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    Linee Guida Ambulanti: regole per le concessioni degli spazi

    In GU n 161 del 14 luglio le Linee Guida per gli ambulanti.

    Già in giugno il Ministro Urso le aveva annunciate specificando che: “Con queste Linee guida colmiamo un vuoto che per anni ha generato rinvii e incertezze, dando finalmente regole certe a migliaia di operatori del commercio ambulante e uno strumento utile ai Comuni chiamati a gestire i bandi. Si tratta di una riforma attesa da anni, costruita con Regioni, Comuni e associazioni di categoria, che garantisce procedure trasparenti e concorrenziali, nel rispetto delle regole europee, e valorizza esperienza, professionalità e investimenti di chi ogni giorno anima i mercati italiani”.

    Adottate le Linee guida per i commercianti ambulanti

    Un quadro nazionale certo e uniforme per il commercio ambulante, a tutela dei mercati, degli operatori e dei Comuni , è quanto annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha firmato il decreto che adotta definitivamente le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

    Le linee guida per gli ambulanti sono un tassello tra le priorità della Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

    Le nuove Linee guida – frutto di un lavoro condotto in stretto raccordo con Regioni, l’ANCI e le associazioni di categoria – mettono a disposizione dei Comuni uno strumento uniforme per predisporre i bandi e offrono agli operatori del commercio su aree pubbliche un quadro stabile, chiaro e riconoscibile su tutto il territorio nazionale. 

    Il provvedimento consente così di superare l’incertezza applicativa e di assicurare regole omogenee, il giusto equilibrio tra tutela della concorrenza e continuità dei mercati, nonché il riconoscimento del valore professionale maturato dagli operatori.

    Le Linee guida prevedono il rilascio delle concessioni attraverso procedure selettive, con durata di dieci anni per mercati, posteggi isolati e chioschi

    Per le fiere, la durata decennale opera come limite massimo nei casi di manifestazioni storicamente radicate e programmate nel tempo, mentre per quelle occasionali o contingenti la concessione è allineata alla durata effettiva della manifestazione o alle annualità programmate dall’ente locale.

    Il sistema di valutazione è articolato su 100 punti

    • fino a 60 punti sono attribuiti ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra cui stabilità occupazionale, anzianità dell’impresa, esperienza maturata sul posteggio e valorizzazione della microimpresa;
    • fino a 40 punti riguardano criteri integrativi legati alla qualità dell’offerta e del servizio. 

    In particolare, l’anzianità d’impresa può valere fino a 35 punti, l’esperienza diretta sul posteggio 15 punti, il requisito dimensionale della microimpresa 5 punti e la stabilità occupazionale fino a 5 punti. Sono inoltre valorizzati l’anzianità di spunta, l’offerta di prodotti tipici e di qualità, la consegna a domicilio, la formazione, i progetti innovativi e l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

    Il provvedimento introduce anche limiti alla concentrazione dei posteggi nella stessa area mercatale, per assicurare pluralità dell’offerta e tutela della concorrenza: non più di due concessioni nei mercati o nelle fiere fino a 100 posteggi e non più di tre nelle aree mercatali con oltre 100 posteggi.

    Attenzione al fatto che le Linee guida saranno ora sottoposte agli organi di controllo e successivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero.

     

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    Concessioni posteggio ambulanti: le nuove linee guida MIMIT

    Cento punti da distribuire tra otto criteri, una durata standard di dieci anni e un tetto massimo di due o tre posteggi per operatore nella stessa area mercatale: sono questi i numeri attorno a cui ruotano le nuove linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy con il decreto 5 giugno 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2026.

    Il provvedimento dà attuazione all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, e fissa le regole vincolanti a cui i Comuni dovranno attenersi nella predisposizione dei bandi per il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, dopo l'intesa raggiunta in Conferenza unificata il 30 aprile 2026.

    Scarica il testo delle Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

    Durata decennale e deroga per le fiere

    La legge 214/2023 impone che le concessioni di posteggio siano rilasciate per una durata di dieci anni tramite procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

    Le linee guida estendono questa regola a posteggi inseriti in mercati, posteggi isolati, chioschi e attività di somministrazione, rivendita di quotidiani e vendita riservata ai produttori agricoli.

    Per le fiere il decreto introduce un correttivo: la durata decennale viene qualificata come limite massimo e non come termine fisso. Le concessioni potranno avere durata di dieci anni solo per le fiere storicamente radicate sul territorio e destinate a ripetersi con continuità; per le manifestazioni sporadiche o legate a eventi contingenti, la durata dovrà invece essere allineata alle effettive annualità di svolgimento programmate a livello locale.

    Requisiti soggettivi per partecipare ai bandi e criteri di premialità

    Alla selezione possono partecipare le imprese, qualunque sia la forma giuridica prescelta, regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

    I criteri di premialità: 60 punti obbligatori e 40 integrativi

    Il cuore delle linee guida è il sistema di attribuzione dei punteggi, articolato in criteri obbligatori, derivanti direttamente dall'art. 11, comma 2, della legge 214/2023, e criteri integrativi che i bandi devono comunque prevedere per completare il quadro valutativo.

    Criterio Descrizione Punteggio Modalità
    Criteri obbligatori (max 60 punti)
    Stabilità occupazionale Impegno a mantenere il personale per almeno un triennio Max 5 pt Progressione aritmetica
    Anzianità d'impresa Iscrizione storica nel Registro delle imprese nel settore di riferimento Max 35 pt Progressione aritmetica
    Esercizio diretto nel posteggio Titolarità della concessione in essere al momento della domanda 15 pt Fisso
    Requisito dimensionale Rientro nei parametri di microimpresa 5 pt Fisso
    Criteri integrativi (max 40 punti)
    Anzianità di spunta Giornate di lavoro su posteggi liberi nello stesso mercato Max 5 pt Scaglioni
    Prodotti tipici o di qualità Almeno il 50% della merce di origine regionale 8 pt Fisso
    Consegna a domicilio Impegno a servire consumatori con mobilità ridotta 7 pt Fisso
    Progetti innovativi Compatibilità architettonica dei banchi con il contesto 2 pt Fisso
    Mezzi a basso impatto ambientale Utilizzo di veicoli o attrezzature eco-compatibili 6 pt Fisso
    Formazione professionale Corsi su normativa di settore, regole professionali, lingue straniere 7 pt Fisso
    Criteri aggiuntivi comunali Ulteriori parametri correlati alla qualità del servizio Max 5 pt Variabile

    Per il criterio dell'anzianità di spunta, il punteggio segue una scala a scaglioni: un punto per meno di 50 giornate, due punti da 51 a 150 giornate, tre punti da 151 a 300 giornate, quattro punti da 301 a 450 giornate e cinque punti oltre le 450 giornate, con possibilità di far valere l'anzianità maturata per un solo posteggio in caso di domande multiple nella stessa area mercatale.

    Il calcolo della progressione aritmetica

    Per i criteri della stabilità occupazionale e dell'anzianità d'impresa, che prevedono un punteggio massimo con progressione interna, le linee guida indicano il metodo della proporzionalità lineare: il punteggio del concorrente si ottiene rapportando il proprio valore a quello più alto registrato tra tutti i partecipanti, secondo la formula punteggio = (valore del concorrente ÷ valore massimo tra i concorrenti) × punteggio massimo. 

    L'Allegato 1 al decreto fornisce esempi numerici applicativi: con un concorrente che dichiara 24 anni di anzianità nel settore diretto, chi ne dichiara 15 ottiene 21,88 punti su 35, mentre chi ha maturato 20 anni in un settore analogo ottiene 20,42 punti, per effetto della riduzione del 30% prevista per l'esperienza non maturata nel medesimo settore.

    Limite ai posteggi per operatore e gestione dei residui

    A tutela della concorrenza, le linee guida fissano un tetto al numero di posteggi assegnabili allo stesso soggetto nella medesima area mercatale:

    • non più di due concessioni se il mercato conta fino a cento posteggi complessivi,
    • non più di tre se il numero supera cento, tenendo conto anche delle partecipazioni di controllo. 

    I posteggi che restano liberi al termine della procedura selettiva vengono assegnati prioritariamente agli operatori inseriti nella graduatoria degli spuntisti e, in subordine, agli aspiranti concessionari già utilmente collocati in graduatoria, sempre nel rispetto del contingente massimo previsto.

    In caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti, la questione si risolve a favore dell'impresa con maggiore anzianità documentata secondo le modalità previste per il criterio di cui al punto 7, lettera a), delle linee guida.

    Impegni con durata minima triennale

    Le clausole che comportano un impegno da parte del concessionario, come la fornitura di prodotti tipici o la consegna a domicilio, non possono avere durata inferiore a un triennio. Il mancato rispetto, se accertato tramite ispezione o sopralluogo, comporta la decadenza della concessione; il medesimo obbligo si trasferisce al subentrante in caso di cessione, anche temporanea, dell'azienda o del ramo d'azienda titolare del posteggio.

    Allegati:
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    Redditi da Tiktoker: come pagano le tasse?

    Il codice ATECO 73.11.03 Attività di influencer marketing, di recente introduzione  con i CODICI ATECO 2025, comprende le attività di creatori di contenuti per il web.

    Tra le nuove professioni che ci rientrano vi è quella del Tik Toker, ma come pagano le tasse questi contribuenti?

    Come paga le tasse un tiktoker?

    La professione del creatore di contenuti su TikTok è tra le professioni ormai note ed emergenti.

    Gli introiti di un content creator per Tik Tok possono scaturire da diversi canali:

    • piattaforme social
    • sponsorizzazioni,
    • affiliazioni marketing ecc

    e su tali introiti vanno pagate le tasse.

    Quella del Tik Toker è una libera professione soggetta alla medesima tassazione dei redditi di lavoro autonomo per le persone fisiche.

    Potrebbe essere necessario anche aprire la partita IVA, a seconda del volume d'affari che viene generato.

    Con la PIVA sarà poi necessario versare i contributi previdenziali all'INPS, ma andiamo con ordine.

    Richiesdere la PIVA per i TikToker: come fare

    Per aprire una partita Iva e svolgere un’attività professionale o altra attività per la quale non è obbligatoria l’iscrizione al Registro delle imprese è necessario compilare il Modello AA9/12 e presentarlo entro 30 giorni dalla data di inizio attività all’Agenzia delle Entrate:

    Le modalità di invio del Modello AA9/12 sono seguenti modalità:

    • tramite PEC specificando nell’oggetto “Dichiarazione di inizio attività”. Il modello può essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, è necessario allegare una copia del documento di identità del soggetto che firma il modello. La richiesta può essere trasmessa ad una qualunque Direzione Provinciale. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. L’attribuzione della Partita Iva verrà comunicata all’indirizzo PEC che è stato utilizzato per la trasmissione della richiesta.
    • di persona (o tramite persona muniti di delega)  a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate prenotando un appuntamento tramite la funzionalità "Prenota un appuntamento".
    • tramite raccomandata, allegando la copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità, da inviare a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

    Il reddito che deriva dall'attività professionale del Tik Toker prodotto in Italia può essere inquadrato sotto il regime ordinario o quello forfettario a seconda del volume d'affari che viene generato.

    L'istituzione del codice ATECO specifico, 73.11.03 costituisce il riconoscimento di questa professione e la giusta regolamentazione fiscale e previdenziale per questa tipologia di lavoratori e lavoratrici.

    Il codice Ateco è un codice necessario per l’apertura di un’attività e, quindi, della partita IVA. 

    Con la partita IVA si può ooptare tanto per il regime ordinario ai fini IRPEF, quanto per quello forfettario, regime fiscale di vantaggio, che si applica quando i ricavi non superano la soglia di 85.000 euro annui con tassazione agevolata al 15% a fronte delle tre aliquote ordinarie previste che ammontano:

    Aliquote IRPEF 2026

    Scaglioni di reddito

    23 per cento

    Fino a 28.000 euro

    33 per cento

    Da 28.001 a 50.000 euro

    43 per cento

    Da 50.001

    Per i lavoratori autonomi è prevista una no tax area sotto la quale non sono dovute imposte. Per il 2026 è pari a 5.500 euro.

    Con la PIVA saranno poi dovuti anche i contributi INPS, per cui si rimanda alla Circolare n 44/2025 con maggiori dettagli.

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    Imprese culturali e creative: nuove attività ammesse

    Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2026, vengono introdotte importanti integrazioni alle attività economiche ammesse per l’iscrizione nella sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative.

    Il provvedimento interviene direttamente sull’allegato del precedente decreto del 10 luglio 2025, aggiornando l’elenco dei codici ATECO rilevanti e chiarendo alcuni aspetti applicativi fondamentali per imprese, professionisti e operatori del settore.

    Il quadro normativo: cosa sono le imprese culturali e creative

    La disciplina delle imprese culturali e creative nasce con la Legge n. 206/2023 (Made in Italy), che ha introdotto:

    • la qualifica di “impresa culturale e creativa”;
    • una sezione speciale del Registro delle imprese;
    • specifici requisiti e modalità di iscrizione.

    Il decreto del 10 luglio 2025 ha dato attuazione operativa alla misura, stabilendo:

    • le modalità di iscrizione;
    • i controlli sui requisiti;
    • l’elenco delle attività ammesse (tramite codici ATECO).

    Il nuovo decreto del 6 marzo 2026 interviene proprio su questo ultimo punto, aggiornando l’allegato con l’elenco delle attività.

    Le novità del decreto 6 marzo 2026: integrazione delle attività ammesse

    Il cuore del provvedimento è rappresentato dall’articolo 1, che dispone la sostituzione integrale dell’allegato al decreto 10 luglio 2025 con un nuovo elenco aggiornato.

    La modifica nasce da esigenze concrete del settore, in particolare:

    • segnalazioni delle associazioni di categoria (in primis ANICA);
    • necessità di includere attività non espressamente previste;
    • allineamento con l’evoluzione dei codici ATECO 2025.

    Tra le principali criticità risolte:

    • l’assenza di alcune attività dell’industria audiovisiva, come il doppiaggio
    • lacune nella classificazione di attività creative emergenti.

    Il nuovo allegato (molto ampio) include un elenco dettagliato di attività suddivise per ambiti.

    Architettura e ingegneria
    Sono confermate:

    • studi di architettura;
    • studi di ingegneria;
    • progettazione integrata.

    Attività generalmente non artigiane.

    Arti visive
    Comprendono:

    • commercio di opere d’arte (gallerie);
    • creazione artistica;
    • gestione di spazi espositivi.

    Anche qui prevale la natura non artigiana.

    Artigianato artistico (area centrale del decreto)
    È uno dei comparti più rilevanti, con numerose attività ammesse:

    • lavorazione vetro artistico;
    • ceramica ornamentale;
    • lavorazione marmo e mosaico;
    • gioielleria e oreficeria;
    • corniciai;
    • produzione di oggetti in metallo;
    • riparazioni artistiche (mobili, orologi, gioielli).

    In questo ambito è espressamente indicata la verifica dell’attività artigiana (SI) per molte voci.

    Audiovisivo (area ampliata)
    Qui si concentrano le principali novità:

    • produzione cinematografica e televisiva;
    • post-produzione;
    • distribuzione e proiezione;
    • registrazioni sonore;
    • attività performative (recitazione, regia).

    L’integrazione risponde alle richieste del settore audiovisivo e include ora attività prima non esplicitate.

    Design e grafica
    Rientrano:

    • design industriale;
    • grafica e comunicazione visiva;
    • progettazione tecnica.

    Editoria e informazione
    Tra le attività incluse:

    • edizione di libri, giornali e riviste;
    • commercio al dettaglio di prodotti editoriali;
    • attività giornalistiche indipendenti.

    Fotografia, letteratura e moda
    Ulteriori ambiti rilevanti:

    • fotografia professionale;
    • creazione letteraria;
    • attività del settore moda (in particolare artigianato tessile e sartoriale).

    Allegati:
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    Imprese culturali e ricreative: come iscriversi alla sezione speciale del Registro

    Pubblicato in GU n 62 del 16 marzo il Decreto del MIMIT del 6 marzo con una integrazione delle attività ammesse per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le  imprese culturali e creative. Ricordiamo che le prime istruzioni sono state fornite dal Decreto MIMIT del 10 luglio 2025

    Riepiloghiamo tutte le regole.

    Imprese culturali e ricreative: regole per la sezione speciale del Registro

    Il decreto contiene sette articoli con tutte le regole per la sezione speciale del Registro imprese relativamente a chi opera nel settore culturale e ricreativo.

    In particolare, in attuazione dell'art.  5, comma  3,  del decreto  ICC, si recano disposizioni concernenti:

    • gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale, 
    • le specifiche tecniche e la modulistica

    necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale. 

    Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 2, del decreto ICC, iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica, in possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di iscrizione.
    Salvo quanto disposto all'art. 4, l'ufficio del registro competente, accertata  la  completezza  e  la  correttezza  formale dell'istanza e previo esito positivo delle verifiche di cui  all'art. 4, iscrive nella sezione speciale il soggetto di cui al comma 1 nel rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento RI.
    Attenzione al fatto che, l'iscrizione nella sezione speciale comporta  il  riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa  culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge. 

    Imprese culturali e ricreative: verifica requisiti

    Il conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio competente, a tal fine avvalendosi dell'ufficio del registro competente, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA:

    • a) verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione di cui all'art. 3;
    • b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d'ufficio, anche ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l'iscrizione.

    L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC avviene mediante verifica che il codice ATECO attribuito all'attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell'elenco di cui all'allegato al presente decreto e che il soggetto risponda agli ulteriori requisiti ivi previsti.

    L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ICC è condotto, conformemente alla disposizione richiamata, in base ai dati disponibili nel registro delle imprese e nel REA.

    L'ufficio del registro competente segnala al conservatore, ai fini delle verifiche di cui ai commi precedenti, l'iscrizione nel registro di atti o fatti da cui derivi la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ICC.

    In esito alle verifiche di cui al comma 1 il conservatore provvede all'iscrizione delle modificazioni eventualmente necessarie ovvero, in caso rilevi l'assenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l'iscrizione nella sezione speciale, conclude le verifiche di cui al presente articolo con provvedimento espresso, nel quale si da' atto delle verifiche condotte e delle relative risultanze istruttorie, e rifiuta l'iscrizione o procede ai sensi dell'art. 6.

    Allegati:
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    Inizio attività enti e associazioni: nuovo modello AA5/6 dal 18.11

    Con il Provvedimento n 491453 del 17 novembre le Entrate apportano modifiche al precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009 recante l’approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Le nuove regole entrano in vigore dal 18 novembre.

    Scarica qui il Modello AA5/6 (pdf e pdf editabile) e istruzioni aggiornate.

    Inizio attività enti e associazioni: nuovo modello AA5/6: tutte le regole

    Il Provvedimento prevede che in caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il modello può essere presentato direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite:

    • il servizio postale mediante raccomandata, 
    • PEC 
    • ovvero tramite un apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    In caso di variazioni relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del 5 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
    modificazioni, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B del presente provvedimento. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in
    via telematica all’Agenzia delle entrate nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione.
    È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
    Attenzione al fatto che nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in una delle seguenti modalità:

    • direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona
      fisica;
    • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), 
    • ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio dell’Agenzia individuato al punto precedente.

    Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché

    una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione.

    Allegati:
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    Registro imprese: dal 30 settembre nuove regole per imprese culturali e creative

    Con il decreto del 7 agosto 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto importanti novità per la gestione del Registro delle imprese. L’aggiornamento riguarda le specifiche tecniche Fedra 7.06, il sistema informatico che regola la compilazione e l’invio telematico delle pratiche camerali, a seguito dell'istituzione della nuova qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), in attuazione della legge 206/2023 sul Made in Italy.

    A partire dal 30 settembre 2025, infatti, entrerà in funzione una sezione speciale del Registro delle imprese destinata proprio a queste realtà, con procedure dedicate di iscrizione, modifica e cancellazione. Il decreto prevede anche nuovi controlli automatici per garantire la correttezza delle pratiche e aggiorna la modulistica, in particolare i moduli S5 e I2, in cui compare ora il riquadro “Impresa culturale e creativa”. 

    Le nuove specifiche tecniche entreranno in vigore dal 30 settembre 2025.

    L’intera modulistica aggiornata e le tabelle ICC saranno pubblicate sul sito istituzionale del MIMIT (www.mimit.gov.it) e messe a disposizione degli utenti e dei software gestionali.

    Specifiche tecniche Fedra 7.06: principali novità

    L’Allegato A al decreto dettaglia gli interventi sulle specifiche tecniche Fedra 7.06, con decorrenza dal 30 settembre 2025. Le variazioni riguardano quattro punti principali:

    1. Nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”:
      1. inserito nel modulo S5 (sezione B) per la modifica dell’attività;
      2. inserito anche nel modulo I2 per le imprese individuali.
    2. Nuova tabella ICC:
      È stata istituita una tabella dedicata alle imprese culturali e creative, utile per l’inquadramento ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale.
    3. Controlli automatici bloccanti:
      Vengono introdotti controlli informatici che impediscono la trasmissione delle pratiche prive dei requisiti minimi o con dati incoerenti. Ad esempio:
      • compilazione ammessa solo in presenza di determinati riquadri;
      • obbligo di coerenza tra codice ATECO e attività prevalente;
      • divieto di allegare moduli UL, INT/p, INT/AA quando è compilato il nuovo riquadro ICC.
    4. Modifica delle istruzioni (Appunto 1685/C):
      Le istruzioni di compilazione dei moduli S5 e I2 sono state aggiornate per integrare la nuova sezione dedicata alle ICC e per adeguare le regole di iscrizione, modifica o cancellazione.

    Impresa culturale e creativa: iscrizione nella sezione speciale ICC

    Il decreto disciplina gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi nella nuova sezione speciale del Registro con la qualifica di impresa culturale e creativa.

    I principali requisiti riguardano:

    • attività prevalente: deve essere già iscritta al Registro o al REA e corrispondere a uno dei codici ATECO elencati nel decreto interministeriale n. 402/2024 (nel presente decreto le attività sono contraddistinte da un descrittore riconducibile alla classificazione ATECO),
    • forma giuridica: sono ammessi sia soggetti iscritti al Registro imprese sia enti iscritti al solo REA.
    • requisiti formali:
      • obbligo di PEC attiva;
      • possibilità di aggiungere alla denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o l’acronimo “ICC”;
      • dichiarazione del possesso dei requisiti tramite apposito campo obbligatorio.

    La cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.

    Allegati: