• Lavoro Occasionale

    Prestazioni occasionali: novità sulla comunicazione dei dati

    L'INPS, con il Messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024, comunica che, a seguito di aggiornamento della piattaforma telematica dedicata alle prestazioni occasionali  (decreto-legge n. 50/2017)   per l' utilizzo 

    • del Libretto Famiglia
    •  o del Contratto telematico Presto per le aziende

    a decorrere dal mese di luglio 2024 i dati di contatto  di posta elettronica o  per SMS   degli utilizzatori   possono essere inseriti e  modificati  soltanto tramite la piattaforma  MyINPS.

    Leggi per  ulteriori  dettagli Libretto famiglia 2024 come funziona?  e Contratto telematico prestazioni occasionali novità e istruzioni

    Ti puo interessare per approfondire l'eBook Lavoro autonomo occasionale 2024 di P. Ballanti 

    Prestazioni occasionali: modalità di versamento nel portafoglio telematico

    Con il Messaggio n. 4380 del 6 dicembre 2023, INPS aveva comunicato invece  alcune novità sulle modalità di alimentazione  del   portafoglio telematico per il Libretto Famiglia  per i privati e il Contratto di prestazione occasionale per le partite IVA

    L’utilizzatore può effettuare il versamento delle somme:

    1.  mediante modello “F24, Elementi identificativi” (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LIFA) o di Contratto di prestazione occasionale (CLOC).
    2. dal Portale dei Pagamenti del sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE/CNS) scegliendo tra 
      • Pagamento online “pagoPA”, e utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente, altre carte e circuiti finanziari  innovativi;
      •  Avviso di Pagamento “pagoPA” (disponibile dal mese di dicembre 2023   attraverso i canali fisici e online dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) ovvero:  presso le agenzie della  propria banca;   utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o “pagoPA”);  presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;  presso gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA” (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati); presso gli Uffici Postali e Punti Postali.

    Per il pagamento con pagopa iI codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6.

    L’Avviso di Pagamento “pagoPA” può essere pagato anche tramite AppIO,.

    L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere i pagamenti tramite “pagoPA” è disponibile nel sito .

    Prestazioni occasionali: notifiche tramite AppIO e MyINPS

    Lo stesso messaggio comunicata che a partire dal mese di dicembre 2023 è attiva sull’AppIO e su MyINPS una funzionalità di notifica delle comunicazioni  del Libretto Famiglia  relative a 

    • disposizioni di pagamento  effettuate nel mese 
    • aggiornamento del portafoglio elettronico a seguito di versamento e  liquidazione dei rimborsi.
    •  informazioni su irregolarità  dell’IBAN che impediscono il pagamento.
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    Libretto Famiglia 2024, come funziona?

    Il libretto di famiglia  è   lo strumento  individuato dal DL n. 50 2017  per retribuire le prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie da parte di utilizzatori privati (in sostanza le  persone fisiche, senza partita IVA )  con 

    1. un compenso minimo prefissato di 10 euro lordi   comprensivo di contributi INPS  e premio INAIL  per il lavoratore
    2. obbligo di comunicazione di tutte le prestazioni all'INPS,  che fa da tramite tra utilizzatore e prestatore di lavoro. 

    Libretto di famiglia cos'è

    Si tratta di un  "portafoglio" telematico che va aperto sulla piattaforma telematica dell'INPS  (www.inps.it)  in cui si versano   gli importi di denaro  necessari per retribuire SOLO i piccoli lavori  di queste tre tipologie:

    • lavoro domestico, baby sitter, assistenza anziani
    • lavori di manutenzione della casa o del giardino
    • lezioni private e ripetizioni scolastiche

    L'Inps provvede a riversare al prestatore del servizio (baby sitter, giardiniere, studente che fa ripetizioni)  quanto dovuto,  sulla base delle comunicazioni ricevute  relative alle prestazioni  di lavoro effettuate

    Prima della prestazione di lavoro   devono essere registrati  sulla piattaforma INPS  :

    1. sia il datore di lavoro (utilizzatore) con i propri dati anagrafici che 
    2. il lavoratore (prestatore di lavoro), il quale aggiungerà  anche i dati bancari  in modo da ricevere  l'accredito del compenso dall'Inps.

    Il compenso minimo per un ora di lavoro è fissato a 8 euro. Per il datore di lavoro  il costo è pari a  10 euro minimi all'ora in quanto vanno conteggiati 1,65€ di contributi INPS, 0,25 euro  per l'assicurazione infortuni e 0,10 per le spese di gestione. 

    Gli importi vanno versati sul proprio libretto famiglia , sempre in multipli di 10€, prima delle prestazioni,   utilizzando:

    • il modello F24 Elide   in Posta o in banca.
    • il pagamento on line, con carta di credito o con bonifico online,  sempre sulla piattaforma INPS, quindi direttamente da casa.

    La norma prevede il limite  massimo di utilizzo di  2500 euro per ogni datore di lavoro verso un solo lavoratore;

    Il limite totale, se si utilizzano piu lavoratori è  stato portato dalla legge di bilancio 2023 a 10.000 euro annui. 

    Il prestatore di lavoro  invece può guadagnare

    • complessivamente 5000 euro lavorando per piu famiglie,
    • al massimo 2500 con la stessa famiglia

    Il compenso di 10 euro è il minimo possibile, ma nulla vieta di concordare  con il lavoratore  un compenso maggiore . 

    Per alcune categorie di lavoratori (pensionati,  studenti sotto i 25 anni, disoccupati, percettori di sostegno al reddito)  il compenso viene conteggiato ai fini fiscali solo al 75% per cui è possibile utilizzarli per un maggior numero di ore .

     La procedura  per utilizzare il Libretto famiglia

    Per acquistare il Libretto Famiglia per le prestazioni occasionali è necessario :

    1– ESSERE IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DIGITALI 

    • SPID oppure
    • CNS  Carta nazionale servizi
    • CIE Carta di identità elettronica 

    2- REGISTRAZIONE DATI  UTILIZZATORE  E PRESTATORE  – La registrazione dei dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore  può essere fatta da soli online oppure telefonando al Contact Center Inps, o recandosi presso un patronato ACLI,CISL, CGIL, UIL ecc. o un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro)

    3- ACQUISTO  dei buoni telematici  che vengono accreditati nel Libretto famiglia   può essere fatto  versando l'importo  prescelto (quello necessario per le prestazioni da far svolgere)   con una delle due modalità seguenti:

    A–  con F24 ELIDE in banca o in un ufficio postale (tenendo conto che gli importi sono utilizzabili dopo 7 giorni "bancabili")

    In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, vanno  indicati:
     nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
     nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

    •  nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
    •  nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    •  nel campo “codice”, la causale contributo LIFA 
    •  nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel  formato “AAAA”( ad es. 2017)

    Bcon carta di credito-debito o bonifico online attraverso il sistema AGID PAGOPA  di pagamento elettronico della pubblica amministrazione, proposto  automaticamente nella piattaforma INPS. In questo caso l'accredito è più veloce.

    4 – COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE

    L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo,   i seguenti dati:

    • i dati identificativi del prestatore;
    • il compenso pattuito;
    • il luogo di svolgimento della prestazione;
    • la durata;
    • l’ambito di svolgimento;
    • altre informazioni per la gestione del rapporto.

    Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il lavoratore  riceve notifica tramite mail o SMS.

    Con il messaggio 2701 del 23 luglio INPS ha comunicato che  a decorrere dal mese di luglio 2024, i dati relativi ai contatti di posta elettronica e/o di short message service (SMS) possono essere inseriti e aggiornati dai prestatori di lavoro occasionale SOLO  accedendo all’area riservata MyINPS.

    5-  PAGAMENTO DEI  COMPENSI E DEI CONTRIBUTI AL LAVORATORE 

    L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi  al lavoratore  con la modalità prescelta al momento della  registrazione.  

    I contributi previdenziali e l'assicurazione INAIL   vengono accreditati sulla posizione del lavoratore in forma cumulativa due volte l'anno. Il  prestatore di lavoro puo anche ottenere l'importo  con deposito presso l'ufficio postale, nel qual caso sarà a suo carico la spesa del deposito. 

  • Lavoro Occasionale

    Comunicazione lavoro occasionale: guida completa

    Il decreto fisco-lavoro  n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo  di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

    Sul tema  l'ispettorato del lavoro ha pubblicato  la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative  e FAQ con   la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la nuova nota del 393 del 1 marzo 2022 .

    Dal 28 marzo 2022 è  disponibile  l'applicazione online sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it. che dal 1 maggio avrebbe dovuto  diventare l'unica  modalità da utilizzare, al posto degli invii tramite mail agli ispettorati territoriali. Il servizio è accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. 

    L'ispettorato  aveva previsto un periodo transitorio , fino al 30 aprile 2022  ma ha poi  comunicato  che  la modalità via mail  potrà ancora essere utilizzata  anche  dopo il 1 maggio 2022 per casi particolari (vedi all'ultimo paragrafo i dettagli sulla novità)

    Di seguito ricordiamo le regole principali,  le modalità gli indirizzi e i tempi della comunicazione, oltre che vari casi particolari chiariti dall'INL.

    Soggetti obbligati alla comunicazione lavoro occasionale

    Il nuovo obbligo  interessa:

    1. esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e 
    2. solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. 

    Sono quindi  esclusi:

    • le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
    • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) (libretto famiglia e contratto PRESTO)
    • le professioni intellettuali, oggetto della disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
    • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici  obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro)

    I  tempi della comunicazione in prima applicazione

    L'obbligo riguarda 

    1. i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima,  quelli ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022,   per i  quali  la comunicazione andava  inviata entro il 18 gennaio 2022.
    2. gli incarichi conferiti dopo l'11 gennaio 2022, per i quali  la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

    In sintesi:

    comunicazione entro il  18 gennaio 2022 comunicazione preventiva nessun obbligo di comunicazione
    collaborazioni iniziate prima o dopo il 21.12 e attive alla data del 11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate dopo l'11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate e cessate entro il 21 dicembre
    collaborazioni iniziate dopo il 21.12  e cessate prima dell'11.1.2022

    Modalità di comunicazione del lavoro occasionale

    Secondo la norma l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato competente  rispetto al luogo dove si svolge la prestazione,  andrebbe  effettuata  mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

     Come detto fino al termine del periodo transitorio l'invio puo essere effettuato :

    1. sia tramite  il servizio telematico aggiornato nella piattaforma Comunicazioni obbligatorie
    2. sia inviando una e-mail ad uno specifico indirizzo
      di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (
      v.  QUI l'elenco completo allegato alla Nota). Copia della comunicazione inviata va conservata per eventuali verifiche.

    Questa la schermata che appare all'apertura del servizio sul sito ministeriale www.servizi.lavoro.gov.it

    In caso di utilizzo della mail per casi particolari occorre  necessariamente indicare 

    • dati del committente e del prestatore;
    • luogo della prestazione;
    • sintetica descrizione dell’attività;
    • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata una nuova comunicazione) 
    • importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.

    Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purche prima dell'inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non  costituiscono  una omissione della comunicazione.

    ATTENZIONE La nota INL  del 28 3 2022 specifica che "Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di  scegliere tre distinte ipotesi:

    •  entro 7 giorni,
    •  entro 15 giorni ed 
    • entro 30 giorni.

    Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario  effettuare una nuova comunicazione.

    Indirizzi mail Regione Sicilia – Province Trento e Bolzano

     Con Comunicato n. 2 del 14 gennaio 2022 la Regione Sicilia  ha chiarito che a partire dal 18 gennaio 2022 le comunicazioni per i datori di lavoro nella Regione vanno inviate alle nuove caselle di posta in corso di attivazione e  ha fornito la  scheda da utilizzare per le comunicazioni 

     I modelli non dovranno essere modificati e devono essere compilati e inviati in entrambi i formati.

    Con il comunicato n. 3 del 17 gennaio 2022 è fornito l'elenco delle caselle mail da utilizzare per l'invio delle comunicazioni preventive.

    Fino al 17 .1 .220sono ritenute valide le comunicazioni inviate agli ispettorati territoriali forniti con nota dell'ispettorato.

    Per quanto riguarda invece le provincie autonome di Trento e Bolzano le comunicazioni i vanno inviate  a mezzo PEC :

    1.  per la Provincia Autonoma di Trento, all'indirizzo [email protected]
    2. per la Provincia Autonoma di Bolzano, all'indirizzo [email protected]t.

    Sanzioni per omessa comunicazione lavoro occasionale

    Come per il lavoro  intermittente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

    Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni , a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%,  l'ispettorato può disporre la sospensione dell'attività produttiva.

    FAQ: casi particolari

     Nella  nota n. 109 2022   l'ispettorato  ha chiarito molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori,   specificando ad esempio che:

    • Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale NON sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale. 
    •  Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale 
    • La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale NON rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo 
    • I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva 
    • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo NON vanno comunicate  in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. 
    • ASD e SSD NON sono soggette all'obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori 
    • Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se  non organizzati in forma di impresa, NON sono tenuti ad effettuare la comunicazione.

    Casi particolari di soggetti obbligati 

    Con la nota 393 del 1 marzo 2022   l'ispettorato  ha specificato che sono soggette all'obbligo anche:

    • le società a partecipazione pubblica in quanto non costituiscono pubblica amministrazione , in particolare l'INL conferma l'adempimento per   società ed  enti commerciali con partecipazione totale o “in house” delle pubbliche amministrazioni
    • i produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione (mentre sono esclusi coloro che operano in regime di impresa)

    Escluse invece:

    • le attività di volontariato  per le quali si percepisce solo rimborso spese 
    • prestazioni di guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua,  medici iscritti all’Ordine in quanto prestazioni intellettuali
    • lavoro svolto all'estero, per carenza del presupposto territoriale
    • le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti in quanto non si realizza la prestazione di lavoro autonomo

    Un caso particolare è quello affrontato dalla FAQ N. 4:

     In caso di utilizzo di piattaforma digitale  per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione  o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14,  comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

    No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di   comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal  D.L. n. 152/2021.

    Utilizzo mail dopo il 1 maggio 2022: maggiori controlli

    L'Ispettorato informa  nella nota del 22.4.2022, che  dal momento di  rilascio dell'applicativo molti utenti hanno utilizzato questa modalità,  che rappresenta  effettivamente un utile strumento di monitoraggio   nazionale per l'ente. Quindi , anche per garantire la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di  malfunzionamento del sistema o per  oggettive difficoltà del committente,   l'ispettorato  ha deciso di mantenere attive le caselle di posta elettronica  sopraindicate . 

    Viene precisato però  che   le  eventuali verifiche sui soggetti obbligati saranno attivate prioritariamente   nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della applicazione.