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Bonus nido: novità 2025 e istruzioni INPS Mobile
Con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, l’INPS ha chiarito le modalità di applicazione del contributo asilo nido e assistenza domiciliare per i figli fino a tre anni previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e sempre prorogato.
Il documento recepisce le novità introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha fornito un’interpretazione autentica della disciplina.
Le principali novità riguardano tre punti chiave:
- Estensione del contributo per l'utilizzo di strutture educative per l’infanzia abilitate secondo le normative regionali, oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati.( ad es. micronidi in famiglia) anche per le domande gia presentate nel 2025
- Ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026, che produrranno effetti anche per gli anni successivi fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
- Indicazioni operative per la gestione delle domande già presentate per l’anno 2025, comprese quelle inizialmente respinte.
Con messaggio 3336 del 6 novembre 2025 inoltre l'istituto comunica che sono attive nuove funzioni nell'app INPS MOBILE.(vedi ultimo paragrafo)
Estensione del beneficio ai servizi educativi per l’infanzia
La circolare chiarisce che il beneficio economico non riguarda soltanto gli asili nido tradizionali, ma anche altre strutture che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini, purché abilitate secondo la normativa regionale.
Rientrano quindi: nidi e micronidi (3-36 mesi), sezioni primavera (24-36 mesi), spazi gioco e servizi educativi domiciliari (12-36 mesi).
Restano invece esclusi i centri per bambini e famiglie, così come servizi ricreativi, pre-scuola e post-scuola, che non hanno natura educativa in senso stretto.
Servizi ammessi Servizi esclusi Nidi e micronidi (3-36 mesi) Centri per bambini e famiglie Sezioni primavera (24-36 mesi) Servizi ricreativi Spazi gioco (12-36 mesi) Pre-scuola e post-scuola Servizi educativi domiciliari (3-36 mesi) Altri servizi non educativi Le sedi INPS sono tenute a verificare, tramite elenchi regionali o attestazioni degli enti locali, che le strutture siano effettivamente autorizzate.
ATTENZIONE È necessario che le ricevute che si presentano a rimborso riportino i riferimenti normativi che giustificano l’eventuale mancata emissione della fattura.
Domanda unica per 3 anni dal 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, le domande di contributo accolte avranno valore anche negli anni successivi, senza dover essere ripresentate da zero.
Questa ultrattività semplifica un po' la gestione per le famiglie, garantendo continuità del sostegno fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni.
Per ogni nuovo anno solare, il genitore dovrà comunque:
- prenotare le risorse finanziarie tramite i servizi INPS online,
- indicare le mensilità (massimo 11),
- allegare la prova di pagamento di almeno una retta, oppure l’iscrizione/graduatoria per gli asili pubblici a pagamento posticipato.
Nel caso di contributo per l’assistenza domiciliare, serve sempre il certificato del pediatra che attesti l’impossibilità di frequenza dovuta a grave patologia cronica.
Gestione domande 2025
La circolare affronta infine il tema delle domande presentate per l’anno 2025. Le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare le istruttorie ancora in corso e valutare, in autotutela, anche le richieste respinte sulla base delle vecchie indicazioni della circolare n. 60/2025.
Ciò significa che, se sussistono i nuovi requisiti, domande inizialmente non accolte potranno ora essere riconsiderate e approvate.
Per i lavoratori e i consulenti, questo implica la necessità di:
- verificare l’abilitazione delle strutture frequentate,
- conservare correttamente la documentazione delle spese,
- monitorare l’evoluzione delle pratiche in base ai nuovi criteri.
Queste modifiche ampliano la platea dei beneficiari, introducono maggiore stabilità nel tempo e semplificano l’accesso al contributo, rafforzando il sostegno concreto alle famiglie con figli piccoli.
Bonus nido nell’app INPS MOBILE
Nell’ambito delle attività di innovazione digitale INPS , il servizio “Bonus nido” disponibile nell’App “INPS Mobile” è stato integrato con una nuova funzionalità per la consultazione :
- dei pagamenti e
- delle contestazioni del contributo
relative ai mesi richiesti nella domanda.
la nuova funzione consente di consultare in modo semplificato i pagamenti mensili associati alle domande presentate che risultano in uno dei seguenti stati: “In attesa di documentazione”, “Protocollata”, “In lavorazione”, “Accolta”.
L’home page dell’applicazione, inoltre, è stata integrata con una nuova card dedicata al servizio “Bonus nido” che, con un semplice click, permette agli utenti che hanno presentato la domanda di accedere facilmente alla sezione che consente di allegare la documentazione per richiedere il pagamento del contributo.
Si ricorda che l’App “INPS Mobile” è disponibile per dispositivi Android e iOS ed è accessibile esclusivamente agli utenti muniti di SPID di livello 2 o superiore o di CIE 3.0.
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Assegno unico 2025: per gli arretrati ISEE da rinnovare entro il 30 giugno
Se i percettori di assegno unico non rinnovano l'Isee entro fine mese, non potranno ricevere l'importo aggiornato e gli arretrati da marzo 2025
E' una delle principali indicazioni della circolare INPS 33 2025 nella quale l'istituto ha fornito le istruzioni e le tabelle aggiornate degli importi sull'assegno unico universale per i figli a carico introdotto dal decreto legislativo n. 230/2021, rivalutate con l'ultima variazione istat (+ 0,8%)
Viene raccomandato di compilare il prima possibile la nuova DSU ai fini dell'aggiornamento ISEE per ottenere l'assegno con l'importo esatto per il proprio nuclo familiare
Si ricorda che la DSU può essere inviata direttamente dal sito INPS, dall App INPS MOBILE oppure rivolgendosi a un patronato.
Assegno unico: obbligo di DSU aggiornata
Nella circolare viene specificato anche che coloro che negli anni scorsi hanno presentato una domanda di Assegno unico e che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia, NON sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà a erogarlo d’ufficio.
In assenza di variazioni segnalate da l’Assegno unico e universale viene erogato alle condizioni già in essere fino a febbraio 2025 mentre da marzo fa fede il nuovo isee (v. sotto)
Come detto per tutti gli aventi diritto è necessario presentare una nuova DSU per l’anno 2025, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi spettanti dell’Assegno unico sulla base della propria situazione economica
In assenza di una nuova DSU presentata per il 2025 l’importo dell’Assegno unico e universale viene versato con gli importi minimi previsti.
Inoltre va tenuto presente che
- Se la DSU aggiornata viene presentata entro il 28 febbraio 2025, gli importi saranno adeguati già da marzo 2025
- Se la DSU aggiornata viene presentata entro il 30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno)
- in mancanza di aggiornamento dopo quella data si continuera a ricevere L'assegno con importo minimo
L' ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE.
E' consigliabile affrettarsi p
Assegno unico: comunicazione delle variazioni
In alcuni casi è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Si tratta in particolare dei casi di
– la nascita di figli;
– la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
– le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
– le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
– i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
Nuova domanda Assegno unico per i nuovi beneficiari
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato domanda risultata “Respinta” o “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, devono presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale.
Possono essere utilizzati i seguenti canali
- portale web dell’Istituto, www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Si ricorda che:
- per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto dal mese di marzo dello stesso anno.
- se la presentazione avviene dopo il 30 giugno la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda.
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Congedo parentale: si può interrompere per necessità familiari
Non è un abuso da punire con la sanzione disciplinare massima ovvero il licenziamento, l'allontanamento del genitore dal figlio durante un periodo di congedo parentale per finalità di solidarietà familiare. Lo ha stabilito la Cassazione nell'ordinanza 6993 2025.
Ecco in dettaglio la vicenda e la decisioni della Suprema corte.
Allontanamento durante il congedo parentale: la vicenda
Il caso riguarda il licenziamento di B.B., accusato di abuso del congedo parentale per un periodo di 10 giorni (dal 2/4/2019 al 13/4/2019). Ritenendo il comportamento in contrasto con la finalità del congedo, l’azienda aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro.
B.B. aveva però impugnato il licenziamento, portando la questione in tribunale.
Nell'analisi del caso la Corte d’Appello di Trento ha ritenuto che non ci fosse stato un vero abuso del congedo parentale. È emerso infatti che:
Nel periodo contestato, B.B. si era effettivamente preso cura del figlio, ma poi aveva dovuto recarsi in Marocco per assistere la madre malata. Il bambino era rimasto in Italia, ma sotto la custodia della madre, quindi non era stato lasciato solo.
Non c’erano prove che il lavoratore avesse approfittato del congedo per svolgere un altro lavoro o dedicarsi ad attività incompatibili con la finalità assistenziale.
Secondo la Corte, si trattava di una situazione eccezionale e urgente, che rientrava comunque nell’ambito dei doveri di solidarietà familiare, previsti anche dalla costituzione Italiana. Dunque, non si poteva parlare di abuso del diritto al congedo parentale, né si poteva sostenere che il lavoratore avesse violato la buona fede o il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. E' stato dichiarato quindi illegittimo il licenziamento, ordinando alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro e di risarcire il danno, pari a 12 mensilità di stipendio.
Inoltre, la Corte d'Appello aveva ritenuto illegittimi alcuni provvedimenti disciplinari precedenti subiti dal lavoratore, condannando il datore di lavoro a restituire somme trattenute in busta paga.
Congedo parentale: il ricorso in Cassazione
Non accettando questa decisione, la società ha fatto ricorso in Cassazione, sollevando ben sei motivi di impugnazione, tra cui:
- La motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata contraddittoria e non avrebbe rispettato i principi costituzionali.
- La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 32 del D.Lgs. 151/2001 sul congedo parentale.
- La Corte avrebbe sottovalutato la gravità della violazione del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.
- Non avrebbe considerato che il congedo parentale era stato richiesto per assistere il figlio, non la madre.
- La Corte avrebbe erroneamente ritenuto provata l’urgenza del viaggio in Marocco.
- Il comportamento del lavoratore avrebbe comunque avuto rilevanza disciplinare.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha deciso di rigettare il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’Appello. Ha ribadito alcuni principi chiave:
Non c’è stato un abuso del congedo parentale, perché B.B. non ha sfruttato il periodo per finalità diverse da quelle assistenziali.
L’assenza del lavoratore non ha minato il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.
La Corte d’Appello ha effettuato una valutazione completa della situazione, tenendo conto non solo della quantità di tempo trascorso lontano dal figlio, ma anche delle circostanze eccezionali (ossia l’assistenza alla madre malata).
Il concetto di abuso del permesso implica un intento fraudolento, che in questo caso non è stato dimostrato.
Infine, la Cassazione ha sottolineato che la disciplina sui congedi parentali deve essere interpretata in modo elastico e ragionevole, bilanciando le esigenze familiari con quelle lavorative. Non esiste , afferma la Corte, un automatismo secondo cui ogni mancata assistenza diretta al minore costituisce un abuso.
Congedo familiare: le motivazioni della Corte:
Nello specifico la Corte di cassazione afferma che l'assenza è stata dovuta "all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà familiare rilevanti sul piano costituzionale sicché, sotto il profilo sostanziale, non può essere ritenuto contrario allo spirito della disciplina legale se il congedo familiare in discorso
sia stato fruito in una situazione di fatto, particolare ed urgente, allo scopo di assicurare, per un periodo contenuto ed in via di eccezione, il contemperamento tutti i diversi valori compresenti nella concreta vicenda; fermo restando che l'obiettivo principale dell'assistenza al minore sia stato sempre e comunque oggettivamente assicurato pure in ambito familiare."
Inoltre ", contrariamente a quanto affermato in ricorso, non esiste alcun automatismo tra la mancata prestazione dell'assistenza al minore e la figura dell'abuso essendo pure necessario valutare, oltre alla sua oggettiva durata, anche la motivazione per cui essa non sia avvenuta"
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Misure per le famiglie: nuovo riparto delle risorse
Il DPCM del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2025, stabilisce il riparto del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2024.
Ecco i punti salienti del decreto. Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, è responsabile dell'attuazione del decreto.
Il Fondo è destinato a supportare le famiglie attraverso interventi mirati e coordinati a livello nazionale e regionale, con un'attenzione particolare alla tutela dei minori e al supporto delle dinamiche familiari.
Fondo politiche per la famiglia: le risorse
Il fondo per il 2024 ammonta a 95.842.949 euro, ridotto a 90.681.911 euro dopo alcune riduzioni e allocazioni specifiche.
Ripartizione dei fondi disponibili,:
- 60.000.000 euro sono destinati a misure di competenza statale, mentre
- 30.681.911 euro sono ripartiti tra le regioni per interventi locali.
Il decreto prevede il potenziamento dei Centri per la Famiglia, con un focus su:
- Alfabetizzazione mediatica e digitale per i minori.
- Prevenzione dell'assunzione di sostanze psicotrope.
- Promozione dell'invecchiamento attivo attraverso il volontariato e attività sociali.
Coinvolgimento Regionale: Le regioni devono garantire l'erogazione dei servizi in almeno il 30% dei Centri per la Famiglia presenti sul territorio.
Fondo politiche per la famiglia: Procedura Finanziamento
Per il Finanziamento le regioni devono presentare una richiesta dettagliata, inclusa una delibera della giunta regionale, un piano operativo, e un cronoprogramma delle attività. QUI IL TESTO DEL DECRETO con le indicazioni dettagliate
Monitoraggio e Rendicontazione: Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia monitorerà l'attuazione delle azioni e i risultati, con le regioni obbligate a fornire relazioni periodiche e giustificativi di spesa.
Tracciabilità: Tutti i progetti finanziati devono riportare la dicitura "Finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Controllo: Il decreto è trasmesso agli organi di controllo competenti e registrato presso la Corte dei Conti.
Fondo per le famiglie: riparto alle Regioni

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Congedi parentali all’80%: a chi spettano 3 mesi
Nella legge di bilancio 2025 (approvata il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri e in vigore dal 1 gennaio come legge 207 2024) si evidenzia il rafforzamento dei sostegni alle famiglie con figli con varie misur, sia nuove che già presenti negli anni scorsi. In particolare sono da segnalare
- la previsione di una sorta di quoziente familiare per le detrazioni fiscali, che favorisce le famiglie.
- la conferma della soglia di fringe benefit più alta per i lavoratori dipendenti con figli (2000 euro invece che 1000)
- la carta per i nuovi nati Bonus nascita da 1000 euro
- il potenziamento del bonus asilo nido , grazie all'esclusione degli importi dell'assegno unico dal calcolo dell'ISEE
Due ulteriori novità riguardano:
- lo sgravio contributivo totale per le lavoratrici con figli che si amplia alle lavoratrici autonome e
- l'indennità maggiorata all'80 % per un terzo mese oltre ai due già previsti , nei congedi parentali facoltativi.
Vediamo più in dettaglio questa ultima novità.
Indennità congedo parentale le regole 2024
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) aveva previsto l'aumento dell’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
Nello specifico l'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile) è stata portata
- all'80% per due mesi nel 2024 e
- all'80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità 2024 è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano i periodi di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps aveva fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Veniva precisato che l’indennità maggiorata spetta alternativamente a entrambi i genitori.
Congedo parentale 2025: terzo mese indennizzato all’80
Come detto la legge di bilancio continua il rafforzamento dei congedi parentali, con l'introduzione di:
- aumento al 80% anche del secondo mese di congedo che avrebbe dovuto passare al 60% secondo le norme in vigore e di
- un terzo mese , sempre indennizzato all'80% dello stipendio, che si aggiunge ai due già previsti.
Questo beneficio secondo il testo entrato in consiglio non sarà temporaneo ma diventerà strutturale
Si conferma che potrà essere fruito da entrambi i genitori, sempre entro i sei anni di vita del figlio o entro sei anni dall'adozione o affidamento, purche terminino il congedo obbligatorio dopo il 31 12 2024 .
Restano invariati i restanti mesi di congedo, indennizzati al 30% ( per un massimo di 10 complessivamente).
Si attendono ancora le istruzioni dettagliate INPS per l'applicazione da parte dei datori di lavoro.
Tabella riepilogo: a chi spettano 3 mesi di congedo all’80%?
Come detto la nuova misura è valida per chi completa il periodo di maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024, quindi dal 2025.
Vediamo come si applicano le regole sul congedo indennizzato a seguito dell'evoluzione normativa:
Prima del 2023: Solo 9 mesi retribuiti al 30%, da utilizzare entro i 12 anni del figlio.
- 2023: Introdotto 1 mese retribuito all’80%, utilizzabile entro i 6 anni del figlio, oltre agli 8 mesi al 30%.
- 2024: I mesi all’80% diventano 2, utilizzabili fino ai 6 anni del figlio, con gli altri 7 mesi al 30%.
- 2025: Si arriva a 3 mesi retribuiti all’80%, più 6 mesi al 30%, entro i 12 anni.
Differenze tra i lavoratori
Le regole variano in base alla data di fine del periodo obbligatorio di maternità/paternità:
- 2022 o precedenti**: Restano valide solo le vecchie regole (9 mesi al 30%).
- 2023-2024: Accesso graduale ai mesi con indennizzo all’80%, fino a 2 mesi nel 2024.
- 2025 e oltre: Pieno accesso alle nuove regole con 3 mesi all’80%.
Anno di Fine Astensione Obbligatoria Mesi Retribuiti all'80% Mesi Retribuiti al 30% Utilizzabili Entro 2022 o precedenti 0 9 12 anni del figlio 2023 1 8 6 anni (80%), 12 anni (30%) 2024 2 7 6 anni (80%), 12 anni (30%) 2025 e oltre 3 6 6 anni (80%), 12 anni (30%) -
Domanda Assegno Unico: nuova videoguida personalizzata
Continuano le novità sulla procedura i domanda dell'Assegno unico universale per i figli che diventa ancora piu semplice e intuitiva . Dopo il Messaggio n. 4253 del 13 dicembre 2024 .INPS comunica di aver ha predisposto anche una videoguida personalizzata destinata a coloro che riceveranno il primo pagamento mensile dell’AUU a seguito della presentazione della domanda e viene reso disponibile automaticamente dopo l’invio della disposizione di pagamento.
Vediamo le ultime comunicazioni dell'Istituto in merito, ricordando che non cambiano le modalità di accesso al servizio, che comprende sia l'invio delle richieste che la consultazione delle domande già presenti , ed è accessibile tramite:
- Portale INPS con SPID, CIE o CNS.
- Contact Center INPS telefonico ai numeri 803.164 (rete fissa) o 06 164.164 (rete mobile).
- Istituti di patronato.
Domanda Assegno Unico: Gestione IBAN , modifiche, subentri
1. Integrazione al Sistema Unico di Gestione IBAN (SUGI)
La gestione dei pagamenti è stata semplificata grazie all’integrazione con la piattaforma SUGI. Ad esempio, durante la presentazione o la modifica della domanda, è possibile selezionare uno degli IBAN già registrati presso l’INPS per altre prestazioni o fornire un nuovo IBAN.
2. Accredito diretto al tutelato
I tutori di minori o soggetti interdetti possono ora indicare un IBAN intestato o cointestato al soggetto tutelato per ricevere l’accredito diretto dell’assegno.
3. Semplificazione della presentazione della domanda
Ottimizzazioni sono state introdotte per le domande che prevedono maggiorazioni per:
- Nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.
- Genitori entrambi lavoratori.
In particolare, se i genitori sono gli stessi per tutti i figli nella domanda, l’acquisizione delle informazioni è più semplice e veloce.
4. Subentro del genitore superstite
In caso di decesso del genitore richiedente:
- Se l’assegno era percepito al 50%, il genitore superstite riceverà automaticamente l’intero assegno dal mese successivo.
- Se l’assegno era percepito al 100% dal genitore deceduto, è necessario verificare la responsabilità genitoriale dell’altro genitore. Il sistema crea una nuova domanda d’ufficio, che viene messa in stato di “Evidenza al cittadino” affinché il genitore superstite possa confermare la responsabilità genitoriale tramite un flag.
Assegno unico: modifiche in caso di morte di un genitore
Con il messaggio 2304 del 20 giugno 2024 INPS aveva comunica il rilascio di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione prevista per le famiglie con due genitori lavoratori, nel caso venga successivamente a mancare uno dei genitori.
L'istituto precisa che
- In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione "altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto,
- Nell’ipotesi di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente riceve una comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione in esame. L’integrazione con il codice fiscale del genitore deceduto può essere effettuata accedendo alla sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate", e selezionando la voce "Modifica" e successivamente “Scheda”.
- Viene richiesto nel caso non sia trascorso più di un quinquennio dall’evento, di firmare una autodichiarazione sullo svolgimento di attività lavorativa
Si precisa anche che nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga in corso di fruizione della prestazione di AUU, l’Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.
La maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e nell'ambito del limite di godimento dell'assegno unico e universale.
L'istituto chiariva infine le modalità di subentro in caso di decesso del genitore richiedente con ripartizione al 100 per cento per provvedimento giudiziario.
Domanda di AUU e subentro di un nuovo Patronato
Con il messaggio 1108 del 14 marzo 2024 INPS aveva comunicato la disponibilità di una nuova funzione nella procedura di domanda di assegno unico e universale per i figli a carico. In particolare diventa possibile conferire ai patronati il mandato di assistenza per modifiche a domande che fossero già state presentate in autonomia o da un diverso Patronato.
La funzione “Subentro Patronato” ed è disponibile per gli operatori di Patronato nella sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, alla voce “Subentro Patronato”. Necessario pero che il richiedente abbia fornito i dati di contatto nell'area MYinps per consentire la controverifica in tempo reale della modifica
La nuova funzionalità viene anche rilasciata per gli operatori delle Strutture territoriali dell’Istituto che possono gestire le richieste di subentro dal cittadino nel caso non siano presenti i dati di contatto
Gli operatori del nuovo patronato Per accedere alla funzionalità Subentro devono inserire :
- il numero della domanda
- il codice fiscale del richiedente,
- cliccare sul pulsante “Subentro Patronato” e confermare con codice numerico di riscontro che viene condiviso con il richiedente tramite SMS per conferma del nuovo incarico .
ATTENZIONE A questo fine necessario che i contatti del richiedente l’Assegno Unico siano correttamente inseriti e aggiornati nella sezione “Contatti” dell’area riservata MyINPS nel sito istituzionale www.inps.it. In caso contrario, il cittadino deve rivolgersi alla Struttura territoriale INPS per procedere direttamente
Per il subentro , l’operatore di Patronato deve allegare in procedura il mandato di assistenza e rappresentanza mediante la funzionalità “Scegli file” e confermare l’operazione.
Conclusa la fase di caricamento della documentazione e dopo avere confermato di avere ricevuto il mandato di assistenza, la domanda è immediatamente visibile nell’elenco delle domande gestite dall’Istituto di Patronato subentrante.
Inoltre, nel corso della giornata viene inviata all’Istituto di Patronato uscente una PEC per informarlo che il cittadino ha conferito mandato ad altro soggetto.
Assegno unico la video guida personalizzata
La nuova video guida è stata progettata per dare ai neogenitori e più in generale ai nuovi richiedenti, destinatari di primo pagamento dell’AUU piena consapevolezza dei propri diritti (anche mediante pop up di approfondimento) e per facilitarli nell’uso autonomo dei servizi online, ai quali possono accedere nella scena finale tramite i quattro pulsanti (call to action) di seguito indicati:
- MyINPS, per monitorare le notifiche dei successivi pagamenti che saranno disposti;
- ISEE precompilato, per presentare una nuova DSU e ottenere l’ISEE, riferimento essenziale per il calcolo dell’AUU;
- Modifica e consulta la domanda di Assegno Unico Universale che hai già presentata, per variare la modalità di pagamento (nel caso l’utente abbia scelto il bonifico domiciliato e l’importo dell’AUU spettante sia superiore a 1000 euro);
- Portale delle Famiglie, per richiedere altre prestazioni come, ad esempio, i congedi parentali.
Due le modalità indicate dall'INPS nel messaggio per ACCEDERE ALLA VIDEO GUIDA PERSONALIZZATA E INTERATTIVA
- da SMS/EMAIL di notifica >www.inps.it> MyINPS (autenticazione con codice fiscale e credenziali SPID/CIE/CNS) > avviso PRIMO PAGAMENTO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE >leggere l’avviso e cliccare sul link per aprire la video guida
- su App IO e INPS mobile (autenticazione con codice fiscale e credenziali SPID/CIE/CNS) > Notifica avviso > leggere l’avviso “PRIMO PAGAMENTO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE” e cliccare su “VAI AL VIDEO”
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Il congedo parentale 2024
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato l’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
In particolare si prevede l'aumento dell'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)
- all'80% per due mesi nel 2024 e
- all'80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps ha fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Nel messaggio del 26 aprile l'istituto spiega un ulteriore possibilità operativa per i datori di lavoro. Vedi ultimo paragrafo
AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024
L'INPS, con il Messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, comunica un ulteriore aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore aderenti recenti modifiche . Si richiede in particolare l'inserimento della data di fine congedo se l'evento è riferito al 2022 o 2023 . Questo per consentire l'evasione delle richieste in ordine cronologico.
Non è necessario invece per gli eventi nascita o ingresso in famiglia che si realizzano nel 2024.
Inoltre l'Istituto precisa che non è richiesta una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni.
Congedo parentale le novità dal 2022
Sul tema la normativa DLgs. 151/2001 è stata oggetto di molte modifiche nel 2022 e 2023 .In particolare :
- con il d.lgs 105 2021 il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido)
- Con la legge 197 2022 è stato previsto che dal 2023 , a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi al 30%.
Interessante notare che quest'ultima misura era inizialmente rivolta solo alle madri, in controtendenza rispetto alle raccomandazioni della direttiva europea, sulla parità dei sessi e infatti durante l'iter parlamentare la norma è stata estesa anche ai padri.
Durata dei congedi parentali
Attualmente sulla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell'astensione per almeno tre mesi , per cui si aggiunge un mese ulteriore)
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
In merito INPS ha fornito le istruzioni con le circolari 122 2022 e 45 2023
Tabella limiti congedi parentali
congedi parentali dal 2024 LIMITE INDIVIDUALE LIMITE COMPLESSIVO 6 MESI sia per il padre che per la madre in alternativa
entro i 6 anni (7 per il padre che si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi)10 MESI entro i 12 anni (11 mesi per il padre che si astiene per almeno 3 mesi Indennizzo Congedi parentali 2024
Nell'ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi
- – alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
- – al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- – a entrambi i genitori , in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
- – sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti, per ogni figlio.
Indennità secondo mese all'80% dal 2024: istruzioni operative e Uniemens
Nella circolare 57 2024 , giunta con molto ritardo l'istituto chiarisce finalmente le modalità operativo per la fruizione dell'indennità.
Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).
Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell'indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l'80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici
Si segnala in particolare che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata al 80%/60% :
- è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
- mentre per i nati nel 2023 , spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.
- In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgente
Dal punto di vista procedurale, l'ente ha implementato nuovi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso Uniemens o per la restituzione di quello retribuito in misura standard da utilizzare entro il flusso di giugno 2024.
I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria[3] e ad altri Fondi speciali, sono :
- “PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
- Successivamente le correzioni potranno essere effettuate solo tramite procedure di regolarizzazione.
Ai fini del conguaglio, i datori di lavoro del settore privato devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”.
AGGIORNAMENTO 26 APRILE 2024
Nel messaggio 1629 del 26 aprile INPS comunica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% :
- sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024
- valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>
- con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.
AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO 2024
INPS ha reso noto con il messaggio 2283 2024 di alcune modifiche alla procedura telematica delle domande e fornisce nuove istruzioni operative anche ai datori di lavoro e agli operatori di sede.
Le novità cercano di ovviare alle difficolta di applicazione della norma che prevede l’indennità maggiorata:
- per un mese all’80% nel 2023 e
- per due mesi all’80% nel 2024
solo per i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 nel primo caso e dopo il 31 dicembre 2023 nel secondo. In assenza di tali dati nella domanda di congedo, i datori di lavoro hanno dovuto reperirli autonomamente,con alto rischio di errori.
Il flusso di acquisizione delle domande di congedo parentale è stato ora modificato per permettere a richiesta di indennità con aliquota maggiorata fornendo i necessari dettagli.
Durante la compilazione della domanda telematica, il lavoratore dovrà selezionare la nuova dichiarazione "Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata" nella sezione "Dati domanda".
Se la data di parto o di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricade nel 2022, il lavoratore dovrà inserire almeno una delle seguenti date:
- data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.