• La busta paga

    Welfare aziendale e premi di risultato: le istruzioni

    Con la circolare 49 del 31 maggio Inps fornisce le istruzioni  aggiornate  sulla  disciplina del welfare aziendale  e  dei premi di risultato. 

    L ’articolo 51, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,  ha subito infatti numerose modifiche negli ultimi anni, ricorda l'istituto  nella premessa.

    La novità principale   nell'ampia panoramica fornita dalla circolare,  consiste nell'indicazione dell'obbligo di versamento del contributo di solidarietà del 10 % dovuto dai datori di lavoro  anche nel caso in cui i premi di risultato siano convertiti, per scelta del dipendente in  beni e servizi di welfare aziendale (previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera f) della legge 153/1969, nonché dall'articolo 16 del Dlgs 252/2005).

    Con riguardo all'ultimo intervento normativo apportato dal decreto legge 48 2023  ( l’elevazione solo per i dipendenti con figli a carico   a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR,  che include nei  c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche ) INPS specifica che  continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR,  e cioè:

    • da un lato la  soglia di esenzione fino a 258,23 euro  per i lavoratori senza figli a carico  mentre , dall'altro 
    • sui  rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente

    Inoltre resta ferma, in ogni caso, la regola generale  per cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risultino complessivamente superiori al limite  previsto dalle disposizioni il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

    La circolare segnala inoltre la novità dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 ovvero l'esclusione dall'imposizione fiscale ma NON da quella contributiva del c.d. bonus carburante  2023, che consente di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

  • La busta paga

    Busta paga le istruzioni sui conguagli 2022

    Con la circolare 139 del 31 dicembre 2022 INPS chiarisce le particolarità 2022 le operazioni di conguaglio delle buste paga di dicembre.

    Gli elementi da rendicontare nei conguagli

    Le operazioni riguardano i seguenti elementi:

    1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, D.M. 7.10.1993);(vedi dettagli sotto)

    2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995;

    3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

    4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;

    5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d'imposta (articolo 51, comma 3, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, o TUIR) per la quale si rinvia al messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022

    6) auto aziendali ad uso promiscuo;

    7) prestiti ai dipendenti;

    8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

    9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

    10) gestione delle operazioni societarie.

    Le scadenze per i conguagli   2022

     I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni:

    1. con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2022” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023)
    2. con quella di competenza di “gennaio 2023” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023),
    3. per le operazioni riguardanti  il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si potrà utilizzare anche la denuncia di “febbraio 2023” (scadenza di pagamento 16 marzo 2023), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023.

    Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993)

    Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

    compensi per lavoro straordinario;

    • indennità di trasferta o missione;
    • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
    • indennità riposi per allattamento;
    • giornate retribuite per donatori sangue;
    • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
    • permessi non retribuiti;
    • astensioni dal lavoro;
    • indennità per ferie non godute;
    • congedi matrimoniali;
    • integrazioni salariali (non a zero ore).

    cui sono  assimilabili anche

     l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

     i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

    gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2022), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023.

     Compilazione flusso UniEmens

    Per gestire le variabili retributive e contributive  e il recupero delle contribuzioni non dovute  deve essere compilato l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità indicate nell’ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens