• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno Unico 2024: nuova guida virtuale con AI

    Continua l'aggiornamento dei servizi digitali INPS  per i propri utenti.

     In particolare in tema di Assegno unico e universale per i figli a carico l'istituto con il messaggio del 12 febbraio 2024 presenta  un nuovo servizio Chat   che utilizza le tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa per ottimizzare il servizio  di informazione agli utenti 

    Il cittadino che intende utilizzare l’Assistente digitale può accedere dal portale INPS alla scheda del servizio  Assegno Unico Universale e accettare l'invito ad utilizzare l'IA  per ottenere risposte alle domande relative alla prestazione, senza necessità di autenticarsi con SPID o CIE.

    Il cittadino può porre domande, chiedere di semplificare le risposte oppure di dettagliare alcuni aspetti  e la chat i risponde H24 fornendo risposte coerenti  e potendo, all’occorrenza, chiedere a sua volta precisazioni per fornire risposte più mirate.

    Il servizio è corredato  da link a servizi utili, come il simulatore importo prestazioni

    Importante sottolineare che le interazioni sono protette secondo gli standard di sicurezza più elevati, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti.

    Nel corso del primo semestre dell’anno 2024 il servizio dell’Assistente virtuale e l’intelligenza artificiale di tipo generativo verranno progressivamente applicati ad altre prestazioni erogate dall’Istituto per un accesso più rapido e intuitivo ai servizi erogati dall’Istituto.

    Avvisi INPS  per l''Assegno Unico

    Grazie alla nuova piattaforma di proattività finanziata dal PNRR l'istituto provvede  , in occasione della nascita di un figlio,  a inviare ai genitori una mail  che invita a presenta domanda per richiedere l’Assegno Unico Universale o integrare l'assegno già percepito per altri figli a carico.

    Per ricevere questo tipo di avvisi è necessario che gli utenti abbiano dato il loro consenso  a ricevere comunicazioni proattive dall’INPS

    Per ricevere contenuti personalizzati e servizi proattivi  da parte dell’Inps, gli utenti possono collegarsi al sito istituzionale e accedere alla propria area MyINPS ( accedendo con SPID)  nella quale  cliccando su “Vai ai tuoi consensi”, potranno prendere visione di tutte le informazioni rnella sezione “Adesione ai servizi proattivi” ed aderirvi cliccando su “Acconsento”.

    Assegno Unico: servizio di guide online

    Con il messaggio 2096 del 6 giugno 2023  INPS aveva comunicato che  sono state predisposte  guide personalizzate online per chi  pur avendo  diritto all'assegno unico 2023   non ha completato il rinnovo oppure ha avuto problemi  nelle procedure e non lo sta ricevendo . 

    Da un indagine interna è emerso infatti che per molti richiedenti si sono verificati problemi nel pagamento  del contributo  per mancanza di documentazione oppure per anomalie nell’abbinamento tra il codice fiscale dell’utente e l’IBAN inserito.

    Grazie ai processi di  innovazione digitale legati al PNRR inps  mette a disposizione video guide personalizzate e interattive che aiutano i richiedenti informa sullo stato della domanda presentata e che forniscono indicazioni su come procedere. 

    La guida chiarisce le modalità di soluzione dei problemi anche in caso in presentazione attraverso i patronati.

    Vengono chiariti i passaggi ad esempio  riguardanti  :

    • 1) la prosecuzione dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, allegando la documentazione richiesta nella specifica ipotesi di riferimento;
    • 2) il completamento dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, aggiornando i dati relativi al figlio divenuto maggiorenne (ad esempio, la frequenza di un corso di studio, di un tirocinio o apprendistato, servizio civile, ecc.);
    • 3) il pagamento dell’assegno, laddove nella domanda in stato di “accolta” sia stato indicato un IBAN errato o non verificabile nelle ipotesi di banche non facenti parte del circuito convenzionato con l’INPS (ad esempio, banche estere).

    Le videoguide personalizzate sono visualizzabili

    •  accedendo all’area riservata “MyINPS”, attraverso la propria identità digitale (CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS) oppure 
    • consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile”.

    Anche per questo servizio  è necessario avere esercitato l’adesione ai servizi proattivi, fornendo il proprio consenso.

    Pannello informativo importi Assegno Unico

    Si ricorda infine che dal 10 giugno  2023 è disponibile un pannello informativo  raggiungibile sempre su  www.INPS.it , riservato  a chi possiede una delle tre identità digitali per l'autenticazione (SPID, CIE e CNS) oppure agli intermediari e CAF

    Nel nuovo pannello  si possono verificare tutte le ipotesi di ricalcolo e conguaglio  sugli importi del  proprio assegno. In particolare, tutti coloro che sono stati avvisati tramite sms o e-mail delle operazioni di ricalcolo effettuate  a maggio 2023 potranno trovare i dettagli relativi alla loro posizione specifica.

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    Assegno Unico stranieri: vale anche il permesso per attesa occupazione

    Con il messaggio n. 2951 del 25.7.2022 Inps  ha chiarito  requisiti soggettivi  e i titoli di soggiorno necessari  ai cittadini extracomunitari per ottenere l'assegno unico e universale per i figli    a carico,  previsto dal d.lgs 230 2021 a partire dal 1 marzo 2022.  La disciplina è stata  integrata dalle disposizioni della normativa europea in tema di diritti sociali dei cittadini extracomunitari, illustrate dall'Istituto nella circolare 95 2022.

    Con  messaggio del 13 aprile 2023 l'istituto ha fornito specificazioni in particolare per i casi di richieste di modifica del nucleo familiare  per domande di assegno già accolte. (v. dettagli al penultimo paragrafo).

    Vediamo in sintesi i principali aspetti della normativa e segnaliamo una sentenza recente che contrasta la posizione dell'INPS in materia di Permesso per attesa occupazione (V. paragrafo 2)

    Requisiti per il diritto all'assegno unico degli stranieri

    Possono ottenere l'assegno unico universale per i figli a carico :

    • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004);
    • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
    • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per  accordi euromediterraneI
    • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., 

    Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi :

    • i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero 
    • i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30)
    •  i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.).

    In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati, sono da ritenersi utili i seguenti permessi:

    • per Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
    • per Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
    • per Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
    • per Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
    • per Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

     Permessi di soggiorno che NON danno diritto all'Assegno

    Secondo INPS NON possono essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:

    • Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
    • Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
    • Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
    • Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
    • Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
    • Visite, affari, turismo.

    ATTENZIONE :  Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate I seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere  valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

    AGGIORNAMENTO 22.09.2023

    Con la sentenza 121 2023 il Tribunale di Trento  ha contestato la posizione dell'INPS  sulla validità dei permessi di soggiorno per attesa occupazione, ai fini dell'assegno unico a cittadini extracomunitari.  Come detto sopra l'istituto lo ha inserito tra i titoli che non danno diritto all'assegno Unico.

     Il  giudice invece ha affermato che tale posizione costituisce una  discriminazione diretta  sia individuale che  collettiva  che contrasta con la norma . 

    Infatti l’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 230/2021 stabilisce che l’Auu può essere riconosciuto a chi sia «in possesso del permesso  unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi».

    Il tribunale osserva  infatti che " il permesso per attesa occupazione  autorizza lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall’iscrizione nelle liste di collocamento» dunque  tale titolo soddisfa  il requisito dell’autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per oltre sei mesi.

    Inoltre il messaggio contravviene a quanto stabilito dalla direttiva Ue 2011/98 che vieta disparità di trattamento  in tema di  sicurezza sociale nei confronti di cittadini extra Ue autorizzati a lavorare in uno Stato membro per un periodo superiore a sei mesi.

    La sentenza ordina all’istituto di previdenza di modificare  le proprie istruzioni inserendo il permesso di soggiorno per attesa occupazione  tra  i titoli validi. Inps dovrà anche provvedere alla revisione delle richieste rigettate con questa motivazione.

    Assegno unico e cittadini UK

    L'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia – compreso l’assegno unico e universale  è equiparato ai quello  dei  cittadini dell’Unione europea per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020.  Invece per cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicano le disposizioni per i cittadini extracomunitari.

    Procedura INPS per la domanda di Assegno unico 

    Dietro presentazione della domanda telematica di assegno unico e universale, il possesso dei suddetti requisiti di cittadinanza viene verificato in sede di istruttoria automatizzata in collaborazione con il ministero dell'interno ed eventualmente  con la consultazione dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav).

    In assenza di riscontri, la posizione verrà posta in stato di “Evidenza” alla Struttura territoriale e il cittadino riceverà un invito  a presentare la documentazione necessaria per l’esame della domanda.

    Assegno unico:  riesame e modifiche al nucleo familiare 

    Come già indicato con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022,  in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022 – a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, vengono accolte dalle sedi territoriali INPS   previa integrazione di istruttoria

    Nel messaggio 1375 del 13 aprile 2023  l'istituto interviene nuovamente  a  seguito di molti casi di richiesta di riesame di domande già accolte   che chiedono l’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti.

    Viene precisato che le istanze di riesame si possono presentare solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte).

    Nei casi invece in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una domanda già accolta  la stessa deve intendersi come “nuova domanda” , per la quale valgono i consueti termini  di prescrizione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, 

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    Permessi 104 e congedi: Istruzioni INPS 2023

    Le ultime istruzioni INPS in tema di congedi  e permessi legge 104 

    Sono  state pubblicate   nella circolare INPS 39 -2023  le istruzioni per l'utilizzo dei permessi legge 104 92 e congedi straordinari ai lavoratori dipendenti del settore privato alla luce del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 104 che ha recepito la direttiva comunitaria in materia di assistenza a disabili .

    Le  prime  istruzioni erano  state fornite a ridosso della pubblicazione del decreto nel messaggio 3096 2022. 

    L'Istituto fornisce alcune importanti indicazioni per il  diritto ai  benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022, in particolare in tema di 

    • assistenza al disabile possibile per più referenti 
    • prolungamento del congedo straordinario
    • diritto  ai permessi e priorità dei familiari 
    • aggiornamento dell' applicativo per fare domanda
    • istruzioni per la gestione dei permessi in Uniemens da utilizzare dal periodo di competenza MAGGIO 2023

    Assistenza legge 104 ripartita tra più referenti 

    E' eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui iI  giorni di permesso possono essere utilizzati per  l’assistenza alla  stessa persona disabile grave:

    1.  da più  soggetti  soggetti tra quelli aventi diritto, in via alternativa tra loro e
    2. dal disabile stesso , per complessivi 3 + 3 giorni di permesso mensili.

    La circolare 39 2023 specifica infatti che " rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese:

    •  dei permessi di cui  all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e
    •  dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti  che prestano assistenza.".

    Ampliamento congedo parentale

    Il prolungamento dei periodi di congedo parentale alternativo fra i genitori  non comporta la riduzione di ferie, riposi  istituti vari eccetto gli emolumenti collegabili  connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva in materia NON può prevedere modifiche peggiorative

    Congedo straordinario Legge 151-2001 per assistenza disabili: diritto e priorità

    L’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità ,  congedo regolato dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 dal 13  agosto 2023 , può essere richiesto anche dal  convivente di fatto  al pari del coniuge e della parte dell’unione civile 

    La circolare 39 prevede il seguente ordine di priorità per la  fruizione del congedo straordinario

    1) il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile 

    2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari,

    3) uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità

    4) uno dei “fratelli o sorelle conviventi” 

    5) un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile

    Il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario.

    La domanda telematica permessi  104

    L'istituto informa che la piattaforma telematica  per la  presentazione delle domande è stata aggiornata con le novità in tema di  

    • permessi legge n. 104/1992 per piu referenti dello stesso disabile
    • trasmissione della “Dichiarazione disabile” per il riconoscimento dei referenti 
    • assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, per soggetti diversi da  madre o  padre.
    • congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 ( anche per conviventi di fatto e familiari non conviventi al momento  della domanda)

    Flussi di denuncia Uniemens

    Per le comunicazioni delle denunce Uniemens da parte dei datori di lavoro privati con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali sono stati  introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio  il cui utilizzo è obbligatorio a partire dal mese di competenza maggio 2023.

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    Bonus sociali: info disponibili sul Portale famiglie INPS

    Inps  ha comunicato con il messaggio 1349  dell'11 aprile 2023  che il  Portale delle famiglie di accesso alle prestazioni INPS, a supporto della genitorialità,   è stato aggiornato con un nuovo servizio:  a breve saranno presenti  anche i  dati    relativi   ai c.d. bonus sociali per i soggetti che si trovino in una situazione di disagio economico: bonus bollette di energia, acqua e gas.

    Si ricorda infatti che i bonus sociali sono riconosciuti automaticamente alle famiglie con ISEE inferiore ad una certa soglia (nel 2023 15mila euro).

    Gli interessati per accedere ai bonus devono quindi presentare le DSU aggiornate ogni anno all'INPS .

     Per chi ha diritto, i dati sono poi  trasmessi automaticamente dall'INPS al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico spa  e da questo all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) che gestisce i prezzi dell'energia e gli sconti alle famiglie aventi diritto .

    Fino ad oggi i cittadini non avevano la possibilità di conoscere in che data questa comunicazione veniva effettuata e di ipotizzare quindi da quando  il bonus era attivo .

    L’integrazione della nuova funzionalità “Informazioni Bonus Sociali”, nella homepage  Portale delle famiglie, permette ora  all’utente di sapere la data effettiva di trasmissione della propria DSU da parte dell’INPS all’Acquirente Unico S.p.A.

    ATTENZIONE Al portale si accede  dal sito www.inps.it digitando Portale per le famiglie – utilizza il servizio 

    Sono richiesti  SPID,di livello 2, oppure Carta identità elettronica o Carta nazionale dei servizi CNS. 

    (La nuova funzione data per già attiva non risulta presente in realtà alla data del 13 aprile;  probabile l'implementazione  nei prossimi giorni – n.d.r.)

     Si prevede che gli utenti possano visualizzare,  a partire dal momento di trasmissione della DSU  da parte dell'INPS:

    •  Protocollo DSU, 
    • Anno presentazione DSU, 
    • Data trasmissione.

    Se le informazioni non sono riportate significa che la DSU non è stata  ancora materialmente trasmessa.

    Portale delle famiglie: i servizi collegati

    il Portale  delle famiglie INPS è un progetto che fa parte degli obiettivi del PNRR e  prevede l’accesso ai servizi di  

    • prestazioni  economiche per la  famiglia, 
    • il sistema ISEE,
    •  il supporto di un assistente virtuale informativo e 
    • alcune simulazioni di prestazioni.

    In particolare  ad oggi sono  presenti le prestazioni riguardanti:

    • Assegno unico e universale per i figli a carico
    • Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione
    • Assegno di Natalità (Bonus Bebè)
    • Assegno di maternità dello Stato
    • Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti
    • Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata
    • Indennità per congedo parentale per lavoratori e lavoratrici autonome
    • Indennità per congedo di maternità e di paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendenti
    • Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi

    È possibile, inoltre, consultare i dati storici relativi alle seguenti prestazioni non piu attive:

    • Assegno temporaneo per i figli minori;
    • Assegno di natalità (Bonus bebè);
    • Bonus baby-sitting e centri estivi.
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    Maternità: contributi figurativi in misura piena

    La  contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere  va accreditata in misura piena, senza la  cosiddetta "contrazione"  generalmente  prevista dall'art 7  del DL 46 1983 per i contributi figurativi.

    L'indirizzo è stato specificato nei giorni scorsi dall'INPS nel messaggio interno n 1215 2023 ,  rivolto principalmente alle sedi territoriali.

     Vediamo maggiori dettagli  sulla normativa in materia e sulle nuove istruzioni INPS

    Contribuzione figurativa 

    La contribuzione figurativa è l' accredito convenzionale di contributi a carico della gestione di competenza(cioè senza oneri per il lavoratore o per il datore di lavoro   nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.

    L’art. 7 comma 1 del DL 463/83 ha stabilito però che  il numero dei contributi settimanali IVS  da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini  delle pensioni INPS,  copre tutte le settimane   di interruzione solo se risulti erogata o  dovuta  figurativamente  una retribuzione non inferiore al 30% del trattamento minimo mensile  in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. 

    La contrazione non è applicabile ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

    Contributi figurativi maternità 2023

    L'istituto specifica , a seguito di un confronto con il Ministero del lavoro, nel messaggio n. 1215/2023,  che  il regime della "contrazione " non è applicabile ai periodi relativi a 

    • congedo di maternità e di paternità, 
    • congedi genitoriali siA  in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro.

    L' esclusione  si giustifica con  il principio di  tutela a livello costituzionale della  maternità e paternità 

    Il messaggio n. 1215/2023  precisa  che non rientrano nell’ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto che della misura  dell'assegno pensionistico tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro che prevedrebbe una retribuzione pari al 30% ) e indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento  e  dalla modalità di  calcolo della contribuzione figurativa accreditabile.

    Alla luce del chiarimento ministeriale l’Istituto comunica inoltre che i  sistemi informatici interni di controllo del minimale contributivo sono stati aggiornati di conseguenza.

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    Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2023

    E' stata pubblicata il  14 marzo 2023  la  Circolare Inps n. 28  che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensioni  per i  soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. 

    Si tratta  ricordiamo di:

    • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e 
    • pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

    La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. 

    Importi assegni familiari 2023 

    Gli  importi delle prestazioni sono i seguenti

    •  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

     Le tabelle allegate alla circolare forniscono tutti  i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023 

    L'istituto ricorda che i  limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2022 è stata pari allo 1,5%. 

     Di conseguenza: 

    •  il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2023  è fissato all'importo mensile di 523,83 euro  e i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2023:
    •  793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

    I nuovi limiti valgono anche  in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). 

    Attenzione sempre  al fatto che  il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che  ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli , prevede anche che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari.

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    Congedi parentali 2022: istruzioni e scadenze per le domande

    I decreto 105 2022 in recepimento della direttiva europea in tema di equilibrio Vita lavoro per i cittadini della UE, in vigore dal 13 agosto 2022 ha introdotto ampie modifiche alla disciplina dei congedi  per i genitori.Con la circolare 122 del 27 ottobre 2022, Inps  ha fornito le istruzioni generali  su

    • congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico 
    • periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, 
    • periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato
    •  diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U.

    Con il messaggio 4025 dell'8 novembre l'istituto ha comunicato  la disponibilità di alcune nuove procedure informatiche aggiornate, mentre il 25 novembre Inps ha comunicato con il messaggio  4265-2022 che sono disponibili anche le domande telematiche per i congedi di paternità dei lavoratori autonomi  che possono fare ora richiesta online. Vedi all'ultimo paragrafo le tempistiche.

    Si specifica che  non sono ancora aggiornate invece le domande per:

    • l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e
    •  il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto

    Gli interessati potranno fruire  comunque delle relative tutele comunicandole ai datori di lavoro e  regolarizzando la presentazione della domanda telematica all’INPS.

    Di seguito le principali indicazioni  della circolare  sulle novità e sui tempi di applicazioni. Qui il testo integrale della circolare 

     Congedo di paternità  obbligatorio dipendenti

    Il D.lgs n. 105/2022, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, sostituendoli  con:

    1.  congedo obbligatorio e 
    2. congedo alternativo (art 28 per assenza della madre)

    applicabile sia al lavoro privato che pubblico.

    Il congedo obbligatorio  di paternità:

    1. può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi,  per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
    2. Il lavoratore ha diritto all'indennità del 100% della retribuzione imponibile 
    3.  In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
    4. è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
    5.  si applica anche al padre adottivo o affidatario.
    6. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.
    7.  Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento

    Novità importante:  la sanzione amministrativa sale  da euro 516 a euro 2.582  in caso il datore di lavoro non consenta la  fruizione del congedo .

    Oltre  alla sanzione il datore di lavoro   nei due anni successivi alla violazione del diritto non può ottenere la certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province .

    Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti,compresi:

    • – i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U.;
    • – i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo, 

    purché in presenza di rapporto di lavoro  al momento  del congedo. 

    Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al  può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro,

    La circolare fornisce le specifiche indicazioni operative per i datori di lavoro privati con esempi pratici anche di fruizione del congedo alternativo (art 28 per i casi di morte o grave malattia della madre), sul calcolo dell'indennità e  sulle modalita per la presentazioine delle domande

    Congedi parentali dipendenti  settore privato 

    Il nuovo D.lgs n. 105/2022 aumenta

    1.  il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali.
    2.  l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

    Nelle tabelle seguenti il riepilogo delle nuove tempistiche , prima e dopo la riforma:

    CONGEDI TOTALI PRIMA DELLA RIFORMA DOPO LA RIFORMA 

    totale dei mesi di congedo spettanti

    10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    CONGEDI MADRE

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    totale mesi di congedo spettanti

    6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    CONGEDI PADRE

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    totale mesi di congedo spettanti

    6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in fami

    Congedo parentale per i lavoratori autonomi in Gestione separata

    Il D.lgs n. 105/2022  è intervenuto 

    • ampliando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino ai 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento preadottivo.
    • riconoscendo a  ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi
    • Non è prevista la tutela del “genitore solo”.
    • non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati e il congedo non è fruibile in modalità oraria.

    Di seguito una tabella riepilogativa dei limiti individuali e di coppia : 

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    Genitore madre

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano 0 mesi)

    3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia(al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)

    Genitore padre

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano 0 mesi)

    3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)

    Entrambi i genitori

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    Maternità anticipata per gravidanza a rischio – lavoratrici autonome

    La novella normativa introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

    La circolare precisa che:

    •  la lavoratrice autonoma deve prresentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze .
    •  se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria
    • è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità[14].
    •  non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa
    • Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022.
    •  in attesa dei necessari aggiornamenti informatici della piattaforma inps si puo fare  richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando, dove previsto, successivamente la fruizione.

    Aggiornamento domande telematiche

    Come detto il messaggio 4025 dell'8 novembre 2022  informava che è  stata resa disponibile la piattaforma telematica per l'invio delle domande relative  a:

    1. i congedi parentali  dei dipendenti e degli iscritti alla gestione separata 
    2. i congedi facoltativi del padre

    Il messaggio precisa che:

    • le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data  della domanda  purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022) e la data di pubblicazione del  messaggio.
    • Per i periodi di congedo parentale successivi le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
    •  per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.
    • Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre , la  procedura  consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.

     Con il messaggio 4265 è stato comunicato il rilascio delle implementazioni informatiche  per:

    • il congedo parentale dei lavoratori autonomi 

    Si specifica che  le domande possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda  purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022) e la data di pubblicazione del messaggio 25.11.2022.

    Per i periodi di congedo parentale successivi le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

    Viene ricordato anche che  durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.