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Messaggio IM: dismesso dal giorno 30.11
Con una nota del giorno 11 novembre le Dogane informano della chiusura del messaggio IM alle ore 9 del giorno 30 novembre prossimo.
Viene specificato che la tempistica è stata definita in considerazione di fattori, quali gli aggiornamenti software rilasciati nel tempo in ambiente di produzione ed il grado di adesione degli operatori economici ai nuovi servizi, nonché tenendo conto dell’imminente scadenza unionale prevista per l’aggiornamento dei sistemi di sdoganamento all’importazione.
Al fine di garantire il corretto adeguamento dei propri sistemi, gli operatori economici che ad oggi utilizzano ancora il messaggio IM vorranno procedere al più presto all’uso dei nuovi messaggi H, evitando di attendere l’approssimarsi della scadenza prevista.Ricordiamo che con avviso del 19 luglio avente ad oggetto: PIANO DI ESTENSIONE AIDA 2.0 – IMPORT le Dogane informavano che nelle more dell’abilitazione del metodo di pagamento R per i regimi richiesti 51 e 53, di prossimo rilascio, fino a successiva era possibile dichiarare tali regimi utilizzando il messaggio IM.
Dismissione messaggio IM dalle ore 9.00 del giorno 30 novebmre 2022
Il messaggio IM verrà sostituito con i tracciati:
- H1 (Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale),
- H2 (Dichiarazione di deposito doganale),
- H3 (Dichiarazione di ammissione temporanea),
- H4 (Dichiarazione di perfezionamento attivo),
- H5 (Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali).
A seguito del rinnovamento del sistema informatico AIDA, la struttura della dichiarazione doganale di importazione ha subito un cambiamento, inizialmente previsto dal 9 giugno scorso e consistente nella sostituzione del modello DAU cartaceo con un tracciato di dati definito a livello unionale.
Le Dogane con la circolare n 22 del 6 giugno hanno specificato che, contestualmente allo svincolo delle merci, sarà messo a disposizione il prospetto di riepilogo della dichiarazione doganale approvato con la determinazione 3 giugno 2022 n. 234367. In proposito si legga anche Prospetto contabile dichiarazioni doganali con tracciati H: il modello delle Dogane
Con informativa n 329889 del 14 luglio si è comunicato invece che il prospetto di riepilogo dei dati contabili sarebbe stato reso disponibile dal 21 luglio 2022.
Il messaggio del 19 luglio proroga il cambiamento a successiva comunicazione delle stesse Dogane arrivata appunto in data 11 novembre, come di sopra specificato.
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S.U.D.o.C.o.: cosa c’è da sapere
In generale, deve rilevarsi che la principale difficoltà degli operatori economi per la gestione di operazioni di import/export, era quella di presentare, oltre alla dichiarazione doganale, diverse istanze che coinvolgessero più amministrazioni, in quanto era necessario trasmettere ad ognuna di esse informazioni e dati spesso identici o simili nella sostanza per ottenere le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta necessari, nella grande maggioranza dei casi rilasciati su carta.
Pertanto, questa asimmetria informativa tra le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, ricadeva sulle imprese incidendo sui costi e tempi.S.U.D.o.C.o: iter normativo
Per le ragioni appena sopra esposte, Agenzia delle Dogane ha proposto la norma istitutiva dello Sportello Unico Doganale, inserita poi nella legge finanziaria per il 2004.
In sostanza, si prevedeva che la Dogana fosse il punto di coordinamento e di controllo del complesso delle informazioni necessarie allo sdoganamento; le modalità attuative dello sportello unico doganale furono demandate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 Novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 14 Gennaio 2011.
Lo Sportello Unico Doganale è stato attivato a partire da luglio 2011 con le modalità transitorie previste dal DPCM 242/2010 – pdf.
Successivamente, con il D.P.R. del 29 dicembre 2021, n. 235 è stata regolamentata la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli che, oltre alla nota finalità di coordinamento di tutti i procedimenti e controlli connessi all’entrata e all’uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, ha assicurato al contempo il conseguimento dell’obiettivo previsto dalla Missione 3, riforma 2.1. «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l’effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Infine, con la Determinazione Direttoriale prot. n. 39493/RU del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità tecniche di realizzazione del S.U.D.o.C.o
Funzione del S.U.D.o.C.o
Come appena sopra rappresentato la principale finalità dello Sportello Unico dei Controlli è quella di garantire un maggior coordinamento, da parte degli Uffici doganali, delle richieste di ispezione fisica presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti a vario titolo nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, al fine di garantire lo svolgimento concomitate dei controlli (cd. approccio one stop shop).
L’attuazione in concreto dell’attività di coordinamento avviene mediate l’Agenda di coordinamento dei controlli, che consente agli uffici operativi dell’ADM e alle altre Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato di concordare data e ora di svolgimento delle ispezioni fisiche, anche in considerazione della disponibilità della merce, con il coinvolgimento quindi delle Autorità di Sistema Portuale e dei gestori di Temporanea custodia.
Fase sperimentale del S.U.D.o.C.o
Con la recente Circolare n. 38/2022 le Dogane hanno reso noto l’avvio della sperimentazione operativa presso il porto di La Spezia, del solo modulo “Gestione Controlli”.
A tal riguardo, si precisa che l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:
- Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop).
- Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari.
- Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.
A tal riguardo, allegati alla circolare in commento, le dogane hanno reso disponibile il Disciplinare quadro, con il quale vengono fornite le istruzioni operative inerenti le attività connesse al modulo «Gestione Controlli» e il Manuale utente che contiene le istruzioni per l’utilizzo delle applicazioni messe a disposizione sempre da ADM nell’ambito del modulo “Gestione Controlli.
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S.U.Do.Co: sperimentazione sui controlli dall’8 novembre
Con Circolare n 38 del 7 novembre di ADM si informa del fatto che, dall'8 novembre l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:
- Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop), senza mutare comunque le competenze in capo ad ognuno
- Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari.
- Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.
Ricordiamo che in data 12 luglio si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co)
Sinteticamente, lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli permetterà di adeguare il sistema italiano alle raccomandazioni emanate a livello internazionale in particolare in relazione alla applicazione del principio del "once only", secondo cui la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori deve avvenire una sola volta, attraverso un'interfaccia unica.
SUSOCO metterà a disposizione un portale attraverso il quale gli operatori gestiranno le procedure per il rilascio delle certificazioni, controllandone lo stato di avanzamento.
Sportello unico doganale: come funziona S.U.D.o.C.o.
Con la Determinazione direttoriale 39493 del 28 gennaio 2022 delle Dogane e Monopoli (Adm) è iniziato il processo di realizzazione della piattaforma S.U.Do.Co ai fini dello sportello unico doganale. Nel documento doganale tutte le regole sul suo funzionamento.
I servizi messi a disposizione dal portale S.U.Do.Co offrono agli operatori economici un’interfaccia unica per:
• l’attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all’entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
• la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
• la verifica dell’avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
• la consultazione dello stato di attivazione dell’interoperabilità tra i sistemi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.Il testo consente al sistema nazionale di proseguire nell’attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare
- alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un’unica interfaccia (single window)
- e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop), attraverso il dialogo telematico tra le amministrazioni e gli organi dello Stato coinvolti e gli operatori economici interessati, velocizzando l’espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l’azione delle amministrazioni cooperanti.
Ricordiamo infine che il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.310 il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235 concernente il Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) Il Provvedimento è entrato in vigore il 15 gennaio 2022.
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Nomina rappresentante fiscale in Italia: le regole da conoscere
Con Risposta a interpello n 442 del 2 settembre le Entrate chiariscono che la nomina del rappresentante fiscale in Italia di una ditta estera può avvenire anche tramite una lettera in carta semplice presentata presso l’Agenzia delle entrate e sottoscritta dai soggetti con potere di firma del rappresentato e del rappresentante.
Vediamo ulteriori dettagli.
La società di diritto statunitense operante nel commercio all'ingrosso, priva di stabile organizzazione in Italia – «intende identificarsi ai fini IVA in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [N.d.r. di seguito decreto IVA]. (…) [N.d.r. e] intende nominare quale proprio rappresentante fiscale in Italia (…) [N.d.r. un] professionista».
Ciò premesso, ai fini della identificazione in Italia, essa chiede:
- cosa si intende per "lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio IVA competente";
- con riferimento alle dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto IVA, da rendere mediante il modello AA7/10, «se il rappresentante fiscale nominato, nel caso di specie persona fisica, possa essere titolare di tante ulteriori posizioni IVA autonome, oltre alla propria, per quante società non residenti svolga la figura di rappresentante fiscale»;
- se in sede di compilazione del modello AA7/10, debba essere indicata quale tipo di dichiarazione
- 1 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE"
- o se debba essere indicata "2 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale".
L'agenzia delle Entrate chiarisce che i mezzi ufficiali attraverso i quali può avvenire la nomina del rappresentante fiscale sono:
- atto pubblico,
- scrittura privata registrata,
- lettera annotata presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate,
- atto autenticato da un notaio estero aderente alla Convenzione dell'Aja e munito di "Apostille",
- oppure legalizzato dal console italiano all'estero
e successivamente replica nel dettaglio ai vari quesiti.
Con riferimento al quesito n. 1, si evidenzia che la lettera di nomina cui fa riferimento la norma può essere redatta in carta libera, deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA e deve riportare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d'imposta italiano rappresentante.
Tale lettera deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell'Ufficio, dal soggetto che abbia potere di firma per conto della società estera e dal soggetto che eventualmente abbia potere di firma per conto del rappresentante italiano.
Per comprovare i poteri del firmatario, la società estera deve esibire la certificazione del Tribunale od una procura notarile di conferimento di poteri, ed entrambe le parti dovranno esibire i loro documenti di identità.
A sua volta, l'Ufficio, effettuati i necessari controlli, provvede all'annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando all'interessato idonea documentazione attestante l'avvenuta annotazione nel registro Mod. VI (cfr. risoluzione n. 3/E del R.M. 29 gennaio 1998).
La risoluzione n. 114/E dell'11 luglio 1996 ha, inoltre, chiarito che l'obbligo di annotazione della lettera di nomina del rappresentante fiscale sul registro modello VI prescinde dalla tipologia di attività esercitata dal rappresentato estero (sia essa una cessione di beni o una prestazione di servizi).
In difetto di uno degli atti ufficiali sopra richiamati, si concretizza un'ipotesi di mancata nomina del rappresentante.
Con riferimento al quesito di cui al punto 2, si conferma che un soggetto passivo può assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non residenti e, quindi, può essere intestatario di più numeri di partita IVA, oltre a quello al medesimo attribuito; ne deriva che lo stesso soggetto – potendo rappresentare più operatori esteri e possedere, quindi, tanti numeri di partita IVA quanti sono i soggetti rappresentati – ha l'obbligo di tenere distinta, tramite la tenuta della contabilità separata, ciascuna posizione IVA, compresa la propria.
Diversamente, il soggetto non residente non può avere più di un rappresentante fiscale in Italia (cfr risoluzione n. 66/E del 4 marzo 2002). A tal riguardo, si richiamano le istruzioni alla dichiarazione di apertura della partita IVA (modello AA7/10).
Con riferimento, infine, al quesito di cui al punto 3, il rappresentante fiscale, per ottenere l'attribuzione della Partita IVA riferita al soggetto non residente rappresentato, deve presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del decreto IVA – entro 30 giorni dalla data di inizio attività – con una delle seguenti modalità indicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate:
- «in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate»
- «in unico esemplare mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite»
- «in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate».
In particolare, va presentato
- il Modello AA7/10, se il rappresentato è una società,
- o il Modello AA9/12, se il rappresentato è una persona fisica,
indicando il codice "1" "DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE", che deve essere attribuito al soggetto non residente, non può fare riferimento al codice fiscale proprio del rappresentante fiscale.
In tal senso le istruzioni al modello chiariscono che la casella con il codice "1" va barrata «nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE per soggetti che ne siano privi e che inizino un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, […]
L'ufficio attribuisce al contribuente la partita IVA, coincidente con il codice fiscale, che resterà invariato, anche in caso di variazione del domicilio fiscale, fino al momento di cessazione dell'attività».
Si ricorda, inoltre, che, nel caso di soggetto Ue, va compilato anche il campo "NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO", nell'ipotesi in cui lo stesso già possieda un numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza, ovvero altro numero identificativo attribuito.
Nel quadro C, infine, vanno indicati i dati identificativi del rappresentante fiscale in Italia.
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Forfettari: il trattamento IVA acquisti da piccole imprese UE
Con Risposta a interpello n 431 del 23 agosto 2022 le Entrate si occupano di di fornire chiarimenti su IVA – acquisti intracomunitari effettuati da un soggetto in regime forfettario presso un fornitore UE che usufruisce del regime speciale delle piccole imprese.
In particolare, viene chiarito che gli acquisti di beni effettuati da un soggetto Iva italiano in regime forfettario presso un operatore di un altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non si considerano acquisti intracomunitari, in quanto si tratta di operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato membro di origine.
Il Contribuente istante svolge dal 2016 attività di commercio al dettaglio di oggetti di artigianato (codice Ateco 477832) e dal 2021 applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Egli riferisce:
- di aver effettuato, nel 2021, acquisti intracomunitari di ammontare complessivo inferiore ad euro 10.000;
- di voler intrattenere, nel corso del 2022, rapporti commerciali con operatori ungheresi, effettuando dagli stessi acquisti intracomunitari di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 10.000.
Tali operatori ungheresi sono sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese e, nello specifico, al regime forfettario "KATA", che prevede l'esenzione IVA fino ad un ammontare di volume d'affari pari a 3 milioni di fiorini ungheresi (pari a circa 9.000 euro).
Il Contribuente chiede di conoscere gli obblighi in materia di IVA in relazione agli acquisti di beni da tali operatori
Le Entrate specificano che l'articolo 38, comma 5, lettera d), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che: «Non costituiscono acquisti intracomunitari: … d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese».
Il regime speciale delle piccole imprese, concesso dalla Direttiva 2006/112 agli Stati membri entro determinate soglie di esonero, prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'imposta per le operazioni attive da esse effettuate.
Pertanto, non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in altro Stato membro.
Allo stesso modo, ai sensi del comma 5, lettera d), del citato articolo 38, non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano, qualora il proprio cedente benefici nel suo Paese di tale regime. Come chiarito dalla circolare n. 26/E del 21 giugno 2010, nel caso di un " Soggetto passivo d'imposta italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 non effettua l'acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni"
Si ritiene pertanto condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, in quanto tali adempimenti si applicano indipendentemente dal particolare regime dell'operatore italiano (forfettario o meno).
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Esportazioni: il trattamento IVA dei servizi di trasporto
Con Risposta a interpello n 393 del 27 luglio 2022 le Entrate forniscono un chiarimento sul trattamento IVA dei servizi di trasporto nell'ambito di un'esportazione.
In particolare la società istante Alfa pone dei quesiti in ordine all'interpretazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recentemente modificato dall'articolo 5-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Servizi di trasporto nelle esportazioni e non imponibilità
Con l'introduzione del comma 3 nel corpo dell'articolo 9, sono ora esclusi dal regime di non imponibilità IVA i servizi di trasporto che riguardano beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 69, primo comma, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi:
a) dall'esportatore;
b) dal titolare del regime di transito;
c) dall'importatore;
d) dal destinatario dei beni;
e) dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile nonché dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali (di cui al n. 4 dell'articolo 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
Le Entrate ricostruito il caso specificano che nella operazione di esportazione oltre:
- all'esportatore (Beta)
- allo spedizioniere/prestatore dei servizi doganali di esportazione e trasporto di merce in esportazione (Gamma), intervengono altri due soggetti, che sono:
- l'Istante, a cui lo spedizioniere (Gamma) affida sia l'esecuzione delle operazioni doganali sia il trasporto della merce nella tratta Alcamo-porto di Palermo;
- il trasportatore, Epsilon, che la Società incarica dell'esecuzione del trasporto per la suddetta tratta, mentre l'esecuzione delle operazioni doganali avviene in proprio.
Alla luce della ricostruzione le Entrate affermano che il servizio di trasporto effettuato dal trasportatore Epsilon non rientri nel regime di non imponibilità IVA perché eseguito nei confronti di un committente (l'Istante) che – in questo rapporto – di fatto agisce quale "subappaltatore".
Si tratta di un servizio che la Società ha a sua volta ricevuto in "subappalto" da Gamma, l'unico soggetto, tra quelli coinvolti, a diretto contatto con l'esportatore da cui ha ricevuto mandato, avente a oggetto anche l'esecuzione del trasporto in oggetto.
Una diversa interpretazione legittimerebbe un'applicazione "a catena" del regime di non imponibilità IVA, in evidente contrasto con la citata sentenza 29 giugno 2017, causa C-288/16, della Corte di Giustizia UE.
Per i giudici unionali, infatti, il citato articolo 146, paragrafo 1, lettera e) dispone, in particolare, che i servizi di trasporto direttamente connessi all'esportazione di beni fuori dell'Unione sono esenti dall'IVA.
Un'interpretazione estensiva di tale disposizione, che includa servizi che non sono forniti direttamente all'esportatore, all'importatore, o al destinatario di tali beni, potrebbe comportare, in capo agli Stati membri e agli operatori interessati, vincoli che risulterebbero inconciliabili con la corretta e semplice applicazione delle esenzioni, prescritta all'articolo 131 della direttiva 2006/112.
Peraltro, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le esenzioni dall'IVA devono essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono una deroga al principio generale secondo cui tale imposta è riscossa su ogni cessione di beni e su ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo
Pertanto, dalla formulazione e dall'obiettivo dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 risulta che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'esistenza di un rapporto diretto implica non solo che, attraverso il loro obiettivo, le prestazioni di servizi interessate contribuiscano all'effettiva realizzazione di un'operazione di esportazione o di importazione, bensì anche che tali servizi siano forniti direttamente, a seconda del caso, all'esportatore, all'importatore o al destinatario dei beni di cui a tale disposizione
L'agenzia conclude che a beneficiare dunque del regime di non imponibilità IVA può essere solo la prestazione di trasporto che l'Istante rende a favore di Gamma, che oltre a essere espressamente compreso tra quelli elencati al terzo comma dell'articolo 9, fornisce il servizio di trasporto direttamente all'esportatore.
La prestazione di trasporto resa da Epsilon alla Società, territorialmente rilevante in Italia, è invece imponibile con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria
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Dichiarazioni doganali: il modello EUCDM si applica dal 9 giugno
Le Dogane con Circolare n 22 del 6 giugno, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, hanno aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di:
- applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model),
- a decorrere dal 9 giugno 2022.
Ricordiamo innanzitutto come specificato dalle stesse Dogane che il Regolamento (UE) 2013/952 che istituisce il Codice doganale dell’Unione, CDU, stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio dell’Unione o ne escono per garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, ciò anche al fine di semplificare le procedure doganali e di facilitare il commercio internazionale legale e rafforzare la lotta alle frodi; finalità che richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapide e uniformi.
In tale ottica l’art. 6 par. 1 del CDU dispone che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale, siano effettuati mediante procedimenti informatici.
In ottemperanza a quanto previsto, l’Agenzia, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), a decorrere dal 9 giugno 2022.
Il nuovo modello di dati unionale è codificato a livello normativo nell’allegato B del Regolamento delegato UE 2015/2446 da ultimo modificato dal Regolamento delegato UE 2021/234, che definisce i dati (Data Element ) richiesti per le dichiarazioni e le notifiche doganali
I formati e i codici dei dati richiesti sono stabiliti nell’allegato B del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/244 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235.
In considerazione del fatto che alcuni Stati membri, come l’Italia, alla data di pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/234, avevano già avviato gli aggiornamenti dei sistemi informatici nazionali di importazione, è stato introdotto nell’art. 2 del RD il par. 4 bis che consente agli Stati membri interessati, e quindi anche all’Italia, di applicare i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di importazione indicati nell’allegato D del RD fino alla data del 1° dicembre 2023
Pertanto, a partire dal 9 giugno 2022, per le dichiarazioni afferenti al regime di immissione in libera pratica e per i regimi speciali diversi dal transito, il sistema informatico farà riferimento:
- alle informazioni chieste nell’allegato D del RD per quanto riguarda i dati delle dichiarazioni doganali e all’allegato C del RE,
- per quanto concerne i codici e i formati da utilizzare doganali contenute nell’allegato 9 appendice C1 e D1 del Regolamento delegato (UE) 2016/341 relativi al regime di immissione in libera pratica e ai regimi speciali diversi dal transito, non saranno più applicabili.
A decorrere dal 9 giugno 2022 il messaggio IM è quindi sostituito dai seguenti tracciati definiti dalla normativa unionale:
- H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
- H2 Dichiarazione di deposito doganale
- H3 Dichiarazione di ammissione temporanea
- H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo
- H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali special