• Professione Avvocato

    Compenso avvocati: serve sempre l’accordo scritto

    La determinazione del compenso professionale rappresenta un tema di rilievo anche per datori di lavoro e consulenti, soprattutto quando l’assistenza legale si inserisce nella gestione di rapporti societari o contenziosi complessi. 

    Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 803 di gennaio 2026, interviene nuovamente sul requisito della forma scritta dell’accordo tra avvocato e cliente, fornendo indicazioni operative utili anche per le imprese che conferiscono incarichi professionali.

    Il caso esaminato consente di chiarire quali siano le conseguenze dell’assenza di un valido patto scritto sul compenso e quali criteri debbano essere applicati per la sua liquidazione, nonché il regime degli interessi in caso di ritardato pagamento.

    Il caso : compenso concordato con preventivo

    La controversia nasce dalla richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti di una società, per attività difensiva svolta in un procedimento giudiziario. Il legale sosteneva che il compenso fosse stato concordato sulla base di una nota informativa/preventivo trasmessa al momento del conferimento dell’incarico e successivamente via posta elettronica, ritenendo sufficiente il comportamento concludente del cliente e l’assenza di contestazioni. La società, dal canto suo, eccepiva l’inesistenza di un accordo scritto valido e riteneva che il compenso dovesse essere determinato secondo i parametri forensi, avendo già effettuato pagamenti nel corso del rapporto.

    Il giudice di merito aveva liquidato il compenso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, riconoscendo solo gli interessi legali. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata considerazione dell’accordo sul compenso e la mancata applicazione degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.

    Decisione della cassazione : orientamento riconfermato

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando un principio ormai consolidato: l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233 del codice civile. Tale prescrizione non risulta superata dalla disciplina sull’ordinamento forense di cui alla legge n. 247 del 2012, che regola il momento della pattuizione ma non elimina il requisito formale.

    Secondo la Corte, la forma scritta non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe le parti, ma esige che proposta e accettazione siano entrambe redatte per iscritto. Non è sufficiente, pertanto, una nota informativa priva di sottoscrizione o un preventivo indicativo, né può assumere rilievo l’assenza di contestazioni o l’esecuzione del rapporto professionale. L’accettazione tacita o per comportamenti concludenti non è idonea a integrare il requisito formale richiesto dalla legge.

    In mancanza di un valido accordo scritto, il compenso deve essere determinato secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di applicare importi diversi sulla base di intese informali. Quanto agli accessori del credito, la Cassazione ha precisato che il compenso dell’avvocato costituisce un credito di valuta, soggetto al principio nominalistico. Ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento, spettano esclusivamente gli interessi nella misura legale, salvo prova specifica di un maggior danno, che nel caso di specie non risultava adeguatamente allegata.

  • Professione Avvocato

    Avvocati: la graduatoria contributi Cassa Forense per i figli

    E' stata pubblicata nei giorni scorsi sul sito dell Cassa Forense la graduatoria di uno dei 19 bandi di assistenza  per l’anno 2025.

    Si tratta di una delle misure piu richieste ovvero il BANDO 14 2025 : Contributi per figli nati o adottati nel corso del 2024.

    Qui i documenti integrali delle :

     Si ricorda che nel 2025  16 bandi riproponevano misure già consolidate, mentre 3 nuovi interventi sono stati deliberati per rispondere a esigenze emergenti:

    1. Sostegno alle avvocate e praticanti vittime di violenza;
    2. Contributi per la preparazione all’esame di abilitazione per praticanti avvocati;
    3. Sussidi per spese di alloggio in residenze universitarie dei figli degli iscritti.

    Queste nuove iniziative si affiancano a un’offerta articolata di misure economiche, organizzate nei tre ambiti principali previsti dal Regolamento dell’Assistenza: professione, famiglia e salute. Di seguito la lista completa con i fondi disponibili e le date di scadenza delle domande. 

    Bandi per la professione forense: prestiti, contributi per aggiornamento e studi

    Prestiti under 35 per giovani professionisti – Domande: 15 aprile – 31 ottobre 2025

    Stanziamento: € 2.500.000

    Contributi per strumenti informatici per lo studio -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025

    Stanziamento: € 1.800.000

    Organizzazione studi – persone fisiche – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 150.000

     Organizzazione studi – persone giuridiche  Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 150.000

    Attrezzatura sala videoconferenze negli studi Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 300.000

     Avvocate e praticanti vittime di violenza – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 500.000

    Preparazione esame abilitazione per praticanti -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 1.000.000

     Contributi per professionisti con disabilità -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025

    Stanziamento: € 150.000

    Alta formazione professionale- Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026

    Stanziamento: € 1.500.000

    Borse per acquisizione del titolo di cassazionista – Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026

    Stanziamento: € 400.000

    Premio Marco Ubertini agli abilitati con voti alti  Domande: (da definire)

    Stanziamento: € 200.000

    Cassa forense: i bandi per la famiglia, nascite, alloggi universitari , centri estivi

    Contributi per figli nati, adottati o affidati nel 2024 -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025

    Stanziamento: € 3.000.000

    Borse di studio per orfani di iscritti  Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025

    Stanziamento: € 350.000

    Borse di studio per figli universitari di iscritti -Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025

    Stanziamento: € 700.000

    Contributi per alloggi universitari dei figli – Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025

    Stanziamento: € 2.000.000

    Contributi per famiglie numerose -Domande: 16 luglio – 15 ottobre 2025

    Stanziamento: € 2.000.000

    Contributi per famiglie monogenitoriali -Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025

    Stanziamento: € 800.000

    Centri estivi per figli minori di iscritti – Domande: 1 – 31 ottobre 2025

    Stanziamento: € 1.800.000

    Spese per ospitalità in case di riposo o istituti -Domande: 10 giugno 2025 – 20 gennaio 2026

    Stanziamento: € 200.000

    Bandi assistenza: requisiti e come fare domanda

    Per essere ammessi, è necessario essere in regola:

    • con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
    • con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).

    Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.

    Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).

    I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.

    Bandi assistenza cassa forense: le condizioni

    Per essere ammessi, è necessario essere in regola:

    • con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
    • con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).

    Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.

    Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).

    I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.

  • Professione Avvocato

    Cassa Forense: versamenti e denuncia entro il 30 settembre

    Scade oggi 30 settembre il termine per l'invio della denuncia reddituale e il versamento dei contributi a Cassa forense da parte degli avvocati iscritti  

    Si ricorda che le prime tre rate sono state determinate sulla base della contribuzione minima soggettiva ed integrativa fissata dal  nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, in vigore dal 1° gennaio 2025, mentre la quarta rata del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità.

    ll comunicato sottolinea che da quest'anno i pensionati che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo devono pagare il contributo minimo integrativo.  E' in vigore infatti la riforma che ha previsto il passaggio al sistema contributivo per il calcolo degli assegni  di pensione.

    Leggi  qui i dettagli Cassa forense pensioni con contributivo dal 2025

    Ricordiamo di seguito  gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.

    Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.

    I contributi previdenziali per gli avvocati 2025

    I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

    Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:

    • aliquota del 16% per reddito sino a euro 130.000,00;
    •  aliquota del 3% per reddito eccedente euro 130.000,00.

    I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

    a) contributo minimo soggettivo per il 2025: euro 2.750;

    b) contributo minimo integrativo per il 2025: euro 350.

    Si segnala che il nuovo regolamento prevede  un innalzamento delle aliquote :

    • nella misura del 17% per l’anno 2026 e
    •  nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.

    Contributo integrativo

    È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

    Contributo di maternità  è pari a euro 82,69

    Contributo Modulare Volontario

    Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

    Cassa forense 2025: scadenze e codici tributo

    Scadenze Contributi minimi obbligatori

    • 1° rata – 28 febbraio
    • 2° rata – 30 aprile 
    • 3° rata – 30 giugno
    • 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

    Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

     (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)

    •   30 settembre  
    •   31 dicembre 

    Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2025:

    •  30 settembre 

    Contributi volontari/facoltativi 

    • 31 dicembre 

    Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

    1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
    2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
    • E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
    • E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
    • E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
    • E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
    • E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
    • E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
    • La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

    Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

    a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

    b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

    La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

    Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.

    Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.

  • Professione Avvocato

    Cassa Forense: pensioni con contributivo dal 2025

    Cambiamenti sostanziali in arrivo per la previdenza degli avvocati con ridimensionamento degli assegni di pensione integrata al minimo, per affrontare le difficolta finanziarie prospettiche,  dovute all'innalzamento dell'aspettativa di vita .

     Con un  comunicato sul sito istituzionale il Presidente di Cassa Forense Militi  ha infornato  dell'approvazione dei ministeri vigilanti  giunta il 23 maggio 2024,  sulla delibera del CDA   per cui dal primo gennaio 2025 entrerà in vigore la riforma del sistema previdenziale con calcolo contributivo delle pensioni.  

    Aumenta l'aliquota contributiva ma scendono però i contributi minimi dovuti. Si prospetta una riduzione delle pensioni minime che daai 13.942 euro annui del 2024,arriverà gradualmente a 10.250 euro annui nel 2029,  con rivalutazione su base Istat,  a partire dal 2030.

    Ecco i dettagli  applicativi per vecchi e nuovi iscritti. 

    Riforma Cassa forense: le novità in sintesi

     Tra le principali modifiche al Regolamento  spiccano l’introduzione del sistema di calcolo contributivo “pro rata” per gli assegni pensionistici,  a partire dal 1° gennaio 2025 e il mantenimento del sistema di calcolo misto per gli iscritti attuali, mentre i nuovi iscritti godranno della pensione contributiva unica.

     Prevista anche una riduzione dei contributi minimi e la revisione delle aliquote contributive.

    QUI ILTESTO DEL REGOLAMENTO 2025

     Contributi Minimi

    Anno Contributo minimo soggettivo (€) Contributo minimo integrativo (€)
    2024 3.355 850
    2025 2.750 350

    Il contributo soggettivo passa al 16% per il  reddito 2025, al 17% nel 2026 ed al 18% a partire dal 2027.

    Il tetto reddituale del 2025 sarà pari a € 130.000, oltre il quale continua ad essere dovuto il contributo del 3%.

    Il versamento della prima rata  del soggettivo è stato posticipato al 30 settembre, unificandolo con il termine previsto per la presentazione del modello

    Conseguentemente si riduce anche il trattamento minimo sarà di:

    • 12.500 euro tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026,
    •  11.400 euro nel successivo biennio e
    •  10.250 euro a partire dal 2029

    con una successiva  rivalutazione prevista a partire dal 2030. 

     Sono previsti ancora gli incentivi per i giovani avvocati sotto i 35 anni, come il versamento ridotto della metà dei contributi minimi per i primi sei anni di iscrizione.

    Ulteriori novità includono :

    • la possibilità per i pensionati attivi di continuare a versare contributi con aliquota al 12%, accompagnata dalla reintroduzione dei supplementi triennali di pensione. 
    • Sono  introdotte agevolazioni per la regolarizzazione spontanea dei contributi, con una riduzione delle sanzioni al 60%, e
    • l'estensione della durata delle rateazioni dei debiti oltre i 10.000 euro, che potranno essere dilazionati fino a 6 anni.

    Riforma Cassa forense: i requisiti per la pensione

    I requisiti per ottenere la pensione nel nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, variano a seconda del regime di calcolo applicabile:

    • Professionisti già iscritti (sistema di calcolo misto)

    Rimangono invariati i requisiti per il diritto alla pensione per coloro a cui si applica il regime misto, che combina una parte del sistema retributivo (fino al 31 dicembre 2024) e una parte del sistema contributivo (dal 1° gennaio 2025 in poi).

    • Professionisti con regime contributivo (iscritti dal 1° gennaio 2025):

    Pensione di vecchiaia:

    A 70 anni: con almeno 5 anni di contributi versati.

    A 65 anni: con almeno 35 anni di contributi versati e un importo della pensione almeno pari al trattamento minimo vigente nell'anno di decorrenza.

  • Professione Avvocato

    Magistrati onorari con doppia iscrizione: tutele malattia e congedi

    Con la circolare 104 del 18 dicembre INPS  ha pubblicato le istruzioni aggiornate su Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia legge n. 81/2017, maternità-paternità  per i  magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, che  esercitano le funzioni in via non esclusiva , mantenendo l’iscrizione  sia alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense  che alla Gestione separata.  

    Viene sottolineato che le prestazioni possono essere richieste solo a uno dei due enti previdenziali.

     Si ricorda infatti che  il   decreto interministeriale 22 gennaio 2024, recante “Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112   al l comma 4 drticolo 2 stabilisce altresì che i suddetti magistrati  NON possono “ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata dell’INPS che dalla Cassa forense […]”.

     Anche il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa di assistenza e previdenza forense, sancisce che “le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti”.

    Indennità di malattia, degenza ospedaliera: modalità di richiesta

     I magistrati onorari in argomento possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il certificato di malattia o di ricovero.

    Devono  presentare apposita domanda telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

    –    online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio “Domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata”, accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS;

    –    Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;

    –    Istituti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    ATTENZIONE:  Per gli eventi di malattia per gravi patologie (cfr. l’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017), la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017,.

    In fase di richiesta, l’interessato deve allegare apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata e dichiarando di non avere richiesto e di non volere richiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

    Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale

    Anche per le  tutele previdenziali di 

    • maternità o di paternità, nonché di 
    • congedo parentale, 

    in qualità di iscritti alla Gestione separata, gli interessati  devono presentare una domanda telematica  con le modalità sopra riportate, allegando alla stessa apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata, dichiarando altresì di non avere chiesto e di non volere chiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

  • Professione Avvocato

    Magistrati onorari: novità previdenziali

    L’articolo 2  del DL 131 2024 convertito in legge introduce una norma di interpretazione autentica che riguarda le forme previdenziali obbligatorie per i magistrati onorari confermati e appartenenti al contingente ad esaurimento definito dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 116/2017. 

    La norma  che  intende rispondere alla procedura di infrazione 2016 40 81 chiarisce che questi magistrati, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, devono essere iscritti non solo al regime pensionistico generale dell’INPS per i lavoratori dipendenti privati, ma anche alle assicurazioni relative a disoccupazione involontaria, malattia e maternità.

     Questa precisazione normativa ha valore retroattivo e  risponde a una lacuna emersa nella precedente interpretazione dell’INPS, che limitava la tutela a una sola iscrizione al fondo pensionistico generale. 

    Questo intervento si configura come una misura transitoria in attesa della definizione di una nuova disciplina organica, approvata a giugno dal Governo e  in attesa di essere  discussa in Parlamento , volta a regolamentare in maniera definitiva lo status e le tutele dei magistrati onorari. 

    La norma, inoltre, è formulata in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, basandosi sulle aliquote contributive già previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

    Tutele magistratura onoraria:l’infrazione e la nuova norma

    La questione  come detto è stata oggetto di attenzione  da parte della Commissione Europea, la quale, nel contesto della procedura di infrazione 2016/4081, ha appunto  contestato l’assenza di tutele in ambiti fondamentali come la maternità, in contrasto con il diritto del lavoro dell’Unione Europea. 

    La procedura  sottolinea il mancato riconoscimento dello status di lavoratori ai magistrati onorari, considerati dalla legislazione nazionale come prestatori di servizi volontari.

     Tale impostazione ha comportato una carenza di diritti fondamentali come ferie retribuite, giusta retribuzione, protezione contro l’abuso di contratti a termine, oltre alla mancanza di copertura previdenziale per maternità e malattia. 

    Nel 2023, la Commissione ha emesso un parere motivato ribadendo le violazioni del diritto dell’UE. La norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 2 mira  dunque a colmare queste lacune, fornendo una base giuridica esplicita per l’iscrizione dei magistrati onorari alle assicurazioni obbligatorie dell’INPS, estendendo così le tutele previdenziali previste per i lavoratori dipendenti. 

  • Professione Avvocato

    Avvocati: notifica telematica degli atti con la conversione del DL 19/2024

    L'articolo 25-bis, intitolato "Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati", è stato inserito durante l'iter di conversione in legge del decreto PNRR decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, (legge 56 2024) . Nello specifico, la legge modifica l'articolo 3 della legge n. 53 del 1994, che regola le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate tramite il servizio postale o per mezzo di posta elettronica certificata, integrando il nuovo comma 2-bis.

    La nuova disposizione legislativa  facilita per i professionisti   la notificazione di atti  grazie alll'utilizzo di mezzi telematici.

    Procedimento notifiche degli Avvocati e ruolo dell’ufficiale postale

    Il nuovo articolo permette agli avvocati di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali utilizzando un invio postale telematico. 

    Durante la notificazione, il notificante è tenuto a compilare una relazione che dettagli le modalità dell'invio, includendo le generalità e il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, il domicilio del notificante stesso, e il numero del registro cronologico secondo l'articolo 8, oltre ai dati previsti dal comma 2. 

    È necessario  inoltre che l'atto sia firmato dal notificante in conformità con le normative vigenti sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici.

    L'ufficiale postale, nel suo ruolo di intermediario, è incaricato di apporre la firma digitale o il sigillo elettronico qualificato al documento telematico. Successivamente, provvede alla stampa della copia dell'atto da notificare e dell'avviso di ricevimento, quest'ultimo contenente i dettagli specificati nel comma 2 Inoltre, è responsabile del confezionamento del piego raccomandato, assicurandosi di riportare su ogni pagina il numero identificativo e di attestare la conformità della copia fornita.

    Come detto queste modifiche legislative sono state introdotte per semplificare il processo di notificazione e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).