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Risarcimento danni biologici: importi aggiornati al 2026
E ' stato pubblicato sul sito ministeriale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20.7.2026 che aggiorna gli importi del risarcimento del danno biologico, da parte delle compagnie assicurative, per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, come previsto dall'articolo 139 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)
A decorrere dal mese di aprile 2026, gli importi sono aggiornati nelle seguenti misure:
- a) 988,45 euro per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
- b) 57,64 euro , per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
Aggiornamento danni NON LIEVE ENTITA
ll Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 dicembre 2025 dispone l’aggiornamento annuale (anno 2025) degli importi utilizzati per il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni personali non di lieve entità (cioè, in particolare, con invalidità permanente da 10 a 100 punti) derivanti:
- da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti;
- nonché da eventi connessi all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata.
Il provvedimento si fonda sul Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), in particolare sull’art. 138, che prevede una tabella unica nazionale del valore economico del punto di invalidità e stabilisce che gli importi siano aggiornati ogni anno con decreto ministeriale in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Inoltre, il valore del punto è modulato in modo decrescente in funzione dell’età del soggetto leso, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e con rivalutazione legata al tasso di interesse legale.
Nel decreto del 10 dicembre si richiamano:
- (i) l’ultimo aggiornamento degli importi per le lesioni di lieve entità (art. 139) effettuato con decreto MIMIT del 18 luglio 2025;
- (ii) la tavola di mortalità ISTAT anno 2023;
- (iii) il saggio degli interessi legali fissato al 2% dal 1° gennaio 2025; e
- (iv) la variazione dell’indice FOI di aprile 2025, pari a +1,7% rispetto ad aprile 2024.
Operativamente, l’art. 1 stabilisce che, a decorrere da aprile 2025, sono aggiornate:
(a) la tavola 1.B dei coefficienti legati all’età (Allegato I) e
(b) le tabelle della tabella unica nazionale (Allegato II), che quantificano il danno biologico e le componenti di danno morale con diversi livelli di aumento.
QUI IL FILE COMPLETO CON TUTTE LE TABELLE DANNO NON LIEVE ENTITA
Danno biologico: cosa si intende
Si ricorda che la normativa vigente “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato fortemente il risarcimento del danno biologico di lieve entità (La lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto " colpo di frusta" degli incidenti stradali) L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti specificato che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Inoltre il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27 ha stabilito il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
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Nuovo modello di patente nautica 2025
Con decreto dirigenziale n. 195 del 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – ha approvato il nuovo modello di stampato della patente nautica. Il provvedimento interviene sul formato del documento ufficiale utilizzato per il rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle più recenti evoluzioni normative in materia di titoli abilitativi alla conduzione delle unità da diporto.
L’adozione del nuovo modello è funzionale, in particolare, al rilascio delle patenti nautiche di categoria D, nelle articolazioni D1 e D2, previste dalla disciplina piu recente (DM133 2024) . Il decreto assume rilievo operativo per le imprese del settore nautico e per i soggetti che svolgono attività di formazione per questo settore.
Le norme sul rilascio patente nautica
Il decreto dirigenziale n. 195/2025 si colloca all’interno del quadro normativo delineato dal Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. In particolare, il riferimento è all’articolo 39 del Codice, che disciplina le patenti nautiche e demanda alla normativa attuativa la definizione delle modalità di rilascio e delle caratteristiche dei titoli abilitativi.
Ulteriore fonte richiamata è il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Codice della nautica da diporto. In tale ambito, l’articolo 28, comma 2, individua le competenze dell’amministrazione in ordine alla definizione dei modelli di patente.
Il nuovo decreto sostituisce espressamente il precedente decreto direttoriale del 16 marzo 2009, con il quale era stato approvato il modello di stampato della patente nautica in uso fino ad oggi. Con l’entrata in vigore del decreto n. 195/2025, tale provvedimento è formalmente abrogato.
Giova ricordare che attualmente le categorie di patente nautica sono le seguenti:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua. Per questa categoria si distinguono :
- D1 (da 16 anni): Comando di natanti/imbarcazioni fino a 12 metri. Motori fino a 85 kW (115 CV). Navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa (in acque interne e marittime). Condotta di moto d'acqua entro 1 miglio dalla costa.
- D2 (da 18 anni): Comando di natanti/imbarcazioni fino a 12 metri, con motore fino a 85 kW (115 CV). Può abilitare alla navigazione senza limiti dalla costa, tramite richiesta specifica.
Validita delle patenti e disponibilità nuovo modello
Oltre a introdurre il nuovo modello di stampato della patente nautica, riportato nell’allegato 1, al punto di vista operativo, il decreto disciplina anche una fase transitoria, di particolare interesse per imprese e operatori del settore. È infatti previsto che:
- le patenti nautiche rilasciate, convalidate, duplicate o sostituite prima dell’entrata in vigore del decreto restano pienamente valide fino alla loro naturale scadenza;
- la medesima validità è riconosciuta anche alle patenti emesse dopo l’entrata in vigore del decreto, ma prima della effettiva disponibilità del nuovo stampato presso le autorità competenti.
- Una volta che i nuovi stampati conformi all’allegato 1 saranno disponibili, in occasione di procedimenti di convalida o altri adempimenti amministrativi, la patente nautica in uso sarà ritirata dall’autorità competente e acquisita agli atti del fascicolo del titolare. I successivi provvedimenti amministrativi dovranno essere adottati esclusivamente utilizzando il nuovo modello approvato.
Per le imprese che operano nel comparto nautico e per i soggetti che assistono i titolari di patente nei rapporti con l’amministrazione, risulta quindi necessario verificare, caso per caso, lo stato del titolo posseduto e la disponibilità del nuovo stampato presso l’ufficio competente, al fine di gestire correttamente le procedure di rinnovo e aggiornamento.
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Iscrizione INPS navi da diporto: nuove regole sulla matricola aziendale
Ccon il Messaggio INPS n. 3869 del 19 dicembre 2025, l’Istituto fornisce importanti chiarimenti operativi in materia di iscrizione e variazione azienda per le navi e le imbarcazioni da diporto, con particolare riferimento alla costituzione della posizione contributiva (matricola aziendale) e alla competenza territoriale della Struttura INPS chiamata a gestirla.
L’intervento si rende necessario a seguito della piena operatività dell'Archivio telematico centrale della nautica da diporto e della conseguente dismissione dei registri cartacei tenuti presso gli Uffici circondariali marittimi. Il messaggio assume quindi rilievo pratico per proprietari, armatori, datori di lavoro del settore nautico e consulenti, chiamati a gestire correttamente gli obblighi contributivi dei marittimi imbarcati come membri di equipaggio.
L’INPS chiarisce quali siano oggi i criteri da seguire per individuare la sede territorialmente competente all’apertura della matricola aziendale, superando indicazioni del 2010 non più coerenti con l’attuale assetto normativo e organizzativo
Le norme
Il punto di partenza è il D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152, che ha dato attuazione al Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale sistema include l’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), nel quale sono ora iscritte tutte le navi e imbarcazioni da diporto.
L’istituzione dell’ATCN ha determinato il superamento definitivo dei registri cartacei precedentemente gestiti dagli Uffici marittimi. Questo passaggio ha effetti diretti anche sul piano previdenziale, poiché viene meno il criterio territoriale fondato sull’ufficio di iscrizione della nave.
Restano invece fermi gli obblighi contributivi previsti dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1984, n. 413, che impone alle imprese armatoriali – e quindi anche ai proprietari e armatori di navi da diporto – di richiedere la costituzione di una posizione contributiva distinta per ciascuna nave posta in armamento, limitatamente al personale marittimo imbarcato.
In passato, la circolare INPS n. 172/2010 individuava la competenza territoriale nella sede INPS del luogo in cui aveva sede l’Ufficio marittimo di iscrizione della nave. Tuttavia, come chiarito dall’Istituto, tale criterio non è più applicabile alla luce della digitalizzazione dei registri e dell’operatività dell’ATCN
Istruzioni operative dettagliate per datori e consulenti
Alla luce del nuovo contesto, il Messaggio n. 3869/2025 fornisce indicazioni operative puntuali. In primo luogo, l’INPS ribadisce che per ogni nave o imbarcazione da diporto con equipaggio soggetto alla legge n. 413/1984 deve essere aperta una specifica matricola aziendale. Non è quindi ammessa una gestione accentrata su un’unica posizione contributiva per più unità.
Il nuovo criterio di competenza territoriale è così definito:
- la domanda di apertura della matricola aziendale deve essere presentata alla Struttura territoriale INPS competente in base alla residenza del proprietario o dell’armatore che richiede l’iscrizione;
- qualora il proprietario o l’armatore (soggetto giuridico) sia già titolare di una matricola aziendale per altre attività, la nuova matricola relativa all’imbarcazione da diporto deve essere richiesta alla stessa Struttura INPS presso cui risulta già aperta la matricola esistente.
Successione nella proprietà o nell’armamento
Un ulteriore chiarimento riguarda le ipotesi di successione di proprietari o armatori. In tali casi, la matricola aziendale già aperta cessa in via provvisoria e il nuovo soggetto è tenuto a richiedere l’apertura di una nuova matricola, applicando i criteri di competenza territoriale sopra descritti.
Codice di autorizzazione “0P”
Infine, l’INPS ricorda che alle matricole aziendali aperte per navi e imbarcazioni da diporto viene attribuito il codice di autorizzazione “0P”, che identifica le posizioni contributive relative al settore del diporto, come già previsto dalla circolare n. 215 del 13 dicembre 1999.
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Concessioni balnerari: scendono i canoni
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto del 18 settembre 2025, con il quale aggiorna, per l’anno 2025, le misure unitarie dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime.
concessioni-balnerari-scendono-i-canoni.html
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2025, il Decreto di cui si tratta recepisce l’interpretazione fornita dall’art. 6, comma 1, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105), in merito ai criteri di aggiornamento annuale dei canoni demaniali.
La disciplina trova fondamento nel D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, che prevede l’adeguamento annuale dei canoni sulla base della media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo e dei valori di mercato all’ingrosso.
Dal momento che l’ISTAT non elabora più l’indice dei prezzi all’ingrosso, il decreto chiarisce che il parametro sostitutivo da utilizzare è l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.Il decreto con l’articolo 1 dispone che:
- le misure unitarie dei canoni annui delle concessioni demaniali marittime sono ridotte dello 0,65% rispetto al 2024;
- tale riduzione si applica alle concessioni in vigore e a quelle rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- la misura minima del canone annuo, precedentemente fissata a € 3.225,50, viene adeguata a € 3.204,53;
- la soglia minima di € 3.204,53 si applica a tutte le concessioni per le quali il canone risulti inferiore a tale importo;
- inoltre, gli importi unitari dei canoni per le concessioni turistico-ricreative e lacuali/fluviali di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 400/1993, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° aprile 2025, in applicazione dell’art. 4, comma 11, della L. 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).
Attenzione al fatto che l’articolo 2, infine, annulla d’ufficio il precedente decreto di aggiornamento (n. 218/2024) ai sensi dell’art. 21-novies della L. 7 agosto 1990, n. 241.
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Concessioni demaniali marittime: riduzione dei canoni dello 0,65% e nuova soglia minima
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto del 18 settembre 2025, con il quale aggiorna, per l’anno 2025, le misure unitarie dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2025, recepisce l’interpretazione fornita dall’art. 6, comma 1, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105), in merito ai criteri di aggiornamento annuale dei canoni demaniali.
La disciplina trova fondamento nel D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, che prevede l’adeguamento annuale dei canoni sulla base della media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo e dei valori di mercato all’ingrosso.
Dal momento che l’ISTAT non elabora più l’indice dei prezzi all’ingrosso, il decreto chiarisce che il parametro sostitutivo da utilizzare è l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.Contenuto del decreto: riduzione e soglie minime
L’articolo 1 del decreto dispone che:
- le misure unitarie dei canoni annui delle concessioni demaniali marittime sono ridotte dello 0,65% rispetto al 2024;
- tale riduzione si applica alle concessioni in vigore e a quelle rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- la misura minima del canone annuo, precedentemente fissata a € 3.225,50, viene adeguata a € 3.204,53;
- la soglia minima di € 3.204,53 si applica a tutte le concessioni per le quali il canone risulti inferiore a tale importo;
- inoltre, gli importi unitari dei canoni per le concessioni turistico-ricreative e lacuali/fluviali di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 400/1993, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° aprile 2025, in applicazione dell’art. 4, comma 11, della L. 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).
L’articolo 2, infine, annulla d’ufficio il precedente decreto di aggiornamento (n. 218/2024) ai sensi dell’art. 21-novies della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Canoni per le concessioni demaniali marittime: come si calcolano
Il riferimento principale è il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, che stabilisce i criteri di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime. Il calcolo si basa su:
- una misura unitaria di base, fissata annualmente con decreto ministeriale (quello del 18 settembre 2025, nel caso dell’anno in corso);
- la superficie o volume del bene concesso (in m² o m³);
- i coefficienti correttivideterminati in funzione:
- della tipologia d’uso (turistico, commerciale, industriale, diporto, ecc.);
- della valorizzazione dell’area (categoria del comune costiero, redditività della zona, infrastrutture, ecc.);
- della presenza di pertinenze o strutture fisse o amovibili.
Aggiornamento 2025 delle misure unitarie
Con il Decreto MIT 18 settembre 2025, le misure unitarie dei canoni determinati per il 2024 vengono ridotte dello 0,65% a partire dal 1° gennaio 2025, a causa dell’andamento medio negativo degli indici ISTAT. Inoltre:
- la misura minima del canone annuo passa da € 3.225,50 a € 3.204,53.
- per le concessioni turistico-ricreative e lacuali/fluviali, dal 1° aprile 2025 si applica un aumento del 10% degli importi unitari (art. 4, comma 11, L. 118/2022).
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Navigazione diporto: regole 2025 per la patente di 2cl
Con il decreto del direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , del 14 marzo 2025, n. 40 e' stata approvata la nuova disciplina del programma e delle modalita' d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.
Di seguito i punti principali.
Scarica qui il testo integrale del decreto con il programma.
A questo link modello e allegati
Navigazione da diporto: Programma e modalità d’Esame
Il programma d'esame, teorico e pratico, approvato con il decreto dirigenziale include argomenti come:
- Teoria della nave: stabilità, effetti dell'elica e del timone.
- Motori: funzionamento dei sistemi di propulsione, gestione delle avarie.
- Sicurezza della navigazione: dotazioni di sicurezza, mezzi di salvataggio, prevenzione degli incendi.
- Manovre e condotta: ormeggio, disormeggio, ancoraggio, recupero di uomo in mare.
- Colreg e segnalamento marittimo: regolamento per evitare abbordi, segnali luminosi e diurni.
- Meteorologia: elementi meteorologici, previsioni, strumenti meteorologici.
- Navigazione cartografica ed elettronica: carte nautiche, navigazione stimata e costiera.
- Normativa diportistica e ambientale: poteri e doveri del comandante, documenti di bordo, disciplina ambientale.
Modalità d'Esame e sessioni
Sono previste le seguenti prove d'esame: prova di carteggio nautico, colloquio teorico, prova pratica, con le seguenti modalità
- Prova di carteggio: quattro quesiti indipendenti, superata con almeno tre risposte esatte.
- Prova pratica: condotta di un'unità da diporto di almeno 15 metri, con manovre come ormeggio e recupero di uomo in mare.
Le sessioni d'esame sono almeno semestrali, presso Capitanerie di porto e Ufficio di Porto Santo Stefano.
Per l'ammissione agli Esami saranno necessari:
- Certificato di addestramento sanitario: necessario per il rilascio del titolo.
- Requisiti morali e fisici: specifici per i candidati iscritti nelle matricole della gente di mare.
- Esami presso Capitanerie di porto: indipendentemente dall'iscrizione del candidato.
Il decreto precisa che sono esclusi da alcune prove i seguenti soggetti:
- Esonero dalla prova teorica: per titolari di patente nautica di categoria A con specifici requisiti.
- Esonero dalla prova pratica: per marittimi con titoli professionali specifici.
- Conseguimento del titolo senza esame: per titolari di patente nautica di categoria B o personale della gente di mare con certificati di competenza.
Patente nautica 2 classe: durata del titolo
Infine il decreto specifica che il titolo non ha scadenza ma perde validità se i certificati di addestramento non sono in corso di validità.
I titoli rilasciati precedentemente conservano validità.
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Contributi Nautica da diporto sostenibile: approvato il decreto per la richiesta
Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è stato pubblicato il Decreto del MIMIT del 05.09.2024 contenente i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, destinati a persone fisiche e imprese che operano nel settore, in attuazione di quanto previsto all’articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it).
Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese verranno definiti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione.
Con il medesimo provvedimento verrà reso disponibile lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione nonchè definita l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese
proprietarie di unità da diporto utilizzate per:- navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e
senza fine di lucro, - fini commerciali,
- nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da
diporto.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:
- essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- essere nel pieno godimento dei diritti civili;
- non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di
agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:
- risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno
e libero esercizio dei propri diritti; - aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
- non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4 del decreto.
Misura del contributo e come viene erogato
L'importo del contributo varia in base al tipo di motore elettrico acquistato e alla modalità di utilizzo, ed è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:
- 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo dotati di batteria integrata;
- 10.000 euro per motori elettrici fuoribordo con batteria esterna, motori elettrici entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione con batteria esterna.
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di agevolazione, e il contributo massimo complessivamente concedibile è:
- 8.000 euro per persone fisiche, con un massimo di due motori acquistati;
- 50.000 euro per imprese, per l'acquisto di più motori.
Nel caso di imprese, le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”.
Allegati: - navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e