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    Carte d’identità cartacee: salta l’addio dal 3.08, valide fino a scadenza

    Pubblicato in GU n 146 del 26 giugno il Decreto Legge n 108 in vigore dalla stessa data con l'art 11 che riorganizza la validità dell C.I. cartacee il cui addio era inizialmente previsto dal 3 agosto 2026.

    Il sovraffolamento nei Comuni per le richieste di CIE ha attivato il Governo per una nuova fare transitoria. 

    Leggi anche: Carta d'identità cartacea: addio dal 3 agosto

    Carte d’identità cartacee: valide fino alla scadenza naturale, tutti i casi

    L'articolo 11 del DL 108/2026 prevede che in ogni rapporto contrattuale,  pubblico  o  privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di  identità in  formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione  delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto  dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
    Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identita' elettronica, il  documento  cartaceo  non  scaduto puo', altresi', essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di  diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali  e assicurative nonche' nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro  o  il  deposito  di  denaro  presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. 

    La disposizione di cui al  presente  comma  si  applica  fino  al  31 gennaio 2027.
    Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more  del  rilascio  della  carta  di  identita'  elettronica,   puo' rilasciare un documento  d'identita'  provvisorio  di  validita'  non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identita' elettronica, il documento provvisorio e' restituito al Comune.
    Il  documento  d'identita'  provvisorio  rilasciato su supporto cartaceo, e' considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559,  e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto  del  Presidente  della Repubblica  6  agosto  1974,  n.  649.  

    Si   applicano,  in   quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento  per  l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 

    All'atto del rilascio, il cittadino e' avvertito che il documento di identita' provvisorio puo'  non  essere accettato da alcuni Stati esteri ai  fini  dell'ammissione  nel  loro territorio.
    Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, la societa' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalita' strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.
    Restano salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
    Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' previste dal presente  articolo  mediante  l'utilizzo  delle  risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione  vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico della  finanza pubblica.

    Se vuoi comunque richiedere la CIE, scarica qui la Check list richiesta CIE, con tutti i passaggi e i documenti da procurarti per averla.

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    Comunicazioni Corti di Giustizia Tributaria: nuovi servizi su App IO

    Il Dipartimento della Giustizia Tributaria informa che a partire dal 3 giugno 2026, il servizio APP IO relativo agli “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, è ampliato con due nuovi messaggi riferiti alle comunicazioni processuali del Processo Tributario Telematico (PTT) inviate via PEC dagli uffici di segreteria delle medesime Corti.

    Comunicazioni Corti di Giustizia Tributaria: novità dal 3 giugno su App IO

    Il Dipartimento riepologa i servizi che transitano sull'App IO. Ricorda in partiocolare che il messaggio relativo all’”Avviso di trattazione in udienza” risulta disponibile dal 3 dicembre 2025.

    Il nuovo servizio consente di ricevere dall’ APP IO, ulteriori due messaggi relativi alla Comunicazione

    1. del deposito del dispositivo 
    2. del provvedimento giurisdizionale.

    Attenzione al fatto che l’accesso al servizio è rivolto ai difensori e ai contribuenti associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che risultino registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa.

    L’attivazione può avvenire, automaticamente, tramite configurazione rapida in fase di prima installazione dell’app, oppure successivamente dalla relativa scheda del servizio, selezionando l’opzione “Contattarti in app” nella sezione “Questo servizio può”.

    Scarica qui l'infografica con tutte le regole dell'APP IO che ti consente di dialogare con la PA.

    Inoltre di seguito le domande frequenti per conoscere meglio l'APP IO.

    Domande frequenti su App IO

    Accesso    

    Chi può usare l'app IO? Per usare l'app IO devi essere maggiorenne e disporre di un'identità digitale riconosciuta: lo SPID oppure la Carta d'Identità Elettronica (CIE). L'app è gratuita e disponibile per dispositivi iOS e Android.

    L'app IO costa qualcosa? No, l'app IO è completamente gratuita. È un servizio pubblico digitale italiano che non prevede alcun costo di download né di utilizzo.

           

    Documenti    

    Quali documenti posso trovare nel Portafoglio?

    Nel Portafoglio puoi aggiungere la versione digitale della Patente di guida, della Tessera Sanitaria – Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) e della Carta Europea della Disabilità. Tutti sempre disponibili sul tuo dispositivo.

          

    Pagamenti    

    Cosa posso pagare tramite IO? Grazie all'integrazione con pagoPA puoi pagare direttamente in app la TARI, le tasse universitarie, le multe e altri tributi verso la Pubblica Amministrazione, scegliendo il metodo di pagamento che preferisci.

           

    Notifiche    

    Che cosa sono le notifiche SEND? Sono comunicazioni a valore legale — come le raccomandate — che ricevi direttamente sul dispositivo al posto della posta tradizionale. Puoi salvare i documenti notificati e, se previste, pagare le eventuali spese direttamente in app.

           

    Firma    

    Come funziona la firma digitale su IO? Gli enti ti inviano un messaggio con i documenti o contratti da firmare. Leggi il documento in app e lo firmi digitalmente in pochi secondi, senza stamparlo né scansionarlo.

           

    Carta Giovani    

    Cos'è la Carta Giovani Nazionale e chi può richiederla? È un'agevolazione dedicata ai cittadini tra i 18 e i 35 anni. Una volta attivata su IO, dà accesso a sconti su viaggi, cultura, sport e benessere, oltre a opportunità di studio, formazione e lavoro.

           

    Sicurezza    

    I miei dati personali sono al sicuro sull'app IO? Sì. IO è un servizio pubblico che tutela la privacy degli utenti nel rispetto della normativa vigente. L'accesso tramite SPID o CIE garantisce che solo il legittimo titolare possa accedere ai propri dati e documenti.

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    Piattaforma gestione deleghe: per delegare una persona di fiducia

    Pubblicato in GU n 94 del 23 aprile il Decreto 23 febbraio con Disciplina delle modalita'  di funzionamento  della  Piattaforma  di gestione deleghe.

    Il decreto disciplina le  modalità di  funzionamento della  piattaforma di gestione delle deleghe che non possono avere durata superiore ad due anni.

    Il decreto prevede che il delegante, al momento del conferimento, definisce il  periodo di validità della delega  che,  in  ogni  caso,  non  puo'  essere superiore a due anni, decorsi i quali la delega non puo' piu' essere esercitata e deve essere nuovamente presentata. 

    Attenzione al fatto che il delegante può in ogni  momento revocare la delega tramite le funzionalità rese disponibili dal portale o  recandosi  presso il  proprio comune di residenza.

    Piattaforma gestione deleghe: chi può delegare e come

    In particolare, il cittadino iscritto  nell'ANPR può delegare l'accesso  ai servizi  in rete  erogati dalle   pubbliche  amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica in favore di non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili dal portale.
    Le funzionalità consentono:

    1. al delegante, previo accesso al  portale  tramite  l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con  livello  di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega in favore  di un soggetto, che la accetta entro trenta giorni,  previo accesso al portale tramite le medesime modalita'. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma al momento dell'accettazione da parte del delegato;
    2. al delegato, previo accesso  al  portale  tramite  l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con  livello  di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega ricevuta  dal delegante  tramite  documento  informatico  sottoscritto  con   firma digitale o altro tipo di firma  elettronica  qualificata  o  avanzata realizzata  ai  sensi  dell'art.  16  del   decreto   del   Ministero dell'interno 8 settembre 2022 dal delegante o comunque dal  notaio  o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare  la  firma  ai sensi dell'art. 25 del CAD. In tale caso,  la  delega  e' registrata nella piattaforma al momento della verifica  dei  documenti  e  della validita' delle sottoscrizioni;
    3. al genitore esercente  la  responsabilita'  genitoriale  e  al tutore del minore, previo  accesso  al portale  tramite  l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con  livello  di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega  al  fine  di accedere ai servizi per conto del minore  a seguito  della  verifica delle relative informazioni rese disponibili  dall'ANPR  e  all'esito positivo della verifica  delle  informazioni  rese  disponibili  dal Ministero della giustizia in riferimento all'assenza di provvedimenti che  prevedono  la  perdita  della  responsabilita'  genitoriale,  la decadenza dalla stessa o la sospensione dal suo  esercizio.  In  tale caso, la delega e' registrata nella  piattaforma all'esito  positivo della verifica svolta dalla  piattaforma  mediante  i  servizi  della PDND. Fino alla messa a disposizione delle informazioni da parte  del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7, il genitore esercente la responsabilita' genitoriale dichiara  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  la  propria qualita';
      al tutore, al curatore dell'inabilitato  e  all'amministratore di sostegno, previo accesso al portale tramite  l'identita'  digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD, con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega al fine di accedere  ai servizi   per   conto   dell'interdetto,   dell'inabilitato   o   del beneficiario. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma all'esito positivo della verifica delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia, effettuata dalla piattaforma  mediante i servizi della PDND;
      al  genitore  esercente  la  responsabilita'  genitoriale,  al tutore,  al  curatore  dell'inabilitato   e   all'amministratore   di sostegno, previo accesso al portale tramite l'identita'  digitale  di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD  con  livello  di  sicurezza almeno significativo, di presentare la delega ad  operare  per  conto del minore,  dell'interdetto,  dell'inabilitato  o  del  beneficiario dell'amministrazione di sostegno in favore di un altro soggetto,  che la accetta, previo accesso al portale tramite le medesime  modalita'. In tale caso, la delega e' registrata nella  piattaforma  al  momento dell'accettazione da parte del delegato, previo esito positivo  della verifica svolta dalla piattaforma mediante i servizi  della  PDND  in ordine alla qualifica rivestita dal soggetto delegante.

    La presentazione della delega può avvenire anche tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili previsto dall'art. 64-bis del CAD, mediante interoperabilità con  i sistemi della piattaforma ai sensi della normativa vigente.                                                    

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    Microimprese: semplificazioni per violazioni privacy e formazione

    L'art 12 del decreto 19 2026 convertito in legge 50 2026  introduce  due semplificazioni di adempimenti dovuti dalle aziende di piccole dimensioni e per il settore dell'energia rinnovabile .

    In particolare si occupa di  procedura semplificata per le microimprese che subiscono una violazione di dati personali (il cosiddetto data breach). 

     Parallelamente, l'articolo prevede per le imprese installatrici di impianti a fonti rinnovabili, un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di formazione.

    Le novità normative attendono entrambe l'emanazione di provvedimenti attuativi con i modelli di comunicazione 

    Data breach microimprese: notifiche con procedura guidata

    Per le microimprese con meno di 5 dipendenti, la novità riguarda l'obbligo — già previsto dall'art. 33 del GDPR — di notificare al Garante Privacy qualsiasi violazione di dati personali entro 72 ore dalla scoperta. L'obiettivo è evitare che realtà molto piccole si trovino in difficoltà davanti agli adempimenti burocratici previsti dal GDPR, che finora erano identici per tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione. 

    Con la nuova norma, queste imprese potranno seguire una procedura dedicata, più guidata e accessibile, che il Garante definirà con un proprio provvedimento. Sono previsti strumenti di autovalutazione assistita e un canale di assistenza semplificata. In sostanza: stessi obblighi di legge, ma con un percorso su misura per chi non ha un ufficio legale o un DPO interno.

    Impianti Fonti rinnovabili attestati formativi digitali

    Per le imprese installatrici di impianti FER (solare, geotermico, pompe di calore, biomassa), invece il DL PNRR convertito prevede l'introduzione di  un modulo unico digitale che gli enti di formazione accreditati dovranno usare per trasmettere gli attestati alle Camere di commercio entro 10 giorni dalla fine del corso. 

    Questo garantirà l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali nella visura camerale, eliminando ritardi e disallineamenti burocratici.

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    PEC Commercialisti: chiarimenti sulla violazione dell’obbligo

    Con il Pronto Ordini n. 63/2025 il CNDCEC preplica ad un quesito sull'obbligo di comunicazione e gestione della PEC professionale.

    In particolare si domandava: "in ordine al tema della tenuta/gestione della casella PEC da parte dei professionisti iscritti all'Albo, e delle conseguenze nei confronti degli stessi nelle differenti ipotesi della mancata gestione, da parte dell'iscritto, della propria casella PEC e dell'eventuale inattività della stessa e nelle ipotesi della mancata comunicazione all'Ordine ab origine del proprio indirizzo digitale o, in caso di intervenuta variazione, della comunicazione del successivo e aggiornato indirizzo digitale, specificando a quale organismo istituzionale spetti la competenza ad agire.

    Con il quesito formulato viene anche specificato che: "Tali chiarimenti si rendono necessari in ragione delle difficoltà operative nel perfezionamento agli iscritti delle notifiche di procedimenti disciplinari, soprattutto nelle ipotesi di indirizzo PEC non valido o inattivo o di casella PEC satura".

    Vediamo il dettaglio.

    PEC Commercialisti: chiarimenti sulla violazione dell’obbligo

    Il pronto ordini evidenzia che nel sistema normativo attuale il domicilio digitale rappresenta il canale di comunicazione tra professionisti, pubbliche amministrazioni (inclusi, quindi, gli ordini professionali) e imprese avente pieno valore legale, equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
    L'obbligo della PEC è stato introdotto dall'articolo 16 comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) che prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'art 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD).

    Per rafforzare tale obbligo, il legislatore con decreto-legge 16 luglio 2020 n 76 ha successivamente introdotto un sistema sanzionatorio molto stringente per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell'obbligo di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (a seguito del D.L. semplificazioni "domicilio digitale"), prevedendo che l'iscritto che non comunichi all'Ordine il proprio domicilio digitale sia obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine di appartenenza e che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, sia soggetto all'applicazione della sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio digitale.
    A tal proposito, il Ministero della Giustizia ha chiarito che la sanzione prevista dall'art 37 del D.L. n. 76/2020, vale a dire la "sospensione dal relativo albo" degli iscritti fino alla comunicazione all'Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare ma amministrativo, con la necessaria conseguenza che essa debba essere disposta dal Consiglio dell'Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
    La ratio dell'obbligo, finalizzato a garantire l'efficienza, la trasparenza e la certezza giuridica delle comunicazioni mediante l'utilizzo di canali che garantiscano l'immediata disponibilità, tracciabilità e valore legale delle stesse, richiede che la PEC – oltre che ad essere, naturalmente, univocamente riferita all'iscritto – sia attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni.
    Ne consegue che la presenza di un indirizzo comunicato che risulti:

    • inattivo, perché la casella PEC è scaduta, è stata disattivata oppure non è mai stata attivata dopo la registrazione
    • o non valido perché l'indirizzo PEC indicato non è corretto o non è riconosciuto come casella PEC attiva

    possa essere equiparata,  sul piano degli effetti giuridici, alla mancata comunicazione del domicilio stesso in quanto non viene consentita la funzione propria del domicilio digitale. 

    Vale lo stesso per i casi di casella di posta "satura", in quanto inidonea a ricevere messaggi.
    Il Consiglio dell'Ordine, qualora ricorra uno dei casi su elecanti procederà a diffidare l'iscritto a fornire, entro 30 gg dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti "satura" per consentire la ricezione dei messaggi, informando che – in caso di mancato adempimento nei termini indicati – il Consiglio dell'Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell'iscritto fino all'adempimento di quanto richiesto.
    Viene infine ricordato che l'art. 26, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che "I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario …" per cui in caso di impossibilità di utilizzo della PEC/domicilio digitale il Consiglio di Disciplina dovrà procedere a notifica nei termini previsti secondo una delle altre modalità indicate dal Regolamento stesso.

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    Poli innovazione digitale: via alle domande dal 5 ottobre

    Con avviso datato 29 settembre il MIMIT informa di novità per i Poli innovazione digitale – Selezione nuove strutture

    In particolare, con il decreto del 24 agosto sono stati stanziati 42 ML per la selezione di 6 nuovi poli di innovazione sul campo. I nuovi poli rappresenteranno i punti di accesso per le imprese al sistema di trasferimento tecnologico, composto da:

    ed erogheranno servizi di 

    • first assesment digitale 
    • orientamento per favorire la transizione digitale delle imprese.

    Poli innovazione digitale: beneficiari

    La selezione è rivolta ad enti pubblici e privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale.

    E' bene sottolineare che l'iniziativa è realizzata nell’ambito dell'investimento 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria”, della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”del PNRR.

    Poli innovazione digitale: presenta la domanda dal 5 ottobre

    Con Decreto Direttoriale del 27 settembre sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando in oggetto.

    In particolare, presentano domanda esclusivamente: 

    • Enti Pubblici e soggetti privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale e che abbiano competenze comprovate nelle attività di orientamento, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col Piano nazionale Transizione 4.0,

    Le domande devono essere presentate dalle ore 12:00 del 5 ottobre alle ore 12:00 del 31 ottobre 2023, all’indirizzo PEC:

     Infine il MIMIT rendo noto che gli interessati possono prenotare la partecipazione ad un webinar.

     

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    Certificati online in bollo: possibile richiederli dal 2 agosto sul portale ANPR

    ANPR Anagrafe nazionale unica per tutti, con un avviso del 2 agosto informa che dalla stessa data è disponibile una nuova funzionalità per i certificati online.

    Nel dettaglio, è attiva la possibilità per il cittadino di richiedere sul portale Anagrafe (ANPR) un certificato in bollo, per se stesso o un familiare, tramite un versamento online.

    Il servizio è reso possibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione

    L’attivazione di questa nuova funzionalità consente, a chi lo desidera, di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre di più i bisogni del cittadino con i servizi della pubblica amministrazione.

    ANPR: che cos'è

    Il progetto ANPR è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. 

    Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

    L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. 

    L’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del CAD, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella formulazione previgente disponeva che: «La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente all’anno 2021».

    Certificati on line: quali si possono scaricare

    Su sito ANPR (accedi da qui) sono disponibili 14 tipologie di certificati scaricabili on line:

    •  anagrafico di nascita;
    • anagrafico di matrimonio;
    • di cittadinanza;
    • di esistenza in vita;
    • di residenza;
    • di residenza AIRE;
    • di stato civile;
    • di stato di famiglia;
    • di residenza in convivenza;
    • di stato di famiglia AIRE;
    • di stato di famiglia con rapporti di parentela;
    • di stato libero;
    • anagrafico di unione civile;
    • di contratto di convivenza.

    E' possibile chiedere i certificati singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.

    Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”. 

    Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.

    Certificati on line: validità

    I certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

    Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

    Certificati on line: come richiederli

    Accedendo all’area riservata tramite:

    e poi accedendo al servizio Certificati è possibile selezionare in autonomia tutte le informazioni necessarie alla richiesta del certificato per sé stesso o per un componente della propria famiglia anagrafica, la tipologia e l’emissione con bollo o esenti da bollo.

    Attenzione, il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

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