-
Congedo paternità obbligatorio: chiarimenti sulla prescrizione
A seguito di richieste di chiarimenti giunte dagli uffici territoriali INPS ha pubblicato il messaggio 4301 che precisa i termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che sono annuali e in questo differiscono dai termini ordinari delle prestazioni INPS.
Prescrizione del congedo di paternità obbligatorio
Il termine di prescrizione del congedo di paternità obbligatorio è di un anno , in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, come per per l’indennità di malattia.
L'istituto precisa che questo termine deriva dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità, all’articolo 22, comma 2 dello stesso Testo Unico
Ricordiamo che la prescrizione è la durata di un diritto che puo essere sospesa
Decadenza congedo obbligatorio padri
Anche per quanto riguarda la decadenza ( che consiste invece nel termine perentorio entro il quale va esercitato un diritto e non puo essere interrotto dai soggetti coinvolti), si conferma l’applicazione del termine sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 sulla base di orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe . La motivazione di questo termine spiega l'istituto è dovuta alla natura intrinseca di tale prestazione, che è una forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo, parificata al termine entro il quale viene goduto il congedo di maternità.
-
Il congedo parentale 2024
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato l’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
In particolare si prevede l'aumento dell'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)
- all'80% per due mesi nel 2024 e
- all'80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps ha fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Nel messaggio del 26 aprile l'istituto spiega un ulteriore possibilità operativa per i datori di lavoro. Vedi ultimo paragrafo
AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024
L'INPS, con il Messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, comunica un ulteriore aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore aderenti recenti modifiche . Si richiede in particolare l'inserimento della data di fine congedo se l'evento è riferito al 2022 o 2023 . Questo per consentire l'evasione delle richieste in ordine cronologico.
Non è necessario invece per gli eventi nascita o ingresso in famiglia che si realizzano nel 2024.
Inoltre l'Istituto precisa che non è richiesta una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni.
Congedo parentale le novità dal 2022
Sul tema la normativa DLgs. 151/2001 è stata oggetto di molte modifiche nel 2022 e 2023 .In particolare :
- con il d.lgs 105 2021 il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido)
- Con la legge 197 2022 è stato previsto che dal 2023 , a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi al 30%.
Interessante notare che quest'ultima misura era inizialmente rivolta solo alle madri, in controtendenza rispetto alle raccomandazioni della direttiva europea, sulla parità dei sessi e infatti durante l'iter parlamentare la norma è stata estesa anche ai padri.
Durata dei congedi parentali
Attualmente sulla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell'astensione per almeno tre mesi , per cui si aggiunge un mese ulteriore)
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
In merito INPS ha fornito le istruzioni con le circolari 122 2022 e 45 2023
Tabella limiti congedi parentali
congedi parentali dal 2024 LIMITE INDIVIDUALE LIMITE COMPLESSIVO 6 MESI sia per il padre che per la madre in alternativa
entro i 6 anni (7 per il padre che si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi)10 MESI entro i 12 anni (11 mesi per il padre che si astiene per almeno 3 mesi Indennizzo Congedi parentali 2024
Nell'ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi
- – alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
- – al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- – a entrambi i genitori , in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
- – sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti, per ogni figlio.
Indennità secondo mese all'80% dal 2024: istruzioni operative e Uniemens
Nella circolare 57 2024 , giunta con molto ritardo l'istituto chiarisce finalmente le modalità operativo per la fruizione dell'indennità.
Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).
Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell'indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l'80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici
Si segnala in particolare che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata al 80%/60% :
- è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
- mentre per i nati nel 2023 , spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.
- In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgente
Dal punto di vista procedurale, l'ente ha implementato nuovi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso Uniemens o per la restituzione di quello retribuito in misura standard da utilizzare entro il flusso di giugno 2024.
I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria[3] e ad altri Fondi speciali, sono :
- “PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
- Successivamente le correzioni potranno essere effettuate solo tramite procedure di regolarizzazione.
Ai fini del conguaglio, i datori di lavoro del settore privato devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”.
AGGIORNAMENTO 26 APRILE 2024
Nel messaggio 1629 del 26 aprile INPS comunica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% :
- sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024
- valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>
- con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.
AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO 2024
INPS ha reso noto con il messaggio 2283 2024 di alcune modifiche alla procedura telematica delle domande e fornisce nuove istruzioni operative anche ai datori di lavoro e agli operatori di sede.
Le novità cercano di ovviare alle difficolta di applicazione della norma che prevede l’indennità maggiorata:
- per un mese all’80% nel 2023 e
- per due mesi all’80% nel 2024
solo per i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 nel primo caso e dopo il 31 dicembre 2023 nel secondo. In assenza di tali dati nella domanda di congedo, i datori di lavoro hanno dovuto reperirli autonomamente,con alto rischio di errori.
Il flusso di acquisizione delle domande di congedo parentale è stato ora modificato per permettere a richiesta di indennità con aliquota maggiorata fornendo i necessari dettagli.
Durante la compilazione della domanda telematica, il lavoratore dovrà selezionare la nuova dichiarazione "Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata" nella sezione "Dati domanda".
Se la data di parto o di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricade nel 2022, il lavoratore dovrà inserire almeno una delle seguenti date:
- data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.
-
Assegno Unico 2024: nuova guida virtuale con AI
Continua l'aggiornamento dei servizi digitali INPS per i propri utenti.
In particolare in tema di Assegno unico e universale per i figli a carico l'istituto con il messaggio del 12 febbraio 2024 presenta un nuovo servizio Chat che utilizza le tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa per ottimizzare il servizio di informazione agli utenti
Il cittadino che intende utilizzare l’Assistente digitale può accedere dal portale INPS alla scheda del servizio Assegno Unico Universale e accettare l'invito ad utilizzare l'IA per ottenere risposte alle domande relative alla prestazione, senza necessità di autenticarsi con SPID o CIE.
Il cittadino può porre domande, chiedere di semplificare le risposte oppure di dettagliare alcuni aspetti e la chat i risponde H24 fornendo risposte coerenti e potendo, all’occorrenza, chiedere a sua volta precisazioni per fornire risposte più mirate.
Il servizio è corredato da link a servizi utili, come il simulatore importo prestazioni
Importante sottolineare che le interazioni sono protette secondo gli standard di sicurezza più elevati, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti.
Nel corso del primo semestre dell’anno 2024 il servizio dell’Assistente virtuale e l’intelligenza artificiale di tipo generativo verranno progressivamente applicati ad altre prestazioni erogate dall’Istituto per un accesso più rapido e intuitivo ai servizi erogati dall’Istituto.
Avvisi INPS per l''Assegno Unico
Grazie alla nuova piattaforma di proattività finanziata dal PNRR l'istituto provvede , in occasione della nascita di un figlio, a inviare ai genitori una mail che invita a presenta domanda per richiedere l’Assegno Unico Universale o integrare l'assegno già percepito per altri figli a carico.
Per ricevere questo tipo di avvisi è necessario che gli utenti abbiano dato il loro consenso a ricevere comunicazioni proattive dall’INPS
Per ricevere contenuti personalizzati e servizi proattivi da parte dell’Inps, gli utenti possono collegarsi al sito istituzionale e accedere alla propria area MyINPS ( accedendo con SPID) nella quale cliccando su “Vai ai tuoi consensi”, potranno prendere visione di tutte le informazioni rnella sezione “Adesione ai servizi proattivi” ed aderirvi cliccando su “Acconsento”.
Assegno Unico: servizio di guide online
Con il messaggio 2096 del 6 giugno 2023 INPS aveva comunicato che sono state predisposte guide personalizzate online per chi pur avendo diritto all'assegno unico 2023 non ha completato il rinnovo oppure ha avuto problemi nelle procedure e non lo sta ricevendo .
Da un indagine interna è emerso infatti che per molti richiedenti si sono verificati problemi nel pagamento del contributo per mancanza di documentazione oppure per anomalie nell’abbinamento tra il codice fiscale dell’utente e l’IBAN inserito.
Grazie ai processi di innovazione digitale legati al PNRR inps mette a disposizione video guide personalizzate e interattive che aiutano i richiedenti informa sullo stato della domanda presentata e che forniscono indicazioni su come procedere.
La guida chiarisce le modalità di soluzione dei problemi anche in caso in presentazione attraverso i patronati.
Vengono chiariti i passaggi ad esempio riguardanti :
- 1) la prosecuzione dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, allegando la documentazione richiesta nella specifica ipotesi di riferimento;
- 2) il completamento dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, aggiornando i dati relativi al figlio divenuto maggiorenne (ad esempio, la frequenza di un corso di studio, di un tirocinio o apprendistato, servizio civile, ecc.);
- 3) il pagamento dell’assegno, laddove nella domanda in stato di “accolta” sia stato indicato un IBAN errato o non verificabile nelle ipotesi di banche non facenti parte del circuito convenzionato con l’INPS (ad esempio, banche estere).
Le videoguide personalizzate sono visualizzabili
- accedendo all’area riservata “MyINPS”, attraverso la propria identità digitale (CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS) oppure
- consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile”.
Anche per questo servizio è necessario avere esercitato l’adesione ai servizi proattivi, fornendo il proprio consenso.
Pannello informativo importi Assegno Unico
Si ricorda infine che dal 10 giugno 2023 è disponibile un pannello informativo raggiungibile sempre su www.INPS.it , riservato a chi possiede una delle tre identità digitali per l'autenticazione (SPID, CIE e CNS) oppure agli intermediari e CAF
Nel nuovo pannello si possono verificare tutte le ipotesi di ricalcolo e conguaglio sugli importi del proprio assegno. In particolare, tutti coloro che sono stati avvisati tramite sms o e-mail delle operazioni di ricalcolo effettuate a maggio 2023 potranno trovare i dettagli relativi alla loro posizione specifica.
-
Congedo maternità: indennità anche senza certificato telematico
Il congedo di maternità obbligatorio non puo essere ridotto dall'INPS per il mancato invio nei tempi richiesti del certificato medico digitale .
Lo afferma l'istituto stesso in un messaggio interno alle proprie sedi. adeguandosi alle indicazioni della Cassazione e della giurisprudenza di merito che hanno piu volte rimarcato che il congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi è un diritto "indisponibile" ( vedi sotto i dettagli sulle sentenze).
Vediamo cosa prevede quindi l'istituto in caso di mancato invio del certificato.
Congedo di maternità e invio del certificato di gravidanza: chiarimenti INPS
Nel messaggio INPS 287 del 22 gennaio 2024 si conferma che l'invio del certificato telematico di gravidanza è obbligatorio ai fini del congedo e che spetta al medico delSSN, ; ciononostante
considerato che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice, che deriva dal divieto assoluto di adibizione al lavoro,peraltro, penalmente sanzionato il diritto al congedo di maternità non è disponibile (cfr. Cass. n. 10180/2013 ultimo paragrafo) e non puo quindi essere precluso se il medico certificatore non abbia proceduto al rituale invio del certificato telematico.
In questi casi, per la corretta gestione delle domande di maternità l'istituto prevede che
1. Qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto successivamente ma PRIMA della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato
2. nei casi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione;
3. nei casi in cui si in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;
4. In caso di totale assenza della documentazione menzionata, il periodo di congedo di maternità andra calcolato a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.
Congedo di maternità flessibile e obbligo di certificato – Tribunale di Milano 2021
Una sentenza del Tribunale di Milano dell'11 dicembre 2021 ha riguardato una lavoratrice dipendente che intendeva fruire del congedo obbligatorio in forma flessibile ossia da un mese prima del parto al 4 mese dopo la nascita del bambino .La lavoratrice aveva regolarmente inviato la documentazione sulla gravidanza all'INPS e aveva poi inviato prima del settimo mese, per la richiesta di flessibilità la certificazione medica asseverata dal medico del lavoro che attestava che la continuazione della attività lavorativa durante l'ottavo mese non era pericolosa.
La sede territoriale inps chiedeva successivamente l'invio di un ulteriore certificato in forma digitale relativo alla data presunta del parto, come previsto dalle istruzioni fornite nella circolare INPS 82 2017 ma la dipendente non riusciva ad ottenerlo dal medico di base e consegnava la copia cartacea alla sede INPS.
La domanda veniva quindi rigettata proprio per la mancanza della certificazione digitale, con riconferma del rifiuto anche a seguito di richiesta di riesame, perche la certificazione cartacea non risultava rilasciata nella tempistica prevista
La lavoratrice si è quindi rivolta al tribunale di Milano che le ha dato ragione in quanto le motivazioni di rigetto dell'INPS riguardano l'ambito puramente formale. I giudici hanno evidenziato che nella sostanza il diritto della lavoratrice era indubbio in quanto le certificazioni mediche sulla possibilità di lavoro anche nell'ottavo mese erano state fornite prima della scadenza .
La Cassazione 10180/2013 sull'indennità di maternità
La sentenza di Milano richiama anche il principio espresso dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. 10180/2013) secondo cui il diritto al congedo di maternità è indisponibile rispetto alla volontà delle parti.
Cio significa che la consegna di un certificato medico in ritardo non puo avere conseguenze sul diritto all'indennità piena dovuta per il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi.
Nel caso di specie una lavoratrice madre aveva continuato a lavorare anche durante l'ottavo mese di gravidanza presentando però il certificato per la maternità flessibile oltre il settimo mese e l'inps anche in quel caso aveva detratto una parte dell'indennità di maternità , quella relativa al quarto mese successivo al parto.
La Corte ha respinto il ricorso presentato dall'Istituto, sottolineando come il periodo di maternità contempla un'astensione dal lavoro di cinque mesi per la lavoratrice madre, da tutelare comunque in quanto si tratta di un diritto "indisponibile". La mancata presentazione preventiva della documentazione non puo comportare conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità.
-
Assegno Unico stranieri: vale anche il permesso per attesa occupazione
Con il messaggio n. 2951 del 25.7.2022 Inps ha chiarito requisiti soggettivi e i titoli di soggiorno necessari ai cittadini extracomunitari per ottenere l'assegno unico e universale per i figli a carico, previsto dal d.lgs 230 2021 a partire dal 1 marzo 2022. La disciplina è stata integrata dalle disposizioni della normativa europea in tema di diritti sociali dei cittadini extracomunitari, illustrate dall'Istituto nella circolare 95 2022.
Con messaggio del 13 aprile 2023 l'istituto ha fornito specificazioni in particolare per i casi di richieste di modifica del nucleo familiare per domande di assegno già accolte. (v. dettagli al penultimo paragrafo).
Vediamo in sintesi i principali aspetti della normativa e segnaliamo una sentenza recente che contrasta la posizione dell'INPS in materia di Permesso per attesa occupazione (V. paragrafo 2)
Requisiti per il diritto all'assegno unico degli stranieri
Possono ottenere l'assegno unico universale per i figli a carico :
- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004);
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per accordi euromediterraneI
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U.,
Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi :
- i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero
- i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30)
- i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.).
In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati, sono da ritenersi utili i seguenti permessi:
- per Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- per Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- per Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- per Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
- per Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).
Permessi di soggiorno che NON danno diritto all'Assegno
Secondo INPS NON possono essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
- Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
- Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
- Visite, affari, turismo.
ATTENZIONE : Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate I seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
AGGIORNAMENTO 22.09.2023
Con la sentenza 121 2023 il Tribunale di Trento ha contestato la posizione dell'INPS sulla validità dei permessi di soggiorno per attesa occupazione, ai fini dell'assegno unico a cittadini extracomunitari. Come detto sopra l'istituto lo ha inserito tra i titoli che non danno diritto all'assegno Unico.
Il giudice invece ha affermato che tale posizione costituisce una discriminazione diretta sia individuale che collettiva che contrasta con la norma .
Infatti l’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 230/2021 stabilisce che l’Auu può essere riconosciuto a chi sia «in possesso del permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi».
Il tribunale osserva infatti che " il permesso per attesa occupazione autorizza lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall’iscrizione nelle liste di collocamento» dunque tale titolo soddisfa il requisito dell’autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per oltre sei mesi.
Inoltre il messaggio contravviene a quanto stabilito dalla direttiva Ue 2011/98 che vieta disparità di trattamento in tema di sicurezza sociale nei confronti di cittadini extra Ue autorizzati a lavorare in uno Stato membro per un periodo superiore a sei mesi.
La sentenza ordina all’istituto di previdenza di modificare le proprie istruzioni inserendo il permesso di soggiorno per attesa occupazione tra i titoli validi. Inps dovrà anche provvedere alla revisione delle richieste rigettate con questa motivazione.
Assegno unico e cittadini UK
L'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia – compreso l’assegno unico e universale è equiparato ai quello dei cittadini dell’Unione europea per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Invece per cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicano le disposizioni per i cittadini extracomunitari.
Procedura INPS per la domanda di Assegno unico
Dietro presentazione della domanda telematica di assegno unico e universale, il possesso dei suddetti requisiti di cittadinanza viene verificato in sede di istruttoria automatizzata in collaborazione con il ministero dell'interno ed eventualmente con la consultazione dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav).
In assenza di riscontri, la posizione verrà posta in stato di “Evidenza” alla Struttura territoriale e il cittadino riceverà un invito a presentare la documentazione necessaria per l’esame della domanda.
Assegno unico: riesame e modifiche al nucleo familiare
Come già indicato con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022, in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022 – a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, vengono accolte dalle sedi territoriali INPS previa integrazione di istruttoria
Nel messaggio 1375 del 13 aprile 2023 l'istituto interviene nuovamente a seguito di molti casi di richiesta di riesame di domande già accolte che chiedono l’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti.
Viene precisato che le istanze di riesame si possono presentare solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte).
Nei casi invece in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una domanda già accolta la stessa deve intendersi come “nuova domanda” , per la quale valgono i consueti termini di prescrizione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
-
Assegno Unico 2023: tabella importi, conguagli, istruzioni
Pubblicata dall'INPS la circolare di istruzioni aggiornate sull'Assegno Unico dopo le modifiche intervenute con la legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Si tratta della circolare 41 del 7 aprile 2023.
Ricordiamo che per il secondo anno di vigenza del nuovo sostegno ai genitori, ( che decorre da marzo a febbraio) sono stati incrementati gli importi per le famiglie numerose , per i figli fino a tre anni e per i figli con disabilità
Vediamo di seguito una sintesi della circolare con i nuovi importi (dettagliati QUI nell'allegato 1), esempi e istruzioni per la presentazione dell'ISEE, che ricordiamo è sempre obbligatoria per avere diritto all'importo aggiornato con la situazione familiare.
C'è tempo fino al 30 giugno 2023 per ottenere gli importi arretrati di assegno unico da gennaio 2023.
Assegno unico: esempi calcolo importi e maggiorazioni
Per effetto della legge di bilancio dalla mensilità di gennaio 2023:
- aumentano del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno.
- aumentano del 50% gli importi dell'Assegno unico per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita
- aumenta del 50% la maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico,
- diventano definitivi gli aumenti degli importi per i figli disabili maggiorenni:
- ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
- l'incremento delle maggiorazioni è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024
Esempio – Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un ISEE 2023 pari a 20.000 euro. Importi spettanti:
169,70 euro per ciascun figlio minorenne;
82,60 euro per il figlio maggiorenne;
102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;
81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.
Il totale mensile spettante sarà pari a 605,70 euro.
Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e l’incremento di tale maggiorazione, di cui al comma 9-bis del medesimo articolo 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.
Si ricorda che le maggiorazioni transitorie previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, sono state introdotte con l’obiettivo di garantire che gli importi percepiti a titolo di AUU non siano inferiori a quelli che erano percepiti nel previgente regime dell’Assegno al nucleo familiare (ANF). Tali maggiorazioni si applicano a condizione che:
- a) il valore dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente non sia superiore a 25.000 euro;
- b) gli ANF siano stati percepiti effettivamente nel corso del 2021.
Assegno unico e universale: rivalutazione annuale e conguagli
Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2023 e le soglie ISEE sono rideterminati sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall 'ISTAT per il 2022.
I nuovi importi dell’assegno e le relative soglie ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, sono contenuti nell'allegato 1 della circolare.
AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO 2023
Con il messaggio 1947 del 26 maggio 2023 INPS precisa che è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso del 2022 e primi mesi del 2023.
Si effettueranno quindi a partire dalle mensilità di aprile 2023 i conguagli sia a debito che a credito .
Il recupero di eventuali somme indebitamente erogate viene effettuato:
- attraverso la “compensazione con i crediti”
- sempre nei limiti nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata quindi con eventuale rateazione fino a 72 rate.
- la trattenuta non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro.
E' possibile acquisire tutti i dettagli rivolgendosi al Contact Center integrato ovvero alle Strutture INPS.
Nel messaggio sono specificati in dettaglio i criteri e due esempi pratici di conguaglio degli importi di Assegno unico 2023
Assegno Unico e presentazione dell’ISEE: novità
A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che avevano fatto domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2022, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, NON E' NECESSARIO ripresentarne una nuova.
Si conferma invece la necessità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), annuale.
ATTENZIONE: l’INPS procede calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022.
Infatti la normativa prevede che, per salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, in deroga alla disciplina generale l'importo degli assegni di gennaio e febbraio farà ancora riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre benché scaduto.
Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023 sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.
- Se al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non risultasse ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, ma
- se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi dovuti e i relativi arretrati.
La circolare fornisce il seguente esempio nel caso di nuovo nato nel 2023
Esempio
Nel nucleo familiare, non percettore di AUU, è presente un nuovo nato nel mese di gennaio 2023. In tale caso, la domanda di AUU per il nuovo nato può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre corrispondenti al settimo e all’ottavo mese di gravidanza.
Se l’utente presenta a marzo 2023 sia la domanda di AUU sia l’ISEE in cui è presente il minore, le rate di novembre e dicembre 2022 saranno calcolate sulla base della soglia ISEE 2023, ma applicando gli importi delle tabelle vigenti per l’anno 2022, mentre, le rate di gennaio e febbraio 2023, nonché le mensilità successive dell’anno di competenza saranno calcolate sulla base dell’ISEE 2023 e degli importi vigenti per l’anno 2023.
Se l’utente presenta la domanda di AUU a marzo 2023 e l’ISEE in cui è presente il minore a giugno 2023, ossia dopo i 120 giorni dalla nascita, detto ISEE sarà preso in considerazione esclusivamente per le mensilità con decorrenza da marzo 2023, mentre le mensilità precedenti (novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) saranno corrisposte al minimo.
Assegno Unico 2023: novità permessi di soggiorno
L'istituto richiama il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022 e la circolare 23 2022 in merito ai titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’Assegno unico e universale.
Viene anche precisato che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso ed è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023.
Assegno Unico 2023: calendario pagamenti
Nella circolare si specifica anche una novità per quanto riguarda i pagamenti dell'assegno Unico, che si svolgeranno con il seguente caalendario fisso:
- dal 10 al 20 di ogni mese, grazie a un'istruttoria semplificata delle domande di AUU – sarà corrisposto l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente;
- dal 20 al 30, saranno messi in pagamento gli importi relativi alle nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che – rispetto al mese precedente – subiscono variazioni in ragione di mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e dell'Isee.
-
Congedo parentale 80%: si può suddividere tra i genitori
Pubblicate dall'INPS le istruzioni operative sul congedo parentale con indennità all'80 % previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
Si ricorda che la novità riguarda i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 e prevede l'innalzamento dal 30 all' 80% per .una sola mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), dopo i congedi obbligatori.
La circolare 45 del 16 maggio 2023 (pubblicata ieri) fornisce le istruzioni operative esclusivamente per il settore privato.
Congedo parentale 80%: fruizione ripartita tra i genitori
La circolare sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi Possibile anche utilizzarla da entrambi negli stessi giorni e per lo stesso figlio, come per tutti i periodi di congedo parentale. Viene fornito il seguente
ESEMPIO
Due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.
Quindi :il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta complessivamente indennizzato come segue:
– un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);
– 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione AGO dipendenti.
Congedo parentale 80%: quando e chi lo può utilizzare
Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, e i termini temporali , l'istituto chiarisce quindi che:
- i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione, i cui congedi obbligatori siano terminati entoro al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
- i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro ), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione
- La nuova norma interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
- spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo
- in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, rileva SOLO il termine finale del periodo di paternità.
In merito la circolare riporta alcuni esempi di applicazione.
Mese di Congedo parentale 80%: presentazione della domanda
La domanda di congedo parentale va presentata esclusivamente in modalità telematica tramite
- – portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi dallhome page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- – tramite il Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- – tramite i servizi gratuiti degli Istituti di patronato,
Mese di Congedo parentale 80%: codici Uniemens nuovi e correzione
La circolare 45 specifica in dettaglio la compilazione del flusso uniemens per il quale i nuovi codici evento da utilizzare a partire dal periodo di competenza luglio 2023 sono:
- “PG0”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG1”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzatiin misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
Va evidenziato quindi che fino a giugno 2023 il conguaglio non potàa superare il 30% cento. I datori di lavoro devono attendere ulteriori indicazioni per recuperare eventuali anticipi
L'INPS annuncia anche ulteriori indicazioni per le comunicazioni già effettuate con i vecchi codici .
Infine viene corretto quanto comunicato in precedenza chiarendo che che il codice utile per il conguaglio delle indennità relative agli eventi contraddistinti dal codice “MA2” (congedo parentale, entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti entro i 6 anni di età del bambino) è “L050” e non “L053”.