-
Esame Revisori 2024: domanda entro il 5 settembre
Il MEF ha pubblicato un avviso per informare delle pubblicazione in GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 6 agosto 2024 il bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.
Le domande vanno presentate entro il 5 settembre prossimo, e a tal fine, è state predisposta un’apposita applicazione informatica che resterà accessibile su questo sito istituzionale fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.
Ai fini delle domande il MEF precisa che:
- non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando.
- tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
- ai fini della regolarità della domanda, si rammenta che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.
Vediamo tutte le regole.
Esame idoneità revisori 2024: chi è ammesso
Per l'ammissione al esame occorre tenere come norma di riferimento l'art 2 del Decreto n 63/2106 che recita testualmente:
- Per l'ammissione all'esame e' necessario:
- a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economi e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
- b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.
- In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99. - Sono, altresì, ammessi a sostenere l'esame di idoneita' coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di
presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.
Esame idoneità Revisori 2024: quota per la domanda
Il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame di cui all’articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00.
Dovrà, inoltre, assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.
Il pagamento del contributo potrà essere assolto nella fase di presentazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti “PagoPA”, il bollo dovrà essere apposto sulla “ricevuta di avvenuta iscrizione” così come previsto dall’articolo 2, comma 2 del bando.
Esame idoneità revisori 2024: svolgimento delle prove
Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale” sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame.
In particolare le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando.
Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse.
Le due prove si svolgeranno in un’unica giornata di esame.
La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore.
La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.
Attenzione al fatto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 dicembre 2024, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.
Allegati: -
Esame commercialista 2023: domande in scadenza
L'ordinanza n. 470 del Ministero dell'università e della ricerca relativa alle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale è stata pubblicata a maggio 2023 .
Gli esami si svolgeranno con un unica prova orale svolta a distanza.
Le due sessioni avranno luogo nei mesi di luglio e novembre 2023 e scade il prossimo 20 ottobre l'ultima data utile per partecipare alla seconda sessione.
Sono indette inoltre all’interno delle sessioni d’esame le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale,
Viene precisato che i candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella allegata all'ordinanza.
Le domande per gli esami di stato vanno presentate alla segreteria dell'università o istituto prescelto con le seguenti scadenze:
prima sessione seconda sessione domande entro il 23 giugno 2023 domande entro il 20 ottobre 2023 per entrambe le sezioni DOTTORE COMMERCIALISTA inizio esami 26 luglio inizio esami 16 novembre 2023 ESPERTO CONTABILE inizio esami 31 luglio inizio esami 23 novembre REVISORI LEGALI Le prove si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni
Sarà reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto sede d’esame.
ATTENZIONE
Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo una nuova domanda entro la data del 20 ottobre 2023, facendo riferimento alla documentazione già allegata.
Esame di stato commercialista 2023: domande e documentazione
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e della residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
- per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista:
diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56, LM-77 ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
- per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile:
diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione
aziendale), nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
per l’eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei
revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:
- per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato che intendono espletare le prove integrative:
certificazione o dichiarazione attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda sideve dichiarare di avere diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.
Richiesti inoltre
- ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo
- eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.
- certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.
- attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio della professione di revisore legale.
Esame di stato commercialista: le prove d'esame
L'esame si terrà in deroga alla modalità ordinaria con unica prova orale svolta a distanza con modalità utili ad attestare le competenze su tutte le materie previste
dalle specifiche normative di riferimento e di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale
-
Cooperative di tipo srl: intervento del MIMIT sull’assetto dei controlli
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti l’11 luglio 2023 pubblica l’informativa n. 93/2023 in commento alla nota n. 221466 del 5 luglio 2023 “Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative” in cui il Ministero del Made in Italy (MIMIT) ha fornito ulteriori chiarimenti sul ruolo dell’organo di controllo interno e del revisore nelle società cooperative, recependo la nota dello scorso giugno del CNDCEC in si è fatto presente che nel nostro ordinamento solo l’organo di controllo societario può cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale (ex artt. 2403 comma 2 e 2409-bis comma 2 c.c.), mentre il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione.
Sistema dei controlli nelle cooperative di tipo srl: nota MIMIT 5 luglio 2023
Il Ministero, nella nota n. 22146 del 5 luglio 2023 precisa che:
- nella società cooperativa di tipo s.r.l. può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico);
- nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale;
- diversa, invece, è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o in forma collegiale) rispetto a quelli affidati al revisore.
Società cooperative di tipo srl e intervento CNDCEC: assetti dei controlli societari
Appare interessante l’ultimo punto delle precisazioni della nota (n.22146 5.07.2023) in commento considerando che in una precedente nota del MIMIT si era stabilito che nelle cooperative di tipo s.r.l.,
- tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il c.d. sindaco unico,
- tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore,
sia i primi, sia il secondo “sarebbero abilitati a esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile”.
Proprio per quest’ultimo motivo con una nota dell’8 giugno 2023 il Consiglio Nazionale fa presente al Ministero il suo parere contrario in merito a quanto stabilito circa l’assetto dei controlli della s.r.l.
È stato fatto notare che l’art. 2477 c.c., attualmente in vigore, consente di introdurre assetti dei controlli societari diversificati, sia nella forma che nella sostanza, dando vita quindi ad un sistema maggiormente destrutturato se paragonato a quelle delle s.p.a. in cui l’autonomia dei soci risulta ampliata. I soci, infatti, possono scegliere fra diverse forme di controllo e decidere la totale soppressione dell’organo di controllo interno deputato alla vigilanza sulla gestione, in luogo del mero controllo legale dei conti.
Tuttavia, secondo il Consiglio nazionale, l’atto costitutivo della società non può ritenersi del tutto “svincolato” dalla necessità di accordare l’esatto significato ai nomina iuris impiegati nella stessa disposizione in funzione di garanzia dell’affidamento che i terzi ripongono nell’individuazione di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), ovvero di un revisore legale.
Nella stessa prospettiva, l’atto costitutivo non può ritenersi svincolato dal rispetto dei limiti di legge che disciplinano le “competenze” e i “poteri”, sia del collegio sindacale o del sindaco unico, sia del revisore legale.
Solo al primo, peraltro, l’art. 2477, co.4 c.c. estende l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le s.p.a.
Di conseguenza nel complessivo sistema dei controlli della s.r.l., non è dato riscontrare alcun elemento di divergenza rispetto alle competenze tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento all’organo di controllo e al revisore legale.
Inoltre in caso di nomina di un revisore legale, a quest’ultimo compete unicamente l’attività di revisione legale e non anche la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Tale attività è affidata dall’ordinamento, in via esclusiva, al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando istituito) in quanto solo quest’ultimo è organo interno alla società che collabora alla realizzazione dell'oggetto sociale e all’efficienza dell’organizzazione medesima ed è dotato di incisivi poteri, strumentali allo svolgimento della realizzazione dei propri compiti.
Solo all’organo di controllo societario è consentito cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale; differentemente, il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione in ossequio alle summenzionate prescrizioni.
Compiti del collegio sindacale e del revisore legale
La nota del 5 luglio del MIMIT tiene conto di quanto espresso dai commercialisti, chiarendo espressamente che con riferimento alla revisione legale e alla vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) “si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”.
I compiti relativi ai due organi sono infatti, sintetizzando, i seguenti:
- il collegio sindacale(o il sindaco unico)
- partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo;
- è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione;
- è obbligato alla tenuta del Libro;
- deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
- il revisore legale cui è attribuita la revisione legale dei conti,
- non partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione,
- effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed
- è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro; la relazione al bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili.
-
Equo compenso professionisti in vigore: cosa prevede
Il DDL che disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, è stato approvato il 12 aprile 2023 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023 dopo un lunghissimo iter di oltre 3 anni.
La legge n. 49 2023 entra in vigore il 20 maggio 2023 e si applica sia
- ai professionisti ordinistici che
- ai professionisti organizzati in registri, elenchi e associazioni (legge 4/2013).
Vediamo più in dettaglio nei prossimi paragrafi i contenuti del testo , le valutazioni delle associazioni dei professionisti e il documento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro del 16 maggio 2023.
Legge equo compenso: cosa prevede
Si ricorda che la riforma prevede che i compensi concordati siano aderenti a parametri proposti ogni due anni degli ordini professionali e sanciti da decreti ministeriali. Attualmente solo per gli avvocati sono vigenti parametri recenti (DM 147 2022) mentre per gli altri ordini si fa ancora riferimento al decreto ministeriale 140 2012)
Per le professioni non ordinistiche si attende un decreto attuativo del Ministero delle imprese, MIMIT da emanare entro 60 giorni
La nuova legge prevede che l'equo compenso si applichi esclusivamente alle prestazioni d'opera intellettuale verso:
- imprese bancarie;
- imprese assicurative;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
- pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.
Non si applicano alle convenzioni in corso, già sottoscritte alla data dell'entrata in vigore.
In alternativa ai parametri sarà possibile fissare i compensi sulla base di convenzioni tra imprese e Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria.
In caso di contestazione con il cliente, il professionista o il Consiglio possono ricorrere presso la giustizia civile che applicherà i nuovi tariffari di riferimento
ATTENZIONE I professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza.
Il DdL approvato prevede inoltre molte specifiche clausole di nullità, che non comportano però la nullità dell'intero contratto.
In particolare sono nulle:
- le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata,
- i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese
- che garantiscano committente vantaggi sproporzionati
- termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.Il ricorso in caso di mancata applicazione dell'equo compenso puo essere proposto sia dal professionista che dagli ordini e dalle associazioni delle professioni non regolamentate che possono proporre anche class action comuni .
Novità anche in tema di prescrizione:
- il diritto del professionista al compenso e alla richiesta di danni provocati dal professionista si prescriv ono in 10 anni :
- il primo a partire a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente
- il secondo dal giorno del compimento della prestazione: e non piu dal momento in cui il cliente si avvede dell'errore
Infine viene istituito presso il Ministero della Giustizia un osservatorio per la vigilanza sulle nuove norme.
Equo compenso: parere del mondo accademico
I professori Napolitano (Università Roma Tre), Martuccelli (Università Luiss Guido Carli) Roberti (La Sapienza) hanno evidenziato in un audizione parlamentare che le soluzioni non sono del tutto compatibili con il quadro giuridico italiano ed europeo. I punti critici sono i seguenti:
- Il principio di nullità dei compensi, quando inferiori a quanto stabilito dai decreti è un ritorno alle tariffe minime che la UE e l'autorità Antitrust avevano sanzionato.Secondo gli esperti potrebbe essere accettabile solo una nullità legata ad un divario molto sensibile rispetto alle soglie.
- La verifica di equità del compenso non andrebbe collegata al momento finale del rapporto professionale ma a quello della singola prescrizione , diversamente potrebbe favorire la scelta del committente di non instaurare mai rapporti di lunga durata, con danni evidenti per entrambe le parti
- Infine, il parere sottolineava l'inapplicabilità della previsione per cui la certificazione del equo compenso sarebbe affidata all’Ordine professionale di appartenenza, con possibile esecuzione forzata per ottenere il pagamento.
Il parere del CNDCECe di Confprofessioni sul DDL equo compenso
Il Consiglio nazionale dei commercialisti chiedeva di estenderne l’applicazione ai rapporti professionali verso ogni impresa, senza limiti dimensionali per "garantire il pieno riconoscimento dell’equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell’art. 36 della Costituzione nonché dell’art. 2233 del Codice civile” avendo cura che le norme abbiano un impatto soprattutto in riferimento ai giovani professionisti. Infatti la limitazione alle grandi realtà aziendali che sono solitamente seguite da studi molto strutturati " di fatto esclude i giovani dalla disciplina dell’equo compenso”.
In audizione al Senato anche il presidente di Confprofessioni Stella aveva suggerito alcune modifiche :
- estendere il perimetro di applicazione dell’equo compenso anche ai rapporti di natura non convenzionale e alle singole prestazioni,
- eliminare le previsioni di sanzioni disciplinari a carico del professionista che sia parte di un rapporto contrattuale lesivo dell’equo compenso.
- incongrua la previsione di un’azione giudiziaria degli ordini professionali, che per legge non sono chiamati a tutelare gli interessi economici dei professionisti,
- specificare che i parametri dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali, allo scopo di impedire che il decreto risulti generico, e quindi inefficace.
Le valutazioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
La Fondazione studi del consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro ha pubblicato lo scorso 16 maggio un approfondito commento con le prime valutazioni sulla legge . Qui il testo integrale del documento.
Vengono evidenziati in particolare :
- il fatto che dalla nuova legge emerge la possibilità di utilizzare i parametri ministeriali proposti e aggiornati dagli ordini professionali ogni due anni “anche al di fuori del perimetro applicativo di tale legge” ( con un ritorno di fatto alle abrogate tariffe professionali)
- il fatto che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere da parte del professionista
- la previsione che "i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso in un’ottica di garanzia della legalità, essendo tali Consigli espressione di enti di diritto pubblico”.
-
Conservazione sostitutiva digitale registri: novità nel Dl Semplificazioni
Il Decreto Semplificazioni Dl 73/2022 convertito in Legge 122/2022 porta delle novità importanti per gli operatori su diversi temi.
In particolare, sulla conservazione dei registri contabili l’articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La misura deroga alle regole in materia di conservazione che impongono la trascrizione su supporto cartaceo ovvero la conservazione elettronica del dato entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all’esercizio chiuso.
La norma si riferisce solo ai registri contabili quindi ad esempio libro giornale, libro degli inventari e registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, scritture ausiliarie comprese quelle di magazzino e registro dei beni ammortizzabili.
In proposito ricordiamo che tale novità era stata annunciata con comunicato stampa del 27 luglio 2022 dal CNDCEC che spiegava che sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.
TABELLA DI RIEPILOGO
La norma di riferimento
L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate Novità introdotta con emendamento al DL Semplificazione poi convertito con Legge n 122/2022 pubblicata in GU n 193 del 19 agosto e in vigore dal 20 L'art 7 comma 4-quater del DL 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il legislatore ha inteso estendere l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’IVA, […] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica”.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 (In proposito leggi Stampa registri o conservazione sostitutiva entro il 10 giugno 2021
e con la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16 (in proposito leggi Registri in formato elettronico: le Entrate riepilogano le regole) ha specificato che:
- l’intervento normativo non ha modificato le norme in tema di conservazione
- tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità
Quindi se i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico ai fini della regolarità:
non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
però vanno messi in conservazione entro tale momento se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su cartaL’emendamento al DL 73/2022 approvato determina il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia con la previsione che la norma in questione riguarda la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile elettronico.
Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e "sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo" (comunicato stampa del cndcec)Il Presidente del Consiglio Nazionale dichiarava: “Ringrazio le Istituzioni e le forze politiche che hanno accolto le nostre istanze, peraltro in un momento particolarmente delicato per il Paese. Questo ci incentiva a proseguire con tenacia nell’azione avviata da questo Consiglio al fine di dare risposte concrete ai problemi quotidiani della professione".
Soddisfazione espressa anche da Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità
che dichiarava: "Abbiamo contribuito, da protagonisti, a far approvare una norma che toglie dalla scrivania dei colleghi un adempimento anacronistico e dispendioso sia in termini di tempo che di denaro. È un primo passo concreto nell’ambito degli obiettivi che intendiamo perseguire, avendo come principale punto di riferimento l’operatività quotidiana dei colleghi”.
Leggi anche Quali sono le scadenze per la stampa dei registri contabili?