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TFR: coefficiente Luglio 2026 – Regole, tabelle e istruzioni
Per le quote di trattamento di fine rapporto accantonate a dicembre 2025, il coefficiente di rivalutazione del TFR relativo a luglio 2026 è 3,015144.
L’ISTAT ha reso noto infatti, che l'indice di variazione dei prezzi al consumo è stato pari a 103,1%, in leggero rialzo rispetto a giugno.
Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.
Nei successivi paragrafi disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.
TFR, cos'è, quando spetta
Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297, la quale ha modificato l’articolo 2120 c.c., variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità") e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:- l' anticipazione di una parte degli importi in corso di rapporto,
- la costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
- alcune disposizioni in materia pensionistica.
L'art. 2120 c.c., così riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto.Il trattamento viene costituito con gli accantonamenti mensili di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.Il TFR ha natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale è stata aggiunta successivamente, infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma cessata dal 1 luglio 2018.Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale
Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:- per ciascun anno di lavoro
- una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
- divisa per 13,5.
ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.
Il TFR cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:
- dall'1.5% in misura fissa annua e
- dal 75% dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.
Si ricorda che:
- In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
- Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare.
- Deve essere rivalutata la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR- Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente si rivalutano utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione
- Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva
- Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
- si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199)
N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015) per cui la rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.Il versamento deve essere effettuato:- con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
- a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il 16 febbraio in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa
Il lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:
- 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
- 4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperativeIn caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.Coefficienti rivalutazione TFR 2026
RIVALUTAZIONE TFR 2026
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio 15-1 14-2 100,4 0,125 0,363025 Febbraio 15-2 14-3 10093 0,250 0,862716. Marzo 15-3 14-4 101,5 0,325 1,437346 Aprile 15-4 14-5 102,5 0,450 2,311729 Maggio 15-5 14-6 102,8 0,625 2,661543 Giugno 15-6 14-7 102,8 0,750 2,786543 Luglio 15-7 14-8 103,1 0,825 3,015144 Scarica qui le tabelle 2017 2018
SCARICA QUI LE TABELLE 2017 – 2018
Scarica le tabelle dei coefficienti di rivalutazione 2019 – 2025
SCARICA QUI le Tabelle coefficienti di rivalutazione TFR 2019 – 2025
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TEC e salario giusto: quali voci sono da considerare?
Con la conversione in legge del Decreto Primo Maggio (DL 62/2026 conv in legge 112 2026) , il legislatore ha chiarito in modo definitivo cosa si intende per Trattamento Economico Complessivo (TEC), il parametro centrale per determinare il "salario giusto" ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
La risposta breve: il TEC non coincide con il solo minimo tabellare.
È una misura più ampia, che aggrega tutte le voci retributive fisse e continuative previste dal contratto collettivo nazionale applicabile, escludendo soltanto le componenti variabili e discrezionali individuali. In altre parole non sono compresi i superminimi.
Ecco i dettagli.
Cosa include il TEC: la definizione nel decreto 1 maggio convertito in legge
L'art. 7, comma 4-bis del decreto 62 2026 stabilisce che il TEC è composto da:
- Voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dal CCNL di riferimento
- Mensilità aggiuntive (es. tredicesima, quattordicesima)
- Indennità fisse e continuative previste dal contratto collettivo
- Prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti (non quelle individuali)
- Altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi CCNL
Sono escluse in modo esplicito le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori, ovvero:
- premi individuali,
- bonus una tantum,
- incentivi ad personam.
Perché il TEC supera i “minimi tabellari”
Prima dell'intervento legislativo, la giurisprudenza utilizzava i minimi tabellari dei CCNL come unico parametro per valutare la proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost. La novità del DL 62/2026 è la codificazione di una soglia più alta e più articolata
La definizione di TEC adottata dalla legge di conversione di fatto risulta più ampia rispetto a quanto spesso fissato dagli stessi CCNL.
Sul piano pratico, questo significa che un datore di lavoro non può più limitarsi a corrispondere il minimo tabellare di categoria per considerarsi in linea con l'art. 36 Cost.: occorre verificare che il pacchetto retributivo complessivo — incluse tredicesime, indennità contrattuali fisse e welfare collettivo — raggiunga il livello del TEC definito dal contratto leader del settore.
Come si individua il contratto leader come parametro per il TEC
Il TEC di riferimento va individuato dunque in base al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, identificato attraverso un criterio "merceologico" che considera:
- Il settore e la categoria produttivi di riferimento
- L'attività principale o prevalente esercitata
- La dimensione e la natura giuridica del datore di lavoro
Nei settori privi di copertura contrattuale, il riferimento è il CCNL il cui ambito applicativo sia maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata.
Accesso agli incentivi: il TEC individuale requisito minimo
Importante tenere presente che il comma 5 dell'art. 7 del decreto 1 Maggio subordina l'accesso ai benefici previsti dal decreto (agevolazioni contributive alle assunzioni) al rispetto del principio per cui il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non deve essere inferiore al TEC definito secondo il CCNL di riferimento
Questa disposizione ha una ricaduta immediata sulla gestione del personale: prima di applicare qualsiasi incentivo all'assunzione, il datore di lavoro deve verificare che la retribuzione offerta — nel suo complesso — sia allineata al TEC del contratto leader di settore.
Un'eventuale inadeguatezza, anche corretta in sede giudiziaria successivamente, non retroagisce sui presupposti delle agevolazioni già fruite, secondo quanto precisato anche dal Ministro Calderone in sede parlamentare.
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Premi produttività 2026: il tetto di 5.000 euro anche per i benefit
Con la Risoluzione n 22 del 9 giugno le Entrate replicano ai dubbi sollevati da contribuenti sui premi di produttivita 2026.
In dettaglio si risponde a dubbi sulla tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in base alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026.
Le Entrate in sintesi hanno specificato il nuovo limite massimo imponibile di 5.000 euro previsto per il 2026 e il 2027 per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili si applica anche ai benefit aziendali.
Vediamo maggiori dettagli.
Premi produttività 2026: aliquota 1% e tetto 5.000 euro
Con la risoluzione n. 22 di ieri, 9 giugno 2026 sono forniti chiarimenti ai quesiti pervenuti in ordine alle novità apportate dall’art. 1 comma 9 della L. 199/2025 alla detassazione dei premi di risultato.
Ricordiamo che tale disciplina è contenuta nell’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015, la quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale del 10%, ed entro il limite di 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a titolo di premio di risultato o partecipazione agli utili ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, che nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, siano titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
Per la detassazione, le somme devono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU.
Qualore manchi RSA/RSU, l’azienda, in base a quanto chiarito dalla prassi delle Entrate, può:
- recepire il contratto collettivo territoriale di settore o, in mancanza, il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà
- applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato corrisposti in virtù di contratti collettivi aziendali stipulati con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, seppur esterne all’azienda.
Inoltre, icontratti devono essere depositati telematicamente presso l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
L'art. 1 commi 8 e 9 della L. 199/2025 ha apportato novità prevedendo che:
- per gli anni 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva venga ridotta all’1% e che il limite massimo agevolabile venga incrementato a 5.000 euro;
- limitato al solo 2025 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.
Il premio può su scelta del lavoratore essere corrisposto in denaro o in natura.
I dubbi giunti alle Entrate, e su cui ha appunto replicato con la risoluzione in oggetto, riguardano proprio la possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale, entro il nuovo limite di 5.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito appunto che il comma 184 della legge n 208/2015, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti.
Pertanto, si ritiene che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla L. 199/2025
Allegati: -
Riduzione stipendio in accordo con il lavoratore: le regole
La disciplina della retribuzione nel lavoro subordinato rappresenta uno dei punti più delicati del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, soprattutto nei contesti di crisi aziendale. In tali situazioni, non è raro che le parti tentino di concordare una riduzione del trattamento economico al fine di salvaguardare la continuità occupazionale. Tuttavia, l’ordinamento pone limiti stringenti a tali accordi, a tutela della posizione del lavoratore.
Il quadro normativo in partiolare è delineato dall’art. 2103 del codice civile, come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, e dall’art. 2113 c.c., che disciplinano rispettivamente le mansioni e la validità delle rinunce e transazioni.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8402 del 3 aprile 2026 ha offerto importanti chiarimenti in merito alla validità degli accordi di riduzione della retribuzione, anche in assenza di modifiche delle mansioni.
Il caso: accordo individuale sulla retribuzione del dirigente
La controversia trae origine da un accordo sottoscritto tra un dirigente e la società datrice di lavoro, con il quale veniva prevista una riduzione della retribuzione per far fronte a una situazione di difficoltà economica aziendale. Tale accordo, inizialmente limitato nel tempo, veniva di fatto prorogato per diversi anni.
Il lavoratore impugnava l’intesa sostenendone la nullità, in quanto stipulata al di fuori delle sedi protette previste dalla legge e lesiva del principio di irriducibilità della retribuzione. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento delle differenze retributive maturate nel periodo successivo alla scadenza originaria dell’accordo.
In primo grado la domanda veniva accolta solo parzialmente, mentre in appello veniva riconosciuta la nullità dell’accordo e il diritto del lavoratore alle differenze retributive per l’intero periodo considerato, oltre agli scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, contestando in particolare l’interpretazione della normativa sulla riduzione della retribuzione e sostenendo la legittimità dell’accordo individuale, anche in assenza di formalizzazione in sede protetta.
La decisione: la riduzione dal 2015 è possibile solo in sede protetta
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, soffermandosi in modo approfondito sul quadro normativo e sull’evoluzione giurisprudenziale in materia di riduzione della retribuzione.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ribadito che, nella versione antecedente alla riforma del 2015, il principio di irriducibilità della retribuzione era strettamente collegato al divieto di demansionamento e alla tutela della professionalità del lavoratore. In tale contesto, la retribuzione non poteva essere ridotta neppure con il consenso del lavoratore, salvo limitate eccezioni.
Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015, il legislatore ha invece previsto la possibilità di modificare anche la retribuzione mediante accordi individuali, ma solo a determinate condizioni. In particolare, tali accordi devono essere stipulati nelle sedi protette indicate dalla legge e devono perseguire specifici interessi del lavoratore, quali la conservazione dell’occupazione o il miglioramento delle condizioni di vita.
La Corte ha evidenziato come questa disciplina si applichi a tutte le ipotesi di riduzione della retribuzione, anche quando non vi sia un mutamento delle mansioni. Ciò comporta che qualsiasi accordo che incida in senso peggiorativo sul trattamento economico, se concluso al di fuori delle sedi protette, è da considerarsi nullo per violazione delle prescrizioni normative .
Un passaggio centrale della motivazione riguarda proprio l’autonomia della tutela della retribuzione rispetto alle mansioni. Secondo la Cassazione, il nuovo assetto normativo attribuisce alla retribuzione una protezione autonoma, svincolata dal solo profilo della professionalità, rafforzando i limiti all’autonomia contrattuale delle parti.
Nel caso specific, tuttavia, la Corte ha rilevato un errore nella sentenza di appello, che aveva applicato la disciplina introdotta nel 2015 anche a un accordo stipulato in epoca precedente. Poiché la riduzione retributiva era intervenuta in un periodo in cui era ancora vigente la versione originaria dell’art. 2103 c.c., la valutazione della validità dell’accordo avrebbe dovuto essere effettuata alla luce della normativa allora vigente.
Per tale motivo, la Suprema Corte ha disposto la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, affinché riesamini la vicenda applicando correttamente il quadro normativo temporale di riferimento.
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Report INPS sulle retribuzioni: salari in affanno rispetto all’inflazione
E' stata presentata ieri a Palazzo Wedekind, sede centrale INPS a ROMA l’“Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati” sulla dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati tra il 2019 e il 2024.
I dati confermano le osservazioni empiriche, evidenti ormai da tempo, ovvero che le retribuzioni medie non hanno ancora recuperato pienamente il potere d’acquisto perso negli ultimi anni, soprattutto se confrontate con l’andamento dei prezzi.
Secondo lo studio, le retribuzioni nominali dei lavoratori privati (esclusi i domestici) sono cresciute del 14,7%, mentre quelle dei dipendenti pubblici dell’11,7%, un incremento molto inferiore all’inflazione cumulata del periodo.
Nel 2024 la retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti privati si è attestata a 24.486 euro, contro i 35.350 euro dei dipendenti pubblici, evidenziando un significativo divario settoriale. Ancora più critica la situazione se si considerano esclusivamente le retribuzioni contrattuali: tra il 2019 e il 2024 il differenziale tra aumento nominale dei salari e crescita dei prezzi supera i nove punti percentuali, segno di un ritardo nei rinnovi contrattuali e di una perdita reale del potere d’acquisto.
Solo negli ultimi due anni si registra un lento parziale recupero delle retribuzioni reali, favorito da una fase di inflazione più contenuta e dall’effetto ritardato dei rinnovi dei contratti collettivi.
Gender pay gap e ruolo della fiscalità
Il report INPS conferma anche la persistenza del gender pay gap, soprattutto nel settore privato.
Nel 2024 la retribuzione media annua delle donne è stata pari a 19.833 euro, circa il 70% di quella maschile, che sfiora i 28.000 euro.
Sebbene tra il 2014 e il 2024 le retribuzioni femminili siano cresciute in misura maggiore (+17,5%) rispetto a quelle maschili (+13,5%), il divario resta ampio e solo in parte spiegabile con il minor numero medio di giornate lavorate dalle donne (240 contro 251 degli uomini). Pesano infatti fattori strutturali come la segmentazione settoriale, il ricorso al part-time e la minore presenza femminile nei ruoli meglio retribuiti.
Diverse conclusioni emergono invece dall’analisi delle retribuzioni nette, che tengono conto delle agevolazioni contributive e fiscali introdotte negli ultimi anni. Per i redditi medio-bassi, gli interventi a carico della fiscalità generale hanno consentito un recupero del potere d’acquisto più elevato, fino a risultare quasi completo in corrispondenza del livello mediano delle retribuzioni. In sostanza, mentre i redditi più elevati hanno difeso meglio il proprio valore sul mercato del lavoro – seppur senza compensare integralmente l’inflazione – i redditi medi e bassi hanno beneficiato maggiormente delle misure fiscali, che hanno quasi annullato l’impatto dell’aumento dei prezzi sui bilanci familiari. Un dato che rafforza il ruolo redistributivo delle politiche fiscali in un contesto di crescita salariale ancora debole e fortemente condizionata dalla bassa produttività del lavoro.
Nella tabella seguente i dati chiave del report INPS
I principali dati INPS
Indicatore Valore Periodo / Note Inflazione cumulata (indice prezzi) 117,4 2019=100 → 2024 Indice retribuzioni contrattuali 108,3 2019=100 → 2024 Gap retribuzioni–inflazione -9,1 punti Retribuzioni contrattuali vs prezzi Crescita retribuzioni private (lordo) +14,7% Da 21.345 € (2014) a 24.486 € (2024) Crescita media annua retribuzioni private +1,3% +2,8% medio annuo nel periodo 2021–2024 Retribuzione media annua dipendenti privati 24.486 € Anno 2024 Retribuzione media annua dipendenti pubblici 35.350 € Anno 2024 Crescita retribuzioni pubbliche +11,7% Da 31.646 € (2014) a 35.350 € (2024) Settore con retribuzione media più alta Industria Quasi 33.000 € nel 2024 (+21% dal 2014) Settore con retribuzione media più bassa Alloggio e ristorazione 11.233 € nel 2024 Retribuzione media annua donne (privato) 19.833 € Circa 70% di quella maschile Retribuzione media annua uomini (privato) Quasi 28.000 € Anno 2024 Crescita retribuzioni donne +17,5% 2014–2024 Crescita retribuzioni uomini +13,5% 2014–2024 Tempo medio rinnovo contratti Oltre 2 anni Fattore di stagnazione salariale Effetto agevolazioni fiscali e contributive Recupero quasi completo Per redditi medio-bassi (retribuzioni nette) -
Rinnovo CCNL comunicazione PMI 2025: tabelle rettificate
Era stata firmata l’8 aprile 2025 l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell’informatica e dei servizi innovativi. L’accordo siglato da :
- UNIGEC – CONFAPI e UNIMATICA – CONFAPI, per le aziende e da
- SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL per i lavoratori
riguardante il contratto scaduto il 31 dicembre 2023, e e prevede una durata quadriennale, fino al 31 dicembre 2027.
In data 14 aprile le parti hanno verificato alcune difformità e firmato una rettifica delle tabelle retributive
Le novità principali riguardano gli incrementi retributivi con arretrati da gennaio corrisposti con lo stipendio di aprile, una nuova somma una tantum e l’aumento dei flexible benefits, oltre che la definizione delle causali per i contratti a termin.
Nei paragrafi seguenti anche le tabelle corrette.
CCNL comunicazione PMI Confapi: novità economiche
Dal punto di vista economico, l’accordo stabilisce aumenti complessivi a regime pari a 150 euro per il livello 5 del settore grafico-editoriale e informatico e per il livello B2 del settore cartario-cartotecnico.
Questi aumenti saranno riconosciuti in tre scaglioni:
- 60 euro dal 1° gennaio 2025,
- altri 60 euro dal 1° gennaio 2026, e
- 30 euro dal 1° gennaio 2027.
Inoltre, con la busta paga di aprile 2025, i lavoratori riceveranno gli arretrati relativi ai primi tre mesi dell’anno (gennaio-marzo), ma senza ricalcolo sugli istituti già liquidati. È anche previsto un importo una tantum di 100 euro lordi, da erogare a giugno 2025 a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025, proporzionato in caso di part-time.
L’accordo introduce anche miglioramenti sul fronte dei benefit aziendali:
Il valore dei flexible benefits sale a 300 euro annui per ciascun lavoratore a partire dal 2025, con un conguaglio di 42 euro da erogare entro fine anno per chi ha già ricevuto i 258 euro previsti in precedenza.
Il valore sarà rivalutato dopo il 2027 in base all’evoluzione del quadro fiscale.
CCNL comunicazione PMI Confapi: tabelle aumenti e minimi retributivi
A seguito degli aumenti previsti, anche i minimi tabellari subiranno un progressivo incremento nel triennio. L’accordo include una tabella dettagliata per ciascun livello di inquadramento, nei due principali settori contrattuali interessati:
- grafico-editoriale/informatico e
- cartario-cartotecnico.
GRAFICI EDITORIALI INFORMATICI
Liv.
Par.
Minimi
Aumento
Minimo al
Aumento
Minimo al
Aumento
Minimo al
Aumento a regime
1.1.2025
1.1.2025
1.1.2026
1.1.2026
1.1.2027
1.1.2027
Q
248
2.066,17
88,05
2.154,22
88,05
2.242,26
44,02
2.286,29
220,12
1
247
2.057,95
87,69
2.145,64
87,69
2.233,33
43,85
2.277,18
219,23
2
209
1.739,01
74,20
1.813,21
74,20
1.887,41
37,10
1.924,51
185,50
3
195
1.623,13
69,23
1.692,36
69,23
1.761,59
34,62
1.796,21
173,08
4
182
1.518,13
64,62
1.582,75
64,62
1.647,36
32,31
1.679,67
161,54
5
169
1.409,38
60,00
1.469,38
60,00
1.529,38
30,00
1.559,38
150,00
6
150
1.301,20
53,25
1.354,45
53,25
1.407,71
26,63
1.434,34
133,14
7
133
1.128,02
47,22
1.175,24
47,22
1.222,46
23,61
1.246,07
118,05
8
125
1.039,95
44,38
1.084,33
44,38
1.128,71
22,19
1.150,90
110,95
9
114
948,36
40,47
988,83
40,47
1.029,31
20,24
1.049,54
101,18
10
100
832,37
35,50
867,87
35,50
903,38
17,75
921,13
88,76
CARTAI CARTOTECNICI
Liv.
Par.
Aumento
Minimi al
Aumento
Minimi al
Aumento
Minimi al
Aumento a regime
Minimi 1.9.2023
1.1.2025
1.1.2025
1.1.2026
1.1.2026
1.1.2027
1.1.2027
Q
250
2.035,46
86,21
2.121,67
86,21
2.207,88
43,10
2.250,98
215,52
AS
249
2.023,73
85,86
2.109,59
85,86
2.195,45
42,93
2.238,38
214,66
A
212
1.766,54
73,11
1.839,65
73,11
1.912,76
36,55
1.949,31
182,76
B1
188
1.530,92
64,83
1.595,75
64,83
1.660,58
32,41
1.692,99
162,07
B2/S
182
1.482,10
62,76
1.544,86
62,76
1.607,62
31,38
1.639,00
156,90
B2
174
1.416,73
60,00
1.476,73
60,00
1.536,73
30,00
1.566,73
150,00
C1/S
161
1.310,93
55,52
1.366,45
55,52
1.421,97
27,76
1.449,73
138,80
C1
153
1.245,94
52,76
1.298,70
52,76
1.351,46
26,38
1.377,84
131,90
C2
139
1.132,19
47,93
1.180,12
47,93
1.228,05
23,97
1.252,02
119,83
C3
129
1.051,77
44,48
1.096,25
44,48
1.140,73
22,24
1.162,97
111,21
D1
121
985,27
41,73
1.027,00
41,73
1.068,73
20,86
1.089,59
104,31
D2
111
903,54
38,28
941,82
38,28
980,10
19,14
999,24
95,69
E
100
814,31
34,48
848,79
34,48
883,27
17,24
900,51
86,21
CCNL comunicazione PMI Confapi: classificazione e contratti a termine: le altre novità
Dal punto di vista normativo, viene istituita una Commissione paritetica nazionale per rivedere le declaratorie professionali entro il 30 settembre 2025, aggiornandole rispetto ai cambiamenti tecnologici e organizzativi in corso.
Inoltre, per i lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99, il periodo di conservazione del posto di lavoro (COMPORTO) in caso di malattia sarà prolungato di 90 giorni.
Infine, il capitolo sui contratti a termine viene adeguato alle più recenti disposizioni di legge, precisando limiti quantitativi, criteri di durata e nuove causali per estensioni oltre i 12 mesi. Tra le motivazioni valide figurano:
- progetti di innovazione,
- attività straordinarie o incrementi produttivi,
- esigenza di sostituire personale assente.
-
Bonus Natale 2024 ampliato: regole, esempi, codici causale
E' stata pubblicata nel decreto legge 167 2024 la modifica alla norma che regola il cd. Bonus Natale ovvero l'indennità integrativa da 100 euro per i lavoratori dipendenti a basso reddito con figli, istituito poco piu di un mese fa nella legge di conversione del decreto Omnibus 113 1024 , pubblicata in Gazzetta ufficiale l'8 ottobre 2024 (Legge 143 2024).
Ieri 19 novembre l'Agenzia è intervenuta con chiarimenti nella circolare 22/e 2024, che si aggiunge al primo documento emanato dopo la prima versione e fornisce esempi e specificazioni sulla autodichiarazione da presentare
Vediamo piu in dettaglio la proposta iniziale, le modifiche di novembre e le nuove istruzioni .
(v. ultimo paragrafo)
Dal Bonus Befana al bonus Natale l’evoluzione della proposta
Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 30 aprile 2024, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), con una ampia revisione del regime impositivo dei redditi
- delle persone fisiche (IRPEF) e
- delle società e degli enti (IRES).
In tema in particolare di redditi da lavoro dipendente era stato prevista una misura provvisoria, in attesa del nuovo un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità previsto dalla Riforma. ovvero l’erogazione, nel mese di gennaio 2025,( da qui la denominazione Bonus Befana) di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti che nel 2024 fossero nelle seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, in presenza di un solo genitore ,
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Il decreto legislativo attuativo della legge delega è ancora in attesa della bollinatura della Ragioneria generale per poter proseguire al vaglio delle commissioni parlamentari di Camera e Senato. Un iter troppo lungo per questa agevolazione alle famiglie, secondo il Governo che anche grazie all’andamento positivo delle entrate, ha dunque deciso di anticipare l'entrata in vigore della novità con la legge di conversione del Decreto Omnibus, che prede l’erogazione del Bonus 100 euro nelle tredicesime di dicembre.
Bonus Natale 100 euro: la norma di ottobre 2024
La norma inserita nella legge 134 2024 del prevede
- un'indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico
- solo per il 2024,
in attesa dell'introduzione di un nuovo regime fiscale sostitutivo in corso di definizione nella Riforma fiscale .
Per ottenere tale indennità, devono essere soddisfatte congiuntamente, al momento dell'erogazione, le seguenti condizioni:
- Il reddito complessivo del lavoratore non deve superare i 28.000 euro.
- Il lavoratore deve avere un coniuge non separato legalmente e almeno un figlio a carico (anche fuori dal matrimonio, adottivo o affidato),
- L'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo e viene erogata proporzionalmente al periodo di lavoro.
Nella determinazione del reddito complessivo :
- è escluso il reddito dell'abitazione principale e di eventuali pertinenze e
- si tiene conto di eventuali redditi agevolati ( ad esempio vanno conteggiate le quote esenti dei redditi rientranti nel regime impatriati ( art 16 dlgs 147 2015 – o rientro dei cervelli (articolo 44, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78) .
Il sostituto d'imposta (datore di lavoro) è responsabile del riconoscimento dell'indennità, che viene accreditata insieme alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore.
La compensazione da parte del datore di lavoro nei flussi Uniemens potrà essere effettuata dal giorno successivo a quello dell'erogazione in busta paga.
Se durante il conguaglio l'indennità risulta non spettante, il datore di lavoro è tenuto a recuperarla successivamente
Inoltre, l'indennità può essere rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore, anche se non erogata dal datore di lavoro.
Per finanziare l'onere dell'indennità, stimato in 100,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante riduzioni di fondi e accantonamenti da diversi ministeri e fonti di bilancio statale.
Bonus Natale 2024 come si ottiene?
Come detto i datori di lavoro (sostituti d'imposta) sono incaricati di erogare l'indennità insieme alla tredicesima, previa richiesta scritta del lavoratore che attesta il proprio diritto al beneficio e fornisce i codici fiscali di coniuge e figli.
Deve inoltre dichiarare:
- se titolare di piu rapporti di lavoro di non ottenere il bonus da altri datori di lavoro e
- che il coniuge/convivente che ne avesse ugualmente diritto non lo ha richiesto a sua volta.
Bonus Natale 2024 le criticità sull’erogazione con la tredicesima
Come detto il Governo ha deciso di anticipare il pagamento del Bonus 100 euro a dicembre, associandolo alla tredicesima mensilità, sulla base dell’andamento positivo delle entrate fiscali, che ha permesso di rendere subito disponibile la misura.
La norma prevede letteralmente che l'erogazione avvenga "unitamente alla tredicesima"
Questa scelta presenta però delle complicazioni tecniche e pratiche, soprattutto per quanto riguarda le verifiche di reddito e gli obblighi dei datori di lavoro .
La formulazione della norma crea inevitabilmente incertezza sul momento dell'erogazione in almeno due casi:
- per quei lavoratori che non ricevono la tredicesima tradizionale dal datore di lavoro, come gli operai edili.
- i lavoratori che la ottengono in ratei mensili.
In assenza di indicazioni chiare dall’Agenzia delle Entrate su questi aspetti il datore di lavoro potrebbe trovarsi nella posizione di decidere autonomamente in che modo e quando versare il bonus, esponendosi a eventuali contestazioni.
Non è del tutto chiaro inoltre se nel caso di modifiche successive della situazione reddituale, come può avvenire per :
- un figlio non più a carico per una percezione di reddito successiva o
- per le dimissioni del lavoratore negli ultimi giorni dell'anno, che ridurrebbe i giorni effettivi dei lavoro nel mese e quindi anche del bonus,
ci sia effettivamente necessità di richiedere la restituzione della somma in sede di dichiarazione o di conguaglio Uniemens di fine anno.
La specifica del dettato normativo sui requisiti "verificati al momento dell'erogazione" potrebbe forse risolvere i dubbi in alcuni casi ma certamente l'intervento dell'Agenzia sarebbe molto auspicabile per dare certezza ed evitare inutili aggravi amministrativi e contabili alle aziende.
Le difficoltà applicative si acuiscono ora con le modifiche che giungono a ridosso dell'elaborazione delle tredicesime, quando le case di software per le paghe hanno predisposto modifiche ai programmi per adeguarsi alla prima versione dell'indennità.
Bonus Natale ampliato a novembre 2024: codici ed esempi dall’Agenzia
Come anticipato li Governo ha deciso nel consiglio dei ministri del 12 novembre un ampliamento della platea di beneficiari avendo individuato ulteriori 100milioni di euro da destinare al finanziamento della misura.
Il nuovo testo di legge è contenuto nel decreto legge 167 pubblicato il 14 novembre in GU. Con la risoluzione 54 2024 l'Agenzia ha fornito i codici causale per l'utilizzo in compensazione da parte dei datori di lavoro
Con la circolare 22 del 19 novembre 2024 l'Agenzia è intervenuta nuovamente per chiarire le novità fornendo anche esempi pratici.(v. sotto) e specificando che i lavoratori che hanno presentato una dichiarazione con le precedente formulazione non sono tenuti a presentarne un'altra purche sia presente il codice fiscale del figlio .
L’articolo 2 del nuovo decreto amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico.
La modifica interessa in particolare il comma 1, riformulando il requisito relativo alla condizione familiare (lett. b), che ora prevede:
- Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
- Secondo l’art. 12, comma 2 del TUIR, un familiare è considerato fiscalmente a carico se il reddito complessivo non supera 2.840,51 euro (4.000 euro per figli di età fino a 24 anni).
Il DL 167/2024 introduce anche il comma 2-bis, che specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati e non legalmente separati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.
Modificato anche il comma 4, che disciplina la modalità di richiesta dell’indennità. I lavoratori dovranno ora indicare nel modulo di richiesta il codice fiscale del coniuge, del convivente e dei figli.
Permangono inalterati gli ulteriori requisiti di reddito e l'importo del bonus e le modalità di erogazione (direttamente in busta paga con la tredicesima mensilità; o in alternativa, tramite dichiarazione dei redditi 2025)
Queste disposizioni ampliano la portata del bonus e semplificano l’accesso per un numero maggiore di lavoratori dipendenti,(4,6 milioni stimati ) rispettando al contempo la necessità di evitare duplicazioni nel medesimo nucleo familiare.
Il Sole 24 ore segnalava anche l'incongruenza del fatto che la legge consente la percezione del bonus Natale anche a famiglie in cui il genitore convivente può avere un reddito molto alto mentre quelle conviventi non denunciate in anagrafe che lo possono ottenere doppio, per entrambi i genitori.
Bonus Natale 2024: gli esempi dell'Agenzia
L'ipotesi di base riguarda due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi
Esempio n. 1
Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
Esempio n. 2
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).
Esempio n. 3
La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisitI (..)
Esempio n. 4
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi,
quest’ultima non è beneficiaria del bonus).