-
Espropriazioni per pubblica utilità e diritto del concessionario: chiarimenti ADE
Con la Risoluzione n 65/2025 le Entrate pubblicano chiarimenti per le espropriazioni per pubblica utilità e diritto del soggetto concessionario e gli adempimenti di pubblicità immobiliare e in ambito catastale.
Espropriazioni per pubblica utilità e diritto del concessionario
Con la Risoluzione in oggetto le Entrate chiariscono che la trascrizione dei provvedimenti di esproprio può essere effettuata solo in favore del Demanio, divenuto il nuovo proprietario, e non a favore del concessionario dell’immobile espropriato.
Il diritto del concessionario si evidenzia nelle intestazioni catastali attraverso lo strumento degli annotamenti da richiedersi con apposita istanza.
Una società che si occupa della gestione e della manutenzione delle strade di proprietà dello Stato e provvede agli espropri in base ad apposita convenzione, chiede se può ottenere la trascrizione dell’atto di esproprio, riconosciuto al Demanio in qualità di proprietario del bene, per il corrispondente diritto derivante dalla concessione.
L’ente richiedente rileva che la Conservatoria dei registri immobiliari, destinataria della richiesta di trascrizione, ritiene che il richiamato “uso del concessionario” possa trovare evidenza nelle intestazioni catastali, ma non anche nei registri immobiliari, poichè non riguarda un diritto reale.
L’Agenzia evidenzia che il Testo unico sugli espropri (Dpr 327/2001) indica i soggetti competenti all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo quali:
- le amministrazioni statali,
- le Regioni,
- le Province,
- i Comuni e gli altri enti pubblici
Tali disposizioni attribuiscono al beneficiario la trascrizione dell’esproprio ma non citano il soggetto a favore del quale verrà trascritta la proprietà.
Per cui in assenza di tale indicazione il destinatario titolare dell’immobile oggetto di esproprio potrà essere solo il Demanio dello Stato.
L'articolo 23 del Testo unico sugli espropri precisa che la trascrizione a favore del concessionario non è richiesta.
Inoltre, la stessa trascrizione avrebbe comunque finalità diverse da quelle previste per i diritti reali che devono essere opponibili a terzi in base al criterio della priorità.
L’Agenzia ritiene che non è possibile la trascrizione dei provvedimenti di esproprio, oltre che in favore del nuovo proprietario Demanio dello Stato anche a favore del concessionario degli immobili espropriati.
Viene sottolienato che la pubblicità immobiliare e il catasto rappresentano due sistemi con finalità diverse ossia:
- il sistema della trascrizione ha lo scopo principale di rendere opponibili ai terzi gli atti relativi ai diritti reali su beni immobili,
- l’intestazione catastale risponde all’esigenza inventariale di tenere aggiornate le intestazioni dell’immobile per finalità fiscali.
Sulla base dell’atto di concessione fra lo Stato e l’ente che risulta concessionario/gestore e allo stesso tempo competente agli espropri, invece, sarà possibile richiedere il completamento dell’intestazione catastale in favore di questo ultimo ente per il corrispondente uso di cui beneficia.
-
Fogli Mappe Catastali gratis online: l’Ade ufficializza
Con Provvedimento n 147576 del 25 marzo le Entrate dettano le regole per scaricare gratuitamente i fogli delle mappe catastali direttamente sul sito delle Entrate.
Fogli Mappe Catastali gratis online: sul sito Ade
Dal 1° gennaio 2025 è possibile, a titolo del tutto gratuito ed esclusivamente via web, fruire dei fogli della mappa catastale.
Il servizio gratuito è stato ufficializzato dal Provvedimento del 25 marzo con cui si dettano le regole per usufruire di questa opportuniutà.
Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, determina le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale per l’intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito per delega dello Stato dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano
Si dispone che i fogli di mappa sono resi disponibili, gratuitamente ed in modalità telematica, mediante l’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle entrate ovvero, nei casi previsti, attraverso SMIDT e Portale per i Comuni.
Inoltre si recano le disposizioni transitorie per consentire, nelle more del completamento della trasposizione digitale dell’archivio cartografico catastale – in particolare di quello raffigurante stadi storici della mappa catastale, a partire dagli
esemplari originali unici risalenti alla fase di formazione del catasto – e dell’implementazione dei pertinenti servizi telematici per la generalità dell’utenza, la fruibilità dei fogli di mappa non disponibili telematicamente, mediante consultazione puntuale – quale atto del catasto dei terreni, ai sensi dell’art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 – eseguita presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, con o senza rilascio di stampa o in formato digitale.Attenzione al fatto che, come precisato anche dalla Rivista Fiscoggi delle Entrate, la nuova opportunità interessa non solo l’utenza istituzionale e quella dei tecnici professionisti, ma anche i privati cittadini accedendo a un patrimonio cartografico di carte catastali ufficiali dello Stato, rappresentate in circa 300mila file vettoriali e georiferite sul Sistema di riferimento geodetico nazionale, a rappresentazione di un territorio nazionale costituito da oltre 86 milioni di particelle catastali.
-
Mappe catastali: i nuovi servizi per gli utenti Sister dal 16.07
Con un comunicato stampa di oggi 16 luglio l'ade informa del fatto che sono attivi due nuovi servizi per gli utenti Sister, la piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate dedicata ai professionisti abilitati e agli enti pubblici e privati.
Vediamo i dettagli.
Mappe catastali: i nuovi servizi Ade dal 16 luglio
Sulla piattaforma in oggetto si può dal 16 luglio richiedere le visure degli stadi storici delle mappe, cioè “l’istantanea” della mappa a una data precisa, e dei fogli originali di impianto, ovvero gli esemplari unici delle mappe, come disegnati nel periodo di “formazione” del Catasto, dal 1886 al 1956.
A questi due servizi di consultazione si aggiunge la possibilità di acquistare le immagini dei fogli originali di impianto e i file vettoriali delle mappe, anche in formato open.
Gli utenti di Sister possono adesso ottenere l’estratto di una mappa a uno specifico stadio storico, dal 2014 ad oggi.
Nell’archivio catastale è registrata ogni singola variazione nelle geometrie delle mappe in quest’arco temporale.
L’utenza professionale, inoltre, può eseguire la ricostruzione storico-grafica delle geometrie delle particelle catastali di interesse indicando il numero della particella esistente alla data della richiesta.
Le nuove funzionalità prevedono anche la possibilità di richiedere la visura dei fogli originali di impianto, cioè gli esemplari unici delle mappe, disegnati a mano e costruiti con le informazioni rilevate sul terreno dai tecnici del Catasto al momento dell’impianto del sistema cartografico.
Inoltre si rendono disponibili per l’acquisto oltre 200.000 immagini dei fogli originali di impianto delle mappe per cui è stata completata la georeferenziazione, cioè l’attribuzione di coordinate.
Infine, si possono acquistare anche i files vettoriali delle mappe utilizzabili direttamente nei software GIS (Geographical Information System) e in un formato open, più adatto all’interscambio e all’archiviazione dei dati geometrici.
Il canale telematico consente di consultare le banche dati per eseguire visure, ricerche catastali ed ispezioni ipotecarie, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia.
-
Catasto: nuovo Pregeo di cartografia, versione 10.6.3
Con la Risoluzione n 20 del 18 aprile le Entrate rendono disponibile l'aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni. Viene estesa la procedura Pregeo 10, versione 10.6.3.
Viene precisato che dalla data di emanazione della risoluzione, quindi dal 18 aprile, gli atti di aggiornamento geometrico sono predisposti dai professionisti redattori con la versione “10.6.3 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10.
Invece, la versione “10.6.2 – APAG 2.12”, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente supportata da Sogei fino alla data del 30 giugno 2024.Ricordiamo che Pregeo delle Entrate (PREtrattamento atti GEOmetrici) è una procedura ad uso dei tecnici professionisti per la predisposizione su supporto informatico, e la presentazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate degli Atti geometrici d'aggiornamento del Catasto.
La procedura, limitatamente alla funzioni di calcolo e controllo formale dei dati, è identica alla versione utilizzata dagli Uffici per il trattamento e l'approvazione degli atti presentati.
Gli atti di aggiornamento catastali sono costituiti da: tipo frazionamento tipo mappale, tipo frazionamento + tipo mappale e tipo particellare.
Vediamo una sintesi dei cambimenti dell'applicativo e poi dettagli sulla procedura di dematerializzazione delle lettere di incarico, precisando che il tema viene trattato al punto 2.1 della risoluzione e poi al punto 5.1 dell'Allegato tecnico con istruzioni pratiche.
La nuova versione della procedura Pregeo 10.6.3
La nuova versione della procedura Pregeo 10.6.3, pubblicata il 18 aprile 2024 è stata migliorata come di seguito descritto:
- Nel modulo di compilazione delle lettere di incarico è stato inserito il campo “numero di lettere
- È stata introdotta la compilazione assistita, in relazione alla casistica selezionata, e successiva dematerializzazione completa della Lettera d’Incarico, di cui alle circolari n. 194/T del 13 luglio 1995 e n. 49/T del 27 febbraio 1996
- Nella scheda Predisposizione Atto di Aggiornamento ed Allegati è stato inserito il comando “Frazionamento EU”
- È stata inserita la finestra di selezione della casistica del frazionamento di particella/e Ente Urbano, tra quelle previste dalla Circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023
- È stata predisposta la finestra per l’inserimento delle unità immobiliari urbane (UIU) dalle quali mutuare le ditte da assegnare alle particelle derivate da frazionamento EU, in cod. 450, da censire al Catasto Terreni, mediante caricamento dell’estratto di mappa evoluto e selezione dal relativo menu, ovvero mediante inserimento manuale della UIU dalla quale mutuare la ditta, ovvero mediante creazione manuale di una ditta quadrata, nel caso di BCC e BCNC
- Nella Relazione Tecnica Strutturata dell’atto Pregeo, in caso di frazionamento EU, compare la casistica autorizzata del frazionamento al Catasto Terreni, unitamente alla particella derivata, alla UIU di provenienza della intestazione da assegnare e alla ditta stessa
- È stata implementata la gestione del nuovo estratto di mappa “evoluto” il quale integra le informazioni cartografiche e dell’archivio censuario di Catasto Terreni con quelle censuarie relative al Catasto Fabbricati
- Nella Relazione Tecnica Strutturata viene automaticamente selezionata la zona di riferimento tra quelle codificate, ai fini della tolleranza delle misurate
- È stato migliorato l’algoritmo per la compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari che concorre, nel caso di modello cosiddetto “blindato” in assenza di modifiche da parte del tecnico redattore, all’approvazione automatica con “esito positivo” senza necessità di ulteriori verifiche da parte dell’operatore dell’Ufficio
- Nel menu Libretti Pregeo/Servizio è stato introdotto il nuovo modulo “Gestione GNSS” per il trattamento e l’elaborazione dei dati di rilievo effettuato con strumentazione satellitare sia in modalità RTK (cinematica in tempo reale) sia in modalità Elaborazione statica (post processing)
- All’interno del modulo GNSS, attraverso i corrispondenti comandi attivati in sequenza, è possibile visualizzare lo schema del rilievo sovrapposto alla cartografia catastale, salvare le coordinate ECEF (Geocentriche) del rilievo in estensione .csv, escludere eventuali punti con scarto quadratico medio elevato
- Il libretto delle misure viene predisposto ed archiviato in automatico, con un numero di protocollo, a conclusione di tutte le operazioni, di cui al punto precedente, mediante il comando “Libretto Pregeo”
- Nella riga 1 del libretto delle misure il professionista deve selezionare la metodologia del rilievo realizzato tra quelle indicate (PPS, NRTK, RTK, REALVRS)
- Nel caso di rilievo in modalità PPS o NRTK il punto “10000” sarà individuato come “Reference” con attivazione automatica del check-box: «Coord geocentriche note riferite a reti GNSS»
Dematarializzazione lettere di incarico: la nuova versione di Pregeo
Al fine di fornire indicazioni operative univoche ai professionisti e per uniformare i controlli, sono state implementate le funzionalità informatiche che consentono la compilazione assistita e la completa dematerializzazione della lettera di incarico.
In particolare, la circolare n. 49/T definiva puntualmente le modalità ordinarie e le eccezioni ammissibili per la sottoscrizione dei tipi di aggiornamento, che sono stati distinti, sulla base della conformità o meno al decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994, nelle seguenti tre fattispecie:- Tipi redatti in conformità alle disposizioni vigenti;
- Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti;
- Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti, ma ricevibili ed iscrivibili in atti.
L’ultima fattispecie comprende gli atti di aggiornamento con mancata sottoscrizione e/o mancata autorizzazione al mandato al tecnico professionista da parte di tutti i titolari di diritti reali, che risultano ricevibili ed iscrivibili in atti da parte dell’Agenzia quando presentano lettera di incarico al tecnico, riportante le motivazioni della mancata sottoscrizione e/o autorizzazione al mandato.
Le possibili motivazioni elencate nella circolare n. 49/T del 1996 sono:
- Cause di forza maggiore (irreperibilità, morte presunta di persone fisiche, inesistenza o soppressione di persone giuridiche);
- Interesse legittimo all’attivazione della procedura di aggiornamento catastale;
- Sentenza o ordinanza dell’Autorità Giudiziaria.
La nuova versione del software consente la compilazione guidata e la dematerializzazione della lettera di incarico, nel rispetto del format allegato alla citata circolare n. 49/T del 1996.
Le modalità di compilazione, attraverso le nuove funzionalità informatiche – nei diversi casi di motivazioni di mancata sottoscrizione e/o autorizzazione al mandato – sono dettagliatamente illustrate nell’allegato tecnico.
Allegati: -
Tassazione decreti esproprio: le entrate quantificano le imposte
Con risposta a interpello n 410 del 1 agosto le entrate forniscono chiarimenti sulla tassazione da applicare, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, ai decreti di esproprio con cui é disposto il trasferimento contestuale della proprietà di più beni immobili (appartenenti ad una o più ditte proprietarie) in favore di un unico beneficiario (soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio) – articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
L'agenzia replica ad un istante, l'Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione. che è chiamato a svolgere le funzioni di ''Autorità Espropriante'' ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 32 e che, nell'ambito dei procedimenti espropriativi per pubblica utilità di competenza, cura la repertoriazione, registrazione, trascrizione e voltura catastale degli atti conclusivi del procedimento espropriativo (ovvero del decreto di esproprio e/o dell'atto di cessione volontaria).
L'agenzia ricorda che con alcuni documenti di prassi è stato chiarito che, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i decreti di esproprioche prevedono distinti trasferimenti immobiliari in capo a soggetti diversi sono qualificabili ''atti plurimi'', in quanto, pur costituendo formalmente un solo provvedimento, contengono più disposizioni negoziali che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, poiché si riferiscono a soggetti e oggetti espropriati distinti ed autonomi.
Ad essi, pertanto, vanno applicate le imposte in relazione a quanti sono i trasferimenti posti in essere, distintamente per ciascuno.
Per quanto concerne la misura delle imposte si fa presente che l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevede, in via generale, che per gli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari soggetti all'imposta proporzionale di registro di cui all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (cfr. la citata circolare n. 2/E del 2014).
Pertanto, per i trasferimenti a favore degli enti pubblici territoriali soggetti ad imposta proporzionale di registro di cui all'articolo 1 della citata Tariffa, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna (cfr. citata circolare n. 2/E, paragrafo 1.4).
Con riferimento ai decreti di esproprio in esame deve ritenersi che le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna debbano applicarsi in relazione a ciascuna autonoma disposizione contenuta nel provvedimento.
In altri termini, per ogni decreto di esproprio comportante il trasferimento contestuale della proprietà di più beni immobili in favore di un unico beneficiario come è l'istante ente pubblico, sono applicabili tante imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna, per ciascun trasferimento giuridicamente autonomo posto in essere, in quanto riferibile a soggetti e beni espropriati distinti ed autonomi, indipendentemente dalla valenza che ai fini catastali viene conferita alla nozione di ''ditta proprietaria''.
Per completezza, si sottolinea che la ''ditta'' catastale è costituita dalla/e persona/ e del proprietario o del possessore, nonché della/e persona/e che gode di diritti reali sul bene immobile iscritto in catasto.
In altri termini è il complesso degli intestati, ed è quindi una elencazione di tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno sul bene immobile iscritto in catasto titolo di proprietà o condominio ovvero diritto reale di godimento.
Tassazione decreti esproprio: riepilogo delle norme
Le Entrate ricordano innazitutto che gli atti e i provvedimenti con i quali è disposto l'asservimento coattivo di aree sono riconducibili, ai fini dell'imposta di registro, nell'ambito applicativodell'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) ossia sono assoggettati a tassazione in misura proporzionale.
Gli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi».
In materia si richiamano, tra le altre, le risoluzioni 30 maggio 1990, n. 310163 e 22 giugno 2000, n. 92.
Ai fini di individuare la corretta tassazione degli atti contenenti una pluralità di disposizioni occorre richiamare l'articolo 21 del TUR, il quale stabilisce che: «se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto» (cfr. comma 1); «se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa» (cfr. comma 2).
Al riguardo si precisa che per ''disposizione'' si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sé compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali.
Con la circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E è stato precisato che si realizza un atto plurimo nel caso, ad esempio, di unico venditore che vende vari immobili, ciascuno a un diverso acquirente; in tale ipotesi, ogni disposizione rimane assoggettata ad autonoma tassazione.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 21 del TUR, il principio generale a cui conformare la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, è quello secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.
Ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, si rappresenta che per calcolo dell'imposta complessivamente dovuta per gli atti caratterizzati dalla presenza di più disposizioni in cui ciascuna soggiace ad autonoma imposizione, con la citata circolare n. 2/E del 2014 è stato ribadito il principio secondo cui ogni trasferimento immobiliare è soggetto alle proprie imposte.
Con riferimento ai decreti di esproprio in esame deve ritenersi, pertanto, che le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna debbano applicarsi in relazione a ciascuna autonoma disposizione contenuta nel provvedimento, come sopra individuata.
Allegati: