• Professione Avvocato

    Avvocati: ecco il ddl di riforma dell’ordinamento forense

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, ha approvato il 4 settembre 2025  tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma delle professioni  tra cui la riforma dell’ordinamento forense per aggiornare e rafforzare la disciplina della professione di avvocato, in linea con i principi costituzionali e con l’evoluzione del contesto sociale e giuridico. 

     Tra le principali novita,  la legge delega prevede interventi sugli ambiti di  competenza esclusiva   dell’avvocato e sulle modalità di associazione introducendo la possibilità di  reti di avvocati. 

    La procedura legislativa

    La delega affida al Governo l'incarico di emanare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi, predisposti su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF), che saranno  trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti. 

    E' prevista inoltre una fase correttiva: entro dodici mesi dall’adozione degli ultimi decreti delegati, il Governo potrà emanare disposizioni integrative e correttive.

    QUI IL TESTO DELLA BOZZA DI DDL

    Riforma forense: i principi direttivi

    All’articolo 2  lo schema della legge definisce un ampio ventaglio di principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi 

    Essi riguardano, in primo luogo, la riaffermazione dell’indipendenza e della dignità della professione, la delimitazione delle attività riservate all’avvocato e la previsione di nullità per atti compiuti senza assistenza legale in ambiti in cui essa è obbligatoria.

     Si introducono  inoltre:

    1. il ripristino del giuramento professionale,
    2.  il rafforzamento del segreto professionale,
    3.  l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile e
    4.  la disciplina delle informazioni sull’attività legale.

    Ampio spazio è riservato alla regolamentazione delle forme collettive di esercizio della professione (associazioni, reti e società tra avvocati), garantendo l’autonomia intellettuale e prevedendo criteri specifici sulla composizione societaria e sulle incompatibilità. 

    Viene poi ribadita la necessità di assicurare l’equo compenso e la proporzionalità dei corrispettivi, con la possibilità di parametrare il compenso anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

    Sul piano ordinamentale, il ddl prevede l’istituzione di un albo unico e di elenchi e registri specialistici, la riorganizzazione delle incompatibilità con la professione, la disciplina dell'avvocatura e il riconoscimento del CNF e degli ordini circondariali quali enti pubblici non economici, con poteri regolamentari e di rappresentanza istituzionale.

    Aggiornamento e consigli disciplinari

    Riguardo la formazione e all’aggiornamento professionale obbligatorio si prevedono:

    • la sospensione immediata in caso di inadempimento, 
    • l’istituzione delle scuole forensi per i praticanti e 
    • la riforma dell’esame di Stato, articolato in prove scritte e orali con criteri di valutazione uniformi a livello nazionale.

    Infine, il testo riorganizza la materia disciplinare, attribuendo i procedimenti ai consigli distrettuali di disciplina, e rafforza la rappresentanza politica dell’avvocatura attraverso il Congresso nazionale forense e l’Organismo congressuale. 

    La novità delle reti tra avvocati

    In particolare in tema di reti tra avvocati una forma ibrida tra la struttura individuale e quella societaria, che permette  agli avvocati di unirsi a colleghi o altri professionisti per offrire servizi integrati, viene specificato che:

    • il contratto di rete può coinvolgere più avvocati oppure, nel caso di reti multidisciplinari, anche altri professionisti, ma devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo; solo in questo caso il contratto di rete può avere ad oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense;
    • i redditi derivanti dalla partecipazione a reti tra avvocati restano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con accesso ai regimi fiscali agevolati (incluso il regime forfettario ex legge n. 190/2014)
    • Il ddl evidenzia che le reti devono essere strutturate in modo da salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico, sancendo anche la nullità di ogni patto contrario.

    Da ricordare che il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 14 del 19 aprile 2024, ha segnalato possibili criticità nel caso in cui una società tra avvocati (STA) partecipi a un'associazione tra avvocati, perché l’incarico verrebbe conferito alla società anziché al professionista in forma personale, in contrasto con l’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012 . Il CNF ritiene questa possibilità incompatibile con il principio che l’incarico debba essere conferito personalmente all’avvocato incaricato, pena la nullità del patto

  • Professione Avvocato

    Cassa Forense: versamenti e denuncia entro il 30 settembre

    Si avvicina il termine per l'invio della denuncia reddituale e il versamento dei contributi a Cassa forense da parte degli avvocati iscritti  

    Si ricorda che le prime tre rate sono state determinate sulla base della contribuzione minima soggettiva ed integrativa fissata dal  nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, in vigore dal 1° gennaio 2025, mentre la quarta rata del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità.

    ll comunicato sottolinea che da quest'anno i pensionati che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo devono pagare il contributo minimo integrativo.  E' in vigore infatti la riforma che ha previsto il passaggio al sistema contributivo per il calcolo degli assegni  di pensione.

    Leggi  qui i dettagli Cassa forense pensioni con contributivo dal 2025

    Ricordiamo di seguito  gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.

    Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.

    I contributi previdenziali per gli avvocati 2025

    I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

    Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:

    • aliquota del 16% per reddito sino a euro 130.000,00;
    •  aliquota del 3% per reddito eccedente euro 130.000,00.

    I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

    a) contributo minimo soggettivo per il 2025: euro 2.750;

    b) contributo minimo integrativo per il 2025: euro 350.

    Si segnala che il nuovo regolamento prevede  un innalzamento delle aliquote :

    • nella misura del 17% per l’anno 2026 e
    •  nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.

    Contributo integrativo

    È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

    Contributo di maternità  è pari a euro 82,69

    Contributo Modulare Volontario

    Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

    Cassa forense 2025: scadenze e codici tributo

    Scadenze Contributi minimi obbligatori

    • 1° rata – 28 febbraio
    • 2° rata – 30 aprile 
    • 3° rata – 30 giugno
    • 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

    Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

     (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)

    •   30 settembre  
    •   31 dicembre 

    Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2025:

    •  30 settembre 

    Contributi volontari/facoltativi 

    • 31 dicembre 

    Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

    1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
    2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
    • E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
    • E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
    • E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
    • E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
    • E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
    • E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
    • La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

    Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

    a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

    b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

    La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

    Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.

    Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.

  • Professione Avvocato

    Magistrati onorari con doppia iscrizione: tutele malattia e congedi

    Con la circolare 104 del 18 dicembre INPS  ha pubblicato le istruzioni aggiornate su Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia legge n. 81/2017, maternità-paternità  per i  magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, che  esercitano le funzioni in via non esclusiva , mantenendo l’iscrizione  sia alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense  che alla Gestione separata.  

    Viene sottolineato che le prestazioni possono essere richieste solo a uno dei due enti previdenziali.

     Si ricorda infatti che  il   decreto interministeriale 22 gennaio 2024, recante “Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112   al l comma 4 drticolo 2 stabilisce altresì che i suddetti magistrati  NON possono “ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata dell’INPS che dalla Cassa forense […]”.

     Anche il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa di assistenza e previdenza forense, sancisce che “le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti”.

    Indennità di malattia, degenza ospedaliera: modalità di richiesta

     I magistrati onorari in argomento possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il certificato di malattia o di ricovero.

    Devono  presentare apposita domanda telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

    –    online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio “Domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata”, accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS;

    –    Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;

    –    Istituti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    ATTENZIONE:  Per gli eventi di malattia per gravi patologie (cfr. l’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017), la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017,.

    In fase di richiesta, l’interessato deve allegare apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata e dichiarando di non avere richiesto e di non volere richiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

    Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale

    Anche per le  tutele previdenziali di 

    • maternità o di paternità, nonché di 
    • congedo parentale, 

    in qualità di iscritti alla Gestione separata, gli interessati  devono presentare una domanda telematica  con le modalità sopra riportate, allegando alla stessa apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata, dichiarando altresì di non avere chiesto e di non volere chiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

  • Professione Avvocato

    Avvocati: al via le domande per le liste INPS

    Pubblicato ieri sul sito  istituzionale INPS l'avviso riguardante la procedura per la formazione di liste di avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per il  contenzioso, valide  per il periodo  2025-2027

    Come di consueto  INPS  richiede la disponibilità di professionisti avvocati a svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario di alcuni Tribunali

    La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura raggiungibile all'indirizzo:

    https://serviziweb2.inps.it/AS0207/AvvDomInter/

    La compilazione e l'invio on line della domanda e del relativo allegato è consentita esclusivamente :

    • dalle ore 14.00 del giorno 28 novembre 2024 
    • fino alle ore 14.00 del giorno 9 dicembre 2024.

    Con la formazione delle nuove liste  non saranno più valide le liste formate con la precedente procedura del 2021 . I professionisti già iscritti devono quindi eventualmente ripresentare la domanda come da nuovo avviso.

    Vediamo in sintesi i requisiti  le attivita i compensi e le modalità di domanda, ricordando che la procedura di formazione degli elenchi è regionale  per cui si rimanda anche ai singoli avvisi  locali pubblicati all'indirizzo https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione.

    Qui il testo integrale dell'avviso nazionale .

    Avvocato domiciliatario /sostituto Oggetto dell’attivita e compensi

    L'avviso precisa che  all'avvocato   inserito nella Lista Circondariale possono essere  affidate:

    1. Attività professionale di domiciliazione legale che comprende anche quella di  sostituzione degli avvocati dell’INPS nelle udienze di causa. Il compenso è determinato  nella misura del 20% dell’importo previsto  dai parametri forensi approvati con D.M. 55/2014 , rapportato alle prestazioniconcretamente svolte (art. 8, comma 2, del DM 55/2014). comprensivo  di ogni spesa  sostenuta a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico.  La quantità massima di affari conferibili annualmente a ciascun domiciliatario è stabilita in 200.
    2. Attività di sola sostituzione in udienza degli avvocati INPS,  il cui corrispettivo  onnicomprensivo per tutte le spese è concordato, al conferimento dell’incarico, in base ai seguenti  criteri
      • – per ogni singola udienza un compenso non inferiore al 5% dell’importo previsto per la fase di studio ,  con un minimo per la partecipazione all’udienza di euro 25,00 per le controversie  dinanzi al Giudice di Pace, di euro 50,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di primo grado ed  euro 100,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di secondo grado o dinanzi alle magistrature superiori; per le cause seriali di fronte allo stesso giudice, per lo stesso assistito, nelle quali sono trattate le medesime questioni giuridiche, il compenso è nella misura di euro 25,00, per ogni periodo di quindici minuti, o frazione di quindici minuti, fermo restando che il compenso corrisposto per la partecipazione ad una udienza non può comunque essere inferiore ad euro 100,00 nel suo complesso;
      • – in caso di trattazione nella medesima udienza di cause seriali  per lo stesso assistito, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, il compenso è fissato nella misura di euro 25,00 per ogni periodo di venti minuti, o frazione di venti minuti, fermo restando che il compenso totale per la partecipazione alla giornata d’udienza non può essere inferiore ad euro 100,00 né superiore ad euro 250,00 nel suo complesso.  Ogni avvocato può effettuare attività di sola sostituzione in udienza per un  massimo annuale di 80 giornate/udienza.

    Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: i requisiti e i criteri per le graduatorie

    I requisiti sono i seguenti 

    • a) iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
    • b) inesistenza di giudizi in corso contro l’Istituto ed organismi da esso partecipati, sia in proprio sia in qualità di difensore di terzi;
    • c) assenza di situzioni di reale conflitto di interessi personale con l’Istituto, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si faccia parte;
    • d) non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
    • e) non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

    Qui i criteri generali di formazione delle liste per tutti i bandi.

    Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: mmodalità per la domanda

    La domanda di inserimento nella Lista dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di identità elettronica 3.0), accedendo al servizio online (secondo il percorso Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi –procedure per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza – invia la domanda) dalle ore 14,00 del 28/11/2024

    fino alle ore 14,00 del 09/12/2024 (il servizio è attivo per l’intero  arco delle 24 ore) 

    Saranno escluse le domande presentate secondo altre modalità quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell’Istituto.

     La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’istante è iscritto al momento della domanda. 

     Nel form della domanda l’interessato dovrà indicare la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)  comunicata al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto.

     Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà fornire i seguenti elementi:

    • – dati anagrafici;
    • – dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di attuale appartenenza;
    • – residenza;
    • – recapiti;
    • – votazioni riportate in sede di laurea (correttamente rapportate alla frazione, in centodecimi) e quelle relative alle materie del Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto del Lavoroe Diritto Processuale Civile;
    • – curriculum professionale.

  • Professione Avvocato

    Pratica forense INPS: al via le domande

    Dal 1° ottobre 2024, l'INPS ha reso disponibile il nuovo servizio online per presentare la domanda di ammissione alla pratica forense presso  le sedi dell’Avvocatura territoriale e centrale dell’Istituto. 

    Di seguito i requisiti e i link per la presentazione della domanda e gli avvisi regionali 

    Pratica forense INPS 2025: requisiti, domanda avvisi regionali

    La domanda di pratica forense presso INPS  deve essere inoltrata esclusivamente in formato digitale attraverso le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, accedendo al percorso specifico entro il 31 luglio 2025. 

    CLICCA QUI PER PRESENTARE LA DOMANDA

    Tra i requisiti fondamentali per l’ammissione, è necessario :

    • essere cittadini italiani o dell'UE, oppure, per i cittadini extra UE, rispettare quanto previsto dall’art. 17 della L. 247/2012. 
    • Inoltre, è obbligatoria l'iscrizione al Registro dei praticanti avvocati,
    •  in caso di iscrizione pregressa, l'anzianità non deve superare i sei mesi.

    Le domande accettate formeranno gli  elenchi di candidati per ogni sede legale dell'INPS, da cui gli uffici potranno attingere quando si libereranno posti utili per la pratica. 

    Qui gli avvisi regionali con i posti attualmente disponibili

    Alla domanda va allegato il curriculum vitae in formato europeo e una dichiarazione sostitutiva con i dettagli degli esami sostenuti. 

    Le graduatorie finali saranno pubblicate nella stessa sezione del portale dove è stato emesso il bando, permettendo ai candidati di verificare l'eventuale ammissione.

  • Professione Avvocato

    Banca Dati Pubblica di merito: libero accesso alle sentenze civili

    Con una nota del 14 dicembre il Ministero della Giustizia informa del fatto che, a partire dal 14 dicembre 2023, entra in esercizio la Banca Dati Pubblica.

    Sul portale del Ministero, nella Banca Dati sono resi disponibili, in consultazione telematica pubblica, i provvedimenti civili, quali:

    • sentenze, 
    • ordinanze,
    • e decreti

    ad esclusione di quelli in materia di rapporti di famiglia, minori e stato della persona, pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016 ad oggi, da Tribunali e Corti di appello nazionali.

    Inoltre, vi sono anche gli abstract di alcune sentenze e, come implementazione futura, è in valutazione l’aggiunta dei provvedimenti decisori civili adottati dai giudici di pace. 

    Banca Dati Pubblica.: accesso a sentenze e ordinanze civili

    Per accedere alla Banca Dati Pubblica di merito occorre:

    • cliccare sull’apposita “card” presente nella pagina Servizi del Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero, in basso a destra

    • accedendo con autenticazione con i sistemi SPID, CIE e CNS. 

    Il comunicato sottolinea che, una volta entrati è possibile effettuare ricerche attraverso le parole presenti nel testo oppure per parole chiave, riferimenti normativi, ufficio giudiziario, materia e data.

    Non è invece possibile effettuare alcuna funzione di classificazione, valutazione, confronto, profilazione o similare, sui dati dei provvedimenti resi disponibili.

    Per assicurare livelli assoluti di riservatezza tutti i dati personali sono pubblicati in forma pseudonimizzata. In tal modo è garantita la possibilità di lettura della consistenza dei provvedimenti pur oscurando i dati sensibili, in piena conformità con le norme sulla tutela dei dati personali.

  • Professione Avvocato

    Atti processo civile: regole di redazione in vigore dal 1 settembre

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2023  il decreto del ministero della Giustizia 110 2023    sul "Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e  degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione  dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri  del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per  l'attuazione del codice di procedura civile".

    Le disposizioni si applicano  ai procedimenti introdotti dopo  il 1° settembre 2023.

    Vediamo di seguito le   principali indicazioni.

    Redazione atti processuali  regole e limiti dimensionali 

    La  redazione degli atti processuali delle parti private e del   pubblico ministero deve essere improntata alla massima  chiarezza e  sinteticita' per cui si prevede una specifica articolazione con :

     a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio  giudiziario e  tipologia di atto;

     b) parti,

     c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano  l'oggetto del giudizio;

     d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato

     e) esposizione distinta e specifica  dei fatti e dei motivi in diritto, 

    n) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti  offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo

     g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali

    questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, c

     h) conclusioni, 

     i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei  documenti prodotti, 

     l) valore della controversia;

     m) richiesta di distrazione delle spese;

     n) eventuale  indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a  spese dello Stato.

     Sono indicati dal decreto  inoltre

    • i limiti dimensionali degli atti processuali  per le cause di valore inferiore a 500mila euro  e le relative deroghe,
    •   le tecniche redazionali (dimensioni di 12 punti; b) con interlinea di 1,5; c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri
    • Le note sono ammesse solo per riferimenti di giursprudenza o dottrina.

    Anche  i provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono  redatti  in forma chiara e piu concisa possibile, compatibilmente con la complessità della materia e con l'indicazione di capi separati e numerati.

     Gli atti giudiziari devono rispettare inoltre le istruzioni per la redazione dettagliate  dall'art. 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44,  e devono essere corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche.

    I criteri saranno inseriti nelle linee programmatiche proposte dal Ministero alla  scuola  superiore di magistratura .

    E' prevista anche l'Istituzione di un osservatorio permanente sulla funzionalita' dei  criteri redazionali e dei limiti dimensionali.