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Imprese culturali e ricreative: come iscriversi alla sezione speciale del Registro
Pubblicato il Decreto MIMIT del 10 luglio con le regole per le imprese culturali e ricreative che vogliono iscriversi nella sezione speciale del registro imprese. Vediamo come fare.
Imprese culturali e ricreative: regole per la sezione speciale del Registro
Il decreto contiene sette articoli con tutte le regole per la sezione speciale del Registro imprese relativamente a chi opera nel settore culturale e ricreativo.
In particolare, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto ICC, si recano disposizioni concernenti:
- gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale,
- le specifiche tecniche e la modulistica
necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale.
Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 2, del decreto ICC, iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica, in possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di iscrizione.
Salvo quanto disposto all'art. 4, l'ufficio del registro competente, accertata la completezza e la correttezza formale dell'istanza e previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 4, iscrive nella sezione speciale il soggetto di cui al comma 1 nel rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento RI.
Attenzione al fatto che, l'iscrizione nella sezione speciale comporta il riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge.Imprese culturali e ricreative: verifica requisiti
Il conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio competente, a tal fine avvalendosi dell'ufficio del registro competente, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA:
- a) verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione di cui all'art. 3;
- b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d'ufficio, anche ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l'iscrizione.
L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC avviene mediante verifica che il codice ATECO attribuito all'attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell'elenco di cui all'allegato al presente decreto e che il soggetto risponda agli ulteriori requisiti ivi previsti.
L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ICC è condotto, conformemente alla disposizione richiamata, in base ai dati disponibili nel registro delle imprese e nel REA.
L'ufficio del registro competente segnala al conservatore, ai fini delle verifiche di cui ai commi precedenti, l'iscrizione nel registro di atti o fatti da cui derivi la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ICC.
In esito alle verifiche di cui al comma 1 il conservatore provvede all'iscrizione delle modificazioni eventualmente necessarie ovvero, in caso rilevi l'assenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l'iscrizione nella sezione speciale, conclude le verifiche di cui al presente articolo con provvedimento espresso, nel quale si da' atto delle verifiche condotte e delle relative risultanze istruttorie, e rifiuta l'iscrizione o procede ai sensi dell'art. 6.
Allegati: -
Disciplina della guida turistica: il testo della legge pubblicato in GU
Pubblicata nella GU del 16.12.2023 n. 293 la legge contenente disposizioni sulla disciplina della professione di guida turistica, la Legge del 13 dicembre 2023 n. 190 in vigore dal 17 dicembre 2023, con la quale si stabiliscono i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica e i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.
Il provvedimento è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla Nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023 e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare entro il 2° trimestre 2024 (T2 2024), contempla l'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 -10).
Le regioni dovranno disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Definizione di Guida Turistica
Si definisce guida turistica, il professionista che:
- abbia conseguito il titolo ai sensi dell’articolo 4, che prevede un esame di abilitazione all’esercizio della professione,
- oppure abbia conseguito il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 6, che disciplina l’esercizio sulla base di titoli conseguiti all’estero,
- nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ai sensi del quale le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 4.
Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
Contenuto della Legge
La legge è costituita da 14 articoli:
- l’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia disciplina la professione di guida turistica, stabilendone i principi comuni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente;
- l’articolo 2 indica la definizione e l’oggetto della professione di guida turistica;
- l’articolo 3 reca alcuni principi riguardo all’esercizio della professione di guida turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell’articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi dell’articolo 6, con conseguente iscrizione all’elenco di cui all’articolo 5;
- l’articolo 4 precisa i requisiti per l’ammissione e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo;
- l’articolo 5 prevede l’istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche;
- l’articolo 6 detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal D.lgs. n. 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l’esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di “libera prestazione di servizi”) e i casi in cui è svolta in maniera stabile (cd. “libertà di stabilimento”);
- l’articolo 7 prevede l’istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche;
- l’articolo 8 prevede la definizione, da parte dell’ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l’attribuzione di uno specifico codice ATECO;
- l’articolo 9 dispone l’ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione;
- l’articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
- l’articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche;
- l’articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge;
- l’articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge;
- l’articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell’elenco nazionale delle guide turistiche.
Regolamento di attuazione della Legge sulla disciplina delle Guide turistiche
Segnaliamo inoltre, che nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.2024 n. 150, è stato pubblicato il Regolamento contenente disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 relativa alla disciplina della professione di guida turistica (Decreto del Ministero del Turismo del 26.06.2024 n. 88), in particolare relative a:
- Criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica
- Istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche
- Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero
- Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica
- Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative
- Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento.