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Modello DSU 2024 e istruzioni per aggiornamento ISEE
E' stato pubblicato il 13 dicembre nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it il decreto direttoriale che reca in allegato il nuovo modello per la Dichiarazione sostitutiva Unica ai fini ISEE, con relative istruzioni.
Scarica qui tutta la modulistica DSU 2024 aggiornata
Il decreto entra in vigore il 1 gennaio 2024 e il modello va utilizzato per l'aggiornamento dell' ISEE indicatore della situazione economica obbligatorio entro il 31 gennaio di ogni anno per il diritto di accesso a prestazioni sociali e agevolazioni basate sul reddito.
Il nuovo modello tiene conto delle modifiche legislative intervenute nel periodo successivo al precedente rilascio, in particolare
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare che all’articolo 1, comma 8 ha previsto che l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni
- Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2022, recante « Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato» che prevede l’accesso alla DSU precompilata per ciascun componente maggiorenne al Sistema Informativo dell’ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate che predispone la DSU precompilata
- il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, con cui è stato disposto che , ai fini della determinazione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscano sempre un nucleo familiare a sé;
L'aggiornamento del Modello avviene su proposta da parte dell’INPS e parere favorevole dell’Agenzia delle entrate
Le modifiche alla DSU: riepilogo INPS
Il 18 dicembre INPS ha pubblicato nel messaggio 4536/2023 ulteriori istruzioni . In particolare evidenzia che
– sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2022;
– sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, paragrafi 3, 3.1, 3.2, 3.3), per recepire la possibilità di autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE
– sono stati modificati il Quadro C della DSU integrale e le relative istruzioni per la compilazione (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 3, paragrafo 2.1.3) per tenere conto della norma che ha modificato la soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente universitario (cfr. l’art. 3 del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320), portandola a 9.000,00 euro annui, resta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento o in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore;
– è stato ridenominato il campo relativo ai proventi agrari del Quadro FC4 del modello DSU Mini e DSU Integrale e, c rivisto il relativo paragrafo 6.3, parte 2, delle istruzioni ;
– sono stati modificati i modelli e le istruzioni ( parte 2, paragrafi 1.1 e 1.1.7; parte 3, paragrafo 1.2.1.1) per recepire l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede l’attrazione nel nucleo dei genitori del figlio maggiorenne non convivente a loro carico ai fini IRPEF se di età inferiore a 26 anni. In tale modo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, troverà nuovamente applicazione il comma 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in base al quale è prevista la suddetta attrazione a prescindere dall’età del figlio maggiorenne non convivente con i genitori, nel caso non sia coniugato e non abbia figli;
– sono stati inseriti, all’interno delle istruzioni, due nuovi paragrafi: uno relativo ai “Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.8) e uno denominato “Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell’Assegno di inclusione” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.11).
Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.
I modelli sono disponibili anche sul sito WWW.INPS.IT Portale Unico ISEE alla sezione Modulistica e Modelli
Allegati: -
Bonus psicologico: entro il 20.06 i dati di fatturazione
Con il messaggio INPS n 2127 di ieri 8 giugno si forniscono istruzioni ai professionisti per l'inserimento dei dati di fatturazione relativi al bonus psicologico.
In particolare considerato che sono decorsi i 180 giorni indicati dalla norma per l'utilizzo del codice univoco per fruire del bonus, i professionisti non possono più:
- aggiungere nuove sedute,
- né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema,
- né annullare retroattivamente le sedute già confermate.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato entro e non oltre il 20 giugno 2023.
Ricordiamo che con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande, i requisiti e l’importo del contributbio noto come bonus psicologico (previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)
Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo.
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS ha predisposto le graduatorie degli aventi diritto – distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili, come definite nella tabella C allegata al decreto-legge n. 228/2021 dandone comunicazione con il messaggio n. 4446 del 9 dicembre 2022.
L’Istituto ha, quindi, comunicato agli aventi diritto l’accoglimento delle domande, nonché il codice univoco assegnato agli stessi e associato al valore economico attribuito in base all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza.
Come previsto dall’articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, “il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari […]”.
Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022.
In mancanza dei dati completi di fatturazione non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti.
Tutte le sedute validate (ossia confermate e corredate dai dati di fatturazione) verranno considerate utili ai fini dell’impegno delle risorse disponibili.
A seguito della validazione delle sedute sarà, quindi, possibile per l’Istituto definire l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, che consentiranno, se presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.
Si segnala inoltre che non sarà possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate; sarà invece possibile uno scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che hanno provveduto solo in parte al trasferimento delle risorse assegnate.
Definito l’ammontare delle risorse residue e completato lo scorrimento delle graduatorie territoriali, dalla prima settimana di luglio i nuovi beneficiari ammessi al contributo, accedendo, con le modalità indicate nella citata circolare n. 83/2022, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale www.inps.it al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”, potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il beneficio dovrà essere utilizzato nei 180 giorni dall’accoglimento della domanda.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, le graduatorie restano valide fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto interministeriale, l’Istituto provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura solo a seguito dell’adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, degli atti deliberativi autorizzativi alla corresponsione degli importi e del trasferimento all’INPS delle relative risorse sul conto corrente di tesoreria dedicato.
Conseguentemente, sono remunerate le prestazioni per le quali le Regioni/Province autonome hanno completato il trasferimento delle risorse stanziate; diversamente l’Istituto non potrà procedere al rimborso di alcuna seduta. Laddove le Regioni/Province autonome abbiano provveduto al trasferimento parziale degli stanziamenti le sedute saranno remunerate nei limiti delle risorse trasferite all’INPS.
Si ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.
Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica [email protected].
Bonus psicologico: le novità della legge di bilancio 2023
L’articolo 1, comma 538, della legge di bilancio 2023 in fase di approvazione in Senato apporta modifiche testuali all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, volte a stabilire la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, ivi previsto per l'anno 2022, anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.
Si prevede che il contributo in questione, per gli anni 2023 e seguenti, abbia un limite massimo di 1.500 euro a persona (mentre la disposizione oggetto di modifica ha stabilito, per il 2022, un limite massimo di 600 euro), e pone i seguenti limiti complessivi:
- 5 milioni di euro per il 2023
- 8 milioni di euro a decorrere dal 2024
La disposizione vigente, valevole per il 2022, ha stabilito per tale anno il limite complessivo di 25 milioni di euro.
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Bonus psicologico: che cos'è e a chi spetta
Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Il bonus psicologico è perciò rivolto alle persone in condizione di:
- depressione,
- ansia,
- stress e fragilità psicologica,
- a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,
che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:
- ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; b
- ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
- ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
Attenzione, la Circolare INPS specifica che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro.
Inoltre il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.
Bonus psicologico: come utilizzarlo
A ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia.
Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.
Bonus psicologico: le norme
Ricordiamo che la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre ha innalzato da 10 a 25 milioni l'importo dello stanziamento da destinare a questa agevolazione che può essere richiesta entro il 24 ottobre 2022.
L'INPS con nota n 2905 informava che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” o Bonus Psicologico possono essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022).
Il bonus è rivolto ai soggetti con disagio psicologico secondo le modalità previste dalla Circolare n 83/2022 contenente indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022.
Il Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2022 recante le norme attuative del bonus psicologico è stato pubblicato in GU n 148 del 27 giugno 2022.
Bonus psicologico 2022: come si presenta presenta la domanda
La domanda per accedere al bonus psicologico può essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it
- direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
- oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0
- o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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Portale ISEE DSU: ecco la nuova piattaforma
E' stato rilasciato ieri dall'Inps il nuovo Portale unico Isee dell’Inps, in cui sono riunite in un unico punto di accesso le due diverse modalità dichiarazione DSU per l’Isee, sia precompilato che non precompilato
L'istituto ne dà notizia nel messaggio 1345 dell'11.4.2023 in cui riepiloga le novità e fornisce le istruzioni generali di accesso, per cittadini, CAF ed enti .
L'istituto sottolinea che l'accesso avviene con SPID, CNS o SPID e che è necessario dare conferma della lettura dell'informativa sulla privacy per poter procedere.
La piattaforma consente di :
- consultare le DSU precedenti o
- compilare una nuova ,selezionando anche per quale prestazione è richiesta , per cui viene proposto il modello utile (assegno unico; reddito/pensione di cittadinanza; servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni; prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili; servizio alla persona; universita).
Nel Portale UNICO ISEE sono presenti inoltre video tutorial di aiuto alla compilazione, simulatori , faq e una chat di assistenza virtuale.
Portale Unico ISEE precompilato
Una delle principali semplificazioni offerte dal Portale Unico ISEE riguarda l'inserimento dei dati degli altri componenti del nucleo familiare maggiorenni, che possono dare la loro autorizzazione on line sempre tramite le credenziali in Spid, Cie o Cns.
Vengono ricordate le informazioni che si trovano già precompilate in automatico per tutti i componenti il nucleo familiare ( da accettare o modificare):
- reddito complessivo
- spese sanitarie per i disabili
- contratti di locazione ( con canone annuo e dati di registrazione del contratto); i
- patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibile nell’Anagrafe tributaria; inclusi i saldi finali e le giacenze medie relative ai conti correnti bancari e/o postali; i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari Inps.
- dati anagrafici della famiglia prelevati da DSU precedenti
- dati della casa di abitazione
- assegni corrisposti per il coniuge e di quelli destinati al mantenimento dei figli
- dati sulla disabilità e-o non autosufficienza dei componenti;
- dati degli autoveicoli e degli altri beni durevoli.
Semplificazione ISEE precompilato in legge di bilancio
Il nuovo servizio fa parte del progetto di sviluppo della compilazione autonoma delle DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) ai fini della certificazione ISEE. Si intende procedere velocemente perche tale modalità diventi "prioritaria" grazie a una semplificazione e a un maggior numero di dati precaricati dall'INPS. Il fine è quello di ottenere un risparmio sui costi di CAF, patronati e intermediari professionisti, che ad oggi sono incaricati della gran parte delle Dichiarazioni. Il servizio viene remunerato con compensi che vanno da 10 a 16 euro per ciascuna DSU attraverso l'INPS senza costi per i cittadini.
La legge di bilancio 2023 prevede addirittura un termine temporale (1 luglio 2023), a partire dal quale "la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avviene in modalità precompilata" anche se resta ferma "la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria" , cioà cartacea attraverso gli intermediari.
Si può immaginare che non sarà facile imporre la diffusione della modalità online in modo che diventi prioritaria senza introdurre uno specifico obbligo a riguardo.
Alcuni responsabili nazionali dei CAF e dei patronati avevano dichiarato che effettivamente la maggior parte delle DSU oggi viene presentata dai patronati in quanto le persone che piu hanno bisogno di ottenere l'ISEE per agevolazioni e sconti sono proprio quelle meno a proprio agio con il mondo digitale se non addirittura privi degli strumenti telematici necessari, che quindi non riescono a operare in autonomia.
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Bonus bebè (assegno natalità) 2021: istruzioni aggiornate
Il bonus bebè (ufficialmente definito Assegno di natalità) è una misura che intende incentivare le nascite contribuendo alle spese delle famiglie in cui arriva un bambino (nato, adottato o in affido preadozione).Si tratta di un contributo mensile erogato dall'INPS per i primi 12 mesi di vita o adozione del bambino, che fino al 2019 era destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro ma con la legge di bilancio 2020 è stato ampliato a tutti senza limiti di reddito, con importi differenziati tra gli 80 e i 192 euro mensili .Sono disponibili 348 milioni di euro per l’anno 2020 e di 410 milioni di euro per l’anno 2021 a valere sul nuovo Fondo per il supporto alle famiglie. Il messaggio INPS 918 2021 ha comunicato l'apertura delle domande anche per gli eventi a partire da gennaio 2021.Il Governo intende poi entro il 2022 riorganizzare tutti i contributi e le prestazioni sociali per la maternità in un unico assegno. (vedi ulteriori dettagli in: Assegno Universale figli: la legge di bilancio stanzia le risorse)L'INPS ha emanato la circolare 26 del 14.2. 2020 con le istruzioni aggiornate dopo le modifiche degli importi e delle fasce di reddito.Con il successivo messaggio 1099 dell' 11 marzo 2020 sono stati illustrati i passaggi per la compilazione della domanda telematica.Riepiloghiamo nei paragrafi che seguono la normativa in vigore sul bonus bebé e la procedura per la richiesta, gli importi, i requisiti, casi particolari e cause di decadenza.Bonus bebè le regole fino al 2019
Il Bonus bebé è stato istituito nel 2014 e riconosciuto ai nuclei familiari fino ai tre anni di vita del bambino o di adozione o di affidamento preadottivao tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 (a partire "dalla data di ingresso nel nucleo famigliare" cioè dalla data nella quale la sentenza di adozione definitiva) Invece, per le nascite avvenute dal 1 gennaio 2018 al 31 .12.2019 la durata è stata ridotta a 1 anno, corrispondente al 1° anno di vita o di adozione .E' stato riconfermato e ampliato dal Governo Conte 1 anche per il 2019, (circolare n. 85 del 7 giugno 2019 con gli stessi requisiti ISEE e gli importi precedenti , ma con una importante novità: maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo.Fino al 2019 l'agevolazione spettava a condizione che il nucleo famigliare del genitore richiedente, fosse in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 Euro.
Bonus bebè: requisiti, importi e maggiorazione oltre il primo figlio dal 2020
La circolare INPS n.26 del 14.2.2020 ha ricordato e riconfermato i requisiti anagrafici di base richiesti che sono :- cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea o, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE o carta di soggiorno per familiare (v. sotto);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune).
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 gli importi garantiti per l'assegno di natalità sono i seguenti:SCAGLIONI ISEE
IMPORTO BONUS BEBE’ PRIMO FIGLIO
IMPORTO BONUS BEBE’
2 FIGLIO E SUCCESSIVI
ISEE non superiore a 7.000€ annui;
1.920 euro (160 x 12 mesi)
2304 € (192 € x12 mesi) ISEE superiore a 7.000 e non superiore a 40.000€;
1.440 euro (120€ x 12 mesi)
1728 € (144 x 12 mesi) ISEE superiore a 40.000 euro (senza limite di reddito)
960 euro (80 € x 12 mesi)
1152 € (96 x 12 mesi) Il pagamento del bonus viene effettuato dall'INPS in rate mensili, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.
Nel caso non sia stata presentata la DSU al momento della domanda non potendo individuare l'esatto importo cui la famiglia ha diritto INPS eroga in automatico l'importo piu basso e verrà attribuito eventualmente poi l'importo spettante per differenza, a partire dalla data di presentazione della DSU.
Bonus bebè: come inviare la domanda
La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo famigliare per godere di tutte le mensilità.(Ai fini del computo dei 90 giorni non si conta il giorno iniziale e il termine scade alla fine dell'ultimo giorno feriale. Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.)- Se la domanda è presentata entro i 90 giorni, il primo pagamento corrisponde a tutte le mensilità maturate dalla nascita/adozione fino a quel momento.
- Se la domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni, il bonus viene erogato dal mese di presentazione della domanda.
La domanda va presentata telematicamente all'INPS, allegando il modello SR163 (reperibile nella sezione "tutti i moduli" del sito www.inps.it) mediante:- il portale dell'INPS, accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo seguendo il percorso:
- Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè
- il Contact Center Integrato ai numeri:
- 803164 numero gratuito da rete fissa;
- 06164164 numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;
- patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
E' consigliabile avere presentato preventivamente la DSU per ottenere l'ISEE minorenni, che consente la definizione dell'importo dell'Assegno.
Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è consultabile dal sito web, accedendo al proprio profilo:Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè –> Consultazione domande –>Documenti correlati.Bonus bebé: casi particolari adozione, stranieri, ISEE
Con la circolare n. 214/16 l'INPS ha fornito le modalità operative per ottenere l’assegno alla luce delle indicazioni ministeriali che hanno esteso il beneficio agli stranieri titolari di:
- carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007.
Con il messaggio 261/2017 infine sono state fornite ulteriori precisazioni in tema di :
Attestazioni ISEE – In caso di omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare è stato realizzato un aggiornamento procedurale per cui vengono evidenziate automaticamente eventuali omissioni o errori nei dati autodichiarati dagli utenti all 'interno delle attestazioni ISEE grazie al controllo incrociato con i dati forniti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate.
– Isee corrente : validità e rinnovo – l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di eventuale modifica della situazione lavorativa di un componente e ricorda che tale ISEE ha validità due mesi dalla presentazione della DSU Modulo sostitutivo. E' possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore non è superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui. In tal caso la procedura determina l’importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
– Nuove modalità di comunicazione del codice IBAN e delle richieste di variazione per il pagamento dell’assegno: modello SR163.
Il documento fornisce anche precisazioni in merito ai casi particolari di :
– Parto gemellare ed adozioni plurime: necessità di domanda di assegno per ciascun minore
– Rinnovo annuale della DSU ed inclusione del minore nel quadro A della DSU
– Affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017: non ci sono i presupposti per la concessione dell’assegno.
Bonus bebè: cause di decadenza
Il pagamento del bonus viene interrotto a partire dal mese successivo dal verificarsi di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza:- Compimento di un anno di età o della maggiore età in caso di adozioni o affidamenti
- Decesso del figlio
- Revoca dell'adozione
- Fine dell'affidamento temporano
- Decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale
- Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda
- Affidamento del minore a terzi
L'interruzione avviene anche a seguito di perdita dei requisiti di legge (residenza, cittadinanza) o provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.Il richiedente entro 30 giorni deve comunicare all'INPS il verificarsi di una causa di decadenza. E' importante che la comunicazione sia tempestiva per evitare il generarsi di un pagamento indebito e la successiva azione di recupero da parte dell'INPS.