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TFR: coefficiente dicembre 2025, regole, tabelle e istruzioni
Per le quote di trattamento di fine rapporto accantonate a dicembre 2024, il coefficiente di rivalutazione del TFR relativo a dicembre 2025 è pari a 2,311148% .
L’ISTAT ha reso noto ieri infatti che per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori cessati tra il 15 dicembre 2025 e il 14 dicembre 2026, la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata sulla base dell'indice pari a 121,5 punti, in leggero aumento rispetto a novembre .
Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.
Nei successivi paragrafi disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.
TFR, cos'è, quando spetta
Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297, la quale ha modificato l’articolo 2120 c.c., variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità") e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:- l' anticipazione di una parte degli importi in corso di rapporto,
- la costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
- alcune disposizioni in materia pensionistica.
L'art. 2120 c.c., così riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto.Il trattamento viene costituito con gli accantonamenti mensili di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.Il TFR ha natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale è stata aggiunta successivamente, infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma cessata dal 1 luglio 2018.Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale
Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:- per ciascun anno di lavoro
- una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
- divisa per 13,5.
ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.
Il TFR cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:
- dall'1.5% in misura fissa annua e
- dal 75% dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.
Si ricorda che:
- In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
- Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare.
- Deve essere rivalutata la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR- Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente si rivalutano utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione
- Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva
- Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
- si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015) per cui la rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.Il versamento deve essere effettuato:- con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
- a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il 16 febbraio in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa
Il lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:
- 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
- 4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperativeIn caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.Coerfficienti rivalutazione TFR 2017 e 2018
I coefficienti relativi ai mesi del 2017 sono i seguenti:Periodo in cui cessa il rapporto di lavoro
coefficiente
Gennaio 2017 dal 15.01 al 14.02
0,349327
Febbraio 2017 dal 15.02 al 14.03
0,773430
Marzo 2017 dal 15.03 al 14.04
0,898430
Aprile 2017 dal 15.04 al 14.05
1 ,247757
Maggio 2017 dal 15.05 al 14.06
1,223205
Giugno 2017 dal 15.06 al 14.07
1,273430
Luglio 2017 dal 15.07 al 14.08
1,398430
Agosto 2017 dal 15.08 al 14.09
1,822532
Settembre 2017 dal 15.09 al 14.10
1,723205
Ottobre 2017 dal 15.10 al 14.11
1,698654
Novembre 2017 dal 15.11 al 14.12
1,748878
Dicembre 2017 dal 15.12 al 14.01.2018
2,098205
I coefficienti relativi al 2018 sono i seguenti:Gennaio 2018 | 15 Gen/14 Feb
0,421736
Febbraio 2018 | 15 Feb/14 Mar
0,546736
Marzo 2018 | 15 Mar/14 Apr
0,820104
Aprile 2018 | 15 Apr/ 14 Mag
0,945104
Maggio 2018 | 15 Mag/14 Giu
1,292656
Giugno 2018 | 15 Giu/14 Lug
1,566024
Luglio 2018 | 15 Lug /14 Ago
2,335312
Agosto 2018 | 15 Ago/14 Set
2,089392
Settembre 2018 | 15 Set/14 Ott
2,214392
Ottobre 2018 | 15 Ott/ 14 Nov
2,191024
Novembre 2018 | 15 Nov /14 Dic
2,241840
Dicembre 2018 | 15 dic/14 Gen 2019
2,241840
Rivalutazione TFR 2019 e 2020
Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2019 Mese
periodo fine rapporto
indice Istat
Tasso fisso 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
102,2
0,125
0,198457
Febbraio
15-02 14-03
102,3
0,250
0,396915
Marzo
15-03 14-04
102,5
0,375
0,668830
Aprile
15-04 14-05
102,6
0,500
0,867287
Maggio
15-05 14-06
102,7
0,625
1,065744
Giugno
15-06 14-07
102,7
0,750
1,190744
Luglio
15-07 14-08
102,7
0,875
1,315744
Agosto
15-08 14-09
103,2
1,00
1,808031
Settembre
15-09 14-10
102,5
1,125
1,418830
Ottobre
15-10 14-11
102,0
1,250
1,470372
Novembre 15-11 14-12 102,3 1,375 1,521915 Dicembre 15-02 14-01 102,5 1,500 1,793830 RIVALUTAZIONE TFR 2020
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
102,7
0,125
0,271341
Febbraio
15-02 14-03
102,5
0,250
0,25000
Marzo
15-03 14-04
102,6
0,375
0,448171
Aprile
15-04 14-05
102,5
0,500
0,50000
Maggio
15-05 14-06
102,3
0,625
0,62500
Giugno
15-06 14-07
102,4
0,750
0,75000
Luglio
15-07 14-08
102,3
0,875
0,87500
Agosto
15-08 14-09
102,5
1,00
1,00000
Settembre
15-09 14-10
101,9
1,125
1,12500
Ottobre
15-10 14-11
102,0
1,250
1,25000
Novembre 15-11 14-12 102,0 1,375 1,37500 Dicembre 15-12 14-01-21 103,3 1,500 1,50000 Coefficienti rivalutazione TFR 2021- 2025
Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2020 a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2021
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
102,9 0,125 0,564883 Febbraio
15-02 14-03
103,00 0,250 0,763196 Marzo 15-03 14-04 103,3 0,325 1,108138 Aprile 15-04 14-05 103,6 0,500 1, 526393 Maggio 15-05 14-06 103,7 0,625 1,578079 Giugno 15-06 14-07 103,8 0,750 1, 849707 Luglio 15-07 14-08 104,2 0,875 2,267962 Agosto
15-08 14-09 104,7 1 2,759531 Settembre 15-09 14-10 104,5 1,125 2,737903 Ottobre 15-10 14-11 105,1 1,250 2,267962 Novembre 15-11 14-12 105,7 1,375 3,867669 Dicembre 15-12 14-01-2022 106,2 1,500 4,359238 Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2021 a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2022
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
107,7 0,125 1,184322. Febbraio
15-02 14-03
108,8 0,250 2,086158 Marzo
15-03 14-04
109,9 0,325 2,987994 Aprile
15-04 14-05
109,7 0,500 2,971751 Maggio
15-05 14-06
109,7 0,625 3,732345 Giugno
15-06 14-07
111,9 0,750 4,775424 Luglio
15-07 14-08
112,3 0,875 5,182910 Agosto
15-08 14-09
112,3 1,00 5,943503 Settembre
15-09 14-10
113,5 1,125 6,280367 Ottobre
15-10 14-11
117,2 1,250 9,018362 Novembre
15-11 14-12
117,9 1,375 9,637712. Dicembre
15-12 14-1-2023
118,2 1,500 9,974576 Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2022 a titolo di TFR
RIVALUTAZIONE TFR 2023
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
118,3 0,125 0,188452 Febbraio
15-02 14-03
118,5 0,250 0,440355 Marzo
15-03 14-04
118,2 0,375 0,375 Aprile
15-04 14-05
118,4 0,500 0,626904 Maggio
15-05 14-06
118,6 0,625 0,878807 Giugno
15-06 14-07
118,6 0,750 1,003807 Luglio
15-07 14-08
118,7 0,875 1,192259 Agosto
15-08 14-09
119,1 1,0 1,571066 Settembre
15-09 14-10
119,3 1,125 1,822970 Ottobre
15-10 14-11
119,2 1,250 1,884518 Novembre
15-11 14-12
118,7 1,375 1,692259 Dicembre
15-12 14-1- 2024
118,9 1,500 1,944162 Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2023 a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2024
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente
rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
119,3 0,125 0,377313 Febbraio
15-02 14-03
119,3 0,250 0,502313 Marzo
15-03 14-04
119,4 0,375 0,690391. Aprile
15-04 14-05
119,3 0,500 0,752313 Maggio
15-05 14-06
119.5 0,625 1,003469 Giugno
15-06 14-07
119.5 0,750 1,128469 Luglio
15-07 14-08
120,00 0,875 1,568860 Agosto
15-08 14-09
120,1 1,0 1,756939 Settembre
15-09 14-10
120,00 1,125
1,818860Ottobre
15-10 14-11
120,1 1,250 2,006939 Novembre
15-11 14-12
120,1 1,375 2,131939 Dicembre
15-12 14-1-2025
120,2 1,5 2,320017 RIVALUTAZIONE TFR 2025
Mese
periodo in cui cessa il rapporto di lavoro
indice Istat
Tasso fisso annuo totale 1,5%
coefficiente
rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
120,9 0,125 0,561772 Febbraio
15-02 14-03
121,1 0,250 0,811564 Marzo
15-03 14-04
121,4 0,375 1,123752 Aprile
15-04 14-05
121,3 0,500 1,186356 Maggio
15-05 14-06
121,20 0,625 1,248960. Giugno
15-06 14-07
121,3 0,750 1,436356 Luglio
15-07 14-08
121,8 0,875 1,873336% Agosto
15-08 14-09
121,8 1,00 1,998336 Settembre
15-09 14-10
121,7 1,125 2,060940 Ottobre
15-10 14-11
121,4 1,250 1,998752 Novembre
15-11 14-12
121,3 1,375 2,061356 Dicembre
15-12 15-1-2026
121,5 1,500 2,311148% -
Appalti: tabelle costo del lavoro per logistica, trasporto merci, spedizioni
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sul sito istituzionale il 19.12.2025, sono state approvate le nuove tabelle del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione, valide a decorrere da gennaio 2025, con aggiornamenti progressivi previsti per gennaio 2026, gennaio 2027 e giugno 2027.
Le tabelle costituiscono un riferimento essenziale per la determinazione della congruità del costo del lavoro negli appalti pubblici, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), e sono basate sui valori economici del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rinnovato il 6 dicembre 2024
Ambito di applicazione delle tabelle ministeriali
Il decreto individua il costo medio orario del lavoro per diverse tipologie di personale, tenendo conto:
- della contrattazione collettiva nazionale di settore;
- degli oneri previdenziali e assistenziali;
- delle indennità specifiche e delle peculiarità operative del comparto;
- dell’assenza di accordi territoriali applicabili.
In particolare i valori del costo medio orario trovano applicazione:
- da gennaio 2025;
- da gennaio 2026;
- da gennaio 2027;
- da giugno 2027,
in relazione agli incrementi retributivi previsti dal rinnovo contrattuale.
Le tabelle sono articolate per livelli di inquadramento e riportano il costo medio orario sia per rapporti a tempo indeterminato, sia per rapporti a tempo determinato, con evidenza dell’impatto IRAP.
Si ricorda che le tabelle ministeriali rappresentano un parametro ufficiale di riferimento per:
- la verifica dell’anomalia dell’offerta;
- la valutazione della congruità del costo del lavoro negli appalti di servizi;
- il controllo del rispetto dei minimi salariali e contributivi.
Le tabelle ministeriali: riepilogo costi medi
Le tabelle allegate qui in forma integrale riguardano in particolare:
- personale non viaggiante (operai e impiegati);
- personale viaggiante senza discontinuità;
- personale viaggiante discontinuo nei trasporti nazionali e internazionali;
- driver non discontinuo e discontinuo e riders.
Il divisore contrattuale utilizzato per il calcolo del monte ore è pari a 168 ore mensili, come previsto dal CCNL di settore.
Di seguito un riepilogo dei costi medi orari minimi e massimi rilevati nelle tabelle ministeriali. Il costo effettivo del lavoro può variare in relazione a benefici contributivi e fiscali, contrattazione aziendale, straordinari e altri oneri specifici.
Tipologia di personale Decorrenza Costo medio orario
(tempo indeterminato)Costo medio orario
(tempo determinato)Personale non viaggiante – Operai Gennaio 2025 da 19,37 € a 26,79 € da 20,31 € a 28,08 € Personale non viaggiante – Operai Gennaio 2026 da 22,68 € a 27,44 € da 23,77 € a 28,76 € Personale non viaggiante – Operai Gennaio 2027 da 22,98 € a 27,83 € da 24,09 € a 29,17 € Personale non viaggiante – Impiegati Gennaio 2025 da 21,51 € a 31,92 € da 22,56 € a 33,49 € Personale viaggiante senza discontinuità Gennaio 2025 da 25,32 € a 29,27 € da 26,50 € a 30,61 € Viaggiante discontinuo – Trasporti nazionali (47h) Gennaio 2025 da 25,32 € a 32,04 € da 26,50 € a 33,49 € Viaggiante discontinuo – Trasporti internazionali (47h) Gennaio 2025 da 25,32 € a 34,68 € da 26,50 € a 36,23 € -
CCNL lavoro domestico rinnovo 2026: testo e aumenti
Il 28 ottobre 2025 le associazioni dei datori di lavoro domestico (Fidaldo e Domina) e le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf) hanno siglato a Roma l’Ipotesi di Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Lavoro Domestico, codice CNEL H501.
L’accordo entrerà in vigore dal 1° novembre 2025 e resterà valido fino al 31 ottobre 2028, con aggiornamenti annuali dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio.
L’obiettivo è adeguare le condizioni economiche del settore all’aumento del costo della vita, tutelando nel contempo la sostenibilità per le famiglie datrici di lavoro. Tra le principali novità: incrementi retributivi fino a 100 euro al mese per i lavoratori conviventi, nuovi importi per le indennità professionali e conferma dei meccanismi di rivalutazione automatica legati all’inflazione.
Il rinnovo stabilisce un aumento dei minimi retributivi per tutti i livelli di inquadramento, ripartito in più fasi per accompagnare l’intero triennio contrattuale
Lavoro-domestico-CNEL-H501-2025
.(vedi sotto la tabella con esempi di aumenti)
Per i lavoratori conviventi del livello BS (ad esempio collaboratori familiari o assistenti a persone autosufficienti), è previsto un incremento complessivo di 100 euro mensili, suddiviso come segue:
- 40 euro dal 1° gennaio 2026
- 30 euro dal 1° gennaio 2027
- 15 euro dal 1° gennaio 2028
- 15 euro dal 1° settembre 2028
Per gli altri livelli contrattuali, gli aumenti saranno proporzionali e applicati con le stesse tempistiche.
Viene inoltre aggiornato a 30 euro mensili l’importo dell’indennità per la certificazione professionale UNI 11766:2019, riconosciuta agli assistenti familiari qualificatiIl contratto conferma anche il ruolo della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, incaricata di adeguare annualmente gli importi in base alle variazioni ISTAT del costo della vita. La rivalutazione avverrà ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio, secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’accordo ribadisce l’obbligo di stipulare una lettera di assunzione scritta, che specifichi tutti gli elementi essenziali del rapporto di lavoro: data d’inizio, livello e mansioni, retribuzione pattuita, orario, ferie, eventuale convivenza e contributi contrattuali dovuti a Fondo Colf, Cas.Sa.Colf ed Ebincolf.
Sono inoltre regolati:
- Contratti a tempo determinato, consentiti solo per esigenze oggettive e prorogabili fino a un massimo di 24 mesi;
- Prestazioni notturne discontinue e di attesa, con compensi specifici (Tabelle D ed E) e diritto a sistemazione adeguata e riposo di 11 ore consecutive;
- Festività nazionali, da retribuire anche in caso di assenza programmata; lavoro festivo pagato con maggiorazione del 60%;
- Permessi retribuiti (fino a 16 ore annue per visite mediche o pratiche personali) e congedi parentali con estensione delle tutele per madri e padri lavoratori;
- Obbligo di contribuzione contrattuale, pari a 0,06 euro per ora lavorata (di cui 0,02 a carico del dipendente), per il finanziamento degli enti bilaterali del settore.
Il contratto chiarisce infine che la scadenza normativa è fissata al 31 ottobre 2028, con rinnovo automatico per altri tre anni in assenza di disdetta formale entro 90 giorni dalla scadenza.
Il CCNL lavoro domestico : novità introdotte nel 2023
Il contratto del 2023 ha introdotto la denominazione unitaria di “assistenti familiari”, ricomprendendo colf, baby sitter e badanti in un sistema di inquadramento semplificato su quattro livelli, con parametri retributivi e mansioni correlate.
Sono previsti incrementi fissi programmati e specifiche indennità per attività maggiormente gravose, come l’assistenza a bambini molto piccoli o a più persone non autosufficienti.
Sul piano organizzativo sono stati ampliati periodo di prova e permessi per la formazione, con percorsi riconosciuti dall’ente bilaterale di settore. Il contratto ha rafforzato anche le tutele (ad esempio per donne vittime di violenza) e disciplinato con maggiore dettaglio conciliazione, assistenza sindacale e contribuzione agli enti di settore.
Gli aumenti applicati
Dal 2026 il rinnovo del Ccnl lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) fa crescere i costi per le famiglie fino a 83 € al mese (al 2028).
L’intesa prevede un aumento complessivo di 100 € lordi/mese (livello BS) scaglionato: +40 € dal 1/1/2026, +30 € dal 1/1/2027, +15 € dal 1/1/2028 e +15 € dal 1/9/2028, più rivalutazione dei minimi legata all’inflazione (adeguata al 90% dell’indice Istat) e aggiornamento contributivo annuo.
Profilo Livello Impiego tipo Minimo orario 2025 Minimo orario da 2026 Aumento costo mensile Extra annuo stimato Badante convivente Convivente 54 ore/settimana — — ~75 € ~850–900 € Baby sitter BS 40 ore/settimana 7,10 €/h 7,46 €/h ~83 € ~900–1.000 € Colf B 25 ore/settimana 6,68 €/h 7,02 €/h ~53 € ~600 € Tabella retributiva 2023
Qui le tabelle retributive in vigore durante la proroga prima dell'accordo. Vedi un riepilogo
Retribuzioni minime CCNL Lavoro Domestico – dal 1° gennaio 2023 Livello Conviventi (€/mese) Non conviventi (€/ora) Assistenza notturna (€/mese) Presenza notturna (€/mese) Indennità vitto e alloggio (€/giorno) A 725,19 5,27 – 761,45 – AS 857,06 6,21 – – – B 922,98 6,58 659,27 – – BS 988,90 6,99 692,25
(1.137,23 per non autosufficienti)– Pranzo 2,26 – Cena 2,26 – Alloggio 1,95
Totale 6,47C 1.054,85 7,38 764,74 – – CS 1.120,76 7,79 1.288,87 – Totale 8,36 D 1.318,54
(+194,98 indennità)8,98 – – – DS 1.384,46
(+194,98 indennità)9,36
(10,09 per alcune attività)1.592,17 – – -
Indennità obsolete convertite in welfare: la tassazione secondo l’Agenzia
La mera trasformazione di un elemento monetario della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.
Questa la conclusione dell'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello 195 2025, riguardante il trattamento fiscale di indennità “obsolete” previste da un contratto collettivo nazionale di settore e poi soppresse.
L'azienda istante precisava in particolare che in base ad un nuovo accordo sindacale, in sostituzione di precedenti indennità monetarie, i lavoratori in forza al 31 dicembre 2024 potevano scegliere se:
- ricevere un importo fisso annuo sotto forma di “ad personam” non rivalutabile, pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni;
- oppure convertire tali importi in prestazioni di welfare aziendale, per un controvalore pari al 105% o 110%, a seconda del tipo di indennità soppressa.
La finalità della misura è duplice: da un lato superare voci retributive non più attuali, dall’altro offrire strumenti alternativi per accrescere la soddisfazione e la fidelizzazione del personale. Secondo l’azienda istante, i benefit concessi attraverso il welfare aziendale non dovrebbero concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 917/1986.
Il quesito su voci retributive trasformate in welfare – la normativa
Nel fornire la propria risposta (interpello n. 195/2025), l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo cui costituiscono reddito da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti», inclusi i beni e servizi concessi dal datore di lavoro.
Come noto lo stesso articolo prevede alcune deroghe, indicate ai commi 2 e 3, che escludono dalla base imponibile specifici benefit, ma solo a condizione che non si tratti di erogazioni sostitutive di retribuzioni monetarie e che tali prestazioni siano riconosciute alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.
L’Agenzia richiama in questo senso la risoluzione 55/E del 25 settembre 2020, nella quale si afferma che un piano welfare che consente la conversione facoltativa di premi o indennità in benefit non può beneficiare del regime di esenzione se tali somme hanno natura retributiva.
il diniego dell’Agenzia: motivazioni
L'Agenzia sottolinea che nel caso di specie, i lavoratori possono scegliere tra un’erogazione in denaro (ad personam) o in natura (welfare aziendale), ma in entrambi i casi si tratta della conversione di somme che erano parte della retribuzione pregressa.
Questo elemento è determinante: la scelta individuale operata dal dipendente tra due modalità equivalenti rende il beneficio non coerente con le finalità delle norme derogatorie, che prevede il riconoscimento di benefit a categorie omogenee o alla totalità dei dipendenti.
Inoltre non risulta applicabile il regime previsto dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che consente la sostituzione di premi di risultato con prestazioni welfare in quanto nel caso in esame non si tratta di premi legati a incrementi di produttività o parametri analoghi, ma di indennità fisse eliminate per obsolescenza.
Alla luce di queste considerazioni , l’Amministrazione finanziaria conclude che le somme derivanti dalla soppressione delle indennità, anche se convertite in prestazioni di welfare aziendale, devono essere trattate come reddito di lavoro dipendente e tassate secondo le regole ordinarie dell'at 51 comma 1 del TUIR, in quanto la mera trasformazione di un elemento della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.
-
Rinnovo CCNL comunicazione PMI 2025: tabelle rettificate
Era stata firmata l’8 aprile 2025 l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell’informatica e dei servizi innovativi. L’accordo siglato da :
- UNIGEC – CONFAPI e UNIMATICA – CONFAPI, per le aziende e da
- SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL per i lavoratori
riguardante il contratto scaduto il 31 dicembre 2023, e e prevede una durata quadriennale, fino al 31 dicembre 2027.
In data 14 aprile le parti hanno verificato alcune difformità e firmato una rettifica delle tabelle retributive
Le novità principali riguardano gli incrementi retributivi con arretrati da gennaio corrisposti con lo stipendio di aprile, una nuova somma una tantum e l’aumento dei flexible benefits, oltre che la definizione delle causali per i contratti a termin.
Nei paragrafi seguenti anche le tabelle corrette.
CCNL comunicazione PMI Confapi: novità economiche
Dal punto di vista economico, l’accordo stabilisce aumenti complessivi a regime pari a 150 euro per il livello 5 del settore grafico-editoriale e informatico e per il livello B2 del settore cartario-cartotecnico.
Questi aumenti saranno riconosciuti in tre scaglioni:
- 60 euro dal 1° gennaio 2025,
- altri 60 euro dal 1° gennaio 2026, e
- 30 euro dal 1° gennaio 2027.
Inoltre, con la busta paga di aprile 2025, i lavoratori riceveranno gli arretrati relativi ai primi tre mesi dell’anno (gennaio-marzo), ma senza ricalcolo sugli istituti già liquidati. È anche previsto un importo una tantum di 100 euro lordi, da erogare a giugno 2025 a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025, proporzionato in caso di part-time.
L’accordo introduce anche miglioramenti sul fronte dei benefit aziendali:
Il valore dei flexible benefits sale a 300 euro annui per ciascun lavoratore a partire dal 2025, con un conguaglio di 42 euro da erogare entro fine anno per chi ha già ricevuto i 258 euro previsti in precedenza.
Il valore sarà rivalutato dopo il 2027 in base all’evoluzione del quadro fiscale.
CCNL comunicazione PMI Confapi: tabelle aumenti e minimi retributivi
A seguito degli aumenti previsti, anche i minimi tabellari subiranno un progressivo incremento nel triennio. L’accordo include una tabella dettagliata per ciascun livello di inquadramento, nei due principali settori contrattuali interessati:
- grafico-editoriale/informatico e
- cartario-cartotecnico.
GRAFICI EDITORIALI INFORMATICI
Liv.
Par.
Minimi
Aumento
Minimo al
Aumento
Minimo al
Aumento
Minimo al
Aumento a regime
1.1.2025
1.1.2025
1.1.2026
1.1.2026
1.1.2027
1.1.2027
Q
248
2.066,17
88,05
2.154,22
88,05
2.242,26
44,02
2.286,29
220,12
1
247
2.057,95
87,69
2.145,64
87,69
2.233,33
43,85
2.277,18
219,23
2
209
1.739,01
74,20
1.813,21
74,20
1.887,41
37,10
1.924,51
185,50
3
195
1.623,13
69,23
1.692,36
69,23
1.761,59
34,62
1.796,21
173,08
4
182
1.518,13
64,62
1.582,75
64,62
1.647,36
32,31
1.679,67
161,54
5
169
1.409,38
60,00
1.469,38
60,00
1.529,38
30,00
1.559,38
150,00
6
150
1.301,20
53,25
1.354,45
53,25
1.407,71
26,63
1.434,34
133,14
7
133
1.128,02
47,22
1.175,24
47,22
1.222,46
23,61
1.246,07
118,05
8
125
1.039,95
44,38
1.084,33
44,38
1.128,71
22,19
1.150,90
110,95
9
114
948,36
40,47
988,83
40,47
1.029,31
20,24
1.049,54
101,18
10
100
832,37
35,50
867,87
35,50
903,38
17,75
921,13
88,76
CARTAI CARTOTECNICI
Liv.
Par.
Aumento
Minimi al
Aumento
Minimi al
Aumento
Minimi al
Aumento a regime
Minimi 1.9.2023
1.1.2025
1.1.2025
1.1.2026
1.1.2026
1.1.2027
1.1.2027
Q
250
2.035,46
86,21
2.121,67
86,21
2.207,88
43,10
2.250,98
215,52
AS
249
2.023,73
85,86
2.109,59
85,86
2.195,45
42,93
2.238,38
214,66
A
212
1.766,54
73,11
1.839,65
73,11
1.912,76
36,55
1.949,31
182,76
B1
188
1.530,92
64,83
1.595,75
64,83
1.660,58
32,41
1.692,99
162,07
B2/S
182
1.482,10
62,76
1.544,86
62,76
1.607,62
31,38
1.639,00
156,90
B2
174
1.416,73
60,00
1.476,73
60,00
1.536,73
30,00
1.566,73
150,00
C1/S
161
1.310,93
55,52
1.366,45
55,52
1.421,97
27,76
1.449,73
138,80
C1
153
1.245,94
52,76
1.298,70
52,76
1.351,46
26,38
1.377,84
131,90
C2
139
1.132,19
47,93
1.180,12
47,93
1.228,05
23,97
1.252,02
119,83
C3
129
1.051,77
44,48
1.096,25
44,48
1.140,73
22,24
1.162,97
111,21
D1
121
985,27
41,73
1.027,00
41,73
1.068,73
20,86
1.089,59
104,31
D2
111
903,54
38,28
941,82
38,28
980,10
19,14
999,24
95,69
E
100
814,31
34,48
848,79
34,48
883,27
17,24
900,51
86,21
CCNL comunicazione PMI Confapi: classificazione e contratti a termine: le altre novità
Dal punto di vista normativo, viene istituita una Commissione paritetica nazionale per rivedere le declaratorie professionali entro il 30 settembre 2025, aggiornandole rispetto ai cambiamenti tecnologici e organizzativi in corso.
Inoltre, per i lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99, il periodo di conservazione del posto di lavoro (COMPORTO) in caso di malattia sarà prolungato di 90 giorni.
Infine, il capitolo sui contratti a termine viene adeguato alle più recenti disposizioni di legge, precisando limiti quantitativi, criteri di durata e nuove causali per estensioni oltre i 12 mesi. Tra le motivazioni valide figurano:
- progetti di innovazione,
- attività straordinarie o incrementi produttivi,
- esigenza di sostituire personale assente.
-
Bonus Natale 2024 ampliato: regole, esempi, codici causale
E' stata pubblicata nel decreto legge 167 2024 la modifica alla norma che regola il cd. Bonus Natale ovvero l'indennità integrativa da 100 euro per i lavoratori dipendenti a basso reddito con figli, istituito poco piu di un mese fa nella legge di conversione del decreto Omnibus 113 1024 , pubblicata in Gazzetta ufficiale l'8 ottobre 2024 (Legge 143 2024).
Ieri 19 novembre l'Agenzia è intervenuta con chiarimenti nella circolare 22/e 2024, che si aggiunge al primo documento emanato dopo la prima versione e fornisce esempi e specificazioni sulla autodichiarazione da presentare
Vediamo piu in dettaglio la proposta iniziale, le modifiche di novembre e le nuove istruzioni .
(v. ultimo paragrafo)
Dal Bonus Befana al bonus Natale l’evoluzione della proposta
Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 30 aprile 2024, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), con una ampia revisione del regime impositivo dei redditi
- delle persone fisiche (IRPEF) e
- delle società e degli enti (IRES).
In tema in particolare di redditi da lavoro dipendente era stato prevista una misura provvisoria, in attesa del nuovo un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità previsto dalla Riforma. ovvero l’erogazione, nel mese di gennaio 2025,( da qui la denominazione Bonus Befana) di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti che nel 2024 fossero nelle seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, in presenza di un solo genitore ,
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Il decreto legislativo attuativo della legge delega è ancora in attesa della bollinatura della Ragioneria generale per poter proseguire al vaglio delle commissioni parlamentari di Camera e Senato. Un iter troppo lungo per questa agevolazione alle famiglie, secondo il Governo che anche grazie all’andamento positivo delle entrate, ha dunque deciso di anticipare l'entrata in vigore della novità con la legge di conversione del Decreto Omnibus, che prede l’erogazione del Bonus 100 euro nelle tredicesime di dicembre.
Bonus Natale 100 euro: la norma di ottobre 2024
La norma inserita nella legge 134 2024 del prevede
- un'indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico
- solo per il 2024,
in attesa dell'introduzione di un nuovo regime fiscale sostitutivo in corso di definizione nella Riforma fiscale .
Per ottenere tale indennità, devono essere soddisfatte congiuntamente, al momento dell'erogazione, le seguenti condizioni:
- Il reddito complessivo del lavoratore non deve superare i 28.000 euro.
- Il lavoratore deve avere un coniuge non separato legalmente e almeno un figlio a carico (anche fuori dal matrimonio, adottivo o affidato),
- L'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo e viene erogata proporzionalmente al periodo di lavoro.
Nella determinazione del reddito complessivo :
- è escluso il reddito dell'abitazione principale e di eventuali pertinenze e
- si tiene conto di eventuali redditi agevolati ( ad esempio vanno conteggiate le quote esenti dei redditi rientranti nel regime impatriati ( art 16 dlgs 147 2015 – o rientro dei cervelli (articolo 44, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78) .
Il sostituto d'imposta (datore di lavoro) è responsabile del riconoscimento dell'indennità, che viene accreditata insieme alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore.
La compensazione da parte del datore di lavoro nei flussi Uniemens potrà essere effettuata dal giorno successivo a quello dell'erogazione in busta paga.
Se durante il conguaglio l'indennità risulta non spettante, il datore di lavoro è tenuto a recuperarla successivamente
Inoltre, l'indennità può essere rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore, anche se non erogata dal datore di lavoro.
Per finanziare l'onere dell'indennità, stimato in 100,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante riduzioni di fondi e accantonamenti da diversi ministeri e fonti di bilancio statale.
Bonus Natale 2024 come si ottiene?
Come detto i datori di lavoro (sostituti d'imposta) sono incaricati di erogare l'indennità insieme alla tredicesima, previa richiesta scritta del lavoratore che attesta il proprio diritto al beneficio e fornisce i codici fiscali di coniuge e figli.
Deve inoltre dichiarare:
- se titolare di piu rapporti di lavoro di non ottenere il bonus da altri datori di lavoro e
- che il coniuge/convivente che ne avesse ugualmente diritto non lo ha richiesto a sua volta.
Bonus Natale 2024 le criticità sull’erogazione con la tredicesima
Come detto il Governo ha deciso di anticipare il pagamento del Bonus 100 euro a dicembre, associandolo alla tredicesima mensilità, sulla base dell’andamento positivo delle entrate fiscali, che ha permesso di rendere subito disponibile la misura.
La norma prevede letteralmente che l'erogazione avvenga "unitamente alla tredicesima"
Questa scelta presenta però delle complicazioni tecniche e pratiche, soprattutto per quanto riguarda le verifiche di reddito e gli obblighi dei datori di lavoro .
La formulazione della norma crea inevitabilmente incertezza sul momento dell'erogazione in almeno due casi:
- per quei lavoratori che non ricevono la tredicesima tradizionale dal datore di lavoro, come gli operai edili.
- i lavoratori che la ottengono in ratei mensili.
In assenza di indicazioni chiare dall’Agenzia delle Entrate su questi aspetti il datore di lavoro potrebbe trovarsi nella posizione di decidere autonomamente in che modo e quando versare il bonus, esponendosi a eventuali contestazioni.
Non è del tutto chiaro inoltre se nel caso di modifiche successive della situazione reddituale, come può avvenire per :
- un figlio non più a carico per una percezione di reddito successiva o
- per le dimissioni del lavoratore negli ultimi giorni dell'anno, che ridurrebbe i giorni effettivi dei lavoro nel mese e quindi anche del bonus,
ci sia effettivamente necessità di richiedere la restituzione della somma in sede di dichiarazione o di conguaglio Uniemens di fine anno.
La specifica del dettato normativo sui requisiti "verificati al momento dell'erogazione" potrebbe forse risolvere i dubbi in alcuni casi ma certamente l'intervento dell'Agenzia sarebbe molto auspicabile per dare certezza ed evitare inutili aggravi amministrativi e contabili alle aziende.
Le difficoltà applicative si acuiscono ora con le modifiche che giungono a ridosso dell'elaborazione delle tredicesime, quando le case di software per le paghe hanno predisposto modifiche ai programmi per adeguarsi alla prima versione dell'indennità.
Bonus Natale ampliato a novembre 2024: codici ed esempi dall’Agenzia
Come anticipato li Governo ha deciso nel consiglio dei ministri del 12 novembre un ampliamento della platea di beneficiari avendo individuato ulteriori 100milioni di euro da destinare al finanziamento della misura.
Il nuovo testo di legge è contenuto nel decreto legge 167 pubblicato il 14 novembre in GU. Con la risoluzione 54 2024 l'Agenzia ha fornito i codici causale per l'utilizzo in compensazione da parte dei datori di lavoro
Con la circolare 22 del 19 novembre 2024 l'Agenzia è intervenuta nuovamente per chiarire le novità fornendo anche esempi pratici.(v. sotto) e specificando che i lavoratori che hanno presentato una dichiarazione con le precedente formulazione non sono tenuti a presentarne un'altra purche sia presente il codice fiscale del figlio .
L’articolo 2 del nuovo decreto amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico.
La modifica interessa in particolare il comma 1, riformulando il requisito relativo alla condizione familiare (lett. b), che ora prevede:
- Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
- Secondo l’art. 12, comma 2 del TUIR, un familiare è considerato fiscalmente a carico se il reddito complessivo non supera 2.840,51 euro (4.000 euro per figli di età fino a 24 anni).
Il DL 167/2024 introduce anche il comma 2-bis, che specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati e non legalmente separati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.
Modificato anche il comma 4, che disciplina la modalità di richiesta dell’indennità. I lavoratori dovranno ora indicare nel modulo di richiesta il codice fiscale del coniuge, del convivente e dei figli.
Permangono inalterati gli ulteriori requisiti di reddito e l'importo del bonus e le modalità di erogazione (direttamente in busta paga con la tredicesima mensilità; o in alternativa, tramite dichiarazione dei redditi 2025)
Queste disposizioni ampliano la portata del bonus e semplificano l’accesso per un numero maggiore di lavoratori dipendenti,(4,6 milioni stimati ) rispettando al contempo la necessità di evitare duplicazioni nel medesimo nucleo familiare.
Il Sole 24 ore segnalava anche l'incongruenza del fatto che la legge consente la percezione del bonus Natale anche a famiglie in cui il genitore convivente può avere un reddito molto alto mentre quelle conviventi non denunciate in anagrafe che lo possono ottenere doppio, per entrambi i genitori.
Bonus Natale 2024: gli esempi dell'Agenzia
L'ipotesi di base riguarda due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi
Esempio n. 1
Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
Esempio n. 2
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).
Esempio n. 3
La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisitI (..)
Esempio n. 4
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi,
quest’ultima non è beneficiaria del bonus).
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Salario inadeguato: CCNL nullo per il giudice
Sul salario minimo, di forte attualità per il disegno di legge in discussione e il parere negativo del CNEL , si segnalano due rilevanti sentenze di Cassazione.
Nelle pronunce n. 28320 e 28321 i giudici mettono di nuovo fortemente in dubbio l'unico principio finora condiviso ovvero il valore della contrattazione collettiva nel fissare minimi retributivi che rispettino l'art 36 della Costituzione . articolo che prescrive la necessita di salari proporzionati e sufficienti ad assicurare una vita dignitosa ai lavoratori.
Giova ricordare che anche la direttiva europea sul salario minimo richiede l'intervento legislativo degli stati membri in particolare nei settori che non registrano una sufficiente percentuale di contratti collettivi per cui quello della contrattazione tra le parti appare come un principio che di per sé dovrebbe garantire la legalità del livello dei salari.
Nella sentenza 28320 invece i giudici ricordano che in una elaborazione di oltre settant'anni ( si cita una prima sentenza in merito del 1051) il giudice è chiamato in causa in ultima istanza in quanto il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità alla Costituzione, suscettibile di accertamento.
Si sottolinea anche che il trattamento retributivo all'art. 36 Cost. può fare riferimento – come parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo – alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria, i quali fissando standard minimi inderogabili validi su tutto il territorio nazionale, finiscono così per acquisire, per questa via giudiziale, un'efficacia generale, sia pure limitata alle tabelle salariali in essi contenute.
Nella sentenza si osserva anche la "carenza a tutt'oggi di altri meccanismi tali da garantire in concreto ad ogni individuo che lavora nel nostro Paese il diritto ad un salario minimo giusto o altrimenti una soddisfazione automatica o un controllo documentale della corretta erogazione del salario costituzionale, all'infuori di una controversia processuale (o di un accertamento ispettivo)".
Salario minimo e salario costituzionale – Sentenza 28320 2023
Il caso analizzato nella sentenza 28320 2023 (QUI il testo integrale) in particolare riguardava alcuni dipendenti di una spa con mansioni di portiere(/ addetti alla guardiania delle sedi sociali , che svolgevano la loro prestazione lavorativa prevalentemente nel turno notturno (dalle ore 19,40 alle ore 06,50) senza pausa, per 11 ore e 10 minuti. Erano inquadrati nel livello D ccnl per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata servizi fiduciari e percepivano un netto mensile di euro 863,00 per tredici mensilità, ossia una paga oraria di euro 5,49; affermavano inoltre che non avevano mai percepito la maggiorazione per il lavoro notturno.
La corte di appello dichiarava nullo l'art . 23 del ccnl servizi fiduciari riguardante il minimo salariale.
A seguito delle sentenze a sfavore la società ricorreva in cassazione affermando il diritto di retribuire i dipendenti secondo quanto previsto dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL e CISL) e coerente con il settore merceologico in cui opera, ossia quello dei servizi di portierato / reception svolti per conto di terzi.
Affermava inoltre che l'art. 36 Cost. è invocabile solo "per i rapporti non tutelati da contratto collettivo". In questo modo sarebbe "garantita l'autonomia delle parti sociali e, in ultima analisi, il principio di libertà e di autonomia sindacale ex art. 39 Cost.
La cassazione giudica inammissibile e infondata tale affermazione, confermando quanto stabilito dalla Corte territoriale
I giudici affermano innanzitutto che :
Restringere la portata precettiva dell'art. 36 Cost. ai soli rapporti di lavoro non tutelati dal contratto collettivo è un'interpretazione non condivisibile, perché non
giustificata dal dato normativo. Anzi, la verifica giudiziale si impone proprio qualora – come nel caso in esame – risulti che il trattamento economico previsto dalle parti sociali sia appena di qualche euro sopra la soglia di povertà accertata con riguardo al contratto collettivo (Cass. n. 2245/2006, ; Cass. ord.n. 546/2021).
La cassazione ribadisce inoltre che la Costituzione prescrive anche un salario conforme ai concetti di sufficienza e di proporzionalità che mirano a garantire al lavoratore una vita non solo "non povera" bensi "dignitosa ".
Su punto , ricorda , anche la recente Direttiva UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua la necessità del conseguimento non solo dei beni necessari al puro sostentamento anche di beni immateriali ("attività culturali, educative e sociali').
Pertanto, nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e funzionale allo allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità.
A tal fine non potrà perciò assumere a riferimento la retribuzione lorda (che non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore e confrontarlo con l'indice ISTAT di povertà (che riguarda invece la capacità di acquisto immediata di determinati beni essenziali).
Il livello Istat di povertà non costituisce un parametro diretto di determinazione della retribuzione ma individua semplicemente una soglia minima invalicabile non indicativa del raggiungimento di livello del salario minimo costituzionale che, appunto, deve assicurare una vita dignitosa ai lavoratori.