• Lavoro Occasionale

    Prestazioni occasionali: novità sulla comunicazione dei dati

    L'INPS, con il Messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024, comunica che, a seguito di aggiornamento della piattaforma telematica dedicata alle prestazioni occasionali  (decreto-legge n. 50/2017)   per l' utilizzo 

    • del Libretto Famiglia
    •  o del Contratto telematico Presto per le aziende

    a decorrere dal mese di luglio 2024 i dati di contatto  di posta elettronica o  per SMS   degli utilizzatori   possono essere inseriti e  modificati  soltanto tramite la piattaforma  MyINPS.

    Leggi per  ulteriori  dettagli Libretto famiglia 2024 come funziona?  e Contratto telematico prestazioni occasionali novità e istruzioni

    Ti puo interessare per approfondire l'eBook Lavoro autonomo occasionale 2024 di P. Ballanti 

    Prestazioni occasionali: modalità di versamento nel portafoglio telematico

    Con il Messaggio n. 4380 del 6 dicembre 2023, INPS aveva comunicato invece  alcune novità sulle modalità di alimentazione  del   portafoglio telematico per il Libretto Famiglia  per i privati e il Contratto di prestazione occasionale per le partite IVA

    L’utilizzatore può effettuare il versamento delle somme:

    1.  mediante modello “F24, Elementi identificativi” (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LIFA) o di Contratto di prestazione occasionale (CLOC).
    2. dal Portale dei Pagamenti del sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE/CNS) scegliendo tra 
      • Pagamento online “pagoPA”, e utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente, altre carte e circuiti finanziari  innovativi;
      •  Avviso di Pagamento “pagoPA” (disponibile dal mese di dicembre 2023   attraverso i canali fisici e online dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) ovvero:  presso le agenzie della  propria banca;   utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o “pagoPA”);  presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;  presso gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA” (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati); presso gli Uffici Postali e Punti Postali.

    Per il pagamento con pagopa iI codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6.

    L’Avviso di Pagamento “pagoPA” può essere pagato anche tramite AppIO,.

    L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere i pagamenti tramite “pagoPA” è disponibile nel sito .

    Prestazioni occasionali: notifiche tramite AppIO e MyINPS

    Lo stesso messaggio comunicata che a partire dal mese di dicembre 2023 è attiva sull’AppIO e su MyINPS una funzionalità di notifica delle comunicazioni  del Libretto Famiglia  relative a 

    • disposizioni di pagamento  effettuate nel mese 
    • aggiornamento del portafoglio elettronico a seguito di versamento e  liquidazione dei rimborsi.
    •  informazioni su irregolarità  dell’IBAN che impediscono il pagamento.
  • Lavoro Occasionale

    Comunicazione lavoro occasionale: guida completa

    Il decreto fisco-lavoro  n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo  di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

    Sul tema  l'ispettorato del lavoro ha pubblicato  la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative  e FAQ con   la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la nuova nota del 393 del 1 marzo 2022 .

    Dal 28 marzo 2022 è  disponibile  l'applicazione online sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it. che dal 1 maggio avrebbe dovuto  diventare l'unica  modalità da utilizzare, al posto degli invii tramite mail agli ispettorati territoriali. Il servizio è accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. 

    L'ispettorato  aveva previsto un periodo transitorio , fino al 30 aprile 2022  ma ha poi  comunicato  che  la modalità via mail  potrà ancora essere utilizzata  anche  dopo il 1 maggio 2022 per casi particolari (vedi all'ultimo paragrafo i dettagli sulla novità)

    Di seguito ricordiamo le regole principali,  le modalità gli indirizzi e i tempi della comunicazione, oltre che vari casi particolari chiariti dall'INL.

    Soggetti obbligati alla comunicazione lavoro occasionale

    Il nuovo obbligo  interessa:

    1. esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e 
    2. solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. 

    Sono quindi  esclusi:

    • le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
    • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) (libretto famiglia e contratto PRESTO)
    • le professioni intellettuali, oggetto della disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
    • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici  obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro)

    I  tempi della comunicazione in prima applicazione

    L'obbligo riguarda 

    1. i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima,  quelli ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022,   per i  quali  la comunicazione andava  inviata entro il 18 gennaio 2022.
    2. gli incarichi conferiti dopo l'11 gennaio 2022, per i quali  la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

    In sintesi:

    comunicazione entro il  18 gennaio 2022 comunicazione preventiva nessun obbligo di comunicazione
    collaborazioni iniziate prima o dopo il 21.12 e attive alla data del 11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate dopo l'11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate e cessate entro il 21 dicembre
    collaborazioni iniziate dopo il 21.12  e cessate prima dell'11.1.2022

    Modalità di comunicazione del lavoro occasionale

    Secondo la norma l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato competente  rispetto al luogo dove si svolge la prestazione,  andrebbe  effettuata  mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

     Come detto fino al termine del periodo transitorio l'invio puo essere effettuato :

    1. sia tramite  il servizio telematico aggiornato nella piattaforma Comunicazioni obbligatorie
    2. sia inviando una e-mail ad uno specifico indirizzo
      di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (
      v.  QUI l'elenco completo allegato alla Nota). Copia della comunicazione inviata va conservata per eventuali verifiche.

    Questa la schermata che appare all'apertura del servizio sul sito ministeriale www.servizi.lavoro.gov.it

    In caso di utilizzo della mail per casi particolari occorre  necessariamente indicare 

    • dati del committente e del prestatore;
    • luogo della prestazione;
    • sintetica descrizione dell’attività;
    • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata una nuova comunicazione) 
    • importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.

    Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purche prima dell'inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non  costituiscono  una omissione della comunicazione.

    ATTENZIONE La nota INL  del 28 3 2022 specifica che "Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di  scegliere tre distinte ipotesi:

    •  entro 7 giorni,
    •  entro 15 giorni ed 
    • entro 30 giorni.

    Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario  effettuare una nuova comunicazione.

    Indirizzi mail Regione Sicilia – Province Trento e Bolzano

     Con Comunicato n. 2 del 14 gennaio 2022 la Regione Sicilia  ha chiarito che a partire dal 18 gennaio 2022 le comunicazioni per i datori di lavoro nella Regione vanno inviate alle nuove caselle di posta in corso di attivazione e  ha fornito la  scheda da utilizzare per le comunicazioni 

     I modelli non dovranno essere modificati e devono essere compilati e inviati in entrambi i formati.

    Con il comunicato n. 3 del 17 gennaio 2022 è fornito l'elenco delle caselle mail da utilizzare per l'invio delle comunicazioni preventive.

    Fino al 17 .1 .220sono ritenute valide le comunicazioni inviate agli ispettorati territoriali forniti con nota dell'ispettorato.

    Per quanto riguarda invece le provincie autonome di Trento e Bolzano le comunicazioni i vanno inviate  a mezzo PEC :

    1.  per la Provincia Autonoma di Trento, all'indirizzo [email protected]
    2. per la Provincia Autonoma di Bolzano, all'indirizzo [email protected]t.

    Sanzioni per omessa comunicazione lavoro occasionale

    Come per il lavoro  intermittente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

    Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni , a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%,  l'ispettorato può disporre la sospensione dell'attività produttiva.

    FAQ: casi particolari

     Nella  nota n. 109 2022   l'ispettorato  ha chiarito molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori,   specificando ad esempio che:

    • Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale NON sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale. 
    •  Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale 
    • La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale NON rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo 
    • I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva 
    • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo NON vanno comunicate  in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. 
    • ASD e SSD NON sono soggette all'obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori 
    • Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se  non organizzati in forma di impresa, NON sono tenuti ad effettuare la comunicazione.

    Casi particolari di soggetti obbligati 

    Con la nota 393 del 1 marzo 2022   l'ispettorato  ha specificato che sono soggette all'obbligo anche:

    • le società a partecipazione pubblica in quanto non costituiscono pubblica amministrazione , in particolare l'INL conferma l'adempimento per   società ed  enti commerciali con partecipazione totale o “in house” delle pubbliche amministrazioni
    • i produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione (mentre sono esclusi coloro che operano in regime di impresa)

    Escluse invece:

    • le attività di volontariato  per le quali si percepisce solo rimborso spese 
    • prestazioni di guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua,  medici iscritti all’Ordine in quanto prestazioni intellettuali
    • lavoro svolto all'estero, per carenza del presupposto territoriale
    • le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti in quanto non si realizza la prestazione di lavoro autonomo

    Un caso particolare è quello affrontato dalla FAQ N. 4:

     In caso di utilizzo di piattaforma digitale  per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione  o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14,  comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

    No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di   comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal  D.L. n. 152/2021.

    Utilizzo mail dopo il 1 maggio 2022: maggiori controlli

    L'Ispettorato informa  nella nota del 22.4.2022, che  dal momento di  rilascio dell'applicativo molti utenti hanno utilizzato questa modalità,  che rappresenta  effettivamente un utile strumento di monitoraggio   nazionale per l'ente. Quindi , anche per garantire la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di  malfunzionamento del sistema o per  oggettive difficoltà del committente,   l'ispettorato  ha deciso di mantenere attive le caselle di posta elettronica  sopraindicate . 

    Viene precisato però  che   le  eventuali verifiche sui soggetti obbligati saranno attivate prioritariamente   nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della applicazione.

  • Lavoro Occasionale

    La collaborazione occasionale 2023

    Il lavoro autonomo occasionale, (o "contratto d’opera" ) previsto dal codice civile all’articolo 2222, si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un'opera o un servizio,  con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. 

    Chiunque può svolgere questo tipo di prestazione di lavoro, senza limiti di reddito.

    I caratteri essenziali sono:
    a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
    b) assenza di vincolo di subordinazione;
    c) corresponsione di un corrispettivo;
    d) oggetto della prestazione consistente in un'opera o un servizio.

    ATTENZIONE dal 2022 è obbligatoria la comunicazione preventiva di questo tipo di prestazione da parte del datore di lavoro al Ministero del Lavoro.(v. ultimo paragrafo per i dettagli)

    La prestazione e il corrispettivo possono  essere concordati sia in forma orale che per iscritto ma la redazione del contratto non è obbligatoria.

    Se svolta nei confronti di un soggetto sostituto d'imposta (soggetto con Partita IVA) la prestazione genera un reddito

    •  fiscalmente soggetto ad una ritenuta alla fonte del 20% 
    • e  soggetta al versamento  del contributo previdenziale calcolato con le aliquote vigenti per la Gestione Separata, ma  solo qualora l’importo lordo del compenso ecceda i 5.000 euro annui.

    Il reddito che ne deriva  rientra nella categoria fiscale residuale dei Redditi diversi.

    ATTENZIONE Questo tipo di prestazione non dà diritto, una volta terminata, ad indennità di disoccupazione – DIS Coll  – che spetta invece ai collaboratori coordinati e continuativi.
     

    I contributi previdenziali per le collaborazioni occasionali

    Come detto, pur non esistendo alcun valore economico massimo per le collaborazioni occasionali,   al di sopra di una certa soglia il compenso del collaboratore occasionale è soggetto  alla contribuzione  previdenziale , da versare alla Gestione separata  INPS,  sulla base delle percentuali di riferimento  fissate ogni anno dall'INPS.

    Vedi le aliquote 2023 in Gestione separata INPS aliquote e minimali 2023

    A decorrere dal 1/1/2014, infatti, anche per i collaboratori occasionali vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata,  solo quando i compensi percepiti in un anno sono superiori a 5.000 euro.
    Nel limite dei 5.000 euro sono ricompresi tutti i compensi percepiti dai diversi committenti , ma senza tener conto di altre tipologie di reddito quali co.co.co. o lavoro subordinato.  Per questo,  il collaboratore deve comunicare con immediatezza ai suoi committenti il superamento di tale soglia di  esenzione contributiva.

    Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà  al versamento dei contributi in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese, sulla base delle aliquote sottoriportate:

    Situazione Previdenziale del collaboratore

    Aliquota complessiva e sua ripartizione

    Soggetti iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica per i quali non è prevista l'aliquota aggiuntiva per DIS-COLL

    33% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero di cui:

    • 22,48  a carico del committente
    • 11,24 a carico del  percipiente

    Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o  già pensionati

     24,00% di cui:

    • 16 % a carico del committente
    • 8% a carico del  percipiente

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche

    obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL  :

     

    35,03% di cui

    • 23,35 a carico del committente
    • 11,67 a carico del percipiente

    Fac simile di ricevuta e dichiarazione dei redditi

    Nella ricevuta per collaborazione occasionale andranno quindi esposti  la ritenuta d'acconto e i contributi a carico del datore di lavoro, se dovuti perché oltre soglia, come segue:

    NOME _ COGNOME
    Via ________________, n. __
    Cap. ______          Città _____
    C.F. ____________________
    Luogo di Nascita __________
    Data di nascita __ __ ____                                                                     Spett.le  ______
     

    RICEVUTA DEL ……..
    Il sottoscritto ________________________________________ 

    dichiara di ricevere la somma lorda di euro euro ______,00 (euro ___________________/__) per l’attività occasionale di collaborazione relativa a : ___________________________________________________ svolta nel periodo ________________________.
    Al suddetto importo lordo andrà detratta:
    –  la ritenuta d'acconto (20%) pari a  euro ______,00 ( euro___________________/__)
     – la trattenuta previdenziale pari a 1/3 dell’aliquota vigente dovuta alla Gestione separata
    per un corrispettivo netto pagato pari a  euro euro ______,00 ( euro___________________/__) 

    Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che la prestazione è stata resa alla azienda  in completa autonomia e con carattere del tutto occasionale non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità.

    Data
    In fede     

    Il committente versa all’erario, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso, la ritenuta d’acconto del 20% tramite modello F24 con codice tributo 1040. Sul medesimo modello F24, se dovuto, il committente versa all’INPS Gestione Separata, il contributo complessivo composto da 1/3 prelevato al collaboratore e dei 2/3 a suo carico

    Nell’anno successivo a quello dell’erogazione del compenso il committente deve  compilare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (CU) , che va inviata  al collaboratore entro la data  del 16 Marzo.

    Il collaboratore, entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, espone il compenso ricevuto nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, ovvero nel quadro D del modello 730.

    Il contributo INPS pari a 1/3, sottratto al compenso ricevuto, potrà essere dedotto dal proprio reddito dal collaboratore quale onere deducibile.
     

    Collaborazione coordinata, prestazioni occasionali: differenze

    La collaborazione o  lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile è una  tipologia contrattuale mai mutata nel tempo e spesso confusa con altre, in ragione dei termini usati dal legislatore anche in altri casi ("prestazione", "occasionale"). 

    Va distinta quindi da:

    • mini co.co.co (collaborazioni coordinate) di cui all’art. 61 co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 sono state abrogate  dal 2012 ad opera del D.Lgs. n. 81/2015, 
    • il contratto telematico di prestazione occasionale  in vigore dal  2017   (ex voucher)   (recentemente modificato in senso estensivo dalla legge di bilancio 2023 Ndr),  che  prevede l'iscrizione di committente e prestatore alla piattaforma  telematica  INPS  che gestisce i versamenti del datore di lavoro e i compensi al collaboratore, trattenendo i contributi previdenziali, con un tetto massimo di compensi annuali. 
    • collaborazioni coordinate e continuative   ancora in vigore  pur con molti limiti dopo il Jobs Act, facenti capo all’art. 409 c.p.c. e art. 50 del TUIR ( redditi assimilati al lavoro dipendente) 

    Quest'ultima tipologia di prestazione lavorativa, rispetto al lavoro autonomo occasionale si distingue per:

    •   potere di coordinamento del committente;
    •  requisito della continuità delle prestazione;
    •  inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

    Adempimenti committente: nuovo obbligo di comunicazione obbligatoria

    Il decreto "FIsco-lavoro"  n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo  di comunicazione preventiva  anche per l'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

    Sul tema  l'ispettorato del lavoro ha pubblicato  la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative  e FAQ con   le note n. 109 del 27 gennaio 

    e N. 393 del 1 marzo 2022, cOn le quali ha indicato alcune tipologie di prestazioni escluse.

    Dal 28 marzo 2022 è  disponibile  l'applicazione online per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali  sul sito istituzionale  www.Servizi Lavoro.gov.it.

    SOGGETTI OBBLIGATI

    Il nuovo obbligo  interessa:

    • esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e 
    • solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.

    Sono quindi  ESCLUSI:

    1. le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
    2. i  rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017 e modificato dalla legge 197-2022 ( prestazioni occasionali con contratto telematico INPS
    3. le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
    4. i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR" (ad es. riders, traduttori e insegnanti online ecc) , che sono  soggetti a specifici  obblighi di comunicazione (DL 152 2021 e DM 31-2022)   da espletare entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

  • Lavoro Occasionale

    Pagamento prestazioni occasionali: aumentano i costi

    Con il messaggio n. 410  del 27 gennaio 2023 INPS comunica il nuovo importo richiesto per il pagamento tramite bonifico domiciliato in Posta per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali  con Libretto Familia  Contratto telematico Presto ( art. 54-bis del DL 50/2017).

    Infatti, a seguito della sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.a, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato  sono stati ridefiniti a 3,84 euro.

    Si ricorda che l'importo viene trattenuto dal compenso destinato al lavoratore 

    Il messaggio riepiloga anche le altre modalità di pagamento delle prestazioni occasionali che vanno scelte dal prestatore di lavoro sulla piattaforma telematica INPS al momento della registrazione.

    In particolare  si può scegliere tra:

    1.  accredito sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione o
    2.  tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A
    3.  pagamento in contanti in ufficio postale tramite esibizione del mandato di pagamento emesso  e stampato dalla piattaforma con i dettagli della prestazione e documento di identità. La prestazione deve essere stata  validata  entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione . In caso di mancata validazione il compenso viene  erogato, tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo. 

    Il messaggio precisa infine che rimangono invariati gli oneri di pagamento  per la modalità descritta al punto 3. attualmente pari complessivamente a 1,75 euro,  per ogni singolo mandato di pagamento,  trattenuti sul compenso spettante al prestatore di lavoro.

    Prestazioni occasionali: altre novità 2023

    Ricordiamo per completezza che la disciplina delle prestazioni occasionali è stata recentemente ampliata dalla legge di bilancio 2023 innalzando dal 2023  il massimo dei compensi  erogabili e percepibili  dai singoli soggetti in un anno a 10mila euro.

    Inoltre sono ammesse ora le aziende che occupano fino a 10 dipendenti invece che 5, di tutti i settori , tranne quello agricolo.

  • Lavoro Occasionale

    Lavoro occasionale agricoltura: UNILAV aggiornato

    Il Ministero del lavoro  ha emanato il 20 gennaio una nota con  cui comunica  l'aggiornamento del modello UNILAV   resosi necessario per adeguarlo alla nuova normativa sul contratto di lavoro occasionale in agricoltura, prevista dalla legge 197 2022 – legge di bilancio 2023 . 

    Ricordiamo che si tratta di un regime sperimentale in vigore per il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato :

    •  per le attività di natura stagionale
    •   con  durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, 
    • rese da alcune categorie di soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto.

    I soggetti ammessi sono in particolare:

    1. Percettori del Reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali;
    2.  Pensionati di vecchiaia o di anzianità;
    3. Giovani  under  25  iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, per periodi di lavoro  compatibili con gli impegni scolastici oppure  per  qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università;
    4. Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno

    Nuovo codice modello UNILAV

    Per le comunicazioni del settore agricolo nel modello UNILAV   è stato aggiunto  nella tabella contratti il codice H.03.03 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

    I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare  tale  codice per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro come introdotto dalla citata Legge di Bilancio.

  • Lavoro Occasionale

    Libretto famiglia e Contratto telematico prestazione occasionale: cosa sono

    La manovra correttiva  DL n. 50 2017 è stata convertita in legge e pubblicato in  Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017. E'  diventata quindi legge  la nuova disciplina messa a punto dal Governo per il lavoro occasionale , che  sostituisce i voucher lavoro, abrogati   nell'aprile 2017.

    Il 5 luglio 2017 l'Inps ha emanato l'attesa circolare di istruzioni, n. 107-2017 che fornisce importanti precisazioni. 

    Sono stati  istituiti  due strumenti telematici diversi: 

    • Il LIBRETTO FAMIGLIA , in sigla LF per i privati
    • il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (in sigla CPO nella circolare , o "Prest-O"). E' riservato ad aziende, professionisti lavoratori autonomi, fino a 5 dipendenti, escludendo  però alcuni  settori.

    Si tratta ancora, in sostanza di buoni lavoro prepagati all'INPS, con un costo orario  leggermente aumentato rispetto a quello dei voucher,  per prestazioni di lavoro temporaneo, soprattutto in ambito familiare, con limiti  economici simili ai precedenti.

    La tracciabilità telematica delle transazioni è totale  in quanto tutte le prestazioni vengono prenotate e comunicate, attraverso la piattaforma telematica INPS,  cosi come gli acquisti e l'erogazione dei compensi ai lavoratori .

    Vediamo in sintesi le modalità di utilizzo.

    LE CARATTERISTICHE COMUNI A Libretto Famiglia  e Contratto Prestazioni Occasionali 

    • Vale per tutti il limite economico 5000 euro annui di spesa  per il datore di lavoro e 5000 euro annui di reddito massimo per il lavoratore  ( per pensionati, studenti fino a 25 anni , disoccupati, percettori di prestazioni integrative i compensi si conteggiano al 75%, per cui il limite sale a circa 6666 euro)Ciascun lavoratore  puo ricevere però al massimo 2500 euro dallo stesso datore di lavoro;
    • hanno  forma telematica, gestita esclusivamente  dall'INPS  con  una apposita piattaforma  raggiungibile dal sito ww.inps.it. attiva dal 10 luglio 2017.   Sulla piattaforma gli utilizzatori si registrano con il proprio PIN INPS fornendo i dati propri e del prestatore di lavoro, compreso l'IBAN per l'accredito del compenso. Attraverso la  stessa piattaforma l' INPS  infatti raccoglie i pagamenti  dai datori di lavoro e  accredita poi le somme  sul conto corrente bancario o postale dei prestatori di lavoro, il 15 del mese successivo alla  prestazione, versando  i relativi contributi alla Gestione separata e all'INAIL .
    • I compensi  sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo  stato di disoccupazione e sono computabili  nel reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
    •  Non possono essere utilizzati lavoratori che abbiano avuto, con lo stesso soggetto, rapporti di lavoro dipendente  o collaborazioni coordinate in corso o cessati da meno di  6 mesi.
    • Per utilizzare LF e Cpo, prestatori e utilizzatori devono,  per prima cosa,   registrarsi   sul sito : www.inps.it  / Prestazioni Occasionali. Al  momento  della  registrazione  gli  utilizzatori  scelgono   se  accedere  al  Libretto Famiglia  o  al  Contratto  per  prestazioni  occasionali.  

    Il Libretto Telematico di buoni lavoro per le famiglie e società sportive

    Il Libretto Famiglia per il lavoro occasionale è riservato ai privati  (persone fisiche non nell'esercizio di arti o professioni) e,  viene definito "libretto famiglia o LF " e  va utilizzato per l'acquisto di  prestazioni  occasionali, SOLO nell'ambito di:

    • aiuto domestico, lavori di giardinaggio  o di manutenzione
    • assistenza domiciliare a bambini anziani o disabili
    • lezioni private 

    Puo  essere acquistato online sul sito INPS o presso gli uffici postali e banche con F24 Elide, utilizzando quindi contanti o strumenti di pagamento elettronici. Il versamento parte da un minimo di 10 euro a  importi sempre multipli di 10. Va tenuto conto che in caso di pagamento con F24 sono necessari almeno 7-10 giorni feriali di anticipo per avere le somme a disposizione per la prestazione.

    Valore economico  dei titoli: 10 euro lordi per un ora di lavoro,   di cui 1,65€  per la contribuzione alla Gestione separata, 0,25€ per INAIL, 0,10€ per le spese di gestione, 8 euro netti per il lavoratore.

    Per garantire la tracciabilità della prestazione l'utilizzatore è tenuto a comunicare sulla piattaforma INPS , la prestazione effettuata entro il giorno 3 del mese successivo al momento della prestazione. L'utilizzatore riceverà contemporaneamente un SMS dal sistema, per  doppio controllo sul lavoro effettuato.

    NOTA BENE  Questi titoli di pagamento a partire dal 2018 sostituiscono i vecchi voucher anche per  fruire  del "bonus asili nido-baby sitter", previsto dalla L. 92 2012 in alternativa al congedo parentale. 

    AGGIORNAMENTO 17.8.2018 Il Libretto Famiglia che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento, a seguito delle modifiche della legge  di bilancio 2018, può essere utilizzato  anche dalle società sportive, senza limite di dipendenti,   SOLO per le prestazioni degli steward negli stadi (controllo biglietti,supporto all'accesso del  pubblico e controllo del regolamento) In questi casi i limiti sui compensi valgono solo per il singolo prestatore  non per per il complessivo dell'azienda utilizzatrice)

    Per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi  già descritti per il Libretto Famiglia ossia:

    –   € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;

    –   € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;

    –   € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;

    –  € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

    Le società sportive dovranno effettuare il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. 

    Nella circolare INPS  95 2018 si preannuncia  che per consentire l’accesso delle società sportive la procedura informatica sarà implementata con una apposita sezione denominata “Società sportive steward stadi”, accessibile sempre dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all’interno del servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia” a partire dal 6 settembre 2018.

    Il Contratto di prestazione occasionale per le aziende: “Presto”

    Il Contratto di prestazione occasionale puo  essere utilizzato da:

    • le aziende (compresi lavoratori autonomi e professionisti)  che impiegano fino a 5 dipendenti,

    • enti locali  ma solo  per esigenze temporanee o eccezionali come:

    1.  nell'ambito di progetti speciali  per soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

    2.  per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; 

    3.  per attività di solidarietà, 

    4.  per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

    • Le aziende agricole, sempre sotto i 5 dipendenti, possono utilizzare solo lavoratori non iscritti all'elenco dei lavoratori agricoli m che facciano parte di  categorie particolari come pensionati, studenti, disoccupati , percettori di sostegni al reddito. 

    Sono invece ESCLUSE totalmente:

    • le aziende  settore edile e minerario
    • le aziende che operano nell'ambito di contratti di appalto. 

    L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO avviene sulla piattaforma telematica INPS.  L'utilizzatore  deve inserire i suoi dati e quelli del prestatore di lavoro,  il compenso previsto, il luogo e  la durata della prestazione., l'IBAN del prestatore di lavoro per l'accredito del compenso o l'indirizzo di recapito della notifica in caso di bonifico  fermo posta.

    Il pagamento del dovuto   potrà essere elettronico  direttamente sul sito con il sistema PAGOPA ,   anche telefonando al Contact center, oppure  utilizzando il modello di versamento F24 Elide  o Enti pubblici . E' esclusa pero la compensazione di eventuali crediti .

    Sia per la registrazione che per il pagamento è possibile l'assistenza di intermediari come professionisti e  patronati. La modalità informatica  per questi soggetti è  disponibile dal 31  Luglio 2017.

    Il contratto ha le seguenti caratteristiche economiche: 

    • Limite minimo di utilizzo  giornaliero  quattro ore 
    •  Retribuzione oraria minima:  9 euro netti  (12,5 lordi  , con contributo previdenziale   pari al 33% e 3,5 % per il premio INAIL,e 1 % per oneri di gestione all'INPS, calcolato sul totale di netto + inps-+ inail ). Per le aziende agricole si utilizza la retribuzione minima del CCNL operai agricoli e florovivaisti
    •  Tetto di spesa  complessivo per il datore di lavoro: 5mila  euro annui , max 2500 allo stesso prestatore di lavoro.
    •  Tetto di reddito per ciascun lavoratore: 5000 euro annuali totali, max 2500 con lo stesso datore di lavoro  (per disoccupati studenti e percettori di sostegni al reddito i compensi vanno conteggiati per il 75%).

    TRACCIABILITA' DELLA PRESTAZIONE 

     Vi è ancora l' obbligo di comunicazione preventiva della prestazione almeno un' ora prima   del momento di effettuazione,  e anche dell'eventuale non effettuazione o revoca dell'incarico. 

    Il prestatore di lavoro sarà avvisato con un sms e dovrà confermare a sua volta l'effettuazione della prestazione di lavoro, ad evitare abusi da parte degli utilizzatori.

    Le sanzioni in materia di prestazioni occasionali

    Come SANZIONI restano valide le  norme   già attive con i voucher per lavoro accessorio che  prevedono:

    1. Nel  caso  in  cui  vengano  superati  i  limiti  complessivi   di 5000,00 euro annui o 2.500,00  per   prestazioni   rese  da  un  singolo  prestatore   per singolo  utilizzatore  –  o,  comunque,  il  limite  di  durata  della  prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto  di lavoro si trasforma in  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  pieno  e  indeterminato.  Tale disposizione non si applica se l'utilizzatore è una Pubblica Amministrazione. 
    2. Nel caso, invece,  di  violazione  dell'obbligo  di  comunicazione  preventiva  all’Inps  delle  prestazioni  si applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma  da  €  500,00  a  euro  €  2.500,00  per  ogni  prestazione  lavorativa  giornaliera  per  cui  risulta  accertata  la  violazione.
    3. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.    

    Le novità del Decreto Dignità 2018

    La legge di conversione del decreto dignità del 9 agosto 2018 "Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali",  ha  apportato alcune modifiche in tema di prestazioni occasionali  per alcuni settori, in particolare  ampliando l'utilizzo per le aziende agricole e le aziende del settore turistico e attivando la possibilità di pagamento in contanti presso gli uffici postali. Vediamo le novità in sintesi.
    In agricoltura:

    • I lavoratori delle categorie particolari  che possono effettuare le prestazioni in agricoltura devono all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica autocertificare la propria condizione e di non  essere stati iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori.
    • La sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non si applica ai datori di lavoro agricolo che dimostrino che la violazione dipende da una irregolare autocertificazione fornita dal prestatore.

    Per il turismo: 

    • è possibile l'utilizzo  delle prestazioni occasionali fornite da studenti,  pensionati ecc,  nelle aziende alberghiere e delle strutture  ricettive che operano nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori »;

    In generale :

    •  è permesso il pagamento anticipato della provvista di pagamento anche tramite un intermediario abilitato, ferma  restando la responsabilita' dell'utilizzatore;
    • la comunicazione della durata della prestazione   per l'imprenditore agricolo, struttura  ricettiva  o ente locale, puo essere riferita a un  arco temporale fino a dieci giorni, invece che tre;
    •  per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di 10 giorni 
    • viene inserita la modalità di pagamento dei compensi  IN CONTANTI in qualsiasi  sportello postale, con la  presentazione di una  autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato  dall'utilizzatore. Gli oneri del pagamento  del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore.

    Allegati: