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    Compenso commercialista dimezzato per attività facili

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19326 del 15 luglio in tema di compenso ai professionisti  in una  procedura di fallimento,   ha  confermato che,  in assenza di accordi specifici tra le parti, vanno seguite le indicazioni della “tariffa professionale” come previsto dal DM 140/2012 specificando che 

    • il compenso per rappresentanza tributaria può variare tra l'1% e il 5% dell’importo eventualmente  contestato e che 
    • a norma dell’art. 18 del DM 140/2012, in caso di attività con  bassa difficoltà e complessità la riduzione può arrivare al 50%

    Compenso commercialista il caso e la decisione del tribunale

    Il caso in esame riguardava il ricorso presentato da un dottore commercialista contro il Fallimento di una società, in particolare per un  contenzioso che ha avuto origine dal decreto del Tribunale di Venezia del 12 ottobre 2017.

     Il commercialista aveva contestato infatti il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della società, il quale aveva liquidato un compenso di €37.000 per l'attività difensiva svolta nel giudizio di appello contro l'Agenzia delle Entrate.

     Il Tribunale di Venezia, successivamente, aveva parzialmente accolto il reclamo del commercialista, rivedendo la liquidazione del compenso in €57.155. Questo valore era stato calcolato sulla base della percentuale minima dell'1% del valore della causa, decurtato del 50% per tenere conto dell'attività professionale già retribuita in precedenza.

    Decisioni e Motivazioni del Tribunale 

    Il Tribunale di Venezia aveva determinato che la somma di €146.176 già corrisposta al commercialista dalla società in bonis fosse il compenso per prestazioni professionali precedenti, non computabili per la liquidazione del nuovo compenso.

     Il tribunale aveva applicato una decurtazione del 50% al compenso per l'attività difensiva svolta in appello, motivando che il lavoro di studio e difesa era stato già svolto nel giudizio di primo grado e adeguatamente retribuito.

     Inoltre, il tribunale aveva escluso la corresponsione di ulteriori compensi per presunte attività professionali stragiudiziali espletate dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR), in quanto non vi era prova della negoziazione e stipulazione di accordi transattivi.

    Compenso commercialista: le conclusioni della Cassazione

    Il commercialista ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il Fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale. 

    La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando le spese tra le parti.

     La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale, affermando che il tribunale veneziano aveva correttamente applicato i parametri tariffari e giustificato la decurtazione del compenso.

     La Cassazione ha anche rigettato i motivi del ricorso incidentale del Fallimento, considerando manifestamente infondate le eccezioni preliminari e inammissibili le censure sul mancato rispetto delle modalità di determinazione del compenso e sulla responsabilità precontrattuale del commercialista.

    In conclusione, la Cassazione ha confermato la legittimità della liquidazione del compenso al commercialista operata dal Tribunale  evidenziando la corretta applicazione delle norme regolamentari e la valutazione delle attività professionali effettivamente svolte. 

    Compenso commercialista Riferimenti Normativi

    I riferimenti applicabili al caso sono i seguenti:

    Art. 26 Legge Fallimentare (L.F.): Reclamo contro i decreti del giudice delegato.

    Art. 36 L.F.: Reclamo contro gli atti del curatore.

    Art. 111 Costituzione: Impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali.

    Art. 28 D.M. 140/2012: Determinazione del compenso per l'assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.

    Art. 2233 Codice Civile: Compenso per le prestazioni professionali.

    Art. 115 e 116 Codice di Procedura Civile (CPC): Valutazione delle prove.

    Art. 360 CPC: Motivi di ricorso per cassazione.

    Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: Contributo unificato nel processo civile.

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    Esame commercialista 2023: domande in scadenza

    L'ordinanza  n. 470 del Ministero dell'università e della ricerca  relativa alle sessioni di esame  per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile  e revisore legale è stata pubblicata a maggio 2023 .

    Gli esami si svolgeranno con un unica prova orale  svolta a distanza.

    Le due  sessioni avranno luogo nei  mesi di luglio e novembre 2023  e scade il prossimo 20 ottobre l'ultima data utile per partecipare alla seconda sessione.

    Sono indette inoltre all’interno delle sessioni d’esame  le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale,

    Viene precisato che i candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella allegata all'ordinanza.

    Le domande  per gli esami di stato vanno presentate alla segreteria dell'università o istituto prescelto  con le seguenti scadenze:

    prima sessione  seconda sessione 
    domande entro il 23 giugno 2023 domande entro il 20 ottobre 2023 per entrambe le sezioni
    DOTTORE COMMERCIALISTA
    inizio esami 26 luglio  inizio esami 16 novembre 2023
    ESPERTO CONTABILE 
    inizio esami 31 luglio  inizio esami 23 novembre
    REVISORI  LEGALI 

    Le prove si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni 

    Sarà reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto sede d’esame.

    ATTENZIONE

     Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati  impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo una nuova domanda  entro la  data del 20 ottobre 2023, facendo riferimento alla  documentazione già allegata.

    Esame di stato commercialista 2023: domande e documentazione

     La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e  della residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

    • per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista:

    diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56,  LM-77 ovvero diploma di laurea  rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in  attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

    • per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile:

    diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione

    aziendale), nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di

    studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

    per l’eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei

    revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:

    •  per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato che  intendono espletare le prove integrative: 

    certificazione o dichiarazione  attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda  sideve  dichiarare di avere diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi  dell’art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.

    Richiesti inoltre

    1.  ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58  euro   salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo,  versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo
    2.  eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi  più prolungati per lo svolgimento delle prove.
    3.  certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di  abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.
    4.  attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio della professione di revisore legale.

    Esame di stato commercialista:  le prove d'esame

    L'esame si terrà in deroga alla modalità ordinaria con unica prova orale  svolta a distanza  con modalità utili ad  attestare le competenze su tutte le materie previste

    dalle specifiche normative di riferimento e di accertare l’acquisizione delle  competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo  professionale

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    CTU processo civile: regolamento 2023

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2023  il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109,  recante il nuovo "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei  requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta  e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2,  lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e  richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2,  lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."

     Il provvedimento è entrato  in vigore il 26 agosto 2023.

    Il decreto  si occupa di  specificare 

    •  ulteriori  categorie nell'albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle  delineate dall’art. 13,
    •   i settori di specializzazione di ciascuna categoria , elencati nellallegato A al DM;
    •  i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4)
    •  gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi  per gli iscritti all'albo  (art.5 )
    • le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione(art. 6);
    • le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
    • la  comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).

    Nell'Allegato B  è riportata la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria MEDICO-CHIRURGICA .

    AGGIORNAMENTO 5 SETTEMBRE 2023 

    E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 4.9.2023 la seguente rettifica:  "Al decreto citato sono apportate le seguenti correzioni: 

    •       al terzo  visto  delle  premesse,  riportato  alla  pagina  14, seconda colonna, dove e' scritto: «Titolo I», leggasi: «Titolo II»; 
    •       all'articolo 3, riportato alla pagina  16,  prima  colonna,  la numerazione dei commi: «2.» e «3.», e'  stata  corretta  in:  «1.»  e «2.»; 
    •     all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna,  dove  e' scritto: «articolo 37-bis», leggasi: «articolo 1, comma 37-bis,». "

    Requisiti  generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale 

     Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano  esclusivamente in modalita' informatica.   

    L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di  specializzazione:

    •  nome e cognome degli iscritti agli albi 
    • data di  iscrizione all'albo,
    • i provvedimenti di conferimento dell'incarico e
    • gli eventuali provvedimenti di revoca.

     Possono essere iscritti nell'albo coloro che:

     a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; ( Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA  o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui  all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4

     b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale  continua, ove previsti e di versamenti contributivi ;

     c) sono di condotta morale specchiata;

     d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie  oggetto della categoria di interesse;

     e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale  nel circondario del tribunale. 

    ATTENZIONE I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto  mantengono l'iscrizione e possono chiedere  di essere inseriti in uno dei settori di specializzazione e modificare la categoria di appartenenza. Necessario a questo fine allegare  una dichiarazione sostitutiva  relativa al  possesso dei requisiti  previsti dal decreto stesso.

    Coloro che avevano presentato domanda di iscrizione all'albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora  stati iscritti  dovranno integrare  le  indicazioni  già  fornite.

    Le scadenza per le domande

    Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun  Tribunale  possono essere presentate:

    •  tra il 1°  marzo e il 30 aprile e 
    • tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun  anno.

     Il comitato di valutazione  si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede all'approvazione  entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.

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    Cooperative di tipo srl: intervento del MIMIT sull’assetto dei controlli

    Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti l’11 luglio 2023 pubblica l’informativa n. 93/2023 in commento alla nota n. 221466 del 5 luglio 2023 “Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative” in cui il Ministero del Made in Italy (MIMIT) ha fornito ulteriori chiarimenti sul ruolo dell’organo di controllo interno e del revisore nelle società cooperative, recependo la nota dello scorso giugno del CNDCEC in si è fatto presente che nel nostro ordinamento solo l’organo di controllo societario può cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale (ex artt. 2403 comma 2 e 2409-bis comma 2 c.c.), mentre il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione.

    Sistema dei controlli nelle cooperative di tipo srl: nota MIMIT 5 luglio 2023

    Il Ministero, nella nota n. 22146 del 5 luglio 2023 precisa che:

    • nella società cooperativa di tipo s.r.l. può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico); 
    • nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale; 
    • diversa, invece, è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o in forma collegiale) rispetto a quelli affidati al revisore. 

    Società cooperative di tipo srl e intervento CNDCEC: assetti dei controlli societari

    Appare interessante l’ultimo punto delle precisazioni della nota (n.22146 5.07.2023) in commento considerando che in una precedente nota del MIMIT si era stabilito che nelle cooperative di tipo s.r.l.

    • tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il c.d. sindaco unico, 
    • tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore, 

    sia i primi, sia il secondo “sarebbero abilitati a esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile”. 

    Proprio per quest’ultimo motivo con una nota dell’8 giugno 2023 il Consiglio Nazionale fa presente al Ministero il suo parere contrario in merito a quanto stabilito circa l’assetto dei controlli della s.r.l. 

    È stato fatto notare che l’art. 2477 c.c., attualmente in vigore, consente di introdurre assetti dei controlli societari diversificati, sia nella forma che nella sostanza, dando vita quindi ad un sistema maggiormente destrutturato se paragonato a quelle delle s.p.a. in cui l’autonomia dei soci risulta ampliata. I soci, infatti, possono scegliere fra diverse forme di controllo e decidere la totale soppressione dell’organo di controllo interno deputato alla vigilanza sulla gestione, in luogo del mero controllo legale dei conti. 

    Tuttavia, secondo il Consiglio nazionale, l’atto costitutivo della società non può ritenersi del tutto “svincolato” dalla necessità di accordare l’esatto significato ai  nomina iuris impiegati nella stessa disposizione in funzione di garanzia dell’affidamento che i terzi ripongono nell’individuazione di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), ovvero di un revisore legale.

    Nella stessa prospettiva, l’atto costitutivo non può ritenersi svincolato dal rispetto dei limiti di legge che disciplinano le “competenze” e i “poteri”, sia del collegio sindacale o del sindaco unico, sia del revisore legale

    Solo al primo, peraltro, l’art. 2477, co.4 c.c. estende l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le s.p.a.

    Di conseguenza nel complessivo sistema dei controlli della s.r.l., non è dato riscontrare alcun elemento di divergenza rispetto alle competenze tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento all’organo di controllo e al revisore legale.

    Inoltre in caso di nomina di un revisore legale, a quest’ultimo compete unicamente l’attività di revisione legale e non anche la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Tale attività è affidata dall’ordinamento, in via esclusiva, al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando istituito) in quanto solo quest’ultimo è organo interno alla società che collabora alla realizzazione dell'oggetto sociale e all’efficienza dell’organizzazione medesima ed è dotato di incisivi poteri, strumentali allo svolgimento della realizzazione dei propri compiti. 

    Solo all’organo di controllo societario è consentito cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale; differentemente, il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione in ossequio alle summenzionate prescrizioni.

    Compiti del collegio sindacale e del revisore legale

    La nota del 5 luglio del MIMIT tiene conto di quanto espresso dai commercialisti, chiarendo espressamente che con riferimento alla revisione legale e alla vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) “si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”.

    I compiti relativi ai due organi sono infatti, sintetizzando, i seguenti:

    • il collegio sindacale(o il sindaco unico) 
      • partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; 
      • è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; 
      • è obbligato alla tenuta del Libro; 
      • deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
    • il revisore legale cui è attribuita la revisione legale dei conti
      • non partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione, 
      • effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed 
      • è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro; la relazione al bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili. 

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    Equo compenso professionisti in vigore: cosa prevede

    Il DDL che disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, è stato approvato il 12 aprile 2023 è   pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023  dopo un lunghissimo iter di oltre 3 anni.

    La legge n. 49 2023 entra in vigore il 20 maggio 2023 e si applica sia

    •  ai   professionisti ordinistici  che 
    • ai professionisti  organizzati in registri, elenchi e associazioni (legge 4/2013).

    Qui il testo 

    Vediamo più in dettaglio nei prossimi paragrafi  i contenuti del testo , le valutazioni delle associazioni dei professionisti  e il documento della Fondazione studi  dei consulenti del lavoro   del 16 maggio 2023.

    Legge equo compenso: cosa prevede

    Si ricorda che la riforma prevede che i compensi concordati   siano  aderenti a parametri proposti ogni due anni  degli ordini professionali  e sanciti da decreti ministeriali. Attualmente solo per gli avvocati sono vigenti parametri recenti (DM 147 2022) mentre per gli altri ordini si fa ancora  riferimento al decreto ministeriale 140 2012)

    Per le professioni non ordinistiche si attende  un decreto attuativo  del Ministero delle imprese, MIMIT da emanare entro 60 giorni

    La nuova legge prevede che l'equo compenso si applichi esclusivamente  alle prestazioni d'opera intellettuale verso: 

    • imprese bancarie;
    • imprese assicurative;
    • imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
    • pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione. 

    Non si applicano alle convenzioni in corso, già sottoscritte alla data dell'entrata in vigore.

    In alternativa ai parametri sarà possibile fissare i compensi sulla base di convenzioni tra imprese e Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria. 

    In caso di contestazione con il cliente, il professionista o il Consiglio  possono ricorrere presso la giustizia civile che applicherà  i nuovi tariffari di  riferimento 

    ATTENZIONE I professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza. 

    Il DdL approvato prevede inoltre molte specifiche clausole  di nullità,  che non comportano però la  nullità dell'intero contratto.

     In particolare sono nulle:

    1.  le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata,
    2.  i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese 
    3. che garantiscano  committente vantaggi sproporzionati 
    4.  termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.Il ricorso in caso di mancata applicazione dell'equo compenso  puo essere proposto sia dal professionista che dagli ordini  e dalle associazioni delle professioni non regolamentate che possono proporre anche class action comuni .

    Novità anche in tema di prescrizione:

    • il diritto del professionista al compenso  e alla richiesta di danni provocati dal professionista si prescriv ono in 10 anni :
    • il primo a partire  a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente 
    • il secondo dal giorno del compimento della prestazione: e non piu dal momento in cui il cliente si avvede dell'errore 

    Infine viene istituito presso il Ministero della Giustizia un osservatorio per la vigilanza sulle nuove norme.

    Equo compenso:  parere  del mondo accademico

    I professori Napolitano (Università Roma Tre),  Martuccelli (Università Luiss Guido Carli) Roberti (La Sapienza) hanno  evidenziato in un audizione parlamentare  che le soluzioni non sono del tutto compatibili con il quadro giuridico italiano ed europeo.   I punti critici sono i seguenti:

    1. Il principio di nullità dei compensi, quando  inferiori a quanto stabilito dai decreti è un ritorno alle tariffe minime che la UE e  l'autorità Antitrust avevano  sanzionato.Secondo gli esperti potrebbe essere accettabile solo una nullità legata ad un divario molto sensibile rispetto alle soglie. 
    2. La verifica di equità del compenso non andrebbe collegata al momento finale  del rapporto professionale ma a quello della singola prescrizione , diversamente potrebbe favorire  la scelta del committente di non instaurare mai rapporti di lunga durata, con danni evidenti per entrambe le parti
    3. Infine, il parere sottolineava  l'inapplicabilità della previsione per cui la certificazione del  equo compenso sarebbe  affidata all’Ordine professionale di appartenenza, con possibile esecuzione forzata per ottenere il pagamento.

    Il parere del CNDCECe di Confprofessioni  sul DDL equo compenso

    Il Consiglio nazionale dei commercialisti  chiedeva di estenderne l’applicazione ai rapporti professionali verso ogni impresa, senza limiti dimensionali per  "garantire  il pieno riconoscimento dell’equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell’art. 36 della Costituzione nonché dell’art. 2233 del Codice civile” avendo cura che le norme abbiano un impatto soprattutto  in riferimento ai giovani professionisti. Infatti la limitazione alle grandi realtà aziendali  che  sono solitamente seguite da  studi molto strutturati " di fatto esclude i giovani  dalla disciplina dell’equo compenso”.

    In audizione al Senato anche il presidente di Confprofessioni Stella aveva suggerito  alcune  modifiche : 

    • estendere il  perimetro di applicazione dell’equo compenso anche ai rapporti di natura non convenzionale e alle singole prestazioni, 
    • eliminare le previsioni di sanzioni disciplinari a carico del professionista che sia parte  di un rapporto contrattuale lesivo dell’equo compenso.
    •  incongrua la previsione di un’azione giudiziaria degli ordini professionali, che per legge non sono chiamati a tutelare gli interessi economici dei professionisti,
    • specificare che i parametri dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali, allo scopo di impedire che il decreto risulti generico, e quindi inefficace.

    Le valutazioni della  Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

    La Fondazione studi del consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro ha  pubblicato lo scorso 16 maggio un  approfondito commento  con le prime valutazioni sulla legge . Qui il testo  integrale del documento.

    Vengono evidenziati in particolare :

    • il fatto che dalla nuova legge emerge la possibilità di utilizzare i parametri  ministeriali proposti e aggiornati  dagli ordini professionali  ogni due anni  “anche al di fuori del perimetro applicativo di tale legge” ( con un ritorno di fatto alle abrogate tariffe professionali)
    •  il fatto che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere  da parte del professionista
    • la previsione che "i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso in un’ottica di garanzia della legalità, essendo tali Consigli espressione di enti di diritto pubblico”. 

    Allegati:
  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Professionisti: borse di studio ai figli dalle Casse

    Un comunicato ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati),    avvisa che è stato sottoscritto un  protocollo d’intesa triennale dall’ADEPP, che rappresenta 18 casse di previdenza privatizzate e 2 Casse di assistenza, con piu di 1milione e seicentomila iscritti  e la Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM).

    L'accordo ha l'obiettivo di sostenere con borse di studio il percorso universitario dei figli dei professionisti iscritti alle casse previdenziali aderenti . 

    Le borse di studio  (4000 nelle intenzioni dei firmatari)  aiuteranno a sostenere  finanziariamente gli studenti che saranno ammessi nei prossimi anni accademici ai Collegi Universitari di Merito  italiani riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) Collegio Ghisleri di Pavia Collegio.

    Il protocollo d’intesa siglato definisce le linee guida operative per la definizione e l’attuazione degli interventi di sostegno economico da parte degli enti associati.

     II singoli enti sono chiamati a predisporre dei  bandi che definiranno l'ammontare dellle risorse da destinare agli studenti, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione. Il protocollo prevede inoltre:

    •  la realizzazione di formazione e informazione sulle professioni, l’etica del lavoro professionale e la cultura previdenziale, rivolte a studenti universitari, e
    •  programmi di placement rivolti ai neolaureati.

    In base all’accordo l’ADEPP promuoverà, nei confronti delle  Casse aderenti la pubblicazione dei bandi di concorso rivolti ai giovani studenti, figli dei professionisti iscritti alle Casse, con lo stanziamento di fondi per borse di studio destinate in particolare ai ragazzi che supereranno l’ammissione ai Collegi Universitari di Merito nei prossimi anni accademici, a partire dal 2023-24. 

    I Collegi di merito infatti selezionano gli  studenti  attraverso concorsi che ne valutano i meriti scolastici e le motivazioni personali, valorizzando i talendi indipendentemente dal reddito.

    Piu specificamente i Collegi di merito sono enti non profit in cui gli studenti usucfruiscono di vitto e alloggio, seguono un percorso formativo interdisciplinare e ulteriore rispetto alla facoltà universitaria che hanno scelto  che potenzia la preparazione al mondo del lavoro.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Novità Desktop telematico: cosa si deve fare entro il 31 gennaio 2023? Ecco la guida

    L'Agenzia delle Entrate ha reso più sicuri i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l'infrastruttura SID

    In data 3 ottobre il CNDCEC ha pubblicato con informativa n 90 la proroga delle Entrate dal 31 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023.

    In particolare, i nuovi requisiti minimi di sicurezza sono: 

    • algoritmo di hash: SHA-256; 
    • algoritmo di cifratura: AES-256; 
    • lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).

    Gli utenti interessati potranno rinnovare i propri certificati utilizzando le applicazioni 

    • "Desktop Telematico – Entratel
    • oppure "Generazione certificati", 

    mediante le quali è possibile anche verificare l'aggiornamento dei certificati.

    Vediamo cosa è necessario fare. 

    Rinnovo certificati per adeguamento ai nuovi standard di sicurezza

    Gli utenti interessati potranno rinnovare i propri certificati utilizzando le applicazioni "Desktop Telematico – Entratel" oppure "Generazione certificati", mediante le quali è possibile anche verificare l'aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.

    Nella funzione Desktop Telematico – Entratel bisogna utilizzare la funzione "Sicurezza – Visualizza certificati" del menù "Entratel", 

    selezionare il tasto "Dettaglio" dopo aver specificato il certificato da verificare


    e verificare che nella cartella "Generale – Certificato selezionato" appaia la dicitura "Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits";

    Nel caso la dicitura elenchi un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell'ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza.

    In alternativa si può utilizzare la funzione "Gestisci ambiente – Visualizza certificati", dove: 

    • selezionare il tasto "Dettaglio" dopo aver specificato il certificato da verificare, 
    • controllare che nella cartella "Generale – Certificato selezionato" appaia la dicitura "Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits". 

    Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell'ambiente di sicurezza e alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza.