• Privacy

    Privacy e tracking pixel nelle email: nuove regole 2026 dal Garante

    Con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2026 , il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato nuove linee guida sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, introducendo regole puntuali per imprese, professionisti e fornitori di servizi digitali.

    Il documento interviene su una pratica ampiamente diffusa, soprattutto nelle attività di marketing e comunicazione digitale, chiarendo i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali derivanti dal monitoraggio dell’apertura delle email.

     I tracking pixel, infatti, consentono di raccogliere informazioni sull’interazione degli utenti (apertura, tempo di lettura, dispositivo utilizzato), configurando veri e propri trattamenti di dati personali. Il garante precisa che si tratta di "marcatori   particolarmente   invasivi soprattutto in ragione del loro carattere nascosto. La  ricezione  di  strumenti di tracciamento non riconoscibili il cui  impiego  non  sia noto alla persona nel cui terminale vengono installati determina  una

    violazione, innanzitutto, del fondamentale principio  di  correttezza. Per questo le linee guida sono rivolte quindi  a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, utilizzano tali strumenti (aziende, PA, provider di servizi email e piattaforme di marketing automation)  .

    Viene fissato un termine di 6 mesi dalla pubblicazione per l’adeguamento delle procedure , che deve avvenire quindi entro il 28 ottobre 2026.

    La disciplina in vigore

    I documento dell'autorità  Garante inquadra l’utilizzo dei tracking pixel nell’ambito della disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, richiamando in particolare:

    1. il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
    2. la direttiva e-Privacy 2002/58/CE;
    3. l’art. 122 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003).

    Occorre precisare che dal punto di vista giuridico, l’inserimento del pixel in una email e la successiva raccolta delle informazioni costituiscono:

    1. archiviazione di informazioni nel terminale dell’utente;
    2. accesso a informazioni già archiviate,

     operazioni  che rientrano  nella disciplina dell’art. 122 del Codice Privacy, che consente il trattamento solo in presenza di:

    • consenso preventivo dell’utente;
    • oppure specifiche deroghe (necessità tecnica o servizio richiesto).

    Il Garante ribadisce inoltre il principio di prevalenza della normativa e-Privacy, quale lex specialis rispetto al GDPR, per le attività di comunicazione elettronica.

    Cosa devono fare le aziende

    Le linee guida forniscono indicazioni concrete per l’adeguamento da parte di datori di lavoro, imprese e consulenti, su 4  aspetti  fondamentali

    Raccolta del consenso

    Deve essere preventiva, libera e informata;

    • può essere unificata con il consenso marketing, se chiaramente esplicitato;
    • va raccolta preferibilmente al momento dell’acquisizione dell’email.

    Gestione della revoca

    Le linee guida affermano che il titolare deve garantire:

    • revoca semplice e immediata;
    • possibilità di revoca granulare (solo tracking o anche email);
    • presenza di link o area dedicata (es. footer email).

    Caratteristiche dell' nformativa operativa

    • è possibile : inserire una nota sintetica nei moduli di raccolta dati;
    • collegare a informativa estesa (privacy/cookie policy);
    • aggiornare le informative esistenti al primo invio utile.
    • Misure tecniche (privacy by design)

    Il Garante suggerisce specificamente::

    • uso di identificativi non riconducibili direttamente all’email;
    • separazione dei dati identificativi dai dati di tracciamento;
    • anonimizzazione delle informazioni quando possibile.

    Adeguamento dei sistemi

    Piu in generale quindi è necessario che le aziende  provvedano a 

    • mappare i trattamenti con tracking pixel;
    • verificare le basi giuridiche applicate;
    • aggiornare piattaforme e workflow di marketing automation;

    per adeguarsi nel termine di  6 mesi dalla pubblicazione  delle Linee guida .

    La tipologia di messaggi considerati nelle Linee guida: 

    Dal punto di vista della loro tipologia, e' possibile distinguere i messaggi che  vengono  inviati  all'utente  secondo  diversi  modelli ricorrenti: 

    1.     Newsletter, cioe' comunicazioni periodiche generalmente inviate a destinatari iscritti in una lista  di  contatti  e  finalizzate  alla diffusione di  aggiornamenti,  contenuti  informativi,  comunicazioni aziendali o materiali editoriali; 
    2.     DEM (Direct E-mail Marketing), categoria alla quale  appartengono le   comunicazioni   di   natura   prevalentemente   promozionale   o commerciale, inviate a gruppi di destinatari selezionati dal  cliente della piattaforma ovvero dal provider  che  utilizzi  liste  proprie  a  beneficio  di  terzi
    3.     e-mail transazionali e messaggi automatici: comunicazioni inviate automaticamente in relazione al verificarsi di determinati eventi (ad esempio messaggi di benvenuto, follow-up successivi a  un'iscrizione),o ad una specifica azione  compiuta  dall'utente  o  a  una  transazione in corso, quali ad  esempio  conferme  di  registrazione,  d'ordine o trasmissione di credenziali  temporanee
    4.     e-mail di servizio, che contengono, in linea  generale,  messaggi il cui contenuto e' funzionale a specifiche esigenze  del  singolo  o  anche   della   collettivita',   poiche'   caratterizzate   da    una funzionalita' di tipo pubblicistico

    FAQ operative sui tracking pixel nelle email

    Cosa sono i tracking pixel?

    I tracking pixel sono immagini di dimensioni minime (spesso 1×1 pixel), generalmente invisibili all’utente, inserite nel codice HTML delle email. Quando il destinatario apre il messaggio, il pixel viene caricato da un server remoto, consentendo al mittente di rilevare informazioni sull’apertura e sull’interazione con la comunicazione.

    Quali dati possono raccogliere?

    I pixel possono rilevare diversi dati tecnici, tra cui:

    • apertura dell’email;
    • data e ora di lettura;
    • indirizzo IP;
    • tipo di dispositivo o client di posta;
    • numero di aperture del messaggio.

    L’utente può evitare il tracciamento?

    Sì, ma con limiti operativi. Il tracciamento può essere impedito disabilitando il caricamento automatico delle immagini o visualizzando le email in formato solo testo. Tuttavia, questa scelta blocca tutte le immagini, non solo i tracking pixel.

    I tracking pixel leggono il contenuto delle email?

    No. I pixel non accedono al contenuto del messaggio, ma monitorano esclusivamente l’evento di apertura e alcuni dati tecnici correlati.

    Sono sempre illegali?

    No. Il loro utilizzo è lecito se rispettano le condizioni previste dalla normativa privacy: informativa adeguata, consenso quando richiesto o presenza di una delle deroghe previste dall’art. 122 del Codice Privacy.

    È possibile usare i pixel nelle newsletter aziendali?

    Sì, ma:

    • per analisi aggregate e anonime possono essere utilizzati senza consenso;
    • per analisi individuali o profilazione è necessario il consenso preventivo dell’utente.

    Chi è responsabile del trattamento dei dati?

    Dipende dalla configurazione operativa del sistema IT aziendale. Possono essere coinvolti:

    il mittente dell’email (titolare del trattamento);

    il provider della piattaforma di invio;

    eventuali fornitori di tecnologia di tracciamento.

    I pixel possono essere utilizzati nelle email di servizio o obbligatorie?

    Sì, in alcuni casi senza consenso, se il loro utilizzo è necessario per garantire sicurezza, corretta erogazione del servizio o adempimenti obbligatori (es. notifiche, conferme, comunicazioni istituzionali).

    Cosa si intende per revoca granulare del consenso?

    La revoca granulare è la possibilità per l’utente di ritirare il consenso solo per alcune finalità, senza interrompere completamente il servizio.

    Ad esempio, può scegliere di continuare a ricevere le email ma senza essere tracciato tramite tracking pixel, oppure revocare tutto e non ricevere più comunicazioni.

    Allegati:
  • Privacy

    Legge di Delegazione Europea 2025: cosa contiene la Legge 36/2026

    E stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 70 del 25.marzo 2026 la Legge n. 36 del 17 marzo 2026  "Legge di delegazione europea 2025" per la delega al Governo a  recepire direttive UE e attuare regolamenti europei tramite decreti legislativi. Di seguito in sintesi i contenuti che dovranno essere oggetto di regolamentazione entro 2 anni. 

    Disposizioni generali e direttive

    Capo I — Disposizioni generali (artt. 1-2)

    Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per recepire le direttive e attuare i regolamenti europei elencati nella legge. Gli schemi dei decreti devono essere trasmessi al Parlamento per il parere. La copertura finanziaria degli eventuali oneri è garantita dal Fondo per il recepimento della normativa europea. È prevista inoltre una delega specifica per introdurre sanzioni penali e amministrative in caso di violazione di obblighi derivanti da atti europei già vigenti ma ancora privi di apparato sanzionatorio nazionale.

    Capo II — Recepimento Direttive (artt. 3-8)

    Art. 3 — Protezione di disegni e modelli (Dir. UE 2024/2823)

    Riforma organica del Codice della Proprietà Industriale per adeguarlo alle nuove regole europee su registrazione, nullità e procedure di ricorso dei disegni e modelli. Prevista una procedura amministrativa rapida di nullità davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'assunzione di 5 nuovi funzionari al MIMIT dal 2027.

    Art. 4 — Diritto alla riparazione (Dir. UE 2024/1799)

    Recepimento della cosiddetta "direttiva riparabilità", che obbliga i produttori a garantire la possibilità di riparazione dei beni dopo la scadenza della garanzia legale. Sarà istituita una piattaforma online nazionale collegata a quella europea per mettere in contatto consumatori e riparatori. Previsto un quadro sanzionatorio e il coordinamento con il Codice del Consumo.

    Art. 5 — Protezione dati in ambito penale (Dir. UE 2016/680)

    Adeguamento della normativa italiana alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21) sul trattamento di dati personali sensibili da parte delle forze dell'ordine. In particolare si introduce il controllo preventivo di un giudice o organo indipendente prima che le autorità accedano a dispositivi digitali, con eccezioni per i casi di urgenza e per specifici reati gravi.

    Art. 6 — Protezione anti-SLAPP (Dir. UE 2024/1069)

    Recepimento della direttiva contro le cosiddette "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica", ovvero cause pretestuose usate per silenziare giornalisti, attivisti e difensori dei diritti. La legge delega il Governo a definire con precisione il perimetro delle controversie con implicazioni transfrontaliere, entro cui si applica la protezione europea.

    Art. 7 — Protezione del lupo (Dir. UE 2025/1237)

    Adeguamento della normativa venatoria e di conservazione della fauna selvatica alla nuova direttiva europea che modifica lo status di protezione del lupo (Canis lupus), consentendo una gestione più flessibile della specie nei territori dove crea conflitti con le attività agricole e zootecniche.

    Art. 8 — Risanamento imprese assicurative (Dir. UE 2025/1)

    Istituzione di un quadro nazionale per la gestione delle crisi delle compagnie assicurative e riassicurative, sul modello già esistente per le banche. L'IVASS viene designato come Autorità di risoluzione nazionale con ampi poteri di intervento. Previsti fondi di risoluzione, strumenti di svalutazione e conversione del capitale e un articolato sistema sanzionatorio con multe fino al 10% del fatturato per le persone giuridiche.

    Attuazione regolamenti e direttive aggiuntive

    Capo III — Attuazione Regolamenti (artt. 9-19)

    Art. 9 — Sicurezza delle macchine (Reg. UE 2023/1230)

    Aggiornamento della disciplina nazionale sulla sicurezza delle macchine industriali, con abrogazione della vecchia direttiva 2006/42/CE. Il nuovo regolamento estende la platea dei prodotti soggetti a conformità, introduce obblighi specifici per i sistemi con componenti digitali e AI integrata, e prevede un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027.

    Art. 10 — Rating ESG (Reg. UE 2024/3005)

    Regolamentazione per la prima volta a livello europeo dei fornitori di rating ambientali, sociali e di governance (ESG), finora operanti senza vigilanza armonizzata. La Consob viene designata come autorità nazionale competente. L'obiettivo è garantire trasparenza, indipendenza e affidabilità dei giudizi ESG utilizzati dagli investitori istituzionali.

    Art. 11 — Sostanze ozono-lesive (Reg. UE 2024/590)

    Aggiornamento della disciplina nazionale sulla tutela dello strato di ozono stratosferico, con abrogazione della legge del 1993 ormai superata. Il nuovo quadro ridefinisce il sistema di licenze, controlli doganali, recupero e riciclo delle sostanze lesive, assegnando compiti specifici alle autorità di vigilanza del mercato e alle dogane.

    Art. 12 — Emissioni industriali (Reg. UE 2024/1244)

    Creazione di un portale pubblico nazionale sulle emissioni degli impianti industriali, accessibile gratuitamente e senza registrazione. I dati ambientali delle installazioni dovranno essere comunicati in modo standardizzato e interoperabile con i sistemi europei. Previsti €522.000 annui per il 2026-2027 per lo sviluppo del sistema informatico.

    Art. 13 — Spedizioni di rifiuti (Reg. UE 2024/1157)

    Adeguamento della normativa nazionale, incluso il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006), alle nuove regole europee sul trasporto transfrontaliero di rifiuti. Il nuovo regolamento rafforza i controlli, introduce procedure digitali per le notifiche e inasprisce le sanzioni per i traffici illeciti, con designazione delle autorità competenti per ispezioni e cooperazione internazionale.

    Art. 14 — Imballaggi e rifiuti (Reg. UE 2025/40)

    Sostituzione della storica direttiva del 1994 sugli imballaggi con un regolamento direttamente applicabile, che introduce obiettivi più ambiziosi di riduzione, riuso e riciclo. Previsti obblighi specifici per formati riutilizzabili, restrizioni su imballaggi monouso non necessari e un sistema sanzionatorio proporzionato con individuazione delle autorità di controllo nazionali.

    Artt. 15-17 — Cybersicurezza

    Tre deleghe distinte per attuare il Cyber Resilience Act (sicurezza dei prodotti digitali), il regolamento sui servizi di sicurezza gestiti e il Cyber Solidarity Act (risposta europea alle emergenze informatiche). L'ACN viene rafforzata come autorità centrale del sistema. Per i dettagli si rimanda all'approfondimento dedicato.

    Art. 18 — Tecnologie a zero emissioni (Reg. UE 2024/1735 — Net Zero Industry Act)

    Attuazione del regolamento europeo per accelerare la produzione di tecnologie pulite (fotovoltaico, eolico, batterie, pompe di calore, ecc.). Lo Sportello Unico delle Attività Produttive diventa punto di contatto per le autorizzazioni, con tempi certi e procedure semplificate. I progetti strategici saranno dichiarati di pubblica utilità. Previste 8 nuove assunzioni al MIMIT dal 2027.

    Art. 19 — Prodotti da costruzione (Reg. UE 2024/3110)

    Sostituzione del vecchio regolamento del 2011 sui materiali edilizi con una disciplina aggiornata che introduce il passaporto digitale del prodotto, semplifica la designazione degli organismi di valutazione tecnica e rafforza la vigilanza del mercato. Previsto un aggiornamento del sistema sanzionatorio e delle tariffe per gli operatori economici.

    Allegato A — 18 Direttive aggiuntive

    Tra le più rilevanti: la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence), la nuova disciplina sulla responsabilità per prodotti difettosi, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, tre direttive sul controllo navale e inquinamento marittimo, le nuove regole sull'IVA nell'era digitale e la direttiva sulla gestione dei rifiuti.

  • Privacy

    Auto aziendali e controllo dello stile di guida: stop del Garante

    Con il provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto su un tema di grande attualità per datori di lavoro e consulenti: l’utilizzo di sistemi di telematica satellitare installati sui veicoli aziendali assegnati ai dipendenti.

     Il caso esaminato riguarda l’adozione di dispositivi in grado di raccogliere dati dettagliati sullo stile di guida, finalizzati all’attribuzione di punteggi di rischio e alla successiva valutazione dei comportamenti dei lavoratori.

    L’Autorità ha svolto un’istruttoria  a seguito di un reclamo, per verificare la conformità del trattamento dei dati personali ai principi in materia di protezione dei dati e alla disciplina lavoristica. L’esito del procedimento ha portato alla dichiarazione di illiceità del trattamento, all’ordine di cancellazione dei dati e all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento offre indicazioni operative rilevanti per tutte le imprese che utilizzano o intendono utilizzare strumenti tecnologici di monitoraggio connessi all’attività lavorativa.

    Il caso sottoposto al Garante Privacy

    L’istruttoria ha riguardato l’installazione, su veicoli aziendali concessi anche ad uso promiscuo, di dispositivi telematici capaci di rilevare informazioni sui viaggi effettuati e sui comportamenti di guida, come frenate, accelerazioni, velocità e sterzate. Tali dati venivano elaborati dal sistema per assegnare a ciascun conducente uno “score” e un livello di rischio, utilizzati nell’ambito di un programma aziendale di sicurezza.

    Dall’attività ispettiva è emerso che i dati raccolti includevano non solo quelli relativi ai viaggi di lavoro, ma anche quelli riferiti agli spostamenti privati, pur in assenza di geolocalizzazione puntuale.

    Inoltre le informazioni erano conservate per un periodo significativo e rese accessibili, con diversi livelli di dettaglio, a soggetti interni ed esterni al datore di lavoro, appartenenti anche ad altre società del gruppo.

    L’Autorità ha rilevato  anche criticità nella documentazione informativa fornita ai dipendenti, ritenuta non idonea a descrivere in modo chiaro finalità, presupposti di liceità, ruoli dei soggetti coinvolti e flussi di dati. 

    È stato inoltre accertato che non erano state attivate le procedure di garanzia previste per i controlli a distanza dei lavoratori, nonostante il sistema lo consentisse ; il trattamento risultava quindi esteso anche a dati non strettamente pertinenti all’attitudine professionale.

    La decisione e le sanzioni all’impresa

    Al termine del procedimento, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato mediante il programma di telematica satellitare. 

    La decisione si fonda, come detto, su una pluralità di violazioni, tra cui il mancato rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, nonché sull’assenza di un valido presupposto di liceità per il trattamento basato sul legittimo interesse.

    Particolarmente rilevante è la valutazione dell’Autorità secondo cui la raccolta e l’analisi dei dati relativi anche ai viaggi privati, unitamente all’assegnazione di punteggi individuali, integrano una forma di controllo sull’attività del lavoratore. Tale controllo, se effettuato senza le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori e richiamate dal Codice in materia di protezione dei dati personali, rende il trattamento non conforme alla normativa.

    Il Garante ha inoltre evidenziato l’irregolare comunicazione dei dati a soggetti terzi, in assenza di una corretta designazione dei responsabili del trattamento e di istruzioni documentate, nonché l’inadeguatezza delle valutazioni preventive svolte dall’azienda.

    In conseguenza delle violazioni accertate, l’Autorità ha ordinato la cancellazione dei dati utilizzati per l’attribuzione degli score e ha irrogato una sanzione amministrativa di 120.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento. La decisione conferma che l’uso di strumenti tecnologici sui veicoli aziendali richiede un’attenta valutazione preventiva, il rispetto delle garanzie previste per il controllo dei lavoratori e una rigorosa gestione dei dati personali, in coerenza con il Regolamento (UE) 2016/679.

  • Privacy

    Mancata verifica su richieste di informazioni assicurative: multa del Garante

    Con provvedimento n. 389 del 10 luglio 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato una grave violazione della normativa in materia di privacy da parte di una compagnia assicurativa, sanzionata con 80.000 euro. 

    Il caso ha origine da un reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, che ha evidenziato la comunicazione non autorizzata di informazioni personali relative a tre polizze vita a un indirizzo email estraneo alla titolare.

    Secondo quanto ricostruito, la compagnia aveva ricevuto diverse richieste contenenti informazioni dettagliate sulle polizze, corredate da firma autografa e altri dati identificativi. In buona fede, ritenendo legittime le richieste, l’azienda ha fornito riscontro a tali comunicazioni tra il 2021 e il 2023, senza verificare con certezza l’identità del mittente. Solo nel settembre 2024, a seguito della segnalazione della reale intestataria, è emerso che le comunicazioni erano state inviate da un soggetto terzo che si era finto lei, utilizzando un indirizzo email tedesco mai registrato dalla cliente, in un caso di "phishing" contro il quale la compagnia non aveva messo in atto le dovute precauzioni.

    L’istruttoria del Garante e le responsabilità accertate

    La compagnia ha riferito di aver agito con diligenza e in buona fede, spiegando che le richieste apparivano verosimili per la presenza di dettagli specifici, come importi e date dei versamenti, e la firma autografa dell’intestataria. Tuttavia, il Garante ha sottolineato che la cliente non aveva mai fornito un indirizzo email per ricevere comunicazioni ufficiali e  che pertanto l’azienda avrebbe dovuto adottare misure più rigorose per verificare l’identità del richiedente.

    Nel corso dell’istruttoria è emerso che, pur essendo a conoscenza del disconoscimento dell’indirizzo email già da settembre 2024, la compagnia ha notificato la violazione all’Autorità solo a gennaio 2025, superando il termine di 72 ore previsto dall’art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679. Secondo le Linee guida 9/2022 del Comitato europeo per la protezione dei dati, il titolare del trattamento è considerato “a conoscenza” della violazione non appena ha ragionevole certezza che si sia verificato un incidente di sicurezza.

    Il Garante ha evidenziato come la mancanza di verifica preventiva e il ritardo nella notifica abbiano costituito violazioni dei principi di liceità, correttezza e sicurezza dei dati (art. 5, par. 1, lett. a) e f), e art. 33, par. 1 del Regolamento), dichiarando illecito il trattamento dei dati personali da parte della compagnia

    .

    La sanzione e le misure correttive adottate

    Alla luce della natura colposa della violazione e del fatto che questa ha interessato dati personali riferiti a polizze vita, il Garante ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 80.000 euro. Nella determinazione dell’importo sono state considerate anche le misure correttive adottate dalla compagnia, tra cui:

    • sospensione immediata delle comunicazioni all’indirizzo email disconosciuto;
    • avvio di una revisione delle procedure aziendali per rafforzare i controlli sull’identità dei richiedenti;
    • collaborazione con l’Autorità durante il procedimento;
    • assenza di precedenti specifici.

    Inoltre, la società ha presentato denuncia contro ignoti e ha previsto che, in futuro, le richieste relative ai rapporti contrattuali potranno essere evase solo in presenza di specifiche condizioni, come l’uso di recapiti certificati o l’allegazione di un documento di identità.

    Il Garante ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza di ingiunzione sul proprio sito istituzionale, come previsto dall’art. 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per garantire la massima trasparenza e informare cittadini e operatori sulle conseguenze delle violazioni in materia di trattamento dei dati personali.

  • Privacy

    Colloqui post-malattia e privacy: pesante sanzione dal Garante

    Con un provvedimento del 10 luglio 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società per aver trattato in modo illecito i dati dei lavoratori in occasione di colloqui di rientro dopo assenze per motivi di salute. 

    L’uso di un modulo specifico per raccogliere informazioni personali, seppur finalizzato al reinserimento lavorativo, è risultato non conforme al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale in materia di privacy.

    Il caso: questionario per il rientro al lavoro

    La vicenda trae origine da una segnalazione sindacale relativa alla prassi aziendale di sottoporre i dipendenti, dopo periodi di assenza per malattia, infortunio o ricovero, a un colloquio strutturato con un proprio responsabile. In tale occasione veniva compilato un modulo denominato Return to Work Interview (RTWI), successivamente archiviato nelle risorse umane.

    La finalità dichiarata dall’azienda era quella di tutelare la salute e il benessere psico-fisico dei lavoratori e facilitare il loro reinserimento. Tuttavia, il Garante ha riscontrato che il modulo poteva raccogliere dati sanitari, anche indirettamente, in violazione delle disposizioni che riservano tali trattamenti al solo medico competente. Inoltre, non veniva fornita un’informativa adeguata né era garantita la libertà del consenso.

    La decisione del Garante: gravi violazioni accertate

    L’Autorità ha  evidenziato dunque diverse serie  criticità, tra cui:

    1. Mancanza di un’informativa chiara e completa: le poche righe presenti all’inizio del modulo non descrivevano in modo esaustivo il trattamento dei dati. Anche le informazioni fornite nei portali aziendali risultavano generiche e non riferibili allo specifico trattamento.
    2. Trattamento illecito di dati sanitari: alcune domande contenute nel modulo potevano comportare, direttamente o attraverso i commenti del lavoratore, la rivelazione di dati sensibili. Secondo il GDPR, tali trattamenti devono essere autorizzati dal diritto dell’Unione o nazionale, oppure essere effettuati esclusivamente dal medico competente, come previsto dal D.lgs. 81/2008.
    3. Base giuridica inadeguata: la società faceva riferimento alternativamente a obblighi di legge (art. 2087 c.c.), consenso o legittimo interesse. Il Garante ha ribadito che, nel rapporto di lavoro, il consenso non è di norma valido a causa del disequilibrio tra le parti, e che il trattamento di dati sanitari richiede presupposti specifici.
    4. Violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione: le informazioni raccolte erano in parte superflue, già note all’ufficio del personale, e conservate fino a 10 anni, senza criteri chiari per la loro cancellazione.

    Le misure: sanzione e obbligo di cancellazione –

    Il Garante ha concluso che il trattamento non rispettava diversi articoli del Regolamento (in particolare artt. 5, 6, 9, 13 e 88) e l’art. 113 del Codice Privacy. 

    Ha quindi disposto:

    • Il divieto di proseguire nel trattamento dei dati raccolti tramite i moduli;
    • La cancellazione dei dati già acquisiti, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
    • L’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 50.000 euro.

    Il provvedimento è stato pubblicato sul sito dell’Autorità, anche per l’alto numero di lavoratori coinvolti e la durata della violazione, protrattasi dal 2020.

    Questo caso sottolinea l’importanza, per le aziende, di coniugare le buone prassi organizzative con il rispetto della normativa in materia di privacy. 

    Inoltre, anche iniziative finalizzate alla tutela del benessere lavorativo devono essere progettate nel rispetto del principio di liceità e della normativa sul trattamento dei dati. In particolare, quando si sfiorano dati relativi alla salute, occorre che il trattamento sia strettamente necessario, autorizzato dalla legge e condotto da soggetti legittimati.

  • Privacy

    Mail dipendenti: illegittimi i controlli retroattivi

    Nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 807 del 13 gennaio scorso vengono chiariti ulteriormente i vincoli  che la normativa del lavoro e il Regolamento sulla privacy  pongono ai datori di lavoro in merito all'utilizzo   dei dispositivi elettronici aziendali . La nuova pronuncia si occupa in particolare di un caso di  licenziamento a seguito  di indagini sul pc di un dipendente a causa di fondati sospetti di attività illecita , nel quale la Suprema corte  conferma la decisione di merito sottolineando   che il  controllo  sui  periodi precedenti il sospetto, è vietato,  per cui le eventuali  informazioni  acquisite non sono  utilizzabili a fini  di una contestazione disciplinare verso il dipendente.

    Controllo posta elettronica : i limiti dello Statuto dei lavoratori e Jobs At

    La Cassazione afferma ancora una volta come , i controlli tecnologici sugli strumenti digitali aziendali, sebbene ammessi dallo Statuto dei lavoratori modificato dal Jobs Act del 2015, devono rispettare specifici parametri di bilanciamento tra  il rispetto della privacy del lavoratore e le esigenze di tutela degli interessi aziendali.

     In particolare, le verifiche sono ammesse:

    • solo in presenza di un fondato sospetto  di attività illecite e 
    •  devono limitarsi ai dati raccolti successivamente al suo insorgere .

     Qualsiasi verifica retrospettiva, come quella effettuata nel caso analizzato, viola l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che consente controlli unicamente ex post.

     Inoltre, viene precisato che l’informativa sulla privacy  regolarmente visionata e accettata dal dipendente , non può sanare l’illegittimità di controlli eseguiti in violazione delle norme, poiché tale adempimento ha finalità diverse. 

    La sentenza sottolinea   che l’azione disciplinare può basarsi solo su dati raccolti nel rispetto di questi limiti, impedendo al datore di lavoro di utilizzare prove raccolte in modo improprio o di cercare conferme di un sospetto esplorando dati archiviati precedentemente.

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    Cybersicurezza e reati informatici: la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicata in GU n. 153 del 02.07.2024, la Legge del 28.06.2024 n. 90, in vigore dal 3 luglio 2024, che introduce una serie di disposizioni per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e la prevenzione dei reati informatici, al fine di migliorare la resilienza delle infrastrutture pubbliche e private italiane, nonché a coordinare meglio le risposte agli incidenti cibernetici. 

    In breve sintesi alcune delle misure previste.

    Capo I: rafforzamento della cybersicurezza nazionale

    Il Capo I reca disposizioni concernenti la cybersicurezza nazionale finalizzate a conseguire una più elevata capacità di protezione e risposta di fronte a emergenze cibernetiche.

    Obblighi di notifica di incidenti

    Viene previsto un obbligo di segnalazione e notifica di alcune tipologie di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici in carico ai seguenti soggetti:

    • pubbliche amministrazioni centrali incluse nell’elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni;
    • regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; 
    • città metropolitane;
    • comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comunque i comuni capoluoghi di regione;
    • società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti;
    • società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell’ambito delle città metropolitane;
    • aziende sanitarie locali;
    • società in house degli enti fin qui richiamati che siano fornitrici di servizi informatici, dei servizi di trasporto sopra indicati, dei servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali ovvero servizi di gestione dei rifiuti.

    Nucleo per la Cybersicurezza
    Viene previsto un Nucleo per la cybersicurezza con la possibilità di convocare rappresentanti di enti rilevanti, come la Direzione nazionale antimafia, la Banca d'Italia e altri, per affrontare questioni di particolare rilevanza.

    Coordinamento Operativo
    Viene rafforzato il coordinamento tra i servizi di informazione per la sicurezza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, permettendo interventi tempestivi in caso di incidenti informatici significativi.

    Misure di Sicurezza dei Dati
    Le strutture competenti devono verificare che i programmi e le applicazioni informatiche rispettino le linee guida sulla crittografia e non presentino vulnerabilità note.

    Funzioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
    L'Agenzia assume il ruolo di Autorità nazionale per la cybersicurezza, coordinando soggetti pubblici e privati per assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche a livello nazionale.

    Capo II: prevenzione e contrasto dei reati informatici

    Il Capo II reca "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari".

    In particolare, si segnalano numerose modifiche al codice penale volte a rafforzare le previsioni in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici, da un lato, prevedendo inasprimenti di pene o ulteriori circostanze aggravanti rispetto alle fattispecie di reati informatici previste a legislazione vigente e, dall'altro, introducendo nuove fattispecie delittuose quali, ad esempio, l'estorsione mediante reati informatici di cui al novellato articolo 629 c.p.. 

    Al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto dei reati informatici, viene prevista l'estensione del termine ordinario di conclusione delle indagini preliminari qualora i reati informatici siano commessi in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o comunque di interesse pubblico.

    La speciale disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata, viene estesa ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

    Allegati: