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Bonus assunzioni 2026: al via le domande all’INPS
Dal 20 maggio 2026 i datori di lavoro possono presentare domanda per i tre esoneri contributivi introdotti dal Dl 62/2026, destinati alle assunzioni di:
- Under 35 (109 mln disponibili nel 2026)
- Donne (26,5 mln)
- Lavoratori in aree ZES (26 mln)
Lo ha comunicato INPS con tre messaggi di istruzioni specificando che le domande saranno accolte fino a capienza delle risorse stanziate.
Viene anche chiarita una modalità particolare per il soddisfacimento del requisiti indispensabile del "salario giusto" prevista dal decreto ma ancora in fase di definizione in Parlamento.
Istruzioni operative per i flussi Uniemens: tutti i codici – Scarica i messaggi ufficiali
I tre messaggi del 11 giugno 2026 forniscono le specifiche tecniche per esporre i bonus nella sezione del flusso Uniemens, a partire dalla competenza di luglio 2026.
I datori di lavoro autorizzati devono valorizzare l'elemento indicando il codice causale specifico per ciascun bonus :
- EG26 o EGZS per il Bonus Giovani,
- EZE1 per il Bonus ZES,
- ED26 o EDZS per il Bonus Donne
insieme al numero di protocollo della domanda telematica nell'elemento .
Per i periodi arretrati (da gennaio 2026 fino al mese precedente) va compilato anche l'elemento con la retribuzione imponibile del mese.
Il recupero degli arretrati è consentito esclusivamente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2026, compilando la sezione per ciascun mese pregresso.
I dati confluiscono nel DM2013 "virtuale" con codici evento dedicati:
- per il Bonus Giovani L645/L646,
- per il Bonus ZES L637/L638,
- per il Bonus Donne L641/L642 (L643/L644 per la variante ZES).
Per i datori iscritti alla Gestione pubblica (sezione ) si utilizzano invece i codici recupero numerici: 76 e 77 per il Bonus Giovani, 78 per il Bonus ZES, 74 e 75 per il Bonus Donne.
Per i datori agricoli (sezione ) si applicano codici specifici :
- U8/U9 e UA/UB per il Bonus Giovani,
- ZR/ZU per il Bonus ZES,
- DE/DF e DG/DH per il Bonus Donne;
i codici per gli arretrati sono utilizzabili solo nella competenza di luglio 2026 trasmessa entro il 3° periodo (1° agosto – 30 novembre 2026).
INPS ricorda infine che i bonus non sono cumulabili con altri esoneri contributivi, quindi il flusso Uniemens viene scartato automaticamente in caso di doppia agevolazione per lo stesso lavoratore.
Dettaglio Circolari INPS di riferimento 55/2026 56/2026 57/2026
Istruzioni operative sui tre bonusMessaggi INPS operativi 1966/2026
1968/2026 BONUS ZES
1970/2026 BONUS DONNE
Apertura invio domandeCome si presenta la domanda Telematicamente; il numero di domanda va indicato nei flussi Uniemens Autodichiarazione Il rispetto del salario giusto va autodichiarato dal datore in fase di domanda Controlli L'INPS verificherà a campione, usando come riferimento definitivo la legge di conversione Recupero arretrati Possibile dal 1° gennaio 2026, nei flussi Uniemens di luglio, agosto e settembre 2026 Termine per presentare 3 mesi dalla pubblicazione dei messaggi INPS (11 giugno 2026) Condizione “salario giusto” dichiarazione del direttore INPS
Come noto il DL 62 2026 ha previsto che per accedere agli esoneri, il datore deve corrispondere un Trattamento Economico Complessivo (TEC) non inferiore a quello previsto dai CCNL leader del settore.
Nel corso dell'iter di conversione in legge è stato inserito un emendamento che specifica meglio la composizione.
Secondo questa modifica il TEC comprende:
- Voci retributive fisse e continuative (dirette, indirette, differite)
- Mensilità aggiuntive e indennità fisse
- Welfare contrattuale (solo quello previsto dal CCNL, non quello aziendale discrezionale)
Sono invece esclusi dal TEC: superminimi, trattamenti "ad personam" e premi variabili individuali.
In una dichiarazione al Sole 24 ore ( articolo del 12.6.2026) il direttore generale vicario dell'INPS, Antonio Pone , ha chiarito che chi applica già con certezza il salario giusto può presentare subito la domanda, recuperando gli arretrati.
Chi invece preferisce attendere l'approvazione ufficiale della definizione del TEC prevista dalla legge di conversione, attesa entro il 29 giugno, può farlo senza perdere il diritto, presentando la domanda entro i tre mesi previsti.
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Decreto primo Maggio 2026: bonus assunzioni, contrasto al caporalato digitale
La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) ha deliberato, l'8 giugno 2026, di riferire favorevolmente sul disegno di legge A.C. 2911-A per la conversione del decreto legge 30 aprile 2026 n. 62, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale».
Il testo approvato dalla Commissione incorpora un numero significativo di modifiche rispetto al decreto originario: alcune di coordinamento formale, altre di portata sostanziale, tra cui il nuovo meccanismo di adeguamento retributivo in caso di mancato rinnovo dei CCNL, la definizione legale del trattamento economico complessivo e diversi articoli aggiuntivi su previdenza complementare, distacco intersettoriale e somministrazione.
Scarica il testo del disegno di legge A.C. 2911-A comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione.
Articolo aggiornato al testo approvato dalla Commissione XI (Lavoro) della Camera dei Deputati l'8 giugno 2026 (A.C. 2911-A). Il testo definitivo sarà quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale a conversione avvenuta.
Decreto 1° maggio 2026: incentivi all’occupazione
Bonus Donne 2026 (art. 1)
L'articolo 1 è rimasto invariato nella sostanza. L'articolo introduce un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026. I parametri principali sono:
- durata massima: 24 mesi (12 mesi per lavoratrici "svantaggiate" non "molto svantaggiate")
- tetto mensile: 650 euro (elevato a 800 euro per lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno)
- requisito: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da almeno 12 mesi in presenza di ulteriori condizioni di svantaggio ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014
- limite di spesa: 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027, 51,3 milioni per il 2028
L'esonero non è cumulabile con altri sgravi contributivi, ma è compatibile con la maggiorazione per nuove assunzioni prevista dalla Legge di Bilancio 2025. Il monitoraggio del limite di spesa è affidato all'INPS, che sospenderà le nuove domande al raggiungimento del tetto.
Bonus Giovani 2026 (art. 2)
Anche per il Bonus Giovani le modifiche sono di carattere formale. L'articolo 2 prevede l'esonero contributivo del 100% per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 con qualifica non dirigenziale, sempre nel 2026.
- durata massima: 24 mesi (12 mesi per alcune categorie di lavoratori svantaggiati)
- tetto mensile: 500 euro (elevato a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni della ZES unica, ovvero nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, con l'aggiunta di Marche e Umbria)
- requisito: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da 12 mesi con specifiche condizioni di svantaggio
- limite di spesa: 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027, 135,4 milioni per il 2028
La platea stimata dal Governo è di circa 52.400 lavoratori.
Bonus ZES 2026 (art. 3)
L'articolo 3 introduce uno specifico esonero contributivo del 100% — fino a 650 euro mensili per 24 mesi — per le imprese con fino a 10 dipendenti che assumono a tempo indeterminato, nella ZES unica per il Mezzogiorno, lavoratori che abbiano compiuto i 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Platea stimata: circa 10.000 lavoratori.
Incentivo alla stabilizzazione (art. 4)
L'articolo 4 prevede un esonero del 100% (fino a 500 euro mensili per 24 mesi) per i datori di lavoro che, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, trasformino in contratto a tempo indeterminato rapporti a termine di durata non superiore a 12 mesi, instaurati entro il 30 aprile 2026, con lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato. Platea stimata: circa 16.200 lavoratori. La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Conciliazione famiglia-lavoro (art. 6)
Le imprese certificate secondo la prassi di riferimento UNI PdR 192 del 14 aprile 2026 — che definisce un sistema di gestione per la conciliazione vita-lavoro — accedono a un esonero contributivo a carico del datore di lavoro nella misura non superiore all'1% e nel limite di 50.000 euro annui per azienda, riconosciuto per gli anni 2026, 2027 e 2028. Le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale entro 30 giorni dalla conversione.
Novità introdotta in sede di conversione: l'art. 6 si arricchisce di un comma 5-bis che istituisce un flusso informativo tra enti locali e INPS sulle strutture educative per l'infanzia. A decorrere dal 1° luglio 2026, i Comuni comunicano all'INPS il codice fiscale e gli elementi identificativi delle strutture pubbliche e private abilitate all'erogazione di servizi educativi per l'infanzia ai sensi del D.Lgs. 65/2017. La prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 1° settembre 2026; gli aggiornamenti successivi entro il 1° settembre di ogni anno. I dati acquisiti saranno messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. L'adempimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Decreto 1° maggio 2026: il Salario giusto
Il decreto codifica per la prima volta nella legislazione italiana il concetto di "salario giusto", ancorandolo ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (art. 36 Cost.). Le regole fondamentali sono:
- I CCNL delle OO.SS. più rappresentative costituiscono il benchmark inderogabile per settore e categoria
- I CCNL diversi non possono prevedere trattamenti inferiori
- Per i settori non coperti da CCNL, si applica per analogia il contratto più connesso all'attività svolta
- L'accesso ai benefici del decreto è condizionato al rispetto del trattamento economico complessivo così determinato
- La piattaforma SIISL dovrà indicare il CCNL applicato con il relativo codice alfanumerico unico
Novità introdotta in sede di conversione — definizione legale del trattamento economico complessivo (art. 7, comma 4-bis): il testo approvato dalla Commissione inserisce una definizione puntuale del TEC, che comprende tutte le voci retributive fisse e continuative (dirette, indirette e differite) definite dai CCNL più rappresentativi, le mensilità aggiuntive e le indennità fisse, le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e gli altri istituti economicamente rilevanti definiti dalla contrattazione. Sono escluse le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
Novità introdotta in sede di conversione — contrattazione collettiva di prossimità (art. 7-bis, nuovo): i contratti di prossimità devono essere depositati presso il Ministero del Lavoro e l'archivio CNEL. Le intese con trattamenti peggiorativi stipulate da datori di lavoro con fino a 15 dipendenti devono essere sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente; in tutti i casi di peggioramento, i lavoratori interessati devono essere informati entro tre giorni dalla sottoscrizione.
Monitoraggio retributivo (art. 8)
Viene istituito un sistema di collaborazione tra CNEL, INPS, ISTAT, INAPP e Ispettorato Nazionale del Lavoro per raccogliere dati retributivi disaggregati per genere, età, disabilità, settore e dimensione d'impresa, e per elaborare indicatori di adeguatezza e copertura contrattuale. Le regole tecniche saranno definite con decreti ministeriali.
Novità introdotta in sede di conversione: al sistema è affidata anche l'elaborazione periodica di indicatori sintetici sul costo della vita, sul mercato delle locazioni immobiliari e sui prezzi al consumo, anche a livello locale (nuova lettera b-bis).Rapporto nazionale sulle retribuzioni e CNEL (art. 9)
Il CNEL viene incaricato di produrre annualmente un Rapporto nazionale sulle retribuzioni da trasmettere alle Camere, con dati di copertura contrattuale e analisi per settori omogenei. Viene inoltre istituito un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali depositati al Ministero del Lavoro, integrato nell'archivio nazionale esistente. L'archivio dovrà essere operativo entro 30 giorni dalla conversione.
Novità introdotte in sede di conversione: il Rapporto dovrà essere articolato anche per ambiti territoriali omogeneie includerà indicatori relativi a costo della vita, costi abitativi, componente energetica e potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi territori. Il CNEL è inoltre incaricato di estrarre dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando contestualmente l'archivio nazionale (nuovo comma 3-ter).
Rinnovi contrattuali (art. 10)
Il testo approvato dalla Commissione modifica in modo sostanziale il meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni rispetto al decreto originario. In caso di mancato rinnovo del CCNL entro i primi 9 mesi dalla scadenza naturale (non più 12), le retribuzioni vengono adeguate automaticamente alla variazione dell'IPCA-NEI — indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (non più il generico IPCA) — nella misura del 50% della stessa (non più 30%), a titolo di anticipazione forfetaria, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali. Decorsi i 12 mesi dalla scadenza naturale, cessa anche il riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale, fino al rinnovo.
Sono esclusi dall'adeguamento automatico i settori ad elevata stagionalità e variabilità dei ricavi (identificati per rinvio al D.P.R. 1525/1963) e, novità introdotta in sede di conversione, i settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del SSN, individuati con apposito decreto ministeriale entro 90 giorni dalla conversione; per tali categorie la misura è determinata dalla contrattazione collettiva su base di indicatori settoriali, con il limite invalicabile del 50%.
Le disposizioni si applicano ai contratti che scadono dopo l'entrata in vigore del decreto; per quelli già scaduti, dal 1° gennaio 2027.
Codice unico del CCNL (art. 11)
Tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore viene inserito il codice alfanumerico unico del CCNL applicato, che dovrà comparire anche nella busta paga e nelle comunicazioni obbligatorie. Il codice sarà utilizzato da Ministero del Lavoro, INL, INPS e CNEL per monitorare l'effettiva applicazione dei contratti e programmare l'attività di vigilanza.
Novità introdotta in sede di conversione: l'obbligo è limitato ai soli datori di lavoro privati, con espressa esclusione delle pubbliche amministrazioni.
Decreto 1° maggio 2026: contrasto al caporalato digitale
Questo capo recepisce la Direttiva UE 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali, introducendo misure specifiche che interessano in modo particolare i rider delle piattaforme di food delivery.
Novità introdotta in sede di conversione — ambito di applicazione (art. 11-bis, nuovo): la Commissione ha inserito un articolo di perimetro che limita l'applicazione dell'intero Capo III ai lavoratori di cui al Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015, ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto di piattaforme digitali.
Qualificazione del rapporto di lavoro (art. 12)
Per i lavoratori delle piattaforme digitali, la qualificazione del rapporto dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla forma contrattuale scelta. Quando emergono indici di eterodirezione o controllo — anche mediante sistemi algoritmici — scatta una presunzione iuris tantum di subordinazione, superabile con prova contraria.
Novità introdotte in sede di conversione: il testo approvato dalla Commissione ha riscritto i commi 2 e 3 con formulazione più ampia e meno casistica. La qualificazione del rapporto tiene ora conto di «tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale», compresi quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati — non più un elenco tassativo di poteri (organizzazione, direzione, controllo, valutazione). La presunzione di subordinazione scatta quando emergono «fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo», formula che sostituisce i precedenti «indici di controllo o eterodirezione esercitati anche mediante gestione algoritmica».
Obblighi informativi delle piattaforme (artt. 13 e 14)
Le piattaforme devono:
- comunicare indicatori di rischio individuati dal Ministero del Lavoro e conservare per almeno 5 anni i dati su accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi
- informare i lavoratori in modo chiaro sui sistemi algoritmici utilizzati per assegnare attività, determinare compensi, valutare prestazioni e sospendere l'accesso
- garantire il diritto a una spiegazione intelligibile delle decisioni automatizzate e al riesame con intervento umano
Novità introdotta in sede di conversione (art. 14, comma 2): il diritto alla spiegazione intelligibile e al riesame con intervento umano è stato circoscritto a specifiche categorie di decisioni automatizzate, ovvero quelle che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura dell'account, il diniego della retribuzione per il lavoro prestato o la modifica della situazione contrattuale del lavoratore. Il testo originario prevedeva un diritto più ampio, esteso a qualsiasi decisione che incidesse sulle condizioni di lavoro o sul compenso.
Tutele specifiche per i rider (art. 15)
Modificando il D.Lgs. n. 81/2015, il decreto introduce:
- Identità digitale obbligatoria: accesso alla piattaforma solo tramite SPID, CIE, CNS o autenticazione a più fattori (MFA)
- Divieto di cessione delle credenziali, con sanzione amministrativa pecuniaria da 800 a 1.200 euro
- Un solo account per codice fiscale: divieto per le piattaforme di rilasciare account multipli per la stessa persona
- Libro unico del lavoro (dal 1° luglio 2026): il committente deve annotare mensilmente numero di consegne e importo totale erogato al lavoratore
- Formazione base obbligatoria: entro 30 giorni dalla prima prestazione, il rider deve completare un corso sulla piattaforma SIISL; in caso di mancato completamento protratto per tre mesi, sanzione amministrativa pecuniaria al committente da 800 a 2.400 euro
Novità introdotte in sede di conversione:
- Sanzione account multipli: la sanzione non è più parametrata «per ogni account in più» ma è un'unica sanzione da 1.000 a 1.500 euro per ogni violazione della disposizione. La Commissione Giustizia ha peraltro segnalato che la formulazione potrebbe non coprire anche il divieto di commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore.
- Proroga LUL (nuovo comma 1-bis): per le annotazioni relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il termine del 1° luglio 2026 è prorogato di 90 giorni.
- Formazione base: il decreto ministeriale annuale che stabilisce le attività formative essenziali richiede ora la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
- Mance digitali: la voce, presente nella formulazione originaria del decreto, non compare nel testo approvato dalla Commissione: l'obbligo di annotazione nel LUL riguarda il numero di consegne e l'importo totale erogato, senza menzione specifica delle mance.
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Esoneri contributivi assunzioni 2026: ecco le istruzioni
ll decreto legge 62 2026 detto "1 Maggio" introduce per il 2026 un pacchetto di esoneri contributivi totali (100%) a favore dei datori di lavoro privati che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori. Il 14 maggio l'istituto ha pubblicato le circolari di istruzioni dettagliate (vedi ultimo paragrafo)
L'impianto normativo si articola in quattro misure distinte — Bonus Donne, Bonus Giovani, Bonus ZES e Stabilizzazione — ciascuna con propri requisiti soggettivi e limiti di importo, ma accomunate da alcuni principi :
- l'esonero riguarda esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL;
- resta ferma l'aliquota di computo pensionistico, cioè lo sgravio non incide sulle futura pensione del lavoratore;
- il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi;
- non è applicabile a rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e ai dirigenti.
Tutti i bonus sono soggetti a monitoraggio INPS e vincolati a un tetto di spesa pluriennale, oltre il quale l'istituto cesserà di accogliere nuove domande.
ATTENZIONE Il decreto interviene contestualmente ad abrogare il comma 1-bis dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 cd Decreto Milleproroghe (convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26), che aveva prorogato incentivi all'assunzione di natura analoga già operativi, istituiti con il Decreto Coesione 2024 — strutturati in modo simile ma con perimetri e massimali differenti .
Inoltre va posta attenzione al fatto che l’accesso ai benefici contributivi è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri indicati dallo stesso decreto (retribuzione non inferiore a quella stabilito dai CCNL piu rappresentativi).
Le circolari non offrono chiarimenti su questo punto, probabilmente in attesa di precisazioni ministeriali
Va anche detto che i primi tre incentivi sono già in vigore mentre per il quarto è necessaria l'approvazione da parte della Commissione europea.
Vediamo di seguito tutti i dettagli di ciascuna misura e ulteriori aspetti operativi comuni.
Bonus Donne e Bonus Giovani 2926
Il Bonus Donne ( previsto all' art. 1 del DL 62 2026) è rivolto alle lavoratrici svantaggiate di qualsiasi età, prive di impiego regolare da almeno 24 mesi — o da 12 mesi se appartenenti alle categorie b)–g) del Reg. UE 651/2014 — assunte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
L'esonero dura fino a 24 mesi, con un tetto mensile di 650 euro (800 euro per le residenti nella ZES unica del Mezzogiorno).
Il Bonus Giovani (art. 2) si applica ad assunzioni di under 35 senza impiego da almeno 24 mesi (o 12 mesi se rientranti nelle categorie c), e), f), g) del medesimo regolamento US ), non dirigenziali, con soglia di 500 euro mensili — elevata a 650 euro per le unità produttive nelle regioni Abruzzo, Molise,Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
Bonus ZES 2026 e Bonus stabilizzazione
il Bonus ZES (art. 3) è una misura specifica per le microimprese del Mezzogiorno: vi accedono esclusivamente i datori di lavoro privati con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, che assumano presso una sede ubicata nelle regioni della ZES unica.
Il target è costituito da over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. Il tetto mensile è di 650 euro per un massimo di 24 mesi.
L'incentivo alla stabilizzazione (art. 4) , valido in tutto il territorio nazionale, introduce invece un meccanismo innovativo: premia la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi, a condizione che il lavoratore abbia meno di 35 anni e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato.
Le trasformazioni devono avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità da rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026. Il limite mensile è di 500 euro per 24 mesi, subordinato ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE.
Condizioni comuni, tutele e risorse finanziarie
Tutte e quattro le misure condividono alcune condizioni operative fondamentali.
- le assunzioni o trasformazioni devono determinare un incremento occupazionale netto, calcolato sottraendo il numero medio dei dipendenti nei 12 mesi precedenti dal numero rilevato mese per mese, con ponderazione per i part-time e considerazione al netto delle variazioni nelle società collegate ex art. 2359
- :il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti l'assunzione.
- in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata — del lavoratore assunto o di uno con la stessa qualifica — scatta la revoca con recupero integrale del beneficio fruito.
- In caso mancata assunzione entro 10 giorni dall'autorizzazione INPS la richiesta decade e i fondi sono rimessi in circolo. Resta possibile inviare una nuova istanza
Si segnala anche che malgrado la norma in vigore l'Obbligo di pubblicazione della posizione sul portale SIISL non è ancora operativo perche manca il decreto ministeriale attuativo .
Le risorse complessive per il 2026 ammontano a circa 180,4 milioni di euro (26,5 + 109,7 + 26 + 18,2), con proiezioni fino al 2028 per un totale di circa 907 milioni di euro sull'intero triennio.
Tabella di riepilogo – Scarica le istruzioni INPS
isura Destinatari Periodo assunzione Durata esonero Limite mensile Limite ZES / Sud Spesa 2026 Operatività Bonus DonneArt. 1 — 100% contrib. datoriali Donne qualsiasi età, senza lavoro regolare ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie b–g Reg. UE 651/2014) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
12 mesi se già "lavoratrice svantaggiata" lett. a–g650 €/ mese per lavoratrice 800 €/ mese (ZES Mezzogiorno) 26,5 mln €63,7 mln (2027) · 51,3 mln (2028) Istruzioni INPS Bonus GiovaniArt. 2 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, senza lavoro ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie c, e, f, g) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
12 mesi se già "lavoratore svantaggiato" lett. a–g500 €/ mese per lavoratore 650 €/ mese (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria) 109,7 mln €252,4 mln (2027) · 135,4 mln (2028) Istruzioni INPS Bonus ZESArt. 3 — 100% contrib. datoriali Over 35, disoccupati ≥ 24 mesi — solo datori con ≤ 10 dipendenti, sede in ZES unica Mezzogiorno 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi — (solo ZES) 650 €/ mese per lavoratore 26 mln €60 mln (2027) · 34 mln (2028) Istruzioni INPS StabilizzazioneArt. 4 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, mai occupati a tempo indet. — trasformazione da TD ≤ 12 mesi, instaurato entro 30/04/2026 1° ago – 31 dic 2026 24 mesi 500 €/ mese per lavoratore 500 €/ mese (nessun extra Sud) 18,2 mln €87,5 mln (2027) · 69,3 mln (2028) ⚠ Autorizzaz. UE art. 108 TFUE Scarica la circolare INPS 57 Bonus Donne
Scarica la circolare INPS 56 Bonus ZES
Scarica la circolare INPS 55 2026 Bonus Giovani
Incentivi solo con Salario giusto
ATTENZIONE, come anticipato sopra, nel decreto 62 2026 viene definito il concetto di “salario giusto” ovvero di retribuzione adeguata, a norma della costituzione, che coincide con il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL e UIL).
Non si tratta quindi solo della paga base, ma dell’insieme delle voci retributive previste dal CCNL applicabile al settore, alla dimensione e alla natura del datore di lavoro , ovvero il TEC : Trattamento Economico Complessivo.
Nei settori privi di contrattazione, il datore di lavoro è comunque tenuto a fare riferimento al CCNL più affine all’attività svolta.
In tema di bonus per le assunzioni il decreto stabilisce che l’accesso ai benefici è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri sopra indicati.
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Bonus assunzioni giovani editoria IT: richieste in scadenza
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale , con qualche settimana di ritardo, l'atteso decreto del 2 dicembre 2025 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria che disciplina le modalità applicative per la fruizione del contributo a sostegno delle assunzioni effettuate nel 2025 nel campo della digitalizzazione editoriale, come previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 17 settembre 2025. Dal 12 marzo è possibile inviare le domande , con scadenza il prossimo martedì 14 aprile.
Ecco tutti dettagli e le istruzioni in merito.
La misura: importo e requisiti dei beneficiari
Il provvedimento attua una misura volta a incentivare:
- l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel settore editoriale;
- l’innovazione tecnologica e la transizione digitale delle imprese editoriali;
- il rafforzamento delle competenze nel campo della digitalizzazione dei media.
La misura è finanziata con risorse residue del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria” e o consiste in un contributo forfettario pari a 10.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2025
Il contributo è riconosciuto:
- entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro;
- nel rispetto del regime europeo degli aiuti “de minimis” (Reg. UE n. 2831/2023)
ATTENZIONE In caso di domande eccedenti le risorse disponibili, si procederà a riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto
Per le assunzioni di professionalità specialistiche è previsto uno stanziamento massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce tetto di spesa
Soggetti beneficiari
possono accedere al contributo i datori di lavoro appartenenti a:
- imprese editrici di quotidiani (ATECO 58.12);
- imprese editrici di periodici (ATECO 58.13);
- agenzie di stampa (ATECO 60.31);
- emittenti radiofoniche (ATECO 60.10);
- emittenti televisive (ATECO 60.20);
purché non partecipate dallo Stato
Ulteriori requisiti:
- iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC);
- assenza di procedure di liquidazione volontaria, coatta o giudiziale;
- regolarità contributiva e previdenziale
Le assunzioni agevolabili
Il contributo riguarda esclusivamente assunzioni a tempo indeterminato perfezionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025 di lavoratori con età inferiore a 36 anni; in possesso di competenze specialistiche funzionali all’innovazione digitale.
Le competenze devono riguardare:
- digitalizzazione editoriale;
- comunicazione e sicurezza informatica;
- servizi online nel settore dei media
comprovate attraverso almeno una delle seguenti modalità:
- titolo di studio conseguito al termine di un percorso formativo;
- attestato rilasciato da enti accreditati o altri soggetti formatori;
- esperienza professionale documentata per almeno sei mesi continuativi, finalizzata all’acquisizione delle competenze richieste
Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi
Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite l’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it nel periodo compreso tra
- il 12 marzo 2026 (ore 10:00) e
- il 14 aprile 2026 (ore 17:00)
La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva attestante:
- il possesso dei requisiti soggettivi;
- gli estremi dei contratti di assunzione (dati anagrafici, data, qualifica/mansione);
- il titolo o l’esperienza comprovante le competenze;
- le coordinate bancarie dell’impresa
I dati sulle assunzioni sono verificati dal Dipartimento tramite flussi informativi con l’INPS
Dopo la verifica delle domande il Dipartimento forma un elenco dei beneficiari con l’importo spettante e approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito istituzionale
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente indicato nella domanda.
Eventuali quesiti o richieste di chiarimento dovranno essere inoltrati, tramite posta elettronica ordinaria, alla casella di posta dedicata: [email protected], indicando nell’oggetto la dicitura “Contributo assunzioni nel 2025”.
Controlli e revoca
Il Dipartimento effettua controlli, anche a campione e potrà richiedere la documentazione attestante assunzioni e competenze;
In caso di violazioni puo disporre i la revoca e il recupero delle somme in caso di insussistenza dei requisiti o dichiarazioni mendaci .
I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o perdita dei requisiti.
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Bonus assunzioni ZES: ecco le istruzioni per l’esonero
Con la circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026 l’Istituto ha finalmente fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 24 del DL 7 maggio 2024 n. 60, convertito dalla legge n. 95/2024 (c.d. decreto Coesione), a quasi due anni dalla istituzione
La misura è destinata ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato di over 35 in sedi o unità produttive ubicate nei territori della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.
La circolare interviene a valle del periodo agevolato e disciplina requisiti soggettivi e oggettivi, modalità di presentazione delle domande, limiti di spesa e soprattutto le istruzioni per l’esposizione dell’esonero nei flussi Uniemens a partire da febbraio 2026, con recupero degli arretrati.
Lo sgravio per la ZES misura e beneficiari
L’esonero contributivo trova fondamento nell’articolo 24 del DL n. 60/2024, che ha introdotto un incentivo finalizzato alle assunzioni stabili nelle regioni ricomprese nella ZES unica. In base alla disciplina vigente, rientrano nella ZES:
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Saregna
- Sicilia
A seguito dell’estensione disposta dalla legge n. 171/2025, dal 20 novembre 2025 sono incluse anche Marche e Umbria. Per queste ultime regioni, l’agevolazione è riconoscibile solo per le assunzioni effettuate da tale data.
Il beneficio è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, con esclusione della pubblica amministrazione e del lavoro domestico. Ulteriore requisito essenziale è il limite dimensionale: nel mese dell’assunzione il datore di lavoro deve occupare fino a un massimo di 10 dipendenti, calcolati al netto delle nuove assunzioni incentivate.
Bonus ZES 2024-25 le regole
L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e spetta esclusivamente per assunzioni:
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- di personale non dirigenziale;
- effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.
Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente. L’esonero è invece applicabile anche ai contratti part-time (con riproporzionamento del massimale) e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con riferimento, però, alla sede e ai requisiti dell’utilizzatore.
I lavoratori devono:
- aver compiuto 35 anni ed
- essere disoccupati da almeno 24 mesi alla data della prima assunzione incentivata.
È ammessa anche la fruizione residua dell’esonero in caso di riassunzione di lavoratori per i quali un altro datore abbia già beneficiato parzialmente del bonus.
L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse disponibili.
Adempimenti dei datori di lavoro per fruire del Bonus ZES
Per accedere all’agevolazione, i datori di lavoro devono presentare un’apposita istanza telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito INPS.
La domanda è necessaria anche per le assunzioni già effettuate e consente all’Istituto di verificare la capienza delle risorse e il rispetto dei requisiti normativi.
L’istanza deve contenere, tra l’altro:
- dati identificativi dell’impresa e numero dei dipendenti nel mese di assunzione;
- dati del lavoratore e dichiarazione sullo stato di disoccupazione;
- tipologia contrattuale e orario di lavoro;
- retribuzione mensile media e aliquota contributiva datoriale;
- regione e provincia di svolgimento della prestazione lavorativa.
Una volta autorizzato l’esonero, la fruizione avviene nei flussi Uniemens a partire dalla competenza di febbraio 2026.
Per l’esposizione dell’incentivo è stato istituito il codice causale “EZES”, con utilizzo dei codici L619 (periodo corrente) e L620 (arretrati).
Gli arretrati relativi ai mesi da settembre 2024 a gennaio 2026 possono essere recuperati esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026.
Resta fermo l’obbligo di regolarità contributiva (DURC), il rispetto dell’articolo 31 del DLgs n. 150/2015 e il divieto di cumulo con altri esoneri contributivi a carico del datore di lavoro, fatta salva la compatibilità con alcune agevolazioni fiscali e contributive specificamente indicate dalla norma.
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Sgravi imprese marittime UE e SEE: istruzioni INPS
E' stata pubblicata il 25 settembre 2025 la circolare INPS n, 129 con l'aggiornamento delle istruzioni sulle agevolazioni fiscali e contributive per il settore marittimo autorizzate dalla Commissione europea.
Con l’art. 41 del DL 144/2022 queste agevolazioni sono state estese anche a navi iscritte nei registri UE/SEE o battenti bandiera di tali Stati.
Gli oneri finanziari sono stimati in circa 14,5 milioni nel 2022, 20,3 nel 2023 e 19,1 annui dal 2024. Ecco le principali indicazioni per i datori di lavoro
Esonero contributi previdenziali per navi UE/SEE
Come anticipato, il decreto ha esteso l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali anche alle imprese di navigazione residenti o con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi UE/SEE. In sintesi:
- Possono accedere imprese italiane e straniere con sede stabile in Italia.
- L’esonero vale per navi UE/SEE o battenti bandiera UE/SEE usate in trasporto marittimo o attività assimilate (es. rimorchio, posacavi, draghe, navi di ricerca). Le navi devono essere iscritte in un elenco ministeriale.
- Sono richiesti il rispetto delle norme su equipaggi, contratti di arruolamento, cabotaggio e contratti collettivi.
- L’esonero vale per i marittimi per i quali è previsto l’obbligo di contributi in Italia, secondo il Reg. UE n. 883/2004.
- Per i marittimi italiani e UE residenti in Italia si applica il CCNL del settore armatoriale. L’esonero copre anche periodi di riposo a terra nei casi di continuità del rapporto di lavoro.
- Sono inclusi nell’esonero contributi IVS, NASpI, malattia, maternità, TFR, ecc.
- È escluso dall’esonero il contributo al Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo (Solimare).
- L’esonero decorre dal periodo di paga in corso alla data di autorizzazione dell’annotazione della nave nell’elenchi.
- Gli aiuti sono conformi agli orientamenti UE: il massimo beneficio previsto è l’azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi sociali.
Costituzione posizione e istruzioni Uniemens
Le imprese devono aprire una matricola contributiva per ogni nave annotata. La sede INPS competente dipende dalla sede legale (per imprese italiane) o dalla sede stabile in Italia (per imprese estere). Alla posizione viene attribuito un codice autorizzazione speciale (“8Z”). Per i marittimi in continuità di rapporto (CRL) è prevista una posizione aggiuntiva con codice “3L”.
I datori di lavoro devono continuare a dichiarare i marittimi per i quali spetta l’esonero nei flussi Uniemens, compilando:
l’elemento <Imponibile> (retribuzione imponibile previdenziale);
l’elemento <Contributo> (contributi calcolati sulla retribuzione).
I marittimi devono essere indicati con codici specifici nel campo <Tipo lavoratore>:
PM → personale di coperta (previdenza marinara, legge 413/1984);
P1 → personale di macchina e radiotelegrafico;
EM → personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro (CRL).
Esposizione del beneficio (esonero contributivo)
- Per applicare l’esonero previsto dall’art. 6-ter DL 457/1997, dal mese successivo alla pubblicazione della circolare, occorre valorizzare in <DatiRetributivi>/<InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:
- <CodiceCausale> → “EMIM” (esonero marittimi imbarcati su navi UE/SEE annotate nell’elenco ministeriale);
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> → “N”;
- <AnnoMeseRif> → mese di riferimento del conguaglio;
- <BaseRif> → retribuzione imponibile del mese (solo per arretrati);
- <ImportoAnnoMeseRif> → importo effettivamente conguagliato.
I dati trasmessi vengono riportati dall’INPS nei DM2013 virtuali con due nuovi codici:
R901 → esonero contributivo marittimi;
R902 → arretrati di esonero.
Gestione degli arretrati
La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere compilata per ogni mese di arretrato.
L’esposizione retroattiva riguarda il periodo dicembre 2023 – settembre 2025.
Tali arretrati possono essere dichiarati solo nei flussi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025.
Differimento per le imprese di navigazione
Le imprese che usufruiscono del differimento di cui all’art. 11 della legge 413/1984 hanno una finestra diversa:
possono esporre gli arretrati riferiti ai mesi passati direttamente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2025.
In sintesi: il datore di lavoro deve dichiarare normalmente imponibile e contributi, ma aggiungere i nuovi codici Uniemens che permettono di segnalare l’esonero, distinguendo competenze correnti e arretrati, con regole precise su tempi e modalità.
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Maxi deduzione assunzioni: regole di calcolo aggiornate
Tra le novità del decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 84 2025) è presente l' ART. 3: (Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Si tratta della modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato, prevista dal Dlgs 216/2023.
La norma corregge il perimetro delle imprese che rientrano nel cosiddetto “gruppo interno” per il calcolo dell’incremento occupazionale: vengono escluse tutte le società collegate, con effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta 2023.
In data 27 giugno è stato pubblicato sul sito del ministero dell'Economia un decreto interministeriale che introduce un fattore di correzione nei calcoli. Il provvedimento è apparso in GU il giorno 11 luglio 2025
Cosa cambia nella prima versione del decreto
Fino ad oggi, l’articolo 4, comma 7, lettera b) del Dlgs 216/2023 escludeva solo le società collegate controllate da soggetti esterni al gruppo.
Ora, la modifica normativa estende l’esclusione a tutte le società collegate ex articolo 2359 c.c., comprese anche quelle che agiscono da controllanti.
La circolare AdE 1/2025 già anticipava questa lettura, ma ora la norma la cristallizza. Vedi in merito: Maxi deduzione costo del personale in caso di nuove assunzioni
Inoltre, sono escluse anche le società a controllo congiunto, cioè quelle in cui le decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di più controllanti (come definite dal DM 25 giugno 2024).
Tali società devono essere considerate come entità autonome e non rientranti in alcun gruppo ai fini della deduzione.
Con la nuova formulazione, il “gruppo interno” si riferisce solo a soggetti residenti (società o persone fisiche) che esercitano un controllo diretto o indiretto su altre entità. Vi rientrano:
- Società controllanti e controllate residenti;
- Stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri;
- Persone fisiche o giuridiche che esercitano un ruolo di aggregazione (inclusi fiduciari, imprenditori individuali e professionisti).
- Questa delimitazione consentirebbe una verifica più coerente e mirata dell’effettivo incremento occupazionale legato alle agevolazioni.
Nuovo decreto ministeriale 27 giugno: calcolo con “fattore di correzione”
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto Interministeriale del 27 giugno 2025, che modifica il precedente Decreto MEF del 25 giugno 2024, attuativo dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023. La norma disciplina la cosiddetta “maxi deduzione” del costo del lavoro, prevista in caso di nuove assunzioni.
il nuovo decreto interviene con maggiore precisione sul tema del calcolo dell’incentivo fiscale in presenza di società appartenenti a un medesimo gruppo, allo scopo di evitare incertezze interpretative e fornire indicazioni operative uniformi.
Nel dettaglio, l’articolo 1 del decreto del 27 giugno 2025 sostituisce completamente il comma 8 dell’articolo 5 del decreto originario del 2024. Viene stabilito che, per i soggetti appartenenti a un gruppo interno, la maggiorazione spettante si calcola applicando al costo del lavoro agevolabile un “fattore di correzione”.
Tale fattore è definito come il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferiti a tutte le società che fanno parte del gruppo. In questo modo si tiene conto dell’andamento occupazionale globale del gruppo, garantendo che l’incentivo venga attribuito in modo proporzionato ed equo.
I dubbi evidenziati da Sole e Assonime
Incertezze sull’applicazione della maxi-deduzione nei gruppi di imprese, erano state sollevate dal Sole 24 Ore (nell'articolo del 20.6.2025 a firma Emanuele Reich Franco Vernassa) in quanto,secondo la relazione illustrativa del decreto e la circolare 1/E/2025, il calcolo della riduzione doveva basarsi sul numero delle cessazioni di rapporti di lavoro, anziché sul saldo netto dell’occupazione.
Anche Assonime, aveva evidenziato la disomogeneità rispetto alle imprese singole – per le quali conta il saldo netto – sollecitando un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della scadenza dei versamenti a saldo per il 2024.
Vedi anche Maxideduzione assunzioni rischio errori secondo Assonime