-
Assunzioni agevolate: pubblicazione in SIISL sperimentale dal 1 aprile
Con il messaggio INPS n. 1153 del 31 marzo 2026 viene avviata, a partire dal 1° aprile 2026, una fase di sperimentazione delle nuove regole previste dall’articolo 14 del DL n. 159/2025, per la trasparenza delle assunzioni e accesso ai benefici contributivi.
In attesa del decreto attuativo definitivo e del completo recepimento della direttiva UE sulla trasparenza retributiva, l’Istituto chiarisce che le disposizioni trovano applicazione in via facoltativa. I datori di lavoro, insieme agli intermediari, possono quindi scegliere di pubblicare una vacancy sul portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) collegata all’assunzione incentivata., senza che ciò incida sulle modalità ordinarie di richiesta degli incentivi, che restano disciplinate dalle consuete istruzioni INPS.
Dal 1° aprile 2026, il SIISL diventa anche canale alternativo per la gestione delle Comunicazioni Obbligatorie, affiancandosi ai sistemi regionali, per ora sempre su base opzionale.
Sul piano operativo, il messaggio INPS fornisce anche puntuali istruzioni tecniche per l’utilizzo del sistema SIISL e per la corretta gestione dei dati nei flussi contributivi.
Possono operare sulla piattaforma, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi, i datori di lavoro, i loro intermediari, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979, nonché le agenzie per il lavoro per la pubblicazione delle vacancy.
La pubblicazione dell’offerta deve risultare coerente con la Comunicazione Obbligatoria (UNILAV), con particolare riferimento a datore di lavoro, contratto e profilo professionale.
Dal punto di vista contributivo, i datori di lavoro che intendono aderire alla sperimentazione possono valorizzare, all’interno del flusso Uniemens (sezione <InfoAggCausaliContrib> della Posizione Contributiva), l’identificativo della vacancy (id_vacancy), utilizzando l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> e specificando il tipo identificativo “ID_VACANCY”. Tale codice, composto da 18 cifre, deve risultare coerente con la vacancy pubblicata sul SIISL e con il soggetto datore di lavoro indicato nella denuncia contributiva. Inoltre, l’Istituto precisa che, una volta a regime, l’esposizione dell’id_vacancy diventerà obbligatoria e dovrà rispettare precisi vincoli temporali, tra cui la pubblicazione della vacancy in data antecedente o contestuale alla fruizione del beneficio contributivo.
Ricordiamo di seguito la norma istitutiva .
Assunzioni agevolate: pubblicità obbligatoria sul SIISL: cosa si sa
L’articolo 14 del DL 159 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2026, tutti i datori di lavoro privati che intendono usufruire di agevolazioni contributive o incentivi alle assunzioni dovranno rendere pubbliche le offerte di lavoro sul portale SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa gestito dal Ministero del Lavoro e realizzato dall’INPS
L’obbligo riguarda quindi tutti i rapporti di lavoro per i quali si richiede un sostegno economico pubblico: prima di procedere all’assunzione, l’azienda dovrà pubblicare la posizione vacante sul portale, specificando le caratteristiche del ruolo e i requisiti richiesti.
Solo dopo che la comunicazione sarà stata inserita, verificata e validata dal sistema, il datore potrà procedere con la stipula del contratto e con l’eventuale richiesta di incentivo.
L’obiettivo della misura è duplice:
- trasparenza e tracciabilità, per evitare utilizzi impropri delle agevolazioni e garantire pari opportunità ai candidati in cerca di occupazione;
- integrazione tra politiche attive e sostegni economici, così da collegare le assunzioni incentivate a percorsi di inserimento lavorativo realmente efficaci.
Il SIISL, istituito con il DL Lavoro del 2023 e già operativo, diventa così un nodo digitale centrale nelle relazioni tra imprese, lavoratori e pubblica amministrazione. Oggi infatti il sistema consente già a disoccupati, beneficiari di sussidi e operatori accreditati di interagire per offerte di lavoro, formazione e accompagnamento all’impiego. Con il DL 159, la sua funzione si estende anche alla pubblicità obbligatoria delle offerte incentivabili, completando l’ecosistema delle politiche attive digitali.
Oltre ai datori di lavoro, anche le agenzie per il lavoro dovranno, entro il 1° aprile 2026, pubblicare attraverso il SIISL tutte le posizioni da loro gestite, potendo poi utilizzare lo stesso portale per la ricerca dei candidati con i profili più idonei
Sicurezza, legalità e qualità del lavoro: la visione del DL Sicurezza
Il collegamento tra assunzioni agevolate, trasparenza e sicurezza è uno dei punti di forza del DL 159, che affianca alle misure per l’inclusione occupazionale anche una serie di innovazioni nel campo della sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento, noto anche come “DL Sicurezza Lavoro”, introduce novità significative come:
- l’estensione delle coperture assicurative INAIL agli studenti impegnati in percorsi formativi e PCTO (alternanza scuola-lavoro);
- la digitalizzazione dei controlli sui cantieri e l’introduzione di sistemi informativi per il monitoraggio delle attività ad alto rischio;
- ulteriori sanzioni per violazioni sulla patente a crediti per le imprese,
In questo contesto, il collegamento tra incentivi occupazionali e rispetto delle norme di sicurezza diventa essenziale: solo le imprese che rispettano gli standard di tutela potranno beneficiare delle agevolazioni contributive.
Il sistema SIISL, attraverso la raccolta e la condivisione delle informazioni sui rapporti di lavoro, diventa così anche uno strumento di vigilanza preventiva, capace di favorire l’emersione del lavoro regolare e ridurre i rischi di irregolarità.
-
Bonus assunzioni ZES: ecco le istruzioni per l’esonero
Con la circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026 l’Istituto ha finalmente fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 24 del DL 7 maggio 2024 n. 60, convertito dalla legge n. 95/2024 (c.d. decreto Coesione), a quasi due anni dalla istituzione
La misura è destinata ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato di over 35 in sedi o unità produttive ubicate nei territori della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.
La circolare interviene a valle del periodo agevolato e disciplina requisiti soggettivi e oggettivi, modalità di presentazione delle domande, limiti di spesa e soprattutto le istruzioni per l’esposizione dell’esonero nei flussi Uniemens a partire da febbraio 2026, con recupero degli arretrati.
Lo sgravio per la ZES misura e beneficiari
L’esonero contributivo trova fondamento nell’articolo 24 del DL n. 60/2024, che ha introdotto un incentivo finalizzato alle assunzioni stabili nelle regioni ricomprese nella ZES unica. In base alla disciplina vigente, rientrano nella ZES:
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Saregna
- Sicilia
A seguito dell’estensione disposta dalla legge n. 171/2025, dal 20 novembre 2025 sono incluse anche Marche e Umbria. Per queste ultime regioni, l’agevolazione è riconoscibile solo per le assunzioni effettuate da tale data.
Il beneficio è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, con esclusione della pubblica amministrazione e del lavoro domestico. Ulteriore requisito essenziale è il limite dimensionale: nel mese dell’assunzione il datore di lavoro deve occupare fino a un massimo di 10 dipendenti, calcolati al netto delle nuove assunzioni incentivate.
Bonus ZES 2024-25 le regole
L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e spetta esclusivamente per assunzioni:
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- di personale non dirigenziale;
- effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.
Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente. L’esonero è invece applicabile anche ai contratti part-time (con riproporzionamento del massimale) e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con riferimento, però, alla sede e ai requisiti dell’utilizzatore.
I lavoratori devono:
- aver compiuto 35 anni ed
- essere disoccupati da almeno 24 mesi alla data della prima assunzione incentivata.
È ammessa anche la fruizione residua dell’esonero in caso di riassunzione di lavoratori per i quali un altro datore abbia già beneficiato parzialmente del bonus.
L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse disponibili.
Adempimenti dei datori di lavoro per fruire del Bonus ZES
Per accedere all’agevolazione, i datori di lavoro devono presentare un’apposita istanza telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito INPS.
La domanda è necessaria anche per le assunzioni già effettuate e consente all’Istituto di verificare la capienza delle risorse e il rispetto dei requisiti normativi.
L’istanza deve contenere, tra l’altro:
- dati identificativi dell’impresa e numero dei dipendenti nel mese di assunzione;
- dati del lavoratore e dichiarazione sullo stato di disoccupazione;
- tipologia contrattuale e orario di lavoro;
- retribuzione mensile media e aliquota contributiva datoriale;
- regione e provincia di svolgimento della prestazione lavorativa.
Una volta autorizzato l’esonero, la fruizione avviene nei flussi Uniemens a partire dalla competenza di febbraio 2026.
Per l’esposizione dell’incentivo è stato istituito il codice causale “EZES”, con utilizzo dei codici L619 (periodo corrente) e L620 (arretrati).
Gli arretrati relativi ai mesi da settembre 2024 a gennaio 2026 possono essere recuperati esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026.
Resta fermo l’obbligo di regolarità contributiva (DURC), il rispetto dell’articolo 31 del DLgs n. 150/2015 e il divieto di cumulo con altri esoneri contributivi a carico del datore di lavoro, fatta salva la compatibilità con alcune agevolazioni fiscali e contributive specificamente indicate dalla norma.
-
Esonero per parità di genere 2025: al via le domande
La legge n. 162 del 5 novembre 2021 ha introdotto un'importante agevolazione per i datori di lavoro privati che ottengano la "Certificazione della parità di genere".
Questo incentivo si traduce in un esonero contributivo pari all'1% dei contributi previdenziali, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario. La certificazione, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, deve essere stata rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.
Questa misura mira a promuovere l'equità di genere nei luoghi di lavoro, sostenendo le aziende che si impegnano a ridurre le disparità di trattamento tra uomini e donne.
Per usufruirne, i datori di lavoro che hanno ottenuto la certificazione nel 2025 devono presentare domanda entro il 30 aprile prossimo.
La domanda prevede l'inserimento di informazioni dettagliate, tra cui dati aziendali, retribuzione media mensile globale stimata e identificativo del certificato. (vedi ulteriori dettagli ai paragrafi successivi )
INPS ha fornito le nuove istruzioni con il messaggio 3804 del 16 dicembre 2025.
Vediamo di seguito come funziona l'agevolazione e come si richiede.
Esonero contributivo con certificazione di parità: come fare domanda
Modalità di presentazione della domanda
I datori di lavoro privati devono:
- accedere al portale “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it).
- Selezionare l’anno di riferimento 2025 e
- compilare il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”
ATTENZIONE Le domande devono essere inoltrate entro il 30 aprile 2026, ma è necessario che la certificazione sia stata rilasciata entro il 31 dicembre 2025.
Il modulo telematico richiede la compilazione di:
- Dati identificativi del datore di lavoro: matricola e codice fiscale aziendale.
- Retribuzione media mensile globale stimata: somma di tutte le retribuzioni medie erogate ai lavoratori nel periodo di validità della certificazione.
- Aliquota datoriale media stimata: percentuale media dei contributi previdenziali dovuti.
- Forza aziendale media stimata: numero medio di dipendenti durante il periodo di validità della certificazione.
- Dettagli sulla certificazione: identificativo alfanumerico del certificato, data di emissione, periodo di validità e nome dell’organismo di certificazione accreditato.
Esonero contributivo con certificazione di parità: i documenti necessari
Per completare la domanda, il datore di lavoro deve possedere i seguenti documenti e informazioni:
- Copia della certificazione conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
- Identificativo alfanumerico della certificazione e denominazione dell’organismo certificatore.
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso della certificazione valida.
- Dati retributivi e aziendali che comprendono
-
- Dettaglio delle retribuzioni mensili globali medie relative al periodo di validità della certificazione.
- Forza aziendale media stimata e aliquota datoriale.
- Eventuali modifiche alla certificazione:
Se il certificato è stato modificato, indicare esclusivamente la data della prima emissione ancora in corso di validità.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
A tale riguardo, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda
INPS precisa nel messaggio che le richieste rimangono nello stato “trasmessa” fino alla scadenza del termine di presentazione (30 aprile 2026). Successivamente, l’INPS eseguirà le verifiche di idoneità.
Le domande approvate saranno contrassegnate dallo stato “Accolta” e verrà comunicato l’importo dell’esonero.
ATTENZIONE Sono stanziati 50 milioni di euro,; in caso di risorse insufficienti, l’esonero potrà essere ridotto proporzionalmente, e lo stato sarà “Accolta parziale”.
L’esonero potrà essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per tutta la durata della stessa.
È importante sottolineare anche che l'agevolazione non è retroattiva e si applica solo ai periodi coperti dalla validità della certificazione. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli enti competenti.
Novità richieste precedenti
Inps chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento , l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda già presentata la
richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2025 sarà respinta.
Resta fermo che, laddove il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:
- preliminarmente rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l’apposito tasto “Rinuncia allo sgravio”;
- successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.
Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2025 saranno fornite ulteriori indicazioni.
Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, INPS rinvia alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 137/2022 e si ribadisce che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.
ATTENZIONE il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n. 162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.
-
Bonus Giovani 2025: aggiornate le istruzioni INPS
Con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025 INPS aveva chiarito le modalità operative del nuovo “Bonus Giovani” introdotto dal decreto-legge n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024. Con la circolare 104 2025 del 18 giugno vengono aggiornati i requisiti aziendali come richiesto dalla commissione UE (V. paragrafo seguente )
Giova ricordare che l’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano con contratto a tempo indeterminato:
- giovani under 35 (massimo 34 anni e 364 giorni),
- mai occupati con contratti stabili.
Il bonus si applica alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 ma con diverse modalità applicative (vedi sotto).
Due sono le misure principali:
- un incentivo standard di 500 euro mensili per tutti i datori di lavoro privati sul territorio nazionale (comma 1)e
- un incentivo maggiorato di 650 euro per chi opera nelle regioni del Mezzogiorno.
Il beneficio non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato, ma è esteso ai part-time, alle cooperative e ai contratti di somministrazione.
La piattaforma telematica per l'invio delle domande ha aperto il 16 maggio 2025.
Bonus giovani 2024-2025: Requisiti e condizioni di accesso aggiornate
La Circolare n. 104 del 18 giugno 2025 introduce nuove istruzioni rispetto alle precedenti circolari n. 90 e n. 91 del 12 maggio 2025 in tema di Bonus Giovani previsto dall’articolo 22 del D.L. 60/2024 (convertito nella legge 95/2024).
Si prevede in particolare l'estensione del requisito dell’incremento occupazionale netto già previsto per:
- l’esonero contributivo “Giovani” nella ZES di cui al comma 3 dell’art. 22;
- l’esonero contributivo “Donne” di cui all’art. 23 del medesimo decreto.
anche al comma 1 dell’articolo 22, ovvero a tutte le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025
INPS ha dunque e aggiornato il modulo di richiesta per l’esonero “Giovani” relativo al comma 1, inserendo una dichiarazione obbligatoria da rendere ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui si attesta:
“la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto”
L’aggiornamento si fonda sulla riprogrammazione del Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021–2027, in cui la Commissione Europea ha richiesto che l'incentivo sia concesso solo in presenza di incremento netto del numero di lavoratori in azienda.
Implicazioni operative per i datori di lavoro
Dunque per le assunzioni dal 1° luglio 2025, per ottenere il bonus:
- bisognerà dimostrare un effettivo incremento occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
- tale incremento dovrà essere mantenuto per l’intero periodo di fruizione dell’incentivo;
occorre compilare il nuovo modulo con la dichiarazione sostitutiva prevista.
Requisiti e condizioni per le assunzioni e trasformazioni agevolate sono riassunti nella tabella seguente:
Categoria Requisito Dettagli Datore di lavoro Tipologia Solo soggetti privati, anche non imprenditori. Sono inclusi i datori agricoli. Escluse le pubbliche amministrazioni. Regolarità contributiva Obbligatoria (DURC regolare). Necessario anche il rispetto di sicurezza sul lavoro e contratti collettivi. Comportamento pre e post-assunzione No licenziamenti economici nei 6 mesi prima o dopo l’assunzione nella stessa unità produttiva. Sede (solo per bonus Sud) Per l’incentivo da 650€ il lavoratore deve prestare servizio in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia o Sardegna. Lavoratore Età Deve avere meno di 35 anni alla data dell’assunzione/trasformazione (massimo 34 anni e 364 giorni). Assenza di precedenti contratti stabili Non deve aver mai avuto contratti a tempo indeterminato, anche se cessati per dimissioni o mancato superamento prova. Altri rapporti ammessi Sono ammessi apprendistati non stabilizzati, lavoro intermittente, part-time, contratti domestici e attività autonome. Tipo di contratto Tipo ammesso Solo contratti a tempo indeterminato, anche part-time. Sono incluse le trasformazioni da determinato. Esclusioni Esclusi i contratti di lavoro domestico, apprendistato, intermittente e a chiamata, anche se a tempo indeterminato. Finestra temporale Assunzioni o trasformazioni valide dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Bonus giovani 2025: importo e durata nuovo requisito
L’incentivo prevede un esonero del 100% dei contributi datoriali, esclusi INAIL e altri contributi non previdenziali, fino a un massimo di:
- 500 euro al mese per tutti i datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
- 650 euro al mese per quelli operanti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione europea) fino al 31 dicembre 2025 con domanda effettuata prima delll’assunzione/trasformazione.
Il beneficio dura massimo 24 mesi e si applica proporzionalmente per rapporti part-time o di durata inferiore al mese.
L’agevolazione è finanziata dal Programma nazionale "Giovani, donne e lavoro 2021-2027", con limiti di spesa annuali monitorati dall’INPS.
ATTENZIONE: Una volta raggiunto il tetto massimo disponibile, non sarà possibile accettare ulteriori domande.
Bonus assunzioni Giovani 2025: come fare domanda
Per ottenere l’incentivo, il datore di lavoro deve inviare domanda telematica tramite il “Portale delle Agevolazioni” INPS, con il modulo disponibile dal 16 maggio 2025.
ATTENZIONE:
- Nel caso del bonus da 650 euro (per il Sud), la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione, pena la perdita del diritto.
- Per il bonus da 500 euro è invece possibile fare richiesta anche a posteriori.
L’INPS verifica la disponibilità dei fondi, comunica l’accoglimento, registra il beneficio
Le aziende dovranno rispettare con attenzione le istruzioni di esposizione contabile e contributiva per PosContributiva, ListaPosPA e PosAgri.
In caso di dichiarazioni incoerenti o uso scorretto del beneficio, saranno avviati recuperi e sanzioni.
Bonus assunzioni giovani 2025: le istruzioni Uniemens
Sezione Uniemens Tipo di Bonus Codice da utilizzare Elemento da valorizzare Note operative <PosContributiva> Art. 22, comma 1 (500€) EG35, L621 (corrente), L622 (arretrati) <InfoAggcausaliContrib> Indicare protocollo domanda e codice fiscale. Arretrati validi solo nei flussi di giugno-luglio-agosto 2025. Art. 22, comma 3 (650€ Sud) ES35, L623 <InfoAggcausaliContrib> Stesse regole del comma 1. Obbligo indicazione matricola impresa utilizzatrice per somministrazione. <ListaPosPA> Art. 22, comma 1 (500€) Codice 67 <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> Valorizzare anno, mese e importo. Recupero pregresso possibile solo nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025. Art. 22, comma 3 (650€ Sud) Codice 68 <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> Come sopra, specificare correttamente periodo e importo dello sgravio. <PosAgri> Art. 22, comma 1 (500€) Codici: U5 (corrente), U6 (arretrati) <CodiceRetribuzione> = "Y", <CodAgio> Gli arretrati vanno dichiarati solo nella denuncia di settembre 2025 entro il 30 novembre. Art. 22, comma 3 (650€ Sud) Codice: U7 <CodiceRetribuzione> = "Y", <CodAgio> Incompatibile con altri agi agevolativi (zone svantaggiate, edilizia, ecc.). tabella di sintesi
Voce Dettagli Normativa Art. 22 D.L. 60/2024, convertito in Legge 95/2024 Periodo di validità Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 Beneficiari Datori di lavoro privati (escluso settore domestico e apprendistato) Requisiti lavoratori – Età inferiore a 35 anni
– Mai assunti a tempo indeterminatoImporto esonero – €500/mese (ordinario)
– €650/mese per sedi in ZES unica MezzogiornoDurata Massimo 24 mesi Condizioni – Possesso DURC
– Nessun licenziamento per GMO nei 6 mesi precedenti/successivi
– incremento occupazionale netto e impegno al mantenimento
– Rispetto dei requisiti sugli aiuti di Stato (in ZES)
– Non cumulabile con altri esoneriContratti esclusi Lavoro domestico, apprendistato, contratti già agevolati oltre i 24 mesi totali Incremento occupazionale (ZES) Richiesto incremento netto in ULA entro 12 mesi; esclusi decrementi per cause volontarie o giustificate Domanda INPS – Dal 16 maggio 2025
– Solo online sul Portale Agevolazioni INPS
– In ZES: solo per rapporti non ancora instauratiComunicazione obbligatoria Entro 10 giorni dall’assunzione Esposizione UniEmens – Codici causale: EG35 (ordinario), ES35 (ZES)
– Protocollo domanda nel campo<IdentMotivoUtilizzoCausale>
– Mensilità arretrate: da esporre nei flussi da giugno ad agosto 2025
– Valorizzazione<BaseRif>e<ImportoAnnoMeseRif>per arretrati -
Assunzione ricercatori: nuova agevolazione nella legge 79 2025
E' stata pubblicata il 6 giugno 2025 la legge di conversione del decreto-legge n. 45/2025 (PNRR Scuola), che contiene un nuovo credito d’imposta da 10mila euro per chi assume un ricercatore o un ex dottorando.
Questa agevolazione sostituisce il precedente sgravio contributivo biennale da 7.500 euro, ritenuto poco efficace, considerando che finora è stato utilizzato da una sola azienda. Occorre attendere un decreto attuativo del ministero dell'Università per le modalità di richiesta e applicazione
Nella legge sono presenti ulteriori novità per la carriera accademica. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Nuovo incentivo assunzione ricercatori 2025: requisiti e condizioni
La norma relativa all’agevolazione per l’assunzione di ricercatori da parte delle imprese è contenuta nell’articolo 3-septies del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2025, n. 79
A partire dal 1° luglio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, le imprese che assumono a tempo indeterminato almeno un giovane ricercatore possono beneficiare di un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta pari a 10.000 euro per ciascuna persona assunta.
Questa misura è destinata a chi assume personale in possesso di:
- un dottorato di ricerca, oppure
- un contratto, attuale o passato, come ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 o 24 della legge n. 240/2010.
Il credito d’imposta:
- è concesso dal Ministero dell’università e della ricerca tramite una specifica procedura (che sarà regolata da un decreto ministeriale),
- può essere usato esclusivamente in compensazione tramite modello F24,
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP.
Il beneficio:
- non è soggetto ai limiti ordinari dei crediti d’imposta (quelli fissati, ad esempio, dalla legge finanziaria 2007 o dalla legge 388/2000),
- è fruibile fino al 31 dicembre 2026,
- è concesso nei limiti delle risorse disponibili stabilite dalla norma.
L’obiettivo della misura è promuovere l’occupazione qualificata giovanile e il rafforzamento del legame tra mondo accademico e imprese, nel quadro dell’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in particolare l’Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2.
Il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) dovrà quindi emanare un decreto ministeriale attuativo che:
- definisca i criteri e le modalità per la richiesta e concessione del credito d’imposta;
- disciplini l’eventuale presentazione delledomande da parte delle imprese;
precisi le modalità di utilizzo del credito e i controlli.
Il testo precisa anche che il credito sarà concesso nei limiti delle risorse stanziate, perciò è probabile che il decreto specifichi anche il criterio cronologico di accesso (es. “fino ad esaurimento fondi”).
ATTENZIONE Non è indicata una scadenza precisa per l’emanazione del decreto, ma poiché l’agevolazione parte dal 1° luglio 2025, il decreto attuativo dovrebbe teoricamente essere pubblicato prima di quella data per permettere alle imprese di accedere concretamente al beneficio.
Qui il testo coordinato della legge di conversione del dl 45 2025
Nuove figure per il pre-ruolo universitario e salvaguardia progetti europei
Oltre agli incentivi per l’assunzione nel privato, il decreto PNRR Scuola convertito in legge interviene anhe su un altro fronte strategico: quello della carriera universitaria.
Grazie a un emendamento approvato in Senato, vengono introdotte due nuove tipologie contrattuali per il cosiddetto “pre-ruolo”, cioè il periodo intermedio tra il dottorato e l’accesso a un posto stabile da ricercatore o professore. Oltre al contratto di ricerca, già previsto dal 2024, ora sarà possibile attivare anche incarichi “di ricerca” e “post-doc”, con durata annuale rinnovabile fino a un massimo di tre anni, riservati a ex dottorandi e specializzandi.
Potranno comprendere attività di ricerca, didattica e cosiddetta “terza missione” (cioè il trasferimento della conoscenza al territorio e al sistema produttivo).
Un aspetto particolarmente apprezzato dalla comunità scientifica è la possibilità, espressamente prevista, di utilizzare questi nuovi contratti per partecipare ai bandi europei, in particolare quelli legati al programma MSCA. Nei mesi scorsi, infatti, numerosi ricercatori e atenei avevano espresso forte preoccupazione per il rischio di esclusione dai progetti internazionali, a causa dell’incompatibilità del nuovo contratto di ricerca con le regole UE.
Con questa modifica, l’Italia rientra pienamente nella cornice della Carta europea dei ricercatori, garantendo ai giovani studiosi la possibilità di costruire carriere competitive a livello internazionale.
-
Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: incentivi
Il decreto interministeriale, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, disciplina misure urgenti relative all'amministrazione straordinaria per le imprese di carattere strategico, con oltre 1000 dipendenti. Si tratta di una norma sperimentale per il biennio 2025-26 prevista dall'articolo 4-ter, del dl 4 2024
Il decreto mira in particolare al supporto della ripresa economica e della tutela occupazionale attraverso un incentivo contributivo a fronte di formazione dei lavoratori e limiti ai licenziamenti, cercando di garantire al contempo la trasparenza e la regolarità delle operazioni societarie.
Accordi sindacali per sgravi e formazione lavoratori
Ecco una sintesi dei contenuti principali degli articoli del decreto :
Articolo 1: Processi di aggregazione delle imprese e tutela occupazionale
Sperimentazione per gli anni 2024 e 2025: Le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni) con un organico di almeno 1.000 lavoratori possono stipulare un accordo governativo con le associazioni sindacali.
Accordo preliminare: L'accordo può essere sottoscritto prima dell'operazione societaria, a condizione che l'operazione sia completata entro 60 giorni dalla firma.
Articolo 2: Contenuto dell'accordo e politiche attive del lavoro
Progetto industriale e di politica attiva: Gli accordi sopracitati includere un piano industriale, il numero di lavoratori coinvolti, le politiche attive del lavoro, e almeno 200 ore di formazione per lavoratore.
Tutela occupazionale: È prevista la tutela del perimetro occupazionale per 48 mesi, con limitazioni sulle interruzioni dei rapporti di lavoro.
Articolo 3: Incentivi per i datori di lavoro
Esonero contributivo: I datori di lavoro beneficiano di un esonero contributivo fino al 100% per 24 mesi (€3.500 annui per lavoratore) e ulteriori 12 mesi (€2.000 annui), a condizione che i lavoratori ricevano almeno 200 ore di formazione.
Compatibilità con altri incentivi: Gli incentivi sono compatibili con altri benefici previsti dalla legislazione vigente.
Articolo 4: Mancata effettuazione delle operazioni societarie e revoca degli incentivi
Revoca degli incentivi: Se l'operazione societaria non si concretizza nei tempi previsti o se non vengono erogate le ore di formazione, vengono meno gli incentivi.
Sanzioni: In caso di interruzione illegittima dei rapporti di lavoro, si applica una sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito.
Controlli e Registrazione
Il decreto è stato sottoposto alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza ed è stato registrato con esito positivo.
-
Bonus assunzione giovani under 35: i CDL chiedono la modifica
E' stato firmato il 5 marzo il decreto ministeriale di attuazione della norma del Decreto Coesione che prevede un nuovo sgravio contributivo totale per l'assunzione di under 35 al primo contratto a tempo indeterminato.
A sorpresa , nel testo del decreto già bollinato, è presente una restrizione al testo normativo per cui, alla luce dell'approvazione giunta dalla UE a gennaio 2025, il beneficio verrebbe riservato alle assunzioni a partire dal 31 gennaio 2025.
Il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro oggi da notizia di aver indirizzato al Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro Nori la richiesta di di intervenire presso le autorità comunitarie per anticipare l'efficacia della autorizzazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi da consentire l'accesso all'agevolazione per le assunzioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva ( decreto Coesione) ovvero i 1° settembre 2024 e non dalla data di approvazione della UE.
In attesa degli sviluppi e della pubblicazione del decreto in Gazzetta rivediamo di seguito con maggiore dettaglio la misura e la novità.
Bonus assunzioni under 35 a chi spetta , le sanzioni
Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla legge 95/2024, all’articolo 22 “Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati”, prevedeva
- un esonero contributivo transitorio
- in favore dei datori di lavoro privati
- per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
- applicabile per 24 mesi
Come detto il decreto attuativo modifica questo periodo con nuova decorrenza 1 gennaio 2025, inalterato il termine , e si introduce un altra condizione (vedi ultimo paragrafo )
Il decreto ministeriale del 27 febbraio , in attesa di pubblicazione, conferma che i contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma
- non devono riguardare personale dirigenziale,
- rapporti di lavoro domestico
- rapporti di lavoro di apprendistato (mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio).
Sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Ci sono tuttavia ulteriori requisiti per i lavoratori assunti.
- Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi); n
- non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato
- a meno che non siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito solo parzialmente del beneficio medesimo.
Nel decreto interministeriale si specifica che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.
5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Misura dell’esonero contributivo
L’esonero è riconosciuto in misura integrale (esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo
- di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero
- di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL)
Tuttavia si fa presente che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.
Limite di spesa e cumulabilità
Ai sensi del comma 7 dell'art 22 del DL Coesione, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a
- 34,4 milioni di euro per l’anno 2024,
- 458,3 milioni per l’anno 2025,
- 682,5 milioni per l’anno 2026 e
- 254,1 milioni per l’anno 2027.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell’impiego delle risorse) del medesimo Programma.
La norma preedeva lìemanazione di un decreto attuativo entro 60 giorni (atteso per settembre 2024) e incarica l’INPS di provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze ; qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216..
Il dl Coesione prevede infine che per i datori di lavoro che beneficiano dell’esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto; gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall’applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.
Decreto attuativo: assunzioni nel 2025 , dopo l’invio della domanda. Richiesta dei CDL
Il decreto interministeriale attuativo del "Bonus Giovani" definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 60/2024 con alcune novità che contrastano con la norma di legge .
In particolare afferma che l’esonero è valido per assunzioni effettuate tra la data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e il 31 dicembre 2025. Inoltre introduce una condizione stringente: le imprese devono presentare la domanda all'INPS prima dell'assunzione, pena l’esclusione dal beneficio. Dato che il decreto è stato approvato dopo alcuni mesi da quanto previsto e ancora non sono disponibili le modalità telematiche per la domanda di fatto le assunzioni agevolate potranno essere solo quelle effettuate nei prossimi mesi.
Tale disposizione rappresenterebbe tra l'altro un cambio di prassi rispetto ad agevolazioni precedenti, che spesso consentivano l’accesso anche retroattivamente.
La novità se confermata con la pubblicazione rischia di incertezze per le imprese che già avevano già effettuato assunzioni contando su un incentivo con criteri meno restrittivi.
Come detto sopra il CNO dei consulenti del lavoro si è fatto interprete della perplessita dei datori di lavoro richiedendo la modifica
Diventa essenziale quindi attendere chiarimenti dal ministero oltre che la circolare INPS per i dettagli operativi