• Next Generation EU e Recovery Fund

    Codice degli incentivi: ciclo di vita degli aiuti alle imprese

    Il CdM n 101 del 21 ottobre ha approvato tra gli altri un Dlgs in via provvisoria con il Codice degli incentivi.

    Nel dettaglio il testo attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire:

    • programmazione,
    • progettazione, 
    • attuazione, 
    • pubblicità e valutazione dei risultati.

    Vediamo ulteriori dettagli dal comunicato stampa del Governo.

    Decreto incentivi: testo approvato il 21 ottobre

    Il Consiglio dei Ministri del 21 ottobre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, introduce il Codice degli incentivi.
    Il testo, come sintetizza il comunicato stampa dello stesso Governo, è volto a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali, e a semplificare le procedure e la relativa strumentazione tecnica. 

    L’adozione del Codice degli incentivi consente di superare la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico, che anche la Commissione europea ha sostenuto, inserendo la riforma nell’ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Re-Power Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo.
    Il testo attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.
    Si giugne alla centralità degli strumenti digitali, a partire dal “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e dalla piattaforma telematica “incentivi.gov.it” – entrambi in capo al Ministero delle imprese e del Made in Italy – che saranno potenziati. 

    Inoltre, si provvede alla standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi.
    In proposito si prevedono disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un “bando-tipo” in materia di incentivi alle imprese.
    Si introducono anche strumenti di programmazione dell’intervento pubblico in funzione dei risultati. 

    La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell’intero ciclo di vita dell’agevolazione. 

    A tal fine sarà istituito presso il Ministero il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome.
    Si prevede, infine, una disciplina che regola le cause di esclusione all’accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.

    Codice degli incentivi: la valutazione degli incentivi

    Con l'art 22 della bozza del Codice degli incentivi si prevede che al fine di assicurare un processo decisionale basato sulle evidenze, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono assistite da un sistema di valutazione operante lungo il ciclo di vita degli incentivi, comprensivo delle attività di:

    • valutazione ex ante, 
    • valutazione in itinere 
    • valutazione ex post.

    La valutazione ex ante è realizzata in sede di progettazione di un nuovo incentivo, allo scopo di identificare le iniziative più adeguate a realizzare un sostegno pubblico efficace e coerente con la strategia di crescita definita a livello nazionale ed europeo e di ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie dedicate. A tal fine, i progetti di legge istitutivi di nuovi incentivi ovvero i progetti di nuovi incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili sulla base delle disposizioni di legge vigenti sono accompagnati da una illustrazione recante indicazioni rispetto al contesto e agli obiettivi di riferimento.

    Per lo svolgimento delle attività di valutazione ex ante, tra i servizi del sistema incentivi Italia sono rese disponibili, ai sensi dell’articolo 3, apposite funzionalità, atte ad agevolare l’elaborazione di analisi mirate, nonché attività di monitoraggio, anche al fine di individuare analoghi incentivi e possibili sinergie tra le programmazioni.

    La valutazione in itinere analizza evidenze preliminari sui risultati di un incentivo programmato e i primi segnali di allineamento o disallineamento rispetto agli obiettivi e all’impatto atteso, dovuti a fattori interni ovvero esogeni ed imputabili all’evoluzione del contesto socioeconomico di riferimento, consentendo alle amministrazioni responsabili di verificare l’eventuale opportunità di revisione di quanto programmato o delle modalità di azione

    dell’incentivo.

    La valutazione ex post è diretta a verificare la capacità degli incentivi di determinare risultati in linea con gli obiettivi definiti nell’originario programma di intervento o alle sue eventuali modificazioni, agevolando una successiva migliore qualità della programmazione e dell’attuazione da parte delle amministrazioni responsabili.

    La valutazione in itinere e la valutazione ex post sono effettuate secondo un piano di valutazione, redatto sulla base dei seguenti criteri:

    • a) il piano di valutazione è predisposto da ciascuna amministrazione responsabile per la definizione degli incentivi che intende sottoporre a specifica valutazione, selezionati secondo i seguenti principi guida:
      • 1) proporzionalità e rilevanza, con un approccio mirato rispetto alle caratteristiche di ciascun incentivo e con concentrazione delle attività di valutazione sugli incentivi che, tenuto conto anche della dotazione finanziaria e della durata nel tempo, hanno un potenziale maggiore impatto sociale, economico o ambientale o risultano di particolare rilevanza conoscitiva;
      • 2) coordinamento e ottimizzazione delle valutazioni, concentrando le risorse su incentivi che presentano caratteri di innovazione rispetto agli obiettivi o alle modalità di azione ed evitando di rinnovare lo sforzo amministrativo rispetto alla valutazione di incentivi cui, sulla base della specifica disciplina di riferimento, anche europea, sono già associati sistemi di valutazione o per i quali sono state già realizzate valutazioni di adeguato contenuto conoscitivo, ivi incluse quelle realizzate autonomamente da riconosciuti centri di ricerca;
    • b) il piano di valutazione individua le modalità di svolgimento delle attività valutative, ivi inclusi la governance del piano, gli ambiti di valutazione, le domande valutative, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, le modalità di raccolta dei dati, il calendario previsto per la valutazione, la descrizione dell’organismo, interno o esterno indipendente, che svolge la valutazione, il coinvolgimento delle parti economiche e sociali, le eventuali modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione, oltre alla pubblicazione di cui al comma 8;
    • c) oggetto di valutazione sono singoli incentivi ovvero, qualora utile e pertinente, un insieme di incentivi accomunati da legami settoriali o territoriali o, comunque, strategici;
    • d) la valutazione è svolta relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza. La valutazione si estende, inoltre, ad ambiti trasversali, quali inclusività, non discriminazione e sostenibilità ambientale.

    Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell’ambito dei bandi. Gli incentivi non inclusi nel piano di valutazione sono, comunque, oggetto di monitoraggio dei risultati sulla base delle disposizioni dei predetti bandi.

    Ferma restando l’illustrazione di sintesi degli esiti delle valutazioni effettuate e le indicazioni sul piano di valutazione previste nell’ambito del Programma degli incentivi ai sensi dell’articolo 4, comma 4, al fine di favorire la maggiore diffusione delle risultanze, gli esiti delle valutazioni in itinere ed ex post sono pubblicati nel sistema Incentivi Italia ed acquisiti nell’ambito della relazione prevista dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

    La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attività di valutazione è operata nell’ambito dell’attività di programmazione degli incentivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d)

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Credito Transizione 5.0: regole attuative

    Viene pubblicata la Circolare del 16 agosto del MIMIT e del GSE con tutto ciò che si deve sapere per accedere al credito di imposta transizione 5.0.

    In proposito è stato pubblicato in GU n.183 del 6.08.2024 il Decreto 24 luglio 2024Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.”

    Il decreto interministeriale del 24.07.2024, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

    In particolare, sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

    Attenzione al fatto che a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» è accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

    Credito d’imposta transizione 5.0: che cos’è

    Il credito di imposta transizione 5.0 è contenuto nell'art 38 del Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, convertito in legge n 56/2024 pubblicata in GU n 100 del 30.04.2024.

    La norma è stata anche integrata con alcune precisazioni introdotte con il DL n 39 convertito in legge n 67/2024. In particolare, le modifiche introdotte dalla conversione del Dl 39/2024 sono:

    • si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025" – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
    • viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile;
    • viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
    • infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

    L'art 38 sulla Transizione 5.0 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.

    Viene previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

    Ai sensi dell'art 4 del dl attuativo sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

    Nell’ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono, altresì, agevolabili:

    • a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni di cui all’articolo 7;
    • b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all’articolo 8.

    Ai sensi dell'art 5 la riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con

    riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.

    La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

    Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono

    determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati

    tracciabili.

    Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno

    sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta

    ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del

    progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata

    rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

    Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello

    di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

    • a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
    • b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
    • c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b)

    Credito d’imposta transizione 5.0: gli esclusi

    Sono escluse dal beneficio le imprese:

    • a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    • b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    • c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    Credito d’imposta transizione 5.0: misura del beneficio

    Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui agli articoli da 6 a 8 e della riduzione dei consumi energetici conseguita, alle condizioni previste dall’articolo 9, nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:

    • a) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
    • b) nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
    • c) nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto.

    Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’articolo 4, comma 5, il beneficio è aumentato di:

    • a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all’articolo 15; b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 3 non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 17.

    Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite di cui all’articolo 4, comma 5, il credito d’imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione. La misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio

    nazionale o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate. Il credito d’imposta è, in ogni caso, subordinato al completamento del progetto di innovazione, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate.

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR

    Credito d’imposta transizione 5.0: presenta la domanda

    Per l’accesso al beneficio, per il riconoscimento del credito di imposta, pari a 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ferma restando la spesa complessivamente autorizzata e per garantire il monitoraggio delle risorse disponibili, l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:

    • il soggetto beneficiario, 
    • il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento,
    • gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare,
    • l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18. 

    La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a).

    Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.

    A seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente:

    • gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’articolo 6 sia degli investimenti di cui all’articolo 7.

    A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e in

    ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento

    contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18. 

    La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16 nonché della certificazione di cui all’articolo 17.

    Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

    Per le regole per le domande leggi anche: Transizione 5.0: pronte le modalità attuative

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    Credito transizione 5.0: certificazione sul risparmio energetico

    Il Decreto MEF/MIMIT (in bozza) con le regole attuative del Credito transizione 5.0, ora al vaglio della Corte dei Conti contiene tutte le regole operative di questa nuova agevolazione introdotta dall'art 38 del DL n. 19/2024 e ritoccato dal DL n 69/2024 convertito in legge n 67/2024. 

    Vediamo l'art 15 necessaria certificazione sul risparmi energetico, specificando che il testo del DL rispetto alla prima versione ha meglio specificato i requisiti dei certificatori

    Leggi anche: Credito Transizione 5.0: le regole attuative.

    Credito transizione 5.0: certificazione risparmio energetico

    L'art 15 del DL MEF/MIMIT specifica che la riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

    • a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
    • b) ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

    La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione

    riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.

    La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex

    ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

    Le certificazioni tecniche attestano altresì il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7 commi da 1 a 4 per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

    Le certificazioni tecniche  sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto.

    Credito transizione 5.0: i certificatori

    Sempre lo stesso art 15 prevede che sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

    • a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
    • b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
    • c) gli ingegneri iscritti nella seziona A dell’albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

    I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.

    Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti certificatori sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Il Decreto PNRR 2024 diventa legge: ecco il testo coordinato

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.04.2024 SO n. 19, la Legge del 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del Decreto PNRR (decreto legge del 02.03.2024 n. 19) contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in vigore dal 2 marzo 2024.

    Scarica il testo del decreto legge del 02.03.2024 n. 19 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e, a norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (dal 1° maggio 2024).

    Diverse sono le disposizioni contenute e tra queste spicca il nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 in relazione al piano transizione 5.0

    Credito d'imposta Transizione 5.0

    Viene riconosciuto un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

    Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, la norma in esame rinvia ai beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con la condizione che, tramite gli stessi investimenti agevolabili si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

    Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:

    • del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
    • del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro 
    • del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

    La misura del suddetto credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

    • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%);
    • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.

    Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità attuative con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Altre misure contenute nel decreto PNRR in materia di lavoro

    In breve sintesi alcune delle altre disposizioni contenute nel decreto PNRR, il capo VIII contiene disposizioni urgenti in materia di lavoro, quali l'introduzione:

    • di misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
      Si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);
    • di misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo
    • di misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • dell’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
    • di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
    • della patente a crediti nel settore edile. Si tratta di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.
      A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale, sono tenuti al possesso della c.d patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
      • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
      • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal citato D.Lgs. n. 81 del 2008;
      • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
      • possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF). Tale condizione non si applica ai soggetti per i quali la normativa vigente non prevede il suddetto istituto (si ricorda che quest’ultimo non concerne i lavoratori autonomi);
      • avvenuta designazione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

    Allegati:
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    PNRR: ammesso il cumulo tra risorse nazionali e locali

    Le linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare 13 del 28 marzo 2024 chiariscono, con una appendisce sulla duplicazione dei finanziamenti, la cumulabilità delle risorse.

    Vediamo cosa contiene l'Appendice tematica sulla duplicazione dei finanziamenti.

    PNRR: ammesso il cumulo tra risorse nazionali e locali

    Nella sezione I intitolata definizione della duplicazione dei finanziamenti al fine di giungere alla possibile cumulabilità delle risorse si effettua un distinguo delle tipologie di aiuti.

    Viene innanzitutto precisato che gli Accordi di finanziamento tra la Commissione europea e l’Italia definiscono la duplicazione dei finanziamenti come “un finanziamento fornito in violazione all’art. 94 del Reg. (UE) 2021/241”. 

    Gli stessi Accordi, nell’Annex III “Modello della Dichiarazione di gestione”, prima parte del punto 4 5 , prevedono che milestone e target siano conseguiti esclusivamente con risorse del RRF (Dispositivo per la ripresa e resilienza) e non con ulteriori fondi UE. 

    Il concetto di duplicazione dei finanziamenti, in ambito RRF, è in parte diverso rispetto a quanto previsto per gli altri fondi UE, in considerazione delle peculiarità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza legate alla natura stessa del Piano – performance based – in cui l’erogazione delle rate di finanziamento non è collegata alle spese effettivamente sostenute e certificate, come accade nell'ambito degli altri fondi UE, bensì al soddisfacente raggiungimento di una serie di milestone e target. 

    Ciò premesso è possibile fare, in linea generale, la seguente distinzione: 

    • a) per i fondi UE, la duplicazione dei finanziamenti è generalmente un tema legato esclusivamente alle spese sostenute, le quali non devono essere coperte dal rimborso di più fondi UE e nazionali (il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura); 
    • b) in ambito RRF, la duplicazione dei finanziamenti è un concetto legato anche alle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR, i cui costi devono essere coperti esclusivamente con l’RRF. 

    Più nel dettaglio, in ambito RRF, bisogna fare un distinguo tra duplicazione dei finanziamenti a livello di Misura ed duplicazione dei finanziamenti a livello di progetto.

    L'appendice specifica che: Al fine di garantire il pieno raggiungimento della performance ovvero per far fronte a incrementi di costi – non previsti – necessari per la realizzazione delle attività progettuali previste dalle Misure PNRR, è possibile, senza che si configuri un caso di duplicazione dei finanziamenti, cofinanziare la Misura/i progetti con altre risorse nazionali, regionali o locali, a parità di milestone/target da raggiungere e a parità di contributo RRF. Resta fermo che il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. 

    Allegati:
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Incentivo assunzioni dottori di ricerca nel decreto PNRR

    Il decreto  PNRR approvato in bozza dal Governo la scorsa settimana  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  DL 13 del 24.2.2023.

    All'art. 26, tra le Disposizioni  urgenti in materia di Università e ricerca,  viene previsto  un esonero contributivo riservato a  dottori  e assegnisti di ricerca , esclusivamente a favore delle imprese che hanno finanziato l’attivazione di un dottorato innovativo finanziato dal PNRR e che  poi assumono a tempo indeterminato il personale in possesso del titolo. 

    La misura viene finanziata nell'ambito dell’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un fondo di 150 milioni per il periodo 2024 2026.

    Esonero contributivo dottori di ricerca PNRR 

    L'agevolazione consiste  nello sgravio contributivo:

    • nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, 
    • riparametrato e applicato su base mensile,  per 24 mesi 
    • con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL .

    Resta inalterata l'aliquota di computo  ai fini pensionistici.

    Rispetto alla bozza governativa è stato espunto il  riferimento allo sgravio  per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro stabile – art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della L. 205/2017 innalzato al 100% dalla legge di bilancio 2023.

    Le aziende avrebbero la possibilità di accedere a due assunzioni agevolate per ciascuna borsa di studio finanziata e sempre nel limite del regime "de minimis "

    Beneficiari, come detto,  sono :

    1. dottori di ricerca
    2. personale qualificato a norma degli articoli 22 e 24 della legge  240 2010  sul reclutamento universitario , ovvero assegnisti di ricerca e  ricercatori a tempo determinato.

    Per ulteriori dettagli operativi si deve attendere l'emanazione di un decreto ministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 13-2023, in teoria entro il 22 maggio 2023.

    L'obiettivo è quello di ampliare  la ricerca e di favorire il trasferimento del know-how scientificamente e tecnologicamente elevato alle imprese . In questo senso  sono previste dal Ministero della ricerca ulteriori misure come

    • eventi informativi sul territorio per diffondere le informazioni sulle potenzialità di questi aspetti del PNRR 
    •  possibilità di ampliare anche l'accesso a reti di PMI 
    • coinvolgimento degli atenei  per un maggiore scambio con il tessuto produttivo dei territori per favorire le assunzioni di personale altamente qualificato
    • possibilità per gli atenei di destinare parte dei fondi dei progetti di ricerca del PNRR  anche alla stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente .