• La busta paga

    Festività unione induista Dipavali 2025

    Come noto, i lavoratori di fede diversa da quella cattolica  hanno diritto ad  agevolazioni nell'orario di lavoro per poter fruire delle festività   prescritte dalla propria religione .

    Il principio della non discriminazione per motivi religiosi è contenuto infatti nello Statuto dei lavoratori  e anche nel DLGS 216 2003 che ha recepito la direttiva europea  2000/78 sulla non discriminazione nei luoghi di lavoro 

     A questo fine lo Stato ha stipulato accordi specifici con organizzazioni religiose quali:

    • l 'Unione delle comunita ebraiche italiane  con la legge  101 1989 
    • l'Unione induista italiana  ( L 246 2012) e 
    • l'Istituto Buddista Italiano (L. 103 2016) .

    Su queste basi i datori di lavoro sono tenuti ad accordare al lavoratore che ne faccia richiesta specifici permessi  che parificano il trattamento rispetto alle festività religiose Italiane.

    Data festività Dipavali   2025

    Lo scorso 31 gennaio come previsto dall'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha, l'Unione Induista  ha comunicato  la data della festivita' induista «Dipavali» al Ministero dell'interno che ne ha dato notizia nella Gazzetta Ufficiale  del 3 febbraio 2024 . 

    La data della festività induista Dipavali  è fissata al 24 ottobre 2025.

  • La busta paga

    Welfare aziendale e premi di risultato: le istruzioni

    Con la circolare 49 del 31 maggio Inps fornisce le istruzioni  aggiornate  sulla  disciplina del welfare aziendale  e  dei premi di risultato. 

    L ’articolo 51, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,  ha subito infatti numerose modifiche negli ultimi anni, ricorda l'istituto  nella premessa.

    La novità principale   nell'ampia panoramica fornita dalla circolare,  consiste nell'indicazione dell'obbligo di versamento del contributo di solidarietà del 10 % dovuto dai datori di lavoro  anche nel caso in cui i premi di risultato siano convertiti, per scelta del dipendente in  beni e servizi di welfare aziendale (previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera f) della legge 153/1969, nonché dall'articolo 16 del Dlgs 252/2005).

    Con riguardo all'ultimo intervento normativo apportato dal decreto legge 48 2023  ( l’elevazione solo per i dipendenti con figli a carico   a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR,  che include nei  c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche ) INPS specifica che  continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR,  e cioè:

    • da un lato la  soglia di esenzione fino a 258,23 euro  per i lavoratori senza figli a carico  mentre , dall'altro 
    • sui  rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente

    Inoltre resta ferma, in ogni caso, la regola generale  per cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risultino complessivamente superiori al limite  previsto dalle disposizioni il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

    La circolare segnala inoltre la novità dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 ovvero l'esclusione dall'imposizione fiscale ma NON da quella contributiva del c.d. bonus carburante  2023, che consente di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.