• Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Tasso disparità uomo-donna nel lavoro 2026

    Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 dicembre 2025 ,  adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati individuati i settori e le professioni caratterizzati da un’elevata disparità di genere ai fini dell’applicazione degli incentivi per l’assunzione di donne svantaggiate previsti dall’articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012.

    Il provvedimento, basato sulle elaborazioni Istat relative alla media annua 2024, individua le attività economiche e le professioni nelle quali il tasso di disparità uomo-donna supera di almeno il 25% la media nazionale, con validità per l’anno 2026 

    Le norme in materia di disparità di genere

    La disciplina si inserisce nel solco del Regolamento (UE) n. 651/2014, che qualifica come “lavoratori svantaggiati” anche coloro che appartengono al genere sottorappresentato in settori o professioni con forte squilibrio di genere.

    Ai sensi della normativa nazionale:

    l’individuazione dei settori e delle professioni avviene annualmente;

    le tabelle sono elaborate dall’Istat sulla base dei dati occupazionali;

    l’elenco rileva esclusivamente per il settore privato e ai fini della concessione degli incentivi contributivi.

    Per il 2026, la disparità media nazionale è stata calcolata nel 9,3%; la soglia oltre la quale scatta la rilevanza ai fini degli incentivi è pari all’11,6%

    I settori e le professioni con maggiore disparità uomo-donna

    La Tabella A allegata al decreto individua i settori economici nei quali la presenza maschile è nettamente prevalente. Tra quelli con i valori più elevati di disparità si segnalano:

    • Costruzioni: tasso di disparità pari all’80,2%, con una presenza femminile inferiore al 10%;
    • Industria estrattiva: disparità del 72,4%;
    • Acqua e gestione dei rifiuti: disparità del 65,7%;
    • Trasporto e magazzinaggio: disparità del 56,4%;
    • Agricoltura: disparità del 49,8%;
    • Industria manifatturiera e industria energetica, entrambe con valori superiori al 40%.

    Restano invece esclusi dall’elenco i settori che presentano un tasso di disparità inferiore alla soglia prevista, come alcune attività dei servizi culturali e di intrattenimento

    Ancora più marcate risultano le differenze analizzando i dati per professioni, riportati nella Tabella B del decreto.

    Ai primi posti per disparità di genere figurano:

    • Artigiani e operai metalmeccanici specializzati, con un tasso del 96%;
    • Operai dell’edilizia e dell’industria estrattiva, con valori superiori al 95%;
    • Conduttori di veicoli e macchinari mobili, con una disparità del 94%;
    • Personale delle Forze armate (ufficiali, sottufficiali e truppa), con percentuali comprese tra l’87% e il 92%;
    • Professioni qualificate nei servizi di sicurezza e conduttori di impianti industriali, entrambe oltre il 65%.

    Rientrano nell’elenco anche numerose professioni tecniche e industriali, come ingegneri, tecnici scientifici, specialisti ICT, nonché alcune figure imprenditoriali e dirigenziali, purché il tasso di disparità superi la soglia prevista

    Gli effetti pratici dei tassi di disparità

    Si ricorda che l’individuazione dei settori e delle professioni ad alta disparità di genere ha ricadute operative dirette per datori di lavoro e consulenti.

    In particolare, per il 2026:

    • l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    • effettuata in uno dei settori o delle professioni elencate;
    • consente l’accesso agli incentivi contributivi previsti dalla legge n. 92/2012,

    nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

    Tabella professioni con tasso disparità oltre soglia 2026

    Professione (CP2021) oltre soglia Maschi (migliaia) Femmine (migliaia) Totale (migliaia) % Maschi % Femmine Tasso disparità
    62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche 894 18 912 98,0 2,0 96,0
    61 – Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici 713 17 730 97,6 2,4 95,2
    74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 596 18 614 97,0 3,0 94,0
    92 – Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate 79 3 82 96,1 3,9 92,2
    93 – Truppa delle forze armate 106 7 113 94,0 6,0 88,0
    91 – Ufficiali delle forze armate 37 2 39 93,8 6,2 87,7
    56 – Professioni qualificate nei servizi di sicurezza 249 37 286 87,0 13,0 74,0
    71 – Conduttori di impianti industriali 315 62 377 83,6 16,4 67,2
    31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione 890 185 1.076 82,8 17,2 65,5
    64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia 121 26 147 82,5 17,5 64,9
    27 – Specialisti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) 150 37 187 80,3 19,7 60,6
    22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate 212 55 267 79,3 20,7 58,6
    84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni 153 42 195 78,5 21,5 57,0
    83 – Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca 271 78 349 77,7 22,3 55,4
    12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende 115 40 154 74,3 25,7 48,7
    63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati 113 40 153 73,8 26,2 47,6
    73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 57 24 81 70,1 29,9 40,2
    72 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio 431 184 615 70,1 29,9 40,1
    13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende 27 12 39 68,6 31,4 37,2
    21 – Specialisti in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 33 22 56 59,8 40,2 19,7
    65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo 273 185 458 59,6 40,4 19,2
    81 – Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 811 564 1.375 59,0 41,0 18,0
    11 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale 62 47 109 56,7 43,3 13,4

  • Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Reato di femminicidio punibile con l’ergastolo: dal 17 dicembre

    Dal 17 dicembre è in vegore la Legge n 181 del 2 dicembre 2025 con  "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime".

    Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025 .

    Al codice penale, oltre all'introduzione del nuovo reato di femminicidio che si dettaglia di seguito, sono apportate le seguenti modificazioni

    • all’articolo 572 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
    • all’articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
    • all’articolo 593-ter, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
    • all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter), è inserito il seguente: «5-ter.1) se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità;»;
    • all’articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
    • all’articolo 612-ter, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.».

    Femminicidio: diventa un delitto nel codice penale

    La legge introduce il reato autonomo di femminicidio e una serie di interventi normativi finalizzati a contrastare in modo più incisivo la violenza contro le donne.

    L'articolo 577-bis del codice penale è il fulcro del provvedimento e crea una fattispecie autonoma di reato che punisce con l’ergastolo l’omicidio di una donna motivato da dinamiche di genere, in particolare: "Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali…".

    Secondo il nuovo articolo, il femminicidio si configura quando l’omicidio è commesso:

    • per motivi di controllo, possesso o dominio sulla vittima in quanto donna;
    • per discriminazione o odio di genere;
    • in reazione al rifiuto della donna di instaurare o proseguire una relazione affettiva;
    • come atto di limitazione delle libertà individuali della vittima.

    La riscrittura operata in sede referente ha rafforzato la determinatezza normativa, recependo le osservazioni emerse nelle audizioni di giuristi ed esperti, e allineando la disposizione ai principi di legalità e tassatività previsti dall’art. 25, comma 2, della Costituzione.

    Femminicidio: tabella di sintesi delle principali novità

    Vediamo una sintesi delle novità

    Ambito

    Novità introdotta

    Reato di femminicidio

    Introduzione dell’art. 577-bis c.p. con pena dell’ergastolo per omicidio commesso per motivi legati al genere.

    Aggravanti

    Estensione a reati come lesioni gravi, stalking, violenza sessuale, ecc., se commessi con le modalità previste per il femminicidio.

    Maltrattamenti familiari

    Inclusione delle vittime non conviventi legate da vincolo di filiazione.

    Confisca dei beni

    Confisca obbligatoria di strumenti usati per i reati, inclusi smartphone e dispositivi elettronici.

    Tutele procedurali

    Ascolto della persona offesa entro 3 giorni; notifiche obbligatorie su patteggiamenti e scarcerazioni.

    Custodia cautelare

    Non più automatica; possibile solo in presenza di esigenze cautelari concrete.

    Intercettazioni

    Eliminato il limite di 45 giorni per i reati di violenza di genere.

    Tribunale monocratico

    Estesa la competenza anche ai reati aggravati collegati al femminicidio.

    Formazione obbligatoria

    Obbligatoria per magistrati, sanitari e forze dell’ordine su diritti umani e normativa sovranazionale.

    Educazione nelle scuole

    Campagne nei licei sulla correlazione tra alcol, droghe e violenza sessuale.

    Accesso ai centri antiviolenza

    Possibilità per i minori di accedervi autonomamente dai 14 anni.

    Relazione ministeriale

    Relazione annuale al Parlamento con dati su condanne, aggravanti e sesso delle vittime.

  • Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Certificazione parità: scadenza domande contributo 18.4

    Scade il 18 aprile il termine per le PMI  per presentare domanda  di finanziamento per  ottenere la Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022).

    La certificazione sulla parità di trattamento dei sessi in azienda,   ricordiamo,  oltre a un grande valore sociale  e culturale, consente di ottenere  alcune agevolazioni economiche e  burocratiche per l'impresa  come:

    • Esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro 
    •  Punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti 
    • Diminuzione della garanzia del 20%, cumulabile con tutte le altre riduzioni previste dalla  legge per tutte le tipologie di contratto 
    • Maggiore punteggio previsto  negli avvisi dalle amministrazioni aggiudicatrici.

    SCARICA QUI IL BANDO  UFFICIALE UNIONCAMERE

    Bando Unioncamere parità di genere come fare domanda

    Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico possono essere presentate a partire dalle 10:00  26 febbraio 2025 e fino alle 16:00 del 18 aprile 2025 attraverso il sistema restart.infocamere.it, accedendo con SPID/CIE/CNS.

    Sono a disposizione la Guida per l'utilizzo di Restart, le FAQ e la lista degli Organismi di certificazione aderenti all'iniziativa. 

    Per maggiori informazioni si possono contattare:

    • la mail  [email protected]
    • il tel. 0640073620 (dalle ore 9.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì).

    A questo link gli allegati per la predisposizione delle domande

    Bando Unioncamere parità di genere: come funziona

     UNIONCAMERE in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità,  sin dall'istituzione promuove il progetto di certificazione della parità di genere per le piccole e medie imprese italiane, ricoprendo il ruolo di Soggetto Attuatore, per la realizzazione degli obiettivi dell’intervento del PNRR M5C1-I1.3 “Sistema di certificazione della parità di genere” con l'offerta di  contributi a valere sul dispositivo Next Generation EU 

    Il bando prevede  i seguenti step:

    • 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA  E ACCOMPAGNAMENTO E PER I SERVIZI DI PRIMA CERTIFICAZIONE

    Sono previsti Incontri a distanza con esperti specializzati e iscritti in apposito elenco per:

    • individuare le aree di intervento per soddisfare i requisiti richiesti dalla prassi UNI/PdR 125:2022

    • pre-verificare la conformità del Sistema  di Gestione secondo la UNI/PdR 125:2022

    • 2-  L’IMPRESA DEVE USUFRUIRE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA/ACCOMPAGNAMENTO  ALLA CERTIFICAZIONE ENTRO 6 MESI dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo 

    I servizi sono erogati dagli Organismi di certificazione accreditati, attraverso  giornate di audit e secondo modalità definite nel documento internazionale IAF MD 05

    e FAQ Accredia-UNI.I  contributi concessi alle imprese, che costituiscono aiuti de minimis, sono versati  direttamente all’esperto e all’Organismo di certificazione che hanno supportato l’impresa.

    • 3 – RILASCIO DEL CERTIFICATO DELLA PARITÀ DI GENERE ENTRO 9 MESI dalla data di trasmissione del provvedimento  di concessione del contributo:

    Si ricorda che la certificazione ha validità triennale ed è  soggetta a monitoraggio annuale.

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    Rapporto biennale di parità entro il 20 settembre: guida e FAQ

    Slittato al 20 settembre 2024  l'invio del rapporto biennale sulla situazione del personale, per la prima volta quest'anno obbligatorio per le aziende con piu di 50 dipendenti.

    Il ministero del lavoro ha  pubblicato il 3 luglio  l'avviso  seguente:    Si informa che, al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, con Decreto Interministeriale del 2 luglio 2024, il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del summenzionato Decreto del 3 giugno 2024, è differito al 20 settembre 2024.

    E' forse una ulteriore risposta per venir incontro alle difficoltà delle aziende dopo che  pochi giorni  prima erano state pubblicate una serie di faq in  risposta  ai molti dubbi espressi da aziende e professionisti ,  che si aggiungevano alla  Guida, già presente  sul sito urponline.gov.it

    Vediamo allora i dettagli sulla composizione  del modello, le principali novità delle faq  in tema di conteggio dei dipendenti, aspettativa, retribuzioni e  la normativa sul tema.

    Rapporto biennale parità: ecco le faq di chiarimento

    Le principali chiarificazioni offerte nelle faq ministeriali sono le seguenti:

    Classificazione dei dipendenti:  

    Nella tabella 2.1, relativa agli occupati al 31 dicembre 2023, i dipendenti devono essere classificati in base alla categoria professionale in cui risultano inquadrati a tale data.

    Gli eventuali passaggi di categoria avvenuti nel corso dell’anno sono da indicare separatamente nella tabella 2.4.

    Lavoratori distaccati:

    I lavoratori distaccati, sia a livello nazionale che internazionale, devono essere computati sia dalla società distaccante che da quella distaccataria.

    Questo doppio computo è richiesto poiché i distaccati devono essere obbligatoriamente esposti nel LUL (Libro Unico del Lavoro).

    Aziende con sede all'estero:

    L'obbligo di presentazione del prospetto riguarda solo le aziende con sede legale all’estero se il numero complessivo dei dipendenti occupati in Italia è superiore a 50.

    Le aziende con sede legale in Italia devono escludere dal prospetto i lavoratori occupati presso le loro sedi o filiali all'estero.

    Ore lavorate:

    Le ore lavorate devono essere indicate distinguendo tra ore normali e straordinarie, ma escludendo quelle dei lavoratori somministrati, poiché non fanno parte della forza lavoro aziendale.

    I lavoratori somministrati sono invece evidenziati nel rigo immediatamente precedente a quello delle ore lavorate nella tabella 2.3.

    Periodi di aspettativa:

    I dipendenti che hanno usufruito di periodi di aspettativa nel 2023, inclusi eventuali periodi non retribuiti, devono essere inclusi nel dato.

    Se un dipendente ha usufruito sia di congedi di maternità/paternità obbligatori che di congedo parentale nel corso dell'anno, deve essere computato come un'unità in entrambi i corrispondenti righi della tabella 2.3.

    Dato retributivo:

    Per quanto riguarda la retribuzione iniziale (tabella 2.7), il dato deve riferirsi al 31 dicembre 2022 e agli occupati a quella data, come già indicato nella prima tabella del prospetto.

    Monte retributivo lordo annuo:

    Il monte retributivo lordo annuo include il TFR e i fringe benefit imponibili, da esporre distintamente tra le componenti accessorie.

    I benefit e gli strumenti di welfare aziendale devono essere indicati nella voce “Altro” della tabella 2.8.1 solo se concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale e previdenziale.

    Rapporto di parita : la compilazione del modello e il conteggio dei dipendenti

    Il modello da compilare a partire dal 4 giugno  in forma telematica è stato pubblicato sul sito servizi.lavoro.gov .it  

    L’accesso all’applicativo può essere effettuato dal legale rappresentante o da altri soggetti dallo stesso  delegati o abilitati (es. responsabile del personale, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Detti soggetti  devono essere in possesso delle credenziali di accesso SPID/CIE

    Il Modello  contiene numerose tabelle suddivise in tre sezioni:

    Sezione 1 – Informazioni generali sull’azienda

    Sezione 2 – Informazioni generali sul numero complessivo di occupati alle date del 31.12.2022 e 31.12.2023

    Si ricorda che ai fini del calcolo del limite dimensionale di oltre 50 dipendenti vanno considerati: 

    • tutti gli  occupati nelle diverse sedi, dipendenze e unità produttive in Italia
    • anche delle  aziende con sede legale all’estero che abbiano piu di 50 dipendenti  nel territorio nazionale 
    • compresi dirigenti  apprendisti e personale in smart working

    Si conteggiano anche i dipendenti in congedo.

    Sezione 3 – Tabella 3.1 – informazioni generali sulle unità produttive nell’ambito provinciale -Occupati per provincia con più di 50 dipendenti, al 31/12/2023 (secondo anno del biennio) 

    Nelle tabelle sono contenute  le informazioni relative al personale impiegato  riguardanti lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di  categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, l’intervento della Cassa integrazione guadagni, i licenziamenti, i prepensionamenti, pensionamenti e la retribuzione effettivamente corrisposta. 

    Tutti i dati per ogni informazione evidenziano la quota relativa al personale femminile.

    La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto  alla consigliera o al consigliere regionale di parità. ATTENZIONE 

    Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve  essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

    Rapporto parità di genere: la normativa

     Si ricorda che l'obbligo di redazione del rapporto era stato previsto dal  Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006, all'art 46 ) per  le aziende con oltre 100 dipendenti 

    E' stato modificato dalla legge 162/2021, grazie alla quale l'obbligo è stato ampliato alle aziende sopra i 50 dipendenti. 

    Con il  Decreto interministeriale 29 marzo 2022   sono state ridefinite le  modalità operative per la compilazione 

    Il decreto legge Semplificazioni  n. 77/2021) aveva stabilito anche che l'adempimento è necessario  per accedere  alle  gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse  del PNRR 

    Con il    Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,  di concerto con il ministro delle pari opportunità è stata  prorogata per il 2022 la prima scadenza del nuovo adempimento relativo ai dati  aziendali del 2022-2023,  dal 30 aprile 2024 al 15 luglio 2024.

    A questa pagina  web sono pubblicate le faq ministeriali del 26 giugnoe 3 luglio 2024

    Rapporto parità: la sanzione per il mancato invio

    Per il mancato invio o il rapporto  con dati falsi o incompleti   è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, irrogata dall'ispettorato nazionale del lavoro  in base all’articolo 46, comma 5-bis, del Codice delle pari opportunità.