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Prestazioni occasionali: novità sulla comunicazione dei dati
L'INPS, con il Messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024, comunica che, a seguito di aggiornamento della piattaforma telematica dedicata alle prestazioni occasionali (decreto-legge n. 50/2017) per l' utilizzo
- del Libretto Famiglia
- o del Contratto telematico Presto per le aziende
a decorrere dal mese di luglio 2024 i dati di contatto di posta elettronica o per SMS degli utilizzatori possono essere inseriti e modificati soltanto tramite la piattaforma MyINPS.
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Prestazioni occasionali: modalità di versamento nel portafoglio telematico
Con il Messaggio n. 4380 del 6 dicembre 2023, INPS aveva comunicato invece alcune novità sulle modalità di alimentazione del portafoglio telematico per il Libretto Famiglia per i privati e il Contratto di prestazione occasionale per le partite IVA
L’utilizzatore può effettuare il versamento delle somme:
- mediante modello “F24, Elementi identificativi” (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LIFA) o di Contratto di prestazione occasionale (CLOC).
- dal Portale dei Pagamenti del sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE/CNS) scegliendo tra
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- Pagamento online “pagoPA”, e utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente, altre carte e circuiti finanziari innovativi;
- Avviso di Pagamento “pagoPA” (disponibile dal mese di dicembre 2023 attraverso i canali fisici e online dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) ovvero: presso le agenzie della propria banca; utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o “pagoPA”); presso gli sportelli ATM abilitati delle banche; presso gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA” (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati); presso gli Uffici Postali e Punti Postali.
Per il pagamento con pagopa iI codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6.
L’Avviso di Pagamento “pagoPA” può essere pagato anche tramite AppIO,.
L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere i pagamenti tramite “pagoPA” è disponibile nel sito .
Prestazioni occasionali: notifiche tramite AppIO e MyINPS
Lo stesso messaggio comunicata che a partire dal mese di dicembre 2023 è attiva sull’AppIO e su MyINPS una funzionalità di notifica delle comunicazioni del Libretto Famiglia relative a
- disposizioni di pagamento effettuate nel mese
- aggiornamento del portafoglio elettronico a seguito di versamento e liquidazione dei rimborsi.
- informazioni su irregolarità dell’IBAN che impediscono il pagamento.
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Comunicazione lavoro occasionale: guida completa
Il decreto fisco-lavoro n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.
Sul tema l'ispettorato del lavoro ha pubblicato la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative e FAQ con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la nuova nota del 393 del 1 marzo 2022 .
Dal 28 marzo 2022 è disponibile l'applicazione online sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it. che dal 1 maggio avrebbe dovuto diventare l'unica modalità da utilizzare, al posto degli invii tramite mail agli ispettorati territoriali. Il servizio è accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.
L'ispettorato aveva previsto un periodo transitorio , fino al 30 aprile 2022 ma ha poi comunicato che la modalità via mail potrà ancora essere utilizzata anche dopo il 1 maggio 2022 per casi particolari (vedi all'ultimo paragrafo i dettagli sulla novità)
Di seguito ricordiamo le regole principali, le modalità gli indirizzi e i tempi della comunicazione, oltre che vari casi particolari chiariti dall'INL.
Soggetti obbligati alla comunicazione lavoro occasionale
Il nuovo obbligo interessa:
- esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e
- solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Sono quindi esclusi:
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) (libretto famiglia e contratto PRESTO)
- le professioni intellettuali, oggetto della disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro)
I tempi della comunicazione in prima applicazione
L'obbligo riguarda
- i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, quelli ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022, per i quali la comunicazione andava inviata entro il 18 gennaio 2022.
- gli incarichi conferiti dopo l'11 gennaio 2022, per i quali la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
In sintesi:
comunicazione entro il 18 gennaio 2022 comunicazione preventiva nessun obbligo di comunicazione collaborazioni iniziate prima o dopo il 21.12 e attive alla data del 11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate dopo l'11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate e cessate entro il 21 dicembre collaborazioni iniziate dopo il 21.12 e cessate prima dell'11.1.2022 Modalità di comunicazione del lavoro occasionale
Secondo la norma l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato competente rispetto al luogo dove si svolge la prestazione, andrebbe effettuata mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Come detto fino al termine del periodo transitorio l'invio puo essere effettuato :
- sia tramite il servizio telematico aggiornato nella piattaforma Comunicazioni obbligatorie
- sia inviando una e-mail ad uno specifico indirizzo
di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. QUI l'elenco completo allegato alla Nota). Copia della comunicazione inviata va conservata per eventuali verifiche.
Questa la schermata che appare all'apertura del servizio sul sito ministeriale www.servizi.lavoro.gov.it

In caso di utilizzo della mail per casi particolari occorre necessariamente indicare
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata una nuova comunicazione)
- importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purche prima dell'inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non costituiscono una omissione della comunicazione.
ATTENZIONE La nota INL del 28 3 2022 specifica che "Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi:
- entro 7 giorni,
- entro 15 giorni ed
- entro 30 giorni.
Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Indirizzi mail Regione Sicilia – Province Trento e Bolzano
Con Comunicato n. 2 del 14 gennaio 2022 la Regione Sicilia ha chiarito che a partire dal 18 gennaio 2022 le comunicazioni per i datori di lavoro nella Regione vanno inviate alle nuove caselle di posta in corso di attivazione e ha fornito la scheda da utilizzare per le comunicazioni
- sia in formato .doc che
- in formato .pdf.
I modelli non dovranno essere modificati e devono essere compilati e inviati in entrambi i formati.
Con il comunicato n. 3 del 17 gennaio 2022 è fornito l'elenco delle caselle mail da utilizzare per l'invio delle comunicazioni preventive.
Fino al 17 .1 .220sono ritenute valide le comunicazioni inviate agli ispettorati territoriali forniti con nota dell'ispettorato.
Per quanto riguarda invece le provincie autonome di Trento e Bolzano le comunicazioni i vanno inviate a mezzo PEC :
- per la Provincia Autonoma di Trento, all'indirizzo [email protected];
- per la Provincia Autonoma di Bolzano, all'indirizzo [email protected]t.
Sanzioni per omessa comunicazione lavoro occasionale
Come per il lavoro intermittente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni , a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%, l'ispettorato può disporre la sospensione dell'attività produttiva.
FAQ: casi particolari
Nella nota n. 109 2022 l'ispettorato ha chiarito molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori, specificando ad esempio che:
- Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale NON sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale.
- Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale
- La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale NON rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo
- I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo NON vanno comunicate in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
- ASD e SSD NON sono soggette all'obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori
- Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se non organizzati in forma di impresa, NON sono tenuti ad effettuare la comunicazione.
Casi particolari di soggetti obbligati
Con la nota 393 del 1 marzo 2022 l'ispettorato ha specificato che sono soggette all'obbligo anche:
- le società a partecipazione pubblica in quanto non costituiscono pubblica amministrazione , in particolare l'INL conferma l'adempimento per società ed enti commerciali con partecipazione totale o “in house” delle pubbliche amministrazioni
- i produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione (mentre sono esclusi coloro che operano in regime di impresa)
Escluse invece:
- le attività di volontariato per le quali si percepisce solo rimborso spese
- prestazioni di guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua, medici iscritti all’Ordine in quanto prestazioni intellettuali
- lavoro svolto all'estero, per carenza del presupposto territoriale
- le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti in quanto non si realizza la prestazione di lavoro autonomo
Un caso particolare è quello affrontato dalla FAQ N. 4:
In caso di utilizzo di piattaforma digitale per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021.
Utilizzo mail dopo il 1 maggio 2022: maggiori controlli
L'Ispettorato informa nella nota del 22.4.2022, che dal momento di rilascio dell'applicativo molti utenti hanno utilizzato questa modalità, che rappresenta effettivamente un utile strumento di monitoraggio nazionale per l'ente. Quindi , anche per garantire la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o per oggettive difficoltà del committente, l'ispettorato ha deciso di mantenere attive le caselle di posta elettronica sopraindicate .
Viene precisato però che le eventuali verifiche sui soggetti obbligati saranno attivate prioritariamente nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della applicazione.
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Pagamento prestazioni occasionali: aumentano i costi
Con il messaggio n. 410 del 27 gennaio 2023 INPS comunica il nuovo importo richiesto per il pagamento tramite bonifico domiciliato in Posta per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali con Libretto Familia Contratto telematico Presto ( art. 54-bis del DL 50/2017).
Infatti, a seguito della sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.a, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono stati ridefiniti a 3,84 euro.
Si ricorda che l'importo viene trattenuto dal compenso destinato al lavoratore
Il messaggio riepiloga anche le altre modalità di pagamento delle prestazioni occasionali che vanno scelte dal prestatore di lavoro sulla piattaforma telematica INPS al momento della registrazione.
In particolare si può scegliere tra:
- accredito sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione o
- tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A
- pagamento in contanti in ufficio postale tramite esibizione del mandato di pagamento emesso e stampato dalla piattaforma con i dettagli della prestazione e documento di identità. La prestazione deve essere stata validata entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione . In caso di mancata validazione il compenso viene erogato, tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo.
Il messaggio precisa infine che rimangono invariati gli oneri di pagamento per la modalità descritta al punto 3. attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, per ogni singolo mandato di pagamento, trattenuti sul compenso spettante al prestatore di lavoro.
Prestazioni occasionali: altre novità 2023
Ricordiamo per completezza che la disciplina delle prestazioni occasionali è stata recentemente ampliata dalla legge di bilancio 2023 innalzando dal 2023 il massimo dei compensi erogabili e percepibili dai singoli soggetti in un anno a 10mila euro.
Inoltre sono ammesse ora le aziende che occupano fino a 10 dipendenti invece che 5, di tutti i settori , tranne quello agricolo.