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OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio
Al via la revisione dell’OIC 32 sui derivati degli strumenti finanziari.
Vediamo una sintesi del contenuto della bozza pubblicata in consultazione fino al 31 maggio.
OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio
L’OIC, il 1° aprile, ha pubblicato in consultazione una bozza di emendamenti all’OIC 32 – Strumenti finanziari Derivati.
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2426, comma 3, del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del presente principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;
b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.L’OIC con gli emendamenti in oggetto propone di:
- classificare il FV dei derivati utilizzati gestionalmente per coprire il rischio prezzo in un’apposita voce della sezione operativa;
- chiarire che un contratto che prevede l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata;
- chiarire che è possibile coprire un importo nominale variabile di energia elettrica, allineato alla quantità che l’impianto di riferimento si prevede generi.
L'invio dei commenti è previsto entro il 31 maggio 2026 al seguente indirizzo:
- [email protected]
- o via fax al numero 06.67766830.
Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.
La bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione.La versione definitiva degli emendamenti sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.
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Nuovo OIC 34: chiarimenti sull’applicazione
La Fondazione OIC ha pubblicato il 28 novembre una risposta in bozza ad uno specifico quesito sul nuovo documento OIC 34 sui ricavi. Si sottolinea che la risposta è in pubblica consultazione fino al giorno 11.12.2023 ed è possibile inviare commenti al seguente indirizzo: [email protected]
Vediamo quesito e la risposta della Fondazione OIC.
Nuovo OIC 34: chiarimenti sull'applicazione
Nel dettaglio, l’OIC, organismo italiano di contabilità, ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito ai criteri previsti dai paragrafi A.5 – A.7 dall’OIC 34 Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi.
In particolare è stato chiesto di chiarire se tali paragrafi dell’OIC 34 siano compatibili con l'attuale quadro normativo e quindi possano essere applicati prima dell'adozione dell'intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024.
La bozza di documento chiarisce che, in generale nell’OIC 34 non è prevista l’adozione anticipata al 2023, inoltre, il tema della rilevazione dei ricavi da parte di soggetti che operano in qualità di intermediari è stato già affrontato dall’OIC nella Newsletter di settembre 2017.
Da tale Newsletter si evince che il principio del trasferimento dei rischi e benefici era già presente sia nell’OIC 15 per la rilevazione dei ricavi e sia nell’OIC 13 per la rilevazione delle rimanenze di magazzino e pertanto si concludeva che:
“laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati”.
Pertanto, dato che l’OIC 34 non prevede la possibile applicazione anticipata, applicando i principi contabili attualmente vigenti una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene.
Tale società, come chiarito dall’OIC 34, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante rappresentato da il ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso
Concludendo, la risposta dell'OIC, in consultazione fino all'11.12, ha confermato che, anche se non è prevista adozione anticipata per i principio suddetto, le disposizioni contenute nell’OIC 34 possono essere applicate già per i bilanci 2023, se confermati da principi generali preesistenti.
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Linee guida revisori Comuni: le regole della Corte dei Conti
Con Delibera n 8 la Corte dei Conti approva i documenti, che costituiscono parte integrante della deliberazione, riguardanti le “Linee guida e il questionario”, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2022.
Il documento, composto di 12 punti, contiene le linee guida e il questionario che i revisori degli enti locali dovranno inviare alle Sezioni regionali di controllo nei prossimi mesi.
Viene specificato che le “Linee guida” intervengono in un quadro di finanza pubblica fortemente caratterizzato da due aspetti:
- da un lato, per la parte corrente, il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria con la piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la parziale cessazione degli effetti delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale;
- dall’altro, l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), programma, come noto, di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge in consistente misura finanziaria e funzionale gli enti territoriali
I revisori dovranno verificare gli effetti connessi all’emergenza sanitaria, al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinamento di componenti finanziarie positive “non ordinarie” annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di “mascheramento” di potenziali criticità strutturali di bilancio
Inoltre si sottolinea che il questionario, nell’ambito dell’analisi della gestione finanziaria, si fa carico di monitorare, in continuità con la precedente versione, la corretta applicazione, da parte degli enti locali, delle nuove modalità di contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL).
In particolare, è indagata la corretta applicazione, da parte degli enti locali delle previsioni di cui all’art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), attraverso l’aggiornamento dei vecchi quesiti, incentrati sui seguenti quattro profili:
- ricostituzione del FAL in sede di rendiconto 2019 ed eventuale emersione del disavanzo da ripianare secondo le nuove modalità previste dall’art. 52, comma 1-bis (ripiano in quote costanti entro il termine massimo decennale);
- nuove modalità di contabilizzazione del FAL, come previste dall’art. 52, comma 1-ter; indicazione nella nota integrativa allegata al bilancio e nelle relazione sulla gestione allegata al rendiconto, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell’anticipazione;
- accesso al Fondo istituito, nell’anno 2021, dall’art. 52, comma 1, nonché facoltà di rimodulazione del ripiano del disavanzo da FAL prevista dal successivo comma 1-quater.
Sono confermate specifiche domande tese a verificare, come di consueto, la regolarità del calcolo, a rendiconto, dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Come per i precedenti questionari una particolare attenzione è stata riservata al monitoraggio dei flussi di cassa con specifico approfondimento sulla cassa vincolata, sull’utilizzo per cassa di somme a specifica destinazione ex art. 195 del TUEL e sull’anticipazione di tesoreria
Resta monitorata la verifica sulla tempestività dei pagamenti e sulla corretta esposizione e determinazione, nel risultato di amministrazione al 31/12/2022, dell’accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, e secondo le modalità ivi indicate.
L’analisi dei suddetti aspetti consente di disporre di elementi informativi di rilievo che accompagnano l’osservazione dell’evoluzione del risultato d'amministrazione e il correlato utilizzo delle risorse, che non può prescindere, nell’ipotesi di “disavanzo da ripianare”, dalla verifica della composizione dello stesso e delle connesse modalità di copertura.
In tale contesto, l’organo di revisione è chiamato a verificare la correttezza delle operazioni di annullamento automatico dei debiti, tributari e patrimoniali (c.d. stralcio delle mini-cartelle) e delle correlate movimentazioni in occasione della predisposizione delle scritture di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniali.