• Professione Avvocato

    Cassa Forense: contributi minimi entro il 28 febbraio

    Cassa forense ha comunicato che  dal 4 febbraio 2025 è  possibile generare e stampare i moduli di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi 2025 collegandosi al sito internet della Cassa Forense www.cassaforense.it , tramite la sezione "Accessi riservati/posizione personale"   e utilizzando i codici personali Pin e Meccanografico.

    Le prime tre rate sono state determinate sulla base della contribuzione minima soggettiva ed integrativa fissata dal Regolamento Unico della Previdenza Forense, in vigore dal 1° gennaio 2025, mentre la quarta rata del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità.

    ll comunicato sottolinea che da quest'anno i pensionati che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo devono pagare il contributo minimo integrativo. 

    E' in vigore infatti la riforma che ha previsto il passaggio al sistema contributivo per il calcolo degli assegni  di pensione.

    Leggi  qui i dettagli Cassa forense pensioni con contributivo dal 2025

    Le scadenze previste per le prime tre rate dei minimi contributivi  sono le seguenti:

    • 28 febbraio;
    • 30 aprile;
    • 30 giugno.

    Ricordiamo di seguito  gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.

    Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.

    I contributi previdenziali per gli avvocati 2025

    I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

    Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:

    • aliquota del 16% per reddito sino a euro 130.000,00;
    •  aliquota del 3% per reddito eccedente euro 130.000,00.

    I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

    a) contributo minimo soggettivo per il 2025: euro 2.750;

    b) contributo minimo integrativo per il 2025: euro 350.

    Si segnala che il nuovo regolamento prevede  un innalzamento delle aliquote :

    • nella misura del 17% per l’anno 2026 e
    •  nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.

    Contributo integrativo

    È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

    Contributo di maternità  è pari a euro 82,69

    Contributo Modulare Volontario

    Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

    Cassa forense 2025: scadenze e codici tributo

    Scadenze Contributi minimi obbligatori

    • 1° rata – 28 febbraio
    • 2° rata – 30 aprile 
    • 3° rata – 30 giugno
    • 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

    Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

     (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)

    •   30 settembre  
    •   31 dicembre 

    Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2025:

    •  30 settembre 

    Contributi volontari/facoltativi 

    • 31 dicembre 

    Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

    1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
    2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
    • E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
    • E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
    • E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
    • E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
    • E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
    • E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
    • La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

    Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

    a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

    b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

    La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

    Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.

    Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.

  • Professione Avvocato

    Cassa Forense: pensioni con contributivo dal 2025

    Cambiamenti sostanziali in arrivo per la previdenza degli avvocati con ridimensionamento degli assegni di pensione integrata al minimo, per affrontare le difficolta finanziarie prospettiche,  dovute all'innalzamento dell'aspettativa di vita .

     Con un  comunicato sul sito istituzionale il Presidente di Cassa Forense Militi  ha infornato  dell'approvazione dei ministeri vigilanti  giunta il 23 maggio 2024,  sulla delibera del CDA   per cui dal primo gennaio 2025 entrerà in vigore la riforma del sistema previdenziale con calcolo contributivo delle pensioni.  

    Aumenta l'aliquota contributiva ma scendono però i contributi minimi dovuti. Si prospetta una riduzione delle pensioni minime che daai 13.942 euro annui del 2024,arriverà gradualmente a 10.250 euro annui nel 2029,  con rivalutazione su base Istat,  a partire dal 2030.

    Ecco i dettagli  applicativi per vecchi e nuovi iscritti. 

    Riforma Cassa forense: le novità in sintesi

     Tra le principali modifiche al Regolamento  spiccano l’introduzione del sistema di calcolo contributivo “pro rata” per gli assegni pensionistici,  a partire dal 1° gennaio 2025 e il mantenimento del sistema di calcolo misto per gli iscritti attuali, mentre i nuovi iscritti godranno della pensione contributiva unica.

     Prevista anche una riduzione dei contributi minimi e la revisione delle aliquote contributive.

    QUI ILTESTO DEL REGOLAMENTO 2025

     Contributi Minimi

    Anno Contributo minimo soggettivo (€) Contributo minimo integrativo (€)
    2024 3.355 850
    2025 2.750 350

    Il contributo soggettivo passa al 16% per il  reddito 2025, al 17% nel 2026 ed al 18% a partire dal 2027.

    Il tetto reddituale del 2025 sarà pari a € 130.000, oltre il quale continua ad essere dovuto il contributo del 3%.

    Il versamento della prima rata  del soggettivo è stato posticipato al 30 settembre, unificandolo con il termine previsto per la presentazione del modello

    Conseguentemente si riduce anche il trattamento minimo sarà di:

    • 12.500 euro tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026,
    •  11.400 euro nel successivo biennio e
    •  10.250 euro a partire dal 2029

    con una successiva  rivalutazione prevista a partire dal 2030. 

     Sono previsti ancora gli incentivi per i giovani avvocati sotto i 35 anni, come il versamento ridotto della metà dei contributi minimi per i primi sei anni di iscrizione.

    Ulteriori novità includono :

    • la possibilità per i pensionati attivi di continuare a versare contributi con aliquota al 12%, accompagnata dalla reintroduzione dei supplementi triennali di pensione. 
    • Sono  introdotte agevolazioni per la regolarizzazione spontanea dei contributi, con una riduzione delle sanzioni al 60%, e
    • l'estensione della durata delle rateazioni dei debiti oltre i 10.000 euro, che potranno essere dilazionati fino a 6 anni.

    Riforma Cassa forense: i requisiti per la pensione

    I requisiti per ottenere la pensione nel nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, variano a seconda del regime di calcolo applicabile:

    • Professionisti già iscritti (sistema di calcolo misto)

    Rimangono invariati i requisiti per il diritto alla pensione per coloro a cui si applica il regime misto, che combina una parte del sistema retributivo (fino al 31 dicembre 2024) e una parte del sistema contributivo (dal 1° gennaio 2025 in poi).

    • Professionisti con regime contributivo (iscritti dal 1° gennaio 2025):

    Pensione di vecchiaia:

    A 70 anni: con almeno 5 anni di contributi versati.

    A 65 anni: con almeno 35 anni di contributi versati e un importo della pensione almeno pari al trattamento minimo vigente nell'anno di decorrenza.

  • Professione Avvocato

    Avvocati: al via le domande per le liste INPS

    Pubblicato ieri sul sito  istituzionale INPS l'avviso riguardante la procedura per la formazione di liste di avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per il  contenzioso, valide  per il periodo  2025-2027

    Come di consueto  INPS  richiede la disponibilità di professionisti avvocati a svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario di alcuni Tribunali

    La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura raggiungibile all'indirizzo:

    https://serviziweb2.inps.it/AS0207/AvvDomInter/

    La compilazione e l'invio on line della domanda e del relativo allegato è consentita esclusivamente :

    • dalle ore 14.00 del giorno 28 novembre 2024 
    • fino alle ore 14.00 del giorno 9 dicembre 2024.

    Con la formazione delle nuove liste  non saranno più valide le liste formate con la precedente procedura del 2021 . I professionisti già iscritti devono quindi eventualmente ripresentare la domanda come da nuovo avviso.

    Vediamo in sintesi i requisiti  le attivita i compensi e le modalità di domanda, ricordando che la procedura di formazione degli elenchi è regionale  per cui si rimanda anche ai singoli avvisi  locali pubblicati all'indirizzo https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione.

    Qui il testo integrale dell'avviso nazionale .

    Avvocato domiciliatario /sostituto Oggetto dell’attivita e compensi

    L'avviso precisa che  all'avvocato   inserito nella Lista Circondariale possono essere  affidate:

    1. Attività professionale di domiciliazione legale che comprende anche quella di  sostituzione degli avvocati dell’INPS nelle udienze di causa. Il compenso è determinato  nella misura del 20% dell’importo previsto  dai parametri forensi approvati con D.M. 55/2014 , rapportato alle prestazioniconcretamente svolte (art. 8, comma 2, del DM 55/2014). comprensivo  di ogni spesa  sostenuta a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico.  La quantità massima di affari conferibili annualmente a ciascun domiciliatario è stabilita in 200.
    2. Attività di sola sostituzione in udienza degli avvocati INPS,  il cui corrispettivo  onnicomprensivo per tutte le spese è concordato, al conferimento dell’incarico, in base ai seguenti  criteri
      • – per ogni singola udienza un compenso non inferiore al 5% dell’importo previsto per la fase di studio ,  con un minimo per la partecipazione all’udienza di euro 25,00 per le controversie  dinanzi al Giudice di Pace, di euro 50,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di primo grado ed  euro 100,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di secondo grado o dinanzi alle magistrature superiori; per le cause seriali di fronte allo stesso giudice, per lo stesso assistito, nelle quali sono trattate le medesime questioni giuridiche, il compenso è nella misura di euro 25,00, per ogni periodo di quindici minuti, o frazione di quindici minuti, fermo restando che il compenso corrisposto per la partecipazione ad una udienza non può comunque essere inferiore ad euro 100,00 nel suo complesso;
      • – in caso di trattazione nella medesima udienza di cause seriali  per lo stesso assistito, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, il compenso è fissato nella misura di euro 25,00 per ogni periodo di venti minuti, o frazione di venti minuti, fermo restando che il compenso totale per la partecipazione alla giornata d’udienza non può essere inferiore ad euro 100,00 né superiore ad euro 250,00 nel suo complesso.  Ogni avvocato può effettuare attività di sola sostituzione in udienza per un  massimo annuale di 80 giornate/udienza.

    Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: i requisiti e i criteri per le graduatorie

    I requisiti sono i seguenti 

    • a) iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
    • b) inesistenza di giudizi in corso contro l’Istituto ed organismi da esso partecipati, sia in proprio sia in qualità di difensore di terzi;
    • c) assenza di situzioni di reale conflitto di interessi personale con l’Istituto, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si faccia parte;
    • d) non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
    • e) non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

    Qui i criteri generali di formazione delle liste per tutti i bandi.

    Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: mmodalità per la domanda

    La domanda di inserimento nella Lista dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di identità elettronica 3.0), accedendo al servizio online (secondo il percorso Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi –procedure per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza – invia la domanda) dalle ore 14,00 del 28/11/2024

    fino alle ore 14,00 del 09/12/2024 (il servizio è attivo per l’intero  arco delle 24 ore) 

    Saranno escluse le domande presentate secondo altre modalità quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell’Istituto.

     La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’istante è iscritto al momento della domanda. 

     Nel form della domanda l’interessato dovrà indicare la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)  comunicata al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto.

     Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà fornire i seguenti elementi:

    • – dati anagrafici;
    • – dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di attuale appartenenza;
    • – residenza;
    • – recapiti;
    • – votazioni riportate in sede di laurea (correttamente rapportate alla frazione, in centodecimi) e quelle relative alle materie del Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto del Lavoroe Diritto Processuale Civile;
    • – curriculum professionale.

  • Professione Avvocato

    Avvocati: notifica telematica degli atti con la conversione del DL 19/2024

    L'articolo 25-bis, intitolato "Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati", è stato inserito durante l'iter di conversione in legge del decreto PNRR decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, (legge 56 2024) . Nello specifico, la legge modifica l'articolo 3 della legge n. 53 del 1994, che regola le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate tramite il servizio postale o per mezzo di posta elettronica certificata, integrando il nuovo comma 2-bis.

    La nuova disposizione legislativa  facilita per i professionisti   la notificazione di atti  grazie alll'utilizzo di mezzi telematici.

    Procedimento notifiche degli Avvocati e ruolo dell’ufficiale postale

    Il nuovo articolo permette agli avvocati di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali utilizzando un invio postale telematico. 

    Durante la notificazione, il notificante è tenuto a compilare una relazione che dettagli le modalità dell'invio, includendo le generalità e il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, il domicilio del notificante stesso, e il numero del registro cronologico secondo l'articolo 8, oltre ai dati previsti dal comma 2. 

    È necessario  inoltre che l'atto sia firmato dal notificante in conformità con le normative vigenti sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici.

    L'ufficiale postale, nel suo ruolo di intermediario, è incaricato di apporre la firma digitale o il sigillo elettronico qualificato al documento telematico. Successivamente, provvede alla stampa della copia dell'atto da notificare e dell'avviso di ricevimento, quest'ultimo contenente i dettagli specificati nel comma 2 Inoltre, è responsabile del confezionamento del piego raccomandato, assicurandosi di riportare su ogni pagina il numero identificativo e di attestare la conformità della copia fornita.

    Come detto queste modifiche legislative sono state introdotte per semplificare il processo di notificazione e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

  • Professione Avvocato

    Atti processo civile: regole di redazione in vigore dal 1 settembre

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2023  il decreto del ministero della Giustizia 110 2023    sul "Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e  degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione  dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri  del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per  l'attuazione del codice di procedura civile".

    Le disposizioni si applicano  ai procedimenti introdotti dopo  il 1° settembre 2023.

    Vediamo di seguito le   principali indicazioni.

    Redazione atti processuali  regole e limiti dimensionali 

    La  redazione degli atti processuali delle parti private e del   pubblico ministero deve essere improntata alla massima  chiarezza e  sinteticita' per cui si prevede una specifica articolazione con :

     a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio  giudiziario e  tipologia di atto;

     b) parti,

     c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano  l'oggetto del giudizio;

     d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato

     e) esposizione distinta e specifica  dei fatti e dei motivi in diritto, 

    n) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti  offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo

     g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali

    questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, c

     h) conclusioni, 

     i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei  documenti prodotti, 

     l) valore della controversia;

     m) richiesta di distrazione delle spese;

     n) eventuale  indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a  spese dello Stato.

     Sono indicati dal decreto  inoltre

    • i limiti dimensionali degli atti processuali  per le cause di valore inferiore a 500mila euro  e le relative deroghe,
    •   le tecniche redazionali (dimensioni di 12 punti; b) con interlinea di 1,5; c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri
    • Le note sono ammesse solo per riferimenti di giursprudenza o dottrina.

    Anche  i provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono  redatti  in forma chiara e piu concisa possibile, compatibilmente con la complessità della materia e con l'indicazione di capi separati e numerati.

     Gli atti giudiziari devono rispettare inoltre le istruzioni per la redazione dettagliate  dall'art. 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44,  e devono essere corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche.

    I criteri saranno inseriti nelle linee programmatiche proposte dal Ministero alla  scuola  superiore di magistratura .

    E' prevista anche l'Istituzione di un osservatorio permanente sulla funzionalita' dei  criteri redazionali e dei limiti dimensionali.

  • Professione Avvocato

    Equo compenso professionisti: il testo della Legge pubblicato in Gazzetta

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 05.05.2023 n. 104 la Legge del 21 aprile 2023 n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

    Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, non ché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

    • per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
    • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
    • per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

    Come si legge nel Dossier predisposto dalla Camera dei deputati, il testo, composto da 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, in breve sintesi:

    • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
    • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
    • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
    • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
    • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
    • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
    • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
    • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
    • prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
    • abroga la disciplina vigente (art. 12);
    • prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).

    Allegati:
  • Professione Avvocato

    Bonus 1000 euro per i figli: aperto il bando Cassa Forense

    Cassa forense ha comunicato  che è stato pubblicato il bando  n. 10/2022  per il bonus 1000 euro per i figli degli iscritti.

    Il bando descrive i criteri e le modalità di domanda  per l’assegnazione  dei  contributi per  i figli nati/adottati/affidati:

    1. dal 1° novembre 2019
    2.  al 31 dicembre 2021.

    Il contributo, erogato in unica soluzione, è di € 1.000,00 per ciascun figlio .

    Il contributo è erogato a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi

    Il termine di scadenza per l’invio della domanda di partecipazione è fissato al 15 dicembre 2022.

    Bonus 1000  euro figli 

    Sono destinatari del bando coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano

    • iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, 
    • non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati dall’Albo, e
    • in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5); 
    •  con reddito  netto professionale dichiarato nel Mod. 5/2022  inferiore a € 50.000,00;
    •  per coloro che non erano tenuti all’invio del Mod. 5/2022, aver prodotto un reddito netto professionale da attività forense inferiore ad € 50.000,00;

    Modalità e termini della domanda

    La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata entro le ore 24,00 del 15 dicembre 2022 esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line attivata sul sito internet  della Cassa www.cassaforense.it, raggiungibile a questo LINK

    Unitamente alla domanda il richiedente deve allegare  la scansione di:

    a) certificazione o autocertificazione attestante la nascita/adozione/affidamento  preadottivo del figlio 

    b) attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda o alla  data di riscontro alla richiesta di integrazione trasmessa dalla Cassa.