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Prestazioni occasionali: novità sulla comunicazione dei dati
L'INPS, con il Messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024, comunica che, a seguito di aggiornamento della piattaforma telematica dedicata alle prestazioni occasionali (decreto-legge n. 50/2017) per l' utilizzo
- del Libretto Famiglia
- o del Contratto telematico Presto per le aziende
a decorrere dal mese di luglio 2024 i dati di contatto di posta elettronica o per SMS degli utilizzatori possono essere inseriti e modificati soltanto tramite la piattaforma MyINPS.
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Prestazioni occasionali: modalità di versamento nel portafoglio telematico
Con il Messaggio n. 4380 del 6 dicembre 2023, INPS aveva comunicato invece alcune novità sulle modalità di alimentazione del portafoglio telematico per il Libretto Famiglia per i privati e il Contratto di prestazione occasionale per le partite IVA
L’utilizzatore può effettuare il versamento delle somme:
- mediante modello “F24, Elementi identificativi” (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LIFA) o di Contratto di prestazione occasionale (CLOC).
- dal Portale dei Pagamenti del sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE/CNS) scegliendo tra
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- Pagamento online “pagoPA”, e utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente, altre carte e circuiti finanziari innovativi;
- Avviso di Pagamento “pagoPA” (disponibile dal mese di dicembre 2023 attraverso i canali fisici e online dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) ovvero: presso le agenzie della propria banca; utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o “pagoPA”); presso gli sportelli ATM abilitati delle banche; presso gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA” (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati); presso gli Uffici Postali e Punti Postali.
Per il pagamento con pagopa iI codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6.
L’Avviso di Pagamento “pagoPA” può essere pagato anche tramite AppIO,.
L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere i pagamenti tramite “pagoPA” è disponibile nel sito .
Prestazioni occasionali: notifiche tramite AppIO e MyINPS
Lo stesso messaggio comunicata che a partire dal mese di dicembre 2023 è attiva sull’AppIO e su MyINPS una funzionalità di notifica delle comunicazioni del Libretto Famiglia relative a
- disposizioni di pagamento effettuate nel mese
- aggiornamento del portafoglio elettronico a seguito di versamento e liquidazione dei rimborsi.
- informazioni su irregolarità dell’IBAN che impediscono il pagamento.
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Comunicazione lavoro occasionale: guida completa
Il decreto fisco-lavoro n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.
Sul tema l'ispettorato del lavoro ha pubblicato la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative e FAQ con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la nuova nota del 393 del 1 marzo 2022 .
Dal 28 marzo 2022 è disponibile l'applicazione online sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it. che dal 1 maggio avrebbe dovuto diventare l'unica modalità da utilizzare, al posto degli invii tramite mail agli ispettorati territoriali. Il servizio è accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.
L'ispettorato aveva previsto un periodo transitorio , fino al 30 aprile 2022 ma ha poi comunicato che la modalità via mail potrà ancora essere utilizzata anche dopo il 1 maggio 2022 per casi particolari (vedi all'ultimo paragrafo i dettagli sulla novità)
Di seguito ricordiamo le regole principali, le modalità gli indirizzi e i tempi della comunicazione, oltre che vari casi particolari chiariti dall'INL.
Soggetti obbligati alla comunicazione lavoro occasionale
Il nuovo obbligo interessa:
- esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e
- solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Sono quindi esclusi:
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) (libretto famiglia e contratto PRESTO)
- le professioni intellettuali, oggetto della disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro)
I tempi della comunicazione in prima applicazione
L'obbligo riguarda
- i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, quelli ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022, per i quali la comunicazione andava inviata entro il 18 gennaio 2022.
- gli incarichi conferiti dopo l'11 gennaio 2022, per i quali la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
In sintesi:
comunicazione entro il 18 gennaio 2022 comunicazione preventiva nessun obbligo di comunicazione collaborazioni iniziate prima o dopo il 21.12 e attive alla data del 11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate dopo l'11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate e cessate entro il 21 dicembre collaborazioni iniziate dopo il 21.12 e cessate prima dell'11.1.2022 Modalità di comunicazione del lavoro occasionale
Secondo la norma l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato competente rispetto al luogo dove si svolge la prestazione, andrebbe effettuata mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Come detto fino al termine del periodo transitorio l'invio puo essere effettuato :
- sia tramite il servizio telematico aggiornato nella piattaforma Comunicazioni obbligatorie
- sia inviando una e-mail ad uno specifico indirizzo
di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. QUI l'elenco completo allegato alla Nota). Copia della comunicazione inviata va conservata per eventuali verifiche.
Questa la schermata che appare all'apertura del servizio sul sito ministeriale www.servizi.lavoro.gov.it
In caso di utilizzo della mail per casi particolari occorre necessariamente indicare
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata una nuova comunicazione)
- importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purche prima dell'inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non costituiscono una omissione della comunicazione.
ATTENZIONE La nota INL del 28 3 2022 specifica che "Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi:
- entro 7 giorni,
- entro 15 giorni ed
- entro 30 giorni.
Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Indirizzi mail Regione Sicilia – Province Trento e Bolzano
Con Comunicato n. 2 del 14 gennaio 2022 la Regione Sicilia ha chiarito che a partire dal 18 gennaio 2022 le comunicazioni per i datori di lavoro nella Regione vanno inviate alle nuove caselle di posta in corso di attivazione e ha fornito la scheda da utilizzare per le comunicazioni
- sia in formato .doc che
- in formato .pdf.
I modelli non dovranno essere modificati e devono essere compilati e inviati in entrambi i formati.
Con il comunicato n. 3 del 17 gennaio 2022 è fornito l'elenco delle caselle mail da utilizzare per l'invio delle comunicazioni preventive.
Fino al 17 .1 .220sono ritenute valide le comunicazioni inviate agli ispettorati territoriali forniti con nota dell'ispettorato.
Per quanto riguarda invece le provincie autonome di Trento e Bolzano le comunicazioni i vanno inviate a mezzo PEC :
- per la Provincia Autonoma di Trento, all'indirizzo [email protected];
- per la Provincia Autonoma di Bolzano, all'indirizzo [email protected]t.
Sanzioni per omessa comunicazione lavoro occasionale
Come per il lavoro intermittente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni , a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%, l'ispettorato può disporre la sospensione dell'attività produttiva.
FAQ: casi particolari
Nella nota n. 109 2022 l'ispettorato ha chiarito molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori, specificando ad esempio che:
- Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale NON sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale.
- Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale
- La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale NON rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo
- I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo NON vanno comunicate in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
- ASD e SSD NON sono soggette all'obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori
- Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se non organizzati in forma di impresa, NON sono tenuti ad effettuare la comunicazione.
Casi particolari di soggetti obbligati
Con la nota 393 del 1 marzo 2022 l'ispettorato ha specificato che sono soggette all'obbligo anche:
- le società a partecipazione pubblica in quanto non costituiscono pubblica amministrazione , in particolare l'INL conferma l'adempimento per società ed enti commerciali con partecipazione totale o “in house” delle pubbliche amministrazioni
- i produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione (mentre sono esclusi coloro che operano in regime di impresa)
Escluse invece:
- le attività di volontariato per le quali si percepisce solo rimborso spese
- prestazioni di guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua, medici iscritti all’Ordine in quanto prestazioni intellettuali
- lavoro svolto all'estero, per carenza del presupposto territoriale
- le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti in quanto non si realizza la prestazione di lavoro autonomo
Un caso particolare è quello affrontato dalla FAQ N. 4:
In caso di utilizzo di piattaforma digitale per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021.
Utilizzo mail dopo il 1 maggio 2022: maggiori controlli
L'Ispettorato informa nella nota del 22.4.2022, che dal momento di rilascio dell'applicativo molti utenti hanno utilizzato questa modalità, che rappresenta effettivamente un utile strumento di monitoraggio nazionale per l'ente. Quindi , anche per garantire la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o per oggettive difficoltà del committente, l'ispettorato ha deciso di mantenere attive le caselle di posta elettronica sopraindicate .
Viene precisato però che le eventuali verifiche sui soggetti obbligati saranno attivate prioritariamente nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della applicazione.
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La collaborazione occasionale 2023
Il lavoro autonomo occasionale, (o "contratto d’opera" ) previsto dal codice civile all’articolo 2222, si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Chiunque può svolgere questo tipo di prestazione di lavoro, senza limiti di reddito.
I caratteri essenziali sono:
a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
b) assenza di vincolo di subordinazione;
c) corresponsione di un corrispettivo;
d) oggetto della prestazione consistente in un'opera o un servizio.ATTENZIONE dal 2022 è obbligatoria la comunicazione preventiva di questo tipo di prestazione da parte del datore di lavoro al Ministero del Lavoro.(v. ultimo paragrafo per i dettagli)
La prestazione e il corrispettivo possono essere concordati sia in forma orale che per iscritto ma la redazione del contratto non è obbligatoria.
Se svolta nei confronti di un soggetto sostituto d'imposta (soggetto con Partita IVA) la prestazione genera un reddito
- fiscalmente soggetto ad una ritenuta alla fonte del 20%
- e soggetta al versamento del contributo previdenziale calcolato con le aliquote vigenti per la Gestione Separata, ma solo qualora l’importo lordo del compenso ecceda i 5.000 euro annui.
Il reddito che ne deriva rientra nella categoria fiscale residuale dei Redditi diversi.
ATTENZIONE Questo tipo di prestazione non dà diritto, una volta terminata, ad indennità di disoccupazione – DIS Coll – che spetta invece ai collaboratori coordinati e continuativi.
I contributi previdenziali per le collaborazioni occasionali
Come detto, pur non esistendo alcun valore economico massimo per le collaborazioni occasionali, al di sopra di una certa soglia il compenso del collaboratore occasionale è soggetto alla contribuzione previdenziale , da versare alla Gestione separata INPS, sulla base delle percentuali di riferimento fissate ogni anno dall'INPS.
Vedi le aliquote 2023 in Gestione separata INPS aliquote e minimali 2023
A decorrere dal 1/1/2014, infatti, anche per i collaboratori occasionali vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, solo quando i compensi percepiti in un anno sono superiori a 5.000 euro.
Nel limite dei 5.000 euro sono ricompresi tutti i compensi percepiti dai diversi committenti , ma senza tener conto di altre tipologie di reddito quali co.co.co. o lavoro subordinato. Per questo, il collaboratore deve comunicare con immediatezza ai suoi committenti il superamento di tale soglia di esenzione contributiva.Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà al versamento dei contributi in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese, sulla base delle aliquote sottoriportate:
Situazione Previdenziale del collaboratore
Aliquota complessiva e sua ripartizione
Soggetti iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica per i quali non è prevista l'aliquota aggiuntiva per DIS-COLL
33% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero di cui:
- 22,48 a carico del committente
- 11,24 a carico del percipiente
Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o già pensionati
24,00% di cui:
- 16 % a carico del committente
- 8% a carico del percipiente
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL :
35,03% di cui
- 23,35 a carico del committente
- 11,67 a carico del percipiente
Fac simile di ricevuta e dichiarazione dei redditi
Nella ricevuta per collaborazione occasionale andranno quindi esposti la ritenuta d'acconto e i contributi a carico del datore di lavoro, se dovuti perché oltre soglia, come segue:
NOME _ COGNOME
Via ________________, n. __
Cap. ______ Città _____
C.F. ____________________
Luogo di Nascita __________
Data di nascita __ __ ____ Spett.le ______
RICEVUTA DEL ……..
Il sottoscritto ________________________________________dichiara di ricevere la somma lorda di euro euro ______,00 (euro ___________________/__) per l’attività occasionale di collaborazione relativa a : ___________________________________________________ svolta nel periodo ________________________.
Al suddetto importo lordo andrà detratta:
– la ritenuta d'acconto (20%) pari a euro ______,00 ( euro___________________/__)
– la trattenuta previdenziale pari a 1/3 dell’aliquota vigente dovuta alla Gestione separata
per un corrispettivo netto pagato pari a euro euro ______,00 ( euro___________________/__)Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che la prestazione è stata resa alla azienda in completa autonomia e con carattere del tutto occasionale non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità.
Data
In fedeIl committente versa all’erario, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso, la ritenuta d’acconto del 20% tramite modello F24 con codice tributo 1040. Sul medesimo modello F24, se dovuto, il committente versa all’INPS Gestione Separata, il contributo complessivo composto da 1/3 prelevato al collaboratore e dei 2/3 a suo carico
Nell’anno successivo a quello dell’erogazione del compenso il committente deve compilare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (CU) , che va inviata al collaboratore entro la data del 16 Marzo.
Il collaboratore, entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, espone il compenso ricevuto nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, ovvero nel quadro D del modello 730.
Il contributo INPS pari a 1/3, sottratto al compenso ricevuto, potrà essere dedotto dal proprio reddito dal collaboratore quale onere deducibile.
Collaborazione coordinata, prestazioni occasionali: differenze
La collaborazione o lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile è una tipologia contrattuale mai mutata nel tempo e spesso confusa con altre, in ragione dei termini usati dal legislatore anche in altri casi ("prestazione", "occasionale").
Va distinta quindi da:
- mini co.co.co (collaborazioni coordinate) di cui all’art. 61 co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 sono state abrogate dal 2012 ad opera del D.Lgs. n. 81/2015,
- il contratto telematico di prestazione occasionale in vigore dal 2017 (ex voucher) (recentemente modificato in senso estensivo dalla legge di bilancio 2023 Ndr), che prevede l'iscrizione di committente e prestatore alla piattaforma telematica INPS che gestisce i versamenti del datore di lavoro e i compensi al collaboratore, trattenendo i contributi previdenziali, con un tetto massimo di compensi annuali.
- collaborazioni coordinate e continuative ancora in vigore pur con molti limiti dopo il Jobs Act, facenti capo all’art. 409 c.p.c. e art. 50 del TUIR ( redditi assimilati al lavoro dipendente)
Quest'ultima tipologia di prestazione lavorativa, rispetto al lavoro autonomo occasionale si distingue per:
- potere di coordinamento del committente;
- requisito della continuità delle prestazione;
- inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Adempimenti committente: nuovo obbligo di comunicazione obbligatoria
Il decreto "FIsco-lavoro" n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo di comunicazione preventiva anche per l'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.
Sul tema l'ispettorato del lavoro ha pubblicato la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative e FAQ con le note n. 109 del 27 gennaio
e N. 393 del 1 marzo 2022, cOn le quali ha indicato alcune tipologie di prestazioni escluse.
Dal 28 marzo 2022 è disponibile l'applicazione online per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it.
SOGGETTI OBBLIGATI
Il nuovo obbligo interessa:
- esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e
- solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Sono quindi ESCLUSI:
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017 e modificato dalla legge 197-2022 ( prestazioni occasionali con contratto telematico INPS)
- le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR" (ad es. riders, traduttori e insegnanti online ecc) , che sono soggetti a specifici obblighi di comunicazione (DL 152 2021 e DM 31-2022) da espletare entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
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Pagamento prestazioni occasionali: aumentano i costi
Con il messaggio n. 410 del 27 gennaio 2023 INPS comunica il nuovo importo richiesto per il pagamento tramite bonifico domiciliato in Posta per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali con Libretto Familia Contratto telematico Presto ( art. 54-bis del DL 50/2017).
Infatti, a seguito della sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.a, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono stati ridefiniti a 3,84 euro.
Si ricorda che l'importo viene trattenuto dal compenso destinato al lavoratore
Il messaggio riepiloga anche le altre modalità di pagamento delle prestazioni occasionali che vanno scelte dal prestatore di lavoro sulla piattaforma telematica INPS al momento della registrazione.
In particolare si può scegliere tra:
- accredito sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione o
- tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A
- pagamento in contanti in ufficio postale tramite esibizione del mandato di pagamento emesso e stampato dalla piattaforma con i dettagli della prestazione e documento di identità. La prestazione deve essere stata validata entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione . In caso di mancata validazione il compenso viene erogato, tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo.
Il messaggio precisa infine che rimangono invariati gli oneri di pagamento per la modalità descritta al punto 3. attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, per ogni singolo mandato di pagamento, trattenuti sul compenso spettante al prestatore di lavoro.
Prestazioni occasionali: altre novità 2023
Ricordiamo per completezza che la disciplina delle prestazioni occasionali è stata recentemente ampliata dalla legge di bilancio 2023 innalzando dal 2023 il massimo dei compensi erogabili e percepibili dai singoli soggetti in un anno a 10mila euro.
Inoltre sono ammesse ora le aziende che occupano fino a 10 dipendenti invece che 5, di tutti i settori , tranne quello agricolo.
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Lavoro occasionale agricoltura: UNILAV aggiornato
Il Ministero del lavoro ha emanato il 20 gennaio una nota con cui comunica l'aggiornamento del modello UNILAV resosi necessario per adeguarlo alla nuova normativa sul contratto di lavoro occasionale in agricoltura, prevista dalla legge 197 2022 – legge di bilancio 2023 .
Ricordiamo che si tratta di un regime sperimentale in vigore per il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato :
- per le attività di natura stagionale
- con durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore,
- rese da alcune categorie di soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto.
I soggetti ammessi sono in particolare:
- Percettori del Reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali;
- Pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- Giovani under 25 iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, per periodi di lavoro compatibili con gli impegni scolastici oppure per qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università;
- Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno
Nuovo codice modello UNILAV
Per le comunicazioni del settore agricolo nel modello UNILAV è stato aggiunto nella tabella contratti il codice H.03.03 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.
I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare tale codice per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro come introdotto dalla citata Legge di Bilancio.
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Libretto famiglia e Contratto telematico prestazione occasionale: cosa sono
La manovra correttiva DL n. 50 2017 è stata convertita in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017. E' diventata quindi legge la nuova disciplina messa a punto dal Governo per il lavoro occasionale , che sostituisce i voucher lavoro, abrogati nell'aprile 2017.
Il 5 luglio 2017 l'Inps ha emanato l'attesa circolare di istruzioni, n. 107-2017 che fornisce importanti precisazioni.
Sono stati istituiti due strumenti telematici diversi:
- Il LIBRETTO FAMIGLIA , in sigla LF per i privati
- il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (in sigla CPO nella circolare , o "Prest-O"). E' riservato ad aziende, professionisti lavoratori autonomi, fino a 5 dipendenti, escludendo però alcuni settori.
Si tratta ancora, in sostanza di buoni lavoro prepagati all'INPS, con un costo orario leggermente aumentato rispetto a quello dei voucher, per prestazioni di lavoro temporaneo, soprattutto in ambito familiare, con limiti economici simili ai precedenti.
La tracciabilità telematica delle transazioni è totale in quanto tutte le prestazioni vengono prenotate e comunicate, attraverso la piattaforma telematica INPS, cosi come gli acquisti e l'erogazione dei compensi ai lavoratori .
Vediamo in sintesi le modalità di utilizzo.
LE CARATTERISTICHE COMUNI A Libretto Famiglia e Contratto Prestazioni Occasionali
- Vale per tutti il limite economico 5000 euro annui di spesa per il datore di lavoro e 5000 euro annui di reddito massimo per il lavoratore ( per pensionati, studenti fino a 25 anni , disoccupati, percettori di prestazioni integrative i compensi si conteggiano al 75%, per cui il limite sale a circa 6666 euro). Ciascun lavoratore puo ricevere però al massimo 2500 euro dallo stesso datore di lavoro;
- hanno forma telematica, gestita esclusivamente dall'INPS con una apposita piattaforma raggiungibile dal sito ww.inps.it. attiva dal 10 luglio 2017. Sulla piattaforma gli utilizzatori si registrano con il proprio PIN INPS fornendo i dati propri e del prestatore di lavoro, compreso l'IBAN per l'accredito del compenso. Attraverso la stessa piattaforma l' INPS infatti raccoglie i pagamenti dai datori di lavoro e accredita poi le somme sul conto corrente bancario o postale dei prestatori di lavoro, il 15 del mese successivo alla prestazione, versando i relativi contributi alla Gestione separata e all'INAIL .
- I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili nel reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
- Non possono essere utilizzati lavoratori che abbiano avuto, con lo stesso soggetto, rapporti di lavoro dipendente o collaborazioni coordinate in corso o cessati da meno di 6 mesi.
- Per utilizzare LF e Cpo, prestatori e utilizzatori devono, per prima cosa, registrarsi sul sito : www.inps.it / Prestazioni Occasionali. Al momento della registrazione gli utilizzatori scelgono se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.
Il Libretto Telematico di buoni lavoro per le famiglie e società sportive
Il Libretto Famiglia per il lavoro occasionale è riservato ai privati (persone fisiche non nell'esercizio di arti o professioni) e, viene definito "libretto famiglia o LF " e va utilizzato per l'acquisto di prestazioni occasionali, SOLO nell'ambito di:
- aiuto domestico, lavori di giardinaggio o di manutenzione
- assistenza domiciliare a bambini anziani o disabili
- lezioni private
Puo essere acquistato online sul sito INPS o presso gli uffici postali e banche con F24 Elide, utilizzando quindi contanti o strumenti di pagamento elettronici. Il versamento parte da un minimo di 10 euro a importi sempre multipli di 10. Va tenuto conto che in caso di pagamento con F24 sono necessari almeno 7-10 giorni feriali di anticipo per avere le somme a disposizione per la prestazione.
Valore economico dei titoli: 10 euro lordi per un ora di lavoro, di cui 1,65€ per la contribuzione alla Gestione separata, 0,25€ per INAIL, 0,10€ per le spese di gestione, 8 euro netti per il lavoratore.
Per garantire la tracciabilità della prestazione l'utilizzatore è tenuto a comunicare sulla piattaforma INPS , la prestazione effettuata entro il giorno 3 del mese successivo al momento della prestazione. L'utilizzatore riceverà contemporaneamente un SMS dal sistema, per doppio controllo sul lavoro effettuato.
NOTA BENE Questi titoli di pagamento a partire dal 2018 sostituiscono i vecchi voucher anche per fruire del "bonus asili nido-baby sitter", previsto dalla L. 92 2012 in alternativa al congedo parentale.
AGGIORNAMENTO 17.8.2018 Il Libretto Famiglia che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento, a seguito delle modifiche della legge di bilancio 2018, può essere utilizzato anche dalle società sportive, senza limite di dipendenti, SOLO per le prestazioni degli steward negli stadi (controllo biglietti,supporto all'accesso del pubblico e controllo del regolamento) In questi casi i limiti sui compensi valgono solo per il singolo prestatore non per per il complessivo dell'azienda utilizzatrice)
Per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi già descritti per il Libretto Famiglia ossia:
– € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
– € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
– € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
– € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Le società sportive dovranno effettuare il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore.
Nella circolare INPS 95 2018 si preannuncia che per consentire l’accesso delle società sportive la procedura informatica sarà implementata con una apposita sezione denominata “Società sportive steward stadi”, accessibile sempre dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all’interno del servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia” a partire dal 6 settembre 2018.
Il Contratto di prestazione occasionale per le aziende: “Presto”
Il Contratto di prestazione occasionale puo essere utilizzato da:
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le aziende (compresi lavoratori autonomi e professionisti) che impiegano fino a 5 dipendenti,
-
enti locali ma solo per esigenze temporanee o eccezionali come:
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nell'ambito di progetti speciali per soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
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per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
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per attività di solidarietà,
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per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
-
Le aziende agricole, sempre sotto i 5 dipendenti, possono utilizzare solo lavoratori non iscritti all'elenco dei lavoratori agricoli m che facciano parte di categorie particolari come pensionati, studenti, disoccupati , percettori di sostegni al reddito.
Sono invece ESCLUSE totalmente:
- le aziende settore edile e minerario
- le aziende che operano nell'ambito di contratti di appalto.
L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO avviene sulla piattaforma telematica INPS. L'utilizzatore deve inserire i suoi dati e quelli del prestatore di lavoro, il compenso previsto, il luogo e la durata della prestazione., l'IBAN del prestatore di lavoro per l'accredito del compenso o l'indirizzo di recapito della notifica in caso di bonifico fermo posta.
Il pagamento del dovuto potrà essere elettronico direttamente sul sito con il sistema PAGOPA , anche telefonando al Contact center, oppure utilizzando il modello di versamento F24 Elide o Enti pubblici . E' esclusa pero la compensazione di eventuali crediti .
Sia per la registrazione che per il pagamento è possibile l'assistenza di intermediari come professionisti e patronati. La modalità informatica per questi soggetti è disponibile dal 31 Luglio 2017.
Il contratto ha le seguenti caratteristiche economiche:
- Limite minimo di utilizzo giornaliero quattro ore
- Retribuzione oraria minima: 9 euro netti (12,5 lordi , con contributo previdenziale pari al 33% e 3,5 % per il premio INAIL,e 1 % per oneri di gestione all'INPS, calcolato sul totale di netto + inps-+ inail ). Per le aziende agricole si utilizza la retribuzione minima del CCNL operai agricoli e florovivaisti
- Tetto di spesa complessivo per il datore di lavoro: 5mila euro annui , max 2500 allo stesso prestatore di lavoro.
- Tetto di reddito per ciascun lavoratore: 5000 euro annuali totali, max 2500 con lo stesso datore di lavoro (per disoccupati studenti e percettori di sostegni al reddito i compensi vanno conteggiati per il 75%).
TRACCIABILITA' DELLA PRESTAZIONE
Vi è ancora l' obbligo di comunicazione preventiva della prestazione almeno un' ora prima del momento di effettuazione, e anche dell'eventuale non effettuazione o revoca dell'incarico.
Il prestatore di lavoro sarà avvisato con un sms e dovrà confermare a sua volta l'effettuazione della prestazione di lavoro, ad evitare abusi da parte degli utilizzatori.
Le sanzioni in materia di prestazioni occasionali
Come SANZIONI restano valide le norme già attive con i voucher per lavoro accessorio che prevedono:
- Nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di 5000,00 euro annui o 2.500,00 per prestazioni rese da un singolo prestatore per singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Tale disposizione non si applica se l'utilizzatore è una Pubblica Amministrazione.
- Nel caso, invece, di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
- Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Le novità del Decreto Dignità 2018
La legge di conversione del decreto dignità del 9 agosto 2018 "Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali", ha apportato alcune modifiche in tema di prestazioni occasionali per alcuni settori, in particolare ampliando l'utilizzo per le aziende agricole e le aziende del settore turistico e attivando la possibilità di pagamento in contanti presso gli uffici postali. Vediamo le novità in sintesi.
In agricoltura:- I lavoratori delle categorie particolari che possono effettuare le prestazioni in agricoltura devono all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica autocertificare la propria condizione e di non essere stati iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori.
- La sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non si applica ai datori di lavoro agricolo che dimostrino che la violazione dipende da una irregolare autocertificazione fornita dal prestatore.
Per il turismo:
- è possibile l'utilizzo delle prestazioni occasionali fornite da studenti, pensionati ecc, nelle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori »;
In generale :
- è permesso il pagamento anticipato della provvista di pagamento anche tramite un intermediario abilitato, ferma restando la responsabilita' dell'utilizzatore;
- la comunicazione della durata della prestazione per l'imprenditore agricolo, struttura ricettiva o ente locale, puo essere riferita a un arco temporale fino a dieci giorni, invece che tre;
- per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di 10 giorni
- viene inserita la modalità di pagamento dei compensi IN CONTANTI in qualsiasi sportello postale, con la presentazione di una autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore.