• Principi Contabili Nazionali

    OIC: consultazione per principi contabili nazionali fino al 31 luglio

    L’OIC ha aperto una consultazione pubblica per proposte emendative ai principi contabili a seguito di richieste di chiarimento pervenute.

    Gli interessati posso inviare commenti entro il 31 luglio 2025 all’indirizzo:

    Vediamo il dettaglio dei cambiamenti proposti.

    OIC:consultazione per principi contabili nazionali fino al 31 luglio

    L'Organismo presica che i principali cambiamenti proposti intervengono su:

    • OIC 13 Rimanenze, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita. Si propone di specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata, questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
    • OIC 21 Partecipazioni in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione. Si propone di modificare il paragrafo 6 dell’OIC 21 per precisare che la capitalizzazione degli oneri accessori non è opzionale;
    • OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi. Si propone di modificare al paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se: si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile;
    • OIC 25 Imposte sul reddito in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. Si propone di specificare che l’imposta sostitutiva è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare;
    • OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 31 Fondi rischi ed oneri in tema di attualizzazione dei fondi oneri. Si propone di classificare gli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso, se rilevanti, in una voce ad hoc della classe C di conto economico.

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    OIC 34: questionario su aspetti applicativi entro il 30 settembre

    L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) con un comunicato stampa del 21 luglio informa della pubblicazione di un questionario allo scopo di raccogliere
    l’opinione degli operatori sugli aspetti applicativi che hanno generato maggiori difficoltà nell’applicazione dell’OIC 34 (“ricavi”) emesso nel 2023 ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 2024.

    OIC 34: questionario su aspetti applicativi entro il 30 settembre

    In particoalre, l’iniziativa di OIC trae origine da alcune richieste di chiarimento che hanno determinato l’avvio della post-implementation review (PIR) del principio e di semplificazione, anche al fine di favorire la sua applicazione e ridurre i rischi di contenzioso con le Autorità fiscali.
    L’OIC 34 si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.
    Con il questionario l’Organismo Italiano di Contabilità si propone di sondare gli operatori:

    • sui dubbi interpretativi riguardanti l’ambito di applicazione di OIC 34, 
    • la rilevazione dei ricavi, 
    • nonché il modo di contabilizzare alcune fattispecie specifiche come, ad esempio, le vendite con garanzia, le cessioni di licenze, le vendite con obbligo di ri-acquisto, 
    • di raccogliere suggerimenti su possibili aree di semplificazione.

    Gli elementi raccolti con le risposte al questionario verranno analizzati dall’OIC al fine di valutare eventuali modifiche da apportare all’OIC 34.

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    Nuovo OIC 34: in vigore per esercizio dal 1 gennaio 2024

    Dal 1 gennaio è in vigore il principio contabile n. 34 sui ricavi che incorpora le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione. 

    Il nuovo principio contabile, in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n.15 (crediti) redatto dello stesso OIC con lo scopo di risolvere diversi problemi applicativi.

    E' stato redatto un principio specifico applicabile a tutte le transazioni che riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi,

    Con il comunicato stampa diffuso dall'OIC all'atto della approvazione del principio n 34 (lo scorso aprile 2023) venivano gli aspetti di rilievo del nuovo principio OIC 34:

    • la principale novità in arrivo riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata.  Ad esempio, può essere il caso della vendita di un macchinario associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni.  In quell’eventualità il ricavato della vendita del bene – secondo il nuovo principio contabile – deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte. È stata comunque prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese.  
    • altra rilevante novità del nuovo principio contabile riguarda la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. È stato chiarito in quali casi questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento. Ad esito della consultazione pubblica, è stata tra l’altro inserita una specifica previsione riguardante le opzioni put or call (restituzione del bene oppure ricompra da parte della società). Si tratta in sostanza della forma traslata del diritto di reso, ipotesi già prevista per la cessione di asset materiali. Sia in caso di opzione call che di opzione put il venditore ne dovrà valutare la probabilità di esercizio. Qualora sia “ragionevolmente” certo che l’opzione di riacquisto non venga esercitata, l’operazione verrà contabilizzata come un’operazione di vendita. Diversamente l’operazione verrà contabilizzata come operazione di vendita con obbligo di riacquisto.

    Per approfondimento leggi anche: L’OIC 34 “ricavi” definitivo per i bilanci dal 1° gennaio 2024

    Attenzione al fatto che, per facilitare l’applicazione del nuovo principio contabile è stata aggiunta, in appendice, una guida applicativa con alcune fattispecie specifiche e diversi esempi che, seppure non sono parte integrante del principio, rispondono ad esigenze di chiarimento sollevate dagli stakeholder.

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    Nuovo OIC 34: chiarimenti sull’applicazione

    La Fondazione OIC ha pubblicato il 28 novembre una risposta in bozza ad uno specifico quesito sul nuovo documento OIC 34 sui ricavi. Si sottolinea che la risposta è in pubblica consultazione fino al giorno 11.12.2023 ed è possibile inviare commenti al seguente indirizzo: [email protected]

    Vediamo quesito e la risposta della Fondazione OIC.

    Nuovo OIC 34: chiarimenti sull'applicazione

    Nel dettaglio, l’OIC, organismo italiano di contabilità, ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito ai criteri previsti dai paragrafi A.5 – A.7 dall’OIC 34 Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi. 

    In particolare è stato chiesto di chiarire se tali paragrafi dell’OIC 34 siano compatibili con l'attuale quadro normativo e quindi possano essere applicati prima dell'adozione dell'intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024. 

    La bozza di documento chiarisce che, in generale nell’OIC 34 non è prevista l’adozione anticipata al 2023,  inoltre, il tema della rilevazione dei ricavi da parte di soggetti che operano in qualità di intermediari è stato già affrontato dall’OIC nella Newsletter di settembre 2017. 

    Da tale Newsletter si evince che il principio del trasferimento dei rischi e benefici era già presente sia nell’OIC 15 per la rilevazione dei ricavi e sia nell’OIC 13 per la rilevazione delle rimanenze di magazzino e pertanto si concludeva che:

    “laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati”. 

    Pertanto, dato che l’OIC 34 non prevede la possibile applicazione anticipata, applicando i principi contabili attualmente vigenti una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene

    Tale società, come chiarito dall’OIC 34, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante rappresentato da il ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso

    Concludendo, la risposta dell'OIC, in consultazione fino all'11.12, ha confermato che, anche se non è prevista  adozione anticipata per i principio suddetto, le disposizioni contenute nell’OIC 34 possono essere applicate già per i bilanci 2023, se confermati da principi generali preesistenti.

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    Linee guida revisori Comuni: le regole della Corte dei Conti

    Con Delibera n 8 la Corte dei Conti approva i documenti, che costituiscono parte integrante della deliberazione, riguardanti le “Linee guida e il questionario”, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2022.

    Il documento, composto di 12 punti, contiene le linee guida e il questionario che i revisori degli enti locali dovranno inviare alle Sezioni regionali di controllo nei prossimi mesi. 

    Viene specificato che le “Linee guida” intervengono in un quadro di finanza pubblica fortemente caratterizzato da due aspetti:

    • da un lato, per la parte corrente, il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria con la piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la parziale cessazione degli effetti delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale; 
    • dall’altro, l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), programma, come noto, di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge in consistente misura finanziaria e funzionale gli enti territoriali

    I revisori dovranno verificare gli effetti connessi all’emergenza sanitaria, al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinamento di componenti finanziarie positive “non ordinarie” annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di “mascheramento” di potenziali criticità strutturali di bilancio 

    Inoltre si sottolinea che il questionario, nell’ambito dell’analisi della gestione finanziaria, si fa carico di monitorare, in continuità con la precedente versione, la corretta applicazione, da parte degli enti locali, delle nuove modalità di contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL). 

    In particolare, è indagata la corretta applicazione, da parte degli enti locali delle previsioni di cui all’art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), attraverso l’aggiornamento dei vecchi quesiti, incentrati sui seguenti quattro profili: 

    1. ricostituzione del FAL in sede di rendiconto 2019 ed eventuale emersione del disavanzo da ripianare secondo le nuove modalità previste dall’art. 52, comma 1-bis (ripiano in quote costanti entro il termine massimo decennale); 
    2. nuove modalità di contabilizzazione del FAL, come previste dall’art. 52, comma 1-ter; indicazione nella nota integrativa allegata al bilancio e nelle relazione sulla gestione allegata al rendiconto, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell’anticipazione; 
    3. accesso al Fondo istituito, nell’anno 2021, dall’art. 52, comma 1, nonché facoltà di rimodulazione del ripiano del disavanzo da FAL prevista dal successivo comma 1-quater.

    Sono confermate specifiche domande tese a verificare, come di consueto, la regolarità del calcolo, a rendiconto, dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

    Come per i precedenti questionari una particolare attenzione è stata riservata al monitoraggio dei flussi di cassa con specifico approfondimento sulla cassa vincolata, sull’utilizzo per cassa di somme a specifica destinazione ex art. 195 del TUEL e sull’anticipazione di tesoreria

    Resta monitorata la verifica sulla tempestività dei pagamenti e sulla corretta esposizione e determinazione, nel risultato di amministrazione al 31/12/2022, dell’accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, e secondo le modalità ivi indicate.

    L’analisi dei suddetti aspetti consente di disporre di elementi informativi di rilievo che accompagnano l’osservazione dell’evoluzione del risultato d'amministrazione e il correlato utilizzo delle risorse, che non può prescindere, nell’ipotesi di “disavanzo da ripianare”, dalla verifica della composizione dello stesso e delle connesse modalità di copertura. 

    In tale contesto, l’organo di revisione è chiamato a verificare la correttezza delle operazioni di annullamento automatico dei debiti, tributari e patrimoniali (c.d. stralcio delle mini-cartelle) e delle correlate movimentazioni in occasione della predisposizione delle scritture di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniali.