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Cassa Forense: contributi minimi entro il 28 febbraio
Cassa forense ha comunicato che dal 4 febbraio 2025 è possibile generare e stampare i moduli di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi 2025 collegandosi al sito internet della Cassa Forense www.cassaforense.it , tramite la sezione "Accessi riservati/posizione personale" e utilizzando i codici personali Pin e Meccanografico.
Le prime tre rate sono state determinate sulla base della contribuzione minima soggettiva ed integrativa fissata dal Regolamento Unico della Previdenza Forense, in vigore dal 1° gennaio 2025, mentre la quarta rata del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità.
ll comunicato sottolinea che da quest'anno i pensionati che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo devono pagare il contributo minimo integrativo.
E' in vigore infatti la riforma che ha previsto il passaggio al sistema contributivo per il calcolo degli assegni di pensione.
Leggi qui i dettagli Cassa forense pensioni con contributivo dal 2025
Le scadenze previste per le prime tre rate dei minimi contributivi sono le seguenti:
- 28 febbraio;
- 30 aprile;
- 30 giugno.
Ricordiamo di seguito gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.
Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.
I contributi previdenziali per gli avvocati 2025
I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:
Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:
- aliquota del 16% per reddito sino a euro 130.000,00;
- aliquota del 3% per reddito eccedente euro 130.000,00.
I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
a) contributo minimo soggettivo per il 2025: euro 2.750;
b) contributo minimo integrativo per il 2025: euro 350.
Si segnala che il nuovo regolamento prevede un innalzamento delle aliquote :
- nella misura del 17% per l’anno 2026 e
- nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.
Contributo integrativo
È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)
Contributo di maternità è pari a euro 82,69
Contributo Modulare Volontario
Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.
Cassa forense 2025: scadenze e codici tributo
Scadenze Contributi minimi obbligatori
- 1° rata – 28 febbraio
- 2° rata – 30 aprile
- 3° rata – 30 giugno
- 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità).
Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023
(l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile sul sito di cassaforense.it alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)
- 30 settembre
- 31 dicembre
Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2025:
- 30 settembre
Contributi volontari/facoltativi
- 31 dicembre
Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle tipologie di contributi per i quali si può scegliere, alternativamente al pagoPA il pagamento tramite Modelli F24:
- codice Ente (Cassa Forense): 0013
- codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
- E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
- E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
- E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
- E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
- E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
- E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
- La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.
Una volta confermata la scelta il sistema produce in automatico il modello F24 già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:
a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),
b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.
La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).
Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione. Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.
Per maggiori informazioni è disponibile l' Information Center telefonico al numero 06/51.43.53.40.
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Cassa Forense: pensioni con contributivo dal 2025
Cambiamenti sostanziali in arrivo per la previdenza degli avvocati con ridimensionamento degli assegni di pensione integrata al minimo, per affrontare le difficolta finanziarie prospettiche, dovute all'innalzamento dell'aspettativa di vita .
Con un comunicato sul sito istituzionale il Presidente di Cassa Forense Militi ha infornato dell'approvazione dei ministeri vigilanti giunta il 23 maggio 2024, sulla delibera del CDA per cui dal primo gennaio 2025 entrerà in vigore la riforma del sistema previdenziale con calcolo contributivo delle pensioni.
Aumenta l'aliquota contributiva ma scendono però i contributi minimi dovuti. Si prospetta una riduzione delle pensioni minime che daai 13.942 euro annui del 2024,arriverà gradualmente a 10.250 euro annui nel 2029, con rivalutazione su base Istat, a partire dal 2030.
Ecco i dettagli applicativi per vecchi e nuovi iscritti.
Riforma Cassa forense: le novità in sintesi
Tra le principali modifiche al Regolamento spiccano l’introduzione del sistema di calcolo contributivo “pro rata” per gli assegni pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2025 e il mantenimento del sistema di calcolo misto per gli iscritti attuali, mentre i nuovi iscritti godranno della pensione contributiva unica.
Prevista anche una riduzione dei contributi minimi e la revisione delle aliquote contributive.
QUI ILTESTO DEL REGOLAMENTO 2025
Contributi Minimi
Anno Contributo minimo soggettivo (€) Contributo minimo integrativo (€) 2024 3.355 850 2025 2.750 350 Il contributo soggettivo passa al 16% per il reddito 2025, al 17% nel 2026 ed al 18% a partire dal 2027.
Il tetto reddituale del 2025 sarà pari a € 130.000, oltre il quale continua ad essere dovuto il contributo del 3%.
Il versamento della prima rata del soggettivo è stato posticipato al 30 settembre, unificandolo con il termine previsto per la presentazione del modello
Conseguentemente si riduce anche il trattamento minimo sarà di:
- 12.500 euro tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026,
- 11.400 euro nel successivo biennio e
- 10.250 euro a partire dal 2029
con una successiva rivalutazione prevista a partire dal 2030.
Sono previsti ancora gli incentivi per i giovani avvocati sotto i 35 anni, come il versamento ridotto della metà dei contributi minimi per i primi sei anni di iscrizione.
Ulteriori novità includono :
- la possibilità per i pensionati attivi di continuare a versare contributi con aliquota al 12%, accompagnata dalla reintroduzione dei supplementi triennali di pensione.
- Sono introdotte agevolazioni per la regolarizzazione spontanea dei contributi, con una riduzione delle sanzioni al 60%, e
- l'estensione della durata delle rateazioni dei debiti oltre i 10.000 euro, che potranno essere dilazionati fino a 6 anni.
Riforma Cassa forense: i requisiti per la pensione
I requisiti per ottenere la pensione nel nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, variano a seconda del regime di calcolo applicabile:
- Professionisti già iscritti (sistema di calcolo misto)
Rimangono invariati i requisiti per il diritto alla pensione per coloro a cui si applica il regime misto, che combina una parte del sistema retributivo (fino al 31 dicembre 2024) e una parte del sistema contributivo (dal 1° gennaio 2025 in poi).
- Professionisti con regime contributivo (iscritti dal 1° gennaio 2025):
Pensione di vecchiaia:
A 70 anni: con almeno 5 anni di contributi versati.
A 65 anni: con almeno 35 anni di contributi versati e un importo della pensione almeno pari al trattamento minimo vigente nell'anno di decorrenza.
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Magistrati onorari: novità previdenziali
L’articolo 2 del DL 131 2024 convertito in legge introduce una norma di interpretazione autentica che riguarda le forme previdenziali obbligatorie per i magistrati onorari confermati e appartenenti al contingente ad esaurimento definito dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 116/2017.
La norma che intende rispondere alla procedura di infrazione 2016 40 81 chiarisce che questi magistrati, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, devono essere iscritti non solo al regime pensionistico generale dell’INPS per i lavoratori dipendenti privati, ma anche alle assicurazioni relative a disoccupazione involontaria, malattia e maternità.
Questa precisazione normativa ha valore retroattivo e risponde a una lacuna emersa nella precedente interpretazione dell’INPS, che limitava la tutela a una sola iscrizione al fondo pensionistico generale.
Questo intervento si configura come una misura transitoria in attesa della definizione di una nuova disciplina organica, approvata a giugno dal Governo e in attesa di essere discussa in Parlamento , volta a regolamentare in maniera definitiva lo status e le tutele dei magistrati onorari.
La norma, inoltre, è formulata in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, basandosi sulle aliquote contributive già previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Tutele magistratura onoraria:l’infrazione e la nuova norma
La questione come detto è stata oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea, la quale, nel contesto della procedura di infrazione 2016/4081, ha appunto contestato l’assenza di tutele in ambiti fondamentali come la maternità, in contrasto con il diritto del lavoro dell’Unione Europea.
La procedura sottolinea il mancato riconoscimento dello status di lavoratori ai magistrati onorari, considerati dalla legislazione nazionale come prestatori di servizi volontari.
Tale impostazione ha comportato una carenza di diritti fondamentali come ferie retribuite, giusta retribuzione, protezione contro l’abuso di contratti a termine, oltre alla mancanza di copertura previdenziale per maternità e malattia.
Nel 2023, la Commissione ha emesso un parere motivato ribadendo le violazioni del diritto dell’UE. La norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 2 mira dunque a colmare queste lacune, fornendo una base giuridica esplicita per l’iscrizione dei magistrati onorari alle assicurazioni obbligatorie dell’INPS, estendendo così le tutele previdenziali previste per i lavoratori dipendenti.
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Avvocati: notifica telematica degli atti con la conversione del DL 19/2024
L'articolo 25-bis, intitolato "Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati", è stato inserito durante l'iter di conversione in legge del decreto PNRR decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, (legge 56 2024) . Nello specifico, la legge modifica l'articolo 3 della legge n. 53 del 1994, che regola le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate tramite il servizio postale o per mezzo di posta elettronica certificata, integrando il nuovo comma 2-bis.
La nuova disposizione legislativa facilita per i professionisti la notificazione di atti grazie alll'utilizzo di mezzi telematici.
Procedimento notifiche degli Avvocati e ruolo dell’ufficiale postale
Il nuovo articolo permette agli avvocati di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali utilizzando un invio postale telematico.
Durante la notificazione, il notificante è tenuto a compilare una relazione che dettagli le modalità dell'invio, includendo le generalità e il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, il domicilio del notificante stesso, e il numero del registro cronologico secondo l'articolo 8, oltre ai dati previsti dal comma 2.
È necessario inoltre che l'atto sia firmato dal notificante in conformità con le normative vigenti sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici.
L'ufficiale postale, nel suo ruolo di intermediario, è incaricato di apporre la firma digitale o il sigillo elettronico qualificato al documento telematico. Successivamente, provvede alla stampa della copia dell'atto da notificare e dell'avviso di ricevimento, quest'ultimo contenente i dettagli specificati nel comma 2 Inoltre, è responsabile del confezionamento del piego raccomandato, assicurandosi di riportare su ogni pagina il numero identificativo e di attestare la conformità della copia fornita.
Come detto queste modifiche legislative sono state introdotte per semplificare il processo di notificazione e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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Banca Dati Pubblica di merito: libero accesso alle sentenze civili
Con una nota del 14 dicembre il Ministero della Giustizia informa del fatto che, a partire dal 14 dicembre 2023, entra in esercizio la Banca Dati Pubblica.
Sul portale del Ministero, nella Banca Dati sono resi disponibili, in consultazione telematica pubblica, i provvedimenti civili, quali:
- sentenze,
- ordinanze,
- e decreti
ad esclusione di quelli in materia di rapporti di famiglia, minori e stato della persona, pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016 ad oggi, da Tribunali e Corti di appello nazionali.
Inoltre, vi sono anche gli abstract di alcune sentenze e, come implementazione futura, è in valutazione l’aggiunta dei provvedimenti decisori civili adottati dai giudici di pace.
Banca Dati Pubblica.: accesso a sentenze e ordinanze civili
Per accedere alla Banca Dati Pubblica di merito occorre:
- cliccare sull’apposita “card” presente nella pagina Servizi del Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero, in basso a destra
- accedendo con autenticazione con i sistemi SPID, CIE e CNS.
Il comunicato sottolinea che, una volta entrati è possibile effettuare ricerche attraverso le parole presenti nel testo oppure per parole chiave, riferimenti normativi, ufficio giudiziario, materia e data.
Non è invece possibile effettuare alcuna funzione di classificazione, valutazione, confronto, profilazione o similare, sui dati dei provvedimenti resi disponibili.
Per assicurare livelli assoluti di riservatezza tutti i dati personali sono pubblicati in forma pseudonimizzata. In tal modo è garantita la possibilità di lettura della consistenza dei provvedimenti pur oscurando i dati sensibili, in piena conformità con le norme sulla tutela dei dati personali.
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Equo compenso professionisti: il testo della Legge pubblicato in Gazzetta
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 05.05.2023 n. 104 la Legge del 21 aprile 2023 n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, non ché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
Come si legge nel Dossier predisposto dalla Camera dei deputati, il testo, composto da 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, in breve sintesi:
- definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
- prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
- prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
- prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
- abroga la disciplina vigente (art. 12);
- prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).
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Parametri forensi 2022: tabelle e testo del decreto
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022 il decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2022, n. 147 contenente il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55,concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. In allegato le tabelle dei nuovi parametri forensi.
Il decreto entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, quindi il 23 ottobre 2022.
Tra le novità si segnalano
- Per MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA maggiori compensi in caso si pervenga alla definizione dell'accordo
- taglio del compenso del 75% per i casi di responsabilità processuale accertata
- Introduzione del COMPENSO A TEMPO con importo compreso tra un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro all'ora;
- SUDDIVIZIONE DEL COMPENSO : quando la causa si compone di fasi distinte e/o materie diverse, anche il compenso sarà definito separatamente.
Si ricorda infine che I PARAMETRI saranno applicabili nei casi seguenti:
- quando non venga definito il compenso in forma scritta al momento dell'incarico
- quando non si trovi un accordo consenauel
- per la definizione giudiziale
- per i casi in cui la la prestazione professionale sia effettuata nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.