• Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Certificazione parità: scadenza domande contributo 18.4

    Scade il 18 aprile il termine per le PMI  per presentare domanda  di finanziamento per  ottenere la Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022).

    La certificazione sulla parità di trattamento dei sessi in azienda,   ricordiamo,  oltre a un grande valore sociale  e culturale, consente di ottenere  alcune agevolazioni economiche e  burocratiche per l'impresa  come:

    • Esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro 
    •  Punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti 
    • Diminuzione della garanzia del 20%, cumulabile con tutte le altre riduzioni previste dalla  legge per tutte le tipologie di contratto 
    • Maggiore punteggio previsto  negli avvisi dalle amministrazioni aggiudicatrici.

    SCARICA QUI IL BANDO  UFFICIALE UNIONCAMERE

    Bando Unioncamere parità di genere come fare domanda

    Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico possono essere presentate a partire dalle 10:00  26 febbraio 2025 e fino alle 16:00 del 18 aprile 2025 attraverso il sistema restart.infocamere.it, accedendo con SPID/CIE/CNS.

    Sono a disposizione la Guida per l'utilizzo di Restart, le FAQ e la lista degli Organismi di certificazione aderenti all'iniziativa. 

    Per maggiori informazioni si possono contattare:

    • la mail  [email protected]
    • il tel. 0640073620 (dalle ore 9.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì).

    A questo link gli allegati per la predisposizione delle domande

    Bando Unioncamere parità di genere: come funziona

     UNIONCAMERE in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità,  sin dall'istituzione promuove il progetto di certificazione della parità di genere per le piccole e medie imprese italiane, ricoprendo il ruolo di Soggetto Attuatore, per la realizzazione degli obiettivi dell’intervento del PNRR M5C1-I1.3 “Sistema di certificazione della parità di genere” con l'offerta di  contributi a valere sul dispositivo Next Generation EU 

    Il bando prevede  i seguenti step:

    • 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA  E ACCOMPAGNAMENTO E PER I SERVIZI DI PRIMA CERTIFICAZIONE

    Sono previsti Incontri a distanza con esperti specializzati e iscritti in apposito elenco per:

    • individuare le aree di intervento per soddisfare i requisiti richiesti dalla prassi UNI/PdR 125:2022

    • pre-verificare la conformità del Sistema  di Gestione secondo la UNI/PdR 125:2022

    • 2-  L’IMPRESA DEVE USUFRUIRE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA/ACCOMPAGNAMENTO  ALLA CERTIFICAZIONE ENTRO 6 MESI dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo 

    I servizi sono erogati dagli Organismi di certificazione accreditati, attraverso  giornate di audit e secondo modalità definite nel documento internazionale IAF MD 05

    e FAQ Accredia-UNI.I  contributi concessi alle imprese, che costituiscono aiuti de minimis, sono versati  direttamente all’esperto e all’Organismo di certificazione che hanno supportato l’impresa.

    • 3 – RILASCIO DEL CERTIFICATO DELLA PARITÀ DI GENERE ENTRO 9 MESI dalla data di trasmissione del provvedimento  di concessione del contributo:

    Si ricorda che la certificazione ha validità triennale ed è  soggetta a monitoraggio annuale.

  • Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Femminicidio: diventa un delitto nel codice penale

    Il 7 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di Legge per l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

    Non è passata inosservata la tempistica con cui il testo è stato approvato e diffuso, a ridosso evidentemente della ricorrenza dell'8 marzo Giornata internazionale della Donna.

    Il Governo come d'abitudine ha accompagnato la misura con un comunicato stampa che riepiloga e sintetizza i punti salienti della novità.

    In particolare, si sottoliena che il testo appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne.

    A tal proposito si introduce la nuova fattispecie penale di “femminicidio” che, per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo. 

    In particolare, si prevede che sia punito con tale pena “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”

    In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.

    Il testo è stato subito accolto con favore dalla Senatrice Valeria Valente ex presidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio nella XVIII legislatura che ha affermato: "Il disegno di legge che introduce il reato di femminicidio, appena approvato dal Governo, è un testo dirompente e coraggioso, che avrà effetti sul piano culturale, prima ancora che su quello penale. Perché, finalmente, nomina un fenomeno nel Codice penale – quello delle donne uccise dagli uomini in quanto donne, nell’ambito di una storica sperequazione di potere – e aiuta i giudici a riconoscerlo. È ciò che abbiamo sempre chiesto."

    Citando testualmente la bozza del provvedimento "al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    • dopo l’articolo 577, è inserito il seguente: «Articolo 577-bis (Femminicidio) Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575.  Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.  Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.»;
    • all’articolo 572 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
    • all’articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
    • all’articolo 593-ter, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
    • all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter), è inserito il seguente: «5-ter.1) se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità;»;
    • all’articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
    • all’articolo 612-ter, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.».

    Femminicidio: diventa un delitto nel codice penale

    Il DDL sul femminicidio prevede inoltre:

    • l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso;
    • specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
    • il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;
    • nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all'imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari;
    • interviene inoltre sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;
    • introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali; 
    • rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023; 
    • estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio; 
    • introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale.

    Vienhe specificato che l’intervento si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.

    Futuri approfondimenti dal testo del DL appena verrà diffuso come consultabile.

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    Rapporto parità: disponibile il modello online

    Come preannunciato poche settimane fa  il Ministero del lavoro ha reso disponibile ieri il modello aggiornato da compilare online per la presentazione del rapporto biennale sulle pari opportunità nelle aziende  con oltre 50 dipendenti.

     Si ricorda che la scadenza, inizialmente  fissata  per il  30 aprile 2023 e  riguardante i dati relativi al 2022 2023 era stata modificata per attendere questo aggiornamento.  Il nuovo modello  può già essere  compilato:

    •  dal 3 giugno 
    • al  15 luglio 2024  

    sul sito servizi.lavoro.gov.it, previa autenticazione con SPID, o CIE o CNS o EIDAS

    Rivediamo nei prossimi paragrafi in dettaglio di cosa si tratta e come procedere, come previsto dal decreto ministeriale  del 29.3.2022.

    Rapporto biennale parità di genere: le norme

    Il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 firmato   dal ministro del Lavoro  e dalla  ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia,  ha definito le  modalità operative per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa dei due sessi nelle realtà aziendali con oltre 50 dipendenti.

    L'obbligo era stato previsto dal  Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021.

    Si ricorda che la redazione del rapporto di parità è obbligatoria per accedere  alle  gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse  del PNRR (decreto legge Semplificazioni  n. 77/2021).

     In merito  è stato successivamente pubblicato sul sito ministeriale il   Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia che ha prorogato per il 2022 la prima scadenza del nuovo adempimento.

    Rapporto parità di genere: chi è obbligato

    Per rendere effettivo il principio di parità nei luoghi di lavoro, prescritto dalle norme europee, è stato  previsto che il rapporto biennale sia obbligatorio per tutte le aziende sopra i 50 dipendenti.   Per le aziende di dimensioni inferiori il rapporto è facoltativo.

    Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it,  Qui il facsimile allegato al decreto.

     Si ricorda che l'accesso richiede le credenziali SPID.

    Per il rapporto relativo al biennio 2020-2021  andava  fatto  riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 e l'invio era stato prorogato al   14 OTTOBRE 2022 

    A regime invece è confermata  la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio. 

     Al termine della procedura informatica, viene rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. 

    Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

    I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità  incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale sul tema della parità di genere nei luoghi di lavoro.

    Rapporto di parità, a cosa serve?

    Sulla base dei dati contenuti nel rapporto , se conformi agli standard minimi,  le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati  la certificazione di parità, un attestato  del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022 . 

    Tale certificazione  dà accesso ad agevolazioni che comprendono 

    • punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (articolo 47 del Dl 77/2021)
    • meccanismi e strumenti di premialità  in tutti gli appalti pubblici 
    • agevolazioni contributive

    ATTENZIONE il D. Lgs 105 2022  di recepimento della direttiva UE 1592 2022 sulla conciliazione vita lavoro prevede  che in caso di violazione delle norme  a tutela della genitorialità prevista dal decreto stesso, rilevate nei due anni che precedono la richiesta della certificazione di parità, comportano l’impossibilità di conseguirla.

    Rapporto parità di genere: cosa contiene 

    I dati che devono essere inseriti comprendono:

    • numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle  retribuzioni iniziali  l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato.
    • l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità,  dei bonus
    • le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali 
    • informazioni sui processi di selezione 
    • le misure previste in azienda per la conciliazione vita lavoro

    Come previsto dal decreto legge i consiglieri regionali  di parità  riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli :

    • alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
    •  alla consigliera o al consigliere nazionale di parità,
    • al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
    • al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
    • all’ISTAT e al CNEL.

    Rapporto parità aggiornamento 3 giugno 2024

    Il ministero   nel comunicato sul nuovo modello aggiornato  ha specificato anche che:

    • Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.
    • Da quest'anno è  disponibile  anche la funzionalità di upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello.
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    Pari opportunità: nuove direttive UE

    Le direttive UE n. 1499 e n. 1500 del 14 maggio 2024 , del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicate   nella Gazzetta Ufficiale Europea  del 29 maggio 2024,    stabiliscono i requisiti essenziali per il funzionamento delle autorità nazionali deputate a vigilare sulla parità di genere in tutto il territorio dell'unione.

    L'intento è di migliorare l'efficienza e assicurare l'autonomia di tali enti, rafforzando l'applicazione del principio di pari trattamento definiti  dalle  direttive precedenti in materia,  2006/54/CE e 2010/41/UE, che vengono parzialmente modificate.

    Risorse necessarie, strategie, comunicazione

    Le direttive sottolineano in primo luogo che gli organismi  per la parità devono essere forniti delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere le loro funzioni e competenze in modo efficiente, inclusi i casi in cui abbiano mandati in altri ambiti

    Gli Stati membri devono  assicurarsi che  le autorità deputate possano adottare strategie  adeguate  per informare  i cittadini sui diritti  in   materia di parità di genere sanciti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e sull'esistenza delle autorità per la parità, garantendo a questi enti il potere di prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento. Tali iniziative possono comprendere  ad esempio:

    • Promozione di azioni positive e integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati;
    • Formazione, consulenza e supporto;
    • Partecipazione al dibattito pubblico;
    • Comunicazione con i soggetti interessati, incluse le parti sociali;
    • Promozione dello scambio di buone pratiche.

    Accertamenti e azioni legali

    Le autorità per la parità devono offrire la possibilità di risolvere le controversie in modo alternativo, tramite mediazione o conciliazione, secondo la normativa e le prassi nazionali. Il mancato raggiungimento di una risoluzione alternativa non impedisce il diritto di intraprendere un'azione legale. Gli Stati membri devono garantire termini di prescrizione sufficienti, sospendendoli durante la procedura alternativa.

    Gli Stati membri devono comunque  conferire alle autorità per la parità il potere di indagare sulle violazioni del principio di pari trattamento. Tali autorità devono poter fornire e documentare la loro valutazione, comprendente un'indagine sui fatti e una conclusione sull'esistenza di discriminazioni, mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti, secondo la scelta degli Stati membri.

    Il diritto delle autorità per la parità di intraprendere azioni legali deve  includere in particolare:

    a) Il diritto di avviare procedimenti per conto delle vittime;

    b) Il diritto di partecipare ai procedimenti a sostegno delle vittime;

    c) Il diritto di avviare procedimenti in nome proprio per difendere l'interesse pubblico.

    Assistenza alle vittime di violenza di genere

    Viene specificato inoltre che  con riguardo al fenomeno della violenza di genere  gli organismi nazionali deputati  all'attuazione della parità  devono essere in grado di ricevere denunce di discriminazione e fornire supporto alle vittime, offrendo anche specifiche  informazioni su:

    a) Il quadro giuridico e consulenza specifica;

    b) I servizi offerti e le procedure;

    c) I mezzi di ricorso disponibili, inclusa l'azione legale;

    d) Riservatezza e protezione dei dati personali;

    e) Possibilità di supporto psicologico o  di altro tipo da parte di altri enti o organizzazioni.

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    Riparto fondi centri antiviolenza 2022

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'10 novembre 2022 il decreto della presidenza del Consiglio  del 22 settembre 2022  dipartimento per le pari opportunità, recante i Criteri di riparto per il finanziamento  dei  centri  antiviolenza  e delle case-rifugio  e le tabelle di attribuzione dei Fondi in attuazione degli articoli 5 e  5-bis,  del  decreto-legge  14   agosto 2013, n. 93.

     Si tratta dell'l'importo di euro 30.000.000,00  di cui:

        a) euro 15.000.000,00 destinati  al finanziamento  dei  centri  antiviolenza  pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione; 

        b)  euro  15.000.000,00 destinati   al  finanziamento   delle   case-rifugio  pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione. 

     Il riparto delle risorse finanziarie    si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022  riferiti  alla  popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche'

    sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari  opportunita'   dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche  sociali»  della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al  numero di centri antiviolenza e delle  case-rifugio  esistenti  nelle  regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la  tabella  2 allegate

    Il decreto specifica che   un importo pari ad euro 10.000.000,00 viene ripartito in particolare   per 

        a. iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione; 

        b. rafforzamento  della  rete  dei  servizi  pubblici  e  privati  attraverso  interventi  di  prevenzione,   assistenza,   sostegno   e  accompagnamento delle donne vittime di violenza; 

        c.  interventi  per  il  sostegno  abitativo,  il   reinserimento  lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei  percorsi  di  fuoriuscita dalla violenza; 

        d. azioni per migliorare le capacita' di presa  in  carico  delle  donne migranti anche di seconda generazione e  rifugiate  vittime  di  violenza; 

        e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e  a minori vittime di violenza assistita; 

        f. azioni di informazione, comunicazione e formazione. 

     Il fondi vengono trasferiti dal   Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  alle  regioni , a seguito di specifica richiesta da parte delle  regioni  da  inoltrare, a cura delle  all'indirizzo  di   posta   elettronica  certificata [email protected]   entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte  del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione  da parte degli organi  di  controllo  del  decreto.

    Dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica,  che  dovra'  recare,per ciascuno degli interventi  

        a.  la  declinazione  degli  obiettivi  che  la  regione  intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto; 

        b. l'indicazione delle attivita' da realizzare  per  l'attuazione  degli interventi; 

        c. il cronoprogramma delle attivita'; 

        d. la descrizione degli interventi che si prevede di  realizzare,  ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art.  5-bis,  comma  2, lettera d); 

        e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.  

    Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'   provvedera'   quindi  a trasferire le risorse  a  ciascuna  regione  in  un'unica  soluzione,    entro  trenta  giorni  all'approvazione della nota  inviata .

     Le  regioni  si  impegnano  ad  assicurare   la   consultazione dell'associazionismo di riferimento  e  di  tutti  gli  altri  attori  pubblici  e  privati  destinatari delle risorse statali ripartite con il decreto o  che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita'  al  perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d),

    del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. 

    Ai fini del potenziamento del «Piano strategico nazionale sulla  violenza  maschile  contro  le  donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse, e regioni si impegnano ad istituire ed a convocare,  almeno  su  base  semestrale,  tavoli  di  coordinamento  regionali  per   la  programmazione e per il monitoraggio delle attivita'.  e a dare conto  al Dipartimento per le pari  opportunita',  in  fase  di   monitoraggio,   di eventuali scostamenti  rispetto  a  quanto  riportato   nella   nota  programmatica 

    Alle regioni è richiesto inoltre di inviare  entro il 30 novembre 2023,  un'apposita  relazione  sull'utilizzo  delle   risorse ed  entro il 30 marzo  2024,  una  relazione  riepilogativa,  in  merito   all'avanzamento   finanziario   ed   alle  iniziative adottate a valere sulle risorse, con un successivo aggrionamento anche entro il 30 settembre 2024.

    ATTENZIONE  Il mancato utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  regioni, entro l'esercizio  finanziario 2024, comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali

    saranno  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   per   la  successiva assegnazione al bilancio della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri – Centro di responsabilita' n. 8 «Pari  Opportunita'»  –  Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni  

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    Come vengono erogati i voucher asilo nido 2017?

    Il voucher per l'infanzia ( nel sito INPS detti voucher baby sitter-asilo nido)  è stato introdotto dalla riforma Fornero del 2012 e  consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili , da utilizzare in alternativa al congedo parentale facoltativo,  per pagare un servizio di baby sitter o la retta dell'asilo nido .
    La durata massima è di sei mesi  per le lavoratrici dipendenti, tre per le lavoratrici autonome,  in base alla richiesta della lavoratrice interessata che puo decidere di utilizzare anche, parzialmente, il congedo parentale.
    Il contributo viene garantito solo entro 11 mesi dalla nascita del bambino o dall'adozione , dopo il periodo del congedo di maternità. Va richiesto entro l'anno di vita del bambino ma comunque dopo la fine del congedo di maternità obbligatorio (tre mesi dalla nascita o cinque  dalla data di adozione).
    La domanda va presentata in via telematica all'INPS WWW.INPS.IT /SERVIZI ONLINE
    1. Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (Voucher ) l'Inps cioè mette a disposizione della mamma  i buoni lavoro necessari al pagamento della baby sitter.
    2. Nel caso  invece di scelga di usufruire della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o di asili privati accreditati, il beneficio consiste nel  pagamento diretto alla struttura prescelta, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.
    Le istruzioni sono state recentemente aggiornate dall'INPS  con il bando relativo al 2017  . vedi anche Cosa si intende per voucher baby sitting?
     
    1) Per acquisire i VOUCHER BABY SITTING   la madre  che ha ricevuto l'avviso di accoglimento della domanda  deve agire come un qualsiasi datore di lavoro (committente) che richieda i voucher. La procedura detta di appropriazione deve essere eseguita entro 120 giorni dalla data di accoglimento della domanda (altrimenti viene considerata rinunzia al bonus). Sono previste le  seguenti fasi :
    • registrazione del committente;
    • accredito del prestatore /baby sitter) (richiede 2-3 giorni per la verifica da parte dell'INPS) e richiesta ed attivazione della Inps card (Poste pay) presso l’Ufficio postale
    • comunicazione all’Inps da parte del committente prima dell’inizio della prestazione
    • consuntivo ad opera del committente al termine della prestazione.

    Si accede alla procedura  tramite la voce di menu “Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)”, presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio e si sceglie di agire come committente/persona fisica. (Vedi documento INPS allegato, trAlasciando però  il punto 3 relativo al pagamento dei voucher)

    Tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica,  sarà   utilizzabile per il pagamento delle prestazioni  della baby sitter. Per accedere alla funzionalità e confermare l’appropriazione la madre deve inserire i seguenti dati obbligatori:

    • Codice fiscale della madre;
    • Codice fiscale del bambino;
    • Numero di domanda;
    • Anno di riferimento

     Prima di ogni  prestazione lavorativa della baby sitter la madre deve effettuare la comunicazione preventiva obbligatoria inviando i propri dati e i dati della baby sitter con orario di inizio e fine lavoro.  

    Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus riconosciutole, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità.

     In caso di mancato utilizzo dopo l'appropriazione  è anche possibile rinunciare ad una o più mensilità  attraverso la funzione “Restituzione Bonus”, inserendo  nuovamente i dati obbligatori.

    La baby sitter  prestatore riceve la Inpscard per posta presso il domicilio indicato entro in circa 25 giorni dalla richiesta e  nella carta verra poi accreditato il corrispettivo dei voucher . Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà  automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici  postali.

    2) CONTRIBUTO PER ASILO NIDO

    Per usufruire del contributo asilo nido la mamma deve innanzitutto verificare nell'elenco presente sul sito INPS (SERVIZI PER IL CITTADINO – ELENCO STRUTTURE PER L'INFANZIA) quali asili/strutture per l'infanzia sono accreditate  nella sua zona di residenza ed effettuare l'iscrizione del bambino.

    Il contributo  sarà poi erogato direttamente alla struttura scolastica prescelta dietro esibizione  della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.  Gli “asili nido” devono infatti inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

    • delegazione liberatoria di pagamento
    • dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l’acquisto dei servizi dell’infanzia
       

    Allegati: