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    Carte d’identità cartacee: salta l’addio dal 3.08, valide fino a scadenza

    Pubblicato in GU n 146 del 26 giugno il Decreto Legge n 108 in vigore dalla stessa data con l'art 11 che riorganizza la validità dell C.I. cartacee il cui addio era inizialmente previsto dal 3 agosto 2026.

    Il sovraffolamento nei Comuni per le richieste di CIE ha attivato il Governo per una nuova fare transitoria. 

    Leggi anche: Carta d'identità cartacea: addio dal 3 agosto

    Carte d’identità cartacee: valide fino alla scadenza naturale, tutti i casi

    L'articolo 11 del DL 108/2026 prevede che in ogni rapporto contrattuale,  pubblico  o  privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di  identità in  formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione  delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto  dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
    Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identita' elettronica, il  documento  cartaceo  non  scaduto puo', altresi', essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di  diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali  e assicurative nonche' nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro  o  il  deposito  di  denaro  presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. 

    La disposizione di cui al  presente  comma  si  applica  fino  al  31 gennaio 2027.
    Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more  del  rilascio  della  carta  di  identita'  elettronica,   puo' rilasciare un documento  d'identita'  provvisorio  di  validita'  non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identita' elettronica, il documento provvisorio e' restituito al Comune.
    Il  documento  d'identita'  provvisorio  rilasciato su supporto cartaceo, e' considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559,  e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto  del  Presidente  della Repubblica  6  agosto  1974,  n.  649.  

    Si   applicano,  in   quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento  per  l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 

    All'atto del rilascio, il cittadino e' avvertito che il documento di identita' provvisorio puo'  non  essere accettato da alcuni Stati esteri ai  fini  dell'ammissione  nel  loro territorio.
    Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, la societa' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalita' strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.
    Restano salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
    Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' previste dal presente  articolo  mediante  l'utilizzo  delle  risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione  vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico della  finanza pubblica.

    Se vuoi comunque richiedere la CIE, scarica qui la Check list richiesta CIE, con tutti i passaggi e i documenti da procurarti per averla.

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    Comunicazioni Corti di Giustizia Tributaria: nuovi servizi su App IO

    Il Dipartimento della Giustizia Tributaria informa che a partire dal 3 giugno 2026, il servizio APP IO relativo agli “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, è ampliato con due nuovi messaggi riferiti alle comunicazioni processuali del Processo Tributario Telematico (PTT) inviate via PEC dagli uffici di segreteria delle medesime Corti.

    Comunicazioni Corti di Giustizia Tributaria: novità dal 3 giugno su App IO

    Il Dipartimento riepologa i servizi che transitano sull'App IO. Ricorda in partiocolare che il messaggio relativo all’”Avviso di trattazione in udienza” risulta disponibile dal 3 dicembre 2025.

    Il nuovo servizio consente di ricevere dall’ APP IO, ulteriori due messaggi relativi alla Comunicazione

    1. del deposito del dispositivo 
    2. del provvedimento giurisdizionale.

    Attenzione al fatto che l’accesso al servizio è rivolto ai difensori e ai contribuenti associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che risultino registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa.

    L’attivazione può avvenire, automaticamente, tramite configurazione rapida in fase di prima installazione dell’app, oppure successivamente dalla relativa scheda del servizio, selezionando l’opzione “Contattarti in app” nella sezione “Questo servizio può”.

    Scarica qui l'infografica con tutte le regole dell'APP IO che ti consente di dialogare con la PA.

    Inoltre di seguito le domande frequenti per conoscere meglio l'APP IO.

    Domande frequenti su App IO

    Accesso    

    Chi può usare l'app IO? Per usare l'app IO devi essere maggiorenne e disporre di un'identità digitale riconosciuta: lo SPID oppure la Carta d'Identità Elettronica (CIE). L'app è gratuita e disponibile per dispositivi iOS e Android.

    L'app IO costa qualcosa? No, l'app IO è completamente gratuita. È un servizio pubblico digitale italiano che non prevede alcun costo di download né di utilizzo.

           

    Documenti    

    Quali documenti posso trovare nel Portafoglio?

    Nel Portafoglio puoi aggiungere la versione digitale della Patente di guida, della Tessera Sanitaria – Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) e della Carta Europea della Disabilità. Tutti sempre disponibili sul tuo dispositivo.

          

    Pagamenti    

    Cosa posso pagare tramite IO? Grazie all'integrazione con pagoPA puoi pagare direttamente in app la TARI, le tasse universitarie, le multe e altri tributi verso la Pubblica Amministrazione, scegliendo il metodo di pagamento che preferisci.

           

    Notifiche    

    Che cosa sono le notifiche SEND? Sono comunicazioni a valore legale — come le raccomandate — che ricevi direttamente sul dispositivo al posto della posta tradizionale. Puoi salvare i documenti notificati e, se previste, pagare le eventuali spese direttamente in app.

           

    Firma    

    Come funziona la firma digitale su IO? Gli enti ti inviano un messaggio con i documenti o contratti da firmare. Leggi il documento in app e lo firmi digitalmente in pochi secondi, senza stamparlo né scansionarlo.

           

    Carta Giovani    

    Cos'è la Carta Giovani Nazionale e chi può richiederla? È un'agevolazione dedicata ai cittadini tra i 18 e i 35 anni. Una volta attivata su IO, dà accesso a sconti su viaggi, cultura, sport e benessere, oltre a opportunità di studio, formazione e lavoro.

           

    Sicurezza    

    I miei dati personali sono al sicuro sull'app IO? Sì. IO è un servizio pubblico che tutela la privacy degli utenti nel rispetto della normativa vigente. L'accesso tramite SPID o CIE garantisce che solo il legittimo titolare possa accedere ai propri dati e documenti.

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    Passaporto con prenotazione online: tutte le regole da conoscere

    Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre scorso.

    Innanzitutto è possibile rapidamente prenotare online un appuntamento i Qestura scegliendo data e orario.

    In questa guida viene spiegato:

    • chi può richiederlo, 
    • come presentare la domanda, 
    • quali documenti sono necessari, 
    • quanto costa,
    • e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.

    Come richiedere il passaporto: procedura completa

    La domanda può essere presentata:

    • in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza o tramite le poste convenzionate (attenzione non tutti gli uffici postali sono abilitati),
    • all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
    • online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale https://passaportonline.poliziadistato.it/ ( accesso tramite SPID o CIE)

    Nella fase di prenotazione è possibile richiedere un giorno ed un orario specifico, in base ai posti disponibili all'atto della pronotazione.

    In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.

    Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
    In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.

    Documenti necessari per richiedere il passaporto

    Per presentare la domanda servono:

    1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni).

    2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.

    3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:

    • recenti (entro 6 mesi),
    • a colori su sfondo bianco,
    • con espressione neutra,
    • occhi aperti e ben visibili,
    • riprese frontali (no profilo),
    • nitide, senza ombre o riflessi,
    • di dimensione 35–40 mm,
    • con volto che occupa il 70–80% dell’immagine

    Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.

    4. Ricevuta del pagamento di euro 42,70 con pagamento tramite PagoPA o Poste.

    5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.

    6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.

    7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.

    8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.

    Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità

    Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.

    Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:

    • presso un Ufficio Postale,
    • tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA,
    • presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento),
    • online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP,

    Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).

    Rinnovo passaporto: non è più possibile

    Con la legge n 11/2026 in vigore dal 19 febbraio scorso viene definitivamente eliminata la possibilità di “rinnovo”: il passaporto potrà solo essere rilasciato ex novo

    Sono inoltre aggiornate le regole su smarrimento e furto del passaporto, con procedure differenziate tra Italia ed estero.

    • in Italia:
      • obbligo di denuncia tempestiva e circostanziata alle autorità di polizia.
    • all’estero:
      • denuncia alle autorità locali di polizia;
      • trasmissione della denuncia all’autorità competente al rilascio del passaporto;
      • se la denuncia locale è impossibile o eccessivamente difficoltosa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa al consolato

  • Identità digitale

    Microimprese: semplificazioni per violazioni privacy e formazione

    L'art 12 del decreto 19 2026 convertito in legge 50 2026  introduce  due semplificazioni di adempimenti dovuti dalle aziende di piccole dimensioni e per il settore dell'energia rinnovabile .

    In particolare si occupa di  procedura semplificata per le microimprese che subiscono una violazione di dati personali (il cosiddetto data breach). 

     Parallelamente, l'articolo prevede per le imprese installatrici di impianti a fonti rinnovabili, un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di formazione.

    Le novità normative attendono entrambe l'emanazione di provvedimenti attuativi con i modelli di comunicazione 

    Data breach microimprese: notifiche con procedura guidata

    Per le microimprese con meno di 5 dipendenti, la novità riguarda l'obbligo — già previsto dall'art. 33 del GDPR — di notificare al Garante Privacy qualsiasi violazione di dati personali entro 72 ore dalla scoperta. L'obiettivo è evitare che realtà molto piccole si trovino in difficoltà davanti agli adempimenti burocratici previsti dal GDPR, che finora erano identici per tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione. 

    Con la nuova norma, queste imprese potranno seguire una procedura dedicata, più guidata e accessibile, che il Garante definirà con un proprio provvedimento. Sono previsti strumenti di autovalutazione assistita e un canale di assistenza semplificata. In sostanza: stessi obblighi di legge, ma con un percorso su misura per chi non ha un ufficio legale o un DPO interno.

    Impianti Fonti rinnovabili attestati formativi digitali

    Per le imprese installatrici di impianti FER (solare, geotermico, pompe di calore, biomassa), invece il DL PNRR convertito prevede l'introduzione di  un modulo unico digitale che gli enti di formazione accreditati dovranno usare per trasmettere gli attestati alle Camere di commercio entro 10 giorni dalla fine del corso. 

    Questo garantirà l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali nella visura camerale, eliminando ritardi e disallineamenti burocratici.

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    Omocodia: stesso codice fiscale per due cittadini diversi

    Viene pubblicata dalle Entrate la guida per Omocodia, il caso di identico codice fiscale per due soggetti diversi. 

    Ricordiamo che il codice fiscale è lo strumento che consente di riconoscere in modo univoco ogni cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i privati. 

    Capita però, seppure raramente, il caso che per coincidenza di dati anagrafici di due cittadini, essi risultino con lo stesso codice fiscale base. 

    In tale caso la Pubblica amministrazione, ma anche gli enti privati, non possono identificare univocamente il soggetto con cui stanno avendo rapporti, l'agenzia ha pubblicato una guida che spiega come viene garantita l’univocità dell’identificazione.

    Omocodia: come gestire lo stesso codice fiscale per due cittadini diversi

    Se due cittadini utilizzano lo stesso codice fiscale può crearsi confusione negli atti e nelle dichiarazioni trasmesse, poiché non è possibile per l’Amministrazione distinguere correttamente chi sta interagendo. 

    In tale caso è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un ufficio dell’Agenzia delle entrate qualora si riscontrino dati non corretti nel proprio cassetto fiscale.

    L’Agenzia, dopo aver constatato l’effettiva esistenza di un’omocodia, attribuisce a ciascun cittadino un nuovo codice fiscale univoco. 

    A tal fine cnvoca i cittadini per consegnare il nuovo codice e verificare insieme la correttezza delle informazioni registrate in Anagrafe tributaria che potrebbero essersi confuse a causa dell’utilizzo fino a quel momento dello stesso codice fiscale: 

    • dichiarazioni, 
    • atti del registro, 
    • partite Iva, 
    • storici domicili fiscali, v
    • ersamenti, ecc

    L’ufficio riallinea quindi dichiarazioni e atti ai nuovi codici, in modo da consentire ad ognuno di poter consultare nel cassetto fiscale solo quelli a lui direttamente riconducibili.

    Il vademecum ADE illustra in modo chiaro le conseguenze dell’utilizzo di un codice fiscale duplicato, le procedure che l’Agenzia mette in atto per risolvere l’anomalia e le modalità di comunicazione e consegna del nuovo codice ai cittadini interessati.

    In caso di sospetta omocodia, viene rilasciato un codice provvisorio composto da sole cifre numeriche, valido a tutti gli effetti fino all’assegnazione del definitivo.

    I casi di omocodia, infatti, sono molto rari e di solito si verificano quando uno dei cittadini non ha ottenuto il codice fiscale direttamente dall’Agenzia delle entrate, ma lo ha calcolato autonomamente utilizzando applicazioni terze, facilmente rintracciabili in rete.

    Viene spiegato come  funziona l’eventuale rilascio di un codice provvisorio in attesa della definizione definitiva. 

  • Identità digitale

    Pec professionale anche su INAD: possibile cancellarla

    Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'AGID fornisce un chiarimento per l'identià digitale, PEC dei professionisti.

    In particolare a seguito di segnalazioni dei professionisti che hanno riscontrato il proprio indirizzo PEC da INIPEC anche su INAD.

    Ricordiamo che INIPEC è l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti tenuto dal registro imprese mentre INAD è l'indice nazionale dei domicili digitali, si riporta il chiarimento congiuto INAD-AGID per gli indirizzi professionali.

    Ricordiamo inoltre la differenza tra i due profili digitali:

    • a) profilo “cittadino”:
      • ti puoi iscrivere se sei maggiorenne e hai la capacità di agire;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua persona o a te dirette in qualità di tutore, curatore, procuratore o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche;
    • b) profilo “professionista”:
      • ti puoi iscrivere se svolgi una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua attività professionale non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013.

    Pec professionale anche su INAD: possibile calcellarla

    Il comunicato evidenzaia che negli ultimi mesi diversi professionisti hanno segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC, originariamente registrato in INI-PEC, anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.

    L’Agenzia per l’Italia Digitale ricorda che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 6-quater, comma 2, del D. Lgs. 82/2005). 

    Ciò significa che ogni PEC professionale presente in INI-PEC viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica. 

    A tal proposito, AgID e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno inoltrato un comunicato congiiunto a tutti i collegi e ordini professionali, volto ad agevolare una maggiore diffusione delle informazioni sul tema. 

    Attenzione al fatto che chi non desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali può:

    •  modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale); 
    • cancellare il domicilio digitale da INAD. 

    Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS. 

  • Identità digitale

    Domicilio Digitale speciale: che cos’è e chi può richiederlo

    Con il Provvedimento n 379575 del 7 ottobre le Entrate pubblicano regole e modalità di richiesta per il domicilio digitale speciale.

    Si attende a breve l'attivazione dal parte dell'Agenzia del relativo servizio online, vediamo intanto chi può richiederlo e come fare.

    Domicilio Digitale speciale: che cos’è

    Il domicilio digitale speciale, presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, è eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    La data della messa a disposizione del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Una volta richiesto il domicilio digitale speciale, l’Agenzia invia un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. 

    L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica e da quel momento risulta attivo ai fini delle comunicazioni.

    Il domicilio digitale speciale eletto è utilizzato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio, ed è utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva e per l’invio delle comunicazioni e degli atti relativamente ai carichi ad esso

    affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.

    Domicilio Digitale Speciale: chi può richiederlo

    Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente:

    • le persone fisiche, 
    • i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 CAD).

    Ciascuno di tali soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

    Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD

    Allegati: