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    Redditometro: è nulla la sentenza che ignora le prove del contribuente

    La sentenza tributaria è nulla quando si limita ad affermare che il contribuente non ha fornito prova contraria, senza esaminare concretamente le contestazioni e i documenti prodotti. 

    È quanto emerge da una recente ordinanza n 22968/2026 della Corte di Cassazione relativa a un accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2011.

    Redditometro: è nulla la sentenza che ignora le prove del contribuente

    La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita ad affermare che il contribuente non ha fornito prova contraria, senza esaminare concretamente le contestazioni e i documenti prodotti.

    Nel caso esaminato, il contribuente aveva contestato alcuni degli elementi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per ricostruire la sua capacità contributiva

    Aveva inoltre documentato la disponibilità di somme sui conti bancari, investimenti finanziari e una plusvalenza realizzata nell’anno precedente. 

    Secondo la Suprema Corte, la Commissione tributaria regionale non poteva ignorare tali elementi limitandosi a esprimere un giudizio generico sull’assenza di prove contrarie.

    Accertamento sintetico: il caso esaminato dalla Cassazione

    La controversia nasceva da un avviso di accertamento sintetico con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato una maggiore Irpef nei confronti del contribuente per il periodo d’imposta 2011.

    L’Ufficio aveva ricostruito il reddito sulla base di diversi indicatori di capacità contributiva, tra cui:

    • incrementi patrimoniali;
    • spese relative al mantenimento di alcuni beni;
    • disponibilità di imbarcazioni;
    • tenore di vita complessivo.

    Il cosiddetto redditometro è una forma di accertamento sintetico attraverso la quale il reddito della persona fisica viene ricostruito partendo dalle spese sostenute e dalle manifestazioni di capacità contributiva.

    In primo grado, il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile. 

    La Commissione tributaria regionale aveva successivamente riformato tale decisione, riconoscendo l’ammissibilità dell’impugnazione, ma aveva comunque respinto il ricorso nel merito.

    Secondo la CTR, il contribuente aveva rappresentato soltanto alcune circostanze senza fornire una prova adeguata. 

    La sentenza affermava, in termini generali, che in sede giudiziaria non risultavano prodotte prove contrarie idonee a superare la ricostruzione dell’Ufficio.

    Con il ricorso per Cassazione, il contribuente ha contestato la nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostenendo che i giudici regionali non avessero valutato le specifiche deduzioni e i documenti depositati.

    In particolare, il ricorrente aveva contestato la titolarità di una delle imbarcazioni considerate dall’Agenzia delle Entrate. A suo giudizio, l’Ufficio si sarebbe limitato a indicare il nome del bene senza dimostrarne l’effettiva riferibilità al contribuente.

    Per un’altra imbarcazione, il contribuente aveva dichiarato di avere versato canoni di leasing per 69.600 euro, e non per 79.785 euro come indicato nell’accertamento. 

    Tale importo sarebbe stato confermato anche dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un precedente processo verbale di constatazione.

    Il contribuente aveva inoltre prodotto documentazione relativa alla disponibilità, al 1° gennaio 2011, di:

    • 139.069 euro di liquidità su un conto Fineco Bank;
    • 1.714.796 euro di investimenti finanziari;
    • una plusvalenza finanziaria di 171.913 euro, realizzata nel 2010.

    Era stato infine richiamato un precedente controllo della Guardia di Finanza sul medesimo anno d’imposta, concluso senza rilievi.

    La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, riconoscendo che la decisione della CTR era caratterizzata da una motivazione apparente.

    Il vizio ricorre quando la motivazione è formalmente presente nel provvedimento, ma le argomentazioni utilizzate non consentono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

    Non è quindi sufficiente inserire nella sentenza formule generiche, come l’affermazione secondo cui il contribuente non avrebbe fornito prova contraria. Il giudice deve spiegare:

    • quali elementi siano stati esaminati;
    • quale valore sia stato attribuito ai documenti;
    • perché le prove siano state considerate insufficienti;
    • quali ragioni abbiano condotto al rigetto del ricorso.

    La motivazione deve rendere possibile un effettivo controllo sulla correttezza e sulla logicità della decisione. Non può essere lasciato all’interprete il compito di ricostruire, attraverso semplici ipotesi, il ragionamento seguito dal giudice.

    La Cassazione distingue il semplice difetto di sufficienza della motivazione dalla sua sostanziale inesistenza.

    Una motivazione sintetica o non particolarmente approfondita non comporta automaticamente la nullità della sentenza. Il vizio rilevante sussiste, invece, quando le argomentazioni sono talmente generiche, contraddittorie o incomprensibili da non permettere di individuare le ragioni effettive della decisione.

    Rientrano in questa categoria:

    • la mancanza assoluta di motivazione;
    • il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
    • la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile;
    • la motivazione soltanto apparente.

    Le affermazioni contenute nella sentenza erano, secondo la Cassazione, apodittiche: esprimevano cioè soltanto il giudizio finale, senza illustrare il procedimento logico seguito per raggiungerlo.

    Redditometro: quali prove deve conservare il contribuente

    La decisione conferma l’importanza di predisporre una difesa documentale dettagliata contro l’accertamento sintetico.

    Il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute attraverso risorse diverse dal reddito imponibile dell’anno, come:

    • risparmi accumulati negli anni precedenti;
    • disinvestimenti;
    • redditi esenti;
    • redditi soggetti a ritenuta alla fonte;
    • finanziamenti ricevuti;
    • donazioni o disponibilità provenienti da terzi;
    • somme derivanti dalla vendita di beni;
    • redditi legalmente esclusi dalla base imponibile.

    È inoltre possibile contestare la riferibilità della spesa o del bene, dimostrando, ad esempio, che il bene non appartiene al contribuente oppure che l’importo considerato dall’Ufficio non corrisponde a quello effettivamente sostenuto.

    La documentazione deve essere precisa e possibilmente collegata alle singole contestazioni contenute nell’avviso di accertamento. Estratti conto, contratti, certificazioni finanziarie, atti di vendita e processi verbali possono assumere un ruolo decisivo.

    Redditometro e sentenza con motivazione apparente: FAQ

    Quando una sentenza tributaria ha una motivazione apparente?

    La motivazione è apparente quando è formalmente presente, ma contiene affermazioni generiche che non consentono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

    Quali prove possono essere utilizzate contro il redditometro?

    Il contribuente può produrre estratti conto, documentazione bancaria, prove di disinvestimenti, redditi esenti, finanziamenti, donazioni, risparmi pregressi e documenti che escludano la titolarità dei beni contestati.

    Il giudice può limitarsi ad affermare che non esistono prove contrarie?

    No. Deve esaminare le contestazioni e i documenti rilevanti, spiegando perché non siano sufficienti a superare la ricostruzione effettuata dall’Agenzia delle Entrate.


  • Redditometro

    Nuovo Redditometro: cosa prevede

    La Commissione Finanze della Camera in data 10 luglio, riunitasi per valutazioni e pareri sui correttivi alla Riforma fiscale,  e in particolare su:

    • modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo,
    • modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari,
    • modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale;

    ha approvato e pubblicato il parere relativo all'atto n 170 con anche indirizzi al Governo sul Reddittometro.

    Sul Redditometro infatti, ricordiamo che nel mese di maggio, con decreto mef si era provveduto alla riattivazione dello strumento di controllo, per poi immeditamente sospenderlo per numerosi dubbi dello stesso Esecutivo.

    L'istituto era in attesa del parere e la commissione, specifica: Più in generale, rispetto alla riforma varata con la delega e all'obiettivo – condiviso da tutte le forze che sostengono l'Esecutivo – di ridefinire il rapporto tra fisco e contribuenti, nella solida prospettiva di avviare concretamente e con successo gli istituti dell'adempimento collaborativo e del concordato preventivo, la Commissione sollecita un intervento del Governo in materia di strumenti induttivi di ricostruzione del reddito affidati all'Agenzia dell'Entrate, da indirizzare esclusivamente verso le situazioni che presentano alti livelli di scostamento di congruità tra spese e redditi dichiarati, anche prevedendo soglie percentuali che riducano o eliminino la discrezionalità dell'Agenzia delle Entrate. 

    Sotto tale specifico profilo, la Commissione sollecita quindi il Governo a incrementare le tutele dei contribuenti, evitando di ripristinare strumenti e istituti a carattere induttivo di massa (come ad esempio il cosiddetto redditometro), ma definendo l'ambito esclusivamente sui singoli casi di contribuenti che presentano ex ante profili di rischio fiscale.

    Nuovo Redditometro: il decreto in gu

    Con il DM MEF del 7 maggio pubblicato in GU n 116 del 20 maggio, si torna a parlare di Redditometro.

    In particolare, le  disposizioni si  rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016 (di fatto dovrebbe riguardare solo quelli dal 2018).

    Viene in sintesi riattivato lo strumento accertativo, dopo la sospensione disposta con l’articolo 10 del Dl 87/2018. 

    Con quest’ultima norma è stato abrogato il Dm 16 settembre 2015, con effetto dagli accertamenti riferiti al periodo d’imposta 2016, stabilendo anche che il nuovo decreto avrebbe dovuto essere fondato su di una metodologia elaborata con l’ausilio dell’Istat e delle associazioni dei consumatori. Da ciò discende l'emanazione del DM del 7 maggio 2024.

    Di seguito un riepilogo dei contenuti del decreto e anche esempi di spese soggette ai controlli del Fisco.

    ATTENZIONE: il presidente Giorgia Meloni, dopo il subbuglio generato dall'uscita del DM 7 maggio, ha dichiarato sui social di volere sospendere temporaneamente il decreto per apportare modifiche dopo aver dichiarato che il suo Governo non introdurrà mai un grande fratello fiscale ha specificato:  "Oggi ho incontrato il viceministro Leo, ci siamo confrontati sui contenuti e siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospendere il provvedimento in attesa di ulteriori approfondimenti".

    Riepiloghiamo di seguito le regole del DM sul redditometro in attesa di novità dal MEF.

    dditometro: controlli su maggiori redditi anni d’imposta dal 2016

    Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla  base  del quale, ai sensi del  quinto  comma  dell'art.  38,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  può essere fondata la determinazione sintetica  del reddito complessivo  delle persone fisiche.
    Per elemento indicativo di capacità contributiva si intende:

    • la spesa sostenuta dal contribuente,
    • la propensione  al  risparmio determinata utilizzando anche l'archivio dei rapporti di cui all'art. 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605.  

    L'elenco degli elementi è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.

    La tabella A  individua le informazioni utilizzabili per determinare gli  elementi indicativi di  capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria.

    La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di  beni  e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per  i quali non  si  dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. 

    Le spese, distinte per gruppi  e categorie di consumi del nucleo familiare  di  appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale  sulle  spese  delle   famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai  sensi  dell'art.  13 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322, effettuata  su campioni  significativi  di  contribuenti   appartenenti  a   undici tipologie di  nuclei  familiari,  distribuite nelle cinque aree territoriali  in  cui  è suddiviso  il  territorio  nazionale.  

    Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.  

    Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

    Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è anche determinato considerando  la quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
    Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in assenza di dati in anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati  essenziali  per  conseguire  uno  standard  di vita minimamente  accettabile per una famiglia con  determinate caratteristiche e se tali informazioni non sono acquisite in sede  di contraddittorio  con  il contribuente,  si  considera l'ammontare individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. 

    Tale soglia varia, per costruzione, in  base alla  dimensione  della  famiglia,  alla sua composizione per età alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza rilevata dai  risultati dell'indagine sulle spese delle famiglie dell'Istituto nazionale di statistica.
    Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì, elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella  A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.
    In ogni caso l'ammontare delle spese risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente si considera sempre prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A o sulla base delle spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore. 

    Nuovo redditometro: come si imputano le spese

    In merito alla imputazione delle spese al contribuente si prevede che fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del decreto, le spese si considerano sostenute dalla  persona  fisica  cui  risultano riferibili sulla base  dei dati  disponibili  o  delle  informazioni presenti in Anagrafe tributaria. 

    Si considerano,  inoltre,  sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal  coniuge  e  dai  familiari fiscalmente a carico.
    Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni  e  servizi  se  gli  stessi  sono relativi esclusivamente  ed effettivamente all'attività di impresa o  all'esercizio di  arti  e professioni, sempre  che tale   circostanza   risulti  da   idonea documentazione. 

    Nuovo Redditometro: esempi si spese soggette a controlli

    C'è di tutto tra le voci che l’amministrazione potrà utilizzare per verificare il reddito (presunto) dei contribuenti secondo il nuovo redditometro.

    Va evidenziato comunque che il contribuente potrà "difendersi"

    L’analisi, secondo le norme del decreto, partirà dai redditi 2016 (ma dovrebbe riguardare solo quelli dal 2018 in poi) e terrà conto degli elementi già presenti nell’anagrafe tributaria o di un livello minimo di spesa. 

    Il meccanismo, sinteticamente sarà i seguente:

    • il Fisco dai dati in suo possesso presume un reddito e chiede eventuali spiegazioni;
    • il contribuente ha facoltà di difendersi e di dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;
    • si potrà sostenere, dimostrandolo, che le spese attribuite hanno un diverso ammontare e che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

    Dall'allegato A al decreto si tratterà di controlli sulle seguenti spese (l'elenco è a titolo di esempio, e non è esaustivo, si rimanda quindi alla tabella dell'allegato A per tutte le voci): 

    • spese per alimenti e abbigliamento;
    • mutuo e affitto, eventuale canone per il leasing immobiliare e le relative spese per pagare acqua e condominio e anche le spese per la manutenzione o per eventuali agenti immobiliari;
    • investimenti quali ad esempio azioni ai francobolli, oro; 
    • energia, spese per la casa e salute: l'amministrazione potrà prendere in esame anche se si è in possesso o meno di un riscaldamento centralizzato; verificate anche le spese per mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; collaboratori domestici e altri beni e servizi per la casa;
    • trasporti: si prenderanno in considerazione le spese per assicurazione per la responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar e anche il pagamento del bollo;
    • comunicazioni e scuola: anche un nuovo cellulare e le relative bollette potranno essere all’esame insieme alle spese per l’istruzione;
    • tempo libero e cavalli: si verificheranno le spese per: giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer.

    Si resta in attesa dopo la sospensione annunciata da Meloni di sapere quali saranno le modifiche al DM 7 maggio e quindi ai controlli sui redditi dei cittadini.