• La busta paga

    TFR: coefficiente marzo 2026, regole, tabelle e istruzioni

    Per le quote di  trattamento di fine rapporto  accantonate a dicembre 2025, il coefficiente di rivalutazione del TFR  relativo  a marzo 2026 è pari a 1,437346 

    L’ISTAT ha reso noto infatti,  con comunicato del 15 aprile  per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori  cessati tra il 15 marzo  e  il 14  aprile  2026, la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata sulla base dell'indice pari a 101,5% .

    Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.  

    Nei successivi paragrafi  disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.

    TFR,  cos'è, quando spetta

    Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297,  la quale  ha modificato l’articolo 2120 c.c.,  variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità")  e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:
    • l' anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto,
    • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
    •  alcune disposizioni in materia pensionistica.
     L'art.  2120 c.c., così  riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.  
    Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
     Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
    Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma  cessata dal 1 luglio 2018.

    Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale

    Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:
    • per ciascun anno di lavoro 
    • una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,  a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
    •   divisa per 13,5.

    ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che  l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.

    Il TFR  cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:

    1.  dall'1.5% in misura fissa annua e 
    2. dal 75%  dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

    Si ricorda che:

    • In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
    • Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. 
    • Deve essere rivalutata  la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
     ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
    •  Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente  si rivalutano  utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione 
    •  Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva   
    •  Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
    •  si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
     N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015)  per cui la rivalutazione  è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.
    Il versamento deve essere effettuato:
    1.  con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
    2.  a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
    L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il  16 febbraio in caso di  cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.
    Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

    L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa

    Il lavoratore che abbia  almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:

    • 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    • 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
    • 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
    •  4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
    L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
    Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
    Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative 
    In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

    Coefficienti rivalutazione TFR 2026

    RIVALUTAZIONE TFR 2026

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio 15-1 14-2 100,4 0,125 0,363025
    Febbraio 15-2 14-3 10093 0,250  0,862716.

    Rivalutazione TFR 2019 e 2020

     Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente a titolo di TFR 
    RIVALUTAZIONE TFR 2019

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice Istat

    Tasso fisso 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    102,2

    0,125

    0,198457

    Febbraio

    15-02 14-03

    102,3

    0,250

    0,396915

    Marzo

    15-03 14-04

    102,5

    0,375

    0,668830

    Aprile

    15-04 14-05

    102,6

    0,500

    0,867287

    Maggio 

    15-05 14-06

    102,7

    0,625

    1,065744

    Giugno

    15-06 14-07

    102,7

    0,750

    1,190744

    Luglio

    15-07 14-08

    102,7

    0,875

    1,315744

    Agosto

    15-08 14-09

    103,2

    1,00

    1,808031

    Settembre

    15-09 14-10

    102,5

    1,125

    1,418830

    Ottobre

    15-10 14-11

    102,0

    1,250

    1,470372

    Novembre 15-11 14-12 102,3 1,375 1,521915
    Dicembre 15-02 14-01 102,5 1,500 1,793830

    RIVALUTAZIONE TFR 2020

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    102,7

    0,125

    0,271341

    Febbraio

    15-02 14-03

    102,5

    0,250

    0,25000

    Marzo

    15-03 14-04

    102,6

    0,375

    0,448171

    Aprile

    15-04 14-05

    102,5

    0,500

    0,50000

    Maggio 

    15-05 14-06

    102,3

    0,625

    0,62500

    Giugno

    15-06 14-07

    102,4

    0,750

    0,75000

    Luglio

    15-07 14-08

    102,3

    0,875

    0,87500

    Agosto

    15-08 14-09

    102,5

    1,00

    1,00000

    Settembre

    15-09 14-10

    101,9

    1,125

    1,12500

    Ottobre

    15-10 14-11

    102,0

    1,250

    1,25000

    Novembre  15-11 14-12 102,0 1,375 1,37500
    Dicembre  15-12 14-01-21 103,3 1,500 1,50000

    SCARICA QUI LE TABELLE 2017 2018

    Coefficienti rivalutazione TFR 2021- 2025

    Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2020 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2021

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    102,9 0,125 0,564883

    Febbraio

    15-02 14-03

    103,00 0,250 0,763196
    Marzo 15-03 14-04 103,3 0,325 1,108138
    Aprile  15-04 14-05 103,6 0,500 1, 526393
    Maggio  15-05 14-06 103,7 0,625 1,578079
    Giugno  15-06 14-07 103,8 0,750  1, 849707
    Luglio 15-07 14-08 104,2 0,875  2,267962

    Agosto

     15-08 14-09 104,7 2,759531
    Settembre 15-09 14-10 104,5 1,125  2,737903
    Ottobre 15-10 14-11 105,1 1,250  2,267962
    Novembre 15-11 14-12 105,7 1,375  3,867669
    Dicembre 15-12 14-01-2022 106,2 1,500  4,359238

    Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2021 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2022 

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    107,7 0,125  1,184322.

    Febbraio 

    15-02 14-03

    108,8 0,250  2,086158

    Marzo

    15-03 14-04

    109,9 0,325  2,987994

    Aprile

    15-04 14-05

    109,7 0,500  2,971751

    Maggio

    15-05 14-06

    109,7 0,625  3,732345

    Giugno 

    15-06 14-07

    111,9 0,750  4,775424

    Luglio  

    15-07 14-08

    112,3 0,875 5,182910

    Agosto  

    15-08 14-09

    112,3 1,00 5,943503

    Settembre  

    15-09 14-10

    113,5 1,125 6,280367

    Ottobre  

    15-10 14-11

    117,2 1,250 9,018362

    Novembre

    15-11 14-12

    117,9 1,375 9,637712.

    Dicembre

    15-12 14-1-2023

    118,2 1,500  9,974576

    Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2022 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2023

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    118,3 0,125  0,188452

    Febbraio 

    15-02 14-03

    118,5 0,250  0,440355

    Marzo 

    15-03 14-04

    118,2 0,375  0,375

    Aprile  

    15-04 14-05

    118,4 0,500 0,626904

    Maggio   

    15-05 14-06

    118,6 0,625 0,878807

    Giugno  

    15-06 14-07

    118,6 0,750 1,003807

    Luglio    

    15-07 14-08

    118,7 0,875  1,192259

    Agosto     

    15-08 14-09

    119,1 1,0  1,571066

    Settembre     

    15-09 14-10

    119,3 1,125 1,822970

    Ottobre     

    15-10 14-11

    119,2 1,250 1,884518

    Novembre      

    15-11 14-12

    118,7 1,375  1,692259

    Dicembre       

    15-12 14-1- 2024

    118,9 1,500  1,944162

    Coefficienti  da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2023 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2024

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente 

    rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    119,3 0,125   0,377313

    Febbraio 

    15-02 14-03

    119,3 0,250 0,502313

    Marzo 

    15-03 14-04

    119,4 0,375  0,690391.

    Aprile  

    15-04 14-05

    119,3 0,500  0,752313

    Maggio   

    15-05 14-06

    119.5 0,625 1,003469

    Giugno  

    15-06 14-07

    119.5 0,750 1,128469

    Luglio    

    15-07 14-08

    120,00 0,875  1,568860

    Agosto     

    15-08 14-09

    120,1 1,0 1,756939

    Settembre    

    15-09 14-10

    120,00 1,125  
    1,818860

    Ottobre   

    15-10 14-11

    120,1 1,250  2,006939

    Novembre  

    15-11 14-12

    120,1 1,375 2,131939

    Dicembre   

    15-12 14-1-2025

    120,2 1,5  2,320017 

    RIVALUTAZIONE TFR 2025

    Mese

    periodo in cui cessa il rapporto    di lavoro 

    indice Istat

    Tasso fisso  annuo totale  1,5%

    coefficiente 

    rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    120,9 0,125  0,561772

    Febbraio 

    15-02 14-03

    121,1 0,250 0,811564

    Marzo 

    15-03 14-04

    121,4 0,375 1,123752

    Aprile 

    15-04 14-05

    121,3 0,500 1,186356

    Maggio 

    15-05 14-06

    121,20 0,625 1,248960.

    Giugno 

    15-06 14-07

    121,3 0,750 1,436356 

    Luglio  

    15-07 14-08

    121,8 0,875 1,873336%

    Agosto  

    15-08 14-09

    121,8 1,00 1,998336

    Settembre 

    15-09 14-10

    121,7 1,125 2,060940

    Ottobre 

    15-10 14-11

    121,4 1,250  1,998752

    Novembre 

    15-11 14-12

    121,3 1,375  2,061356

    Dicembre 

    15-12 15-1-2026

    121,5 1,500   2,311148%
  • La busta paga

    Busta paga dipendenti 2026: circolare in arrivo

    La Legge di Bilancio 2026 (legge 199 2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre  ha introdotto un pacchetto articolato di misure che incidono in modo diretto e indiretto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, sulla tassazione del reddito da lavoro e sulle scelte previdenziali, con l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto, incentivare la contrattazione collettiva e favorire le forme di previdenza complementare. 

    Le novità non si limitano agli sgravi su aumenti salariali  e premi di risultato, ma coinvolgono anche l’IRPEF, le detrazioni e il TFR, in vigore dal 1° gennaio 2026 (e, per alcuni profili, dal 1° luglio 2026)

    Nel corso del convegno del Sole 24 ore  Telefisco del 5 febbraaio Il direttore generale delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha annunciato l’imminente pubblicazione di una circolare destinata a chiarire i dubbi applicativi. In particolare, il documento riguarderà la tassazione agevolata al 5% degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e l’imposta del 15% sull’indennità fino a 1.500 euro per il lavoro faticoso.

     La circolare dovrà sciogliere questioni operative rilevanti, come l’ambito oggettivo degli incrementi agevolabili, il trattamento delle componenti retributive indirette e la rilevanza degli aumenti già maturati o assorbibili.

    Si ricorderà che in merito era stata emanata il 19 gennaio una nota  di Assosoftare l'associazione delle case produttrici di software per le paghe  che  invita datori di lavoro e consulenti ad attendere la pubblicazione di circolari e istruzioni operative prima di applicare le novità della legge di Bilancio nelle buste paga, per evitare errori e sanzioni. AssoSoftware segnalava anche  l’articolo 46 della legge 182/2025, che impone di considerare i tempi tecnici di aggiornamento dei software.

    Vediamo in sintesi le novità attese nei paragrafi seguenti.

    Riduzione aliquota IRPEF intermedia e rimodulazione detrazioni

    Uno degli interventi di maggiore impatto per i lavoratori dipendenti riguarda la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. La nuova struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulta quindi articolata su tre scaglioni:

    • 23% per i redditi fino a 28.000 euro
    • 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro
    • 43% per i redditi oltre 50.000 euro

    La misura produce un alleggerimento del carico fiscale soprattutto per i lavoratori dipendenti collocati nella fascia di reddito medio, con un beneficio che si riflette direttamente sul netto in busta paga.

    Accanto alla riduzione delle aliquote, la manovra interviene anche sulle detrazioni fiscali. Con la modifica dell’art. 16-ter del TUIR viene introdotto il nuovo comma 5-bis, che prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, una riduzione forfettaria di 440 euro delle detrazioni spettanti per:

    • oneri detraibili al 19%, con esclusione delle spese sanitarie;
    • erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
    • premi assicurativi contro eventi calamitosi.

    Il “taglio” non riguarda quindi le spese mediche, ma riduce il beneficio fiscale per i redditi più elevati, rafforzando il principio di progressività dell’imposta.

    Tassazione agevolata aumenti, premi, straordinari e indennità

    Il cuore delle misure sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è contenuto nei commi da 7 a 13, che introducono regimi fiscali di favore per diverse componenti della retribuzione a partire dal 1 gennaio 2026.

    In particolare, gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali stipulati nel periodo 2024-2026 e corrisposti nel 2026 ai lavoratori del settore privato sono assoggettati, salvo rinuncia del dipendente, a una imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali). 

    ATTENZIONE però: il beneficio è riservato ai lavoratori con reddito non superiore a 33.000 euro. L'agenzia delle entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare per li imposte sostitutiva sugli incrementi retributivi: codice “1075".

    Ancora più favorevole è il regime previsto per i premi di risultato e di partecipazione agli utili, per i quali:

    • l’imposta sostitutiva scende all’1%;
    • il limite annuo di importo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro per il biennio 2026-2027.

    La manovra interviene anche sulle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni: entro il limite di 1.500 euro annui, tali somme sono soggette a imposta sostitutiva del 15%. Per i settori turismo e terme resta invece confermata la disciplina speciale già vigente (Vedi paragrafo seguente).

    Leggi  qui i codici tributo definiti dall'Agenzia

    Buoni pasto

    Tra le misure che incidono indirettamente sulla retribuzione rientra l’innalzamento del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro per ciascun buono. 

    L’intervento rafforza il ruolo dei fringe benefit come strumento di welfare aziendale, consentendo ai datori di lavoro di riconoscere un vantaggio economico ai dipendenti senza aggravio fiscale e contributivo.

    Lavoro straordinario e settore turistico: confermato il trattamento integrativo

    Nel caso particolare dei lavoratori dipendenti delle strutture turistico-alberghiere, la Legge di Bilancio 2026 proroga il trattamento integrativo speciale già sperimentato negli anni precedenti. 

    Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, le prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi o in orario notturno danno diritto a un importo pari al 15% della retribuzione lorda, che non concorre alla formazione del reddito.

    Il beneficio spetta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, previa richiesta scritta al datore di lavoro e attestazione del reddito percepito nell’anno precedente.

    Incentivo permanenza a lavoro, deducibilità contributi fondi pensione

    Un’ulteriore misura che puo incidere sulla retribuzione riguarda in particolare  i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ma scelgono di continuare a lavorare. Anche per il 2026 è confermato l’incentivo che consente al lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo a INPS della quota IVS a proprio carico, ricevendo in cambio l’importo corrispondente direttamente in busta paga, con esclusione dall’imponibile fiscale.

    Sul fronte previdenziale, il comma 201 introduce un intervento significativo per i lavoratori dipendenti che aderiscono a forme di previdenza complementare:

     A decorrere dal 1° luglio 2026, la quota di contributi deducibili dall’imposta sui redditi aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro annui.

    La norma non si limita ad ampliare la deducibilità, ma modifica anche la disciplina delle prestazioni, ampliando le possibilità di:

    • liquidazione in forma di capitale;
    • accesso a tipologie di rendita alternative alla rendita vitalizia, con un trattamento fiscale specifico per le forme a contribuzione definita.

    L’intervento rafforza il ruolo della previdenza complementare come strumento integrativo del reddito futuro, con effetti indiretti anche sulla pianificazione retributiva e sul TFR.

    Destinazione TFR: le novità da luglio 2026

    Sempre in merito al TFR , ovvero la retribuzione differita a fine rapporto, si segnala che per i nuovi assunti a partire dal 1 luglio  2026 sarà previsto un tempo di silenzio-assenso di 60 giorni cioè in assenza di comunicazione del lavoratore, gli importi saranno automaticamente versati al fondo di previdenza complementare previsto dal contratto collettivo. 

    La stessa regola varrà  per i lavoratori già assunti che avessero già aderito ai fondi pensione. 

     Il datore di lavoro al momento dell'assunzione dovra  informare il lavoratore  su queste novità  e verificare la sua posizione previdenziale.

  • La busta paga

    Appalti: tabelle costo del lavoro per logistica, trasporto merci, spedizioni

    Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sul sito istituzionale il 19.12.2025, sono state approvate le nuove tabelle del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione, valide a decorrere da gennaio 2025, con aggiornamenti progressivi previsti per gennaio 2026, gennaio 2027 e giugno 2027.

    Le tabelle costituiscono un riferimento essenziale per la determinazione della congruità del costo del lavoro negli appalti pubblici, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), e sono basate sui valori economici del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rinnovato il 6 dicembre 2024

    Ambito di applicazione delle tabelle ministeriali

    Il decreto individua il costo medio orario del lavoro per diverse tipologie di personale, tenendo conto:

    • della contrattazione collettiva nazionale di settore;
    • degli oneri previdenziali e assistenziali;
    • delle indennità specifiche e delle peculiarità operative del comparto;
    • dell’assenza di accordi territoriali applicabili.

    In particolare i valori del costo medio orario trovano applicazione:

    • da gennaio 2025;
    • da gennaio 2026;
    • da gennaio 2027;
    • da giugno 2027,

     in relazione agli incrementi retributivi previsti dal rinnovo contrattuale.

    Le tabelle sono articolate per livelli di inquadramento e riportano il costo medio orario sia per rapporti a tempo indeterminato, sia per rapporti a tempo determinato, con evidenza dell’impatto IRAP.

    Si ricorda che le tabelle ministeriali rappresentano un parametro ufficiale di riferimento per:

    • la verifica dell’anomalia dell’offerta;
    • la valutazione della congruità del costo del lavoro negli appalti di servizi;
    • il controllo del rispetto dei minimi salariali e contributivi.

    Le tabelle ministeriali: riepilogo costi medi

    Le tabelle allegate qui in forma integrale riguardano in particolare:

    • personale non viaggiante (operai e impiegati);
    • personale viaggiante senza discontinuità;
    • personale viaggiante discontinuo nei trasporti nazionali e internazionali;
    • driver non discontinuo e discontinuo e riders.

    Il divisore contrattuale utilizzato per il calcolo del monte ore è pari a 168 ore mensili, come previsto dal CCNL di settore.

    Di seguito un  riepilogo dei costi medi orari minimi e massimi rilevati nelle tabelle ministeriali. Il costo effettivo del lavoro può variare in relazione a benefici contributivi e fiscali, contrattazione aziendale, straordinari e altri oneri specifici.

    Tipologia di personale Decorrenza Costo medio orario
    (tempo indeterminato)
    Costo medio orario
    (tempo determinato)
    Personale non viaggiante – Operai Gennaio 2025 da 19,37 € a 26,79 € da 20,31 € a 28,08 €
    Personale non viaggiante – Operai Gennaio 2026 da 22,68 € a 27,44 € da 23,77 € a 28,76 €
    Personale non viaggiante – Operai Gennaio 2027 da 22,98 € a 27,83 € da 24,09 € a 29,17 €
    Personale non viaggiante – Impiegati Gennaio 2025 da 21,51 € a 31,92 € da 22,56 € a 33,49 €
    Personale viaggiante senza discontinuità Gennaio 2025 da 25,32 € a 29,27 € da 26,50 € a 30,61 €
    Viaggiante discontinuo – Trasporti nazionali (47h) Gennaio 2025 da 25,32 € a 32,04 € da 26,50 € a 33,49 €
    Viaggiante discontinuo – Trasporti internazionali (47h) Gennaio 2025 da 25,32 € a 34,68 € da 26,50 € a 36,23 €

  • La busta paga

    Calendario festività ebraiche 2025 e 2026

    Il Ministero dell' Interno, con avviso   pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 agosto  2025  ha reso noto, a seguito della comunicazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane,  il calendario delle festività ebraiche  previste per i prossimo anno , 2026 . (vedi i prossimi paragrafi)

    Si tratta, ricordiamo,  dei giorni che i lavoratori possono chiedere di poter godere in sostituzione delle festività nazionali, nel  proprio rapporto di lavoro.

     Infatti  i lavoratori  di fede diversa  da quella cattolica, in virtù del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione, hanno diritto a un particolare regime di orario di lavoro. 

    Per questo , l'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo venga comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la  successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .

    Festività ebraiche 2025

    Risultano festivi per il calendario ebraico:

    • Tutti i sabati, da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato,
    • Pesach (Pasqua): domenica 13 e lunedi’ 14 aprile; domenica 20;
    • Shavuoth (Pentecoste): lunedi’ 2 e martedi’ 3 giugno; Digiuno del 9 di Av: domenica 3 agosto;
    • Rosh ha Shana’ (Capodanno): martedi’ 23 e mercoledi’ 24 settembre;
    • Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione): mercoledi’ 1° e giovedi’ 2 ottobre;
    • Sukkot (Festa delle Capanne): martedi’ 7 e mercoledi’ 8 ottobre; lunedi’ 13 ottobre;
    • Shemini’ Atzeret e Simchat Tora’ (Festa della Legge): martedi’ 14 e mercoledi’ 15 ottobre.

    Il comunicato  precisa che nel calendario suddetto non  sono  stati  indicati  ne' la vigilia di Pesach (12 aprile) ne' il settimo giorno di  Pesach (19 aprile) in quanto cadono di sabato e pertanto sono gia'  previsti dalla normativa. 

    Festività ebraiche 2026

    Le festivita' ebraiche oltre ai sabati,  nel 2026  cadono alle seguenti date.

    •        Pesach (Pasqua): vigilia mercoledi' 1°  aprile,  giovedi'  2  e venerdi' 3 aprile, mercoledi' 8 e giovedi' 9 aprile; 
    •       Shavuoth (Pentecoste): venerdi' 22 maggio; 
    •       Digiuno del 9 di Av: giovedi' 23 luglio; 
    •       Rosh ha Shana' (Capodanno): domenica 13 settembre; 
    •       Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione):  vigilia  domenica  20 settembre, lunedi' 21 settembre; 
    •       Sukkot (Festa delle Capanne): domenica 27 e venerdi' 2 ottobre; 
    •       Shemini' Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge):  domenica   4 ottobre. 

      Per il 2026   sono state omesse le giornate riportate in  calce,  in quanto, cadendo di sabato, rientrano nella  normativa  relativa  alla  festivita' ebraica settimanale: 

    •       secondo giorno di Shavuot-Pentecoste – 23 maggio; 
    •       primo giorno di Rosh Hashana' Capodanno ebraico 12 settembre; 
    •       primo giorno di Sukkot Festa delle Capanne – 26 settembre; 
    •       primo giorno di Simchat Tora' Festa della Legge – 3 ottobre. 

       Si ricorda infine che il calendario delle festivita' ebraiche e' pubblicato  anche  sul sito del  Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato. 

  • La busta paga

    Indennità obsolete convertite in welfare: la tassazione secondo l’Agenzia

    La mera trasformazione di un elemento monetario della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.

     Questa la conclusione dell'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello 195 2025,  riguardante il trattamento fiscale di indennità  “obsolete” previste da un contratto collettivo nazionale di settore e poi soppresse.

    L'azienda istante precisava  in particolare che in base ad un nuovo  accordo sindacale,  in sostituzione di precedenti indennità monetarie, i lavoratori in forza al 31 dicembre 2024 potevano scegliere se:

    • ricevere un importo fisso annuo sotto forma di “ad personam” non rivalutabile, pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni;
    • oppure convertire tali importi in prestazioni di welfare aziendale, per un controvalore pari al 105% o 110%, a seconda del tipo di indennità soppressa.

    La finalità della misura è duplice: da un lato superare voci retributive non più attuali, dall’altro offrire strumenti alternativi per accrescere la soddisfazione e la fidelizzazione del personale. Secondo l’azienda istante, i benefit concessi attraverso il welfare aziendale non dovrebbero concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 917/1986.

    Il quesito su voci retributive trasformate in welfare – la normativa

    Nel fornire la propria risposta (interpello n. 195/2025), l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo cui costituiscono reddito da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti», inclusi i beni e servizi concessi dal datore di lavoro.

     Come noto  lo stesso articolo prevede alcune deroghe, indicate ai commi 2 e 3, che escludono dalla base imponibile specifici benefit, ma solo a condizione che non si tratti di erogazioni sostitutive di retribuzioni monetarie e che tali prestazioni siano riconosciute alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

    L’Agenzia  richiama in questo senso la risoluzione 55/E del 25 settembre 2020, nella quale si afferma che un piano welfare che consente la conversione facoltativa di premi o indennità in benefit non può beneficiare del regime di esenzione se tali somme hanno natura retributiva.

    il diniego dell’Agenzia: motivazioni

    L'Agenzia  sottolinea  che nel caso di specie, i lavoratori possono scegliere tra un’erogazione in denaro (ad personam) o in natura (welfare aziendale), ma in entrambi i casi si tratta della conversione di somme che erano parte della retribuzione pregressa. 

    Questo elemento è determinante:  la scelta individuale operata dal dipendente tra due modalità equivalenti rende il beneficio non coerente con le finalità delle norme derogatorie, che prevede il riconoscimento di benefit a categorie omogenee o alla totalità dei dipendenti.

    Inoltre non risulta applicabile il regime previsto dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che consente la sostituzione di premi di risultato con prestazioni welfare in quanto nel caso in esame non si tratta di premi legati a incrementi di produttività o parametri analoghi, ma di indennità fisse eliminate per obsolescenza.

    Alla luce di queste considerazioni , l’Amministrazione finanziaria conclude che le somme derivanti dalla soppressione delle indennità, anche se convertite in prestazioni di welfare aziendale, devono essere trattate come reddito di lavoro dipendente e tassate secondo le regole ordinarie dell'at 51 comma 1 del TUIR, in quanto  la mera trasformazione di un elemento della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.

  • La busta paga

    CCNL trasporto locale: ok all’accordo 2024-26

    E' stata ratificato  con intesa firmata presso il ministero delle Infrastrutture l'accordo di rinnovo del contratto nazionale 2024-2026 del trasporto pubblico locale  firmato l'11 dicembre 2024 dalle parti in causa Asstra, Anav e Agen da una parte e  Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna dall'altra, che hanno quindi revocato lo sciopero previsto per il 1 aprile dei mezzi  pubblici. Contrari sono rimasti i Comitati COBAS 

    Il rinnovo  interessa oltre 120mila autoferrotranvieri  e arriva dopo  una lunga trattativa sciolta  grazie anche alla approvazione di un  d.lgs  che aumenta le accise sul gasolio di  1 centesimo  consentendo cosi  la copertura da parte dello Stato  dei costi degli aumenti  retributivi previsti . Di seguito  le prime indicazioni sulle novità in attesa del testo.

    I dirigenti delle associazioni datoriali hanno espresso particolare soddisfazione per il risultato che si spera aiuti a risolvere i problema della carenza di autisti che assilla il comparto ormai da tempo.

    Per la Filt-Cgil inoltre dopo gli aumenti salariali,  si auspica una  riforma  più ampia del settore.

    Rinnovo ccnl trasporto locale: le novità economiche

    L’intesa  prevede:

    • aumento medio a regime di 160 euro dei minimi  retributivi tabellari  in due tranche. 
    • una tantum di 500 euro lordi per il periodo pregresso, 
    •  nuovo Edr, elemento distinto della retribuzione di 40 euro lordi mensili ,  per 14 mensilità. 

    Inoltre entro sei mesi dall’accordo di rinnovo, le parti  hanno concordato di definire a livello aziendale intese per regolamentare l’articolazione dell’orario di lavoro con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di produttività aziendale con quelle di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, accompagnate dall’erogazione di 40 euro mensili lordi per 12 mesi.

     In assenza di  questi accordi dal  1° gennaio 2026, saranno erogati 20 euro  convertibili  in 2 giornate di permesso retribuito anche nei casi di lavoro part-time (in base all’orario stabilito nel contratto individuale).  

    Ne godranno anche i dipendenti a tempo determinato in organico alla data di sottoscrizione dell’intesa. 

  • La busta paga

    Bonus Natale 2024 ampliato: regole, esempi, codici causale

    E' stata pubblicata nel decreto legge 167 2024  la modifica alla norma che regola il  cd. Bonus Natale ovvero l'indennità integrativa da 100 euro per i lavoratori dipendenti  a basso reddito con figli,  istituito  poco piu  di  un mese fa nella  legge di conversione del decreto Omnibus 113 1024 , pubblicata in Gazzetta ufficiale l'8 ottobre 2024 (Legge 143 2024)

    Ieri 19 novembre l'Agenzia è intervenuta con chiarimenti nella circolare 22/e 2024, che si aggiunge al primo documento emanato dopo la prima versione e fornisce esempi e specificazioni sulla autodichiarazione da presentare 

    Vediamo piu in dettaglio  la proposta iniziale,  le modifiche di novembre e le nuove istruzioni .

    (v. ultimo paragrafo)

    Dal Bonus Befana al bonus Natale l’evoluzione della proposta

    Il Consiglio dei ministri aveva  approvato il  30 aprile  2024, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), con una ampia  revisione del regime impositivo dei redditi 

    1. delle persone fisiche (IRPEF) e
    2.  delle società e degli enti (IRES).

    In tema in particolare di redditi da lavoro dipendente era stato prevista una misura provvisoria, in attesa del nuovo un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità previsto dalla Riforma.  ovvero l’erogazione, nel mese di gennaio 2025,( da qui la denominazione Bonus Befana)   di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti  che nel 2024 fossero nelle seguenti  condizioni:

    • reddito complessivo  non superiore a 28.000 euro;
    • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, in presenza di un solo genitore ,
    • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

    Il decreto legislativo attuativo della legge delega è ancora in attesa della  bollinatura della Ragioneria generale per poter proseguire al vaglio delle commissioni  parlamentari di Camera e Senato. Un iter troppo lungo per questa agevolazione alle famiglie,  secondo il Governo che anche grazie all’andamento positivo delle entrate, ha dunque deciso di anticipare  l'entrata in vigore della novità con la legge di conversione del Decreto Omnibus, che prede    l’erogazione  del Bonus 100 euro nelle tredicesime di dicembre.

    Bonus Natale 100 euro: la norma di ottobre 2024

    La norma  inserita nella legge 134 2024 del  prevede 

    • un'indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti  con figli a carico
    • solo per il 2024,

     in attesa dell'introduzione di un nuovo regime fiscale sostitutivo in corso di definizione nella Riforma fiscale .

     Per ottenere tale indennità, devono essere soddisfatte congiuntamente, al momento dell'erogazione,  le seguenti condizioni:

    • Il reddito complessivo del lavoratore non deve superare i 28.000 euro.
    • Il lavoratore deve avere un coniuge non separato legalmente e almeno un figlio a carico  (anche fuori dal matrimonio, adottivo o affidato), 
    • L'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.

    L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo e viene erogata proporzionalmente al periodo di lavoro.

    Nella determinazione del reddito complessivo :

    • è escluso il reddito dell'abitazione principale e di eventuali pertinenze e  
    • si tiene conto di eventuali redditi agevolati ( ad esempio vanno conteggiate le quote esenti  dei redditi rientranti nel regime impatriati  ( art 16 dlgs 147 2015 – o rientro dei cervelli   (articolo 44, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78) .

    Il sostituto d'imposta (datore di lavoro) è responsabile del riconoscimento dell'indennità, che viene accreditata insieme alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore.

    La compensazione da parte del datore di lavoro nei flussi Uniemens potrà essere effettuata dal giorno successivo a quello dell'erogazione in busta paga.

     Se durante il conguaglio l'indennità risulta non spettante, il datore di lavoro è tenuto a recuperarla successivamente

    Inoltre, l'indennità può essere rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore, anche se non erogata dal datore di lavoro. 

    Per finanziare l'onere dell'indennità, stimato in 100,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante riduzioni di fondi e accantonamenti da diversi ministeri e fonti di bilancio statale.

    Bonus Natale 2024 come si ottiene?

    Come detto i datori di lavoro (sostituti d'imposta) sono incaricati di erogare l'indennità insieme alla tredicesima, previa richiesta scritta del lavoratore che attesta il proprio diritto al beneficio e fornisce i codici fiscali di coniuge e figli.

    Deve inoltre dichiarare:

    •  se titolare di piu rapporti di lavoro  di non ottenere il bonus da altri datori di lavoro e 
    • che il coniuge/convivente che ne avesse ugualmente diritto non lo ha richiesto a sua volta.

    Bonus Natale 2024 le criticità sull’erogazione con la tredicesima

    Come detto il Governo ha deciso di anticipare il pagamento  del Bonus 100 euro a dicembre, associandolo alla tredicesima mensilità, sulla base dell’andamento positivo delle entrate fiscali, che ha permesso di rendere subito disponibile la misura. 

     La norma prevede letteralmente  che l'erogazione avvenga "unitamente alla tredicesima"

    Questa  scelta presenta  però delle complicazioni tecniche e pratiche, soprattutto per quanto riguarda le verifiche di reddito e gli obblighi dei datori di lavoro .

    La formulazione della norma  crea inevitabilmente incertezza sul momento dell'erogazione  in almeno due casi:

    • per quei lavoratori che non ricevono  la  tredicesima tradizionale dal datore di lavoro,   come gli operai edili. 
    • i lavoratori che la ottengono in ratei mensili.

    In assenza di indicazioni chiare dall’Agenzia delle Entrate su questi aspetti  il datore di lavoro potrebbe trovarsi nella posizione di decidere autonomamente in che modo e quando versare il bonus, esponendosi a eventuali contestazioni.

     Non è del tutto chiaro inoltre  se nel caso di modifiche successive della situazione reddituale, come  può avvenire  per :

    • un figlio  non più a carico  per  una percezione di reddito successiva o
    •  per le  dimissioni del lavoratore negli ultimi giorni dell'anno, che ridurrebbe i giorni effettivi dei lavoro nel mese e quindi anche del bonus,    

    ci sia effettivamente necessità di  richiedere la restituzione della somma in sede di dichiarazione o di conguaglio Uniemens  di fine anno.

    La  specifica del dettato normativo sui requisiti  "verificati al momento dell'erogazione" potrebbe forse    risolvere  i dubbi in alcuni casi   ma certamente l'intervento dell'Agenzia sarebbe  molto auspicabile per dare certezza ed evitare inutili aggravi amministrativi e contabili alle aziende.

    Le difficoltà applicative  si acuiscono ora con le modifiche che giungono a ridosso dell'elaborazione delle tredicesime, quando le case di software per le  paghe hanno predisposto modifiche ai programmi per adeguarsi alla prima  versione dell'indennità.

    Bonus Natale ampliato a novembre 2024: codici ed esempi dall’Agenzia

    Come anticipato li Governo ha deciso nel consiglio dei ministri del 12 novembre un ampliamento della platea di beneficiari  avendo individuato ulteriori 100milioni di euro da destinare al finanziamento della misura.

    Il nuovo testo di legge è  contenuto nel decreto legge 167 pubblicato il 14 novembre in GU.  Con la risoluzione 54 2024 l'Agenzia ha fornito i codici  causale  per l'utilizzo in compensazione da parte dei datori di lavoro 

    Con la circolare 22  del 19 novembre 2024  l'Agenzia è intervenuta nuovamente per chiarire le novità fornendo anche esempi pratici.(v. sotto) e specificando che i lavoratori che hanno presentato una dichiarazione con le precedente formulazione non sono  tenuti a presentarne un'altra purche sia presente il codice fiscale del figlio .

    L’articolo 2 del nuovo decreto amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico

    La modifica interessa in particolare il comma 1, riformulando il requisito relativo alla condizione familiare (lett. b), che ora prevede:

    1. Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
    2. Secondo l’art. 12, comma 2 del TUIR, un familiare è considerato fiscalmente a carico se il reddito complessivo non supera 2.840,51 euro (4.000 euro per figli di età fino a 24 anni).

    Il DL 167/2024 introduce anche  il comma 2-bis, che specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati e non legalmente separati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.

    Modificato anche il comma 4, che disciplina la modalità di richiesta dell’indennità. I lavoratori dovranno ora indicare nel modulo di richiesta il codice fiscale del coniuge, del convivente e dei  figli.

    Permangono inalterati gli ulteriori requisiti  di reddito e l'importo del bonus  e le modalità di erogazione (direttamente in busta paga con la tredicesima mensilità; o in alternativa, tramite dichiarazione dei redditi 2025)

    Queste disposizioni ampliano la portata del bonus e semplificano l’accesso per un numero maggiore di lavoratori dipendenti,(4,6 milioni stimati )  rispettando al contempo la necessità di evitare duplicazioni nel medesimo nucleo familiare.

    Il Sole 24 ore segnalava anche l'incongruenza del fatto che la legge  consente la percezione del bonus Natale anche a famiglie in cui il genitore convivente può avere un reddito molto alto  mentre  quelle conviventi non denunciate in anagrafe che lo possono ottenere doppio, per entrambi i genitori. 

    Bonus Natale 2024:  gli esempi dell'Agenzia 

    L'ipotesi  di base riguarda  due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi 

    Esempio n. 1

    Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto  delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.

    Esempio n. 2

    La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus  spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi  (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

    Esempio n. 3

    La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo  dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisitI (..)

    Esempio n. 4

    La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive  con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a  carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma,  il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, 

    quest’ultima non è beneficiaria del bonus).