• Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Regime transfrontaliero di franchigia IVA per piccole imprese: i chiarimenti dell’Agenzia

    Con la Circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate illustra le regole operative del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, introdotto dal D.lgs. 180/2024 (recepimento Direttive UE 2020/285 e 2022/542) e applicabile dal 1° gennaio 2025.

    Il regime consente, a determinate condizioni, di effettuare operazioni “in esenzione” in uno o più Stati membri UE diversi da quello di stabilimento, tramite identificazione con suffisso “EX”.

    Come funziona in sintesi il regime transfrontaliero

    La logica del regime è “semplice”:

    • operazioni attive (output): l’impresa ammessa non addebita l’IVA nelle cessioni/servizi effettuati nello Stato di esenzione;
    • operazioni passive (input): l’impresa non detrae l’IVA sugli acquisti riferibili alle operazioni in franchigia;
    • il regime riguarda le sole operazioni attive, mentre sugli acquisti possono restare obblighi IVA ordinari (es. reverse charge, acquisti intracomunitari), che possono comportare identificazioni IVA nello Stato interessato.

    Un punto operativo importante chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è che in uno stesso Stato membro non si può “spezzare” il comportamento (franchigia su alcune operazioni e regime ordinario su altre), si può però scegliere in quali Paesi applicare la franchigia e in quali operare con regole ordinarie.

    Soglie e requisiti per accedere al regime transfrontaliero

    Per accedere e restare nel regime transfrontaliero occorre rispettare due soglie:

    • soglia UE (complessiva): 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea;
    • soglia nazionale dello Stato di esenzione: ogni Paese ha la sua (massimo 85.000 euro), in Italia la soglia massima è 85.000 euro.

    La circolare evidenzia che il regime è riservato a soggetti stabiliti nell’Unione europea, non possono aderire soggetti extra-UE (anche se operano tramite stabili organizzazioni in UE) e, ai fini del regime, contano i criteri di “stabilimento” previsti dalla normativa UE.

    La circolare dedica un passaggio molto operativo al calcolo del volume d’affari UE e di quello attribuibile ai singoli Stati, perché da qui dipende l’accesso/permanenza.

    Cosa concorre (in generale)
    Concorre, in modo ampio, il valore annuo (al netto IVA) delle cessioni e prestazioni effettuate nel territorio UE, imputate a ciascuno Stato in base alle regole di territorialità. Esempi richiamati per l’Italia: cessioni e servizi nazionali, esportazioni, cessioni intracomunitarie.

    Le vendite a distanza intracomunitarie possono confluire nel volume d’affari “Italia” solo in alcune condizioni (es. soglia 10.000 euro e assenza di opzione per imposizione nello Stato di destinazione), altrimenti confluiscono nello Stato di destinazione.

    Cosa NON concorre (esclusioni)
    Non concorrono, tra l’altro:

    • cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;
    • alcune operazioni esenti ex art. 10 (con le eccezioni indicate) salvo accessorietà.

    Soggetti stabiliti in Italia che vogliono la franchigia in altri Paesi UE: la procedura “EX”

    Per i soggetti stabiliti in Italia, l’ammissione al regime negli Stati di esenzione richiede:

    • invio di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate che entro 15 giorni dalla ricezione, trasmette la richiesta agli Stati di esenzione. Entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione, in caso di esito positivo, assegna il suffisso EX (aggiunto alla partita IVA).
    • rispetto soglia 100.000 euro UE (anno precedente e anno in corso fino alla data di invio);
    • rispetto delle soglie/condizioni dello Stato di esenzione richiesto.

    La circolare chiarisce che, se consentito dallo Stato di esenzione, possono accedere anche soggetti che non applicano il forfetario in Italia (ad es. società/enti o persone fisiche in ordinario).

    Comunicazioni trimestrali: obbligo anche a “zero”

    I soggetti stabiliti in Italia ammessi al regime devono trasmettere una comunicazione trimestrale con il valore delle operazioni (o l’assenza di operazioni):

    • in Italia;
    • in ciascun altro Stato membro (anche quelli dove operano in regime ordinario).

    La comunicazione trimestrale è trasmessa all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando l'apposito modello, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio).

    Trimestre di riferimento Termine ultimo di trasmissione
    gennaio – febbraio – marzo 30 aprile
    aprile – maggio – giugno 31 luglio
    luglio – agosto – settembre 31 ottobre
    ottobre – novembre – dicembre 31 gennaio dell’anno successivo

    Si evidenzia che il termine per la presentazione non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora ricada di sabato o in un giorno festivo

    La circolare richiama inoltre, il profilo sanzionatorio per omissioni/irregolarità della comunicazione (richiamo all’art. 11, D.lgs. 471/1997, con nota di trasfusione nel TU sanzioni dal 2026).

    L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con nota di trasfusione nel TU sanzioni dal 2026, il quale stabilisce che «sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri (…)».

    Allegati:
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    Esportazione rottami ferrosi: nuove regole dal 15 dicembre

    Il MIMIT ha adottato una circolare datata 25 novembre che semplifica la procedura per le notifiche relative all’esportazione di rottami metallici di cui all’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tramite l’introduzione di una piattaforma digitale dedicata. La finalità è quella di offrire uno strumento più chiaro, strutturato e di agevole utilizzo per la trasmissione delle informazioni.

    Esportazione rottami ferrosi: possibile orientarsi sulla piattaforma dal 10.12

    Dal 15 dicembre 2025, gli operatori dovranno effettuare le notifiche attraverso la nuova piattaforma, accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale. 

    La piattaforma sarà resa disponibile il 10 dicembre per consentire agli utenti di familiarizzare con le sue funzionalità. 

    L’attivazione per la ricezione delle notifiche avverrà invece a partire dal 15 dicembre.

    È previsto un periodo transitorio, dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, durante il quale sarà necessario notificare:

    A partire dal 16 marzo 2026, la piattaforma costituirà l’unico canale di riferimento per la trasmissione delle notifiche, salvo diverse indicazioni.

    La piattaforma digitale: accesso e dati da inserire

    Pur restando invariati gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, la piattaforma accompagna l’utente lungo la procedura e ne facilita la compilazione e vi accedono:

    • il rappresentante legale dell’impresa;
    • eventuali delegati, previo caricamento della delega firmata digitalmente.

    Una volta effettuato l’accesso, l’utente procede all’inserimento dei dati richiesti, tra cui:

    1. partita IVA e la ragione sociale dell’esportatore;
    2. il paese di destinazione finale dell’esportazione;
    3. la ragione sociale del destinatario;
    4. il codice doganale dei rottami esportati (TARIC);
    5. il peso netto complessivo in chilogrammi e non in tonnellate;
    6. il valore in euro dei rottami alla data di notifica;
    7. la data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione;
    8. la qualifica del rottame esportato;
    9. l’ufficio doganale presso il quale viene operata l’esportazione;
    10. eventuali note.

    Aggiornamento delle informazioni inserite: le tempistiche

    Entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, gli operatori dovranno assicurare la coerenza e completezza dei dati comunicati in sede di notifica rispetto alle informazioni registrate in ambito doganale:

    • indicando la data di accettazione della dichiarazione, motivando eventuali scostamenti superiori ai 15 giorni rispetto alla data presunta; e
    • rettificando se necessario, i dati relativi alle lettere b), c), e), f) e i).

    Per il peso netto resta valido un margine di variazione massimo del 5%.

    Al termine delle attività di notifica e delle eventuali rettifiche, la piattaforma consente di scaricare:

    • un documento riepilogativo in formato PDF, firmato digitalmente e protocollato;
    • un file in formato Excel contenente i dati inseriti.

    Eventuali discordanze tra i dati comunicati e quelli acquisiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono rendere difficoltose le attività di monitoraggio e portare all’avvio di verifiche da parte degli uffici competenti.

    Si invitano pertanto le imprese a prestare massima attenzione alla compilazione dei dati e alle attività di aggiornamento dei medesimi, così da garantire la completezza e precisione delle informazioni fornite.

    Eventuali richieste potranno essere indirizzate agli indirizzi PEC:

    Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare le FAQ presenti all’interno della piattaforma.

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    Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garazie per il VIES

    Pubblicato in GU n 292 del 13 dicembre il Decreto MEF del 4 dicembre con  Criteri e modalità di rilascio della garanzia per l'inclusione nella banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano operazioni intracomunitarie.

    Garanzie per operazioni intra UE: regole in Gazzetta

    Il decreto in oggetto è uno dei due decreti ministeriali di attuazione dell'art 4 del Dlgs n 13/2024 della Riforma Fiscale con i nuovi obblighi per i rappresentanti fiscali e sui soggetti non residenti nell’Ue e nello Spazio economico europeo.

    Il decreto stabilisce le condizioni di rilascio della garanzia patrimoniale in capo ai soggetti non stabiliti nell’Ue o nello See che, mediante un rappresentante fiscale, intendono iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie.

    Si stabilisce che venga prestata in favore dell’Agenzia delle Entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria, per un valore almeno pari a 50.000 euro e per un periodo minimo di trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. 

    La garanzia, trascorsi i termini suddetti, non deve essere rinnovata.
    Anche gli operatori non stabiliti nell’Ue o nello SEE che risultano già inclusi nel VIES devono prestare analoga garanzia, a pena di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

    Nel caso in cui è  constatata  la  mancata  prestazione  della  garanzia su indicata  l'Agenzia  delle  entrate  comunica al rappresentante fiscale del soggetto  non  residente,  a  mezzo  posta  elettronica certificata  (PEC)  o  raccomandata A/R,  l'avvio  della  procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla  banca  dati dei  soggetti  passivi che  effettuano  operazioni  intracomunitarie (VIES).  

    Decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della comunicazione da parte del rappresentante  fiscale,  l'Agenzia delle  entrate procede all'esclusione  d'ufficio  della  partita  IVA  dalla citata banca dati.

    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro centoventi giorni dalla data  di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono definite  le  modalità operative di attuazione delle misure su indicata.

    Vies: che cos’é

    Ricordiamo che per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (Vat information exchange system).

    In tale archivio devono essere inclusi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. 

    A tal proposito la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello Anr) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale. 

    La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli per la dichiarazione di inizio attività AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). 

    I soggetti già titolari di partita Iva che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. 

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    Nomenclatura combinata: novità dal 1° gennaio 2025

    Sulla Gazzetta dell'Unione Europea del 31 ottobre viene Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento.(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 

    Nomenclatura combinata: novità dal 1° gennaio 2025

    Come evidenziato nel preambolo del regolamento di cui si tratta, il  regolamento (CEE) n 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o«NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
    Ai fini della semplificazione legislativa è opportuno ammodernare la NC e adeguarne la struttura.
    È inoltre necessario modificare la NC al fine di tenere conto dell'evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali introducendo nuove sottovoci per facilitare il monitoraggio di prodotti specifici («squali e pinne di squalo» nel capitolo 3, «pomodori» nel capitolo 7, «biocarburanti» nel capitolo 27, «urea liquida» nel capitolo 31, «avanzi e cascami di legno» e «rivestimenti del suolo laminati» nel capitolo 44, «laminazioni e nuclei di statore e di rotore, di acciaio» nel capitolo 85 della NC).
    Tenuto conto dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA), è opportuno semplificare il capitolo 85.
    In seguito all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/771 della Commissione, è necessario modificare le note complementari 1, 2 e 5 del capitolo 23.
    Al fine di controllare meglio le importazioni dei mammiferi di cui al codice NC 0106 19 00, è necessario introdurre un'unità supplementare.
    Nell'interesse della chiarezza e al fine di evitare interpretazioni errate, è necessario modificare la descrizione del codice NC 1518 00 95, la nota complementare 2 del capitolo 76 e l'unità supplementare per i codici NC 2903 41 00 e 2903 42 00.
    Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale delle dogane, è appropriato introdurre nuove sottovoci nei capitoli 27 e 29.
    Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025 è opportuno che l'allegato I del regolamento (CEE) n 2658/87 sia sostituito da una versione completa e aggiornata della NC, corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.
    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

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    Obblighi Dac 7: le corrette definizioni di venditore e piattaforma

    Le Entrate hanno pubblicato il Principio di Diritto n 3/2024 in risposta a dubbi sulle definizioni di:

    • venditore e
    • piattaforma,

    relativamente ai soggetti su cui ricadono gli obblighi di comunicazione dei dati che scaturiscono dalla Direttiva DAC 7.

    Leggi anche Piattaforme online: invio dati alle Entrate prorogato al 15.02 

    Dac 7: le corrette definizioni di venditore e piattaforma

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia la corretta interpretazione delle definizioni di:

    •  “piattaforma” 
    • e  “venditore” 

    contenute nel Dlgs n. 32/2023 di attuazione della Direttiva (Ue) 2021/514 (Dac 7), relativa alla cooperazione amministrativa fiscale tra i Paesi dell’Unione. 

    La direttiva impegna gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino, con modalità standardizzate, una serie di dati sui venditori in rete, alle competenti Amministrazioni fiscali, al fine del successivo scambio di informazioni.

    Obiettivo è la ricostruzione dei ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web, soprattutto se i proventi transitano attraverso piattaforme stabilite in giurisdizioni estere.

    Il Dlgs n 32/2024 (in attuazione della Direttiva) impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. ''gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione'') l'obbligo di: 

    • espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme;
    • comunicare all'Agenzia delle entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.

    L' ADE, con il principio di diritto n 3/2024, vuole chiarire la corretta definizione dei due termini.

    Prima di replicare al quesito, riporta le definizioni del quesito che evidenziava che:

    • è una ''piattaforma'' ''qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti (…)'';
    • è un ''venditore'' ''un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente''.

    Inoltre, ''attività pertinente'' è ''un'attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:

    • 1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
    • 2) i servizi personali;
    • 3) la vendita di beni;
    • 4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto'.

    L'’Agenzia osserva che la definizione di attività pertinente data dal decreto su indicata:

    • non richiede necessariamente che vi sia un contatto diretto tra gli utenti-venditori e gli altri utenti di un sito web
    • né che le attività pertinenti vengano svolte dai venditori nei confronti degli altri utenti in maniera “indiretta'” e, quindi, attraverso la piattaforma stessa o il suo gestore.

    L’Amministrazione spiega che, l’ipotesi di un’attività svolta anche “indirettamente” dal venditore comporta che la cessione da parte del gestore della piattaforma in nome proprio e per conto dell'utente-venditore non alteri la riconducibilità dell’operazione tra quelle oggetto di comunicazione.

    Tali conclusioni sono coerenti con quelle assunte in sede Ocse, contenute nelle Model Rules. Viene specificato infatti che la risposta n. 15 alle Frequently Asked Questions, relativa alle Model Rules (ottobre 2023) ha precisato che deve essere considerata come “piattaforma”, un sito web di locazione di alloggi, che mette a disposizione beni immobili agendo a proprio nome ma per conto di venditori terzi e i relativi affitti devono essere considerati attività pertinenti

    Il gestore, in tal caso, è tenuto a comunicare i corrispettivi ricevuti dai venditori registrati sulla piattaforma in relazione a tali attività pertinenti.

    In sintesi, quindi, anche se non consente ai venditori di interagire con gli altri utenti, un sito web che permette ai primi di cedere beni materiali ai secondi, anche in modo indiretto, attraverso la piattaforma stessa o il suo gestore, rappresenta una “piattaforma” secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 32/2023.

    Per la nozione di “venditore”, l’Agenzia precisa che l'espressione “registrato sulla piattaforma” riportata dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del Dlgs, comprende, in via generale, tutti i casi in cui i dati del venditore che utilizza la piattaforma risultano in qualche modo acquisiti dalla piattaforma stessa, e possano, quindi, essere successivamente oggetto di comunicazione.

    Di conseguenza, rilevano anche le ipotesi in cui l'utente non si abbia uno specifico account o profilo, ma sia entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.

    La conclusione, specifica l'ADE, è coerente con le indicazioni fornite dal Commentario alle Model Rules, con riferimento alla analoga definizione di venditore (Seller). 

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Prova dell’esportazione: i documenti necessari per non imponibilità IVA

    Con la Risposta a interpello n 182 del 12 settembre il Fisco replica a quesiti sul trattamento ai fini IVA delle cessioni gratuite di beni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione DELTA, in attuazione di finalità umanitarie, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b-bis del Decreto IVA.

    In particolare, l'Istante chiede chiarimenti circa la non imponibilità IVA di tali operazioni e le modalità di prova dell'avvenuta esportazione dei beni fuori dall'Unione Europea, nel contesto di un programma di cooperazione internazionale umanitaria. 

    L'agenzia, sinteticamente, specifica che la prova dell’esportazione può essere fornita, a determinate condizioni, anche con documentazione diversa da quella doganale.

    Ai fini del regime di non imponibilità IVA, ai fini della validità della prova è però necessario che la stessa sia certa e incontrovertibile, come nel caso dell’attestazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione del Paese terzo di destinazione della merce.

    Vediamo il caso specifico e la replica dettagliata ADE.

    Prova dell’esportazione: i documenti necessari per non imponibilità IVA

    La Società istante ALFA quale rappresentante del Gruppo IVA ALFA, intende conoscere il trattamento da riservare ai fini IVA alla cessione di beni, effettuata a titolo gratuito dalla società GAMMA partecipante al medesimo Gruppo IVA, nei confronti della Pubblica Amministrazione DELTA, con il fine di fornire sostegno al settore X del Paese Y.

    In particolare, l'Istante afferma che a seguito dei danni che le infrastrutture del settore X del Paese Y hanno di recente subito a causa di un evento bellico, ''la Società – in coerenza con i propri valori aziendali – ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza aderendo all'iniziativa non-profit promossa dalla Pubblica Amministrazione DELTA, volta a fornire sostegno al settore X del Paese Y''.

    Stando a quanto riportato dall'Istante, tale iniziativa cui la Società ha deciso di aderire, si colloca ''nell'ambito degli interventi di sostegno al settore X del Paese Y promossa, in ambito internazionale, da (…)''.

    L'iniziativa consisterebbe ''nella cessione a titolo gratuito di materiali ed attrezzature (…) necessari per il mantenimento in operatività degli impianti dei principali operatori del settore X del Paese, da trasportare e consegnare, a tale scopo, alle autorità del Paese Y''.

    L'istante puntualizza che con la cessione a titolo gratuito dalla Società nei confronti dell'Amministrazione DELTA, il materiale (…) verrà ''consegnato, inizialmente, a cura della Società, presso un punto di raccolta nazionale che la stessa Pubblica Amministrazione DELTA ha individuato nel magazzino della (…) della Regione (…), sito in (…) e successivamente affidato dalla Pubblica Amministrazione DELTA ad un broker appositamente individuato dalla Commissione europea, il quale provvederà al trasporto ed alla messa a disposizione dei beni alle Autorità del Paese Y ' in conformità con le procedure unionali attivate per la gestione dell'emergenza…'', secondo quanto espressamente precisato nell'accordo sottoscritto tra le parti''.

    Infine, l'Istante afferma che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, è previsto l'onere in capo alla Pubblica Amministrazione DELTA di inviare alla Società una comunicazione scritta attestante l'avvenuta ricezione del materiale ceduto a titolo gratuito presso il punto di raccolta nazionale e un'ulteriore comunicazione scritta attestante l'avvenuta consegna dei beni ceduti alle autorità del Paese Y ''con il dettaglio della natura, qualità e quantità dei beni definitivamente esportati nel Paese Y''.

    Tanto premesso, l'Istante prospetta i seguenti quesiti:

    • con il primo quesito chiede di sapere se, in relazione alle cessioni dei beni oggetto possa o meno rendersi applicabile il regime di non imponibilità IVA previsto dall'articolo 8, primo comma, lett. b-bis) del d.P.R. n. 633 del 1972 (di seguito anche ''Decreto IVA'');
    • con il secondo quesito chiede di conoscere le modalità attuative previste per l'applicazione di tale regime, e se, in luogo della documentazione doganale richiesta dall'articolo 8, primo comma, lettera b-bis del medesimo decreto, ''la prova dell'avvenuta esportazione dei beni possa essere validamente fornita mediante l'apposita attestazione che la Pubblica Amministrazione DELTA provvederà a rilasciare alla società Istante''.

    Tanto premesso, le entrate hanno specificato che il trattamento ai fini IVA delle cessioni gratuite nei confronti della Pubblica Amministrazione per finalità umanitarie, disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b-bis del DPR 633/1972 (Decreto IVA), presenta una serie di condizioni essenziali affinché tali operazioni siano considerate non imponibili.

    La Legge n. 167/2017 ha modificato la normativa IVA in linea con la Direttiva 2006/112/CE per includere tra le cessioni non imponibili le cessioni gratuite effettuate a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti della cooperazione allo sviluppo, con la condizione che i beni siano destinati a finalità umanitarie e trasportati fuori dall'Unione Europea entro 180 giorni dalla consegna.

    Le principali condizioni richieste sono:

    1. le cessioni devono essere effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti della cooperazione allo sviluppo (art. 26, comma 3, L. 125/2014).
    2. il cessionario (o un soggetto da lui incaricato) deve curare il trasporto dei beni fuori dall’Unione Europea entro 180 giorni.
    3. i beni devono essere destinati a progetti umanitari, inclusi quelli di cooperazione allo sviluppo.
    4. deve essere fornita la documentazione doganale che attesti l'uscita effettiva dei beni dall'UE.

    Nel caso di specie:

    • La Pubblica Amministrazione DELTA, facente parte delle "pubbliche amministrazioni", è destinataria della cessione gratuita.
    • La consegna dei beni avviene con spedizione al di fuori dell’UE entro il termine di 180 giorni, tramite un broker incaricato dalla Commissione Europea.
    • La finalità della cessione è umanitaria, nell’ambito di un meccanismo unionale per la cooperazione internazionale.

    Per quanto concerne la prova dell’esportazione, la documentazione doganale è normalmente il mezzo principale per dimostrare l'avvenuta esportazione. 

    Tuttavia, come ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass., n. 25454/2018), in determinati casi la prova può essere fornita anche attraverso altri mezzi documentali, come l’attestazione da parte di pubbliche amministrazioni del Paese destinatario. 

    Nel caso specifico, la notifica di avvenuta consegna da parte della Pubblica Amministrazione DELTA viene considerata idonea a dimostrare la definitiva esportazione dei beni verso il Paese Y, in linea con l’orientamento giurisprudenziale nazionale e unionale.

    In base a quanto esposto, la cessione gratuita di beni effettuata per finalità umanitarie a favore della Pubblica Amministrazione DELTA rientra tra le operazioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, lett. b-bis, del Decreto IVA, purché siano rispettate le condizioni sulla prova dell'avvenuta esportazione.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Cessione esportazioni: formazione plafond IVA acconti

    L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 3 del 6 agosto 2024, ha fatto chiarezza in merito alla cessione all'esportazione e le modalità di formazione del plafond IVA in presenza di fatturazione e registrazione di acconti. Il soggetto istante è un’Associazione, che ha richiesto ulteriori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013 e in particolare sul plafond che si forma sulle cessioni di beni a clienti extra-UE da parte dei propri associati.

    Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: quesito

    L'Associazione ha evidenziato una problematica comune per i suoi associati, che operano regolarmente con clienti situati fuori dall'Unione Europea. Queste operazioni sono spesso regolate da contratti che prevedono il trasferimento della proprietà dei beni solo dopo un collaudo positivo presso la sede del cliente extra-UE. Inoltre, la fatturazione avviene in più tranche: gli acconti sono fatturati man mano che vengono corrisposti, mentre il saldo viene fatturato solo dopo il collaudo, deducendo gli acconti già fatturati.

    L'Associazione ha chiesto se, ai fini della formazione del plafond, si debba considerare

    • l'intera operazione alla data del collaudo (e quindi al trasferimento della proprietà), oppure
    • se gli acconti fatturati concorrono già alla formazione del plafond, anche se il trasferimento della proprietà non è ancora avvenuto.

    Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: soluzione Associazione

    Secondo l'Associazione, la fatturazione degli acconti dovrebbe essere già produttiva di plafond. Questo perché l'operazione nel suo complesso è finalizzata alla vendita del bene, come stabilito dal contratto di vendita e come richiesto dalla risoluzione n. 94/E del 2013.

    Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: parere Fisco

    L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il quesito e ha chiarito che, secondo l'articolo 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente, l'operazione si considera effettuata solo nel momento in cui tali effetti si verificano.

    L'Agenzia ha inoltre richiamato la circolare n. 145/E del 10 giugno 1998, che stabilisce che il momento costitutivo del plafond deve essere riferito alle operazioni registrate ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/1972, con riferimento alla data di emissione della fattura.

    In particolare, è stato chiarito che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, poiché l'operazione è preordinata ad una cessione all'esportazione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA. Tuttavia, qualora l'operazione non vada a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere rettificato.