• Nautica da diporto

    Risarcimento danni biologici: tutte le tabelle aggiornate 2025

    ll Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 dicembre 2025 dispone l’aggiornamento annuale (anno 2025) degli importi utilizzati per il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni personali non di lieve entità (cioè, in particolare, con invalidità permanente da 10 a 100 punti) derivanti:

    • da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti;
    • nonché da eventi connessi all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata. 

    Il provvedimento si fonda sul Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), in particolare sull’art. 138, che prevede una tabella unica nazionale del valore economico del punto di invalidità e stabilisce che gli importi siano aggiornati ogni anno con decreto ministeriale in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Inoltre, il valore del punto è modulato in modo decrescente in funzione dell’età del soggetto leso, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e con rivalutazione legata al tasso di interesse legale. 

    Nel decreto del 10 dicembre  si richiamano:

    •  (i) l’ultimo aggiornamento degli importi per le lesioni di lieve entità (art. 139) effettuato con decreto MIMIT del 18 luglio 2025; 
    • (ii) la tavola di mortalità ISTAT anno 2023;
    •  (iii) il saggio degli interessi legali fissato al 2% dal 1° gennaio 2025; e 
    • (iv) la variazione dell’indice FOI di aprile 2025, pari a +1,7% rispetto ad aprile 2024. 

    Operativamente, l’art. 1 stabilisce che, a decorrere da aprile 2025, sono aggiornate: 

    (a) la tavola 1.B dei coefficienti legati all’età (Allegato I) e

     (b) le tabelle della tabella unica nazionale (Allegato II), che quantificano il danno biologico e le componenti di danno morale con diversi livelli di aumento.

    QUI IL FILE COMPLETO CON TUTTE LE TABELLE DANNO  NON LIEVE ENTITA

    Aggiornamento tabelle aprile danni lieve entità  aprile 2025

    E ' stato pubblicato  in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  del 18.7.2025 che aggiorna gli  importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti,   come previsto dall'articolo 139 comma 1 del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  (Codice delle assicurazioni private)

    A decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi  relativi al 2024 sono aggiornati con la variazione ISTAT pari all'1,7% risultando delle seguenti misure:

    • 963, 4 euro  per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
    • 56,18 euro  per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta.

    Danno lesioni lieve entità  importi 2024

    Con la maggiorazione dello  0,8% pari alla variazione percentuale dell' indice ISTAT, rispetto al 2024 , a decorrere  dal mese di aprile 2024 gli importi risultavano nelle seguenti misure

    1.  947, 30 € per quanto riguarda l’importo  relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
    2.  55,45 € , per quanto riguarda l’importo  relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

    Danno biologico lieve entità: cosa si intende

    Si ricorda che  la normativa vigente   “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

    Vale la pena di ricordare anche  che il  D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in  L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato fortemente  il risarcimento del danno biologico di lieve entita  (La lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto " colpo di frusta" degli incidenti stradali)

    L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti specificato che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

    Inoltre il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27  ha stabilito  il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

  • Nautica da diporto

    Contributi nautica da diporto sostenibile: elenco definitivo e istanze di erogazione

    Con il Decreto direttoriale del 12 novembre viene pubblicato l'allegato A con l'elenco definitivo dei beneficiari del contributo per la nautica dadiporto sostenibile. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto occorre inviare istanza di erogazione del contributo concesso, come da allegato A, e di seguito si riportano le istruzioni.

    Ricordiamo che le regole operative sono state fissate con il DD del 11 marzo 2025.

    In sintesi la misura agevolativa prevede la concessione sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, peer la sostituzione di motori nautici endotermici con motori elettrici e  prevedono un importo concedibile:

    •  fino a 8.000 euro nel caso di persona fisica e 
    • fino a 50.000 euro nel caso di impresa.

    Fermi i limiti soggettivi imposti, il contributo per ogni singolo motore elettrico fuoribordo dotato di batteria integrata di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, è di 2.000 euro mentre per quelli fuoribordo con batteria esterna, entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione è di 10.000 euro.

    Fondo incentivi nautica da diporto: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese proprietarie di unità da diporto utilizzate per:

    • a) navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Codice della nautica da diporto;
    • b) fini commerciali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Codice della nautica da diporto;
    • c) nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da diporto.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:

    • a) essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
    • b) essere nel pieno godimento dei diritti civili;
    • c) non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:

    • a) risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
    • b) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
    • c) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4.

    Non sono ammesse alle agevolazioni  le imprese:

    • a) che operano nei settori, non rientranti nel campo di applicazione del regolamento de minimis, della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
    • b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
    • legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
    • c) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    • d) che si trovano in stato di liquidazione o che sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    • e) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
    • f) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda

    Fondo incentivi nautica da diporto: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per la sostituzione e contestuale rottamazione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, nonché per l’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto, che rispettino le specifiche di cui ai commi 2 e 3.

    Ai fini dell’ammissibilità, le spese possono riguardare l’acquisto di motori elettrici di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, destinati alla propulsione delle seguenti unità da diporto:

    • a) di tipo fuoribordo (FB), se predisposti per il posizionamento sulla poppa dell’unità;
    • b) di tipo entrobordo (EB) ed entrofuoribordo (EFB);
    • c) di tipo “POD” di propulsione.

    I motori elettrici devono essere commercializzati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ove applicabile e rispondere:

    • a) allo standard UNI EN 16315 e successivi emendamenti, per i motori di propulsione elettrici;
    • b) allo standard ISO/TS 23625:2021 e successivi emendamenti, per le batterie al litio;
    • c) alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, per le batterie di altra tipologia

    Fondo incentivi nautica da diporto: importo dell’aiuto

    L’agevolazione, fermi i limiti soggettivi di cui al successivo comma 2, è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:

    • a) euro 2.000,00 (duemila/00), per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata;
    • b) euro 10.000,00 (diecimila/00) per:
      • i. motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna;
      • ii. motori elettrici entrobordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna.

    Ciascun soggetto beneficiario di cui all’articolo 4 può presentare una sola domanda di agevolazione, riferita all’acquisto di uno o più motori di cui all’articolo 5, entro i seguenti limiti:

    • a) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di un massimo di due motori di cui all’articolo 5, fino a un importo di contributo complessivamente concedibile di euro 8.000,00 (ottomila/00);
    • b) nel caso in cui il richiedente sia un’impresa, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di più motori di cui all’articolo 5, fino a un importo massimo di contributo complessivamente concedibile di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

    Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, nel caso di imprese, ai sensi del

    regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

    Fondo incentivi nautica da diporto: domande entro il 1° ottobre

    Per accedere all’agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero

    Nell’istanza di agevolazione, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, il soggetto richiedente fornisce:

    • a) i dati anagrafici;
    • b) gli estremi della licenza di navigazione per le imbarcazioni da diporto registrate nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ovvero della DCI relativa al natante da diporto per il quale è destinato il propulsore elettrico, riportante l’indicazione della matricola del motore endotermico da rottamare;
    • c) l’indicazione dell’importo del contributo richiesto, accompagnata da idoneo preventivo di spesa attestante il costo della sostituzione del motore endotermico alimentato da carburanti fossili con un motore ad alimentazione elettrica conforme ai requisiti indicati all’articolo 5, nonché il costo dell’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto;
    • d) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.

    Con il Decreto dell'11 marzo 2025 sono state definite le indicazioni pratiche per le domande è in particolare è stato previsto che le domande di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto 5 settembre 2024, devono essere redatte in lingua italiana e presentate esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale di Invitalia pena l’invalidità e l’irricevibilità, dopo varie proroghe entro il 1° ottobre 2025.

    L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. 

    I soggetti proponenti potranno delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

    È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai  soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41

    Contributo nautica dadiporto: entro 180 giorni la domande di erogazione

    Ai sensi dell'art 4 del Dd 12 novembre i beneficiari dei contributi sono tenuti a:
    a) presentare, entro 180 (centoottanta) giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, apposita richiesta di erogazione secondo le modalità di cui all’articolo 5, del decreto direttoriale;
    b) riportare in ogni fattura la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 13 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”. La predetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; qualora non sia possibile inserire per esteso tale dicitura, è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica;
    c) effettuare i pagamenti delle spese oggetto di agevolazione esclusivamente con modalità che ne consentano la piena tracciabilità;
    d) conservare e rendere disponibile, ai fini del controllo da parte del Ministero o del Soggetto Gestore, la documentazione relativa al contributo per un periodo di cinque anni a partire dalla data del presente decreto di concessione;
    e) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore;
    f) rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal decreto ministeriale e dal decreto direttoriale, ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento europeo.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Navigazione diporto: regole 2025 per la patente di 2cl

    Con il  decreto del direttore generale  per  il  mare,  il  trasporto marittimo  e  per   vie   d'acqua   interne   del   Ministero   delle infrastrutture e  dei  trasporti , del 14  marzo  2025,  n.  40  e'  stata approvata la nuova disciplina del programma e delle modalita' d'esame per  il  conseguimento  del  titolo  professionale  di  ufficiale  di navigazione del diporto di 2ª  classe.  

    Di seguito i punti principali.

    Scarica qui il testo integrale del decreto con il programma.

    A questo link modello e allegati 

    Navigazione da diporto: Programma e modalità d’Esame

    Il programma d'esame, teorico e pratico, approvato  con il decreto dirigenziale  include argomenti come:

    •     Teoria della nave: stabilità, effetti dell'elica e del timone.
    •     Motori: funzionamento dei sistemi di propulsione, gestione delle avarie.
    •     Sicurezza della navigazione: dotazioni di sicurezza, mezzi di salvataggio, prevenzione degli incendi.
    •     Manovre e condotta: ormeggio, disormeggio, ancoraggio, recupero di uomo in mare.
    •     Colreg e segnalamento marittimo: regolamento per evitare abbordi, segnali luminosi e diurni.
    •     Meteorologia: elementi meteorologici, previsioni, strumenti meteorologici.
    •     Navigazione cartografica ed elettronica: carte nautiche, navigazione stimata e costiera.
    •     Normativa diportistica e ambientale: poteri e doveri del comandante, documenti di bordo, disciplina ambientale.

    Modalità d'Esame e sessioni

    Sono previste le seguenti prove d'esame:  prova di carteggio nautico, colloquio teorico, prova pratica, con le seguenti modalità

    •     Prova di carteggio: quattro quesiti indipendenti, superata con almeno tre risposte esatte.
    •     Prova pratica: condotta di un'unità da diporto di almeno 15 metri, con manovre come ormeggio e recupero di uomo in mare.

    Le sessioni  d'esame sono almeno semestrali, presso Capitanerie di porto e Ufficio di Porto Santo Stefano.

    Per l'ammissione agli Esami saranno necessari:

    •     Certificato di addestramento sanitario: necessario per il rilascio del titolo.
    •     Requisiti morali e fisici: specifici per i candidati iscritti nelle matricole della gente di mare.
    •     Esami presso Capitanerie di porto: indipendentemente dall'iscrizione del candidato.

    Il decreto precisa che sono esclusi  da alcune prove i seguenti soggetti:

    •     Esonero dalla prova teorica: per titolari di patente nautica di categoria A con specifici requisiti.
    •     Esonero dalla prova pratica: per marittimi con titoli professionali specifici.
    •     Conseguimento del titolo senza esame: per titolari di patente nautica di categoria B o personale della gente di mare con certificati di competenza.

    Patente nautica 2 classe: durata del titolo

    Infine il decreto specifica che il titolo non ha scadenza ma perde validità se i certificati di addestramento non sono in corso di validità.

    I titoli rilasciati precedentemente conservano validità.

  • Nautica da diporto

    Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto: il testo in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.09.2024 n. 222 il Decreto Ministeriale del 17 settembre 2024, n. 133 che introduce modifiche significative al regolamento per la nautica da diporto, con particolare riferimento all'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

    Il decreto mira a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare la gestione del settore, coinvolgendo anche importanti innovazioni in ambito tecnologico. In breve sintesi alcune delle novità introdotte.

    Semplificazione amministrativa e ATCN

    Una delle novità più rilevanti riguarda l'introduzione dell'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), che sostituisce il tradizionale registro delle imbarcazioni, accessibile tramite lo Sportello Telematico del Diportista (STED), centralizza le informazioni relative alle unità da diporto, consentendo una gestione più rapida e trasparente delle pratiche amministrative.

    Licenza di navigazione e uso commerciale

    Il decreto introduce nuove disposizioni per il rinnovo della licenza di navigazione e semplifica le modalità per ottenere duplicati in caso di smarrimento o deterioramento.

    Vengono aggiornate anche le normative per l'uso commerciale delle imbarcazioni.

    I proprietari o gli armatori devono presentare specifici documenti, tra cui la licenza di navigazione e il certificato di iscrizione al registro delle imprese, per poter adibire l'imbarcazione a usi commerciali, come il noleggio.

    In particolare, l'articolo 24 prevede le seguenti disposizioni:

    • Domanda per l'uso commerciale: Il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore dell'imbarcazione che intende utilizzarla a fini commerciali deve presentare una domanda a uno STED (Sportello Telematico del Diportista).
    • Documentazione richiesta: La domanda per l'abilitazione all'uso commerciale deve essere accompagnata da:
      • Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Da questo certificato deve risultare che l'impresa individuale o la società richiedente ha, tra le proprie attività, quelle commerciali previste dal Codice della nautica da diporto.
      • Licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale.
      • Nel caso di noleggio con conducente, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente, oppure una copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
    • Modifiche o mutamenti: In caso di cambiamento del proprietario, dell'utilizzatore o dell'armatore, l'interessato deve presentare una nuova domanda per l'annotazione dell'uso commerciale oppure richiedere la cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita.

    In sintesi, l'articolo 24 regola in maniera dettagliata le procedure per la trasformazione di un'imbarcazione da diporto in un mezzo adibito ad attività commerciali, specificando la documentazione necessaria e i passaggi da seguire per l'iscrizione o l'eventuale modifica delle informazioni commerciali.

    Nautica sociale

    Un altro aspetto innovativo è l'introduzione della nautica sociale (prevista dall'articolo 2-bis del Codice della Nautica), un insieme di norme volte a promuovere l'accesso alla nautica anche da parte di associazioni e privati con limitate risorse economiche. Le imbarcazioni appartenenti alla nautica sociale potranno usufruire di agevolazioni tariffarie, come una riduzione del 30% sulle tariffe per i servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.

    In particolare, l'articolo 24-ter disciplina l'individuazione delle aree portuali e degli specchi acquei da destinare con priorità alle unità appartenenti alla nautica sociale. L'autorità competente deve individuare le zone per l'ormeggio e per lo stazionamento delle imbarcazioni, incluse quelle a secco, e predisporre scivoli pubblici per la messa in acqua e aree di sosta per i carrelli. 

    Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:

    • la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; 
    • il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Nautica da diporto: chiarimenti sul bonus investimenti in beni strumentali nuovi

    L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33 del 21 dicembre 2023, fornisce alcune precisazioni sul credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud, rivolto in particolare alle imprese che esercitano, nell’ambito del comparto della nautica da diporto, la propria attività mediante la concessione in uso di unità da diporto mediante contratti di noleggio e di locazione.

    In particolare, i chiarimenti si rendono necessari in considerazione della circostanza per cui le attività qui in esame devono essere svolte nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto, e, più in generale, nel Codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (ai sensi degli articoli 265 e ss. del Codice della navigazione e dell’articolo 24-bis del Codice).

    Si tratta del bonus a favore delle imprese che fino al 31 dicembre 2023 “effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027». – che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione e dell’articolo 24-bis del Codice della nautica da diporto).

    Per quanto attiene al riconoscimento del bonus sud alle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto, a maggior chiarimento di quanto precisato con la Circolare n. 32/E del 2022, occorre evidenziare che, coerentemente con la ratio della misura (che è quella di agevolare i beni che restino effettivamente impiegati nell’ambito della struttura produttiva dell’impresa destinataria del beneficio e non vengano delocalizzati verso altre strutture produttive), in generale, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale i contratti che, considerate le disposizioni ad hoc che regolamentano il comparto della nautica da diporto, lascino in capo al soggetto che ha effettuato l’investimento per l’acquisizione di unità da diporto destinate a essere locate / noleggiate, le responsabilità e i rischi connessi alla navigazione.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Esenzione Accise carburanti imbarcazioni: il regolamento del MEF

    Con Decreto MEF del 5 ottobre, in GU n 280 del 30 ottobre, si pubblica il Regolamento recante modifica al decreto n 225/2015 sulle norme per i prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine UE e acque interne.

    Nel dettaglio, il regolamento disciplina l'impiego dei  carburanti esenti per la navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti.

    Esenzione Accise imbarcazioni: il regolamento del MEF

    In particolare, il decreto prevede che l'esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione  nelle acque marine comunitarie, compresi  il  trasporto  passeggeri  e  merci  e  la  pesca,  per  la navigazione nelle  acque  interne,  limitatamente  alla pesca  e  al  trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie  navigabili e porti.  

    Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti  esenti  sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attività per  le quali è concessa  l'esenzione. 

    Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque  marittime interne degli  Stati membri, incluse quelle lagunari ed  escluse  quelle appartenenti a territori che non sono parte del  territorio  doganale della Comunità. 

    Con il decreto si prevede anche il soggetto che intende gestire un punto di rifornimento di GNL  denuncia  prima  dell'inizio dell'attività l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i  propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il  numero  della  partita IVA, le generalità del rappresentante legale e  l'ubicazione  del punto di rifornimento di GNL; la denuncia è sottoscritta dal  predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se  persona da esso diversa. 

    Alla denuncia sono allegati: 

    • a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di  natura  non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; 
    • b) il nulla  osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per  la  navigazione  nelle  acque  marine comunitarie o di altra autorità competente per la navigazione  nelle acque interne; 
    • c) le tabelle di taratura dei  serbatoi  e  la  descrizione dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL; 
    • d) i certificati di verifica  metrica  degli  strumenti  di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il  rifornimento  delle imbarcazioni. 
    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Imbarcazioni per salvataggio in mare: non imponibilità IVA per le locazioni

    Con il Principio di diritto n 9 del 13 giugno le entrate chiariscono che al contratto di noleggio di un'imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''.

    Per l'articolo 8­ bis del decreto del 'Decreto IVA'' «Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: 

    a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; (…); 

    e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione,  manutenzione,  riparazione,  modificazione, trasformazione,  assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a­bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle  di 3 dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a­bis) e b)». 

    Secondo la vigente disciplina, dunque, sono non imponibili ai fini IVA, le cessioni di alcune navi, puntualmente individuate dalla legge in funzione dell'impiego del mezzo di trasporto e dell'utilizzo a cui lo stesso è destinato, nonché alcuni specifici servizi tra cui la locazione e il noleggio delle medesime navi e aeromobili. 

    Al  riguardo,  appare  utile  richiamare  il  principio  interpretativo  fornito  con  la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E che, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/10), precisa quanto segue:

    ''Il regime di non imponibilità ad Iva di cui all'art. 8­bis, primo comma, del d.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto''.

    In sostanza, per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8­ bis, comma 1, lettere a) ed e), del Decreto IVA rileva anche l'utilizzo dell'imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario

    Deve trattarsi, quindi, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella citata lettera a) dell'anzidetta previsione. 

    Ciò  premesso, al contratto di noleggio di un'imbarcazione è  applicabile il regime di  non imponibilità in  commento  quando in  detto  contratto  è  specificato  che l'imbarcazione è adibita ''a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''

    Infatti: ­in  base  alla lettera  a)  del  citato  articolo  8 ­bis, le  operazioni  di  salvataggio  e assistenza devono essere effettuate ''in mare''; ­per quanto chiarito nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, la condizione secondo cui la nave deve essere ''adibita alla navigazione in alto mare'' deve sussistere per  le  imbarcazioni  destinate  al  trasporto  a  pagamento  di  passeggeri  o  impiegate  in attività commerciali, industriali e della pesca, ''ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera'' (cfr. Risposta n. 183 del 2020). In tale circostanza, dunque, il regime di non imponibilità IVA è subordinato alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a ''operazioni di salvataggio o di assistenza in mare''. 

    Di conseguenza non occorre presentare la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 8­bis del Decreto IVA, ai sensi del quale ''(…) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione (…)''.

    Allegati: