-
Domande Fondo Garanzia INPS: servizio aperto agli avvocati
Con il messaggio n. 4429 del 23 dicembre 2024 Inps aveva comunicato il rilascio sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, di un nuovo servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di Garanzia riservato ai cittadini.
con un nuovo messaggio 2172 del 7.7.2025 l'istituto avvisa che dal 27 giugno 2025, il servizio è stato esteso in via sperimentale a un gruppo di Istituti di patronato e che, a decorrere dal 31 luglio 2025, sarà disponibile a tutti.
Sino al 15 settembre 2025 il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile.
Con il Messaggio INPS n. 3144 del 22 ottobre 2025, l’Istituto comunica l’estensione del servizio telematico per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare anche agli Avvocati.
A partire dal 23 ottobre 2025, gli Avvocati potranno quindi accedere direttamente al portale INPS per inoltrare le domande in rappresentanza dei propri assistiti.
Tuttavia, per consentire una transizione graduale, l’Istituto prevede un periodo di doppio canale: fino al 30 novembre 2025 sarà ancora possibile utilizzare la precedente procedura di invio.
Ricordiamo nel paragrafi che seguono in sintesi cos'è il fondo di garanzia INPS e le nuove funzionalità per la richiesta tra cui:
- la possibilità di acquisire direttamente nella domanda telematica le informazioni per l'applicazione delle ritenute l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia. In questo modo non è più necessario allegare alla stessa i moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché i moduli “SR95” e “SR96”.
- di allegare file in formato .EML per cui non è necessario inviare l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.
Cos’è il Fondo di garanzia INPS?
Il Fondo di garanzia INPS è uno strumento che tutela i lavoratori dipendenti nel caso in cui il loro datore di lavoro non sia in grado di pagare il trattamento di fine rapporto (TFR) e, in certi casi, anche le ultime tre mensilità di stipendio.
È stato istituito dalla legge n. 297 del 1982 e si attiva nei casi di insolvenza del datore di lavoro, ad esempio se l’azienda fallisce o è in crisi grave.
Il Fondo può intervenire quando:
- il rapporto di lavoro è cessato;
- il datore di lavoro è fallito o non ha beni sufficienti per pagare;
- il lavoratore ha provato, anche tramite decreto del giudice, che il credito (TFR o retribuzione) è dovuto;
- non è stato possibile recuperare le somme nemmeno con il pignoramento dei beni del datore di lavoro.
Chi può richiederlo?
Tutti i lavoratori dipendenti, inclusi apprendisti, dirigenti, giornalisti, lavoratori dello spettacolo e sportivi subordinati. Anche gli eredi o i soggetti che hanno diritto al TFR (es. chi ha ricevuto una cessione del credito) possono fare domanda.
Fondo di Garanzia INPS Come si richiede?
La richiesta si fa online tramite il sito INPS, un patronato o un avvocato, allegando i documenti che provano:
- il credito (TFR o retribuzioni non pagate)
- la cessazione del lavoro;
- l’insolvenza o la non assoggettabilità del datore a fallimento.
Il messaggio 4429 2024
Il 7 gennaio 2025 era stata rilasciata la nuova domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia del Trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e della posizione previdenziale complementare riservata ai cittadini, reperibile sul sito www.inps.it nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondi di garanzia”.
Il servizio consente di presentare contestualmente o disgiuntamente le domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR (art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297) e dei crediti di lavoro (artt. 1 e 2 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 80), nonché del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5 del D.lgs n. 80/1992).
La nuova procedura supporta gli utenti evitando che siano fornite informazioni errate e riducendo la necessità di fornire ulteriore documentazione in fase di istruttoria.
Per una maggiore trasparenza, nella fase di compilazione della domanda è indicata la finalità per la quale i dati richiesti sono utilizzati.
In particolare, con riferimento al Trattamento di fine rapporto, è stata predisposta una specifica sezione per l’acquisizione delle informazioni utili alla corretta applicazione dell’IRPEF; con riferimento ai crediti di lavoro, sono indicati tutti i parametri per l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia del Fondo. Di conseguenza, non è più necessaria l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché dei moduli “SR95” e “SR96”.
I responsabili delle procedure concorsuali hanno comunque la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML.
Il nuovo servizio consente, inoltre, di allegare file in formato .EML. Pertanto, per gli utenti che alleghino un file .EML, integro e non modificato, il servizio consente la comunicazione della PEC del responsabile della procedura concorsuale non rendendo necessario allegare alla domanda l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.
Istruzioni per gli avvocati
Come anticipato .: dal 23 ottobre 2025, gli Avvocati possono accedere al servizio tramite il portale www.inps.it , nella sezione: Lavoro → Fondi di garanzia → Domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro / Fondo di garanzia previdenza complementare. In fase di primo accesso, il sistema richiede l’inserimento di alcune informazioni di contatto:
Dati richiesti Descrizione Indirizzo dello studio legale Come registrato presso l’Albo professionale di appartenenza PEC (Posta Elettronica Certificata) Utilizzata per le comunicazioni ufficiali relative alle domande Recapito telefonico Per eventuali contatti diretti con l’INPS Tali informazioni sono utilizzate per l’invio delle comunicazioni inerenti la domanda e possono essere successivamente modificate nella sezione “Gestione contatti” del portale.
Per le modalità tecniche di compilazione e trasmissione della domanda, l’INPS rinvia alle istruzioni già contenute nel Messaggio n. 4429/2024, applicabili anche ai nuovi utenti abilitati.
-
Cassa Forense: 19 bandi assistenza 2025 per la professione e le famiglie
Con l’approvazione di 19 bandi di assistenza per l’anno 2025, Cassa Forense rinnova il proprio impegno nel garantire supporto economico a iscritti e famiglie, in un’ottica di continuità con le iniziative degli anni precedenti e di apertura a nuove misure di welfare mirato.
Nel dettaglio, 16 bandi ripropongono misure già consolidate, mentre 3 nuovi interventi sono stati deliberati per rispondere a esigenze emergenti:
- Sostegno alle avvocate e praticanti vittime di violenza;
- Contributi per la preparazione all’esame di abilitazione per praticanti avvocati;
- Sussidi per spese di alloggio in residenze universitarie dei figli degli iscritti.
Queste nuove iniziative si affiancano a un’offerta articolata di misure economiche, organizzate nei tre ambiti principali previsti dal Regolamento dell’Assistenza: professione, famiglia e salute. Ecco la lista completa con i fondi disponibili e le date di scadenza delle domande.
Il primo termine è fissato al 15 luglio 2025.
Bandi per la professione forense: prestiti, contributi per aggiornamento e studi
Prestiti under 35 per giovani professionisti – Domande: 15 aprile – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.500.000
Contributi per strumenti informatici per lo studio -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Organizzazione studi – persone fisiche – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Organizzazione studi – persone giuridiche Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Attrezzatura sala videoconferenze negli studi Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 300.000
Avvocate e praticanti vittime di violenza – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 500.000
Preparazione esame abilitazione per praticanti -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 1.000.000
Contributi per professionisti con disabilità -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Alta formazione professionale- Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 1.500.000
Borse per acquisizione del titolo di cassazionista – Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 400.000
Premio Marco Ubertini agli abilitati con voti alti Domande: (da definire)
Stanziamento: € 200.000
Cassa forense: i bandi per la famiglia, nascite, alloggi universitari , centri estivi
Contributi per figli nati, adottati o affidati nel 2024 -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 3.000.000
Borse di studio per orfani di iscritti Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 350.000
Borse di studio per figli universitari di iscritti -Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 700.000
Contributi per alloggi universitari dei figli – Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie numerose -Domande: 16 luglio – 15 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie monogenitoriali -Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 800.000
Centri estivi per figli minori di iscritti – Domande: 1 – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Spese per ospitalità in case di riposo o istituti -Domande: 10 giugno 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 200.000
Bandi assistenza: requisiti e come fare domanda
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
Bandi assistenza cassa forense: le condizioni
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
-
Magistrati onorari con doppia iscrizione: tutele malattia e congedi
Con la circolare 104 del 18 dicembre INPS ha pubblicato le istruzioni aggiornate su Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia legge n. 81/2017, maternità-paternità per i magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, che esercitano le funzioni in via non esclusiva , mantenendo l’iscrizione sia alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense che alla Gestione separata.
Viene sottolineato che le prestazioni possono essere richieste solo a uno dei due enti previdenziali.
Si ricorda infatti che il decreto interministeriale 22 gennaio 2024, recante “Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 al l comma 4 drticolo 2 stabilisce altresì che i suddetti magistrati NON possono “ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata dell’INPS che dalla Cassa forense […]”.
Anche il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa di assistenza e previdenza forense, sancisce che “le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti”.
Indennità di malattia, degenza ospedaliera: modalità di richiesta
I magistrati onorari in argomento possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il certificato di malattia o di ricovero.
Devono presentare apposita domanda telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio “Domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata”, accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS;
– Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;
– Istituti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
ATTENZIONE: Per gli eventi di malattia per gravi patologie (cfr. l’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017), la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017,.
In fase di richiesta, l’interessato deve allegare apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata e dichiarando di non avere richiesto e di non volere richiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale
Anche per le tutele previdenziali di
- maternità o di paternità, nonché di
- congedo parentale,
in qualità di iscritti alla Gestione separata, gli interessati devono presentare una domanda telematica con le modalità sopra riportate, allegando alla stessa apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata, dichiarando altresì di non avere chiesto e di non volere chiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
-
Magistrati onorari: novità previdenziali
L’articolo 2 del DL 131 2024 convertito in legge introduce una norma di interpretazione autentica che riguarda le forme previdenziali obbligatorie per i magistrati onorari confermati e appartenenti al contingente ad esaurimento definito dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 116/2017.
La norma che intende rispondere alla procedura di infrazione 2016 40 81 chiarisce che questi magistrati, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, devono essere iscritti non solo al regime pensionistico generale dell’INPS per i lavoratori dipendenti privati, ma anche alle assicurazioni relative a disoccupazione involontaria, malattia e maternità.
Questa precisazione normativa ha valore retroattivo e risponde a una lacuna emersa nella precedente interpretazione dell’INPS, che limitava la tutela a una sola iscrizione al fondo pensionistico generale.
Questo intervento si configura come una misura transitoria in attesa della definizione di una nuova disciplina organica, approvata a giugno dal Governo e in attesa di essere discussa in Parlamento , volta a regolamentare in maniera definitiva lo status e le tutele dei magistrati onorari.
La norma, inoltre, è formulata in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, basandosi sulle aliquote contributive già previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Tutele magistratura onoraria:l’infrazione e la nuova norma
La questione come detto è stata oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea, la quale, nel contesto della procedura di infrazione 2016/4081, ha appunto contestato l’assenza di tutele in ambiti fondamentali come la maternità, in contrasto con il diritto del lavoro dell’Unione Europea.
La procedura sottolinea il mancato riconoscimento dello status di lavoratori ai magistrati onorari, considerati dalla legislazione nazionale come prestatori di servizi volontari.
Tale impostazione ha comportato una carenza di diritti fondamentali come ferie retribuite, giusta retribuzione, protezione contro l’abuso di contratti a termine, oltre alla mancanza di copertura previdenziale per maternità e malattia.
Nel 2023, la Commissione ha emesso un parere motivato ribadendo le violazioni del diritto dell’UE. La norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 2 mira dunque a colmare queste lacune, fornendo una base giuridica esplicita per l’iscrizione dei magistrati onorari alle assicurazioni obbligatorie dell’INPS, estendendo così le tutele previdenziali previste per i lavoratori dipendenti.
-
Professionisti PNRR: obbligo di opzione tra Cassa o INPS
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del lavoro che in applicazione dell'art. 1, comma 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 prevede l'obbligo per i professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, e assunti a termine nella PA per i progetti collegati al PNRR
di comunicare la volonta di mantenere o meno l'iscrizione presso l'ente privato di riferimento, nel periodo di lavoro presso la pubblica amministrazione
Il ministero ricorda infatti che che tali professionisti sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato.
Viene richiesto quindi entro 30 giorni dall'atto dell'assunzione presso la pubblica amministrazione, di dare comunicazione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza:
- sia dell'accettazione dell'incarico che
- della volonta' di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato.
- Va anche presentata una dichiarazione sul fatto che Il professionista non puo' ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall'INPS e dall'ente previdenziale di diritto privato
Per i professionisti già in attività alla data di pubblicazione del decreto (2 novembre 2022) i 30 giorni decorrono da tale data, quini il termine scade il 2 dicembre 2022.
Obbligo opzione Cassa o INPS professionisti a termine nella PA
Il decreto prevede in particolare che :
- In caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospendera' l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sara' ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non e' dovuto all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate.all'iscrizione. Fanno eccezione i contributi per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, Al termine del periodo di lavoro presso l'amministrazione pubblica, il professionista potra' effettuare il ricongiungimento e il montante contributivo maturato sarà trasferito all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza senza oneri per il professionista
- In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'ente privato di appartenenza, il medesimo ente non sospendera' l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa con obbligo di versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal regolamento
ATTENZIONE Se l' ente previdenziale di diritto privato gia' preveda la possibilita' per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all'attivita' come dipendente, il professionista puo' optare per tale regime, comunicandolo alla propria Cassa .