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Collegamento POS e registratori telematici dal 2026
Con il Provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione dell’art. 1, commi 74 e 77, della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
Le nuove disposizioni disciplinano il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o software equivalenti), nonché le regole per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati relativi ai pagamenti elettronici.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento individua i principali soggetti e strumenti coinvolti:
- Soggetti obbligati: esercenti e operatori che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi ai sensi del d.lgs. 127/2015.
- Strumenti di pagamento elettronico: hardware o software mediante i quali vengono accettati i pagamenti digitali (POS, app, terminali virtuali).
- Strumenti di certificazione dei corrispettivi: i registratori telematici e le soluzioni software approvate dall’Agenzia.
- Area riservata: la sezione del portale Fatture e Corrispettivi in cui si effettueranno le operazioni di collegamento.
Sono inoltre definiti i “prestatori di servizi di pagamento” e i “contratti di convenzionamento” che disciplinano i rapporti tra questi e gli esercenti.
Modalità di collegamento tra POS e registratori telematici e scadenze operative
A decorrere dal 1° gennaio 2026, tutti gli esercenti obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi che accettano pagamenti elettronici sono tenuti ad effettuare il collegamento tra ciascun POS e il proprio registratore telematico.
L’operazione deve essere eseguita esclusivamente tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con credenziali SPID, CNS, CIE o Entratel/Fisconline.
All’interno della procedura, l’esercente deve:- registrare l’identificativo univoco del dispositivo di pagamento elettronico (POS);
- associarlo all’identificativo del registratore telematico o del software RT già censito e attivo;
- indicare l’indirizzo dell’unità locale in cui tali strumenti vengono utilizzati.
Il collegamento può essere effettuato direttamente dall’esercente oppure tramite un soggetto delegato (scarica qui il Modello di Delega Unica), attraverso il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”, come previsto dal Provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024.
Qualora la trasmissione dei corrispettivi avvenga mediante la procedura web prevista per i soggetti di minori dimensioni, il collegamento potrà essere effettuato all’interno della medesima interfaccia telematica.
Scadenze per il collegamento
Il provvedimento stabilisce due diverse tempistiche, in funzione della data di disponibilità dei dispositivi:
- POS già attivi a gennaio 2026
- Il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate renderà operativo il servizio web dedicato.
- La data ufficiale di attivazione del servizio sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia.
- POS attivati successivamente al 31 gennaio 2026
- Il collegamento deve essere registrato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del POS ed essere completato entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
- Ai fini del calcolo dei termini, il sabato è considerato giorno non lavorativo. Esempio pratico: per un POS attivato il 1° febbraio 2026, la registrazione del collegamento dovrà avvenire tra il 6 e il 30 aprile 2026.
Le medesime tempistiche si applicano anche in caso di modifica di un collegamento già registrato, ad esempio per la sostituzione di un POS o l’attivazione di un nuovo registratore telematico presso la stessa sede.
Il mancato rispetto dei termini potrà essere rilevato in sede di controllo, poiché la registrazione dei dispositivi nel portale costituisce elemento essenziale per la tracciabilità dei pagamenti elettronici e la coerenza dei dati trasmessi con i corrispettivi giornalieri.
Allegati: -
In arrivo lo scontrino dematerializzato, addio a quello cartaceo
Nel momento in cui un operatore economico effettua una vendita nei confronti di un consumatore, deve emettere un documento commerciale, che nella sua forma cartacea prende il nome di scontrino, che assolve l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Nella normativa attuale tale documento deve esser consegnato al cliente in formato cartaceo, ma, alternativamente e facoltativamente, può essere consegnato al cliente in modalità dematerializzata, sempre che ci sia l’approvazione da parte del cliente e l’esercente sia in grado di apporre la firma digitale sul documento.
Oggi questa modalità di pagamento è adoperata solo da qualche grande catena di negozi, ma per lo più è sconosciuta alla generalità degli operatori.
La Risoluzione della Commissione Finanze
Il 17 giugno scorso, la Commissione Finanze ha approvato la risoluzione numero 7-00286 con la quale si prevede la progressiva introduzione dello scontrino dematerializzato in sostituzione di quello cartaceo.
La disposizione nasce da esigenze di rispetto ambientale: gli scontrini cartacei sono stampati su carta termica non riciclabile, la cui produzione richiede, oltre che l’abbattimento degli alberi, anche un notevole dispendio idrico.
In considerazione del fatto che la dematerializzazione degli scontrini non dovrebbe assumere alcuna rilevanza in termini fiscali, dato che il formato cartaceo del documento commerciale serve per lo più come dimostrazione dell’acquisto ai fini della garanzia o per eventuali resi, la Commissione Finanze ha ritenuto utile, dal punto di vista ambientale, prevedere la dematerializzazione del documento commerciale, come già avvenuto in altri paesi, come ad esempio in Francia o in alcuni stati degli USA.
A ben vedere il cambio di formato non sarà indolore, in quanto la nuova previsione richiederà il cambio degli attuali registratori telematici, di norma a carico degli esercenti; i quali, si ricorderà, già dovranno affrontare l’obbligo di collegare puntualmente l’emissione di uno scontrino con il relativo pagamento elettronico, previsto per gennaio 2026.
Così, in vista dell’obbligo di collegamento puntuale tra scontrino e pagamento elettronico, la Commissione Finanze auspica che venga prevista:
- la dematerializzazione dello scontrino nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con modalità elettronica, a meno che l’acquirente non richieda espressamente il formato cartaceo;
- l’emissione in formato cartaceo dei soli scontrini pagati in contanti, come dimostrazione di avvenuto pagamento.
Per una fase successiva la Commissione Finanze prevede, a partire dal giorno 1 gennaio 2027, l’introduzione dell’obbligo di emissione generalizzata del documento commerciale, in modo tale da limitare il più possibile l’utilizzo del formato cartaceo, che dovrebbe divenire residuale.
È possibile che verrà prevista una introduzione progressiva in base alla grandezza degli esercenti; si ipotizza che ad essere interessata per prima potrà essere la grande distribuzione, seguita dagli esercenti di maggiore dimensione e poi tutti gli altri; ma al momento non ci sono chiarimenti ufficiali sui tempi di introduzione dei successivi obblighi.
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Autofattura denuncia: l’IVA duplicata deve essere rimborsata
L’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo 417/1997 stabilisce l’obbligo, per il cessionario o committente che non riceve una fattura per l’acquisto di un bene o di un servizio entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, di emettere una autofattura per regolarizzare la sua posizione.
Tale adempimento prende il nome di autofattura denuncia perché, attraverso questa, il contribuente mette a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della violazione effettuata dal cedente o prestatore.
Ciò che caratterizza la procedura, però, è il fatto che, contestualmente all’emissione dell’autofattura, il cessionario o committente debba versare all’erario l’IVA dovuta sull’operazione.
Va segnalato che la mancata effettuazione di questi adempimenti, da parte del cessionario o committente, comporta l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’imposta non versata.
La duplicazione dell’imposta e il rimborso
Si evidenzia chiaramente come, nel momento in cui il cessionario o committente paga il bene o la prestazione al cedente o prestatore, lo fa versando contestualmente l’IVA dovuta sull’operazione.
Però, nel momento in cui il cedente o prestatore non emette il documento fiscale e il cessionario o committente regolarizza la sua posizione secondo le previsioni dell’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997, questi dovrà versare di nuovo l’imposta dovuta sull’operazione che così verrà corrisposta due volte.
La recente sentenza numero 374/2/24 della Corte di Giustizia di II grado della Liguria , pubblicata il 17 maggio 2024, prende in esame un caso del genere, in quanto un contribuente in questa situazione, trovandosi ad avere versato due volta l’imposta per la medesima operazione, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta duplicata, producendo istanza di rimborso ex articolo 30-ter del DPR 633/1972.
Il caso è stato affrontato in sede di contenzioso in quanto l’ente ha negato il rimborso dell’imposta al contribuente, asserendo l’insussistenza della duplicazione, che si configurerebbe solo in caso di doppio versamento dell’IVA da parte del medesimo soggetto.
La corte ha bocciato la tesi dell’agenzia riconoscendo che la duplicazione dell’imposta non deve essere verificata in relazione al soggetto versante, ma all’operazione in relazione alla quale l’IVA è stata versata: e, in considerazione di ciò, un doppio prelievo dell’imposta per la medesima operazione si deve considerare illegittimo.
Una tale situazione sarebbe quindi un doppio pagamento dell’IVA sulla stessa operazione, che in applicazione al generale principio della neutralità dell’imposta, legittima il rimborso dell’IVA versata due volte.
Il principio di neutralità dell’imposta costituisce un cartine fondamentale della direttiva IVA 2006/112/CE, costantemente difeso anche dalla Corte di Giustizia UE: su questo si fonda quel meccanismo in ragione del quale, per le attività economiche, l’IVA è una imposta neutrale nei vari passaggi, finché non raggiunge il soggetto passivo consumatore finale.
Le novità normative
Va segnalato che dal primo settembre 2024 l’autofattura denuncia è sostituita dalla comunicazione denuncia, ex articolo 2 del Decreto Legislativo 87/2024 che modifica l’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997.
La comunicazione denuncia è un adempimento analogo, da effettuarsi in luogo dell’autofattura denuncia, entro il più breve termine di 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura.
Quello che più caratterizza la nuova procedura è il fatto che è stato abolito l’obbligo di versare (nuovamente) all’erario l’IVA relativa all’operazione in oggetto da parte del cessionario o committente: in questo modo si risolve il problema della duplicazione dell’imposta, che non dovrà essere versata una seconda volta.
Tuttavia anche la nuova procedura non risolve la problematica che il contribuente, che non riceve il documento fiscale, in carenza di certificazione, presumibilmente non potrà detrarre l’IVA sull’acquisto, anche se questa era stata regolarmente pagata contestualmente al corrispettivo.