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Attestazione origine merci: novità dal 1 gennaio 2023
Non è più possibile attestare l’origine delle merci importate dai Paesi SPG mediante il certificato "FORM A" sostituito dal Registered Exporter System (REX)
L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli lo scorso 2 gennaio ha pubblicato l’avviso relativo alle novità in materia di attestazione di origine per le merci provenienti dai Paesi SPG e da Singapore.
Merci importate da paesi beneficiari SPG dal 1 gennaio 2023
A partire dal 1gennaio 2023, ai fini della certificazione dell’origine delle merci provenienti dai Paesi beneficiari SPG, non è più possibile inserire in dichiarazione doganale il riferimento al certificato FORM A mediante indicazione del codice documento N865.
Pertanto, a partire dalla suddetta data l’operatore economico che intende importare nella UE merci di origine di un paese beneficiario SPG con un trattamento tariffario preferenziale, ricevuta l’attestazione di origine, dovrà:
- in un primo momento controllare l’esistenza e la validità del codice REX relativo all’esportatore;
- verificato che il Codice REX corrisponde all’esportatore registrato che ha fornito l’attestazione di origine, compilare la dichiarazione di importazioneinserendo:
- nel data element (DE) 4/17 un codice preferenza SPG (2XX);
- nel data element 2/3 – “Documenti presentati/Certificati” quanto segue:
- Se il valore totale dei prodotti originari non è superiore a 6.000 Euro tutti i codici di seguito riportati:
- C100 “Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’esportatore registrato nel campo “Identificativo documenti presentati”;
- Se il valore totale dei prodotti originari non è superiore a 6.000 Euro tutti i codici di seguito riportati:
- U164 “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti non superiore a 6.000 Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati”.
- Se il valore totale dei prodotti originari è superiore a 6.000 Euro tutti i codici di seguito riportati:
- C100 “Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’esportatore registrato nel campo “Identificativo documenti presentati”;
- U165 “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti superiore a 6.000 Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati”.”
Sistema REX
Il Sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) è un sistema non reciproco e non discriminatorio di accordi tariffari preferenziali con il quale i Paesi in via di sviluppo ottengono un accesso preferenziale ai mercati della Ue.
Fino al 31 dicembre 2016 la certificazione dell’origine della merce proveniente dai Paesi beneficiari SPG veniva attestata esclusivamente presentando l’apposito certificato di origine FORM A.
A partire dal 1° gennaio 2017 è stata avviata, in sostituzione del certificato di origine FORM A, la progressiva applicazione del sistema REX (Registered Exporter System).
In particolare, il sistema REX si basa su un principio di autocertificazione da parte degli operatori economici che effettuano le c.d. dichiarazioni sull'origine.
Per essere autorizzato a rilasciare una dichiarazione sull'origine l’operatore economico si registra in un’apposita banca dati (costantemente aggiornata).
Inoltre, vale la pena ricordare, che progressivamente il sistema REX è stato applicato anche nel contesto di accordi commerciali bilaterali tra l'UE e i Paesi partner.
Importazioni merce da Singapore
Con decorrenza 1° gennaio 2023, il trattamento preferenziale eventualmente richiesto per le merci importate da Singapore può essere concesso mediante indicazione nella dichiarazione doganale del codice documento U101, riferito all’attestazione di origine di un esportatore registrato.
Tale attestazione non è vincolata ad alcuna soglia di valore.
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S.U.Do.Co: sperimentazione sui controlli dall’8 novembre
Con Circolare n 38 del 7 novembre di ADM si informa del fatto che, dall'8 novembre l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:
- Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop), senza mutare comunque le competenze in capo ad ognuno
- Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari.
- Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.
Ricordiamo che in data 12 luglio si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co)
Sinteticamente, lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli permetterà di adeguare il sistema italiano alle raccomandazioni emanate a livello internazionale in particolare in relazione alla applicazione del principio del "once only", secondo cui la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori deve avvenire una sola volta, attraverso un'interfaccia unica.
SUSOCO metterà a disposizione un portale attraverso il quale gli operatori gestiranno le procedure per il rilascio delle certificazioni, controllandone lo stato di avanzamento.
Sportello unico doganale: come funziona S.U.D.o.C.o.
Con la Determinazione direttoriale 39493 del 28 gennaio 2022 delle Dogane e Monopoli (Adm) è iniziato il processo di realizzazione della piattaforma S.U.Do.Co ai fini dello sportello unico doganale. Nel documento doganale tutte le regole sul suo funzionamento.
I servizi messi a disposizione dal portale S.U.Do.Co offrono agli operatori economici un’interfaccia unica per:
• l’attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all’entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
• la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
• la verifica dell’avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
• la consultazione dello stato di attivazione dell’interoperabilità tra i sistemi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.Il testo consente al sistema nazionale di proseguire nell’attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare
- alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un’unica interfaccia (single window)
- e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop), attraverso il dialogo telematico tra le amministrazioni e gli organi dello Stato coinvolti e gli operatori economici interessati, velocizzando l’espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l’azione delle amministrazioni cooperanti.
Ricordiamo infine che il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.310 il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235 concernente il Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) Il Provvedimento è entrato in vigore il 15 gennaio 2022.
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Dichiarazioni doganali: istruzioni per i pagamenti con PagoPa
Con Informativa n 422075 del 27 ottobre pubblicata in data 2 novembre ADM fornisce istruzioni per il pagamento dei tributi amministrati dall’ADM tramite l’utilizzo della piattaforma pagoPA integrata nel portale dei pagamenti OPERA.
In particolare, nell’ambito del percorso di semplificazione e maggiore fruibilità dei servizi di pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Stato, nella sezione OPERA del Portale Unico dell’Agenzia (PUADM) è stata realizzata la nuova funzionalità per la prenotazione e la conseguente generazione del pagamento spontaneo delle dichiarazioni doganali annotate sul conto di debito.
La funzionalità è disponibile sul PUDM dal percorso “Area Riservata→Interattivi→OPERA→Accedi al servizio” e agisce in modo analogo a quanto avviene per l’applicazione “Situazione Contabile” del STD.
Si specifica che
- le prenotazioni e gli annullamenti effettuate tramite “Situazione Contabile” hanno effetto in Opera;
- viceversa le prenotazioni/annullamenti di movimenti contabili già prenotati da Opera sono inibiti in “Situazione Contabile”.
Si ricorda che le modalità di accesso autorizzato ad OPERA sono state diramate con Determinazione Direttoriale n. 426593 del 23/11/2020
L’utente, dopo essersi autenticato con credenziali SPID, CNS, CIE nell’area riservata del portale, seguendo il percorso Interattivi→OPERA→Accedi al servizio, e chiesto l’autorizzazione/abilitazione all’utilizzo dei sevizi di OPERA (incluso pagoPA), seguendo la procedura prevista dal MAU e selezionando il profilo dlr_pagopa, può procedere con la creazione del pagamento spontaneo.
Si sottolinea che le nuove funzionalità sono disponibili dal 15 novembre
In particolare, ai fini del calcolo dell’importo del movimento/i contabili A93 da pagare, l’utente seleziona la categoria “Operazioni con conto di debito” e, in analogia con le attuali funzioni di prenotazione presenti su “Situazione Contabile”, può effettuare la prenotazione globale (prenotazione di tutte le A93 imputate su di un conto ed aventi una stessa scadenza) inserendo i campi obbligatori “Conto di debito” e “Data scadenza” oppure altri tipi di prenotazione valorizzando uno o più criteri della lista di selezione di seguito riportati:
- Codice ufficio;
- Codice ufficio, Modalità di pagamento;
- Codice ufficio, Numero A93, Anno A93;
- Codice ufficio, Numero A93, Anno A93, Modalità di pagamento;
- Codice ufficio, Anno A93 da, Anno A93 a, Numero A93 da, Numero A93 a;
- Codice ufficio, Anno A93 da, Anno A93 a, Numero A93 da, Numero A93 a, Modalità di pagamento
Dopo aver effettuato il calcolo dell’importo e la creazione del debito per i dati inseriti, si genera un identificativo univoco di pagamento (ID_PAY) utilizzato per tutte le successive operazioni.
Tramite l’apposita funzione “Ricerca operazioni con conto di debito” è possibile visualizzare gli estremi della prenotazione effettuata e procedere al suo inserimento nel carrello.
È possibile procedere alla cancellazione di un debito, facendo “click” sull’icona del cestino presente rispettivamente in “Elenco debiti” o in “Riepilogo Carrello”.
Le stampe delle prenotazioni effettuate su Opera sono inoltre disponibili nella funzione di consultazione di “Situazione contabile”.
L’utente può decidere se effettuare direttamente il singolo pagamento o se aggiungere altre prenotazioni nel carrello.
A seguito del pagamento tramite la piattaforma pagoPA e della emissione della RT (Ricevuta Telematica) viene contestualmente eseguito il quietanzamento del debito o dei debiti inseriti nel carrello di Opera e il conseguente ripristino della disponibilità del conto di debito.
La RT viene resa disponibile per la stampa all’interno dello “Storico pagamenti” dell’area riservata.
Se la ricevuta telematica contiene più debiti OPCCD, viene prodotto un unico documento pdf che riporta una quietanza per pagina.
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Forfettari: il trattamento IVA acquisti da piccole imprese UE
Con Risposta a interpello n 431 del 23 agosto 2022 le Entrate si occupano di di fornire chiarimenti su IVA – acquisti intracomunitari effettuati da un soggetto in regime forfettario presso un fornitore UE che usufruisce del regime speciale delle piccole imprese.
In particolare, viene chiarito che gli acquisti di beni effettuati da un soggetto Iva italiano in regime forfettario presso un operatore di un altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non si considerano acquisti intracomunitari, in quanto si tratta di operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato membro di origine.
Il Contribuente istante svolge dal 2016 attività di commercio al dettaglio di oggetti di artigianato (codice Ateco 477832) e dal 2021 applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Egli riferisce:
- di aver effettuato, nel 2021, acquisti intracomunitari di ammontare complessivo inferiore ad euro 10.000;
- di voler intrattenere, nel corso del 2022, rapporti commerciali con operatori ungheresi, effettuando dagli stessi acquisti intracomunitari di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 10.000.
Tali operatori ungheresi sono sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese e, nello specifico, al regime forfettario "KATA", che prevede l'esenzione IVA fino ad un ammontare di volume d'affari pari a 3 milioni di fiorini ungheresi (pari a circa 9.000 euro).
Il Contribuente chiede di conoscere gli obblighi in materia di IVA in relazione agli acquisti di beni da tali operatori
Le Entrate specificano che l'articolo 38, comma 5, lettera d), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che: «Non costituiscono acquisti intracomunitari: … d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese».
Il regime speciale delle piccole imprese, concesso dalla Direttiva 2006/112 agli Stati membri entro determinate soglie di esonero, prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'imposta per le operazioni attive da esse effettuate.
Pertanto, non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in altro Stato membro.
Allo stesso modo, ai sensi del comma 5, lettera d), del citato articolo 38, non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano, qualora il proprio cedente benefici nel suo Paese di tale regime. Come chiarito dalla circolare n. 26/E del 21 giugno 2010, nel caso di un " Soggetto passivo d'imposta italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 non effettua l'acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni"
Si ritiene pertanto condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, in quanto tali adempimenti si applicano indipendentemente dal particolare regime dell'operatore italiano (forfettario o meno).
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Esportazioni: il trattamento IVA dei servizi di trasporto
Con Risposta a interpello n 393 del 27 luglio 2022 le Entrate forniscono un chiarimento sul trattamento IVA dei servizi di trasporto nell'ambito di un'esportazione.
In particolare la società istante Alfa pone dei quesiti in ordine all'interpretazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recentemente modificato dall'articolo 5-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Servizi di trasporto nelle esportazioni e non imponibilità
Con l'introduzione del comma 3 nel corpo dell'articolo 9, sono ora esclusi dal regime di non imponibilità IVA i servizi di trasporto che riguardano beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 69, primo comma, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi:
a) dall'esportatore;
b) dal titolare del regime di transito;
c) dall'importatore;
d) dal destinatario dei beni;
e) dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile nonché dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali (di cui al n. 4 dell'articolo 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
Le Entrate ricostruito il caso specificano che nella operazione di esportazione oltre:
- all'esportatore (Beta)
- allo spedizioniere/prestatore dei servizi doganali di esportazione e trasporto di merce in esportazione (Gamma), intervengono altri due soggetti, che sono:
- l'Istante, a cui lo spedizioniere (Gamma) affida sia l'esecuzione delle operazioni doganali sia il trasporto della merce nella tratta Alcamo-porto di Palermo;
- il trasportatore, Epsilon, che la Società incarica dell'esecuzione del trasporto per la suddetta tratta, mentre l'esecuzione delle operazioni doganali avviene in proprio.
Alla luce della ricostruzione le Entrate affermano che il servizio di trasporto effettuato dal trasportatore Epsilon non rientri nel regime di non imponibilità IVA perché eseguito nei confronti di un committente (l'Istante) che – in questo rapporto – di fatto agisce quale "subappaltatore".
Si tratta di un servizio che la Società ha a sua volta ricevuto in "subappalto" da Gamma, l'unico soggetto, tra quelli coinvolti, a diretto contatto con l'esportatore da cui ha ricevuto mandato, avente a oggetto anche l'esecuzione del trasporto in oggetto.
Una diversa interpretazione legittimerebbe un'applicazione "a catena" del regime di non imponibilità IVA, in evidente contrasto con la citata sentenza 29 giugno 2017, causa C-288/16, della Corte di Giustizia UE.
Per i giudici unionali, infatti, il citato articolo 146, paragrafo 1, lettera e) dispone, in particolare, che i servizi di trasporto direttamente connessi all'esportazione di beni fuori dell'Unione sono esenti dall'IVA.
Un'interpretazione estensiva di tale disposizione, che includa servizi che non sono forniti direttamente all'esportatore, all'importatore, o al destinatario di tali beni, potrebbe comportare, in capo agli Stati membri e agli operatori interessati, vincoli che risulterebbero inconciliabili con la corretta e semplice applicazione delle esenzioni, prescritta all'articolo 131 della direttiva 2006/112.
Peraltro, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le esenzioni dall'IVA devono essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono una deroga al principio generale secondo cui tale imposta è riscossa su ogni cessione di beni e su ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo
Pertanto, dalla formulazione e dall'obiettivo dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 risulta che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'esistenza di un rapporto diretto implica non solo che, attraverso il loro obiettivo, le prestazioni di servizi interessate contribuiscano all'effettiva realizzazione di un'operazione di esportazione o di importazione, bensì anche che tali servizi siano forniti direttamente, a seconda del caso, all'esportatore, all'importatore o al destinatario dei beni di cui a tale disposizione
L'agenzia conclude che a beneficiare dunque del regime di non imponibilità IVA può essere solo la prestazione di trasporto che l'Istante rende a favore di Gamma, che oltre a essere espressamente compreso tra quelli elencati al terzo comma dell'articolo 9, fornisce il servizio di trasporto direttamente all'esportatore.
La prestazione di trasporto resa da Epsilon alla Società, territorialmente rilevante in Italia, è invece imponibile con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria
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Prospetto contabile dichiarazioni doganali con tracciati H: il modello delle Dogane
Con Determina del 3 giugno 2022 (scarica qui la determina) pubblicata in data 6 giugno, le Dogane, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972, stabiliscono che l’importatore utilizza i dati che sono riportati nel riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale predisposto secondo il modello allegato (scarica qui) dal Sistema informativo di ADM, sulla base delle dichiarazioni doganali presentate utilizzando i tracciati H.
Ricordiamo che ai sensi dell'art 25 il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.
La disposizione suddetta si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.
Nella determina doganale di cui si tratta, viene precisato che il prospetto allegato è messo a disposizione:
- dell’importatore
- e del dichiarante/rappresentante,
nell’area riservata del Portale Unico delle dogane e dei monopoli (PUDM) per ciascuna dichiarazione doganale di importazione presentata al Sistema informativo di ADM utilizzando i tracciati H, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci nel Sistema informativo dell’Agenzia.