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    Accordo CNDCEC-INARCASSA: al via l’assistenza per ingegneri e architetti

    Entra pienamente in vigore oggi, 8 maggio 2025, l’accordo operativo tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), siglato il 16 gennaio scorso. La collaborazione è finalizzata a offrire agli iscritti Inarcassa un’assistenza previdenziale più specializzata ed efficiente, tramite l’intervento qualificato dei commercialisti abilitati. 

    L’accordo quadro, sottoscritto dal precedente  presidente Elbano de Nuccio (CNDCEC) e da Giuseppe Santoro (INARCASSA), prevede che i dottori commercialisti iscritti all’albo possano operare in nome e per conto di ingegneri e architetti liberi professionisti, offrendo un servizio di consulenza previdenziale su misura. 

    Per rendere ciò possibile, INARCASSA ha messo a disposizione un insieme di strumenti operativi – tra cui una funzione di delega digitale, un numero verde e un form online – che facilitano le interazioni  e consentono ai commercialisti di fornire risposte puntuali, anche in presenza di quesiti complessi.

    Altro elemento qualificante dell’accordo è la formazione tecnica: i commercialisti che intendono svolgere attività in favore degli iscritti Inarcassa potranno accedere a corsi e seminari per acquisire competenze specifiche in ambito previdenziale, secondo programmi concordati e promossi dal CNDCEC e da INARCASSA. 

    Il Consiglio Nazionale si impegna a promuovere attivamente la partecipazione dei propri iscritti a queste iniziative formative, che costituiranno una base fondamentale per offrire un’assistenza professionale aggiornata e autorevole. 

    Assistenza commercialisti a INARCASSA: strumenti deleghe e manuale utilizzo

    Dall’8 maggio i commercialisti potranno attivare ufficialmente i servizi previsti dalla convenzione, entrando così in una fase pienamente operativa. 

    Il primo strumento attivato è il numero verde dedicato 800.194.381, attivo ogni lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, riservato agli iscritti all’Albo che necessitano di chiarimenti normativi o operativi per conto di clienti ingegneri e architetti. 

    Parallelamente, è disponibile anche un form online accessibile tramite SPID o CIE dal sito ufficiale www.inarcassa.it, che consente di inviare richieste corredate da delega o documentazione e ricevere risposte via email o telefono.

    Strumento chiave è la delega digitale, già attiva dal febbraio scorso e ora pienamente integrata nel sistema. Questo meccanismo consente agli iscritti Inarcassa di conferire una delega formale a un commercialista, che sarà così autorizzato a gestire pratiche, consultare dati e interagire con la Cassa per conto del proprio assistito. 

    Secondo i dati aggiornati al 7 aprile 2025, sono già oltre 1.100 gli iscritti Inarcassa che hanno attivato una delega digitale verso un commercialista, pari al 71,7% del totale delle deleghe registrate. Una conferma dell’interesse della categoria per un supporto professionale qualificato e semplificato.

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    Accordo CNDCEC INARCASSA:i vantaggi reciproci

    Questo sistema rappresenta un passo importante per INARCASSA verso una riduzione delle criticità che spesso emergono nella gestione degli adempimenti previdenziali, soprattutto in caso di dubbi normativi o ritardi operativi. L’intervento dei commercialisti – autorizzati tramite delega e formati con percorsi dedicati – consente una maggiore tempestività nell’analisi e nella risoluzione delle problematiche, grazie anche alla possibilità di dialogare direttamente  attraverso i canali riservati.

    Dal punto di vista del CNDCEC L’accordo ha anche un impatto strategico sul lungo periodo per i commercialisti : rafforza il loro ruolo come figura di riferimento trasversale, capace di supportare non solo aziende e privati in ambito fiscale e contabile, ma anche liberi professionisti di altri ordini nell’ambito previdenziale. La collaborazione tra CNDCEC e INARCASSA si fonda su una logica di sistema, dove la sinergia tra enti e categorie produce valore concreto per l’intero comparto professionale.

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    Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio

    Il MEF con una nota del 28 gennaio ha dato il via ai nuovi principi di revisione ISQM annunciati già a fine 2023 e per i quali vi era l'opzione falcoltativa per il 2024. Per un ripilogo del pregresso leggi anche Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF. 

    Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio

    Si precisa che, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, sono tenuti ad applicare i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e ISA (Italia) 220 aggiornato preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2025:

    • per l’ISQM Italia 1,
    • e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220.

    La determina di adozione RR 184 dell’8 agosto 2023 e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione a questa pagina.

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    CTU: chiarimenti dal CNDCEC sulle nomine extra circondario

    Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente affrontato una questione sollevata dall’Ordine dei Commercialisti di Salerno in merito al conferimento di incarichi ai Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e ai Professionisti Delegati alle Vendite. 

    Nel Pronto Ordini 96  del 16 gennaio 2025 si risponde alle richieste di chiarimento  attorno alla possibilità di operare al di fuori del proprio circondario di appartenenza, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia e dai successivi interventi correttivi.

    La Mobilità dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) la risposta del Consiglio

    Il Consiglio Nazionale ha chiarito che, in base al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stata introdotta una maggiore flessibilità nella nomina dei CTU. 

    Nello specifico, l’istituzione dell’Albo Nazionale dei CTU consente ai giudici di conferire incarichi a consulenti iscritti all’albo di qualsiasi Tribunale, superando i vincoli territoriali precedenti. L’art. 22 disp. att. c.p.c., così come modificato, prevede che:

    • I giudici debbano prioritariamente nominare CTU iscritti nell’albo del proprio Tribunale.
    • In alternativa, è possibile nominare, con provvedimento motivato, consulenti iscritti ad altri albi o anche persone non iscritte in alcun albo, previa comunicazione al Presidente del Tribunale.

    Questo significa che la nomina di consulenti fuori circondario non richiede più una preventiva autorizzazione, ma è sufficiente una motivazione scritta e una comunicazione formale.

    Chiarimento sull’Attività dei Custodi e dei Professionisti Delegati

    Con riferimento ai professionisti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c., il Consiglio Nazionale ha evidenziato le modifiche introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. 

    La nuova normativa elimina l’obbligo per il giudice dell’esecuzione di motivare analiticamente la nomina di un professionista appartenente a un altro circondario, purché rientrante nel medesimo distretto di Corte d’Appello. Questo rappresenta una semplificazione significativa rispetto alla disciplina previgente.

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    Esame Revisori 2024: domanda entro il 5 settembre

    Il MEF ha pubblicato un avviso per informare delle pubblicazione in GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 6 agosto 2024 il bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.

    Le domande vanno presentate entro il 5 settembre prossimo, e a tal fine, è state predisposta un’apposita applicazione informatica che resterà accessibile su questo sito istituzionale fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

    Ai fini delle domande il MEF precisa che:

    • non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando. 
    • tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
    • ai fini della regolarità della domanda, si rammenta che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

    Vediamo tutte le regole.

    Esame idoneità revisori 2024: chi è ammesso

    Per l'ammissione al esame occorre tenere come norma di riferimento l'art 2 del Decreto n 63/2106 che recita testualmente:

    1. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
      • a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economi e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto  ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
      • b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.
    2. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data
      di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
    3. Sono, altresì, ammessi a sostenere l'esame di idoneita' coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di
      presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.

    Esame idoneità Revisori 2024: quota per la domanda

    Il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame di cui all’articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00

    Dovrà, inoltre, assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.

    Il pagamento del contributo potrà essere assolto nella fase di presentazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti “PagoPA”, il bollo dovrà essere apposto sulla “ricevuta di avvenuta iscrizione” così come previsto dall’articolo 2, comma 2 del bando.

    Esame idoneità revisori 2024: svolgimento delle prove

    Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

    In particolare le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

    Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse. 

    Le due prove si svolgeranno  in un’unica giornata di esame.

    La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore. 

    La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

    Attenzione al fatto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 dicembre 2024, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

    Allegati:
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    Compenso commercialista dimezzato per attività facili

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19326 del 15 luglio in tema di compenso ai professionisti  in una  procedura di fallimento,   ha  confermato che,  in assenza di accordi specifici tra le parti, vanno seguite le indicazioni della “tariffa professionale” come previsto dal DM 140/2012 specificando che 

    • il compenso per rappresentanza tributaria può variare tra l'1% e il 5% dell’importo eventualmente  contestato e che 
    • a norma dell’art. 18 del DM 140/2012, in caso di attività con  bassa difficoltà e complessità la riduzione può arrivare al 50%

    Compenso commercialista il caso e la decisione del tribunale

    Il caso in esame riguardava il ricorso presentato da un dottore commercialista contro il Fallimento di una società, in particolare per un  contenzioso che ha avuto origine dal decreto del Tribunale di Venezia del 12 ottobre 2017.

     Il commercialista aveva contestato infatti il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della società, il quale aveva liquidato un compenso di €37.000 per l'attività difensiva svolta nel giudizio di appello contro l'Agenzia delle Entrate.

     Il Tribunale di Venezia, successivamente, aveva parzialmente accolto il reclamo del commercialista, rivedendo la liquidazione del compenso in €57.155. Questo valore era stato calcolato sulla base della percentuale minima dell'1% del valore della causa, decurtato del 50% per tenere conto dell'attività professionale già retribuita in precedenza.

    Decisioni e Motivazioni del Tribunale 

    Il Tribunale di Venezia aveva determinato che la somma di €146.176 già corrisposta al commercialista dalla società in bonis fosse il compenso per prestazioni professionali precedenti, non computabili per la liquidazione del nuovo compenso.

     Il tribunale aveva applicato una decurtazione del 50% al compenso per l'attività difensiva svolta in appello, motivando che il lavoro di studio e difesa era stato già svolto nel giudizio di primo grado e adeguatamente retribuito.

     Inoltre, il tribunale aveva escluso la corresponsione di ulteriori compensi per presunte attività professionali stragiudiziali espletate dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR), in quanto non vi era prova della negoziazione e stipulazione di accordi transattivi.

    Compenso commercialista: le conclusioni della Cassazione

    Il commercialista ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il Fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale. 

    La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando le spese tra le parti.

     La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale, affermando che il tribunale veneziano aveva correttamente applicato i parametri tariffari e giustificato la decurtazione del compenso.

     La Cassazione ha anche rigettato i motivi del ricorso incidentale del Fallimento, considerando manifestamente infondate le eccezioni preliminari e inammissibili le censure sul mancato rispetto delle modalità di determinazione del compenso e sulla responsabilità precontrattuale del commercialista.

    In conclusione, la Cassazione ha confermato la legittimità della liquidazione del compenso al commercialista operata dal Tribunale  evidenziando la corretta applicazione delle norme regolamentari e la valutazione delle attività professionali effettivamente svolte. 

    Compenso commercialista Riferimenti Normativi

    I riferimenti applicabili al caso sono i seguenti:

    Art. 26 Legge Fallimentare (L.F.): Reclamo contro i decreti del giudice delegato.

    Art. 36 L.F.: Reclamo contro gli atti del curatore.

    Art. 111 Costituzione: Impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali.

    Art. 28 D.M. 140/2012: Determinazione del compenso per l'assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.

    Art. 2233 Codice Civile: Compenso per le prestazioni professionali.

    Art. 115 e 116 Codice di Procedura Civile (CPC): Valutazione delle prove.

    Art. 360 CPC: Motivi di ricorso per cassazione.

    Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: Contributo unificato nel processo civile.

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    Esame commercialista 2023: domande in scadenza

    L'ordinanza  n. 470 del Ministero dell'università e della ricerca  relativa alle sessioni di esame  per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile  e revisore legale è stata pubblicata a maggio 2023 .

    Gli esami si svolgeranno con un unica prova orale  svolta a distanza.

    Le due  sessioni avranno luogo nei  mesi di luglio e novembre 2023  e scade il prossimo 20 ottobre l'ultima data utile per partecipare alla seconda sessione.

    Sono indette inoltre all’interno delle sessioni d’esame  le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale,

    Viene precisato che i candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella allegata all'ordinanza.

    Le domande  per gli esami di stato vanno presentate alla segreteria dell'università o istituto prescelto  con le seguenti scadenze:

    prima sessione  seconda sessione 
    domande entro il 23 giugno 2023 domande entro il 20 ottobre 2023 per entrambe le sezioni
    DOTTORE COMMERCIALISTA
    inizio esami 26 luglio  inizio esami 16 novembre 2023
    ESPERTO CONTABILE 
    inizio esami 31 luglio  inizio esami 23 novembre
    REVISORI  LEGALI 

    Le prove si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni 

    Sarà reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto sede d’esame.

    ATTENZIONE

     Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati  impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo una nuova domanda  entro la  data del 20 ottobre 2023, facendo riferimento alla  documentazione già allegata.

    Esame di stato commercialista 2023: domande e documentazione

     La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e  della residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

    • per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista:

    diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56,  LM-77 ovvero diploma di laurea  rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in  attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

    • per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile:

    diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione

    aziendale), nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di

    studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

    per l’eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei

    revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:

    •  per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato che  intendono espletare le prove integrative: 

    certificazione o dichiarazione  attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda  sideve  dichiarare di avere diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi  dell’art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.

    Richiesti inoltre

    1.  ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58  euro   salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo,  versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo
    2.  eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi  più prolungati per lo svolgimento delle prove.
    3.  certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di  abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.
    4.  attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio della professione di revisore legale.

    Esame di stato commercialista:  le prove d'esame

    L'esame si terrà in deroga alla modalità ordinaria con unica prova orale  svolta a distanza  con modalità utili ad  attestare le competenze su tutte le materie previste

    dalle specifiche normative di riferimento e di accertare l’acquisizione delle  competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo  professionale

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    Conservazione sostitutiva digitale registri: novità nel Dl Semplificazioni

    Il Decreto Semplificazioni Dl 73/2022 convertito in Legge 122/2022 porta delle novità importanti per gli operatori su diversi temi.

    In particolare, sulla conservazione dei registri contabili l’articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

    La misura deroga alle regole in materia di conservazione che impongono la trascrizione su supporto cartaceo ovvero la conservazione elettronica del dato entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all’esercizio chiuso.

    La norma si riferisce solo ai registri contabili quindi ad esempio libro giornale, libro degli inventari e registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, scritture ausiliarie comprese quelle di magazzino e registro dei beni ammortizzabili.

    In proposito ricordiamo che tale novità era stata annunciata con comunicato stampa del 27 luglio 2022 dal CNDCEC che spiegava che sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.

    TABELLA DI RIEPILOGO

    La norma di riferimento 

    L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate Novità introdotta con emendamento al DL Semplificazione poi convertito con Legge n 122/2022 pubblicata in GU n 193 del 19 agosto e in vigore dal 20

    L'art 7 comma 4-quater del DL 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Il legislatore ha inteso estendere l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’IVA, […] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica”.

    L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 (In proposito leggi Stampa registri o conservazione sostitutiva entro il 10 giugno 2021

    e con la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16 (in proposito leggi Registri in formato elettronico: le Entrate riepilogano le regole) ha specificato che:

    • l’intervento normativo non ha modificato le norme in tema di conservazione
    • tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità

    Quindi se i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico ai fini della regolarità:
    non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
    però vanno messi in conservazione entro tale momento se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su carta

    L’emendamento al DL 73/2022 approvato determina il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia con la previsione che la norma in questione riguarda la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile elettronico.
    Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e "sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo" (comunicato stampa del cndcec)

    Il Presidente del Consiglio Nazionale dichiarava: “Ringrazio le Istituzioni e le forze politiche che hanno accolto le nostre istanze, peraltro in un momento particolarmente delicato per il Paese. Questo ci incentiva a proseguire con tenacia nell’azione avviata da questo Consiglio al fine di dare risposte concrete ai problemi quotidiani della professione".

    Soddisfazione espressa anche da Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità 

    che dichiarava: "Abbiamo contribuito, da protagonisti, a far approvare una norma che toglie dalla scrivania dei colleghi un adempimento anacronistico e dispendioso sia in termini di tempo che di denaro. È un primo passo concreto nell’ambito degli obiettivi che intendiamo perseguire, avendo come principale punto di riferimento l’operatività quotidiana dei colleghi”.

    Leggi anche Quali sono le scadenze per la stampa dei registri contabili?