• Nautica da diporto

    Dati nautica da diporto: regole Ade per gli uffici marittimi

    Con provvedimento n 320231 del 31 luglio le entrate pubblicano le modalità per la comunicazione, da parte degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, sezione nautica, dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, relativi a navi, galleggianti e unità da diporto come definite dal “Codice della navigazione” (articolo 136, Rd n. 327/1942).

    Vediamo i dettagli.

    Dati nautica da diporto: regole Ade per gli uffici marittimi

    Il provvedimento prevede che in ragione della disponibilità presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle informazioni relative a:

    • navi da diporto, 
    • imbarcazioni da diporto, 
    • natanti da diporto, 

    viene disposta l’acquisizione diretta dei dati da parte di Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da apposita convenzione. 

    Nelle more della stipula della predetta convenzione i soggetti obbligati effettuano la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate con le modalità di cui all’articolo 4 di seguito dettagliate.

    Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999 sono tenuti alla comunicazione di cui al presente provvedimento gli Uffici marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile – Sezione Nautica.

    Per le navi maggiori e i galleggianti, nelle more della disponibilità di una banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le comunicazioni dei dati  sono effettuate attraverso la trasmissione telematica degli stessi. 

    Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, i soggetti obbligati effettuano le comunicazioni utilizzando, in relazione ai requisiti da essi posseduti, il servizio telematico Entratel o Fisconline. 

    Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

    Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo. 

    Il termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi all’anno 2024 è stabilito al 30 giugno 2025.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Nautica Diporto: nuovo regolamento titoli professionali

    Con il  Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  introduce un nuovo Regolamento  che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121,  riguardante la disciplina dei titoli professionali del diporto.

    Il decreto entra in vigore il 90 giorno dalla sua pubblicazione in Gu, quindi dal 5 maggio 2024.

    Scarica qui il testo integrale

    In particolare viene inserito il titolo di ufficiale di navigazione di diporto di II Classe e vengono modificati altri aspetti concernenti i requisiti per ottenere i certificati, lo svolgimento dell'addestramento e i requisiti per i  titoli di navigazione di ufficiale di navigazione , di capitano del diporto e ufficiale di macchina.

    Diporto Regolamento 2024 : ufficiale di navigazione di 2 classe i limiti

    Il nuovo regolamento prevede l'istituzione del titolo di 'ufficiale di navigazione del diporto di 2 classe , che non ha l 'obbligo  di essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.

    I Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe sono i seguenti 

    1. L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:

    a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;

    b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

    Diporto: requisiti per il certificato di navigazione di 2 classe

    Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:

    a) aver compiuto 18 anni di età;

    b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

    c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;

    d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

    e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

    g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

    h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    Diporto titolo professionale Specializzazione vela

    Si segnale infine che per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico . 

    Per coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela la specializzazione si consegue senza esami

  • Nautica da diporto

    Nautica da diporto: chiarimenti sul bonus investimenti in beni strumentali nuovi

    L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33 del 21 dicembre 2023, fornisce alcune precisazioni sul credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud, rivolto in particolare alle imprese che esercitano, nell’ambito del comparto della nautica da diporto, la propria attività mediante la concessione in uso di unità da diporto mediante contratti di noleggio e di locazione.

    In particolare, i chiarimenti si rendono necessari in considerazione della circostanza per cui le attività qui in esame devono essere svolte nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto, e, più in generale, nel Codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (ai sensi degli articoli 265 e ss. del Codice della navigazione e dell’articolo 24-bis del Codice).

    Si tratta del bonus a favore delle imprese che fino al 31 dicembre 2023 “effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027». – che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione e dell’articolo 24-bis del Codice della nautica da diporto).

    Per quanto attiene al riconoscimento del bonus sud alle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto, a maggior chiarimento di quanto precisato con la Circolare n. 32/E del 2022, occorre evidenziare che, coerentemente con la ratio della misura (che è quella di agevolare i beni che restino effettivamente impiegati nell’ambito della struttura produttiva dell’impresa destinataria del beneficio e non vengano delocalizzati verso altre strutture produttive), in generale, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale i contratti che, considerate le disposizioni ad hoc che regolamentano il comparto della nautica da diporto, lascino in capo al soggetto che ha effettuato l’investimento per l’acquisizione di unità da diporto destinate a essere locate / noleggiate, le responsabilità e i rischi connessi alla navigazione.

    Allegati:
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    Esenzione Accise carburanti imbarcazioni: il regolamento del MEF

    Con Decreto MEF del 5 ottobre, in GU n 280 del 30 ottobre, si pubblica il Regolamento recante modifica al decreto n 225/2015 sulle norme per i prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine UE e acque interne.

    Nel dettaglio, il regolamento disciplina l'impiego dei  carburanti esenti per la navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti.

    Esenzione Accise imbarcazioni: il regolamento del MEF

    In particolare, il decreto prevede che l'esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione  nelle acque marine comunitarie, compresi  il  trasporto  passeggeri  e  merci  e  la  pesca,  per  la navigazione nelle  acque  interne,  limitatamente  alla pesca  e  al  trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie  navigabili e porti.  

    Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti  esenti  sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attività per  le quali è concessa  l'esenzione. 

    Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque  marittime interne degli  Stati membri, incluse quelle lagunari ed  escluse  quelle appartenenti a territori che non sono parte del  territorio  doganale della Comunità. 

    Con il decreto si prevede anche il soggetto che intende gestire un punto di rifornimento di GNL  denuncia  prima  dell'inizio dell'attività l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i  propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il  numero  della  partita IVA, le generalità del rappresentante legale e  l'ubicazione  del punto di rifornimento di GNL; la denuncia è sottoscritta dal  predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se  persona da esso diversa. 

    Alla denuncia sono allegati: 

    • a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di  natura  non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; 
    • b) il nulla  osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per  la  navigazione  nelle  acque  marine comunitarie o di altra autorità competente per la navigazione  nelle acque interne; 
    • c) le tabelle di taratura dei  serbatoi  e  la  descrizione dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL; 
    • d) i certificati di verifica  metrica  degli  strumenti  di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il  rifornimento  delle imbarcazioni. 
    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Leasing nautico: non rilevano le soste per la territorialità

    Con Risposta a interpello n. 430 del 18 settembre le Entrate chiariscono come conteggiare i periodi di sosta per le imbarcazioni da diporto per la territorialità ai fini IVA.

    Nel dettaglio, le entrate, sinteticamente, specificano che per la verifica della rilevanza territoriale dei servizi di leasing nautico, non conta il fatto che l’imbarcazione da diporto non sia in navigazione, ma sia ormeggiata.

    I periodi di effettiva utilizzazione rilevano solo per dimostrare l’eventuale fruizione del bene in territorio extra Ue.

    I dettagli del caso di specie.

    L'istante ALFA è una società semplice che ha sottoscritto un contratto di leasing nautico avente ad oggetto una nave da diporto di ad esclusivo uso privato, iscritta come ''Pleasure Yacht''. 

    La Società riferisce altresì che il contratto in questione dura 60 mesi con un maxi­canone iniziale pari al 40% dell'importo finanziato, a cui si aggiungono 59 canoni mensili, il luogo di ricovero abituale della nave è in Italia, intendendo per tale  ''il luogo (sia esso il porto, il cantiere o il luogo di rimessaggio a terra) in cui l'imbarcazione sosta nei periodi in cui non è impiegata nelle attività diportistiche (tipicamente i periodi di sosta invernale). 

    A  parere  dell'Istante  sussistono  dubbi  in  merito  alla  corretta  applicazione dell'articolo 7­sexies, comma 1, lettera e­bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come modificato dalle disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, ''Legge di Bilancio 2021''). 

    In  particolare,  secondo la  Società,  i  dubbi  riguardano  le  concrete  modalità  di applicazione delle disposizioni contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del  29  ottobre  2020,  n.  341339  che  al  paragrafo  1, lettera  e),  dispone  quanto segue: 

    • «per utilizzo della imbarcazione da diporto nell'ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s'intendono le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli  spostamenti  da  e verso il  medesimo  porto),  con  esclusione  degli  spostamenti tra cantieri  o  porti  per motivi tecnici»
    • Dal  combinato  disposto  di  questa  disposizione  e dell'articolo 7­sexies, comma 1, lettera e­bis), del Decreto IVA, risulterebbe che la parte del canone di locazione finanziaria da non assoggettare a IVA debba essere calcolata, a parere dell'Utilizzatrice, confrontando: 
      • 1. l'Utilizzo extra UE, inteso come numero di settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti che comprendono acque extracomunitarie, inclusi gli  spostamenti  da  e  verso  il  medesimo  porto,  con  esclusione  degli  spostamenti  tra cantieri o porti per motivi tecnici; 
      • 2. con il Totale Utilizzo, cioè il numero complessivo delle settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti, inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto, con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici. 

    Per l'Istante, oltre agli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici, da questo rapporto andrebbero escluse anche le settimane in cui l'imbarcazione:

    • a) non effettua alcuna navigazione, come quando staziona nel luogo di ricovero abituale,  sia esso in  banchina  o  rimessaggio a terra, oppure  quando è in cantiere  per manutenzione, a prescindere se detto luogo è in UE o in territorio extra­UE; 
    • b) è armata, nel senso con equipaggio a bordo, senza tuttavia effettiva fruizione del servizio da parte sua e dei suoi beneficiari. In queste ipotesi infatti, a suo dire, non c'è alcun utilizzo dell'imbarcazione nel senso  chiarito  dal  citato  Provvedimento  del  2020,  ai  sensi  del quale  per  ''utilizzo''  si intende «…le settimane in cui l'imbarcazione ha effettuato spostamenti tra porti…

    L'Utilizzatrice chiede conferma della possibilità di  ''escludere dal computo del totale delle settimane solari dell'anno, le settimane in cui l'unità non avrà compiuto alcuno spostamento e non assumerà alcun rilievo la sua localizzazione (sia questa in porti o acque dell'Unione o fuori dall'Unione europea)''.

    Le entrate chiariscono che il parere è  circoscritto esclusivamente  al quesito esposto,  avente  a oggetto la  corretta interpretazione della nozione  di  ''utilizzo''  ai  fini  dell'applicazione dell'articolo  7­sexies,  comma  1,  lettera  e­bis) del Decreto IVA e specificano che per  la  norma  in  commento:  

    «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7­ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: (…) e­bis) le prestazioni di cui alla lettera e), servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. 

    Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate (…) ». 

    Ai  sensi  della  citata  lettera  e­bis),  quindi,  la  locazione  finanziaria  è territorialmente rilevante in Italia al ricorrere congiunto dei 3 seguenti presupposti: 

    • 1. l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato;
    • 2. la  prestazione  (in  questo  caso, il leasing  finanziario)  è  resa  da  un  soggetto passivo stabilito in Italia; 
    • 3. la stessa imbarcazione è utilizzata nel territorio dell'UE, mentre difetta della territorialità quando, pur ricorrendo i primi due presupposti, è  utilizzata  in  territorio  extra­UE  ma  limitatamente  alle  settimane  di  ''effettiva utilizzazione'' in detto territorio, da dimostrare con adeguati mezzi di prova (cfr. articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2020 e Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 341339 del 2020).

    Ne  consegue  che nella  fattispecie in  esame,  risultando  verificati i  primi due  presupposti,  il  criterio  di  territorialità  è  integrato  nella misura in  cui  l'utilizzo dell'imbarcazione avvenga nel territorio unionale. 

    Non si configura utilizzo solo nel caso in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione. 

    D'altra parte, seguendo la tesi della Società, essendo fisiologico che nel leasing finanziario  ''per la  maggior  parte  della  durata del contratto'' l'imbarcazione  sia  in ricovero, l'Istante sconterebbe l'IVA (in Italia o all'estero) solo quando l'imbarcazione è  in navigazione, pur essendo  il  canone  sempre  dovuto  per  il  medesimo  importo. 

    Significherebbe, in altri termini, far dipendere il pagamento dell'IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no l'imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al ciclo delle stagioni.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Finanziamenti Imprese navali: fondi dal MIMIT per innovazione tecnologica

    Con Decreto MIMIT del 6 aprile pubblicato in GU n 211 del 9 settembre al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della  ricerca industriale  e dello sviluppo sperimentale, sono dettati i criteri per l'individuazione dei progetti di  rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. 

    Viene precisato che con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del  made in Italy, saranno attivate le procedure a bando per la  presentazione dei  progetti  e delle relative domande di finanziamento. 

    A tal  fine  sono stabiliti criteri e modalità di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

    Finanziamenti per imprese navali per l'innovazione tecnologica

    Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al decreto in oggetto, le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione,  trasformazione  e   revisione   di   navi,  motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi.
    Sono considerate in possesso del requisito  le imprese che nei  due esercizi antecedenti la  presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato annuo di  almeno  il  50%  per  le grandi imprese o di  almeno  il  25%  per  le  PMI  da  attività  di costruzione,   trasformazione  e  revisione   di   navi,  motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

    Le imprese devono inoltre essere  in  possesso dei seguenti requisiti:

    • a) avere una stabile organizzazione in Italia;
    • b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro  delle imprese;
    • c) non essere in liquidazione volontaria e non essere  sottoposte a procedure concorsuali; 

    Finanziamenti imprese navali per l'innovazione tecnologica: requisiti dei progetti

    Ai fini dell'individuazione  dei  progetti, limitatamente  alle finalità di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si terrà conto dei seguenti criteri:

    • a) qualità tecnica e innovatività tecnologica  e  digitale  del progetto;
    • b) funzionalità delle  tecnologie/prodotti  da  sviluppare  alle esigenze specifiche di sostenibilità ambientale;
    • c) capacità tecnica dell'impresa proponente
    • d) fattibilità tecnica del progetto;
    • e) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
    • f) prossimità del  progetto all'industrializzazione  e commercializzazione dei risultati;
    • g) qualora applicabile, grado di standardizzazione,  intesa  come utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del  progetto, di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;
    • h)  qualora  applicabile,  grado  di  modularità  intesa   come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del  progetto  a  poter essere suddivisi in moduli di  livello  inferiore,  indipendenti,  in grado di svolgere specifiche funzioni;
    • i) qualora applicabile, grado di interoperabilità,  intesa  come idoneità dei  prodotti  sviluppati  all'interno  del   progetto   a scambiare informazioni e interagire con altri prodotti,  grazie  alla presenza di interfacce standard;
    • j)  qualora  applicabile,  grado  di  scalabilità,  intesa  come idoneità dei  prodotti  sviluppati  all'interno  del   progetto   a rispondere ad  esigenze  di  dimensioni  variabili  senza  modificare significativamente i propri principi fondamentali.

    I  progetti  saranno  valutati  nel   merito   da   un'apposita Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di  cui uno designato dal Ministero delle imprese e del made  in  Italy,  uno dal Ministero dell'università e della ricerca ed uno  dal Ministero della difesa.

  • Nautica da diporto

    Dichiarazione nautica in alto mare: soggetti abilitati

    Con Provvedimento n 352534 del 9 dicembre 2021 le Entrate prevedono "l'individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633"

    In particolare si dispone che, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini della non imponibilità IVA si considerano altri incaricati della trasmissione: 

    • i soggetti iscritti agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135; 
    • le società nelle quali operi – in qualità di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore – almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135. 

    Dichiarazioni in alto mare: riepilogo delle regole

    Ricordiamo che per le operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del Provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 con cui è approvato il modello: 

    gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto inviano telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione per attestare la percentuale di effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione Europea di tali prestazioni (art. 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2020, n. 178); 

     i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili inviano telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione per attestare la condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità (art. 8 bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 introdotto dall’art. 1, comma 708, della legge n. 178/2020). 

    La dichiarazione è presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate e a partire dal 15 luglio 2021:

    • direttamente dal dichiarante 
    • o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

    La trasmissione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “dichiarazione nautica”

    A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione e i soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

    Il modello è composto da:

    a) il frontespizio

    b) il quadro A, relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto, ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    c) il quadro B, relativo alla dichiarazione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che contiene le seguenti informazioni. 

    Ricordiamo inoltre che dal 15 luglio è on line l’applicativo "dichiarazione nautica" che consente gratuitamente la compilazione della dichiarazione per beneficiare della non imponibilità iva sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine nel territorio della Ue di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare.

    Con il Provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 le Entrate hanno approvato il modello e le istruzioni per:

      • la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto
      • la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, 

    ai fini della non imponibilità IVA (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

    SCARICA QUI IL MODELLO E ISTRUZIONI

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