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Codice degli incentivi: ciclo di vita degli aiuti alle imprese
Il CdM n 101 del 21 ottobre ha approvato tra gli altri un Dlgs in via provvisoria con il Codice degli incentivi.
Nel dettaglio il testo attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire:
- programmazione,
- progettazione,
- attuazione,
- pubblicità e valutazione dei risultati.
Vediamo ulteriori dettagli dal comunicato stampa del Governo.
Decreto incentivi: testo approvato il 21 ottobre
Il Consiglio dei Ministri del 21 ottobre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, introduce il Codice degli incentivi.
Il testo, come sintetizza il comunicato stampa dello stesso Governo, è volto a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali, e a semplificare le procedure e la relativa strumentazione tecnica.L’adozione del Codice degli incentivi consente di superare la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico, che anche la Commissione europea ha sostenuto, inserendo la riforma nell’ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Re-Power Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo.
Il testo attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.
Si giugne alla centralità degli strumenti digitali, a partire dal “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e dalla piattaforma telematica “incentivi.gov.it” – entrambi in capo al Ministero delle imprese e del Made in Italy – che saranno potenziati.Inoltre, si provvede alla standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi.
In proposito si prevedono disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un “bando-tipo” in materia di incentivi alle imprese.
Si introducono anche strumenti di programmazione dell’intervento pubblico in funzione dei risultati.La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell’intero ciclo di vita dell’agevolazione.
A tal fine sarà istituito presso il Ministero il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome.
Si prevede, infine, una disciplina che regola le cause di esclusione all’accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.Codice degli incentivi: la valutazione degli incentivi
Con l'art 22 della bozza del Codice degli incentivi si prevede che al fine di assicurare un processo decisionale basato sulle evidenze, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono assistite da un sistema di valutazione operante lungo il ciclo di vita degli incentivi, comprensivo delle attività di:
- valutazione ex ante,
- valutazione in itinere
- valutazione ex post.
La valutazione ex ante è realizzata in sede di progettazione di un nuovo incentivo, allo scopo di identificare le iniziative più adeguate a realizzare un sostegno pubblico efficace e coerente con la strategia di crescita definita a livello nazionale ed europeo e di ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie dedicate. A tal fine, i progetti di legge istitutivi di nuovi incentivi ovvero i progetti di nuovi incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili sulla base delle disposizioni di legge vigenti sono accompagnati da una illustrazione recante indicazioni rispetto al contesto e agli obiettivi di riferimento.
Per lo svolgimento delle attività di valutazione ex ante, tra i servizi del sistema incentivi Italia sono rese disponibili, ai sensi dell’articolo 3, apposite funzionalità, atte ad agevolare l’elaborazione di analisi mirate, nonché attività di monitoraggio, anche al fine di individuare analoghi incentivi e possibili sinergie tra le programmazioni.
La valutazione in itinere analizza evidenze preliminari sui risultati di un incentivo programmato e i primi segnali di allineamento o disallineamento rispetto agli obiettivi e all’impatto atteso, dovuti a fattori interni ovvero esogeni ed imputabili all’evoluzione del contesto socioeconomico di riferimento, consentendo alle amministrazioni responsabili di verificare l’eventuale opportunità di revisione di quanto programmato o delle modalità di azione
dell’incentivo.
La valutazione ex post è diretta a verificare la capacità degli incentivi di determinare risultati in linea con gli obiettivi definiti nell’originario programma di intervento o alle sue eventuali modificazioni, agevolando una successiva migliore qualità della programmazione e dell’attuazione da parte delle amministrazioni responsabili.
La valutazione in itinere e la valutazione ex post sono effettuate secondo un piano di valutazione, redatto sulla base dei seguenti criteri:
- a) il piano di valutazione è predisposto da ciascuna amministrazione responsabile per la definizione degli incentivi che intende sottoporre a specifica valutazione, selezionati secondo i seguenti principi guida:
- 1) proporzionalità e rilevanza, con un approccio mirato rispetto alle caratteristiche di ciascun incentivo e con concentrazione delle attività di valutazione sugli incentivi che, tenuto conto anche della dotazione finanziaria e della durata nel tempo, hanno un potenziale maggiore impatto sociale, economico o ambientale o risultano di particolare rilevanza conoscitiva;
- 2) coordinamento e ottimizzazione delle valutazioni, concentrando le risorse su incentivi che presentano caratteri di innovazione rispetto agli obiettivi o alle modalità di azione ed evitando di rinnovare lo sforzo amministrativo rispetto alla valutazione di incentivi cui, sulla base della specifica disciplina di riferimento, anche europea, sono già associati sistemi di valutazione o per i quali sono state già realizzate valutazioni di adeguato contenuto conoscitivo, ivi incluse quelle realizzate autonomamente da riconosciuti centri di ricerca;
- b) il piano di valutazione individua le modalità di svolgimento delle attività valutative, ivi inclusi la governance del piano, gli ambiti di valutazione, le domande valutative, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, le modalità di raccolta dei dati, il calendario previsto per la valutazione, la descrizione dell’organismo, interno o esterno indipendente, che svolge la valutazione, il coinvolgimento delle parti economiche e sociali, le eventuali modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione, oltre alla pubblicazione di cui al comma 8;
- c) oggetto di valutazione sono singoli incentivi ovvero, qualora utile e pertinente, un insieme di incentivi accomunati da legami settoriali o territoriali o, comunque, strategici;
- d) la valutazione è svolta relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza. La valutazione si estende, inoltre, ad ambiti trasversali, quali inclusività, non discriminazione e sostenibilità ambientale.
Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell’ambito dei bandi. Gli incentivi non inclusi nel piano di valutazione sono, comunque, oggetto di monitoraggio dei risultati sulla base delle disposizioni dei predetti bandi.
Ferma restando l’illustrazione di sintesi degli esiti delle valutazioni effettuate e le indicazioni sul piano di valutazione previste nell’ambito del Programma degli incentivi ai sensi dell’articolo 4, comma 4, al fine di favorire la maggiore diffusione delle risultanze, gli esiti delle valutazioni in itinere ed ex post sono pubblicati nel sistema Incentivi Italia ed acquisiti nell’ambito della relazione prevista dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attività di valutazione è operata nell’ambito dell’attività di programmazione degli incentivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d)
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Credito transizione 5.0: certificazione sul risparmio energetico
Il Decreto MEF/MIMIT (in bozza) con le regole attuative del Credito transizione 5.0, ora al vaglio della Corte dei Conti contiene tutte le regole operative di questa nuova agevolazione introdotta dall'art 38 del DL n. 19/2024 e ritoccato dal DL n 69/2024 convertito in legge n 67/2024.
Vediamo l'art 15 necessaria certificazione sul risparmi energetico, specificando che il testo del DL rispetto alla prima versione ha meglio specificato i requisiti dei certificatori
Leggi anche: Credito Transizione 5.0: le regole attuative.
Credito transizione 5.0: certificazione risparmio energetico
L'art 15 del DL MEF/MIMIT specifica che la riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:
- a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
- b) ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione
riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex
ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.
Le certificazioni tecniche attestano altresì il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7 commi da 1 a 4 per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Le certificazioni tecniche sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto.
Credito transizione 5.0: i certificatori
Sempre lo stesso art 15 prevede che sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
- a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nella seziona A dell’albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.
Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti certificatori sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata
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Agevolazioni per ricerca, sviluppo e innovazione: i bandi del MIMIT
Il MIMIT con un comunicato dell'8 novembre informa della pubblicazione di tre bandi nazionali relativi ai partenariati europei "Horizon", che sostengono progetti di ricerca, sviluppo e innovazione su:
- transizione verso l'energia pulita,
- città sostenibili,
- gestione delle risorse idriche.
Le misure, promosse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono rivolte ad imprese, centri di ricerca o organismi di ricerca associati ad imprese. Le risorse a disposizione sono complessivamente pari a 35 milioni di euro.
Bandi MIMIT con partenariato Horizon per le imprese: sintesi delle regole
Il bando "Driving Urban Transitions" (DUT) sostiene iniziative per rispondere alle principali sfide legate allo sviluppo urbanistico e sostenibile delle città, al miglioramento della qualità della vita e della mobilità nei centri urbani. L’iniziativa si rivolge a:
- imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, comprese quelle artigiane;
- imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- centri di ricerca.
Le scadenze sono il 21 novembre (ore 13) per l'invio delle pre-proposal e il 30 aprile 2024 per le proposte definitive.
Il bando "Clean Energy Transition" (CETP) finanzia progetti che supportino la transizione verso l’utilizzo delle energie pulite e agevolino il raggiungimento della neutralità climatica dell’Europa entro il 2050.
Le pre-proposal vanno presentate entro il 22 novembre 2023 (ore 14), mentre per le proposte definitive ci sarà tempo fino al 27 marzo 2024.
Il bando "Water4All" supporta progetti che aiutino a gestire le risorse idriche nel lungo periodo e contribuiscano a sviluppare strumenti e soluzioni per l’integrazione dei servizi degli ecosistemi.
I termini per la presentazione delle domande scadono il 13 novembre 2023 (ore 15) per le pre-proposal e il 29 aprile 2024 per le proposte definitive.
Per i bandi Water4Alla e Clean Energy Transition beneficiari sono:
- imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriale, commerciale, di trasporto o ausiliare delle precedenti
- imprese artigiane
- imprese agro-industriali
- Università, Centri di Ricerca e Organismi di Ricerca.
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PNRR: che cos’è il principio DNSH?
Il Ministero dell'ambiente con una nota ha specificato il significato del principio DNSH relativo alla applicazione dei finanziamenti da PNRR.
Nel dettaglio, il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente DNSH, cioè “Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.
A questo scopo specifica il MISE, è nato il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, che dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.
Con la Tassonomia delle attività economiche sostenibili si introduce una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali.
In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
- all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: – conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; – l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; – lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
- alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.
Come specificato dalle FAQ sul DNSH sul sito di Italia Domani relativo al PNRR non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo all'ambiente (ad es, l’assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari) pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH.
Accedi da qui alla sezione FAQ con tutti i chiarimenti sul principio in oggetto.
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Fondi per le PMI della cultura: via alle domande dall’11 maggio
La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura con avviso dell'11 aprile 2023, informa dell’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di:
- micro e piccole imprese,
- enti del terzo settore
- e organizzazioni profit e no profit,
- operanti nei settori culturali e creativi
per promuovere l’innovazione e la progettazione ecocompatibile.
In particolare, viene specificato che l'iniziativa rientra nell’ambito del PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, per cui sono stati stanziati complessivamente 155 milioni di euro.
Di questo budget totale, 20 milioni di euro è la cifra investita per questo secondo avviso pubblico, dedicato nello specifico al Sub-Investimento 3.3.4 “Promuovere l’innovazione e l’eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare e orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente e del clima”, ovvero all’Azione B2.
Sulla prima finestra di fondi leggi anche: Fondo perduto PMI culturali: domande da oggi 3.11
Fondi PMI ed enti della cultura: i beneficiari
L’avviso pubblico ha come obiettivo quello di fornire supporto ai settori culturali e creativi, attraverso contributi finanziari, per realizzare attività, progetti o prodotti volti a contribuire all’azione per il clima, coniugando design e sostenibilità, orientando il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti della natura e dell’ambiente.
I soggetti attuatori sono:
1) le micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del Codice civile;
2) le associazioni riconosciute e non riconosciute;
3) le fondazioni;
4) le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit; 5) gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. Tutti i soggetti così individuati devono risultare costituiti al 31/12/2021.
Fondi PMI ed enti della culturale attività interessate
Gli ambiti di attività sono i seguenti:
- musica;
- audiovisivo e radio (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
- moda;
- architettura e design;
- arti visive (inclusa fotografia); spettacolo dal vivo e festival;
- patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei);
- artigianato artistico; editoria, libri e letteratura;
- area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).
Gli interventi sono finalizzati:
- alla realizzazione di attività, progetti o prodotti improntati sull’eco-design e sulla sostenibilità, anche finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico verso tematiche ambientali;
- all’ideazione di strumenti e soluzioni per la realizzazione di eventi, attività e servizi culturali a basso impatto ambientale;
- alla realizzazione di azioni di pianificazione strategica, organizzativa ed operativa per la redazione e attuazione di piani di sviluppo di governance e di misurazione degli impatti ambientali, ivi compresi programmi di efficienza energetica;
- alla realizzazione di prodotti culturali con una forte componente educativa e didattica finalizzati alla sensibilizzazione del rispetto dell’ambiente;
- alla realizzazione di attività di sviluppo e prototipazione sperimentale, finalizzate all’ecodesign dei prodotti e al recupero, riuso, riciclo di prodotti.
Tutte le istanze pervenute, in regola con i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico, saranno prese in esame, valutate e ammesse a finanziamento secondo una graduatoria di merito.
Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, la Direzione Generale Creatività Contemporanea si avvale del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.a
Fondi PMI ed enti della culturale presenta la domanda
Come indicato dall’avviso pubblico, la proposta potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 dell’11 maggio 2023 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 12 luglio 2023 esclusivamente attraverso il sito www.invitalia.it
Per ulteriori informazioni è possibile è possibile accedere al sito: https://www.invitalia.it/contatti o contattare il numero verde 848.886.886
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Incentivo assunzioni dottori di ricerca nel decreto PNRR
Il decreto PNRR approvato in bozza dal Governo la scorsa settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale DL 13 del 24.2.2023.
All'art. 26, tra le Disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca, viene previsto un esonero contributivo riservato a dottori e assegnisti di ricerca , esclusivamente a favore delle imprese che hanno finanziato l’attivazione di un dottorato innovativo finanziato dal PNRR e che poi assumono a tempo indeterminato il personale in possesso del titolo.
La misura viene finanziata nell'ambito dell’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un fondo di 150 milioni per il periodo 2024 2026.
Esonero contributivo dottori di ricerca PNRR
L'agevolazione consiste nello sgravio contributivo:
- nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua,
- riparametrato e applicato su base mensile, per 24 mesi
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL .
Resta inalterata l'aliquota di computo ai fini pensionistici.
Rispetto alla bozza governativa è stato espunto il riferimento allo sgravio per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro stabile – art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della L. 205/2017 innalzato al 100% dalla legge di bilancio 2023.
Le aziende avrebbero la possibilità di accedere a due assunzioni agevolate per ciascuna borsa di studio finanziata e sempre nel limite del regime "de minimis "
Beneficiari, come detto, sono :
- dottori di ricerca
- personale qualificato a norma degli articoli 22 e 24 della legge 240 2010 sul reclutamento universitario , ovvero assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato.
Per ulteriori dettagli operativi si deve attendere l'emanazione di un decreto ministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 13-2023, in teoria entro il 22 maggio 2023.
L'obiettivo è quello di ampliare la ricerca e di favorire il trasferimento del know-how scientificamente e tecnologicamente elevato alle imprese . In questo senso sono previste dal Ministero della ricerca ulteriori misure come
- eventi informativi sul territorio per diffondere le informazioni sulle potenzialità di questi aspetti del PNRR
- possibilità di ampliare anche l'accesso a reti di PMI
- coinvolgimento degli atenei per un maggiore scambio con il tessuto produttivo dei territori per favorire le assunzioni di personale altamente qualificato
- possibilità per gli atenei di destinare parte dei fondi dei progetti di ricerca del PNRR anche alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente .
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Stato di attuazione del PNRR: traguardi e obiettivi nel dossier della Camera
Pubblicato il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati, aggiornato all'11 aprile 2023, sullo stato di attuazione del PNRR.
Nel Dossier che qui alleghiamo, viene infatti proposta una tabella che illustra lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR per i quali sono previsti traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2023.
Nel primo semestre 2023 sono previsti 27 interventi, 8 inerenti a 91 Riforme e 19 relativi ad altrettanti Investimenti.
Dei 27 traguardi e obiettivi, più in dettaglio, 15 riguardano interventi da concludersi entro il 30 giugno 2023, mentre 12 afferiscono a interventi da realizzare entro il 31 marzo 2023.
I traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2023, unitamente alle Riforme e agli Investimenti cui afferiscono, sono così ripartiti tra le 6 Missioni nelle quali il PNRR italiano si articola:
I 45 traguardi e obiettivi da conseguire nel primo semestre 2022 riguardano le seguenti Missioni:
- Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Missione 4 – Istruzione e ricerca
- Missione 5 – Inclusione e coesione
- Missione 6 – Salute
La tabella è composta da cinque colonne:
- la prima colonna (“Investimento/Riforma”) riporta la denominazione dell’intervento (investimento o riforma) e indica la Missione e la Componente in cui esso si colloca all’interno del PNRR;
- la seconda colonna (“Amministrazione titolare”) indica l’amministrazione titolare dell’intervento;
- la terza colonna (“Intervento”) espone, in modo sintetico, i contenuti e le caratteristiche dell’intervento, nonché le sue finalità complessive;
- la quarta colonna (“Traguardo/Obiettivo”) indica i traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, descrivendone brevemente gli elementi essenziali. Sono riportati, inoltre, eventuali elementi relativi a traguardi/obiettivi il cui conseguimento era previsto, nell’ambito del medesimo intervento, nei semestri precedenti;
- la quinta colonna (“Attuazione”) fornisce informazioni sui
provvedimenti attuativi adottati, riconducibili ai vari traguardi/obiettivi,
reperibili (alla data dell’11 aprile 2023) dalla Gazzetta ufficiale, dal sito
internet italiadomani.gov.it e dai siti istituzionali del Governo e dei
Ministeri, nonché dalle relazioni della Corte dei conti sullo stato di
attuazione del Piano.