• Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    DDL delega europea 2024: novità in tema di lavoro

     E iniziato ieri  in Commissione lavoro alla Camera l'esame del testo del disegno di legge di delegazione europea per il periodico aggiornamento dell'ordinamento nazionale alle direttive dell'Unione europea, sulla base della legge n. 234 del 2012. 

    Il  disegno di legge (C 2280)   già approvato dall'aula del  Senato,  contiene prevede interventi in diverse materie. Nello specifico  si tratta di modifiche negli ambiti seguenti:

      Recepimento di Direttive Europee:

            Contratti di credito ai consumatori (Art. 4).

            Definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (Art. 5).

            Contratti di servizi finanziari conclusi a distanza (Art. 6).

            Designazione di stabilimenti per l'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Art. 7).

            Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Art. 8).

            Tutela penale dell'ambiente (Art. 9).

            Emissioni industriali e discariche di rifiuti (Art. 10).

            Condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Art. 11).

            Qualità dell'aria ambiente (Art. 12).

            Mercati pubblici dei capitali e strutture con azioni a voto plurimo (Art. 13).

            Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Art. 14).

            Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le banche (Art. 15).

            Poteri di vigilanza, sanzioni, rischi ambientali, sociali e di governance (Art. 16).

        Adeguamento a Regolamenti Europei:

            Ripristino della natura (Art. 18).

            Ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Art. 19).

            Condizioni per esercitare l'attività di trasportatore su strada (Art. 20).

            Obbligazioni verdi europee e informativa volontaria per le obbligazioni ecosostenibili (Art. 21).

            Punto di accesso unico europeo per informazioni su servizi finanziari e mercati dei capitali (Art. 22).

            Disciplina di regolamento e prestazione di servizi transfrontalieri per i depositari centrali di titoli (Art. 23).

            Sicurezza generale dei prodotti (Art. 24).

            Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Art. 25).

        Altre Materie:

            Disciplina sanzionatoria per violazioni di atti normativi dell'Unione europea (Art. 2).

            Istituzione di un tavolo tecnico per la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Art. 3).

            Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Art. 17).

     Vediamo in particolare , sulla base del resoconto della Commissione lavoro della Camera,   i  princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento  di direttive comunitarie relative a:

    1. miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. 
    2. normativa sui rischi di esposizione dei lavoratori all'amianto
    3.  norme riguardanti gli  organismi per la parità di trattamento per l'accesso alla sicurezza sociale e di pari opportunità tra i sessi
    4.  nuova procedura di rilascio di un permesso unico di lavoro nella UE  per i cittadini di paesi terzi.

    Legge delega europea: lavoro mediante piattaforme digitali

    La direttiva UE vigente  è intesa, mediante la definizione di diritti minimi, a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme in oggetto nell'Unione europea.  Il termine per il recepimento della  direttiva è posto al 2 dicembre 2026. E' previsto che il recepimento sia affidato, da parte dello Stato membro, alle parti sociali.

    I  princìpi e criteri specifici prevedono di:

     a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della suddetta direttiva (UE) 2024/2831;

    b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alla definizione posta dalla citata direttiva (UE) 2024/2831;

     c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione contrattuale (o occupazionale) delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

     d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

     e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;

     f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali, nonché, su richiesta, le autorità nazionali competenti, in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di   sistemi decisionali automatizzati; 

    g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare lo svolgimento sia della valutazione dell'impatto delle decisioni individuali, prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati, sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali sia del cosiddetto riesame umano delle medesime decisioni; 

    h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche  contro la violenza e le molestie;

     i) individuare e regolamentare, le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti alla disciplina del lavoro mediante piattaforme digitali.

    Legge delega europea: Protezione dai rischi di esposizione all’amianto

    Tra le materie  di ambito giuslavoristico  da adeguare  spicca anche protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro. L'aggiornamento normativo europeo  è stato operato sulla base dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione tecnologica; si è inteso ridefinire un livello uniforme di prescrizioni minime, volte a garantire un migliore standard di salute e sicurezza e a ridurre le differenze nella protezione dei lavoratori tra gli Stati membri dell'Unione europea. Le novelle riguardano, tra gli altri :

    • i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all'amianto e le relative modalità di misurazione, 
    • gli elementi informativi della notifica preventiva, relativa alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti all'amianto, 
    • la procedura di individuazione – prima dell'esecuzione di lavori relativi a locali – dell'eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, 
    • la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto.

    Il termine finale di recepimento della direttiva in commento è posto al 21 dicembre 2025, anche se, per il recepimento di alcune novelle, relative alla misurazione della concentrazione nell'aria di fibre di amianto e ai limiti massimi della concentrazione medesima, è posto il termine successivo del 21 dicembre 2029. 

    Resta fermo che gli Stati membri possono applicare o introdurre disposizioni che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori (rispetto alla disciplina in oggetto).

    Legge delega europea: parità di trattamento tra le persone e i generi

    Altro ambito di intervento è quello della direttiva (UE) 2024/1499 del 7 maggio 2024, che reca norme riguardanti  la parità di trattamento: 

    • tra le persone, in materia di occupazione e impiego  ,  indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale; 
    • e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e con riferimento all'accesso a beni e servizi.

     Il relativo termine di recepimento ad opera degli Stati membri è fissato al 19 giugno 2026. 

    Nello stesso ambito è da recepire la  direttiva (UE) 2024/1500 del 14 maggio 2024, che reca norme riguardanti i cosiddetti organismi per la parità, nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di occupazione e di  impiego

    La direttiva trae origine dalla proposta della Commissione europea COM(2022) 688 del 7 dicembre 2022, ed il relativo termine di recepimento ad opera degli Stati membri è fissato al 19 giugno 2026.

    Legge delega europea: permesso uNico di lavoro UE

    La direttiva (UE) 2024/1233 ha sostituito direttiva 2011/98/UE  definendo una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

    Le modifiche principali operate dalla  nuova direttiva consistono nella ridefinizione di alcuni profili della procedura amministrativa relativa al permesso unico, nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell'introduzione di norme relative – con riferimento ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all'agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso. 

    Sono presenti infrne disposizioni relative alla parità di trattamento dei lavoratori stranieri  che costituiscono invece una sostanziale conferma di quelle già poste dalla citata direttiva del 2011. 

    Il termine per il recepimento delle modifiche normative  è posto al 21 maggio 2026.

  • Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Rapporto parità: disponibile il modello online

    Come preannunciato poche settimane fa  il Ministero del lavoro ha reso disponibile ieri il modello aggiornato da compilare online per la presentazione del rapporto biennale sulle pari opportunità nelle aziende  con oltre 50 dipendenti.

     Si ricorda che la scadenza, inizialmente  fissata  per il  30 aprile 2023 e  riguardante i dati relativi al 2022 2023 era stata modificata per attendere questo aggiornamento.  Il nuovo modello  può già essere  compilato:

    •  dal 3 giugno 
    • al  15 luglio 2024  

    sul sito servizi.lavoro.gov.it, previa autenticazione con SPID, o CIE o CNS o EIDAS

    Rivediamo nei prossimi paragrafi in dettaglio di cosa si tratta e come procedere, come previsto dal decreto ministeriale  del 29.3.2022.

    Rapporto biennale parità di genere: le norme

    Il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 firmato   dal ministro del Lavoro  e dalla  ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia,  ha definito le  modalità operative per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa dei due sessi nelle realtà aziendali con oltre 50 dipendenti.

    L'obbligo era stato previsto dal  Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021.

    Si ricorda che la redazione del rapporto di parità è obbligatoria per accedere  alle  gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse  del PNRR (decreto legge Semplificazioni  n. 77/2021).

     In merito  è stato successivamente pubblicato sul sito ministeriale il   Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia che ha prorogato per il 2022 la prima scadenza del nuovo adempimento.

    Rapporto parità di genere: chi è obbligato

    Per rendere effettivo il principio di parità nei luoghi di lavoro, prescritto dalle norme europee, è stato  previsto che il rapporto biennale sia obbligatorio per tutte le aziende sopra i 50 dipendenti.   Per le aziende di dimensioni inferiori il rapporto è facoltativo.

    Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it,  Qui il facsimile allegato al decreto.

     Si ricorda che l'accesso richiede le credenziali SPID.

    Per il rapporto relativo al biennio 2020-2021  andava  fatto  riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 e l'invio era stato prorogato al   14 OTTOBRE 2022 

    A regime invece è confermata  la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio. 

     Al termine della procedura informatica, viene rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. 

    Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

    I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità  incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale sul tema della parità di genere nei luoghi di lavoro.

    Rapporto di parità, a cosa serve?

    Sulla base dei dati contenuti nel rapporto , se conformi agli standard minimi,  le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati  la certificazione di parità, un attestato  del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022 . 

    Tale certificazione  dà accesso ad agevolazioni che comprendono 

    • punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (articolo 47 del Dl 77/2021)
    • meccanismi e strumenti di premialità  in tutti gli appalti pubblici 
    • agevolazioni contributive

    ATTENZIONE il D. Lgs 105 2022  di recepimento della direttiva UE 1592 2022 sulla conciliazione vita lavoro prevede  che in caso di violazione delle norme  a tutela della genitorialità prevista dal decreto stesso, rilevate nei due anni che precedono la richiesta della certificazione di parità, comportano l’impossibilità di conseguirla.

    Rapporto parità di genere: cosa contiene 

    I dati che devono essere inseriti comprendono:

    • numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle  retribuzioni iniziali  l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato.
    • l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità,  dei bonus
    • le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali 
    • informazioni sui processi di selezione 
    • le misure previste in azienda per la conciliazione vita lavoro

    Come previsto dal decreto legge i consiglieri regionali  di parità  riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli :

    • alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
    •  alla consigliera o al consigliere nazionale di parità,
    • al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
    • al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
    • all’ISTAT e al CNEL.

    Rapporto parità aggiornamento 3 giugno 2024

    Il ministero   nel comunicato sul nuovo modello aggiornato  ha specificato anche che:

    • Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.
    • Da quest'anno è  disponibile  anche la funzionalità di upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello.
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    Pari opportunità: nuove direttive UE

    Le direttive UE n. 1499 e n. 1500 del 14 maggio 2024 , del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicate   nella Gazzetta Ufficiale Europea  del 29 maggio 2024,    stabiliscono i requisiti essenziali per il funzionamento delle autorità nazionali deputate a vigilare sulla parità di genere in tutto il territorio dell'unione.

    L'intento è di migliorare l'efficienza e assicurare l'autonomia di tali enti, rafforzando l'applicazione del principio di pari trattamento definiti  dalle  direttive precedenti in materia,  2006/54/CE e 2010/41/UE, che vengono parzialmente modificate.

    Risorse necessarie, strategie, comunicazione

    Le direttive sottolineano in primo luogo che gli organismi  per la parità devono essere forniti delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere le loro funzioni e competenze in modo efficiente, inclusi i casi in cui abbiano mandati in altri ambiti

    Gli Stati membri devono  assicurarsi che  le autorità deputate possano adottare strategie  adeguate  per informare  i cittadini sui diritti  in   materia di parità di genere sanciti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e sull'esistenza delle autorità per la parità, garantendo a questi enti il potere di prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento. Tali iniziative possono comprendere  ad esempio:

    • Promozione di azioni positive e integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati;
    • Formazione, consulenza e supporto;
    • Partecipazione al dibattito pubblico;
    • Comunicazione con i soggetti interessati, incluse le parti sociali;
    • Promozione dello scambio di buone pratiche.

    Accertamenti e azioni legali

    Le autorità per la parità devono offrire la possibilità di risolvere le controversie in modo alternativo, tramite mediazione o conciliazione, secondo la normativa e le prassi nazionali. Il mancato raggiungimento di una risoluzione alternativa non impedisce il diritto di intraprendere un'azione legale. Gli Stati membri devono garantire termini di prescrizione sufficienti, sospendendoli durante la procedura alternativa.

    Gli Stati membri devono comunque  conferire alle autorità per la parità il potere di indagare sulle violazioni del principio di pari trattamento. Tali autorità devono poter fornire e documentare la loro valutazione, comprendente un'indagine sui fatti e una conclusione sull'esistenza di discriminazioni, mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti, secondo la scelta degli Stati membri.

    Il diritto delle autorità per la parità di intraprendere azioni legali deve  includere in particolare:

    a) Il diritto di avviare procedimenti per conto delle vittime;

    b) Il diritto di partecipare ai procedimenti a sostegno delle vittime;

    c) Il diritto di avviare procedimenti in nome proprio per difendere l'interesse pubblico.

    Assistenza alle vittime di violenza di genere

    Viene specificato inoltre che  con riguardo al fenomeno della violenza di genere  gli organismi nazionali deputati  all'attuazione della parità  devono essere in grado di ricevere denunce di discriminazione e fornire supporto alle vittime, offrendo anche specifiche  informazioni su:

    a) Il quadro giuridico e consulenza specifica;

    b) I servizi offerti e le procedure;

    c) I mezzi di ricorso disponibili, inclusa l'azione legale;

    d) Riservatezza e protezione dei dati personali;

    e) Possibilità di supporto psicologico o  di altro tipo da parte di altri enti o organizzazioni.

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    Riparto fondi centri antiviolenza 2022

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'10 novembre 2022 il decreto della presidenza del Consiglio  del 22 settembre 2022  dipartimento per le pari opportunità, recante i Criteri di riparto per il finanziamento  dei  centri  antiviolenza  e delle case-rifugio  e le tabelle di attribuzione dei Fondi in attuazione degli articoli 5 e  5-bis,  del  decreto-legge  14   agosto 2013, n. 93.

     Si tratta dell'l'importo di euro 30.000.000,00  di cui:

        a) euro 15.000.000,00 destinati  al finanziamento  dei  centri  antiviolenza  pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione; 

        b)  euro  15.000.000,00 destinati   al  finanziamento   delle   case-rifugio  pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione. 

     Il riparto delle risorse finanziarie    si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022  riferiti  alla  popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche'

    sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari  opportunita'   dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche  sociali»  della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al  numero di centri antiviolenza e delle  case-rifugio  esistenti  nelle  regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la  tabella  2 allegate

    Il decreto specifica che   un importo pari ad euro 10.000.000,00 viene ripartito in particolare   per 

        a. iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione; 

        b. rafforzamento  della  rete  dei  servizi  pubblici  e  privati  attraverso  interventi  di  prevenzione,   assistenza,   sostegno   e  accompagnamento delle donne vittime di violenza; 

        c.  interventi  per  il  sostegno  abitativo,  il   reinserimento  lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei  percorsi  di  fuoriuscita dalla violenza; 

        d. azioni per migliorare le capacita' di presa  in  carico  delle  donne migranti anche di seconda generazione e  rifugiate  vittime  di  violenza; 

        e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e  a minori vittime di violenza assistita; 

        f. azioni di informazione, comunicazione e formazione. 

     Il fondi vengono trasferiti dal   Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  alle  regioni , a seguito di specifica richiesta da parte delle  regioni  da  inoltrare, a cura delle  all'indirizzo  di   posta   elettronica  certificata [email protected]   entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte  del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione  da parte degli organi  di  controllo  del  decreto.

    Dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica,  che  dovra'  recare,per ciascuno degli interventi  

        a.  la  declinazione  degli  obiettivi  che  la  regione  intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto; 

        b. l'indicazione delle attivita' da realizzare  per  l'attuazione  degli interventi; 

        c. il cronoprogramma delle attivita'; 

        d. la descrizione degli interventi che si prevede di  realizzare,  ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art.  5-bis,  comma  2, lettera d); 

        e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.  

    Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'   provvedera'   quindi  a trasferire le risorse  a  ciascuna  regione  in  un'unica  soluzione,    entro  trenta  giorni  all'approvazione della nota  inviata .

     Le  regioni  si  impegnano  ad  assicurare   la   consultazione dell'associazionismo di riferimento  e  di  tutti  gli  altri  attori  pubblici  e  privati  destinatari delle risorse statali ripartite con il decreto o  che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita'  al  perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d),

    del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. 

    Ai fini del potenziamento del «Piano strategico nazionale sulla  violenza  maschile  contro  le  donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse, e regioni si impegnano ad istituire ed a convocare,  almeno  su  base  semestrale,  tavoli  di  coordinamento  regionali  per   la  programmazione e per il monitoraggio delle attivita'.  e a dare conto  al Dipartimento per le pari  opportunita',  in  fase  di   monitoraggio,   di eventuali scostamenti  rispetto  a  quanto  riportato   nella   nota  programmatica 

    Alle regioni è richiesto inoltre di inviare  entro il 30 novembre 2023,  un'apposita  relazione  sull'utilizzo  delle   risorse ed  entro il 30 marzo  2024,  una  relazione  riepilogativa,  in  merito   all'avanzamento   finanziario   ed   alle  iniziative adottate a valere sulle risorse, con un successivo aggrionamento anche entro il 30 settembre 2024.

    ATTENZIONE  Il mancato utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  regioni, entro l'esercizio  finanziario 2024, comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali

    saranno  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   per   la  successiva assegnazione al bilancio della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri – Centro di responsabilita' n. 8 «Pari  Opportunita'»  –  Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni