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    Crediti formativi commercialisti 2020-2022: adempimento entro il 30.06

    Con informativa del 6 aprile il CNDCEC, facendo seguito alla precedente nota n. 10/2023, con la quale comunicava la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022, si forniscono chiarimenti sulle modalità di rendicontazione dei crediti (cfp), considerato che la proroga riguarda esclusivamente i cfp necessari all’assolvimento dell’obbligo richiesto ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili ed è limitata ai cfp “non utili” per la revisione legale. 

    In particolare, occorre che i crediti formativi “non utili” che gli iscritti conseguiranno fino al 30 giugno 2023, e da imputare al triennio precedente per colmare i debiti formativi nel triennio 2020-2022, siano oggetto della contabilizzazione propria dell’Ordine.

    Nel dettaglio, per ciascun evento formativo che si svolgerà sino al 30 giugno 2023, l’ente che ne ha richiesto l’accreditamento importerà i dati dei partecipanti tramite portale FPC. 

    Tuttavia, in relazione agli iscritti risultati inadempienti nel triennio concluso il 31 dicembre 2022, sarà cura dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto imputare al triennio 2020- 2022 i crediti formativi “non utili” acquisiti fino al 30 giugno 2023, mediante l’aggiornamento dei cfp nel proprio gestionale. 

    L’Ordine riconoscerà utili per l’assolvimento del triennio precedente esclusivamente i cfp “non utili”, anche qualora siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale. 

    Dunque, qualora ad un evento siano attribuiti sia codici materie “non utili” sia codici materie “caratterizzanti” o/e “non caratterizzanti”, l’Ordine:

    • contabilizzerà solo i cfp “non utili” per colmare il debito del triennio 2020-2022, 
    • mentre i restanti cfp “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” saranno utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2023.

    Nella contabilizzazione dei cfp “non utili” necessari a recuperare l’inadempimento del triennio 2020-2022, qualora l’iscritto non abbia conseguito il minimo dei 9 cfp richiesto, l’Ordine darà la precedenza ai cfp associati ai codici delle materie c.d. “obbligatorie”. 

    Infine, spetta all’Ordine comunicare agli iscritti che non risultino in regola con l’adempimento formativo del triennio 2020-2022 che i crediti nelle materie “non utili” che conseguiranno fino al 30 giugno 2023 saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del triennio, salvo che l’iscritto non manifesti in forma scritta una volontà contraria. 

    Allegati:
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    Professionisti: borse di studio ai figli dalle Casse

    Un comunicato ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati),    avvisa che è stato sottoscritto un  protocollo d’intesa triennale dall’ADEPP, che rappresenta 18 casse di previdenza privatizzate e 2 Casse di assistenza, con piu di 1milione e seicentomila iscritti  e la Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM).

    L'accordo ha l'obiettivo di sostenere con borse di studio il percorso universitario dei figli dei professionisti iscritti alle casse previdenziali aderenti . 

    Le borse di studio  (4000 nelle intenzioni dei firmatari)  aiuteranno a sostenere  finanziariamente gli studenti che saranno ammessi nei prossimi anni accademici ai Collegi Universitari di Merito  italiani riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) Collegio Ghisleri di Pavia Collegio.

    Il protocollo d’intesa siglato definisce le linee guida operative per la definizione e l’attuazione degli interventi di sostegno economico da parte degli enti associati.

     II singoli enti sono chiamati a predisporre dei  bandi che definiranno l'ammontare dellle risorse da destinare agli studenti, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione. Il protocollo prevede inoltre:

    •  la realizzazione di formazione e informazione sulle professioni, l’etica del lavoro professionale e la cultura previdenziale, rivolte a studenti universitari, e
    •  programmi di placement rivolti ai neolaureati.

    In base all’accordo l’ADEPP promuoverà, nei confronti delle  Casse aderenti la pubblicazione dei bandi di concorso rivolti ai giovani studenti, figli dei professionisti iscritti alle Casse, con lo stanziamento di fondi per borse di studio destinate in particolare ai ragazzi che supereranno l’ammissione ai Collegi Universitari di Merito nei prossimi anni accademici, a partire dal 2023-24. 

    I Collegi di merito infatti selezionano gli  studenti  attraverso concorsi che ne valutano i meriti scolastici e le motivazioni personali, valorizzando i talendi indipendentemente dal reddito.

    Piu specificamente i Collegi di merito sono enti non profit in cui gli studenti usucfruiscono di vitto e alloggio, seguono un percorso formativo interdisciplinare e ulteriore rispetto alla facoltà universitaria che hanno scelto  che potenzia la preparazione al mondo del lavoro.

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    Conservazione sostitutiva digitale registri: novità nel Dl Semplificazioni

    Il Decreto Semplificazioni Dl 73/2022 convertito in Legge 122/2022 porta delle novità importanti per gli operatori su diversi temi.

    In particolare, sulla conservazione dei registri contabili l’articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

    La misura deroga alle regole in materia di conservazione che impongono la trascrizione su supporto cartaceo ovvero la conservazione elettronica del dato entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all’esercizio chiuso.

    La norma si riferisce solo ai registri contabili quindi ad esempio libro giornale, libro degli inventari e registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, scritture ausiliarie comprese quelle di magazzino e registro dei beni ammortizzabili.

    In proposito ricordiamo che tale novità era stata annunciata con comunicato stampa del 27 luglio 2022 dal CNDCEC che spiegava che sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.

    TABELLA DI RIEPILOGO

    La norma di riferimento 

    L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate Novità introdotta con emendamento al DL Semplificazione poi convertito con Legge n 122/2022 pubblicata in GU n 193 del 19 agosto e in vigore dal 20

    L'art 7 comma 4-quater del DL 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Il legislatore ha inteso estendere l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’IVA, […] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica”.

    L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 (In proposito leggi Stampa registri o conservazione sostitutiva entro il 10 giugno 2021

    e con la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16 (in proposito leggi Registri in formato elettronico: le Entrate riepilogano le regole) ha specificato che:

    • l’intervento normativo non ha modificato le norme in tema di conservazione
    • tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità

    Quindi se i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico ai fini della regolarità:
    non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
    però vanno messi in conservazione entro tale momento se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su carta

    L’emendamento al DL 73/2022 approvato determina il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia con la previsione che la norma in questione riguarda la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile elettronico.
    Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e "sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo" (comunicato stampa del cndcec)

    Il Presidente del Consiglio Nazionale dichiarava: “Ringrazio le Istituzioni e le forze politiche che hanno accolto le nostre istanze, peraltro in un momento particolarmente delicato per il Paese. Questo ci incentiva a proseguire con tenacia nell’azione avviata da questo Consiglio al fine di dare risposte concrete ai problemi quotidiani della professione".

    Soddisfazione espressa anche da Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità 

    che dichiarava: "Abbiamo contribuito, da protagonisti, a far approvare una norma che toglie dalla scrivania dei colleghi un adempimento anacronistico e dispendioso sia in termini di tempo che di denaro. È un primo passo concreto nell’ambito degli obiettivi che intendiamo perseguire, avendo come principale punto di riferimento l’operatività quotidiana dei colleghi”.

    Leggi anche Quali sono le scadenze per la stampa dei registri contabili?

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    Indipendenza e obiettività del revisore legati allo scetticismo professionale

    Il revisore legale (o la società di revisione) prima di avviare qualsiasi processo ispettivo, conoscitivo o di indagine dell’attività deve accertare la propria indipendenza ed obiettività rispetto alla società revisionata legati alle caratteristiche intrinseche e fondamentali dello scetticismo professionale[1]

    La norma di riferimento si legge nell’articolo 10 del D.Lgs 39/2010 che recita “ Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché' qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”, nonché nei principi di revisione internazionali ISA Italia 200[2] e 220[3].

     Si tratta di un requisito sostanziale in quanto il revisore con riferimento al periodo cui si riferiscono i bilanci e durante il periodo in cui viene eseguita l’attività di revisione legale, deve: 

    • accertare in modo costante, sia in fase di accettazione di primo incarico che di rinnovo, e
    • documentare adeguatamente nelle proprie carte di lavoro. 

    La rilevanza e delicatezza del tema si rinviene in taluni punti essenziali della norma che legano l’accettazione o il proseguimento dell’ incarico di revisione legale, alla valutazione e documentazione di: 

    1. il possesso dei requisiti di indipendenza e di obiettività di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17 del decreto 39/2010; 
    2.  l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli; 
    3. la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione; 
    4. nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale.

    Qualora il revisore rilevi un potenziale rischio alla sua indipendenza deve adottare tempestivamente misure idonee a mitigarlo in maniera efficace. A tal fine è chiamato annualmente ad attestare la propria indipendenza e quella dell’eventuale personale impiegato nell’attività di revisione nella dichiarazione annuale di indipendenza.

     

    [1] ISA 200 par.15 Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi

    [2] L’ ISA 200 stabilisce che il revisore è soggetto ai principi etici applicabili per gli incarichi di revisione contabile del bilancio inclusi quelli relativi all’indipendenza, par. 14.

    [3] L’ISA 220 sottolinea l’importanza dell’indipendenza, attraverso l’obbligo in capo al revisore dell’acquisizione di informazioni pertinenti il soggetto incarico al fine di valutare circostanze e rapporti che possano costituire minaccia all’indipendenza, par. 11

    Le misure idonee a garanzia dell’indipendenza: il rischio e la rilevanza delle carte di lavoro

    Il comma 1-ter dell’articolo 10, D. Lgs 39/2010, sancisce  espressamente la rilevanza dell’adozione di misure ragionevoli per garantire che l’ indipendenza affinché l’attività di revisione non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale, nonché applicabile alla sua rete, ai suoi membri degli organi di amministrazione, ai suoi dirigenti, eventuali altri suoi revisori, ai suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale. 

    Non devono sussistere i rischi di un autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

    Ogni contenuto del requisito dell’indipendenza deve essere adeguatamente documentato nelle carte di lavoro che dovranno comprendere tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché' le misure adottate per prevenirli e limitare le  responsabilità conseguenti

    La dichiarazione annuale d’indipendenza

    La norma prevede la sottoscrizione della dichiarazione annuale contenente un’attestazione particolareggiata delle cariche e dei ruoli che il revisore non può rivestire per il detto requisito dell’indipendenza. In particolare, il revisore legale o il responsabile chiave dell’attività di revisione non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. 

    Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.  

    In generale i soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l’obiettività del revisore o del  responsabile dell'incarico.

    L’indipendenza ed il corrispettivo dell’incarico di revisione

    Il requisito dell’indipendenza si ravvisa anche nelle modalità di definizione del corrispettivo dell'incarico di revisione legale che non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. 

    A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo: 

    1. alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché' ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
    2. alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
    3. alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.

    Le procedure e l’organizzazione interna.

    La norma, ed in particolare l’articolo 10– ter, nella definizione del requisito dell’indipendenza, specifica la rilevanza delle procedure e dell’organizzazione interna del revisore. In particolare,  la società di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l’obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce le direttive e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8. 

    Il revisore legale o la società di revisione legale si deve dotare di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

    I diversi livelli rispetto ai quali detta ragionevole sicurezza devono essere perseguibili dipendentemente dall’ampiezza e dalla dimensione dell’incarico, afferiscono a:

    • i dipendenti, nonché tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione del revisore  o sono sotto il suo controllo e che partecipando direttamente all' attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate a svolgere l'incarico
    • l'esternalizzazione di attività di revisione tale da non compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi previsti dal decreto o altro Regolamento Europeo. (L'esternalizzazione di attività di revisione non può influire sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione);
    • l’adozione di disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi;
    • l’adozione di un sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate a garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell’attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione e proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte.

    Vediamo alcuni procedimenti operativi relativi alla valutazione indipendenza, all’interno del software cloud Revisal, soluzione ideale per sindaci e revisori sviluppata da Maggioli S.p.A.

    Procedimenti operativi relativi alla valutazione indipendenza:software Revisal

    1)Questionario sulla sussistenza di requisiti per l’ineleggibilità o la decadenza

    La valutazione finale viene data automaticamente da Revisal sulla base delle risposte al questionario.

     

     

     

    2) E’ possibile inoltre calcolare, per il Sindaco o il Collegio sindacale, la dipendenza finanziaria. 

    Il software, sulla base dei parametri di compenso indicati manualmente dal professionista, sviluppa un calcolo di indici e indicatori, restituendo la valutazione finale DIPENDENTE o INDIPENDENTE.

    2) Al termine del processo di valutazione, è possibile stampare in formato .pdf l’attestazione di indipendenza.

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    Cancellazione da Albo professionale: indicazioni CNDCEC

    Il Consiglio nazionale dei commercialisti  con il pronto ordini 125 del 22 giugno  2022 in risposta ad un quesito dell'Ordine di Biella chiarisce le regole per la richiesta di  cancellazione di un professionista dall'albo. 

    L'Ordine prospettava il caso di un professionista che aveva inviato una richiesta di cancellazione in data 1.4.2021 e chiedeva di essere esonerato da quella data dagli obblighi contributivi . L'ordine faceva presente però che tale richiesta non era mai giunta in quanto inviata ad un indirizzo errato.

    Il  CNDCEC afferma che la richiesta di cancellazione dall’albo è un atto unilaterale di natura  recettizia che ai sensi dell’art. 1334 c.c. produce effetto solo dal momento in cui perviene a conoscenza  dell’Ordine a cui è destinata.

     Di conseguenza, non essendo stata mai ricevuta dall’Ordine la comunicazione  non ha prodotto l’effetto della conoscibilità da parte dell’Ordine delle istanze del  professionista, per cui  l’Ordine è legittimato  a perseverare nella richiesta di pagamento della quota annuale.

    Piu in generale , viene  anche evidenziato che la decorrenza  di una cancellazione  dall'albo  è di solito considerata effettiva dalla data della delibera stessa , cioè al termine della procedura che ha inizio con la richiesta del professionista  o con una decisione autonoma dell'ordine. 

    Tale principio può trovare una deroga  solo nel caso in cui si sia in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario,  (come nel caso proposto in cui la cancellazione consente di non versare il contributo annuale). Per questi casi  l’amministrazione può  anche disporre la retroattività degli effetti di una propria delibera (sul punto si  era espresso il Consiglio di Stato n. 835/1993.

    Il Consiglio conclude che l'ordine è autonomo  nel decidere che la delibera di cancellazione dall'albo  possa essere retroattiva, con il limite  massimo alla data di  presentazione della richiesta di cancellazione (che, peraltro,  risulti ricevuta dall'ordine destinatario).