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Codice degli incentivi: ciclo di vita degli aiuti alle imprese
Il CdM n 101 del 21 ottobre ha approvato tra gli altri un Dlgs in via provvisoria con il Codice degli incentivi.
Nel dettaglio il testo attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire:
- programmazione,
- progettazione,
- attuazione,
- pubblicità e valutazione dei risultati.
Vediamo ulteriori dettagli dal comunicato stampa del Governo.
Decreto incentivi: testo approvato il 21 ottobre
Il Consiglio dei Ministri del 21 ottobre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, introduce il Codice degli incentivi.
Il testo, come sintetizza il comunicato stampa dello stesso Governo, è volto a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali, e a semplificare le procedure e la relativa strumentazione tecnica.L’adozione del Codice degli incentivi consente di superare la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico, che anche la Commissione europea ha sostenuto, inserendo la riforma nell’ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Re-Power Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo.
Il testo attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.
Si giugne alla centralità degli strumenti digitali, a partire dal “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e dalla piattaforma telematica “incentivi.gov.it” – entrambi in capo al Ministero delle imprese e del Made in Italy – che saranno potenziati.Inoltre, si provvede alla standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi.
In proposito si prevedono disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un “bando-tipo” in materia di incentivi alle imprese.
Si introducono anche strumenti di programmazione dell’intervento pubblico in funzione dei risultati.La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell’intero ciclo di vita dell’agevolazione.
A tal fine sarà istituito presso il Ministero il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome.
Si prevede, infine, una disciplina che regola le cause di esclusione all’accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.Codice degli incentivi: la valutazione degli incentivi
Con l'art 22 della bozza del Codice degli incentivi si prevede che al fine di assicurare un processo decisionale basato sulle evidenze, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono assistite da un sistema di valutazione operante lungo il ciclo di vita degli incentivi, comprensivo delle attività di:
- valutazione ex ante,
- valutazione in itinere
- valutazione ex post.
La valutazione ex ante è realizzata in sede di progettazione di un nuovo incentivo, allo scopo di identificare le iniziative più adeguate a realizzare un sostegno pubblico efficace e coerente con la strategia di crescita definita a livello nazionale ed europeo e di ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie dedicate. A tal fine, i progetti di legge istitutivi di nuovi incentivi ovvero i progetti di nuovi incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili sulla base delle disposizioni di legge vigenti sono accompagnati da una illustrazione recante indicazioni rispetto al contesto e agli obiettivi di riferimento.
Per lo svolgimento delle attività di valutazione ex ante, tra i servizi del sistema incentivi Italia sono rese disponibili, ai sensi dell’articolo 3, apposite funzionalità, atte ad agevolare l’elaborazione di analisi mirate, nonché attività di monitoraggio, anche al fine di individuare analoghi incentivi e possibili sinergie tra le programmazioni.
La valutazione in itinere analizza evidenze preliminari sui risultati di un incentivo programmato e i primi segnali di allineamento o disallineamento rispetto agli obiettivi e all’impatto atteso, dovuti a fattori interni ovvero esogeni ed imputabili all’evoluzione del contesto socioeconomico di riferimento, consentendo alle amministrazioni responsabili di verificare l’eventuale opportunità di revisione di quanto programmato o delle modalità di azione
dell’incentivo.
La valutazione ex post è diretta a verificare la capacità degli incentivi di determinare risultati in linea con gli obiettivi definiti nell’originario programma di intervento o alle sue eventuali modificazioni, agevolando una successiva migliore qualità della programmazione e dell’attuazione da parte delle amministrazioni responsabili.
La valutazione in itinere e la valutazione ex post sono effettuate secondo un piano di valutazione, redatto sulla base dei seguenti criteri:
- a) il piano di valutazione è predisposto da ciascuna amministrazione responsabile per la definizione degli incentivi che intende sottoporre a specifica valutazione, selezionati secondo i seguenti principi guida:
- 1) proporzionalità e rilevanza, con un approccio mirato rispetto alle caratteristiche di ciascun incentivo e con concentrazione delle attività di valutazione sugli incentivi che, tenuto conto anche della dotazione finanziaria e della durata nel tempo, hanno un potenziale maggiore impatto sociale, economico o ambientale o risultano di particolare rilevanza conoscitiva;
- 2) coordinamento e ottimizzazione delle valutazioni, concentrando le risorse su incentivi che presentano caratteri di innovazione rispetto agli obiettivi o alle modalità di azione ed evitando di rinnovare lo sforzo amministrativo rispetto alla valutazione di incentivi cui, sulla base della specifica disciplina di riferimento, anche europea, sono già associati sistemi di valutazione o per i quali sono state già realizzate valutazioni di adeguato contenuto conoscitivo, ivi incluse quelle realizzate autonomamente da riconosciuti centri di ricerca;
- b) il piano di valutazione individua le modalità di svolgimento delle attività valutative, ivi inclusi la governance del piano, gli ambiti di valutazione, le domande valutative, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, le modalità di raccolta dei dati, il calendario previsto per la valutazione, la descrizione dell’organismo, interno o esterno indipendente, che svolge la valutazione, il coinvolgimento delle parti economiche e sociali, le eventuali modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione, oltre alla pubblicazione di cui al comma 8;
- c) oggetto di valutazione sono singoli incentivi ovvero, qualora utile e pertinente, un insieme di incentivi accomunati da legami settoriali o territoriali o, comunque, strategici;
- d) la valutazione è svolta relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza. La valutazione si estende, inoltre, ad ambiti trasversali, quali inclusività, non discriminazione e sostenibilità ambientale.
Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell’ambito dei bandi. Gli incentivi non inclusi nel piano di valutazione sono, comunque, oggetto di monitoraggio dei risultati sulla base delle disposizioni dei predetti bandi.
Ferma restando l’illustrazione di sintesi degli esiti delle valutazioni effettuate e le indicazioni sul piano di valutazione previste nell’ambito del Programma degli incentivi ai sensi dell’articolo 4, comma 4, al fine di favorire la maggiore diffusione delle risultanze, gli esiti delle valutazioni in itinere ed ex post sono pubblicati nel sistema Incentivi Italia ed acquisiti nell’ambito della relazione prevista dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attività di valutazione è operata nell’ambito dell’attività di programmazione degli incentivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d)
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Credito transizione 5.0: certificazione sul risparmio energetico
Il Decreto MEF/MIMIT (in bozza) con le regole attuative del Credito transizione 5.0, ora al vaglio della Corte dei Conti contiene tutte le regole operative di questa nuova agevolazione introdotta dall'art 38 del DL n. 19/2024 e ritoccato dal DL n 69/2024 convertito in legge n 67/2024.
Vediamo l'art 15 necessaria certificazione sul risparmi energetico, specificando che il testo del DL rispetto alla prima versione ha meglio specificato i requisiti dei certificatori
Leggi anche: Credito Transizione 5.0: le regole attuative.
Credito transizione 5.0: certificazione risparmio energetico
L'art 15 del DL MEF/MIMIT specifica che la riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:
- a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
- b) ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione
riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex
ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.
Le certificazioni tecniche attestano altresì il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7 commi da 1 a 4 per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Le certificazioni tecniche sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto.
Credito transizione 5.0: i certificatori
Sempre lo stesso art 15 prevede che sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
- a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nella seziona A dell’albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.
Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti certificatori sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata
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Il Decreto PNRR 2024 diventa legge: ecco il testo coordinato
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.04.2024 SO n. 19, la Legge del 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del Decreto PNRR (decreto legge del 02.03.2024 n. 19) contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in vigore dal 2 marzo 2024.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e, a norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (dal 1° maggio 2024).
Diverse sono le disposizioni contenute e tra queste spicca il nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 in relazione al piano transizione 5.0.
Credito d'imposta Transizione 5.0
Viene riconosciuto un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, la norma in esame rinvia ai beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con la condizione che, tramite gli stessi investimenti agevolabili si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
- del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura del suddetto credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%);
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità attuative con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Altre misure contenute nel decreto PNRR in materia di lavoro
In breve sintesi alcune delle altre disposizioni contenute nel decreto PNRR, il capo VIII contiene disposizioni urgenti in materia di lavoro, quali l'introduzione:
- di misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
Si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori); - di misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
- di misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dell’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
- di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
- della patente a crediti nel settore edile. Si tratta di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.
A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale, sono tenuti al possesso della c.d patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal citato D.Lgs. n. 81 del 2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF). Tale condizione non si applica ai soggetti per i quali la normativa vigente non prevede il suddetto istituto (si ricorda che quest’ultimo non concerne i lavoratori autonomi);
- avvenuta designazione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
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PNRR: che cos’è il principio DNSH?
Il Ministero dell'ambiente con una nota ha specificato il significato del principio DNSH relativo alla applicazione dei finanziamenti da PNRR.
Nel dettaglio, il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente DNSH, cioè “Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.
A questo scopo specifica il MISE, è nato il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, che dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.
Con la Tassonomia delle attività economiche sostenibili si introduce una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali.
In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
- all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: – conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; – l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; – lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
- alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.
Come specificato dalle FAQ sul DNSH sul sito di Italia Domani relativo al PNRR non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo all'ambiente (ad es, l’assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari) pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH.
Accedi da qui alla sezione FAQ con tutti i chiarimenti sul principio in oggetto.
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PNRR e Ministero dell’ambiente: le istruzioni per comunicare via mail
Con un comunicato stampa il Ministero dell'ambiente comunica l'attivazione di una casella di posta elettronica preposta ai quesiti sul PNRR di sua competenza.
In particolare, il seguente indirizzo: [email protected] deve essere utilizzato per:
- la ricezione dei quesiti relativi alle misure PNRR per richieste di informazioni o di supporto,
- da parte di soggetti attuatori o beneficiari (come, ad esempio, amministrazioni pubbliche e imprese coinvolte, a vario titolo, nell’attuazione di un intervento PNRR).
Nell’e-mail occorrerà indicare ogni riferimento utile per la gestione del quesito.
Più precisamente, la e-mail dovrà necessariamente rispettare, a pena di irricevibilità, i seguenti requisiti:
- l’oggetto dovrà necessariamente contenere il riferimento alla misura PNRR, identificata mediante codice misura, numero investimento e denominazione (ad es: M2C2 I1.4, – Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare);
- il corpo dovrà necessariamente contenere:
- i dati per identificare il soggetto che presenta il quesito (ragione sociale e P.IVA/C.F.);
- se pertinente, lo specifico riferimento al progetto presentato o approvato, o alla domanda presentata, comprensivo del n. protocollo o del codice fornito dalla piattaforma al momento della presentazione della domanda;
- il quesito con chiara esposizione della questione e, se pertinenti, specifici riferimenti ad articoli di legge, del bando, ecc.;
- eventuale riferimento a quesiti inviati in precedenza.
Attenzione al fatto che il soggetto che pone il quesito è consigliato che fornisca un recapito telefonico da poter utilizzare nel caso il Ministero abbia la necessità di interagire con il richiedente.
La casella postale dedicata ai quesiti PNRR deve essere utilizzata esclusivamente:
- dai Soggetti attuatori
- o Soggetti beneficiari di fondi PNRR
- o da coloro che hanno presentato o intendono rispondere a un Bando o Avviso PNRR.
Non saranno prese in carico:
- e-mail che non contengano tutte le informazioni richieste;
- domande poste con modalità diverse a quelle indicate.
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Italia Domani: il portale dedicato al PNRR
Italia Domani è il portale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.
Ricordiamo che la principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che:
- ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026,
- e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).
L’Italia integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi.
Il portale consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute in modo che i cittadini potranno controllare e monitorare le informazioni relative alla realizzazione del Piano stesso.

Il portale si compone di varie sezioni consultabili dal MENU in alto tramite le quali si può scaricare il testo integrale del Piano e molti altri documenti di approfondimento utili a comprendere le singole sezioni e gli interventi rivolti alla crescita dell'economia del paese.
In ogni sezione oltre alle risorse stanziate in totale per quella sezione vengono riportati i dettagli degli interventi.
Si evidenzia che con il DL n. 13 del 24 febbraio 2023 si aggiorna la governance del Piano introducendo disposizioni in materia di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo.
Visita il nostro dossier Next Generation e Recovery Found
Italia Domani: “Priorità Trasversali”
Accedendo alla sezione “Priorità Trasversali”, è possibile navigare fra le principali misure che hanno impatto:
- sui giovani, le linee di intervento di ciascuna Missione che favoriscono le opportunità per il futuro dei giovani
- sulla parità di genere, al fine di garantire con riforme, istruzione e investimenti le stesse opportunità economiche e sociali tra uomini e donne in un'ottica di gender mainstreaming.
- sulla riduzione dei divari territoriali, al fine di colmare il divario di cittadinanza valorizzando il potenziale del Sud e rafforzando i servizi sociali territoriali per il sostegno alle persone disabili e anziane.
Clicca qui per accedere a Italia Domani.
Italia Domani: “Missioni”
La sezione “Missioni” illustra i principali interventi di cui si compone il PNRR, in totale sono 6.
Clicca su ogni Missione per accedere direttamente al dettaglio della misura:
- Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile
- Missione 4: Istruzione e ricerca
- Missione 5: Inclusione e coesione
- Missione 6: Salute
Italia Domani: “Riforme”
La sezione “Riforme” illustra i contenuti, gli obiettivi e le tempistiche previste per le riforme.
Le riforme sono parte integrante del Piano perché fondamentali per l'attuazione degli interventi.
Sono previste tre tipologie di riforme:
- le riforme orizzontali sono trasversali a tutte le Missioni del Piano, e migliorano l'equità, l'efficienza, la competitività e il clima economico del Paese.
- le riforme abilitanti, sono interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e a migliorare la competitività in ambito di promozione della concorrenza, semplificazione e razionalizzazione della legislazione,
- le riforme settoriali accompagnano gli investimenti delle singole Missioni, sono innovazioni normative per introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti
Italia Domani: “Investimenti”
nella sezione “Investimenti” sarà possibile consultare facilmente gli oltre 150 progetti di investimento contenuti nel PNRR, monitorando lo stato di avanzamento di ogni misura, i benefici per i cittadini, le attività e le scadenze previste e l’importo stabilito per ciascun anno.
Italia Domani: “Risorse”
L'Unione europea ha stanziato 191,5 mld di euro per il PNRR italiano grazie a sovvenzioni e prestiti dell'RRF (Recovery and Resilience Facility), il fondo dedicato a contrastare gli effetti della pandemia.
L'Italia, a conferma dell'impegno concreto per la ripartenza, integra l'importo con 30,6 mld di euro attraverso il Piano Complementare, finanziato direttamente dallo Stato, per un totale di 222,1 mld.
Su queste risorse sono finanziati gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Tutti gli interventi previsti saranno realizzati entro 5 anni.
E' bene specificare che è stata inviata alla Commissione Ue la richiesta di pagamento della terza rata di 21.839.080.460 euro (comprensiva della quota di anticipazione del 13% ricevuta ad agosto 2021 pari a 2.839.080.460 milioni di euro).
Sono stati raggiunti, come previsto, 55 traguardi-obiettivi per il secondo semestre 2022.
L'erogazione dell’importo dovuto, pari a 19 miliardi di euro, avverrà, da parte della Commissione nei prossimi mesi, al termine dell’iter di valutazione previsto dalle procedure europee, in linea con quanto già fatto con le precedenti richieste.
Allegati: -
Incentivo assunzioni dottori di ricerca nel decreto PNRR
Il decreto PNRR approvato in bozza dal Governo la scorsa settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale DL 13 del 24.2.2023.
All'art. 26, tra le Disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca, viene previsto un esonero contributivo riservato a dottori e assegnisti di ricerca , esclusivamente a favore delle imprese che hanno finanziato l’attivazione di un dottorato innovativo finanziato dal PNRR e che poi assumono a tempo indeterminato il personale in possesso del titolo.
La misura viene finanziata nell'ambito dell’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un fondo di 150 milioni per il periodo 2024 2026.
Esonero contributivo dottori di ricerca PNRR
L'agevolazione consiste nello sgravio contributivo:
- nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua,
- riparametrato e applicato su base mensile, per 24 mesi
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL .
Resta inalterata l'aliquota di computo ai fini pensionistici.
Rispetto alla bozza governativa è stato espunto il riferimento allo sgravio per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro stabile – art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della L. 205/2017 innalzato al 100% dalla legge di bilancio 2023.
Le aziende avrebbero la possibilità di accedere a due assunzioni agevolate per ciascuna borsa di studio finanziata e sempre nel limite del regime "de minimis "
Beneficiari, come detto, sono :
- dottori di ricerca
- personale qualificato a norma degli articoli 22 e 24 della legge 240 2010 sul reclutamento universitario , ovvero assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato.
Per ulteriori dettagli operativi si deve attendere l'emanazione di un decreto ministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 13-2023, in teoria entro il 22 maggio 2023.
L'obiettivo è quello di ampliare la ricerca e di favorire il trasferimento del know-how scientificamente e tecnologicamente elevato alle imprese . In questo senso sono previste dal Ministero della ricerca ulteriori misure come
- eventi informativi sul territorio per diffondere le informazioni sulle potenzialità di questi aspetti del PNRR
- possibilità di ampliare anche l'accesso a reti di PMI
- coinvolgimento degli atenei per un maggiore scambio con il tessuto produttivo dei territori per favorire le assunzioni di personale altamente qualificato
- possibilità per gli atenei di destinare parte dei fondi dei progetti di ricerca del PNRR anche alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente .