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    TARI attività stagionali: quando spetta la riduzione

    La Cassazione con Ordinanza n 21181/2024 ha specificato che il contribuente deve dimostrare di avere diritto alla riduzione della TARI se l’attività ha carattere stagionale e viene svolta soltanto per una parte dell’anno.
    A tal fine deve produrre idonea documentazione che certifichi il requisito della stagionalità, vediamo il caso di specie.

    Tari attività stagionali: quando spetta la riduzione

    Una società Alfa s.a.s. ha presentato ricorso contro il Comune relativamente ad avviso di accertamento emesso per la Tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2014-2017, a causa di una presunta infedele denuncia. 

    L’avviso era stato originariamente confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) e successivamente dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettando le argomentazioni della società contribuente.

    La società sosteneva che avrebbe dovuto beneficiare di riduzioni o esenzioni della TARI in virtù del carattere stagionale della propria attività balneare. 

    Tuttavia, la CTR e il primo grado hanno rigettato questa posizione, ritenendo che l’onere della prova spettasse alla società, che non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare il diritto a tali riduzioni.

    La società ha contestato la sentenza della CTR per essere priva di una motivazione adeguata, affermando che molte delle obiezioni sollevate nel corso del processo non erano state adeguatamente prese in considerazione dalla Corte, risultando in affermazioni generiche e apodittiche.

    Altro punto centrale del ricorso era la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni previste dall’art. 12 del DLgs. n. 472/1997. 

    La società sosteneva che le violazioni contestate, riguardando periodi d’imposta diversi ma relative allo stesso immobile, avrebbero dovuto essere considerate unitariamente, con un'applicazione attenuata delle sanzioni.

    La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il ricorso era solo parzialmente fondato, stabilendo che:

    • per quanto riguarda la debenza del tributo, le cause di riduzione e gli interessi applicati, la sentenza della CTR raggiungeva il minimo costituzionale e, pertanto, era legittima. La Cassazione ha ribadito che la contribuente non aveva dimostrato adeguatamente il diritto a esenzioni o riduzioni, né aveva spiegato in modo chiaro in che modo gli interessi fossero stati calcolati erroneamente, specificando che: "parte contribuente non ha adeguatamente allegato e comprovato di avere diritto ad esenzioni o riduzioni in ragione del carattere stagionale della attività sulla scorta delle previsioni regolamentari del Comune adottate in relazione alla normativa vigente (art. 14 del Regolamento TARI) né chiarito in modo specifico – come sarebbe stato suo onere – sotto quale profilo gli interessi, al di là del mero errore nel richiamo della normativa applicabile, sarebbero stati calcolati in modo errato" 

    Tuttavia, il ricorso è stato accolto in parte ritenendo la Cassazione fondate le censure in merito all’applicazione delle sanzioni. 

    La CTR aveva omesso di esaminare adeguatamente la questione del cumulo giuridico delle sanzioni e la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza sul punto e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per riesaminare la questione delle sanzioni.

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    TARI 2024: i PEF slittano al 20 luglio

    Viena accolta la richiesta dell'ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di posticipare ulteriormente la finalizzazione per PEF Piani Economici Finanziari dei rifiuti e quindi alle relative tariffe (TARI).

    Un emendamento al DL Coesione dovrebbe far differire al 20 luglio il termine.

    Ricordiamo che già la Legge n 67/2024 (GU n 123 del 28 maggio) di conversione del DL n 39/2024 (pubblicato in GU n 75 del 29.03.24) con una norma ha differito al 30 giugno 2024 il termine (fissato al 30 aprile 2024, dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

    Vediamo tutti i dettagli.

    TARI 2024: al 20 luglio i PEF

    Il comma in esame ha disposto che sempre relativamente alla TARI:

    • restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;
    • sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

    Si ricorda che il comma 5-quinquies ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni (in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 147/201312) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. 

    Lo stesso comma dispone altresì che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. 

    Il comma in questione ha disposto inoltre che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

    Attenzione, ora un emendamento al DL Coesione fa slittare il termine dei PEF Piani economici finanziari al 20 luglio.

    Come spiega lo stesso MEF sulla pagina preposta del proprio sito, le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF, predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale.

    Il PEF individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti.

    Normalmente le delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI devono essere approvate entro il termine del 30 aprile.

    Si attende il testo definitivo dell'emendamento con lo slittamento del termine.

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    IMU pertinenze: spetta agevolazione anche senza dichiarazione

    Entro il 17 giugno, il 16 termine ordinario è domenica, scade il termine per pagare l'acconto IMU 2024.

    A tal proposito, ricordiamo una interessante ordinanza della Cassazione che ha chiarito il perimetro della esenzione per le pertinenza.

    In particolare, viene sancito che non si paga l'imu sulle pertinenze anche senza dichiarazione da parte del contribuente.

    L'Ordinanza della Cassazione n 12226/2023 ha sancito il seguente principio: anche se il contribuente non ha presentato la dichiarazione, le pertinenze dell'immobile non pagano IMU in base al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dalla Legge 7 luglio 2000, n. 212.

    In particolare, secondo tale principio, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso.  

    Agevolazione IMU pertinenze: spetta anche senza dichiarazione 

    Un Comune ha proposto ricorso in Cassazione avverso la una sentenza della Commissione tributaria regionale che ha rigettato l'appello nei confronti di due contribuenti proprietari di immobili con pertinenze in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2011 e due avvisi di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2012, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione proprio alle due aree pertinenziali site nel medesimo Comune, adibite a giardino.

    La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che, nonostante l’inserimento nell’ “Ambito Residenziale Consolidato R2” secondo il Piano di Governo del Territorio del Comune e la successiva Variante Generale del medesimo Piano di Governo le aree non erano soggette ad ICI-IMU, costituendo giardini pertinenziali ai fabbricati appartenenti in comproprietà.

    Con il primo motivo del ricorso il Comune denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 10, comma 4, e d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 13, comma 12-ter, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che le aree in questione potessero costituire pertinenze dei fabbricati adiacenti in assenza di una tempestiva dichiarazione del vincolo di destinazione da parte dei comproprietari.

    La Corte in precedenti sentenze ha specificato che in tema di ICI: "qualora l’immobile sia adibito a negozio o bottega direttamente dal soggetto passivo dell’imposta, ed il Comune, con apposito regolamento, abbia stabilito, per tali casi, il diritto a fruire di aliquota agevolata (nei limiti di quanto previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6) ove il contribuente presenti una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell’agevolazione, essa spetta comunque al contribuente, ancorché questi non abbia presentato la suddetta dichiarazione, poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente – sancito dalla l. 7 luglio 2000, n. 212, art. 10 comma 1 (ndr l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 comma 1), (c.d. “Statuto del contribuente”), di cui costituisce espressione la previsione dell’art. 6, comma 4, della stessa legge – a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass., Sez. 5″, 17 maggio 2017, n. 12304).

    Con l'Ordinanza di cui si tratta, e in relazione al caso specifico, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

    "Ai fini dell’ICI e dell’IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità – desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale – prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento".

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    Acconto IMU 2023: pagamento entro l’11 dicembre per gli alluvionati

    Doppia scadenza per l'IMU 2023 per gli alluvionati che dovranno versare acconto e saldo dell'imposta a distanza ravvicinata in quanto, salvo ulteriori differimenti dell'ultimo minuto, occorre ricordare che il versamento dell'acconto era stato sospeso, tra le altre scadenze tributaria, fino al 31 agosto scorso. Facciamo un riepilogo.

    IMU 2023: sospensioni per alluvione e immobili inagibili danneggiati

    Nel Decreto Alluvione (DL n 61/2023) pubblicato in GU n 127 del 1 giugno tra le altre sospensioni fiscali si prevedeva quella relativa all'IMU degli immobili situati nelle zone alluvionate.

    In particolare, l’acconto IMU 2023 è stato sospeso fino al 20 novembre per gli immobili nelle zone colpite dalle alluvioni in Romagna, Marche e Toscana (consulta qui l'elenco).

    La data del 20 novembre è stata poi inserita nel decreto proroghe che l'ha fatta slittare al 10 dicembre.

    Per tale motivo, i versamenti dell'acconto IMU dovranno essere effettuati entro il giorno 11 dicembre prossimo in quanto il 10 dicembre cade di domenica.

    Inoltre, occorre evidenziare che entro il giorno 16 dicembre scade anche il pagamento del saldo IMU 2023, che cadendo di sabato slitta al giorno 18 anche per i soggetti alluvionati. Leggi anche: Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre.

    Pertanto, i soggetti alluvionati avranno la doppia scadenza per il pagamento dell'IMU 2023:

    • entro il giorno 11 dicembre il pagamento dell'acconto IMU,
    • entro il 18 dicembre il pagamento del saldo IMU.

    IMU 2023: riduzione dell'imponibile per i fabbricati inagibile

    Inoltre, è bene ricordare che, le regole generali dell’ IMU prevedono una riduzione del 50% dell’imponibile per "i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati", per il periodo in cui si verifica tale condizione.

    L'art. 1, comma 747, lettera b), legge n. 160/2019 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

    L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il contribuente alternativamente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

    Inoltre, sempre ai fini di una eventuale agevolazione IMU, se l’edificio è compromesso da essere ridotto a un rudere può essere iscritto in catasto come edificio collabente in categoria F/2.

    La categoria F/2 è priva di rendita catastale e ciò determina l'azzeramento dell'IMU dovuta sull’edificio. 

    Leggi anche IMU 2023: tutte le novità di quest'anno per una sintesi delle novità.