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Bonus nido: novità 2024 e FAQ
L'importo del bonus per asili nido e supporto domiciliare aumenta nel 2024 per le famiglie con almeno due figli sotto i 10 anni.
La legge di bilancio 2024 approvata dal Governo e pubblicata in GU il 30 .12. 2023 prevede un significativo incremento economico ma abbastanza selettivo: in particolare si porta a 3600 euro il contributo annuo per
- famiglie fino a 40mila euro di ISEE,
- per le nascite/adozioni che si verificano dal 1 gennaio 2024,
- in presenza anche di un primo figlio di età non superiore a 10 anni.
Vale la pena ricordare che i rimborsi non possono superare quanto effettivamente pagato agli asili nido o alle baby sitter ed erano nel 2023 al massimo:
- circa 270 euro al mese con ISEE fino a 25mila euro (3000 euro all'anno)
- circa 227 euro al mese con ISEE da 25mila a 40mila euro (2500 euro all'anno)
- circa 136 euro al mese con ISEE pari o sopra i 40mila euro (1500 euro all'anno).
Se non si presenta l' ISEE viene erogato l'importo minimo, che resta invariato nel 2024 per le famiglie appunto con ISEE sopra i 40mila euro e/o con un unico figlio.
Le istruzioni INPS aggiornate per il 2024 sono state fornite con il messaggio 1024 del 11 marzo 2024. Leggi i dettagli in BONUS nido 2024 al via le domande.
Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'agevolazione
Bonus nido: come funziona, a chi spetta
Il Bonus asilo nido/supporto domiciliare misura, introdotta nel 2016 e ormai passata a regime, cioè definitiva, offre un contributo per:
- il pagamento di rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati , (art.3) oppure
- il pagamento di assistenza domiciliare ai bambini fino a tre anni che non possono frequentare il nido per patologie croniche (art.4).
L'importo varia sulla base dell'ISEE familiare.
Le domande e il pagamento sono gestiti dall'Inps.
Il Bonus nido spetta a:
- cittadini italiani e comunitari residenti in Italia o in uno dei Paesi europei
- cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno anche non permanente (per : lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del D.lgs n. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; lavoro stagionale (art. 24 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; assistenza minori (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi ); protezione speciale; casi speciali (artt. 18 e 18 bis del D.lgs n. 286/1998,).
La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo e, tenuto conto della direttiva 2011/98/UE, in possesso dei seguenti requisiti:
- stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
Il bonus non è cumulabile con la detrazione fiscale dal reddito per la frequenza asili nido.Si può avere invece anche contemporaneamente con l'assegno unico universale per i figli.
ATTENZIONE INPS ha chiarito che , dato che la prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.
Bonus nido 2023: presenta la domanda
Il contributo va richiesto con una delle seguenti modalità:
- in via telematica sul sito www.inps.it con SPID o CIE o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- telefonicamente con il Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- attraverso gli enti di Patronato.
Nel momento in cui viene presentata l’istanza bisogna specificare quale forma di agevolazione si richiede .
Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido deve essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Per più figli occorre presentare una domanda per ciascuno.
Bonus nido 2023: documentazione per il rimborso e domanda precompilata
Si ricorda che per il rimborso la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o deve contenere tutte le seguenti informazioni:
- denominazione e Partita IVA dell’asilo nido,
- nome, cognome o codice fiscale del minore,
- mese di riferimento,
- estremi del pagamento o quietanza di pagamento,
- nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).
Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute le stesse dovranno essere inviate in un unico file.
INPS ha ampliato i tempi per allegare i documenti di spesa 2023 fino a luglio 2024
La documentazione di spesa deve essere allegata SOLO tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allegare documenti di spesa”), e servizio “Bonus nido” dell’app “INPS mobile”.
Per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda nel 2022, per i quali sia disponibile la documentazione per almeno una delle mensilità comprese tra settembre 2022 e dicembre 2022, è disponibile la domanda per l’anno 2023 precompilata che può anche essere modificata.
ATTENZIONE alla verifica che l'IBAN sia ancora valido per ottenere il rimborso.
INPS ha reso disponibili sul proprio sito numerose faq di chiarimenti in particolare sull'inoltre delle domande e sulle modalità per avere i rimborsi e i pagamenti.
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Assegno Unico 2024: nuova guida virtuale con AI
Continua l'aggiornamento dei servizi digitali INPS per i propri utenti.
In particolare in tema di Assegno unico e universale per i figli a carico l'istituto con il messaggio del 12 febbraio 2024 presenta un nuovo servizio Chat che utilizza le tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa per ottimizzare il servizio di informazione agli utenti
Il cittadino che intende utilizzare l’Assistente digitale può accedere dal portale INPS alla scheda del servizio Assegno Unico Universale e accettare l'invito ad utilizzare l'IA per ottenere risposte alle domande relative alla prestazione, senza necessità di autenticarsi con SPID o CIE.
Il cittadino può porre domande, chiedere di semplificare le risposte oppure di dettagliare alcuni aspetti e la chat i risponde H24 fornendo risposte coerenti e potendo, all’occorrenza, chiedere a sua volta precisazioni per fornire risposte più mirate.
Il servizio è corredato da link a servizi utili, come il simulatore importo prestazioni
Importante sottolineare che le interazioni sono protette secondo gli standard di sicurezza più elevati, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti.
Nel corso del primo semestre dell’anno 2024 il servizio dell’Assistente virtuale e l’intelligenza artificiale di tipo generativo verranno progressivamente applicati ad altre prestazioni erogate dall’Istituto per un accesso più rapido e intuitivo ai servizi erogati dall’Istituto.
Avvisi INPS per l''Assegno Unico
Grazie alla nuova piattaforma di proattività finanziata dal PNRR l'istituto provvede , in occasione della nascita di un figlio, a inviare ai genitori una mail che invita a presenta domanda per richiedere l’Assegno Unico Universale o integrare l'assegno già percepito per altri figli a carico.
Per ricevere questo tipo di avvisi è necessario che gli utenti abbiano dato il loro consenso a ricevere comunicazioni proattive dall’INPS
Per ricevere contenuti personalizzati e servizi proattivi da parte dell’Inps, gli utenti possono collegarsi al sito istituzionale e accedere alla propria area MyINPS ( accedendo con SPID) nella quale cliccando su “Vai ai tuoi consensi”, potranno prendere visione di tutte le informazioni rnella sezione “Adesione ai servizi proattivi” ed aderirvi cliccando su “Acconsento”.
Assegno Unico: servizio di guide online
Con il messaggio 2096 del 6 giugno 2023 INPS aveva comunicato che sono state predisposte guide personalizzate online per chi pur avendo diritto all'assegno unico 2023 non ha completato il rinnovo oppure ha avuto problemi nelle procedure e non lo sta ricevendo .
Da un indagine interna è emerso infatti che per molti richiedenti si sono verificati problemi nel pagamento del contributo per mancanza di documentazione oppure per anomalie nell’abbinamento tra il codice fiscale dell’utente e l’IBAN inserito.
Grazie ai processi di innovazione digitale legati al PNRR inps mette a disposizione video guide personalizzate e interattive che aiutano i richiedenti informa sullo stato della domanda presentata e che forniscono indicazioni su come procedere.
La guida chiarisce le modalità di soluzione dei problemi anche in caso in presentazione attraverso i patronati.
Vengono chiariti i passaggi ad esempio riguardanti :
- 1) la prosecuzione dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, allegando la documentazione richiesta nella specifica ipotesi di riferimento;
- 2) il completamento dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, aggiornando i dati relativi al figlio divenuto maggiorenne (ad esempio, la frequenza di un corso di studio, di un tirocinio o apprendistato, servizio civile, ecc.);
- 3) il pagamento dell’assegno, laddove nella domanda in stato di “accolta” sia stato indicato un IBAN errato o non verificabile nelle ipotesi di banche non facenti parte del circuito convenzionato con l’INPS (ad esempio, banche estere).
Le videoguide personalizzate sono visualizzabili
- accedendo all’area riservata “MyINPS”, attraverso la propria identità digitale (CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS) oppure
- consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile”.
Anche per questo servizio è necessario avere esercitato l’adesione ai servizi proattivi, fornendo il proprio consenso.
Pannello informativo importi Assegno Unico
Si ricorda infine che dal 10 giugno 2023 è disponibile un pannello informativo raggiungibile sempre su www.INPS.it , riservato a chi possiede una delle tre identità digitali per l'autenticazione (SPID, CIE e CNS) oppure agli intermediari e CAF
Nel nuovo pannello si possono verificare tutte le ipotesi di ricalcolo e conguaglio sugli importi del proprio assegno. In particolare, tutti coloro che sono stati avvisati tramite sms o e-mail delle operazioni di ricalcolo effettuate a maggio 2023 potranno trovare i dettagli relativi alla loro posizione specifica.
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Assegno Unico stranieri: vale anche il permesso per attesa occupazione
Con il messaggio n. 2951 del 25.7.2022 Inps ha chiarito requisiti soggettivi e i titoli di soggiorno necessari ai cittadini extracomunitari per ottenere l'assegno unico e universale per i figli a carico, previsto dal d.lgs 230 2021 a partire dal 1 marzo 2022. La disciplina è stata integrata dalle disposizioni della normativa europea in tema di diritti sociali dei cittadini extracomunitari, illustrate dall'Istituto nella circolare 95 2022.
Con messaggio del 13 aprile 2023 l'istituto ha fornito specificazioni in particolare per i casi di richieste di modifica del nucleo familiare per domande di assegno già accolte. (v. dettagli al penultimo paragrafo).
Vediamo in sintesi i principali aspetti della normativa e segnaliamo una sentenza recente che contrasta la posizione dell'INPS in materia di Permesso per attesa occupazione (V. paragrafo 2)
Requisiti per il diritto all'assegno unico degli stranieri
Possono ottenere l'assegno unico universale per i figli a carico :
- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004);
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per accordi euromediterraneI
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U.,
Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi :
- i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero
- i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30)
- i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.).
In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati, sono da ritenersi utili i seguenti permessi:
- per Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- per Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- per Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- per Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
- per Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).
Permessi di soggiorno che NON danno diritto all'Assegno
Secondo INPS NON possono essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
- Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
- Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
- Visite, affari, turismo.
ATTENZIONE : Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate I seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
AGGIORNAMENTO 22.09.2023
Con la sentenza 121 2023 il Tribunale di Trento ha contestato la posizione dell'INPS sulla validità dei permessi di soggiorno per attesa occupazione, ai fini dell'assegno unico a cittadini extracomunitari. Come detto sopra l'istituto lo ha inserito tra i titoli che non danno diritto all'assegno Unico.
Il giudice invece ha affermato che tale posizione costituisce una discriminazione diretta sia individuale che collettiva che contrasta con la norma .
Infatti l’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 230/2021 stabilisce che l’Auu può essere riconosciuto a chi sia «in possesso del permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi».
Il tribunale osserva infatti che " il permesso per attesa occupazione autorizza lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall’iscrizione nelle liste di collocamento» dunque tale titolo soddisfa il requisito dell’autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per oltre sei mesi.
Inoltre il messaggio contravviene a quanto stabilito dalla direttiva Ue 2011/98 che vieta disparità di trattamento in tema di sicurezza sociale nei confronti di cittadini extra Ue autorizzati a lavorare in uno Stato membro per un periodo superiore a sei mesi.
La sentenza ordina all’istituto di previdenza di modificare le proprie istruzioni inserendo il permesso di soggiorno per attesa occupazione tra i titoli validi. Inps dovrà anche provvedere alla revisione delle richieste rigettate con questa motivazione.
Assegno unico e cittadini UK
L'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia – compreso l’assegno unico e universale è equiparato ai quello dei cittadini dell’Unione europea per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Invece per cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicano le disposizioni per i cittadini extracomunitari.
Procedura INPS per la domanda di Assegno unico
Dietro presentazione della domanda telematica di assegno unico e universale, il possesso dei suddetti requisiti di cittadinanza viene verificato in sede di istruttoria automatizzata in collaborazione con il ministero dell'interno ed eventualmente con la consultazione dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav).
In assenza di riscontri, la posizione verrà posta in stato di “Evidenza” alla Struttura territoriale e il cittadino riceverà un invito a presentare la documentazione necessaria per l’esame della domanda.
Assegno unico: riesame e modifiche al nucleo familiare
Come già indicato con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022, in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022 – a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, vengono accolte dalle sedi territoriali INPS previa integrazione di istruttoria
Nel messaggio 1375 del 13 aprile 2023 l'istituto interviene nuovamente a seguito di molti casi di richiesta di riesame di domande già accolte che chiedono l’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti.
Viene precisato che le istanze di riesame si possono presentare solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte).
Nei casi invece in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una domanda già accolta la stessa deve intendersi come “nuova domanda” , per la quale valgono i consueti termini di prescrizione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
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Permessi 104 e congedi: Istruzioni INPS 2023
Le ultime istruzioni INPS in tema di congedi e permessi legge 104
Sono state pubblicate nella circolare INPS 39 -2023 le istruzioni per l'utilizzo dei permessi legge 104 92 e congedi straordinari ai lavoratori dipendenti del settore privato alla luce del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 104 che ha recepito la direttiva comunitaria in materia di assistenza a disabili .
Le prime istruzioni erano state fornite a ridosso della pubblicazione del decreto nel messaggio 3096 2022.
L'Istituto fornisce alcune importanti indicazioni per il diritto ai benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022, in particolare in tema di
- assistenza al disabile possibile per più referenti
- prolungamento del congedo straordinario
- diritto ai permessi e priorità dei familiari
- aggiornamento dell' applicativo per fare domanda
- istruzioni per la gestione dei permessi in Uniemens da utilizzare dal periodo di competenza MAGGIO 2023
Assistenza legge 104 ripartita tra più referenti
E' eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui iI giorni di permesso possono essere utilizzati per l’assistenza alla stessa persona disabile grave:
- da più soggetti soggetti tra quelli aventi diritto, in via alternativa tra loro e
- dal disabile stesso , per complessivi 3 + 3 giorni di permesso mensili.
La circolare 39 2023 specifica infatti che " rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese:
- dei permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e
- dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza.".
Ampliamento congedo parentale
Il prolungamento dei periodi di congedo parentale alternativo fra i genitori non comporta la riduzione di ferie, riposi istituti vari eccetto gli emolumenti collegabili connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva in materia NON può prevedere modifiche peggiorative
Congedo straordinario Legge 151-2001 per assistenza disabili: diritto e priorità
L’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità , congedo regolato dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 dal 13 agosto 2023 , può essere richiesto anche dal convivente di fatto al pari del coniuge e della parte dell’unione civile
La circolare 39 prevede il seguente ordine di priorità per la fruizione del congedo straordinario
1) il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile
2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari,
3) uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità
4) uno dei “fratelli o sorelle conviventi”
5) un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile
Il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario.
La domanda telematica permessi 104
L'istituto informa che la piattaforma telematica per la presentazione delle domande è stata aggiornata con le novità in tema di
- permessi legge n. 104/1992 per piu referenti dello stesso disabile
- trasmissione della “Dichiarazione disabile” per il riconoscimento dei referenti
- assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, per soggetti diversi da madre o padre.
- congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 ( anche per conviventi di fatto e familiari non conviventi al momento della domanda)
Flussi di denuncia Uniemens
Per le comunicazioni delle denunce Uniemens da parte dei datori di lavoro privati con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio il cui utilizzo è obbligatorio a partire dal mese di competenza maggio 2023.
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Congedo parentale 80%: si può suddividere tra i genitori
Pubblicate dall'INPS le istruzioni operative sul congedo parentale con indennità all'80 % previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
Si ricorda che la novità riguarda i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 e prevede l'innalzamento dal 30 all' 80% per .una sola mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), dopo i congedi obbligatori.
La circolare 45 del 16 maggio 2023 (pubblicata ieri) fornisce le istruzioni operative esclusivamente per il settore privato.
Congedo parentale 80%: fruizione ripartita tra i genitori
La circolare sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi Possibile anche utilizzarla da entrambi negli stessi giorni e per lo stesso figlio, come per tutti i periodi di congedo parentale. Viene fornito il seguente
ESEMPIO
Due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.
Quindi :il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta complessivamente indennizzato come segue:
– un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);
– 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione AGO dipendenti.
Congedo parentale 80%: quando e chi lo può utilizzare
Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, e i termini temporali , l'istituto chiarisce quindi che:
- i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione, i cui congedi obbligatori siano terminati entoro al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
- i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro ), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione
- La nuova norma interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
- spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo
- in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, rileva SOLO il termine finale del periodo di paternità.
In merito la circolare riporta alcuni esempi di applicazione.
Mese di Congedo parentale 80%: presentazione della domanda
La domanda di congedo parentale va presentata esclusivamente in modalità telematica tramite
- – portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi dallhome page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- – tramite il Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- – tramite i servizi gratuiti degli Istituti di patronato,
Mese di Congedo parentale 80%: codici Uniemens nuovi e correzione
La circolare 45 specifica in dettaglio la compilazione del flusso uniemens per il quale i nuovi codici evento da utilizzare a partire dal periodo di competenza luglio 2023 sono:
- “PG0”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG1”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzatiin misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
Va evidenziato quindi che fino a giugno 2023 il conguaglio non potàa superare il 30% cento. I datori di lavoro devono attendere ulteriori indicazioni per recuperare eventuali anticipi
L'INPS annuncia anche ulteriori indicazioni per le comunicazioni già effettuate con i vecchi codici .
Infine viene corretto quanto comunicato in precedenza chiarendo che che il codice utile per il conguaglio delle indennità relative agli eventi contraddistinti dal codice “MA2” (congedo parentale, entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti entro i 6 anni di età del bambino) è “L050” e non “L053”.
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Dimissioni nel congedo paternità: obbligo ticket licenziamento
In caso di dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità è obbligatorio il versamento del c.d. ticket di licenziamento ovvero il contributo per il finanziamento della Naspi.
Lo ricorda l'inps nel messaggio 1356 del 12.4.2023 in cui fornisce anche le istruzioni operative per gli adempimenti dei datori di lavoro per conguaglio nei flussi Uniemens, anche per eventi precedenti il messaggio.
La novità deriva dall'applicazione dell’articolo 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha introdotto all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio, applicabile al lavoratore dipendente padre adottivo o affidatario
Questo comporta che:
- per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo
- durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore il lavoratore “ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento,
- con conseguente obbligo contributivo ( legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. ticket di licenziamento.)
Ticket licenziamento e congedo paternità: quando è dovuto
Il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;
– l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere da quella data
– anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura
L'istituto ricorda che le disposizioni non si applicano invece – sino al 31 dicembre 2023 – nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratore assunto con la qualifica di giornalista
Ticket dimissioni in periodo paternità: codici e istruzioni
I datori di lavoro dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”, seguendo le istruzioni della circolare 40/2020.
Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, entro il giorno 16 esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.
Ai fini della determinazione del massimale mensile NASpI per l’anno 2023, da prendere a riferimento per il calcolo del contributo si rinvia alla circolare n. 14 del 3 febbraio 2023.
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Indennità per gravidanza a rischio autonome: al via le domande INPS
Con il messaggio 572 del 7 febbraio 2023 INPS comunica che è finalmente disponibile la piattaforma telematica per l'invio delle domande di maternità anticipata per gravidanza a rischio garantita alle lavoratrici autonome dal Dlgs 105 2022.
Si ricorda che la novità fa parte di un ampliamento dei congedi parentali recepito, grazie al dlgs citato, da una direttiva comunitaria sull'Equilibrio vita- lavoro.
In particolare è stata introdotta la possibilità per le lavoratrici autonome di avere l'indenni zzoper periodi di congedo antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio.
La circolare 122 2022 in merito precisava che
- la lavoratrice autonoma deve presentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze .
- se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel periodo di maternità ordinario (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria
- è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità.
- , come per gli altri congedi per le lavoratrici autonome non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
- Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia a partire dal 13 agosto 2022.
L'istituto aveva precisato che in attesa dei necessari aggiornamenti informatici della piattaforma le lavoratrici potevano fare richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando il congedo, dove previsto, successivamente.
Domanda maternità anticipata autonome
Nel nuovo messaggio INPS informa che la domanda telematica di indennità di maternità anticipata deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:
- – sito web dell’Istituto, www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS;
- – Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento )
- – Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario. Quindi:
- nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico la procedura consentirà di importare i dati contenuti
- in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare la data presunta del parto individuata dal medico.
Dopo la conferma dei dati il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.
Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, dalle voci di menu “Consultazione domande” e “Annullamento domande”.