• Nautica da diporto

    EES in vigore: criticità per operatori marittimi e aerei

    L'Entry/Exit System (EES) è il nuovo sistema europeo di registrazione automatica degli ingressi e delle uscite dei cittadini di Paesi terzi nell'area Schengen. Introdotto gradualmente dalla Commissione Europea a partire dall'ottobre 2025, è entrato pienamente in vigore il 10 aprile 2026.

     Sostituisce il tradizionale timbro manuale sul passaporto con una raccolta di dati biometrici — scansione del volto e delle impronte digitali — registrati in un database digitale centralizzato, insieme alle informazioni anagrafiche del documento di viaggio e alla data e al luogo di ingresso.

     Il sistema si applica a tutti i cittadini extraUE che soggiornano nell'area Schengen per un massimo di 90 giorni. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne, ma la sua entrata in vigore sta generando significative criticità operative in due settori chiave: il trasporto aereo e la nautica professionale.

    Trasporto aereo: code fino a 4 ore e passeggeri a terra

    Negli scali aeroportuali europei i disagi sono immediati e documentati. Secondo l'Airports Council International (ACI), associazione mondiale degli operatori aeroportuali, i nuovi controlli possono richiedere fino a 5 minuti per passeggero — contro i pochi secondi del vecchio timbro. Il motivo è duplice: il processo biometrico è intrinsecamente più lungo, e la quasi totalità dei viaggiatori extraUE deve oggi effettuare la prima registrazione, che è anche la più lunga.

     A questo si aggiunge l'inadeguatezza infrastrutturale di molti scali, non ancora dotati delle tecnologie raccomandate dalla Commissione — sistemi self-service e app di pre-registrazione. 

    Il caso emblematico in Italia è quello di Milano Linate, dove il 12 aprile oltre cento passeggeri hanno perso il volo per Manchester a causa delle code ai controlli passaporti. L'ad di Ryanair Michael O'Leary ha chiesto una proroga del sistema fino ad ottobre ma pare che la Commissione Europea, per ora, non intenda modificare il percorso di implementazione.

    Nautica professionale: in Italia a rischio il 40% della clientela

    Nel settore dei grandi yacht — imbarcazioni oltre i 30 metri — l'EES produce un effetto distorsivo diretto sulla gestione del personale extraUE che è la quasi totalita dei lavoratori del settore. 

    Con le regole precedenti, l'imbarco sulla nave segnava ufficialmente l'uscita dall'Italia: il conteggio dei 90 giorni si interrompeva, consentendo all'equipaggio di restare a bordo durante le soste in porto per manutenzione, riparazioni o attività charter in acque territoriali. 

    Dal 10 aprile la Polizia di frontiera applica il timbro di uscita solo alla partenza della nave verso acque extraterritoriali: i 90 giorni continuano quindi a decorrere anche durante le soste portuali. Chi supera il limite deve abbandonare nave e territorio nazionale. Ne deriva una situazione paradossale: nella stessa cabina possono coesistere marittimi con status giuridici differenti. Un comandante che rientra in Italia dopo una licenza all'estero è soggetto al limite dei 90 giorni che decorrono senza interruzione, anche durante la sosta in porto — a differenza di un collega rimasto a bordo durante la navigazione verso l'Italia. 

    Secondo i calcoli di Confindustria Genova e Genova for Yachting, nella sola provincia di Genova si rischia di perdere oltre il 40% della clientela, su un comparto che vale 300 milioni di euro annui (700 milioni con l'indotto), con Francia e Spagna — che non hanno adottato disposizioni analoghe — pronte ad assorbire la domanda.

    Cosa possono fare imprese e opertori e cittadini

    Per gli operatori aeroportuali e i vettori, al momento non esistono deroghe: i controlli EES sono obbligatori per tutti i passeggeri extraUE.

     La raccomandazione operativa è anticipare i tempi di check-in e informare la clientela sui maggiori tempi di attesa, in particolare nei mesi estivi di punta. 

    Per cantieri navali e armatori, settore di  grande importanza in Italian la situazione richiede un monitoraggio costante delle posizioni giuridiche di ciascun componente dell'equipaggio, con particolare attenzione alla data di primo ingresso in Italia. 

    Gli operatori auspicano al piu presto una  soluzione strutturale con  intervento ministeriale: un precedente esiste — una norma analoga introdotta nel 2021 fu poi revocata nel settembre 2023.

  • Nautica da diporto

    Nuovo modello di patente nautica 2025

    Con decreto dirigenziale n. 195 del 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – ha approvato il nuovo modello di stampato della patente nautica. Il provvedimento interviene sul formato del documento ufficiale utilizzato per il rilascio delle patenti nautiche,  sulla base  delle più recenti evoluzioni normative in materia di titoli abilitativi alla conduzione delle unità da diporto.

    L’adozione del nuovo modello è funzionale, in particolare, al rilascio delle patenti nautiche di categoria D, nelle articolazioni D1 e D2, previste dalla disciplina  piu recente (DM133 2024) . Il decreto assume rilievo operativo per le imprese del settore nautico e per i soggetti che svolgono attività di formazione per questo settore.

    Le norme sul rilascio patente nautica

    Il decreto dirigenziale n. 195/2025 si colloca all’interno del quadro normativo delineato dal Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. In particolare, il riferimento è all’articolo 39 del Codice, che disciplina le patenti nautiche e demanda alla normativa attuativa la definizione delle modalità di rilascio e delle caratteristiche dei titoli abilitativi.

    Ulteriore fonte richiamata è il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Codice della nautica da diporto. In tale ambito, l’articolo 28, comma 2, individua le competenze dell’amministrazione in ordine alla definizione dei modelli di patente.

    Il nuovo decreto sostituisce espressamente il precedente decreto direttoriale del 16 marzo 2009, con il quale era stato approvato il modello di stampato della patente nautica in uso fino ad oggi. Con l’entrata in vigore del decreto n. 195/2025, tale provvedimento è formalmente abrogato.

    Giova ricordare che attualmente le categorie di patente nautica sono le seguenti:

    a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;

    b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;

    c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;

    d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua. Per questa categoria  si distinguono :

    • D1 (da 16 anni):  Comando di natanti/imbarcazioni fino a 12 metri. Motori fino a 85 kW (115 CV). Navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa (in acque interne e marittime). Condotta di moto d'acqua entro 1 miglio dalla costa.
    • D2 (da 18 anni): Comando di natanti/imbarcazioni fino a 12 metri, con motore fino a 85 kW (115 CV).  Può abilitare alla navigazione senza limiti dalla costa, tramite richiesta specifica.

    Validita delle patenti e disponibilità nuovo modello

    Oltre a introdurre il nuovo modello di stampato della patente nautica, riportato nell’allegato 1, al punto di vista operativo, il decreto disciplina anche una fase transitoria, di particolare interesse per imprese e operatori del settore. È infatti previsto che:

    • le patenti nautiche rilasciate, convalidate, duplicate o sostituite prima dell’entrata in vigore del decreto restano pienamente valide fino alla loro naturale scadenza;
    • la medesima validità è riconosciuta anche alle patenti emesse dopo l’entrata in vigore del decreto, ma prima della effettiva disponibilità del nuovo stampato presso le autorità competenti.
    • Una volta che i nuovi stampati conformi all’allegato 1 saranno disponibili, in occasione di procedimenti di convalida o altri adempimenti amministrativi, la patente nautica in uso sarà ritirata dall’autorità competente e acquisita agli atti del fascicolo del titolare. I successivi provvedimenti amministrativi dovranno essere adottati esclusivamente utilizzando il nuovo modello approvato.

    Per le imprese che operano nel comparto nautico e per i soggetti che assistono i titolari di patente nei rapporti con l’amministrazione, risulta quindi necessario verificare, caso per caso, lo stato del titolo posseduto e la disponibilità del nuovo stampato presso l’ufficio competente, al fine di gestire correttamente le procedure di rinnovo e aggiornamento.

  • Nautica da diporto

    Risarcimento danni biologici: tutte le tabelle aggiornate 2025

    ll Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 dicembre 2025 dispone l’aggiornamento annuale (anno 2025) degli importi utilizzati per il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni personali non di lieve entità (cioè, in particolare, con invalidità permanente da 10 a 100 punti) derivanti:

    • da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti;
    • nonché da eventi connessi all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata. 

    Il provvedimento si fonda sul Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), in particolare sull’art. 138, che prevede una tabella unica nazionale del valore economico del punto di invalidità e stabilisce che gli importi siano aggiornati ogni anno con decreto ministeriale in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Inoltre, il valore del punto è modulato in modo decrescente in funzione dell’età del soggetto leso, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e con rivalutazione legata al tasso di interesse legale. 

    Nel decreto del 10 dicembre  si richiamano:

    •  (i) l’ultimo aggiornamento degli importi per le lesioni di lieve entità (art. 139) effettuato con decreto MIMIT del 18 luglio 2025; 
    • (ii) la tavola di mortalità ISTAT anno 2023;
    •  (iii) il saggio degli interessi legali fissato al 2% dal 1° gennaio 2025; e 
    • (iv) la variazione dell’indice FOI di aprile 2025, pari a +1,7% rispetto ad aprile 2024. 

    Operativamente, l’art. 1 stabilisce che, a decorrere da aprile 2025, sono aggiornate: 

    (a) la tavola 1.B dei coefficienti legati all’età (Allegato I) e

     (b) le tabelle della tabella unica nazionale (Allegato II), che quantificano il danno biologico e le componenti di danno morale con diversi livelli di aumento.

    QUI IL FILE COMPLETO CON TUTTE LE TABELLE DANNO  NON LIEVE ENTITA

    Aggiornamento tabelle aprile danni lieve entità  aprile 2025

    E ' stato pubblicato  in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  del 18.7.2025 che aggiorna gli  importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti,   come previsto dall'articolo 139 comma 1 del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  (Codice delle assicurazioni private)

    A decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi  relativi al 2024 sono aggiornati con la variazione ISTAT pari all'1,7% risultando delle seguenti misure:

    • 963, 4 euro  per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
    • 56,18 euro  per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta.

    Danno lesioni lieve entità  importi 2024

    Con la maggiorazione dello  0,8% pari alla variazione percentuale dell' indice ISTAT, rispetto al 2024 , a decorrere  dal mese di aprile 2024 gli importi risultavano nelle seguenti misure

    1.  947, 30 € per quanto riguarda l’importo  relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
    2.  55,45 € , per quanto riguarda l’importo  relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

    Danno biologico lieve entità: cosa si intende

    Si ricorda che  la normativa vigente   “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

    Vale la pena di ricordare anche  che il  D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in  L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato fortemente  il risarcimento del danno biologico di lieve entita  (La lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto " colpo di frusta" degli incidenti stradali)

    L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti specificato che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

    Inoltre il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27  ha stabilito  il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

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    Iscrizione INPS navi da diporto: nuove regole sulla matricola aziendale

    Ccon il Messaggio INPS n. 3869 del 19 dicembre 2025, l’Istituto fornisce importanti chiarimenti operativi in materia di iscrizione e variazione azienda per le navi e le imbarcazioni da diporto, con particolare riferimento alla costituzione della posizione contributiva (matricola aziendale) e alla competenza territoriale della Struttura INPS chiamata a gestirla.

    L’intervento si rende necessario a seguito della piena operatività dell'Archivio  telematico centrale della nautica da diporto e della conseguente dismissione dei registri cartacei tenuti presso gli Uffici circondariali marittimi. Il messaggio assume quindi rilievo pratico per proprietari, armatori, datori di lavoro del settore nautico e consulenti, chiamati a gestire correttamente gli obblighi contributivi dei marittimi imbarcati come membri di equipaggio.

    L’INPS chiarisce quali siano oggi i criteri da seguire per individuare la sede territorialmente competente all’apertura della matricola aziendale, superando indicazioni  del 2010 non più coerenti con l’attuale assetto normativo e organizzativo

    Le norme

    Il punto di partenza è il D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152, che ha dato attuazione al Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale sistema include l’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), nel quale sono ora iscritte tutte le navi e imbarcazioni da diporto.

    L’istituzione dell’ATCN ha determinato il superamento definitivo dei registri cartacei precedentemente gestiti dagli Uffici marittimi. Questo passaggio ha effetti diretti anche sul piano previdenziale, poiché viene meno il criterio territoriale fondato sull’ufficio di iscrizione della nave.

    Restano invece fermi gli obblighi contributivi previsti dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1984, n. 413, che impone alle imprese armatoriali – e quindi anche ai proprietari e armatori di navi da diporto – di richiedere la costituzione di una posizione contributiva distinta per ciascuna nave posta in armamento, limitatamente al personale marittimo imbarcato.

    In passato, la circolare INPS n. 172/2010 individuava la competenza territoriale nella sede INPS del luogo in cui aveva sede l’Ufficio marittimo di iscrizione della nave. Tuttavia, come chiarito dall’Istituto, tale criterio non è più applicabile alla luce della digitalizzazione dei registri e dell’operatività dell’ATCN

    Istruzioni operative dettagliate per datori e consulenti

    Alla luce del nuovo contesto, il Messaggio n. 3869/2025 fornisce indicazioni operative puntuali. In primo luogo, l’INPS ribadisce che per ogni nave o imbarcazione da diporto con equipaggio soggetto alla legge n. 413/1984 deve essere aperta una specifica matricola aziendale. Non è quindi ammessa una gestione accentrata su un’unica posizione contributiva per più unità.

    Il nuovo criterio di competenza territoriale è così definito:

    • la domanda di apertura della matricola aziendale deve essere presentata alla Struttura territoriale INPS competente in base alla residenza del proprietario o dell’armatore che richiede l’iscrizione;
    • qualora il proprietario o l’armatore (soggetto giuridico) sia già titolare di una matricola aziendale per altre attività, la nuova matricola relativa all’imbarcazione da diporto deve essere richiesta alla stessa Struttura INPS presso cui risulta già aperta la matricola esistente.

    Successione nella proprietà o nell’armamento

    Un ulteriore chiarimento riguarda le ipotesi di successione di proprietari o armatori. In tali casi, la matricola aziendale già aperta cessa in via provvisoria e il nuovo soggetto è tenuto a richiedere l’apertura di una nuova matricola, applicando i criteri di competenza territoriale sopra descritti.

    Codice di autorizzazione “0P”

    Infine, l’INPS ricorda che alle matricole aziendali aperte per navi e imbarcazioni da diporto viene attribuito il codice di autorizzazione “0P”, che identifica le posizioni contributive relative al settore del diporto, come già previsto dalla circolare n. 215 del 13 dicembre 1999.

  • Nautica da diporto

    IVASS: novità su assicurazione veicoli, natanti e denunce

    Il Regolamento IVASS n. 56/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, apporta modifiche significative alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, con l’obiettivo di semplificare le procedure e garantire maggiore chiarezza. Il documento introduce in particolare  nuove disposizioni riguardo al certificato di assicurazione e alla denuncia di sinistro, con un focus sull'adozione di tecnologie digitali. Sono allegati anche nuovi modelli di denuncia e certificato. 

    Di seguito vengono esplorati i principali cambiamenti introdotti dal regolamento.

    Certificato di Assicurazione: Novità e Obblighi per le Imprese

    Il primo capitolo del Regolamento IVASS si concentra sul certificato di assicurazione, il quale deve essere rilasciato dalle imprese assicurative ai contraenti, a conferma dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli e i natanti. 

    Tra le principali novità, emerge l’introduzione di nuove modalità di rilascio: il certificato può essere fornito sia in formato cartaceo che elettronico, offrendo ai contraenti maggiore flessibilità. 

    Inoltre, viene introdotto il concetto di "documenti provvisoriamente equipollenti", come la quietanza di pagamento del premio o la dichiarazione di adempimento dell’assicurazione, che sono considerati validi fino al rilascio del certificato definitivo. Questa misura mira a semplificare le procedure per gli assicurati, consentendo loro di circolare in modo sicuro in attesa del documento definitivo.

    Un’altra innovazione riguarda la gestione dei contratti in coassicurazione. Nel caso in cui l’obbligo di assicurazione venga soddisfatto tramite un contratto in coassicurazione, viene stabilito che sul certificato deve comparire solo la denominazione della coassicuratrice delegataria, per semplificare la lettura del documento da parte dei conducenti e delle autorità competenti.

    Denuncia di Sinistro: Nuove Procedure e Utilizzo delle Tecnologie

    Il secondo capitolo del regolamento disciplina la denuncia di sinistro, un aspetto fondamentale per la gestione dei risarcimenti in caso di incidenti.

     Il modulo di denuncia di sinistro è stato standardizzato secondo un modello unico, allegato al regolamento, che deve essere utilizzato sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli provenienti da Stati esteri.

     Un'importante novità riguarda l’introduzione della possibilità di compilare il modulo tramite un supporto informatico, facilitando la trasmissione telematica dei dati. Le imprese assicurative sono obbligate a mettere a disposizione dei contraenti applicazioni informatiche per la compilazione e l’invio del modulo, garantendo la validità legale delle denunce tramite la firma elettronica avanzata.

    L’utilizzo di tecnologie digitali rappresenta un passo avanti verso una gestione più rapida ed efficiente delle pratiche assicurative, riducendo al contempo il rischio di errori e migliorando la trasparenza nelle comunicazioni tra le imprese e gli assicurati.

     Inoltre, il modulo di denuncia deve includere anche informazioni aggiuntive, che saranno utilizzate per alimentare una banca dati centralizzata sui sinistri, facilitando il monitoraggio e l’analisi delle statistiche sugli incidenti.

    Modalità di Rilascio e Conservazione del Certificato

    Il terzo capitolo riguarda le modalità di rilascio e conservazione del certificato di assicurazione, un aspetto cruciale per garantire la trasparenza e la regolarità delle pratiche assicurative.

     Le imprese di assicurazione sono obbligate a rilasciare il certificato entro cinque giorni dal pagamento del premio, anche in caso di vendita a distanza. 

    In caso di smarrimento, furto o deterioramento del certificato, le imprese devono emettere un duplicato, a spese del contraente, in tempi rapidi. Per garantire la tracciabilità, il duplicato deve essere contrassegnato con la dicitura "duplicato" e registrato nei sistemi aziendali.

    Un’altra disposizione importante riguarda la possibilità per il contraente di scegliere tra il rilascio del certificato su supporto cartaceo o digitale. Le imprese devono consentire una modifica di questa scelta in qualsiasi momento, assicurando la flessibilità nell’accesso ai documenti da parte degli assicurati. 

  • Nautica da diporto

    Navigazione diporto: regole 2025 per la patente di 2cl

    Con il  decreto del direttore generale  per  il  mare,  il  trasporto marittimo  e  per   vie   d'acqua   interne   del   Ministero   delle infrastrutture e  dei  trasporti , del 14  marzo  2025,  n.  40  e'  stata approvata la nuova disciplina del programma e delle modalita' d'esame per  il  conseguimento  del  titolo  professionale  di  ufficiale  di navigazione del diporto di 2ª  classe.  

    Di seguito i punti principali.

    Scarica qui il testo integrale del decreto con il programma.

    A questo link modello e allegati 

    Navigazione da diporto: Programma e modalità d’Esame

    Il programma d'esame, teorico e pratico, approvato  con il decreto dirigenziale  include argomenti come:

    •     Teoria della nave: stabilità, effetti dell'elica e del timone.
    •     Motori: funzionamento dei sistemi di propulsione, gestione delle avarie.
    •     Sicurezza della navigazione: dotazioni di sicurezza, mezzi di salvataggio, prevenzione degli incendi.
    •     Manovre e condotta: ormeggio, disormeggio, ancoraggio, recupero di uomo in mare.
    •     Colreg e segnalamento marittimo: regolamento per evitare abbordi, segnali luminosi e diurni.
    •     Meteorologia: elementi meteorologici, previsioni, strumenti meteorologici.
    •     Navigazione cartografica ed elettronica: carte nautiche, navigazione stimata e costiera.
    •     Normativa diportistica e ambientale: poteri e doveri del comandante, documenti di bordo, disciplina ambientale.

    Modalità d'Esame e sessioni

    Sono previste le seguenti prove d'esame:  prova di carteggio nautico, colloquio teorico, prova pratica, con le seguenti modalità

    •     Prova di carteggio: quattro quesiti indipendenti, superata con almeno tre risposte esatte.
    •     Prova pratica: condotta di un'unità da diporto di almeno 15 metri, con manovre come ormeggio e recupero di uomo in mare.

    Le sessioni  d'esame sono almeno semestrali, presso Capitanerie di porto e Ufficio di Porto Santo Stefano.

    Per l'ammissione agli Esami saranno necessari:

    •     Certificato di addestramento sanitario: necessario per il rilascio del titolo.
    •     Requisiti morali e fisici: specifici per i candidati iscritti nelle matricole della gente di mare.
    •     Esami presso Capitanerie di porto: indipendentemente dall'iscrizione del candidato.

    Il decreto precisa che sono esclusi  da alcune prove i seguenti soggetti:

    •     Esonero dalla prova teorica: per titolari di patente nautica di categoria A con specifici requisiti.
    •     Esonero dalla prova pratica: per marittimi con titoli professionali specifici.
    •     Conseguimento del titolo senza esame: per titolari di patente nautica di categoria B o personale della gente di mare con certificati di competenza.

    Patente nautica 2 classe: durata del titolo

    Infine il decreto specifica che il titolo non ha scadenza ma perde validità se i certificati di addestramento non sono in corso di validità.

    I titoli rilasciati precedentemente conservano validità.

  • Nautica da diporto

    Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto: il testo in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.09.2024 n. 222 il Decreto Ministeriale del 17 settembre 2024, n. 133 che introduce modifiche significative al regolamento per la nautica da diporto, con particolare riferimento all'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

    Il decreto mira a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare la gestione del settore, coinvolgendo anche importanti innovazioni in ambito tecnologico. In breve sintesi alcune delle novità introdotte.

    Semplificazione amministrativa e ATCN

    Una delle novità più rilevanti riguarda l'introduzione dell'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), che sostituisce il tradizionale registro delle imbarcazioni, accessibile tramite lo Sportello Telematico del Diportista (STED), centralizza le informazioni relative alle unità da diporto, consentendo una gestione più rapida e trasparente delle pratiche amministrative.

    Licenza di navigazione e uso commerciale

    Il decreto introduce nuove disposizioni per il rinnovo della licenza di navigazione e semplifica le modalità per ottenere duplicati in caso di smarrimento o deterioramento.

    Vengono aggiornate anche le normative per l'uso commerciale delle imbarcazioni.

    I proprietari o gli armatori devono presentare specifici documenti, tra cui la licenza di navigazione e il certificato di iscrizione al registro delle imprese, per poter adibire l'imbarcazione a usi commerciali, come il noleggio.

    In particolare, l'articolo 24 prevede le seguenti disposizioni:

    • Domanda per l'uso commerciale: Il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore dell'imbarcazione che intende utilizzarla a fini commerciali deve presentare una domanda a uno STED (Sportello Telematico del Diportista).
    • Documentazione richiesta: La domanda per l'abilitazione all'uso commerciale deve essere accompagnata da:
      • Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Da questo certificato deve risultare che l'impresa individuale o la società richiedente ha, tra le proprie attività, quelle commerciali previste dal Codice della nautica da diporto.
      • Licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale.
      • Nel caso di noleggio con conducente, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente, oppure una copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
    • Modifiche o mutamenti: In caso di cambiamento del proprietario, dell'utilizzatore o dell'armatore, l'interessato deve presentare una nuova domanda per l'annotazione dell'uso commerciale oppure richiedere la cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita.

    In sintesi, l'articolo 24 regola in maniera dettagliata le procedure per la trasformazione di un'imbarcazione da diporto in un mezzo adibito ad attività commerciali, specificando la documentazione necessaria e i passaggi da seguire per l'iscrizione o l'eventuale modifica delle informazioni commerciali.

    Nautica sociale

    Un altro aspetto innovativo è l'introduzione della nautica sociale (prevista dall'articolo 2-bis del Codice della Nautica), un insieme di norme volte a promuovere l'accesso alla nautica anche da parte di associazioni e privati con limitate risorse economiche. Le imbarcazioni appartenenti alla nautica sociale potranno usufruire di agevolazioni tariffarie, come una riduzione del 30% sulle tariffe per i servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.

    In particolare, l'articolo 24-ter disciplina l'individuazione delle aree portuali e degli specchi acquei da destinare con priorità alle unità appartenenti alla nautica sociale. L'autorità competente deve individuare le zone per l'ormeggio e per lo stazionamento delle imbarcazioni, incluse quelle a secco, e predisporre scivoli pubblici per la messa in acqua e aree di sosta per i carrelli. 

    Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:

    • la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; 
    • il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.

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