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    Bonus affitti genitori separati 2026: quando arriva

    La  legge di bilancio 2026, Legge 199 2025 ha  previsto una misura   rilevante  per il  welfare familiare ai commi 234-235. 

    Si tratta dell’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a sostenere i genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e che abbiano figli a carico.

     Il legislatore riconosce, infatti, che la perdita della disponibilità della casa familiare, unita agli obblighi di mantenimento, costituisce un fattore di rischio economico significativo per molti genitori non collocatari, spesso esposti a difficoltà nel garantire condizioni abitative adeguate per sé e per i propri figli specie nei contesti urbani caratterizzati da canoni di locazione elevati. 

     È da sottolineare  che la norma, pur delineando l’ambito soggettivo dei beneficiari, rinvia completamente alla normativa secondaria la definizione dei requisiti puntuali e delle modalità operative per l’accesso al contributo, lasciando così irrisolti elementi applicativi essenziali e rinviando molto probabilmente  di qualche mese la reale attuazione.

    Nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto per il  Piano Casa 2026 il 30 aprile scorso il  ministro Salvini ,che ha fortemente voluto la norma e  responsabile del ministero interessato,   ha  dichiarato che il decreto ministeriale è ancora in corso di preparazione.

    Leggi i dettagli  sul Decreto casa 2026 100mila alloggi di edilizia popolare

    Risorse, criteri applicativi – decreto attuativo in arrivo

    Secondo la formulazione attuale, il contributo potrà essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio, estendendo quindi la tutela oltre la soglia tradizionale dei 18 anni, in coerenza con l’evoluzione normativa che riconosce una responsabilità genitoriale protratta nelle fasi iniziali della vita adulta. 

    La dotazione finanziaria prevista nella bozza era  pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, risorse destinate ad alimentare una misura che potrebbe rivelarsi particolarmente strategica mentre nella versione definitiva non l'importo delle risorse non viene specificato 

    Il comma 2  affida a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire criteri, parametri e procedure per l’erogazione dei contributi. Tale scelta legata forse all'iniziativa legislativa proveniente dal Ministro Salvini , titolare del dicastero è inusuale  in quanto l'oggetto della norma non rientra tra le sue competenze. Potrebbe essere oggetto di modifica v. sotto gli emendamenti presentati

    Si segnala inoltre, tra le osservazioni formulate dagli uffici a supporto dell’esame parlamentare un rilievo  significativo: l’opportunità di definire in modo esplicito la nozione di “figlio a carico”. L’espressione, infatti, può prestarsi a diverse interpretazioni – fiscali, anagrafiche o legate alla convivenza – e rischia di generare incertezze applicative qualora non venga chiarita in modo uniforme.

    Come detto il ministro ha assicurato che il Ministero sta lavorando per mettere a punto il provvedimento che renda operativa la misura.

    Le principali proposte di emendamento

    Nel corso dell’esame parlamentare sono state presentate numerose proposte di modifica all’articolo 56, provenienti da diversi gruppi politici, con l’obiettivo di precisare l’assetto amministrativo del Fondo, rafforzare le garanzie di equità nell’accesso e introdurre ulteriori condizioni di ammissibilità.

    In particolare, l’emendamento 56.1 (Sironi, Mazzella, Pirro, Damante) proponeva il trasferimento della gestione del Fondo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Ministero dell’economia, con successivo passaggio al Dipartimento per le politiche della famiglia, affidando inoltre il decreto attuativo all’autorità politica delegata in materia familiare.

     Il senatore Lombardo (56.2) suggerisce di escludere dai benefici i genitori che non abbiano adempiuto agli obblighi di mantenimento o alle prescrizioni dei provvedimenti di separazione e divorzio.

    Gli emendamenti 56.3 e 56.5 (Magni, De Cristofaro, Cucchi; Maiorino, Pirro, Damante) convergono sulla necessità di ampliare il coinvolgimento istituzionale nel decreto attuativo – includendo il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia – e di introdurre verifiche puntuali sulla situazione economica e patrimoniale dei richiedenti, garantendo criteri equi, controlli più rigorosi e coordinamento con gli altri strumenti di sostegno abitativo. La proposta 56.4 prevede inoltre il passaggio in Conferenza Unificata per rafforzare la concertazione con Regioni ed enti locali.

    Chiude il quadro l’emendamento 56.6 (De Poli), che voleva introdurre  stringenti requisiti soggettivi aggiuntivi:

    • assenza di rinvio a giudizio o condanne per violenza domestica o su minori, 
    • mancanza di altri immobili e verifica del reddito triennale, con l’obiettivo di destinare il Fondo ai nuclei più meritevoli e in reale condizione di bisogno.

    Il testo definitivo della legge non approfondisce requisiti o condizioni e si attende come detto il decreto ministeriale attuativo per maggiori dettagli.

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    Assegno unico 2026 tabelle importi, ISEE, domanda

    Con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, l’INPS fornisce indicazioni operative in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), con riferimento :

    • alla presentazione delle domande per l’anno 2026, 
    • all’aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie ISEE, nonché 
    • alle modalità di applicazione del nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione.

    Il documento è rivolto ai soggetti già beneficiari della misura, e conferma il principio della continuità delle domande accolte.   Vengono fornite inoltre le tabelle degli importi dell'assegno per il corretto riconoscimento degli importi spettanti nel nuovo anno.

    Le norme sull’Assegno Unico e universale

    L’Assegno Unico e Universale è disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto una misura strutturale di sostegno economico per i figli a carico. In particolare, l’articolo 12, comma 3, del decreto stabilisce il principio di erogazione d’ufficio della prestazione, in presenza di una domanda in stato “accolta”, senza necessità di rinnovo annuale.

    La circolare INPS richiama inoltre:

    • la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, che ha chiarito la validità pluriennale delle domande;
    • l’articolo 4, comma 11, del D.lgs. n. 230/2021, che prevede l’adeguamento annuale degli importi in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
    • l’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che introduce l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione, rilevante anche ai fini dell’AUU.

    Le tabelle degli importi aggiornati

    Per l’anno 2026, l’INPS conferma che non è necessario presentare una nuova domanda di Assegno Unico per i nuclei familiari che risultano già titolari di una domanda in stato “accolta”, salvo i casi di domanda decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

    Dal punto di vista economico, gli importi e le maggiorazioni sono stati adeguati del +1,4%, in applicazione della variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT per l’anno 2025. Le nuove soglie e i valori aggiornati sono riportati nell’Allegato n. 1 alla circolare.

    In assenza di un ISEE valido, a partire da marzo 2026 l’AUU è corrisposto con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. 

    Tuttavia, se la DSU 2026 viene presentata entro il 30 giugno 2026, l’INPS provvede al ricalcolo degli importi e alla corresponsione degli eventuali arretrati a decorrere da marzo 2026.

    Per ottenere importi superiori al minimo, è quindi necessario che la DSU 2026 risulti correttamente attestata.

    La circolare fornisce indicazioni dettagliate sulle maggiorazioni dell’AUU, applicabili in presenza di specifici requisiti soggettivi e reddituali. In particolare, sono confermate le seguenti fattispecie:

    Fattispecie Condizione richiesta Maggiorazione prevista
    Figli di età inferiore a 1 anno ISEE 2026 applicabile Incremento del 50% dell’importo AUU fino al primo anno di vita
    Nuclei con almeno 3 figli ISEE neutralizzato ≤ 46.582,71 euro Incremento del 50% per ciascun figlio da 1 a 3 anni
    Nuclei con almeno 4 figli a carico Requisito numerico dei figli Maggiorazione forfettaria di 150 euro

    Gli importi aggiornati trovano applicazione: dalla mensilità di febbraio 2026 per i valori ordinari; dalla mensilità di marzo 2026 per gli adeguamenti riferiti a gennaio 2026. 

    In relazione all’ISEE, la circolare chiarisce che il nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzato per il calcolo dell’AUU a partire da marzo 2026, mentre le mensilità di gennaio e febbraio restano ancorate all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.

    Assegno unico 2026 nuovi requisiti di accesso

    Si segnala che il decreto PNRR convertito in legge 50 2026 in vigore dal 21 aprile  2026 ha apportato una modifica alle regole per il diritto all'Assegno Unico  per adeguarsi alle Direttive europee .

    La nuova norma prevede che  possono fare richiesta anche:

    • i lavoratori degli Stati membri dell’Unione europea non residenti in Italia, con  contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo e iscrizione a una gestione previdenziale  italiana e versamento effettivo della  relativa contribuzione  obbligatoria, 
    • coloro, in possesso dei requisiti previsti, che hanno figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea a carico  fiscalmente secondo la legislazione italiana.

     Si attendono ora  le istruzioni operative da parte dell'INPS per le modalita di applicazione e decorrenza.

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    Bonus nuovi nati 2026: prima scadenza 12 agosto

    INPS ha annunciato oggi l'apertura della piattaforma informatica per le domande del bonus  da 1000 euro  previsto per i nuovi nati del 2026.

    Con la circolare 45 del 10 aprile 2026  erano state fornite tutte le istruzioni  anche sullla novità del nuovo ISEE di riferimento per questa prestazione ISEE PRESTAZIONI FAMILIARI e anche sui permessi di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

    Ecco una sintetica guida ai requisiti  modalità e scadenze per la domanda. 

    Bonus nuovi nati 2026 : Chi può richiederlo e requisiti necessari

    Il Bonus Nuovi Nati 2026 è un contributo una tantum da 1.000 euro riconosciuto per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. 

    Possono accedervi , oltre ai cittadini italiani:

    • i cittadini UE con diritto di soggiorno, 
    • i familiari extracomunitari di cittadini UE con carta di soggiorno, e
    •  i cittadini non UE con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

    Sono equiparati ai cittadini italiani gli apolidi, i rifugiati e i titolari di protezione internazionale. Il requisito di residenza in Italia deve essere continuativo dalla data dell'evento (nascita/adozione) fino alla presentazione della domanda. 

    Sul fronte economico, il richiedente deve avere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l'inclusione non superiore a 40.000 euro, calcolato al netto degli importi percepiti a titolo di Assegno Unico Universale (AUU): la quota AUU da sottrarre si ottiene dividendo l'importo AUU ricevuto per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare.

    Leggi  in merito ISEE 2026 nuovo modello  DSU e istruzioni

    Come e quando presentare la domanda

    La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori (in caso di non convivenza, dal genitore che convive con il figlio). Il termine  ordinario è di  120 giorni dalla nascita, dall'ingresso in famiglia del minore o dalla trascrizione dell'adozione internazionale nei registri dello stato civile — pena la decadenza dal beneficio.

    1.  Per gli eventi anteriori all'apertura ufficiale del servizio 2026, i 120 giorni decorrono dalla data di pubblicazione del messaggio (14 aprile 2026)  la  prima scadenza è fissata  quindi al 12 agosto 2026 . 
    2. Per i bambini nati o adottati  dopo l'apertura del servizio vale il termine di 120 giorni dal giorno della  nascita o adozione.

    Prima di inviare la domanda è obbligatorio disporre di una DSU valida per il calcolo dell'ISEE minorenni che includa il figlio interessato. I canali disponibili sono:

    • portale INPS.it con SPID Livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS; 
    • app INPS Mobile; 
    • Contact Center (803.164 da fisso, gratuito);
    •  patronati.

    In sede di domanda vanno dichiarati sotto propria responsabilità tutti i requisiti (cittadinanza, residenza, evento, dati del figlio, ISEE) e indicata la modalità di pagamento tramite IBAN o bonifico domiciliato. 

    ATTENZIONE Le domande vengono accolte in ordine cronologico fino all'esaurimento delle risorse stanziate (360 milioni di euro annui).

    Bonus nuovi nati: aspetti fiscali e avvertenze per i consulenti

    Il bonus è totalmente esente da IRPEF: non concorre alla formazione del reddito complessivo e non impatta quindi su detrazioni, deduzioni o altre soglie reddituali.

     Per i consulenti è fondamentale verificare preventivamente la correttezza dell'ISEE presentato, che prevede ko scorporo dell'AUU, per evitare rigetti o revoche. 

    Attenzione anche alla gestione dei permessi di soggiorno scaduti: in caso di rinnovo in corso, va dichiarato e allegato il numero di ricevuta. 

    Imporatnte anche sottolineare che l'importo del bonus e la soglia ISEE possono essere rideterminati con decreto ministeriale se la spesa supera il budget previsto ne darà conto l'Inps con il monitoraggio continuo delle domande

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    Bonus asilo nido 2026: si può fare domanda

    Con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, l’INPS ha fornito le nuove indicazioni operative per l’accesso al bonus asilo nido e alle forme di supporto domiciliare, aggiornate alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2025 e nella legge di Bilancio 2026.

    Le istruzioni riguardano in particolare la gestione delle domande a partire dall’anno 2026, con importanti novità sia sul piano della durata delle istanze sia sui criteri  per la definizione dell’importo  che spetta alla famiglia. Il documento  fornisce le  indicazioni dettagliate per la corretta presentazione delle domande.

    Con il messaggio 1126 del 31 marzo  INPS comunica, come preannunciato, l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del 2026  dal 1 aprile  2026

    Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

    • portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;
    • Istituti di patronato.

     Il servizio online per la presentazione delle domande è raggiungibile tramite il sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

    Le norme in vigore sul Bonus nido

    Il contributo per l’asilo nido trova il proprio fondamento nell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, attuato dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017. Negli anni successivi la disciplina è stata oggetto di diversi interventi interpretativi e modificativi.

    In particolare, il decreto-legge n. 95/2025 (convertito dalla legge n. 118/2025) ha previsto:

    • l’estensione dell’ambito applicativo del contributo ai servizi educativi per l’infanzia autorizzati secondo le normative regionali;
    • la modifica della durata delle domande, che dal 2026 non sono più annuali ma valide fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

    Ulteriori novità derivano dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che ha introdotto un nuovo indicatore economico di riferimento: l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, da utilizzare per il calcolo del beneficio.

    Restano inoltre applicabili le norme relative ai requisiti soggettivi (cittadinanza, residenza e titolo di soggiorno per cittadini extra UE), nonché le disposizioni in materia di incumulabilità con altre agevolazioni fiscali.

    Le novità 2026

    Le principali innovazioni operative riguardano la durata delle domande, i criteri di calcolo dell’importo e l’utilizzo dell’ISEE.

     1. Domande valide fino ai 3 anni

     Dal 1° gennaio 2026 la domanda: non ha più validità annuale; resta attiva fino ad agosto dell’anno in cui il minore compie 3 anni; non richiede una nuova presentazione ogni anno, ma solo l’indicazione delle mensilità per cui si intende richiedere il beneficio. 

    2. Nuovo ISEE “neutralizzato” 

    L’importo del bonus è ora calcolato sull’ISEE specifico per prestazioni familiari, ridotto delle somme percepite a titolo di Assegno Unico (AUU). Questo meccanismo incide direttamente sulla fascia di contributo spettante. 3. Importi aggiornati Gli importi variano in base alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE:

    Tipologia minore ISEE Importo annuo
    Nati dal 1° gennaio 2024 ≤ 40.000 € 3.600 €
    Nati dal 1° gennaio 2024 > 40.000 € o assente 1.500 €
    Nati prima del 2024 ≤ 25.000,99 € 3.000 €
    Nati prima del 2024 25.001 – 40.000 € 2.500 €
    Nati prima del 2024 > 40.000 € o assente 1.500 €

    Il contributo è erogato in 11 mensilità per il bonus nido oppure in un’unica soluzione per il supporto domiciliare. 4. Nuovi criteri di ammissibilità servizi Sono finanziabili esclusivamente servizi educativi autorizzati (nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi domiciliari educativi), mentre restano esclusi servizi ricreativi o di assistenza non educativa.

    Istruzioni operative: domanda – richieste rimborsi

    Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS (SPID, CIE o CNS) o i  patronati.

    INPS deve comunicare in un prossimo messaggio l'apertura della piattaforma online

    Il richiedente deve indicare:

    • la tipologia di contributo (asilo nido o supporto domiciliare);
    • i dati della struttura educativa;
    • il titolo abilitativo (per strutture private);
    • l’IBAN per l’accredito (integrato con il sistema SUGI).

    ATTENZIONE Per ottenere la prenotazione è necessario allegare almeno un documento di spesa relativa a una mensilità; la priorità è determinata da data e ora di caricamento; in caso di fondi esauriti, le domande restano in lista di attesa.

    Documentazione per il rimborso

    Il rimborso avviene solo per spese effettivamente sostenute e documentate. Sono ammesse:

    • rette mensili;
    • quota pasti;
    • imposta di bollo;
    • IVA agevolata.

    Non sono rimborsabili: iscrizione; pre/post scuola; IVA ordinaria.

    Documenti richiesti:

    • fattura o ricevuta intestata al richiedente o al minore;
    • prova di pagamento tracciabile (bonifico, POS, PagoPA, assegno, ecc.).

    La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo.

    Gestione della domanda

    È possibile modificare le mensilità richieste tramite il servizio online;

    • in caso di perdita dei requisiti, il beneficio viene revocato;
    • è ammesso il subentro di altro soggetto entro 90 giorni.

    Controlli e verifiche

    L’INPS effettua controlli sui requisiti dichiarati e sulla documentazione presentata. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite.

    FAQ

    Domande e risposte operative
    Il bonus è cumulabile con la detrazione fiscale per asili nido?
    No. Il contributo asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese di frequenza degli asili nido.
    Cosa succede se l’ISEE è assente o irregolare?
    In questi casi il contributo viene erogato nella misura minima di 1.500 euro annui. Se successivamente viene presentato un ISEE regolare, l’importo può essere adeguato solo per le mensilità successive, senza conguagli per quelle già erogate.
    Come si calcola l’ISEE “neutralizzato”?
    L’ISEE utile ai fini del bonus viene ridotto dell’importo dell’Assegno Unico e Universale rapportato alla scala di equivalenza del nucleo familiare.
    È possibile cambiare le mensilità richieste?
    Sì. Il richiedente può sostituire o aggiungere le mensilità attraverso l’apposita funzione disponibile nel servizio online dedicato.
    Cosa succede se si perde un requisito, ad esempio la residenza in Italia?
    Il beneficio viene interrotto dal mese successivo a quello in cui l’INPS acquisisce conoscenza della perdita del requisito e può essere disposto il recupero delle somme indebitamente percepite.
    È possibile il subentro di un altro genitore o soggetto legittimato?
    Sì, ma il subentro deve avvenire entro 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza e il nuovo richiedente deve possedere tutti i requisiti previsti dalla legge.
    Quali spese non sono rimborsabili?
    Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola, i servizi ricreativi e l’IVA ordinaria.
    Entro quando va inviata la documentazione di spesa?
    La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le mensilità richieste, pena la decadenza dal rimborso.
    Cosa succede se il pagamento è effettuato da una persona diversa dal richiedente?
    In tal caso la documentazione deve essere integrata con una dichiarazione del soggetto che ha effettuato il pagamento, accompagnata da copia del documento di identità.
    Si possono richiedere nello stesso anno sia il contributo asilo nido sia quello per il supporto domiciliare?
    No. Se è stato riconosciuto il contributo asilo nido anche per una sola mensilità, nello stesso anno non può essere richiesto il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione.
    Come funziona la prenotazione delle risorse?
    La prenotazione avviene in base alla data e all’ora di allegazione della documentazione. Se il budget annuale risulta esaurito, le mensilità richieste vengono poste in riserva.
    Quali modalità di pagamento sono considerate valide?
    Sono ammesse solo forme di pagamento tracciabili, come bonifico bancario o postale, POS, PagoPA, assegno non trasferibile e trattenuta in busta paga per gli asili nido aziendali.
    Come funziona l’IBAN integrato SUGI?
    Quando si presenta la domanda: il sistema propone automaticamente gli IBAN già registrati a nome del richiedente per altre prestazioni INPS; il richiedente può quindi: selezionare un IBAN già presente; oppure inserirne uno nuovo. L’IBAN scelto viene quindi associato alla domanda e utilizzato per l’accredito del contributo.

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    Assegno unico bloccato: cosa fare?

    Se il tuo assegno unico risulta bloccato, niente panico: nella maggior parte dei casi si tratta di problemi facilmente risolvibili. Vediamo cosa significa e quali sono i passaggi da seguire per ottenere rapidamente lo sblocco.

    INPS sostiene che le cause più comuni del blocco del pagamento sono:

    • IBAN errato o non conforme
    • Domanda incompleta o con dati mancanti
    • Pratica “in evidenza al cittadino”
    • Mancata integrazione di documenti richiesti

    Ad esempio, l’INPS segnala spesso il blocco con messaggi come “pagamento bloccato per IBAN errato” oppure “domanda AUU in evidenza al cittadino”.

    I passaggi per risolvere il blocco

    Per risolvere il problema devi intervenire direttamente sulla tua domanda. Ecco i passaggi:

    1. Accedi al portale INPS

    Entra nella tua area personale MyINPS usando:

    • SPID
    • CIE
    • CNS

    2. Controlla lo stato della domanda

    Verifica se la pratica è:

    • in lavorazione
    • bloccata
    • in evidenza al cittadino

    3. Correggi eventuali errori

    Le azioni più frequenti sono:

    aggiornare o correggere l’IBAN

    integrare dati mancanti

    allegare documenti richiesti

    4. Segui la videoguida INPS

    L’INPS mette a disposizione una videoguida personalizzata che spiega passo passo cosa fare per sbloccare la pratica e completare correttamente la domanda .

    5. Contatta un patronato (se necessario)

    Se hai fatto domanda tramite patronato, è consigliabile rivolgersi allo stesso per le modifiche o integrazioni perche puo essere difficile intervenire sulla richiesta diretta 

    Un consiglio utile

    Per evitare ritardi futuri:

    • aggiorna i tuoi contatti (email e cellulare) su MyINPS
    • attiva le notifiche e i servizi proattivi

    In questo modo riceverai subito eventuali segnalazioni e potrai intervenire tempestivamente.

    Come accedere alla videoguida

    ll video multimediale personalizzato e interattivo  sull'Assegno Unico  è  presente nell'area personale degli utenti che hanno fatto richiesta di Assegno Unico e anticipa le risposte alle seguenti domande ricorrenti:

    La mia domanda presentata nel 2022 è ancora valida?”;

    “Cosa devo fare per sbloccare la mia domanda se risulta nello ‘In evidenza al cittadino’?”;

    “Come posso sbloccare il pagamento dell’Assegno unico e universale?”;

    “In quali altri casi devo variare o integrare la domanda?”.

    Il contenuto della video guida è personalizzato con indicazioni specifiche  in base alle ragioni dei blocchi rilevati.

    E' presente anche  un pop up di approfondimento con informazioni su altre prestazioni per la famiglia che l’utente può aprire durante la fruizione del video.

    MODALITÀ DI ACCESSO PER L’UTENTE E SERVIZI DI NOTIFICA

    I genitori ricevono un’email o un SMS (ai contatti indicati nella sezione “Gestione consensi” di MyINPS) che li informa dell’eventuale blocco della domanda o del pagamento, invitandoli ad accedere all’avviso su MyINPS con il link alla video guida personalizzata.

    Effettuato l’accesso a MyINPS con le proprie credenziali, l’utente trova nella bacheca la notifica dell’avviso, al quale accedere per aprire la video guida.

    L’avviso di MyINPS, con il link alla video guida, viene notificato anche tramite app INPS Mobile e app IO.

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    Bonus nido: novità 2025 e istruzioni INPS Mobile

    Con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, l’INPS  ha chiarito le modalità  di applicazione del contributo asilo nido e assistenza domiciliare  per i figli fino a tre anni previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e sempre prorogato.

    Il documento recepisce le novità introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha fornito un’interpretazione autentica della disciplina.

    Le principali novità riguardano tre punti chiave:

    1. Estensione del contributo per l'utilizzo di  strutture educative per l’infanzia abilitate secondo le normative regionali, oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati.( ad es. micronidi in famiglia) anche per le domande gia presentate nel 2025 
    2. Ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026, che produrranno effetti anche per gli anni successivi fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
    3. Indicazioni operative per la gestione delle domande già presentate per l’anno 2025, comprese quelle inizialmente respinte.

    Con messaggio 3336 del 6 novembre 2025  inoltre l'istituto comunica che sono attive nuove funzioni nell'app INPS MOBILE.(vedi ultimo paragrafo)

    Estensione del beneficio ai servizi educativi per l’infanzia

    La circolare chiarisce che il beneficio economico non riguarda soltanto gli asili nido tradizionali, ma anche altre strutture che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini, purché abilitate secondo la normativa regionale.

     Rientrano quindi: nidi e micronidi (3-36 mesi), sezioni primavera (24-36 mesi), spazi gioco e servizi educativi domiciliari (12-36 mesi)

    Restano invece esclusi i centri per bambini e famiglie, così come servizi ricreativi, pre-scuola e post-scuola, che non hanno natura educativa in senso stretto.

    Servizi ammessi Servizi esclusi
    Nidi e micronidi (3-36 mesi) Centri per bambini e famiglie
    Sezioni primavera (24-36 mesi) Servizi ricreativi
    Spazi gioco (12-36 mesi) Pre-scuola e post-scuola
    Servizi educativi domiciliari (3-36 mesi) Altri servizi non educativi

    Le sedi INPS sono tenute a verificare, tramite elenchi regionali o attestazioni degli enti locali, che le strutture siano effettivamente autorizzate

    ATTENZIONE È necessario che le ricevute che si presentano a rimborso riportino i riferimenti normativi che giustificano l’eventuale mancata emissione della fattura.

    Domanda unica per 3 anni dal 2026

    A partire dal 1° gennaio 2026, le domande di contributo accolte avranno valore anche negli anni successivi, senza dover essere ripresentate da zero.

     Questa ultrattività semplifica un  po' la gestione per le famiglie, garantendo continuità del sostegno fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni.

    Per ogni nuovo anno solare, il genitore dovrà comunque:

    1. prenotare le risorse finanziarie tramite i servizi INPS online,
    2. indicare le mensilità (massimo 11),
    3. allegare la prova di pagamento di almeno una retta, oppure l’iscrizione/graduatoria per gli asili pubblici a pagamento posticipato.

    Nel caso di contributo per l’assistenza domiciliare, serve sempre il certificato del pediatra che attesti l’impossibilità di frequenza dovuta a grave patologia cronica.

    Gestione domande 2025

    La circolare affronta infine il tema delle domande presentate per l’anno 2025. Le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare le istruttorie ancora in corso e valutare, in autotutela, anche le richieste respinte sulla base delle vecchie indicazioni della circolare n. 60/2025. 

    Ciò significa che, se sussistono i nuovi requisiti, domande inizialmente non accolte potranno ora essere riconsiderate e approvate.

    Per i lavoratori e i consulenti, questo implica la necessità di:

    • verificare l’abilitazione delle strutture frequentate,
    • conservare correttamente la documentazione delle spese,
    • monitorare l’evoluzione delle pratiche in base ai nuovi criteri.

    Queste modifiche ampliano la platea dei beneficiari, introducono maggiore stabilità nel tempo e semplificano l’accesso al contributo, rafforzando il sostegno concreto alle famiglie con figli piccoli.

    Bonus nido nell’app INPS MOBILE

    Nell’ambito delle attività di innovazione digitale INPS , il servizio “Bonus nido” disponibile nell’App “INPS Mobile” è stato integrato con una nuova funzionalità per  la consultazione :

    • dei pagamenti 
    • delle contestazioni del contributo

    relative ai mesi richiesti nella domanda.

    la nuova funzione consente di consultare in modo semplificato i pagamenti mensili associati alle domande presentate che risultano in uno dei seguenti stati: “In attesa di documentazione”, “Protocollata”, “In lavorazione”, “Accolta”.

     L’home page dell’applicazione, inoltre, è stata integrata con una nuova card dedicata al servizio “Bonus nido” che, con un semplice click, permette agli utenti che hanno presentato la domanda di accedere facilmente alla sezione che consente di allegare la documentazione per richiedere il pagamento del contributo.

    Si ricorda che l’App “INPS Mobile” è disponibile per dispositivi Android e iOS ed è accessibile esclusivamente agli utenti muniti di SPID di livello 2 o superiore o di CIE 3.0.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedo per la mamma intenzionale: nuove istruzioni INPS

    Con la sentenza n. 115 del 2025, depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale avev dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui esclude dal congedo di paternità obbligatorio le lavoratrici che, in una coppia di due donne, siano riconosciute come genitori nei registri dello stato civile. 

    Come chiarito dall’INPS nel Messaggio n. 2450/2025, quindi  dal 24 luglio 2025 le lavoratrici dipendenti che, in una coppia omogenitoriale femminile, risultano “madre intenzionale” nei registri di stato civile o in virtù di un provvedimento di adozione/affidamento, possono fruire del congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), retribuito al 100% e coperto da contribuzione figurativa.

    Con un nuovo messaggio 3322 del 5.11.2025  l'Istituto precisa che : 

    1. l’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha cessato di produrre effetti – nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne  – dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità.
    2. la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti.

    Quindi non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001, 

    Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in argomento, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell’INPS,

    • su istanza di parte
    • nel rispetto del termine di prescrizione annuale disposto all’articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del termine di decadenza annuale, previsto dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (cfr. il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024).

    Congedo alla madre “intenzionale”: il ragionamento della Consulta

    A sollevare la questione dell'equiparazione per le coppie omosessuali era stata la Corte d’appello di Brescia nel corso di una causa intentata da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ Aps, che denunciava una discriminazione da parte dell’INPS. Il problema nasceva dalla procedura informatica dell’ente previdenziale che, nella domanda di congedo, accettava esclusivamente l’indicazione del “padre”, escludendo la “seconda madre” legalmente riconosciuta.La Corte ha fondato il proprio giudizio sull’art. 3 della Costituzione, che vieta disparità di trattamento in assenza di ragioni oggettive

    . È stata infatti ritenuta irragionevole la differenziazione tra il padre lavoratore di una coppia eterosessuale e la madre intenzionale di una coppia omogenitoriale femminile, quando entrambe le figure sono legalmente riconosciute e partecipano alla cura del figlio. 

    La sentenza richiama anche la precedente pronuncia n. 68/2025, ribadendo che il vincolo genitoriale nasce dall’assunzione condivisa di responsabilità. 

    Il diritto del minore a ricevere cura e attenzione da entrambe le figure genitoriali – siano esse biologiche o intenzionali – prevale su qualsiasi considerazione legata all’orientamento sessuale, come già sancito anche dalla sentenza n. 33/2021. 

    Di conseguenza, il beneficio del congedo – dieci giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100% – deve estendersi anche alla madre intenzionale, in linea con l’interesse superiore del minore.

    Impatti e prospettive della decisione

    Si ricorda che la disposizione  sul congedo obbligatorio di 10 giorni era stata introdotta con il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, attuativo della direttiva (UE) 2019/1158 sull’equilibrio tra vita professionale e familiare.

    La decisione della Corte rappresenta un passo significativo verso la piena equiparazione dei diritti delle famiglie omogenitoriali rispetto a quelle tradizionali.

     Oltre a sanare un vulnus normativo, la pronuncia valorizza il principio di funzionalità della genitorialità: ciò che rileva, sottolinea la Consulta, è il contributo attivo e consapevole alla cura del minore, e non il genere del genitore. 

    Da evidenziare che  tale concetto  potrebbe essere esteso  anche alle coppie maschili che abbiano ottenuto il riconoscimento del rapporto genitoriale tramite adozione in casi particolari (stepchild adoption).

    Congedo obbligatorio di paternità alla seconda mamma: come fare

    Per fruire del congedo obbligatorio la lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro l’intenzione di fruire del congedo, rispettando i tempi e le modalità già previste per il congedo di paternità obbligatorio. Il datore di lavoro provvede ad anticipare l’indennità per conto dell’INPS, per poi conguagliarla nei flussi contributivi.

    La domanda telematica diretta all’INPS è  necessaria solo nei casi in cui non sia previsto l’anticipo da parte del datore di lavoro (es. lavoratrici domestiche o assimilate). In tal caso, la domanda va presentata attraverso i consueti canali: 

    • tramite portale INPS con SPID/CIE/CNS, oppure
    • Contact Center, o
    • tramite patronato.

    Le lavoratrici della Pubblica Amministrazione  devono rivolgersi esclusivamente al proprio ente datore di lavoro, poiché l’INPS non gestisce né l’istruttoria né l’erogazione dell’indennità per il personale pubblico.

    Il messaggio ricorda che oltre alla registrazione come genitore intenzionale o a un provvedimento giudiziale, il congedo deve essere fruito entro i termini previsti dall’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 (solitamente entro 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento).

    In sintesi

    Destinataria Canale di richiesta Soggetto che eroga l’indennità Scadenze e termini
    Lavoratrice dipendente del settore privato
    (datore di lavoro con anticipo indennità)
    Comunicazione scritta al datore di lavoro secondo modalità aziendali Datore di lavoro (con conguaglio INPS) Entro i termini dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001
    (di norma entro 5 mesi da nascita/adozione/affidamento)
    Lavoratrice dipendente senza anticipo indennità
    (es. lavoro domestico)
    Domanda telematica diretta all’INPS via portale con SPID/CIE/CNS, Contact Center o patronato INPS Entro i termini dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001
    Lavoratrice dipendente di Pubblica Amministrazione Comunicazione diretta all’ufficio del personale dell’ente Ente datore di lavoro Entro i termini dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001