• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Misure per le famiglie: nuovo riparto delle risorse

    Il DPCM  del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2025, stabilisce il riparto del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2024. 

    Ecco i punti salienti del decreto. Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, è responsabile dell'attuazione del decreto.

    Il Fondo è destinato a supportare le famiglie attraverso interventi mirati e coordinati a livello nazionale e regionale, con un'attenzione particolare alla tutela dei minori e al supporto delle dinamiche familiari.

    Fondo politiche per la famiglia: le risorse

    Il fondo per il 2024 ammonta a 95.842.949 euro, ridotto a 90.681.911 euro dopo alcune riduzioni e allocazioni specifiche.

    Ripartizione dei fondi disponibili,:

    1. 60.000.000 euro sono destinati a misure di competenza statale, mentre
    2.  30.681.911 euro sono ripartiti tra le regioni per interventi locali.

    Il decreto prevede il potenziamento dei Centri per la Famiglia, con un focus su:

    •         Alfabetizzazione mediatica e digitale per i minori.
    •         Prevenzione dell'assunzione di sostanze psicotrope.
    •         Promozione dell'invecchiamento attivo attraverso il volontariato e attività sociali.

        Coinvolgimento Regionale: Le regioni devono garantire l'erogazione dei servizi in almeno il 30% dei Centri per la Famiglia presenti sul territorio.

    Fondo politiche per la famiglia: Procedura Finanziamento

    Per il  Finanziamento le regioni devono presentare una richiesta dettagliata, inclusa una delibera della giunta regionale, un piano operativo, e un cronoprogramma delle attività. QUI IL TESTO DEL DECRETO con le indicazioni dettagliate

    Monitoraggio e Rendicontazione: Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia monitorerà l'attuazione delle azioni e i risultati, con le regioni obbligate a fornire relazioni periodiche e giustificativi di spesa.

    Tracciabilità: Tutti i progetti finanziati devono riportare la dicitura "Finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

    Controllo: Il decreto è trasmesso agli organi di controllo competenti e registrato presso la Corte dei Conti.

    Fondo per le famiglie: riparto alle Regioni

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedo paternità obbligatorio: chiarimenti sulla prescrizione

    A seguito di richieste di chiarimenti giunte dagli uffici territoriali INPS ha pubblicato il messaggio 4301 che precisa i termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio  previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che  sono annuali e in questo differiscono dai termini ordinari delle prestazioni INPS.

    Prescrizione del congedo di paternità obbligatorio

    Il termine di prescrizione del congedo di paternità obbligatorio è di un anno , in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, come per  per l’indennità di malattia.

    L'istituto precisa che questo termine deriva  dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità,  all’articolo 22, comma 2  dello stesso Testo Unico

    Ricordiamo che la prescrizione è la  durata di un diritto che puo essere sospesa

    Decadenza congedo obbligatorio padri

    Anche per quanto riguarda la  decadenza ( che  consiste  invece nel termine  perentorio entro il quale va esercitato un diritto e non puo essere interrotto dai soggetti coinvolti), si conferma l’applicazione del termine sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639  sulla base di orientamenti  della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe . La motivazione di questo termine spiega l'istituto è dovuta alla natura intrinseca di tale prestazione, che è una  forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo, parificata al  termine entro il quale viene goduto il congedo di maternità.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedo maternità: indennità anche senza certificato telematico

    Il congedo di maternità obbligatorio non puo essere ridotto dall'INPS per il mancato invio nei tempi richiesti del certificato medico digitale . 

    Lo afferma l'istituto stesso in un messaggio interno alle proprie sedi.  adeguandosi alle indicazioni della Cassazione e della giurisprudenza di merito   che hanno  piu volte rimarcato che il congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi è un diritto "indisponibile" ( vedi sotto i dettagli sulle sentenze).

    Vediamo cosa prevede quindi l'istituto in caso di mancato invio del certificato.

    Congedo di maternità e invio del certificato di gravidanza: chiarimenti INPS

    Nel messaggio INPS  287 del 22 gennaio 2024  si  conferma  che l'invio del certificato telematico di gravidanza è obbligatorio  ai fini del congedo e che spetta al medico  delSSN, ; ciononostante 

    considerato che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti  costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice,  che deriva dal divieto assoluto di adibizione al lavoro,peraltro, penalmente sanzionato il diritto al congedo di maternità non è disponibile (cfr. Cass. n. 10180/2013 ultimo paragrafo) e non puo quindi essere precluso  se il medico certificatore non abbia proceduto al rituale invio del certificato telematico.

    In questi casi,  per la corretta gestione delle domande di maternità l'istituto prevede che 

    1. Qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto  successivamente ma PRIMA della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato

    2. nei casi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o  convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione;

    3. nei casi in cui si in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;

    4. In caso di totale assenza della documentazione  menzionata, il periodo di congedo di maternità  andra calcolato a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.

    Congedo di maternità flessibile e obbligo di certificato – Tribunale di Milano 2021

    Una sentenza del Tribunale di Milano dell'11 dicembre 2021  ha riguardato una lavoratrice dipendente  che intendeva fruire del congedo obbligatorio in forma flessibile ossia  da un mese prima del parto al 4 mese dopo la nascita del bambino  .La lavoratrice aveva regolarmente inviato la documentazione sulla gravidanza all'INPS e aveva poi  inviato prima del settimo mese, per   la richiesta di flessibilità la certificazione medica asseverata dal medico del lavoro  che attestava che la continuazione della attività lavorativa durante l'ottavo mese non era pericolosa. 

    La sede territoriale inps chiedeva successivamente l'invio di un ulteriore certificato in forma  digitale relativo alla data presunta del parto, come previsto dalle istruzioni fornite nella circolare INPS 82 2017  ma la dipendente non riusciva ad ottenerlo dal medico di base e consegnava la copia cartacea alla sede INPS.

    La domanda veniva  quindi rigettata  proprio per la mancanza della certificazione  digitale, con riconferma del rifiuto anche a seguito di richiesta di riesame,   perche la certificazione cartacea non risultava rilasciata nella tempistica prevista 

    La lavoratrice si è quindi rivolta al tribunale di Milano  che le ha dato ragione  in quanto le motivazioni di rigetto dell'INPS riguardano l'ambito puramente formale. I giudici hanno evidenziato  che nella sostanza il diritto della lavoratrice era indubbio in quanto le certificazioni mediche sulla possibilità di lavoro anche nell'ottavo mese erano state fornite prima della scadenza . 

    La Cassazione 10180/2013 sull'indennità di maternità

    La sentenza di Milano  richiama anche  il principio espresso dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. 10180/2013) secondo cui il diritto al congedo di maternità è indisponibile rispetto alla volontà delle parti. 

    Cio significa che  la consegna di un certificato medico in ritardo non puo avere conseguenze sul diritto all'indennità piena dovuta per il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi.

     Nel caso di specie una lavoratrice madre aveva continuato a lavorare anche durante l'ottavo mese di gravidanza presentando però il certificato per la maternità flessibile oltre il settimo mese e l'inps anche in quel caso aveva detratto una parte dell'indennità di maternità , quella  relativa al quarto mese successivo al parto. 

    La Corte ha respinto il ricorso presentato dall'Istituto, sottolineando come il periodo di maternità contempla un'astensione dal lavoro di cinque mesi per la lavoratrice madre,  da tutelare comunque in quanto si tratta di un diritto "indisponibile". La mancata presentazione preventiva della documentazione non puo  comportare conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno Unico stranieri: vale anche il permesso per attesa occupazione

    Con il messaggio n. 2951 del 25.7.2022 Inps  ha chiarito  requisiti soggettivi  e i titoli di soggiorno necessari  ai cittadini extracomunitari per ottenere l'assegno unico e universale per i figli    a carico,  previsto dal d.lgs 230 2021 a partire dal 1 marzo 2022.  La disciplina è stata  integrata dalle disposizioni della normativa europea in tema di diritti sociali dei cittadini extracomunitari, illustrate dall'Istituto nella circolare 95 2022.

    Con  messaggio del 13 aprile 2023 l'istituto ha fornito specificazioni in particolare per i casi di richieste di modifica del nucleo familiare  per domande di assegno già accolte. (v. dettagli al penultimo paragrafo).

    Vediamo in sintesi i principali aspetti della normativa e segnaliamo una sentenza recente che contrasta la posizione dell'INPS in materia di Permesso per attesa occupazione (V. paragrafo 2)

    Requisiti per il diritto all'assegno unico degli stranieri

    Possono ottenere l'assegno unico universale per i figli a carico :

    • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004);
    • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
    • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per  accordi euromediterraneI
    • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., 

    Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi :

    • i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero 
    • i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30)
    •  i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.).

    In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati, sono da ritenersi utili i seguenti permessi:

    • per Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
    • per Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
    • per Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
    • per Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
    • per Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

     Permessi di soggiorno che NON danno diritto all'Assegno

    Secondo INPS NON possono essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:

    • Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
    • Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
    • Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
    • Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
    • Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
    • Visite, affari, turismo.

    ATTENZIONE :  Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate I seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere  valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

    AGGIORNAMENTO 22.09.2023

    Con la sentenza 121 2023 il Tribunale di Trento  ha contestato la posizione dell'INPS  sulla validità dei permessi di soggiorno per attesa occupazione, ai fini dell'assegno unico a cittadini extracomunitari.  Come detto sopra l'istituto lo ha inserito tra i titoli che non danno diritto all'assegno Unico.

     Il  giudice invece ha affermato che tale posizione costituisce una  discriminazione diretta  sia individuale che  collettiva  che contrasta con la norma . 

    Infatti l’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 230/2021 stabilisce che l’Auu può essere riconosciuto a chi sia «in possesso del permesso  unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi».

    Il tribunale osserva  infatti che " il permesso per attesa occupazione  autorizza lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall’iscrizione nelle liste di collocamento» dunque  tale titolo soddisfa  il requisito dell’autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per oltre sei mesi.

    Inoltre il messaggio contravviene a quanto stabilito dalla direttiva Ue 2011/98 che vieta disparità di trattamento  in tema di  sicurezza sociale nei confronti di cittadini extra Ue autorizzati a lavorare in uno Stato membro per un periodo superiore a sei mesi.

    La sentenza ordina all’istituto di previdenza di modificare  le proprie istruzioni inserendo il permesso di soggiorno per attesa occupazione  tra  i titoli validi. Inps dovrà anche provvedere alla revisione delle richieste rigettate con questa motivazione.

    Assegno unico e cittadini UK

    L'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia – compreso l’assegno unico e universale  è equiparato ai quello  dei  cittadini dell’Unione europea per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020.  Invece per cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicano le disposizioni per i cittadini extracomunitari.

    Procedura INPS per la domanda di Assegno unico 

    Dietro presentazione della domanda telematica di assegno unico e universale, il possesso dei suddetti requisiti di cittadinanza viene verificato in sede di istruttoria automatizzata in collaborazione con il ministero dell'interno ed eventualmente  con la consultazione dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav).

    In assenza di riscontri, la posizione verrà posta in stato di “Evidenza” alla Struttura territoriale e il cittadino riceverà un invito  a presentare la documentazione necessaria per l’esame della domanda.

    Assegno unico:  riesame e modifiche al nucleo familiare 

    Come già indicato con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022,  in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022 – a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, vengono accolte dalle sedi territoriali INPS   previa integrazione di istruttoria

    Nel messaggio 1375 del 13 aprile 2023  l'istituto interviene nuovamente  a  seguito di molti casi di richiesta di riesame di domande già accolte   che chiedono l’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti.

    Viene precisato che le istanze di riesame si possono presentare solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte).

    Nei casi invece in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una domanda già accolta  la stessa deve intendersi come “nuova domanda” , per la quale valgono i consueti termini  di prescrizione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, 

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Permessi 104 e congedi: Istruzioni INPS 2023

    Le ultime istruzioni INPS in tema di congedi  e permessi legge 104 

    Sono  state pubblicate   nella circolare INPS 39 -2023  le istruzioni per l'utilizzo dei permessi legge 104 92 e congedi straordinari ai lavoratori dipendenti del settore privato alla luce del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 104 che ha recepito la direttiva comunitaria in materia di assistenza a disabili .

    Le  prime  istruzioni erano  state fornite a ridosso della pubblicazione del decreto nel messaggio 3096 2022. 

    L'Istituto fornisce alcune importanti indicazioni per il  diritto ai  benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022, in particolare in tema di 

    • assistenza al disabile possibile per più referenti 
    • prolungamento del congedo straordinario
    • diritto  ai permessi e priorità dei familiari 
    • aggiornamento dell' applicativo per fare domanda
    • istruzioni per la gestione dei permessi in Uniemens da utilizzare dal periodo di competenza MAGGIO 2023

    Assistenza legge 104 ripartita tra più referenti 

    E' eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui iI  giorni di permesso possono essere utilizzati per  l’assistenza alla  stessa persona disabile grave:

    1.  da più  soggetti  soggetti tra quelli aventi diritto, in via alternativa tra loro e
    2. dal disabile stesso , per complessivi 3 + 3 giorni di permesso mensili.

    La circolare 39 2023 specifica infatti che " rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese:

    •  dei permessi di cui  all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e
    •  dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti  che prestano assistenza.".

    Ampliamento congedo parentale

    Il prolungamento dei periodi di congedo parentale alternativo fra i genitori  non comporta la riduzione di ferie, riposi  istituti vari eccetto gli emolumenti collegabili  connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva in materia NON può prevedere modifiche peggiorative

    Congedo straordinario Legge 151-2001 per assistenza disabili: diritto e priorità

    L’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità ,  congedo regolato dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 dal 13  agosto 2023 , può essere richiesto anche dal  convivente di fatto  al pari del coniuge e della parte dell’unione civile 

    La circolare 39 prevede il seguente ordine di priorità per la  fruizione del congedo straordinario

    1) il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile 

    2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari,

    3) uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità

    4) uno dei “fratelli o sorelle conviventi” 

    5) un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile

    Il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario.

    La domanda telematica permessi  104

    L'istituto informa che la piattaforma telematica  per la  presentazione delle domande è stata aggiornata con le novità in tema di  

    • permessi legge n. 104/1992 per piu referenti dello stesso disabile
    • trasmissione della “Dichiarazione disabile” per il riconoscimento dei referenti 
    • assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, per soggetti diversi da  madre o  padre.
    • congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 ( anche per conviventi di fatto e familiari non conviventi al momento  della domanda)

    Flussi di denuncia Uniemens

    Per le comunicazioni delle denunce Uniemens da parte dei datori di lavoro privati con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali sono stati  introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio  il cui utilizzo è obbligatorio a partire dal mese di competenza maggio 2023.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2023

    E' stata pubblicata il  14 marzo 2023  la  Circolare Inps n. 28  che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensioni  per i  soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. 

    Si tratta  ricordiamo di:

    • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e 
    • pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

    La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. 

    Importi assegni familiari 2023 

    Gli  importi delle prestazioni sono i seguenti

    •  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

     Le tabelle allegate alla circolare forniscono tutti  i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023 

    L'istituto ricorda che i  limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2022 è stata pari allo 1,5%. 

     Di conseguenza: 

    •  il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2023  è fissato all'importo mensile di 523,83 euro  e i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2023:
    •  793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

    I nuovi limiti valgono anche  in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). 

    Attenzione sempre  al fatto che  il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che  ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli , prevede anche che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari.