• Ravvedimento

    Adempimento collaborativo: i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso

    Pubblicato in GU n. 295 del 17 dicembre 2024 il decreto del MEF del 6 dicembre 2024 che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso a questo regime di adempimento collaborativo e le modalità operative per l’ammissione.

    Il regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 recante Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Dlgs 128/2015).

    Possono aderirvi i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario (“Tax Control Framework” o “TCF”) .

    Di seguito una panoramica dei punti principali.

    Regime di adempimento collaborativo: requisiti soggettivi

    Possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo:

    1. Soggetti con specifici requisiti di volume d’affari o ricavi:
      • 750 milioni di euro (dal 2024).
      • 500 milioni di euro (dal 2026).
      • 100 milioni di euro (dal 2028).
    2. Contribuenti che eseguono investimenti nuovi e hanno ricevuto una risposta favorevole all'interpello nuovi investimenti.
    3. Contribuenti appartenenti allo stesso gruppo di imprese se almeno un soggetto del gruppo soddisfa i requisiti dimensionali.
    4. Contribuenti facenti parte di un gruppo IVA qualora uno dei membri del gruppo sia già ammesso al regime.

    Regime di adempimento collaborativo: requisiti oggettivi

    Per accedere al regime di adempimento collaborativo, i soggetti devono dimostrare di possedere un sistema di controllo del rischio fiscale conforme alle disposizioni previste dal decreto. Questo sistema deve essere adeguato, integrato e certificato. In sintesi, i requisiti oggettivi richiesti sono:

    • un sistema Certificato da professionisti indipendenti (es. commercialisti).
    • basato su una chiara strategia fiscale approvata dai vertici aziendali.
    • in grado di rilevare, misurare, gestire e controllare i rischi fiscali.
    • supportato da una mappatura dei processi aziendali e dei rischi fiscali.
    • soggetto a un monitoraggio continuo e adattabile ai cambiamenti interni ed esterni.

    Regime di adempimento collaborativo: modalità di adesione

    La domanda di adesione deve essere inviata tramite apposito modello, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata, e inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC) [email protected].

    Per i soggetti non residenti privi di PEC il modello può essere inviato alla seguente casella di posta elettronica ordinaria [email protected].

    È necessaria una documentazione dettagliata che include:

    • Descrizione dell’attività.
    • Strategia fiscale approvata.
    • Documentazione del sistema di controllo del rischio fiscale.
    • Mappa dei processi aziendali e dei rischi fiscali.
    • Certificazione del sistema di controllo.

    Per i soggetti che presentano istanza nell’anno 2024, successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221 e, comunque, per i soggetti che intendono estendere gli effetti dell’adesione al regime di adempimento collaborativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, terzo periodo, del decreto, la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 4, comma 5, lettera f), può essere predisposta e presentata all’Agenzia delle entrate, ad integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il 31 dicembre 2025.

  • Ravvedimento

    Adempimento collaborativo: le regole per il ravvedimento operoso

    Pubblicato in GU n 211 del 10 settembre il Decreto n 126/2024 con il Regolamento che disciplina la procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.

    In particolare, i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n. 128, che ravvisano omissioni  o  irregolarità  commesse nell'applicazione delle disposizioni  tributarie  rilevanti  sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati  dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle  indicazioni dell'Agenzia delle

    entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del  ravvedimento operoso,  di  cui  all'articolo  13  del   decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura disciplinata dal presente decreto.
    La procedura è consentita  per  i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo. 

    Adempimento collaborativo: come si avvia il ravvedimento

    Il decreto specifica che i soggetti su indicati presentano  al competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate,  entro nove mesi antecedenti  la  decadenza dei termini di accertamento,   una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei  a  consentire  all'Ufficio  una  esauriente  disamina   della fattispecie,  nonché  le  imposte,  le  sanzioni  e  gli   interessi correlati alla violazione rilevata.

    La comunicazione redatta in carta libera è sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante:

    • consegna a mano, 
    • spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
    • ovvero per  via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata

    La  comunicazione  deve  essere sottoscritta  con  firma  autografa,  ovvero,  nei  casi  in  cui  il documento è trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata,  con firma digitale o con le modalità di cui all'articolo  38,  comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di  cui  all'articolo  13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  si tiene conto della data di presentazione della comunicazione qualificata di cui al comma 1.

    Ravvedimento nell’adempimento collaborativo: il contraddittorio con l’agenzia

    Il Decreto prevede che l'Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione notifica al contribuente, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema  di ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte,  sanzioni  e interessi dovuti in base alla comunicazione  qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.
    Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica, con le stesse modalità un atto di  ricalcolo contenente l'indicazione  dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni  e  interessi  correlati  alla  violazione comunicata e la data, non inferiore a 15giorni, entro cui effettuare il versamento.
    La misura delle sanzioni contenuta  nell'atto  di  ricalcolo è determinata sulla base delle riduzioni previste dall'articolo 13  del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472.  

    Ricorrendone  le condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal citato articolo 13, è costituita dalla sanzione minima  prevista  in relazione alle singole norme violate ridotta  della  metà ai  sensi dell'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto  2015, n. 128.
    E' fatta salva la facoltà del  contribuente  di  anticipare  la chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle  maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello schema  di ricalcolo.

    Ravvedimento nell’adempimento collaborativo: come si chiude la procedura

    Viene previsto, infine che la procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti in  base  all'atto  di ricalcolo ovvero nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma  4,  in  base  allo  schema  di  ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della  dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo  8,  comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

  • Ravvedimento

    Nuovo ravvedimento operoso dal 1 settembre 2024: cosa cambia

    Con la pubblicazione in GU n. 150 del 28 giugno 2024 del Dlgs n 87/2024 noto come decreto sanzioni, a partire dal 1° settembre 2024 viene prevista una revisione del sistema sanzionatorio tributario amministrativo e penale, effettuato in attuazione dei principi fissati dalla legge n. 111/2023che interessa molte disposizioni del decreto legislativo n. 472/1997.

    Le modifiche puntano ad attuare i principi contenuti nell’articolo 20 della legge delega, dedicato alle sanzioni obiettivo principale della riforma è la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di renderlo più equo e proporzionato, adeguandolo anche alle regole degli altri paesi UE.

    Vediamo le modifiche all'istituto del ravvedimento operoso, disciplianto dall'art 13 del Dlgs n 472/97 con cui è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. 

    Nuovo ravvedimento operoso: cosa cambia

    Innanzitutto ricordiamo che il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti ed è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). 

    In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

    Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa (ove necessario, come ad esempio per le violazioni di natura dichiarativa) e al pagamento:

    • dell’imposta dovuta,
    • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito,
    • della sanzione in misura ridotta.

    Modifiche del Decreto Sanzioni al ravvedimento operoso:

    Con le modifiche introdotte dal Decreto Sanzioni in vigore al 29 giugno l'art 13 del Dlgs n 472/97 diventa (le novità indicate in grassetto):

    1. a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
    2. a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
    3. a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
    4. a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore. Col decreto sanzioni diventa: ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore; 
    5. a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore. Col decreto sanzioni diventa: ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
    6. a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ad eccezione dei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale. Col decreto sanzioni diventa: ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;
    7. a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
    8. a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

  • Ravvedimento

    Gli ultimi chiarimenti sul ravvedimento speciale

    A poche settimane dalla scadenza del 31/05/2024 sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento speciale, tramite la circolare n. 11/E del 15/05/2024.

    In una prima parte il documento di prassi si concentra sull’estensione della procedura in esame al periodo d’imposta 2022 – non prevista dalla versione originaria di cui alla “Legge di Bilancio 2023” (art. 1, commi 174-178 della Legge 197/2022) – per poi esaminare il chiarimento di cui all’art. 7, comma 12 del D.L. 39/2024, che ha espressamente ammesso la possibilità di procedere con il ravvedimento speciale anche per le annualità 2021 e precedenti.

    Ravvedimento speciale: scadenza il 31 maggio

    L’Agenzia, oltre a ricordare la scadenza di cui si è detto ai fini del perfezionamento della regolarizzazione autonoma relativa al 2022, con riduzione della sanzione a 1/18 e limitata alle dichiarazioni “validamente presentate” (non omesse), precisa che a tal fine è necessario rimuovere le irregolarità e omissioni che si intendono sanare nonché versare l’unica o prima rata dovuta: le successive scadono poi rispettivamente il 30/06/2024, il 30/09/2024 e il 20/12/2024 (con obbligo di versamento degli interessi al 2% annuo a decorrere dal 01/06/2024).

    Allo stesso modo viene puntualizzato che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare quelle violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atti di:

    • liquidazione,
    • accertamento o di recupero,
    • contestazione e di irrogazione delle sanzioni,

    compresi i controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, mentre la consegna di un PVC non è ostativa alla procedura agevolativa in questione.

    Come anticipato, la circolare indica che il ravvedimento speciale non è limitato alle dichiarazioni del 2022, risultando invece possibile anche per le annualità precedenti: questo, però, solamente per i soggetti che, entro il termine del 30/09/2023, non avevano perfezionato la procedura, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste.

    In proposito viene affermato che è possibile beneficiare della riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale qualora i soggetti interessati:

    • 1) non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione in quanto non hanno posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, sono state rimosse le irregolarità od omissioni ma senza effettuare il pagamento di quanto dovuto, in un’unica soluzione o nella prima rata);
    • 2) abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30/09/2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla medesima annualità. E questo vale, afferma l’Agenzia, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo la stessa data del 30 settembre;
    • 3) abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30/09/2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo la stessa data del 30 settembre;
    • 4) abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30/09/2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate (riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla precedente regolarizzazione o alle medesime annualità), anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo la stessa data del 30 settembre.

    Anche per tal caso le Entrate affermano che il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, astrattamente in un’unica soluzione sempre entro il 31/05/2024, posto che in alternativa è possibile effettuare il pagamento, entro la stessa data, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dalla versione originaria del ravvedimento speciale – con le residue tre rate, su cui sono applicati gli interessi sempre nella misura del 2% annuo dal 01/06/2024, che seguono le scadenze richiamate in precedenza.

    Per quanto riguarda le specifiche modalità di calcolo degli importi dovuti – sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione – l’Amministrazione precisa che, in caso di versamento in unica soluzione (non oltre il 31/05/2024), sono dovuti:

    • l’importo del tributo;
    • l’ammontare complessivo degli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento (calcolati alla data del versamento);
    • l’importo della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale (un diciottesimo).

    Diversamente, in caso di versamento rateale (ad esempio con le prime cinque rate al 31/05/2024 e le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024), saranno dovuti:

    • a) alla data del primo versamento (nell’esempio il 31/05/2024)
      • un importo pari a 5/8 del tributo,
      • un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento,
      • un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
    • b) alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024),
      • un importo pari a 1/8 del tributo,
      • un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell’esempio il 31/05/2024),
      • un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale,
      • l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2%), calcolati sull’importo di ciascuna rata dal 01/06/2024 alla data del versamento di ciascuna rata.

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Ravvedimento speciale 2024: novità e termini di regolarizzazione

    Con la Circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi sull'estensione del ravvedimento speciale per l'anno d'imposta 2022 e sulla riapertura dei termini per gli anni d'imposta 2021 e precedenti.

    In particolare vengono illustrate le disposizioni stabilite dal decreto Milleproroghe n. 215/2023 che prevedono l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e, dal decreto legge n. 39 del 2024, che stabiliscono la riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.

    Estensione del Ravvedimento Speciale per l'anno d'imposta 2022

    Viene estesa l'applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni relative alle dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 2022 (articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe) che permette ai contribuenti di regolarizzare le violazioni pagando una sanzione ridotta pari a un diciottesimo del minimo edittale, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

    Il versamento delle somme può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 o in quattro rate di pari importo, con interessi del 2% annuo sulle rate successive alla prima. 

    La regolarizzazione si perfeziona con il versamento della somma dovuta o della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità o omissioni entro la stessa data.

    Riapertura dei termini per gli anni d'Imposta 2021 e precedenti

    Vengono riaperti i termini per la regolarizzazione delle violazioni relative agli anni d'imposta 2021 e precedenti (articolo 7, comma 7, del Decreto-legge n. 39/2024).

    I contribuenti che non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023 possono ora regolarizzare le loro posizioni entro il 31 maggio 2024, pagando le somme dovute in un'unica soluzione o versando cinque delle otto rate previste dalla legge di bilancio 2023.

    Le restanti tre rate dovranno essere pagate entro il:

    • 30 giugno, 
    • 30 settembre 
    • e 20 dicembre 2024, con interessi del 2% annuo.

    Modalità di calcolo degli importi dovuti

    Per il pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2024, i contribuenti devono versare:

    • l'importo del tributo;
    • gli interessi di ravvedimento calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
    • la sanzione ridotta a un 1/18 del minimo edittale.

    In caso di pagamento rateale (ad esempio cinque rate al 31 maggio 2024 e le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024), sono dovuti:

    • alla data del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024):
      • un importo pari a 5/8 del tributo;
      • un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
      • un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
    • alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024):
      • un importo pari a 1/8 del tributo;
      • un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024);
      • un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale;
      • l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2% annuo), calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1° giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Ravvedimento speciale: pagamenti entro il 31 marzo

    In scadenza il 31 marzo 2024  il pagamento della prima, o unica rata per il ravvedimento speciale come modificato dal Decreto Milleproroghe.

    Ricordiamo che la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 è stata pubblicata in GU n 49/2024 e tra le proroghe, contiene quella sul ravvedimento speciale.

    Prima di dettagliarle, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178 ha consentito, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile, in un'unica soluzione entro il 2 ottobre 2023. Il pagamento poteva avvenire anche in un massimo di otto rate di pari importo.

    La scadenza era stata di fatto rimessa in termini dalla legge di conversione del decreto proroghe del novembre 2023 rimandando il pagamento al 20 dicembre 2023. 

    Il Milleproroghe ha esteso il Ravvedimento speciale alle dichiarazioni validamente presentate al 31 dicembre 2022, vediamo i dettagli.

    Ravvedimento speciale: le novità del Milleproroghe

    La legge n 17/2024 di conversione del Decreto Milleproroghe con il comma 12-undecies, inserito dalla Camera, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. 

    L’importo dovuto è rateizzabile con l’applicazione di interessi nella misura del 2 per cento annuo.

    L’estensione come su indicata, avviene tenuto conto delle precisazioni e dei chiarimenti contenuti all’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, per quanto non diversamente previsto.

    Le norme consentono di effettuare il versamento del dovuto:

    • in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024,
    • ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024.

    Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del due per cento annuo.

    Viene chiarito che la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

    Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono applicati, nella misura del 4 per cento con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024.

    Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non si dà luogo a rimborso.

  • Ravvedimento

    Ravvedimento speciale: unica rata in scadenza il 20 dicembre

    Pubblicata in GU n. 278 del 28 novembre la Legge n 170 di conversione del Decreto proroghe.

    Si conferma, tra le altre, la proroga inserita con un emendamento nell'iter di conversione del DL n 132/2023 che posticipa i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale, introdotto dalla L. 197/2022. 

    La norma prevede nel dettaglio quanto segue: Art.  3-bis Differimento  dei  termini  per  l'adesione   al ravvedimento speciale. I soggetti che, entro il termine del  30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura  di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da  174  a  178,  della legge 29 dicembre 2022,  n.  197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando  il  rispetto  delle  altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute  in un'unica  soluzione  entro il  20 dicembre  2023 e rimuovono   e irregolarità od omissioni entro la medesima data. 

    Per poter avere i  benefici previsti da questa norma, ossia riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e dilazione del debito in 8 rate, sarebbe stato necessario rimuovere la violazione e pagare le somme o la prima rata entro il 30 settembre.

    La norma appena introdotta rende possibile, anche a chi non ha provveduto, di adempiere al pagamento in una unica soluzione entro il 20 dicembre prossimo

    Ravvedimento speciale: riepilogo delle regole

    E' scaduto il 2 ottobre (il 30 settembre, termine ordinario slittato perchè sabato) il termine per pagare in un' unica soluzione il dovuto per la misura agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2023 nota come Ravvedimento speciale.

    Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178 consente, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile, in un'unica soluzione entro il 2 ottobre 2023.

    Il termine del 30 settembre 2023, che cadeva di sabato, è stato prorogato, in luogo del 31 marzo 2023, dal decreto bollette n. 34/2023 convertito.

    Il pagamento può avvenire anche in un massimo di otto rate di pari importo, con scadenza della prima rata sempre il 30 settembre (02/10/2023 in quanto il 30 settembre cade di sabato). La scadenza è di fatto rimessa in termini dalla legge di conversione del decreto proroghe pagando al 20 dicembre quanto dovuto per il ravvedimento.

    Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritte alle sole dichiarazioni validamente presentate.

    Ravvedimento speciale: FAQ delle Entrate

    A proposito di utilizzo della rateizzazione, ricordiamo che l'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 28 giugno una serie di faq in risposta ad alcuni dubbi dei contribuenti, tra le quali ve ne è una che tratta di ravvedimento speciale.

    Nel dettaglio veniva domandato se i nuovi termini previsti dal decreto bollette di versamento della seconda e terza rata (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) delle somme dovute ai fini del ravvedimento speciale si applichino anche alle regolarizzazioni rispetto alle quali il versamento della prima rata è stato già eseguito prima del 31 marzo 2023, e per le quali, secondo la previsione normativa in vigore al momento della definizione, il versamento della seconda e terza rata andava eseguito rispettivamente entro il 30 giugno 2023 e il 30 di settembre 2023.

    L'agenzia dopo il riepilogo della norma di riferimento ha sottolineato che l’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 174:

    • posticipando dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine del versamento unico, o della prima delle otto rate dovute ai fini del perfezionamento della definizione in parola;
    • rimodulando i termini di versamento delle successive due rate fissate ora, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023;
    • stabilendo nel 20 dicembre 2024 il termine ultimo di pagamento rateale (si rammenta, in questo senso, che dalla quarta alla ottava rata le scadenze sono ora rispettivamente fissate al 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024).

    L'agenzia ha chiarito che i termini di versamento richiamati si applicano anche ai ravvedimenti speciali già in essere, sia con riferimento al termine entro cui eseguire il versamento, sia con riguardo alla decorrenza degli interessi.  

    L’articolo 19 del decreto-legge n. 34, infatti, è entrato in vigore il 31 marzo 2023 – e, quindi, in tempo utile per posticipare gli iniziali termini non ancora scaduti per il pagamento della prima/unica rata e delle successive – con la conseguenza che, anche i contribuenti che hanno già iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31 marzo 2023, possono avvalersi dei termini più ampi per versare la seconda e la terza rata.