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Bonus assunzioni 2025 pubblicati i decreti
A quasi un mese della firma dei ministri sono stati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro i due decreti di attuazione per gli incentivi per l'assunzione previsti dal DL Coesione 60 2024 detti
I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di
- lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e
- di donne prive di impiego regolarmente retribuito.
Le misure di esonero contributivo sono state accolte positivamente, sebbene ci siano state alcune critiche riguardo alla tempistica e ai criteri di accesso ai bonus.
Scarica qui il testo del Decreto Coesione
La comunicazione dell'approvazione da parte della commissione UE sugli incentivi per le assunzioni di giovani e donne nel Mezzogiorno nell'ambito degli Aiuti di Stato era giunta il 31 gennaio,
Il Decreto Coesione, entrato in vigore l'8 maggio 2024, ha introdotto questi incentivi per promuovere l'occupazione giovanile e femminile, con un investimento di 1,1 miliardi di euro, in parte finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). L'obiettivo è ridurre i divari territoriali e creare nuove opportunità di lavoro stabile, soprattutto nel Mezzogiorno.
Vediamo di seguito piu in dettaglio tutti gli incentivi mentre per l'applicazione dei Bonus Giovani e Donne si attendono ora anche le istruzioni operative INPS .
Decreto Coesione: incentivi assunzioni lavoro dipendente
Al capo IV del decreto Coesione, Misure per il lavoro, per quanto riguarda il lavoro dipendente, si segnalano tre nuovi bonus contributivi per l'assunzione di giovani, donne e soggetti over 35 residenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno.
In particolare i beneficiari sono:
- i giovani sotto i 35 anni, che non abbiano avuto mai contratti a tempo indeterminato, potranno essere assunti fino a dicembre 2025 con uno sgravio contributivo totale fino a 500 euro mensili per due anni, estendibile a 650 euro in specifiche regioni meridionali. Potrà essere utilizzato anche per assunzioni successive se il primo datore di lavoro non ne fruisce interamente per interruzione del rapporto (art . 22)
- Per le lavoratrici svantaggiate (disoccupate da almeno 24 mesi o sei mesi per le residenti nel Mezzogiorno), il bonus è analogo, con esonero totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi, applicabile alle assunzioni dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 (art 23)
- Un simile esonero è previsto anche per tutte le assunzioni , senza limiti di età (esclusi dirigenti e lavoratori domestici) nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, ( ovvero Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) estendendosi fino a 30 mesi.
Gli esoneri NON sono cumulabili con altri esoneri ma sono compatibili senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Dopo l'approvazione UE Il Ministro del Lavoro Calderone e il nuovo ministro degli affari europei Foti hanno sottolineato che “L’investimento di 1,1 miliardi di euro, previsto dal decreto coesione n. 60/2024, per incentivare e sostenere il lavoro delle donne del sud, dei giovani e delle categorie più svantaggiate, finanziato in parte dal fondo FSE+, è un passo in avanti importante per creare nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato e rafforzare così le politiche occupazionali nella nostra Nazione, riducendo i divari territoriali. Alleggerire la pressione della disoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, è un obiettivo strategico non solo per il governo Meloni ma per tutta l’Unione europea”.
Decreto Coesione: sgravi contributivi in dettaglio
1 – BONUS GIOVANI 2024-2025
L'Art .22 del Decreto Coesione prevede per i datori di lavoro privati che:
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato (o trasformano i contratti a termine in indeterminati)
- personale non dirigenziale che alla data dell'assunzione non hanno compiuto 35 anni e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
- per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
- l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL)
- nel limite massimo di 500 euro su base mensile , nei limiti della spesa autorizzata e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e rapporti di apprendistato. (Ma l'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non confermato)
ATTENZIONE : per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unita' produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il l limite massimo di importo sale a 650 euro su base mensile
l'esonero contributivo NON spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unita' produttiva.
Il licenziamento nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata della lavoratrice e di altro dipendente nella stessa mansione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio.
Le risorse stanziate sono pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027.
2 – BONUS DONNE
All'art 23 si prevede un simile esonero totale per
- le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
- nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per
- donne di qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, e per
- donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
E' richiesto un conseguente incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Il limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027.
3- Bonus Piccole imprese Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Art. 24)
Infine, ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che
- assumono presso una sede o unita' produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
- soggetti under 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi oppure
- soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
- e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL,
- nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
ATTENZIONE questa ultima misura non ha ancora avuto l' approvazione europea.
Decreto Coesione: le misure per il lavoro autonomo
Il decreto contiene come detto anche incentivi per l'autoimpiego attraverso il finanziamento delle attività imprenditoriali e libero-professionali nel Nord e Centro Italia, e un programma specifico per il Sud e le aree sismiche del Centro.
Nello specifico , all'art 16 si prevede un decreto del ministro del lavoro che definirà in dettaglio due specifiche azioni di sostegno ad attività imprenditoriali e libero-professionali, finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani denominate, rispettivamente,
- Autoimpiego centro-nord Italia e
- Investire al Sud – Resto al Sud 2.0.
In entrambi i casi saranno destinatari dell’intervento:
a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;
c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;
f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
e saranno ammissibili a finanziamento, le seguenti iniziative:
- erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e con il programma GOL;
- tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui sopra nello svolgimento delle attività
- interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari degli interventi.
Decreto Coesione: le altre misure per il lavoro
Gli altri articoli del capo IV del Decreto Coesione prevedevano:
- l'iscrizione d'ufficio dei percettori NASPI nella piattaforma SIISL
- la previsione di un nuovo decreto ministeriale per consentire l'utilizzo del SIISL da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'inserimento di offerte o ricerche di lavoro
- la modifica dei limiti di importo degli appalti ai fini dell'applicazione dell'obbligo, per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e committente, negli appalti privati, di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.
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Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: incentivi
Il decreto interministeriale, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, disciplina misure urgenti relative all'amministrazione straordinaria per le imprese di carattere strategico, con oltre 1000 dipendenti. Si tratta di una norma sperimentale per il biennio 2025-26 prevista dall'articolo 4-ter, del dl 4 2024
Il decreto mira in particolare al supporto della ripresa economica e della tutela occupazionale attraverso un incentivo contributivo a fronte di formazione dei lavoratori e limiti ai licenziamenti, cercando di garantire al contempo la trasparenza e la regolarità delle operazioni societarie.
Accordi sindacali per sgravi e formazione lavoratori
Ecco una sintesi dei contenuti principali degli articoli del decreto :
Articolo 1: Processi di aggregazione delle imprese e tutela occupazionale
Sperimentazione per gli anni 2024 e 2025: Le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni) con un organico di almeno 1.000 lavoratori possono stipulare un accordo governativo con le associazioni sindacali.
Accordo preliminare: L'accordo può essere sottoscritto prima dell'operazione societaria, a condizione che l'operazione sia completata entro 60 giorni dalla firma.
Articolo 2: Contenuto dell'accordo e politiche attive del lavoro
Progetto industriale e di politica attiva: Gli accordi sopracitati includere un piano industriale, il numero di lavoratori coinvolti, le politiche attive del lavoro, e almeno 200 ore di formazione per lavoratore.
Tutela occupazionale: È prevista la tutela del perimetro occupazionale per 48 mesi, con limitazioni sulle interruzioni dei rapporti di lavoro.
Articolo 3: Incentivi per i datori di lavoro
Esonero contributivo: I datori di lavoro beneficiano di un esonero contributivo fino al 100% per 24 mesi (€3.500 annui per lavoratore) e ulteriori 12 mesi (€2.000 annui), a condizione che i lavoratori ricevano almeno 200 ore di formazione.
Compatibilità con altri incentivi: Gli incentivi sono compatibili con altri benefici previsti dalla legislazione vigente.
Articolo 4: Mancata effettuazione delle operazioni societarie e revoca degli incentivi
Revoca degli incentivi: Se l'operazione societaria non si concretizza nei tempi previsti o se non vengono erogate le ore di formazione, vengono meno gli incentivi.
Sanzioni: In caso di interruzione illegittima dei rapporti di lavoro, si applica una sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito.
Controlli e Registrazione
Il decreto è stato sottoposto alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza ed è stato registrato con esito positivo.
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Bonus ZES assunzioni over 35 in GU: le regole
E' stato pubblicato il 21 febbraio sul sito del Ministero del lavoro, il decreto interministeriale che disciplina le modalità di attuazione dell'esonero contributivo denominato "Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica". Tale misura, introdotta dall'articolo 24 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 e convertita con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, è finalizzata a incentivare l'occupazione nelle aree del Sud Italia, caratterizzate da difficoltà economiche e sociali, attraverso un beneficio economico per i datori di lavoro privati. La norma si inserisce nel quadro delle politiche di coesione territoriale e di rilancio delle economie locali, in conformità con gli obiettivi del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea.
Venerdi 8 marzo è stata pubblicata in GU la versione del testo approvata dalla Corte dei Conti. Non ci sono modifiche.
Bonus ZES Unica assunzioni 2025: criteri e requisiti
L'esonero contributivo previsto dal decreto si applica
- ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione
- per le assunzioni effettuate , tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025
- con contratto a tempo indeterminato
- di personale non dirigenziale.
L'effettiva sede di lavoro del personale assunto deve trovarsi in una delle regioni comprese nella ZES unica per il Mezzogiorno, che include Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Il beneficio consiste in
- un'esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
- per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli territoriali previsti dal Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.
Per accedere all'esonero, i lavoratori assunti devono
- avere compiuto il trentacinquesimo anno di età ed
- essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
Inoltre, l'esonero si applica anche ai lavoratori già impiegati a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente della stessa misura.
Bonus ZES assunzioni 2025: domande all’INPS
Le domande di ammissione all'esonero devono essere presentate dai datori di lavoro all'INPS attraverso procedura telematica, secondo modalità e tempi che saranno stabiliti dall'Istituto in una prossima circolare .
La richiesta deve includere informazioni specifiche relative all'impresa richiedente, al lavoratore assunto o da assumere, alla tipologia contrattuale e alla sede lavorativa. L'INPS verifica le domande sulla base delle informazioni fornite e della disponibilità finanziaria assegnata a ciascun territorio. In caso di esito positivo, il datore di lavoro viene ammesso al beneficio, con la conseguente quantificazione degli importi erogabili per ciascuna annualità.
L'INPS effettuerà il monitoraggio dell'onere derivante dall'erogazione dell'esonero e trasmette trimestralmente i dati relativi alle domande accolte e agli oneri finanziari ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia. Qualora le risorse stanziate risultino insufficienti, l'INPS sospende l'accoglimento di nuove domande e ne informa le autorità competenti.
Bonus ZES assunzioni 2025: i controlli
Per garantire il corretto utilizzo delle risorse, il decreto prevede specifici controlli e sanzioni per i datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell'esonero. Qualora venga accertata un'indebita fruizione del beneficio, il datore di lavoro sarà tenuto al versamento dei contributi dovuti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
L'INPS svolge verifiche in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di individuare eventuali irregolarità o abusi nell'accesso al beneficio.
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Bonus assunzione giovani under 35: i CDL chiedono la modifica
E' stato firmato il 5 marzo il decreto ministeriale di attuazione della norma del Decreto Coesione che prevede un nuovo sgravio contributivo totale per l'assunzione di under 35 al primo contratto a tempo indeterminato.
A sorpresa , nel testo del decreto già bollinato, è presente una restrizione al testo normativo per cui, alla luce dell'approvazione giunta dalla UE a gennaio 2025, il beneficio verrebbe riservato alle assunzioni a partire dal 31 gennaio 2025.
Il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro oggi da notizia di aver indirizzato al Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro Nori la richiesta di di intervenire presso le autorità comunitarie per anticipare l'efficacia della autorizzazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi da consentire l'accesso all'agevolazione per le assunzioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva ( decreto Coesione) ovvero i 1° settembre 2024 e non dalla data di approvazione della UE.
In attesa degli sviluppi e della pubblicazione del decreto in Gazzetta rivediamo di seguito con maggiore dettaglio la misura e la novità.
Bonus assunzioni under 35 a chi spetta , le sanzioni
Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla legge 95/2024, all’articolo 22 “Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati”, prevedeva
- un esonero contributivo transitorio
- in favore dei datori di lavoro privati
- per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
- applicabile per 24 mesi
Come detto il decreto attuativo modifica questo periodo con nuova decorrenza 1 gennaio 2025, inalterato il termine , e si introduce un altra condizione (vedi ultimo paragrafo )
Il decreto ministeriale del 27 febbraio , in attesa di pubblicazione, conferma che i contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma
- non devono riguardare personale dirigenziale,
- rapporti di lavoro domestico
- rapporti di lavoro di apprendistato (mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio).
Sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Ci sono tuttavia ulteriori requisiti per i lavoratori assunti.
- Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi); n
- non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato
- a meno che non siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito solo parzialmente del beneficio medesimo.
Nel decreto interministeriale si specifica che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.
5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Misura dell’esonero contributivo
L’esonero è riconosciuto in misura integrale (esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo
- di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero
- di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL)
Tuttavia si fa presente che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.
Limite di spesa e cumulabilità
Ai sensi del comma 7 dell'art 22 del DL Coesione, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a
- 34,4 milioni di euro per l’anno 2024,
- 458,3 milioni per l’anno 2025,
- 682,5 milioni per l’anno 2026 e
- 254,1 milioni per l’anno 2027.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell’impiego delle risorse) del medesimo Programma.
La norma preedeva lìemanazione di un decreto attuativo entro 60 giorni (atteso per settembre 2024) e incarica l’INPS di provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze ; qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216..
Il dl Coesione prevede infine che per i datori di lavoro che beneficiano dell’esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto; gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall’applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.
Decreto attuativo: assunzioni nel 2025 , dopo l’invio della domanda. Richiesta dei CDL
Il decreto interministeriale attuativo del "Bonus Giovani" definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 60/2024 con alcune novità che contrastano con la norma di legge .
In particolare afferma che l’esonero è valido per assunzioni effettuate tra la data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e il 31 dicembre 2025. Inoltre introduce una condizione stringente: le imprese devono presentare la domanda all'INPS prima dell'assunzione, pena l’esclusione dal beneficio. Dato che il decreto è stato approvato dopo alcuni mesi da quanto previsto e ancora non sono disponibili le modalità telematiche per la domanda di fatto le assunzioni agevolate potranno essere solo quelle effettuate nei prossimi mesi.
Tale disposizione rappresenterebbe tra l'altro un cambio di prassi rispetto ad agevolazioni precedenti, che spesso consentivano l’accesso anche retroattivamente.
La novità se confermata con la pubblicazione rischia di incertezze per le imprese che già avevano già effettuato assunzioni contando su un incentivo con criteri meno restrittivi.
Come detto sopra il CNO dei consulenti del lavoro si è fatto interprete della perplessita dei datori di lavoro richiedendo la modifica
Diventa essenziale quindi attendere chiarimenti dal ministero oltre che la circolare INPS per i dettagli operativi
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ETS, incentivo assunzione disabili, nuovi fondi
Il DPCM 27 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2024 dopo vari mesi di attesa, aveva stabilito le modalità per l'ammissione, la quantificazione e l'erogazione dei contributi del Fondo previsto dall'art. 28 del DL 48/2023 (Decreto Lavoro) . Il Fondo è destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani under 35 con disabilità, coinvolgendoli direttamente nelle attività statutarie e imprenditoriali degli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS. Il termine per la attuazione dell'agevolazione era stato prorogato con il decreto Milleproroghe 2024.
L'incentivo consiste in un contributo di 12mila euro a forfait cui si aggiunge una somma mensile per i primi mesi di lavoro.
Si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato o conversioni di rapporti a termine effettuate entro il 30 settembre 2024,
Sono state pubblicate inoltre dall' INPS ulteriori indicazioni sulle modalita' per l'istruttoria delle istanze l'erogazione del contributo, e le procedure di controllo.
la scadenza per le domande era fissata al 31 ottobre 2024.
AGGIORNAMENTO 3 MARZO 2025
Con la conversione del decreto Emergenze 208/2024 – legge 20 /2025 pubblicato in GU il 28.2.2025 sono stati stanziati ulteriori 15milioni di euro per il Fondo.
Si può forse ipotizzare una riproposta della misura per il 2025 o il ripescaggio di domande respinte.
Si attendono a questo punto le istruzioni INPS incaricato della gestione.
Vediamo con maggiori dettagli l'agevolazione e le istruzioni e la tempistica per ottenere i contributi.
Scarica qui il testo del decreto.
Incentivo assunzioni in ETS: beneficiari
Come già previsto dal decreto legge 48 2023 il contributo può essere richiesto da
- enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del DLgs. 117/2017,
- organizzazioni di volontariato,
- associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del DLgs. 117/2017, e da
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe.
Questi enti devono :
- aver assunto persone con disabilità di età inferiore a 35 anni con contratti a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, o
- aver trasformato contratti a termine in contratti a tempo indeterminato nello stesso periodo,
per attività conformi al loro statuto.
Per poter accedere al contributo, i datori di lavoro devono
- essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e
- non aver commesso violazioni delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Incentivo assunzioni in ETS: importo
Il decreto specifica che il contributo è soggetto al vigente regime de minimis e consiste in:
- un importo di 12.000 euro una tantum per ogni assunzione effettuata e
- un ulteriore contributo di 1.000 euro al mese, dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024.
In caso di cessazione del contratto prima di questa data, il contributo mensile sarà erogato fino alla cessazione del rapporto di lavoro. È previsto anche per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024 lo stesso contributo una tantum di 12.000 euro e la quota mensile per quel mese.
L 'erogazione del contributo è prevista in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.
Il contributo è cumulabile con altre misure di incentivazione per l'assunzione di persone con disabilità.
Incentivo assunzioni in ETS: presentazione delle domande
Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate all'INPS tramite modalità telematica :
- dal 2 settembre 2024
- al 31 ottobre 2024,
corredate da una dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni necessarie.
Le domande saranno valutate dall'INPS e l'elenco dei destinatari sarà reso pubblico sul sito istituzionale.
L'INPS ha reso note con il messaggio 2906 del 30 agosto 2024 le specifiche modalità di inoltro delle richieste.
Le domande devono essere presentate :
- dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari
- dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID o CNS o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, selezionando “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”,
- utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf (Allegato n. 2) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante con copia del documento di identità in corso di validità.
Inoltre, deve essere allegato anche il file.csv, utilizzando il template di cui all’Allegato n. 3 secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4, utili per l’istruttoria delle domande:
- le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro
- l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo
- i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità.
Incentivo assunzione disabili: quanto viene pagato?
Il Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024 dell'INPS fornisce dettagliate istruzioni operative per l'erogazione dell'incentivo destinato all'occupazione delle persone con disabilità, come stabilito dall’art. 28 del D.L. 48/2023 (convertito dalla Legge 85/2023 e modificato dal D.L. 215/2023) e sui controlli di verifica .
Viene ricordato che:
- si tratta di un contributo di 12.000 euro una tantum per ogni nuova assunzione, con
- un ulteriore contributo mensile di 1.000 euro fino al 30 settembre 2024.
Se l’assunzione è avvenuta a settembre 2024, è prevista solo la quota una tantum e la mensilità di settembre.
Se le domande superano il limite di spesa previsto di 6.315.825,00 euro, l’INPS applicherà una riduzione proporzionale del contributo per rispettare il budget disponibile.
Pagamento:
Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2024 sul conto corrente indicato dal beneficiario. Eventuali fondi non riscossi saranno rientrati dall’INPS per incrementare la provvista finanziaria.
Attenzione al fatto che l'importo complessivo è soggetto ai limiti del regolamento de minimis e alle risorse disponibili.
Incentivo assunzione disabili: le verifiche
Verifica preliminare delle domande:
L'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, verifica i requisiti dei soggetti richiedenti, la validità delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro e la regolarità contributiva tramite il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) al momento del ricevimento della domanda
Controlli successivi:
L'INPS eseguirà in seguito controlli a campione (almeno sul 10% dei beneficiari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
In caso di irregolarità o documentazione insufficiente, l’INPS può richiedere integrazioni documentali ai beneficiari
Qualora venga riscontrata l'indebita percezione del contributo, l’INPS avvia il recupero delle somme, comunicando al beneficiario delle motivazioni della revoca e la procedura per il recupero delle somme
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Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa
In merito al processo che prevede l''iscrizione di Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), a breve modi e termini saranno specificati in un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Attualmente è comunque in corso l’aggiornamento delle banche dati del ministero e di altre amministrazioni ed enti pubblici. Il disoccupato ha anche la possibilità di integrare e rettificare i dati precompilati.
L’obiettivo è ovviamente quello di permettere ai Centri per l’impiego di individuare offerte di lavoro idonee tramite il Siisl.
Naspi e Discoll inseriti nel Sistema informativo per l’inclusione sociale
Il Decreto Coesione 60/2024 ha così previsto all’art.25 l’iscrizione d’ufficio dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del supporto formazione lavoro (SFL), si aggiungono anche i percettori NASpI e DISS-COLL.
Il Siisl permette ai soggetti registrati di accedere ad informazioni e proposte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. In questo processo si dovrebbe tenere conto sia delle esperienze formative che delle competenze professionali possedute dagli iscritti in virtuù delle offerte di lavoro disponibili così come dei corsi di formazione.
Si ricorda che la «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» è stata istituita con l’art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e rappresenta “l’indennità mensile di disoccupazione, (…) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddi–to ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
L’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL, istituita con l’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, costituisce l’indennità di contrasto alla disoccupazione involontaria ed “è riconosciuta mensilmente ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”
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Decontribuzione Sud: istruzioni operative dall’INPS
Circolare INPS 82/2024 del 17.07.2024, recepita la proroga della decontribuzione SUD al 31.12.2024.
La Commissione Europea ha infatti rilasciato l’autorizzazione con la decisione C(2024) 4512 final del 25.06.2024, prorogando l’applicabilità della decontribuzione Sud (art.1, commi da 161 a 168, L. 30.12.2020 n. 178) fino al 31.12.2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30.06.2024.
Al riguardo, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che,
- qualora entro la data del 30 giugno 2024
- sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato,
- la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.
Conseguentemente, in forza della suddetta autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.
Non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate.
Il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:
- 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si precisa che, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.
Inoltre, si conferma che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori
- della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario[2],
- nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.
Adesso l’INPS da indicazioni circa lo sgravio da esporre in Uniemens chiarendo inoltre come procedere per l’arretrato che riguarda il mese di luglio e che può essere recuperato entro il prossimo mese di ottobre.
Decontribuzione Sud esposizione Uniemens
I datori di lavoro interessati che intendono fruire della Decontribuzione Sud devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.
Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto2024 i datori di lavoro devono, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno dell’elemento <InfoaggCausaliContrib>.
Pertanto, per esporre il beneficio spettante, come già illustrato con la circolare n. 90 del 27
luglio 2022, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, dal periodo di competenza agosto 2024, deve essere inserita la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L565”, avente il significato di “Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- con il codice “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Nella mensilità di luglio 2024, quindi, può essere esposto il codice “DESU” sia con le modalità attualmente in uso, valorizzando <IdentMotivoUtilizzoCausale> con “N”, sia utilizzando le istruzioni fornite con la presente circolare.
Si fa altresì presente che la fruizione della Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024.
Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per il mese di arretrato.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
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