-
Modello DSU 2024 e istruzioni per aggiornamento ISEE
E' stato pubblicato il 13 dicembre nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it il decreto direttoriale che reca in allegato il nuovo modello per la Dichiarazione sostitutiva Unica ai fini ISEE, con relative istruzioni.
Scarica qui tutta la modulistica DSU 2024 aggiornata
Il decreto entra in vigore il 1 gennaio 2024 e il modello va utilizzato per l'aggiornamento dell' ISEE indicatore della situazione economica obbligatorio entro il 31 gennaio di ogni anno per il diritto di accesso a prestazioni sociali e agevolazioni basate sul reddito.
Il nuovo modello tiene conto delle modifiche legislative intervenute nel periodo successivo al precedente rilascio, in particolare
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare che all’articolo 1, comma 8 ha previsto che l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni
- Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2022, recante « Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato» che prevede l’accesso alla DSU precompilata per ciascun componente maggiorenne al Sistema Informativo dell’ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate che predispone la DSU precompilata
- il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, con cui è stato disposto che , ai fini della determinazione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscano sempre un nucleo familiare a sé;
L'aggiornamento del Modello avviene su proposta da parte dell’INPS e parere favorevole dell’Agenzia delle entrate
Le modifiche alla DSU: riepilogo INPS
Il 18 dicembre INPS ha pubblicato nel messaggio 4536/2023 ulteriori istruzioni . In particolare evidenzia che
– sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2022;
– sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, paragrafi 3, 3.1, 3.2, 3.3), per recepire la possibilità di autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE
– sono stati modificati il Quadro C della DSU integrale e le relative istruzioni per la compilazione (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 3, paragrafo 2.1.3) per tenere conto della norma che ha modificato la soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente universitario (cfr. l’art. 3 del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320), portandola a 9.000,00 euro annui, resta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento o in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore;
– è stato ridenominato il campo relativo ai proventi agrari del Quadro FC4 del modello DSU Mini e DSU Integrale e, c rivisto il relativo paragrafo 6.3, parte 2, delle istruzioni ;
– sono stati modificati i modelli e le istruzioni ( parte 2, paragrafi 1.1 e 1.1.7; parte 3, paragrafo 1.2.1.1) per recepire l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede l’attrazione nel nucleo dei genitori del figlio maggiorenne non convivente a loro carico ai fini IRPEF se di età inferiore a 26 anni. In tale modo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, troverà nuovamente applicazione il comma 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in base al quale è prevista la suddetta attrazione a prescindere dall’età del figlio maggiorenne non convivente con i genitori, nel caso non sia coniugato e non abbia figli;
– sono stati inseriti, all’interno delle istruzioni, due nuovi paragrafi: uno relativo ai “Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.8) e uno denominato “Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell’Assegno di inclusione” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.11).
Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.
I modelli sono disponibili anche sul sito WWW.INPS.IT Portale Unico ISEE alla sezione Modulistica e Modelli
Allegati: -
ISEE per Assegno Unico 2023: Inps corregge le istruzioni
Nel messaggio 2856 del 1 agosto 2023 Inps ha fornito nuove istruzioni sulle modalità di correzione delle attestazioni ISEE e le nuove modalità di gestione previste per le domande a partire dal 2023 . La tempistica è stata poi corretta con messaggio dell' 8 agosto 2023 n. 2913 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
Si ricorda che l’importo mensile dell’Assegno unico e universale viene attribuito sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare secondo la tabella 1 allegata al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita 2023 (come da allegato alla circolare n. 41/2023).
Rettifiche ISEE per Assegno Unico figli
In presenza di figli minorenni l’Istituto tiene conto dell’ ISEE minorenni o ISEE minorenni corrente). Per i figli maggiorenni, si fa invece riferimento all’ISEE ordinario o all' ISEE ordinario corrente
Nel messaggio l'istituto precisa che l'assegno Unico fino ad ora veniva erogato anche in presenza di omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), sul patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.
In questi casi INPS ha il diritto di richiedere ulteriore documentazione e l’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:
– presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;
– richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;
– presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione.
Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare si possono presentare ad esempio
- documentazione dell'intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
- denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
- documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
- documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
- la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;
oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:
- documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.
Nuove modalità da
settembreNovembre 2023Il messaggio informava che la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dal decreto legislativo n. 230/2021, a partire dal mese di competenza settembre 2023
ATTENZIONE Con il nuovo messaggio 2913 dell'8 agosto l'istituto modifica i tempi indicando la decorrenza della novità da novembre 2023 e non da settembre, " in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE" con le modalità sopraindicate.
L’INPS avviserà del problema l’utente mediante PEC o mail o sms , e la regolarizzazione potrà avvenire con una delle modalità sopra indicate.
In caso di presentazione di una nuova DSU corretta entro il termine di validità della DSU già presentata (31 dicembre), l’importo dell’Assegno unico verrà corrisposto per intero e con le integrazioni aspettanti rispetto alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE
-
Bonus psicologico: entro il 20.06 i dati di fatturazione
Con il messaggio INPS n 2127 di ieri 8 giugno si forniscono istruzioni ai professionisti per l'inserimento dei dati di fatturazione relativi al bonus psicologico.
In particolare considerato che sono decorsi i 180 giorni indicati dalla norma per l'utilizzo del codice univoco per fruire del bonus, i professionisti non possono più:
- aggiungere nuove sedute,
- né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema,
- né annullare retroattivamente le sedute già confermate.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato entro e non oltre il 20 giugno 2023.
Ricordiamo che con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande, i requisiti e l’importo del contributbio noto come bonus psicologico (previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)
Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo.
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS ha predisposto le graduatorie degli aventi diritto – distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili, come definite nella tabella C allegata al decreto-legge n. 228/2021 dandone comunicazione con il messaggio n. 4446 del 9 dicembre 2022.
L’Istituto ha, quindi, comunicato agli aventi diritto l’accoglimento delle domande, nonché il codice univoco assegnato agli stessi e associato al valore economico attribuito in base all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza.
Come previsto dall’articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, “il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari […]”.
Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022.
In mancanza dei dati completi di fatturazione non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti.
Tutte le sedute validate (ossia confermate e corredate dai dati di fatturazione) verranno considerate utili ai fini dell’impegno delle risorse disponibili.
A seguito della validazione delle sedute sarà, quindi, possibile per l’Istituto definire l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, che consentiranno, se presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.
Si segnala inoltre che non sarà possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate; sarà invece possibile uno scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che hanno provveduto solo in parte al trasferimento delle risorse assegnate.
Definito l’ammontare delle risorse residue e completato lo scorrimento delle graduatorie territoriali, dalla prima settimana di luglio i nuovi beneficiari ammessi al contributo, accedendo, con le modalità indicate nella citata circolare n. 83/2022, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale www.inps.it al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”, potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il beneficio dovrà essere utilizzato nei 180 giorni dall’accoglimento della domanda.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, le graduatorie restano valide fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto interministeriale, l’Istituto provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura solo a seguito dell’adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, degli atti deliberativi autorizzativi alla corresponsione degli importi e del trasferimento all’INPS delle relative risorse sul conto corrente di tesoreria dedicato.
Conseguentemente, sono remunerate le prestazioni per le quali le Regioni/Province autonome hanno completato il trasferimento delle risorse stanziate; diversamente l’Istituto non potrà procedere al rimborso di alcuna seduta. Laddove le Regioni/Province autonome abbiano provveduto al trasferimento parziale degli stanziamenti le sedute saranno remunerate nei limiti delle risorse trasferite all’INPS.
Si ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.
Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica [email protected].
Bonus psicologico: le novità della legge di bilancio 2023
L’articolo 1, comma 538, della legge di bilancio 2023 in fase di approvazione in Senato apporta modifiche testuali all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, volte a stabilire la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, ivi previsto per l'anno 2022, anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.
Si prevede che il contributo in questione, per gli anni 2023 e seguenti, abbia un limite massimo di 1.500 euro a persona (mentre la disposizione oggetto di modifica ha stabilito, per il 2022, un limite massimo di 600 euro), e pone i seguenti limiti complessivi:
- 5 milioni di euro per il 2023
- 8 milioni di euro a decorrere dal 2024
La disposizione vigente, valevole per il 2022, ha stabilito per tale anno il limite complessivo di 25 milioni di euro.
SCARICA LA GUIDA OPERATIVA INPS
Bonus psicologico: che cos'è e a chi spetta
Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Il bonus psicologico è perciò rivolto alle persone in condizione di:
- depressione,
- ansia,
- stress e fragilità psicologica,
- a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,
che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:
- ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; b
- ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
- ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
Attenzione, la Circolare INPS specifica che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro.
Inoltre il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.
Bonus psicologico: come utilizzarlo
A ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia.
Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.
Bonus psicologico: le norme
Ricordiamo che la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre ha innalzato da 10 a 25 milioni l'importo dello stanziamento da destinare a questa agevolazione che può essere richiesta entro il 24 ottobre 2022.
L'INPS con nota n 2905 informava che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” o Bonus Psicologico possono essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022).
Il bonus è rivolto ai soggetti con disagio psicologico secondo le modalità previste dalla Circolare n 83/2022 contenente indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022.
Il Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2022 recante le norme attuative del bonus psicologico è stato pubblicato in GU n 148 del 27 giugno 2022.
Bonus psicologico 2022: come si presenta presenta la domanda
La domanda per accedere al bonus psicologico può essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it
- direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
- oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0
- o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
-
Portale ISEE DSU: ecco la nuova piattaforma
E' stato rilasciato ieri dall'Inps il nuovo Portale unico Isee dell’Inps, in cui sono riunite in un unico punto di accesso le due diverse modalità dichiarazione DSU per l’Isee, sia precompilato che non precompilato
L'istituto ne dà notizia nel messaggio 1345 dell'11.4.2023 in cui riepiloga le novità e fornisce le istruzioni generali di accesso, per cittadini, CAF ed enti .
L'istituto sottolinea che l'accesso avviene con SPID, CNS o SPID e che è necessario dare conferma della lettura dell'informativa sulla privacy per poter procedere.
La piattaforma consente di :
- consultare le DSU precedenti o
- compilare una nuova ,selezionando anche per quale prestazione è richiesta , per cui viene proposto il modello utile (assegno unico; reddito/pensione di cittadinanza; servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni; prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili; servizio alla persona; universita).
Nel Portale UNICO ISEE sono presenti inoltre video tutorial di aiuto alla compilazione, simulatori , faq e una chat di assistenza virtuale.
Portale Unico ISEE precompilato
Una delle principali semplificazioni offerte dal Portale Unico ISEE riguarda l'inserimento dei dati degli altri componenti del nucleo familiare maggiorenni, che possono dare la loro autorizzazione on line sempre tramite le credenziali in Spid, Cie o Cns.
Vengono ricordate le informazioni che si trovano già precompilate in automatico per tutti i componenti il nucleo familiare ( da accettare o modificare):
- reddito complessivo
- spese sanitarie per i disabili
- contratti di locazione ( con canone annuo e dati di registrazione del contratto); i
- patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibile nell’Anagrafe tributaria; inclusi i saldi finali e le giacenze medie relative ai conti correnti bancari e/o postali; i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari Inps.
- dati anagrafici della famiglia prelevati da DSU precedenti
- dati della casa di abitazione
- assegni corrisposti per il coniuge e di quelli destinati al mantenimento dei figli
- dati sulla disabilità e-o non autosufficienza dei componenti;
- dati degli autoveicoli e degli altri beni durevoli.
Semplificazione ISEE precompilato in legge di bilancio
Il nuovo servizio fa parte del progetto di sviluppo della compilazione autonoma delle DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) ai fini della certificazione ISEE. Si intende procedere velocemente perche tale modalità diventi "prioritaria" grazie a una semplificazione e a un maggior numero di dati precaricati dall'INPS. Il fine è quello di ottenere un risparmio sui costi di CAF, patronati e intermediari professionisti, che ad oggi sono incaricati della gran parte delle Dichiarazioni. Il servizio viene remunerato con compensi che vanno da 10 a 16 euro per ciascuna DSU attraverso l'INPS senza costi per i cittadini.
La legge di bilancio 2023 prevede addirittura un termine temporale (1 luglio 2023), a partire dal quale "la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avviene in modalità precompilata" anche se resta ferma "la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria" , cioà cartacea attraverso gli intermediari.
Si può immaginare che non sarà facile imporre la diffusione della modalità online in modo che diventi prioritaria senza introdurre uno specifico obbligo a riguardo.
Alcuni responsabili nazionali dei CAF e dei patronati avevano dichiarato che effettivamente la maggior parte delle DSU oggi viene presentata dai patronati in quanto le persone che piu hanno bisogno di ottenere l'ISEE per agevolazioni e sconti sono proprio quelle meno a proprio agio con il mondo digitale se non addirittura privi degli strumenti telematici necessari, che quindi non riescono a operare in autonomia.
-
Bonus psicologico 2022: ecco come funziona
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27.06.2022, il decreto del Ministero della salute del 31.05.2022 con le regole per l’operatività del c.d. bonus psicologico, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.
Il 19 luglio 2022 l'INPS ha pubblicato la tanto attesa circolare con le regole per richiedere il bonus psicologico. In particolare, la Circolare n 83/2022 fornisce le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022, c.d. Bonus psicologo 2022.
Ecco come funziona.
Bonus psicologico 2022: chi sono i beneficiari
Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di:
- depressione,
- ansia,
- stress e fragilità psicologica,
a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Sessioni di psicoterapia: i professionisti del bonus psicologo 2022
Come riportato il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso:
- specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti;
- nell'ambito dell'albo degli psicologi;
- che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).
Il CNOP trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nell'allegato disciplinare tecnico.
L'elenco sarà consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.
I professionisti devono autenticarsi nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando la Carta di identità elettronica (CIE), il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS).
L'avvenuto inserimento nell'elenco implica l'obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.
Il professionista presente nell'elenco è abilitato all'inserimento del proprio IBAN.
Contributi e requisti patrimoniali
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.
Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:
ISEE inferiore a 15.000 il beneficio
fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario
ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro
il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario
ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro
il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario
Bonus psicologico: possibile richiederlo dal 25 luglio al 24 ottobre 2022
L'INPS con nota n 2905 del 21 luglio informa che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” o Bonus Psicologico potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022).
In data 19 luglio 2022 l'INPS ha pubblicato la tanto attesa circolare con le regole per richiedere il bonus psicologico.
In particolare, la Circolare n 83/2022 fornisce le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo.
La richiesta del beneficio deve essere presentata in modalità telematica all'INPS accedendo alla piattaforma INPS. L'identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso:
- la carta di identità elettronica (CIE),
- il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID),
- la Carta nazionale dei servizi (CNS).
- il contact center di INPS, secondo le modalità rese disponibili sul sito dell'INPS.
All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall'interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell'INPS.
Il richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica il soddisfacimento dei requisiti.
In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida:
in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida
in caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita
Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.
I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse.
L'assegnazione del beneficio è garantita nel rispetto dei parametri e in base all'ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari.
L'INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito. Il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda.
Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.
Utilizzo del contributo
Ecco come funziona l’utilizzo del contributo:
- il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato ai fini della prenotazione;
- il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell'importo della propria prestazione, ne indica l'ammontare inserendo la data della seduta concordata;
- INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione, in ogni caso il beneficiario può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne;
- Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente;
INPS comunica al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua.
-
Prestazioni sociali INPS: possibile la verifica per i Comuni
Gli enti locali avranno accesso facilitato alle banche dati del Servizio “SIUSS Sistema informativo unitario dei servizi sociali – ex Casellario dell’assistenza”, per verificare le prestazioni sociali di cui già godono i propri cittadini.
Lo ha comunicato INPS nel messaggio 2156 del 23 maggio 2022.
In particolare l'istituto ricorda che per rendere piu efficace la gestione delle risorse il decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 aveva previsto,che: l'Inps rendesse accessibili agli enti locali: "limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente ed alle prestazioni erogate dall'INPS, le informazioni, corredate di codice fiscale" dato che le prestazioni INPS e quelle erogate a livello locale sono complementari.
La procedura finora prevedeva che gli enti potessero accedere alle informazioni relative alle prestazioni erogate dall’INPS a un determinato utente, solo dopo avere trasmesso al Sistema i dati riguardanti almeno una prestazione erogata al medesimo soggetto.
Ora viste anche le esigenze emerse durante il periodo di emergenza sanitaria per COVID-19 e per rispondere alle richieste dei Comuni viene introdotta una nuova funzione denominata “Controllo autocertificazioni” che consente l'accesso senza la limitazione precedente.
La nuova funzione consente ai Comuni, singoli o associati, le Province autonome e le Regioni di verificare quanto autodichiarato dagli interessati in sede di presentazione di domande per prestazioni e servizi ( sempre nel rispetto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla privacy).
Per accedere non è quindi necessario che il cittadino abbia già ricevuto prestazioni mentre resta il presupposto che
- l’ente erogatore sia censito nei sistemi dell’INPS,
- abbia autorizzato uno o più operatori, per i quali sia stata richiesta e ottenuta specifica abilitazione al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza”.
L’accesso è limitato ai soli enti sopracitati mentre restano escluse le Università, gli Enti per il diritto allo studio, le Casse professionali e gli altri enti.
Le informazioni riguardano le seguenti prestazioni :
- A1.03 Carta acquisti,
- A7.01 Reddito di cittadinanza,
- A7.02 Pensione di cittadinanza,
- A1.04.01 Reddito di Inclusione,
- A1.04.02 – Reddito di Emergenza e prestazioni della categoria A4.
Nuova modalità di accesso al SIUSS
L’operatore, solo attraverso il sito internet www.inps.it, accede al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza” con il proprio SPID e viene riconosciuto automaticamente dal Sistema, quale soggetto autorizzato dall’ente erogatore per il quale agisce.
Nella home page della procedura potrà, quindi, accedere alla funzione “Controllo autocertificazioni”, nell’ambito della quale dovrà rilasciare le opportune dichiarazioni di assunzione di responsabilità, prima di potere verificare le informazioni per singolo codice fiscale.
Per accedere ai dati l’operatore dovrà inserire il protocollo della domanda presentata dall'interessato all’ente
In allegato viene fornito un documento descrittivo con le modalità di accesso alla nuova funzione.