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Bonus digitalizzazione PMI: entro il 22 giugno l’elenco fornitori
E' scaduto il 27 maggio il termine per l'iscrizione dei fornitori per i voucher digitalizzazione PMI, il cui elenco sarà pubblicato entro il 22 giugno.
Il MIMIT con Decreto aveva disposto la proroga dal 23 aprile al 27 maggio, ora si attende anche il DD che apra le domande per i beneficiari della agevolazione.
Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.
Dal 27 febbraio 2026 è attiva la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del MIMIT per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity, Attraverso la piattaforma dedicata. la scadenza delle iscrizioni è prorogata dal 23 aprile 2026 al 27 maggio prossimo.
Per quanto riguarda invece le PMI e i lavoratori autonomi interessati a richiedere il contributo il MIMIT evidenzia che "Le indicazioni relative ai Beneficiari, alle modalità di funzionamento dello sportello agevolativo, nonché a qualsiasi ulteriore elemento necessario per l’accesso al contributo, saranno definite, ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale 21 novembre 2025, con successivo provvedimento direttoriale." Il provvedimento non è ancora stato emanato.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: le norme di riferimento
Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:
- Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
- Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:
FONTE MIMITBonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse
Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:
- soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.
I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:
- acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- sottoscrizione di un abbonamento;
- adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.
I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:
- avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.
Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori
È rimasta attiva dal 27 febbraio 2026 e fino al 27 maggio la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity.
Attraverso la piattaforma dedicata, i fornitori possono già inserire i propri dati anagrafici richiesti, così da agevolare la successiva fase di presentazione delle istanze, che sarà possibile dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026. Attenzione la data è stata prorogata al 27 maggio con decreto MIMIT del 22 aprile.
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.
Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:
- Identità Digitale SPID
- Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:
- o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
- o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.
Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.
Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.
Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

Bonus digitalizzazione PMI: il calendario da ricordare
Il MIMIT ha reso disponibili delle slide esplicative del bonus rivolto alle PMI già avviato ma con un calendario in progress.
Vediamo tutte le date da tenere a mente in attesa del DD con l'avvio delle domande per le imprese:
FONTE MIMITAttenzione al fatto che questo calendario subirà delle modifiche, si attendono conferme dal MIMIT, a seguito del decreto direttoriale del 22 aprile che ha previsto quanto segue.
Considerate le richieste pervenute all’Amministrazione da parte delle associazioni rappresentative dei fornitori, volte ad estendere i termini per l’iscrizione al predetto elenco al fine di consentire alle imprese di poter predisporre adeguatamente la documentazione richiesta e garantire la
massima partecipazione;
Ritenuto opportuno disporre una proroga del termine finale di presentazione delle predette istanze, al fine di favorire la massima partecipazione possibile dei fornitori al bando in argomento e di garantire, al contempo, un’ampia scelta di prodotti e servizi agevolabili a disposizione dei beneficiari, promuovendo così il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale e di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate sottesi all’introduzione dell’intervento agevolativo è stata prorogata la scadenza per le iscrizioni all'elenco dei fornitori dal 23 aprile al 27 maggio prossimo.Attenzione al fatto che entro il 22 giugno si attende l'elenco dei fornitori.
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Data Center in Italia: dati e prospettive per l’occupazione
Secondo una recente ricerca dell'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano,il mercato italiano dei data center è in piena espansione, anche se con alcune criticità significative.
Come ormai noto i data center sono le strutture fisiche che ospitano l'nfrastruttura informatica necessaria per archiviare, elaborare, proteggere e distribuire dati e servizi digitali. Si tratta nello specifico di server, sistemi di storage, dispositivi di rete e tutta l'infrastruttura di supporto ovvero i sistemi di alimentazione, raffreddamento e sicurezza degli elaboratori.
Attualmente i data center sono dislocati e soprattutto su Milano, che da sola raccoglie il 23% degli investimenti annunciati a livello europeo .Roma è il secondo polo, e ci sono importanti strutture anche in altri siti lombardi (Noviglio, Siziano, Bergamo), Emilia-Romagna (Bologna, Piacenza, Parma, Modena), Veneto (Padova), Piemonte (Torino), Liguria (Genova) e sporadicamente nel Sud (Bari, Avellino).
E' di ieri pero la notizia che il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una legge con forti disincentivi all'occupazione di suolo.
Nel triennio 2023–2025 sono stati investiti 7,1 miliardi di euro, corrispondenti però a solo il 68% dei 10,5 miliardi originariamente previsti nel 2023. Il principale motivo del ritardo riguarda i nuovi operatori internazionali, spesso al primo ingresso nel mercato italiano, che hanno sottovalutato la complessità normativa e i tempi autorizzativi del contesto nazionale. A questo si aggiunge l'incertezza nelle scelte da parte dei grandi Cloud Provider internazionali.
L'italia puo contare su fattori quali la posizione strategica nel Mediterraneo, i progetti di connettività nel Sud Italia, gli investimenti in Intelligenza Artificiale e iniziative istituzionali come la Strategia Nazionale per l'attrazione degli investimenti esteri nei Data Center, pubblicata nel novembre 2025 dal MIMI, .che ha gia ottenuto oltre 7 miliardi di euro di investimenti tra il 2023 e il 2025, mentre ulteriori 25 miliardi sono annunciati per il triennio 2026-2028.
Recentemente il Ministero ha annunciato una partnership con uno dei maggiori operatori internazionali per investimenti in questo ambito per 6 miliardi (vedi penultimo paragrafo)
Le prospettive 2026–2028 e la nuova legge in Lombardia
Per il prossimo triennio, sono 83 i nuovi progetti infrastrutturali annunciati da 30 aziende — di cui 19 nuovi entranti — per un valore potenziale complessivo di 25,4 miliardi di euro. Tuttavia, il 72% di questi investimenti è attribuibile a operatori internazionali non ancora presenti in Italia
Milano come detto è il polo dominante del settore in Italia, con il 68% della potenza energetica nominale installata a livello nazionale (414 MW IT), e potrebbe superare il valore simbolico di 1 GW entro il 2028. Attualmente sono 33 data center attivi, 10 in costruzione e 23 in valutazione.
A livello europeo, il capoluogo lombardo attrae il 23% degli investimenti annunciati, posizionandosi come riferimento per il Sud Europa
Secondo i dati dell'Osservatorio del Politecnico , circa il 78% dei 695 MW previsti nei prossimi tre anni riguarderà data center che richiederanno connessione alla rete ad alta tensione.
A livello continentale, i 13 principali poli europei hanno raccolto 29,5 miliardi di euro tra 2023 e 2025, con stime superiori ai 110 miliardi entro il 2028. L'area del Nord Europa " FLAPD" (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi, Dublino) mantiene la leadership con circa il 55% degli investimenti totali,
CoMe anticipato sopra , la Lombardia è la prima regione italiana ad approvare una legge per regolamentare la costruzione di data center, introducendo un forte sistema di disincentivi economici. Il provvedimento, approvato dal consiglio regionale il 26 maggio 2026, prevede un aumento degli oneri di costruzione del
- 100% nelle aree agricole e del
- 200% nei parchi e nelle zone verdi
numri molto più elevati rispetto al progetto iniziale (50-75%), dopo un emendamento della Lega.
La norma sembra rispondere appunto dall'esplosione di progetti sul territorio lombardo.
L'obiettivo dichiarato però non è di bloccare lo sviluppo — con player come Amazon, Aruba, Eni e Stack EMEA già presenti — ma governarlo, evitando lo sfruttamento eccessivo del territorio. In controtendenza, la legge incentiva il riuso di ex aree industriali dismesse con semplificazioni burocratiche. Terna parteciperà alla cabina di regia per mappare la disponibilità energetica.
L’annuncio del Mimit
Mentre gli operatori attendono una normativa nazionale, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso, ha incontrato pochi giorni fa i vertici di EdgeConneX, fornitore globale di data center con oltre 80 strutture attive in più di 60 mercati e 20 Paesi.
Al centro del confronto, il piano di investimenti della società in Italia, che prevede la realizzazione di tre nuovi data center, in provincia di Lodi e nell’area sud di Milano, per un valore complessivo di 6 miliardi di euro. Il sito di Lodi, in particolare, sarà tra i più grandi d’Europa e sarà dedicato allo sviluppo e all’elaborazione di applicazioni legate all’intelligenza artificiale, con soluzioni innovative sul piano energetico e della sostenibilità ambientale.
Nel corso dell’incontro, il ministro Urso ha evidenziato come l’Italia stia rafforzando il proprio ruolo tra i principali hub europei per le infrastrutture digitali avanzate e per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, confermando l’impegno del Mimit a sostenere progetti strategici per la crescita digitale del Paese.
Formazione e ricadute per l’occupazione
Secondo numerosi approfondimenti della stampa specializzata (dal Sole 24 ore a Class CNBC) ci sono prospettive di occupazione molto positive nello sviluppo dei data center in Italia. Il settore è uno dei principali motori di creazione di posti di lavoro nella transizione digitale del Paese .
Dati sull'occupazione attuale e futura
Parametro Valore attuale Proiezione 2028-2030 Posti di lavoro diretti (2024) 28.000 totali, di cui 8.000 dipendenti full-time – Addetti nella filiera 14.000 FTE tra costruzione, installazione, sicurezza e servizi – Lavori indiretti nell’indotto 6.800 – Posti di lavoro previsti – Circa 70.000 posti diretti e indiretti entro il 2030 Crescita attesa – Triplicazione degli addetti entro il 2030 CAGR (tasso di crescita annuale medio del numero di posti di lavoro nel settore) – +35% entro il 2028 Le principali tipologie di figure professionali richieste
- Tecnici : Ingegneri, sistemisti, manutentori, tecnici infrastrutture IT
- IT/Software : Sviluppatori software, ingegneri di sistema, specialisti cloud, tecnici supporto IT
- Specialisti : Analisti ERP, Cloud & Network Engineers, esperti Cybersecurity
- Supporto: Vendite, consulenza legale, financial control, amministrazione
- Nuove professionalità: Real Estate, sostenibilità energetica, gestione progetti.
Dalla collaborazione tra IDA – Italian Datacenter Association, il Real Estate Center (REC) del Dipartimento di Architettura, Ingegneria e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano e l’Italian PropTech Network, è nato percorso formativo specializzato con 120 ore di formazione in aula,e 480 ore di tirocinio (circa 3 mesi) presso una delle aziende aderenti all’iniziativa.
Sono previste inoltre borse di studio per neolaureati in ingegneria e studenti all'ultimo anno di studi di Istituti Tecnici Superiori (ITS).
per approfondire vedi Italiandatacenterassociation.com
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Equo compenso editori: la Corte UE dà torto a META e conferma le norme italiane
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 maggio 2026 nella causa C-797/23, ha affrontato uno dei temi più discussi degli ultimi anni nel rapporto tra piattaforme digitali ed editori: il diritto all’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. La decisione nasce dal contenzioso promosso da Meta Platforms Ireland contro AGCOM in relazione alla disciplina italiana introdotta dall’articolo 43-bis della Legge n. 633/1941, che ha recepito l’articolo 15 della Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.
Secondo la normativa italiana, infatti, gli editori hanno diritto a ricevere un compenso equo quando le loro pubblicazioni vengono utilizzate da prestatori di servizi di comunicazione come piattaforme online e servizi di rassegna stampa.
La Corte UE è stata chiamata a verificare se questo sistema fosse compatibile con il diritto europeo e con i principi della libertà d’impresa garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il pronunciamento chiarisce il margine di intervento riconosciuto agli Stati membri nell’attuazione della direttiva europea e conferma la possibilità di introdurre meccanismi di tutela economica a favore degli editori.
Il ricorso di META contro AGCOM
Nel caso concreto, Meta aveva impugnato davanti al TAR Lazio la delibera AGCOM n. 3/23/CONS, adottata per definire i criteri di determinazione dell’equo compenso dovuto agli editori. Secondo la società irlandese, la normativa italiana avrebbe superato i limiti previsti dalla direttiva europea, trasformando i diritti esclusivi degli editori in un vero e proprio obbligo di remunerazione.
Meta contestava inoltre diversi obblighi imposti ai prestatori di servizi digitali, come :
- l’avvio obbligatorio delle trattative con gli editori,
- il divieto di ridurre la visibilità dei contenuti durante la negoziazione e
- l’obbligo di fornire dati economici e informativi ad AGCOM e agli editori stessi.
La società riteneva che tali misure comprimessero eccessivamente la libertà contrattuale e la libertà d’impresa prevista dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali UE.
Ulteriore elemento contestato riguardava i poteri attribuiti ad AGCOM, alla quale la legge italiana riconosce la facoltà di definire i criteri di calcolo dell’equo compenso, intervenire in caso di mancato accordo tra le parti e applicare sanzioni amministrative fino all’1% del fatturato realizzato nel paese, in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti.
Il giudice amministrativo italiano ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia se tali disposizioni fossero compatibili con il diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento all’articolo 15 della Direttiva UE 2019/790 e ai principi di proporzionalità e libertà d’impresa.
la decisione della Corte UE: normativa compatibile a precise condizioni
La Corte di Giustizia ha concluso che la normativa italiana è compatibile con il diritto europeo, purché vengano rispettate alcune precise condizioni.
Secondo i giudici europei, l’articolo 15 della direttiva riconosce agli editori veri e propri diritti esclusivi di autorizzazione sull’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. Di conseguenza, gli Stati membri possono prevedere meccanismi che garantiscano agli editori una remunerazione equa per la concessione di tale autorizzazione.
La Corte ha però chiarito che il sistema nazionale non può trasformarsi in un obbligo automatico di pagamento. Gli editori devono mantenere la possibilità di concedere gratuitamente l’utilizzo delle proprie pubblicazioni oppure di rifiutare del tutto l’autorizzazione. Allo stesso tempo, le piattaforme digitali non possono essere obbligate a pagare se non utilizzano effettivamente i contenuti giornalistici.
Particolarmente significativa è la parte della sentenza dedicata agli obblighi di trasparenza nelle trattative. Secondo la Corte, gli obblighi imposti ai prestatori di servizi digitali risultano giustificati dalla necessità di riequilibrare il forte squilibrio negoziale esistente tra grandi piattaforme ed editori. Le piattaforme, infatti, sono le uniche a possedere i dati economici relativi ai ricavi generati dall’utilizzo delle notizie online e pertanto gli editori si troverebbero in una posizione di debolezza senza quest'obbligo di informazione. La Corte ha quindi ritenuto proporzionato il divieto di limitare la visibilità dei contenuti editoriali durante le trattative, poiché tale misura evita che le piattaforme esercitino pressioni economiche sugli editori riducendo il traffico verso i siti di informazione.
Conclusioni
In conclulsione i poteri attribuiti ad AGCOM sono stati considerati legittimi, in quanto finalizzati a garantire il corretto bilanciamento tra libertà d’impresa, tutela della proprietà intellettuale e pluralismo dell’informazione.
secondo i giudici europei, il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, previsto dall’articolo 11 della Carta UE, rappresenta un valore fondamentale dell’ordinamento europeo e può giustificare limitazioni proporzionate alla libertà d’impresa delle piattaforme digitali.
La sentenza conferma quindi la validità del modello italiano di equo compenso e rafforza il ruolo delle autorità nazionali nella regolazione dei rapporti economici tra editori e grandi operatori digitali.
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Whistleblowing e modello 231: vademecum per la gestione integrata
Arrivano nuove indicazioni operative sul whistleblowing e sull’integrazione con i modelli organizzativi 231, con impatti concreti per datori di lavoro e professionisti.
Il vademecum pubblicato da Assonime il 20 aprile 2026, alla luce delle linee guida Anac (delibera 478 2025), chiarisce come strutturare i canali di segnalazione interni, anche nei gruppi societari, e come gestire le segnalazioni nel rispetto delle regole di tutela del segnalante.
Tra le novità principali emerge la possibilità di utilizzare piattaforme condivise e di unificare i flussi informativi tra whistleblowing e illeciti rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001.
Le principali raccomandazioni
Le indicazioni riguardano tutte le imprese, con alcune differenze in base alla dimensione.
- Nei gruppi con fino a 249 dipendenti è possibile adottare una piattaforma unica per le segnalazioni, pur mantenendo distinti i gestori per ciascuna società. Inoltre, è sempre consentita l’esternalizzazione del canale, con un unico sistema sia per la raccolta sia per la gestione delle segnalazioni. Il canale interno deve sempre garantire la possibilità di segnalare sia in forma scritta sia orale, lasciando la scelta al segnalante: le modalità includono piattaforme informatiche, segnalazioni cartacee, linea telefonica o incontri diretti.
- Per le imprese di grandi dimensioni, ASSONIME sconsiglia la coincidenza tra gestore del canale e responsabile della protezione dati, mentre nelle realtà più piccole è ammessa con adeguata motivazione.
Resta inoltre facoltà dell’ente decidere come trattare le segnalazioni anonime, purché siano circostanziate.
I passaggi operativi
Dal punto di vista operativo, le aziende devono verificare e adeguare i propri modelli organizzativi 231.
In particolare, è necessario introdurre o aggiornare il canale interno di segnalazione, esplicitare il divieto di ritorsione e rafforzare il sistema disciplinare.
Il modello deve essere reso visibile, pubblicandolo sul sito aziendale e condividendolo con fornitori e partner.
Nel caso si utilizzi un unico canale per le segnalazioni whistleblowing e quelle relative agli illeciti 231: se la gestione è affidata all’organismo di vigilanza, questo riceverà entrambe le tipologie di segnalazioni; diversamente, occorre definire chiaramente i flussi informativi tra i soggetti coinvolti.
Infine, è fondamentale effettuare una due diligence sui fornitori delle piattaforme utilizzate, per garantire sicurezza e conformità normativa.
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Legge di Delegazione Europea 2025: cosa contiene la Legge 36/2026
E stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 70 del 25.marzo 2026 la Legge n. 36 del 17 marzo 2026 "Legge di delegazione europea 2025" per la delega al Governo a recepire direttive UE e attuare regolamenti europei tramite decreti legislativi. Di seguito in sintesi i contenuti che dovranno essere oggetto di regolamentazione entro 2 anni.
Disposizioni generali e direttive
Capo I — Disposizioni generali (artt. 1-2)
Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per recepire le direttive e attuare i regolamenti europei elencati nella legge. Gli schemi dei decreti devono essere trasmessi al Parlamento per il parere. La copertura finanziaria degli eventuali oneri è garantita dal Fondo per il recepimento della normativa europea. È prevista inoltre una delega specifica per introdurre sanzioni penali e amministrative in caso di violazione di obblighi derivanti da atti europei già vigenti ma ancora privi di apparato sanzionatorio nazionale.
Capo II — Recepimento Direttive (artt. 3-8)
Art. 3 — Protezione di disegni e modelli (Dir. UE 2024/2823)
Riforma organica del Codice della Proprietà Industriale per adeguarlo alle nuove regole europee su registrazione, nullità e procedure di ricorso dei disegni e modelli. Prevista una procedura amministrativa rapida di nullità davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'assunzione di 5 nuovi funzionari al MIMIT dal 2027.
Art. 4 — Diritto alla riparazione (Dir. UE 2024/1799)
Recepimento della cosiddetta "direttiva riparabilità", che obbliga i produttori a garantire la possibilità di riparazione dei beni dopo la scadenza della garanzia legale. Sarà istituita una piattaforma online nazionale collegata a quella europea per mettere in contatto consumatori e riparatori. Previsto un quadro sanzionatorio e il coordinamento con il Codice del Consumo.
Art. 5 — Protezione dati in ambito penale (Dir. UE 2016/680)
Adeguamento della normativa italiana alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21) sul trattamento di dati personali sensibili da parte delle forze dell'ordine. In particolare si introduce il controllo preventivo di un giudice o organo indipendente prima che le autorità accedano a dispositivi digitali, con eccezioni per i casi di urgenza e per specifici reati gravi.
Art. 6 — Protezione anti-SLAPP (Dir. UE 2024/1069)
Recepimento della direttiva contro le cosiddette "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica", ovvero cause pretestuose usate per silenziare giornalisti, attivisti e difensori dei diritti. La legge delega il Governo a definire con precisione il perimetro delle controversie con implicazioni transfrontaliere, entro cui si applica la protezione europea.
Art. 7 — Protezione del lupo (Dir. UE 2025/1237)
Adeguamento della normativa venatoria e di conservazione della fauna selvatica alla nuova direttiva europea che modifica lo status di protezione del lupo (Canis lupus), consentendo una gestione più flessibile della specie nei territori dove crea conflitti con le attività agricole e zootecniche.
Art. 8 — Risanamento imprese assicurative (Dir. UE 2025/1)
Istituzione di un quadro nazionale per la gestione delle crisi delle compagnie assicurative e riassicurative, sul modello già esistente per le banche. L'IVASS viene designato come Autorità di risoluzione nazionale con ampi poteri di intervento. Previsti fondi di risoluzione, strumenti di svalutazione e conversione del capitale e un articolato sistema sanzionatorio con multe fino al 10% del fatturato per le persone giuridiche.
Attuazione regolamenti e direttive aggiuntive
Capo III — Attuazione Regolamenti (artt. 9-19)
Art. 9 — Sicurezza delle macchine (Reg. UE 2023/1230)
Aggiornamento della disciplina nazionale sulla sicurezza delle macchine industriali, con abrogazione della vecchia direttiva 2006/42/CE. Il nuovo regolamento estende la platea dei prodotti soggetti a conformità, introduce obblighi specifici per i sistemi con componenti digitali e AI integrata, e prevede un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027.
Art. 10 — Rating ESG (Reg. UE 2024/3005)
Regolamentazione per la prima volta a livello europeo dei fornitori di rating ambientali, sociali e di governance (ESG), finora operanti senza vigilanza armonizzata. La Consob viene designata come autorità nazionale competente. L'obiettivo è garantire trasparenza, indipendenza e affidabilità dei giudizi ESG utilizzati dagli investitori istituzionali.
Art. 11 — Sostanze ozono-lesive (Reg. UE 2024/590)
Aggiornamento della disciplina nazionale sulla tutela dello strato di ozono stratosferico, con abrogazione della legge del 1993 ormai superata. Il nuovo quadro ridefinisce il sistema di licenze, controlli doganali, recupero e riciclo delle sostanze lesive, assegnando compiti specifici alle autorità di vigilanza del mercato e alle dogane.
Art. 12 — Emissioni industriali (Reg. UE 2024/1244)
Creazione di un portale pubblico nazionale sulle emissioni degli impianti industriali, accessibile gratuitamente e senza registrazione. I dati ambientali delle installazioni dovranno essere comunicati in modo standardizzato e interoperabile con i sistemi europei. Previsti €522.000 annui per il 2026-2027 per lo sviluppo del sistema informatico.
Art. 13 — Spedizioni di rifiuti (Reg. UE 2024/1157)
Adeguamento della normativa nazionale, incluso il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006), alle nuove regole europee sul trasporto transfrontaliero di rifiuti. Il nuovo regolamento rafforza i controlli, introduce procedure digitali per le notifiche e inasprisce le sanzioni per i traffici illeciti, con designazione delle autorità competenti per ispezioni e cooperazione internazionale.
Art. 14 — Imballaggi e rifiuti (Reg. UE 2025/40)
Sostituzione della storica direttiva del 1994 sugli imballaggi con un regolamento direttamente applicabile, che introduce obiettivi più ambiziosi di riduzione, riuso e riciclo. Previsti obblighi specifici per formati riutilizzabili, restrizioni su imballaggi monouso non necessari e un sistema sanzionatorio proporzionato con individuazione delle autorità di controllo nazionali.
Artt. 15-17 — Cybersicurezza
Tre deleghe distinte per attuare il Cyber Resilience Act (sicurezza dei prodotti digitali), il regolamento sui servizi di sicurezza gestiti e il Cyber Solidarity Act (risposta europea alle emergenze informatiche). L'ACN viene rafforzata come autorità centrale del sistema. Per i dettagli si rimanda all'approfondimento dedicato.
Art. 18 — Tecnologie a zero emissioni (Reg. UE 2024/1735 — Net Zero Industry Act)
Attuazione del regolamento europeo per accelerare la produzione di tecnologie pulite (fotovoltaico, eolico, batterie, pompe di calore, ecc.). Lo Sportello Unico delle Attività Produttive diventa punto di contatto per le autorizzazioni, con tempi certi e procedure semplificate. I progetti strategici saranno dichiarati di pubblica utilità. Previste 8 nuove assunzioni al MIMIT dal 2027.
Art. 19 — Prodotti da costruzione (Reg. UE 2024/3110)
Sostituzione del vecchio regolamento del 2011 sui materiali edilizi con una disciplina aggiornata che introduce il passaporto digitale del prodotto, semplifica la designazione degli organismi di valutazione tecnica e rafforza la vigilanza del mercato. Previsto un aggiornamento del sistema sanzionatorio e delle tariffe per gli operatori economici.
Allegato A — 18 Direttive aggiuntive
Tra le più rilevanti: la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence), la nuova disciplina sulla responsabilità per prodotti difettosi, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, tre direttive sul controllo navale e inquinamento marittimo, le nuove regole sull'IVA nell'era digitale e la direttiva sulla gestione dei rifiuti.
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AI Act – Intelligenza artificiale e imprese: le novità della legge pubblicata in GU
Pubblicata nella GU del 25.09.2025 n. 223, la Legge del 23.09.2025 n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
Si tratta del primo intervento organico del legislatore nazionale sul tema, che si affianca e si coordina con il Regolamento (UE) 2024/1689 (cosiddetto AI Act).
Il provvedimento introduce principi generali, misure settoriali, deleghe legislative e modifiche in ambito civile, penale e di diritto d’autore, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’utilizzo sicuro e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) in Italia. La legge si apre con la definizione delle finalità (art. 1): promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’adozione di sistemi e modelli di IA in una prospettiva antropocentrica, cioè al servizio dell’uomo, cogliendo le opportunità tecnologiche ma garantendo vigilanza sui rischi economici, sociali e sui diritti fondamentali.
Tra i principi generali (art. 3) si confermano:
- trasparenza, sicurezza, proporzionalità e protezione dei dati personali;
- sviluppo basato su dati affidabili, sicuri e di qualità;
- centralità della sorveglianza e dell’intervento umano;
- tutela delle persone con disabilità, garantendo pieno accesso e inclusione.
La novità principale riguarda la salvaguardia della vita democratica, ovvero l’uso di sistemi di IA non deve pregiudicare il metodo democratico né la libertà del dibattito pubblico, che va protetto da interferenze illecite, a tutela della sovranità dello Stato e dei diritti fondamentali.
Cosa cambia per le imprese
La legge riconosce all’IA un ruolo strategico per la competitività del sistema produttivo. Lo Stato promuove l’utilizzo delle tecnologie anche in chiave di robotica applicata e con particolare attenzione al supporto di microimprese e PMI, che costituiscono la spina dorsale dell’economia italiana.
Viene favorito un mercato equo e concorrenziale, l’accesso a dati di qualità per imprese e ricercatori e l’utilizzo di piattaforme di e-procurement pubbliche che privilegino soluzioni con elevati standard di sicurezza e trasparenza.
Disposizioni in materia di lavoro
L’art. 11 stabilisce che l’IA deve essere utilizzata in ambito lavorativo per migliorare condizioni e produttività, senza violare dignità e diritti dei lavoratori.
Il datore di lavoro o il committente deve informare il lavoratore sull’uso dell’IA, nei casi e con le modalità già previste dall’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997. Questo rinvio significa che l’informativa deve essere chiara, preventiva e completa, in linea con le tutele sul controllo a distanza dei lavoratori e con il diritto alla trasparenza sugli strumenti tecnologici utilizzati.
Il comma 3 stabilisce che l’IA non può violare i diritti inviolabili del lavoratore. In particolare, deve essere esclusa qualsiasi forma di discriminazione basata su:
- sesso e genere,
- età,
- origini etniche,
- credo religioso,
- orientamento sessuale,
- opinioni politiche,
- condizioni personali, sociali o economiche.
Il principio è coerente con il diritto UE e con le direttive antidiscriminazione, l’IA non può essere usata per selezionare, monitorare o valutare i lavoratori in modo ingiusto o distorto.
Viene istituito presso il Ministero del Lavoro l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro (art. 12), con compiti di monitoraggio e definizione di strategie. La legge chiarisce che l’Osservatorio sarà operativo con le risorse già disponibili, senza nuovi oneri.
Per le professioni intellettuali (art. 13), l’IA può essere impiegata solo come supporto strumentale, salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente.
Investimenti e sostegno alle imprese
L’art. 23 prevede un piano di investimenti fino a 1 miliardo di euro in PMI e imprese innovative nei settori IA, cybersicurezza e tecnologie quantistiche, anche tramite fondi di venture capital e poli di trasferimento tecnologico.
Sono inoltre previste misure di sostegno a giovani e sport (art. 22), con particolare attenzione a studenti ad alto potenziale e all’inclusione delle persone con disabilità nello sport attraverso soluzioni basate su IA.
Diritto d’autore e penale
In materia di diritto d’autore (art. 25), le opere generate con l’ausilio dell’IA sono protette solo se costituiscono risultato del lavoro intellettuale umano.
È stata introdotta la nuova eccezione dell’art. 70-septies che consente riproduzioni ed estrazioni di testo e dati tramite IA, se da fonti accessibili legittimamente.
Sul piano penale (art. 26), si segnalano:
- aggravanti per reati commessi mediante IA;
- il nuovo reato di diffusione illecita di deepfake (art. 612-quater c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni;
- aggravamenti di pena per truffa, aggiotaggio e altri reati finanziari se commessi con IA.
Privacy, informazione e tutela dei minori
L’art. 4 disciplina l’uso dell’IA in relazione all’informazione e alla riservatezza dei dati personali. Restano centrali i principi di libertà di espressione, pluralismo dei media e trasparenza nell’uso dei dati.
La norma aggiorna la disciplina per i minori:- per i ragazzi sotto i 14 anni è richiesto il consenso dei genitori, nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003);
- i minori tra i 14 e i 18 anni possono prestare direttamente il consenso, purché le informazioni siano chiare e comprensibili.
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Colloqui post-malattia e privacy: pesante sanzione dal Garante
Con un provvedimento del 10 luglio 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società per aver trattato in modo illecito i dati dei lavoratori in occasione di colloqui di rientro dopo assenze per motivi di salute.
L’uso di un modulo specifico per raccogliere informazioni personali, seppur finalizzato al reinserimento lavorativo, è risultato non conforme al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale in materia di privacy.
Il caso: questionario per il rientro al lavoro
La vicenda trae origine da una segnalazione sindacale relativa alla prassi aziendale di sottoporre i dipendenti, dopo periodi di assenza per malattia, infortunio o ricovero, a un colloquio strutturato con un proprio responsabile. In tale occasione veniva compilato un modulo denominato Return to Work Interview (RTWI), successivamente archiviato nelle risorse umane.
La finalità dichiarata dall’azienda era quella di tutelare la salute e il benessere psico-fisico dei lavoratori e facilitare il loro reinserimento. Tuttavia, il Garante ha riscontrato che il modulo poteva raccogliere dati sanitari, anche indirettamente, in violazione delle disposizioni che riservano tali trattamenti al solo medico competente. Inoltre, non veniva fornita un’informativa adeguata né era garantita la libertà del consenso.
La decisione del Garante: gravi violazioni accertate
L’Autorità ha evidenziato dunque diverse serie criticità, tra cui:
- Mancanza di un’informativa chiara e completa: le poche righe presenti all’inizio del modulo non descrivevano in modo esaustivo il trattamento dei dati. Anche le informazioni fornite nei portali aziendali risultavano generiche e non riferibili allo specifico trattamento.
- Trattamento illecito di dati sanitari: alcune domande contenute nel modulo potevano comportare, direttamente o attraverso i commenti del lavoratore, la rivelazione di dati sensibili. Secondo il GDPR, tali trattamenti devono essere autorizzati dal diritto dell’Unione o nazionale, oppure essere effettuati esclusivamente dal medico competente, come previsto dal D.lgs. 81/2008.
- Base giuridica inadeguata: la società faceva riferimento alternativamente a obblighi di legge (art. 2087 c.c.), consenso o legittimo interesse. Il Garante ha ribadito che, nel rapporto di lavoro, il consenso non è di norma valido a causa del disequilibrio tra le parti, e che il trattamento di dati sanitari richiede presupposti specifici.
- Violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione: le informazioni raccolte erano in parte superflue, già note all’ufficio del personale, e conservate fino a 10 anni, senza criteri chiari per la loro cancellazione.
Le misure: sanzione e obbligo di cancellazione –
Il Garante ha concluso che il trattamento non rispettava diversi articoli del Regolamento (in particolare artt. 5, 6, 9, 13 e 88) e l’art. 113 del Codice Privacy.
Ha quindi disposto:
- Il divieto di proseguire nel trattamento dei dati raccolti tramite i moduli;
- La cancellazione dei dati già acquisiti, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
- L’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 50.000 euro.
Il provvedimento è stato pubblicato sul sito dell’Autorità, anche per l’alto numero di lavoratori coinvolti e la durata della violazione, protrattasi dal 2020.
Questo caso sottolinea l’importanza, per le aziende, di coniugare le buone prassi organizzative con il rispetto della normativa in materia di privacy.
Inoltre, anche iniziative finalizzate alla tutela del benessere lavorativo devono essere progettate nel rispetto del principio di liceità e della normativa sul trattamento dei dati. In particolare, quando si sfiorano dati relativi alla salute, occorre che il trattamento sia strettamente necessario, autorizzato dalla legge e condotto da soggetti legittimati.