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Imprese culturali e ricreative: come iscriversi alla sezione speciale del Registro
Pubblicato in GU n 62 del 16 marzo il Decreto del MIMIT del 6 marzo con una integrazione delle attività ammesse per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le imprese culturali e creative. Ricordiamo che le prime istruzioni sono state fornite dal Decreto MIMIT del 10 luglio 2025
Riepiloghiamo tutte le regole.
Imprese culturali e ricreative: regole per la sezione speciale del Registro
Il decreto contiene sette articoli con tutte le regole per la sezione speciale del Registro imprese relativamente a chi opera nel settore culturale e ricreativo.
In particolare, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto ICC, si recano disposizioni concernenti:
- gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale,
- le specifiche tecniche e la modulistica
necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale.
Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 2, del decreto ICC, iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica, in possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di iscrizione.
Salvo quanto disposto all'art. 4, l'ufficio del registro competente, accertata la completezza e la correttezza formale dell'istanza e previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 4, iscrive nella sezione speciale il soggetto di cui al comma 1 nel rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento RI.
Attenzione al fatto che, l'iscrizione nella sezione speciale comporta il riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge.Imprese culturali e ricreative: verifica requisiti
Il conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio competente, a tal fine avvalendosi dell'ufficio del registro competente, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA:
- a) verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione di cui all'art. 3;
- b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d'ufficio, anche ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l'iscrizione.
L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC avviene mediante verifica che il codice ATECO attribuito all'attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell'elenco di cui all'allegato al presente decreto e che il soggetto risponda agli ulteriori requisiti ivi previsti.
L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ICC è condotto, conformemente alla disposizione richiamata, in base ai dati disponibili nel registro delle imprese e nel REA.
L'ufficio del registro competente segnala al conservatore, ai fini delle verifiche di cui ai commi precedenti, l'iscrizione nel registro di atti o fatti da cui derivi la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ICC.
In esito alle verifiche di cui al comma 1 il conservatore provvede all'iscrizione delle modificazioni eventualmente necessarie ovvero, in caso rilevi l'assenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l'iscrizione nella sezione speciale, conclude le verifiche di cui al presente articolo con provvedimento espresso, nel quale si da' atto delle verifiche condotte e delle relative risultanze istruttorie, e rifiuta l'iscrizione o procede ai sensi dell'art. 6.
Allegati: -
Imprese culturali e creative: nuove attività ammesse
Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2026, vengono introdotte importanti integrazioni alle attività economiche ammesse per l’iscrizione nella sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative.
Il provvedimento interviene direttamente sull’allegato del precedente decreto del 10 luglio 2025, aggiornando l’elenco dei codici ATECO rilevanti e chiarendo alcuni aspetti applicativi fondamentali per imprese, professionisti e operatori del settore.
Il quadro normativo: cosa sono le imprese culturali e creative
La disciplina delle imprese culturali e creative nasce con la Legge n. 206/2023 (Made in Italy), che ha introdotto:
- la qualifica di “impresa culturale e creativa”;
- una sezione speciale del Registro delle imprese;
- specifici requisiti e modalità di iscrizione.
Il decreto del 10 luglio 2025 ha dato attuazione operativa alla misura, stabilendo:
- le modalità di iscrizione;
- i controlli sui requisiti;
- l’elenco delle attività ammesse (tramite codici ATECO).
Il nuovo decreto del 6 marzo 2026 interviene proprio su questo ultimo punto, aggiornando l’allegato con l’elenco delle attività.
Le novità del decreto 6 marzo 2026: integrazione delle attività ammesse
Il cuore del provvedimento è rappresentato dall’articolo 1, che dispone la sostituzione integrale dell’allegato al decreto 10 luglio 2025 con un nuovo elenco aggiornato.
La modifica nasce da esigenze concrete del settore, in particolare:
- segnalazioni delle associazioni di categoria (in primis ANICA);
- necessità di includere attività non espressamente previste;
- allineamento con l’evoluzione dei codici ATECO 2025.
Tra le principali criticità risolte:
- l’assenza di alcune attività dell’industria audiovisiva, come il doppiaggio
- lacune nella classificazione di attività creative emergenti.
Il nuovo allegato (molto ampio) include un elenco dettagliato di attività suddivise per ambiti.
Architettura e ingegneria
Sono confermate:- studi di architettura;
- studi di ingegneria;
- progettazione integrata.
Attività generalmente non artigiane.
Arti visive
Comprendono:- commercio di opere d’arte (gallerie);
- creazione artistica;
- gestione di spazi espositivi.
Anche qui prevale la natura non artigiana.
Artigianato artistico (area centrale del decreto)
È uno dei comparti più rilevanti, con numerose attività ammesse:- lavorazione vetro artistico;
- ceramica ornamentale;
- lavorazione marmo e mosaico;
- gioielleria e oreficeria;
- corniciai;
- produzione di oggetti in metallo;
- riparazioni artistiche (mobili, orologi, gioielli).
In questo ambito è espressamente indicata la verifica dell’attività artigiana (SI) per molte voci.
Audiovisivo (area ampliata)
Qui si concentrano le principali novità:- produzione cinematografica e televisiva;
- post-produzione;
- distribuzione e proiezione;
- registrazioni sonore;
- attività performative (recitazione, regia).
L’integrazione risponde alle richieste del settore audiovisivo e include ora attività prima non esplicitate.
Design e grafica
Rientrano:- design industriale;
- grafica e comunicazione visiva;
- progettazione tecnica.
Editoria e informazione
Tra le attività incluse:- edizione di libri, giornali e riviste;
- commercio al dettaglio di prodotti editoriali;
- attività giornalistiche indipendenti.
Fotografia, letteratura e moda
Ulteriori ambiti rilevanti:- fotografia professionale;
- creazione letteraria;
- attività del settore moda (in particolare artigianato tessile e sartoriale).
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Microcredito autoimprenditorialità: bando FUSESE Calabria 2025
L’intervento prevede incentivi per sostenere e promuovere la nascita di attività imprenditoriali da parte di categorie di disoccupati, disoccupati di lunga durata e di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo.
Il sostegno è concesso sia sotto forma di prestito agevolato (microcredito) che sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto) in conformità con le disposizioni di cui all’art. 58(5) RDC. Al fine di assicurare efficacia alla misura di sostegno, il Gestore del Fondo assicura le necessarie attività di tutoraggio e mentoring specialistico in fase esecuzione del progetto di investimento e di servizio del debito per 24 mesi.
Bando incentivi autoimprenditorialità Fusese Calabria 2025: destinatari
I fondi sono destinati a lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui all’art. 2 (4 e 99) del Reg. 651/14 (di seguito anche GBER) con lo status di disoccupati che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale. I destinatari si impegnano alla costituzione di un’impresa rientrante nella definizione di Piccola Impresa di cui all’Allegato 1 del Reg. 651/2014.
Beneficiari
- Nel caso di società:
– Imprese costituite sotto forma di società di persona e che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta. Le società di persone dovranno esser composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari.
– Imprese non costituite, composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari.
- Nel caso di Lavoro autonomo/ditte individuali:
– titolari di partita iva che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta, fermo restando i requisiti indicati nella sezione destinatari.
Le attività imprenditoriali dovranno:
– avere sede operativa in Calabria;
– essere operanti in tutti i settori economici, con le esclusioni fissate dalle norme applicabili in materia di aiuti di stato e/o dal Regolamento operativo del Fondo.
Bando microcredito FUSESE Calabria: contributo concedibile
L’intervento finanziario complessivo (Finanziamento a tasso agevolato + Sovvenzione) è concedibile nella misura massima del 100% dell’importo ammissibile dell’investimento, ripartito secondo le seguenti percentuali:
- – 50% dell’intervento finanziario complessivo a titolo di Finanziamento a tasso agevolato;
- – 50% dell’Intervento finanziario complessivo a titolo di Sovvenzione a fondo perduto.
L’intervento finanziario complessivo, è concedibile nelle seguenti misure:
Lavoro autonomo/Ditte individuali massimo euro 78.000 così ripartito:
- – Prestito Importo massimo ¬ 40.000;
- – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo ¬ 38.000;
Società di persone massimo 148.000 euro cosi ripartito:
- – Prestito Importo massimo ¬ 75.000
- – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo ¬ 73.000
In entrambi i casi è previsto un supporto specialistico per attività di tutorship e mentorship per un importo massimo pari a ¬ 2.000 per singola azienda finanziata.
Dotazione Finanziaria complessiva: € 43.135.700.00.
Bando microcredito FUSESE Calabria: le spese ammissibili
Gli Investimenti ammissibili sono:
- – opere murarie ed assimilate;
- – macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- – attivi immateriali: brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- – spese per capitale circolante:
1. spese di costituzione così come definite dal Codice Civile,
2. costi di locazione;
3. utenze;
4. costi generali;
5. costi di consulenza;
6. materie prime;
7. scorte.
Bando microcredito FUSESE Calabria: Domanda e valutazione
Le domande potranno essere presentate a sportello fino ad esaurimento delle risorse. La data di apertura dello sportello è il 16 aprile alle ore 10.00.
la piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo: https://bandifincalabra.it/ secondo le indicazioni fornite nella Guida Utente.
L’esame delle domande è effettuato con modalità valutative a sportello in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande di contributo come stabilito dall’art. 4.5 “Modalità di valutazione della domanda” dell’Avviso pubblico.
Informazioni
Per informazioni e chiarimenti sull’ Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare: Indirizzo mail: [email protected]
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Nuovi Codici ATECO 2025: come rettificarli online dal 15 aprile
Dal 1° aprile 2025 il codice ATECO delle impresa è ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025, un sistema più aggiornato e dettagliato che sostituisce la precedente codifica (ATECO 2007/2022).
Unioncamere ha diffuso le istruzioni per procedere online alla rettifica del proprio codice qualora necessario.Prima dei dettagli e istruzioni su come modificare il proprio codice online, ricordiamo che con la Risoluzione n 24/2025 le Entrate hanno recentemente fornito istruzioni sulla novità, leggi anche: Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate
Nuovi Codici ATECO 2025: come rettificarli online dal 15 aprile
Unioncamere evidenzia che grazie alla riclassificazione effettuata dalla Camera di Commercio, le imprese avranno un codice ATECO allineato alle nuove categorie.
Attenzione al fatto che, se il codice assegnato non è l’unico previsto dalla tabella ISTAT di conversione, si può modificarlo con quello più adatto alla propria attività.
A tal fine vi è un servizio disponibile online per imprese già riclassificate, con domicilio digitale registrato e attività dichiarata.
In particolare dal 15 aprile 2025 è possibile effettuare la rettifica gratuitamente, accedi qui.Come evidenziato dal comunicato delle Camere di Commercio, il servizio aggiornerà i dati sulla Visura Registro Imprese.
Per aggiornare i codici ATECO presenti nell’Anagrafe Tributaria, è necessario inviare l’apposito modello fiscale, attraverso una pratica di Comunicazione Unica.
E' possibile effettuare la rettifica online una sola volta e per procedere possono accedere al portale:- titolare o Legale Rappresentante dell’impresa con SPID, CIE o CNS per completare la richiesta,
- delegato con SPID, CIE o CNS per predisporre la richiesta e falla firmare digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Leggi anche: Nuovi ATECO 2025: operativi dal 1° aprile con tutte le regole ISTAT.
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Disciplina della guida turistica: il testo della legge pubblicato in GU
Pubblicata nella GU del 16.12.2023 n. 293 la legge contenente disposizioni sulla disciplina della professione di guida turistica, la Legge del 13 dicembre 2023 n. 190 in vigore dal 17 dicembre 2023, con la quale si stabiliscono i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica e i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.
Il provvedimento è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla Nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023 e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare entro il 2° trimestre 2024 (T2 2024), contempla l'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 -10).
Le regioni dovranno disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Definizione di Guida Turistica
Si definisce guida turistica, il professionista che:
- abbia conseguito il titolo ai sensi dell’articolo 4, che prevede un esame di abilitazione all’esercizio della professione,
- oppure abbia conseguito il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 6, che disciplina l’esercizio sulla base di titoli conseguiti all’estero,
- nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ai sensi del quale le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 4.
Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
Contenuto della Legge
La legge è costituita da 14 articoli:
- l’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia disciplina la professione di guida turistica, stabilendone i principi comuni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente;
- l’articolo 2 indica la definizione e l’oggetto della professione di guida turistica;
- l’articolo 3 reca alcuni principi riguardo all’esercizio della professione di guida turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell’articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi dell’articolo 6, con conseguente iscrizione all’elenco di cui all’articolo 5;
- l’articolo 4 precisa i requisiti per l’ammissione e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo;
- l’articolo 5 prevede l’istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche;
- l’articolo 6 detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal D.lgs. n. 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l’esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di “libera prestazione di servizi”) e i casi in cui è svolta in maniera stabile (cd. “libertà di stabilimento”);
- l’articolo 7 prevede l’istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche;
- l’articolo 8 prevede la definizione, da parte dell’ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l’attribuzione di uno specifico codice ATECO;
- l’articolo 9 dispone l’ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione;
- l’articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
- l’articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche;
- l’articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge;
- l’articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge;
- l’articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell’elenco nazionale delle guide turistiche.
Regolamento di attuazione della Legge sulla disciplina delle Guide turistiche
Segnaliamo inoltre, che nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.2024 n. 150, è stato pubblicato il Regolamento contenente disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 relativa alla disciplina della professione di guida turistica (Decreto del Ministero del Turismo del 26.06.2024 n. 88), in particolare relative a:
- Criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica
- Istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche
- Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero
- Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica
- Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative
- Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento.