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Contratti online: guida completa alla registrazione via web
Con il Provvedimento n 414541 del 29 novembre le Entrate pubblicano un aggiornamento del modello RAP per la registrazione dei contratti on line relativamente agli ETS.
Come specificato nella motivazione del documento di prassi, l'aggiornamento si è reso disponibile per adeguamento alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122).
Scarica qui l'allegato A con tutti gli aggiornamenti del modello
Brevemente ricordiamo che il Modello RAP serve per registrare on line:
- il contratto di comodato,
- il contratto preliminare di compravendita.
Scarica qui: Modello e istruzioni aggiornati.
Registrazione online atti privati ETS: aggiornamento del Modello RAP
Le Entrate pubblicano in data 29.11 un aggiornamento del modello RAP per la registrazione dei contratti on line relativo agli ETS.
Viene specificato che, l'aggiornamento si è reso disponibile per adeguamento alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122).
Si sottolinea che in presenza di determinate condizioni, per la registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa.
Con la nuova versione del modello RAP registrazione atti privati, inoltre, viene data autonoma evidenza alla figura del “mediatore”, tramite una precisa “profilazione” all’interno del modello; il mediatore è uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto.
Infine, per agevolare l’utente nella compilazione ed invio della richiesta di registrazione, nell’applicativo web vengono introdotte nuove funzionalità che ne agevolano la navigazione e l’usabilità; inoltre, vengono semplificate le istruzioni per la compilazione del modello.
Registrazione online atti privati: guida per comodato gratuito e preliminare
Con il Provvedimento n 56766 del 1 marzo si approva il modulo del modello per la “Registrazione di atto privato” (Rap) in aggiunta a quello per la registrazione dei contratti di comodato d’uso.
Per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita era necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto, ora è possibile farlo online.
Si ricorda che, il contratto preliminare è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene.
Dal 7 marzo 2023, i contribuenti o gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari ed allegare copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti quali:
- scritture private,
- inventari,
- mappe,
- planimetrie e disegni.
Si specifica che, questi documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).
Inserite tutte le informazioni, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.
Scarica qui:
Registrate i contratti con il Modello RAP
Dal 20 dicembre 2022 è possibile utilizzare il servizio web per la registrazione dei contratti di comodato. In data 29.11.2023 viene pubblicato un aggiornamento con integrazioni per il Modello, scarica qui il modello aggiornato.
A questa si aggiunge la nuova funzionalità su descritta relativa ai contratti preliminari di compravendita.
Il servizio consente di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la richiesta di registrazione di alcune tipologie di atti privati (modello Registrazione Atti Privati).
Le informazioni che vengono acquisite sono previste dal modello approvato con il Provvedimento n 465502 del 16 dicembre poi integrato con il modello aggiuntivo.
Il modello RAP, nella versione approvata nel 2022, può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato.
Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Modello RAP: come è composto
Il modello RAP è composto da:
- frontespizio che riporta l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- quadro A “Dati generali”, che contiene i dati utili alla registrazione dell’atto quali la scelta dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, la tipologia del contratto, la data di stipula, l’eventuale presenza di allegati, la sezione con le informazioni del richiedente la registrazione e del rappresentante legale, la sezione relativa all’impegno alla presentazione telematica e il prospetto degli importi dovuti;
- quadro B “Soggetti”, contenente i dati delle parti (dante causa e avente causa) risultanti dall’atto;
- quadro C “Negozio – Comodato”, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione;
- quadro D “Immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto
Si aggiungono il quadro C1 e D1 per la nuova funzionalità attiva dal 7 marzo.
Registrazione dei contratti con Modello RAP: come si presenta
Il modello RAP è presentato esclusivamente in modalità telematica in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 5 del decreto legge 30 3 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998.
Al modello RAP devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:
- copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti. Il testo dell’atto da registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell’atto;
- copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).
E' bene specificare che la presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.
Contratto di Comodato: che cos'è?
Ricordiamo che, il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta. I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:
- redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'atto;
- stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.
Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016. Per tali contratti la registrazione potrà essere effettuata telematicamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, la registrazione del contratto di comodato può essere effettuata presentando presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate il modello di richiesta di registrazione atti privati (modello Rap).
Per i contratti di comodato è dovuta l’imposta di registro di 200 euro, inoltre per i comodati in forma scritta è dovuta l’imposta di bollo di 16 euro. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale.
Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato.
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Proroga contratto locazione: l’imposta di registro va pagata tutta subito?
Con una FAQ datata 25 ottobre le Entrate replicano ad un contribuente che chiede chiarimenti sul pagamento dell'imposta di registro nella proroga dei contratti di locazione.
Nel dettaglio, il contribuente chiedeva se, l’imposta di registro dovuta per la proroga per altri 4 anni di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo deve essere versata per l’intero periodo della proroga oppure può essere pagata anche di anno in anno.
Proroga contratto locazione: l'imposta d registro va versata tutta subito?
Le Entrate sottolineano che per la proroga di un contratto di locazione pluriennale l’imposta di registro può essere corrisposta, a scelta dell’interessato, per la singola annualità o per tutto il periodo di durata della proroga.
L’imposta va versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga) con le seguenti modalità:- con i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI web) tramite richiesta di addebito su conto corrente. In tal caso, insieme alla richiesta di addebito viene inviata telematicamente la comunicazione della proroga.
- effettuando il pagamento con l'F24 elementi identificativi. In tal caso il contribuente deve comunicare la proroga all’ufficio dove è stato registrato il contratto, presentando il modello RLI nello stesso termine di 30 giorni.
L'Agenzia ricorda anche che per i contratti di locazione per i quali si sceglie la cedolare secca (potendo optare per tale regime sostitutivo) l’imposta di registro per registrazioni, risoluzioni e proroghe non è dovuta.
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Locazione non residenti: le regole per la registrazione del contratto
Con una FAQ del 14 aprile le entrate ribadiscono che è possibile registrare un contratto di locazione nel quale il locatario è persona fisica non residente e non munita di codice fiscale.
In particolare, in tali situazioni la registrazione del contratto va richiesta a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate utilizzando, invece che il modello RLI, il modello 69.
Tale modello, tra l’altro, consente al locatore di esercitare l’opzione per il regime fiscale della cosiddetta “cedolare secca”.
E anche gli eventuali adempimenti successivi (risoluzione, cessione, proroga), dovranno essere effettuati tramite il modello 69.
L’obbligo (previsto dall’art 6 primo comma, lettera b, del Dpr n. 605/1973) di riportare nel contratto il codice fiscale del locatario, non residente e che non lo possiede, si intende adempiuto, in questi casi, con l’indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del domicilio estero.Ricordiamo che questo aspetto era stato già chiarito dalla Risoluzione n 5 dl 14 febbraio con la quale le Entrate replicano ad una serie di quesiti con richieste di chiarimento sulla registrazione di un contratto di locazione nel caso di:
- soggetto non residente
- non munito di codice fiscale.
Registrazione contratto locazione non residente senza codice fiscale
L’articolo 6, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, prevede che il codice fiscale debba essere indicato, tra l’altro, nelle richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, con esclusione degli atti elencati nella tabella allegata al medesimo d.P.R. n. 605/73.
Inoltre, il secondo comma del citato articolo 6, al secondo periodo, precisa che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con l’indicazione dei seguenti dati:
- a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale. Inoltre, per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.
Pertanto, si precisa che nella richiesta di registrazione del contratto di locazione, per il caso segnalato non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario.
La registrazione potrà essere richiesta presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello 69, scaricabile dal sito internet della stessa Agenzia, anziché tramite il modello RLI.
Nel dettaglio, il modello 69 consente al locatore, tra l’altro, di esercitare l’opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca.
Viena precisato inoltre che, anche gli eventuali successivi adempimenti relativi al contratto di locazione quali risoluzione, cessione e proroga dovranno essere effettuati tramite il modello 69, da presentare all’ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione.
Registrazione contratto locazione non residente senza codice fiscale: come pagare le imposte
In merito al pagamento delle imposte eventualmente dovute per la registrazione del contratto di locazione dovrà essere effettuato:
- tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014 e seguendo le istruzioni ivi impartite,
- oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione.
Le eventuali imposte dovute per le annualità successive alla prima e per gli adempimenti successivi alla registrazione dovranno essere versate tramite modello F24, secondo le istruzioni della stessa risoluzione n. 14/E del 2014.
Le modalità sopra indicate sono applicabili anche alla registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione, in quanto compatibili.
Anche in tali casi il versamento delle imposte dovute per la registrazione deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 9/E del 20 febbraio 2020 e n. 73/E del 19 novembre 2020 e seguendo le istruzioni ivi impartite, oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione.
Allegati: