• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus nido: novità 2024 e FAQ

     L'importo del bonus per asili nido e supporto domiciliare  aumenta  nel 2024   per le famiglie con almeno due figli sotto i 10 anni. 

    La  legge di bilancio  2024 approvata dal Governo e  pubblicata in GU il 30 .12. 2023  prevede un significativo incremento  economico ma abbastanza selettivo:  in particolare si porta a 3600 euro  il contributo  annuo   per 

    • famiglie fino a 40mila euro di ISEE
    •  per le nascite/adozioni  che si verificano dal 1 gennaio 2024, 
    • in presenza anche di un primo figlio di età non superiore a 10 anni.

    Vale la pena ricordare che i rimborsi non possono superare quanto effettivamente pagato agli asili nido o alle baby sitter ed erano nel 2023  al massimo: 

    • circa 270 euro al mese con ISEE fino a 25mila euro (3000 euro all'anno)
    • circa 227 euro al mese con ISEE da 25mila a 40mila euro (2500 euro all'anno)
    • circa 136 euro al mese con ISEE pari o sopra i 40mila euro  (1500 euro all'anno).

    Se non si presenta l' ISEE  viene erogato l'importo minimo, che resta invariato nel 2024 per le famiglie  appunto  con ISEE  sopra i 40mila euro e/o con un unico figlio.

    Le istruzioni INPS aggiornate per il 2024 sono state fornite con il messaggio 1024  del 11 marzo 2024. Leggi i dettagli in BONUS nido  2024 al via le domande.

    Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'agevolazione 

    Bonus nido:  come funziona, a chi spetta

    Il  Bonus asilo nido/supporto domiciliare  misura, introdotta nel 2016 e ormai passata a regime,  cioè definitiva,  offre un contributo per:

    1.  il pagamento di  rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati , (art.3) oppure 
    2. il pagamento di assistenza domiciliare ai bambini fino a tre anni che non possono frequentare il nido per patologie croniche (art.4).

    L'importo varia sulla base dell'ISEE familiare.

    Le domande e il pagamento sono  gestiti dall'Inps.

    Il Bonus nido  spetta a:

    1. cittadini italiani e comunitari residenti in Italia o in uno dei Paesi europei
    2.  cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno anche non permanente (per :  lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del D.lgs n. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; lavoro stagionale (art. 24 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; assistenza minori (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi );   protezione speciale; casi speciali (artt. 18 e 18 bis del D.lgs n. 286/1998,).

    La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo e, tenuto conto della direttiva 2011/98/UE, in possesso dei seguenti requisiti:

    • stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
    • titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
    • lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi  prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
    • lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,

     Il bonus non è cumulabile con la detrazione  fiscale  dal reddito  per la frequenza asili nido.Si può avere invece anche contemporaneamente  con l'assegno unico universale per i figli.

    ATTENZIONE  INPS ha chiarito che , dato che la prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto. 

    Bonus nido 2023:  presenta la domanda

    Il contributo va richiesto con una delle seguenti modalità:

    1.  in via telematica sul sito www.inps.it   con  SPID o  CIE o  Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
    2.  telefonicamente con il Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
    3.  attraverso gli enti di Patronato.

    Nel momento in cui viene presentata l’istanza bisogna specificare quale  forma di agevolazione si richiede .

    Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido  deve essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza  oppure  l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

    Per più figli occorre  presentare una domanda per ciascuno.

    Bonus nido 2023: documentazione per il rimborso e domanda precompilata

    Si ricorda che per il rimborso  la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o deve contenere tutte le seguenti informazioni: 

    • denominazione e Partita IVA dell’asilo nido, 
    • nome, cognome o codice fiscale del minore, 
    • mese di riferimento,
    •  estremi del pagamento o quietanza di pagamento,
    •  nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

    Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

    INPS ha  ampliato i tempi per allegare i documenti di spesa 2023 fino  a luglio  2024

    La documentazione di spesa deve essere allegata SOLO tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allegare documenti di spesa”), e servizio “Bonus nido” dell’app “INPS mobile”. 

    Per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda  nel 2022, per i quali sia disponibile la documentazione per almeno una delle mensilità comprese tra settembre 2022 e dicembre 2022, è disponibile  la domanda per l’anno 2023 precompilata  che può  anche essere  modificata.

    ATTENZIONE alla verifica che l'IBAN sia ancora valido per ottenere il rimborso.

    INPS ha reso disponibili sul proprio sito numerose faq di chiarimenti in particolare sull'inoltre delle domande e sulle modalità per avere i rimborsi  e i pagamenti.

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    Congedo maternità: indennità anche senza certificato telematico

    Il congedo di maternità obbligatorio non puo essere ridotto dall'INPS per il mancato invio nei tempi richiesti del certificato medico digitale . 

    Lo afferma l'istituto stesso in un messaggio interno alle proprie sedi.  adeguandosi alle indicazioni della Cassazione e della giurisprudenza di merito   che hanno  piu volte rimarcato che il congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi è un diritto "indisponibile" ( vedi sotto i dettagli sulle sentenze).

    Vediamo cosa prevede quindi l'istituto in caso di mancato invio del certificato.

    Congedo di maternità e invio del certificato di gravidanza: chiarimenti INPS

    Nel messaggio INPS  287 del 22 gennaio 2024  si  conferma  che l'invio del certificato telematico di gravidanza è obbligatorio  ai fini del congedo e che spetta al medico  delSSN, ; ciononostante 

    considerato che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti  costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice,  che deriva dal divieto assoluto di adibizione al lavoro,peraltro, penalmente sanzionato il diritto al congedo di maternità non è disponibile (cfr. Cass. n. 10180/2013 ultimo paragrafo) e non puo quindi essere precluso  se il medico certificatore non abbia proceduto al rituale invio del certificato telematico.

    In questi casi,  per la corretta gestione delle domande di maternità l'istituto prevede che 

    1. Qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto  successivamente ma PRIMA della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato

    2. nei casi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o  convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione;

    3. nei casi in cui si in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;

    4. In caso di totale assenza della documentazione  menzionata, il periodo di congedo di maternità  andra calcolato a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.

    Congedo di maternità flessibile e obbligo di certificato – Tribunale di Milano 2021

    Una sentenza del Tribunale di Milano dell'11 dicembre 2021  ha riguardato una lavoratrice dipendente  che intendeva fruire del congedo obbligatorio in forma flessibile ossia  da un mese prima del parto al 4 mese dopo la nascita del bambino  .La lavoratrice aveva regolarmente inviato la documentazione sulla gravidanza all'INPS e aveva poi  inviato prima del settimo mese, per   la richiesta di flessibilità la certificazione medica asseverata dal medico del lavoro  che attestava che la continuazione della attività lavorativa durante l'ottavo mese non era pericolosa. 

    La sede territoriale inps chiedeva successivamente l'invio di un ulteriore certificato in forma  digitale relativo alla data presunta del parto, come previsto dalle istruzioni fornite nella circolare INPS 82 2017  ma la dipendente non riusciva ad ottenerlo dal medico di base e consegnava la copia cartacea alla sede INPS.

    La domanda veniva  quindi rigettata  proprio per la mancanza della certificazione  digitale, con riconferma del rifiuto anche a seguito di richiesta di riesame,   perche la certificazione cartacea non risultava rilasciata nella tempistica prevista 

    La lavoratrice si è quindi rivolta al tribunale di Milano  che le ha dato ragione  in quanto le motivazioni di rigetto dell'INPS riguardano l'ambito puramente formale. I giudici hanno evidenziato  che nella sostanza il diritto della lavoratrice era indubbio in quanto le certificazioni mediche sulla possibilità di lavoro anche nell'ottavo mese erano state fornite prima della scadenza . 

    La Cassazione 10180/2013 sull'indennità di maternità

    La sentenza di Milano  richiama anche  il principio espresso dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. 10180/2013) secondo cui il diritto al congedo di maternità è indisponibile rispetto alla volontà delle parti. 

    Cio significa che  la consegna di un certificato medico in ritardo non puo avere conseguenze sul diritto all'indennità piena dovuta per il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi.

     Nel caso di specie una lavoratrice madre aveva continuato a lavorare anche durante l'ottavo mese di gravidanza presentando però il certificato per la maternità flessibile oltre il settimo mese e l'inps anche in quel caso aveva detratto una parte dell'indennità di maternità , quella  relativa al quarto mese successivo al parto. 

    La Corte ha respinto il ricorso presentato dall'Istituto, sottolineando come il periodo di maternità contempla un'astensione dal lavoro di cinque mesi per la lavoratrice madre,  da tutelare comunque in quanto si tratta di un diritto "indisponibile". La mancata presentazione preventiva della documentazione non puo  comportare conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità.

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    Permessi 104 e congedi: Istruzioni INPS 2023

    Le ultime istruzioni INPS in tema di congedi  e permessi legge 104 

    Sono  state pubblicate   nella circolare INPS 39 -2023  le istruzioni per l'utilizzo dei permessi legge 104 92 e congedi straordinari ai lavoratori dipendenti del settore privato alla luce del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 104 che ha recepito la direttiva comunitaria in materia di assistenza a disabili .

    Le  prime  istruzioni erano  state fornite a ridosso della pubblicazione del decreto nel messaggio 3096 2022. 

    L'Istituto fornisce alcune importanti indicazioni per il  diritto ai  benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022, in particolare in tema di 

    • assistenza al disabile possibile per più referenti 
    • prolungamento del congedo straordinario
    • diritto  ai permessi e priorità dei familiari 
    • aggiornamento dell' applicativo per fare domanda
    • istruzioni per la gestione dei permessi in Uniemens da utilizzare dal periodo di competenza MAGGIO 2023

    Assistenza legge 104 ripartita tra più referenti 

    E' eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui iI  giorni di permesso possono essere utilizzati per  l’assistenza alla  stessa persona disabile grave:

    1.  da più  soggetti  soggetti tra quelli aventi diritto, in via alternativa tra loro e
    2. dal disabile stesso , per complessivi 3 + 3 giorni di permesso mensili.

    La circolare 39 2023 specifica infatti che " rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese:

    •  dei permessi di cui  all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e
    •  dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti  che prestano assistenza.".

    Ampliamento congedo parentale

    Il prolungamento dei periodi di congedo parentale alternativo fra i genitori  non comporta la riduzione di ferie, riposi  istituti vari eccetto gli emolumenti collegabili  connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva in materia NON può prevedere modifiche peggiorative

    Congedo straordinario Legge 151-2001 per assistenza disabili: diritto e priorità

    L’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità ,  congedo regolato dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 dal 13  agosto 2023 , può essere richiesto anche dal  convivente di fatto  al pari del coniuge e della parte dell’unione civile 

    La circolare 39 prevede il seguente ordine di priorità per la  fruizione del congedo straordinario

    1) il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile 

    2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari,

    3) uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità

    4) uno dei “fratelli o sorelle conviventi” 

    5) un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile

    Il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario.

    La domanda telematica permessi  104

    L'istituto informa che la piattaforma telematica  per la  presentazione delle domande è stata aggiornata con le novità in tema di  

    • permessi legge n. 104/1992 per piu referenti dello stesso disabile
    • trasmissione della “Dichiarazione disabile” per il riconoscimento dei referenti 
    • assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, per soggetti diversi da  madre o  padre.
    • congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 ( anche per conviventi di fatto e familiari non conviventi al momento  della domanda)

    Flussi di denuncia Uniemens

    Per le comunicazioni delle denunce Uniemens da parte dei datori di lavoro privati con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali sono stati  introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio  il cui utilizzo è obbligatorio a partire dal mese di competenza maggio 2023.

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    Assegno Unico 2023: tabella importi, conguagli, istruzioni

    Pubblicata  dall'INPS la circolare di istruzioni aggiornate sull'Assegno Unico dopo le modifiche intervenute con la legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Si tratta della circolare 41 del 7 aprile 2023.

    Ricordiamo che per il secondo anno di vigenza del nuovo sostegno ai genitori, ( che decorre da marzo a febbraio) sono stati incrementati gli importi per le famiglie numerose , per i figli fino a tre anni e per i figli con disabilità

    Vediamo di seguito una sintesi della circolare  con i nuovi importi (dettagliati  QUI nell'allegato 1), esempi  e istruzioni per la presentazione dell'ISEE, che ricordiamo è  sempre obbligatoria  per avere diritto all'importo aggiornato con la situazione familiare. 

    C'è tempo fino al 30  giugno 2023 per ottenere gli  importi  arretrati di assegno unico  da gennaio 2023.

    Assegno unico: esempi calcolo importi e maggiorazioni

    Per effetto della legge di bilancio dalla mensilità di gennaio 2023:

    • aumentano del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno. 
    • aumentano del 50%  gli importi dell'Assegno unico  per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita
    • aumenta del 50% la maggiorazione forfettaria per i  nuclei con almeno quattro figli a carico,
    • diventano definitivi gli aumenti degli importi per i figli disabili maggiorenni: 
      • ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
      •  l'incremento delle maggiorazioni  è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024

    Esempio – Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un ISEE 2023 pari a 20.000 euro. Importi spettanti:

    169,70 euro per ciascun figlio minorenne;

    82,60 euro per il figlio maggiorenne;

    102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;

    81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.

    Il totale mensile spettante  sarà pari a 605,70 euro.

    Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e l’incremento di tale maggiorazione, di cui al comma 9-bis del medesimo articolo 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.

    Si ricorda che le maggiorazioni transitorie previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, sono state introdotte con l’obiettivo di garantire che gli importi percepiti a titolo di AUU non siano inferiori a quelli che erano percepiti nel previgente regime dell’Assegno al nucleo familiare (ANF). Tali maggiorazioni si applicano a condizione che:

    • a)  il valore dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente non sia superiore a 25.000 euro;
    • b)  gli  ANF siano stati percepiti effettivamente nel corso del 2021.

    Assegno unico e universale: rivalutazione annuale e conguagli

    Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2023  e le soglie ISEE sono  rideterminati  sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall 'ISTAT per il 2022.

    I nuovi importi dell’assegno e le relative soglie ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, sono contenuti nell'allegato 1 della circolare.

    AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO 2023 

    Con il messaggio 1947 del 26 maggio 2023 INPS precisa che  è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso del 2022  e  primi mesi del 2023.

    Si effettueranno quindi  a partire dalle mensilità di aprile 2023  i conguagli sia a debito che a credito .

    Il recupero di eventuali somme indebitamente erogate viene effettuato:

    • attraverso   la “compensazione con i crediti” 
    • sempre nei limiti   nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata quindi con eventuale rateazione  fino a 72 rate. 
    • la trattenuta non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro.

    E'  possibile acquisire tutti i dettagli  rivolgendosi al Contact Center integrato ovvero alle Strutture INPS.

    Nel messaggio sono specificati in dettaglio  i criteri e due esempi pratici di conguaglio degli importi di Assegno unico 2023

    Assegno Unico e presentazione dell’ISEE: novità

    A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che  avevano fatto domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2022, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia,  NON E' NECESSARIO  ripresentarne una nuova. 

    Si conferma invece la necessità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU),  annuale.

    ATTENZIONE: l’INPS procede calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022.

    Infatti la normativa prevede che, per salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, in deroga alla disciplina generale  l'importo degli assegni di gennaio e febbraio farà ancora  riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre benché  scaduto.

    Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023 sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.

    • Se al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non risultasse  ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, ma
    • se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi dovuti e i relativi  arretrati.

    La circolare fornisce il seguente esempio nel caso di nuovo nato nel 2023

    Esempio

    Nel nucleo familiare, non percettore di AUU, è presente un nuovo nato nel mese di gennaio 2023. In tale caso, la domanda di AUU per il nuovo nato può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre corrispondenti al settimo e all’ottavo mese di gravidanza.

    Se l’utente presenta a marzo 2023 sia la domanda di AUU sia l’ISEE in cui è presente il minore, le rate di novembre e dicembre 2022 saranno calcolate sulla base della soglia ISEE 2023, ma applicando gli importi delle tabelle vigenti per l’anno 2022, mentre, le rate di gennaio e febbraio 2023, nonché le mensilità successive dell’anno di competenza saranno calcolate sulla base dell’ISEE 2023 e degli importi vigenti per l’anno 2023.

    Se l’utente presenta la domanda di AUU a marzo 2023 e l’ISEE in cui è presente il minore a giugno 2023, ossia dopo i 120 giorni dalla nascita, detto ISEE sarà preso in considerazione esclusivamente per le mensilità con decorrenza da marzo 2023, mentre le mensilità precedenti (novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) saranno corrisposte al minimo.

    Assegno Unico 2023: novità permessi di soggiorno

    L'istituto richiama il  messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022  e la circolare 23 2022 in merito ai titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’Assegno unico e universale.

    Viene anche precisato che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso  ed è stato  prorogato fino al 31 dicembre 2023.

    Assegno Unico 2023: calendario pagamenti

    Nella circolare si specifica anche una novità  per quanto riguarda i pagamenti dell'assegno Unico, che si svolgeranno con il seguente caalendario fisso:

    • dal 10 al 20 di ogni mese, grazie a un'istruttoria semplificata delle domande di AUU – sarà  corrisposto l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente; 
    • dal 20 al 30, saranno messi in pagamento  gli importi relativi alle  nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che – rispetto al  mese precedente – subiscono variazioni in ragione di mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e  dell'Isee. 
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    Maternità: contributi figurativi in misura piena

    La  contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere  va accreditata in misura piena, senza la  cosiddetta "contrazione"  generalmente  prevista dall'art 7  del DL 46 1983 per i contributi figurativi.

    L'indirizzo è stato specificato nei giorni scorsi dall'INPS nel messaggio interno n 1215 2023 ,  rivolto principalmente alle sedi territoriali.

     Vediamo maggiori dettagli  sulla normativa in materia e sulle nuove istruzioni INPS

    Contribuzione figurativa 

    La contribuzione figurativa è l' accredito convenzionale di contributi a carico della gestione di competenza(cioè senza oneri per il lavoratore o per il datore di lavoro   nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.

    L’art. 7 comma 1 del DL 463/83 ha stabilito però che  il numero dei contributi settimanali IVS  da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini  delle pensioni INPS,  copre tutte le settimane   di interruzione solo se risulti erogata o  dovuta  figurativamente  una retribuzione non inferiore al 30% del trattamento minimo mensile  in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. 

    La contrazione non è applicabile ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

    Contributi figurativi maternità 2023

    L'istituto specifica , a seguito di un confronto con il Ministero del lavoro, nel messaggio n. 1215/2023,  che  il regime della "contrazione " non è applicabile ai periodi relativi a 

    • congedo di maternità e di paternità, 
    • congedi genitoriali siA  in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro.

    L' esclusione  si giustifica con  il principio di  tutela a livello costituzionale della  maternità e paternità 

    Il messaggio n. 1215/2023  precisa  che non rientrano nell’ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto che della misura  dell'assegno pensionistico tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro che prevedrebbe una retribuzione pari al 30% ) e indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento  e  dalla modalità di  calcolo della contribuzione figurativa accreditabile.

    Alla luce del chiarimento ministeriale l’Istituto comunica inoltre che i  sistemi informatici interni di controllo del minimale contributivo sono stati aggiornati di conseguenza.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2023

    E' stata pubblicata il  14 marzo 2023  la  Circolare Inps n. 28  che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensioni  per i  soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. 

    Si tratta  ricordiamo di:

    • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e 
    • pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

    La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. 

    Importi assegni familiari 2023 

    Gli  importi delle prestazioni sono i seguenti

    •  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

     Le tabelle allegate alla circolare forniscono tutti  i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023 

    L'istituto ricorda che i  limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2022 è stata pari allo 1,5%. 

     Di conseguenza: 

    •  il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2023  è fissato all'importo mensile di 523,83 euro  e i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2023:
    •  793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

    I nuovi limiti valgono anche  in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). 

    Attenzione sempre  al fatto che  il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che  ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli , prevede anche che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Indennità per gravidanza a rischio autonome: al via le domande INPS

    Con il messaggio 572 del 7 febbraio 2023  INPS comunica  che è finalmente disponibile la  piattaforma telematica per l'invio delle domande  di maternità anticipata per gravidanza a rischio  garantita alle  lavoratrici autonome dal Dlgs 105 2022.

    Si ricorda che la novità fa parte  di un ampliamento dei congedi parentali   recepito, grazie al dlgs citato, da una direttiva comunitaria sull'Equilibrio vita- lavoro.

    In particolare è stata introdotta la possibilità  per le lavoratrici autonome di avere l'indenni zzoper  periodi  di congedo antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio.

    La circolare 122 2022  in  merito precisava che 

    • la lavoratrice autonoma deve presentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze .
    •  se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel periodo di maternità ordinario (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria
    • è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità.
    •  , come per gli altri congedi per le lavoratrici autonome non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
    • Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia a partire  dal 13 agosto 2022.

    L'istituto aveva precisato che in attesa dei necessari aggiornamenti informatici della piattaforma le lavoratrici potevano fare   richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando il congedo, dove previsto, successivamente.

    Domanda maternità anticipata autonome

    Nel nuovo messaggio INPS   informa che la domanda telematica di indennità di maternità anticipata  deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

    • – sito web dell’Istituto, www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS;
    • – Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento )
    • – Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

    Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario. Quindi:

    •  nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico la procedura consentirà di importare i dati contenuti 
    •  in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare la data presunta del parto individuata dal medico.

    Dopo la conferma dei dati  il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.

    Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, dalle voci di menu “Consultazione domande” e “Annullamento domande”.