-
Assegno unico 2026: ISEE da rinnovare entro il 30 giugno (guida aggiornata)
Con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, l’INPS fornisce indicazioni operative in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), con riferimento :
- alla presentazione delle domande per l’anno 2026,
- all’aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie ISEE, nonché
- alle modalità di applicazione del nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione.
Vengono fornite inoltre le tabelle degli importi dell'assegno correlati alle sogni ISEE per il corretto riconoscimento delle somme spettanti nel nuovo anno.
Le norme sull’Assegno Unico e universale
L’Assegno Unico e Universale è disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto una misura strutturale di sostegno economico per i figli a carico. In particolare, l’articolo 12, comma 3, del decreto stabilisce il principio di erogazione d’ufficio della prestazione, in presenza di una domanda in stato “accolta”.
Non c'è bisogno quindi di presentare una domanda di rinnovo annuale.
La circolare INPS richiama inoltre:
- la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, che ha chiarito la validità pluriennale delle domande;
- l’articolo 4, comma 11, del D.lgs. n. 230/2021, che prevede l’adeguamento annuale degli importi in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
- l’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che introduce l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione, rilevante anche ai fini dell’AUU.
Le tabelle degli importi aggiornati
Per l’anno 2026, l’INPS conferma che non è necessario presentare una nuova domanda di Assegno Unico per i nuclei familiari che risultano già titolari di una domanda in stato “accolta”, salvo i casi di domanda decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Dal punto di vista economico, gli importi e le maggiorazioni sono stati adeguati del +1,4%, in applicazione della variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT per l’anno 2025. Le nuove soglie e i valori aggiornati sono riportati nell’Allegato n. 1 alla circolare.
In assenza di un ISEE valido, a partire da marzo 2026 l’AUU è corrisposto con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Tuttavia, se la DSU 2026 viene presentata entro il 30 giugno 2026, l’INPS provvede al ricalcolo degli importi e alla corresponsione degli eventuali arretrati a decorrere da marzo 2026.
Per ottenere importi superiori al minimo, è quindi necessario che la DSU 2026 risulti rinnovata
La circolare fornisce indicazioni dettagliate sulle maggiorazioni dell’AUU, applicabili in presenza di specifici requisiti soggettivi e reddituali. In particolare, sono confermate le seguenti fattispecie:
Fattispecie Condizione richiesta Maggiorazione prevista Figli di età inferiore a 1 anno ISEE 2026 applicabile Incremento del 50% dell’importo AUU fino al primo anno di vita Nuclei con almeno 3 figli ISEE neutralizzato ≤ 46.582,71 euro Incremento del 50% per ciascun figlio da 1 a 3 anni Nuclei con almeno 4 figli a carico Requisito numerico dei figli Maggiorazione forfettaria di 150 euro Gli importi aggiornati trovano applicazione: dalla mensilità di febbraio 2026 per i valori ordinari; dalla mensilità di marzo 2026 per gli adeguamenti riferiti a gennaio 2026.
In relazione all’ISEE, la circolare chiarisce che il nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzato per il calcolo dell’AUU a partire da marzo 2026, mentre le mensilità di gennaio e febbraio restano ancorate all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.
Assegno unico 2026 nuovi requisiti di accesso
Si segnala che il decreto PNRR convertito in legge 50 2026 in vigore dal 21 aprile 2026 ha apportato una modifica alle regole per il diritto all'Assegno Unico per adeguarsi alle Direttive europee .
La nuova norma prevede che possono fare richiesta anche:
- i lavoratori degli Stati membri dell’Unione europea non residenti in Italia, con contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo e iscrizione a una gestione previdenziale italiana e versamento effettivo della relativa contribuzione obbligatoria,
- coloro, in possesso dei requisiti previsti, che hanno figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea , e che risultino a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana.
-
Bonus nuovi nati 2026: tutte le regole e i dati sui pagamenti
E' stata aperta ad aprile la piattaforma informatica per le domande del bonus da 1000 euro previsto per i nuovi nati del 2026.
L'istituto ha precisato ieri in un comunicato che al 7 maggio risultano già liquidate circa il 62% delle domande presentate (
I pagamenti stanno avvenendo progressivamente, in base all’ordine di arrivo delle richieste e alle verifiche previste dalla normativa vigente. Si ricorda che i richiedenti possono verificare lo stato della propria domanda attraverso i canali digitali dedicati. La scadenza per le nascite o adozioni avvenute prima del 14 aprile è fissata al 12 agosto mentre per quelle successive ci sono 120 giorni di tempo
Con la circolare 45 del 10 aprile 2026 erano state fornite tutte le istruzioni anche sulla novità del nuovo ISEE di riferimento per questa prestazione e anche sul diritto per i cittadini extracomunitari.
Rivediamo in questa guida tutti i requisiti necessari per avere il bonus, le modalità e scadenze per la domanda.
Bonus nuovi nati 2026 : Chi può richiederlo e requisiti necessari
Il Bonus Nuovi Nati 2026 è un contributo una tantum da 1.000 euro riconosciuto per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Possono accedervi , oltre ai cittadini italiani:
- i cittadini UE con diritto di soggiorno,
- i familiari extracomunitari di cittadini UE con carta di soggiorno, e
- i cittadini non UE con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli apolidi, i rifugiati e i titolari di protezione internazionale. Il requisito di residenza in Italia deve essere continuativo dalla data dell'evento (nascita/adozione) fino alla presentazione della domanda.
Sul fronte economico, il richiedente deve avere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l'inclusione non superiore a 40.000 euro, calcolato al netto degli importi percepiti a titolo di Assegno Unico Universale (AUU): la quota AUU da sottrarre si ottiene dividendo l'importo AUU ricevuto per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare.
Leggi in merito ISEE 2026 nuovo modello DSU e istruzioni
Come e quando presentare la domanda
La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori (in caso di non convivenza, dal genitore che convive con il figlio). Il termine ordinario è di 120 giorni dalla nascita, dall'ingresso in famiglia del minore o dalla trascrizione dell'adozione internazionale nei registri dello stato civile — pena la decadenza dal beneficio.
- Per gli eventi anteriori all'apertura ufficiale del servizio 2026, i 120 giorni decorrono dalla data di pubblicazione del messaggio (14 aprile 2026) la prima scadenza è fissata quindi al 12 agosto 2026 .
- Per i bambini nati o adottati dopo l'apertura del servizio vale il termine di 120 giorni dal giorno della nascita o adozione.
Prima di inviare la domanda è obbligatorio disporre di una DSU valida per il calcolo dell'ISEE minorenni che includa il figlio interessato. I canali disponibili sono:
- portale INPS.it con SPID Livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS;
- app INPS Mobile;
- Contact Center (803.164 da fisso, gratuito);
- patronati.
In sede di domanda vanno dichiarati sotto propria responsabilità tutti i requisiti (cittadinanza, residenza, evento, dati del figlio, ISEE) e indicata la modalità di pagamento tramite IBAN o bonifico domiciliato.
ATTENZIONE Le domande vengono accolte in ordine cronologico fino all'esaurimento delle risorse stanziate (360 milioni di euro annui).
Bonus nuovi nati: aspetti fiscali e avvertenze per i consulenti
Il bonus è totalmente esente da IRPEF: non concorre alla formazione del reddito complessivo e non impatta quindi su detrazioni, deduzioni o altre soglie reddituali.
Per i consulenti è fondamentale verificare preventivamente la correttezza dell'ISEE presentato, che prevede ko scorporo dell'AUU, per evitare rigetti o revoche.
Attenzione anche alla gestione dei permessi di soggiorno scaduti: in caso di rinnovo in corso, va dichiarato e allegato il numero di ricevuta.
Imporatnte anche sottolineare che l'importo del bonus e la soglia ISEE possono essere rideterminati con decreto ministeriale se la spesa supera il budget previsto ne darà conto l'Inps con il monitoraggio continuo delle domande
Dati su accoglimento e pagamenti
Il comunicato INPS dell' 8 maggio ha fornito questi dati:
Totale domande pervenute Accolte Pagate 65.648 52.199 40.932 Sul totale sono state accolte il 79% circa e su queste sono già stati erogati i per il 62 % circa.
-
Maternità INPS: quando scatta la decadenza per il ricorso
Quando scade il termine per chiedere il ricalcolo dell’indennità di maternità? La risposta arriva dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12851 del 6 maggio 2026, che chiarisce in modo netto un aspetto molto rilevante per lavoratrici, datori di lavoro e consulenti del lavoro: il termine annuale decorre dal pagamento dell’indennità in misura ridotta e non dalla successiva domanda amministrativa di riesame presentata all’INPS.
La decisione affronta un tema ricorrente nella pratica previdenziale, soprattutto nei casi in cui la lavoratrice ritenga errato il calcolo dell’indennità di maternità per esclusione di alcune voci retributive o per applicazione non corretta dei criteri di computo previsti dal D.Lgs. n. 151/2001.
Secondo la Cassazione, la richiesta di ricalcolo dell’indennità rientra tra le normali azioni dirette a ottenere il corretto pagamento di una prestazione previdenziale e, pertanto, è soggetta alla decadenza prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, modificato dal D.L. n. 98/2011 convertito nella Legge n. 111/2011.
Il caso : indennità di maternità da ricalcolare
La vicenda nasce dal ricorso di due lavoratrici che avevano ricevuto dall’INPS l’indennità di maternità in misura inferiore rispetto a quanto ritenevano spettante. Dopo aver presentato domanda amministrativa di ricalcolo, avevano avviato il ricordo giudiziario sostenendo che il trattamento ricevuto integrasse anche una discriminazione collegata alla maternità.
La Corte d’Appello aveva riconosciuto il diritto all'integrazione solo per i ratei non colpiti dalla decadenza annuale, calcolando il termine a ritroso a partire dalla data delle istanze amministrative di riliquidazione.
L’INPS ha però contestato questa impostazione sostenendo che il termine decadenziale non dovesse partire dalla domanda amministrativa, ma direttamente dal pagamento parziale della prestazione. La Cassazione ha condiviso integralmente la posizione dell’Istituto previdenziale.
I giudici hanno infatti precisato che, nei casi di indennità liquidata in misura inferiore al dovuto, la decadenza decorre dal momento in cui il pagamento ridotto viene effettuato o dal riconoscimento parziale della prestazione. Non assumono invece alcun rilievo le successive richieste amministrative di riesame o ricalcolo.
Il termine scade a 12 mesi dal pagamento parziale
Se una lavoratrice riceve dall’INPS un’indennità di maternità il 15 giugno 2025 e ritiene che l’importo sia inferiore a quello corretto, il termine annuale decorre proprio da quella data: entro il 15 giugno 2026 deve essere depositato il ricorso giudiziario. La cassazione conferma l'impostazione dell'INPS per cui non bastai, dal momento della verifica dell'importo errato :
- inviare una PEC all’INPS;
- chiedere chiarimenti;
- presentare una domanda amministrativa di riliquidazione;
- sollecitare un riesame della pratica.
Solo l’avvio della causa puo interrompere la decadenza.
La Corte evidenzia che il legislatore ha volutamente collegato il termine decadenziale a un dato oggettivo e immediatamente conoscibile dalla lavoratrice: il pagamento effettuato in misura inferiore. Da quel momento, infatti, la lavoratrice può verificare l’importo ricevuto e valutare se agire per ottenere le differenze economiche spettanti.
I giudici hanno inoltre escluso che questa disciplina contrasti con la tutela costituzionale della maternità o con il diritto europeo. Richiamando precedenti della Corte di Giustizia UE, la Cassazione ha ribadito che i termini di decadenza sono legittimi purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Nel caso dell’indennità di maternità, il termine di un anno è stato ritenuto congruo e ragionevole.
L’ordinanza conferma quindi che, nelle controversie sul ricalcolo dell’indennità di maternità, il rispetto dei termini assume un’importanza decisiva. Decorso un anno dal pagamento parziale senza avvio dell’azione giudiziaria, il diritto alle differenze economiche si estingue definitivamente per decadenza.
-
Congedi parentali 2026 prime istruzioni INPS sulle novità
Con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di congedo parentale. Le nuove regole riguardano esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti e incidono sul periodo entro il quale è possibile usufruire del congedo, oltre a chiarire le modalità di presentazione delle domande all’Istituto. In particolare l'istituto precisa che sono valide ex post le comunicazioni per il periodo dal 1 gennaio alla data del messaggio.
Comunicazione congedi parentali
Dal 1° gennaio 2026 il limite temporale per fruire del congedo parentale per i lavoratori dipendenti viene esteso da 12 a 14 anni di vita del figlio.
Lo stesso limite vale anche nei casi di adozione o affidamento, calcolando i 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia (e comunque non oltre la maggiore età). Restano invece invariati i limiti per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (12 anni) e per i lavoratori autonomi (1 anno).
L’INPS ha aggiornato dall’8 gennaio 2026 la procedura telematica per l’invio delle domande; per i periodi di congedo fruiti dal 1° gennaio 2026 prima dell’aggiornamento, la domanda può essere presentata anche successivamente, tenendo conto dell’impossibilità tecnica iniziale.
-
Bonus nido: novità 2025 e istruzioni INPS Mobile
Con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, l’INPS ha chiarito le modalità di applicazione del contributo asilo nido e assistenza domiciliare per i figli fino a tre anni previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e sempre prorogato.
Il documento recepisce le novità introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha fornito un’interpretazione autentica della disciplina.
Le principali novità riguardano tre punti chiave:
- Estensione del contributo per l'utilizzo di strutture educative per l’infanzia abilitate secondo le normative regionali, oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati.( ad es. micronidi in famiglia) anche per le domande gia presentate nel 2025
- Ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026, che produrranno effetti anche per gli anni successivi fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
- Indicazioni operative per la gestione delle domande già presentate per l’anno 2025, comprese quelle inizialmente respinte.
Con messaggio 3336 del 6 novembre 2025 inoltre l'istituto comunica che sono attive nuove funzioni nell'app INPS MOBILE.(vedi ultimo paragrafo)
Estensione del beneficio ai servizi educativi per l’infanzia
La circolare chiarisce che il beneficio economico non riguarda soltanto gli asili nido tradizionali, ma anche altre strutture che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini, purché abilitate secondo la normativa regionale.
Rientrano quindi: nidi e micronidi (3-36 mesi), sezioni primavera (24-36 mesi), spazi gioco e servizi educativi domiciliari (12-36 mesi).
Restano invece esclusi i centri per bambini e famiglie, così come servizi ricreativi, pre-scuola e post-scuola, che non hanno natura educativa in senso stretto.
Servizi ammessi Servizi esclusi Nidi e micronidi (3-36 mesi) Centri per bambini e famiglie Sezioni primavera (24-36 mesi) Servizi ricreativi Spazi gioco (12-36 mesi) Pre-scuola e post-scuola Servizi educativi domiciliari (3-36 mesi) Altri servizi non educativi Le sedi INPS sono tenute a verificare, tramite elenchi regionali o attestazioni degli enti locali, che le strutture siano effettivamente autorizzate.
ATTENZIONE È necessario che le ricevute che si presentano a rimborso riportino i riferimenti normativi che giustificano l’eventuale mancata emissione della fattura.
Domanda unica per 3 anni dal 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, le domande di contributo accolte avranno valore anche negli anni successivi, senza dover essere ripresentate da zero.
Questa ultrattività semplifica un po' la gestione per le famiglie, garantendo continuità del sostegno fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni.
Per ogni nuovo anno solare, il genitore dovrà comunque:
- prenotare le risorse finanziarie tramite i servizi INPS online,
- indicare le mensilità (massimo 11),
- allegare la prova di pagamento di almeno una retta, oppure l’iscrizione/graduatoria per gli asili pubblici a pagamento posticipato.
Nel caso di contributo per l’assistenza domiciliare, serve sempre il certificato del pediatra che attesti l’impossibilità di frequenza dovuta a grave patologia cronica.
Gestione domande 2025
La circolare affronta infine il tema delle domande presentate per l’anno 2025. Le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare le istruttorie ancora in corso e valutare, in autotutela, anche le richieste respinte sulla base delle vecchie indicazioni della circolare n. 60/2025.
Ciò significa che, se sussistono i nuovi requisiti, domande inizialmente non accolte potranno ora essere riconsiderate e approvate.
Per i lavoratori e i consulenti, questo implica la necessità di:
- verificare l’abilitazione delle strutture frequentate,
- conservare correttamente la documentazione delle spese,
- monitorare l’evoluzione delle pratiche in base ai nuovi criteri.
Queste modifiche ampliano la platea dei beneficiari, introducono maggiore stabilità nel tempo e semplificano l’accesso al contributo, rafforzando il sostegno concreto alle famiglie con figli piccoli.
Bonus nido nell’app INPS MOBILE
Nell’ambito delle attività di innovazione digitale INPS , il servizio “Bonus nido” disponibile nell’App “INPS Mobile” è stato integrato con una nuova funzionalità per la consultazione :
- dei pagamenti e
- delle contestazioni del contributo
relative ai mesi richiesti nella domanda.
la nuova funzione consente di consultare in modo semplificato i pagamenti mensili associati alle domande presentate che risultano in uno dei seguenti stati: “In attesa di documentazione”, “Protocollata”, “In lavorazione”, “Accolta”.
L’home page dell’applicazione, inoltre, è stata integrata con una nuova card dedicata al servizio “Bonus nido” che, con un semplice click, permette agli utenti che hanno presentato la domanda di accedere facilmente alla sezione che consente di allegare la documentazione per richiedere il pagamento del contributo.
Si ricorda che l’App “INPS Mobile” è disponibile per dispositivi Android e iOS ed è accessibile esclusivamente agli utenti muniti di SPID di livello 2 o superiore o di CIE 3.0.
-
Congedo per la mamma intenzionale: nuove istruzioni INPS
Con la sentenza n. 115 del 2025, depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale avev dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui esclude dal congedo di paternità obbligatorio le lavoratrici che, in una coppia di due donne, siano riconosciute come genitori nei registri dello stato civile.
Come chiarito dall’INPS nel Messaggio n. 2450/2025, quindi dal 24 luglio 2025 le lavoratrici dipendenti che, in una coppia omogenitoriale femminile, risultano “madre intenzionale” nei registri di stato civile o in virtù di un provvedimento di adozione/affidamento, possono fruire del congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), retribuito al 100% e coperto da contribuzione figurativa.
Con un nuovo messaggio 3322 del 5.11.2025 l'Istituto precisa che :
- l’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha cessato di produrre effetti – nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne – dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità.
- la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti.
Quindi non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001,
Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in argomento, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell’INPS,
- su istanza di parte,
- nel rispetto del termine di prescrizione annuale disposto all’articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del termine di decadenza annuale, previsto dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (cfr. il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024).
Congedo alla madre “intenzionale”: il ragionamento della Consulta
A sollevare la questione dell'equiparazione per le coppie omosessuali era stata la Corte d’appello di Brescia nel corso di una causa intentata da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ Aps, che denunciava una discriminazione da parte dell’INPS. Il problema nasceva dalla procedura informatica dell’ente previdenziale che, nella domanda di congedo, accettava esclusivamente l’indicazione del “padre”, escludendo la “seconda madre” legalmente riconosciuta.La Corte ha fondato il proprio giudizio sull’art. 3 della Costituzione, che vieta disparità di trattamento in assenza di ragioni oggettive
. È stata infatti ritenuta irragionevole la differenziazione tra il padre lavoratore di una coppia eterosessuale e la madre intenzionale di una coppia omogenitoriale femminile, quando entrambe le figure sono legalmente riconosciute e partecipano alla cura del figlio.
La sentenza richiama anche la precedente pronuncia n. 68/2025, ribadendo che il vincolo genitoriale nasce dall’assunzione condivisa di responsabilità.
Il diritto del minore a ricevere cura e attenzione da entrambe le figure genitoriali – siano esse biologiche o intenzionali – prevale su qualsiasi considerazione legata all’orientamento sessuale, come già sancito anche dalla sentenza n. 33/2021.
Di conseguenza, il beneficio del congedo – dieci giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100% – deve estendersi anche alla madre intenzionale, in linea con l’interesse superiore del minore.
Impatti e prospettive della decisione
Si ricorda che la disposizione sul congedo obbligatorio di 10 giorni era stata introdotta con il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, attuativo della direttiva (UE) 2019/1158 sull’equilibrio tra vita professionale e familiare.
La decisione della Corte rappresenta un passo significativo verso la piena equiparazione dei diritti delle famiglie omogenitoriali rispetto a quelle tradizionali.
Oltre a sanare un vulnus normativo, la pronuncia valorizza il principio di funzionalità della genitorialità: ciò che rileva, sottolinea la Consulta, è il contributo attivo e consapevole alla cura del minore, e non il genere del genitore.
Da evidenziare che tale concetto potrebbe essere esteso anche alle coppie maschili che abbiano ottenuto il riconoscimento del rapporto genitoriale tramite adozione in casi particolari (stepchild adoption).
Congedo obbligatorio di paternità alla seconda mamma: come fare
Per fruire del congedo obbligatorio la lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro l’intenzione di fruire del congedo, rispettando i tempi e le modalità già previste per il congedo di paternità obbligatorio. Il datore di lavoro provvede ad anticipare l’indennità per conto dell’INPS, per poi conguagliarla nei flussi contributivi.
La domanda telematica diretta all’INPS è necessaria solo nei casi in cui non sia previsto l’anticipo da parte del datore di lavoro (es. lavoratrici domestiche o assimilate). In tal caso, la domanda va presentata attraverso i consueti canali:
- tramite portale INPS con SPID/CIE/CNS, oppure
- Contact Center, o
- tramite patronato.
Le lavoratrici della Pubblica Amministrazione devono rivolgersi esclusivamente al proprio ente datore di lavoro, poiché l’INPS non gestisce né l’istruttoria né l’erogazione dell’indennità per il personale pubblico.
Il messaggio ricorda che oltre alla registrazione come genitore intenzionale o a un provvedimento giudiziale, il congedo deve essere fruito entro i termini previsti dall’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 (solitamente entro 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento).
In sintesi
Destinataria Canale di richiesta Soggetto che eroga l’indennità Scadenze e termini Lavoratrice dipendente del settore privato
(datore di lavoro con anticipo indennità)Comunicazione scritta al datore di lavoro secondo modalità aziendali Datore di lavoro (con conguaglio INPS) Entro i termini dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001
(di norma entro 5 mesi da nascita/adozione/affidamento)Lavoratrice dipendente senza anticipo indennità
(es. lavoro domestico)Domanda telematica diretta all’INPS via portale con SPID/CIE/CNS, Contact Center o patronato INPS Entro i termini dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 Lavoratrice dipendente di Pubblica Amministrazione Comunicazione diretta all’ufficio del personale dell’ente Ente datore di lavoro Entro i termini dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 -
Assegno Unico e subentro in caso di decesso di un genitore: novità 2025
dal 1 giugno 2023 è stata prevista la maggiorazione dell’assegno unico anche in caso di un genitore deceduto al momento della presentazione della domanda, per un periodo di cinque anni successivi )come per i casi di 2 genitori lavoratori )
Con la circolare 76 del 10 agosto 2023 INPS ha fornito alcuni chiarimenti per l'applicazione della norma modificata
Con il messaggio 1796 del 6 giugno 2025 viene comunicata una implementazione nella procedura per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta. Vedi all'ultimo paragrafo la novità in dettaglio.
Maggiorazione assegno unico per 2 genitori lavoratori e casi di decesso
Con il messaggio 724 2023 del 17 febbraio 2023 INPS ha comunicato la novità nell'applicazione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico nel caso di nuclei vedovili temporaneamente SOLO per il periodo febbraio 2022 febbraio 2023
Nello specifico l'istituto ricordava che per le famiglie con due genitori lavoratori il d.lgs istitutivo 230 2021 dell'Assegno Unico e universale per i figli a carico prevedeva una maggiorazione di 30 euro mensili per ogni figlio ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano, con l'intento di favorire il lavoro femminile .
L' importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, il bonus si riduce gradualmente fino ad azzerarsi nei casi di ISEE superiori a 40.000 euro, per i quali la maggiorazione non spetta.
Inizialmente le istruzioni INPS chiarivano che "in linea di principio la maggiorazione non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore." D'accordo con il Ministero del lavoro l'istituto precisava appunto a febbraio scorso che : "tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili il bonus viene erogato d'ufficio per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno fino a febbraio 2023"
Per ottenerlo NON era necessario fare domanda.
Maggiorazione assegno unico ai nuclei vedovili dal 1 giugno 2023
Come detto il decreto lavoro 48 2023 stabilizza l'interpretazione fornita con INPS prevede che «La maggiorazione (…) e' riconosciuta, altresi', nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda,
- ove l'altro risulti deceduto,
- per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento,
- nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».
A questo fine vengono incrementate di circa 75 milioni di euro le risorse destinate all'Assegno unico fino al 2028, con previsione poi di utilizzare 13,4 milioni annui dal 2029
La formulazione della norma prevede comunque che la maggiorazione anche per i genitori vedovi entrasse a regime dal 1 giugno 2023 lasciando scoperti i mesi da marzo a giugno 2023
Maggiorazione assegno unico modifica domande in caso di decessi
Nella circolare 76 2023 INPS chiarisce le modalità applicative per l'integrazione delle domande.
Riepilogando :
dal 1 giugno 2023 è possibile beneficiare della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, anche in caso di decesso di uno dei genitori purche siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
– l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;
– il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore[3] o pensionato (cfr. la circolare n. 23/2022);
– il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.
La circolare fornisce anche alcuni esempi pratici
L'istituto sottolinea che nel gestionale dell’AUU sono state modifica alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori per ridurre la gravosità degli adempimenti e assicurare la continuità nei pagamenti
In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, all'eventuale riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.
Per le domande già presentate da genitori vedovi per ottenere la maggiorazione occorre integrare la domande in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data con alcuni dati
Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:
a) affidatario del figlio;
b) tutore del figlio;
c) figlio maggiorenne per se stesso.
ATTENZIONE In questi casi non non sussistono i presupposti per l’applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori. La circolare precisa infine le modalita di subentro nella domanda del genitore richiedente da parte del genitore superstite.
Assegno Unico figli: Domanda e subentro genitore superstite
Nella fase di presentazione della domanda dell’AUU da parte del genitore superstite, il servizio automaticamente rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato ie consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.
In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria.
ATTENZIONE Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.