-
Assegno Unico, ecco chi ha diritto se i figli vivono all’estero
Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative relative alle modifiche apportate alla disciplina dell'Assegno unico e universale per i figli a carico dall'articolo 7-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.
Le novità riguardano principalmente due profili:
- l'ampliamento della platea dei figli beneficiari, che ora comprende i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, e
- nuovi requisiti di accesso alla prestazione per i lavoratori cittadini UE non residenti in Italia.
La circolare precisa inoltre le modalità di presentazione della domanda, i criteri di determinazione dell'importo e la disciplina transitoria applicabile alle domande già presentate e le possibili modifiche degli importi già erogati.
Quadro normativo sull’Assegno Unico Universale per i figli
Ricordiamo in primo luogo che l'Assegno unico e universale, istituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è riconosciuto su base mensile ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge in relazione al valore ISEE del nucleo.
I requisiti soggettivi necessari al richiedente, riguardano
- la cittadinanza o il titolo di soggiorno
- l'assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia
- la residenza e il domicilio in Italia, oppure lo svolgimento di attività lavorativa con relativa regolarità contributiva in italia
Il D.L. n. 19/2026 è intervenuto con novità su tutti e tre questi ambiti, oltre che sulla definizione di "figlio a carico".
Le novità 2026 per genitori o figli residenti all’estero
- La prima modifica riguarda l'articolo 1: viene inserito il nuovo comma 2-bis, che estende il diritto all'Assegno anche ai figli residenti in un altro Stato membro UE, purché fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. Tale estensione non modifica i criteri di composizione del nucleo ISEE, ma amplia esclusivamente la platea dei soggetti per i quali la prestazione può essere richiesta.
- In secondo luogo sul fronte dei requisiti di accesso, l'articolo 3, comma 1, viene modificato e viene aggiunta la possibilità di accesso anche per chi sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o svolga attività di lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, in regola con i contributi. Contestualmente, l il nuovo comma 01 commisura l'erogazione alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione lavorativa svolta in Italia, e con il comma 1-bis, che impone ai lavoratori non residenti la presentazione della domanda per il periodo di durata dell'attività lavorativa, con rinnovo annuale obbligatorio dal 1° marzo di ciascun anno.
Per effetto di queste modifiche, l'Assegno diventa una prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) 883/2004, con conseguente applicazione delle regole di coordinamento UE (art. 68) per l'individuazione dello Stato competente in via prioritaria, in base al criterio dell'attività lavorativa e, in subordine, della residenza dei figli.
Elemento Valore/Regola operativa Entrata in vigore art. 7-bis D.L. 19/2026 21 aprile 2026 Mensilità soggette a verifica/rilavorazione Da maggio 2026 Rinnovo domanda lavoratori non residenti Annuale, dal 1° marzo di ciascun anno Limite età figli maggiorenni Fino al compimento del 21° anno Limite reddituale figli maggiorenni (art. 2, c.1, lett. b, D.Lgs. 230/2021) 8.000 € annui (reddito complessivo al lordo oneri deducibili) Figli con disabilità Nessun limite di età Decorrenza domanda ordinaria Mese successivo a quello di presentazione Istruzioni operative per le domande e nuova definizione
- Per i lavoratori residenti in Italia resta invariato il meccanismo di rinnovo automatico della domanda domanda,in vigore per tutti gli altri beneficiari
- Per i lavoratori non residenti, invece, la domanda deve essere presentata con riferimento a ciascun periodo di lavoro nel territorio nazionale e deve essere obbligatoriamente ripresentata ogni anno per il periodo 1° marzo – 28 febbraio.
ATTENZIONE L'erogazione, in questi casi, è limitata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con iscrizione a gestione previdenziale italiana.
I canali di presentazione restano i soliti:
- portale INPS (identità digitale SPID2+, CIE3, CNS o eIDAS) tramite il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per genitori" > "Assegno unico e universale per i figli a carico", oppure
- app INPS Mobile; oppure
- Contact Center Multicanale (803.164 da rete fissa, 06 164.164 da rete mobile), oppure
- gli Istituti di patronato.
Sul piano gestionale, le domande presentate dal 21 aprile 2026 sono definite in via provvisoria in attesa dell'adeguamento del servizio telematico.
L'istituto precisa che le mensilità dal maggio 2026 in poi sono soggette a verifica e, ove necessario, a rilavorazione con conseguente
- possibile conferma o ridefinizione della posizione, la rideterminazione di importi già erogati,
- corresponsione di eventuali somme a credito o
- recupero delle somme indebitamente percepite.
Scarica la circolare di istruzioni
-
Bonus asilo nido 2026: semplificazione per velocizzare i pagamenti
Con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per l’accesso al bonus asilo nido e alle forme di supporto domiciliare, aggiornate alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2025 e nella legge di Bilancio 2026.
Le istruzioni riguardano in particolare la gestione delle domande a partire dall’anno 2026, con importanti novità sia sul piano della durata delle istanze sia sui criteri per la definizione dell’importo che spetta alla famiglia. Il documento fornisce anche le indicazioni dettagliate per la corretta presentazione delle domande, a partire dal 1 aprile 2026
Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;
- Istituti di patronato.
Il servizio online per la presentazione delle domande è raggiungibile tramite il sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.
AGGIORNAMENTO 7 LUGLIO 2026
INPS ha comunicato che per semplificare le domande di 'erogazione del bonus dal 1° luglio 2026 saranno gli enti locali a comunicare all'Istituto il codice fiscale e gli altri elementi identificativi degli asili pubblici e privati in possesso dell'abilitazione a fornire i servizi per l'infanzia
La fase di prima applicazione dovrebbe concludersi entro il 1° settembre 2026.
Questa novità prevista dal decreto 1 maggio n. 62 2026, consentira di velocizzare il pagamento del Bonus nido.
Le norme in vigore sul Bonus nido
Il contributo per l’asilo nido trova il proprio fondamento nell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, attuato dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017. Negli anni successivi la disciplina è stata oggetto di diversi interventi interpretativi e modificativi.
In particolare, il decreto-legge n. 95/2025 (convertito dalla legge n. 118/2025) ha previsto:
- l’estensione dell’ambito applicativo del contributo ai servizi educativi per l’infanzia autorizzati secondo le normative regionali;
- la modifica della durata delle domande, che dal 2026 non sono più annuali ma valide fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
Ulteriori novità derivano dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che ha introdotto un nuovo indicatore economico di riferimento: l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, da utilizzare per il calcolo del beneficio.
Restano inoltre applicabili le norme relative ai requisiti soggettivi (cittadinanza, residenza e titolo di soggiorno per cittadini extra UE), nonché le disposizioni in materia di incumulabilità con altre agevolazioni fiscali.
Le novità 2026
Le principali innovazioni operative riguardano la durata delle domande, i criteri di calcolo dell’importo e l’utilizzo dell’ISEE.
1. Domande valide fino ai 3 anni
Dal 1° gennaio 2026 la domanda: non ha più validità annuale; resta attiva fino ad agosto dell’anno in cui il minore compie 3 anni; non richiede una nuova presentazione ogni anno, ma solo l’indicazione delle mensilità per cui si intende richiedere il beneficio.
2. Nuovo ISEE “neutralizzato”
L’importo del bonus è ora calcolato sull’ISEE specifico per prestazioni familiari, ridotto delle somme percepite a titolo di Assegno Unico (AUU). Questo meccanismo incide direttamente sulla fascia di contributo spettante. 3. Importi aggiornati Gli importi variano in base alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE:
Tipologia minore ISEE Importo annuo Nati dal 1° gennaio 2024 ≤ 40.000 € 3.600 € Nati dal 1° gennaio 2024 > 40.000 € o assente 1.500 € Nati prima del 2024 ≤ 25.000,99 € 3.000 € Nati prima del 2024 25.001 – 40.000 € 2.500 € Nati prima del 2024 > 40.000 € o assente 1.500 € Il contributo è erogato in 11 mensilità per il bonus nido oppure in un’unica soluzione per il supporto domiciliare. 4. Nuovi criteri di ammissibilità servizi Sono finanziabili esclusivamente servizi educativi autorizzati (nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi domiciliari educativi), mentre restano esclusi servizi ricreativi o di assistenza non educativa.
Istruzioni operative: domanda – richieste rimborsi
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS (SPID, CIE o CNS) o i patronati.
INPS deve comunicare in un prossimo messaggio l'apertura della piattaforma online
Il richiedente deve indicare:
- la tipologia di contributo (asilo nido o supporto domiciliare);
- i dati della struttura educativa;
- il titolo abilitativo (per strutture private);
- l’IBAN per l’accredito (integrato con il sistema SUGI).
ATTENZIONE Per ottenere la prenotazione è necessario allegare almeno un documento di spesa relativa a una mensilità; la priorità è determinata da data e ora di caricamento; in caso di fondi esauriti, le domande restano in lista di attesa.
Documentazione per il rimborso
Il rimborso avviene solo per spese effettivamente sostenute e documentate. Sono ammesse:
- rette mensili;
- quota pasti;
- imposta di bollo;
- IVA agevolata.
Non sono rimborsabili: iscrizione; pre/post scuola; IVA ordinaria.
Documenti richiesti:
- fattura o ricevuta intestata al richiedente o al minore;
- prova di pagamento tracciabile (bonifico, POS, PagoPA, assegno, ecc.).
La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Gestione della domanda
È possibile modificare le mensilità richieste tramite il servizio online;
- in caso di perdita dei requisiti, il beneficio viene revocato;
- è ammesso il subentro di altro soggetto entro 90 giorni.
Controlli e verifiche
L’INPS effettua controlli sui requisiti dichiarati e sulla documentazione presentata. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite.
FAQ
Domande e risposte operative Il bonus è cumulabile con la detrazione fiscale per asili nido?
No. Il contributo asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese di frequenza degli asili nido.Cosa succede se l’ISEE è assente o irregolare?
In questi casi il contributo viene erogato nella misura minima di 1.500 euro annui. Se successivamente viene presentato un ISEE regolare, l’importo può essere adeguato solo per le mensilità successive, senza conguagli per quelle già erogate.Come si calcola l’ISEE “neutralizzato”?
L’ISEE utile ai fini del bonus viene ridotto dell’importo dell’Assegno Unico e Universale rapportato alla scala di equivalenza del nucleo familiare.È possibile cambiare le mensilità richieste?
Sì. Il richiedente può sostituire o aggiungere le mensilità attraverso l’apposita funzione disponibile nel servizio online dedicato.Cosa succede se si perde un requisito, ad esempio la residenza in Italia?
Il beneficio viene interrotto dal mese successivo a quello in cui l’INPS acquisisce conoscenza della perdita del requisito e può essere disposto il recupero delle somme indebitamente percepite.È possibile il subentro di un altro genitore o soggetto legittimato?
Sì, ma il subentro deve avvenire entro 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza e il nuovo richiedente deve possedere tutti i requisiti previsti dalla legge.Quali spese non sono rimborsabili?
Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola, i servizi ricreativi e l’IVA ordinaria.Entro quando va inviata la documentazione di spesa?
La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le mensilità richieste, pena la decadenza dal rimborso.Cosa succede se il pagamento è effettuato da una persona diversa dal richiedente?
In tal caso la documentazione deve essere integrata con una dichiarazione del soggetto che ha effettuato il pagamento, accompagnata da copia del documento di identità.Si possono richiedere nello stesso anno sia il contributo asilo nido sia quello per il supporto domiciliare?
No. Se è stato riconosciuto il contributo asilo nido anche per una sola mensilità, nello stesso anno non può essere richiesto il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione.Come funziona la prenotazione delle risorse?
La prenotazione avviene in base alla data e all’ora di allegazione della documentazione. Se il budget annuale risulta esaurito, le mensilità richieste vengono poste in riserva.Quali modalità di pagamento sono considerate valide?
Sono ammesse solo forme di pagamento tracciabili, come bonifico bancario o postale, POS, PagoPA, assegno non trasferibile e trattenuta in busta paga per gli asili nido aziendali.Come funziona l’IBAN integrato SUGI?
Quando si presenta la domanda: il sistema propone automaticamente gli IBAN già registrati a nome del richiedente per altre prestazioni INPS; il richiedente può quindi: selezionare un IBAN già presente; oppure inserirne uno nuovo. L’IBAN scelto viene quindi associato alla domanda e utilizzato per l’accredito del contributo. -
Bonus affitti genitori separati 2026: quando arriva
La legge di bilancio 2026, Legge 199 2025 ha previsto una misura rilevante per il welfare familiare ai commi 234-235.
Si tratta dell’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a sostenere i genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e che abbiano figli a carico.
Il legislatore riconosce, infatti, che la perdita della disponibilità della casa familiare, unita agli obblighi di mantenimento, costituisce un fattore di rischio economico significativo per molti genitori non collocatari, spesso esposti a difficoltà nel garantire condizioni abitative adeguate per sé e per i propri figli specie nei contesti urbani caratterizzati da canoni di locazione elevati.
È da sottolineare che la norma, pur delineando l’ambito soggettivo dei beneficiari, rinvia completamente alla normativa secondaria la definizione dei requisiti puntuali e delle modalità operative per l’accesso al contributo, lasciando così irrisolti elementi applicativi essenziali e rinviando molto probabilmente di qualche mese la reale attuazione.
Nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto per il Piano Casa 2026 il 30 aprile scorso il ministro Salvini ,che ha fortemente voluto la norma e responsabile del ministero interessato, ha dichiarato che il decreto ministeriale è ancora in corso di preparazione.
Leggi i dettagli sul Decreto casa 2026 100mila alloggi di edilizia popolare
Risorse, criteri applicativi – decreto attuativo in arrivo
Secondo la formulazione attuale, il contributo potrà essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio, estendendo quindi la tutela oltre la soglia tradizionale dei 18 anni, in coerenza con l’evoluzione normativa che riconosce una responsabilità genitoriale protratta nelle fasi iniziali della vita adulta.
La dotazione finanziaria prevista nella bozza era pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, risorse destinate ad alimentare una misura che potrebbe rivelarsi particolarmente strategica mentre nella versione definitiva non l'importo delle risorse non viene specificato
Il comma 2 affida a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire criteri, parametri e procedure per l’erogazione dei contributi. Tale scelta legata forse all'iniziativa legislativa proveniente dal Ministro Salvini , titolare del dicastero è inusuale in quanto l'oggetto della norma non rientra tra le sue competenze. Potrebbe essere oggetto di modifica v. sotto gli emendamenti presentati
Si segnala inoltre, tra le osservazioni formulate dagli uffici a supporto dell’esame parlamentare un rilievo significativo: l’opportunità di definire in modo esplicito la nozione di “figlio a carico”. L’espressione, infatti, può prestarsi a diverse interpretazioni – fiscali, anagrafiche o legate alla convivenza – e rischia di generare incertezze applicative qualora non venga chiarita in modo uniforme.
Come detto il ministro ha assicurato che il Ministero sta lavorando per mettere a punto il provvedimento che renda operativa la misura.
Le principali proposte di emendamento
Nel corso dell’esame parlamentare sono state presentate numerose proposte di modifica all’articolo 56, provenienti da diversi gruppi politici, con l’obiettivo di precisare l’assetto amministrativo del Fondo, rafforzare le garanzie di equità nell’accesso e introdurre ulteriori condizioni di ammissibilità.
In particolare, l’emendamento 56.1 (Sironi, Mazzella, Pirro, Damante) proponeva il trasferimento della gestione del Fondo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Ministero dell’economia, con successivo passaggio al Dipartimento per le politiche della famiglia, affidando inoltre il decreto attuativo all’autorità politica delegata in materia familiare.
Il senatore Lombardo (56.2) suggerisce di escludere dai benefici i genitori che non abbiano adempiuto agli obblighi di mantenimento o alle prescrizioni dei provvedimenti di separazione e divorzio.
Gli emendamenti 56.3 e 56.5 (Magni, De Cristofaro, Cucchi; Maiorino, Pirro, Damante) convergono sulla necessità di ampliare il coinvolgimento istituzionale nel decreto attuativo – includendo il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia – e di introdurre verifiche puntuali sulla situazione economica e patrimoniale dei richiedenti, garantendo criteri equi, controlli più rigorosi e coordinamento con gli altri strumenti di sostegno abitativo. La proposta 56.4 prevede inoltre il passaggio in Conferenza Unificata per rafforzare la concertazione con Regioni ed enti locali.
Chiude il quadro l’emendamento 56.6 (De Poli), che voleva introdurre stringenti requisiti soggettivi aggiuntivi:
- assenza di rinvio a giudizio o condanne per violenza domestica o su minori,
- mancanza di altri immobili e verifica del reddito triennale, con l’obiettivo di destinare il Fondo ai nuclei più meritevoli e in reale condizione di bisogno.
Il testo definitivo della legge non approfondisce requisiti o condizioni e si attende come detto il decreto ministeriale attuativo per maggiori dettagli.
-
Bonus nuovi nati 2025 novità: promemoria dall’ INPS
La legge di bilancio 2025 approvato dal Governo e pubblicato in GU il 31 dicembre come legge 207 2024 contiene , come da annunci dei ministri e della Premier Meloni, molte misure per le famiglie con reddito basso e per la protezione della genitorialità. Le principali sono:
- il bonus "Nuovi Nati "per le nuove nascite nelle famiglie con ISEE sotto i 40mila euro e
- il rafforzamento del bonus asilo nido, già in vigore, attraverso l'esclusione delle somme dell'Assegno Unico dalla soglia ISEE di accesso e l'eliminazione del requisito del secondo figlio sotto i 10 anni.
Vediamo maggiori dettagli e altri aspetti della nuova manovra di bilancio 2025 per le famiglie. All'ultimo paragrafo le istruzioni sul bonus nascita o "Carta nuovi nati" per la quale INPS ha pubblicato il 14 aprile la circolare di istruzioni n. 76 2025.
L'ultima novità è che da novembre INPS invierà alle famiglie in occasione delle nuove nascita un promemoria sulla possibilità di richiedere il contributo.(vedi sotto i dettagli )
Bonus nascita “Carta nuovi nati ” 1000 euro: cos’è
La legge di bilancio all'art 1 ai commi 206-208 introduce un contributo per le nuove nascite: si tratta di un bonus una tantum da mille euro riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 40 mila euro.
ATTENZIONE: A questo fine l'ISEE viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico.
La relazione illustrativa del ddl precisa che il contributo una tantum pari a mille euro:
- verrà erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione e
- sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.
Beneficiari saranno:
- cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o
- familiari di cittadini UE , titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
- cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ,
- residenti in Italia.
La misura ha un costo di 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
Bonus asilo nido: nuovo calcolo ISEE e incremento importo
Con la legge di bilancio è stato incrementato anche il bonus asilo nido diventa piu ricco per le famiglie con ISEE sotto i 40mila euro e potrà raggiungere un maggior numero di beneficiari, grazie all'esclusione delle somme ricevute a titolo di assegno Unico dal calcolo dell'ISEE (art 1 commi 208-211)
Inoltre la legge di bilancio sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100) entrata in vigore nel 2024.
Viene quindi incrementa la relativa autorizzazione di spesa per il bonus asilo nido di 97 milioni di euro per l’anno 2025, di 131 milioni di euro per l’anno 2026, di 194 milioni di euro per l’anno 2027, di 197 milioni di euro per l’anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
Si ricorda che l'importo del Bonus nel 2023 variava a seconda degli scaglioni di reddito familiare, i contributi vanno da:
- un massimo di 3.000 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
- un massimo di 2.500 euro con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- un massimo di 1.500 euro con ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, oppure in assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati , discordante, non calcolabile.
Mentre per i nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e in presenza di un altro figlio sotto i 10 anni è fissato a:
- 3.600 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
- 1.500 euro con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro ( ISEE assente o con omissioni o discordante).
Leggi l'aggiornamento Bonus nido: dal 2 aprile domande in lavorazione
Bonus nascita ” Carta nuovi nati” 2025: le istruzioni INPS
La circolare di istruzioni INPS è stata pubblicata il 14 aprile 2025 mentre il messaggio 1303 del 16 aprile comunicava che dal 17 aprile è attiva la piattaforma per le domande .
Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.
La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Il termine per la presentazione delle domande di “Bonus nuovi nati”, è stato ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).
Bonus novi nati il servizio MYINPS promemoria: come e per chi
Con il messaggio del 21 novembre INPS ha comunicato che dal mese di novembre in occasione della nascita di un figlio, l’INPS invia una comunicazione tramite posta elettronica per invitare i genitori a presentare la domanda
- per richiedere l’Assegno unico e universale per i figli a carico o integrare il beneficio percepito per altri figli a carico e
- a richiedere, se il valore dell’ISEE è inferiore al limite massimo il Bonus nuovi nati.
La comunicazione è indirizzata agli utenti che hanno prestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni dall’INPS.
A tale proposito, si ricorda che per ricevere contenuti personalizzati e servizi in modalità proattiva da parte dell’Istituto è necessario accedere al sito istituzionale www.inps.it, nell’area “MyINPS” all’interno della quale, seguendo il percorso “I tuoi dati” > “Contatti e consensi”, nella sezione “Adesione ai servizi proattivi” è possibile prendere visione di tutte le informazioni relative ai servizi proattivi e aderirvi spuntando la casella “Acconsento”.
Bonus nascita 2025: Sintesi delle istruzioni
L’INPS, con apposita circolare 76 del 14 .4.2025 chiarisce requisiti, modalità di accesso e gestione delle domande per il Bonus nascita 2025 da 1000 euro.
In questa tabella i requisiti :
Requisito Descrizione Cittadinanza – Cittadini italiani o UE
– Familiari di cittadini UE con diritto di soggiorno
– Cittadini extra-UE con permesso di soggiorno valido ≥ 1 anno
– Rifugiati, apolidi, titolari di protezione internazionale
– Cittadini UK residenti in Italia entro il 31/12/2020Residenza Residenza in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido) fino alla presentazione della domanda. Requisito economico ISEE minorenni ≤ 40.000 € annui (AUU escluso dal calcolo). Data evento Figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025.
Per affido preadottivo: conta la data di ingresso del minore nel nucleo.
Per adozioni internazionali: data di trascrizione nei registri civili.Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo). In sede di prima attuazione della misura.
Per le nascite avvenute prima dell'apertura della piattaforma e della proroga comunicata il 24 luglio, il termine scade il 22 settembre 2025
Può essere inoltrata da:
- uno dei genitori;
- il genitore convivente, se i genitori non vivono insieme;
- un tutore o il genitore del genitore minorenne o incapace, se il richiedente è minorenne o non può agire.
L’ISEE deve essere valido alla data della domanda oppure basato su una DSU presentata nello stesso momento.
Canali per inviare la domanda
I genitori possono presentare domanda attraverso:
- il sito web INPS (www.inps.it) con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
- l’app INPS mobile;
- il Contact Center (803.164 da fisso, 06.164.164 da mobile);
- un patronato.
Documentazione richiesta
Il richiedente dovrà dichiarare di possedere i vari requisiti e le modalità di pagamento (conto corrente con IBAN o bonifico domiciliato).
In caso di IBAN estero (area SEPA), è necessario allegare il modulo MV70.
Tempi di pagamento e risorse
L’erogazione del Bonus avverrà in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili per l’anno in corso: 330 milioni di euro per il 2025, 360 milioni di euro annui dal 2026.
L’INPS effettuerà un monitoraggio mensile delle risorse e informerà i Ministeri competenti. In caso di scostamenti significativi, potrà essere modificato il tetto ISEE o l’importo del Bonus.
Regime fiscale
Il Bonus nuovi nati non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, restando quindi esente da tassazione.
-
Assegno unico 2025: regole e tabelle importi
Con la circolare 33 2025 INPS comunica le nuove istruzioni e gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per l’annualità 2025 aggiornati sulla base del comunicato ISTAT con variazione definitiva dell'indice dei prezzi pari allo 0,8%. Gli incrementi risultano minimi
In allegato INPS fornisce le tabelle complete degli importi 2025 dell'assegno e delle maggiorazioni per le diversa fasce di ISEE familiare.
L'istituto ricorda che in considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio e febbraio 2025 è stato effettuato sulla base dei valori del 2024 mentre a partire dal mese di marzo 2025 l’AUU viene pagato con i valori aggiornati. Con la mensilità di marzo erogato anche l'eventuale conguaglio dell’importo dell’AUU già pagato..
Il 18 novembre l'istituto ha comunicato che i dati relativi alle erogazioni effettuate fino a settembre 2025 i: l’importo medio per figlio a settembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni
applicabili si attesta su 173 €, e va da
circa 57 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €),
a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).
Sul sito dell’INPS le appendici statistiche con i dati completi
Assegno unico universale: le regole generali
L'assegno unico universale destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.) è stato istituito dal d. lgs. n. 230-2021.
In particolare spetta:
- per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza e
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L'erogazione degli assegni è iniziata da marzo 2022. Solo da marzo 2022 le detrazioni e assegni al nucleo familiare sono stati abrogati prevedendo un regime transitorio con maggiorazioni in vigore per fino al 2024
L'assegno unico figli è universale cioè è destinato a tutte le famiglie con figli con importi progressivamente inferiori all'aumentare del reddito :
In particolare è prevista
- una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata inizialmente a 50 euro per 1 figlio
- una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell'ISEE familiare: la soglia ISEE per avere il trattamento massimo era pari nel 2022 a 15mila euro.
Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni collegate al numero dei figli, alla disabilità, alle famiglie monogenitoriali Vedi sotto esempi di importo
Va sottolineato che :
- gli importi dell'assegno e delle soglie Isee sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT e che
- l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito
Assegno unico 2025: la domanda per il rinnovo
Le domande vanno presentate sul portale INPS a questo link oppure presso i patronati
Si ricorda che dal 2023 per chi già lo riceve non è necessario fare domanda ogni anno per l'assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti della famiglia ovvero :
- maggior numero di figli,
- raggiungimento dell'età che li esclude dall' accesso (22 anni)
- modifica dell’Isee cioè variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare
ATTENZIONE è necessario comunque presentare ogni anno all'INPS la DSU per ottenere l'importo dell'assegno sulla base dell'ISEE aggiornato, altrimenti dal, mese di marzo viene garantito solo l'importo minimo previsto per la fascia ISEE piu alta.
La presentazione dell'ISEE aggiornato entro il mese di giugno da diritto ad ottenere eventuali conguagli
Per facilitare il processo, l’INPS consiglia ai richiedenti di presentare tempestivamente la DSU aggiornata, così da evitare ritardi nei pagamenti o l’erogazione dell’importo minimo in assenza di ISEE.
INPS fa presente che , la digitalizzazione dei servizi consente di gestire più agevolmente la propria posizione contributiva attraverso strumenti online e l’APP INPS Mobile, con la possibilità di aggiornare le informazioni in tempo reale.
Assegno unico esempi di importo 2024
ISEE IMPORTI MENSILI 2024
Assegno figli minori (1)
Assegno figli 18-20 anni (2)
Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)
Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)
Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)
Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)
Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)
Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)
maggiorazione figli per madre di età <21 anni(7)
Bonus secondo percettore di reddito (8)
fino a
17.090,61 euro
199,4
96,9
96,9
119,6
108,2
96,9
91,2
96,9
22,8
34,1
da
27.231,05
a
27.344,98
148,1 72,2 68,1 119,6 108,2 96,9 91,2 72,2 22,8 21,9 da
37.599,35
a
37.713,28
96,2 47,4 39,1 119,6 108,2 96,2 91,2 47,4 22,8 9,5 Assegno Unico novità ed esempi importi 2025
La circolare 33 ricorda che è confermata la neutralizzazione dell’ISEE per evitare che l’importo percepito dall’AUU riduca il valore dell’indicatore stesso.
Tra le principali maggiorazioni confermate per il 2025 figurano:
- l’aumento per figli con disabilità,
- il bonus per madri di età inferiore a 21 anni,
- la maggiorazione per il secondo percettore di reddito e
- l’incremento per i figli successivi al secondo.
Oltre a queste, si confermano specifiche maggiorazioni temporanee , come
- il supplemento del 50% per figli con meno di un anno di età,
- l’incremento del 50% per i nuclei con almeno tre figli e ISEE sotto la soglia massima, e
- la maggiorazione forfettaria di 150 euro per famiglie con almeno quattro figli.
Tabella AUU 2025
Importi Assegno Unico Universale (AUU) 2025
Fascia ISEE (€) Importo AUU figli minorenni (€) Importo AUU figli maggiorenni (18-20 anni) (€) Bonus secondo percettore (€) Maggiorazione figlio disabile grave (€) Maggiorazione genitore unico (€) Fino a 17.227,33 201,00 97,70 34,40 120,60 30,00 18.375,83 – 18.490,67 194,60 94,70 33,00 109,10 28,00 25.037,07 – 25.151,91 161,40 78,50 25,00 97,70 20,00 33.191,34 – 33.306,18 120,60 59,10 15,20 80,00 15,00 43.183,19 – 43.298,04 70,70 35,10 3,20 50,00 10,00 20.500,00 – 20.600,00 185,00 90,00 30,00 115,00 25,00 40.500,00 – 40.600,00 85,00 42,00 5,00 60,00 12,00 -
Bonus nido: novità 2025 e istruzioni INPS Mobile
Con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, l’INPS ha chiarito le modalità di applicazione del contributo asilo nido e assistenza domiciliare per i figli fino a tre anni previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e sempre prorogato.
Il documento recepisce le novità introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha fornito un’interpretazione autentica della disciplina.
Le principali novità riguardano tre punti chiave:
- Estensione del contributo per l'utilizzo di strutture educative per l’infanzia abilitate secondo le normative regionali, oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati.( ad es. micronidi in famiglia) anche per le domande gia presentate nel 2025
- Ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026, che produrranno effetti anche per gli anni successivi fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
- Indicazioni operative per la gestione delle domande già presentate per l’anno 2025, comprese quelle inizialmente respinte.
Con messaggio 3336 del 6 novembre 2025 inoltre l'istituto comunica che sono attive nuove funzioni nell'app INPS MOBILE.(vedi ultimo paragrafo)
Estensione del beneficio ai servizi educativi per l’infanzia
La circolare chiarisce che il beneficio economico non riguarda soltanto gli asili nido tradizionali, ma anche altre strutture che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini, purché abilitate secondo la normativa regionale.
Rientrano quindi: nidi e micronidi (3-36 mesi), sezioni primavera (24-36 mesi), spazi gioco e servizi educativi domiciliari (12-36 mesi).
Restano invece esclusi i centri per bambini e famiglie, così come servizi ricreativi, pre-scuola e post-scuola, che non hanno natura educativa in senso stretto.
Servizi ammessi Servizi esclusi Nidi e micronidi (3-36 mesi) Centri per bambini e famiglie Sezioni primavera (24-36 mesi) Servizi ricreativi Spazi gioco (12-36 mesi) Pre-scuola e post-scuola Servizi educativi domiciliari (3-36 mesi) Altri servizi non educativi Le sedi INPS sono tenute a verificare, tramite elenchi regionali o attestazioni degli enti locali, che le strutture siano effettivamente autorizzate.
ATTENZIONE È necessario che le ricevute che si presentano a rimborso riportino i riferimenti normativi che giustificano l’eventuale mancata emissione della fattura.
Domanda unica per 3 anni dal 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, le domande di contributo accolte avranno valore anche negli anni successivi, senza dover essere ripresentate da zero.
Questa ultrattività semplifica un po' la gestione per le famiglie, garantendo continuità del sostegno fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni.
Per ogni nuovo anno solare, il genitore dovrà comunque:
- prenotare le risorse finanziarie tramite i servizi INPS online,
- indicare le mensilità (massimo 11),
- allegare la prova di pagamento di almeno una retta, oppure l’iscrizione/graduatoria per gli asili pubblici a pagamento posticipato.
Nel caso di contributo per l’assistenza domiciliare, serve sempre il certificato del pediatra che attesti l’impossibilità di frequenza dovuta a grave patologia cronica.
Gestione domande 2025
La circolare affronta infine il tema delle domande presentate per l’anno 2025. Le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare le istruttorie ancora in corso e valutare, in autotutela, anche le richieste respinte sulla base delle vecchie indicazioni della circolare n. 60/2025.
Ciò significa che, se sussistono i nuovi requisiti, domande inizialmente non accolte potranno ora essere riconsiderate e approvate.
Per i lavoratori e i consulenti, questo implica la necessità di:
- verificare l’abilitazione delle strutture frequentate,
- conservare correttamente la documentazione delle spese,
- monitorare l’evoluzione delle pratiche in base ai nuovi criteri.
Queste modifiche ampliano la platea dei beneficiari, introducono maggiore stabilità nel tempo e semplificano l’accesso al contributo, rafforzando il sostegno concreto alle famiglie con figli piccoli.
Bonus nido nell’app INPS MOBILE
Nell’ambito delle attività di innovazione digitale INPS , il servizio “Bonus nido” disponibile nell’App “INPS Mobile” è stato integrato con una nuova funzionalità per la consultazione :
- dei pagamenti e
- delle contestazioni del contributo
relative ai mesi richiesti nella domanda.
la nuova funzione consente di consultare in modo semplificato i pagamenti mensili associati alle domande presentate che risultano in uno dei seguenti stati: “In attesa di documentazione”, “Protocollata”, “In lavorazione”, “Accolta”.
L’home page dell’applicazione, inoltre, è stata integrata con una nuova card dedicata al servizio “Bonus nido” che, con un semplice click, permette agli utenti che hanno presentato la domanda di accedere facilmente alla sezione che consente di allegare la documentazione per richiedere il pagamento del contributo.
Si ricorda che l’App “INPS Mobile” è disponibile per dispositivi Android e iOS ed è accessibile esclusivamente agli utenti muniti di SPID di livello 2 o superiore o di CIE 3.0.
-
Congedo per la mamma intenzionale: nuove istruzioni INPS
Con la sentenza n. 115 del 2025, depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale avev dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui esclude dal congedo di paternità obbligatorio le lavoratrici che, in una coppia di due donne, siano riconosciute come genitori nei registri dello stato civile.
Come chiarito dall’INPS nel Messaggio n. 2450/2025, quindi dal 24 luglio 2025 le lavoratrici dipendenti che, in una coppia omogenitoriale femminile, risultano “madre intenzionale” nei registri di stato civile o in virtù di un provvedimento di adozione/affidamento, possono fruire del congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), retribuito al 100% e coperto da contribuzione figurativa.
Con un nuovo messaggio 3322 del 5.11.2025 l'Istituto precisa che :
- l’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha cessato di produrre effetti – nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne – dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità.
- la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti.
Quindi non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001,
Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in argomento, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell’INPS,
- su istanza di parte,
- nel rispetto del termine di prescrizione annuale disposto all’articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del termine di decadenza annuale, previsto dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (cfr. il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024).
Congedo alla madre “intenzionale”: il ragionamento della Consulta
A sollevare la questione dell'equiparazione per le coppie omosessuali era stata la Corte d’appello di Brescia nel corso di una causa intentata da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ Aps, che denunciava una discriminazione da parte dell’INPS. Il problema nasceva dalla procedura informatica dell’ente previdenziale che, nella domanda di congedo, accettava esclusivamente l’indicazione del “padre”, escludendo la “seconda madre” legalmente riconosciuta.La Corte ha fondato il proprio giudizio sull’art. 3 della Costituzione, che vieta disparità di trattamento in assenza di ragioni oggettive
. È stata infatti ritenuta irragionevole la differenziazione tra il padre lavoratore di una coppia eterosessuale e la madre intenzionale di una coppia omogenitoriale femminile, quando entrambe le figure sono legalmente riconosciute e partecipano alla cura del figlio.
La sentenza richiama anche la precedente pronuncia n. 68/2025, ribadendo che il vincolo genitoriale nasce dall’assunzione condivisa di responsabilità.
Il diritto del minore a ricevere cura e attenzione da entrambe le figure genitoriali – siano esse biologiche o intenzionali – prevale su qualsiasi considerazione legata all’orientamento sessuale, come già sancito anche dalla sentenza n. 33/2021.
Di conseguenza, il beneficio del congedo – dieci giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100% – deve estendersi anche alla madre intenzionale, in linea con l’interesse superiore del minore.
Impatti e prospettive della decisione
Si ricorda che la disposizione sul congedo obbligatorio di 10 giorni era stata introdotta con il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, attuativo della direttiva (UE) 2019/1158 sull’equilibrio tra vita professionale e familiare.
La decisione della Corte rappresenta un passo significativo verso la piena equiparazione dei diritti delle famiglie omogenitoriali rispetto a quelle tradizionali.
Oltre a sanare un vulnus normativo, la pronuncia valorizza il principio di funzionalità della genitorialità: ciò che rileva, sottolinea la Consulta, è il contributo attivo e consapevole alla cura del minore, e non il genere del genitore.
Da evidenziare che tale concetto potrebbe essere esteso anche alle coppie maschili che abbiano ottenuto il riconoscimento del rapporto genitoriale tramite adozione in casi particolari (stepchild adoption).
Congedo obbligatorio di paternità alla seconda mamma: come fare
Per fruire del congedo obbligatorio la lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro l’intenzione di fruire del congedo, rispettando i tempi e le modalità già previste per il congedo di paternità obbligatorio. Il datore di lavoro provvede ad anticipare l’indennità per conto dell’INPS, per poi conguagliarla nei flussi contributivi.
La domanda telematica diretta all’INPS è necessaria solo nei casi in cui non sia previsto l’anticipo da parte del datore di lavoro (es. lavoratrici domestiche o assimilate). In tal caso, la domanda va presentata attraverso i consueti canali:
- tramite portale INPS con SPID/CIE/CNS, oppure
- Contact Center, o
- tramite patronato.
Le lavoratrici della Pubblica Amministrazione devono rivolgersi esclusivamente al proprio ente datore di lavoro, poiché l’INPS non gestisce né l’istruttoria né l’erogazione dell’indennità per il personale pubblico.
Il messaggio ricorda che oltre alla registrazione come genitore intenzionale o a un provvedimento giudiziale, il congedo deve essere fruito entro i termini previsti dall’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 (solitamente entro 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento).
In sintesi
Destinataria Canale di richiesta Soggetto che eroga l’indennità Scadenze e termini Lavoratrice dipendente del settore privato
(datore di lavoro con anticipo indennità)Comunicazione scritta al datore di lavoro secondo modalità aziendali Datore di lavoro (con conguaglio INPS) Entro i termini dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001
(di norma entro 5 mesi da nascita/adozione/affidamento)Lavoratrice dipendente senza anticipo indennità
(es. lavoro domestico)Domanda telematica diretta all’INPS via portale con SPID/CIE/CNS, Contact Center o patronato INPS Entro i termini dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 Lavoratrice dipendente di Pubblica Amministrazione Comunicazione diretta all’ufficio del personale dell’ente Ente datore di lavoro Entro i termini dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001