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Indennità obsolete convertite in welfare: la tassazione secondo l’Agenzia
La mera trasformazione di un elemento monetario della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.
Questa la conclusione dell'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello 195 2025, riguardante il trattamento fiscale di indennità “obsolete” previste da un contratto collettivo nazionale di settore e poi soppresse.
L'azienda istante precisava in particolare che in base ad un nuovo accordo sindacale, in sostituzione di precedenti indennità monetarie, i lavoratori in forza al 31 dicembre 2024 potevano scegliere se:
- ricevere un importo fisso annuo sotto forma di “ad personam” non rivalutabile, pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni;
- oppure convertire tali importi in prestazioni di welfare aziendale, per un controvalore pari al 105% o 110%, a seconda del tipo di indennità soppressa.
La finalità della misura è duplice: da un lato superare voci retributive non più attuali, dall’altro offrire strumenti alternativi per accrescere la soddisfazione e la fidelizzazione del personale. Secondo l’azienda istante, i benefit concessi attraverso il welfare aziendale non dovrebbero concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 917/1986.
Il quesito su voci retributive trasformate in welfare – la normativa
Nel fornire la propria risposta (interpello n. 195/2025), l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo cui costituiscono reddito da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti», inclusi i beni e servizi concessi dal datore di lavoro.
Come noto lo stesso articolo prevede alcune deroghe, indicate ai commi 2 e 3, che escludono dalla base imponibile specifici benefit, ma solo a condizione che non si tratti di erogazioni sostitutive di retribuzioni monetarie e che tali prestazioni siano riconosciute alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.
L’Agenzia richiama in questo senso la risoluzione 55/E del 25 settembre 2020, nella quale si afferma che un piano welfare che consente la conversione facoltativa di premi o indennità in benefit non può beneficiare del regime di esenzione se tali somme hanno natura retributiva.
il diniego dell’Agenzia: motivazioni
L'Agenzia sottolinea che nel caso di specie, i lavoratori possono scegliere tra un’erogazione in denaro (ad personam) o in natura (welfare aziendale), ma in entrambi i casi si tratta della conversione di somme che erano parte della retribuzione pregressa.
Questo elemento è determinante: la scelta individuale operata dal dipendente tra due modalità equivalenti rende il beneficio non coerente con le finalità delle norme derogatorie, che prevede il riconoscimento di benefit a categorie omogenee o alla totalità dei dipendenti.
Inoltre non risulta applicabile il regime previsto dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che consente la sostituzione di premi di risultato con prestazioni welfare in quanto nel caso in esame non si tratta di premi legati a incrementi di produttività o parametri analoghi, ma di indennità fisse eliminate per obsolescenza.
Alla luce di queste considerazioni , l’Amministrazione finanziaria conclude che le somme derivanti dalla soppressione delle indennità, anche se convertite in prestazioni di welfare aziendale, devono essere trattate come reddito di lavoro dipendente e tassate secondo le regole ordinarie dell'at 51 comma 1 del TUIR, in quanto la mera trasformazione di un elemento della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.
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Stipendio: il datore di lavoro può ridurlo unilateralmente?
In tempi di incertezza economica e riorganizzazioni aziendali molti lavoratori si chiedono se il proprio stipendio possa essere ridotto dal datore di lavoro senza il loro consenso. La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8150 del 2025 fa chiarezza su questo tema delicato, distinguendo i casi in cui la retribuzione può essere modificata da quelli in cui è protetta dalla legge.
Vediamo cosa è emerso da questa decisione e come si applicano le norme del Codice Civile e della contrattazione collettiva.
Il principio di irriducibilità dello stipendio: cosa dice la legge?
Il principio dell’irriducibilità della retribuzione è sancito dall’articolo 2103 del Codice Civile e rappresenta uno dei cardini della tutela del lavoratore subordinato. Secondo questa norma, il datore di lavoro non può modificare in senso peggiorativo le mansioni e, di conseguenza, il trattamento economico riconosciuto al dipendente, salvo espressi accordi o casi particolari previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Ma la realtà, come mostrato dalla recente giurisprudenza, è più complessa.
La sentenza della Cassazione n. 8150/2025 affronta proprio questo tema. Il caso riguarda alcune lavoratrici che, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda in cui erano impiegate, hanno subito la soppressione di un emolumento chiamato “superminimo non assorbibile”, presente da oltre vent’anni nelle loro buste paga. Tale voce retributiva derivava da un accordo collettivo aziendale del 1997, poi ribadito nel 2004. Tuttavia, nel 2018, l’azienda ha esercitato il diritto di disdetta formale dagli accordi integrativi, con effetto definitivo a partire dal maggio 2020.
Secondo le ricorrenti, tale riduzione costituiva una violazione dell’art. 2103 c.c., oltre che dell’art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d’azienda. Tuttavia, sia la Corte d’Appello di Venezia che la Cassazione hanno respinto la tesi delle lavoratrici, affermando la piena legittimità della disdetta e della conseguente soppressione del superminimo.
Quando è legittima una riduzione della retribuzione?
La Corte ha chiarito che non si tratta di una riduzione unilaterale e arbitraria decisa dal datore di lavoro nel contratto individuale, ma del legittimo venir meno di un trattamento economico previsto da un accordo collettivo aziendale. La differenza è fondamentale: mentre le condizioni pattuite direttamente nel contratto individuale possono essere modificate solo con il consenso del lavoratore, quelle derivanti da un contratto collettivo possono essere revocate tramite disdetta, come nel caso in esame, con gli effetti previsti dall’ordinamento.
Nel caso specifico, il superminimo non assorbibile era stato riconosciuto non in relazione a specifiche competenze, mansioni o qualità professionali delle lavoratrici, ma per compensare le differenze retributive legate al passaggio da un contratto collettivo più favorevole a uno meno vantaggioso.
Si trattava, quindi, di una misura collettiva e transitoria, non di un diritto individuale radicato nel singolo rapporto di lavoro.
La Cassazione ha anche ricordato che, in base alla direttiva UE 2001/23 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il cessionario di un’azienda non è tenuto a garantire condizioni retributive superiori a quelle previste nel nuovo contratto collettivo applicato, se non fino alla scadenza del contratto precedente o alla sua sostituzione con altro contratto. In altre parole, l’invarianza del trattamento economico si applica solo al momento del trasferimento, e non può essere garantita in modo illimitato nel tempo. Nel caso in esame, il trattamento migliorativo era stato mantenuto addirittura per oltre vent’anni.
Il datore può ridurre lo stipendio? Solo in casi specifici e con regole chiare
La risposta alla domanda iniziale, dunque, è: No, il datore di lavoro non può ridurre lo stipendio in modo arbitrario e unilaterale, ma può farlo solo in presenza di determinate condizioni, in particolare:
- Disdetta di accordi collettivi: Se un emolumento è previsto da un accordo integrativo aziendale, come nel caso del superminimo non assorbibile, la disdetta di tale accordo può comportare la cessazione del diritto al relativo trattamento economico. Questa disdetta deve avvenire secondo le regole previste dai contratti collettivi stessi.
- Cambio del contratto collettivo applicato: In caso di trasferimento d’azienda, il nuovo datore può applicare un contratto collettivo diverso, anche meno favorevole, purché questo avvenga nel rispetto dell’art. 2112 c.c. e non comporti un peggioramento delle condizioni “per il solo fatto del trasferimento”.
- Assenza di accordi individuali contrari: Se un beneficio economico è stato espressamente pattuito nel contratto individuale e collegato a mansioni, anzianità o meriti personali, esso non può essere ridotto senza il consenso del lavoratore.
Quindi, la Cassazione ha ribadito un principio di equilibrio: i lavoratori sono tutelati da modifiche unilaterali peggiorative nel loro contratto individuale, ma non possono pretendere che benefici economici nati da accordi collettivi, anche datati, restino immutabili nel tempo, soprattutto se questi accordi sono stati formalmente disdettati.
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Festività unione induista Dipavali 2025
Come noto, i lavoratori di fede diversa da quella cattolica hanno diritto ad agevolazioni nell'orario di lavoro per poter fruire delle festività prescritte dalla propria religione .
Il principio della non discriminazione per motivi religiosi è contenuto infatti nello Statuto dei lavoratori e anche nel DLGS 216 2003 che ha recepito la direttiva europea 2000/78 sulla non discriminazione nei luoghi di lavoro
A questo fine lo Stato ha stipulato accordi specifici con organizzazioni religiose quali:
- l 'Unione delle comunita ebraiche italiane con la legge 101 1989
- l'Unione induista italiana ( L 246 2012) e
- l'Istituto Buddista Italiano (L. 103 2016) .
Su queste basi i datori di lavoro sono tenuti ad accordare al lavoratore che ne faccia richiesta specifici permessi che parificano il trattamento rispetto alle festività religiose Italiane.
Data festività Dipavali 2025
Lo scorso 31 gennaio come previsto dall'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha, l'Unione Induista ha comunicato la data della festivita' induista «Dipavali» al Ministero dell'interno che ne ha dato notizia nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2024 .
La data della festività induista Dipavali è fissata al 24 ottobre 2025.
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Bonus Natale 2024 ampliato: regole, esempi, codici causale
E' stata pubblicata nel decreto legge 167 2024 la modifica alla norma che regola il cd. Bonus Natale ovvero l'indennità integrativa da 100 euro per i lavoratori dipendenti a basso reddito con figli, istituito poco piu di un mese fa nella legge di conversione del decreto Omnibus 113 1024 , pubblicata in Gazzetta ufficiale l'8 ottobre 2024 (Legge 143 2024).
Ieri 19 novembre l'Agenzia è intervenuta con chiarimenti nella circolare 22/e 2024, che si aggiunge al primo documento emanato dopo la prima versione e fornisce esempi e specificazioni sulla autodichiarazione da presentare
Vediamo piu in dettaglio la proposta iniziale, le modifiche di novembre e le nuove istruzioni .
(v. ultimo paragrafo)
Dal Bonus Befana al bonus Natale l’evoluzione della proposta
Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 30 aprile 2024, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), con una ampia revisione del regime impositivo dei redditi
- delle persone fisiche (IRPEF) e
- delle società e degli enti (IRES).
In tema in particolare di redditi da lavoro dipendente era stato prevista una misura provvisoria, in attesa del nuovo un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità previsto dalla Riforma. ovvero l’erogazione, nel mese di gennaio 2025,( da qui la denominazione Bonus Befana) di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti che nel 2024 fossero nelle seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, in presenza di un solo genitore ,
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Il decreto legislativo attuativo della legge delega è ancora in attesa della bollinatura della Ragioneria generale per poter proseguire al vaglio delle commissioni parlamentari di Camera e Senato. Un iter troppo lungo per questa agevolazione alle famiglie, secondo il Governo che anche grazie all’andamento positivo delle entrate, ha dunque deciso di anticipare l'entrata in vigore della novità con la legge di conversione del Decreto Omnibus, che prede l’erogazione del Bonus 100 euro nelle tredicesime di dicembre.
Bonus Natale 100 euro: la norma di ottobre 2024
La norma inserita nella legge 134 2024 del prevede
- un'indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico
- solo per il 2024,
in attesa dell'introduzione di un nuovo regime fiscale sostitutivo in corso di definizione nella Riforma fiscale .
Per ottenere tale indennità, devono essere soddisfatte congiuntamente, al momento dell'erogazione, le seguenti condizioni:
- Il reddito complessivo del lavoratore non deve superare i 28.000 euro.
- Il lavoratore deve avere un coniuge non separato legalmente e almeno un figlio a carico (anche fuori dal matrimonio, adottivo o affidato),
- L'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo e viene erogata proporzionalmente al periodo di lavoro.
Nella determinazione del reddito complessivo :
- è escluso il reddito dell'abitazione principale e di eventuali pertinenze e
- si tiene conto di eventuali redditi agevolati ( ad esempio vanno conteggiate le quote esenti dei redditi rientranti nel regime impatriati ( art 16 dlgs 147 2015 – o rientro dei cervelli (articolo 44, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78) .
Il sostituto d'imposta (datore di lavoro) è responsabile del riconoscimento dell'indennità, che viene accreditata insieme alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore.
La compensazione da parte del datore di lavoro nei flussi Uniemens potrà essere effettuata dal giorno successivo a quello dell'erogazione in busta paga.
Se durante il conguaglio l'indennità risulta non spettante, il datore di lavoro è tenuto a recuperarla successivamente
Inoltre, l'indennità può essere rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore, anche se non erogata dal datore di lavoro.
Per finanziare l'onere dell'indennità, stimato in 100,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante riduzioni di fondi e accantonamenti da diversi ministeri e fonti di bilancio statale.
Bonus Natale 2024 come si ottiene?
Come detto i datori di lavoro (sostituti d'imposta) sono incaricati di erogare l'indennità insieme alla tredicesima, previa richiesta scritta del lavoratore che attesta il proprio diritto al beneficio e fornisce i codici fiscali di coniuge e figli.
Deve inoltre dichiarare:
- se titolare di piu rapporti di lavoro di non ottenere il bonus da altri datori di lavoro e
- che il coniuge/convivente che ne avesse ugualmente diritto non lo ha richiesto a sua volta.
Bonus Natale 2024 le criticità sull’erogazione con la tredicesima
Come detto il Governo ha deciso di anticipare il pagamento del Bonus 100 euro a dicembre, associandolo alla tredicesima mensilità, sulla base dell’andamento positivo delle entrate fiscali, che ha permesso di rendere subito disponibile la misura.
La norma prevede letteralmente che l'erogazione avvenga "unitamente alla tredicesima"
Questa scelta presenta però delle complicazioni tecniche e pratiche, soprattutto per quanto riguarda le verifiche di reddito e gli obblighi dei datori di lavoro .
La formulazione della norma crea inevitabilmente incertezza sul momento dell'erogazione in almeno due casi:
- per quei lavoratori che non ricevono la tredicesima tradizionale dal datore di lavoro, come gli operai edili.
- i lavoratori che la ottengono in ratei mensili.
In assenza di indicazioni chiare dall’Agenzia delle Entrate su questi aspetti il datore di lavoro potrebbe trovarsi nella posizione di decidere autonomamente in che modo e quando versare il bonus, esponendosi a eventuali contestazioni.
Non è del tutto chiaro inoltre se nel caso di modifiche successive della situazione reddituale, come può avvenire per :
- un figlio non più a carico per una percezione di reddito successiva o
- per le dimissioni del lavoratore negli ultimi giorni dell'anno, che ridurrebbe i giorni effettivi dei lavoro nel mese e quindi anche del bonus,
ci sia effettivamente necessità di richiedere la restituzione della somma in sede di dichiarazione o di conguaglio Uniemens di fine anno.
La specifica del dettato normativo sui requisiti "verificati al momento dell'erogazione" potrebbe forse risolvere i dubbi in alcuni casi ma certamente l'intervento dell'Agenzia sarebbe molto auspicabile per dare certezza ed evitare inutili aggravi amministrativi e contabili alle aziende.
Le difficoltà applicative si acuiscono ora con le modifiche che giungono a ridosso dell'elaborazione delle tredicesime, quando le case di software per le paghe hanno predisposto modifiche ai programmi per adeguarsi alla prima versione dell'indennità.
Bonus Natale ampliato a novembre 2024: codici ed esempi dall’Agenzia
Come anticipato li Governo ha deciso nel consiglio dei ministri del 12 novembre un ampliamento della platea di beneficiari avendo individuato ulteriori 100milioni di euro da destinare al finanziamento della misura.
Il nuovo testo di legge è contenuto nel decreto legge 167 pubblicato il 14 novembre in GU. Con la risoluzione 54 2024 l'Agenzia ha fornito i codici causale per l'utilizzo in compensazione da parte dei datori di lavoro
Con la circolare 22 del 19 novembre 2024 l'Agenzia è intervenuta nuovamente per chiarire le novità fornendo anche esempi pratici.(v. sotto) e specificando che i lavoratori che hanno presentato una dichiarazione con le precedente formulazione non sono tenuti a presentarne un'altra purche sia presente il codice fiscale del figlio .
L’articolo 2 del nuovo decreto amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i lavoratori privi di coniuge a carico.
La modifica interessa in particolare il comma 1, riformulando il requisito relativo alla condizione familiare (lett. b), che ora prevede:
- Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
- Secondo l’art. 12, comma 2 del TUIR, un familiare è considerato fiscalmente a carico se il reddito complessivo non supera 2.840,51 euro (4.000 euro per figli di età fino a 24 anni).
Il DL 167/2024 introduce anche il comma 2-bis, che specifica che l’indennità non può essere percepita da entrambi i membri di una coppia (coniugati e non legalmente separati o conviventi). In caso di requisiti soddisfatti da entrambi i lavoratori, il bonus spetta a uno solo.
Modificato anche il comma 4, che disciplina la modalità di richiesta dell’indennità. I lavoratori dovranno ora indicare nel modulo di richiesta il codice fiscale del coniuge, del convivente e dei figli.
Permangono inalterati gli ulteriori requisiti di reddito e l'importo del bonus e le modalità di erogazione (direttamente in busta paga con la tredicesima mensilità; o in alternativa, tramite dichiarazione dei redditi 2025)
Queste disposizioni ampliano la portata del bonus e semplificano l’accesso per un numero maggiore di lavoratori dipendenti,(4,6 milioni stimati ) rispettando al contempo la necessità di evitare duplicazioni nel medesimo nucleo familiare.
Il Sole 24 ore segnalava anche l'incongruenza del fatto che la legge consente la percezione del bonus Natale anche a famiglie in cui il genitore convivente può avere un reddito molto alto mentre quelle conviventi non denunciate in anagrafe che lo possono ottenere doppio, per entrambi i genitori.
Bonus Natale 2024: gli esempi dell'Agenzia
L'ipotesi di base riguarda due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi
Esempio n. 1
Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
Esempio n. 2
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).
Esempio n. 3
La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisitI (..)
Esempio n. 4
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi,
quest’ultima non è beneficiaria del bonus).
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Pagamenti INPS diretti: nuovi chiarimenti
Con il messaggio ai propri uffici n 2909 del 30 agosto 2024, l’Inps chiarisce ulteriormente la gestione dei pagamenti diretti delle indennità di malattia, maternità, permessi 104/1992 e congedo straordinario Dlgs 151/2001, nei casi in cui non vengano anticipati dal datore di lavoro.
In sintesi l'istituto richiede che il lavoratore fornisca una autodichiarazione sul fatto che il datore di lavoro non ha anticipato alcuna somme per uno degli eventi sopracitati. Nel caso invece ci fosse stata l'anticipazione anche di una parte dell'indennità, l'Inps deve prioritariamente verificare l’importo versato e poi procedere alla liquidazione del saldo.
Vediamo piu in dettaglio le istruzioni
Normativa di Riferimento
Secondo l'art. 1 del D.L. n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il datore di lavoro deve anticipare per conto dell'INPS le indennità dovute ai dipendenti. Successivamente, potrà recuperare l'importo tramite il conguaglio con i contributi e le somme dovute all'INPS. Tuttavia, esistono casi particolari in cui il pagamento diretto da parte dell'INPS è previsto.
Ad esempio, per i lavoratori dello spettacolo con contratti a termine o saltuari, l'INPS procede al pagamento diretto delle indennità.
Quando è previsto il pagamento diretto INPS
Come in parte anticipato nel messaggio Hermes n. 28997/2010 e sulla base del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS riepiloga cosi i casi in cui può pagare direttamente le indennità:
- Datore di lavoro in procedura concorsuale: Se il datore di lavoro è in procedura fallimentare, il lavoratore deve dichiarare che non ha presentato richiesta di ammissione al passivo per le indennità. Se ha già fatto richiesta, deve chiedere la cancellazione per evitare doppi pagamenti.
- Azienda ancora attiva ma che rifiuta di anticipare: Il lavoratore deve inviare una diffida formale (raccomandata o PEC) al datore di lavoro, che ha 30 giorni per rispondere e pagare. Se non lo fa, l'INPS paga direttamente e segnala l'inadempimento.
- Lavoratori in cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS: Se l’INPS sta già pagando direttamente il trattamento di integrazione salariale, proseguirà anche con il pagamento delle indennità di malattia o permesso o congedo.
- Accertamento dell’Ispettorato del lavoro: Se l'Ispettorato accerta che il datore di lavoro non ha anticipato le somme, dispone il pagamento diretto da parte dell'INPS.
- Azienda cessata: Se l’azienda cessa l’attività dopo che l’evento indennizzabile è iniziato, l'INPS provvede al pagamento diretto.
- Aziende senza obbligo di anticipazione: In caso il contratto collettivo di lavoro (CCNL) non preveda l'obbligo di anticipare le somme, l'INPS procede al pagamento diretto.
Pagamenti INPS diretti: procedura Operativa
In tutte queste ipotesi, l'operatore INPS deve verificare se il datore di lavoro ha effettuato eventuali conguagli o pagamenti e provvedere al pagamento diretto dell'indennità. Inoltre, le somme pagate dall'INPS devono essere calcolate sottraendo eventuali anticipi già ricevuti dal lavoratore.
Il lavoratore, quindi, per ottenere il pagamento diretto, deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto alcuna somma dal datore di lavoro per l’evento (malattia, maternità, permessi ex Legge 104/1992 o congedo straordinario).
Se il datore di lavoro ha anticipato solo una parte dell’indennità, l'INPS procederà al pagamento del saldo solo dopo aver verificato quanto già versato.
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Taglio cuneo fiscale 2024: tabella degli importi in busta paga
il taglio del cuneo contributivo per i lavoratori con redditi piu bassi è stato riproposto nella legge di bilancio 213 2023 anche per il 2024 .
Si ricorda che la riduzione è iniziata nel 2022 con il Governo Draghi ed aumentata nel corso del 2023 fino a al 6 e 7% con due diverse soglie di accesso.( nei paragrafi seguenti i dettagli degli aumenti di aliquote e gli importi che ne risultano in busta paga )
La misura è confermata con le stesse aliquote, solo per il 2024 , l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti attualmente in vigore.
Il governo ha espresso piu volte l'intenzione di potenziare ulteriormente le misure per i ceti meno abbienti ma la stagnazione dell'economia degli ultimi mesi ha obbligato ad escludere il taglio ulteriore che era stato ipotizzato.
Da notare che nella nuova legge di bilancio trova posto anche
- una riduzione del cuneo contributivo per le donne con almeno 2 figli a carico
- una riduzione dell'IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF con aliquota al 23% .
Vediamo di seguito un riepilogo e le tabelle dei risparmi che ne derivano .
Riduzione cuneo fiscale Governo Draghi: gli aumenti 2022
Uno studio reso noto dalla UIL a giugno 2022 evidenziava che gli aumenti che risultano dal taglio del cuneo introdotto dal Governo Draghi fino a dicembre 2022, grazie allo sconto del 1,2% sugli stipendi sono modesti ma non irrilevanti.
Il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi dei dipendenti valeva al massimo 25 euro in più al mese, con i seguenti esempi, indicativi ( senza il rateo di tredicesima) :
importo stipendi aumenti in busta paga
fino a dicembre 2022fino a 2600 euro netti 144 euro (24 al mese) 1500 euro netti
1000 euro netti102 euro (17 al mese)
72 euro (12 al mese)La riduzione dei contributi era applicabile tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato ma sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Di norma le aliquote applicate al lavoro dipendente come contribuzione previdenziale sono del 33% di cui
- il 23,81% a carico del datore di lavoro e
- il 9,19% a carico del lavoratore.
Questo significa che nel periodo interessato dalla norma del decreto Aiuti bis , ossia tra luglio e dicembre 2022 queste fasce di retribuzione hanno un importo complessivo di sconto contributivo che si traduce in maggiore netto in busta paga che vale da 50 euro a 185 euro per i 6 mesi.
Va ricordato che sia per i dipendenti che per i pensionati è in vigore da gennaio 2022 anche lo sgravio dello 0,8% sui contributi dovuti, che resta confermato fino a fine anno.
In entrambi i casi non varia la aliquota di computo ai fini della previdenza a fine carriera lavorativa, cioè il taglio non comporta riduzioni dell'importo della pensione ma resta a carico dello Stato.
Cuneo fiscale 2023 tabella importi gennaio-giugno
La legge di bilancio 2023 (197 2022) prevedeva
- sconto contributivo del 3% per le retribuzioni con imponibile previdenziale massimo di 1923 euro mensili (25mila euro annui)
- taglio del 2% sui contributi sulle retribuzioni fino a 35mila euro annui (2.692 euro mensili)
Va tenuto conto in entrambi i casi che i limiti di importo mensile vanno considerati con la maggiorazione del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
Vediamo nella tabella seguente le percentuali di taglio del cuneo fiscale e gli importi indicativi di sconto contributivo che si traduce in maggiore importo netto in busta paga, come calcolati dal Sole 24 Ore.
BENEFICIARI percentuale sconto contributivo 2022 percentuale sconto contributivo 2023 MAGGIORE IMPORTO IN BUSTA PAGA FINO A GIUGNO 2023 redditi fino a 10mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 19,25 euro mensili – 231 euro l’anno reddito fino a 15 mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 28,88 euro mensili – 346,50 annui reddito fino a 20mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 32,92 euro mensili 395, 08 annui reddito fino a 25mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 41, 15 euro al mese, 493,85 annui redditi oltre i 25mila euro e fino a 35mila euro 0,8% genn-giugno -2% da luglio a dicembre 2% nessuna variazione rispetto al 2022 Taglio cuneo fiscale da luglio 2023 – tabella per scaglioni
Con il decreto lavoro 48 2023 è stato aumentato l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti :
- dal 2 al 6 per cento se il reddito imponibile mensile non supera i 2.692 euro (annualmente sono circa 35mila euro),
- dal 3 al 7 per cento, se il reddito imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro ( circa 25mila euro annui)
Nella tabella seguente gli importi medi di sconto contributivo che si traduce in aumento della retribuzione netta in busta paga
taglio cuneo fiscale dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 bonus medio risultante in busta paga redditi fino a 35mila euro 6% della retribuzione imponibile da 90 a 100 euro in piu redditi fino a 25mila euro 7% da 60 a 70 euro in più Attenzione si fa riferimento all'imponibile previdenziale non all'imponibile fiscale. Necessario quindi verificare il limite massimo mensile e non quello annuale. Il ministero delle finanze ha confermato che l’aumento in busta paga da luglio a dicembre 2023 può arrivare a 100 euro mensili.
Le istruzioni fornite dall'Inps dopo la pubblicazione del decreto lavoro 48 2023 il 4 maggio 2023 (messaggio 1932/2023 ) hanno specificato che sui ratei di tredicesima non si applica il nuovo taglio, sia nel caso venga erogata in 12 rate con la paga mensile, sia nel caso in cui venga erogata intera a dicembre
L'importo complessivo mensile di maggiorazione in busta paga a partire da luglio 2023 quindi vale circa :
- 96 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 25mila euro
- 99 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 35mila euro.
Per approfondire riportiamo nella tabella seguente le simulazioni effettuate per La Stampa dallo Studio del dott. De Fusco che danno anche il totale dei maggiori importi annui, comprensivi dei due diversi tagli al cuneo ( previsti da legge di bilancio e decreto Lavoro)
redditi importo mensile taglio cuneo fiscale in busta paga importo annuo COMPLESSIVO 10mila euro annui 25,67 euro 269 euro 12.500 euro annui 32 euro 336 euro 15.000 euro annui 38 euro 404 euro 17.500 euro annui 43 euro 430 euro 20.000 euro annui 49 euro 460 euro 25.000 euro annui 55 euro 548 euro 30.000 euro annui 56 euro 576 euro 35.000 euro annui 65 euro 591 euro Taglio cuneo fiscale 2024 ridotto per esclusione della tredicesima
Già nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, la Presidente Giorgia Meloni aveva anticipato alcune intenzioni sulla legge di bilancio 2023 che dovrà essere " seria, per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese”.Il comunicato stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 27 settembre che approva la NADEF affermava che :
"La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura"
Le misure attuali del 6 e 7% di taglio ai contributi a carico dei lavoratori attualmente in vigore quindi vengono confermate:
- SOLO per il 2024 e
- con una riduzione del risparmio in busta paga dovuta all'esclusione della tredicesima mensilità .
Va anche ricordato che dal punto di vista operativo i limiti retributivi vanno valutati in ogni singolo mese dell’anno.
Si fa riferimento infatti all’imponibile previdenziale mensile che può oscillare per eventi indennizzati dall'INPS per cui in alcuni periodi il taglio contributivo potrà essere applicabile e in altri mesi no.
Confermato anche il fatto anche questa diminuzione della contribuzione versata non avrà alcun effetto sul calcolo delle pensioni in quanto la differenza resta a carico dello Stato.
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Salario inadeguato: CCNL nullo per il giudice
Sul salario minimo, di forte attualità per il disegno di legge in discussione e il parere negativo del CNEL , si segnalano due rilevanti sentenze di Cassazione.
Nelle pronunce n. 28320 e 28321 i giudici mettono di nuovo fortemente in dubbio l'unico principio finora condiviso ovvero il valore della contrattazione collettiva nel fissare minimi retributivi che rispettino l'art 36 della Costituzione . articolo che prescrive la necessita di salari proporzionati e sufficienti ad assicurare una vita dignitosa ai lavoratori.
Giova ricordare che anche la direttiva europea sul salario minimo richiede l'intervento legislativo degli stati membri in particolare nei settori che non registrano una sufficiente percentuale di contratti collettivi per cui quello della contrattazione tra le parti appare come un principio che di per sé dovrebbe garantire la legalità del livello dei salari.
Nella sentenza 28320 invece i giudici ricordano che in una elaborazione di oltre settant'anni ( si cita una prima sentenza in merito del 1051) il giudice è chiamato in causa in ultima istanza in quanto il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità alla Costituzione, suscettibile di accertamento.
Si sottolinea anche che il trattamento retributivo all'art. 36 Cost. può fare riferimento – come parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo – alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria, i quali fissando standard minimi inderogabili validi su tutto il territorio nazionale, finiscono così per acquisire, per questa via giudiziale, un'efficacia generale, sia pure limitata alle tabelle salariali in essi contenute.
Nella sentenza si osserva anche la "carenza a tutt'oggi di altri meccanismi tali da garantire in concreto ad ogni individuo che lavora nel nostro Paese il diritto ad un salario minimo giusto o altrimenti una soddisfazione automatica o un controllo documentale della corretta erogazione del salario costituzionale, all'infuori di una controversia processuale (o di un accertamento ispettivo)".
Salario minimo e salario costituzionale – Sentenza 28320 2023
Il caso analizzato nella sentenza 28320 2023 (QUI il testo integrale) in particolare riguardava alcuni dipendenti di una spa con mansioni di portiere(/ addetti alla guardiania delle sedi sociali , che svolgevano la loro prestazione lavorativa prevalentemente nel turno notturno (dalle ore 19,40 alle ore 06,50) senza pausa, per 11 ore e 10 minuti. Erano inquadrati nel livello D ccnl per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata servizi fiduciari e percepivano un netto mensile di euro 863,00 per tredici mensilità, ossia una paga oraria di euro 5,49; affermavano inoltre che non avevano mai percepito la maggiorazione per il lavoro notturno.
La corte di appello dichiarava nullo l'art . 23 del ccnl servizi fiduciari riguardante il minimo salariale.
A seguito delle sentenze a sfavore la società ricorreva in cassazione affermando il diritto di retribuire i dipendenti secondo quanto previsto dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL e CISL) e coerente con il settore merceologico in cui opera, ossia quello dei servizi di portierato / reception svolti per conto di terzi.
Affermava inoltre che l'art. 36 Cost. è invocabile solo "per i rapporti non tutelati da contratto collettivo". In questo modo sarebbe "garantita l'autonomia delle parti sociali e, in ultima analisi, il principio di libertà e di autonomia sindacale ex art. 39 Cost.
La cassazione giudica inammissibile e infondata tale affermazione, confermando quanto stabilito dalla Corte territoriale
I giudici affermano innanzitutto che :
Restringere la portata precettiva dell'art. 36 Cost. ai soli rapporti di lavoro non tutelati dal contratto collettivo è un'interpretazione non condivisibile, perché non
giustificata dal dato normativo. Anzi, la verifica giudiziale si impone proprio qualora – come nel caso in esame – risulti che il trattamento economico previsto dalle parti sociali sia appena di qualche euro sopra la soglia di povertà accertata con riguardo al contratto collettivo (Cass. n. 2245/2006, ; Cass. ord.n. 546/2021).
La cassazione ribadisce inoltre che la Costituzione prescrive anche un salario conforme ai concetti di sufficienza e di proporzionalità che mirano a garantire al lavoratore una vita non solo "non povera" bensi "dignitosa ".
Su punto , ricorda , anche la recente Direttiva UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua la necessità del conseguimento non solo dei beni necessari al puro sostentamento anche di beni immateriali ("attività culturali, educative e sociali').
Pertanto, nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e funzionale allo allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità.
A tal fine non potrà perciò assumere a riferimento la retribuzione lorda (che non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore e confrontarlo con l'indice ISTAT di povertà (che riguarda invece la capacità di acquisto immediata di determinati beni essenziali).
Il livello Istat di povertà non costituisce un parametro diretto di determinazione della retribuzione ma individua semplicemente una soglia minima invalicabile non indicativa del raggiungimento di livello del salario minimo costituzionale che, appunto, deve assicurare una vita dignitosa ai lavoratori.