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Certificazione parità: scadenza domande contributo 18.4
Scade il 18 aprile il termine per le PMI per presentare domanda di finanziamento per ottenere la Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022).
La certificazione sulla parità di trattamento dei sessi in azienda, ricordiamo, oltre a un grande valore sociale e culturale, consente di ottenere alcune agevolazioni economiche e burocratiche per l'impresa come:
- Esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
- Punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti
- Diminuzione della garanzia del 20%, cumulabile con tutte le altre riduzioni previste dalla legge per tutte le tipologie di contratto
- Maggiore punteggio previsto negli avvisi dalle amministrazioni aggiudicatrici.
SCARICA QUI IL BANDO UFFICIALE UNIONCAMERE
Bando Unioncamere parità di genere come fare domanda
Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico possono essere presentate a partire dalle 10:00 26 febbraio 2025 e fino alle 16:00 del 18 aprile 2025 attraverso il sistema restart.infocamere.it, accedendo con SPID/CIE/CNS.
Sono a disposizione la Guida per l'utilizzo di Restart, le FAQ e la lista degli Organismi di certificazione aderenti all'iniziativa.
Per maggiori informazioni si possono contattare:
- la mail [email protected] –
- il tel. 0640073620 (dalle ore 9.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì).
A questo link gli allegati per la predisposizione delle domande
Bando Unioncamere parità di genere: come funziona
UNIONCAMERE in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità, sin dall'istituzione promuove il progetto di certificazione della parità di genere per le piccole e medie imprese italiane, ricoprendo il ruolo di Soggetto Attuatore, per la realizzazione degli obiettivi dell’intervento del PNRR M5C1-I1.3 “Sistema di certificazione della parità di genere” con l'offerta di contributi a valere sul dispositivo Next Generation EU
Il bando prevede i seguenti step:
- 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO E PER I SERVIZI DI PRIMA CERTIFICAZIONE
Sono previsti Incontri a distanza con esperti specializzati e iscritti in apposito elenco per:
• individuare le aree di intervento per soddisfare i requisiti richiesti dalla prassi UNI/PdR 125:2022
• pre-verificare la conformità del Sistema di Gestione secondo la UNI/PdR 125:2022
- 2- L’IMPRESA DEVE USUFRUIRE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA/ACCOMPAGNAMENTO ALLA CERTIFICAZIONE ENTRO 6 MESI dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo
I servizi sono erogati dagli Organismi di certificazione accreditati, attraverso giornate di audit e secondo modalità definite nel documento internazionale IAF MD 05
e FAQ Accredia-UNI.I contributi concessi alle imprese, che costituiscono aiuti de minimis, sono versati direttamente all’esperto e all’Organismo di certificazione che hanno supportato l’impresa.
- 3 – RILASCIO DEL CERTIFICATO DELLA PARITÀ DI GENERE ENTRO 9 MESI dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo:
Si ricorda che la certificazione ha validità triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale.
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Femminicidio: diventa un delitto nel codice penale
Il 7 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di Legge per l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
Non è passata inosservata la tempistica con cui il testo è stato approvato e diffuso, a ridosso evidentemente della ricorrenza dell'8 marzo Giornata internazionale della Donna.
Il Governo come d'abitudine ha accompagnato la misura con un comunicato stampa che riepiloga e sintetizza i punti salienti della novità.
In particolare, si sottoliena che il testo appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne.
A tal proposito si introduce la nuova fattispecie penale di “femminicidio” che, per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo.
In particolare, si prevede che sia punito con tale pena “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”.
In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.
Il testo è stato subito accolto con favore dalla Senatrice Valeria Valente ex presidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio nella XVIII legislatura che ha affermato: "Il disegno di legge che introduce il reato di femminicidio, appena approvato dal Governo, è un testo dirompente e coraggioso, che avrà effetti sul piano culturale, prima ancora che su quello penale. Perché, finalmente, nomina un fenomeno nel Codice penale – quello delle donne uccise dagli uomini in quanto donne, nell’ambito di una storica sperequazione di potere – e aiuta i giudici a riconoscerlo. È ciò che abbiamo sempre chiesto."
Citando testualmente la bozza del provvedimento "al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo l’articolo 577, è inserito il seguente: «Articolo 577-bis (Femminicidio) Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.»;
- all’articolo 572 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
- all’articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
- all’articolo 593-ter, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
- all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter), è inserito il seguente: «5-ter.1) se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità;»;
- all’articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
- all’articolo 612-ter, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.».
Femminicidio: diventa un delitto nel codice penale
Il DDL sul femminicidio prevede inoltre:
- l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso;
- specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
- il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;
- nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all'imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari;
- interviene inoltre sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;
- introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;
- rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
- estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio;
- introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale.
Vienhe specificato che l’intervento si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.
Futuri approfondimenti dal testo del DL appena verrà diffuso come consultabile.
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Rapporto parità: disponibile il modello online
Come preannunciato poche settimane fa il Ministero del lavoro ha reso disponibile ieri il modello aggiornato da compilare online per la presentazione del rapporto biennale sulle pari opportunità nelle aziende con oltre 50 dipendenti.
Si ricorda che la scadenza, inizialmente fissata per il 30 aprile 2023 e riguardante i dati relativi al 2022 2023 era stata modificata per attendere questo aggiornamento. Il nuovo modello può già essere compilato:
- dal 3 giugno
- al 15 luglio 2024
sul sito servizi.lavoro.gov.it, previa autenticazione con SPID, o CIE o CNS o EIDAS
Rivediamo nei prossimi paragrafi in dettaglio di cosa si tratta e come procedere, come previsto dal decreto ministeriale del 29.3.2022.
Rapporto biennale parità di genere: le norme
Il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 firmato dal ministro del Lavoro e dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha definito le modalità operative per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa dei due sessi nelle realtà aziendali con oltre 50 dipendenti.
L'obbligo era stato previsto dal Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021.
Si ricorda che la redazione del rapporto di parità è obbligatoria per accedere alle gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR (decreto legge Semplificazioni n. 77/2021).
In merito è stato successivamente pubblicato sul sito ministeriale il Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia che ha prorogato per il 2022 la prima scadenza del nuovo adempimento.
Rapporto parità di genere: chi è obbligato
Per rendere effettivo il principio di parità nei luoghi di lavoro, prescritto dalle norme europee, è stato previsto che il rapporto biennale sia obbligatorio per tutte le aziende sopra i 50 dipendenti. Per le aziende di dimensioni inferiori il rapporto è facoltativo.
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, Qui il facsimile allegato al decreto.
Si ricorda che l'accesso richiede le credenziali SPID.
Per il rapporto relativo al biennio 2020-2021 andava fatto riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 e l'invio era stato prorogato al 14 OTTOBRE 2022
A regime invece è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio.
Al termine della procedura informatica, viene rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale sul tema della parità di genere nei luoghi di lavoro.
Rapporto di parità, a cosa serve?
Sulla base dei dati contenuti nel rapporto , se conformi agli standard minimi, le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità, un attestato del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022 .
Tale certificazione dà accesso ad agevolazioni che comprendono
- punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (articolo 47 del Dl 77/2021)
- meccanismi e strumenti di premialità in tutti gli appalti pubblici
- agevolazioni contributive
ATTENZIONE il D. Lgs 105 2022 di recepimento della direttiva UE 1592 2022 sulla conciliazione vita lavoro prevede che in caso di violazione delle norme a tutela della genitorialità prevista dal decreto stesso, rilevate nei due anni che precedono la richiesta della certificazione di parità, comportano l’impossibilità di conseguirla.
Rapporto parità di genere: cosa contiene
I dati che devono essere inseriti comprendono:
- numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle retribuzioni iniziali l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato.
- l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, dei bonus
- le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali
- informazioni sui processi di selezione
- le misure previste in azienda per la conciliazione vita lavoro
Come previsto dal decreto legge i consiglieri regionali di parità riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli :
- alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
- alla consigliera o al consigliere nazionale di parità,
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
- al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- all’ISTAT e al CNEL.
Rapporto parità aggiornamento 3 giugno 2024
Il ministero nel comunicato sul nuovo modello aggiornato ha specificato anche che:
- Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.
- Da quest'anno è disponibile anche la funzionalità di upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello.
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Pari opportunità: nuove direttive UE
Le direttive UE n. 1499 e n. 1500 del 14 maggio 2024 , del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Europea del 29 maggio 2024, stabiliscono i requisiti essenziali per il funzionamento delle autorità nazionali deputate a vigilare sulla parità di genere in tutto il territorio dell'unione.
L'intento è di migliorare l'efficienza e assicurare l'autonomia di tali enti, rafforzando l'applicazione del principio di pari trattamento definiti dalle direttive precedenti in materia, 2006/54/CE e 2010/41/UE, che vengono parzialmente modificate.
Risorse necessarie, strategie, comunicazione
Le direttive sottolineano in primo luogo che gli organismi per la parità devono essere forniti delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere le loro funzioni e competenze in modo efficiente, inclusi i casi in cui abbiano mandati in altri ambiti
Gli Stati membri devono assicurarsi che le autorità deputate possano adottare strategie adeguate per informare i cittadini sui diritti in materia di parità di genere sanciti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e sull'esistenza delle autorità per la parità, garantendo a questi enti il potere di prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento. Tali iniziative possono comprendere ad esempio:
- Promozione di azioni positive e integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati;
- Formazione, consulenza e supporto;
- Partecipazione al dibattito pubblico;
- Comunicazione con i soggetti interessati, incluse le parti sociali;
- Promozione dello scambio di buone pratiche.
Accertamenti e azioni legali
Le autorità per la parità devono offrire la possibilità di risolvere le controversie in modo alternativo, tramite mediazione o conciliazione, secondo la normativa e le prassi nazionali. Il mancato raggiungimento di una risoluzione alternativa non impedisce il diritto di intraprendere un'azione legale. Gli Stati membri devono garantire termini di prescrizione sufficienti, sospendendoli durante la procedura alternativa.
Gli Stati membri devono comunque conferire alle autorità per la parità il potere di indagare sulle violazioni del principio di pari trattamento. Tali autorità devono poter fornire e documentare la loro valutazione, comprendente un'indagine sui fatti e una conclusione sull'esistenza di discriminazioni, mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti, secondo la scelta degli Stati membri.
Il diritto delle autorità per la parità di intraprendere azioni legali deve includere in particolare:
a) Il diritto di avviare procedimenti per conto delle vittime;
b) Il diritto di partecipare ai procedimenti a sostegno delle vittime;
c) Il diritto di avviare procedimenti in nome proprio per difendere l'interesse pubblico.
Assistenza alle vittime di violenza di genere
Viene specificato inoltre che con riguardo al fenomeno della violenza di genere gli organismi nazionali deputati all'attuazione della parità devono essere in grado di ricevere denunce di discriminazione e fornire supporto alle vittime, offrendo anche specifiche informazioni su:
a) Il quadro giuridico e consulenza specifica;
b) I servizi offerti e le procedure;
c) I mezzi di ricorso disponibili, inclusa l'azione legale;
d) Riservatezza e protezione dei dati personali;
e) Possibilità di supporto psicologico o di altro tipo da parte di altri enti o organizzazioni.
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Riparto fondi centri antiviolenza 2022
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'10 novembre 2022 il decreto della presidenza del Consiglio del 22 settembre 2022 dipartimento per le pari opportunità, recante i Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e le tabelle di attribuzione dei Fondi in attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
Si tratta dell'l'importo di euro 30.000.000,00 di cui:
a) euro 15.000.000,00 destinati al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione;
b) euro 15.000.000,00 destinati al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione.
Il riparto delle risorse finanziarie si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche'
sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la tabella 2 allegate
Il decreto specifica che un importo pari ad euro 10.000.000,00 viene ripartito in particolare per
a. iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;
b. rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
d. azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza;
e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
f. azioni di informazione, comunicazione e formazione.
Il fondi vengono trasferiti dal Dipartimento per le pari opportunita' alle regioni , a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del decreto.
Dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica, che dovra' recare,per ciascuno degli interventi
a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
b. l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi;
c. il cronoprogramma delle attivita';
d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d);
e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' quindi a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, entro trenta giorni all'approvazione della nota inviata .
Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati destinatari delle risorse statali ripartite con il decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d),
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
Ai fini del potenziamento del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse, e regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. e a dare conto al Dipartimento per le pari opportunita', in fase di monitoraggio, di eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota programmatica
Alle regioni è richiesto inoltre di inviare entro il 30 novembre 2023, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ed entro il 30 marzo 2024, una relazione riepilogativa, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, con un successivo aggrionamento anche entro il 30 settembre 2024.
ATTENZIONE Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, entro l'esercizio finanziario 2024, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali
saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Centro di responsabilita' n. 8 «Pari Opportunita'» – Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni
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Come vengono erogati i voucher asilo nido 2017?
Il voucher per l'infanzia ( nel sito INPS detti voucher baby sitter-asilo nido) è stato introdotto dalla riforma Fornero del 2012 e consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili , da utilizzare in alternativa al congedo parentale facoltativo, per pagare un servizio di baby sitter o la retta dell'asilo nido .La durata massima è di sei mesi per le lavoratrici dipendenti, tre per le lavoratrici autonome, in base alla richiesta della lavoratrice interessata che puo decidere di utilizzare anche, parzialmente, il congedo parentale.Il contributo viene garantito solo entro 11 mesi dalla nascita del bambino o dall'adozione , dopo il periodo del congedo di maternità. Va richiesto entro l'anno di vita del bambino ma comunque dopo la fine del congedo di maternità obbligatorio (tre mesi dalla nascita o cinque dalla data di adozione).La domanda va presentata in via telematica all'INPS WWW.INPS.IT /SERVIZI ONLINE- Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (Voucher ) l'Inps cioè mette a disposizione della mamma i buoni lavoro necessari al pagamento della baby sitter.
- Nel caso invece di scelga di usufruire della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o di asili privati accreditati, il beneficio consiste nel pagamento diretto alla struttura prescelta, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.
Le istruzioni sono state recentemente aggiornate dall'INPS con il bando relativo al 2017 . vedi anche Cosa si intende per voucher baby sitting?1) Per acquisire i VOUCHER BABY SITTING la madre che ha ricevuto l'avviso di accoglimento della domanda deve agire come un qualsiasi datore di lavoro (committente) che richieda i voucher. La procedura detta di appropriazione deve essere eseguita entro 120 giorni dalla data di accoglimento della domanda (altrimenti viene considerata rinunzia al bonus). Sono previste le seguenti fasi :- registrazione del committente;
- accredito del prestatore /baby sitter) (richiede 2-3 giorni per la verifica da parte dell'INPS) e richiesta ed attivazione della Inps card (Poste pay) presso l’Ufficio postale
- comunicazione all’Inps da parte del committente prima dell’inizio della prestazione
- consuntivo ad opera del committente al termine della prestazione.
Si accede alla procedura tramite la voce di menu “Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)”, presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio e si sceglie di agire come committente/persona fisica. (Vedi documento INPS allegato, trAlasciando però il punto 3 relativo al pagamento dei voucher)
Tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica, sarà utilizzabile per il pagamento delle prestazioni della baby sitter. Per accedere alla funzionalità e confermare l’appropriazione la madre deve inserire i seguenti dati obbligatori:
- Codice fiscale della madre;
- Codice fiscale del bambino;
- Numero di domanda;
- Anno di riferimento
Prima di ogni prestazione lavorativa della baby sitter la madre deve effettuare la comunicazione preventiva obbligatoria inviando i propri dati e i dati della baby sitter con orario di inizio e fine lavoro.
Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus riconosciutole, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità.
In caso di mancato utilizzo dopo l'appropriazione è anche possibile rinunciare ad una o più mensilità attraverso la funzione “Restituzione Bonus”, inserendo nuovamente i dati obbligatori.
La baby sitter prestatore riceve la Inpscard per posta presso il domicilio indicato entro in circa 25 giorni dalla richiesta e nella carta verra poi accreditato il corrispettivo dei voucher . Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali.2) CONTRIBUTO PER ASILO NIDO
Per usufruire del contributo asilo nido la mamma deve innanzitutto verificare nell'elenco presente sul sito INPS (SERVIZI PER IL CITTADINO – ELENCO STRUTTURE PER L'INFANZIA) quali asili/strutture per l'infanzia sono accreditate nella sua zona di residenza ed effettuare l'iscrizione del bambino.
Il contributo sarà poi erogato direttamente alla struttura scolastica prescelta dietro esibizione della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio. Gli “asili nido” devono infatti inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:
- delegazione liberatoria di pagamento
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dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l’acquisto dei servizi dell’infanzia