• ISEE

    Bonus occhiali, scade il 31 dicembre: come richiederlo

    Il bonus occhiali o  bonus vista, è il contributo  statale per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive da parte di cittadini con ISEE fino a 10mila euro. Si può richiedere  fino al 31 dicembre 2023  inviando domanda  sul portale  www.bonusvista.it.  

    Il ministero informa che i fondi sono in esaurimento e  che  non è più possibile  richiedere il rimborso per gli acquisti già fatti   ma si può ottenere  il bonus per gli acquisti  da effettuare entro la fine del 2023.

    In particolare è consigliato  nel caso in cui al termine della richiesta comparisse il messaggio di "plafond esaurito" di riprovare  l'accesso nei giorni successivi, in quanto potrebbero tornare disponibili fondi  per la scadenza di buoni annullati o non utilizzati entro i trenta giorni dalla loro generazione.

    ATTENZIONE: Come da decreto, il 3 luglio 2023 è terminato il periodo per la richiesta del bonus sotto forma di rimborso. Rimane possibile richiedere l'emissione di un buono (voucher) da spendere nei negozi convenzionati consultabili nella pagina "DOVE USARE IL BUONO" entro trenta giorni dall'emissione, fino ad esaurimento totale dei fondi dell'iniziativa

    Ricordiamo di seguito  più in dettaglio  a chi spetta il bonus vista e  come  fare domanda. 

    Bonus occhiali, cos'è, a chi spetta

    La legge 30 dicembre 2020, n. 178,  ha previsto “Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà  economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'istituzione di un fondo, denominato «Fondo per la tutela  della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e  2023” 

    Il  Fondo apposito presso il Ministero della Sanità ammontava a 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2023. . 

    II provvedimento  ministeriale  sul Bonus Occhiali è stato pubblicato  in Gazzetta ufficiale il 15 dicembre 2022 e  l'attivazione della piattaforma è giunta con molto ritardo  solo a maggio 02023 .

    Il bonus è destinato ai membri di  nuclei familiari con un valore  ISEE  non superiore a 10.000 euro annui e consiste in un contributo in forma di  "voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti  a contatto correttive” .

    Si può richiedere ancora per acquisti da effettuare fino al 31 dicembre 2023.

    Domanda e scadenza del  bonus occhiali

    Gli interessati devono  registrarsi sulla apposita piattaforma  ministeriale, nell’area riservata e previa autenticazione  mediante SPID, CIE o CNS. C' è tempo  per le domande  fino al 31 dicembre 2023.

    Ricordiamo che il bonus occhiali  poteva  essere ottenuto 

    1. sotto forma di voucher per futuri acquisti  per coloro che ne faranno richiesta “ a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del decreto  ministeriale e non oltre il 31 dicembre 2023” .  dopo la verifica sui requisiti dichiarati,  in caso di acquisto  il voucher  dovrebbe essere reso disponibile nella medesima area riservata  dell’applicazione web, e potrà  essere utilizzato, entro trenta giorni dall'emissione, presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive accreditati;
    2. in alternativa è  possibile anche il  rimborso per gli acquisti “effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno  antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto”. In questo caso, il richiedente,  tra i dati anagrafici e reddituali, dovrà:
    •  indicare anche le coordinate  IBAN del conto corrente su cui effettuare il rimborso e 
    • allegare copia della fattura o scontrino  attestante l'acquisto. 

    Il ministero  comunica all’Agenzia delle Entrate  i dati relativi ai rimborsi erogati, ai fini della  elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata degli interessati.

  • ISEE

    Decreto Energia 2023: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 29.09.2023 n. 131 (c.d. Decreto Energia) contenente “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.

    Scarica il testo del decreto legge del 29.09.2023 n. 131

    Diverse le misure previste, tra cui un buono benzina ovvero un contributo economico che dovrebbe integrare la Carta spesa Dedicata a te per le famiglie con ISEE sono una certa soglia e il rinnovo delle agevolazioni sulle bollette nonchè il rafforzamento dei bonus sociali anche per il 4° trimestre 2023 sui costi dell'energia elettrica e gas e l'incremento delle borse di studio universitarie.

    Inoltre il decreto contiene diverse proroghe riguardanti tra le altre la garanzia prima casa e le agevolazioni per gli under 36 e misure di emersione di irregolarità.

    Di seguito piu in dettaglio le misure.

    Misure in materia di energia e per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

    Anche per il 4° trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 vengono prorogate le seguenti misure:

    • riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi; 
    • azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale; 
    • riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano;
    • al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalle somme stanziate,  consentendo l’uso della social card  anche per l’acquisto di carburanti e per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici.

    Sostegno imprese energivore

    Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del 18 febbraio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente decreto, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
    2. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
    3. pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

    Le imprese di cui sopra sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa; 
    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: 
      • per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 
      • per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 
      • per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa.

    Borse di studio università

    Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) è incrementato per l’anno 2023 dell’importo di 7.429.667 euro, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023.

    Proroghe di termini e sanatoria corrispettivi 

    Sono presenti nella bozza del decreto legge anche le seguenti disposizioni:

    • il termine riguardante le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione destinate agli under 36 viene prorogato al 31 dicembre 2023 (di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
    • possibile esercitare il ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023, per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;

    Altre disposizioni urgenti

    Si segnala infine che il decreto contiene anche :

    • disposizioni tecniche in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese.

    Allegati:
  • ISEE

    ISEE per Assegno Unico 2023: Inps corregge le istruzioni

    Nel messaggio 2856 del 1 agosto 2023 Inps ha  fornito nuove istruzioni sulle modalità di correzione delle attestazioni ISEE e le nuove modalità di gestione previste per le domande a partire dal 2023 . La tempistica è stata poi corretta con messaggio dell' 8 agosto 2023 n. 2913 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)

    Si ricorda che l’importo mensile dell’Assegno unico e universale viene  attribuito sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare  secondo la tabella 1 allegata al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita  2023 (come da allegato alla circolare n. 41/2023).

     Rettifiche ISEE per Assegno Unico figli

    In presenza di figli minorenni l’Istituto tiene conto dell’ ISEE minorenni o ISEE minorenni corrente). Per i figli maggiorenni, si fa invece  riferimento  all’ISEE ordinario o all' ISEE ordinario corrente 

    Nel messaggio l'istituto precisa che l'assegno Unico  fino ad ora veniva erogato anche in presenza di omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme),  sul  patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.

    In questi casi INPS ha il diritto di richiedere ulteriore documentazione e l’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:

     –    presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;

    –    richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;

    –    presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione. 

    Per quanto riguarda il  patrimonio mobiliare  si possono presentare ad esempio 

    • documentazione dell'intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
    • denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
    • documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
    • documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
    • la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;

    oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:

    • documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.

    Nuove modalità  da settembre  Novembre 2023

    Il messaggio informava che  la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dal decreto legislativo n. 230/2021,  a partire dal mese di competenza settembre 2023 

    ATTENZIONE Con il nuovo messaggio 2913 dell'8 agosto  l'istituto modifica i tempi indicando la decorrenza della novità da novembre 2023 e non da settembre,  " in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione,  garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE" con le modalità sopraindicate.

    L’INPS  avviserà  del problema l’utente mediante PEC o mail o sms , e la regolarizzazione potrà  avvenire  con una delle modalità sopra indicate.

    In caso di presentazione di una nuova DSU  corretta entro il termine di validità della  DSU già presentata  (31 dicembre),  l’importo dell’Assegno unico verrà  corrisposto per intero e con  le integrazioni aspettanti  rispetto alle  mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE