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Gestori piattaforme: primo invio dati alle Entrate entro il 15.02
Entro il 31 gennaio 2024 i Gestori di piattaforme dovevano inviare i dati relativi:
- allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo,
- in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.
Attenzione al fatto che il termine del 31 gennaio, a seguito di richieste di chirimenti da parte dei soggetti obbligati, è stato prorogato al 15 febbraio.
Inoltre, in data 9 febbraio, al fine di agevolare gli operatori, sono state pubblicate in una sezione apposita del sito delle Entrate una serie di FAQ che rispondono ai dubbi frequenti degli operatori interessati dall'adempimento.
Tra i chiarimenti pubblicati viene precisto che: "Il primo periodo oggetto di comunicazione è l'anno civile 2023. Pertanto, nell'elemento ReportingPeriod e conseguentemente negli identificativi dei record occorre inserire l'anno 2023. Non è consentito inserire l'anno civile 2022".
Gestori piattaforme: entro il 15.02 primo invio dati alle Entrate
Ricordiamo che il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme.
La DAC7 ha allineato il quadro UE della cooperazione amministrativa fiscale agli sviluppi internazionali in tema di digital and gig economy e, in particolare, allo standard di comunicazione e scambio delle informazioni di cui alle “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy” pubblicate dall’OCSE tra il luglio 2020 e il giugno 2021.
In sintesi, lo scambio automatico introdotto dalla DAC7 prevede che i Gestori di piattaforma (con alcuni casi di esclusione ed esonero) comunichino informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.
I Gestori di piattaforma sono tenuti a comunicare le previste informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile in cui il Venditore è identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione e lo scambio automatico deve avvenire entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le informazioni.
Come su specificato il termine del 31 gennaio è stato posticipato al 15 febbraio prossimo.
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Piattaforme online: invio dati alle Entrate prorogato al 15.02
Le Entrate con Provvedimento n 22931 del 31 gennaio, prorogano dal 31.01 al 15 febbraio il primo invio dei dati 2023 da parte dei gestori delle piattaforme on line.
Ricordiamo che, il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
In particolare, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.
Con il Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023 sono state sono state definite le modalità e i termini entro cui i Gestori di Piattaforma tenuti alla comunicazione devono trasmettere le previste comunicazioni all’Agenzia delle entrate.
Dato che diversi Gestori di Piattaforma sia residenti sia non residenti hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste nel Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023, in relazione alle informazioni relative all’anno 2023, primo anno oggetto di comunicazione, con il provvedimento in oggetto si rinviano i termini previsti al 15 febbraio 2024.
Inoltre, viene resa esplicita la possibilità di effettuare le comunicazioni direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle Entrate
Entro il 31 gennaio (termine prorogato al 15 febbraio) i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti.
Successivamente, entro il 29 febbraio l'agenzia condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
Il provvedimento reca le regole operative del Dlgs n. 32/2023 di attuazione alla direttiva Ue 2021/514, la Dac7, sullo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.
Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle Entrate
Ai sensi del punto 2 del provvedimento in esame sono soggetti obbligati all'invio delle comunicazioni:
- i gestori di piattaforma individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto legislativo, che non sono qualificati come gestori di piattaforma esclusi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto,
- nonché gli FPO, ossia il gestore di piattaforma non qualificato non-UE o FPO (Foreign Platform Operator) inteso come tale il gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato Membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato Membro, ma facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE
Il provvedimento evidenzia che, se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
Gestori di piattaforme digitali: gli esonerati
Il gestore esonerato effettua in ogni caso una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate con file predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al presente provvedimento.
Il file contiene le seguenti informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione:
- a) Stato Membro di residenza;
- b) NIF;
- c) Nome;
- d) Indirizzo.
Gestori di piattaforme digitali: i dati da inviare alle entrate
I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, informano l’Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione avvalendosi delle funzionalità ad essi rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fornendo i seguenti dati:
- Denominazione;
- Codice fiscale;
- Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri: o ai sensi della cui normativa è stato costituito, disciplinato o regolamentato, oppure o in cui si trova la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, oppure o in cui è situata la stabile organizzazione.
- NIF negli Stati membri di cui al punto precedente, se presente;
- Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; – Stato Membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione;
- Dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità Competenti degli altri Stati membri interessati.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione integrale del Provvedimento ADE n 406671 del 20 novembre 2023 con le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023.
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S.U.D.o.C.o.: cosa c’è da sapere
In generale, deve rilevarsi che la principale difficoltà degli operatori economi per la gestione di operazioni di import/export, era quella di presentare, oltre alla dichiarazione doganale, diverse istanze che coinvolgessero più amministrazioni, in quanto era necessario trasmettere ad ognuna di esse informazioni e dati spesso identici o simili nella sostanza per ottenere le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta necessari, nella grande maggioranza dei casi rilasciati su carta.
Pertanto, questa asimmetria informativa tra le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, ricadeva sulle imprese incidendo sui costi e tempi.S.U.D.o.C.o: iter normativo
Per le ragioni appena sopra esposte, Agenzia delle Dogane ha proposto la norma istitutiva dello Sportello Unico Doganale, inserita poi nella legge finanziaria per il 2004.
In sostanza, si prevedeva che la Dogana fosse il punto di coordinamento e di controllo del complesso delle informazioni necessarie allo sdoganamento; le modalità attuative dello sportello unico doganale furono demandate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 Novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 14 Gennaio 2011.
Lo Sportello Unico Doganale è stato attivato a partire da luglio 2011 con le modalità transitorie previste dal DPCM 242/2010 – pdf.
Successivamente, con il D.P.R. del 29 dicembre 2021, n. 235 è stata regolamentata la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli che, oltre alla nota finalità di coordinamento di tutti i procedimenti e controlli connessi all’entrata e all’uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, ha assicurato al contempo il conseguimento dell’obiettivo previsto dalla Missione 3, riforma 2.1. «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l’effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Infine, con la Determinazione Direttoriale prot. n. 39493/RU del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità tecniche di realizzazione del S.U.D.o.C.o
Funzione del S.U.D.o.C.o
Come appena sopra rappresentato la principale finalità dello Sportello Unico dei Controlli è quella di garantire un maggior coordinamento, da parte degli Uffici doganali, delle richieste di ispezione fisica presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti a vario titolo nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, al fine di garantire lo svolgimento concomitate dei controlli (cd. approccio one stop shop).
L’attuazione in concreto dell’attività di coordinamento avviene mediate l’Agenda di coordinamento dei controlli, che consente agli uffici operativi dell’ADM e alle altre Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato di concordare data e ora di svolgimento delle ispezioni fisiche, anche in considerazione della disponibilità della merce, con il coinvolgimento quindi delle Autorità di Sistema Portuale e dei gestori di Temporanea custodia.
Fase sperimentale del S.U.D.o.C.o
Con la recente Circolare n. 38/2022 le Dogane hanno reso noto l’avvio della sperimentazione operativa presso il porto di La Spezia, del solo modulo “Gestione Controlli”.
A tal riguardo, si precisa che l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:
- Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop).
- Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari.
- Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.
A tal riguardo, allegati alla circolare in commento, le dogane hanno reso disponibile il Disciplinare quadro, con il quale vengono fornite le istruzioni operative inerenti le attività connesse al modulo «Gestione Controlli» e il Manuale utente che contiene le istruzioni per l’utilizzo delle applicazioni messe a disposizione sempre da ADM nell’ambito del modulo “Gestione Controlli.
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S.U.Do.Co: sperimentazione sui controlli dall’8 novembre
Con Circolare n 38 del 7 novembre di ADM si informa del fatto che, dall'8 novembre l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:
- Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop), senza mutare comunque le competenze in capo ad ognuno
- Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari.
- Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.
Ricordiamo che in data 12 luglio si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co)
Sinteticamente, lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli permetterà di adeguare il sistema italiano alle raccomandazioni emanate a livello internazionale in particolare in relazione alla applicazione del principio del "once only", secondo cui la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori deve avvenire una sola volta, attraverso un'interfaccia unica.
SUSOCO metterà a disposizione un portale attraverso il quale gli operatori gestiranno le procedure per il rilascio delle certificazioni, controllandone lo stato di avanzamento.
Sportello unico doganale: come funziona S.U.D.o.C.o.
Con la Determinazione direttoriale 39493 del 28 gennaio 2022 delle Dogane e Monopoli (Adm) è iniziato il processo di realizzazione della piattaforma S.U.Do.Co ai fini dello sportello unico doganale. Nel documento doganale tutte le regole sul suo funzionamento.
I servizi messi a disposizione dal portale S.U.Do.Co offrono agli operatori economici un’interfaccia unica per:
• l’attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all’entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
• la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
• la verifica dell’avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
• la consultazione dello stato di attivazione dell’interoperabilità tra i sistemi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.Il testo consente al sistema nazionale di proseguire nell’attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare
- alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un’unica interfaccia (single window)
- e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop), attraverso il dialogo telematico tra le amministrazioni e gli organi dello Stato coinvolti e gli operatori economici interessati, velocizzando l’espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l’azione delle amministrazioni cooperanti.
Ricordiamo infine che il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.310 il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235 concernente il Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) Il Provvedimento è entrato in vigore il 15 gennaio 2022.
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Nomina rappresentante fiscale in Italia: le regole da conoscere
Con Risposta a interpello n 442 del 2 settembre le Entrate chiariscono che la nomina del rappresentante fiscale in Italia di una ditta estera può avvenire anche tramite una lettera in carta semplice presentata presso l’Agenzia delle entrate e sottoscritta dai soggetti con potere di firma del rappresentato e del rappresentante.
Vediamo ulteriori dettagli.
La società di diritto statunitense operante nel commercio all'ingrosso, priva di stabile organizzazione in Italia – «intende identificarsi ai fini IVA in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [N.d.r. di seguito decreto IVA]. (…) [N.d.r. e] intende nominare quale proprio rappresentante fiscale in Italia (…) [N.d.r. un] professionista».
Ciò premesso, ai fini della identificazione in Italia, essa chiede:
- cosa si intende per "lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio IVA competente";
- con riferimento alle dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto IVA, da rendere mediante il modello AA7/10, «se il rappresentante fiscale nominato, nel caso di specie persona fisica, possa essere titolare di tante ulteriori posizioni IVA autonome, oltre alla propria, per quante società non residenti svolga la figura di rappresentante fiscale»;
- se in sede di compilazione del modello AA7/10, debba essere indicata quale tipo di dichiarazione
- 1 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE"
- o se debba essere indicata "2 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale".
L'agenzia delle Entrate chiarisce che i mezzi ufficiali attraverso i quali può avvenire la nomina del rappresentante fiscale sono:
- atto pubblico,
- scrittura privata registrata,
- lettera annotata presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate,
- atto autenticato da un notaio estero aderente alla Convenzione dell'Aja e munito di "Apostille",
- oppure legalizzato dal console italiano all'estero
e successivamente replica nel dettaglio ai vari quesiti.
Con riferimento al quesito n. 1, si evidenzia che la lettera di nomina cui fa riferimento la norma può essere redatta in carta libera, deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA e deve riportare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d'imposta italiano rappresentante.
Tale lettera deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell'Ufficio, dal soggetto che abbia potere di firma per conto della società estera e dal soggetto che eventualmente abbia potere di firma per conto del rappresentante italiano.
Per comprovare i poteri del firmatario, la società estera deve esibire la certificazione del Tribunale od una procura notarile di conferimento di poteri, ed entrambe le parti dovranno esibire i loro documenti di identità.
A sua volta, l'Ufficio, effettuati i necessari controlli, provvede all'annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando all'interessato idonea documentazione attestante l'avvenuta annotazione nel registro Mod. VI (cfr. risoluzione n. 3/E del R.M. 29 gennaio 1998).
La risoluzione n. 114/E dell'11 luglio 1996 ha, inoltre, chiarito che l'obbligo di annotazione della lettera di nomina del rappresentante fiscale sul registro modello VI prescinde dalla tipologia di attività esercitata dal rappresentato estero (sia essa una cessione di beni o una prestazione di servizi).
In difetto di uno degli atti ufficiali sopra richiamati, si concretizza un'ipotesi di mancata nomina del rappresentante.
Con riferimento al quesito di cui al punto 2, si conferma che un soggetto passivo può assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non residenti e, quindi, può essere intestatario di più numeri di partita IVA, oltre a quello al medesimo attribuito; ne deriva che lo stesso soggetto – potendo rappresentare più operatori esteri e possedere, quindi, tanti numeri di partita IVA quanti sono i soggetti rappresentati – ha l'obbligo di tenere distinta, tramite la tenuta della contabilità separata, ciascuna posizione IVA, compresa la propria.
Diversamente, il soggetto non residente non può avere più di un rappresentante fiscale in Italia (cfr risoluzione n. 66/E del 4 marzo 2002). A tal riguardo, si richiamano le istruzioni alla dichiarazione di apertura della partita IVA (modello AA7/10).
Con riferimento, infine, al quesito di cui al punto 3, il rappresentante fiscale, per ottenere l'attribuzione della Partita IVA riferita al soggetto non residente rappresentato, deve presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del decreto IVA – entro 30 giorni dalla data di inizio attività – con una delle seguenti modalità indicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate:
- «in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate»
- «in unico esemplare mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite»
- «in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate».
In particolare, va presentato
- il Modello AA7/10, se il rappresentato è una società,
- o il Modello AA9/12, se il rappresentato è una persona fisica,
indicando il codice "1" "DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE", che deve essere attribuito al soggetto non residente, non può fare riferimento al codice fiscale proprio del rappresentante fiscale.
In tal senso le istruzioni al modello chiariscono che la casella con il codice "1" va barrata «nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE per soggetti che ne siano privi e che inizino un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, […]
L'ufficio attribuisce al contribuente la partita IVA, coincidente con il codice fiscale, che resterà invariato, anche in caso di variazione del domicilio fiscale, fino al momento di cessazione dell'attività».
Si ricorda, inoltre, che, nel caso di soggetto Ue, va compilato anche il campo "NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO", nell'ipotesi in cui lo stesso già possieda un numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza, ovvero altro numero identificativo attribuito.
Nel quadro C, infine, vanno indicati i dati identificativi del rappresentante fiscale in Italia.
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Forfettari: il trattamento IVA acquisti da piccole imprese UE
Con Risposta a interpello n 431 del 23 agosto 2022 le Entrate si occupano di di fornire chiarimenti su IVA – acquisti intracomunitari effettuati da un soggetto in regime forfettario presso un fornitore UE che usufruisce del regime speciale delle piccole imprese.
In particolare, viene chiarito che gli acquisti di beni effettuati da un soggetto Iva italiano in regime forfettario presso un operatore di un altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non si considerano acquisti intracomunitari, in quanto si tratta di operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato membro di origine.
Il Contribuente istante svolge dal 2016 attività di commercio al dettaglio di oggetti di artigianato (codice Ateco 477832) e dal 2021 applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Egli riferisce:
- di aver effettuato, nel 2021, acquisti intracomunitari di ammontare complessivo inferiore ad euro 10.000;
- di voler intrattenere, nel corso del 2022, rapporti commerciali con operatori ungheresi, effettuando dagli stessi acquisti intracomunitari di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 10.000.
Tali operatori ungheresi sono sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese e, nello specifico, al regime forfettario "KATA", che prevede l'esenzione IVA fino ad un ammontare di volume d'affari pari a 3 milioni di fiorini ungheresi (pari a circa 9.000 euro).
Il Contribuente chiede di conoscere gli obblighi in materia di IVA in relazione agli acquisti di beni da tali operatori
Le Entrate specificano che l'articolo 38, comma 5, lettera d), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che: «Non costituiscono acquisti intracomunitari: … d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese».
Il regime speciale delle piccole imprese, concesso dalla Direttiva 2006/112 agli Stati membri entro determinate soglie di esonero, prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'imposta per le operazioni attive da esse effettuate.
Pertanto, non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in altro Stato membro.
Allo stesso modo, ai sensi del comma 5, lettera d), del citato articolo 38, non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano, qualora il proprio cedente benefici nel suo Paese di tale regime. Come chiarito dalla circolare n. 26/E del 21 giugno 2010, nel caso di un " Soggetto passivo d'imposta italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 non effettua l'acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni"
Si ritiene pertanto condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, in quanto tali adempimenti si applicano indipendentemente dal particolare regime dell'operatore italiano (forfettario o meno).
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