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Trasformazione digitale imprese: domande di aiuti entro il 30.06
PID-Next è il Polo di Innovazione del Sistema Camerale e ha l'obiettivo di supportare la trasformazione digitale delle imprese, in particolare quelle di micro, piccole e medie dimensioni (MPMI).
A tal fine vengono offerti servizi finanziati con contributi pubblici da un minimo del 90% fino al 100% per le micro e piccole imprese – di first assessment e attività di orientamento a cui è possibile accedere attraverso la partecipazione all’avviso pubblico partito in dicembre 2024 e attivo fino al 30 giugno 2025.
Vediamo tutte le regole per partecipare.
PID-Next: che cos’è?
Su PID-Next di Unioncamere le imprese poranno partecipare al progetto, previa presentzione della domanda, che si sviluppa come segue:
- Analisi personalizzata maturità digitale; la prima fase prevede il First Assessment Digitale ovvero un incontro in impresa con un addetto del Polo che svolgerà una prima analisi del livello di maturità digitale e soprattutto degli obbiettivi dell’azienda e dei fabbisogni tecnologici necessari al loro raggiungimento.
- Orientamento e Innovazione: in questa fase le imprese ricevono un report che raccoglie gli esiti del primo incontro e suggerisce i partner con cui l’impresa può proseguire il proprio cammino di digitalizzazione e segnalando eventuali possibilità di finanziamento ulteriori che potrebbero essere utilizzate.
- Opportunità per le Imprese: PID-Next apre la strada al trasferimento tecnologico e accesso a un network di partner pubblici e privati mirato sulle esigenze dell’impresa.
PID-Next: i beneficiari e le domande entro il 30 giugno
L'agevolazione PID-Next rivolta alle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) con sede legale o operativa in Italia prevede una partecipazione all’Avviso pubblico con domande da inviare attraverso la piattaforma restart.infocamere.it a partire dalle ore 10:00 del 16/12/2024, accedendo con SPID/CIE/CNS, e fino a ore 16:00 del 30 giugno 2025.
A tal fine Unioncamere ha pubblicato anche una apposit qui: scaricabile QUI
In data 15 aprile sul sito del suddetto Polo di Unioncamere è stato pubblicato un avviso che appunto informa della proroga al 30 giugno della data entro la quale aderire alla iniziativa e si informa di quanto segue: si autorizza la modifica dell’articolo 4, comma 1 lettera b) dell’Avviso PID NEXT, come di seguito riportata:
“siano regolarmente costituite come impresa e iscritte nel Registro Imprese (si specifica, a tal proposito, che non è sufficiente la sola iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo). Sono ammesse anche le imprese individuali, artigiane e agricole. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo Registro Imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, prima del ricevimento del servizio, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale e il rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581”.Per tutte le ulteirore regole di partecipazione si rimanda al sito del Polo di Innovazione..
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Credito Transizione 5.0: regole attuative
Viene pubblicata la Circolare del 16 agosto del MIMIT e del GSE con tutto ciò che si deve sapere per accedere al credito di imposta transizione 5.0.
In proposito è stato pubblicato in GU n.183 del 6.08.2024 il Decreto 24 luglio 2024 “Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.”
Il decreto interministeriale del 24.07.2024, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
In particolare, sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.
Attenzione al fatto che a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» è accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
Credito d’imposta transizione 5.0: che cos’è
Il credito di imposta transizione 5.0 è contenuto nell'art 38 del Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, convertito in legge n 56/2024 pubblicata in GU n 100 del 30.04.2024.
La norma è stata anche integrata con alcune precisazioni introdotte con il DL n 39 convertito in legge n 67/2024. In particolare, le modifiche introdotte dalla conversione del Dl 39/2024 sono:
- si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025" – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
- viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile;
- viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
- infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.
L'art 38 sulla Transizione 5.0 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.
Viene previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Ai sensi dell'art 4 del dl attuativo sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Nell’ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono, altresì, agevolabili:
- a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni di cui all’articolo 7;
- b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all’articolo 8.
Ai sensi dell'art 5 la riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con
riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.
La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.
Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono
determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati
tracciabili.
Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno
sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta
ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del
progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata
rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello
di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
- a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b)
Credito d’imposta transizione 5.0: gli esclusi
Sono escluse dal beneficio le imprese:
- a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Credito d’imposta transizione 5.0: misura del beneficio
Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui agli articoli da 6 a 8 e della riduzione dei consumi energetici conseguita, alle condizioni previste dall’articolo 9, nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:
- a) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
- b) nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
- c) nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto.
Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’articolo 4, comma 5, il beneficio è aumentato di:
- a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all’articolo 15; b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 3 non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 17.
Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite di cui all’articolo 4, comma 5, il credito d’imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione. La misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio
nazionale o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate. Il credito d’imposta è, in ogni caso, subordinato al completamento del progetto di innovazione, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR
Credito d’imposta transizione 5.0: presenta la domanda
Per l’accesso al beneficio, per il riconoscimento del credito di imposta, pari a 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ferma restando la spesa complessivamente autorizzata e per garantire il monitoraggio delle risorse disponibili, l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:
- il soggetto beneficiario,
- il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento,
- gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare,
- l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18.
La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a).
Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.
A seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente:
- gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’articolo 6 sia degli investimenti di cui all’articolo 7.
A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e in
ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento
contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18.
La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16 nonché della certificazione di cui all’articolo 17.
Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.
Per le regole per le domande leggi anche: Transizione 5.0: pronte le modalità attuative
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Credito transizione 5.0: certificazione sul risparmio energetico
Il Decreto MEF/MIMIT (in bozza) con le regole attuative del Credito transizione 5.0, ora al vaglio della Corte dei Conti contiene tutte le regole operative di questa nuova agevolazione introdotta dall'art 38 del DL n. 19/2024 e ritoccato dal DL n 69/2024 convertito in legge n 67/2024.
Vediamo l'art 15 necessaria certificazione sul risparmi energetico, specificando che il testo del DL rispetto alla prima versione ha meglio specificato i requisiti dei certificatori
Leggi anche: Credito Transizione 5.0: le regole attuative.
Credito transizione 5.0: certificazione risparmio energetico
L'art 15 del DL MEF/MIMIT specifica che la riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:
- a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
- b) ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione
riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex
ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.
Le certificazioni tecniche attestano altresì il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7 commi da 1 a 4 per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Le certificazioni tecniche sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto.
Credito transizione 5.0: i certificatori
Sempre lo stesso art 15 prevede che sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
- a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nella seziona A dell’albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.
Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti certificatori sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata
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Fondi per le PMI della cultura: via alle domande dall’11 maggio
La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura con avviso dell'11 aprile 2023, informa dell’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di:
- micro e piccole imprese,
- enti del terzo settore
- e organizzazioni profit e no profit,
- operanti nei settori culturali e creativi
per promuovere l’innovazione e la progettazione ecocompatibile.
In particolare, viene specificato che l'iniziativa rientra nell’ambito del PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, per cui sono stati stanziati complessivamente 155 milioni di euro.
Di questo budget totale, 20 milioni di euro è la cifra investita per questo secondo avviso pubblico, dedicato nello specifico al Sub-Investimento 3.3.4 “Promuovere l’innovazione e l’eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare e orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente e del clima”, ovvero all’Azione B2.
Sulla prima finestra di fondi leggi anche: Fondo perduto PMI culturali: domande da oggi 3.11
Fondi PMI ed enti della cultura: i beneficiari
L’avviso pubblico ha come obiettivo quello di fornire supporto ai settori culturali e creativi, attraverso contributi finanziari, per realizzare attività, progetti o prodotti volti a contribuire all’azione per il clima, coniugando design e sostenibilità, orientando il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti della natura e dell’ambiente.
I soggetti attuatori sono:
1) le micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del Codice civile;
2) le associazioni riconosciute e non riconosciute;
3) le fondazioni;
4) le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit; 5) gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. Tutti i soggetti così individuati devono risultare costituiti al 31/12/2021.
Fondi PMI ed enti della culturale attività interessate
Gli ambiti di attività sono i seguenti:
- musica;
- audiovisivo e radio (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
- moda;
- architettura e design;
- arti visive (inclusa fotografia); spettacolo dal vivo e festival;
- patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei);
- artigianato artistico; editoria, libri e letteratura;
- area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).
Gli interventi sono finalizzati:
- alla realizzazione di attività, progetti o prodotti improntati sull’eco-design e sulla sostenibilità, anche finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico verso tematiche ambientali;
- all’ideazione di strumenti e soluzioni per la realizzazione di eventi, attività e servizi culturali a basso impatto ambientale;
- alla realizzazione di azioni di pianificazione strategica, organizzativa ed operativa per la redazione e attuazione di piani di sviluppo di governance e di misurazione degli impatti ambientali, ivi compresi programmi di efficienza energetica;
- alla realizzazione di prodotti culturali con una forte componente educativa e didattica finalizzati alla sensibilizzazione del rispetto dell’ambiente;
- alla realizzazione di attività di sviluppo e prototipazione sperimentale, finalizzate all’ecodesign dei prodotti e al recupero, riuso, riciclo di prodotti.
Tutte le istanze pervenute, in regola con i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico, saranno prese in esame, valutate e ammesse a finanziamento secondo una graduatoria di merito.
Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, la Direzione Generale Creatività Contemporanea si avvale del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.a
Fondi PMI ed enti della culturale presenta la domanda
Come indicato dall’avviso pubblico, la proposta potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 dell’11 maggio 2023 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 12 luglio 2023 esclusivamente attraverso il sito www.invitalia.it
Per ulteriori informazioni è possibile è possibile accedere al sito: https://www.invitalia.it/contatti o contattare il numero verde 848.886.886
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PNRR e Ministero dell’ambiente: le istruzioni per comunicare via mail
Con un comunicato stampa il Ministero dell'ambiente comunica l'attivazione di una casella di posta elettronica preposta ai quesiti sul PNRR di sua competenza.
In particolare, il seguente indirizzo: [email protected] deve essere utilizzato per:
- la ricezione dei quesiti relativi alle misure PNRR per richieste di informazioni o di supporto,
- da parte di soggetti attuatori o beneficiari (come, ad esempio, amministrazioni pubbliche e imprese coinvolte, a vario titolo, nell’attuazione di un intervento PNRR).
Nell’e-mail occorrerà indicare ogni riferimento utile per la gestione del quesito.
Più precisamente, la e-mail dovrà necessariamente rispettare, a pena di irricevibilità, i seguenti requisiti:
- l’oggetto dovrà necessariamente contenere il riferimento alla misura PNRR, identificata mediante codice misura, numero investimento e denominazione (ad es: M2C2 I1.4, – Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare);
- il corpo dovrà necessariamente contenere:
- i dati per identificare il soggetto che presenta il quesito (ragione sociale e P.IVA/C.F.);
- se pertinente, lo specifico riferimento al progetto presentato o approvato, o alla domanda presentata, comprensivo del n. protocollo o del codice fornito dalla piattaforma al momento della presentazione della domanda;
- il quesito con chiara esposizione della questione e, se pertinenti, specifici riferimenti ad articoli di legge, del bando, ecc.;
- eventuale riferimento a quesiti inviati in precedenza.
Attenzione al fatto che il soggetto che pone il quesito è consigliato che fornisca un recapito telefonico da poter utilizzare nel caso il Ministero abbia la necessità di interagire con il richiedente.
La casella postale dedicata ai quesiti PNRR deve essere utilizzata esclusivamente:
- dai Soggetti attuatori
- o Soggetti beneficiari di fondi PNRR
- o da coloro che hanno presentato o intendono rispondere a un Bando o Avviso PNRR.
Non saranno prese in carico:
- e-mail che non contengano tutte le informazioni richieste;
- domande poste con modalità diverse a quelle indicate.
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Colonnine di ricarica: agevolazioni per imprese che le installano
Viene pubblicato in GU n 36 del 13 febbraio il decreto 12 gennaio del Ministero dell'ambiente con criteri e modalità di concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultra-fast da realizzare nei centri urbani.
Attenzione al fatto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè entro 30 giorni dal 14 febbraio 2023, il Ministero individua:
- il soggetto gestore,
- definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio,
- i requisiti dei soggetti beneficiari,
- le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi,
- nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'investimento in conformità alle disposizioni in materia di PNRR.
Leggi anche Colonnine di ricarica: 21mila stazioni in tutta Italia, vediamo dove
Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: i beneficiari
Il decreto prevede che, al fine di garantire la necessaria esperienza e affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle infrastrutture nel tempo, accedono alle agevolazioni le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza e che sono stati selezionati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto.
In particolare, le risorse sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.
Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorieFondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: le risorse
Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR e sono ripartite annualmente come di seguito:
- a) anno 2023: 127.116.925 euro;
- b) anno 2024: 127.116.925 euro;
- c) anno 2025: 98.925.775 euro.
Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: spese ammissibili
Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, per:
- a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per infrastruttura di ricarica;
- b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera a);
- c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a).
Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40 per cento delle spese ammissibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per iascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.
I soggetti beneficiari non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.
Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: procedura di ammissione
Per avere accesso alla agevolazione, il decreto prevede che le risorse sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.
Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15.I soggetti beneficiari indicano nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:
a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25 per cento e non superiore al 50 per cento;
b) il numero di infrastrutture di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati nell'allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto.
Allegati:
I soggetti beneficiari presentano l'istanza di ammissione nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 15 ossia in base al decreto attuativo da emanare entro l'11 marzo 2023