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Rapporto biennale di parità entro il 20 settembre: guida e FAQ
Slittato al 20 settembre 2024 l'invio del rapporto biennale sulla situazione del personale, per la prima volta quest'anno obbligatorio per le aziende con piu di 50 dipendenti.
Il ministero del lavoro ha pubblicato il 3 luglio l'avviso seguente: Si informa che, al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, con Decreto Interministeriale del 2 luglio 2024, il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del summenzionato Decreto del 3 giugno 2024, è differito al 20 settembre 2024.
E' forse una ulteriore risposta per venir incontro alle difficoltà delle aziende dopo che pochi giorni prima erano state pubblicate una serie di faq in risposta ai molti dubbi espressi da aziende e professionisti , che si aggiungevano alla Guida, già presente sul sito urponline.gov.it
Vediamo allora i dettagli sulla composizione del modello, le principali novità delle faq in tema di conteggio dei dipendenti, aspettativa, retribuzioni e la normativa sul tema.
Rapporto biennale parità: ecco le faq di chiarimento
Le principali chiarificazioni offerte nelle faq ministeriali sono le seguenti:
Classificazione dei dipendenti:
Nella tabella 2.1, relativa agli occupati al 31 dicembre 2023, i dipendenti devono essere classificati in base alla categoria professionale in cui risultano inquadrati a tale data.
Gli eventuali passaggi di categoria avvenuti nel corso dell’anno sono da indicare separatamente nella tabella 2.4.
Lavoratori distaccati:
I lavoratori distaccati, sia a livello nazionale che internazionale, devono essere computati sia dalla società distaccante che da quella distaccataria.
Questo doppio computo è richiesto poiché i distaccati devono essere obbligatoriamente esposti nel LUL (Libro Unico del Lavoro).
Aziende con sede all'estero:
L'obbligo di presentazione del prospetto riguarda solo le aziende con sede legale all’estero se il numero complessivo dei dipendenti occupati in Italia è superiore a 50.
Le aziende con sede legale in Italia devono escludere dal prospetto i lavoratori occupati presso le loro sedi o filiali all'estero.
Ore lavorate:
Le ore lavorate devono essere indicate distinguendo tra ore normali e straordinarie, ma escludendo quelle dei lavoratori somministrati, poiché non fanno parte della forza lavoro aziendale.
I lavoratori somministrati sono invece evidenziati nel rigo immediatamente precedente a quello delle ore lavorate nella tabella 2.3.
Periodi di aspettativa:
I dipendenti che hanno usufruito di periodi di aspettativa nel 2023, inclusi eventuali periodi non retribuiti, devono essere inclusi nel dato.
Se un dipendente ha usufruito sia di congedi di maternità/paternità obbligatori che di congedo parentale nel corso dell'anno, deve essere computato come un'unità in entrambi i corrispondenti righi della tabella 2.3.
Dato retributivo:
Per quanto riguarda la retribuzione iniziale (tabella 2.7), il dato deve riferirsi al 31 dicembre 2022 e agli occupati a quella data, come già indicato nella prima tabella del prospetto.
Monte retributivo lordo annuo:
Il monte retributivo lordo annuo include il TFR e i fringe benefit imponibili, da esporre distintamente tra le componenti accessorie.
I benefit e gli strumenti di welfare aziendale devono essere indicati nella voce “Altro” della tabella 2.8.1 solo se concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale e previdenziale.
Rapporto di parita : la compilazione del modello e il conteggio dei dipendenti
Il modello da compilare a partire dal 4 giugno in forma telematica è stato pubblicato sul sito servizi.lavoro.gov .it
L’accesso all’applicativo può essere effettuato dal legale rappresentante o da altri soggetti dallo stesso delegati o abilitati (es. responsabile del personale, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Detti soggetti devono essere in possesso delle credenziali di accesso SPID/CIE
Il Modello contiene numerose tabelle suddivise in tre sezioni:
Sezione 1 – Informazioni generali sull’azienda
Sezione 2 – Informazioni generali sul numero complessivo di occupati alle date del 31.12.2022 e 31.12.2023
Si ricorda che ai fini del calcolo del limite dimensionale di oltre 50 dipendenti vanno considerati:
- tutti gli occupati nelle diverse sedi, dipendenze e unità produttive in Italia
- anche delle aziende con sede legale all’estero che abbiano piu di 50 dipendenti nel territorio nazionale
- compresi dirigenti apprendisti e personale in smart working
Si conteggiano anche i dipendenti in congedo.
Sezione 3 – Tabella 3.1 – informazioni generali sulle unità produttive nell’ambito provinciale -Occupati per provincia con più di 50 dipendenti, al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)
Nelle tabelle sono contenute le informazioni relative al personale impiegato riguardanti lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, l’intervento della Cassa integrazione guadagni, i licenziamenti, i prepensionamenti, pensionamenti e la retribuzione effettivamente corrisposta.
Tutti i dati per ogni informazione evidenziano la quota relativa al personale femminile.
La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. ATTENZIONE
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Rapporto parità di genere: la normativa
Si ricorda che l'obbligo di redazione del rapporto era stato previsto dal Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006, all'art 46 ) per le aziende con oltre 100 dipendenti
E' stato modificato dalla legge 162/2021, grazie alla quale l'obbligo è stato ampliato alle aziende sopra i 50 dipendenti.
Con il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 sono state ridefinite le modalità operative per la compilazione
Il decreto legge Semplificazioni n. 77/2021) aveva stabilito anche che l'adempimento è necessario per accedere alle gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR
Con il Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro delle pari opportunità è stata prorogata per il 2022 la prima scadenza del nuovo adempimento relativo ai dati aziendali del 2022-2023, dal 30 aprile 2024 al 15 luglio 2024.
A questa pagina web sono pubblicate le faq ministeriali del 26 giugnoe 3 luglio 2024
Rapporto parità: la sanzione per il mancato invio
Per il mancato invio o il rapporto con dati falsi o incompleti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, irrogata dall'ispettorato nazionale del lavoro in base all’articolo 46, comma 5-bis, del Codice delle pari opportunità.
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Rapporto parità: disponibile il modello online
Come preannunciato poche settimane fa il Ministero del lavoro ha reso disponibile ieri il modello aggiornato da compilare online per la presentazione del rapporto biennale sulle pari opportunità nelle aziende con oltre 50 dipendenti.
Si ricorda che la scadenza, inizialmente fissata per il 30 aprile 2023 e riguardante i dati relativi al 2022 2023 era stata modificata per attendere questo aggiornamento. Il nuovo modello può già essere compilato:
- dal 3 giugno
- al 15 luglio 2024
sul sito servizi.lavoro.gov.it, previa autenticazione con SPID, o CIE o CNS o EIDAS
Rivediamo nei prossimi paragrafi in dettaglio di cosa si tratta e come procedere, come previsto dal decreto ministeriale del 29.3.2022.
Rapporto biennale parità di genere: le norme
Il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 firmato dal ministro del Lavoro e dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha definito le modalità operative per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa dei due sessi nelle realtà aziendali con oltre 50 dipendenti.
L'obbligo era stato previsto dal Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021.
Si ricorda che la redazione del rapporto di parità è obbligatoria per accedere alle gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR (decreto legge Semplificazioni n. 77/2021).
In merito è stato successivamente pubblicato sul sito ministeriale il Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia che ha prorogato per il 2022 la prima scadenza del nuovo adempimento.
Rapporto parità di genere: chi è obbligato
Per rendere effettivo il principio di parità nei luoghi di lavoro, prescritto dalle norme europee, è stato previsto che il rapporto biennale sia obbligatorio per tutte le aziende sopra i 50 dipendenti. Per le aziende di dimensioni inferiori il rapporto è facoltativo.
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, Qui il facsimile allegato al decreto.
Si ricorda che l'accesso richiede le credenziali SPID.
Per il rapporto relativo al biennio 2020-2021 andava fatto riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 e l'invio era stato prorogato al 14 OTTOBRE 2022
A regime invece è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio.
Al termine della procedura informatica, viene rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale sul tema della parità di genere nei luoghi di lavoro.
Rapporto di parità, a cosa serve?
Sulla base dei dati contenuti nel rapporto , se conformi agli standard minimi, le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità, un attestato del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022 .
Tale certificazione dà accesso ad agevolazioni che comprendono
- punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (articolo 47 del Dl 77/2021)
- meccanismi e strumenti di premialità in tutti gli appalti pubblici
- agevolazioni contributive
ATTENZIONE il D. Lgs 105 2022 di recepimento della direttiva UE 1592 2022 sulla conciliazione vita lavoro prevede che in caso di violazione delle norme a tutela della genitorialità prevista dal decreto stesso, rilevate nei due anni che precedono la richiesta della certificazione di parità, comportano l’impossibilità di conseguirla.
Rapporto parità di genere: cosa contiene
I dati che devono essere inseriti comprendono:
- numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle retribuzioni iniziali l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato.
- l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, dei bonus
- le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali
- informazioni sui processi di selezione
- le misure previste in azienda per la conciliazione vita lavoro
Come previsto dal decreto legge i consiglieri regionali di parità riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli :
- alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
- alla consigliera o al consigliere nazionale di parità,
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
- al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- all’ISTAT e al CNEL.
Rapporto parità aggiornamento 3 giugno 2024
Il ministero nel comunicato sul nuovo modello aggiornato ha specificato anche che:
- Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.
- Da quest'anno è disponibile anche la funzionalità di upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello.
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Pari opportunità: nuove direttive UE
Le direttive UE n. 1499 e n. 1500 del 14 maggio 2024 , del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Europea del 29 maggio 2024, stabiliscono i requisiti essenziali per il funzionamento delle autorità nazionali deputate a vigilare sulla parità di genere in tutto il territorio dell'unione.
L'intento è di migliorare l'efficienza e assicurare l'autonomia di tali enti, rafforzando l'applicazione del principio di pari trattamento definiti dalle direttive precedenti in materia, 2006/54/CE e 2010/41/UE, che vengono parzialmente modificate.
Risorse necessarie, strategie, comunicazione
Le direttive sottolineano in primo luogo che gli organismi per la parità devono essere forniti delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere le loro funzioni e competenze in modo efficiente, inclusi i casi in cui abbiano mandati in altri ambiti
Gli Stati membri devono assicurarsi che le autorità deputate possano adottare strategie adeguate per informare i cittadini sui diritti in materia di parità di genere sanciti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e sull'esistenza delle autorità per la parità, garantendo a questi enti il potere di prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento. Tali iniziative possono comprendere ad esempio:
- Promozione di azioni positive e integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati;
- Formazione, consulenza e supporto;
- Partecipazione al dibattito pubblico;
- Comunicazione con i soggetti interessati, incluse le parti sociali;
- Promozione dello scambio di buone pratiche.
Accertamenti e azioni legali
Le autorità per la parità devono offrire la possibilità di risolvere le controversie in modo alternativo, tramite mediazione o conciliazione, secondo la normativa e le prassi nazionali. Il mancato raggiungimento di una risoluzione alternativa non impedisce il diritto di intraprendere un'azione legale. Gli Stati membri devono garantire termini di prescrizione sufficienti, sospendendoli durante la procedura alternativa.
Gli Stati membri devono comunque conferire alle autorità per la parità il potere di indagare sulle violazioni del principio di pari trattamento. Tali autorità devono poter fornire e documentare la loro valutazione, comprendente un'indagine sui fatti e una conclusione sull'esistenza di discriminazioni, mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti, secondo la scelta degli Stati membri.
Il diritto delle autorità per la parità di intraprendere azioni legali deve includere in particolare:
a) Il diritto di avviare procedimenti per conto delle vittime;
b) Il diritto di partecipare ai procedimenti a sostegno delle vittime;
c) Il diritto di avviare procedimenti in nome proprio per difendere l'interesse pubblico.
Assistenza alle vittime di violenza di genere
Viene specificato inoltre che con riguardo al fenomeno della violenza di genere gli organismi nazionali deputati all'attuazione della parità devono essere in grado di ricevere denunce di discriminazione e fornire supporto alle vittime, offrendo anche specifiche informazioni su:
a) Il quadro giuridico e consulenza specifica;
b) I servizi offerti e le procedure;
c) I mezzi di ricorso disponibili, inclusa l'azione legale;
d) Riservatezza e protezione dei dati personali;
e) Possibilità di supporto psicologico o di altro tipo da parte di altri enti o organizzazioni.