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Esonero contributivo madri di 3 figli 2026: guida a domande e conguagli
Con la Circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative per fruire delll'esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
La misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 210 a 213), si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 e consiste nell'azzeramento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro un tetto massimo di 8.000 euro annui.
Vediamo in sintesi i requisiti soggettivi, la durata del beneficio, la compatibilità con altre agevolazioni e, soprattutto, le modalità pratiche per richiedere e gestire l'esonero, comprese le regole di esposizione nel flusso UniEmens a partire dalla denuncia di agosto 2026.
La norma in vigore
La norma di riferimento è l'art. 1, commi 210-213, della legge n. 199/2025. Il comma 210 riconosce l'esonero contributivo ai datori di lavoro privati – imprese e non imprese, incluso il settore agricolo – che assumono donne in possesso, alla data dell'assunzione, di due requisiti cumulativi:
- essere madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni (da intendersi 17 anni e 364 giorni);
- essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la nozione di "lavoratore svantaggiato" definita dal D.M. 17 ottobre 2017.
Il requisito dei figli si cristallizza al momento dell'assunzione: non rileva la nascita del terzo figlio in data successiva, il compimento dei 18 anni da parte di un figlio dopo l'assunzione, né eventi successivi come premorienza o non convivenza. Sono equiparati ai figli naturali quelli in adozione o affidamento, compresi i periodi di pre-affido. Restano esclusi dal beneficio:
- i contratti di lavoro domestico ,
- i rapporti di apprendistato (art. 1, comma 212),
- i contratti di lavoro intermittente/a chiamata e
- la Pubblica Amministrazione.
Lo sgravio NON è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote a carico del datore di lavoro (ad esempio è incompatibile con l'incentivo ex art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012 e con la Decontribuzione Sud)
ATTENZIONE : Resta compatibile invece con
- la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni (d.lgs. n. 216/2023) e con
- l'agevolazione dell'1% riservata alle aziende certificate per la parità di genere (legge n. 162/2021).
Calcolo, durata e massimali di spesa
Come detto, l'esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione :
- dei premi INAIL,
- del contributo al Fondo TFR,
- dei contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali e di altre contribuzioni a carattere solidaristico elencate nella circolare.
Resta ferma l'aliquota di computo ai fini pensionistici.
Il beneficio è soggetto a un tetto massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato su base mensile e giornaliera, e la sua durata varia in base alla tipologia contrattuale.
Parametro Valore Tetto massimo annuo 8.000 € Tetto massimo mensile (8.000/12) 666,66 € Tetto massimo giornaliero (666,66/31) 21,50 € Durata – assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) 12 mesi dall'assunzione Durata – trasformazione da tempo determinato a indeterminato fino a 18 mesi dalla prima assunzione Durata – assunzione a tempo indeterminato 24 mesi dall'assunzione Per i rapporti part-time il massimale va riproporzionato in base alla percentuale di orario.
Nelle ipotesi di trasformazione, l'esonero spetta solo se il precedente rapporto a termine era già agevolato dalla stessa misura. . Il beneficio è comunque subordinato alla disponibilità delle risorse stanziate, che l'INPS monitora costantemente:
Anno Limite di spesa 2026 5,7 milioni € 2027 18,3 milioni € 2028 24,7 milioni € 2029 25,3 milioni € 2030 25,9 milioni € 2031 26,5 milioni € 2032 27 milioni € 2033 27,6 milioni € 2034 28,2 milioni € dal 2035 28,9 milioni € annui Se il monitoraggio evidenzia, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite, l'INPS sospende l'accoglimento di nuove istanze.
Istruzioni operative per la domanda
Per accedere al beneficio il datore di lavoro deve presentare istanza esclusivamente tramite il modulo on-line "ELM3", disponibile sul sito INPS nel "Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)".
La domanda deve indicare: i dati della lavoratrice e l'attestazione dei requisiti (status di priva di impiego e madre di tre figli); il codice della comunicazione obbligatoria del rapporto instaurato o trasformato; la retribuzione mensile media (con ratei di tredicesima e quattordicesima); l'eventuale percentuale di part-time; l'aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio. L'Istituto verifica il rapporto di lavoro nella banca dati delle comunicazioni obbligatorie, calcola l'importo spettante, controlla la capienza finanziaria e comunica l'autorizzazione in calce al modulo stesso.
Le istruzioni per i conguagli Uniemens – Posagri – ListaPosPA
Una volta autorizzato, il datore può fruire dell'esonero mediante conguaglio nelle denunce contributive.
Datori di lavoro non agricoli
Per i datori privati (settore generale) va valorizzato, dal flusso UniEmens di competenza agosto 2026, l'elemento <InfoAggcausaliContrib> con <CodiceCausale> "ELM3", inserendo tre volte <IdentMotivoUtilizzoCausale> con i codici fiscali dei figli e <TipoIdentMotivoUtilizzo> "CF_PERS_FIS".
I codici di conguaglio sul DM2013 virtuale sono:
"L633" (conguaglio) e
"L634" (arretrati).
Gli arretrati da gennaio a luglio 2026 possono essere esposti nei flussi di agosto, settembre e ottobre 2026.
Datori di lavoro agricoli
Per i datori agricoli, nella sezione <PosAgri> va usato il codice retribuzione "Y" e il codice agevolazione "LA" (competenza corrente) o "LB" (arretrati, esclusivamente nella competenza ottobre 2026, 4° periodo di trasmissione).
Gestione pubblica
Per i datori con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica, nella sezione <ListaPosPA> va valorizzato l'elemento <RecuperoSgravi> con <CodiceRecupero> "73", indicando anno e mese di riferimento e l'importo dello sgravio;
i codici fiscali dei figli vanno riportati in V1_Periodo Precedente, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 5, con <IdentAtto> "5" e <DataAtto> pari alla data della circolare.
Scarica la circolare di istruzioni
Per ulteriori dettagli scarica la circolare INPS 82 del 29.7.2026
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Agenti assicurativi, arriva lo sgravio INPS retroattivo per assunzioni 2022-24
La Circolare INPS n. 80 del 24 luglio 2026 chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 1, commi da 860 a 862, della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che, con norma di interpretazione autentica, estende le misure "Esonero giovani under 36" e "Decontribuzione sud" anche ai datori di lavoro privati che svolgono attività di agenti e intermediari assicurativi (codice NACE K, classe 66.22).
Si tratta di un intervento con effetto retroattivo dal 1° luglio 2022, che consente a un'intera categoria di operatori — broker, agenti, sub-agenti, produttori e procacciatori assicurativi — di recuperare sgravi contributivi fino a oggi preclusi.
Per i conguagli il termine ultimo per far valere il credito maturato è fissato al 31 dicembre 2026.
Le norme ampliate dalla legge di bilancio 2026
Le due misure di esonero richiamate dalla norma interpretativa hanno una disciplina distinta ma un destino ora comune per il settore assicurativo:
- Esonero giovani under 36 (art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020): sgravio del 100% dei contributi datoriali per assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da tempo determinato, riferite a lavoratori under 36 mai stati assunti a tempo indeterminato, nel il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 (proroga disposta dall'art. 1, comma 297, legge n. 197/2022).
- Decontribuzione sud (art. 1, commi 161-167, legge n. 178/2020): sgravio del 30% dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL), applicabile ai rapporti con sede di lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024.
Entrambe le misure erano finora precluse ai datori di lavoro classificati con codice ATECO 66.22, poiché non espressamente inclusi tra i beneficiari individuati dalle decisioni comunitarie.
La legge di Bilancio 2026 corregge questa esclusione con effetto retroattivo.
Misura Importo massimo annuo Durata Periodo agevolabile Esonero under 36 (assunzioni lug-dic 2022) 6.000 €/lavoratore 36 mesi (48 mesi se sede in regioni Sud) 01/07/2022 – 31/12/2022 Esonero under 36 (assunzioni 2023, art. 297/2022) 8.000 €/lavoratore 36 mesi (48 mesi se sede in regioni Sud) 01/01/2023 – 31/12/2023 Decontribuzione sud 30% dei contributi datoriali esonerabili (no INAIL) – 01/07/2022 – 31/12/2024 Codici ATECO beneficiari, cambio 2007- 2025 e contenzioso
La circolare precisa in particolare l'indiviuazione dei soggetti beneficiari e la gestione del cambio di classificazione ATECO intervenuta nel 2025.
- Rientrano nella platea agevolata i datori di lavoro con i seguenti codici ATECO 2007:
- 66.22.01 (Broker di assicurazioni),
- 66.22.02 (Agenti di assicurazioni),
- 66.22.03 (Sub-agenti di assicurazioni),
- 66.22.04 (Produttori, procacciatori e altri intermediari).
Dal 1° aprile 2025, con l'entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, queste attività confluiscono nell'unico codice 66.22.00 "Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni".
L'INPS chiarisce quindi :
- le regole per le richieste di cambio ATECO retroattivo: la modifica è accolta solo se coerente con la visura camerale (codice primario/prevalente alla CCIAA),
- se la registrazione camerale era già in essere alla data di decorrenza del beneficio e
- se non comporta variazione del settore CSC.
Vengono infine dettate le regole per il contenzioso:
- i ricorsi pendenti vanno definiti in autotutela se il codice ATECO risulta coerente in visura camerale;
- per il contenzioso già definito con reiezione, le nuove istanze possono essere gestite come domande ex novo.
Istruzioni operative INPS per i conguagli
I datori di lavoro che non hanno mai esposto il conguaglio devono operare tramite Uniemens su uno dei flussi 2026, valorizzando l'elemento <InfoAggcausaliContrib> con i seguenti codici causale:
- DESU – Decontribuzione sud arretrata (periodi luglio 2022-dicembre 2024), riportata in DM2013 virtuale con codice L571;
- GI36 – Esonero under 36, assunzioni/trasformazioni luglio-dicembre 2022 (codice L545);
- GI48 – Esonero under 36 "rafforzato" 48 mesi, regioni Sud, stesso periodo (codice L547);
- EG36 – Esonero under 36 ex art. 297/2022, assunzioni 2023 (codice L573);
- EG48 – Esonero under 36 "rafforzato" 48 mesi, assunzioni 2023, regioni Sud (codice L575).
Per ciascun mese di arretrato va ripetuta la sezione <InfoAggcausaliContrib>.
Attenzione alla non cumulabilità:
- chi ha già fruito dell'incentivo GECO (legge n. 205/2017) deve restituirlo con causale M472 prima di applicare il nuovo esonero; chi ha fruito della Decontribuzione sud per lo stesso lavoratore per cui chiede l'under 36 deve restituire le quote con causale M543.
- I datori di lavoro che non hanno mai fruito delle agevolazioni devono presentare istanza tramite il Cassetto Previdenziale, sezione "Altre Agevolazioni", indicando lavoratori, codici fiscali, periodi e importi: l'INPS attribuirà il codice autorizzazione 9D per il periodo gennaio-dicembre 2026.
Chi invece ha subito il disconoscimento di un conguaglio già esposto deve presentare richiesta nella sezione "Verifica agevolazioni contributive", propedeutica alla predisposizione dei flussi di regolarizzazione. Il credito complessivo va comunque fatto valere entro il 31 dicembre 2026,
Infine, va tenuto conto , ai fini del rispetto dei massimali previsti dal Temporary Crisis and Transition Framework, della registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
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Incentivo assunzione disabili 2026: requisiti, misura e domanda
Anche nel 2026 le imprese che assumono lavoratori con disabilità possono contare su un incentivo economico corrisposto dall'INPS fino al 70% della retribuzione mensile lorda, per periodi che arrivano fino a 60 mesi. Lo conferma il decreto interministeriale del 5 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2026, che ha assegnato al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 76,1 milioni di euro per l'annualità 2025, garantendo continuità a una misura ormai consolidata nel panorama delle agevolazioni all'occupazione.
L'incentivo, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 che ha riscritto l'art. 13 della Legge n. 68/1999, resta disciplinato nelle sue modalità operative dalla Circolare INPS n. 99 del 13 giugno 2016, ancora oggi il riferimento tecnico per la gestione delle domande e delle procedure di conguaglio.
La continuità della misura è legata alla disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, istituito dall'art. 13, comma 4, della Legge n. 68/1999. Il decreto interministeriale del 5 giugno 2026 ha ripartito, per l'annualità 2025, risorse complessive per 76,1 milioni di euro, di cui:
- 21,9 milioni dallo stanziamento ordinario;
- circa 7,7 milioni dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro;
- 46,6 milioni a valere sulle risorse dell'annualità 2025.
L'INPS assicura un monitoraggio trimestrale sull'andamento delle domande e sull'erogazione delle risorse.
Chi può richiedere l’incentivo e per quali lavoratori
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, compresi gli studi professionali, gli enti pubblici economici, le cooperative e le agenzie di somministrazione. L'incentivo spetta sia ai datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione previsto dall'art. 3 della Legge n. 68/1999 per la copertura della quota di riserva, sia a quelli che assumono lavoratori disabili senza esservi tenuti.
Il beneficio riguarda tre categorie di lavoratori:
- lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978;
- lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle medesime tabelle;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Restano escluse dall'incentivo le altre categorie protette che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano in queste tre fattispecie.
Quali requisiti servono per mantenere il beneficio e la cumulabitlita
Oltre alla condizione di disabilità del lavoratore assunto, la fruizione dell'incentivo richiede:
- il rispetto della regolarità contributiva, delle norme sulla sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi applicati, nonché
- la realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, calcolato in unità di lavoro-anno.
- Va inoltre rispettata la normativa europea sugli aiuti di Stato, in particolare il regime de minimis.
Sulla cumulabilità: alle risorse nazionali si affiancano quelle dei Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, cumulabili con l'incentivo INPS solo se quest'ultimo non viene percepito per lo stesso rapporto di lavoro. Il Fondo regionale finanzia inoltre il rimborso forfetario delle spese per accomodamenti ragionevoli (abbattimento barriere architettoniche, adeguamento postazioni di lavoro, formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo) per lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
L'incentivo INPS resta cumulabile con eventuali riduzioni contributive, ma non con altre misure di sostegno economico riferite allo stesso lavoratore.
Quanto vale l’incentivo e per quale tipo di contratto
L'agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, e per le trasformazioni di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45% l'incentivo spetta anche in caso di assunzione a tempo determinato, purché di durata non inferiore a 12 mesi.
L'entità e la durata del beneficio variano in base al grado di disabilità del lavoratore assunto
ESEMPI DI CALCOLO
Ecco tre esempi numerici semplici basati sulle percentuali indicate, prendendo come retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali €2.000.
- Riduzione per disabilit > 79% (70% per 36 mesi)
Incetivo mensile: 70% di €2.000 = €1.400
Durata: 36 mesi
Totale incentivo su 36 mesi: €1.400 × 36 = €50.400
- Riduzione per disabilita 67–79% (35% per 36 mesi)
Incentivo mensile: 35% di €2.000 = €700
Durata: 36 mesi
Totale incentivo su 36 mesi: €700 × 36 = €25.200
- Disabilità intellettiva o psichica con riduzione > 45% (70% per 60 mesi)
Incentivo mensile: 70% di €2.000 = €1.400
Durata: 60 mesi
Totale incentivo su 60 mesi: €1.400 × 60 = €84.000
Scarica la scheda di sintesi
Come e quando presentare la domanda all’INPS
La domanda di ammissione all'incentivo va inviata all'INPS esclusivamente per via telematica, tramite il cassetto previdenziale dell'azienda o, in alternativa, il Portale delle Agevolazioni (già noto come applicazione "DiResCo"), utilizzando il modulo di istanza "151-2015". Nella domanda vanno indicati i dati identificativi del lavoratore, la tipologia di disabilità, la natura del rapporto di lavoro e l'imponibile lordo annuo previsto.
La procedura ha scadenze perentorie da rispettare in sequenza:
- l'INPS risponde entro 5 giorni comunicando la disponibilità delle risorse e l'importo massimo prenotabile;
- il datore di lavoro ha 7 giorni per stipulare il contratto, se non già in essere;
- il datore di lavoro ha 14 giorni lavorativi per comunicare l'avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione.
L'inosservanza di questi termini comporta la perdita degli importi prenotati. Una volta confermata la domanda, il beneficio viene fruito mensilmente in conguaglio nelle denunce contributive UniEmens; per i datori di lavoro agricoli la fruizione avviene tramite le denunce DMAG trimestrali.
FAQ
Un'azienda che non ha l'obbligo di assunzione può comunque richiedere l'incentivo?
Sì. L'incentivo spetta sia ai datori di lavoro soggetti all'obbligo di quota di riserva ex art. 3 Legge 68/1999, sia a quelli che assumono lavoratori disabili senza esservi tenuti.
È possibile ottenere l'incentivo per un contratto a tempo determinato?
Solo per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, e solo se il contratto ha durata non inferiore a 12 mesi. Per le altre categorie serve un contratto a tempo indeterminato.
Cosa succede se il datore di lavoro non comunica l'assunzione entro 14 giorni?
La mancata comunicazione entro il termine perentorio di 14 giorni lavorativi comporta la perdita degli importi prenotati.
L'incentivo INPS è cumulabile con i fondi regionali per la disabilità?
Sì, ma solo se l'incentivo INPS non viene percepito per lo stesso rapporto di lavoro coperto dal fondo regionale.
Come si utilizza concretamente il beneficio una volta ottenuto?
Mensilmente, in conguaglio nelle denunce contributive UniEmens (DMAG trimestrali per i datori agricoli).
Allegati: -
Decreto primo Maggio 2026: bonus assunzioni, contrasto al caporalato digitale
Convertito nella legge 112 del 25.06.2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 il decreto legge 30 aprile 2026 n. 62, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale».
Scarica il testo del decreto legge del 30 aprile 2026 n. 62 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.
Le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dal 26 giugno 2026.
Il testo definitivo introduce, rispetto al decreto originario, alcune novità di portata sostanziale: il nuovo meccanismo di adeguamento retributivo in caso di mancato rinnovo dei CCNL, la definizione legale del trattamento economico complessivo, nuovi articoli su previdenza complementare, distacco intersettoriale, somministrazione, tirocini extracurriculari e collocamento dei lavoratori con disabilità.
Articolo aggiornato al testo coordinato del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026.
Decreto 1° maggio 2026: incentivi all’occupazione
Bonus Donne 2026 (art. 1)
L'articolo 1 è rimasto invariato nella sostanza. L'articolo introduce un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026. I parametri principali sono:
- durata massima: 24 mesi (12 mesi per lavoratrici "svantaggiate" non "molto svantaggiate")
- tetto mensile: 650 euro (elevato a 800 euro per lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno)
- requisito: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da almeno 12 mesi in presenza di ulteriori condizioni di svantaggio ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014
- limite di spesa: 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027, 51,3 milioni per il 2028
L'esonero non è cumulabile con altri sgravi contributivi, ma è compatibile con la maggiorazione per nuove assunzioni prevista dalla Legge di Bilancio 2025. Il monitoraggio del limite di spesa è affidato all'INPS, che sospenderà le nuove domande al raggiungimento del tetto.
Bonus Giovani 2026 (art. 2)
Anche per il Bonus Giovani le modifiche sono di carattere formale. L'articolo 2 prevede l'esonero contributivo del 100% per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 con qualifica non dirigenziale, sempre nel 2026.
- durata massima: 24 mesi (12 mesi per alcune categorie di lavoratori svantaggiati)
- tetto mensile: 500 euro (elevato a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni della ZES unica, ovvero nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, con l'aggiunta di Marche e Umbria)
- requisito: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da 12 mesi con specifiche condizioni di svantaggio
- limite di spesa: 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027, 135,4 milioni per il 2028
La platea stimata dal Governo è di circa 52.400 lavoratori.
Bonus ZES 2026 (art. 3)
L'articolo 3 introduce uno specifico esonero contributivo del 100% — fino a 650 euro mensili per 24 mesi — per le imprese con fino a 10 dipendenti che assumono a tempo indeterminato, nella ZES unica per il Mezzogiorno, lavoratori che abbiano compiuto i 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Platea stimata: circa 10.000 lavoratori.
Incentivo alla stabilizzazione (art. 4)
L'articolo 4 prevede un esonero del 100% (fino a 500 euro mensili per 24 mesi) per i datori di lavoro che, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, trasformino in contratto a tempo indeterminato rapporti a termine di durata non superiore a 12 mesi, instaurati entro il 30 aprile 2026, con lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato. Platea stimata: circa 16.200 lavoratori. La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Tirocini extracurriculari: limite di durata (art. 4-bis — introdotto in sede di conversione)
L'articolo 4-bis, inserito dalla legge di conversione, fissa a 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese la durata massima dei tirocini extracurriculari di cui ai commi da 720 a 726 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Restano fermi tutti gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente.
Conciliazione famiglia-lavoro (art. 6)
Le aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), che attestano misure di welfare aziendale a favore della genitorialità e della natalità, accedono a un esonero contributivo a carico del datore di lavoro nella misura non superiore all'1% e nel limite di 50.000 euro annui per azienda, riconosciuto per gli anni 2026, 2027 e 2028, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile con decreto del Ministro del Lavoro — da adottare entro 30 giorni dalla conversione — di concerto con l'Autorità delegata alle politiche per la famiglia e il MEF.
Il limite di spesa è pari a 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
Le aziende certificate beneficiano inoltre di attività di promozione di competenza dell'ICE (Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane).
Comma 5-bis (introdotto in sede di conversione): a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all'INPS il codice fiscale e gli elementi identificativi delle strutture pubbliche e private abilitate all'erogazione di servizi educativi per l'infanzia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 65/2017. La prima comunicazione è effettuata entro il 1° settembre 2026; gli aggiornamenti successivi entro il 1° settembre di ogni anno. I dati acquisiti sono messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. L'adempimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Novità introdotta in sede di conversione: l'art. 6 si arricchisce di un comma 5-bis che istituisce un flusso informativo tra enti locali e INPS sulle strutture educative per l'infanzia. A decorrere dal 1° luglio 2026, i Comuni comunicano all'INPS il codice fiscale e gli elementi identificativi delle strutture pubbliche e private abilitate all'erogazione di servizi educativi per l'infanzia ai sensi del D.Lgs. 65/2017. La prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 1° settembre 2026; gli aggiornamenti successivi entro il 1° settembre di ogni anno. I dati acquisiti saranno messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. L'adempimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tutor per la sostenibilità economica (art. 6-bis — introdotto in sede di conversione)
Nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dai fondi strutturali europei 2021-2027, gli enti responsabili possono istituire la figura del "tutor per la sostenibilità economica", con l'obiettivo di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale, con particolare riferimento agli ultracinquantenni e ai soggetti con difficoltà di reinserimento lavorativo.
Il tutor svolge funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza nella gestione di obbligazioni economiche, finanziarie e abitative, assistendo il lavoratore nei rapporti con istituti di credito, intermediari finanziari, enti impositori, agenti della riscossione e altri soggetti creditori, anche ai fini della rinegoziazione del debito e dell'accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente.
Collocamento lavorativo delle persone con disabilità (art. 6-ter — introdotto in sede di conversione)
La legge di conversione inserisce un nuovo comma 5-bis all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stabilendo che i lavoratori con disabilità mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento in azienda anche quando sono assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, fino alla trasformazione del rapporto o alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.
Decreto 1° maggio 2026: il Salario giusto
Il decreto codifica per la prima volta nella legislazione italiana il concetto di "salario giusto", ancorandolo ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (art. 36 Cost.). Le regole fondamentali sono:
- I CCNL delle OO.SS. più rappresentative costituiscono il benchmark inderogabile per settore e categoria
- I CCNL diversi non possono prevedere trattamenti inferiori
- Per i settori non coperti da CCNL, si applica per analogia il contratto più connesso all'attività svolta
- L'accesso ai benefici del decreto è condizionato al rispetto del trattamento economico complessivo così determinato
- La piattaforma SIISL dovrà indicare il CCNL applicato con il relativo codice alfanumerico unico
Novità introdotta in sede di conversione — definizione legale del trattamento economico complessivo (art. 7, comma 4-bis): il testo approvato dalla Commissione inserisce una definizione puntuale del TEC, che comprende tutte le voci retributive fisse e continuative (dirette, indirette e differite) definite dai CCNL più rappresentativi, le mensilità aggiuntive e le indennità fisse, le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e gli altri istituti economicamente rilevanti definiti dalla contrattazione. Sono escluse le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
Novità introdotta in sede di conversione — contrattazione collettiva di prossimità (art. 7-bis, nuovo): i contratti di prossimità devono essere depositati presso il Ministero del Lavoro e l'archivio CNEL. Le intese con trattamenti peggiorativi stipulate da datori di lavoro con fino a 15 dipendenti devono essere sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente; in tutti i casi di peggioramento, i lavoratori interessati devono essere informati entro tre giorni dalla sottoscrizione.
Monitoraggio retributivo (art. 8)
Viene istituito un sistema di collaborazione tra CNEL, INPS, ISTAT, INAPP e Ispettorato Nazionale del Lavoro per raccogliere dati retributivi disaggregati per genere, età, disabilità, settore e dimensione d'impresa, e per elaborare indicatori di adeguatezza e copertura contrattuale. Le regole tecniche saranno definite con decreti ministeriali.
Novità introdotta in sede di conversione: al sistema è affidata anche l'elaborazione periodica di indicatori sintetici sul costo della vita, sul mercato delle locazioni immobiliari e sui prezzi al consumo, anche a livello locale (nuova lettera b-bis).Rapporto nazionale sulle retribuzioni e CNEL (art. 9)
Il CNEL viene incaricato di produrre annualmente un Rapporto nazionale sulle retribuzioni da trasmettere alle Camere, con dati di copertura contrattuale e analisi per settori omogenei. Viene inoltre istituito un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali depositati al Ministero del Lavoro, integrato nell'archivio nazionale esistente. L'archivio dovrà essere operativo entro 30 giorni dalla conversione.
Novità introdotte in sede di conversione: il Rapporto dovrà essere articolato anche per ambiti territoriali omogeneie includerà indicatori relativi a costo della vita, costi abitativi, componente energetica e potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi territori. Il CNEL è inoltre incaricato di estrarre dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando contestualmente l'archivio nazionale (nuovo comma 3-ter).
Rinnovi contrattuali (art. 10)
Il testo approvato dalla Commissione modifica in modo sostanziale il meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni rispetto al decreto originario. In caso di mancato rinnovo del CCNL entro i primi 9 mesi dalla scadenza naturale (non più 12), le retribuzioni vengono adeguate automaticamente alla variazione dell'IPCA-NEI — indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (non più il generico IPCA) — nella misura del 50% della stessa (non più 30%), a titolo di anticipazione forfetaria, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali. Decorsi i 12 mesi dalla scadenza naturale, cessa anche il riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale, fino al rinnovo.
Sono esclusi dall'adeguamento automatico i settori ad elevata stagionalità e variabilità dei ricavi (identificati per rinvio al D.P.R. 1525/1963) e, novità introdotta in sede di conversione, i settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del SSN, individuati con apposito decreto ministeriale entro 90 giorni dalla conversione; per tali categorie la misura è determinata dalla contrattazione collettiva su base di indicatori settoriali, con il limite invalicabile del 50%.
Le disposizioni si applicano ai contratti che scadono dopo l'entrata in vigore del decreto; per quelli già scaduti, dal 1° gennaio 2027.
Codice unico del CCNL (art. 11)
Tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore viene inserito il codice alfanumerico unico del CCNL applicato, che dovrà comparire anche nella busta paga e nelle comunicazioni obbligatorie. Il codice sarà utilizzato da Ministero del Lavoro, INL, INPS e CNEL per monitorare l'effettiva applicazione dei contratti e programmare l'attività di vigilanza.
Novità introdotta in sede di conversione: l'obbligo è limitato ai soli datori di lavoro privati, con espressa esclusione delle pubbliche amministrazioni.
Decreto 1° maggio 2026: contrasto al caporalato digitale
Questo capo recepisce la Direttiva UE 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali, introducendo misure specifiche che interessano in modo particolare i rider delle piattaforme di food delivery.
La legge di conversione ha inserito un articolo di perimetro che limita l'applicazione dell'intero Capo III ai lavoratori di cui al Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015, ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui attraverso piattaforme digitali.
Qualificazione del rapporto di lavoro (art. 12)
Per i lavoratori delle piattaforme digitali, la qualificazione del rapporto dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla forma contrattuale scelta. Quando emergono indici di eterodirezione o controllo — anche mediante sistemi algoritmici — scatta una presunzione iuris tantum di subordinazione, superabile con prova contraria.
Novità introdotte in sede di conversione: il testo approvato dalla Commissione ha riscritto i commi 2 e 3 con formulazione più ampia e meno casistica. La qualificazione del rapporto tiene ora conto di «tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale», compresi quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati — non più un elenco tassativo di poteri (organizzazione, direzione, controllo, valutazione). La presunzione di subordinazione scatta quando emergono «fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo», formula che sostituisce i precedenti «indici di controllo o eterodirezione esercitati anche mediante gestione algoritmica».
Obblighi informativi delle piattaforme (artt. 13 e 14)
Le piattaforme devono:
- comunicare gli indicatori di rischio individuati con decreto del Ministero del Lavoro (entro 60 giorni dalla conversione) e conservare per almeno 5 anni i dati su accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive
- informare i lavoratori in modo chiaro e comprensibile sui sistemi algoritmici utilizzati per assegnare attività, determinare o modificare compensi, valutare prestazioni e sospendere o cessare l'accesso alla piattaforma
- garantire il diritto del lavoratore a ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura dell'account, il diniego della retribuzione o la modifica della situazione contrattuale
Le violazioni commesse dai committenti che utilizzano piattaforme digitali sono comunicate all'Autorità europea del lavoro (European Labour Authority) per l'eventuale definizione di azioni preventive congiunte a livello europeo.
Tutele specifiche per i rider (art. 15)
Modificando il D.Lgs. n. 81/2015, la legge introduce:
- Identità digitale obbligatoria: l'accesso alla piattaforma è consentito solo tramite SPID, CIE, CNS o con account rilasciato dalla piattaforma su singolo codice fiscale con autenticazione a più fattori
- Divieto di cessione delle credenziali, con sanzione amministrativa pecuniaria da 800 a 1.200 euro
- Un solo account per codice fiscale: le piattaforme non possono rilasciare account multipli per la stessa persona né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore; sanzione da 1.000 a 1.500 euro per ogni violazione
- Libro unico del lavoro (dal 1° luglio 2026): il committente deve redigere e consegnare il LUL, con annotazione mensile del numero di consegne e dell'importo totale erogato al lavoratore
- Formazione base obbligatoria: entro 30 giorni dalla prima prestazione il rider deve completare un corso sulla piattaforma SIISL, stabilito annualmente con decreto ministeriale previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni; in caso di mancato completamento protratto per tre mesi, sanzione al committente da 800 a 2.400 euro
Proroga LUL (comma 1-bis, introdotto in sede di conversione): per le annotazioni relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il termine del 1° luglio 2026 è prorogato di 90 giorni.
Allegati: -
Bonus Giovani 2026: guida completa all’esonero per under 35
L'articolo 2 del decreto-legge " Primo maggio" del 30 aprile 2026, n. 62 — recante "Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale" — introduce, tra gli altri, il Bonus Giovani 2026, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 svantaggiati o molto svantaggiati.
Con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026, l'INPS ha fornito le prime ndicazioni operative, a beneficio di datori di lavoro e consulenti. La piattaforma per le domande è stata aperta l'11 giugno scorso, Nel messaggio 1966 20256 l'istituto ha precisato anche le modalità di esposizione in Uniemens.
Vediamo una guida completa
Bonus Giovani 2026: cos’è e chi può accedere all’esonero contributivo
L'esonero si inserisce nel perimetro del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea, che qualifica i destinatari come lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, con conseguenze dirette sulla durata massima fruibile e sul rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
I datori di lavoro ammessi sono tutti i privati, inclusi quelli del settore agricolo, indipendentemente dalla natura imprenditoriale. Sono invece escluse le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Sono espressamente esclusi dal beneficio anche:
- i contratti di lavoro domestico
- i rapporti di apprendistato, per i quali la normativa prevede già aliquote contributive ridotte.
- contratto intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato,
- le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017
.Le categorie di lavoratori destinatari si articolano in tre fasce:
- Molto svantaggiati — privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (art. 1, n. 2, lett. a), D.M. 17 ottobre 2017): esonero fino a 24 mesi;
- Molto svantaggiati — privi di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) del reg. (UE) 651/2014 (es. privi di diploma ISCED 3, genitori soli, minoranze etniche, settori con disparità di genere >25%): esonero fino a 24 mesi;
- Svantaggiati — appartenenti alle categorie lettere a)-c) ed e)-g) dello stesso regolamento, inclusi under 24 anni e chi è privo di impiego da almeno 6 mesi: esonero fino a 12 mesi.
Il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 e delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006:
- regolarità DURC,
- assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza,
- rispetto dei contratti collettivi applicabili.
Maggiorazioni, cumulabiità: le regole da conoscere
Vediamo le caratteristiche specifiche dell'agevolazione per l'assunzione di giovani under 35.
Maggiorazione per la ZES unica.
Per le assunzioni effettuate in sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, il massimale mensile dell'esonero sale da 500 a 650 euro.
ATTENZIONE: Il maggiore importo è condizionato alla permanenza del luogo di lavoro nelle stesse regioni: il trasferimento del lavoratore in altra regione comporta la riduzione del massimale a 500 euro dal mese di paga successivo.
Non cumulabilità
L'esonero non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni contributive, incluse la Decontribuzione Sud (legge di Bilancio 2025) e gli incentivi per assunzione di disabili ex art. 13, l. n. 68/1999. È invece compatibile con la maggiorazione per nuove assunzioni (c.d. super-deduzione, commi 399-400, legge di Bilancio 2025), con la certificazione della parità di genere (art. 5, l. n. 162/2021) e con l'esonero IVS a carico della lavoratrice madre (legge di Bilancio 2024).
Incremento occupazionale netto.
L'assunzione deve determinare un aumento netto del numero di dipendenti calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, verificato mensilmente. Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese in corso, senza possibilità di recupero retroattivo.
Tipologia lavoratore Durata esonero Massimale mensile (ordinario) Massimale mensile (ZES unica) Molto svantaggiato – senza impiego da ≥ 24 mesi 24 mesi € 500 € 650 Molto svantaggiato – senza impiego da ≥ 12 mesi + categorie c/e/f/g 24 mesi € 500 € 650 Svantaggiato – categorie a/b/c/e/f/g 12 mesi € 500 € 650 Anno Limite di spesa autorizzato 2026 € 109,7 milioni 2027 € 252,4 milioni 2028 € 135,4 milioni Come fare domanda all’INPS: procedura telematica e adempimenti obbligatori
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite il modulo INPS nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026". INPS ha comunicato la disponibilità del modulo telematico con il messaggio 1966 del 11 giugno 2026
Il modulo richiede:
- dati identificativi dell'impresa e del lavoratore;
- tipologia di svantaggio;
- natura del contratto (tempo pieno o parziale con relativa percentuale);
- retribuzione media mensile comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima;
- aliquota contributiva datoriale applicabile; dichiarazione sostitutiva di non cumulo con altri esoneri; dichiarazione di rispetto del trattamento economico minimo contrattuale (art. 7, d.l. n. 62/2026 — clausola sul salario giusto).
Procedure successive all'invio.
L'INPS verifica la capienza delle risorse, consulta il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (clausola Deggendorf) e — in caso di esito positivo — comunica l'accoglimento e registra l'agevolazione. Per le assunzioni non ancora effettuate, l'Istituto accantona le risorse e trasmette via PEC (o e-mail) un invito a instaurare il rapporto di lavoro e inviare la comunicazione obbligatoria Unilav/Unisomm entro il termine perentorio di 10 giorni. Il mancato rispetto determina la perdita degli importi accantonati.
Attenzione: i dati del modulo INPS e quelli della comunicazione obbligatoria devono essere perfettamente coincidenti. Eventuali difformità impediscono l'accettazione della domanda.
Per i rapporti a tempo parziale, in caso di riduzione dell'orario il datore di lavoro deve autonomamente riparametrare l'esonero fruibile, senza possibilità di richiedere un aumento del tetto già autorizzato in caso di successivo incremento dell'orario.
Il modulo va utilizzato solo per la prima assunzione incentivata: per il riconoscimento del beneficio residuo in caso di riassunzione dello stesso lavoratore da parte di un altro datore non è richiesta nuova istanza.
La compilazione dell’Uniemens
Ecco un riassunto delle istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens relative al Bonus Giovani 2026 (art. 2 D.L. 62/2026):
Sezione <PosContributiva> – Lavoratori ordinari
A partire dalla competenza di luglio 2026, nell'elemento <InfoAggcausaliContrib> va indicato:
Comma 1 (lavoratori svantaggiati, limite 500 €/mese): codice causale EG26, con il numero di protocollo della domanda in <IdentMotivoUtilizzoCausale> e <TipoIdentMotivoUtilizzo> = "PROTOCOLLO". I codici DM2013 virtuali sono L645 (corrente) e L646 (arretrati).
Comma 3 (assunzioni in ZES Mezzogiorno, limite 650 €/mese): codice causale EGZS, stessa logica. I codici DM2013 virtuali sono L647 (corrente) e L648 (arretrati).
Per le agenzie di somministrazione va aggiunto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> con matricola o codice fiscale dell'impresa utilizzatrice.
Il recupero degli arretrati (da gennaio 2026) va esposto esclusivamente nelle competenze di luglio, agosto e settembre 2026.
Sezione <ListaPosPA> – Gestione pubblica
Si espone la contribuzione piena e poi si compila <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>:
Comma 1: codice recupero 76
Comma 3 (ZES): codice recupero 77
Stessa finestra temporale per gli arretrati (luglio–settembre 2026). L'agevolazione vale solo per la contribuzione pensionistica e non si applica alla Pubblica Amministrazione.
Sezione <PosAgri> – Datori di lavoro agricoli
Con <CodiceRetribuzione> = Y e nel campo <CodAgio>:
Comma 1 corrente: U8 — arretrati: U9
Comma 3 (ZES) corrente: UA — arretrati: UB
I codici arretrati (U9 e UB) si usano solo nella competenza luglio 2026, inviata entro il 3° periodo di trasmissione (1° agosto – 30 novembre 2026).
ATTENZIONE
- Il flusso viene scartato se per lo stesso lavoratore sono presenti altri codici agevolazione non cumulabili.
- Chi fruiva di altri incentivi incompatibili deve restituirli tramite flussi regolarizzativi, senza sanzioni civili.
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Assunzioni agevolate: pubblicazione in SIISL sperimentale dal 1 aprile
Con il messaggio INPS n. 1153 del 31 marzo 2026 viene avviata, a partire dal 1° aprile 2026, una fase di sperimentazione delle nuove regole previste dall’articolo 14 del DL n. 159/2025, per la trasparenza delle assunzioni e accesso ai benefici contributivi.
In attesa del decreto attuativo definitivo e del completo recepimento della direttiva UE sulla trasparenza retributiva, l’Istituto chiarisce che le disposizioni trovano applicazione in via facoltativa. I datori di lavoro, insieme agli intermediari, possono quindi scegliere di pubblicare una vacancy sul portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) collegata all’assunzione incentivata., senza che ciò incida sulle modalità ordinarie di richiesta degli incentivi, che restano disciplinate dalle consuete istruzioni INPS.
Dal 1° aprile 2026, il SIISL diventa anche canale alternativo per la gestione delle Comunicazioni Obbligatorie, affiancandosi ai sistemi regionali, per ora sempre su base opzionale.
Sul piano operativo, il messaggio INPS fornisce anche puntuali istruzioni tecniche per l’utilizzo del sistema SIISL e per la corretta gestione dei dati nei flussi contributivi.
Possono operare sulla piattaforma, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi, i datori di lavoro, i loro intermediari, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979, nonché le agenzie per il lavoro per la pubblicazione delle vacancy.
La pubblicazione dell’offerta deve risultare coerente con la Comunicazione Obbligatoria (UNILAV), con particolare riferimento a datore di lavoro, contratto e profilo professionale.
Dal punto di vista contributivo, i datori di lavoro che intendono aderire alla sperimentazione possono valorizzare, all’interno del flusso Uniemens (sezione <InfoAggCausaliContrib> della Posizione Contributiva), l’identificativo della vacancy (id_vacancy), utilizzando l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> e specificando il tipo identificativo “ID_VACANCY”. Tale codice, composto da 18 cifre, deve risultare coerente con la vacancy pubblicata sul SIISL e con il soggetto datore di lavoro indicato nella denuncia contributiva. Inoltre, l’Istituto precisa che, una volta a regime, l’esposizione dell’id_vacancy diventerà obbligatoria e dovrà rispettare precisi vincoli temporali, tra cui la pubblicazione della vacancy in data antecedente o contestuale alla fruizione del beneficio contributivo.
Ricordiamo di seguito la norma istitutiva .
Assunzioni agevolate: pubblicità obbligatoria sul SIISL: cosa si sa
L’articolo 14 del DL 159 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2026, tutti i datori di lavoro privati che intendono usufruire di agevolazioni contributive o incentivi alle assunzioni dovranno rendere pubbliche le offerte di lavoro sul portale SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa gestito dal Ministero del Lavoro e realizzato dall’INPS
L’obbligo riguarda quindi tutti i rapporti di lavoro per i quali si richiede un sostegno economico pubblico: prima di procedere all’assunzione, l’azienda dovrà pubblicare la posizione vacante sul portale, specificando le caratteristiche del ruolo e i requisiti richiesti.
Solo dopo che la comunicazione sarà stata inserita, verificata e validata dal sistema, il datore potrà procedere con la stipula del contratto e con l’eventuale richiesta di incentivo.
L’obiettivo della misura è duplice:
- trasparenza e tracciabilità, per evitare utilizzi impropri delle agevolazioni e garantire pari opportunità ai candidati in cerca di occupazione;
- integrazione tra politiche attive e sostegni economici, così da collegare le assunzioni incentivate a percorsi di inserimento lavorativo realmente efficaci.
Il SIISL, istituito con il DL Lavoro del 2023 e già operativo, diventa così un nodo digitale centrale nelle relazioni tra imprese, lavoratori e pubblica amministrazione. Oggi infatti il sistema consente già a disoccupati, beneficiari di sussidi e operatori accreditati di interagire per offerte di lavoro, formazione e accompagnamento all’impiego. Con il DL 159, la sua funzione si estende anche alla pubblicità obbligatoria delle offerte incentivabili, completando l’ecosistema delle politiche attive digitali.
Oltre ai datori di lavoro, anche le agenzie per il lavoro dovranno, entro il 1° aprile 2026, pubblicare attraverso il SIISL tutte le posizioni da loro gestite, potendo poi utilizzare lo stesso portale per la ricerca dei candidati con i profili più idonei
Sicurezza, legalità e qualità del lavoro: la visione del DL Sicurezza
Il collegamento tra assunzioni agevolate, trasparenza e sicurezza è uno dei punti di forza del DL 159, che affianca alle misure per l’inclusione occupazionale anche una serie di innovazioni nel campo della sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento, noto anche come “DL Sicurezza Lavoro”, introduce novità significative come:
- l’estensione delle coperture assicurative INAIL agli studenti impegnati in percorsi formativi e PCTO (alternanza scuola-lavoro);
- la digitalizzazione dei controlli sui cantieri e l’introduzione di sistemi informativi per il monitoraggio delle attività ad alto rischio;
- ulteriori sanzioni per violazioni sulla patente a crediti per le imprese,
In questo contesto, il collegamento tra incentivi occupazionali e rispetto delle norme di sicurezza diventa essenziale: solo le imprese che rispettano gli standard di tutela potranno beneficiare delle agevolazioni contributive.
Il sistema SIISL, attraverso la raccolta e la condivisione delle informazioni sui rapporti di lavoro, diventa così anche uno strumento di vigilanza preventiva, capace di favorire l’emersione del lavoro regolare e ridurre i rischi di irregolarità.
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Nuovi bonus 2025 per assunzioni e investimenti in editoria digitale, radio, TV
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato l'adozione din un nuovo D.P.C.M. , attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che prevede contributi per le assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e per investimenti in tecnologie innovative nel settore dell'editoria e delle emittenti radio televisive effettuati nel 2025.
Si tratta in particolare di un fondo da 44milioni di euro destinati a erogare alle aziende del settore:
- un contributo forfettario di 10mila euro per ogni assunzione di figure professionali under 36 con specifiche competenze tecnologiche e digitali;
- un contributo pari al 70% delle spese sostenute nell'anno 2025, per l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, sia per aziende editoriali che emittenti radio e TV.
Si attende per l'attuazione un decreto ministeriale entro 45 giorni dalla pubblicazione in GU ed entrata in vigore. Vediamo intanto ulteriori dettagli.
Contributi assunzioni giovani in editoria 2025
Nel 2025 :
- le imprese editoriali,
- le agenzie di stampa e
- le emittenti radiofoniche e televisive, sia locali che nazionali,
potranno beneficiare di un contributo economico per favorire nuove assunzioni. L’aiuto riguarda l’assunzione di figure professionali con meno di 36 anni, dotate di competenze certificate in settori legati all’innovazione tecnologica e digitale. Rientrano, ad esempio, le capacità maturate nella digitalizzazione editoriale, nella comunicazione e sicurezza informatica o nei servizi online per i media.
Per ogni assunzione a tempo indeterminato realizzata nel 2025 viene riconosciuto un contributo forfettario pari a 10.000 euro.
L’incentivo ha un limite complessivo di spesa fissato in 2 milioni di euro per l’anno 2025. Ciò significa che le risorse saranno distribuite fino all’esaurimento del fondo. Inoltre, questi aiuti rientrano nella disciplina europea degli aiuti “de minimis”, che prevede massimali specifici per garantire la concorrenza tra imprese.
Contributi per investimenti tecnologici imprese editrici e agenzie di stampa
Un’altra misura mira a sostenere gli investimenti delle imprese editrici di quotidiani e periodici, oltre che delle agenzie di stampa. L’obiettivo è favorire la transizione digitale e l’ammodernamento delle strutture produttive. Sono finanziabili, ad esempio:
- progetti di rinnovamento tecnologico delle redazioni,
- l’acquisto di sistemi digitali per la produzione e la distribuzione dei contenuti, o
- l’adozione di nuove piattaforme per migliorare la fruizione delle notizie da parte dei lettori.
Il contributo copre fino al 70% delle spese sostenute nel 2025, con un tetto massimo di 8 milioni di euro per l’intero anno. Per ottenere il beneficio, gli investimenti devono far parte di un progetto organico e complessivo, non essere interventi isolati.
La misura non è cumulabile con altri incentivi nazionali o locali già previsti per le stesse spese.
Viene precisato che la sua applicazione è subordinata al via libera della Commissione europea, come previsto dalle regole sugli aiuti di Stato.
Contributi emittenti radio e televisioni
Il pacchetto di misure include anche specifici aiuti per le emittenti televisive e radiofoniche. L’intento è lo stesso: sostenere la digitalizzazione e l’innovazione, per migliorare la qualità dei contenuti e renderli più facilmente accessibili al pubblico.
Il contributo riconosciuto copre il 70% delle spese sostenute nel 2025, con un fondo complessivo di 34 milioni di euro.
Le risorse sono però suddivise in tre aree principali:
- 20 milioni per i fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali titolari di numerazioni LCN, esclusi quelli a partecipazione pubblica o che trasmettono solo televendite.
- 10 milioni per i fornitori locali di media audiovisivi che hanno ottenuto accesso alle frequenze digitali secondo la normativa vigente.
- 4 milioni per i concessionari radiofonici, i fornitori di contenuti digitali radiofonici e i consorzi editoriali che operano in tecnologia DAB.
Anche in questo caso, gli investimenti devono far parte di un progetto organico di innovazione. L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse spese e sarà operativa solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.