• Lavoro Occasionale

    Libretto Famiglia 2024, come funziona?

    Il libretto di famiglia  è   lo strumento  individuato dal DL n. 50 2017  per retribuire le prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie da parte di utilizzatori privati (in sostanza le  persone fisiche, senza partita IVA )  con 

    1. un compenso minimo prefissato di 10 euro lordi   comprensivo di contributi INPS  e premio INAIL  per il lavoratore
    2. obbligo di comunicazione di tutte le prestazioni all'INPS,  che fa da tramite tra utilizzatore e prestatore di lavoro. 

    Libretto di famiglia cos'è

    Si tratta di un  "portafoglio" telematico che va aperto sulla piattaforma telematica dell'INPS  (www.inps.it)  in cui si versano   gli importi di denaro  necessari per retribuire SOLO i piccoli lavori  di queste tre tipologie:

    • lavoro domestico, baby sitter, assistenza anziani
    • lavori di manutenzione della casa o del giardino
    • lezioni private e ripetizioni scolastiche

    L'Inps provvede a riversare al prestatore del servizio (baby sitter, giardiniere, studente che fa ripetizioni)  quanto dovuto,  sulla base delle comunicazioni ricevute  relative alle prestazioni  di lavoro effettuate

    Prima della prestazione di lavoro   devono essere registrati  sulla piattaforma INPS  :

    1. sia il datore di lavoro (utilizzatore) con i propri dati anagrafici che 
    2. il lavoratore (prestatore di lavoro), il quale aggiungerà  anche i dati bancari  in modo da ricevere  l'accredito del compenso dall'Inps.

    Il compenso minimo per un ora di lavoro è fissato a 8 euro. Per il datore di lavoro  il costo è pari a  10 euro minimi all'ora in quanto vanno conteggiati 1,65€ di contributi INPS, 0,25 euro  per l'assicurazione infortuni e 0,10 per le spese di gestione. 

    Gli importi vanno versati sul proprio libretto famiglia , sempre in multipli di 10€, prima delle prestazioni,   utilizzando:

    • il modello F24 Elide   in Posta o in banca.
    • il pagamento on line, con carta di credito o con bonifico online,  sempre sulla piattaforma INPS, quindi direttamente da casa.

    La norma prevede il limite  massimo di utilizzo di  2500 euro per ogni datore di lavoro verso un solo lavoratore;

    Il limite totale, se si utilizzano piu lavoratori è  stato portato dalla legge di bilancio 2023 a 10.000 euro annui. 

    Il prestatore di lavoro  invece può guadagnare

    • complessivamente 5000 euro lavorando per piu famiglie,
    • al massimo 2500 con la stessa famiglia

    Il compenso di 10 euro è il minimo possibile, ma nulla vieta di concordare  con il lavoratore  un compenso maggiore . 

    Per alcune categorie di lavoratori (pensionati,  studenti sotto i 25 anni, disoccupati, percettori di sostegno al reddito)  il compenso viene conteggiato ai fini fiscali solo al 75% per cui è possibile utilizzarli per un maggior numero di ore .

     La procedura  per utilizzare il Libretto famiglia

    Per acquistare il Libretto Famiglia per le prestazioni occasionali è necessario :

    1– ESSERE IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DIGITALI 

    • SPID oppure
    • CNS  Carta nazionale servizi
    • CIE Carta di identità elettronica 

    2- REGISTRAZIONE DATI  UTILIZZATORE  E PRESTATORE  – La registrazione dei dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore  può essere fatta da soli online oppure telefonando al Contact Center Inps, o recandosi presso un patronato ACLI,CISL, CGIL, UIL ecc. o un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro)

    3- ACQUISTO  dei buoni telematici  che vengono accreditati nel Libretto famiglia   può essere fatto  versando l'importo  prescelto (quello necessario per le prestazioni da far svolgere)   con una delle due modalità seguenti:

    A–  con F24 ELIDE in banca o in un ufficio postale (tenendo conto che gli importi sono utilizzabili dopo 7 giorni "bancabili")

    In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, vanno  indicati:
     nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
     nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

    •  nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
    •  nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    •  nel campo “codice”, la causale contributo LIFA 
    •  nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel  formato “AAAA”( ad es. 2017)

    Bcon carta di credito-debito o bonifico online attraverso il sistema AGID PAGOPA  di pagamento elettronico della pubblica amministrazione, proposto  automaticamente nella piattaforma INPS. In questo caso l'accredito è più veloce.

    4 – COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE

    L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo,   i seguenti dati:

    • i dati identificativi del prestatore;
    • il compenso pattuito;
    • il luogo di svolgimento della prestazione;
    • la durata;
    • l’ambito di svolgimento;
    • altre informazioni per la gestione del rapporto.

    Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il lavoratore  riceve notifica tramite mail o SMS.

    Con il messaggio 2701 del 23 luglio INPS ha comunicato che  a decorrere dal mese di luglio 2024, i dati relativi ai contatti di posta elettronica e/o di short message service (SMS) possono essere inseriti e aggiornati dai prestatori di lavoro occasionale SOLO  accedendo all’area riservata MyINPS.

    5-  PAGAMENTO DEI  COMPENSI E DEI CONTRIBUTI AL LAVORATORE 

    L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi  al lavoratore  con la modalità prescelta al momento della  registrazione.  

    I contributi previdenziali e l'assicurazione INAIL   vengono accreditati sulla posizione del lavoratore in forma cumulativa due volte l'anno. Il  prestatore di lavoro puo anche ottenere l'importo  con deposito presso l'ufficio postale, nel qual caso sarà a suo carico la spesa del deposito. 

  • Lavoro Occasionale

    Comunicazione lavoro occasionale: guida completa

    Il decreto fisco-lavoro  n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo  di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

    Sul tema  l'ispettorato del lavoro ha pubblicato  la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative  e FAQ con   la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la nuova nota del 393 del 1 marzo 2022 .

    Dal 28 marzo 2022 è  disponibile  l'applicazione online sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it. che dal 1 maggio avrebbe dovuto  diventare l'unica  modalità da utilizzare, al posto degli invii tramite mail agli ispettorati territoriali. Il servizio è accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. 

    L'ispettorato  aveva previsto un periodo transitorio , fino al 30 aprile 2022  ma ha poi  comunicato  che  la modalità via mail  potrà ancora essere utilizzata  anche  dopo il 1 maggio 2022 per casi particolari (vedi all'ultimo paragrafo i dettagli sulla novità)

    Di seguito ricordiamo le regole principali,  le modalità gli indirizzi e i tempi della comunicazione, oltre che vari casi particolari chiariti dall'INL.

    Soggetti obbligati alla comunicazione lavoro occasionale

    Il nuovo obbligo  interessa:

    1. esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e 
    2. solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. 

    Sono quindi  esclusi:

    • le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
    • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) (libretto famiglia e contratto PRESTO)
    • le professioni intellettuali, oggetto della disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
    • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici  obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro)

    I  tempi della comunicazione in prima applicazione

    L'obbligo riguarda 

    1. i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima,  quelli ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022,   per i  quali  la comunicazione andava  inviata entro il 18 gennaio 2022.
    2. gli incarichi conferiti dopo l'11 gennaio 2022, per i quali  la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

    In sintesi:

    comunicazione entro il  18 gennaio 2022 comunicazione preventiva nessun obbligo di comunicazione
    collaborazioni iniziate prima o dopo il 21.12 e attive alla data del 11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate dopo l'11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate e cessate entro il 21 dicembre
    collaborazioni iniziate dopo il 21.12  e cessate prima dell'11.1.2022

    Modalità di comunicazione del lavoro occasionale

    Secondo la norma l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato competente  rispetto al luogo dove si svolge la prestazione,  andrebbe  effettuata  mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

     Come detto fino al termine del periodo transitorio l'invio puo essere effettuato :

    1. sia tramite  il servizio telematico aggiornato nella piattaforma Comunicazioni obbligatorie
    2. sia inviando una e-mail ad uno specifico indirizzo
      di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (
      v.  QUI l'elenco completo allegato alla Nota). Copia della comunicazione inviata va conservata per eventuali verifiche.

    Questa la schermata che appare all'apertura del servizio sul sito ministeriale www.servizi.lavoro.gov.it

    In caso di utilizzo della mail per casi particolari occorre  necessariamente indicare 

    • dati del committente e del prestatore;
    • luogo della prestazione;
    • sintetica descrizione dell’attività;
    • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata una nuova comunicazione) 
    • importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.

    Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purche prima dell'inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non  costituiscono  una omissione della comunicazione.

    ATTENZIONE La nota INL  del 28 3 2022 specifica che "Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di  scegliere tre distinte ipotesi:

    •  entro 7 giorni,
    •  entro 15 giorni ed 
    • entro 30 giorni.

    Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario  effettuare una nuova comunicazione.

    Indirizzi mail Regione Sicilia – Province Trento e Bolzano

     Con Comunicato n. 2 del 14 gennaio 2022 la Regione Sicilia  ha chiarito che a partire dal 18 gennaio 2022 le comunicazioni per i datori di lavoro nella Regione vanno inviate alle nuove caselle di posta in corso di attivazione e  ha fornito la  scheda da utilizzare per le comunicazioni 

     I modelli non dovranno essere modificati e devono essere compilati e inviati in entrambi i formati.

    Con il comunicato n. 3 del 17 gennaio 2022 è fornito l'elenco delle caselle mail da utilizzare per l'invio delle comunicazioni preventive.

    Fino al 17 .1 .220sono ritenute valide le comunicazioni inviate agli ispettorati territoriali forniti con nota dell'ispettorato.

    Per quanto riguarda invece le provincie autonome di Trento e Bolzano le comunicazioni i vanno inviate  a mezzo PEC :

    1.  per la Provincia Autonoma di Trento, all'indirizzo [email protected]
    2. per la Provincia Autonoma di Bolzano, all'indirizzo [email protected]t.

    Sanzioni per omessa comunicazione lavoro occasionale

    Come per il lavoro  intermittente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

    Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni , a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%,  l'ispettorato può disporre la sospensione dell'attività produttiva.

    FAQ: casi particolari

     Nella  nota n. 109 2022   l'ispettorato  ha chiarito molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori,   specificando ad esempio che:

    • Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale NON sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale. 
    •  Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale 
    • La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale NON rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo 
    • I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva 
    • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo NON vanno comunicate  in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. 
    • ASD e SSD NON sono soggette all'obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori 
    • Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se  non organizzati in forma di impresa, NON sono tenuti ad effettuare la comunicazione.

    Casi particolari di soggetti obbligati 

    Con la nota 393 del 1 marzo 2022   l'ispettorato  ha specificato che sono soggette all'obbligo anche:

    • le società a partecipazione pubblica in quanto non costituiscono pubblica amministrazione , in particolare l'INL conferma l'adempimento per   società ed  enti commerciali con partecipazione totale o “in house” delle pubbliche amministrazioni
    • i produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione (mentre sono esclusi coloro che operano in regime di impresa)

    Escluse invece:

    • le attività di volontariato  per le quali si percepisce solo rimborso spese 
    • prestazioni di guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua,  medici iscritti all’Ordine in quanto prestazioni intellettuali
    • lavoro svolto all'estero, per carenza del presupposto territoriale
    • le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti in quanto non si realizza la prestazione di lavoro autonomo

    Un caso particolare è quello affrontato dalla FAQ N. 4:

     In caso di utilizzo di piattaforma digitale  per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione  o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14,  comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

    No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di   comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal  D.L. n. 152/2021.

    Utilizzo mail dopo il 1 maggio 2022: maggiori controlli

    L'Ispettorato informa  nella nota del 22.4.2022, che  dal momento di  rilascio dell'applicativo molti utenti hanno utilizzato questa modalità,  che rappresenta  effettivamente un utile strumento di monitoraggio   nazionale per l'ente. Quindi , anche per garantire la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di  malfunzionamento del sistema o per  oggettive difficoltà del committente,   l'ispettorato  ha deciso di mantenere attive le caselle di posta elettronica  sopraindicate . 

    Viene precisato però  che   le  eventuali verifiche sui soggetti obbligati saranno attivate prioritariamente   nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della applicazione.

  • Lavoro Occasionale

    Pagamento prestazioni occasionali: aumentano i costi

    Con il messaggio n. 410  del 27 gennaio 2023 INPS comunica il nuovo importo richiesto per il pagamento tramite bonifico domiciliato in Posta per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni occasionali  con Libretto Familia  Contratto telematico Presto ( art. 54-bis del DL 50/2017).

    Infatti, a seguito della sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.a, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato  sono stati ridefiniti a 3,84 euro.

    Si ricorda che l'importo viene trattenuto dal compenso destinato al lavoratore 

    Il messaggio riepiloga anche le altre modalità di pagamento delle prestazioni occasionali che vanno scelte dal prestatore di lavoro sulla piattaforma telematica INPS al momento della registrazione.

    In particolare  si può scegliere tra:

    1.  accredito sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione o
    2.  tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A
    3.  pagamento in contanti in ufficio postale tramite esibizione del mandato di pagamento emesso  e stampato dalla piattaforma con i dettagli della prestazione e documento di identità. La prestazione deve essere stata  validata  entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione . In caso di mancata validazione il compenso viene  erogato, tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo. 

    Il messaggio precisa infine che rimangono invariati gli oneri di pagamento  per la modalità descritta al punto 3. attualmente pari complessivamente a 1,75 euro,  per ogni singolo mandato di pagamento,  trattenuti sul compenso spettante al prestatore di lavoro.

    Prestazioni occasionali: altre novità 2023

    Ricordiamo per completezza che la disciplina delle prestazioni occasionali è stata recentemente ampliata dalla legge di bilancio 2023 innalzando dal 2023  il massimo dei compensi  erogabili e percepibili  dai singoli soggetti in un anno a 10mila euro.

    Inoltre sono ammesse ora le aziende che occupano fino a 10 dipendenti invece che 5, di tutti i settori , tranne quello agricolo.

  • Lavoro Occasionale

    Libretto famiglia e Contratto telematico prestazione occasionale: cosa sono

    Con la pubblicazione del  DL n. 50 2017 in  Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017 è   diventata legge  la nuova disciplina messa a punto dal Governo per il lavoro occasionale , che  sostituisce i voucher lavoro, abrogati   nell'aprile 2017.

    Il 5 luglio 2017 l'Inps ha emanato l'attesa circolare di istruzioni, n. 107-2017 che fornisce importanti precisazioni. 

    Sono stati  istituiti  due strumenti telematici diversi: 

    • Il LIBRETTO FAMIGLIA , in sigla LF per i privati
    • il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (in sigla CPO nella circolare , o "Prest-O")   riservato ad aziende, professionisti lavoratori autonomi, fino a 5 dipendenti, escludendo  però alcuni  settori

    Si tratta ancora, in sostanza di buoni lavoro prepagati all'INPS, con un costo orario  leggermente aumentato rispetto a quello dei voucher,  per prestazioni di lavoro temporaneo, soprattutto in ambito familiare, con limiti  economici simili ai precedenti.

    La tracciabilità telematica delle transazioni è totale  in quanto tutte le prestazioni vengono prenotate e comunicate, attraverso la piattaforma telematica INPS,  cosi come gli acquisti e l'erogazione dei compensi ai lavoratori .

    Vediamo in sintesi le modalità di utilizzo.

    LE CARATTERISTICHE COMUNI A Libretto Famiglia  e Contratto Prestazioni Occasionali 

    • Vale per tutti il limite economico 5000 euro annui di spesa  per il datore di lavoro e 5000 euro annui di reddito massimo per il lavoratore  ( per pensionati, studenti fino a 25 anni , disoccupati, percettori di prestazioni integrative i compensi si conteggiano al 75%, per cui il limite sale a circa 6666 euro)Ciascun lavoratore  puo ricevere però al massimo 2500 euro dallo stesso datore di lavoro;
    • hanno  forma telematica, gestita esclusivamente  dall'INPS  con  una apposita piattaforma  raggiungibile dal sito ww.inps.it. attiva dal 10 luglio 2017.   Sulla piattaforma gli utilizzatori si registrano con il proprio PIN INPS fornendo i dati propri e del prestatore di lavoro, compreso l'IBAN per l'accredito del compenso. Attraverso la  stessa piattaforma l' INPS  infatti raccoglie i pagamenti  dai datori di lavoro e  accredita poi le somme  sul conto corrente bancario o postale dei prestatori di lavoro, il 15 del mese successivo alla  prestazione, versando  i relativi contributi alla Gestione separata e all'INAIL .
    • I compensi  sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo  stato di disoccupazione e sono computabili  nel reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
    •  Non possono essere utilizzati lavoratori che abbiano avuto, con lo stesso soggetto, rapporti di lavoro dipendente  o collaborazioni coordinate in corso o cessati da meno di  6 mesi.
    • Per utilizzare LF e Cpo, prestatori e utilizzatori devono,  per prima cosa,   registrarsi   sul sito : www.inps.it  / Prestazioni Occasionali. Al  momento  della  registrazione  gli  utilizzatori  scelgono   se  accedere  al  Libretto Famiglia  o  al  Contratto  per  prestazioni  occasionali.  

    Il Libretto Famiglia: buoni lavoro per le famiglie e società sportive

    Il Libretto Famiglia per il lavoro occasionale è riservato ai privati  (persone fisiche non nell'esercizio di arti o professioni) e,  viene definito "libretto famiglia o LF " e  va utilizzato per l'acquisto di  prestazioni  occasionali, SOLO nell'ambito di:

    • aiuto domestico, lavori di giardinaggio  o di manutenzione
    • assistenza domiciliare a bambini anziani o disabili
    • lezioni private 

    Puo  essere acquistato online sul sito INPS o presso gli uffici postali e banche con F24 Elide, utilizzando quindi contanti o strumenti di pagamento elettronici. Il versamento parte da un minimo di 10 euro a  importi sempre multipli di 10. Va tenuto conto che in caso di pagamento con F24 sono necessari almeno 7-10 giorni feriali di anticipo per avere le somme a disposizione per la prestazione.

    Valore economico  dei titoli: 10 euro lordi per un ora di lavoro,   di cui 1,65€  per la contribuzione alla Gestione separata, 0,25€ per INAIL, 0,10€ per le spese di gestione, 8 euro netti per il lavoratore.

    Per garantire la tracciabilità della prestazione l'utilizzatore è tenuto a comunicare sulla piattaforma INPS , la prestazione effettuata entro il giorno 3 del mese successivo al momento della prestazione. L'utilizzatore riceverà contemporaneamente un SMS dal sistema, per  doppio controllo sul lavoro effettuato.

    NOTA BENE  Questi titoli di pagamento a partire dal 2018 sostituiscono i vecchi voucher anche per  fruire  del "bonus asili nido-baby sitter", previsto dalla L. 92 2012 in alternativa al congedo parentale. 

    AGGIORNAMENTO 17.8.2018 Il Libretto Famiglia che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento, a seguito delle modifiche della legge  di bilancio 2018, può essere utilizzato  anche dalle società sportive, senza limite di dipendenti,   SOLO per le prestazioni degli steward negli stadi (controllo biglietti,supporto all'accesso del  pubblico e controllo del regolamento) In questi casi i limiti sui compensi valgono solo per il singolo prestatore  non per per il complessivo dell'azienda utilizzatrice)

    Per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi  già descritti per il Libretto Famiglia ossia:

    –   € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;

    –   € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;

    –   € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;

    –  € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

    Le società sportive dovranno effettuare il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. 

    Nella circolare INPS  95 2018 è stato annunciato per consentire l’accesso delle società sportive la procedura informatica sarà implementata con una apposita sezione denominata “Società sportive steward stadi”, accessibile sempre dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all’interno del servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia” a partire dal 6 settembre 2018.

    Il Contratto di prestazione occasionale per le aziende: “Presto”

    Il Contratto di prestazione occasionale puo  essere utilizzato da:

    • le aziende (compresi lavoratori autonomi e professionisti)  che impiegano fino a 5 dipendenti,

    • enti locali  ma solo  per esigenze temporanee o eccezionali come:

    1.  nell'ambito di progetti speciali  per soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

    2.  per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; 

    3.  per attività di solidarietà, 

    4.  per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

    • Le aziende agricole, sempre sotto i 5 dipendenti, possono utilizzare solo lavoratori non iscritti all'elenco dei lavoratori agricoli m che facciano parte di  categorie particolari come pensionati, studenti, disoccupati , percettori di sostegni al reddito. 

    Sono invece ESCLUSE totalmente:

    • le aziende  settore edile e minerario
    • le aziende che operano nell'ambito di contratti di appalto. 

    L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO avviene sulla piattaforma telematica INPS.  L'utilizzatore  deve inserire i suoi dati e quelli del prestatore di lavoro,  il compenso previsto, il luogo e  la durata della prestazione., l'IBAN del prestatore di lavoro per l'accredito del compenso o l'indirizzo di recapito della notifica in caso di bonifico  fermo posta.

    Il pagamento del dovuto   potrà essere elettronico  direttamente sul sito con il sistema PAGOPA ,   anche telefonando al Contact center, oppure  utilizzando il modello di versamento F24 Elide  o Enti pubblici . E' esclusa pero la compensazione di eventuali crediti .

    Sia per la registrazione che per il pagamento è possibile l'assistenza di intermediari come professionisti e  patronati. La modalità informatica  per questi soggetti è  disponibile dal 31  Luglio 2017.

    Il contratto ha le seguenti caratteristiche economiche: 

    • Limite minimo di utilizzo  giornaliero  quattro ore 
    •  Retribuzione oraria minima:  9 euro netti  (12,5 lordi  , con contributo previdenziale   pari al 33% e 3,5 % per il premio INAIL,e 1 % per oneri di gestione all'INPS, calcolato sul totale di netto + inps-+ inail ). Per le aziende agricole si utilizza la retribuzione minima del CCNL operai agricoli e florovivaisti
    •  Tetto di spesa  complessivo per il datore di lavoro: 5mila  euro annui , max 2500 allo stesso prestatore di lavoro.
    •  Tetto di reddito per ciascun lavoratore: 5000 euro annuali totali, max 2500 con lo stesso datore di lavoro  (per disoccupati studenti e percettori di sostegni al reddito i compensi vanno conteggiati per il 75%).

    TRACCIABILITA' DELLA PRESTAZIONE 

     Vi è ancora l' obbligo di comunicazione preventiva della prestazione almeno un' ora prima   del momento di effettuazione,  e anche dell'eventuale non effettuazione o revoca dell'incarico. 

    Il prestatore di lavoro sarà avvisato con un sms e dovrà confermare a sua volta l'effettuazione della prestazione di lavoro, ad evitare abusi da parte degli utilizzatori.

    Le sanzioni in materia di prestazioni occasionali

    Come SANZIONI restano valide le  norme   già attive con i voucher per lavoro accessorio che  prevedono:

    1. Nel  caso  in  cui  vengano  superati  i  limiti  complessivi   di 5000,00 euro annui o 2.500,00  per   prestazioni   rese  da  un  singolo  prestatore   per singolo  utilizzatore  –  o,  comunque,  il  limite  di  durata  della  prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto  di lavoro si trasforma in  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  pieno  e  indeterminato.  Tale disposizione non si applica se l'utilizzatore è una Pubblica Amministrazione. 
    2. Nel caso, invece,  di  violazione  dell'obbligo  di  comunicazione  preventiva  all’Inps  delle  prestazioni  si applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma  da  €  500,00  a  euro  €  2.500,00  per  ogni  prestazione  lavorativa  giornaliera  per  cui  risulta  accertata  la  violazione.
    3. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.    

    Le novità del Decreto Dignità 2018

    La legge di conversione del decreto dignità del 9 agosto 2018 "Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali",  ha  apportato alcune modifiche in tema di prestazioni occasionali  per alcuni settori, in particolare  ampliando l'utilizzo per le aziende agricole e le aziende del settore turistico e attivando la possibilità di pagamento in contanti presso gli uffici postali.
    In agricoltura:

    • I lavoratori delle categorie particolari  che possono effettuare le prestazioni in agricoltura devono all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica autocertificare la propria condizione e di non  essere stati iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori.
    • La sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non si applica ai datori di lavoro agricolo che dimostrino che la violazione dipende da una irregolare autocertificazione fornita dal prestatore.

    Per il turismo: 

    • è possibile l'utilizzo  delle prestazioni occasionali fornite da studenti,  pensionati ecc,  nelle aziende alberghiere e delle strutture  ricettive che operano nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori »;

    In generale :

    •  è permesso il pagamento anticipato della provvista di pagamento anche tramite un intermediario abilitato, ferma  restando la responsabilita' dell'utilizzatore;
    • la comunicazione della durata della prestazione   per l'imprenditore agricolo, struttura  ricettiva  o ente locale, puo essere riferita a un  arco temporale fino a dieci giorni, invece che tre;
    •  per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di 10 giorni 
    • viene inserita la modalità di pagamento dei compensi  IN CONTANTI in qualsiasi  sportello postale, con la  presentazione di una  autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato  dall'utilizzatore. Gli oneri del pagamento  del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore.

    Allegati: