• Next Generation EU e Recovery Fund

    Codice degli incentivi: ciclo di vita degli aiuti alle imprese

    Il CdM n 101 del 21 ottobre ha approvato tra gli altri un Dlgs in via provvisoria con il Codice degli incentivi.

    Nel dettaglio il testo attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire:

    • programmazione,
    • progettazione, 
    • attuazione, 
    • pubblicità e valutazione dei risultati.

    Vediamo ulteriori dettagli dal comunicato stampa del Governo.

    Decreto incentivi: testo approvato il 21 ottobre

    Il Consiglio dei Ministri del 21 ottobre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, introduce il Codice degli incentivi.
    Il testo, come sintetizza il comunicato stampa dello stesso Governo, è volto a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali, e a semplificare le procedure e la relativa strumentazione tecnica. 

    L’adozione del Codice degli incentivi consente di superare la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico, che anche la Commissione europea ha sostenuto, inserendo la riforma nell’ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Re-Power Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo.
    Il testo attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.
    Si giugne alla centralità degli strumenti digitali, a partire dal “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e dalla piattaforma telematica “incentivi.gov.it” – entrambi in capo al Ministero delle imprese e del Made in Italy – che saranno potenziati. 

    Inoltre, si provvede alla standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi.
    In proposito si prevedono disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un “bando-tipo” in materia di incentivi alle imprese.
    Si introducono anche strumenti di programmazione dell’intervento pubblico in funzione dei risultati. 

    La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell’intero ciclo di vita dell’agevolazione. 

    A tal fine sarà istituito presso il Ministero il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome.
    Si prevede, infine, una disciplina che regola le cause di esclusione all’accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.

    Codice degli incentivi: la valutazione degli incentivi

    Con l'art 22 della bozza del Codice degli incentivi si prevede che al fine di assicurare un processo decisionale basato sulle evidenze, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono assistite da un sistema di valutazione operante lungo il ciclo di vita degli incentivi, comprensivo delle attività di:

    • valutazione ex ante, 
    • valutazione in itinere 
    • valutazione ex post.

    La valutazione ex ante è realizzata in sede di progettazione di un nuovo incentivo, allo scopo di identificare le iniziative più adeguate a realizzare un sostegno pubblico efficace e coerente con la strategia di crescita definita a livello nazionale ed europeo e di ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie dedicate. A tal fine, i progetti di legge istitutivi di nuovi incentivi ovvero i progetti di nuovi incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili sulla base delle disposizioni di legge vigenti sono accompagnati da una illustrazione recante indicazioni rispetto al contesto e agli obiettivi di riferimento.

    Per lo svolgimento delle attività di valutazione ex ante, tra i servizi del sistema incentivi Italia sono rese disponibili, ai sensi dell’articolo 3, apposite funzionalità, atte ad agevolare l’elaborazione di analisi mirate, nonché attività di monitoraggio, anche al fine di individuare analoghi incentivi e possibili sinergie tra le programmazioni.

    La valutazione in itinere analizza evidenze preliminari sui risultati di un incentivo programmato e i primi segnali di allineamento o disallineamento rispetto agli obiettivi e all’impatto atteso, dovuti a fattori interni ovvero esogeni ed imputabili all’evoluzione del contesto socioeconomico di riferimento, consentendo alle amministrazioni responsabili di verificare l’eventuale opportunità di revisione di quanto programmato o delle modalità di azione

    dell’incentivo.

    La valutazione ex post è diretta a verificare la capacità degli incentivi di determinare risultati in linea con gli obiettivi definiti nell’originario programma di intervento o alle sue eventuali modificazioni, agevolando una successiva migliore qualità della programmazione e dell’attuazione da parte delle amministrazioni responsabili.

    La valutazione in itinere e la valutazione ex post sono effettuate secondo un piano di valutazione, redatto sulla base dei seguenti criteri:

    • a) il piano di valutazione è predisposto da ciascuna amministrazione responsabile per la definizione degli incentivi che intende sottoporre a specifica valutazione, selezionati secondo i seguenti principi guida:
      • 1) proporzionalità e rilevanza, con un approccio mirato rispetto alle caratteristiche di ciascun incentivo e con concentrazione delle attività di valutazione sugli incentivi che, tenuto conto anche della dotazione finanziaria e della durata nel tempo, hanno un potenziale maggiore impatto sociale, economico o ambientale o risultano di particolare rilevanza conoscitiva;
      • 2) coordinamento e ottimizzazione delle valutazioni, concentrando le risorse su incentivi che presentano caratteri di innovazione rispetto agli obiettivi o alle modalità di azione ed evitando di rinnovare lo sforzo amministrativo rispetto alla valutazione di incentivi cui, sulla base della specifica disciplina di riferimento, anche europea, sono già associati sistemi di valutazione o per i quali sono state già realizzate valutazioni di adeguato contenuto conoscitivo, ivi incluse quelle realizzate autonomamente da riconosciuti centri di ricerca;
    • b) il piano di valutazione individua le modalità di svolgimento delle attività valutative, ivi inclusi la governance del piano, gli ambiti di valutazione, le domande valutative, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, le modalità di raccolta dei dati, il calendario previsto per la valutazione, la descrizione dell’organismo, interno o esterno indipendente, che svolge la valutazione, il coinvolgimento delle parti economiche e sociali, le eventuali modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione, oltre alla pubblicazione di cui al comma 8;
    • c) oggetto di valutazione sono singoli incentivi ovvero, qualora utile e pertinente, un insieme di incentivi accomunati da legami settoriali o territoriali o, comunque, strategici;
    • d) la valutazione è svolta relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza. La valutazione si estende, inoltre, ad ambiti trasversali, quali inclusività, non discriminazione e sostenibilità ambientale.

    Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell’ambito dei bandi. Gli incentivi non inclusi nel piano di valutazione sono, comunque, oggetto di monitoraggio dei risultati sulla base delle disposizioni dei predetti bandi.

    Ferma restando l’illustrazione di sintesi degli esiti delle valutazioni effettuate e le indicazioni sul piano di valutazione previste nell’ambito del Programma degli incentivi ai sensi dell’articolo 4, comma 4, al fine di favorire la maggiore diffusione delle risultanze, gli esiti delle valutazioni in itinere ed ex post sono pubblicati nel sistema Incentivi Italia ed acquisiti nell’ambito della relazione prevista dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

    La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attività di valutazione è operata nell’ambito dell’attività di programmazione degli incentivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d)

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Credito Transizione 5.0: regole attuative

    Viene pubblicata la Circolare del 16 agosto del MIMIT e del GSE con tutto ciò che si deve sapere per accedere al credito di imposta transizione 5.0.

    In proposito è stato pubblicato in GU n.183 del 6.08.2024 il Decreto 24 luglio 2024Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.”

    Il decreto interministeriale del 24.07.2024, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

    In particolare, sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

    Attenzione al fatto che a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» è accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

    Credito d’imposta transizione 5.0: che cos’è

    Il credito di imposta transizione 5.0 è contenuto nell'art 38 del Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, convertito in legge n 56/2024 pubblicata in GU n 100 del 30.04.2024.

    La norma è stata anche integrata con alcune precisazioni introdotte con il DL n 39 convertito in legge n 67/2024. In particolare, le modifiche introdotte dalla conversione del Dl 39/2024 sono:

    • si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025" – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
    • viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile;
    • viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
    • infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

    L'art 38 sulla Transizione 5.0 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.

    Viene previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

    Ai sensi dell'art 4 del dl attuativo sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

    Nell’ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono, altresì, agevolabili:

    • a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni di cui all’articolo 7;
    • b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all’articolo 8.

    Ai sensi dell'art 5 la riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con

    riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.

    La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

    Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono

    determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati

    tracciabili.

    Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno

    sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta

    ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del

    progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata

    rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

    Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello

    di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

    • a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
    • b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
    • c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b)

    Credito d’imposta transizione 5.0: gli esclusi

    Sono escluse dal beneficio le imprese:

    • a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    • b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    • c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    Credito d’imposta transizione 5.0: misura del beneficio

    Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui agli articoli da 6 a 8 e della riduzione dei consumi energetici conseguita, alle condizioni previste dall’articolo 9, nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:

    • a) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
    • b) nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
    • c) nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto.

    Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’articolo 4, comma 5, il beneficio è aumentato di:

    • a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all’articolo 15; b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 3 non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 17.

    Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite di cui all’articolo 4, comma 5, il credito d’imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione. La misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio

    nazionale o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate. Il credito d’imposta è, in ogni caso, subordinato al completamento del progetto di innovazione, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate.

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR

    Credito d’imposta transizione 5.0: presenta la domanda

    Per l’accesso al beneficio, per il riconoscimento del credito di imposta, pari a 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ferma restando la spesa complessivamente autorizzata e per garantire il monitoraggio delle risorse disponibili, l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:

    • il soggetto beneficiario, 
    • il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento,
    • gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare,
    • l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18. 

    La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a).

    Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.

    A seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente:

    • gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’articolo 6 sia degli investimenti di cui all’articolo 7.

    A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e in

    ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento

    contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18. 

    La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16 nonché della certificazione di cui all’articolo 17.

    Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

    Per le regole per le domande leggi anche: Transizione 5.0: pronte le modalità attuative

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Il Decreto PNRR 2024 diventa legge: ecco il testo coordinato

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.04.2024 SO n. 19, la Legge del 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del Decreto PNRR (decreto legge del 02.03.2024 n. 19) contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in vigore dal 2 marzo 2024.

    Scarica il testo del decreto legge del 02.03.2024 n. 19 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e, a norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (dal 1° maggio 2024).

    Diverse sono le disposizioni contenute e tra queste spicca il nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 in relazione al piano transizione 5.0

    Credito d'imposta Transizione 5.0

    Viene riconosciuto un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

    Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, la norma in esame rinvia ai beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con la condizione che, tramite gli stessi investimenti agevolabili si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

    Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:

    • del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
    • del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro 
    • del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

    La misura del suddetto credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

    • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%);
    • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.

    Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità attuative con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Altre misure contenute nel decreto PNRR in materia di lavoro

    In breve sintesi alcune delle altre disposizioni contenute nel decreto PNRR, il capo VIII contiene disposizioni urgenti in materia di lavoro, quali l'introduzione:

    • di misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
      Si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);
    • di misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo
    • di misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • dell’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
    • di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
    • della patente a crediti nel settore edile. Si tratta di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.
      A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale, sono tenuti al possesso della c.d patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
      • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
      • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal citato D.Lgs. n. 81 del 2008;
      • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
      • possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF). Tale condizione non si applica ai soggetti per i quali la normativa vigente non prevede il suddetto istituto (si ricorda che quest’ultimo non concerne i lavoratori autonomi);
      • avvenuta designazione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

    Allegati:
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    PNRR: che cos’è il principio DNSH?

    Il Ministero dell'ambiente con una nota ha specificato il significato del principio DNSH relativo alla applicazione dei finanziamenti da PNRR.

    Nel dettaglio, il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente  DNSH, cioè “Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

    A questo scopo specifica il MISE, è nato il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, che dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.

    Con la Tassonomia delle attività economiche sostenibili si introduce una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali.

    In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:

    1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
    2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
    3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
    4. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: – conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; – l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; – lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
    5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
    6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

    Come specificato dalle FAQ sul DNSH sul sito di Italia Domani relativo al PNRR non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo all'ambiente (ad es, l’assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari) pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH. 

    Accedi da qui alla sezione FAQ con tutti i chiarimenti sul principio in oggetto.

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Economia blu e sostenibile: fondi dal PNRR per le imprese del mare

    Il MIMIT con un comunicato del 22 marzo informa della disponibilità di 10 ML di euro dal PNRR Piano di Ripresa e Resilienza da destinare al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate dal bando transnazionale:

    • Sustainable Blue Economy Partnership, partnership europea co-finanziata del programma Horizon Europe che ha lo scopo di sostenere progetti di ricerca e innovazione volti a guidare e supportare la transizione verso un’economia blu resiliente e sostenibile del mare e degli oceani.

    Attenzione al fatto che, le imprese e i soggetti interessati che intendono aderire all'iniziativa devono presentare le proposte prima alla partnership europea e successivamente al MIMIT. 

    L’obiettivo generale della partnership è:

    • progettare, guidare e sostenere una transizione giusta e inclusiva verso un’economia blu rigenerativa, resiliente e sostenibile, 
    • approfondire la conoscenza delle scienze dei mari e degli oceani
    • fornire soluzioni di ricerca e innovazione orientate all’impatto,

    favorendo la trasformazione necessaria per un’Unione europea neutrale dal punto di vista climatico, sostenibile, produttiva e competitiva entro il 2030.

    Bando Sustainable Blue Economy Partnership 2023: i beneficiari

    L’iniziativa si rivolge a:

    • imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, comprese quelle artigiane;
    • imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
    • imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese suddette,
    • centri di ricerca.

    Questi soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. 

    In entrambi i casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme di contrattuali quali, a titolo esemplificativo, il consorzio o l’accordo di partenariato.

    Bando Sustainable Blue Economy Partnership 2023: le risorse

    Il decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 n. 186485 (clicca qui per approfondire) destina 16 milioni di euro in totale al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate nei bandi transnazionali congiunti.

    Di queste risorse, quelle destinate al bando 2023 “The way forward: a thriving sustainable blu economy for a brighter future” ammontano a 10 milioni, per un contributo massimo concedibile pari a 800 mila euro per singolo progetto.

    Una quota del 40% dello stanziamento sarà riservata a imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno. 

    Bando Sustainable Blue Economy Partnership 2023: come funziona

    Le imprese e i soggetti interessati che intendono aderire all'iniziativa devono partecipare sia al bando europeo sia al bando nazionale.

    Per entrambi i bandi i termini per la partecipazione sono:

    • entro le ore 15 del 14 aprile 2023 per la pre proposal
    • entro le ore 15 del 13 settembre 2023 per la full proposal.
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Decarbonizzazione industriale: incentivi con domande dal 20 marzo

    Con un comunicato stampa del 20 marzo Invitalia, soggetto gestore della misura “Hard-To-Abate”, informa del fatto che:

    • dalle 10.00 del 20 marzo e fino alle 10.00 del 30 giugno 2023,
    • è possibile presentare la domanda per Hard to Abate-HTA ,
    • il nuovo incentivo che sostiene progetti di investimento e di ricerca e sviluppo per la decarbonizzazione dei processi industriali, principalmente attraverso l’utilizzo di idrogeno a basse emissioni di carbonio, nei settori oggi più inquinanti e difficili da riconvertire e che utilizzano i combustibili fossili come fonte di energia (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.).

    Viene specificato che HTA è promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con dotazione finanziaria che ammonta a 1 miliardo di euro, a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Missione 2, Componente 2 del PNRR per l’attuazione dell’Investimento 3.2 “Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate”.

    La domanda di agevolazioni può essere presentata anche in forma congiunta (tramite contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione), fino ad un massimo di 5 soggetti.

    La dotazione finanziaria di 1 miliardo è ripartita come segue:

    • 450 milioni per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio e di progetti di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile
    • 550 milioni per il finanziamento di progetti di investimento che prevedono l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali.

    Le agevolazioni sono concesse nella sola forma di contributo a fondo perduto.

    Tutte le regole operative sono dettate dal Decreto Direttoriale MASE del 15 marzo 2023.

    Incentivi Decarbonizzazione industriale: i beneficiari

    L’incentivo Hard to Abate-HTA  è rivolto a:

    • imprese di qualsiasi dimensione,
    • organismi di ricerca.

    Nel dettaglio, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta, e gli Organismi di Ricerca (in qualità di co-proponenti) che intendono realizzare un piano di decarbonizzazione industriale.

    I Piani di decarbonizzazione presentati in forma congiunta devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, a cui possono partecipare massimo 5 soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso.

    Incentivi Decarbonizzazione industriale: i progetti ammissibili

    I Piani di decarbonizzazione industriale devono prevedere in alternativa la realizzazione di:

    • un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali (Capo II Decreto Direttoriale), eventualmente abbinato, in modo connesso e funzionale in relazione all’obiettivo comune del Piano di decarbonizzazione industriale da realizzare, a un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile;
    • un progetto di investimento che preveda l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali (Capo III del Decreto Direttoriale), eventualmente abbinato, in modo connesso e funzionale in relazione all’obiettivo comune del Piano di decarbonizzazione industriale da realizzare, a:
      •  un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio;
      • un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile;
    • un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile in sostituzione di idrogeno grigio (Capo IV Decreto Direttoriale).

    Ogni progetto deve prevedere costi e spese ammissibili non inferiori a 500 mila euro.

    Il piano di decarbonizzazione deve essere ultimato entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e comunque entro e non oltre l’11 maggio 2026, se antecedente.

    Il piano di decarbonizzazione deve rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm).

    Incentivi Decarbonizzazione industriale: presenta la domanda dal 20.03

    Le domande possono essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata dalle ore 10 del giorno 20 marzo e fino alle ore 10 del giorno 30 giugno.

    Il soggetto proponente potrà presentare domanda online attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale.

    Per presentare domanda di agevolazioni sarà necessario:

    • essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE)
    • accedere alla piattaforma dedicata per caricare la domanda di agevolazioni, il piano di decarbonizzazione industriale e gli allegati.

    Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

    Al termine della compilazione del piano di decarbonizzazione e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.

    Si sottolinea che la modulistica sarà a breve disponibile. (Visita qui la pagina preposta all'incentivo del sito di Invitalia)

    Allegati:
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Fondo Tematico Turismo: domande di agevolazioni dal 15.03

    Con Avviso del 10 marzo il Ministero del Turismo specifica termini e modalità per presentare le domande di agevolazioni per le imprese turistiche nel contesto del Fondo Tematico Turismo Sostenibile.

    La misura di cui si tratta è parte del “Fondo di Fondi Ripresa e Resilienza Italia” di cui all’articolo 8 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, finalizzato, tra l’altro, all'attuazione della linea progettuale “Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (“PNRR”).

    Leggi anche Fondo dei Fondi BEI: agevolazioni per il Turismo.

    In particolare, l'Avviso è volto a rendere noti:

    • l’identità e i riferimenti degli Intermediari Finanziari tramite cui sarà offerto il supporto finanziario a valere sul Fondo; 
    • le modalità e i termini di presentazione delle richieste di supporto finanziario; 
    • l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili a esaurimento, oltre a eventuali specificazioni circa le tipologie di prodotti finanziari disponibili a valere su tali risorse finanziarie.

    Fondo Tematico Turismo: cosa riguarda

    Beneficiari delle risorse del fondo sono:

    • imprese turistiche private, 
    • anche operanti su base di concessioni pubbliche 
    • o nell’ambito di schemi di partenariato pubblico-privato
    • operanti sull'intero territorio nazionale, 
    • con accesso a molteplici prodotti finanziari quali:
      • equity
      • strumenti di quasi-equity
      • finanziamenti a medio/lungo termine.

    I finanziamenti saranno diretti a sostenere interventi di:

    • costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di strutture e infrastrutture turistiche, 
    • nonché a promuovere la transizione verde e digitale del settore, come progetti di:
      • digitalizzazione ed interventi di incentivazione alla mobilità sostenibile legata al turismo.

    Fondo Tematico Turismo: domande di agevolazioni dal 15.03

    Ai sensi dell'art 3 dell'avviso in oggetto, a partire dal 15 marzo 2023, le richieste di finanziamento, complete di:

    • una descrizione dell’investimento e/o progetto 
    • e di una indicazione di fabbisogno finanziario,
    • nonché di ogni altra documentazione indicata nelle apposite schede approntate dagli Intermediari.

    Finanziari, possono essere presentate on line agli Intermediari Finanziari medesimi, tramite seguenti indirizzi web: 

    Collegandosi ai siti web di cui al precedente punto, è possibile reperire tutte le informazioni utili per presentare le richieste di supporto finanziario, e compilare i moduli di presentazione delle medesime.

    Viene specificato che le richieste di supporto finanziario sono valutate tramite istruttoria creditizia e finanziaria dagli Intermediari Finanziari secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6 dell’Avviso del Ministero del turismo, prot. n. 19700/22 del 29 dicembre 2022. 

    Non si prevede la creazione di ordini di graduatoria cronologici e/o di merito, restando l’ammissione al supporto del Fondo Tematico Turismo rimessa alla valutazione degli Intermediari Finanziari 

    La scadenza temporale di presentazione delle proposte progettuali è il 30 giugno 2025, salvo completo assorbimento delle risorse del Fondo Tematico Turismo antecedente a tale data, di cui verrà data opportuna pubblicità. 

    Secondo le modalità esplicitate nei rispettivi siti web, è possibile ricevere chiarimenti dagli Intermediari Finanziari, i quali aggiornano un’apposita sezione dedicata alle risposte alle richieste più frequenti di chiarimenti ad essi pervenute.

    Allegati: