• Lavoro Occasionale

    Libretto Famiglia 2024, come funziona?

    Il libretto di famiglia  è   lo strumento  individuato dal DL n. 50 2017  per retribuire le prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie da parte di utilizzatori privati (in sostanza le  persone fisiche, senza partita IVA )  con 

    1. un compenso minimo prefissato di 10 euro lordi   comprensivo di contributi INPS  e premio INAIL  per il lavoratore
    2. obbligo di comunicazione di tutte le prestazioni all'INPS,  che fa da tramite tra utilizzatore e prestatore di lavoro. 

    Libretto di famiglia cos'è

    Si tratta di un  "portafoglio" telematico che va aperto sulla piattaforma telematica dell'INPS  (www.inps.it)  in cui si versano   gli importi di denaro  necessari per retribuire SOLO i piccoli lavori  di queste tre tipologie:

    • lavoro domestico, baby sitter, assistenza anziani
    • lavori di manutenzione della casa o del giardino
    • lezioni private e ripetizioni scolastiche

    L'Inps provvede a riversare al prestatore del servizio (baby sitter, giardiniere, studente che fa ripetizioni)  quanto dovuto,  sulla base delle comunicazioni ricevute  relative alle prestazioni  di lavoro effettuate

    Prima della prestazione di lavoro   devono essere registrati  sulla piattaforma INPS  :

    1. sia il datore di lavoro (utilizzatore) con i propri dati anagrafici che 
    2. il lavoratore (prestatore di lavoro), il quale aggiungerà  anche i dati bancari  in modo da ricevere  l'accredito del compenso dall'Inps.

    Il compenso minimo per un ora di lavoro è fissato a 8 euro. Per il datore di lavoro  il costo è pari a  10 euro minimi all'ora in quanto vanno conteggiati 1,65€ di contributi INPS, 0,25 euro  per l'assicurazione infortuni e 0,10 per le spese di gestione. 

    Gli importi vanno versati sul proprio libretto famiglia , sempre in multipli di 10€, prima delle prestazioni,   utilizzando:

    • il modello F24 Elide   in Posta o in banca.
    • il pagamento on line, con carta di credito o con bonifico online,  sempre sulla piattaforma INPS, quindi direttamente da casa.

    La norma prevede il limite  massimo di utilizzo di  2500 euro per ogni datore di lavoro verso un solo lavoratore;

    Il limite totale, se si utilizzano piu lavoratori è  stato portato dalla legge di bilancio 2023 a 10.000 euro annui. 

    Il prestatore di lavoro  invece può guadagnare

    • complessivamente 5000 euro lavorando per piu famiglie,
    • al massimo 2500 con la stessa famiglia

    Il compenso di 10 euro è il minimo possibile, ma nulla vieta di concordare  con il lavoratore  un compenso maggiore . 

    Per alcune categorie di lavoratori (pensionati,  studenti sotto i 25 anni, disoccupati, percettori di sostegno al reddito)  il compenso viene conteggiato ai fini fiscali solo al 75% per cui è possibile utilizzarli per un maggior numero di ore .

     La procedura  per utilizzare il Libretto famiglia

    Per acquistare il Libretto Famiglia per le prestazioni occasionali è necessario :

    1– ESSERE IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DIGITALI 

    • SPID oppure
    • CNS  Carta nazionale servizi
    • CIE Carta di identità elettronica 

    2- REGISTRAZIONE DATI  UTILIZZATORE  E PRESTATORE  – La registrazione dei dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore  può essere fatta da soli online oppure telefonando al Contact Center Inps, o recandosi presso un patronato ACLI,CISL, CGIL, UIL ecc. o un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro)

    3- ACQUISTO  dei buoni telematici  che vengono accreditati nel Libretto famiglia   può essere fatto  versando l'importo  prescelto (quello necessario per le prestazioni da far svolgere)   con una delle due modalità seguenti:

    A–  con F24 ELIDE in banca o in un ufficio postale (tenendo conto che gli importi sono utilizzabili dopo 7 giorni "bancabili")

    In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, vanno  indicati:
     nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
     nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

    •  nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
    •  nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    •  nel campo “codice”, la causale contributo LIFA 
    •  nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel  formato “AAAA”( ad es. 2017)

    Bcon carta di credito-debito o bonifico online attraverso il sistema AGID PAGOPA  di pagamento elettronico della pubblica amministrazione, proposto  automaticamente nella piattaforma INPS. In questo caso l'accredito è più veloce.

    4 – COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE

    L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo,   i seguenti dati:

    • i dati identificativi del prestatore;
    • il compenso pattuito;
    • il luogo di svolgimento della prestazione;
    • la durata;
    • l’ambito di svolgimento;
    • altre informazioni per la gestione del rapporto.

    Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il lavoratore  riceve notifica tramite mail o SMS.

    Con il messaggio 2701 del 23 luglio INPS ha comunicato che  a decorrere dal mese di luglio 2024, i dati relativi ai contatti di posta elettronica e/o di short message service (SMS) possono essere inseriti e aggiornati dai prestatori di lavoro occasionale SOLO  accedendo all’area riservata MyINPS.

    5-  PAGAMENTO DEI  COMPENSI E DEI CONTRIBUTI AL LAVORATORE 

    L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi  al lavoratore  con la modalità prescelta al momento della  registrazione.  

    I contributi previdenziali e l'assicurazione INAIL   vengono accreditati sulla posizione del lavoratore in forma cumulativa due volte l'anno. Il  prestatore di lavoro puo anche ottenere l'importo  con deposito presso l'ufficio postale, nel qual caso sarà a suo carico la spesa del deposito. 

  • Lavoro Occasionale

    Attività commerciali occasionali sui modelli 730 e Redditi PF

    Se il trattamento fiscale dell’espletamento, dietro corrispettivo, una prestazione di lavoro autonomo in modo occasionale è questione ampiamente conosciuta anche dal grande pubblico, rappresenta invece una situazione reddituale un po’ più misteriosa l’effettuazione di un’attività commerciale in modo non abituale.

    La ragione alla base di questa scarsa diffusione è una certa difficoltà d’inquadramento della fattispecie, che si trova a metà strada tra l’attività commerciale abituale e la cessione di un bene da parte di un privato, due situazioni che presentano un trattamento fiscale diametralmente opposto.

    Semplificando per brevità che una persona fisica, se esercita abitualmente un’attività commerciale, sia consapevole di farlo, prendiamo il caso di un privato (non esercente attività d’impresa) che decide di cedere un bene di sua proprietà: a seconda della situazione, questi può effettuare una attività commerciale occasionale (soggetta a imposizione fiscale diretta), oppure una dismissione patrimoniale (non soggetta a imposta).

    La recente ordinanza 6874/2023 (per un approfondimento si rimanda all’articolo Cessione di opere d’arte da parte di privati: il trattamento fiscale) della Corte di Cassazione è stata molto utile per comprendere la fondamentale differenza tra le due situazioni in modo chiaro e definitivo.

    La successiva pronuncia 10117/2023, sempre della Corte di Cassazione, ha trattato il caso della cessione degli arredi della propria abitazione, da parte del privato, seguendo la linea già delineata dalla precedente decisione.

    Il perno della differenziazione è l’eventuale intento speculativo che sta alla base della cessione:

    • quando il privato acquista un bene per rivenderlo, effettuerà un’attività commerciale;
    • quando il privato cede un bene di sua proprietà, precedentemente acquistato per altre finalità, non effettuerà un’attività commerciale.

    Sintomatici dell’intento speculativo, o della sua mancanza, saranno una serie di situazioni che dovranno essere soppesate per inquadrare correttamente il caso specifico; come ad esempio:

    • lo scopo dell’acquisto;
    • la durata del possesso;
    • le attività finalizzate a facilitare la vendita;
    • l’esame delle ragioni che hanno portato all’alienazione.

    Nel caso in cui la cessione del bene sottenderà un sottostante intento speculativo, si configurerà un’attività commerciale che sarà soggetta a Irpef e dovrà essere esposta nella dichiarazione annuale dei redditi.

    L’attività commerciale occasionale, così come quella abituale (se in regime analitico), produce un reddito netto, nel senso che dal corrispettivo della cessione dovranno essere scorporati i costi direttamente sostenuti, o meglio “le spese inerenti la produzione dei redditi”, come da indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sul modello 730 del 2023; più precisamente, sulla dichiarazione dei redditi dovranno essere esposti sia il corrispettivo che le spese: la mancata indicazione dei costi sostenuti comporterà che l’intero importo percepito dalla cessione sarà soggetto a imposta, non essendo previste deduzioni forfetarie.

    Sul modello 730 del 2023 la dichiarazione del reddito avverrà attraverso la compilazione del rigo D5 del quadro D, tra gli “Altri redditi”.

    La compilazione non presenta particolari sensibilità, e si configura nell’indicazione in:

    • colonna 1, denominata “Tipo di reddito”, del codice 1 che identifica l’attività commerciale occasionale;
    • colonna 2, denominata “Redditi”, del “reddito lordo percepito nel 2022”;
    • colonna 3, denominata “Spese”, delle “spese inerenti la produzione dei redditi”.

    In relazione alle spese sostenute, sarà opportuno ricordare quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate sul modello, e cioè che questi costi “non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l’importo lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente”.

    Analoga sarà la dichiarazione del reddito conseguito utilizzando il modello Redditi PF 2023, a cui è dedicato il rigo RL14, denominato “Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” del quadro RL, dedicato agli “Altri redditi”. La compilazione del rigo interesserà:

    • la colonna 2, denominata “Redditi”, dove sarà indicato il corrispettivo percepito per l’attività commerciale occasionale;
    • la colonna 3, “Spese”, dove saranno indicati i costi sostenuti di diretta imputazione.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2023, a differenza di quelle del modello 730 del 2023, non presenta indicazioni sulla compilazione della colonna relativa alle “Spese”, ma è possibile presumere che valga quanto riportato dalle istruzioni del modello 730 per la medesima fattispecie reddituale.

  • Lavoro Occasionale

    La collaborazione occasionale 2023

    Il lavoro autonomo occasionale, (o "contratto d’opera" ) previsto dal codice civile all’articolo 2222, si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un'opera o un servizio,  con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. 

    Chiunque può svolgere questo tipo di prestazione di lavoro, senza limiti di reddito.

    I caratteri essenziali sono:
    a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
    b) assenza di vincolo di subordinazione;
    c) corresponsione di un corrispettivo;
    d) oggetto della prestazione consistente in un'opera o un servizio.

    ATTENZIONE dal 2022 è obbligatoria la comunicazione preventiva di questo tipo di prestazione da parte del datore di lavoro al Ministero del Lavoro.(v. ultimo paragrafo per i dettagli)

    La prestazione e il corrispettivo possono  essere concordati sia in forma orale che per iscritto ma la redazione del contratto non è obbligatoria.

    Se svolta nei confronti di un soggetto sostituto d'imposta (soggetto con Partita IVA) la prestazione genera un reddito

    •  fiscalmente soggetto ad una ritenuta alla fonte del 20% 
    • e  soggetta al versamento  del contributo previdenziale calcolato con le aliquote vigenti per la Gestione Separata, ma  solo qualora l’importo lordo del compenso ecceda i 5.000 euro annui.

    Il reddito che ne deriva  rientra nella categoria fiscale residuale dei Redditi diversi.

    ATTENZIONE Questo tipo di prestazione non dà diritto, una volta terminata, ad indennità di disoccupazione – DIS Coll  – che spetta invece ai collaboratori coordinati e continuativi.
     

    I contributi previdenziali per le collaborazioni occasionali

    Come detto, pur non esistendo alcun valore economico massimo per le collaborazioni occasionali,   al di sopra di una certa soglia il compenso del collaboratore occasionale è soggetto  alla contribuzione  previdenziale , da versare alla Gestione separata  INPS,  sulla base delle percentuali di riferimento  fissate ogni anno dall'INPS.

    Vedi le aliquote 2023 in Gestione separata INPS aliquote e minimali 2023

    A decorrere dal 1/1/2014, infatti, anche per i collaboratori occasionali vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata,  solo quando i compensi percepiti in un anno sono superiori a 5.000 euro.
    Nel limite dei 5.000 euro sono ricompresi tutti i compensi percepiti dai diversi committenti , ma senza tener conto di altre tipologie di reddito quali co.co.co. o lavoro subordinato.  Per questo,  il collaboratore deve comunicare con immediatezza ai suoi committenti il superamento di tale soglia di  esenzione contributiva.

    Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà  al versamento dei contributi in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese, sulla base delle aliquote sottoriportate:

    Situazione Previdenziale del collaboratore

    Aliquota complessiva e sua ripartizione

    Soggetti iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica per i quali non è prevista l'aliquota aggiuntiva per DIS-COLL

    33% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero di cui:

    • 22,48  a carico del committente
    • 11,24 a carico del  percipiente

    Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o  già pensionati

     24,00% di cui:

    • 16 % a carico del committente
    • 8% a carico del  percipiente

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche

    obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL  :

     

    35,03% di cui

    • 23,35 a carico del committente
    • 11,67 a carico del percipiente

    Fac simile di ricevuta e dichiarazione dei redditi

    Nella ricevuta per collaborazione occasionale andranno quindi esposti  la ritenuta d'acconto e i contributi a carico del datore di lavoro, se dovuti perché oltre soglia, come segue:

    NOME _ COGNOME
    Via ________________, n. __
    Cap. ______          Città _____
    C.F. ____________________
    Luogo di Nascita __________
    Data di nascita __ __ ____                                                                     Spett.le  ______
     

    RICEVUTA DEL ……..
    Il sottoscritto ________________________________________ 

    dichiara di ricevere la somma lorda di euro euro ______,00 (euro ___________________/__) per l’attività occasionale di collaborazione relativa a : ___________________________________________________ svolta nel periodo ________________________.
    Al suddetto importo lordo andrà detratta:
    –  la ritenuta d'acconto (20%) pari a  euro ______,00 ( euro___________________/__)
     – la trattenuta previdenziale pari a 1/3 dell’aliquota vigente dovuta alla Gestione separata
    per un corrispettivo netto pagato pari a  euro euro ______,00 ( euro___________________/__) 

    Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che la prestazione è stata resa alla azienda  in completa autonomia e con carattere del tutto occasionale non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità.

    Data
    In fede     

    Il committente versa all’erario, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso, la ritenuta d’acconto del 20% tramite modello F24 con codice tributo 1040. Sul medesimo modello F24, se dovuto, il committente versa all’INPS Gestione Separata, il contributo complessivo composto da 1/3 prelevato al collaboratore e dei 2/3 a suo carico

    Nell’anno successivo a quello dell’erogazione del compenso il committente deve  compilare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (CU) , che va inviata  al collaboratore entro la data  del 16 Marzo.

    Il collaboratore, entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, espone il compenso ricevuto nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, ovvero nel quadro D del modello 730.

    Il contributo INPS pari a 1/3, sottratto al compenso ricevuto, potrà essere dedotto dal proprio reddito dal collaboratore quale onere deducibile.
     

    Collaborazione coordinata, prestazioni occasionali: differenze

    La collaborazione o  lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile è una  tipologia contrattuale mai mutata nel tempo e spesso confusa con altre, in ragione dei termini usati dal legislatore anche in altri casi ("prestazione", "occasionale"). 

    Va distinta quindi da:

    • mini co.co.co (collaborazioni coordinate) di cui all’art. 61 co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 sono state abrogate  dal 2012 ad opera del D.Lgs. n. 81/2015, 
    • il contratto telematico di prestazione occasionale  in vigore dal  2017   (ex voucher)   (recentemente modificato in senso estensivo dalla legge di bilancio 2023 Ndr),  che  prevede l'iscrizione di committente e prestatore alla piattaforma  telematica  INPS  che gestisce i versamenti del datore di lavoro e i compensi al collaboratore, trattenendo i contributi previdenziali, con un tetto massimo di compensi annuali. 
    • collaborazioni coordinate e continuative   ancora in vigore  pur con molti limiti dopo il Jobs Act, facenti capo all’art. 409 c.p.c. e art. 50 del TUIR ( redditi assimilati al lavoro dipendente) 

    Quest'ultima tipologia di prestazione lavorativa, rispetto al lavoro autonomo occasionale si distingue per:

    •   potere di coordinamento del committente;
    •  requisito della continuità delle prestazione;
    •  inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

    Adempimenti committente: nuovo obbligo di comunicazione obbligatoria

    Il decreto "FIsco-lavoro"  n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo  di comunicazione preventiva  anche per l'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

    Sul tema  l'ispettorato del lavoro ha pubblicato  la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative  e FAQ con   le note n. 109 del 27 gennaio 

    e N. 393 del 1 marzo 2022, cOn le quali ha indicato alcune tipologie di prestazioni escluse.

    Dal 28 marzo 2022 è  disponibile  l'applicazione online per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali  sul sito istituzionale  www.Servizi Lavoro.gov.it.

    SOGGETTI OBBLIGATI

    Il nuovo obbligo  interessa:

    • esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e 
    • solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.

    Sono quindi  ESCLUSI:

    1. le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
    2. i  rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017 e modificato dalla legge 197-2022 ( prestazioni occasionali con contratto telematico INPS
    3. le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
    4. i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR" (ad es. riders, traduttori e insegnanti online ecc) , che sono  soggetti a specifici  obblighi di comunicazione (DL 152 2021 e DM 31-2022)   da espletare entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

  • Lavoro Occasionale

    Pagamento prestazioni occasionali: aumentano i costi

    Con il messaggio n. 410  del 27 gennaio 2023 INPS comunica il nuovo importo richiesto per il pagamento tramite bonifico domiciliato in Posta per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali  con Libretto Familia  Contratto telematico Presto ( art. 54-bis del DL 50/2017).

    Infatti, a seguito della sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.a, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato  sono stati ridefiniti a 3,84 euro.

    Si ricorda che l'importo viene trattenuto dal compenso destinato al lavoratore 

    Il messaggio riepiloga anche le altre modalità di pagamento delle prestazioni occasionali che vanno scelte dal prestatore di lavoro sulla piattaforma telematica INPS al momento della registrazione.

    In particolare  si può scegliere tra:

    1.  accredito sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione o
    2.  tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A
    3.  pagamento in contanti in ufficio postale tramite esibizione del mandato di pagamento emesso  e stampato dalla piattaforma con i dettagli della prestazione e documento di identità. La prestazione deve essere stata  validata  entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione . In caso di mancata validazione il compenso viene  erogato, tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo. 

    Il messaggio precisa infine che rimangono invariati gli oneri di pagamento  per la modalità descritta al punto 3. attualmente pari complessivamente a 1,75 euro,  per ogni singolo mandato di pagamento,  trattenuti sul compenso spettante al prestatore di lavoro.

    Prestazioni occasionali: altre novità 2023

    Ricordiamo per completezza che la disciplina delle prestazioni occasionali è stata recentemente ampliata dalla legge di bilancio 2023 innalzando dal 2023  il massimo dei compensi  erogabili e percepibili  dai singoli soggetti in un anno a 10mila euro.

    Inoltre sono ammesse ora le aziende che occupano fino a 10 dipendenti invece che 5, di tutti i settori , tranne quello agricolo.

  • Lavoro Occasionale

    Prestazioni occasionali: le istruzioni INPS sulle novità

     Nella circolare 103  2018 del 17 ottobre 2018 l'inps interviene a chiarire tutte le modalità applicative delle prestazioni telematiche gestite con i contratti telematici L. 50 2017 . 
    In particolare si sofferma sulle Modifiche normative apportate  dal Decreto Dignità n.87-2018 sia in tema di Contratto telematico "Presto" che di "Libretto Famiglia".
     Come noto l’articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96,  ha introdotto:
    •   regimi speciali per l’utilizzo del lavoro occasionale nei settori dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali,
    • nuove modalità di pagamento delle prestazioni  per garantire maggiore celerita  ai lavoratori  nella percezione  del loro compenso. 
     La novità di maggior impatto probabilmente per il settore interessato, ossia il turismo, prevede che le strutture alberghiere e ricettive operanti nel settore turistico  possano utilizzare il Contratto telematico  se impiegano fino a 8 lavoratori e non 5 come  in precedenza.  
    L'istituto precisa che le aziende interessate sono quelle la cui attivita  principale o prevalente è contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:
    •  alberghi (55.10.00);
    •  villaggi turistici (55.20.10);
    •  ostelli della gioventù (55.20.20);
    •  rifugi di montagna (55.20.30);
    •  colonie marine e montane (55.20.40);
    •  affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
    •  aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).
     L'utilizzo pero, sottolinea l'istituto  è limitato a talune categorie di lavoratori  tradizionalmente titolate a questo tipo di prestazioni ovvero :
    •  Disoccupati  in base al F.LGS 150 2015 art. 19
    •  titolari di pensione di vecchiaia o invalidità
    •  giovani con meno di 25 anni  iscritti a qualsiasi istituto scolastico
    •  percettori di sostegni al reddito .
     Le modifiche normative prevedono che tali  prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall'INPS, debbano autocertificare tale appartenenza per poter computare nella misura del 75% gli importi dei compensi. 
     Inoltre, per poter svolgere attività lavorativa a favore di imprese operanti nel settore dell’agricoltura, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
     I prestatori, pertanto, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la propria scheda anagrafica indicando lo status giuridico attraverso una delle seguenti modalità:
    •  accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
    •  ricorso ai servizi di contact center INPS, raggiungibili da rete fissa (803 164), da telefonia mobile (06 164 164) e attraverso internet (Voip e Skype). Anche in tal caso, si ricorda che è preliminarmente necessario che il lavoratore risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
    •  tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
     La circolare si sofferma inoltre sul regime speciale di utilizzo per gli Enti locali e sulle modalità di pagamento delle prestazioni  che puo ora avvenire anche direttamente in contanti negli uffici postali a fronte di una autorizzazione di pagamento che viene emessa dalla piattaforma INPS.
     Infine l'INPS precisa che gli adeguamenti della piattaforma telematica, che supporta la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale sono già in corso e dalla data di pubblicazione della circolare  è già operativo il nuovo sistema di autocertificazione dei requisiti dei lavoratori appartenenti alle categorie speciali e del nuovo sistema di pagamento dei compensi al lavoratore;