• La busta paga

    TEC e salario giusto: quali voci sono da considerare?

    Con la conversione in legge del Decreto Primo Maggio (DL 62/2026 conv in legge 112 2026) , il legislatore ha chiarito in modo definitivo cosa si intende per Trattamento Economico Complessivo (TEC), il parametro centrale per determinare il "salario giusto" ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

    La risposta breve: il TEC non coincide con il solo minimo tabellare. 

    È una misura più ampia, che aggrega tutte le voci retributive fisse e continuative previste dal contratto collettivo nazionale applicabile, escludendo soltanto le componenti variabili e discrezionali individuali. In altre parole non sono compresi i superminimi.

    Ecco i dettagli.

    Cosa include il TEC: la definizione nel decreto 1 maggio convertito in legge

    L'art. 7, comma 4-bis del decreto 62 2026  stabilisce che il TEC è composto da:

    • Voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dal CCNL di riferimento
    • Mensilità aggiuntive (es. tredicesima, quattordicesima)
    • Indennità fisse e continuative previste dal contratto collettivo
    • Prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti (non quelle individuali)
    • Altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi CCNL

    Sono escluse in modo esplicito le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori, ovvero:

    • premi individuali, 
    • bonus una tantum, 
    • incentivi ad personam.

    Perché il TEC supera i “minimi tabellari”

    Prima dell'intervento legislativo, la giurisprudenza utilizzava i minimi tabellari dei CCNL come unico parametro per valutare la proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost. La novità del DL 62/2026 è la codificazione di una soglia più alta e più articolata

    La definizione di TEC adottata dalla legge di conversione di fatto  risulta più ampia rispetto a quanto spesso fissato dagli stessi CCNL.

    Sul piano pratico, questo significa che un datore di lavoro non può più limitarsi a corrispondere il minimo tabellare di categoria per considerarsi in linea con l'art. 36 Cost.: occorre verificare che il pacchetto retributivo complessivo — incluse tredicesime, indennità contrattuali fisse e welfare collettivo — raggiunga il livello del TEC definito dal contratto leader del settore.

    Come si individua il contratto leader come parametro per il TEC

    Il TEC di riferimento  va individuato dunque  in base al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, identificato attraverso un criterio "merceologico" che considera:

    • Il settore e la categoria produttivi di riferimento
    • L'attività principale o prevalente esercitata
    • La dimensione e la natura giuridica del datore di lavoro

    Nei settori privi di copertura contrattuale, il riferimento è il CCNL il cui ambito applicativo sia maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata.

    Accesso agli incentivi: il TEC individuale requisito minimo

    Importante tenere presente  che il comma 5 dell'art. 7  del decreto 1 Maggio subordina l'accesso ai benefici previsti dal decreto (agevolazioni contributive alle assunzioni) al rispetto  del principio per cui il  trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non deve essere inferiore al TEC definito secondo il CCNL di riferimento 

    Questa disposizione ha una ricaduta immediata sulla gestione  del personale: prima di applicare qualsiasi incentivo all'assunzione, il datore di lavoro deve verificare che la retribuzione offerta — nel suo complesso — sia allineata al TEC del contratto leader di settore.

     Un'eventuale inadeguatezza, anche corretta in sede giudiziaria successivamente, non retroagisce sui presupposti delle agevolazioni già fruite, secondo quanto precisato  anche dal Ministro Calderone in sede parlamentare.

  • La busta paga

    TFR: coefficiente maggio 2026 – Regole, tabelle e istruzioni

    Per le quote di  trattamento di fine rapporto  accantonate a dicembre 2025, il coefficiente di rivalutazione del TFR  relativo  a maggio 2026  il coefficiente è 2,661543. 

    L’ISTAT ha reso noto infatti,  che l'indice  di variazione dei prezzi al consumo è stato  pari a 102,8%

    Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.  

    Nei successivi paragrafi  disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.

    TFR,  cos'è, quando spetta

    Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297,  la quale  ha modificato l’articolo 2120 c.c.,  variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità")  e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:
    • l' anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto,
    • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
    •  alcune disposizioni in materia pensionistica.
     L'art.  2120 c.c., così  riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.  
    Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
     Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
    Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma  cessata dal 1 luglio 2018.

    Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale

    Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:
    • per ciascun anno di lavoro 
    • una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,  a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
    •   divisa per 13,5.

    ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che  l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.

    Il TFR  cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:

    1.  dall'1.5% in misura fissa annua e 
    2. dal 75%  dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

    Si ricorda che:

    • In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
    • Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. 
    • Deve essere rivalutata  la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
     ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
    •  Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente  si rivalutano  utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione 
    •  Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva   
    •  Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
    •  si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
     N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015)  per cui la rivalutazione  è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.
    Il versamento deve essere effettuato:
    1.  con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
    2.  a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
    L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il  16 febbraio in caso di  cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.
    Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

    L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa

    Il lavoratore che abbia  almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:

    • 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    • 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
    • 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
    •  4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
    L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
    Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
    Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative 
    In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

    Coefficienti rivalutazione TFR 2026

    RIVALUTAZIONE TFR 2026

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio 15-1 14-2 100,4 0,125 0,363025
    Febbraio 15-2 14-3 10093 0,250  0,862716.
    Marzo 15-3 14-4 101,5 0,325 1,437346
    Aprile  15-4 14-5 102,5 0,475 2,311729
    Maggio  15-5 14-6 102,8 0,600 2,661543

    Scarica qui le tabelle 2017 2018

    SCARICA QUI LE TABELLE 2017 2018

    Scarica le tabelle dei coefficienti di rivalutazione 2019 – 2025

    Tabelle coefficienti di rivalutazione TFR 2019 2025

  • La busta paga

    Busta paga dipendenti 2026: tutte le novità e i chiarimenti

    La Legge di Bilancio 2026 (legge 199 2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre  ha introdotto un pacchetto articolato di misure che incidono in modo diretto e indiretto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, sulla tassazione del reddito da lavoro e sulle scelte previdenziali, con l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto, incentivare la contrattazione collettiva e favorire le forme di previdenza complementare. 

    Le novità non si limitano agli sgravi su aumenti salariali  e premi di risultato, ma coinvolgono anche l’IRPEF, le detrazioni e il TFR, in vigore dal 1° gennaio 2026 (e, per alcuni profili, dal 1° luglio 2026)

    Si ricorderà che in merito era stata emanata il 19 gennaio una nota  di Assosoftare l'associazione delle case produttrici di software per le paghe  che  invitava datori di lavoro e consulenti ad attendere la pubblicazione di circolari e istruzioni operative prima di applicare le novità della legge di Bilancio nelle buste paga, per evitare errori e sanzioni. AssoSoftware segnalava anche  l’articolo 46 della legge 182/2025, che impone di considerare i tempi tecnici di aggiornamento dei software.

    La circolare generale  n. 2 è stata pubblicata il 24 febbraio 2026.  e una ulteriore risoluzione 22 di giugno 2026  riguarda in particolare i premi di risultato.

    Vediamo in sintesi le novità nei paragrafi seguenti.

    Riduzione aliquota IRPEF intermedia e rimodulazione detrazioni

    Uno degli interventi di maggiore impatto per i lavoratori dipendenti riguarda la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. La nuova struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulta quindi articolata su tre scaglioni:

    • 23% per i redditi fino a 28.000 euro
    • 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro
    • 43% per i redditi oltre 50.000 euro

    La misura produce un alleggerimento del carico fiscale soprattutto per i lavoratori dipendenti collocati nella fascia di reddito medio, con un beneficio che si riflette direttamente sul netto in busta paga.

    Accanto alla riduzione delle aliquote, la manovra interviene anche sulle detrazioni fiscali. Con la modifica dell’art. 16-ter del TUIR viene introdotto il nuovo comma 5-bis, che prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, una riduzione forfettaria di 440 euro delle detrazioni spettanti per:

    • oneri detraibili al 19%, con esclusione delle spese sanitarie;
    • erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
    • premi assicurativi contro eventi calamitosi.

    Il “taglio” non riguarda quindi le spese mediche, ma riduce il beneficio fiscale per i redditi più elevati, rafforzando il principio di progressività dell’imposta.

    Tassazione agevolata aumenti, premi, straordinari e indennità

    Il cuore delle misure sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è contenuto nei commi da 7 a 13, che introducono regimi fiscali di favore per diverse componenti della retribuzione a partire dal 1 gennaio 2026.

    In particolare, gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali stipulati nel periodo 2024-2026 e corrisposti nel 2026 ai lavoratori del settore privato sono assoggettati, salvo rinuncia del dipendente, a una imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali). 

    ATTENZIONE però: il beneficio è riservato ai lavoratori con reddito non superiore a 33.000 euro. L'agenzia delle entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare per l' impostA sostitutiva sugli incrementi retributivi: codice “1075".

    Per quanto riguarda gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei Ccnl, nella circolare 2 l’Agenzia precisa che l’imposta sostitutiva del 5% si applica solo agli aumenti che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi nelle dodici mensilità ordinarie, nella tredicesima e nella quattordicesima. Rientrano anche gli istituti retributivi indiretti interessati dagli stessi incrementi, limitatamente alla quota integrata dal datore di lavoro nelle assenze che comportano conservazione del posto, come malattia, maternità, paternità e infortunio.

    Restano invece esclusi dall’agevolazione gli importi collegati a prestazioni aggiuntive o diverse dall’ordinaria attività lavorativa: scatti di anzianità, ore eccedenti il normale orario, maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, indennità di turno e altre voci analoghe. 

    L’Agenzia esclude anche le somme una tantum, pur se previste dal rinnovo contrattuale, e il Tfr, poiché erogato in un momento successivo rispetto alla prestazione lavorativa. Se il rinnovo prevede aumenti in più tranche, sono agevolabili solo gli importi corrisposti dal 1° gennaio 2026. L’agevolazione opera anche quando l’aumento assorbe un superminimo; per i lavoratori impatriati si applica solo sulla quota imponibile.

    Ancora più favorevole è il regime previsto per i premi di risultato e di partecipazione agli utili, per i quali:

    • l’imposta sostitutiva scende all’1%;
    • il limite annuo di importo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro per il biennio 2026-2027.

    In data 9 giugno l'Agenzia ha pubblicato la risoluzione  22 2026 che chiarisce come il tetto di 5000 euro sia applicabile anche in caso di premi erogati come benefit aziendali 

    La manovra interviene anche sulle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni: entro il limite di 1.500 euro annui, tali somme sono soggette a imposta sostitutiva del 15%. Per i settori turismo e terme resta invece confermata la disciplina speciale già vigente (Vedi paragrafo seguente).

    Leggi  qui i codici tributo definiti dall'Agenzia

    Buoni pasto

    Tra le misure che incidono indirettamente sulla retribuzione rientra l’innalzamento del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro per ciascun buono. 

    L’intervento rafforza il ruolo dei fringe benefit come strumento di welfare aziendale, consentendo ai datori di lavoro di riconoscere un vantaggio economico ai dipendenti senza aggravio fiscale e contributivo.

    Lavoro straordinario e settore turistico: confermato il trattamento integrativo

    Nel caso particolare dei lavoratori dipendenti delle strutture turistico-alberghiere, la Legge di Bilancio 2026 proroga il trattamento integrativo speciale già sperimentato negli anni precedenti. 

    Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, le prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi o in orario notturno danno diritto a un importo pari al 15% della retribuzione lorda, che non concorre alla formazione del reddito.

    Il beneficio spetta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, previa richiesta scritta al datore di lavoro e attestazione del reddito percepito nell’anno precedente.

    L'agenzia ha specificato che  rientrano anche le indennità di reperibilità previste dai Ccnl in relazione a tali prestazioni.

     Sono invece escluse :

    • le somme previste da accordi territoriali o aziendali, 
    • gli istituti retributivi indiretti in caso di assenza, 
    • e il Tfr

    Incentivo permanenza a lavoro, deducibilità contributi fondi pensione

    Un’ulteriore misura che puo incidere sulla retribuzione riguarda in particolare  i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ma scelgono di continuare a lavorare. Anche per il 2026 è confermato l’incentivo che consente al lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo a INPS della quota IVS a proprio carico, ricevendo in cambio l’importo corrispondente direttamente in busta paga, con esclusione dall’imponibile fiscale.

    Sul fronte previdenziale, il comma 201 introduce un intervento significativo per i lavoratori dipendenti che aderiscono a forme di previdenza complementare:

     A decorrere dal 1° luglio 2026, la quota di contributi deducibili dall’imposta sui redditi aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro annui.

    La norma non si limita ad ampliare la deducibilità, ma modifica anche la disciplina delle prestazioni, ampliando le possibilità di:

    • liquidazione in forma di capitale;
    • accesso a tipologie di rendita alternative alla rendita vitalizia, con un trattamento fiscale specifico per le forme a contribuzione definita.

    L’intervento rafforza il ruolo della previdenza complementare come strumento integrativo del reddito futuro, con effetti indiretti anche sulla pianificazione retributiva e sul TFR.

    Destinazione TFR: le novità da luglio 2026

    Sempre in merito al TFR , ovvero la retribuzione differita a fine rapporto, si segnala che per i nuovi assunti a partire dal 1 luglio  2026 sarà previsto un tempo di silenzio-assenso di 60 giorni cioè in assenza di comunicazione del lavoratore, gli importi saranno automaticamente versati al fondo di previdenza complementare previsto dal contratto collettivo. 

    La stessa regola varrà  per i lavoratori già assunti che avessero già aderito ai fondi pensione. 

     Il datore di lavoro al momento dell'assunzione dovra  informare il lavoratore  su queste novità  e verificare la sua posizione previdenziale.

  • La busta paga

    Premi produttività 2026: il tetto di 5.000 euro anche per i benefit

    Con la Risoluzione n 22 del 9 giugno le Entrate replicano ai dubbi sollevati da contribuenti sui premi di produttivita 2026.

    In dettaglio si risponde a dubbi sulla tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in base alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026.

    Le Entrate in sintesi hanno specificato il nuovo limite massimo imponibile di 5.000 euro previsto per il 2026 e il 2027 per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili si applica anche ai benefit aziendali.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Premi produttività 2026: aliquota 1% e tetto 5.000 euro

    Con la risoluzione n. 22 di ieri, 9 giugno 2026 sono forniti chiarimenti ai quesiti pervenuti in ordine alle novità apportate dall’art. 1 comma 9 della L. 199/2025 alla detassazione dei premi di risultato.

    Ricordiamo che tale disciplina è contenuta nell’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015, la quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale del 10%, ed entro il limite di 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a titolo di premio di risultato o partecipazione agli utili ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, che nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, siano titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

    Per la detassazione, le somme devono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU. 

    Qualore manchi RSA/RSU, l’azienda, in base a quanto chiarito dalla prassi delle Entrate, può:

    • recepire il contratto collettivo territoriale di settore o, in mancanza, il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà
    • applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato corrisposti in virtù di contratti collettivi aziendali stipulati con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, seppur esterne all’azienda.

    Inoltre, icontratti devono essere depositati telematicamente presso l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

    L'art. 1 commi 8 e 9 della L. 199/2025 ha apportato novità prevedendo che:

    • per gli anni 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva venga ridotta all’1% e che il limite massimo agevolabile venga incrementato a 5.000 euro; 
    • limitato al solo 2025 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.

    Il premio può su scelta del lavoratore essere corrisposto in denaro o in natura.

    I dubbi giunti alle Entrate, e su cui ha appunto replicato con la risoluzione in oggetto, riguardano proprio la possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale, entro il nuovo limite di 5.000 euro.

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito appunto che il comma 184 della legge n 208/2015, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti.

     Pertanto, si ritiene che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla L. 199/2025

    Allegati:
  • La busta paga

    Riduzione stipendio in accordo con il lavoratore: le regole

    La disciplina della retribuzione nel lavoro subordinato rappresenta uno dei punti più delicati del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, soprattutto nei contesti di crisi aziendale. In tali situazioni, non è raro che le parti tentino di concordare una riduzione del trattamento economico al fine di salvaguardare la continuità occupazionale. Tuttavia, l’ordinamento pone limiti stringenti a tali accordi, a tutela della posizione del lavoratore.

    Il quadro normativo in partiolare è delineato dall’art. 2103 del codice civile, come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, e dall’art. 2113 c.c., che disciplinano rispettivamente le mansioni e la validità delle rinunce e transazioni.

     La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8402 del 3 aprile 2026 ha offerto importanti chiarimenti in merito alla validità degli accordi di riduzione della retribuzione, anche in assenza di modifiche delle mansioni.

    Il caso: accordo individuale sulla retribuzione del dirigente

    La controversia trae origine da un accordo sottoscritto tra un dirigente e la società datrice di lavoro, con il quale veniva prevista una riduzione della retribuzione per far fronte a una situazione di difficoltà economica aziendale. Tale accordo, inizialmente limitato nel tempo, veniva di fatto prorogato per diversi anni.

    Il lavoratore impugnava l’intesa sostenendone la nullità, in quanto stipulata al di fuori delle sedi protette previste dalla legge e lesiva del principio di irriducibilità della retribuzione. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento delle differenze retributive maturate nel periodo successivo alla scadenza originaria dell’accordo.

    In primo grado la domanda veniva accolta solo parzialmente, mentre in appello veniva riconosciuta la nullità dell’accordo e il diritto del lavoratore alle differenze retributive per l’intero periodo considerato, oltre agli scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo.

    La società proponeva quindi ricorso per cassazione, contestando in particolare l’interpretazione della normativa sulla riduzione della retribuzione e sostenendo la legittimità dell’accordo individuale, anche in assenza di formalizzazione in sede protetta.

    La decisione: la riduzione dal 2015 è possibile solo in sede protetta

    La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, soffermandosi in modo approfondito sul quadro normativo e sull’evoluzione giurisprudenziale in materia di riduzione della retribuzione.

    In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ribadito che, nella versione antecedente alla riforma del 2015, il principio di irriducibilità della retribuzione era strettamente collegato al divieto di demansionamento e alla tutela della professionalità del lavoratore. In tale contesto, la retribuzione non poteva essere ridotta neppure con il consenso del lavoratore, salvo limitate eccezioni.

    Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015, il legislatore ha invece previsto la possibilità di modificare anche la retribuzione mediante accordi individuali, ma solo a determinate condizioni. In particolare, tali accordi devono essere stipulati nelle sedi protette indicate dalla legge e devono perseguire specifici interessi del lavoratore, quali la conservazione dell’occupazione o il miglioramento delle condizioni di vita.

    La Corte ha evidenziato come questa disciplina si applichi a tutte le ipotesi di riduzione della retribuzione, anche quando non vi sia un mutamento delle mansioni. Ciò comporta che qualsiasi accordo che incida in senso peggiorativo sul trattamento economico, se concluso al di fuori delle sedi protette, è da considerarsi nullo per violazione delle prescrizioni normative .

    Un passaggio centrale della motivazione riguarda proprio l’autonomia della tutela della retribuzione rispetto alle mansioni. Secondo la Cassazione, il nuovo assetto normativo attribuisce alla retribuzione una protezione autonoma, svincolata dal solo profilo della professionalità, rafforzando i limiti all’autonomia contrattuale delle parti.

    Nel caso specific, tuttavia, la Corte ha rilevato un errore nella sentenza di appello, che aveva applicato la disciplina introdotta nel 2015 anche a un accordo stipulato in epoca precedente. Poiché la riduzione retributiva era intervenuta in un periodo in cui era ancora vigente la versione originaria dell’art. 2103 c.c., la valutazione della validità dell’accordo avrebbe dovuto essere effettuata alla luce della normativa allora vigente.

    Per tale motivo, la Suprema Corte ha disposto la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, affinché riesamini la vicenda applicando correttamente il quadro normativo temporale di riferimento.

  • La busta paga

    Report INPS sulle retribuzioni: salari in affanno rispetto all’inflazione

    E' stata presentata ieri a Palazzo Wedekind,  sede centrale INPS  a ROMA  l’“Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati”  sulla dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati  tra il 2019 e il 2024. 

    I dati confermano le osservazioni empiriche,  evidenti ormai da tempo,  ovvero che  le retribuzioni medie non hanno ancora recuperato pienamente il potere d’acquisto perso negli ultimi anni, soprattutto se confrontate con l’andamento dei prezzi.

    Secondo lo studio,  le retribuzioni nominali dei lavoratori privati (esclusi i domestici) sono cresciute del 14,7%, mentre quelle dei dipendenti pubblici dell’11,7%, un incremento molto  inferiore all’inflazione cumulata del periodo.

    Nel 2024 la retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti privati si è attestata a 24.486 euro, contro i 35.350 euro dei dipendenti pubblici, evidenziando un significativo divario settoriale. Ancora più critica la situazione se si considerano esclusivamente le retribuzioni contrattuali: tra il 2019 e il 2024 il differenziale tra aumento nominale dei salari e crescita dei prezzi supera i nove punti percentuali, segno di un ritardo nei rinnovi contrattuali e di una perdita reale del potere d’acquisto. 

    Solo negli ultimi due anni si registra un lento parziale recupero delle retribuzioni reali, favorito da una fase di inflazione più contenuta e dall’effetto ritardato dei rinnovi dei contratti collettivi.

    Gender pay gap e ruolo della fiscalità

    Il report INPS conferma anche la persistenza del gender pay gap, soprattutto nel settore privato.

    Nel 2024 la retribuzione media annua delle donne è stata pari a 19.833 euro, circa il 70% di quella maschile, che sfiora i 28.000 euro. 

    Sebbene tra il 2014 e il 2024 le retribuzioni femminili siano cresciute in misura maggiore (+17,5%) rispetto a quelle maschili (+13,5%), il divario resta ampio e solo in parte spiegabile con il minor numero medio di giornate lavorate dalle donne (240 contro 251 degli uomini). Pesano infatti fattori strutturali come la segmentazione settoriale, il ricorso al part-time e la minore presenza femminile nei ruoli meglio retribuiti.

    Diverse conclusioni emergono invece dall’analisi delle retribuzioni nette, che tengono conto delle agevolazioni contributive e fiscali introdotte negli ultimi anni. Per i redditi medio-bassi, gli interventi a carico della fiscalità generale hanno consentito un recupero del potere d’acquisto più elevato, fino a risultare quasi completo in corrispondenza del livello mediano delle retribuzioni. In sostanza, mentre i redditi più elevati hanno difeso meglio il proprio valore sul mercato del lavoro – seppur senza compensare integralmente l’inflazione – i redditi medi e bassi hanno beneficiato maggiormente delle misure fiscali, che hanno quasi annullato l’impatto dell’aumento dei prezzi sui bilanci familiari. Un dato che rafforza il ruolo redistributivo delle politiche fiscali in un contesto di crescita salariale ancora debole e fortemente condizionata dalla bassa produttività del lavoro.

    Nella tabella seguente i dati chiave del report INPS

    I principali dati INPS

    Indicatore Valore Periodo / Note
    Inflazione cumulata (indice prezzi) 117,4 2019=100 → 2024
    Indice retribuzioni contrattuali 108,3 2019=100 → 2024
    Gap retribuzioni–inflazione -9,1 punti Retribuzioni contrattuali vs prezzi
    Crescita retribuzioni private (lordo) +14,7% Da 21.345 € (2014) a 24.486 € (2024)
    Crescita media annua retribuzioni private +1,3% +2,8% medio annuo nel periodo 2021–2024
    Retribuzione media annua dipendenti privati 24.486 € Anno 2024
    Retribuzione media annua dipendenti pubblici 35.350 € Anno 2024
    Crescita retribuzioni pubbliche +11,7% Da 31.646 € (2014) a 35.350 € (2024)
    Settore con retribuzione media più alta Industria Quasi 33.000 € nel 2024 (+21% dal 2014)
    Settore con retribuzione media più bassa Alloggio e ristorazione 11.233 € nel 2024
    Retribuzione media annua donne (privato) 19.833 € Circa 70% di quella maschile
    Retribuzione media annua uomini (privato) Quasi 28.000 € Anno 2024
    Crescita retribuzioni donne +17,5% 2014–2024
    Crescita retribuzioni uomini +13,5% 2014–2024
    Tempo medio rinnovo contratti Oltre 2 anni Fattore di stagnazione salariale
    Effetto agevolazioni fiscali e contributive Recupero quasi completo Per redditi medio-bassi (retribuzioni nette)

  • La busta paga

    Calendario festività ebraiche 2025 e 2026

    Il Ministero dell' Interno, con avviso   pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 agosto  2025  ha reso noto, a seguito della comunicazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane,  il calendario delle festività ebraiche  previste per i prossimo anno , 2026 . (vedi i prossimi paragrafi)

    Si tratta, ricordiamo,  dei giorni che i lavoratori possono chiedere di poter godere in sostituzione delle festività nazionali, nel  proprio rapporto di lavoro.

     Infatti  i lavoratori  di fede diversa  da quella cattolica, in virtù del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione, hanno diritto a un particolare regime di orario di lavoro. 

    Per questo , l'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo venga comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la  successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .

    Festività ebraiche 2025

    Risultano festivi per il calendario ebraico:

    • Tutti i sabati, da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato,
    • Pesach (Pasqua): domenica 13 e lunedi’ 14 aprile; domenica 20;
    • Shavuoth (Pentecoste): lunedi’ 2 e martedi’ 3 giugno; Digiuno del 9 di Av: domenica 3 agosto;
    • Rosh ha Shana’ (Capodanno): martedi’ 23 e mercoledi’ 24 settembre;
    • Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione): mercoledi’ 1° e giovedi’ 2 ottobre;
    • Sukkot (Festa delle Capanne): martedi’ 7 e mercoledi’ 8 ottobre; lunedi’ 13 ottobre;
    • Shemini’ Atzeret e Simchat Tora’ (Festa della Legge): martedi’ 14 e mercoledi’ 15 ottobre.

    Il comunicato  precisa che nel calendario suddetto non  sono  stati  indicati  ne' la vigilia di Pesach (12 aprile) ne' il settimo giorno di  Pesach (19 aprile) in quanto cadono di sabato e pertanto sono gia'  previsti dalla normativa. 

    Festività ebraiche 2026

    Le festivita' ebraiche oltre ai sabati,  nel 2026  cadono alle seguenti date.

    •        Pesach (Pasqua): vigilia mercoledi' 1°  aprile,  giovedi'  2  e venerdi' 3 aprile, mercoledi' 8 e giovedi' 9 aprile; 
    •       Shavuoth (Pentecoste): venerdi' 22 maggio; 
    •       Digiuno del 9 di Av: giovedi' 23 luglio; 
    •       Rosh ha Shana' (Capodanno): domenica 13 settembre; 
    •       Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione):  vigilia  domenica  20 settembre, lunedi' 21 settembre; 
    •       Sukkot (Festa delle Capanne): domenica 27 e venerdi' 2 ottobre; 
    •       Shemini' Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge):  domenica   4 ottobre. 

      Per il 2026   sono state omesse le giornate riportate in  calce,  in quanto, cadendo di sabato, rientrano nella  normativa  relativa  alla  festivita' ebraica settimanale: 

    •       secondo giorno di Shavuot-Pentecoste – 23 maggio; 
    •       primo giorno di Rosh Hashana' Capodanno ebraico 12 settembre; 
    •       primo giorno di Sukkot Festa delle Capanne – 26 settembre; 
    •       primo giorno di Simchat Tora' Festa della Legge – 3 ottobre. 

       Si ricorda infine che il calendario delle festivita' ebraiche e' pubblicato  anche  sul sito del  Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.