• Imposta di registro

    Nuovi codici per atti immobiliari: validi dal 30 settembre

    A decorrere dal 30 settembre sono validi nuovi codici atto per l'esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri immobiliari.

    A prevederlo è il Provvedimento n 292682 dell'11 luglio 2024 delle Entrate con le relative le tabelle.

    Nuovi codici per gli atti immobiliri: applicabili dal 30 settembre

    Come evidenziato nello stesso provvedimento le tabelle allegate codificano fattispecie sopravvenute in forza dell’emanazione di nuovi atti normativi e, al fine di una più chiara evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari, provvedono anche ad una più dettagliata definizione di alcune formalità già codificate, come nel caso delle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, viene specificato se si tratta di provvedimenti giurisdizionali di accoglimento o di rigetto.

    Viene specificato che le codifiche, riportate nell’allegato elenco (allegato 4), di nuova introduzione rispetto a quelle già in uso potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione a decorrere dal 30 settembre 2024.

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Acquisto Cittadinanza: istruzioni per l’imposta di registro

    Con la Risposta a interpello n 108 del 17 maggio viene chiarito come si procede per la registrazione dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere (articolo 59, comma 1, lettera a), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

    Gli Istanti chiedono conferma dell'obbligatorietà del pagamento dell'imposta di registro in relazione all'ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano. 

    In particolare, vogliono sapere se l'ordinanza debba essere soggetta a tassazione.

    L'Agenzia delle Entrate conferma che sono tenuti a pagare la metà dell'imposta di registro, mentre l'altra metà è prenotata a debito a carico dell'amministrazione. Vediamo i dettagli.

    Acquisto Cittadinanza: istruzioni per l’imposta di registro

    Le Entrate specificano che l'articolo 59 del TUR dispone alla lettera a) del comma 1 che «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute

    • a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; 
    • la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.». 

    Ai sensi dell'art 158 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 «Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: […] c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; […]».  

    Il successivo articolo 159 stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio «se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte».

    Da tutto ciò emerge che, nell'ipotesi di procedimenti in cui è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione. 

    L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere ricade tra le fattispecie di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento «in cui è parte un'amministrazione dello Stato».  

    Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto che secondo quanto rappresentato l'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana degli Istanti  ha statuito anche la compensazione delle spese processuali si applica la registrazione con prenotazione a debito per la metà dell'imposta di registro con liquidazione dell'imposta di registro per la restante metà a carico degli Istanti. 

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Atti aggiornamento catasto: pagamenti su c/c unico

    Con Provvedimento n 148004 del 21 marzo le Entrate estendono l’ambito di applicazione della modalità di pagamento dei tributi dovuti per la presentazione telematica degli atti di aggiornamento del catasto mediante versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini e Collegi professionali.

    Vediamo i dettagli.

    Atti aggiornamento catasto: pagamenti su c/c unico

    Viene specificato che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2015, al fine di semplificare la presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, è stata prevista la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi, dovuti da parte dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi Professionali, anche tramite l’utilizzo di somme versate preventivamente dai medesimi Ordini e Collegi, nazionali ovvero provinciali, sul conto corrente unico nazionale di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 2 marzo 2007.

    Il presente provvedimento estende tale modalità di pagamento – disposta dal provvedimento del 30 luglio 2015 per i soli atti tecnici di aggiornamento catastale di cui al provvedimento 11 marzo 2015 (Docfa e Pregeo) – alla presentazione per via telematica delle tipologie di atti finalizzati all'aggiornamento del catasto, di cui all’art. 2, comma 1, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 marzo 2005, per le quali siano state approvate le relative specifiche tecniche. 

    Tra gli atti richiamati da quest’ultimo provvedimento sono menzionate le domande di voltura catastale e gli eventuali altri atti presentati ai fini dell’aggiornamento catastale

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Maggior imposta di registro liquidata solo al Notaio: è legittima

    Con la Sentenza n. 29618 del 25 ottobre 2023, la Cassazione accogliendo un ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria statuisce che è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata nei confronti del solo notaio che ha registrato l'atto, essendo lo stesso obbligato in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione (articolo 57, Dpr n. 131/1986). 

    Inoltre, nella stessa pronuncia i giudici hanno chiarito che:

    • 1)  l’Amministrazione fiscale ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri,
    • 2) il pagamento effettuato dal notaio comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione. Inoltre, essi hanno eventualmente titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa espletata dal coobbligato adempiente.

    Vediamo i fatti di causa.

    Una Associazione nazionale stipulava, con un Comune un contratto di permuta immobiliare. L’atto veniva registrato presso uno studio notarile e il notaio provvedeva, contestualmente, al pagamento dell’imposta di registro.

    L’Agenzia delle entrate procedeva a notificare un avviso di liquidazione di maggiore imposta al solo notaio che pagava puntualmente.

    L’Associazione presentava un istanza di rimborso delle imposte versate dal notaio, ritenendo di poter beneficiare di una norma di esenzione dall’imposta di registro.

    All'stanza seguiva un silenzio-diniego da parte degli uffici competenti, impugnato poi dall’Associazione dinanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado.

    I giudici di merito ritenevano inammissibile il ricorso e l'associazione proponeva appello dinanzi la Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Quest'ultima lo accoglieva sostenendo che l’Associazione, in quanto non destinataria dell'avviso di liquidazione indirizzato esclusivamente al notaio, avrebbe potuto chiedere il rimborso dell’imposta pagata e appellarsi contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, poiché non aveva alcuna possibilità di impugnare un atto ad altri destinato. 

    L’Agenzia decideva di ricorrere presso la Corte di cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera g), e 21 del Dlgs n. 546/1992, per avere i giudici tributari erroneamente dichiarato ammissibile il ricorso dell’Associazione.

    I giudici di legittimità hanno dato ragione all'Agenzia annullando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    Richiamando anche una recente pronuncia della Cassazione n. 6864/2023, essi hanno ribadito che la Corte più volte si è espressa sul tema, chiarendo che è pienamente legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'ufficio nei confronti del solo notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'articolo 57 del Dpr n. 131/1986 (che individua le parti tenute al pagamento dell’imposta di registro), è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri.

    Viene anche spiegato come il pagamento effettuato dal notaio comporti la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri coobbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, residuando in capo agli stessi esclusivamente il diritto di opporsi all'azione di regresso o di rivalsa eventualmente promossa dal coobbligato adempiente.

    Da un punto di vista generale, si evidenzia inoltre che sia giuridicamente lecito presumere che il coobbligato intimato, intanto, abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso e si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso o rivalsa, siano stati informati e abbiano deciso di non impugnare l'avviso stesso.

    Inoltre, i magistrati di Cassazione hanno sottolineato come, consentire alla parte di chiedere il rimborso del pagamento effettuato dal responsabile d'imposta, significherebbe vanificare la facoltà prevista per il creditore di chiedere l'adempimento a uno qualsiasi degli obbligati solidali.

    La Corte evidenzia che tale regola vale in riferimento alla procedura di registrazione cartacea e con il sistema della registrazione telematica dove il Notaio resta il soggetto coobbligato con gli altri soggetti nell'interesse dei quali sta provvedendo al pagamento.

    L'introduzione della normativa della registrazione telematica (Dlgs n. 463/1997), ha sì determinato un rilevante mutamento del meccanismo applicativo del tributo, con la previsione che la registrazione sia preceduta dal pagamento del tributo, autoliquidato dal notaio stesso, ma tale previsione altro non rappresenta che un’evoluzione della fase di registrazione dell'atto e riscossione dell'imposta, senza con ciò alterare il complessivo assetto del Dpr n. 131/1986.

  • Imposta di registro

    Proroga contratto locazione: l’imposta di registro va pagata tutta subito?

    Con una FAQ datata 25 ottobre le Entrate replicano ad un contribuente che chiede chiarimenti sul pagamento dell'imposta di registro nella proroga dei contratti di locazione.

    Nel dettaglio, il contribuente chiedeva se, l’imposta di registro dovuta per la proroga per altri 4 anni di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo deve essere versata per l’intero periodo della proroga oppure può essere pagata anche di anno in anno.

    Proroga contratto locazione: l'imposta d registro va versata tutta subito? 

    Le Entrate sottolineano che per la proroga di un contratto di locazione pluriennale l’imposta di registro può essere corrisposta, a scelta dell’interessato, per la singola annualità o per tutto il periodo di durata della proroga.
    L’imposta va versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga) con le seguenti modalità:

    • con i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI web) tramite richiesta di addebito su conto corrente. In tal caso, insieme alla richiesta di addebito viene inviata telematicamente la comunicazione della proroga.
    • effettuando il pagamento con l'F24 elementi identificativi. In tal caso il contribuente deve comunicare la proroga all’ufficio dove è stato registrato il contratto, presentando il modello RLI nello stesso termine di 30 giorni.

    L'Agenzia ricorda anche che per i contratti di locazione per i quali si sceglie la cedolare secca (potendo optare per tale regime sostitutivo) l’imposta di registro per registrazioni, risoluzioni e proroghe non è dovuta.