• La Fattura Elettronica nella PMI

    Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero

    Con il Provvedimento n 153611 del 22 maggio l'Agenzia delle Entrate pubblica le regole per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) che ha introdotto la lettera b-ter), al comma 5-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con l’obiettivo di estendere il patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione disponibile ai fini delle attività di riscossione coattiva.
    Come illustrato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2026, l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione risponde all’esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive al fine di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.
    La disciplina previgente prevedeva già l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte della Guardia di finanza per l’esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria, nonché da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per finalità di analisi del rischio, controllo e vigilanza (articolo 1, comma 5-bis, lettere a) e b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). 

    Con il provvedimento in oggetto, il legislatore ha ora esteso tale utilizzo anche all’Agente della riscossione, in coerenza con la “Riforma dell’Amministrazione fiscale” prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
    Sono definite le modalità attuative dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tenuto conto altresì del parere favorevole formulato dal Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026.

    Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero

    All’Agenzia delle entrate è consentito di mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla
    somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori 
    e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili

    La norma estende la condivisione del patrimonio informativo, costituito dalle informazioni ritraibili dalle fatture elettroniche, anche all’ente della riscossione.

    In particolare, l’Agenzia delle entrate, con cadenza periodica, mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso
    soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione.

    I dati dei cessionari o committenti che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione sono quelli strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi e attengono alle seguenti informazioni:
    a) codice fiscale;
    b) partita IVA;
    c) cognome e nome o denominazione o ragione sociale;
    d) domicilio fiscale.

    La messa a disposizione dei dati avviene mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall’Agenzia delle entrate e dall’Agente della riscossione, in conformità alla normativa vigente in
    materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
    Nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati (as is), la trasmissione delle informazioni avverrà via PEC, le informazioni saranno contenute in file protetti con una password robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso. L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.
    Per la soluzione a regime (to be), verrà realizzato un servizio automatizzato di scambio dati

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    Obbligo eredi per fatturazione del cuius: chiarimenti ADE

    Durante la 35° edicione di Telefisco le Entrate hanno replicato tra gli altri ad un quesito riguardante gli eredi che necessitano di riaprire la PIVA del professionista deceduto.

    Premesso che, per la riapertura della partita IVA del de cuius, nel caso di chiusura della stessa, gli eredi conservano l'obbligo di riaprire a posteriori una nuova partita IVA e di effettuare i successivi adempimenti tra cui l'obbligo di emettere fattura il riferimento a un tardivo pagamento.

    Si chiede se tra gli adempimenti richiesti sono compresi tutti gli obblighi iva come registri, dichiarazione ecc.

    Tardivo pagamento: obblighi degli eredi per la fatturazione

    L'agenzia risponde in linea generale la cessazione dell'attività professionale con conseguente estinzione della partita iva non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate ne deriva dunque che il professionista che non svolga più l'attività professionale non può estinguere la partita iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei clienti.

    L'agenzia delle entrate con la circolare n 11 e del 2007 al punto 7.1 ha chiarito che l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e in particolare di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale

    Con la risoluzione n 232 del 2009 è stato inoltre precisato che la cessazione dell'attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali bensì con quello successivo in cui chiude il rapporti professionali fatturando tutte le prestazioni svolte dismettendo quindi strumentali.

    Fino al momento in cui il professionista che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo non realizza la riscossione dei crediti la cui esazione si è ritenuta ragionevolmente possibile l'attività professionale non può ritenersi cessata

    Con riguardo agli obblighi fiscali sorti dopo il decesso del professionista come ad esempio la presentazione della dichiarazione iva e l'eventuale prodromica registrazione delle fatture emesse, l'articolo 35 bis del DPR 633 del 72 prevede poi che tali obblighi possono essere adempiuti degli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto il 633 del 72 appunto per le operazioni effettuate anche ai fini della liquidazione dell'azienda dagli eredi dell'imprenditore.

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    Collegamento POS e registratori telematici dal 2026

    Con il Provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione dell’art. 1, commi 74 e 77, della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

    Le nuove disposizioni disciplinano il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o software equivalenti), nonché le regole per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati relativi ai pagamenti elettronici.

    Ambito di applicazione e definizioni

    Il provvedimento individua i principali soggetti e strumenti coinvolti:

    • Soggetti obbligati: esercenti e operatori che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi ai sensi del d.lgs. 127/2015.
    • Strumenti di pagamento elettronico: hardware o software mediante i quali vengono accettati i pagamenti digitali (POS, app, terminali virtuali).
    • Strumenti di certificazione dei corrispettivi: i registratori telematici e le soluzioni software approvate dall’Agenzia.
    • Area riservata: la sezione del portale Fatture e Corrispettivi in cui si effettueranno le operazioni di collegamento.

    Sono inoltre definiti i “prestatori di servizi di pagamento” e i “contratti di convenzionamento” che disciplinano i rapporti tra questi e gli esercenti.

    Modalità di collegamento tra POS e registratori telematici e scadenze operative

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, tutti gli esercenti obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi che accettano pagamenti elettronici sono tenuti ad effettuare il collegamento tra ciascun POS e il proprio registratore telematico.

    L’operazione deve essere eseguita esclusivamente tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con credenziali SPID, CNS, CIE o Entratel/Fisconline.
    All’interno della procedura, l’esercente deve:

    • registrare l’identificativo univoco del dispositivo di pagamento elettronico (POS);
    • associarlo all’identificativo del registratore telematico o del software RT già censito e attivo;
    • indicare l’indirizzo dell’unità locale in cui tali strumenti vengono utilizzati.

    Il collegamento può essere effettuato direttamente dall’esercente oppure tramite un soggetto delegato (scarica qui il Modello di Delega Unica), attraverso il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”, come previsto dal Provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024.

    Qualora la trasmissione dei corrispettivi avvenga mediante la procedura web prevista per i soggetti di minori dimensioni, il collegamento potrà essere effettuato all’interno della medesima interfaccia telematica.

    Scadenze per il collegamento

    Il provvedimento stabilisce due diverse tempistiche, in funzione della data di disponibilità dei dispositivi:

    1. POS già attivi a gennaio 2026
      • Il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate renderà operativo il servizio web dedicato.
      • La data ufficiale di attivazione del servizio sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia.
    2. POS attivati successivamente al 31 gennaio 2026
      • Il collegamento deve essere registrato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del POS ed essere completato entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
      • Ai fini del calcolo dei termini, il sabato è considerato giorno non lavorativo. Esempio pratico: per un POS attivato il 1° febbraio 2026, la registrazione del collegamento dovrà avvenire tra il 6 e il 30 aprile 2026.

    Le medesime tempistiche si applicano anche in caso di modifica di un collegamento già registrato, ad esempio per la sostituzione di un POS o l’attivazione di un nuovo registratore telematico presso la stessa sede.

    Il mancato rispetto dei termini potrà essere rilevato in sede di controllo, poiché la registrazione dei dispositivi nel portale costituisce elemento essenziale per la tracciabilità dei pagamenti elettronici e la coerenza dei dati trasmessi con i corrispettivi giornalieri.

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    La fattura elettronica europea sostituirà il modello INTRA

    A partire dal giorno 1 luglio 2030 il sistema dell’IVA dell’Unione Europea farà un salto evolutivo in termini di digitalizzazione; la Direttiva UE 2025/516 prevede infatti:

    • l’introduzione nell’Unione Europea di un sistema di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intra-UE, che si concretizzerà nelle nuove comunicazioni digitali denominate DRR;
    • la modifica dei modelli INTRA.

    Queste misure fanno del più esteso pacchetto VIDA, acronimo di “VAT in the digital age”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (serie L) il 25 marzo 2025, costituito da:

    • Direttiva UE 2025/516 del giorno 11 marzo 2025 (che modifica la Direttiva 2006/112/CE): contenente le nuove norme IVA per l’era digitale;
    • Regolamento UE 2025/517 del giorno 11 marzo 2025 (che modifica il Regolamento UE 904/2010): riguardante i nuovi accordi di cooperazione amministrativa in tema di IVA previsti per l’era digitale;
    • Regolamento di esecuzione UE 2025/518 del giorno 11 marzo 2025 (che modifica il Regolamento di esecuzione UE 282/2011): in tema di obblighi dichiarativi per alcuni regimi IVA.

    L’obiettivo del cosiddetto pacchetto VIDA dovrebbe essere quello di contrastare le frodi sull’IVA, sostenere le imprese e promuovere la digitalizzazione.

    La fattura elettronica per le operazioni intra-UE

    La Direttiva UE 2025/516 prescrive, a partire dal giorno 1 luglio 2030, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intra-UE a livello unionale.

    L’adempimento servirà a certificare fiscalmente gli acquisti e le vendite B2B effettuate tra operatori appartenenti all’Unione Europea e contestualmente a trasmettere le informazioni relative a queste operazioni alle autorità locali dei singoli paesi, che poi li ritrasmetteranno al VIES centrale, l’autorità europea che si occuperà di incrociare i dati con scopo di verifica, al fine di contrastare le condotte abusive sull’IVA.

    Il VIES centrale fungerà da perno del sistema di scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei paesi membri dell’Unione Europea: aggregando i dati relativi ad acquisti e vendite effettuate, per ogni singolo soggetto passivo che opera nel territorio dell’unione, sarà in grado di effettuare controlli incrociati con molta facilità, contrastando così quelle frodi sull’IVA che attualmente sfruttano la mancata comunicazione tra le autorità locali dei singoli paesi appartenenti all’UE.  

    Concretamente il sistema di fatturazione elettronica unionale si configurerà nella predisposizione e nella trasmissione delle comunicazioni digitali denominate DRR, acronimo di “Digital reporting requirements”, che utilizzano i formati UBL e CII: questi costituiscono un protocollo diverso rispetto al formato XML utilizzato in Italia per le fatture elettroniche interne; motivo per la fatturazione elettronica UE i sistemi di trasmissione saranno diversificati rispetto a quelli attualmente in uso per la fatturazione elettronica nazionale.

    Questo nuovo sistema permetterà di evitare ai singoli operatori che operano su più paesi dell’Unione Europea di dover effettuare registrazioni IVA multiple, essendo appunto prevista anche l’introduzione di una registrazione unica, la “Single VAT registration”.

    I dati trasmessi al VAT centrale saranno conservate per 5 anni, e poi cancellate, per rispettare i termini previsti per le verifiche fiscali sull’IVA.

    La modifica dei modelli INTRA

    Con la trasmissione di una fattura elettronica per ogni singola operazione intra-UE effettuata viene meno l’utilità della predisposizione, come avviene oggi, dei modelli INTRA per la certificazione fiscale delle operazioni UE.

    Per questo motivo la Direttiva UE 2025/516 prevede l’abolizione dei modelli INTRA per fini fiscali, i quali però resteranno per finalità statistica.

    Con l’emissione di una fattura elettronica per ogni singola operazione intra-UE, agli operatori saranno richieste più informazioni di quelle che oggi sono previste dai modelli INTRA: tra le informazioni aggiuntive saranno richieste anche le coordinate bancarie dell’operatore, in modo tale che le autorità fiscali dei singoli stati potranno seguire, oltre agli acquisti e le vendite di beni e servizi, anche i relativi flussi finanziari.

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    La nuova comunicazione denuncia sostituisce l’autofattura denuncia

    Il comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 417/1997 disponeva l’obbligo, per il cessionario o committente che non riceveva una fattura per un servizio o un bene acquistato, o riceveva una fattura errata, di:

    • emettere un’autofattura per l’acquisto di beni o servizi per cui non aveva ricevuto la fattura, o l’aveva ricevuta errata;
    • versare all’erario l’IVA esposta sull’autofattura.

    Tale operazione prendeva il nome di autofattura denuncia perché, attraverso l’emissione dell’autofattura, il contribuente metteva a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della violazione del cedente o prestatore.

    Ciò che caratterizzava questa disposizione era la gravosità per il cessionario o committente il quale, pur avendo il diritto a detrarre l’IVA su una tale operazione, si ritrovava a doverla versare al posto del cedente o prestatore.

    La particolarità della questione si estendeva anche all’impianto sanzionatorio previsto, in quanto l’eventuale omissione dell’autofattura da parte del cessionario o committente era sanzionata in misura maggiore rispetto all’omissione della fatturazione da parte del cedente o prestatore; infatti le sanzioni erano:

    • il 100% dell’imposta non versata, per il cessionario o committente;
    • il 90% dell’imposta non versata, per il cedente o prestatore.

    Per meglio inquadrare la diseguaglianza di trattamento, va tenuto anche conto del fatto che il cedente o prestatore che non emetteva la fattura realizzava pure un indebito guadagno derivante dal mancato versamento dell’IVA; il cessionario o committente che non riceveva la fattura, dopo aver pagato l’acquisto di un bene o di un servizio, invece, il più delle volte aveva versato l’IVA sull’acquisto alla controparte senza poterla detrarre.

    Novità dal giorno 1 settembre 2024

    La notizia è che il cosiddetto Decreto di riforma delle sanzioni, il Decreto Legislativo 87/2024, con l’articolo 2 modifica la precedente disciplina prevista dall’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997, mandando in soffitta l’autofattura denuncia e inserendo nell’ordinamento quella che si potrebbe chiamare comunicazione denuncia.

    Con decorrenza da giorno 1 settembre 2024, la nuova stesura del comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 417/1997, prescrive che “il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.

    In conseguenza della novità normativa il contribuente che non riceve una fattura per l’acquisto di un bene o di un servizio, o che la riceve errata, entro 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura (o da quando è stata emessa l fattura irregolare) comunica all’Agenzia delle Entrate l’irregolarità, senza ulteriori aggravi a suo carico.

    Attualmente le modalità attraverso le quali operare la comunicazione denuncia non sono ancora state pubblicate dall’ente.

    Sono mutate anche le sanzioni previste, sia per il cessionario o committente che omette la comunicazione denuncia, sia per il cedente o prestatore che non emette la fattura o l’emette in modo errato; infatti adesso è prevista:

    • una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, per il cessionario o committente che omette la comunicazione denuncia;
    • una sanzione pari al 70% dell’imposta non versata, con un minimo di 300 euro, per il cedente o prestatore che non emette la fattura o l’emette in modo errato.

    La novità normativa non risolve il disequilibrio di trattamento tra colui che non emette la fattura e colui che omette la comunicazione, ma almeno ammorbidisce l’onerosità della situazione per il cessionario o committente che effettua la comunicazione denuncia per tempo.