• Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Piattaforme online: invio dati alle Entrate prorogato al 15.02

    Le Entrate con Provvedimento n 22931 del 31 gennaio, prorogano dal 31.01 al 15 febbraio il primo invio dei dati 2023 da parte dei gestori delle piattaforme on line.

    Ricordiamo che, il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. 

    In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. 

    Con il Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023 sono state sono state definite le modalità e i termini entro cui i Gestori di Piattaforma tenuti alla comunicazione devono trasmettere le previste comunicazioni all’Agenzia delle entrate. 

    Dato che diversi Gestori di Piattaforma sia residenti sia non residenti hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste nel Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023, in relazione alle informazioni relative all’anno 2023, primo anno oggetto di comunicazione, con il provvedimento in oggetto si rinviano i termini previsti al 15 febbraio 2024. 

    Inoltre, viene resa esplicita la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle Entrate

    Entro il 31 gennaio (termine prorogato al 15 febbraio) i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti.

    Successivamente, entro il 29 febbraio l'agenzia condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. 

    Il provvedimento reca le regole operative del Dlgs n. 32/2023 di attuazione alla direttiva Ue 2021/514, la Dac7, sullo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.

    Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle Entrate

    Ai sensi del punto 2 del provvedimento in esame sono soggetti obbligati all'invio delle comunicazioni:

    • i gestori di piattaforma individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto legislativo, che non sono qualificati come gestori di piattaforma esclusi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, 
    • nonché gli FPO, ossia il gestore di piattaforma non qualificato non-UE o FPO (Foreign Platform Operator) inteso come tale il gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato Membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato Membro, ma facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE

    Il provvedimento evidenzia che, se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. 

    Gestori di piattaforme digitali: gli esonerati

    Il gestore esonerato effettua in ogni caso una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate con file predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al presente provvedimento. 

    Il file contiene le seguenti informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione: 

    • a) Stato Membro di residenza;
    • b) NIF; 
    • c) Nome; 
    • d) Indirizzo. 

    Gestori di piattaforme digitali: i dati da inviare alle entrate

    I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, informano l’Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione avvalendosi delle funzionalità ad essi rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fornendo i seguenti dati: 

    • Denominazione; 
    • Codice fiscale; 
    • Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri: o ai sensi della cui normativa è stato costituito, disciplinato o regolamentato, oppure o in cui si trova la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, oppure o in cui è situata la stabile organizzazione. 
    • NIF negli Stati membri di cui al punto precedente, se presente; 
    • Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; – Stato Membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione; 
    • Dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità Competenti degli altri Stati membri interessati.

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione integrale del Provvedimento ADE n 406671 del 20 novembre 2023 con le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Cessioni di beni in depositi doganali e obbligo di fatturazione

    Le Entrate con il Principio di diritto n 2 del 12 gennaio foniscono chiarimenti sulla cessione di beni all'interno di depositi doganali e l'obbligo di fatturazione (articolo 21, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972)

    Viene ricordato che l'articolo  7­ bis del decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 633, al comma  1, stabilisce che: «Le cessioni  di  beni,  diverse  da  quelle  di  cui  ai  commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto:

    • beni immobili
    • ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, 
    • esistenti nel territorio dello stesso 
    • ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto».

    Le cessioni di beni mobili, quindi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato  al  verificarsi di due condizioni, ovvero:  

    • che i  beni  abbiano la  qualifica  di  beni  nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione 
    • che siano  esistenti nel territorio dello Stato.

    La duplicità del presupposto, spiega l'agenzia, è resa evidente dal tenore letterale della norma ed appare in linea con l'esigenza di assoggettare a tassazione i beni che ''fisicamente'' e ''giuridicamente'' si considerano appartenenti al territorio dello Stato  all'atto della cessione. 

    Nella diversa ipotesi in cui i beni, pur conservando lo status di merce allo stato estero, si trovano ''fisicamente'' nel territorio dello Stato senza che siano stati oggetto di una importazione (si tratta delle ipotesi, previste dal Regolamento n. 952/2013/UE,  di merci in regime di transito esterno (articolo 226) o deposito doganale (articolo 237 e  ss.) e custodia nelle zone franche (articolo 243 e ss.)), le cessioni dei beni che ne sono  oggetto si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato

    Tuttavia, pur essendo tali operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale, con l'articolo 21, comma 6, del decreto IVA, si prevede ­ ai fini del controllo dell'operazione ­ l'obbligo di emissione della fattura. 

    A tal proposito, il richiamato comma 6, stabilisce, infatti, che «La fattura è emessa  anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 

    a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7­bis comma 1, con  l'annotazione ''operazione non soggetta''».

    Il successivo comma 6­ bis, invece, nel prevedere che

    «I soggetti passivi stabiliti nel  territorio  dello  Stato  emettono  la  fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sottoelencate  quando  non  sono  soggette  all'imposta  ai  sensi  degli  articoli  da  7  a  7­ septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 

    • a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione ''inversione contabile'';
    • b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione ''operazione non soggetta''», 

    estende ai soggetti passivi stabiliti nel  territorio dello Stato, l'obbligo di emettere fattura anche per le operazioni ­ indicate agli articoli da 7 a 7 ­septies ­ territorialmente non soggette ad IVA in Italia ma nella UE [lettera a)], ovvero non soggette in quanto effettuate fuori dalla UE [lettera b)].

    In sostanza:

    • il comma 6, lettera a) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in  Italia'', benché aventi ad oggetto beni ''fisicamente'' esistenti nel territorio dello Stato, ma che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni doganali conservano lo status di ''merci allo stato estero''; ­ 
    • il comma  6 ­bis, lettera b) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in Italia'', benché effettuate da un soggetto passivo italiano, ma fuori dall'Unione europea (ad esempio, vendite di  beni ''estero su estero'', ovvero beni acquistati all'estero e ceduti prima dell'importazione  in Italia o nella UE).

    Ciò premesso, si ritiene sussista l'obbligo ­ prescritto dall'articolo 21, comma 6,  del decreto IVA ­ di fatturare le cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato). 

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Messaggio IM: dismesso dal giorno 30.11

    Con una nota del giorno 11 novembre le Dogane informano della chiusura del messaggio IM alle ore 9 del giorno 30 novembre prossimo.
    Viene specificato che la tempistica è stata definita in considerazione di fattori, quali gli aggiornamenti software rilasciati nel tempo in ambiente di produzione ed il grado di adesione degli operatori economici ai nuovi servizi, nonché tenendo conto dell’imminente scadenza unionale prevista per l’aggiornamento dei sistemi di sdoganamento all’importazione.
    Al fine di garantire il corretto adeguamento dei propri sistemi, gli operatori economici che ad oggi utilizzano ancora il messaggio IM vorranno procedere al più presto all’uso dei nuovi messaggi H, evitando di attendere l’approssimarsi della scadenza prevista.

    Ricordiamo che con avviso del 19 luglio avente ad oggetto: PIANO DI ESTENSIONE AIDA 2.0 – IMPORT le Dogane informavano che nelle more dell’abilitazione del metodo di pagamento R per i regimi richiesti 51 e 53, di prossimo rilascio, fino a successiva era possibile dichiarare tali regimi utilizzando il messaggio IM.

    Dismissione messaggio IM dalle ore 9.00 del giorno 30 novebmre 2022

    Il messaggio IM verrà sostituito con i tracciati:

    • H1 (Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale), 
    • H2 (Dichiarazione di deposito doganale), 
    • H3 (Dichiarazione di ammissione temporanea), 
    • H4 (Dichiarazione di perfezionamento attivo), 
    • H5 (Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali). 

    A seguito del rinnovamento del sistema informatico AIDA, la struttura della dichiarazione doganale di importazione ha subito un cambiamento, inizialmente previsto dal 9 giugno scorso e consistente nella sostituzione del modello DAU cartaceo con un tracciato di dati definito a livello unionale.

    Le Dogane con la circolare n 22 del 6 giugno hanno specificato che, contestualmente allo svincolo delle merci, sarà messo a disposizione il prospetto di riepilogo della dichiarazione doganale approvato con la determinazione 3 giugno 2022 n. 234367. In proposito si legga anche Prospetto contabile dichiarazioni doganali con tracciati H: il modello delle Dogane

    Con informativa n 329889 del 14 luglio si è comunicato invece che il prospetto di riepilogo dei dati contabili sarebbe stato reso disponibile dal 21 luglio 2022.

    Il messaggio del 19 luglio proroga il cambiamento a successiva comunicazione delle stesse Dogane arrivata appunto in data 11 novembre, come di sopra specificato.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    S.U.D.o.C.o.: cosa c’è da sapere

    In generale, deve rilevarsi che la principale difficoltà degli operatori economi per la gestione di operazioni di import/export, era quella di presentare, oltre alla dichiarazione doganale, diverse istanze che coinvolgessero più amministrazioni, in quanto era necessario trasmettere ad ognuna di esse informazioni e dati spesso identici o simili nella sostanza per ottenere le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta necessari, nella grande maggioranza dei casi rilasciati su carta.
    Pertanto, questa asimmetria informativa tra le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, ricadeva sulle imprese incidendo sui costi e tempi. 

    S.U.D.o.C.o: iter normativo

    Per le ragioni appena sopra esposte, Agenzia delle Dogane ha proposto la norma istitutiva dello Sportello Unico Doganale, inserita poi nella legge finanziaria per il 2004

    In sostanza, si prevedeva che la Dogana fosse il punto di coordinamento e di controllo del complesso delle informazioni necessarie allo sdoganamento; le modalità attuative dello sportello unico doganale furono demandate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 Novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 14 Gennaio 2011.

    Lo Sportello Unico Doganale è stato attivato a partire da luglio 2011 con le modalità transitorie previste dal DPCM 242/2010 – pdf.

    Successivamente, con il D.P.R. del 29 dicembre 2021, n. 235 è stata regolamentata la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli che, oltre alla nota finalità di coordinamento di tutti i procedimenti e controlli connessi all’entrata e all’uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, ha assicurato al contempo il conseguimento dell’obiettivo previsto dalla Missione 3, riforma 2.1. «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l’effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

    Infine, con la Determinazione Direttoriale prot. n. 39493/RU del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità tecniche di realizzazione del S.U.D.o.C.o

    Funzione del S.U.D.o.C.o

    Come appena sopra rappresentato la principale finalità  dello Sportello Unico dei Controlli  è quella di garantire un maggior  coordinamento, da parte degli Uffici doganali,  delle richieste di ispezione fisica presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti a vario titolo nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, al fine di garantire lo svolgimento concomitate dei controlli (cd. approccio one stop shop).

    L’attuazione in concreto dell’attività di coordinamento avviene mediate l’Agenda di coordinamento dei controlli, che consente agli uffici operativi dell’ADM e alle altre Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato di concordare data e ora di svolgimento delle ispezioni fisiche, anche in considerazione della disponibilità della merce, con il coinvolgimento quindi delle Autorità di Sistema Portuale e dei gestori di Temporanea custodia.

    Fase sperimentale del S.U.D.o.C.o

    Con la recente Circolare n. 38/2022 le Dogane hanno reso noto l’avvio della sperimentazione operativa presso il porto di La Spezia, del solo modulo “Gestione Controlli”.

    A tal riguardo, si precisa che l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:

    • Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop).
    • Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari. 
    • Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.

    A tal riguardo, allegati alla circolare in commento, le dogane hanno reso disponibile  il Disciplinare quadro, con il quale vengono fornite le istruzioni operative inerenti le attività connesse al modulo «Gestione Controlli» e il Manuale utente che contiene le istruzioni per l’utilizzo delle applicazioni messe a disposizione sempre da ADM nell’ambito del modulo “Gestione Controlli.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    S.U.Do.Co: sperimentazione sui controlli dall’8 novembre

    Con Circolare n 38 del 7 novembre di ADM si informa del fatto che, dall'8 novembre l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:

    1. Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop), senza mutare comunque le competenze in capo ad ognuno 
    2. Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari.
    3.  Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.

    Ricordiamo che  in data 12 luglio si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co)

    Sinteticamente, lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli permetterà di adeguare il sistema italiano alle raccomandazioni emanate a livello internazionale in particolare in relazione alla applicazione del principio del "once only", secondo cui la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori deve avvenire una sola volta, attraverso un'interfaccia unica.

    SUSOCO metterà a disposizione un portale attraverso il quale gli operatori gestiranno le procedure per il rilascio delle certificazioni, controllandone lo stato di avanzamento.

    Sportello unico doganale: come funziona S.U.D.o.C.o. 

    Con la Determinazione direttoriale 39493 del 28 gennaio 2022 delle Dogane e Monopoli (Adm) è iniziato il processo di realizzazione della piattaforma S.U.Do.Co  ai fini dello sportello unico doganale. Nel documento doganale tutte le regole sul suo funzionamento.

    I servizi messi a disposizione dal portale S.U.Do.Co  offrono agli operatori economici un’interfaccia unica per:
     •    l’attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all’entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
     •    la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
     •    la verifica dell’avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
     •    la consultazione dello stato di attivazione dell’interoperabilità tra i sistemi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.

    Il testo consente al sistema nazionale di proseguire nell’attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare

    • alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un’unica interfaccia (single window)
    • e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop), attraverso il dialogo telematico tra le amministrazioni e gli organi dello Stato coinvolti e gli operatori economici interessati, velocizzando l’espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l’azione delle amministrazioni cooperanti.

    Ricordiamo infine che il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.310 il Decreto del Presidente della Repubblica  29 dicembre 2021, n. 235 concernente il Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) Il Provvedimento è entrato in vigore il 15 gennaio 2022.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Importatore extra UE: prevista nomina di rappresentante indiretto

    Con Avviso del 19 ottobre 2022  le Dogane hanno fornito chiarimenti in merito a quesiti pervenuti a seguito della emanazione della Circolare n. 40 del 2021.

    La circolare 40/2021, ricordiamo, ha fornito a sua volta alcuni chiarimenti operativi riguardanti la materia delle importazioni effettuate da parte di soggetti economici non stabiliti nell’UE che si avvalgono, a vario titolo, di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini IVA, con particolare riguardo alla individuazione dell’importatore e del dichiarante, alla possibilità per il soggetto non stabilito di presentare la dichiarazione doganale d’importazione, avvalendosi di un rappresentante, nonché al ruolo del rappresentante fiscale ai fini IVA. 

    Con l'avviso di ieri, sulla base di approfondite attività istruttorie intraprese anche con i competenti servizi dell’UE – DG Taxud Customs Legislation, e con il parere fornito dai servizi unionali, è stato pienamente confermato quanto già chiarito nella citata circolare n. 40/2021 e in particolare: 

    • l’importatore non stabilito nell’UE può solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”; 
    • le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle definite dall’articolo 170, par. 3, del CDU. 

    In sintesi, a fronte di operazioni effettuate da un importatore non stabilito nell’UE il tracciato dichiarativo dell’importazione di merci relativo al data element 13 06 000 000 non deve essere valorizzato, in quanto il rappresentante indiretto deve trovare collocazione, nell’ambito del medesimo tracciato, nel data element 1305 relativo al dichiarante.

    I Servizi della Commissione, escludendo la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, hanno, inoltre, precisato che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Consignment stock: disciplina IVA

    Nell’ambito del commercio internazionale è in uso la pratica di inviare merce al proprio cliente, stabilito in un altro Paese comunitario, mantenendo la proprietà dei beni fino al momento del prelievo da parte del cliente stesso. Tale contratto è chiamato “consignment stock” quando il prelievo è effettato dal cliente allo scopo di rivendere i beni, mentre quando il cliente effettua il prelievo ai fini dell’utilizzo nel processo produttivo, il contratto è definito di “call off stock”.

    Inquadramento IVA del contratto di Consignment Stock

    Ai fini Iva nazionali entrambi i contratti sono trattati indistintamente, e possono essere assimilati al contratto estimatorio di cui all’art. 1556 del Codice Civile.

    Dal momento che la proprietà della merce passa in un momento successivo rispetto alla spedizione, occorre analizzare la normativa del Paese nel quale viene spedita la merce; alcuni Stati, infatti, richiedono obbligatoriamente l’apertura di una posizione Iva nel Paese di arrivo della merce altri, invece, prevedono delle semplificazioni amministrative.

    Ai fini Iva, le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Allo stesso modo nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratto estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.

    Le disposizioni operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’art. 50, comma 5, del DL 331/1993 (quindi con obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei beni inviati senza trasferimento della proprietà).

    Consignment stock nei paesi senza obbligo di identificazione IVA

    In alcuni Paesi comunitari l’operazione di cessione intracomunitaria resta sospesa fino all’atto del prelievo: Austria, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Slovenia, Ungheria ne sono un esempio.

    Nei casi in cui non sia richiesta l’apertura di una posizione Iva nel Paese di arrivo dei beni, si applica quanto indicato nella risoluzione n. 235/E del 18 ottobre 1996; la merce verrà indicata in un registro di carico e scarico della movimentazione e al momento del prelievo, coincidente con il passaggio di proprietà, verrà emessa una fattura per la cessione intracomunitaria come operazione non imponibile Iva.

    Consignment stock nei paesi con obbligo di identificazione ai fini Iva

    In altri Stati comunitari, al momento dell’ingresso dei beni nel Paese, l’operazione è considerata acquisto intracomunitario, anche se il passaggio della proprietà non avviene fino al momento del prelievo: Cechia, Lettonia, Lussemburgo, Regno Unito, Spagna, Slovacchia e Belgio ne sono un esempio.

    Nel caso in cui il Paese destinatario dei beni richieda l’obbligo di avere una posizione Iva in loco, il cedente italiano è tenuto ad aprire una posizione Iva nel Paese di destinazione. In tal caso, nel momento in cui vengono inviati i beni nel Paese comunitario di destinazione, il cedente nazionale emette una fattura a sé stesso, ossia dalla partita Iva italiana alla propria partita Iva comunitaria mentre, al momento del prelievo, occorre emettere una fattura di vendita al cliente finale comunitario.

    La fattura al cliente finale seguirà le caratteristiche richieste dal singolo Paese comunitario:

    • se è applicabile il reverse charge, la fattura sarà emessa dalla partita Iva italiana senza Iva come operazione fuori campo Iva art 7-bis, dpr 633/1972 – inversione contabile;
    • se non trova applicazione il reverse charge dovrà essere emessa una fattura dalla partita Iva aperta in loco con applicazione dell’Iva del paese comunitario.