• Reverse Charge

    Oro da investimento: la forma non è requisito sostanziale

    L’articolo 10 comma 1 numero 11 del DRP 633/72, che recepisce gli articoli 344 e 346 della Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che sono esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto le cessioni di oro da investimento (e dei titoli rappresentativi dello stesso).

    La successiva Legge 7/2000, all’articolo 1, definisce più chiaramente l’oro da investimento come “l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli”.

    Quindi, la normativa italiana in tema di IVA, distingue tra:

    • oro da investimento: in regime di esenzione dall’IVA;
    • oro industriale: in regime di imponibilità con il meccanismo del reverse charge ex articolo 17 comma 5 del DPR 633/72.

    Secondo una lettura letterale della norma, per poter inquadrare la fattispecie di oro da investimento e poter, di conseguenza, godere del regime di esenzione dall’IVA, l’acquisto in oro deve rispettare, congiuntamente, tre requisiti:

    1. peso: superiore a 1 grammo;
    2. purezza: pari o superiore a 995 millesimi;
    3. forma: lingotti o placchette.

    Al venir meno di uno solo tre requisiti, l’oggetto in oro non può essere considerato oro da investimento ma oro industriale, con le relative conseguenze in termini di imposizione fiscale indiretta; ma, se il peso e la purezza sono requisiti sostanziali indiscutibili, lo stesso non si può dire per la forma: infatti, il Comitato IVA della Commissione Europea, con il White Paper numero 1000 del 19 ottobre 2020, ha precisato che il requisito della forma non è vincolante, aprendo le porte a una lettura estensiva della norma che permetta il regime di esenzione a prescindere dalla forma assunta.

    La prassi italiana non si è allineata alle indicazioni unionali, per cui non è raro che venga contestata la mancanza del requisito della forma. Proprio di questo si è occupata la sentenza numero 13742 del 18 maggio 2023 della Corte di Cassazione, secondo la quale “ va sottolineato che appaiono decisivi i requisiti relativi al peso e alla purezza più che alla forma”, in quanto “i servizi della Commissione Europea, su quesito di uno Stato membro, hanno suggerito (Working paper n. 1000 del 19 ottobre 2020) che – pur in assenza di puntuali linee-guida – potrebbero rientrare nel regime di esenzione anche le cessioni di oro con forme diverse dal lingotto o placchetta (ossia, in forma ovale o tonda o irregolare) purché siano rispettati i requisiti sostanziali della purezza e del peso, sempreché il bene sia accettato dal mercato di riferimento”; recependo così di fatto le indicazioni della Commissione Europea.

    Quindi, in definitiva, la Corte di Cassazione, apre la strada a una interpretazione estensiva della normativa; secondo questa i requisiti sostanziali di peso e purezza sarebbero determinanti in modo congiunto per l’accesso al beneficio dell’esenzione dall’IVA, a differenza di quello formale che può considerarsi accessorio e non determinante.

    In considerazione del fatto che la giurisprudenza di legittimità italiana giudica attendibili le indicazioni della Commissione Europea sul tema, è lecito attendersi un conseguente allineamento della prassi italiana.

  • Reverse Charge

    Subappalti in edilizia: reverse charge e fatturazione elettronica

    Il reverse charge nel settore edile trova applicazione tra subappaltatore ed appaltatore entrambi con codice Ateco sezione F – costruzioni.

    Dal 2007 trova applicazione il reverse charge, di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a) del DPR 633/1972, per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edilizio.

    Tale meccanismo prevede che l’appaltatore sia il debitore d’imposta dell’operazione (integrazione della fattura con IVA e annotazione della stessa sul registro delle vendite e sul registro degli acquisti).

    La descritta fattispecie di “reverse charge interno” non va confusa con quella introdotta dal 2015 per operazioni diverse dai subappalti edili, di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972: trattasi, in particolare, delle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, rese anch’esse nei confronti di soggetti passivi IVA.


    Requisiti per l’applicazione del reverse charge nei subappalti edili

    Il meccanismo dell’inversione contabile nel settore edile richiede le seguenti condizioni:

    • l’operazione deve interessare almeno tre soggetti, vale a dire il committente, l’appaltatore e almeno un subappaltatore;
    • si è in presenza di contratto di appalto (subappalto) o di un contratto d’opera (ad eccezione delle forniture con posa in opera);
    • appaltatore e subappaltatori devono effettuare una prestazione rientrante nella sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO (settore costruzioni).

    In altri termini, il reverse charge si applica nel rapporto instaurato dal subappaltatore con l’appaltatore principale (o con un altro subappaltatore) mentre non trova applicazione tra quest’ultimo (appaltatore) ed il proprio committente.

    L’appaltatore fattura con IVA al proprio committente mentre i subappaltatori, al verificarsi delle condizioni sopra riepilogate, fatturano in reverse charge, ai sensi dell’art. 17, co. 6, lett. a) del DPR 633/1972.

    Fatturazione elettronica

    Il subappaltatore che emette la fattura elettronica, ad oggi, deve riportare all’interno del tracciato xml il codice “Natura operazione” N6 – inversione contabile.

    Con provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica versione 1.6.1 che prevede, tra le altre modifiche, l’introduzione di un maggior grado di dettaglio dei codici “Natura operazione”.

    Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 il nuovo tracciato convivrà con il precedente (versione 1.5), mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio. Pertanto, dal 2021 l’emissione di una fattura in reverse charge nell’ambito dei subappalti edili richiederà l’utilizzo di un codice “Natura operazione” specifico, ossia “N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile”.