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DDL delega europea 2024: novità in tema di lavoro
E iniziato ieri in Commissione lavoro alla Camera l'esame del testo del disegno di legge di delegazione europea per il periodico aggiornamento dell'ordinamento nazionale alle direttive dell'Unione europea, sulla base della legge n. 234 del 2012.
Il disegno di legge (C 2280) già approvato dall'aula del Senato, contiene prevede interventi in diverse materie. Nello specifico si tratta di modifiche negli ambiti seguenti:
Recepimento di Direttive Europee:
Contratti di credito ai consumatori (Art. 4).
Definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (Art. 5).
Contratti di servizi finanziari conclusi a distanza (Art. 6).
Designazione di stabilimenti per l'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Art. 7).
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Art. 8).
Tutela penale dell'ambiente (Art. 9).
Emissioni industriali e discariche di rifiuti (Art. 10).
Condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Art. 11).
Qualità dell'aria ambiente (Art. 12).
Mercati pubblici dei capitali e strutture con azioni a voto plurimo (Art. 13).
Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Art. 14).
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le banche (Art. 15).
Poteri di vigilanza, sanzioni, rischi ambientali, sociali e di governance (Art. 16).
Adeguamento a Regolamenti Europei:
Ripristino della natura (Art. 18).
Ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Art. 19).
Condizioni per esercitare l'attività di trasportatore su strada (Art. 20).
Obbligazioni verdi europee e informativa volontaria per le obbligazioni ecosostenibili (Art. 21).
Punto di accesso unico europeo per informazioni su servizi finanziari e mercati dei capitali (Art. 22).
Disciplina di regolamento e prestazione di servizi transfrontalieri per i depositari centrali di titoli (Art. 23).
Sicurezza generale dei prodotti (Art. 24).
Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Art. 25).
Altre Materie:
Disciplina sanzionatoria per violazioni di atti normativi dell'Unione europea (Art. 2).
Istituzione di un tavolo tecnico per la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Art. 3).
Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Art. 17).
Vediamo in particolare , sulla base del resoconto della Commissione lavoro della Camera, i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento di direttive comunitarie relative a:
- miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
- normativa sui rischi di esposizione dei lavoratori all'amianto
- norme riguardanti gli organismi per la parità di trattamento per l'accesso alla sicurezza sociale e di pari opportunità tra i sessi
- nuova procedura di rilascio di un permesso unico di lavoro nella UE per i cittadini di paesi terzi.
Legge delega europea: lavoro mediante piattaforme digitali
La direttiva UE vigente è intesa, mediante la definizione di diritti minimi, a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme in oggetto nell'Unione europea. Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 2 dicembre 2026. E' previsto che il recepimento sia affidato, da parte dello Stato membro, alle parti sociali.
I princìpi e criteri specifici prevedono di:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della suddetta direttiva (UE) 2024/2831;
b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alla definizione posta dalla citata direttiva (UE) 2024/2831;
c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione contrattuale (o occupazionale) delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;
e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;
f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali, nonché, su richiesta, le autorità nazionali competenti, in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;
g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare lo svolgimento sia della valutazione dell'impatto delle decisioni individuali, prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati, sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali sia del cosiddetto riesame umano delle medesime decisioni;
h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche contro la violenza e le molestie;
i) individuare e regolamentare, le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti alla disciplina del lavoro mediante piattaforme digitali.
Legge delega europea: Protezione dai rischi di esposizione all’amianto
Tra le materie di ambito giuslavoristico da adeguare spicca anche protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro. L'aggiornamento normativo europeo è stato operato sulla base dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione tecnologica; si è inteso ridefinire un livello uniforme di prescrizioni minime, volte a garantire un migliore standard di salute e sicurezza e a ridurre le differenze nella protezione dei lavoratori tra gli Stati membri dell'Unione europea. Le novelle riguardano, tra gli altri :
- i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all'amianto e le relative modalità di misurazione,
- gli elementi informativi della notifica preventiva, relativa alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti all'amianto,
- la procedura di individuazione – prima dell'esecuzione di lavori relativi a locali – dell'eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto,
- la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto.
Il termine finale di recepimento della direttiva in commento è posto al 21 dicembre 2025, anche se, per il recepimento di alcune novelle, relative alla misurazione della concentrazione nell'aria di fibre di amianto e ai limiti massimi della concentrazione medesima, è posto il termine successivo del 21 dicembre 2029.
Resta fermo che gli Stati membri possono applicare o introdurre disposizioni che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori (rispetto alla disciplina in oggetto).
Legge delega europea: parità di trattamento tra le persone e i generi
Altro ambito di intervento è quello della direttiva (UE) 2024/1499 del 7 maggio 2024, che reca norme riguardanti la parità di trattamento:
- tra le persone, in materia di occupazione e impiego , indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale;
- e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e con riferimento all'accesso a beni e servizi.
Il relativo termine di recepimento ad opera degli Stati membri è fissato al 19 giugno 2026.
Nello stesso ambito è da recepire la direttiva (UE) 2024/1500 del 14 maggio 2024, che reca norme riguardanti i cosiddetti organismi per la parità, nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego
La direttiva trae origine dalla proposta della Commissione europea COM(2022) 688 del 7 dicembre 2022, ed il relativo termine di recepimento ad opera degli Stati membri è fissato al 19 giugno 2026.
Legge delega europea: permesso uNico di lavoro UE
La direttiva (UE) 2024/1233 ha sostituito direttiva 2011/98/UE definendo una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Le modifiche principali operate dalla nuova direttiva consistono nella ridefinizione di alcuni profili della procedura amministrativa relativa al permesso unico, nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell'introduzione di norme relative – con riferimento ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all'agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso.
Sono presenti infrne disposizioni relative alla parità di trattamento dei lavoratori stranieri che costituiscono invece una sostanziale conferma di quelle già poste dalla citata direttiva del 2011.
Il termine per il recepimento delle modifiche normative è posto al 21 maggio 2026.
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Rapporto parità: disponibile il modello online
Come preannunciato poche settimane fa il Ministero del lavoro ha reso disponibile ieri il modello aggiornato da compilare online per la presentazione del rapporto biennale sulle pari opportunità nelle aziende con oltre 50 dipendenti.
Si ricorda che la scadenza, inizialmente fissata per il 30 aprile 2023 e riguardante i dati relativi al 2022 2023 era stata modificata per attendere questo aggiornamento. Il nuovo modello può già essere compilato:
- dal 3 giugno
- al 15 luglio 2024
sul sito servizi.lavoro.gov.it, previa autenticazione con SPID, o CIE o CNS o EIDAS
Rivediamo nei prossimi paragrafi in dettaglio di cosa si tratta e come procedere, come previsto dal decreto ministeriale del 29.3.2022.
Rapporto biennale parità di genere: le norme
Il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 firmato dal ministro del Lavoro e dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha definito le modalità operative per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa dei due sessi nelle realtà aziendali con oltre 50 dipendenti.
L'obbligo era stato previsto dal Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021.
Si ricorda che la redazione del rapporto di parità è obbligatoria per accedere alle gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR (decreto legge Semplificazioni n. 77/2021).
In merito è stato successivamente pubblicato sul sito ministeriale il Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia che ha prorogato per il 2022 la prima scadenza del nuovo adempimento.
Rapporto parità di genere: chi è obbligato
Per rendere effettivo il principio di parità nei luoghi di lavoro, prescritto dalle norme europee, è stato previsto che il rapporto biennale sia obbligatorio per tutte le aziende sopra i 50 dipendenti. Per le aziende di dimensioni inferiori il rapporto è facoltativo.
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, Qui il facsimile allegato al decreto.
Si ricorda che l'accesso richiede le credenziali SPID.
Per il rapporto relativo al biennio 2020-2021 andava fatto riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 e l'invio era stato prorogato al 14 OTTOBRE 2022
A regime invece è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio.
Al termine della procedura informatica, viene rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale sul tema della parità di genere nei luoghi di lavoro.
Rapporto di parità, a cosa serve?
Sulla base dei dati contenuti nel rapporto , se conformi agli standard minimi, le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità, un attestato del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022 .
Tale certificazione dà accesso ad agevolazioni che comprendono
- punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (articolo 47 del Dl 77/2021)
- meccanismi e strumenti di premialità in tutti gli appalti pubblici
- agevolazioni contributive
ATTENZIONE il D. Lgs 105 2022 di recepimento della direttiva UE 1592 2022 sulla conciliazione vita lavoro prevede che in caso di violazione delle norme a tutela della genitorialità prevista dal decreto stesso, rilevate nei due anni che precedono la richiesta della certificazione di parità, comportano l’impossibilità di conseguirla.
Rapporto parità di genere: cosa contiene
I dati che devono essere inseriti comprendono:
- numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle retribuzioni iniziali l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato.
- l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, dei bonus
- le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali
- informazioni sui processi di selezione
- le misure previste in azienda per la conciliazione vita lavoro
Come previsto dal decreto legge i consiglieri regionali di parità riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli :
- alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
- alla consigliera o al consigliere nazionale di parità,
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
- al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- all’ISTAT e al CNEL.
Rapporto parità aggiornamento 3 giugno 2024
Il ministero nel comunicato sul nuovo modello aggiornato ha specificato anche che:
- Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.
- Da quest'anno è disponibile anche la funzionalità di upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello.
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Pari opportunità: nuove direttive UE
Le direttive UE n. 1499 e n. 1500 del 14 maggio 2024 , del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Europea del 29 maggio 2024, stabiliscono i requisiti essenziali per il funzionamento delle autorità nazionali deputate a vigilare sulla parità di genere in tutto il territorio dell'unione.
L'intento è di migliorare l'efficienza e assicurare l'autonomia di tali enti, rafforzando l'applicazione del principio di pari trattamento definiti dalle direttive precedenti in materia, 2006/54/CE e 2010/41/UE, che vengono parzialmente modificate.
Risorse necessarie, strategie, comunicazione
Le direttive sottolineano in primo luogo che gli organismi per la parità devono essere forniti delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere le loro funzioni e competenze in modo efficiente, inclusi i casi in cui abbiano mandati in altri ambiti
Gli Stati membri devono assicurarsi che le autorità deputate possano adottare strategie adeguate per informare i cittadini sui diritti in materia di parità di genere sanciti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e sull'esistenza delle autorità per la parità, garantendo a questi enti il potere di prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento. Tali iniziative possono comprendere ad esempio:
- Promozione di azioni positive e integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati;
- Formazione, consulenza e supporto;
- Partecipazione al dibattito pubblico;
- Comunicazione con i soggetti interessati, incluse le parti sociali;
- Promozione dello scambio di buone pratiche.
Accertamenti e azioni legali
Le autorità per la parità devono offrire la possibilità di risolvere le controversie in modo alternativo, tramite mediazione o conciliazione, secondo la normativa e le prassi nazionali. Il mancato raggiungimento di una risoluzione alternativa non impedisce il diritto di intraprendere un'azione legale. Gli Stati membri devono garantire termini di prescrizione sufficienti, sospendendoli durante la procedura alternativa.
Gli Stati membri devono comunque conferire alle autorità per la parità il potere di indagare sulle violazioni del principio di pari trattamento. Tali autorità devono poter fornire e documentare la loro valutazione, comprendente un'indagine sui fatti e una conclusione sull'esistenza di discriminazioni, mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti, secondo la scelta degli Stati membri.
Il diritto delle autorità per la parità di intraprendere azioni legali deve includere in particolare:
a) Il diritto di avviare procedimenti per conto delle vittime;
b) Il diritto di partecipare ai procedimenti a sostegno delle vittime;
c) Il diritto di avviare procedimenti in nome proprio per difendere l'interesse pubblico.
Assistenza alle vittime di violenza di genere
Viene specificato inoltre che con riguardo al fenomeno della violenza di genere gli organismi nazionali deputati all'attuazione della parità devono essere in grado di ricevere denunce di discriminazione e fornire supporto alle vittime, offrendo anche specifiche informazioni su:
a) Il quadro giuridico e consulenza specifica;
b) I servizi offerti e le procedure;
c) I mezzi di ricorso disponibili, inclusa l'azione legale;
d) Riservatezza e protezione dei dati personali;
e) Possibilità di supporto psicologico o di altro tipo da parte di altri enti o organizzazioni.
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Riparto fondi centri antiviolenza 2022
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'10 novembre 2022 il decreto della presidenza del Consiglio del 22 settembre 2022 dipartimento per le pari opportunità, recante i Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e le tabelle di attribuzione dei Fondi in attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
Si tratta dell'l'importo di euro 30.000.000,00 di cui:
a) euro 15.000.000,00 destinati al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione;
b) euro 15.000.000,00 destinati al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione.
Il riparto delle risorse finanziarie si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche'
sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la tabella 2 allegate
Il decreto specifica che un importo pari ad euro 10.000.000,00 viene ripartito in particolare per
a. iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;
b. rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
d. azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza;
e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
f. azioni di informazione, comunicazione e formazione.
Il fondi vengono trasferiti dal Dipartimento per le pari opportunita' alle regioni , a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del decreto.
Dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica, che dovra' recare,per ciascuno degli interventi
a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
b. l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi;
c. il cronoprogramma delle attivita';
d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d);
e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' quindi a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, entro trenta giorni all'approvazione della nota inviata .
Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati destinatari delle risorse statali ripartite con il decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d),
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
Ai fini del potenziamento del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse, e regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. e a dare conto al Dipartimento per le pari opportunita', in fase di monitoraggio, di eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota programmatica
Alle regioni è richiesto inoltre di inviare entro il 30 novembre 2023, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ed entro il 30 marzo 2024, una relazione riepilogativa, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, con un successivo aggrionamento anche entro il 30 settembre 2024.
ATTENZIONE Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, entro l'esercizio finanziario 2024, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali
saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Centro di responsabilita' n. 8 «Pari Opportunita'» – Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni