• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus nido: novità 2024 e FAQ

     L'importo del bonus per asili nido e supporto domiciliare  aumenta  nel 2024   per le famiglie con almeno due figli sotto i 10 anni. 

    La  legge di bilancio  2024 approvata dal Governo e  pubblicata in GU il 30 .12. 2023  prevede un significativo incremento  economico ma abbastanza selettivo:  in particolare si porta a 3600 euro  il contributo  annuo   per 

    • famiglie fino a 40mila euro di ISEE
    •  per le nascite/adozioni  che si verificano dal 1 gennaio 2024, 
    • in presenza anche di un primo figlio di età non superiore a 10 anni.

    Vale la pena ricordare che i rimborsi non possono superare quanto effettivamente pagato agli asili nido o alle baby sitter ed erano nel 2023  al massimo: 

    • circa 270 euro al mese con ISEE fino a 25mila euro (3000 euro all'anno)
    • circa 227 euro al mese con ISEE da 25mila a 40mila euro (2500 euro all'anno)
    • circa 136 euro al mese con ISEE pari o sopra i 40mila euro  (1500 euro all'anno).

    Se non si presenta l' ISEE  viene erogato l'importo minimo, che resta invariato nel 2024 per le famiglie  appunto  con ISEE  sopra i 40mila euro e/o con un unico figlio.

    Le istruzioni INPS aggiornate per il 2024 sono state fornite con il messaggio 1024  del 11 marzo 2024. Leggi i dettagli in BONUS nido  2024 al via le domande.

    Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'agevolazione 

    Bonus nido:  come funziona, a chi spetta

    Il  Bonus asilo nido/supporto domiciliare  misura, introdotta nel 2016 e ormai passata a regime,  cioè definitiva,  offre un contributo per:

    1.  il pagamento di  rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati , (art.3) oppure 
    2. il pagamento di assistenza domiciliare ai bambini fino a tre anni che non possono frequentare il nido per patologie croniche (art.4).

    L'importo varia sulla base dell'ISEE familiare.

    Le domande e il pagamento sono  gestiti dall'Inps.

    Il Bonus nido  spetta a:

    1. cittadini italiani e comunitari residenti in Italia o in uno dei Paesi europei
    2.  cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno anche non permanente (per :  lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del D.lgs n. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; lavoro stagionale (art. 24 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; assistenza minori (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi );   protezione speciale; casi speciali (artt. 18 e 18 bis del D.lgs n. 286/1998,).

    La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo e, tenuto conto della direttiva 2011/98/UE, in possesso dei seguenti requisiti:

    • stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
    • titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
    • lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi  prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
    • lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,

     Il bonus non è cumulabile con la detrazione  fiscale  dal reddito  per la frequenza asili nido.Si può avere invece anche contemporaneamente  con l'assegno unico universale per i figli.

    ATTENZIONE  INPS ha chiarito che , dato che la prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto. 

    Bonus nido 2023:  presenta la domanda

    Il contributo va richiesto con una delle seguenti modalità:

    1.  in via telematica sul sito www.inps.it   con  SPID o  CIE o  Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
    2.  telefonicamente con il Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
    3.  attraverso gli enti di Patronato.

    Nel momento in cui viene presentata l’istanza bisogna specificare quale  forma di agevolazione si richiede .

    Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido  deve essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza  oppure  l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

    Per più figli occorre  presentare una domanda per ciascuno.

    Bonus nido 2023: documentazione per il rimborso e domanda precompilata

    Si ricorda che per il rimborso  la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o deve contenere tutte le seguenti informazioni: 

    • denominazione e Partita IVA dell’asilo nido, 
    • nome, cognome o codice fiscale del minore, 
    • mese di riferimento,
    •  estremi del pagamento o quietanza di pagamento,
    •  nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

    Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

    INPS ha  ampliato i tempi per allegare i documenti di spesa 2023 fino  a luglio  2024

    La documentazione di spesa deve essere allegata SOLO tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allegare documenti di spesa”), e servizio “Bonus nido” dell’app “INPS mobile”. 

    Per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda  nel 2022, per i quali sia disponibile la documentazione per almeno una delle mensilità comprese tra settembre 2022 e dicembre 2022, è disponibile  la domanda per l’anno 2023 precompilata  che può  anche essere  modificata.

    ATTENZIONE alla verifica che l'IBAN sia ancora valido per ottenere il rimborso.

    INPS ha reso disponibili sul proprio sito numerose faq di chiarimenti in particolare sull'inoltre delle domande e sulle modalità per avere i rimborsi  e i pagamenti.

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    Assegno Unico 2024: nuova guida virtuale con AI

    Continua l'aggiornamento dei servizi digitali INPS  per i propri utenti.

     In particolare in tema di Assegno unico e universale per i figli a carico l'istituto con il messaggio del 12 febbraio 2024 presenta  un nuovo servizio Chat   che utilizza le tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa per ottimizzare il servizio  di informazione agli utenti 

    Il cittadino che intende utilizzare l’Assistente digitale può accedere dal portale INPS alla scheda del servizio  Assegno Unico Universale e accettare l'invito ad utilizzare l'IA  per ottenere risposte alle domande relative alla prestazione, senza necessità di autenticarsi con SPID o CIE.

    Il cittadino può porre domande, chiedere di semplificare le risposte oppure di dettagliare alcuni aspetti  e la chat i risponde H24 fornendo risposte coerenti  e potendo, all’occorrenza, chiedere a sua volta precisazioni per fornire risposte più mirate.

    Il servizio è corredato  da link a servizi utili, come il simulatore importo prestazioni

    Importante sottolineare che le interazioni sono protette secondo gli standard di sicurezza più elevati, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti.

    Nel corso del primo semestre dell’anno 2024 il servizio dell’Assistente virtuale e l’intelligenza artificiale di tipo generativo verranno progressivamente applicati ad altre prestazioni erogate dall’Istituto per un accesso più rapido e intuitivo ai servizi erogati dall’Istituto.

    Avvisi INPS  per l''Assegno Unico

    Grazie alla nuova piattaforma di proattività finanziata dal PNRR l'istituto provvede  , in occasione della nascita di un figlio,  a inviare ai genitori una mail  che invita a presenta domanda per richiedere l’Assegno Unico Universale o integrare l'assegno già percepito per altri figli a carico.

    Per ricevere questo tipo di avvisi è necessario che gli utenti abbiano dato il loro consenso  a ricevere comunicazioni proattive dall’INPS

    Per ricevere contenuti personalizzati e servizi proattivi  da parte dell’Inps, gli utenti possono collegarsi al sito istituzionale e accedere alla propria area MyINPS ( accedendo con SPID)  nella quale  cliccando su “Vai ai tuoi consensi”, potranno prendere visione di tutte le informazioni rnella sezione “Adesione ai servizi proattivi” ed aderirvi cliccando su “Acconsento”.

    Assegno Unico: servizio di guide online

    Con il messaggio 2096 del 6 giugno 2023  INPS aveva comunicato che  sono state predisposte  guide personalizzate online per chi  pur avendo  diritto all'assegno unico 2023   non ha completato il rinnovo oppure ha avuto problemi  nelle procedure e non lo sta ricevendo . 

    Da un indagine interna è emerso infatti che per molti richiedenti si sono verificati problemi nel pagamento  del contributo  per mancanza di documentazione oppure per anomalie nell’abbinamento tra il codice fiscale dell’utente e l’IBAN inserito.

    Grazie ai processi di  innovazione digitale legati al PNRR inps  mette a disposizione video guide personalizzate e interattive che aiutano i richiedenti informa sullo stato della domanda presentata e che forniscono indicazioni su come procedere. 

    La guida chiarisce le modalità di soluzione dei problemi anche in caso in presentazione attraverso i patronati.

    Vengono chiariti i passaggi ad esempio  riguardanti  :

    • 1) la prosecuzione dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, allegando la documentazione richiesta nella specifica ipotesi di riferimento;
    • 2) il completamento dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, aggiornando i dati relativi al figlio divenuto maggiorenne (ad esempio, la frequenza di un corso di studio, di un tirocinio o apprendistato, servizio civile, ecc.);
    • 3) il pagamento dell’assegno, laddove nella domanda in stato di “accolta” sia stato indicato un IBAN errato o non verificabile nelle ipotesi di banche non facenti parte del circuito convenzionato con l’INPS (ad esempio, banche estere).

    Le videoguide personalizzate sono visualizzabili

    •  accedendo all’area riservata “MyINPS”, attraverso la propria identità digitale (CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS) oppure 
    • consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile”.

    Anche per questo servizio  è necessario avere esercitato l’adesione ai servizi proattivi, fornendo il proprio consenso.

    Pannello informativo importi Assegno Unico

    Si ricorda infine che dal 10 giugno  2023 è disponibile un pannello informativo  raggiungibile sempre su  www.INPS.it , riservato  a chi possiede una delle tre identità digitali per l'autenticazione (SPID, CIE e CNS) oppure agli intermediari e CAF

    Nel nuovo pannello  si possono verificare tutte le ipotesi di ricalcolo e conguaglio  sugli importi del  proprio assegno. In particolare, tutti coloro che sono stati avvisati tramite sms o e-mail delle operazioni di ricalcolo effettuate  a maggio 2023 potranno trovare i dettagli relativi alla loro posizione specifica.

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    Congedo parentale 80%: si può suddividere tra i genitori

    Pubblicate dall'INPS le istruzioni operative sul congedo parentale con indennità all'80 % previsto dalla legge di bilancio 2023  (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) 

    Si ricorda che la novità riguarda i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 e prevede l'innalzamento dal 30 all' 80%  per .una  sola mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), dopo i congedi obbligatori.

    La circolare 45 del 16 maggio 2023 (pubblicata ieri)  fornisce le istruzioni  operative esclusivamente   per il settore privato.

    Congedo parentale 80%: fruizione ripartita tra i genitori 

     La circolare sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi Possibile anche utilizzarla  da entrambi negli stessi giorni e per lo stesso figlio, come  per tutti i periodi di congedo parentale. Viene fornito il seguente

    ESEMPIO  

    Due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.

    Quindi :il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta complessivamente  indennizzato come segue:

    –      un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);

    –      8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

    –      i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione AGO dipendenti.

    Congedo parentale 80%: quando e chi lo può utilizzare 

     Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, e  i termini temporali , l'istituto  chiarisce  quindi che:

    • i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione, i cui congedi obbligatori siano terminati entoro al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
    • i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al  limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
    • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro ), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione 
    •  La nuova  norma interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
    • spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio  oppure di congedo di paternità alternativo
    •  in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o  dei lavoratori autonomi, rileva SOLO  il termine finale del periodo  di paternità.

    In merito la circolare riporta alcuni esempi di applicazione.

    Mese di Congedo parentale 80%: presentazione della domanda 

    La domanda di congedo parentale va presentata esclusivamente in modalità telematica  tramite 

    • –     portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi dallhome page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
    • –      tramite il Contact center  al numero  verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
    • –      tramite i servizi gratuiti degli Istituti di patronato,

    Mese di Congedo parentale 80%: codici Uniemens nuovi e correzione 

     La circolare 45 specifica in dettaglio la compilazione del flusso uniemens per il quale i  nuovi codici evento da utilizzare a partire dal periodo di competenza luglio 2023 sono:

    • “PG0”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;   
    • “PG1”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzatiin misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.   

    Va evidenziato  quindi che fino a giugno 2023 il conguaglio non potàa  superare il  30% cento. I datori di lavoro devono attendere ulteriori indicazioni per recuperare eventuali anticipi  

    L'INPS annuncia anche ulteriori indicazioni per le comunicazioni già effettuate con i vecchi codici . 

    Infine viene corretto  quanto comunicato  in precedenza  chiarendo che  che  il codice utile per il conguaglio delle indennità relative agli eventi contraddistinti dal codice “MA2” (congedo parentale, entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti entro i 6 anni di età del bambino) è “L050” e non “L053”.

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    Maternità: contributi figurativi in misura piena

    La  contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere  va accreditata in misura piena, senza la  cosiddetta "contrazione"  generalmente  prevista dall'art 7  del DL 46 1983 per i contributi figurativi.

    L'indirizzo è stato specificato nei giorni scorsi dall'INPS nel messaggio interno n 1215 2023 ,  rivolto principalmente alle sedi territoriali.

     Vediamo maggiori dettagli  sulla normativa in materia e sulle nuove istruzioni INPS

    Contribuzione figurativa 

    La contribuzione figurativa è l' accredito convenzionale di contributi a carico della gestione di competenza(cioè senza oneri per il lavoratore o per il datore di lavoro   nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.

    L’art. 7 comma 1 del DL 463/83 ha stabilito però che  il numero dei contributi settimanali IVS  da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini  delle pensioni INPS,  copre tutte le settimane   di interruzione solo se risulti erogata o  dovuta  figurativamente  una retribuzione non inferiore al 30% del trattamento minimo mensile  in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. 

    La contrazione non è applicabile ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

    Contributi figurativi maternità 2023

    L'istituto specifica , a seguito di un confronto con il Ministero del lavoro, nel messaggio n. 1215/2023,  che  il regime della "contrazione " non è applicabile ai periodi relativi a 

    • congedo di maternità e di paternità, 
    • congedi genitoriali siA  in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro.

    L' esclusione  si giustifica con  il principio di  tutela a livello costituzionale della  maternità e paternità 

    Il messaggio n. 1215/2023  precisa  che non rientrano nell’ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto che della misura  dell'assegno pensionistico tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro che prevedrebbe una retribuzione pari al 30% ) e indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento  e  dalla modalità di  calcolo della contribuzione figurativa accreditabile.

    Alla luce del chiarimento ministeriale l’Istituto comunica inoltre che i  sistemi informatici interni di controllo del minimale contributivo sono stati aggiornati di conseguenza.

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    Naspi in caso di dimissioni dopo il congedo di paternità

    Con la circolare 32 del 20 marzo 2023 INPS fornisce ulteriori indicazioni sul congedo di paternità obbligatorio  rinnovato dal decreto 105 2022 

    In particolare,  sull’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio"  che ha esteso il divieto  di licenziamento al  lavoratore padre che ha fruito dei congedi  di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 (congedo alternativo  per mancanza della madre) del medesimo Testo Unico. 

    Le disposizioni sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state illustrate dall’Istituto, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, 

    La nuova circolare chiarisce l' accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino.

    In particolare si ricorda che  l’articolo 54, al comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.

    La norma prevede inoltre che “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento (…) la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.

    L'istituto precisa quindi su concorde avviso del Ministero del Lavoro che in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione,   la tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

    La conseguenza è che:

    •   in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – il lavoratore padre
    •  che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o 
    • del congedo di paternità alternativo,
    •  ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

    ATTENZIONE Le domande di indennità di disoccupazione NASpI  già presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute  nel periodo tutelato , e respinte  possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

     

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    Famiglie: novità sul Portale INPS

    Con il messaggio  n 4640 del 28 dicembre INPS informa che la piattaforma  “Portale delle Famiglie”  sul sito www.inps.it,   è stato arricchito di una nuova funzione  riguardante le  agevolazioni connesse a maternità/ paternità per i lavoratori dipendenti e autonomi.

    Il progetto si ricorda è stato realizzato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dedica moltissime risorse alla informatizzazione e implementazione dei servizi ai cittadini.

    E' possibile ora   infatti consultare  anche i dati su:

    •  congedi parentali, 
    • congedi parentali a ore,
    •  congedi di maternità, 
    • congedi di paternità, 
    • assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) e 
    • riposi giornalieri della madre e del padre (c.d. riposi per allattamento).

    Il portale è stato integrato già da tempo con i dati riguardanti le prestazioni economiche erogate dall'INPS ovvero l’Assegno unico e universale (AUU), il bonus asilo nido, l’assegno temporaneo per i figli minori, l’assegno di natalità (bonus bebè), il bonus baby-sitting e per i  centri estivi.

    Sono inoltre presenti dei simulatori per calcolare i possibili importi del bonus nido e dell’AUU, anche in base al valore ISEE.

    L’accesso al Portale avviene sul sito istituzionale www.inps.it, digitando nella barra di ricerca “Portale delle Famiglie” . 

    Necessario per accedere essere in possesso di una indentià digitale :

    • SPID di livello 2 o superiore, 
    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o 
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
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    Congedi parentali 2022: istruzioni e scadenze per le domande

    I decreto 105 2022 in recepimento della direttiva europea in tema di equilibrio Vita lavoro per i cittadini della UE, in vigore dal 13 agosto 2022 ha introdotto ampie modifiche alla disciplina dei congedi  per i genitori.Con la circolare 122 del 27 ottobre 2022, Inps  ha fornito le istruzioni generali  su

    • congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico 
    • periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, 
    • periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato
    •  diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U.

    Con il messaggio 4025 dell'8 novembre l'istituto ha comunicato  la disponibilità di alcune nuove procedure informatiche aggiornate, mentre il 25 novembre Inps ha comunicato con il messaggio  4265-2022 che sono disponibili anche le domande telematiche per i congedi di paternità dei lavoratori autonomi  che possono fare ora richiesta online. Vedi all'ultimo paragrafo le tempistiche.

    Si specifica che  non sono ancora aggiornate invece le domande per:

    • l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e
    •  il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto

    Gli interessati potranno fruire  comunque delle relative tutele comunicandole ai datori di lavoro e  regolarizzando la presentazione della domanda telematica all’INPS.

    Di seguito le principali indicazioni  della circolare  sulle novità e sui tempi di applicazioni. Qui il testo integrale della circolare 

     Congedo di paternità  obbligatorio dipendenti

    Il D.lgs n. 105/2022, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, sostituendoli  con:

    1.  congedo obbligatorio e 
    2. congedo alternativo (art 28 per assenza della madre)

    applicabile sia al lavoro privato che pubblico.

    Il congedo obbligatorio  di paternità:

    1. può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi,  per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
    2. Il lavoratore ha diritto all'indennità del 100% della retribuzione imponibile 
    3.  In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
    4. è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
    5.  si applica anche al padre adottivo o affidatario.
    6. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.
    7.  Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento

    Novità importante:  la sanzione amministrativa sale  da euro 516 a euro 2.582  in caso il datore di lavoro non consenta la  fruizione del congedo .

    Oltre  alla sanzione il datore di lavoro   nei due anni successivi alla violazione del diritto non può ottenere la certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province .

    Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti,compresi:

    • – i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U.;
    • – i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo, 

    purché in presenza di rapporto di lavoro  al momento  del congedo. 

    Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al  può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro,

    La circolare fornisce le specifiche indicazioni operative per i datori di lavoro privati con esempi pratici anche di fruizione del congedo alternativo (art 28 per i casi di morte o grave malattia della madre), sul calcolo dell'indennità e  sulle modalita per la presentazioine delle domande

    Congedi parentali dipendenti  settore privato 

    Il nuovo D.lgs n. 105/2022 aumenta

    1.  il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali.
    2.  l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

    Nelle tabelle seguenti il riepilogo delle nuove tempistiche , prima e dopo la riforma:

    CONGEDI TOTALI PRIMA DELLA RIFORMA DOPO LA RIFORMA 

    totale dei mesi di congedo spettanti

    10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    CONGEDI MADRE

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    totale mesi di congedo spettanti

    6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    CONGEDI PADRE

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    totale mesi di congedo spettanti

    6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in fami

    Congedo parentale per i lavoratori autonomi in Gestione separata

    Il D.lgs n. 105/2022  è intervenuto 

    • ampliando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino ai 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento preadottivo.
    • riconoscendo a  ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi
    • Non è prevista la tutela del “genitore solo”.
    • non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati e il congedo non è fruibile in modalità oraria.

    Di seguito una tabella riepilogativa dei limiti individuali e di coppia : 

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    Genitore madre

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano 0 mesi)

    3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia(al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)

    Genitore padre

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano 0 mesi)

    3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)

    Entrambi i genitori

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    Maternità anticipata per gravidanza a rischio – lavoratrici autonome

    La novella normativa introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

    La circolare precisa che:

    •  la lavoratrice autonoma deve prresentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze .
    •  se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria
    • è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità[14].
    •  non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa
    • Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022.
    •  in attesa dei necessari aggiornamenti informatici della piattaforma inps si puo fare  richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando, dove previsto, successivamente la fruizione.

    Aggiornamento domande telematiche

    Come detto il messaggio 4025 dell'8 novembre 2022  informava che è  stata resa disponibile la piattaforma telematica per l'invio delle domande relative  a:

    1. i congedi parentali  dei dipendenti e degli iscritti alla gestione separata 
    2. i congedi facoltativi del padre

    Il messaggio precisa che:

    • le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data  della domanda  purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022) e la data di pubblicazione del  messaggio.
    • Per i periodi di congedo parentale successivi le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
    •  per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.
    • Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre , la  procedura  consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.

     Con il messaggio 4265 è stato comunicato il rilascio delle implementazioni informatiche  per:

    • il congedo parentale dei lavoratori autonomi 

    Si specifica che  le domande possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda  purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022) e la data di pubblicazione del messaggio 25.11.2022.

    Per i periodi di congedo parentale successivi le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

    Viene ricordato anche che  durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.