-
Bonus digitalizzazione PMI: ecco l’elenco fornitori al 29 luglio
Il MIMIT ha pubblicato il decreto del 29 luglio con l'elenco dei fornitori dei servizi, clicca l'elenco.
Ora si attende la data per presentare la domanda da parte delle PMI del vouche cloud e digitalizzazione disciplinato dal DM 18 luglio 2025.
Riepiloghiamo le regole e vediamo nel dettaglio l'elenco dei fornitori per prepararsi alle domande.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è
il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.
Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:
- Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
- Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:
FONTE MIMITBonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse
Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:
- soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.
I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:
- acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- sottoscrizione di un abbonamento;
- adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.
I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:
- avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.
Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.
Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.
Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:
- Identità Digitale SPID
- Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:
- o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
- o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.
Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.
Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.
Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

-
Accessibilità servizi digitali: Linee guida e nuovo Regolamento AGID 2026
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha approvato il nuovo regolamento sulle modalità di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni in materia di accessibilità e servizi digitali, previsti dall’articolo 9 della legge n. 4 del 2004 e dagli articoli 21 e 24 del decreto legislativo n. 82 del 2022.
Il provvedimento è contenuto nella determinazione n. 84/2026 del 15 maggio 2026 in corso di pubblicazione sul sito istituzionale.
Il comunicato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2026.
Regolamento AGID controlli e sanzioni 2026: a chi si applica
Nel dettaglio, il regolamento interviene sulla cosiddetta “Legge Stanca” in materia di accessibilità digitale e sulle disposizioni più recenti relative alla conformità dei servizi digitali, a seguito del D.LGS 82 2022, e disciplina l’attività pre-istruttoria di verifica e il procedimento sanzionatorio svolto da AgID in relazione a:
- a) siti web e applicazioni mobili dei soggetti erogatori pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, della Legge Accessibilità;
- b) siti web e applicazioni mobili di soggetti erogatori privati, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro,
Il regolamento abroga i precedenti e tenta di rafforzare l’attività di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilità di siti web, applicazioni e servizi digitali, favorendo una maggiore inclusione per i cittadini con disabilità come richiesto dalla normativa nazionale ed europea.
Si ricorda che la legge 82 2022 assicura la possibilità per chiunque di presentare reclami attraverso la piattaforma dedicata, secondo le modalità riportate sul sito istituzionale di AgID. Ogni reclamo deve riguardare un solo fornitore di servizi.
la preistruttoria sulle segnalazioni ricevute è affidata al Difensore civico per ill digitale
Tra gli aspetti centrali del nuovo regolamento si segnalano:
- la standardizzazione delle verifiche, con controlli documentali e attività ispettive,
- la definizione delle modalità di contestazione delleirregolarità e delle procedure che precedono l’applicazione delle sanzioni.
- Prevista anche la possibilità per i soggetti coinvolti di presentare osservazioni nel corso del procedimento.
I contenuti principali del DLGS 82 2022 le linee guida agid 2026
Conviene ricordare che lo scopo della legge 82 2022 è quella di garantire l'accessibilità di prodotti e servizi digitali nell'interesse dei consumatori e degli utenti, rafforzando il diritto delle persone con disabilità a partecipare alla vita della società .
A marzo 2026 AGID ha messo a disposizione delle Linee Guida aggiornate in materia qui il testo
I servizi che devono essere conformi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto legislativo 82/2022 sono:
- servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
- servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
- gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali:
- siti web;
- servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;
- biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;
- fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell'Unione;
- terminali self-service interattivi situati nel territorio dell'Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;
- servizi bancari per consumatori;
- libri elettronici (e-book) e software dedicati;
- servizi di commercio elettronico.
Si tratta dei servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025.
-
Privacy e tracking pixel nelle email commerciali: regole 2026 dal Garante
Con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2026 , il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato nuove linee guida sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, introducendo precise regole per imprese, professionisti e fornitori di servizi digitali.
Il documento interviene su una pratica ampiamente diffusa, soprattutto nelle attività di marketing e comunicazione digitale, chiarendo i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali derivanti dal monitoraggio dell’apertura delle email.
I tracking pixel, infatti, consentono di raccogliere informazioni sull’interazione degli utenti (apertura, tempo di lettura, dispositivo utilizzato), configurando veri e propri trattamenti di dati personali. Il garante precisa che si tratta di "marcatori particolarmente invasivi soprattutto in ragione del loro carattere nascosto. La ricezione di strumenti di tracciamento non riconoscibili il cui impiego non sia noto alla persona nel cui terminale vengono installati determina una
violazione, innanzitutto, del fondamentale principio di correttezza. Per questo le linee guida sono rivolte quindi a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, utilizzano tali strumenti (aziende, PA, provider di servizi email e piattaforme di marketing automation) .
Viene fissato un termine di 6 mesi dalla pubblicazione per l’adeguamento delle procedure , che deve avvenire quindi entro il 28 ottobre 2026.
La disciplina in vigore
I documento dell'autorità Garante inquadra l’utilizzo dei tracking pixel nell’ambito della disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, richiamando in particolare:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- la direttiva e-Privacy 2002/58/CE;
- l’art. 122 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003).
Occorre precisare che dal punto di vista giuridico, l’inserimento del pixel in una email e la successiva raccolta delle informazioni costituiscono:
- archiviazione di informazioni nel terminale dell’utente;
- accesso a informazioni già archiviate,
operazioni che rientrano nella disciplina dell’art. 122 del Codice Privacy, che consente il trattamento solo in presenza di:
- consenso preventivo dell’utente;
- oppure specifiche deroghe (necessità tecnica o servizio richiesto).
Il Garante ribadisce inoltre il principio di prevalenza della normativa e-Privacy, quale lex specialis rispetto al GDPR, per le attività di comunicazione elettronica.
Cosa devono fare le aziende
Le linee guida forniscono indicazioni concrete per l’adeguamento da parte di datori di lavoro, imprese e consulenti, su 4 aspetti fondamentali
Raccolta del consenso
Deve essere preventiva, libera e informata;
- può essere unificata con il consenso marketing, se chiaramente esplicitato;
- va raccolta preferibilmente al momento dell’acquisizione dell’email.
Gestione della revoca
Le linee guida affermano che il titolare deve garantire:
- revoca semplice e immediata;
- possibilità di revoca granulare (solo tracking o anche email);
- presenza di link o area dedicata (es. footer email).
Caratteristiche dell' nformativa operativa
- è possibile : inserire una nota sintetica nei moduli di raccolta dati;
- collegare a informativa estesa (privacy/cookie policy);
- aggiornare le informative esistenti al primo invio utile.
- Misure tecniche (privacy by design)
Il Garante suggerisce specificamente::
- uso di identificativi non riconducibili direttamente all’email;
- separazione dei dati identificativi dai dati di tracciamento;
- anonimizzazione delle informazioni quando possibile.
Adeguamento dei sistemi
Piu in generale quindi è necessario che le aziende provvedano a
- mappare i trattamenti con tracking pixel;
- verificare le basi giuridiche applicate;
- aggiornare piattaforme e workflow di marketing automation;
per adeguarsi nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione delle Linee guida .
La tipologia di messaggi considerati nelle Linee guida:
Dal punto di vista della loro tipologia, e' possibile distinguere i messaggi che vengono inviati all'utente secondo diversi modelli ricorrenti:
- Newsletter, cioe' comunicazioni periodiche generalmente inviate a destinatari iscritti in una lista di contatti e finalizzate alla diffusione di aggiornamenti, contenuti informativi, comunicazioni aziendali o materiali editoriali;
- DEM (Direct E-mail Marketing), categoria alla quale appartengono le comunicazioni di natura prevalentemente promozionale o commerciale, inviate a gruppi di destinatari selezionati dal cliente della piattaforma ovvero dal provider che utilizzi liste proprie a beneficio di terzi
- e-mail transazionali e messaggi automatici: comunicazioni inviate automaticamente in relazione al verificarsi di determinati eventi (ad esempio messaggi di benvenuto, follow-up successivi a un'iscrizione),o ad una specifica azione compiuta dall'utente o a una transazione in corso, quali ad esempio conferme di registrazione, d'ordine o trasmissione di credenziali temporanee
- e-mail di servizio, che contengono, in linea generale, messaggi il cui contenuto e' funzionale a specifiche esigenze del singolo o anche della collettivita', poiche' caratterizzate da una funzionalita' di tipo pubblicistico
FAQ operative sui tracking pixel nelle email
Cosa sono i tracking pixel?
I tracking pixel sono immagini di dimensioni minime (spesso 1×1 pixel), generalmente invisibili all’utente, inserite nel codice HTML delle email. Quando il destinatario apre il messaggio, il pixel viene caricato da un server remoto, consentendo al mittente di rilevare informazioni sull’apertura e sull’interazione con la comunicazione.
Quali dati possono raccogliere?
I pixel possono rilevare diversi dati tecnici, tra cui:
- apertura dell’email;
- data e ora di lettura;
- indirizzo IP;
- tipo di dispositivo o client di posta;
- numero di aperture del messaggio.
L’utente può evitare il tracciamento?
Sì, ma con limiti operativi. Il tracciamento può essere impedito disabilitando il caricamento automatico delle immagini o visualizzando le email in formato solo testo. Tuttavia, questa scelta blocca tutte le immagini, non solo i tracking pixel.
I tracking pixel leggono il contenuto delle email?
No. I pixel non accedono al contenuto del messaggio, ma monitorano esclusivamente l’evento di apertura e alcuni dati tecnici correlati.
Sono sempre illegali?
No. Il loro utilizzo è lecito se rispettano le condizioni previste dalla normativa privacy: informativa adeguata, consenso quando richiesto o presenza di una delle deroghe previste dall’art. 122 del Codice Privacy.
È possibile usare i pixel nelle newsletter aziendali?
Sì, ma:
- per analisi aggregate e anonime possono essere utilizzati senza consenso;
- per analisi individuali o profilazione è necessario il consenso preventivo dell’utente.
Chi è responsabile del trattamento dei dati?
Dipende dalla configurazione operativa del sistema IT aziendale. Possono essere coinvolti:
il mittente dell’email (titolare del trattamento);
il provider della piattaforma di invio;
eventuali fornitori di tecnologia di tracciamento.
I pixel possono essere utilizzati nelle email di servizio o obbligatorie?
Sì, in alcuni casi senza consenso, se il loro utilizzo è necessario per garantire sicurezza, corretta erogazione del servizio o adempimenti obbligatori (es. notifiche, conferme, comunicazioni istituzionali).
Cosa si intende per revoca granulare del consenso?
La revoca granulare è la possibilità per l’utente di ritirare il consenso solo per alcune finalità, senza interrompere completamente il servizio.
Ad esempio, può scegliere di continuare a ricevere le email ma senza essere tracciato tramite tracking pixel, oppure revocare tutto e non ricevere più comunicazioni.
Allegati: -
Legge di Delegazione Europea 2025: cosa contiene la Legge 36/2026
E stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 70 del 25.marzo 2026 la Legge n. 36 del 17 marzo 2026 "Legge di delegazione europea 2025" per la delega al Governo a recepire direttive UE e attuare regolamenti europei tramite decreti legislativi. Di seguito in sintesi i contenuti che dovranno essere oggetto di regolamentazione entro 2 anni.
Disposizioni generali e direttive
Capo I — Disposizioni generali (artt. 1-2)
Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per recepire le direttive e attuare i regolamenti europei elencati nella legge. Gli schemi dei decreti devono essere trasmessi al Parlamento per il parere. La copertura finanziaria degli eventuali oneri è garantita dal Fondo per il recepimento della normativa europea. È prevista inoltre una delega specifica per introdurre sanzioni penali e amministrative in caso di violazione di obblighi derivanti da atti europei già vigenti ma ancora privi di apparato sanzionatorio nazionale.
Capo II — Recepimento Direttive (artt. 3-8)
Art. 3 — Protezione di disegni e modelli (Dir. UE 2024/2823)
Riforma organica del Codice della Proprietà Industriale per adeguarlo alle nuove regole europee su registrazione, nullità e procedure di ricorso dei disegni e modelli. Prevista una procedura amministrativa rapida di nullità davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'assunzione di 5 nuovi funzionari al MIMIT dal 2027.
Art. 4 — Diritto alla riparazione (Dir. UE 2024/1799)
Recepimento della cosiddetta "direttiva riparabilità", che obbliga i produttori a garantire la possibilità di riparazione dei beni dopo la scadenza della garanzia legale. Sarà istituita una piattaforma online nazionale collegata a quella europea per mettere in contatto consumatori e riparatori. Previsto un quadro sanzionatorio e il coordinamento con il Codice del Consumo.
Art. 5 — Protezione dati in ambito penale (Dir. UE 2016/680)
Adeguamento della normativa italiana alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21) sul trattamento di dati personali sensibili da parte delle forze dell'ordine. In particolare si introduce il controllo preventivo di un giudice o organo indipendente prima che le autorità accedano a dispositivi digitali, con eccezioni per i casi di urgenza e per specifici reati gravi.
Art. 6 — Protezione anti-SLAPP (Dir. UE 2024/1069)
Recepimento della direttiva contro le cosiddette "azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica", ovvero cause pretestuose usate per silenziare giornalisti, attivisti e difensori dei diritti. La legge delega il Governo a definire con precisione il perimetro delle controversie con implicazioni transfrontaliere, entro cui si applica la protezione europea.
Art. 7 — Protezione del lupo (Dir. UE 2025/1237)
Adeguamento della normativa venatoria e di conservazione della fauna selvatica alla nuova direttiva europea che modifica lo status di protezione del lupo (Canis lupus), consentendo una gestione più flessibile della specie nei territori dove crea conflitti con le attività agricole e zootecniche.
Art. 8 — Risanamento imprese assicurative (Dir. UE 2025/1)
Istituzione di un quadro nazionale per la gestione delle crisi delle compagnie assicurative e riassicurative, sul modello già esistente per le banche. L'IVASS viene designato come Autorità di risoluzione nazionale con ampi poteri di intervento. Previsti fondi di risoluzione, strumenti di svalutazione e conversione del capitale e un articolato sistema sanzionatorio con multe fino al 10% del fatturato per le persone giuridiche.
Attuazione regolamenti e direttive aggiuntive
Capo III — Attuazione Regolamenti (artt. 9-19)
Art. 9 — Sicurezza delle macchine (Reg. UE 2023/1230)
Aggiornamento della disciplina nazionale sulla sicurezza delle macchine industriali, con abrogazione della vecchia direttiva 2006/42/CE. Il nuovo regolamento estende la platea dei prodotti soggetti a conformità, introduce obblighi specifici per i sistemi con componenti digitali e AI integrata, e prevede un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027.
Art. 10 — Rating ESG (Reg. UE 2024/3005)
Regolamentazione per la prima volta a livello europeo dei fornitori di rating ambientali, sociali e di governance (ESG), finora operanti senza vigilanza armonizzata. La Consob viene designata come autorità nazionale competente. L'obiettivo è garantire trasparenza, indipendenza e affidabilità dei giudizi ESG utilizzati dagli investitori istituzionali.
Art. 11 — Sostanze ozono-lesive (Reg. UE 2024/590)
Aggiornamento della disciplina nazionale sulla tutela dello strato di ozono stratosferico, con abrogazione della legge del 1993 ormai superata. Il nuovo quadro ridefinisce il sistema di licenze, controlli doganali, recupero e riciclo delle sostanze lesive, assegnando compiti specifici alle autorità di vigilanza del mercato e alle dogane.
Art. 12 — Emissioni industriali (Reg. UE 2024/1244)
Creazione di un portale pubblico nazionale sulle emissioni degli impianti industriali, accessibile gratuitamente e senza registrazione. I dati ambientali delle installazioni dovranno essere comunicati in modo standardizzato e interoperabile con i sistemi europei. Previsti €522.000 annui per il 2026-2027 per lo sviluppo del sistema informatico.
Art. 13 — Spedizioni di rifiuti (Reg. UE 2024/1157)
Adeguamento della normativa nazionale, incluso il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006), alle nuove regole europee sul trasporto transfrontaliero di rifiuti. Il nuovo regolamento rafforza i controlli, introduce procedure digitali per le notifiche e inasprisce le sanzioni per i traffici illeciti, con designazione delle autorità competenti per ispezioni e cooperazione internazionale.
Art. 14 — Imballaggi e rifiuti (Reg. UE 2025/40)
Sostituzione della storica direttiva del 1994 sugli imballaggi con un regolamento direttamente applicabile, che introduce obiettivi più ambiziosi di riduzione, riuso e riciclo. Previsti obblighi specifici per formati riutilizzabili, restrizioni su imballaggi monouso non necessari e un sistema sanzionatorio proporzionato con individuazione delle autorità di controllo nazionali.
Artt. 15-17 — Cybersicurezza
Tre deleghe distinte per attuare il Cyber Resilience Act (sicurezza dei prodotti digitali), il regolamento sui servizi di sicurezza gestiti e il Cyber Solidarity Act (risposta europea alle emergenze informatiche). L'ACN viene rafforzata come autorità centrale del sistema. Per i dettagli si rimanda all'approfondimento dedicato.
Art. 18 — Tecnologie a zero emissioni (Reg. UE 2024/1735 — Net Zero Industry Act)
Attuazione del regolamento europeo per accelerare la produzione di tecnologie pulite (fotovoltaico, eolico, batterie, pompe di calore, ecc.). Lo Sportello Unico delle Attività Produttive diventa punto di contatto per le autorizzazioni, con tempi certi e procedure semplificate. I progetti strategici saranno dichiarati di pubblica utilità. Previste 8 nuove assunzioni al MIMIT dal 2027.
Art. 19 — Prodotti da costruzione (Reg. UE 2024/3110)
Sostituzione del vecchio regolamento del 2011 sui materiali edilizi con una disciplina aggiornata che introduce il passaporto digitale del prodotto, semplifica la designazione degli organismi di valutazione tecnica e rafforza la vigilanza del mercato. Previsto un aggiornamento del sistema sanzionatorio e delle tariffe per gli operatori economici.
Allegato A — 18 Direttive aggiuntive
Tra le più rilevanti: la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence), la nuova disciplina sulla responsabilità per prodotti difettosi, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, tre direttive sul controllo navale e inquinamento marittimo, le nuove regole sull'IVA nell'era digitale e la direttiva sulla gestione dei rifiuti.
-
E-mail cumulativa ai dipendenti: ammonimento del Garante Privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento 582 del 9 ottobre 2025 (doc. web n. 10191660), è intervenuto su un caso di trattamento improprio di dati dei dipendenti all’interno di una pubblica amministrazione. L’Autorità ha valutato come illecito l’invio di una comunicazione collettiva contenente informazioni relative allo stato di avanzamento dei percorsi formativi obbligatori sulla piattaforma Syllabus con la specificazione dei nominativi dei dipendenti inadempienti .
L’analisi condotta dal Garante ha richiamato i principi fondamentali del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, in particolare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento), oltre alla disciplina sull’ammissibilità della comunicazione di dati personali da parte dei soggetti pubblici (art. 6 del Regolamento e art. 2-ter del Codice Privacy). Il provvedimento rappresenta un richiamo importante per datori di lavoro pubblici e privati, nonché per consulenti e responsabili della gestione del personale, in merito alla necessità di adottare modalità di comunicazione che tutelino la riservatezza dei lavoratori.
Il caso: invio elenco dei dipendenti con mancata informazione
La vicenda trae origine dal reclamo di un dipendente che aveva ricevuto, insieme ad altri colleghi, una email cumulativa proveniente dall’ufficio di segreteria dell’amministrazione riguardante la formazione obbligatoria del personale
Come ricostruito dal Garante nel provvedimento, l’amministrazione aveva attivato percorsi formativi obbligatori rivolti a tutto il personale e ridosso della scadenza l’ente aveva predisposto un elenco dei dipendenti che risultavano inadempienti e aveva provveduto a inviare un’unica comunicazione collettiva di sollecito.
Dagli atti istruttori emerge che l’amministrazione aveva già tentato contatti individuali e telefonici, e che la scelta di procedere con un unico invio cumulativo era stata motivata dalla volontà di accelerare l’adempimento e di garantire il buon funzionamento dell’ufficio, anche alla luce delle difficoltà organizzative e della carenza di personale.
La comunicazione, tuttavia, rendeva reciprocamente conoscibili ai destinatari informazioni non necessarie, integrando un trattamento di dati personali non strettamente pertinente rispetto alle finalità perseguite.
La decisione del garante: niente sanzioni
Il Garante ha ritenuto che l’invio cumulativo della comunicazione fosse illegittimo, in quanto contrario ai principi di protezione dei dati richiamati dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. L’Autorità ha rilevato che la scelta organizzativa adottata dall’amministrazione non fosse idonea a giustificare la diffusione interna di informazioni riferite ai lavoratori, poiché un invio individuale avrebbe permesso di perseguire le stesse finalità senza pregiudicare la riservatezza degli interessati.
In particolare, il Garante ha richiamato:
- il principio di minimizzazione, secondo cui devono essere trattati solo i dati adeguati e pertinenti rispetto alle finalità (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento).
- il principio di liceità e correttezza, che impone al datore di lavoro di limitare l’accessibilità ai dati ai soli soggetti autorizzati (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Le Linee guida del 14 giugno 2007 sulla gestione dei dati dei dipendenti in ambito pubblico, tuttora rilevanti, che raccomandano comunicazioni individualizzate e l’adozione di misure idonee a prevenire la conoscibilità ingiustificata di informazioni personali.
L’Autorità ha inoltre escluso la possibilità di qualificare la comunicazione come una semplice informativa di servizio priva di contenuti sensibili, sottolineando che i dati riguardavano comunque l’esecuzione di un obbligo formativo individuale e potevano risultare idonei a incidere sulla percezione professionale dei lavoratori.
Alla luce degli elementi emersi, il Garante ha dichiarato illecita la comunicazione dei dati e ha disposto l’ammonimento dell’amministrazione, ma senza sanzioni in quanto la violazione è stata valutata di entità contenuta e alla luce del comportamento collaborativo dell’ente che ha emesso una circolare interna finalizzata a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.
-
Mancata verifica su richieste di informazioni assicurative: multa del Garante
Con provvedimento n. 389 del 10 luglio 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato una grave violazione della normativa in materia di privacy da parte di una compagnia assicurativa, sanzionata con 80.000 euro.
Il caso ha origine da un reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, che ha evidenziato la comunicazione non autorizzata di informazioni personali relative a tre polizze vita a un indirizzo email estraneo alla titolare.
Secondo quanto ricostruito, la compagnia aveva ricevuto diverse richieste contenenti informazioni dettagliate sulle polizze, corredate da firma autografa e altri dati identificativi. In buona fede, ritenendo legittime le richieste, l’azienda ha fornito riscontro a tali comunicazioni tra il 2021 e il 2023, senza verificare con certezza l’identità del mittente. Solo nel settembre 2024, a seguito della segnalazione della reale intestataria, è emerso che le comunicazioni erano state inviate da un soggetto terzo che si era finto lei, utilizzando un indirizzo email tedesco mai registrato dalla cliente, in un caso di "phishing" contro il quale la compagnia non aveva messo in atto le dovute precauzioni.
L’istruttoria del Garante e le responsabilità accertate
La compagnia ha riferito di aver agito con diligenza e in buona fede, spiegando che le richieste apparivano verosimili per la presenza di dettagli specifici, come importi e date dei versamenti, e la firma autografa dell’intestataria. Tuttavia, il Garante ha sottolineato che la cliente non aveva mai fornito un indirizzo email per ricevere comunicazioni ufficiali e che pertanto l’azienda avrebbe dovuto adottare misure più rigorose per verificare l’identità del richiedente.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che, pur essendo a conoscenza del disconoscimento dell’indirizzo email già da settembre 2024, la compagnia ha notificato la violazione all’Autorità solo a gennaio 2025, superando il termine di 72 ore previsto dall’art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679. Secondo le Linee guida 9/2022 del Comitato europeo per la protezione dei dati, il titolare del trattamento è considerato “a conoscenza” della violazione non appena ha ragionevole certezza che si sia verificato un incidente di sicurezza.
Il Garante ha evidenziato come la mancanza di verifica preventiva e il ritardo nella notifica abbiano costituito violazioni dei principi di liceità, correttezza e sicurezza dei dati (art. 5, par. 1, lett. a) e f), e art. 33, par. 1 del Regolamento), dichiarando illecito il trattamento dei dati personali da parte della compagnia
.
La sanzione e le misure correttive adottate
Alla luce della natura colposa della violazione e del fatto che questa ha interessato dati personali riferiti a polizze vita, il Garante ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 80.000 euro. Nella determinazione dell’importo sono state considerate anche le misure correttive adottate dalla compagnia, tra cui:
- sospensione immediata delle comunicazioni all’indirizzo email disconosciuto;
- avvio di una revisione delle procedure aziendali per rafforzare i controlli sull’identità dei richiedenti;
- collaborazione con l’Autorità durante il procedimento;
- assenza di precedenti specifici.
Inoltre, la società ha presentato denuncia contro ignoti e ha previsto che, in futuro, le richieste relative ai rapporti contrattuali potranno essere evase solo in presenza di specifiche condizioni, come l’uso di recapiti certificati o l’allegazione di un documento di identità.
Il Garante ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza di ingiunzione sul proprio sito istituzionale, come previsto dall’art. 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per garantire la massima trasparenza e informare cittadini e operatori sulle conseguenze delle violazioni in materia di trattamento dei dati personali.
-
Colloqui post-malattia e privacy: pesante sanzione dal Garante
Con un provvedimento del 10 luglio 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società per aver trattato in modo illecito i dati dei lavoratori in occasione di colloqui di rientro dopo assenze per motivi di salute.
L’uso di un modulo specifico per raccogliere informazioni personali, seppur finalizzato al reinserimento lavorativo, è risultato non conforme al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale in materia di privacy.
Il caso: questionario per il rientro al lavoro
La vicenda trae origine da una segnalazione sindacale relativa alla prassi aziendale di sottoporre i dipendenti, dopo periodi di assenza per malattia, infortunio o ricovero, a un colloquio strutturato con un proprio responsabile. In tale occasione veniva compilato un modulo denominato Return to Work Interview (RTWI), successivamente archiviato nelle risorse umane.
La finalità dichiarata dall’azienda era quella di tutelare la salute e il benessere psico-fisico dei lavoratori e facilitare il loro reinserimento. Tuttavia, il Garante ha riscontrato che il modulo poteva raccogliere dati sanitari, anche indirettamente, in violazione delle disposizioni che riservano tali trattamenti al solo medico competente. Inoltre, non veniva fornita un’informativa adeguata né era garantita la libertà del consenso.
La decisione del Garante: gravi violazioni accertate
L’Autorità ha evidenziato dunque diverse serie criticità, tra cui:
- Mancanza di un’informativa chiara e completa: le poche righe presenti all’inizio del modulo non descrivevano in modo esaustivo il trattamento dei dati. Anche le informazioni fornite nei portali aziendali risultavano generiche e non riferibili allo specifico trattamento.
- Trattamento illecito di dati sanitari: alcune domande contenute nel modulo potevano comportare, direttamente o attraverso i commenti del lavoratore, la rivelazione di dati sensibili. Secondo il GDPR, tali trattamenti devono essere autorizzati dal diritto dell’Unione o nazionale, oppure essere effettuati esclusivamente dal medico competente, come previsto dal D.lgs. 81/2008.
- Base giuridica inadeguata: la società faceva riferimento alternativamente a obblighi di legge (art. 2087 c.c.), consenso o legittimo interesse. Il Garante ha ribadito che, nel rapporto di lavoro, il consenso non è di norma valido a causa del disequilibrio tra le parti, e che il trattamento di dati sanitari richiede presupposti specifici.
- Violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione: le informazioni raccolte erano in parte superflue, già note all’ufficio del personale, e conservate fino a 10 anni, senza criteri chiari per la loro cancellazione.
Le misure: sanzione e obbligo di cancellazione –
Il Garante ha concluso che il trattamento non rispettava diversi articoli del Regolamento (in particolare artt. 5, 6, 9, 13 e 88) e l’art. 113 del Codice Privacy.
Ha quindi disposto:
- Il divieto di proseguire nel trattamento dei dati raccolti tramite i moduli;
- La cancellazione dei dati già acquisiti, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
- L’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 50.000 euro.
Il provvedimento è stato pubblicato sul sito dell’Autorità, anche per l’alto numero di lavoratori coinvolti e la durata della violazione, protrattasi dal 2020.
Questo caso sottolinea l’importanza, per le aziende, di coniugare le buone prassi organizzative con il rispetto della normativa in materia di privacy.
Inoltre, anche iniziative finalizzate alla tutela del benessere lavorativo devono essere progettate nel rispetto del principio di liceità e della normativa sul trattamento dei dati. In particolare, quando si sfiorano dati relativi alla salute, occorre che il trattamento sia strettamente necessario, autorizzato dalla legge e condotto da soggetti legittimati.