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Esame commercialista 2023: domande in scadenza
L'ordinanza n. 470 del Ministero dell'università e della ricerca relativa alle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale è stata pubblicata a maggio 2023 .
Gli esami si svolgeranno con un unica prova orale svolta a distanza.
Le due sessioni avranno luogo nei mesi di luglio e novembre 2023 e scade il prossimo 20 ottobre l'ultima data utile per partecipare alla seconda sessione.
Sono indette inoltre all’interno delle sessioni d’esame le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale,
Viene precisato che i candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella allegata all'ordinanza.
Le domande per gli esami di stato vanno presentate alla segreteria dell'università o istituto prescelto con le seguenti scadenze:
prima sessione seconda sessione domande entro il 23 giugno 2023 domande entro il 20 ottobre 2023 per entrambe le sezioni DOTTORE COMMERCIALISTA inizio esami 26 luglio inizio esami 16 novembre 2023 ESPERTO CONTABILE inizio esami 31 luglio inizio esami 23 novembre REVISORI LEGALI Le prove si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni
Sarà reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto sede d’esame.
ATTENZIONE
Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo una nuova domanda entro la data del 20 ottobre 2023, facendo riferimento alla documentazione già allegata.
Esame di stato commercialista 2023: domande e documentazione
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e della residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
- per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista:
diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56, LM-77 ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
- per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile:
diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione
aziendale), nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
per l’eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei
revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:
- per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato che intendono espletare le prove integrative:
certificazione o dichiarazione attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda sideve dichiarare di avere diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.
Richiesti inoltre
- ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo
- eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.
- certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.
- attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio della professione di revisore legale.
Esame di stato commercialista: le prove d'esame
L'esame si terrà in deroga alla modalità ordinaria con unica prova orale svolta a distanza con modalità utili ad attestare le competenze su tutte le materie previste
dalle specifiche normative di riferimento e di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale
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Crediti formativi commercialisti 2020-2022: adempimento entro il 30.06
Con informativa del 6 aprile il CNDCEC, facendo seguito alla precedente nota n. 10/2023, con la quale comunicava la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022, si forniscono chiarimenti sulle modalità di rendicontazione dei crediti (cfp), considerato che la proroga riguarda esclusivamente i cfp necessari all’assolvimento dell’obbligo richiesto ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili ed è limitata ai cfp “non utili” per la revisione legale.
In particolare, occorre che i crediti formativi “non utili” che gli iscritti conseguiranno fino al 30 giugno 2023, e da imputare al triennio precedente per colmare i debiti formativi nel triennio 2020-2022, siano oggetto della contabilizzazione propria dell’Ordine.
Nel dettaglio, per ciascun evento formativo che si svolgerà sino al 30 giugno 2023, l’ente che ne ha richiesto l’accreditamento importerà i dati dei partecipanti tramite portale FPC.
Tuttavia, in relazione agli iscritti risultati inadempienti nel triennio concluso il 31 dicembre 2022, sarà cura dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto imputare al triennio 2020- 2022 i crediti formativi “non utili” acquisiti fino al 30 giugno 2023, mediante l’aggiornamento dei cfp nel proprio gestionale.
L’Ordine riconoscerà utili per l’assolvimento del triennio precedente esclusivamente i cfp “non utili”, anche qualora siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale.
Dunque, qualora ad un evento siano attribuiti sia codici materie “non utili” sia codici materie “caratterizzanti” o/e “non caratterizzanti”, l’Ordine:
- contabilizzerà solo i cfp “non utili” per colmare il debito del triennio 2020-2022,
- mentre i restanti cfp “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” saranno utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2023.
Nella contabilizzazione dei cfp “non utili” necessari a recuperare l’inadempimento del triennio 2020-2022, qualora l’iscritto non abbia conseguito il minimo dei 9 cfp richiesto, l’Ordine darà la precedenza ai cfp associati ai codici delle materie c.d. “obbligatorie”.
Infine, spetta all’Ordine comunicare agli iscritti che non risultino in regola con l’adempimento formativo del triennio 2020-2022 che i crediti nelle materie “non utili” che conseguiranno fino al 30 giugno 2023 saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del triennio, salvo che l’iscritto non manifesti in forma scritta una volontà contraria.
Allegati: -
Professionisti: borse di studio ai figli dalle Casse
Un comunicato ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati), avvisa che è stato sottoscritto un protocollo d’intesa triennale dall’ADEPP, che rappresenta 18 casse di previdenza privatizzate e 2 Casse di assistenza, con piu di 1milione e seicentomila iscritti e la Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM).
L'accordo ha l'obiettivo di sostenere con borse di studio il percorso universitario dei figli dei professionisti iscritti alle casse previdenziali aderenti .
Le borse di studio (4000 nelle intenzioni dei firmatari) aiuteranno a sostenere finanziariamente gli studenti che saranno ammessi nei prossimi anni accademici ai Collegi Universitari di Merito italiani riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) Collegio Ghisleri di Pavia Collegio.
Il protocollo d’intesa siglato definisce le linee guida operative per la definizione e l’attuazione degli interventi di sostegno economico da parte degli enti associati.
II singoli enti sono chiamati a predisporre dei bandi che definiranno l'ammontare dellle risorse da destinare agli studenti, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione. Il protocollo prevede inoltre:
- la realizzazione di formazione e informazione sulle professioni, l’etica del lavoro professionale e la cultura previdenziale, rivolte a studenti universitari, e
- programmi di placement rivolti ai neolaureati.
In base all’accordo l’ADEPP promuoverà, nei confronti delle Casse aderenti la pubblicazione dei bandi di concorso rivolti ai giovani studenti, figli dei professionisti iscritti alle Casse, con lo stanziamento di fondi per borse di studio destinate in particolare ai ragazzi che supereranno l’ammissione ai Collegi Universitari di Merito nei prossimi anni accademici, a partire dal 2023-24.
I Collegi di merito infatti selezionano gli studenti attraverso concorsi che ne valutano i meriti scolastici e le motivazioni personali, valorizzando i talendi indipendentemente dal reddito.
Piu specificamente i Collegi di merito sono enti non profit in cui gli studenti usucfruiscono di vitto e alloggio, seguono un percorso formativo interdisciplinare e ulteriore rispetto alla facoltà universitaria che hanno scelto che potenzia la preparazione al mondo del lavoro.
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Novità Desktop telematico: cosa si deve fare entro il 31 gennaio 2023? Ecco la guida
L'Agenzia delle Entrate ha reso più sicuri i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l'infrastruttura SID.
In data 3 ottobre il CNDCEC ha pubblicato con informativa n 90 la proroga delle Entrate dal 31 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023.
In particolare, i nuovi requisiti minimi di sicurezza sono:
- algoritmo di hash: SHA-256;
- algoritmo di cifratura: AES-256;
- lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).
Gli utenti interessati potranno rinnovare i propri certificati utilizzando le applicazioni
- "Desktop Telematico – Entratel"
- oppure "Generazione certificati",
mediante le quali è possibile anche verificare l'aggiornamento dei certificati.
Vediamo cosa è necessario fare.
Rinnovo certificati per adeguamento ai nuovi standard di sicurezza
Gli utenti interessati potranno rinnovare i propri certificati utilizzando le applicazioni "Desktop Telematico – Entratel" oppure "Generazione certificati", mediante le quali è possibile anche verificare l'aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.
Nella funzione Desktop Telematico – Entratel bisogna utilizzare la funzione "Sicurezza – Visualizza certificati" del menù "Entratel",
selezionare il tasto "Dettaglio" dopo aver specificato il certificato da verificare
e verificare che nella cartella "Generale – Certificato selezionato" appaia la dicitura "Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits";
Nel caso la dicitura elenchi un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell'ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza.
In alternativa si può utilizzare la funzione "Gestisci ambiente – Visualizza certificati", dove:
- selezionare il tasto "Dettaglio" dopo aver specificato il certificato da verificare,
- controllare che nella cartella "Generale – Certificato selezionato" appaia la dicitura "Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits".
Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell'ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza.
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Indipendenza e obiettività del revisore legati allo scetticismo professionale
Il revisore legale (o la società di revisione) prima di avviare qualsiasi processo ispettivo, conoscitivo o di indagine dell’attività deve accertare la propria indipendenza ed obiettività rispetto alla società revisionata legati alle caratteristiche intrinseche e fondamentali dello scetticismo professionale[1].
La norma di riferimento si legge nell’articolo 10 del D.Lgs 39/2010 che recita “ Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché' qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”, nonché nei principi di revisione internazionali ISA Italia 200[2] e 220[3].
Si tratta di un requisito sostanziale in quanto il revisore con riferimento al periodo cui si riferiscono i bilanci e durante il periodo in cui viene eseguita l’attività di revisione legale, deve:
- accertare in modo costante, sia in fase di accettazione di primo incarico che di rinnovo, e
- documentare adeguatamente nelle proprie carte di lavoro.
La rilevanza e delicatezza del tema si rinviene in taluni punti essenziali della norma che legano l’accettazione o il proseguimento dell’ incarico di revisione legale, alla valutazione e documentazione di:
- il possesso dei requisiti di indipendenza e di obiettività di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17 del decreto 39/2010;
- l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
- la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;
- nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale.
Qualora il revisore rilevi un potenziale rischio alla sua indipendenza deve adottare tempestivamente misure idonee a mitigarlo in maniera efficace. A tal fine è chiamato annualmente ad attestare la propria indipendenza e quella dell’eventuale personale impiegato nell’attività di revisione nella dichiarazione annuale di indipendenza.
[1] ISA 200 par.15 Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi
[2] L’ ISA 200 stabilisce che il revisore è soggetto ai principi etici applicabili per gli incarichi di revisione contabile del bilancio inclusi quelli relativi all’indipendenza, par. 14.
[3] L’ISA 220 sottolinea l’importanza dell’indipendenza, attraverso l’obbligo in capo al revisore dell’acquisizione di informazioni pertinenti il soggetto incarico al fine di valutare circostanze e rapporti che possano costituire minaccia all’indipendenza, par. 11
Le misure idonee a garanzia dell’indipendenza: il rischio e la rilevanza delle carte di lavoro
Il comma 1-ter dell’articolo 10, D. Lgs 39/2010, sancisce espressamente la rilevanza dell’adozione di misure ragionevoli per garantire che l’ indipendenza affinché l’attività di revisione non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale, nonché applicabile alla sua rete, ai suoi membri degli organi di amministrazione, ai suoi dirigenti, eventuali altri suoi revisori, ai suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.
Non devono sussistere i rischi di un autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.
Ogni contenuto del requisito dell’indipendenza deve essere adeguatamente documentato nelle carte di lavoro che dovranno comprendere tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché' le misure adottate per prevenirli e limitare le responsabilità conseguenti
La dichiarazione annuale d’indipendenza
La norma prevede la sottoscrizione della dichiarazione annuale contenente un’attestazione particolareggiata delle cariche e dei ruoli che il revisore non può rivestire per il detto requisito dell’indipendenza. In particolare, il revisore legale o il responsabile chiave dell’attività di revisione non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico.
Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.
In generale i soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l’obiettività del revisore o del responsabile dell'incarico.
L’indipendenza ed il corrispettivo dell’incarico di revisione
Il requisito dell’indipendenza si ravvisa anche nelle modalità di definizione del corrispettivo dell'incarico di revisione legale che non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori.
A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:
- alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché' ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.
Le procedure e l’organizzazione interna.
La norma, ed in particolare l’articolo 10– ter, nella definizione del requisito dell’indipendenza, specifica la rilevanza delle procedure e dell’organizzazione interna del revisore. In particolare, la società di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l’obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce le direttive e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8.
Il revisore legale o la società di revisione legale si deve dotare di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.
I diversi livelli rispetto ai quali detta ragionevole sicurezza devono essere perseguibili dipendentemente dall’ampiezza e dalla dimensione dell’incarico, afferiscono a:
- i dipendenti, nonché tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione del revisore o sono sotto il suo controllo e che partecipando direttamente all' attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate a svolgere l'incarico
- l'esternalizzazione di attività di revisione tale da non compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi previsti dal decreto o altro Regolamento Europeo. (L'esternalizzazione di attività di revisione non può influire sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione);
- l’adozione di disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi;
- l’adozione di un sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate a garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell’attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione e proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte.
Procedimenti operativi relativi alla valutazione indipendenza:software Revisal
1)Questionario sulla sussistenza di requisiti per l’ineleggibilità o la decadenza
La valutazione finale viene data automaticamente da Revisal sulla base delle risposte al questionario.
2) E’ possibile inoltre calcolare, per il Sindaco o il Collegio sindacale, la dipendenza finanziaria.
Il software, sulla base dei parametri di compenso indicati manualmente dal professionista, sviluppa un calcolo di indici e indicatori, restituendo la valutazione finale DIPENDENTE o INDIPENDENTE.
2) Al termine del processo di valutazione, è possibile stampare in formato .pdf l’attestazione di indipendenza.
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Preiscrizione Cassa Commercialisti: novità per i tirocinanti?
La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Cnpadc) introduce un nuovo obbligo per i tirocinanti.
La previsione riguarda i giovani che abbiano aperto la P.IVA per svolgere attività simili a quella professionale e che, allo stato attuale devono pertanto iscriversi alla gestione separata dell’Inps, versando un contributo pari al 25%.
La novità che la Cassa intende introdurre mediante la delibera che modifica lo Statuto e previa approvazione da parte dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia, consiste nell’obbligo per i tirocinanti con partita iva, di iscriversi subito all’ente di previdenza della categoria (e non più all’Inps). In questo modo viene previsto:
- il versamento di una percentuale pari al 12% di quanto dichiarato come fatturato annuo e quindi un’aliquota inferiore rispetto a quanto richiesto dall’Inps;
- l’esenzione dal pagamento del contributo minimo che gli iscritti generalmente corrispondono ogni anno;
- la possibilità di usufruire della polizza sanitaria gratuita riservata agli iscritti.
In questo modo verrebbe uniformato il trattamento previdenziale tra gli aspiranti dottori commercialisti (a prescindere dall’apertura o meno della partita iva) e verrebbe inoltre evitata l’incombenza relativa al passaggio dall’Inps alla Cassa al momento del superamento dell’esame e della conseguente iscrizione all’Albo.
Continuano quindi le iniziative della Cnpadc, come evidenziato dal Presidente della stessa Walter Anedda, volte ad incentivare la libera professione e a fornire delle agevolazioni con particolare attenzione nei confronti dei neo-iscritti.