• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno unico 2025: per gli arretrati ISEE da rinnovare entro il 30 giugno

    Se i percettori di assegno unico non rinnovano l'Isee entro fine mese,  non potranno ricevere  l'importo aggiornato e gli arretrati da marzo 2025  

    E' una delle principali indicazioni della circolare INPS  33 2025  nella quale l'istituto ha fornito  le istruzioni  e le tabelle aggiornate degli importi sull'assegno unico universale per i figli a carico introdotto dal decreto legislativo n. 230/2021, rivalutate con l'ultima variazione istat (+ 0,8%)

    Viene raccomandato di compilare il prima possibile la nuova DSU ai fini dell'aggiornamento ISEE per ottenere l'assegno con l'importo esatto per il proprio nuclo familiare 

    Si ricorda che la DSU può essere inviata direttamente dal sito INPS, dall App INPS MOBILE  oppure rivolgendosi a un patronato.

    Assegno unico: obbligo di DSU aggiornata

    Nella circolare viene specificato anche che   coloro che negli anni scorsi hanno presentato una domanda di Assegno unico e che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia,  NON sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà a erogarlo  d’ufficio.

    In assenza di variazioni segnalate da l’Assegno unico e universale viene erogato alle condizioni già in essere  fino a febbraio  2025  mentre da marzo fa fede il nuovo isee  (v. sotto)  

    Come detto per tutti gli aventi diritto è necessario presentare una nuova DSU per l’anno 2025, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi spettanti dell’Assegno unico  sulla base della propria situazione economica

    In assenza di una nuova DSU presentata per il 2025 l’importo dell’Assegno unico e universale viene versato con gli importi minimi previsti.

    Inoltre va tenuto presente che

    1. Se la  DSU aggiornata  viene presentata entro il 28 febbraio 2025,  gli importi saranno adeguati già da marzo 2025
    2. Se la  DSU aggiornata  viene presentata entro il  30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno)
    3. in mancanza di aggiornamento dopo quella data  si continuera a ricevere L'assegno con importo minimo 

    L'  ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE.

    E' consigliabile affrettarsi p

    Assegno unico:  comunicazione delle variazioni 

    In alcuni casi è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Si tratta in particolare dei casi di  

    la nascita di figli;

    – la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;

    – le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);

    – le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;

    – i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;

     variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;

     variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

    Nuova domanda  Assegno unico per i nuovi beneficiari

    In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato domanda  risultata  “Respinta” o “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, devono presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale.

    Possono essere utilizzati i seguenti canali 

    1. portale web dell’Istituto, www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
    2. Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
    3. Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

     Si ricorda che:

    •  per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto  dal mese di marzo dello stesso anno. 
    • se la presentazione avviene dopo il 30 giugno  la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda.
  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno Unico e subentro in caso di decesso di un genitore: novità 2025

     dal 1 giugno 2023 è stata prevista  la maggiorazione dell’assegno  unico anche in caso di un genitore deceduto  al momento della presentazione della domanda,  per un periodo  di cinque anni successivi )come per i casi di  2 genitori lavoratori )

    Con la circolare 76 del 10 agosto 2023 INPS ha fornito  alcuni chiarimenti per l'applicazione della norma modificata

    Con il  messaggio 1796 del 6 giugno 2025   viene comunicata una implementazione nella procedura per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta. Vedi all'ultimo paragrafo la novità in dettaglio.

    Maggiorazione assegno unico per 2 genitori lavoratori  e  casi di decesso 

    Con il  messaggio 724 2023 del 17 febbraio 2023  INPS ha comunicato la novità nell'applicazione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico  nel caso di  nuclei vedovili   temporaneamente SOLO per il periodo febbraio 2022 febbraio 2023 

    Nello specifico l'istituto ricordava  che per le famiglie con due genitori lavoratori  il d.lgs istitutivo 230 2021 dell'Assegno Unico e universale per i figli a carico prevedeva  una maggiorazione di 30 euro mensili  per ogni figlio   ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano, con l'intento di favorire il lavoro  femminile . 

    L' importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, il bonus si riduce gradualmente  fino ad azzerarsi nei casi di ISEE superiori a 40.000 euro, per i quali  la maggiorazione non spetta.

    Inizialmente  le istruzioni INPS chiarivano che "in linea di principio  la maggiorazione  non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore." D'accordo con il Ministero del lavoro l'istituto precisava appunto a febbraio scorso che : "tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili  il bonus viene erogato d'ufficio per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno fino a febbraio 2023"

      Per ottenerlo   NON era necessario fare domanda.

    Maggiorazione assegno unico ai nuclei vedovili dal 1 giugno 2023

     Come detto   il decreto lavoro 48 2023  stabilizza l'interpretazione fornita con INPS prevede che «La maggiorazione  (…)   e'  riconosciuta, altresi', nel caso  di  unico  genitore  lavoratore  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  

    • ove  l'altro  risulti   deceduto, 
    • per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale  evento,
    • nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.». 

    A questo fine vengono incrementate di circa 75 milioni di euro le risorse destinate all'Assegno unico fino al 2028, con previsione poi di  utilizzare  13,4 milioni annui dal 2029

    La formulazione della norma prevede  comunque  che la maggiorazione anche per i genitori vedovi entrasse a regime  dal 1 giugno  2023  lasciando scoperti i mesi da marzo a giugno  2023 

    Maggiorazione assegno unico modifica domande in caso di decessi

    Nella circolare 76 2023 INPS chiarisce le modalità applicative per l'integrazione delle domande.

    Riepilogando : 

    dal 1 giugno 2023 è possibile beneficiare  della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, anche in caso di decesso di uno dei genitori purche siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

    –  l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;

    –  il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore[3] o pensionato (cfr. la circolare n. 23/2022);

    –  il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

    La circolare fornisce anche alcuni esempi pratici 

    L'istituto sottolinea che  nel gestionale dell’AUU  sono state modifica alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori  per ridurre la gravosità degli adempimenti e  assicurare la continuità nei pagamenti 

    In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, all'eventuale  riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

    Per le domande già presentate da genitori vedovi per ottenere la maggiorazione occorre  integrare la domande in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data con alcuni dati 

    Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:

    a)    affidatario del figlio;

    b)    tutore del figlio;

    c)     figlio maggiorenne per se stesso.

    ATTENZIONE In questi casi non non sussistono i presupposti per l’applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori. La circolare precisa infine le modalita di subentro nella domanda del genitore richiedente da parte del genitore superstite.

    Assegno Unico figli:  Domanda e subentro genitore superstite

    Nella fase di presentazione della domanda dell’AUU da parte del genitore superstite, il servizio  automaticamente rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato ie consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.

    In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria.

    ATTENZIONE Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

    Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.

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    Congedo parentale: si può interrompere per necessità familiari

    Non è un abuso da punire con la sanzione disciplinare massima ovvero il licenziamento, l'allontanamento del genitore dal figlio durante un periodo di congedo parentale per finalità di solidarietà familiare. Lo ha stabilito la Cassazione nell'ordinanza 6993 2025. 

    Ecco in dettaglio la vicenda  e la decisioni della Suprema corte.

    Allontanamento durante il congedo parentale: la vicenda

    Il caso riguarda il licenziamento di B.B., accusato di abuso del congedo parentale per un periodo di 10 giorni (dal 2/4/2019 al 13/4/2019).   Ritenendo il comportamento in contrasto con la finalità del congedo, l’azienda aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro.

    B.B. aveva però impugnato il licenziamento, portando la questione in tribunale. 

    Nell'analisi del caso la Corte d’Appello di Trento ha ritenuto che non ci fosse stato un vero abuso del congedo parentale. È emerso infatti che:

    Nel periodo contestato, B.B. si era effettivamente preso cura del figlio, ma poi aveva dovuto recarsi in Marocco per assistere la madre malata. Il bambino era rimasto in Italia, ma sotto la custodia della madre, quindi non era stato lasciato solo.

    Non c’erano prove che il lavoratore avesse approfittato del congedo per svolgere un altro lavoro o dedicarsi ad attività incompatibili con la finalità assistenziale.

    Secondo la Corte, si trattava di una situazione eccezionale e urgente, che rientrava comunque nell’ambito dei doveri di solidarietà familiare, previsti anche dalla costituzione Italiana. Dunque, non si poteva parlare di abuso del diritto al congedo parentale, né si poteva sostenere che il lavoratore avesse violato la buona fede o il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. E' stato dichiarato quindi illegittimo  il licenziamento,  ordinando  alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro e di risarcire il danno, pari a  12 mensilità di stipendio. 

    Inoltre, la Corte d'Appello aveva ritenuto illegittimi alcuni provvedimenti disciplinari precedenti subiti dal lavoratore, condannando il datore di lavoro a restituire somme trattenute in busta paga.

    Congedo parentale: il ricorso in Cassazione

    Non accettando questa decisione, la società  ha fatto ricorso in Cassazione, sollevando ben sei motivi di impugnazione, tra cui:

    • La motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata contraddittoria e non avrebbe rispettato i principi costituzionali.
    • La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 32 del D.Lgs. 151/2001 sul congedo parentale.
    • La Corte avrebbe sottovalutato la gravità della violazione del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.
    • Non avrebbe considerato che il congedo parentale era stato richiesto per assistere il figlio, non la madre.
    • La Corte avrebbe erroneamente ritenuto provata l’urgenza del viaggio in Marocco.
    • Il comportamento del lavoratore avrebbe comunque avuto rilevanza disciplinare.

    La decisione della Cassazione

    La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha deciso di rigettare il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’Appello. Ha ribadito alcuni principi chiave:

    Non c’è stato un abuso del congedo parentale, perché B.B. non ha sfruttato il periodo per finalità diverse da quelle assistenziali.

    L’assenza del lavoratore non ha minato il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

    La Corte d’Appello ha effettuato una valutazione completa della situazione, tenendo conto non solo della quantità di tempo trascorso lontano dal figlio, ma anche delle circostanze eccezionali (ossia l’assistenza alla madre malata).

    Il concetto di abuso del permesso implica un intento fraudolento, che in questo caso non è stato dimostrato.

    Infine, la Cassazione ha sottolineato che la disciplina sui congedi parentali deve essere interpretata in modo elastico e ragionevole, bilanciando le esigenze familiari con quelle lavorative. Non esiste , afferma la Corte, un automatismo secondo cui ogni mancata assistenza diretta al minore costituisce un abuso.

    Congedo familiare: le motivazioni della Corte:

    Nello specifico la Corte di cassazione afferma che l'assenza è stata dovuta "all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà familiare rilevanti sul piano costituzionale sicché, sotto il profilo sostanziale, non può essere ritenuto contrario allo spirito della disciplina legale se il congedo familiare in discorso

    sia stato fruito in una situazione di fatto, particolare ed urgente, allo scopo di assicurare, per un periodo contenuto ed in via di eccezione, il contemperamento tutti i diversi valori compresenti nella concreta vicenda; fermo restando che l'obiettivo principale dell'assistenza al minore sia stato sempre e comunque oggettivamente assicurato pure in ambito familiare."

    Inoltre ", contrariamente a quanto affermato in ricorso, non esiste alcun automatismo tra la mancata prestazione dell'assistenza al minore e la figura dell'abuso essendo pure necessario valutare, oltre alla sua oggettiva durata, anche la motivazione per cui essa non sia avvenuta"

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedi parentali all’80%: a chi spettano 3 mesi

    Nella legge di bilancio 2025 (approvata il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri  e in vigore dal 1 gennaio come legge 207 2024) si evidenzia il rafforzamento dei sostegni alle famiglie con figli  con varie misur, sia nuove che già presenti negli anni scorsi. In particolare sono  da segnalare 

    • la previsione di una sorta di quoziente familiare per le detrazioni fiscali, che favorisce le famiglie.
    • la conferma della soglia di fringe benefit più alta per i lavoratori dipendenti con figli (2000 euro invece che 1000) 
    • la carta per i nuovi nati Bonus nascita da 1000 euro
    • il potenziamento del bonus asilo nido , grazie all'esclusione degli importi dell'assegno unico dal calcolo dell'ISEE

     Due  ulteriori novità  riguardano:

    • lo sgravio contributivo totale per le lavoratrici con figli  che si amplia alle lavoratrici autonome 
    • l'indennità maggiorata all'80 % per un terzo mese oltre ai due già previsti , nei congedi parentali facoltativi.

    Vediamo più in dettaglio questa ultima novità.

    Indennità congedo parentale le regole 2024

    La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) aveva previsto l'aumento dell’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri  per un secondo mese,  sul totale dei 6  previsti entro il 6° anno di vita del  bambino. 

    Nello specifico l'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile) è stata portata

    • all'80% per due mesi nel 2024 e 
    • all'80% per un mese e al 60% per un altro mese,  a regime, a partire dal 2025.

     La  novità  2024 è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano i periodi di congedo  obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.

    Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps  aveva  fornito  le istruzioni operative  per i lavoratori del settore privato.

    Veniva precisato che l’indennità maggiorata spetta  alternativamente a entrambi i genitori. 

    Congedo parentale 2025: terzo mese indennizzato all’80

    Come detto la legge di bilancio continua il rafforzamento dei congedi parentali, con l'introduzione di:

    • aumento al 80% anche del secondo mese di congedo che avrebbe dovuto passare al 60% secondo le norme in vigore e di 
    • un terzo mese , sempre indennizzato all'80% dello stipendio, che si aggiunge ai due già previsti. 

    Questo beneficio secondo il testo entrato in consiglio non sarà temporaneo ma  diventerà strutturale 

    Si conferma che potrà essere fruito da entrambi i genitori, sempre  entro i sei anni di vita del figlio o entro sei anni dall'adozione o affidamento, purche terminino il congedo obbligatorio dopo il 31 12 2024 . 

    Restano invariati i restanti mesi di congedo, indennizzati al 30% ( per un massimo di 10 complessivamente).

    Si attendono ancora le istruzioni dettagliate INPS per l'applicazione da parte dei datori di lavoro.

    Tabella riepilogo: a chi spettano 3 mesi di congedo all’80%?

    Come detto la nuova misura è valida per chi completa il periodo di maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024, quindi dal 2025.

    Vediamo  come si applicano le regole sul  congedo indennizzato  a seguito dell'evoluzione normativa:

    Prima del 2023: Solo 9 mesi retribuiti al 30%, da utilizzare entro i 12 anni del figlio.

    1. 2023: Introdotto 1 mese retribuito all’80%, utilizzabile entro i 6 anni del figlio, oltre agli 8 mesi al 30%.
    2. 2024: I mesi all’80% diventano 2, utilizzabili fino ai 6 anni del figlio, con gli altri 7 mesi al 30%.
    3. 2025: Si arriva a 3 mesi retribuiti all’80%, più 6 mesi al 30%, entro i 12 anni.

    Differenze tra i lavoratori

    Le regole variano in base alla data di fine del periodo obbligatorio di maternità/paternità:

    • 2022 o precedenti**: Restano valide solo le vecchie regole (9 mesi al 30%).
    • 2023-2024: Accesso graduale ai mesi con indennizzo all’80%, fino a 2 mesi nel 2024.
    • 2025 e oltre: Pieno accesso alle nuove regole con 3 mesi all’80%.

    Anno di Fine Astensione Obbligatoria Mesi Retribuiti all'80% Mesi Retribuiti al 30% Utilizzabili Entro
    2022 o precedenti 0 9 12 anni del figlio
    2023 1 8 6 anni (80%), 12 anni (30%)
    2024 2 7 6 anni (80%), 12 anni (30%)
    2025 e oltre 3 6 6 anni (80%), 12 anni (30%)

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    Domanda Assegno Unico: nuova videoguida personalizzata

    Continuano le novità  sulla procedura i domanda  dell'Assegno unico universale per i figli  che diventa ancora piu semplice e intuitiva .  Dopo il  Messaggio n. 4253 del 13 dicembre 2024 .INPS  comunica di aver ha predisposto anche una videoguida personalizzata   destinata a coloro che riceveranno il primo pagamento mensile dell’AUU a seguito della presentazione della domanda e viene reso disponibile automaticamente dopo l’invio della disposizione di pagamento.

    Vediamo le ultime  comunicazioni dell'Istituto in merito,  ricordando che non cambiano le modalità di accesso  al servizio,  che comprende sia l'invio delle richieste che la consultazione delle domande già presenti , ed  è accessibile tramite:

    Domanda Assegno Unico: Gestione IBAN , modifiche, subentri

    1. Integrazione al Sistema Unico di Gestione IBAN (SUGI)

    La gestione dei pagamenti è stata semplificata grazie all’integrazione con la piattaforma  SUGI.  Ad  esempio, durante la presentazione o la modifica della domanda, è possibile selezionare uno degli IBAN già registrati presso l’INPS per altre prestazioni o fornire un nuovo IBAN.

    2. Accredito diretto al tutelato

    I tutori di minori o soggetti interdetti possono ora indicare un IBAN intestato o cointestato al soggetto tutelato per ricevere l’accredito diretto dell’assegno.

    3. Semplificazione della presentazione della domanda

    Ottimizzazioni sono state introdotte per le domande che prevedono maggiorazioni per:

    • Nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.
    • Genitori entrambi lavoratori.

    In particolare, se i genitori sono gli stessi per tutti i figli nella domanda, l’acquisizione delle informazioni è più semplice e veloce.

    4. Subentro del genitore superstite

    In caso di decesso del genitore richiedente:

    • Se l’assegno era percepito al 50%, il genitore superstite riceverà automaticamente l’intero assegno dal mese successivo.
    • Se l’assegno era percepito al 100% dal genitore deceduto, è necessario verificare la responsabilità genitoriale dell’altro genitore. Il sistema crea una nuova domanda d’ufficio, che viene messa in stato di “Evidenza al cittadino” affinché il genitore superstite possa confermare la responsabilità genitoriale tramite un flag.

    Assegno unico: modifiche in caso di morte di un genitore

    Con il messaggio 2304  del 20 giugno 2024  INPS aveva   comunica il rilascio  di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione prevista per le famiglie  con due genitori lavoratori, nel caso venga successivamente a mancare uno dei genitori.

    L'istituto precisa che 

    • In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione "altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, 
    • Nell’ipotesi di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente riceve una  comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione in esame. L’integrazione con il codice fiscale del genitore deceduto può essere effettuata accedendo alla sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate", e selezionando la voce "Modifica" e successivamente “Scheda”.
    • Viene richiesto  nel caso  non sia trascorso più di un quinquennio dall’evento,  di firmare una autodichiarazione sullo svolgimento di attività lavorativa 

    Si precisa anche che nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga in corso di fruizione della prestazione di AUU, l’Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

    La maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e nell'ambito del limite di godimento dell'assegno unico e universale.

    L'istituto chiariva infine le modalità di subentro in caso di decesso del genitore richiedente con ripartizione al 100 per cento per provvedimento giudiziario.

    Domanda di AUU e subentro di un nuovo Patronato

    Con il messaggio 1108 del 14 marzo 2024 INPS aveva  comunicato   la disponibilità di una nuova funzione   nella procedura di domanda di assegno unico e universale per i figli a carico. In particolare diventa possibile conferire ai patronati il mandato di assistenza per modifiche a domande  che fossero già state presentate in autonomia o da un diverso  Patronato.

    La funzione  “Subentro Patronato” ed è disponibile  per gli operatori di Patronato nella sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, alla voce “Subentro Patronato”. Necessario pero che il richiedente  abbia fornito i dati di contatto  nell'area MYinps per consentire la controverifica  in tempo reale della modifica 

    La nuova funzionalità viene anche  rilasciata per gli operatori delle Strutture territoriali dell’Istituto che possono  gestire le richieste di subentro  dal cittadino nel caso  non siano presenti i dati  di contatto 

    Gli operatori del nuovo patronato Per accedere alla funzionalità  Subentro devono inserire :

    • il numero della domanda 
    • il codice fiscale del richiedente, 
    •  cliccare sul pulsante “Subentro Patronato” e confermare con codice  numerico di riscontro che viene condiviso con il richiedente tramite SMS per conferma del nuovo incarico . 

    ATTENZIONE A questo fine necessario che i contatti del richiedente l’Assegno Unico siano correttamente inseriti e aggiornati nella sezione “Contatti” dell’area riservata MyINPS nel sito istituzionale www.inps.it. In caso contrario, il cittadino deve rivolgersi alla Struttura territoriale INPS per procedere direttamente 

    Per il subentro , l’operatore di Patronato deve allegare in procedura il mandato di assistenza e rappresentanza mediante la funzionalità “Scegli file” e confermare l’operazione.

     Conclusa la fase di caricamento della documentazione e dopo avere confermato di avere ricevuto il mandato di assistenza, la domanda è immediatamente visibile nell’elenco delle domande gestite dall’Istituto di Patronato subentrante.

    Inoltre, nel corso della giornata viene inviata all’Istituto di Patronato uscente una PEC per informarlo che il cittadino ha conferito mandato ad altro soggetto.

    Assegno unico la video guida personalizzata

    La nuova video guida è stata progettata per dare ai neogenitori e più in generale ai nuovi richiedenti, destinatari di primo pagamento dell’AUU piena consapevolezza dei propri diritti (anche mediante pop up di approfondimento) e per facilitarli nell’uso autonomo dei servizi online, ai quali possono accedere nella scena finale tramite i quattro pulsanti (call to action) di seguito indicati:

    • MyINPS, per monitorare le notifiche dei successivi pagamenti che saranno disposti;
    • ISEE precompilato, per presentare una nuova DSU e ottenere l’ISEE, riferimento essenziale per il calcolo dell’AUU;
    • Modifica e consulta la domanda di Assegno Unico Universale che hai già presentata, per variare la modalità di pagamento (nel caso l’utente abbia scelto il bonifico domiciliato e l’importo dell’AUU spettante sia superiore a 1000 euro);
    • Portale delle Famiglie, per richiedere altre prestazioni come, ad esempio, i congedi parentali.

    Due le modalità indicate dall'INPS nel messaggio per ACCEDERE ALLA VIDEO GUIDA PERSONALIZZATA E INTERATTIVA

    1. da SMS/EMAIL di notifica >www.inps.it> MyINPS (autenticazione con codice fiscale e credenziali SPID/CIE/CNS) > avviso PRIMO PAGAMENTO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE >leggere l’avviso e cliccare sul link per aprire la video guida
    2.  su App IO e INPS mobile (autenticazione con codice fiscale e credenziali SPID/CIE/CNS) > Notifica avviso > leggere l’avviso “PRIMO PAGAMENTO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE” e cliccare su “VAI AL VIDEO” 

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    Sgravio contributivo madri 2024: le istruzioni

    La  legge di Bilancio 2024, legge 213 2023, pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale  prevede un nuovo  taglio del cuneo contributivo,  riservato  alle lavoratrici madri, occupate sia nel settore pubblico che nel privato.

    I commi 180-181  prevedono  infatti lo sgravio totale dei contributi  previdenziali a carico delle lavoratrici , pari al 9,19% della retribuzione imponibile, sempre che 

    • siano assunte a tempo indeterminato e 
    • abbiano  due o più figli. 

    Il nuovo incentivo intende favorire l'occupazione femminile e sostenere le famiglie. Va ricordato comunque che   l'aumento del  netto in busta paga, dovuto allo sgravio contributivo,  comporta maggiori imposte.  

    Il 31 gennaio INPS  ha pubblicato la circolare 27 2024 con le istruzioni operative per l'applicazione del beneficio da parte dei datori di lavoro.

    Vediamo di seguito maggiori dettagli su requisiti, condizioni, applicabilità e i possibili effetti in busta paga.

    Sgravio contributivo madri 2024: i requisiti

    Il comma 180  della  legge di bilancio 213 2023  come detto prevede due diverse misure: 

    1.  per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 
      1.  l' esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico  
      2. delle  lavoratrici madri di 3 o piu figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part time
      3. sia del settore privato che del pubblico impiego, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico 
      4. fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, 
      5. nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
    2. solo per il 2024  lo stesso sgravio è previsto invece :
      • per le lavoratrici madri di due figli  (sempre con contratto a  tempo indeterminato,  ed esclusi i rapporti di  lavoro domestico)
      • fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

    In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non prevede riduzioni.

    La circolare INPS specifica che l'applicazione di questo taglio contributivo è alternativa a quella dell'esonero dei contributi IVS già in vigore per i redditi fino a 25/ 35mila euro annui.

    Sconto contributivo madri: platea e cumulabilità con esonero IVS

    Secondo la stima contenuta nella relazione tecnica, il nuovo esonero  riguarderà circa il 6% delle  donne occupate.  È destinato  infatti  alle  570.475 lavoratrici con due o piu figli che risultano ad oggi nelle banche dati dell'INPS .

     La platea della nuova  decontribuzione per le madri  risulta dunque limitata : su 9,74 milioni di occupate nel 2022, a beneficiare del nuovo sgravio, come detto, saranno circa il 6 per cento del totale.

    Sono escluse le lavoratrici dipendenti con contratti a tempo determinato (1,48 milioni), le libere professioniste (482mila), le lavoratrici  autonome (751mila), oltre alle lavoratrici domestiche.  e ovviamente le lavoratrici senza figli o con un figlio unico.

    CUMULABILITA CON ESONERO IVS

    La circolare afferma che l’esonero  in oggetto risulta strutturalmente alternativo all’esonero parziale sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore,  in quanto ad esempio nel caso di sgravio del 7% , l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice con aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta i 247,39 euro, inferiore alla quota contributiva massima esonerabile  con l'esonero at 1 commi 180 e 181, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

    Resta fermo che dal mese successivo a quello in cui scada la fruizione di una delle due misure per  maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita  si può ricorrere alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

    ESEMPIO 

    "Le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti  per l’accesso all’esonero comma 180 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese della nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere, sino al 31 dicembre 2024, all’esonero di cui al comma 181 in  alternativa al  comma 15  fruito nella precedente mensilità (cfr., sul punto, anche la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024)".

    Nel settore privato il beneficio è già attivo  mentre nel settore pubblico dovrebbe iniziare con la busta paga di maggio (messaggio Noi Pa-Mef 35/2024), e con il riconoscimento delle quote arretrate dal 1° gennaio 2024.

    Esonero contributivo madri: i possibili risparmi

    Necessario  evidenziare  che  il risparmio contributivo   garantito da questa nuova misura fa comunque innalzare l'imponibile fiscale con conseguente maggiori tasse da versare .

    Un articolo  del Sole 24 ore del 6 novembre 2023 aveva proposto alcuni esempi:

    1.  una dipendente con  due figli, con retribuzione imponibile mensile imponibile ai fini previdenziali di 1.500 euro,  potrà avere uno sconto contributivo complessivo, con relativo aumento in busta paga rispetto ad oggi, con il solo taglio del cuneo fiscale ordinario,   di circa 138 euro invece che  105.  
    2. Invece una  dirigente  con figli e titolare di  un imponibile previdenziale di 5.600 euro mensili  che  non ha avuto finora il taglio del cuneo contributivo perché il reddito supera i 35mila euro annui,  potrà avere il  taglio  massimo stabilito dalla legge ( 250 euro al mese x 12 mesi) ma dovrà comunque versare circa 256 euro di contributi .

    In tutti i casi   con il taglio contributivo l'imponibile fiscale sarà più alto.

    Sgravio contributivo madri 2024: istruzioni Uniemens ai datori di lavoro

    Nella circolare 27 del 31 gennaio  2024 INPS riepiloga la normativa sull'esonero contributivo per le madri fornendo importanti specificazioni sui requisiti  sull'applicabilità, oltre che  le istruzioni per la fruizione nei flussi Uniemens.

    In particolare, in tema di REQUISITI l'istituto specifica  che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del  secondo (per il 2024)  o terzo figlio (o  successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del  secondo/terzo figlio (o successivo), 

    Non si decade dal diritto a beneficiare della  riduzione contributiva in caso di 

    • fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare , 
    •  morte prematura,  
    • non convivenza di uno  dei figli o 
    •  affidamento esclusivo al padre.

    La circolare riporta alcuni esempi specifici  di casistiche riguardo alla  decorrenza e alla durata dell'agevolazione in relazione alla data di nascita dei figli.

    UNIEMENS 

    I datori di lavoro non agricoli  autorizzati possono esporre  a partire  dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero  valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento  <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

    In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

    Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati 

    – nell’elemento <CodiceCausale> il valore “ELA3” avente il significato di  “Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti  almeno tre figli oppure 

    –  il valore “ELA2” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 181,  legge n. 213/2023” nel caso  in cui siano presenti due figli.

    UNIEMENS POSAGRI

    I datori di lavoro agricolo  sono tenuti ad esporre nel flusso di denuncia Uniemens – PosAgri, a partire dal mese di competenza di gennaio 2024, i dati delle lavoratrici alle quali  spetta l’esonero  compilando anche i campi sotto specificati:

    a) Lavoratrici madri di tre o più figli:

    in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;  in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “LG”, che assume il nuovo  significato di “Esonero art. 1, comma 180, legge n. 213/2023 tre o più figli”;

    b) Lavoratrici madri di due figli:

    in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”; in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “LF”, che assume il nuovo  significato di “Esonero art. 1, comma 181, legge n. 213/2023 due figli”.

    ARRETRATI 

    Dato che nel mese di gennaio 2024 non è stato possibile applicare lo sgravio  per mancanza di istruzioni ,  il recupero degli arretrati di esonero  per i mesi di gennaio e febbraio potrà essere effettuato entro il mese di maggio 2024.

    Sgravio contributivo madri: obbligo di comunicazione dei Codici fiscali

    Per  l’accesso alla misura, le lavoratrici pubbliche e private  devono comunicare al loro datore di lavoro la  volontà di avvalersi dell’esonero fornendo:

    •  il numero  e 
    • i codici fiscali dei figli, 

    dati  che consentono all'istituto le verifiche sulla spettanza del beneficio.

    I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero  spettante  secondo le indicazioni  specificate nella circolare  per le diverse gestioni.

    Inps annuncia anche che è in preparazione un nuovo applicativo per consentire  alla lavoratrice di comunicare direttamente all’Istituto le informazioni e sottolinea che l'assenza di comunicazione dei codici fiscali dei figli, con una delle due modalità descritte,  comporta la revoca del beneficio.

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    Bonus nido: novità 2024 e FAQ

     L'importo del bonus per asili nido e supporto domiciliare  aumenta  nel 2024   per le famiglie con almeno due figli sotto i 10 anni. 

    La  legge di bilancio  2024 approvata dal Governo e  pubblicata in GU il 30 .12. 2023  prevede un significativo incremento  economico ma abbastanza selettivo:  in particolare si porta a 3600 euro  il contributo  annuo   per 

    • famiglie fino a 40mila euro di ISEE
    •  per le nascite/adozioni  che si verificano dal 1 gennaio 2024, 
    • in presenza anche di un primo figlio di età non superiore a 10 anni.

    Vale la pena ricordare che i rimborsi non possono superare quanto effettivamente pagato agli asili nido o alle baby sitter ed erano nel 2023  al massimo: 

    • circa 270 euro al mese con ISEE fino a 25mila euro (3000 euro all'anno)
    • circa 227 euro al mese con ISEE da 25mila a 40mila euro (2500 euro all'anno)
    • circa 136 euro al mese con ISEE pari o sopra i 40mila euro  (1500 euro all'anno).

    Se non si presenta l' ISEE  viene erogato l'importo minimo, che resta invariato nel 2024 per le famiglie  appunto  con ISEE  sopra i 40mila euro e/o con un unico figlio.

    Le istruzioni INPS aggiornate per il 2024 sono state fornite con il messaggio 1024  del 11 marzo 2024. Leggi i dettagli in BONUS nido  2024 al via le domande.

    Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'agevolazione 

    Bonus nido:  come funziona, a chi spetta

    Il  Bonus asilo nido/supporto domiciliare  misura, introdotta nel 2016 e ormai passata a regime,  cioè definitiva,  offre un contributo per:

    1.  il pagamento di  rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati , (art.3) oppure 
    2. il pagamento di assistenza domiciliare ai bambini fino a tre anni che non possono frequentare il nido per patologie croniche (art.4).

    L'importo varia sulla base dell'ISEE familiare.

    Le domande e il pagamento sono  gestiti dall'Inps.

    Il Bonus nido  spetta a:

    1. cittadini italiani e comunitari residenti in Italia o in uno dei Paesi europei
    2.  cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno anche non permanente (per :  lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del D.lgs n. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; lavoro stagionale (art. 24 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale; assistenza minori (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi );   protezione speciale; casi speciali (artt. 18 e 18 bis del D.lgs n. 286/1998,).

    La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo e, tenuto conto della direttiva 2011/98/UE, in possesso dei seguenti requisiti:

    • stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
    • titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
    • lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi  prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
    • lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,

     Il bonus non è cumulabile con la detrazione  fiscale  dal reddito  per la frequenza asili nido.Si può avere invece anche contemporaneamente  con l'assegno unico universale per i figli.

    ATTENZIONE  INPS ha chiarito che , dato che la prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto. 

    Bonus nido 2023:  presenta la domanda

    Il contributo va richiesto con una delle seguenti modalità:

    1.  in via telematica sul sito www.inps.it   con  SPID o  CIE o  Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
    2.  telefonicamente con il Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
    3.  attraverso gli enti di Patronato.

    Nel momento in cui viene presentata l’istanza bisogna specificare quale  forma di agevolazione si richiede .

    Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido  deve essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza  oppure  l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

    Per più figli occorre  presentare una domanda per ciascuno.

    Bonus nido 2023: documentazione per il rimborso e domanda precompilata

    Si ricorda che per il rimborso  la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o deve contenere tutte le seguenti informazioni: 

    • denominazione e Partita IVA dell’asilo nido, 
    • nome, cognome o codice fiscale del minore, 
    • mese di riferimento,
    •  estremi del pagamento o quietanza di pagamento,
    •  nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

    Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

    INPS ha  ampliato i tempi per allegare i documenti di spesa 2023 fino  a luglio  2024

    La documentazione di spesa deve essere allegata SOLO tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allegare documenti di spesa”), e servizio “Bonus nido” dell’app “INPS mobile”. 

    Per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda  nel 2022, per i quali sia disponibile la documentazione per almeno una delle mensilità comprese tra settembre 2022 e dicembre 2022, è disponibile  la domanda per l’anno 2023 precompilata  che può  anche essere  modificata.

    ATTENZIONE alla verifica che l'IBAN sia ancora valido per ottenere il rimborso.

    INPS ha reso disponibili sul proprio sito numerose faq di chiarimenti in particolare sull'inoltre delle domande e sulle modalità per avere i rimborsi  e i pagamenti.