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Rottamazione cinque: come fare la domanda?
L'Ader il giorno 20 gennaio ha pubblicato tutte le regole per aderire alla Rottamazione quinquies, la nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
Ricordiamo che la misura stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano:
- dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/72)
- o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Rientrano nell’ambito applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.
La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione- quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio.Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Rottamazione cinque: come posso aderire?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
- in area riservata, con le credenzial per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
- in area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
Se si presenta la domanda in area riservata, il servizio propone esclusivamente i carichi “definibili”, mentre, se si presenta la domanda in area pubblica, si potrà inserire i soli documentimche contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi “definibile”.
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Rottamazione quater: senza pagamento il processo non si estingue
Alla luce della recente Ordinanza della Cassazione n. 29574/2025, che per la prima volta ha applicato l’articolo 12-bis del Dl 84/2025, si consolida un principio: ai fini dell’estinzione del processo tributario, è sufficiente il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata.
Tuttavia, se il pagamento non c’è, la sola presentazione dell’istanza di rottamazione non ha alcun effetto.
Lo ha confermato anche la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, con la sentenza n. 174 del 25 agosto 2025, che si è pronunciata su un caso paradigmatico.
Al contribuente che aveva presentato domanda di rottamazione-ter ma senza versare nulla la corte di giustizia specifica che il processo va avanti e l’atto impugnato può essere annullato se infondato o viziato.
Rottamazione, senza pagamento il processo non si estingue
Il contenzioso nasce da una intimazione di pagamento da oltre 56mila euro, basata su una cartella esattoriale del 2011, mai notificata validamente al contribuente. Quest’ultimo ha impugnato l’intimazione nel 2022, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito erariale.
La CGT Molise ha accertato che la notifica della cartella era inesistente, poiché avvenuta a un indirizzo non più valido e non corrispondente al domicilio fiscale del contribuente, già trasferitosi da oltre un mese.
Di conseguenza, nessuna interruzione del termine prescrizionale è stata riconosciuta: i tributi si erano prescritti dopo 10 anni, e l’atto successivo, l’intimazione, è arrivato fuori tempo massimo.
Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha tentato di far valere l’efficacia interruttiva della domanda di rottamazione-ter presentata nel 2019.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che nessun effetto interruttivo possa derivare da un’istanza che non ha prodotto effetti sostanziali, essendo mancato ogni pagamento.
In assenza di versamenti, la rottamazione è inefficace, e la sua presentazione non costituisce né rinuncia alla prescrizione né riconoscimento del debito.
La Corte richiama, a conferma, anche l’orientamento della Cassazione n. 8304/2025, secondo cui la rinuncia alla prescrizione deve essere chiara, inequivoca e accompagnata da comportamenti concludenti, come appunto un pagamento.
Mentre nella rottamazione-quater (DL 84/2025, art. 12-bis) è il pagamento della prima rata a determinare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, nella precedente edizione (la “ter”) non vi era una norma espressa con tale effetto.
Tuttavia, la CGT Molise chiarisce un punto fondamentale:
- se manca qualsiasi pagamento, anche la dichiarazione di voler aderire alla sanatoria non ha alcun impatto sul processo, che può proseguire e concludersi con l’annullamento dell’atto impugnato, come avvenuto nel caso in esame.
Con questa sentenza, i giudici segnano una netta distinzione tra:
- effetto processuale, che si realizza solo con il versamento della prima rata (come confermato anche dalla Cassazione, ma solo per la “quater”);
- effetto sostanziale: che comporta l’estinzione del debito solo in caso di completamento dei pagamenti.
Nel caso affrontato dalla CGT Molise, nessuno dei due effetti si è prodotto, con la conseguenza che il processo non si è estinto e il credito erariale è stato dichiarato prescritto.
La sola domanda non basta: senza pagamento, la rottamazione non produce effetti, né processuali né sostanziali.
La sentenza n. 174/2025 della CGT Molise e l’ordinanza n. 29574/2025 della Cassazione tracciano insieme un perimetro chiaro: la rinuncia al processo contenuta nella domanda di definizione agevolata è efficace solo se accompagnata da un pagamento concreto.
In caso contrario, il giudizio prosegue, e se fondata la domanda del contribuente può portare all’annullamento dell’atto impugnato, come accaduto in Molise.
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Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: com’è tassato
Con la Risposta a interpello n 277 del 3 novembre le Entrate replica ad un istante professionista che dichiara di aver «acquistato nel 2022 attrezzature […] strumentali per la propria attività professionale […]. Per tali attrezzature, il sottoscritto ha iniziato a dedurre le quote di ammortamento a partire dal 2022 […] secondo il coefficiente di ammortamento […] previsto per la categoria di appartenenza. Nel 2025, il sottoscritto ha ricevuto un contributo in conto impianti […] relativo alle medesime attrezzature acquistate nel 2022, a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico regionale».
Il dubbio nasce dalla tempistica: il contributo è stato incassato tre anni dopo l’acquisto.L’istante chiede quindi come debba essere trattato fiscalmente il contributo ricevuto nel 2025, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività introdotto nel 2024 nell’articolo 54 del TUIR, e se sia possibile applicare una forma di tassazione parziale, similmente a quanto avviene in ambito d’impresa.
Per evitare una tassazione integrale e immediata, il contribuente propone una soluzione alternativa:
- tassare nel 2025 solo la parte del contributo relativa agli ammortamenti già dedotti (2022–2024), come sopravvenienza attiva;
- ridurre il valore residuo dei beni per la parte restante del contributo, ricalcolando le quote di ammortamento future.
In sostanza, l’istante chiede di allineare la fiscalità professionale a quella d’impresa, evitando un trattamento più penalizzante.
Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: quando scatta la tassazione
L’Agenzia ricorda che il nuovo articolo 54 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 192/2024, introduce per i lavoratori autonomi un principio di onnicomprensività secondo cui sono imponibili tutte le somme percepite, a prescindere dalla loro natura, comprese le sopravvenienze attive.
Anche se i contributi in conto impianti non sono espressamente citati, la relazione illustrativa al decreto conferma che componenti reddituali straordinari – prima esclusi – rientrano ora nel calcolo del reddito.
Se il contributo è incassato nello stesso anno dell’acquisto del bene, esso riduce il costo fiscalmente rilevante, e quindi abbassa le quote di ammortamento deducibili.
Tuttavia, se, come nel caso esaminato ,il contributo arriva in un periodo d’imposta successivo, la situazione cambia: l’ammortamento è già stato parzialmente dedotto, basandosi su un valore più alto rispetto a quello che si sarebbe dovuto applicare se il contributo fosse stato ricevuto prima.
In questi casi, spiega l’Agenzia, occorre:
- determinare la differenza tra le quote di ammortamento già dedotte (sul costo pieno) e quelle che sarebbero state dedotte se il contributo fosse stato ricevuto prima;
- tassare tale differenza come sopravvenienza attiva nel 2025;
- ridurre il valore residuo del bene dal 2025 in poi, per il calcolo delle nuove quote di ammortamento.
Questa posizione accoglie in parte la proposta dell’istante, ma esclude la possibilità di una tassazione diluita sulla parte non ancora ammortizzata: quella deve abbattere il costo fiscale del bene.
La Risposta n. 277/2025 è rilevante perché traduce operativamente il principio di onnicomprensività per la prima volta in un caso concreto che coinvolge:
- contributi pubblici ricevuti da professionisti;
- differenze temporali tra l’investimento e l’erogazione del contributo;
- l’armonizzazione del trattamento tra lavoro autonomo e reddito d’impresa.
"Nel caso in esame, considerato che il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all'acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, l'Istante dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi.
Dal periodo d'imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti."
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Riammessi Rottamazione quater: pagamento entro il 5 agosto
Il 31 luglio è scaduto il pagamento della prima o unica rata per i riammessi alla rottamazione quater.
Attenzione al fatto che anche per i riammessi è prevista la tolleranza dei 5 giorni che consente di pagare entro domani 5 agosto la prima o unica rata.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio ha previsto la riammissione dei soggetti decaduti dalla rottamazione quater che entro il 30 giugni scorso hanno ricevuto i nuovi piani dei pagamenti.
La Riscossione ha pubblicato in data 10 luglio una serie di faq e tra queste ve n'è una che specifica che i riammessi possono revisionare le reate con il servizio "ContiTu", vediamo i dettagli.
Rottamazione quater: entro il 31 luglio i primi pagamenti per i riammessi
La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.
Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.
In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater".
In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata era necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.
Successivamente si riceveva la risposta tramite e-mail: “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.
Rottamazione quater: i piani dei pagamenti per i riammessi
Entro il 30 giugno sono arrivate le lettere di risposta della Riscossione per le domande di riammissione alla rottamazione.
Le comunicazioni delle somme dovute sono arrivate con lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata e contengono:- un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione,
- importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.
Ricordiamo che le opzioni possibili per i soggetti che hanno presentato le domande sono:
- pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025
- pagamento in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027).
Inoltre le lettere di risposta in arrivo contengono anche i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente.
Attenzione al fatto che resta ferma la cosiddetta tolleranza di 5 giorni per i pagamenti.
Con una serie di FAq datete 10 luglio la riscossione chiarisce diversi dubbi in merito ai pagamenti.
Vediamo di seguito come pagano i riammessi alla rottamazione quater
Riammessi rottamazione quater: come dagare
La FAQ n 5 della Riscossione prevede che per pagare gli importi della riammissioe alla rottamazione quater sono disponibili i seguenti canali:
- Sito istituzionale;App EquiClick;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- ricevitorie e tabaccai;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione previo appuntamento.
Riammessi Rottamazione quater: posso pagare solo alcune cartelle o avvisi?
Veniva domandato se sia possibile pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute per la riammissione alla “Rottamazione-quater”
La risposta della Riscossione è affermativa.
Viene anche precisato che se la domanda di riammissione alla Definizione agevolata è stata accolta e si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, si può utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet.
ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di riammissione alla Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
Basta indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e indicare il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato.
Confermata l’operazione, riceverai alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate.
Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la riammissione alla Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero. -
Rottamazione quater e liti pendenti: semplificazione nel Decreto Fiscale
Con l'Ordinanza interlocutoria n 5830 del 5 marzo la Cassazione ha chiesto l'assegnazione alle Sezioni Unite per una decisione in merito, della richiesta del contribuente di avvalersi della domanda di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi 231-252, della legge 197/2022 con impegno a rinunciare al giudizio e un piano di dilazione.
Veniva chiesto di chiarire quale siano gli effetti sui giudizi in corso di un contribuente che abbia presentato la domanda di definizione agevolata o Rottamazione quater, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la richiesta di un piano di dilazione rateale e il conseguente impegno a rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo al pagamento di alcune rate dopo la comunicazione favorevole dell’Agente della riscossione.
Il Decreto fiscale convertito in legge e atteso in GU sancisce la risposta a questa problematica.
Rottamazione quater e giudizi pendenti: verso la risoluzione della questione
Nella Ordinanza ci sono due indirizzi possibili:
- sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale pagamento di tutte le rate. Dopo la richiesta di rottamazione, l’accoglimento della domanda e il versamento di alcune rate il processo deve essere sospeso con rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa che vengano depositati tutti i pagamenti con riguardo a tutte le rate del piano. Nel caso in cui le altre rate non vengono pagate la sospensione potrà essere revocata ed il giudizio potrà proseguire.
- chiusura dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse. In questo caso la domanda presentata e accolta e la prova del pagamento parziale costituiscono elementi idonei e sufficienti per determinare l’estinzione del giudizio, senza la prova dell’integrale adempimento di tutte le rate. Se il contribuente non riuscisse poi a versare tutte le rate, il giudizio relativo ai debiti per i quali ha richiesto la rottamazione quater si è già chiuso.
La decisione delle Sezioni Unite sarà rilevante.
La Sezione Tributaria della Cassazione ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».
Ad oggi le Sezioni Unite della Cassazione devono ancora pronunciarsi e il tema è sotto i riflettori del Governo.
Nelle prime bozze del decreto fiscale (il Dl 84/2025 ora all’esame della Camera per la conversione in legge, c’era una norma che mirava all’estinzione dei debiti a fronte della presentazione della documentazione che attesta il versamento della prima o unica rata.
Poi la norma non è entrata nel testo approvato e pubblicato in GU.
Il Decreto n 84/2025 ha risolto la questione aperta per le liti relative alla rottamazione.
In pratica si accoglie uno dei due orientamenti in discussione presso le sezioni unite della Cassazione e in caso di controversia pendente avente ad oggetto partite incluse nella rottamazione quater, l’estinzione del giudizio si verifica con il pagamento della prima o unica rata, e non con il pagamento dell’ultima delle rate del piano di dilazione.
Si introduce una disposizione di carattere interpretativo che pone fine al contrasto insorto in seno alla sezione tributaria della Cassazione.
L’articolo 12-bis chiarisce che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione quater il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata.
Il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del giudizio una volta ricevuta la documentazione necessaria, che può essere depositata dal debitore, dall’Agenzia delle entrate-Riscossione o dall’ente impositore.
L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze e dei provvedimenti non definitivi pronunciati nel processo.
Attenzione al fatto che le somme già versate restano acquisite senza possibilità di rimborso.
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Riammessi rottamazione quater: cosa accade alle proceure di recupero di Ader?
L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato delle FAQ relativa alla riammissione allla Rottamazione quater.
In particolare, si replica a quesiti per i riammessi che entro il 31 luglio dovranno pagare la prima o unica rata di quanto dovuto secondo i piani di pagamento che la stessa Agenzia della Riscossione ha inviato ai richiedenti entro il 30 giugno scorso.
Si ricorda inoltre che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Tra le FAQ si replica a chi domandava cosa succeda rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda di riammissione.
Riammessi rottamazione quater: cosa accade alle proceure di recupero di Ader?
Viene chiarito che in seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle entrate- Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
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Decreto Correttivo bis: novità per il concordato e altri adempimenti tributari
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.134 del 12.06.2024 il testo del decreto legislativo (Dlgs n. 81 del 12.06.2025), che introduce importanti disposizioni correttive e integrative in materia fiscale, con particolare riferimento a:
- adempimenti tributari,
- concordato preventivo biennale (CPB),
- contenzioso tributario e sanzioni.
Scarica il testo del dlgs del 12.06.2025 n. 81
Si tratta di disposizioni correttive e integrative dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.
Novità rispetto alla versione iniziale dello schema del dlgs
Il testo, nel corso dell'esame, è stato integrato da ulteriori 10 articoli rispetto alla versione iniziale, con contenuti in più sezioni tematiche, in particolare:
Art. 6 – Semplificazione dei termini di versamento IVA
È stato introdotto un nuovo articolo che modifica l’art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014, prevedendo per i forfetari il versamento dell’IVA da reverse charge (anche intracomunitaria) entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.Art. 13 – Deduzione del costo del lavoro incrementale
Viene modificato il D.Lgs. 13/2024 per ammettere la deducibilità della maggiorazione del costo del lavoro introdotta dal D.Lgs. 216/2023. Prevista applicazione retroattiva al biennio 2025-2026.Art. 14 – Soglie per le proposte nei confronti dei soggetti ad alta affidabilità fiscale
Introdotte limitazioni quantitative al reddito concordato per i contribuenti con livelli di affidabilità pari a 10, ≥9<10, ≥8<9.Art. 15 – Modifiche alle cause di decadenza dal concordato
Precisazione su quando si applica la decadenza in caso di mancato pagamento: solo se non si paga entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia (art. 36-bis, DPR 600/1973).Art. 17 (precedentemente art. 12) – Modifiche doganali e sanzionatorie
Rispetto alla formulazione iniziale dell'Art. 12 dello schema:
- inserito un nuovo comma 8 all’art. 118 sull’opzione per il riscatto delle merci confiscate.
Art. 21-23 – Nuovi articoli sull’accertamento
- Art. 21: adeguamento del procedimento di adesione al D.Lgs. 13/2024
- Art. 22: la sospensione dei termini non si applica più a determinati atti dal 31 dicembre 2025
- Art. 23: disciplina del recupero fiscale per aiuti di Stato.
Adempimenti tributari: proroghe e nuovi termini
Tra le principali novità per professionisti e imprese si segnala:
- proroga dell’uso dei vecchi coefficienti di redditività per i forfetari: per i contribuenti forfetari si prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in attesa dell’elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025.
- divieto permanente di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche: per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, viene reso definitivo il divieto per i soggetti tenuti a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria.
- rinvio al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per l’invio delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi, a partire dal 2026, e spostamento al 20 maggio della data di disponibilità della dichiarazione precompilata per le partite IVA.
- trasmissione annuale, e non più semestrale, delle spese sanitarie al Sistema TS, a partire dai dati 2025.
Concordato preventivo biennale: esclusione dei forfetari e novità per gli ISA
Una delle principali novità del decreto è l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, del Capo III del Titolo II del D.lgs. 13/2024, che disciplinava l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art. 7). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime di cui alla legge 190/2014 non potranno più accedere al concordato per il biennio 2025-2026, anche se in possesso dei requisiti previsti inizialmente.
Il decreto lascia l’istituto riservato ai soggetti ISA. Tra le modifiche per questi ultimi si segnala che:
- a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, qualora la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente sia superiore a 85.000 euro, sulla parte eccedente si applicano le seguenti aliquote ordinarie:
- del 43% per i soggetti IRPEF
- e del 24% per i soggetti IRES.
- nuove cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. In particolare, i lavoratori autonomi che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti:
- associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- società tra professionisti;
- società tra avvocati,
possono accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società sopra elencate nelle quali partecipano abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
È inoltre prevista un’ulteriore causa di esclusione per le associazioni e società sopra menzionate qualora tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo non aderiscano al concordato per i medesimi periodi.
- proroga del termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tale termine è differito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Nuove soglie sulle proposte per soggetti con alta affidabilità fiscale
L’art. 14 introduce un limite massimo (soglia) alla proposta di reddito nel concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti con elevata affidabilità fiscale, ovvero quelli che negli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ottengono un punteggio pari o superiore a 8. Il nuovo art. 9, commi 3-bis del D.lgs. 13/2024 e seguenti (introdotti dall’art. 14), prevede infatti limiti quantitativi alla proposta concordataria, in funzione del livello di affidabilità fiscale (ISA), più precisamente, il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente (rettificato secondo le regole degli articoli 15 e 16 del D.lgs. 13/2024) di oltre:
- 10% se il punteggio ISA è 10;
- 15% se il punteggio ISA è tra 9 e 9,99;
- 25% se il punteggio ISA è tra 8 e 8,99.
La soglia non si applica se la proposta risulta inferiore ai valori settoriali determinati nella metodologia ufficiale.
Contenzioso tributario: più digitalizzazione
Il decreto introduce diverse misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico, come:
- obbligo per i difensori di attestare la conformità dei documenti al cartaceo originale da loro detenuto;
- estensione dell’uso della PEC per notifiche anche nel giudizio di ottemperanza;
- possibilità di lettura immediata del dispositivo in udienza da parte del presidente della Corte di giustizia tributaria.
Sanzioni tributarie e doganali: chiarimenti e definizione agevolata
Tra le modifiche al sistema sanzionatorio, segnaliamo:
- la ridefinizione della graduazione delle sanzioni per violazioni in materia doganale e accise;
- estensione della possibilità di ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti;
- chiarimenti in merito alla non punibilità di alcuni reati di contrabbando in caso di ravvedimento prima dell’avvio di accertamenti.