• ISEE

    Bonus psicologico: l’INPS pubblica le graduatorie

    L'INPS avvisa della pubblicazione delle graduatorie per il bonus psicologico 2024.

    in paricolare con il messaggio n 2584 dell'11 luglio si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo,sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza, come previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.I. 24 novembre 2023. 

    Dalla home page del portale dell’Istituto (www.inps.it) è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. 

    In tale pagina sono disponibili: 

    • la scheda informativa della misura, 
    • i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa 
    • e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); 
    • una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

    Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del presente messaggio per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

    Si evidenzia infine che le domande con ISEE recante omissioni e/o difformità non sanate nei termini indicati nel messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024, con la quale si concedevano 30 giorni di tempo per regolarizzare l'ISEE, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.

    Bonus psicologico: gli importi in base all’ISEE

    Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.
     Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

    • a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
    • b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
    • c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

    Bonus psicologico: i beneficiari

    Ai fini della concessione del Bonus psicologo, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
    Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

    • residenza in Italia; 
    • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

    Bonus psicologico: domande entro il 31 maggio

    La domanda per accedere al bonus psicologico 2023 poteva essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 attraverso una delle seguenti modalità:

    • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
    • Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
    • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Il messaggio n 1152 del 18 marzo specifica che dalla home page del sito web dell’Istituto il servizio dedicato al bonus psicologico è raggiungibile selezionando:

    • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; 
    • una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”. 

    Attenzione al fatto che per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

    Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.

    Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

    Bonus psicologico: come viene erogato

    Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande ossia il 31 maggio prossimo, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

    Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale
    dell’INPS.
    L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
    In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
    Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. 

    L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
    A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. 

    Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.
    Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023.
    Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento

  • ISEE

    Modello DSU 2024 e istruzioni per aggiornamento ISEE

    E' stato pubblicato il 13 dicembre nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it il decreto  direttoriale che reca in allegato il nuovo modello per la Dichiarazione sostitutiva Unica  ai fini ISEE, con relative istruzioni.

    Scarica qui tutta la modulistica DSU 2024 aggiornata

    Il decreto entra in vigore il 1 gennaio 2024  e  il modello va utilizzato per l'aggiornamento dell' ISEE indicatore della situazione economica obbligatorio entro il 31 gennaio di ogni anno per il diritto di accesso a prestazioni sociali e agevolazioni basate sul reddito.

    Il nuovo modello tiene conto delle modifiche legislative intervenute  nel periodo successivo al precedente rilascio, in particolare 

    • la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare che all’articolo 1, comma 8 ha previsto che l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),  non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni 
    • Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2022, recante « Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato» che prevede  l’accesso alla DSU precompilata  per  ciascun componente maggiorenne   al Sistema Informativo dell’ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate che predispone la DSU precompilata 
    •  il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  con cui è stato disposto che , ai fini della determinazione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscano sempre un nucleo familiare a sé;

    L'aggiornamento del Modello avviene su proposta da parte dell’INPS  e  parere favorevole dell’Agenzia delle entrate

    Le modifiche alla DSU: riepilogo  INPS 

    Il 18 dicembre INPS ha pubblicato nel messaggio 4536/2023 ulteriori istruzioni . In particolare evidenzia che 

    –       sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2022;

    –       sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, paragrafi 3, 3.1, 3.2, 3.3), per recepire la possibilità di autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE 

    –       sono stati modificati il Quadro C della DSU integrale e le relative istruzioni per la compilazione (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 3, paragrafo 2.1.3) per tenere conto della norma che ha modificato la soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente universitario (cfr. l’art. 3 del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320), portandola a 9.000,00 euro annui,  resta  salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento o in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore;

    –       è stato ridenominato il campo relativo ai proventi agrari del Quadro FC4 del modello DSU Mini e DSU Integrale e, c rivisto il relativo paragrafo 6.3, parte 2, delle istruzioni ;

    –       sono stati modificati i modelli e le istruzioni ( parte 2, paragrafi 1.1 e 1.1.7; parte 3, paragrafo 1.2.1.1) per recepire l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  che prevede l’attrazione nel nucleo dei genitori del figlio maggiorenne non convivente a loro carico ai fini IRPEF se di età inferiore a 26 anni. In tale modo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, troverà nuovamente applicazione il comma 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in base al quale è prevista la suddetta attrazione a prescindere dall’età del figlio maggiorenne non convivente con i genitori, nel caso non sia coniugato e non abbia figli;

    –       sono stati inseriti, all’interno delle istruzioni, due nuovi paragrafi: uno relativo ai “Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.8) e uno denominato “Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell’Assegno di inclusione” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.11).

    Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.

    I modelli sono disponibili anche sul sito WWW.INPS.IT  Portale Unico ISEE alla sezione Modulistica e Modelli

    Allegati:
  • ISEE

    Bonus occhiali, scade il 31 dicembre: come richiederlo

    Il bonus occhiali o  bonus vista, è il contributo  statale per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive da parte di cittadini con ISEE fino a 10mila euro. Si può richiedere  fino al 31 dicembre 2023  inviando domanda  sul portale  www.bonusvista.it.  

    Il ministero informa che i fondi sono in esaurimento e  che  non è più possibile  richiedere il rimborso per gli acquisti già fatti   ma si può ottenere  il bonus per gli acquisti  da effettuare entro la fine del 2023.

    In particolare è consigliato  nel caso in cui al termine della richiesta comparisse il messaggio di "plafond esaurito" di riprovare  l'accesso nei giorni successivi, in quanto potrebbero tornare disponibili fondi  per la scadenza di buoni annullati o non utilizzati entro i trenta giorni dalla loro generazione.

    ATTENZIONE: Come da decreto, il 3 luglio 2023 è terminato il periodo per la richiesta del bonus sotto forma di rimborso. Rimane possibile richiedere l'emissione di un buono (voucher) da spendere nei negozi convenzionati consultabili nella pagina "DOVE USARE IL BUONO" entro trenta giorni dall'emissione, fino ad esaurimento totale dei fondi dell'iniziativa

    Ricordiamo di seguito  più in dettaglio  a chi spetta il bonus vista e  come  fare domanda. 

    Bonus occhiali, cos'è, a chi spetta

    La legge 30 dicembre 2020, n. 178,  ha previsto “Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà  economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'istituzione di un fondo, denominato «Fondo per la tutela  della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e  2023” 

    Il  Fondo apposito presso il Ministero della Sanità ammontava a 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2023. . 

    II provvedimento  ministeriale  sul Bonus Occhiali è stato pubblicato  in Gazzetta ufficiale il 15 dicembre 2022 e  l'attivazione della piattaforma è giunta con molto ritardo  solo a maggio 02023 .

    Il bonus è destinato ai membri di  nuclei familiari con un valore  ISEE  non superiore a 10.000 euro annui e consiste in un contributo in forma di  "voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti  a contatto correttive” .

    Si può richiedere ancora per acquisti da effettuare fino al 31 dicembre 2023.

    Domanda e scadenza del  bonus occhiali

    Gli interessati devono  registrarsi sulla apposita piattaforma  ministeriale, nell’area riservata e previa autenticazione  mediante SPID, CIE o CNS. C' è tempo  per le domande  fino al 31 dicembre 2023.

    Ricordiamo che il bonus occhiali  poteva  essere ottenuto 

    1. sotto forma di voucher per futuri acquisti  per coloro che ne faranno richiesta “ a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del decreto  ministeriale e non oltre il 31 dicembre 2023” .  dopo la verifica sui requisiti dichiarati,  in caso di acquisto  il voucher  dovrebbe essere reso disponibile nella medesima area riservata  dell’applicazione web, e potrà  essere utilizzato, entro trenta giorni dall'emissione, presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive accreditati;
    2. in alternativa è  possibile anche il  rimborso per gli acquisti “effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno  antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto”. In questo caso, il richiedente,  tra i dati anagrafici e reddituali, dovrà:
    •  indicare anche le coordinate  IBAN del conto corrente su cui effettuare il rimborso e 
    • allegare copia della fattura o scontrino  attestante l'acquisto. 

    Il ministero  comunica all’Agenzia delle Entrate  i dati relativi ai rimborsi erogati, ai fini della  elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata degli interessati.

  • ISEE

    Decreto Energia 2023: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 29.09.2023 n. 131 (c.d. Decreto Energia) contenente “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.

    Scarica il testo del decreto legge del 29.09.2023 n. 131

    Diverse le misure previste, tra cui un buono benzina ovvero un contributo economico che dovrebbe integrare la Carta spesa Dedicata a te per le famiglie con ISEE sono una certa soglia e il rinnovo delle agevolazioni sulle bollette nonchè il rafforzamento dei bonus sociali anche per il 4° trimestre 2023 sui costi dell'energia elettrica e gas e l'incremento delle borse di studio universitarie.

    Inoltre il decreto contiene diverse proroghe riguardanti tra le altre la garanzia prima casa e le agevolazioni per gli under 36 e misure di emersione di irregolarità.

    Di seguito piu in dettaglio le misure.

    Misure in materia di energia e per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

    Anche per il 4° trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 vengono prorogate le seguenti misure:

    • riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi; 
    • azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale; 
    • riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano;
    • al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalle somme stanziate,  consentendo l’uso della social card  anche per l’acquisto di carburanti e per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici.

    Sostegno imprese energivore

    Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del 18 febbraio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente decreto, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
    2. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
    3. pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

    Le imprese di cui sopra sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa; 
    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: 
      • per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 
      • per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 
      • per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa.

    Borse di studio università

    Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) è incrementato per l’anno 2023 dell’importo di 7.429.667 euro, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023.

    Proroghe di termini e sanatoria corrispettivi 

    Sono presenti nella bozza del decreto legge anche le seguenti disposizioni:

    • il termine riguardante le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione destinate agli under 36 viene prorogato al 31 dicembre 2023 (di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
    • possibile esercitare il ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023, per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;

    Altre disposizioni urgenti

    Si segnala infine che il decreto contiene anche :

    • disposizioni tecniche in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese.

    Allegati:
  • ISEE

    ISEE per Assegno Unico 2023: Inps corregge le istruzioni

    Nel messaggio 2856 del 1 agosto 2023 Inps ha  fornito nuove istruzioni sulle modalità di correzione delle attestazioni ISEE e le nuove modalità di gestione previste per le domande a partire dal 2023 . La tempistica è stata poi corretta con messaggio dell' 8 agosto 2023 n. 2913 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)

    Si ricorda che l’importo mensile dell’Assegno unico e universale viene  attribuito sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare  secondo la tabella 1 allegata al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita  2023 (come da allegato alla circolare n. 41/2023).

     Rettifiche ISEE per Assegno Unico figli

    In presenza di figli minorenni l’Istituto tiene conto dell’ ISEE minorenni o ISEE minorenni corrente). Per i figli maggiorenni, si fa invece  riferimento  all’ISEE ordinario o all' ISEE ordinario corrente 

    Nel messaggio l'istituto precisa che l'assegno Unico  fino ad ora veniva erogato anche in presenza di omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme),  sul  patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.

    In questi casi INPS ha il diritto di richiedere ulteriore documentazione e l’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:

     –    presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;

    –    richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;

    –    presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione. 

    Per quanto riguarda il  patrimonio mobiliare  si possono presentare ad esempio 

    • documentazione dell'intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
    • denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
    • documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
    • documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
    • la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;

    oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:

    • documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.

    Nuove modalità  da settembre  Novembre 2023

    Il messaggio informava che  la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dal decreto legislativo n. 230/2021,  a partire dal mese di competenza settembre 2023 

    ATTENZIONE Con il nuovo messaggio 2913 dell'8 agosto  l'istituto modifica i tempi indicando la decorrenza della novità da novembre 2023 e non da settembre,  " in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione,  garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE" con le modalità sopraindicate.

    L’INPS  avviserà  del problema l’utente mediante PEC o mail o sms , e la regolarizzazione potrà  avvenire  con una delle modalità sopra indicate.

    In caso di presentazione di una nuova DSU  corretta entro il termine di validità della  DSU già presentata  (31 dicembre),  l’importo dell’Assegno unico verrà  corrisposto per intero e con  le integrazioni aspettanti  rispetto alle  mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE

  • ISEE

    ISEE Università 2023/24: soglie in aumento nel decreto ministeriale

    La soglia di riduzione o esenzione dalle tasse universitarie è ancora molto bassa e pochi studenti hanno diritto. Lo comunica il rapporto ANVUR  

    (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca )  sulla situazione in  Italia  pubblicato il 25 giugno scorso . I dati presi in considerazione si fermano  in realtà al 2022   e sono piuttosto preoccupanti, vista anche la costante fuga di cervelli dal nostro Paese.

    Si segnala  che il Ministero  dell'università   per il prossimo anno accademico ha preso in considerazione la necessità di migliorare il diritto allo studio e previsto un adeguamento delle soglie  ISEE Università  alla recente impennata dell'inflazione (+8,1%) portando il limite minimo a circa 26mila euro.

    Il decreto direttoriale MUR datato  febbraio  2023 ma pubblicato sul sito istituzionale solo a luglio, vista la  variazione media annua  2022 dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a +8,1 per cento e in considerazione della necessità delle università di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti della formazione superiore per l’anno accademico 2023/2024;

    decreta che i  limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal d.m. n. 1320/2021 per l’anno accademico 2023/2024  sono cosi definiti:

    • – limite massimo ISEE: euro 26.306,25
    • – limite massimo ISPE: euro 57.187,53

    Dal rapporto ANVUR   2022 si evidenzia  che  nel periodo corrispondente alla pandemia Covid nel quale  si era registrato un rialzo della soglia dell'ISEE ai fini dell'accesso all'università: 

    •  con il ministro Manfredi  il limite era passato dai 13mila euro decisi nel 2017 a 20mila euro. 
    •  con la ministra  Cristina Messa,la soglia è stata aumentata a 22mila euro 

    Dopo la decisione ministeriale  descritta sopra la parola passa ora ai singoli atenei che data l'autonomia accordata e  sulla base dei loro bilanci possono eventualmente innalzare ulteriormente  l'asticella al di sotto della quale gli studenti potranno  godere di agevolazioni sia  relativamente al contributo di iscrizione sia ad altri aspetti, come la precedenza nell' accesso a mense e posti letto.