 e in quanto norma di procedura agli atti formati in precedenza il cui termine di registrazione fosse pendente al 22 giugno.
Ad esempio per un atto formato il 5 giugno, il cui termine di registrazione sarebbe scaduto il 25 giugno, si avrà tempo fino al 5 luglio.
In un quadro di sintesi si evidenzia che per i seguenti atti di cui al TUR viene portato a 30 giorni il precedente termine di registrazione (pari a 20 giorni):
ARTICOLO
COMMA
OGGETTO
13
1
Atti che sono soggetti alla registrazione in termine fisso se formati in Italia
4 (ll quale rimanda a quanto disposto dal precedente comma 2)
- inventari
- ricognizioni dello stato di cose o di luoghi
- tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno
- scritture private autenticate
- contratti verbali
19
1
Atti a cui è apposta una condizione sospensiva