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    Microcredito autoimprenditorialità: bando FUSESE Calabria 2025

    L’intervento prevede incentivi per sostenere e promuovere la nascita di attività imprenditoriali da parte di categorie di disoccupati, disoccupati di lunga durata e di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo.

    Il sostegno è concesso sia sotto forma di prestito agevolato (microcredito) che sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto) in conformità con le disposizioni di cui all’art. 58(5) RDC. Al fine di assicurare efficacia alla misura di sostegno, il Gestore del Fondo assicura le necessarie attività di tutoraggio e mentoring specialistico in fase esecuzione del progetto di investimento e di servizio del debito per 24 mesi.

    Bando incentivi autoimprenditorialità Fusese Calabria 2025: destinatari

    I fondi sono destinati a lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui all’art. 2 (4 e 99) del Reg. 651/14 (di seguito anche GBER) con lo status di disoccupati che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale. I destinatari si impegnano alla costituzione di un’impresa rientrante nella definizione di Piccola Impresa di cui all’Allegato 1 del Reg. 651/2014.

    Beneficiari

    • Nel caso di società:

    – Imprese costituite sotto forma di società di persona e che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta. Le società di persone dovranno esser composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari.

    – Imprese non costituite, composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari.

    • Nel caso di Lavoro autonomo/ditte individuali:

    – titolari di partita iva che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta, fermo restando i requisiti indicati nella sezione destinatari.

    Le attività imprenditoriali dovranno:

    – avere sede operativa in Calabria;

    – essere operanti in tutti i settori economici, con le esclusioni fissate dalle norme applicabili in materia di aiuti di stato e/o dal Regolamento operativo del Fondo.

    Bando microcredito FUSESE Calabria: contributo concedibile

    L’intervento finanziario complessivo (Finanziamento a tasso agevolato + Sovvenzione) è concedibile nella misura massima del 100% dell’importo ammissibile dell’investimento, ripartito secondo le seguenti percentuali:

    • – 50% dell’intervento finanziario complessivo a titolo di Finanziamento a tasso agevolato;
    • – 50% dell’Intervento finanziario complessivo a titolo di Sovvenzione a fondo perduto.

    L’intervento finanziario complessivo, è concedibile nelle seguenti misure:

    Lavoro autonomo/Ditte individuali massimo euro 78.000 così ripartito:

    • – Prestito Importo massimo ¬ 40.000;
    • – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo ¬ 38.000;

    Società di persone massimo 148.000 euro cosi ripartito:

    • – Prestito Importo massimo ¬ 75.000
    • – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo ¬ 73.000

    In entrambi i casi è previsto un supporto specialistico per attività di tutorship e mentorship per un importo massimo pari a ¬ 2.000 per singola azienda finanziata.

    Dotazione Finanziaria complessiva:  € 43.135.700.00.

    Bando microcredito FUSESE Calabria: le spese ammissibili

    Gli Investimenti ammissibili sono:

    • opere murarie ed assimilate;
    • – macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
    • – attivi immateriali: brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
    • – spese per capitale circolante:

    1.    spese di costituzione così come definite dal Codice Civile,

    2.    costi di locazione;

    3.    utenze;

    4.    costi generali;

    5.    costi di consulenza;

    6.    materie prime;

    7.    scorte.

    Bando microcredito FUSESE Calabria: Domanda e valutazione

    Le domande potranno essere presentate a sportello fino ad esaurimento delle risorse. La data di apertura dello sportello è il 16 aprile alle ore 10.00.

    la piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo:   https://bandifincalabra.it/ secondo le indicazioni fornite nella Guida Utente.

    L’esame delle domande è effettuato con modalità valutative a sportello in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande di contributo come stabilito dall’art. 4.5 “Modalità di valutazione della domanda” dell’Avviso pubblico.

    Informazioni

    Per informazioni e chiarimenti sull’ Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare: Indirizzo mail: [email protected]

    QUI TUTTE LE INFORMAZIONI E L'AVVISO COMPLETO

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    Disciplina della guida turistica: il testo della legge pubblicato in GU

    Pubblicata nella GU del 16.12.2023 n. 293 la legge contenente disposizioni sulla disciplina della professione di guida turistica, la Legge del 13 dicembre 2023 n. 190 in vigore dal 17 dicembre 2023, con la quale si stabiliscono i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica e i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.

    Il provvedimento è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla Nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023 e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare entro il 2° trimestre 2024 (T2 2024), contempla l'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 -10).

    Le regioni dovranno disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

    Definizione di Guida Turistica

    Si definisce guida turistica, il professionista che:

    • abbia conseguito il titolo ai sensi dell’articolo 4, che prevede un esame di abilitazione all’esercizio della professione,
    • oppure abbia conseguito il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 6, che disciplina l’esercizio sulla base di titoli conseguiti all’estero,
    • nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ai sensi del quale le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 4.

    Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

    Contenuto della Legge

    La legge è costituita da 14 articoli:

    • l’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia disciplina la professione di guida turistica, stabilendone i principi comuni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente;
    • l’articolo 2 indica la definizione e l’oggetto della professione di guida turistica;
    • l’articolo 3 reca alcuni principi riguardo all’esercizio della professione di guida turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell’articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi dell’articolo 6, con conseguente iscrizione all’elenco di cui all’articolo 5;
    • l’articolo 4 precisa i requisiti per l’ammissione e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo;
    • l’articolo 5 prevede l’istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche;
    • l’articolo 6 detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal D.lgs. n. 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l’esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di “libera prestazione di servizi”) e i casi in cui è svolta in maniera stabile (cd. “libertà di stabilimento”);
    • l’articolo 7 prevede l’istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche;
    • l’articolo 8 prevede la definizione, da parte dell’ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l’attribuzione di uno specifico codice ATECO;
    • l’articolo 9 dispone l’ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione;
    • l’articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
    • l’articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche;
    • l’articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge;
    • l’articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge;
    • l’articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell’elenco nazionale delle guide turistiche.

    Regolamento di attuazione della Legge sulla disciplina delle Guide turistiche

    Segnaliamo inoltre, che nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.2024 n. 150, è stato pubblicato il Regolamento contenente disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 relativa alla disciplina della professione di guida turistica (Decreto del Ministero del Turismo del 26.06.2024 n. 88), in particolare relative a:

    • Criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica
    • Istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche
    • Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero
    • Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica
    • Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative
    • Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento.

    Allegati: