• La busta paga

    Rimborsi spese e dati GPS lavoratori: sanzione dal Garante Privacy

    I dati GPS  degli smartphone dei lavoratori sono soggetti alla tutela del Garante per la privacy .

      In  un recente provvedimento  (n. 9936174/2023 ) una società è stata sanzionata per non aver fornito ad alcuni   dipendenti  i dati da loro richiesti  sulla geolocalizzazione  dei dispositivi utilizzati nelle prestazioni lavorative.

    La richiesta era motivata dalla necessità di  verificare la correttezza dei calcoli della busta paga relativi ai rimborsi chilometrici.

    Nello specifico il Garante privacy ha comminato una sanzione di 20mila euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti

    I lavoratori avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni  utilizzate dalla società  per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto.

    In particolare avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone aziendale   nel quale era presente un sistema di geolocalizzazione che permetteva di individuare  la localizzazione dei contatori controllati . Non avendo ricevuto  risposta dal  datore di lavoro si erano rivolti al Garante privacy con un reclamo. 

    Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze, tra l’altro non comunicando loro i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata ad indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati  affermando che non riguardavano il trattamento di dati sensibili dei lavoratori

     La società aveva affermato inoltre   nell'udienza al Garante di non aver accesso ai dati dei percorsi effettuati ma solo alla localizzazione dei contatori nel momento delle effettuazione della misura. 

    Il Garante ha sottolineato invece che la condotta risulta illecita in base ai principi della normativa sulla privacy in quanto dalla rilevazione del GPS,  deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali Il Garante ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento richieste.

    Il Garante ha precisato infine che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dar riscontro alle richieste, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze, rammentando il diritto  degli interessati di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.

  • La busta paga

    Ferie con stipendio non inferiore a quello delle giornate lavorative

    I contratti collettivi non possono contenere clausole che  prevedono per i giorni di ferie obbligatori una retribuzione  inferiore a quella delle giornate lavorative.  Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20216/2022 del 23 giugno.

     Il  caso riguardava il ricorso di un lavoratore dipendente di una compagnia aerea  che lamentava di avere lavorato dal dicembre 2008 con retribuzione dei giorni di ferie e dei giorni di addestramento inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la  materia, non si teneva conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo oraria, indennità di volo ristrutturazione e di indennità di volo integrativa annua.

    Il tribunale di Civitavecchia ha affermato  che tali clausole (art 10 ccnl  Aereo) dovevano essere considerate nulle e che la retribuzione almeno per i giorni di ferie minimi obbligatori , andava corrisposta tenendo conto anche dell'indennità di volo. Il giudice evidenziava infatti che   "le parti sociali avevano deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie;  l'indennità di volo era stata, scissa in due componenti:

    1. l'indennità di volo integrativa, che aveva lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dai Piloti e dai Comandanti e 
    2. l'indennità di volo minima garantita, attribuita invece in misura fissa, sulla base della anzianità di servizio; 

    entrambe le componenti avevano natura retributiva e l'indennità di volo integrativa incideva in modo significativo sul complesso della retribuzione mensile".

    Cio contrasta, secondo la sentenza di merito, con l'art. 36 della Cost. , che garantisce il diritto alla retribuzione minima non solo quando il lavoratore è in servizio ma anche quando è in ferie.

     Il Tribunale  richiama anche pronunce della Corte di giustizia Ue, in cui si afferma che una retribuzione sensibilmente inferiore durante le giornate di ferie è incompatibile con i principi comunitari, in quanto può avere un effetto dissuasivo nella fruizione delle ferie da parte del lavoratore.  Nel caso di specie la retribuzione risultava non proporzionale alla  qualità e alla quantità del lavoro prestato mediamente dal pilota o dal  Comandante e dunque non era conforme all'art. 36 Cost. 

    Nel respingere il ricorso della compagnia contro la sentenza , la Cassazione pur confermando che   la determinazione della retribuzione è rimessa alla contrattazione collettiva ,   giudica infondata la questione sollevata sulla lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa in quanto " la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati  dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano".

    Quindi concorda sul principio generale espresso dal Tribunale e sulla nullità dell'art 10 del ccnl aereo citato in quanto ,  limitatamente al  periodo minimo di ferie  di quattro settimane  previste dalla normativa nazionale  l'importo dello stipendio  dei giorni di ferie non puo essere inferiore a quello dei giorni lavorativi".