• Redditi Diversi

    Diritto di superficie: come valutare le cessioni

    Con la Risposta a interpello n 51 del 25 febbraio le Entrate si occupano di diritto di superficie e qualificazione fiscale del corrispettivo incassato dal proprietario per la concessione a soggetti diversi della superficie e della nuda proprietà.

    Vediamo il chiarimento ADE.

    Diritto di superficie: come valutare le cessioni

    L’Agenzia delle Entrate ha illustrato la qualificazione ai fini fiscali del corrispettivo percepito dal proprietario a seguito della concessione di un diritto di superficie e della cessione contestuale della nuda proprietà a soggetti diversi. 

    Viene chiarito che trattandosi di terreni agricoli non edificabili posseduti da oltre cinque anni, la concessione del diritto di superficie non sarà imponibile, poiché non realizza plusvalenza imponibile come reddito diverso (articolo 67 comma 1 lettera b) del Tuir). 

    Qualora invece il concedente conservasse un diritto reale sui terreni, il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie sarebbe tassabile come reddito diverso (articolo 67 comma 1 lettera h)).

    L'Agenzia ricorda che a seguito delle modifiche operate, dal 1° gennaio 2024, dall'articolo 1, comma 92, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024):

    • l'articolo 9, comma 5, dispone che « Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento […]»;
    • l'articolo 67, comma 1, stabilisce che « Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: « b) […] le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante»;
      «[…] h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento […] di beni immobili[…]
      ».

    L'articolo 1, comma 1 bis, del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108, prevede che «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e bbis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene».

    In sostanza, i corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di usufrutto o di altri diritti reali di godimento su beni immobili effettuata da una persona fisica soggetta ad IRPEF, non in regime di reddito d'impresa, determinano:

    • una plusvalenza immobiliare, ai sensi del comma 1, lettere b e bbis ), dell'articolo 67 del TUIR, se si effettua contestualmente anche la cessione della nuda proprietà e, pertanto, il soggetto disponente non mantiene alcun diritto reale sul bene immobile;
    • redditi diversi, ai sensi della lettera h), dello stesso comma 1, se il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile.

    La norma reca disposizioni di interpretazione autentica del citato articolo 67, comma 1, del TUIR ed ha, pertanto, effetti retroattivi e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024).

    Nel caso in cui i predetti diritti siano costituiti, come nel caso in esame, su «fondi agricoli non edificabili», i relativi corrispettivi realizzano plusvalenze tassabili di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR se i beni immobili in questione sono stati acquistati da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione.

    Ciò posto, nel caso di specie, l'Istante afferma di aver intenzione di costituire un diritto di superficie su terreni posseduti da più di cinque anni e contestualmente cedere il diritto di nuda proprietà in favore di un soggetto diverso (il figlio).

    Al riguardo, qualora da detti contratti non residui alcun diritto reale in capo all'Istante, neanche nell'ipotesi di estinzione del diritto di superficie temporaneo, lo stesso non realizzerà alcuna plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67 comma 1, lettera b), del TUIR. Diversamente, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituirà reddito diverso ai sensi della lettera h) del comma 1 del citato articolo 67 del TUIR

    Allegati:
  • Redditi Diversi

    Espropriazione e indennità: chiarimenti sul trattamento fiscale della servitù

    Con Risposta a Interpello n 289 del 7 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle somme ricevute nel 2024 a titolo di indennità per la costituzione di una servitù in seguito a procedure di espropriazione per pubblica utilità.
    L'istate ha ricevuto una somma a titolo di indennità a seguito della costituzione di un diritto di servitù per il passaggio di una linea elettrica che insiste su un immobile situato in un'area oggetto di procedure di asservimento, di cui è proprietario con i suoi familiari.
    Ha ricevuto nel 2024 la notifica della delibera di approvazione di un progetto esecutivo che coinvolge l’area in cui si trova l’immobile di sua proprietà.

    Successivamente gli viene notificato il decreto di occupazione d’urgenza delle aree interessate e poi viene stipulato l’atto notarile che costituisce il diritto di servitù per la linea elettrica, con il riconoscimento di un’indennità complessiva suddivisa tra un acconto e un saldo corrisposto contestualmente all’atto.

    Il contribuente ritiene che l’indennità ricevuta non debba essere tassata come reddito diverso, sostenendo che essa è regolata da norme speciali che ne escluderebbero l’imponibilità e che la servitù è stata imposta coattivamente per esigenze pubbliche, e non volontariamente dai proprietari.

    Vediamo cosa replica l'Agenzia.

    Espropriazione e indennità: chiarimenti sul trattamento fiscale della servitù

    L’indennità di servitù, corrisposta a titolo di saldo in relazione alla costituzione del diritto reale di godimento, come nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, va tassata come reddito diverso. 

    Questa è la sintesi del chiarimento e quindi l'Agenzia non condivide l'nterpretazione dell'istante.

    Viene precisato che l’articolo 35, comma 1, del Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità stabilisce che, quando viene corrisposta a soggetti non imprenditori una somma a titolo di indennità di esproprio, cessione volontaria o risarcimento per acquisizione coattiva di un terreno destinato a opere pubbliche o infrastrutture urbane in zone omogenee A, B, C e D, tale somma è qualificata come reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir).

    Questa disposizione riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni, con alcune eccezioni.

    Lo stesso articolo 67 alla lettera h) include tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione di altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di immobili, oltre ad affitti e concessioni in uso di beni mobili e aziende.

    L’Agenzia specifica che la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 92, legge n. 213/2023) ha ampliato la portata della lettera h), includendo esplicitamente anche i redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento, come il diritto di superficie o la servitù.                    

    Inoltre, è stato modificato anche l’articolo 9, comma 5, del Tuir, il quale attualmente prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, le regole relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, salvo diversa previsione normativa. 

    L'equiparazione tra proprietà e diritti reali di godimento vale solo per le cessioni, non per le costituzioni, la costituzione di tali diritti genera reddito imponibile per l’intero importo percepito, e non una plusvalenza.

    Dal 1° gennaio 2024, le somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, che in passato potevano rientrare tra le plusvalenze (lettera b), sono ora tassate come redditi diversi (lettera h). 

    Pertanto, sono superati i chiarimenti contenuti nella circolare n. 194/1998, che escludeva dalla tassazione le indennità di servitù, in quanto il contribuente conservava la proprietà del bene

    Allegati:
  • Redditi Diversi

    Opere d’arte: la valorizzazione sottintende un intento speculativo

    Negli ultimi due anni diverse deliberazioni della Corte di Cassazione si sono occupate dell’imponibilità fiscale delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di opere d’arte (ma il concetto può essere esteso al più generale ambito del collezionismo) da parte di un privato, quindi fuori dall’attività d’impresa.

    La sensibilità della questione deriva dal fatto che, se nell’ambito di una attività economica organizzata la fattispecie non presenta dubbi o ambiguità, la stessa cosa non può dirsi nel caso in cui la cessione venga effettuata da un privato, non titolare di partita IVA, in relazione a un’opera da questi posseduta come collezionista.

    Per questi casi, infatti, il legislatore non ha previsto norme specifiche, per cui, basandosi sulle norme generali applicabili, quando la cessione avviene da parte di un privato può configurarsi alternativamente:

    • la dismissione patrimoniale di una opera acquistata per finalità collezionistica, non imponibile ai fini delle imposte dirette;
    • un’attività commerciale occasionale, ex articolo 67 comma 1 lettera i) del TUIR, imponibile in quanto costituisce un reddito diverso.

    L’elemento chiave, per il corretto inquadramento del caso specifico nell’una o nell’altra fattispecie, è l’eventuale intento speculativo, o la sua mancanza, che sta alla base dell’operazione.

    Il problema, in questo modo reddito di intendere la questione, è che l’elemento speculativo è relativo a un piano soggettivo che è molto difficile da valutare.

    Per un approfondimento sulla fiscalità della cessione di opere d’arte da parte di privati è possibile leggere l’articolo “Cessione di opere d’arte da parte di privati: il trattamento fiscale”, dello stesso autore.

    La sentenza 19363/2024 della Corte di Cassazione

    La sentenza numero 19363, pubblicata dalla Corte di Cassazione il 15 luglio 2024, aggiunge ulteriori elementi di valutazione a un quadro interpretativo già portato avanti dall’ordinanza 6874/2023, e dalle successive 1603/2024 e 1610/2024.

    Nel caso specifico veniva analizzato il caso dell’avvenuta cessione di un Monet, effettuata da un privato, da cui era derivata una notevole plusvalenza.

    Secondo l’interpretazione del contribuente, la cessione non doveva considerarsi imponibile, in quanto l’opera era stata acquistata con finalità collezionistica, era stata detenuta dal privato per diversi anni, e l’alienazione era funzionale all’acquisto di un’altra opera d’arte.

    Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate che ha considerato il contribuente uno speculatore occasionale, che acquistava opere d’arte con l’intento di ottenere un occasionale profitto e, in considerazione di ciò, la plusvalenza doveva essere assoggettata a IRPEF come reddito diverso.

    La Corte di Cassazione ha condiviso la posizione dell’Agenzia delle Entrate, fornendo ulteriori elementi utili a qualificare il sottinteso intento speculativo dell’operazione; più nello specifico, l’intento speculativo, nella situazione in esame, si deduceva dal fatto che il collezionista aveva:

    • incaricato una importante casa d’aste della vendita;
    • concesso l’opera in uso a musei, attività che tradirebbe la volontà di valorizzare il dipinto in prospettiva di una vendita;
    • realizzato una plusvalenza di ammontare molto elevato;
    • effettuato operazioni similari di compravendita anche in periodi precedenti e successivi, non rilevando il fatto che quella esame era stata l’unica nel periodo d’imposta.

    In considerazione di ciò, secondo la Corte di Cassazione, sarebbe stato possibile dedurre un sottinteso intento speculativo, da cui derivava, poi, l’imponibilità dell’operazione.

    A ben vedere, entrando nello specifico, alcune considerazioni della Corte sono anche opinabili; il prestito dell’opera a un museo non per forza deve avere lo scopo di valorizzare un’opera, e l’utilizzo di una casa d’aste costituisce un ordinario canale di vendita; così come il realizzo migliore possibile rappresenta un comportamento legittimo anche per chi acquista l’opera per mero collezionismo.

    In ogni caso, ciò che è più importante e che si deduce dalla sentenza in esame è che, nell’impostazione attuale, la discriminante rappresentata dall’intento speculativo, per definire l’imponibilità o la non imponibilità di una cessione di un opera d’arte da parte di un privato, costituisce un elemento di valutazione, del tutto soggettivo, che non può che essere demandato di volta in volta al giudice, per la valutazione del caso specifico in base a delle presunzioni semplici; fatto che crea notevoli problemi applicativi, specialmente in un sistema del contenzioso tributario già ingolfato e caratterizzato da notevoli lungaggini.

    Infine va precisato che questa impostazione, con ogni probabilità, verrà presto modificata dal legislatore, in quanto il punto in oggetto è tra quelli per cui è prevista la revisione in conseguenza dell’attuazione della legge delega per la riforma fiscale.

    Sarebbe auspicabile che venissero chiarite delle specifiche situazioni di imponibilità e non imponibilità, in modo tale da superare un sistema basato sulle presunzioni semplici che strutturalmente indebolisce l’ordinamento e complica la vita del contribuente, dell’Agenzia delle Entrate e dei giudici tributari.

  • Redditi Diversi

    Master universitario e premio al 1° classificato: tassazione

    Con Risposta a interpello n 184 del 16 settembre le Entrare chiariscono la tassazione dei premi corrisposti agli studenti più meritevoli della prova finale di un Master Universitario di 2° livello.

    Il dubbio è relativo all'inquadramento come reddito assimilato a lavoro dipendente oppure tra i redditi diversi, i dettagli.

    Master universitario e premio al 1° classificato: tassazione

    L'articolo 50, comma 1, lett. c), del TUIR qualifica come redditi assimilati a quello di lavoro dipendente «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante»

     Ai  sensi  dell'articolo  67,  comma  1,  lettera  d),  del  TUIR  costituiscono, invece,  redditi  diversi,  se  non  costituiscono  redditi  di  capitale  ovvero  se  non sono  conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di  imprese  commerciali  o  da società  in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  né  in  relazione  alla    qualità di lavoratore dipendente, «le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali». 

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i premi in questione non sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché non sono erogati per sostenere l'attività di studio o formazione degli studenti (art. 50, comma 1, lett. c, del TUIR).

    Invece, tali premi rientrano nella categoria dei "redditi diversi" (art. 67, comma 1, lett. d, del TUIR) in quanto riconosciuti per meriti artistici, scientifici o sociali. 

    Di conseguenza, è corretta l'applicazione della ritenuta del 25% prevista dall'articolo 30 del DPR n. 600 del 1973 per i premi conseguiti, applicata dall'Università.

    Allegati:
  • Redditi Diversi

    Plusvalenza da cessione immobile con superbonus: come si calcola nell’usucapione

    Con la Risposta a interpello n 157 del 17 luglio le Entrate replicano ad un istante proprietario di un immobile abitativo, acquisito per usucapione, con sentenza del tribunale del 2020, oggetto di interventi edilizi per i quali ha fruito della detrazione da superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, esercitando l'opzione per la cessione parziale del corrispondente credito prevista dal successivo articolo 121. 

    Con riferimento alla restante parte della spesa sostenuta dichiara che intende fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.  

    L'istante, avendo intenzione di vendere l'immobile oggetto degli interventi, che non è stato adibito ad abitazione principale, prima che siano decorsi dieci anni dal termine dei lavori e chiede come debba essere calcolata la plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, lett. bbis), del Tuir. introdotta dal 2024.

    Le Entrate chiariscono le modalità di calcolo, vediamole.

    Plusvalenza da cessione di immobile con superbonus: come si calcola nell’usucapione

    Dopo aver riepilogato la novità introdotta a partire dal 1 gennaio 2024, dalla legge di bilancio, relativamente alle cessioni di immobili oggetto di superbonus, le Entrate chiariscono che nell'ipotesi di rivendita entro dieci anni dalla fine dei lavori di un immobile oggetto di interventi ammissibili al Superbonus, acquisito per usucapione, la plusvalenza di cui al citato articolo 67, comma 1, lett. bbis) , del Tuir si determina, ai sensi del successivo articolo 68, come differenza tra il corrispettivo della vendita dell'immobile e il valore della sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato «dei costi inerenti al bene», determinato senza tener conto delle spese relative agli interventi ammessi al Superbonus in relazione alle quali è stata esercitata l'opzione ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lett. a) e b), del decreto Rilancio.

    Nel caso in esame, per effetto della vendita dell'immobile acquisito dall'Istante per usucapione, sul quale sono stati effettuati interventi rientranti nel Superbonus conclusi da meno di dieci anni al momento della cessione, si realizza l'emersione di plusvalenza tassabile ai sensi della citata lettera b bis), comma 1 dell'articolo 67 del Tuir determinata, ai sensi del successivo articolo 68, in misura pari alla differenza tra:

    • il corrispettivo della vendita dell'immobile 
    • e il valore ricavabile della sentenza dichiarativa di usucapione,
    • aumentato dei costi inerenti al bene da determinare come sopra indicato.

    Allegati:
  • Redditi Diversi

    Società di persone: i prelevamenti eccedenti gli utili costituiscono reddito

    L’ordinanza numero 15919 della Corte di Cassazione, pubblicata il 6 giugno 2024, prende in esame una situazione molto frequente nella prassi: quella del prelevamento, effettuato dai soci, di somme di denaro dal conto corrente di una società di persone (nel caso esaminato la società è una SAS, ma analoghe valutazioni possono valere per una SNC).

    Il punto essenziale, per inquadrare correttamente la questione, è costituito da un fatto: se le somme prelevate dai soci eccedono o non eccedono gli utili effettivamente conseguiti dalla società.

    Se non eccedono gli utili conseguiti, la fattispecie non costituisce un problema, in quanto i prelevamenti sono rappresentativi di utili; diverso è il caso dei prelevamenti che eccedono gli utili conseguiti dalla società: infatti, non potendo tali somme prelevate rappresentare utili, richiederanno un diverso inquadramento fiscale.

    Il fondamento di questa impostazione logica risiede nel Codice civile; infatti l’articolo 2303 prescrive il divieto di ripartire ai soci di società di persone somme che non siano per utili realmente conseguiti.

    L’articolo 2303 del Codice civile si riferisce alle Società in nome collettivo, ma, in conseguenza del rinvio previsto dall’articolo 2305 del medesimo codice, può essere esteso anche alle Società in accomandita semplice.

    L’ordinanza 15918/2024 della Corte di Cassazione

    Premesso ciò, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 15919, pubblicata il 6 giugno 2024, interviene sul corretto inquadramento tributario delle somme prelevate che eccedono gli utili.

    La Corte chiarisce che la valutazione non può prescindere da una analisi del caso concreto. 

    Infatti tali somme, da un punto di vista tributario, possono essere ricondotte a un prestito effettuato dalla società nei confronti dei soci oppure a prelevamenti di natura reddituale.

    La riqualificazione delle somme prelevate, ricondotte a una delle due fattispecie, in sede di contenzioso effettuata dall’amministrazione finanziaria, dovrà essere supportata dalla valutazione di indizi che dovranno essere precisi e concordanti.

    Nel caso specifico, che può essere assunto come esempio anche per la generalità dei casi, indizi determinanti come la mancanza della corresponsione degli interessi e la mancanza di adeguata capacità reddituale a restituire le somme prelevate da parte dei soci, sono stati considerati elementi sufficienti a permettere di escludere che le somme potessero costituire un prestito effettuato dalla società ai soci.

    Definito ciò, l’inquadramento come somme di natura reddituale di tali prelevamenti costituisce una diretta conseguenza; con maggiore precisione, tali somme sono state considerate redditi di lavoro autonomo occasionale e, come tali, tassati in capo ai soci tra i redditi diversi.

  • Redditi Diversi

    La cessione dei diritti reali di godimento diventa più onerosa dal 2024

    L’articolo 1 comma 92 della Legge 213/2023 (Legge di bilancio 2024), modifica il meccanismo di tassazione della cessione onerosa dell’usufrutto e degli altri diritti reali di godimento, quali l’enfiteusi, la servitù , l’uso, e il diritto di superficie.

    Con il nuovo inquadramento, la cessione dietro corrispettivo di queste situazioni giuridiche, effettuato da persone fisiche e società semplici, viene sempre considerata un’attività speculativa e, come tale, attratta ai redditi diversi, senza esclusioni, prescindendo, ad esempio, anche dal periodo di detenzione del bene principale.

    Si realizza così una differenziazione di trattamento fiscale tra la cessione del bene immobile nella sua interezzaa e la cessione solo di un diritto reale di godimento relativo al bene stesso.

    La nuova disciplina decorre dal giorno 1 gennaio 2024.

    Le novità della Legge di bilancio 2024

    La Legge di bilancio 2024, intervenendo sull’articolo 9 comma 5 del TUIR, e sull’articolo 67 comma 1 lettera h del medesimo testo unico, dispone che:

    • la cessione onerosa dei diritti reali di godimento debba concorrere alla determinazione del reddito imponibile come reddito diverso;
    • costituisce reddito imponibile l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta;
    • l’importo percepito debba concorrere al reddito complessivo per aliquote progressive (quindi non è sottoposta a tassazione sostitutiva del 26%).

    Infatti, ai fini del calcolo della plusvalenza vale quanto disposto dall’articolo 71 del TUIR, il quale dispone che, nella fattispecie esaminata, i redditi imponibili “sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”.

    Essendo opinione comune che nel concetto di spese non possa rientrare quello che di solito viene definito dal Legislatore come “costo” o “prezzo” d’acquisto, da ciò discende che, a meno di diversi successivi chiarimenti, tale costo non possa essere decurtato dal corrispettivo percepito per la cessione del diritto di godimento; per cui, la base imponibile da sottoporsi a tassazione sarà costituita dall’intero corrispettivo percepito, meno le spese direttamente inerenti.

    Il contribuente non dovrà neanche trascurare il fatto che, con il nuovo impianto normativo, la fattispecie non può godere dell’esenzione prevista dall’articolo 67 comma 1 lettera b del TUIR per il possesso del bene immobile da oltre cinque anni, perché tale beneficio, adesso, interessa solo la diversa situazione della cessione per intero del bene immobile.

    La novità normativa sembra costituire il recepimento, da parte del Legislatore, della posizione assunta dalla prassi sul tema, in riferimento alla quale è possibile leggere la recente Risposta a interpello numero 381/2023.

    Per le persone fisiche e le società semplici si crea quindi una differenziazione di trattamento fiscale tra cessione di un bene immobile e cessione onerosa dei collegati diritti parziali di godimento, in quanto mentre la prima situazione, in determinate condizioni, non viene considerata un’attività speculativa, la seconda è considerata sempre tale, con tutto ciò che consegue dal punto di vista fiscale, come evidenziato.

    Proprio sulla legittimità di questa differenziazione di trattamento si concentrano le critiche avanzate da una parte della dottrina, ma al momento non sono in discussione effettive ipotesi di ammorbidimento della disciplina.