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Accordi per ridurre la retribuzione solo in sede protetta
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26320/2024, ha confermato per il principio di irriducibilita della retribuzione è necessario un accordo in sede protetta per modificare in peggio la retribuzione di un dipendente .
Vediamo nello specifico il caso affrontato.
Retribuzione ridotta su accordo con il lavoratore: il caso
Nel caso in questione, un ex dirigente di una società si era dimesso per giusta causa, contestando una serie di azioni intraprese dall’azienda nei suoi confronti. In particolare, il dirigente aveva denunciato la nullità di un accordo del 2016 che prevedeva una riduzione della retribuzione del 10% concordato in un momento di difficolta economica dell'azienda.
Successivamente la società aveva operato una revisione unilaterale del trattamento economico relativo all’uso della vettura aziendale.
Dopo una diffida dunque il dirigente si era dimesso e aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive
La Corte d'Appello di Milano, in riforma di una precedente sentenza del Tribunale di Lecco, aveva accolto le richieste del dirigente, condannando la società al pagamento di somme per differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso e TFR.
Irriducibilità della retribuzione: decisione della Corte d’Appello
In sede di merito, la Corte d'Appello aveva stabilito che:
- L'accordo di riduzione della retribuzione era nullo, in quanto non conforme alle norme dell’art. 2103 del Codice Civile, che prevede che riduzioni della retribuzione possano essere concordate solo in sede protetta, a garanzia del lavoratore.
- L’azienda aveva illegittimamente modificato il trattamento economico dell’autovettura aziendale, addebitando al dipendente una cifra maggiore di quella pattuita inizialmente. Questo, secondo la Corte, costituiva una violazione del contratto e delle norme imperative (stabilite dall'art. 2103 c.c.) che regolano la retribuzione del dipendente.
Era dunque giustificata la decisione del dirigente di dimettersi per giusta causa, in quanto la società non aveva adempiuto ai propri obblighi retributivi, nonostante una diffida formale inviata dal dipendente.
Riduzione della retribuzione illegittima: la decisione della Cassazione
La società ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Corte d'Appello su diversi punti, tra cui la nullità dell’accordo di riduzione della retribuzione e la valutazione della giusta causa di dimissioni.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità delle decisioni della Corte d'Appello.
In particolare, la Cassazione ha ribadito che la riduzione della retribuzione non può avvenire al di fuori di una sede protetta e che la modifica del trattamento della vettura aziendale costituiva una modifica peggiorativa della retribuzione del lavoratore.
La società è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali
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Pagamenti INPS diretti: nuovi chiarimenti
Con il messaggio ai propri uffici n 2909 del 30 agosto 2024, l’Inps chiarisce ulteriormente la gestione dei pagamenti diretti delle indennità di malattia, maternità, permessi 104/1992 e congedo straordinario Dlgs 151/2001, nei casi in cui non vengano anticipati dal datore di lavoro.
In sintesi l'istituto richiede che il lavoratore fornisca una autodichiarazione sul fatto che il datore di lavoro non ha anticipato alcuna somme per uno degli eventi sopracitati. Nel caso invece ci fosse stata l'anticipazione anche di una parte dell'indennità, l'Inps deve prioritariamente verificare l’importo versato e poi procedere alla liquidazione del saldo.
Vediamo piu in dettaglio le istruzioni
Normativa di Riferimento
Secondo l'art. 1 del D.L. n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il datore di lavoro deve anticipare per conto dell'INPS le indennità dovute ai dipendenti. Successivamente, potrà recuperare l'importo tramite il conguaglio con i contributi e le somme dovute all'INPS. Tuttavia, esistono casi particolari in cui il pagamento diretto da parte dell'INPS è previsto.
Ad esempio, per i lavoratori dello spettacolo con contratti a termine o saltuari, l'INPS procede al pagamento diretto delle indennità.
Quando è previsto il pagamento diretto INPS
Come in parte anticipato nel messaggio Hermes n. 28997/2010 e sulla base del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS riepiloga cosi i casi in cui può pagare direttamente le indennità:
- Datore di lavoro in procedura concorsuale: Se il datore di lavoro è in procedura fallimentare, il lavoratore deve dichiarare che non ha presentato richiesta di ammissione al passivo per le indennità. Se ha già fatto richiesta, deve chiedere la cancellazione per evitare doppi pagamenti.
- Azienda ancora attiva ma che rifiuta di anticipare: Il lavoratore deve inviare una diffida formale (raccomandata o PEC) al datore di lavoro, che ha 30 giorni per rispondere e pagare. Se non lo fa, l'INPS paga direttamente e segnala l'inadempimento.
- Lavoratori in cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS: Se l’INPS sta già pagando direttamente il trattamento di integrazione salariale, proseguirà anche con il pagamento delle indennità di malattia o permesso o congedo.
- Accertamento dell’Ispettorato del lavoro: Se l'Ispettorato accerta che il datore di lavoro non ha anticipato le somme, dispone il pagamento diretto da parte dell'INPS.
- Azienda cessata: Se l’azienda cessa l’attività dopo che l’evento indennizzabile è iniziato, l'INPS provvede al pagamento diretto.
- Aziende senza obbligo di anticipazione: In caso il contratto collettivo di lavoro (CCNL) non preveda l'obbligo di anticipare le somme, l'INPS procede al pagamento diretto.
Pagamenti INPS diretti: procedura Operativa
In tutte queste ipotesi, l'operatore INPS deve verificare se il datore di lavoro ha effettuato eventuali conguagli o pagamenti e provvedere al pagamento diretto dell'indennità. Inoltre, le somme pagate dall'INPS devono essere calcolate sottraendo eventuali anticipi già ricevuti dal lavoratore.
Il lavoratore, quindi, per ottenere il pagamento diretto, deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto alcuna somma dal datore di lavoro per l’evento (malattia, maternità, permessi ex Legge 104/1992 o congedo straordinario).
Se il datore di lavoro ha anticipato solo una parte dell’indennità, l'INPS procederà al pagamento del saldo solo dopo aver verificato quanto già versato.
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Taglio cuneo fiscale 2024: tabella degli importi in busta paga
il taglio del cuneo contributivo per i lavoratori con redditi piu bassi è stato riproposto nella legge di bilancio 213 2023 anche per il 2024 .
Si ricorda che la riduzione è iniziata nel 2022 con il Governo Draghi ed aumentata nel corso del 2023 fino a al 6 e 7% con due diverse soglie di accesso.( nei paragrafi seguenti i dettagli degli aumenti di aliquote e gli importi che ne risultano in busta paga )
La misura è confermata con le stesse aliquote, solo per il 2024 , l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti attualmente in vigore.
Il governo ha espresso piu volte l'intenzione di potenziare ulteriormente le misure per i ceti meno abbienti ma la stagnazione dell'economia degli ultimi mesi ha obbligato ad escludere il taglio ulteriore che era stato ipotizzato.
Da notare che nella nuova legge di bilancio trova posto anche
- una riduzione del cuneo contributivo per le donne con almeno 2 figli a carico
- una riduzione dell'IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF con aliquota al 23% .
Vediamo di seguito un riepilogo e le tabelle dei risparmi che ne derivano .
Riduzione cuneo fiscale Governo Draghi: gli aumenti 2022
Uno studio reso noto dalla UIL a giugno 2022 evidenziava che gli aumenti che risultano dal taglio del cuneo introdotto dal Governo Draghi fino a dicembre 2022, grazie allo sconto del 1,2% sugli stipendi sono modesti ma non irrilevanti.
Il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi dei dipendenti valeva al massimo 25 euro in più al mese, con i seguenti esempi, indicativi ( senza il rateo di tredicesima) :
importo stipendi aumenti in busta paga
fino a dicembre 2022fino a 2600 euro netti 144 euro (24 al mese) 1500 euro netti
1000 euro netti102 euro (17 al mese)
72 euro (12 al mese)La riduzione dei contributi era applicabile tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato ma sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Di norma le aliquote applicate al lavoro dipendente come contribuzione previdenziale sono del 33% di cui
- il 23,81% a carico del datore di lavoro e
- il 9,19% a carico del lavoratore.
Questo significa che nel periodo interessato dalla norma del decreto Aiuti bis , ossia tra luglio e dicembre 2022 queste fasce di retribuzione hanno un importo complessivo di sconto contributivo che si traduce in maggiore netto in busta paga che vale da 50 euro a 185 euro per i 6 mesi.
Va ricordato che sia per i dipendenti che per i pensionati è in vigore da gennaio 2022 anche lo sgravio dello 0,8% sui contributi dovuti, che resta confermato fino a fine anno.
In entrambi i casi non varia la aliquota di computo ai fini della previdenza a fine carriera lavorativa, cioè il taglio non comporta riduzioni dell'importo della pensione ma resta a carico dello Stato.
Cuneo fiscale 2023 tabella importi gennaio-giugno
La legge di bilancio 2023 (197 2022) prevedeva
- sconto contributivo del 3% per le retribuzioni con imponibile previdenziale massimo di 1923 euro mensili (25mila euro annui)
- taglio del 2% sui contributi sulle retribuzioni fino a 35mila euro annui (2.692 euro mensili)
Va tenuto conto in entrambi i casi che i limiti di importo mensile vanno considerati con la maggiorazione del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
Vediamo nella tabella seguente le percentuali di taglio del cuneo fiscale e gli importi indicativi di sconto contributivo che si traduce in maggiore importo netto in busta paga, come calcolati dal Sole 24 Ore.
BENEFICIARI percentuale sconto contributivo 2022 percentuale sconto contributivo 2023 MAGGIORE IMPORTO IN BUSTA PAGA FINO A GIUGNO 2023 redditi fino a 10mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 19,25 euro mensili – 231 euro l’anno reddito fino a 15 mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 28,88 euro mensili – 346,50 annui reddito fino a 20mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 32,92 euro mensili 395, 08 annui reddito fino a 25mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 41, 15 euro al mese, 493,85 annui redditi oltre i 25mila euro e fino a 35mila euro 0,8% genn-giugno -2% da luglio a dicembre 2% nessuna variazione rispetto al 2022 Taglio cuneo fiscale da luglio 2023 – tabella per scaglioni
Con il decreto lavoro 48 2023 è stato aumentato l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti :
- dal 2 al 6 per cento se il reddito imponibile mensile non supera i 2.692 euro (annualmente sono circa 35mila euro),
- dal 3 al 7 per cento, se il reddito imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro ( circa 25mila euro annui)
Nella tabella seguente gli importi medi di sconto contributivo che si traduce in aumento della retribuzione netta in busta paga
taglio cuneo fiscale dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 bonus medio risultante in busta paga redditi fino a 35mila euro 6% della retribuzione imponibile da 90 a 100 euro in piu redditi fino a 25mila euro 7% da 60 a 70 euro in più Attenzione si fa riferimento all'imponibile previdenziale non all'imponibile fiscale. Necessario quindi verificare il limite massimo mensile e non quello annuale. Il ministero delle finanze ha confermato che l’aumento in busta paga da luglio a dicembre 2023 può arrivare a 100 euro mensili.
Le istruzioni fornite dall'Inps dopo la pubblicazione del decreto lavoro 48 2023 il 4 maggio 2023 (messaggio 1932/2023 ) hanno specificato che sui ratei di tredicesima non si applica il nuovo taglio, sia nel caso venga erogata in 12 rate con la paga mensile, sia nel caso in cui venga erogata intera a dicembre
L'importo complessivo mensile di maggiorazione in busta paga a partire da luglio 2023 quindi vale circa :
- 96 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 25mila euro
- 99 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 35mila euro.
Per approfondire riportiamo nella tabella seguente le simulazioni effettuate per La Stampa dallo Studio del dott. De Fusco che danno anche il totale dei maggiori importi annui, comprensivi dei due diversi tagli al cuneo ( previsti da legge di bilancio e decreto Lavoro)
redditi importo mensile taglio cuneo fiscale in busta paga importo annuo COMPLESSIVO 10mila euro annui 25,67 euro 269 euro 12.500 euro annui 32 euro 336 euro 15.000 euro annui 38 euro 404 euro 17.500 euro annui 43 euro 430 euro 20.000 euro annui 49 euro 460 euro 25.000 euro annui 55 euro 548 euro 30.000 euro annui 56 euro 576 euro 35.000 euro annui 65 euro 591 euro Taglio cuneo fiscale 2024 ridotto per esclusione della tredicesima
Già nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, la Presidente Giorgia Meloni aveva anticipato alcune intenzioni sulla legge di bilancio 2023 che dovrà essere " seria, per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese”.Il comunicato stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 27 settembre che approva la NADEF affermava che :
"La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura"
Le misure attuali del 6 e 7% di taglio ai contributi a carico dei lavoratori attualmente in vigore quindi vengono confermate:
- SOLO per il 2024 e
- con una riduzione del risparmio in busta paga dovuta all'esclusione della tredicesima mensilità .
Va anche ricordato che dal punto di vista operativo i limiti retributivi vanno valutati in ogni singolo mese dell’anno.
Si fa riferimento infatti all’imponibile previdenziale mensile che può oscillare per eventi indennizzati dall'INPS per cui in alcuni periodi il taglio contributivo potrà essere applicabile e in altri mesi no.
Confermato anche il fatto anche questa diminuzione della contribuzione versata non avrà alcun effetto sul calcolo delle pensioni in quanto la differenza resta a carico dello Stato.
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Salario inadeguato: CCNL nullo per il giudice
Sul salario minimo, di forte attualità per il disegno di legge in discussione e il parere negativo del CNEL , si segnalano due rilevanti sentenze di Cassazione.
Nelle pronunce n. 28320 e 28321 i giudici mettono di nuovo fortemente in dubbio l'unico principio finora condiviso ovvero il valore della contrattazione collettiva nel fissare minimi retributivi che rispettino l'art 36 della Costituzione . articolo che prescrive la necessita di salari proporzionati e sufficienti ad assicurare una vita dignitosa ai lavoratori.
Giova ricordare che anche la direttiva europea sul salario minimo richiede l'intervento legislativo degli stati membri in particolare nei settori che non registrano una sufficiente percentuale di contratti collettivi per cui quello della contrattazione tra le parti appare come un principio che di per sé dovrebbe garantire la legalità del livello dei salari.
Nella sentenza 28320 invece i giudici ricordano che in una elaborazione di oltre settant'anni ( si cita una prima sentenza in merito del 1051) il giudice è chiamato in causa in ultima istanza in quanto il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità alla Costituzione, suscettibile di accertamento.
Si sottolinea anche che il trattamento retributivo all'art. 36 Cost. può fare riferimento – come parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo – alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria, i quali fissando standard minimi inderogabili validi su tutto il territorio nazionale, finiscono così per acquisire, per questa via giudiziale, un'efficacia generale, sia pure limitata alle tabelle salariali in essi contenute.
Nella sentenza si osserva anche la "carenza a tutt'oggi di altri meccanismi tali da garantire in concreto ad ogni individuo che lavora nel nostro Paese il diritto ad un salario minimo giusto o altrimenti una soddisfazione automatica o un controllo documentale della corretta erogazione del salario costituzionale, all'infuori di una controversia processuale (o di un accertamento ispettivo)".
Salario minimo e salario costituzionale – Sentenza 28320 2023
Il caso analizzato nella sentenza 28320 2023 (QUI il testo integrale) in particolare riguardava alcuni dipendenti di una spa con mansioni di portiere(/ addetti alla guardiania delle sedi sociali , che svolgevano la loro prestazione lavorativa prevalentemente nel turno notturno (dalle ore 19,40 alle ore 06,50) senza pausa, per 11 ore e 10 minuti. Erano inquadrati nel livello D ccnl per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata servizi fiduciari e percepivano un netto mensile di euro 863,00 per tredici mensilità, ossia una paga oraria di euro 5,49; affermavano inoltre che non avevano mai percepito la maggiorazione per il lavoro notturno.
La corte di appello dichiarava nullo l'art . 23 del ccnl servizi fiduciari riguardante il minimo salariale.
A seguito delle sentenze a sfavore la società ricorreva in cassazione affermando il diritto di retribuire i dipendenti secondo quanto previsto dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL e CISL) e coerente con il settore merceologico in cui opera, ossia quello dei servizi di portierato / reception svolti per conto di terzi.
Affermava inoltre che l'art. 36 Cost. è invocabile solo "per i rapporti non tutelati da contratto collettivo". In questo modo sarebbe "garantita l'autonomia delle parti sociali e, in ultima analisi, il principio di libertà e di autonomia sindacale ex art. 39 Cost.
La cassazione giudica inammissibile e infondata tale affermazione, confermando quanto stabilito dalla Corte territoriale
I giudici affermano innanzitutto che :
Restringere la portata precettiva dell'art. 36 Cost. ai soli rapporti di lavoro non tutelati dal contratto collettivo è un'interpretazione non condivisibile, perché non
giustificata dal dato normativo. Anzi, la verifica giudiziale si impone proprio qualora – come nel caso in esame – risulti che il trattamento economico previsto dalle parti sociali sia appena di qualche euro sopra la soglia di povertà accertata con riguardo al contratto collettivo (Cass. n. 2245/2006, ; Cass. ord.n. 546/2021).
La cassazione ribadisce inoltre che la Costituzione prescrive anche un salario conforme ai concetti di sufficienza e di proporzionalità che mirano a garantire al lavoratore una vita non solo "non povera" bensi "dignitosa ".
Su punto , ricorda , anche la recente Direttiva UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua la necessità del conseguimento non solo dei beni necessari al puro sostentamento anche di beni immateriali ("attività culturali, educative e sociali').
Pertanto, nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e funzionale allo allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità.
A tal fine non potrà perciò assumere a riferimento la retribuzione lorda (che non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore e confrontarlo con l'indice ISTAT di povertà (che riguarda invece la capacità di acquisto immediata di determinati beni essenziali).
Il livello Istat di povertà non costituisce un parametro diretto di determinazione della retribuzione ma individua semplicemente una soglia minima invalicabile non indicativa del raggiungimento di livello del salario minimo costituzionale che, appunto, deve assicurare una vita dignitosa ai lavoratori.
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Rimborsi spese e dati GPS lavoratori: sanzione dal Garante Privacy
I dati GPS degli smartphone dei lavoratori sono soggetti alla tutela del Garante per la privacy .
In un recente provvedimento (n. 9936174/2023 ) una società è stata sanzionata per non aver fornito ad alcuni dipendenti i dati da loro richiesti sulla geolocalizzazione dei dispositivi utilizzati nelle prestazioni lavorative.
La richiesta era motivata dalla necessità di verificare la correttezza dei calcoli della busta paga relativi ai rimborsi chilometrici.
Nello specifico il Garante privacy ha comminato una sanzione di 20mila euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti
I lavoratori avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate dalla società per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto.
In particolare avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone aziendale nel quale era presente un sistema di geolocalizzazione che permetteva di individuare la localizzazione dei contatori controllati . Non avendo ricevuto risposta dal datore di lavoro si erano rivolti al Garante privacy con un reclamo.
Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze, tra l’altro non comunicando loro i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata ad indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati affermando che non riguardavano il trattamento di dati sensibili dei lavoratori
La società aveva affermato inoltre nell'udienza al Garante di non aver accesso ai dati dei percorsi effettuati ma solo alla localizzazione dei contatori nel momento delle effettuazione della misura.
Il Garante ha sottolineato invece che la condotta risulta illecita in base ai principi della normativa sulla privacy in quanto dalla rilevazione del GPS, deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali Il Garante ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento richieste.
Il Garante ha precisato infine che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dar riscontro alle richieste, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze, rammentando il diritto degli interessati di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.