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Albo attività storiche 2026: iscrizioni entro il 7 ottobre
Pubblicato in GU n 131 del 9 giugno il Decreto 7 maggio del MIMIT per la costituzione e le modalità operative dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
Il decreto disciplina le modalità operative per l'istituzione, la gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale:- delle attività commerciali,
- delle botteghe artigiane
- degli esercizi pubblici storici.
Attenzione al fatto che l'Albo nazionale è costituito dagli albi regionali e delle province autonome, nonche' delle citta' metropolitane, de comuni e delle province, inviati e periodicamente aggiornati dagli stessi.
Tutti gli enti che abbiano istituito i propri Albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici dovranno trasmetterli al ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto 7 maggio 2026, e quindi entro il 7 ottobre 2026.
La comunicazione in ogni caso dovrà essere inoltrata all’indirizzo Pec:
L’Albo nazionale sarà consultabile in una sezione dedicata del sito del Mimit.
Leggi anche Botteghe storiche: istituito il nuovo Albo nazionale
Albo attività commerciali: come funziona
L'Albo nazionale è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e si compone di una sezione ordinaria, relativa alle attività storiche iscritte negli albi regionali e delle province autonome, comunali e provinciali e delle città metropolitane e di una sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza.
L'Albo nazionale è pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni.
Nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT S.p.a. sono pubblicate le misure di valorizzazione e le campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale.Per ciascuna delle attività iscritta sono raccolti i dati elencati secondo le modalità previste nelle apposite linee guida recanti le specifiche tecniche sui flussi informativi, formati dei dati e interoperabilita', allegate al presente decreto.
I comuni, le unioni di comuni, le citta' metropolitane e le province trasmettono annualmente tramite PEC, entro il 31 gennaio, alla regione di competenza gli aggiornamenti dei propri albi mediante la compilazione della Tabella annessa all'allegato.
Le regioni e le province autonome, o gli enti istitutori, qualora l'attività sia stata loro delegata, trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, gli aggiornamenti dei propri albi per l'inserimento nell'Albo nazionale, tramite PEC alla casella appositamente dedicata alla raccolta degli albi territoriali. Le modalità di raccolta dei dati individuate dalle linee guida ministeriali, nonchè le connesse procedure di trasmissione, si applicano anche ai dati che comuni, unioni di comuni, città metropolitane e province sono tenuti a trasmettere alla rispettiva regione di riferimento.Albo attività commerciali: gli esclusi
L'inclusione non è però un diritto permanente e universale.
Non è possibile accedere o mantenere l'iscrizione all'Albo nazionale se:
- l'attività non è preventivamente registrata e validata in un albo locale o regionale.
- l'ente istitutore locale omette la trasmissione dei dati al MIMIT entro i termini previsti.
- l'attività non ottiene la specifica validazione da parte della Regione o Provincia autonoma per l'accesso alla sezione speciale dedicata alle attività storiche di eccellenza, per la quale serve una comunicazione esplicita dell'ente che certifichi il possesso dei parametri qualitativi richiesti.
Albo nazionale attività commerciali: riepilogo delle scadenze
Soggetto Obbligato Tipo di Adempimento Scadenza Termine Canale di Trasmissione Tutti gli Enti Istitutori Prima trasmissione albi esistenti 7 ottobre 2026 (120 gg da G.U.) PEC: [email protected]Comuni e Città Metropolitane Aggiornamento annuale elenchi 31 gennaio (a regime dal 2027) PEC: [email protected]Regioni e Province Autonome Aggiornamento annuale ed elenco eccellenze 31 marzo (a regime dal 2027) PEC: [email protected]Attività già censite localmente Iscrizione di diritto all'Albo Nazionale Automatica (salvo omissioni dell'ente) Flusso gestito d'ufficio tra enti e MIMIT Domande Frequenti (FAQ) sull’Albo Nazionale delle Botteghe Storiche
Cosa succede se la mia bottega è iscritta all'albo del Comune ma il Comune non invia i dati entro il 7 ottobre 2026?
Il mancato rispetto del termine da parte dell'ente locale impedisce il caricamento iniziale della tua attività nella piattaforma di consultazione nazionale del MIMIT. In questi casi, l'attività rimarrà confinata al registro locale fino al successivo aggiornamento utile, a meno di interventi correttivi o procedure di integrazione straordinarie che dovranno essere verificate direttamente con gli uffici del commercio del proprio Comune.
Chi decide se un'attività storica può essere considerata "di eccellenza"?
La competenza esclusiva per la qualificazione delle attività storiche di eccellenza è attribuita alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (o agli specifici enti istitutori da esse delegati). Sono questi soggetti a dover esaminare i requisiti di filiera, storicità del marchio e pregio storico-culturale dei locali, per poi trasmettere la menzione speciale al MIMIT tramite i canali dedicati.
Un'attività commerciale nata nel 2010 può richiedere l'iscrizione all'Albo Nazionale?
L'iscrizione diretta al registro nazionale non è accessibile ai singoli privati, ma passa sempre dai registri locali. I criteri di anzianità (solitamente fissati a 25, 30 o 40 anni a seconda della legislazione regionale o dei regolamenti comunali) rimangono regolati dalle norme del territorio in cui opera l'azienda. Se l'attività non possiede i requisiti per entrare nell'albo del proprio Comune o della propria Regione, non potrà di conseguenza confluire nell'Albo nazionale.
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Redditi da Tiktoker: come pagano le tasse?
Il codice ATECO 73.11.03 Attività di influencer marketing, di recente introduzione con i CODICI ATECO 2025, comprende le attività di creatori di contenuti per il web.
Tra le nuove professioni che ci rientrano vi è quella del Tik Toker, ma come pagano le tasse questi contribuenti?
Come paga le tasse un tiktoker?
La professione del creatore di contenuti su TikTok è tra le professioni ormai note ed emergenti.
Gli introiti di un content creator per Tik Tok possono scaturire da diversi canali:
- piattaforme social
- sponsorizzazioni,
- affiliazioni marketing ecc
e su tali introiti vanno pagate le tasse.
Quella del Tik Toker è una libera professione soggetta alla medesima tassazione dei redditi di lavoro autonomo per le persone fisiche.
Potrebbe essere necessario anche aprire la partita IVA, a seconda del volume d'affari che viene generato.
Con la PIVA sarà poi necessario versare i contributi previdenziali all'INPS, ma andiamo con ordine.
Richiesdere la PIVA per i TikToker: come fare
Per aprire una partita Iva e svolgere un’attività professionale o altra attività per la quale non è obbligatoria l’iscrizione al Registro delle imprese è necessario compilare il Modello AA9/12 e presentarlo entro 30 giorni dalla data di inizio attività all’Agenzia delle Entrate:

Le modalità di invio del Modello AA9/12 sono seguenti modalità:
- tramite PEC specificando nell’oggetto “Dichiarazione di inizio attività”. Il modello può essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, è necessario allegare una copia del documento di identità del soggetto che firma il modello. La richiesta può essere trasmessa ad una qualunque Direzione Provinciale. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. L’attribuzione della Partita Iva verrà comunicata all’indirizzo PEC che è stato utilizzato per la trasmissione della richiesta.
- di persona (o tramite persona muniti di delega) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate prenotando un appuntamento tramite la funzionalità "Prenota un appuntamento".
- tramite raccomandata, allegando la copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità, da inviare a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
Il reddito che deriva dall'attività professionale del Tik Toker prodotto in Italia può essere inquadrato sotto il regime ordinario o quello forfettario a seconda del volume d'affari che viene generato.
L'istituzione del codice ATECO specifico, 73.11.03 costituisce il riconoscimento di questa professione e la giusta regolamentazione fiscale e previdenziale per questa tipologia di lavoratori e lavoratrici.
Il codice Ateco è un codice necessario per l’apertura di un’attività e, quindi, della partita IVA.
Con la partita IVA si può ooptare tanto per il regime ordinario ai fini IRPEF, quanto per quello forfettario, regime fiscale di vantaggio, che si applica quando i ricavi non superano la soglia di 85.000 euro annui con tassazione agevolata al 15% a fronte delle tre aliquote ordinarie previste che ammontano:
Aliquote IRPEF 2026
Scaglioni di reddito
23 per cento
Fino a 28.000 euro
33 per cento
Da 28.001 a 50.000 euro
43 per cento
Da 50.001
Per i lavoratori autonomi è prevista una no tax area sotto la quale non sono dovute imposte. Per il 2026 è pari a 5.500 euro.
Con la PIVA saranno poi dovuti anche i contributi INPS, per cui si rimanda alla Circolare n 44/2025 con maggiori dettagli.
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Imprese culturali e ricreative: come iscriversi alla sezione speciale del Registro
Pubblicato in GU n 62 del 16 marzo il Decreto del MIMIT del 6 marzo con una integrazione delle attività ammesse per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le imprese culturali e creative. Ricordiamo che le prime istruzioni sono state fornite dal Decreto MIMIT del 10 luglio 2025
Riepiloghiamo tutte le regole.
Imprese culturali e ricreative: regole per la sezione speciale del Registro
Il decreto contiene sette articoli con tutte le regole per la sezione speciale del Registro imprese relativamente a chi opera nel settore culturale e ricreativo.
In particolare, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto ICC, si recano disposizioni concernenti:
- gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale,
- le specifiche tecniche e la modulistica
necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale.
Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 2, del decreto ICC, iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica, in possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di iscrizione.
Salvo quanto disposto all'art. 4, l'ufficio del registro competente, accertata la completezza e la correttezza formale dell'istanza e previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 4, iscrive nella sezione speciale il soggetto di cui al comma 1 nel rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento RI.
Attenzione al fatto che, l'iscrizione nella sezione speciale comporta il riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge.Imprese culturali e ricreative: verifica requisiti
Il conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio competente, a tal fine avvalendosi dell'ufficio del registro competente, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA:
- a) verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione di cui all'art. 3;
- b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d'ufficio, anche ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l'iscrizione.
L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC avviene mediante verifica che il codice ATECO attribuito all'attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell'elenco di cui all'allegato al presente decreto e che il soggetto risponda agli ulteriori requisiti ivi previsti.
L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ICC è condotto, conformemente alla disposizione richiamata, in base ai dati disponibili nel registro delle imprese e nel REA.
L'ufficio del registro competente segnala al conservatore, ai fini delle verifiche di cui ai commi precedenti, l'iscrizione nel registro di atti o fatti da cui derivi la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ICC.
In esito alle verifiche di cui al comma 1 il conservatore provvede all'iscrizione delle modificazioni eventualmente necessarie ovvero, in caso rilevi l'assenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l'iscrizione nella sezione speciale, conclude le verifiche di cui al presente articolo con provvedimento espresso, nel quale si da' atto delle verifiche condotte e delle relative risultanze istruttorie, e rifiuta l'iscrizione o procede ai sensi dell'art. 6.
Allegati: -
Inizio attività e applicazione ISA: chiarimenti ADE in caso di prosecuzione attività
Con Risposta a interpello n 320 del 24 dicembre le Entrate hanno chiarito l'applicazione degli ISA di inizio attività con prosecuzione di attività precedente.
Vediamo i dettagli del chiarimento.
Inizio attività e applicazione degli ISA: chiarimenti ADE
Il contribuente istante specifica di avere avviato la propria attività in data 15 dicembre 2023 e di aver ricevuto in donazione con effetto dal 1° gennaio 2024 un'azienda individuale già esistente.
Ciò posto, chiede se è tenuto ad applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per l'anno 2024 e in caso di risposta positiva se può aderire al c.d. concordato preventivo di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il biennio 2025 e 2026.Le Entrate ricordano che il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 il quale disciplina il concordato preventivo biennale (CPB) all'articolo 7, comma 1, prevede che «Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».
Il successivo articolo 10, al comma 1, precisa che «I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.»
Ne consegue, quindi, che l'accesso al CPB è consentito ai soli contribuenti, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano gli ISA.
La circolare 17 settembre 2023, n. 18/E, al paragrafo 3, ha chiarito che «Per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta».
L'articolo 9 bis, comma 1, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che «[a]l fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11».
Il comma 6 dello stesso articolo, nel descrivere le cause di non applicabilità degli ISA, alla lettera a), include l'ipotesi in cui il contribuente «ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa».
In merito alle cause di esclusione previste ai fini degli ISA, peraltro, l'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di osservare che «non sono state riproposte dal legislatore le limitazioni previste dalla normativa relativa alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore introdotte con la legge finanziaria per il 2007. La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 aveva, infatti, superato alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore prevedendo che, in caso di soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta, la relativa causa di esclusione non rilevasse nei confronti dei soggetti che:- avevano cessato l'attività ed entro sei mesi l'avevano nuovamente intrapresa;
- avevano iniziato (o meglio ''continuato''), una attività precedentemente svolta da altri soggetti.»
In altri termini, il legislatore non ha esteso agli ISA la deroga finalizzata all'applicazione degli studi di settore nelle ipotesi in cui l'attività esercitata costituiva mera prosecuzione di quella svolta da terzi nello stesso periodo d'imposta, e nel caso in cui il contribuente disponeva la riapertura dell'attività cessata da meno di 6 mesi.
La prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente esercitata da terzi resta pertanto assimilata all'ipotesi di inizio attività, che il comma 6 del citato articolo 9 bis elenca tra le cause che escludono l'applicazione degli ISA.
Peraltro, la citata circolare n. 17/E del 2019, in risposta ad uno specifico quesito concernente le operazioni straordinarie, ha anche chiarito che «Si possono considerare operazioni straordinarie diverse situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare
l'accadimento di eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa. Possono essere annoverate tra tali operazioni, ad esempio, quelle di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione. Le fattispecie ricordate, come anche le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività […]».
Rilevato, secondo quanto affermato nell'istanza, che l'attività in esame è iniziata nel dicembre 2023, con l'attribuzione della relativa partita IVA, il periodo d'imposta in cui collocare temporalmente l'avvio dell'attività è il 2023, non rilevando, per la fattispecie in esame, che gli effetti giuridici dell'atto di donazione siano stati posticipati al 1° gennaio 2024.
Ne consegue che la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA riferita a coloro che hanno «iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa», di cui all'articolo 9 bis, comma 6, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ricorre con riferimento a tale periodo d'imposta (2023)Va comunque evidenziato che non risulterebbe più possibile aderire al CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026, considerato che l'istante non ha applicato gli ISA per l periodo d'imposta 2024 e che, all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 13 del 2024, è espressamente previsto che «Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre , ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
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Inizio attività enti e associazioni: nuovo modello AA5/6 dal 18.11
Con il Provvedimento n 491453 del 17 novembre le Entrate apportano modifiche al precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009 recante l’approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Le nuove regole entrano in vigore dal 18 novembre.
Scarica qui il Modello AA5/6 (pdf e pdf editabile) e istruzioni aggiornate.
Inizio attività enti e associazioni: nuovo modello AA5/6: tutte le regole
Il Provvedimento prevede che in caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il modello può essere presentato direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite:
- il servizio postale mediante raccomandata,
- PEC
- ovvero tramite un apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In caso di variazioni relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del 5 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B del presente provvedimento. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in
via telematica all’Agenzia delle entrate nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione.
È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
Attenzione al fatto che nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in una delle seguenti modalità:- direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona
fisica; - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC),
- ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio dell’Agenzia individuato al punto precedente.
Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché
una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione.
Allegati: -
Registro imprese: dal 30 settembre nuove regole per imprese culturali e creative
Con il decreto del 7 agosto 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto importanti novità per la gestione del Registro delle imprese. L’aggiornamento riguarda le specifiche tecniche Fedra 7.06, il sistema informatico che regola la compilazione e l’invio telematico delle pratiche camerali, a seguito dell'istituzione della nuova qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), in attuazione della legge 206/2023 sul Made in Italy.
A partire dal 30 settembre 2025, infatti, entrerà in funzione una sezione speciale del Registro delle imprese destinata proprio a queste realtà, con procedure dedicate di iscrizione, modifica e cancellazione. Il decreto prevede anche nuovi controlli automatici per garantire la correttezza delle pratiche e aggiorna la modulistica, in particolare i moduli S5 e I2, in cui compare ora il riquadro “Impresa culturale e creativa”.
Le nuove specifiche tecniche entreranno in vigore dal 30 settembre 2025.
L’intera modulistica aggiornata e le tabelle ICC saranno pubblicate sul sito istituzionale del MIMIT (www.mimit.gov.it) e messe a disposizione degli utenti e dei software gestionali.
Specifiche tecniche Fedra 7.06: principali novità
L’Allegato A al decreto dettaglia gli interventi sulle specifiche tecniche Fedra 7.06, con decorrenza dal 30 settembre 2025. Le variazioni riguardano quattro punti principali:
- Nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”:
- inserito nel modulo S5 (sezione B) per la modifica dell’attività;
- inserito anche nel modulo I2 per le imprese individuali.
- Nuova tabella ICC:
È stata istituita una tabella dedicata alle imprese culturali e creative, utile per l’inquadramento ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale. - Controlli automatici bloccanti:
Vengono introdotti controlli informatici che impediscono la trasmissione delle pratiche prive dei requisiti minimi o con dati incoerenti. Ad esempio:- compilazione ammessa solo in presenza di determinati riquadri;
- obbligo di coerenza tra codice ATECO e attività prevalente;
- divieto di allegare moduli UL, INT/p, INT/AA quando è compilato il nuovo riquadro ICC.
- Modifica delle istruzioni (Appunto 1685/C):
Le istruzioni di compilazione dei moduli S5 e I2 sono state aggiornate per integrare la nuova sezione dedicata alle ICC e per adeguare le regole di iscrizione, modifica o cancellazione.
Impresa culturale e creativa: iscrizione nella sezione speciale ICC
Il decreto disciplina gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi nella nuova sezione speciale del Registro con la qualifica di impresa culturale e creativa.
I principali requisiti riguardano:
- attività prevalente: deve essere già iscritta al Registro o al REA e corrispondere a uno dei codici ATECO elencati nel decreto interministeriale n. 402/2024 (nel presente decreto le attività sono contraddistinte da un descrittore riconducibile alla classificazione ATECO),
- forma giuridica: sono ammessi sia soggetti iscritti al Registro imprese sia enti iscritti al solo REA.
- requisiti formali:
- obbligo di PEC attiva;
- possibilità di aggiungere alla denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o l’acronimo “ICC”;
- dichiarazione del possesso dei requisiti tramite apposito campo obbligatorio.
La cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.
Allegati: - Nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”: